Codice dell’Ambiente
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IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA
DEI RIFIUTI
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•
L’OBIETTIVO DEL CODICE….E’ UN VECCHIO OBIETTIVO (Decreto
Ronchi dlgs n. 22/1997)
•
IL SUPERAMENTO DELLA PARCELLIZZAZIONE GESTIONALE A
LIVELLO COMUNALE GRAZIE AD UN SISTEMA DI ACCORPAMENTO
IN UNA GESTIONE UNITARIA DI TUTTE LE ATTIVITA’ RELATIVE AL
CICLO DEI RIFIUTI
•
Esigenza di superare la frammentarietà degli originari sistemi di
organizzazione dei servizi medesimi (in cui gli ambiti di gestione
ricalcavano sostanzialmente l'articolazione delle Amministrazioni comunali)
al fine di consentire la più facile trasformazione degli stessi in attività
imprenditoriali complesse, gestite dagli enti locali in forma associata,
in modo da garantire i fondamentali principi di efficienza, efficacia ed
economicità della gestione nonché il conseguimento di economie di scala e
di integrazione.
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• La frammentazione delle gestioni, infatti, con la netta prevalenza di
quelle in economia, ha, da sempre, determinato dimensioni di
impresa insufficienti a garantire livelli minimi di efficienza
tecnica, economica e di razionalità ambientale.
• Ricondurre gli ambiti di pianificazione e di gestione dei servizi a
livelli territoriali diversi dai confini amministrativi dei singoli Comuni
ha fatto sì che l'obiettivo delle Pubbliche Amministrazioni diventasse
quello di ricercare le forme per garantire la produzione e l'offerta
più efficienti dei servizi medesimi, in modo che fossero
assicurati elevati livelli di qualità, anche in un'ottica di tutela del
consumatore.
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•
•
•
•
DI QUI LA DEFINIZIONE
183. Definizioni
Comma 1, lettera cc)
cc) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività
volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa
l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla
lettera d);
• dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei
rifiuti su strada.
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OTTIMIZZAZIONE RAGGIUNTA ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI
• AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (ATO)
•
•
•
•
•
•
•
Che ai sensi dell’art. 200, entro sei mesi dall’approvazione del Codice, dovranno
essere delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee
guida (adottate dallo Stato) di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e
secondo i seguenti criteri:
a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione
integrata dei rifiuti;
b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri
fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di
ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai
precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed
economicità.
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• COSA SONO LE ATO ?
• 201. Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani
• 1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i
modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel
medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi
costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è
demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le
competenze delle altre amminstrazioni pubbliche, l'organizzazione,
l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
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2. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità
giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale
delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti
locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è
trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di
gestione integrata dei rifiuti.
• La norma non chiarisce la natura giuridica dell’Autorità
d’Ambito, tuttavia poiché gli enti locali compresi
nell’Ambito dovranno obbligatoriamente aderirvi è
ragionevole prevedere che la forma più opportuna
possa essere quella consortile.
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I COMPITI DELL’ATO
• 1) Organizza il servizio. E’ una sorta di organo di governo del
servizio di gestione integrata dei rifiuti.
• 2) Determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione
secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di
trasparenza;
• 3) Adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto
previsto dall'articolo 203, comma 3, comprensivo di un programma
degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e
dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano
finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da
reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui
rifiuti per il periodo considerato
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Le Autorità d'ambito inoltre, ai medesimi fini,
definiscono le procedure e le modalità,
anche su base pluriennale, per il
conseguimento degli obiettivi previsti
dalla parte quarta del presente decreto ed
elaborano, sulla base dei criteri e degli
indirizzi fissati dalle regioni, un piano
d’ambito
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L’ ATO provvede all’affidamento per un
periodo non inferiore a quindici anni
della realizzazione, gestione ed
erogazione del servizio e degli impianti,
nonché della raccolta anche
differenziata, della commercializzazione
e smaltimento di tutti i rifiuti prodotti
nell’ATO (commi 4 e 6, articolo 201)
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• GLI OBIETTIVI MINIMI DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
• Almeno il 35 % entro il 31.12.2006
• Almeno il 45% entro il 31.12.2008
• Almeno il 65% entro il 31.12.2012
• Qualora tali obiettivi non fossero raggiunti, viene
prevista un’addizionale del 20% al tributo di
conferimenti dei rifiuti in discarica a carico
dell’Autorità d’Ambito che poi ne ripartirà l’onere
tra i comuni “colpevoli”
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COME VERRA’ AFFIDATO IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ?
•
•
Art. 1. Oggetto
1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento
degli enti locali.
•
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le
attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
•
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina
dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che
costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore
di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi
incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata
in vigore delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non
possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa
modificazione delle sue disposizioni.
•
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• Corte Costituzionale, 22 aprile 1997, n. 111
• “trattasi di una formula che, secondo quanto
comunemente si ritiene, vale quale criterio
interpretativo per i futuri successivi
interventi legislativi in materia, nel senso che
i principi della legge n. 142 restano operanti
di fronte ad ogni altra legge che non ne
disponga ex professo la deroga o
l’abrogazione”
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•
Consiglio di Stato, Adunanza Generale, 8.6.2000, n. 4
•
“la clausola di salvaguardia in questione appare particolarmente
significativa, rientrando essa nell’ambito di una tecnica legislativa già
sperimentata dal legislatore in settori nei quali particolarmente forte è
l’esigenza di dar vita ad un corpus unitario di norme, non suscettibili di
interventi manipolativi non espliciti, idonei ad ingenerare dubbi ermeneutici
circa l’effettivo assetto normativo. La clausola di rinforzo era già presente
nella legge n. 142/90, e il trapianto di tale clausola pur apparentemente
immutata quanto a tenore lessicale, si riflette, in chiave innovativa,
sull’ampliamento delle norme salvaguardate rispetto a interventi
manipolativi taciti … In particolare, la finalità di predisporre un testo chiaro e
di agevole consultazione sarebbe frustrata laddove si consentisse, senza
alcun filtro, una indiscriminata opera di successivi testi eccentrici al testo
medesimo. In altre parole il testo, oltre a nascere unico, deve essere
destinato a rimanere tendenzialmente tale nel tempo”
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• Art. 113 - Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici
di rilevanza economica
• 1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità
di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la
tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle
discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore
e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano
escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori
disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 (relativo
all’energia elettrica) e 23 maggio 2000, n. 164 (relativo al gas
naturale).
•
(comma così sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera b), legge n. 326 del 2003)
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La disciplina generale contenuta nell’art. 113
da un lato si sovrappone alle eventuali
discipline di settore preesistenti, nonché a
quelle di attuazione di specifiche normative
comunitarie, ove esse contengano regole
difformi rispetto a quanto da essa statuito,
essendo le sue disposizioni inderogabili;
dall’altro, ove dette discipline siano
incomplete, le integrano, pur continuando le
stesse ad applicarsi per quanto non disciplinato
dall’art. 113.
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sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 13 luglio 2004
•
•
•
•
che ha preso in esame la legittimità dell’art. 14 del decreto legge n. 269/03,
recante la novella dell’art. 113 del T.U.E.L.
Nozione di tutela della concorrenza
la nozione di concorrenza non può non riflettere quella operante in ambito
comunitario, che comprende interventi regolativi, la disciplina antitrust e
misure destinate a promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza.
Costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non
può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di
regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell’accezione
dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche
volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del
mercato o ad instaurare assetti concorrenziali”.
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“ha una portata così ampia da legittimare interventi dello Stato volti sia
a promuovere, sia a proteggere l’assetto concorrenziale del mercato
…. L’art. 14 si può…considerare una norma-principio della
materia, alla cui luce è possibile interpretare il complesso delle
disposizioni in esame, nonché il rapporto con le altre normative di
settore, nel senso cioè che il titolo di legittimazione dell’intervento
statale è fondato sulla tutela della concorrenza … e che la disciplina
stessa contiene un quadro di principi nei confronti di regolazioni
settoriali di fonte regionale. L’accoglimento di questa interpretazione
comporta, da un lato, che l’indicato titolo di legittimazione statale
è riferibile solo alle disposizioni di carattere generale che
disciplinano le modalità di gestione e l’affidamento di servizi
pubblici locali <> e dall’altro che solo le predette disposizioni
non possono essere derogate da norme regionali”
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NEL D.LGS
152 DEL 2006 ED IL SUO COORDINAMENTO
CON L’ART. 113, COMMA 5, DEL D.LGS. N.
267/2000
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183. Definizioni
• Comma 1, lettera cc)
• cc) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad
ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento
delle strade, come definita alla lettera d);
• dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.
• 202. Affidamento del servizio
• 1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni
comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento
all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle
garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei
concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze
regionali in materia.
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• 201. Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
• 4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e
per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità
d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le
seguenti attività:
• a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio,
comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli
impianti;
• b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e
smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti
all'interno dell'ATO.
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LA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA E’
L’UNICA MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO PUBBLICO DI
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
URBANI OPPURE VALGONO LE
REGOLE DEL D.LGS. 267/2000 ?
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•
•
•
Art. 113 comma 5
5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto
della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:
(comma così sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera d), legge n. 326 del 2003)
•
a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad
evidenza pubblica;
•
b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano
dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza
secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso
provvedimenti o circolari specifiche;
•
c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti
pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante
della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
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•
•
•
•
•
•
D.M. 2-5-2006
Modalità per l'aggiudicazione, da parte dell'Autorità d'ambito, del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 202, comma 1, del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 maggio 2006, n. 108.
1. Oggetto.
1. Il presente decreto disciplina le modalità ed i termini secondo i quali le
autorità di Ambito di cui all'art. 201, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 aggiudicano, a norma dell'art. 113, comma 5, lettera a), del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui
all'art. 201, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, nel territorio ricompreso
nell'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 200 del decreto legislativo n. 152/2006,
nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun
ATO.
2. La gestione del servizio di cui al precedente comma 1 è aggiudicata mediante
gara ad evidenza pubblica disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie,
in conformità ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000
e secondo modalità e termini disciplinati dal presente decreto
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Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26
giugno 2006, n. 146) è stata segnalata
l’inefficacia del decreto 2 maggio 2006 del
Ministro dell’Ambiente il quale, non essendo
stato inviato alla Corte dei Conti per essere
sottoposto al preventivo e necessario controllo,
non ha ottenuto la registrazione prevista dalla
legge e, conseguentemente, non può
considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.
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IL LEGISLATORE QUANDO HA VOLUTO PREVEDERE ESPRESSAMENTE LA GARA
QUALE UNICA FORMA DI GESTIONE AMMESSA L’HA SCRITTO !!!
•
•
•
•
1° ESEMPIO – D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 a proposito del servizio distribuzione
gas – art. 14 comma 1
“L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è
affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti
locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo,
di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro
rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla
base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed
approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
2° ESEMPIO – D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 a proposito del servizio di trasporto
pubblico locale – art. 18, comma 3-bis, ultimo periodo)
“... Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente
tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a) ”.
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• A BEN VEDERE LE NORME DEL CODICE DELL’AMBIENTE SI
ESPRIMONO IN MODO ESTREMAMENTE GENERICO
• 202. Affidamento del servizio
• 1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle
disposizioni comunitarie……..
• 201. Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani
• 4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e
per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito,
sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica
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•
MA L’IN HOUSE PROVIDING E’ AMMESSO A LIVELLO COMUNITARIO…….
•
in house providing o “delegazione interorganica” contemplato dalla giurisprudenza della Corte dei
Giustizia europea , implica che la società di gestione sia – in sostanza – niente altro che un
plesso organizzativo dell’ente locale, privo di una sua autonomia imprenditoriale e di capacità
distinte da quelle dell’ente locale.
•
Si rileva, al riguardo, che la Corte di Giustizia europea ha successivamente interpretato in senso
restrittivo le condizioni da essa stessa fissate per l’ammissibilità dell’in house providing, vale a
dire che il controllo sull’ente concessionario sia analogo a quello esercitato dall’amministrazione
concedente sui propri servizi e che l’ente concessionario realizzi la maggior parte della sua attività
con l’autorità che lo controlla, statuendo che dette condizioni “trattandosi di un’eccezione alle
regole generali del diritto comunitario …debbono formare oggetto di un’interpretazione restrittiva”
(Corte di Giustizia, sentenza C-458/03, Parking Brixen). Si è così passati da una nozione di
controllo per così dire quantitativa, in quanto limitata alla verifica dell’ammontare di capitale
detenuto dall’amministrazione nel soggetto concessionario, ad una nozione per così dire
qualitativa, nella quale non soltanto non è sufficiente, per consentire l’in house providing, che
l’amministrazione detenga la totalità del capitale, ma occorre esaminare concretamente i singoli
statuti per valutare se effettivamente essa eserciti sulla società un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi.
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• …….INOLTRE LA NORMATIVA INTERNA ALL’ART.
113 DEL DLGS 267/2000 CONTEMPLA, AL COMMA 5,
TRE MODALITA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA ……
• 1) la gara di evidenza pubblica (lettera a),
• 2) l’affidamento a società a capitale misto pubblico
privato con socio scelto mediante procedure di evidenza
pubblica (lettera b)
• 3) l’in house providing (lettera c)
• modelli nell’ambito dei quali gli enti locali possono
autonomamente scegliere quello più rispondente alle
proprie esigenze.
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E LE DEROGHE TACITE NON SONO AMMESSE……
• Di conseguenza, alla luce di quanto sopra rilevato circa
la necessità che le eventuali deroghe a quanto stabilito
in via generale dalle disposizioni del T.U.E.L. siano
espressamente previste, si ritiene che gli enti locali,
nell’affidamento del servizio di gestione integrata dei
rifiuti, non siano obbligati a ricorrere unicamente
all’espletamento di gare con procedure di evidenza
pubblica, potendo utilizzare anche gli altri due modelli
organizzativi previsti dall’art. 113, comma 5, del T.U.E.L.
medesimo.
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• SI RISCHIA ANCHE DI VIOLARE LE POSIZIONI DI AUTONOMIA
RICONOSCIUTE DAL DLGS 267/2000 AGLI ENTI LOCALI PER
L'ORGANIZZAZIONE DEI LORO SERVIZI PUBBLICI.
• Non si può, infatti, ignorare che, dopo la legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 ed in relazione a quanto stabilito nei novellati artt.
114, comma 1 e 118, comma 1 della Costituzione, se un
determinato compito e le relative funzioni amministrative sono
assegnati a livello locale non è possibile svuotare di contenuto
tali attribuzioni, stabilendo a livello centrale ogni profilo delle scelte
organizzative e privando così le autonomie locali di possibilità di
scelta tra più alternative.
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Proprio con riferimento all’art. 113, con sentenza n.
272/04 la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del comma 7 limitatamente al
secondo ed al terzo periodo, in quanto
“è evidente che la norma in esame, prescrivendo che deve
considerarsi integrativa delle discipline settoriali di fonte
regionale la disposizione estremamente dettagliata ed
autopplicativa di cui al citato art. 113, comma 7, pone in
essere un’illegittima compressione dell’autonomia
regionale, poiché risulta ingiustificato e non
proporzionato rispetto all’obiettivo di tutela della
concorrenza l’intervento legislativo statale”
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• GESTIONI ESISTENTI (ART. 204)
• I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla
data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del
servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità
d'ambito.
• Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni di cui
al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie
sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e
secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di
affidamento.
• Ma in che modo? Espropriazione ? Riscatto oneroso ? A quali
condizioni ?
• Non è dato saperlo !
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In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (31 dicembre 2007 così
modificato dal decreto Bersani 223/2006), l'Autorità d'ambito dispone i
nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del
presente decreto, entro nove mesi dall'entrata in vigore della medesima
parte quarta.
•
Qualora l'Autorità d'ambito non provveda agli adempimenti di cui ai
commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della Giunta regionale
esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri
sostitutivi, nominando un commissario "ad acta" che avvia entro
quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando le
scadenze dei singoli adempimenti procedimentali. Qualora il commissario
regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio i poteri sostitutivi preordinati al
completamento della procedura di affidamento
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•
Art. 113, comma 15 – bis
•
15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non
stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle
disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con
procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e
non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio
idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita
deliberazione dell'ente affidante.
Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a
capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto
mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di
rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza,
nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli
enti pubblici che la controllano
•
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•
Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data
del 1° ottobre 2003 a:
•
1) società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente
partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del
servizio,
•
2) nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico
che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato
quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica,
•
in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo
spirare del termine equivalente a quello della durata media delle
concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di
evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la
cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai
tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.
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OSSERVAZIONI
•
1) Il termine del 31.12.2007 è incompatibile con i complessi adempimenti per i nuovi affidamenti
•
(i) l’approvazione o l’adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti, per il quale vi è un termine di
due anni dalla data di entrata in vigore delle nuove norme recate dal D.lgs. n. 152/06 (art. 199, comma
7°);
•
(ii) l’istituzione delle Autorità di ambito (art. 201);
•
(iii) la ricognizione delle opere ed impianti esistenti (art. 203, comma 3°);
•
(iv) l’adozione dello schema-tipo regionale per il contratto di servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani
(art. 203, comma 1° e 2°);
•
(v) l’adozione del piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi e di un piano finanziario
(artt. 203, comma 3° e 201, comma 3°).
•
In assenza del quadro di riferimento, composto dai sopra menzionati adempimenti, non si potrebbe,
infatti, procedere ai nuovi affidamenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani perché non
sarebbe possibile individuarne l’oggetto concreto, oggetto che il gestore dovrebbe espletare.
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•
A dimostrazione della complessità lo stesso legislatore prevede un lasso di tempo
elastico
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Si veda l’art. 204, comma 1
1. I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla
istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte
delle Autorità d'ambito.e l’art. 198, comma 1
•
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E l’art. 198, comma 1
1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali
ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara
ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni
continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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2) che la durata esatta degli affidamenti da assegnare, in
base alle nuove norme, deve essere “disciplinata dalle
regioni in modo da consentire il raggiungimento di
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità” (art. 201,
comma 6°), di talché detta disciplina presuppone
logicamente un quadro pianificatorio regionale già
adeguato al nuovo sistema di norme. Pertanto,
l’effettiva durata dei nuovi affidamenti non potrà
essere immediatamente stabilita, con conseguente
impossibilità di dare luogo in tempi brevi al superamento
delle gestioni esistenti.
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•
3) A ciò si aggiunga che, secondo quanto stabilito più volte dalla Corte costituzionale
(n. 272/2004), la disciplina legislativa dei servizi pubblici locali è di prevalente
competenza regionale, venendo così in rilievo quanto disposto dall'art. 177, comma
2° dello stesso D.lgs. n. 152/06, in base al quale le regioni e le province autonome
adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno
dalla data di entrata in vigore dello stesso.
•
Pertanto, qualora in materia di rifiuti siano vigenti leggi regionali, non può dirsi
che tutte le norme del D.lgs. n. 152/06 sono immediatamente applicabili, poiché
la cessazione di efficacia della normativa regionale si determinerà solo con
l'inutile decorso del termine di un anno assegnato alle Regioni per
l'adeguamento, secondo il noto schema di cui all'art. 10 della legge 10 febbraio
1953, n. 62
•
(La norma fissa il principio per cui le leggi della Repubblica che modificano i principi
fondamentali di una data materia abrogano le norme regionali che siano in contrasto
con esse, ed i consigli regionali devono apportare alle leggi regionali le conseguenti e
necessarie modificazioni entro novanta giorni)
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4) A ciò si aggiunga la presenza nell’ordinamento del principio del legittimo
affidamento che, sotto l’influenza del diritto comunitario, risulta
funzionalizzato alla tutela delle aspettative del soggetto privato inciso
sfavorevolmente dall’emanazione di un atto amministrativo ovvero, come
in questo caso, di una nuova disciplina normativa tale da pregiudicare i
suoi interessi e diritti quesiti.
• Ed infatti, sia la giurisprudenza comunitaria, sia la giurisprudenza della
Corte Costituzionale individuano nel rispetto del principio del legittimo
affidamento una sorta di criterio che il legislatore deve applicare nel
momento in cui esercita il proprio potere normativo incidendo
sfavorevolmente sui diritti e gli interessi dei soggetti privati;
• conseguentemente occorre che le discipline normative sopravvenute
prevedano misure idonee a consentire ai soggetti interessati
l’adeguamento al nuovo sistema normativo e che rispettino i principi
di proporzionalità e ragionevolezza, tenendo presente la necessità di
limitare in massimo grado il sacrificio dei privati.
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5) In tale contesto si inserisce, altresì, l’art. 21 quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241, così come novellata dalla legge 11 febbraio 2005, n.
15, che, nel disciplinare la revoca dei provvedimenti amministrativi
aventi efficacia durevole (quale ad esempio la concessione di un servizio
pubblico), pone il principio dell’indennizzabilità dei pregiudizi provocati
dal provvedimento di revoca a danno dei soggetti interessati
•
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Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento)
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole
può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro
organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del
provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta
pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione
ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia
di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
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6) Corte Costituzionale 272/2004 “vi deve essere
…una razionalità della disciplina transitoria,
attributo che la Corte Costituzionale ha messo in
luce parlando di <> del periodo di transizione fra
il vecchio ed il nuovo ordinamento”; ciò in
quanto, se l’interruzione fosse repentina la
gradualità e ..la razionalità verosimilmente non
sussisterebbero”
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• Possiamo affermare che
• LE PRESCRIZIONI DELL'ART. 204, COMMA 2, DEL
D.LGS. N. 152/06, RELATIVE ALLA TEMPISTICA PER
PROCEDERE AI NUOVI AFFIDAMENTI FISSANO IL
TERMINE DEL 31 DICEMBRE 2006 (ORA 31
DICEMBRE 2007) ATTRIBUENDOGLI VALENZA
MERAMENTE ORDINATORIA O, SE SI VUOLE,
ACCELERATORI
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• IL TERMINE DEL 31 DICEMBRE 2006 (ORA 31 DICEMBRE 2007),
IN RELAZIONE AL QUALE L'AUTORITÀ DI AMBITO
DOVREBBE DISPORRE I NUOVI AFFIDAMENTI, RISULTA
ESSERE SOLO QUELLO RELATIVO ALLE NORMALI
CONCESSIONI A SUO TEMPO ATTRIBUITE SENZA EVIDENZA
PUBBLICA, RESTANDO INVECE LE CATEGORIE DI SPECIALI
CONCESSIONI/AFFIDAMENTI DI CUI AL COMMA 15-BIS
DELL’ART. 113 ESCLUSE DALLA APPLICABILITÀ DI DETTO
TERMINE.
• PUÒ QUINDI RAGIONEVOLMENTE RITENERSI CHE L’ART. 204
DEL D.LGS. N. 152/06 NON TRAVOLGA I DIRITTI QUESITI
RICONOSCIUTI DALL'ART. 113, COMMA 15-BIS, SECONDO E
TERZO PERIODO, DEL T.U.E.L.
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• PROPOSTA – DOTAZIONI – PERSONALE
• I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita
relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di
miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti
da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali,
proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la
gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.
• Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del
peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di
complessità delle operazioni a suo carico.
• Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli
enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio
sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo
servizio.
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Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto
mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle
amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o
consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel
settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto,
ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al
passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio
integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni
contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di
dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o
consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del
servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del
trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice
civile.
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SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO
• I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato
sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad
uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui
all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).
•
Lo schema tipo prevede:
• a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
• b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della
gestione;
• c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;
• d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del
servizio;
• e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
• f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in
relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure
per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative
all'uopo preposte;
• g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti
del gestore e le relative sanzioni;
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• h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di
risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a
seconda della tipologia di controllo;
• i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare
all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
• l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del
regolamento approvato con d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902;
• m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in
condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
• n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
• o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli
enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle
diverse categorie di utenze.
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FIN QUI L’ITALIA….E LA LOMBARDIA ??
LA BASE DI PARTENZA E’ DUNQUE IL PIANO REGIONALE IN BASE ALL’ART. 199
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Al Piano compete di fissare le regole per l’organizzazione dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti.
I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la
gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti
produttivi;
•
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare
nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli
ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema
industriale;
•
c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle
linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);
•
d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti
urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione
dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo
200, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al
fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
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e) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina
delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a
legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un
apposito fondo;
•
f) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed
industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle
prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera f);
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g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
h) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti,
nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);
i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;
m) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti
urbani:
n) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale
per quanto riguarda i rifiuti urbani;
o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni
speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui all'articolo 225, comma 6;
p) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria.
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L’art. 200 stabilisce che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti
territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di
gestione dei rifiuti.
Le regioni (entro sei mesi dall’entrata in vigore della parte quarta del Codice),
sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di
programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono
alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Il provvedimento è comunicato
alle province ed ai comuni interessati.
I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2
possono presentare motivate e documentate richieste di modifica
all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un
ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.
Le Regioni devono entro dodici mesi dall’entrata in vigore della parte quarta del
Codice disciplinare le forme e i modi di cooperazione tra enti locali attraverso la
costituzione delle Autorità d’Ambito cui spetta l’affidamento ed il controllo del servizio
di gestione integrata dei rifiuti
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• IL COMMA 7 DELL’ART. 200 E’ DENOMINATO
“COMMA LOMBARDIA”
• Le regioni possono adottare modelli alternativi o
in deroga al modello degli Ambiti Territoriali
Ottimali laddove predispongano un piano
regionale dei rifiuti che dimostri la propria
adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici
previsti dalla normativa vigente, con particolare
riferimento ai criteri generali e alle linee guida
riservati, in materia, allo Stato ai sensi
dell'articolo 195.
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LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 26
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(B.U.R.L. 16 dicembre 2003, n. 51)
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Art. 17. Funzioni della Regione
1. Ferme restando le competenze stabilite dall’ articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 22/1997, spetta
alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento dell’articolazione territoriale degli atti
di programmazione
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Art. 19. Pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti
1. La pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti, di cui all’ articolo 22 del D.Lgs. 22/1997,
concorre all’attuazione dei programmi comunitari in materia di sviluppo sostenibile ed è elaborata
secondo logiche di autosufficienza, programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza,
economicità e in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento.
3. La pianificazione regionale è costituita dall’atto di indirizzi, approvato dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta regionale, e dal programma di gestione dei rifiuti,
approvato dalla Giunta regionale e con il quale sono individuate le azioni e i tempi per il
raggiungimento degli obiettivi contenuti nell’atto di indirizzi. La pianificazione ha durata massima
decennale ed è sottoposta a revisione ogni cinque anni
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ATTO DI INDIRIZZO
IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE
REGIONALE PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, N. 26,
ART. 19
(Seduta del 18/05/2004)
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La Pianificazione regionale sarà quindi orientata su un' interpretazione flessibile dei concetti di
gestione integrata. Il fallimento dei modelli importati dalla riforma dei servizi idrici introdotta
dalla L. 36/1994 (integrazione della titolarità a livello di ambito, istituzionalizzazione delle forme di
cooperazione e affermazione del gestore unico, bacinizzazione di tutti gli impianti) induce a
assumere per i rifiuti una linea interpretativa più flessibile.
Infatti, la <replica> del modello strutturale del servizio idrico, sul servizio di igiene urbana,
condurrebbe necessariamente ad istituzionalizzare la forma di cooperazione fra gli enti locali; si
imporrebbero, ad esempio, forme consortili obbligatorie e l'istituzione di Enti o Autorità di
Ambito, con la conseguente convergenza delle tariffe di smaltimento per l'intero "ciclo
verticale" del servizio.
Per gestione integrata si intende la responsabilità dell'intera filiera dei rifiuti urbani, dalla raccolta
allo smaltimento, in un determinato territorio. Ciò non significa la costituzione di un monopolio
verticalmente integrato: il sistema di gestione deve invece rispettare il pluralismo delle iniziative di
gestione, favorendolo e valorizzandolo in chiave concorrenziale. La programmazione dei flussi
va progettata quindi in modo da affermare il principio di competitività delle imprese che
erogano il servizio, e di salvaguardare, a livello locale, l'autosufficienza tendenziale per lo
smaltimento. Occorre prevedere forme di cooperazione non troppo strutturate, in un disegno
pianifìcatorio finalizzato ad organizzare solo alcuni aspetti e non l'intero ciclo di gestione.
L'innovazione che si propone riguarda essenzialmente la definizione di un sistema fondato in
maniera più esplicita sulla cooperazione orizzontale (gestione associata) e sul potenziamento
delle corresponsabilità fra Province ed Enti Locali. In sostanza, verranno a costituirsi due livelli
di gestione integrata, e pertanto di autosufficienza: quello di livello provinciale e quello
regionale
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PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI DELLA REGIONE
LOMBARDIA
• (approvato con DGR n° 220 del 27/06/05
pubblicata sul BURL del 18 agosto 1°
S.S. al n° 33);
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• Art. 15. Funzioni dei comuni
• 1. Fermo restando quanto stabilito dall’ articolo 21 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di
imballaggio) e successive modificazioni e integrazioni, i
comuni affidano il servizio di gestione dei rifiuti
urbani con le modalità di cui all’articolo 2, comma 6.
• 6. L’erogazione dei servizi è affidata a società di capitali
scelte mediante procedura a evidenza pubblica o
procedure compatibili con la disciplina nazionale e
comunitaria in materia di concorrenza;
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Art. 6. Contratto di servizio
1. Il rapporto tra ente locale e soggetto erogatore è regolato dal contratto di servizio che è predisposto nel rispetto
dei principi stabiliti all’articolo 2 e che prevede in particolare:
a) l’individuazione puntuale delle attività oggetto dell’incarico e la durata del rapporto;
b) il divieto di clausole di rinnovo del contratto;
c) il livello e la qualità delle prestazioni;
d) le modalità di vigilanza e controllo sull’esecuzione del contratto;
e) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza;
f) l’applicazione di clausole che introducono misure correttive conseguenti e proporzionali allo scostamento
rispetto agli standard minimi garantiti e al livello di soddisfazione degli utenti, le conseguenze per gli eventuali
inadempimenti, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell’ente locale, e i diritti degli utenti;
g) gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiati;
h) la definizione dei rapporti economici;
i) l’approvazione della carta dei servizi di cui all’articolo 7, predisposta dal soggetto erogatore;
j) le condizioni di adattabilità delle prestazioni fornite dall’erogatore rispetto all’evoluzione dei bisogni collettivi e
alle mutate esigenze connesse con l’interesse generale e con la necessità di perseguire, comunque, la
soddisfazione dell’utente;
k) le garanzie fideiussorie a carico dell’erogatore;
l) l’obbligo di assicurare la continuità del servizio e di ripristinare l’erogazione nei casi di interruzione, nonché
l’obbligo di motivare i casi di interruzione o irregolarità della prestazione;
m) la regolamentazione dell’erogazione del servizio, della disponibilità delle reti e degli impianti funzionali
all’erogazione stessa.
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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
• DEFINIZIONE DI SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO (art. 141, co 2)
• Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme
dei servizi pubblici di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e
di depurazione delle acque reflue, e deve essere
gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed
economicità, nel rispetto delle norme nazionali e
comunitarie.
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•
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
•
I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti
dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36
•
L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in
ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli
enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle
competenze ad essi spettanti in materia di gestiore delle risorse idriche, ivi
compresa la programmazione delle infrastrutture idriche
Ferma stando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali
ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato
è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel
territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio
idrico sia operata direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite
una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune.
Sulle gestioni di cui al presente comma l'Autorità d'ambito esercita funzioni di
regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato con
l'Autorità d'ambito, previo accordo di programma, sono definiti criteri e modalità per
l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito medesima.
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• Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto, l'Autorità
d'ambito provvede alla predisposizione e/o
aggiornamento del piano d'ambito. Il piano
d'ambito è costituito dai seguenti atti:
• a) ricognizione delle infrastrutture;
• b) programma degli interventi;
• c) modello gestionale ed organizzativo;
• d) piano economico finanziario.
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SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
(art. 150)
• 1. L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di
unicità della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra
quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
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2. L'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato
mediante gara disciplinata dai princìpi e dalle disposizioni comunitarie, in
conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle
competenze regionali in materia.
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CONTRADDIZIONE tra comma 2 e comma 1 : se affido in house providing
che gara devo fare ?
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3. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate
esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi
nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni
tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c),
dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o a società
solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del
comma 5, lettera b), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, purché il socio privato sia stato scelto, prima dell'affidamento,
con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma 2.
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CONTRADDIZIONE tra comma 3 e comma 1: la scelta di affidare a società
mista oppure in house providing sembra essere condizionata alla
sussistenza di ragioni tecniche od economiche
4. I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio idrico integrato
su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale,
salvo quanto previsto dall'articolo 148, comma 5.
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A prescindere dal fatto che, secondo i principi generali, la scelta di
una forma di gestione del servizio pubblico locale che non sia
quella “fisiologica” della gara deve sempre essere giustificata e
sorretta dall’amministrazione con una congrua motivazione senza
che sia necessaria un’apposita previsione legislativa in tal senso, va
comunque ribadito che sia la formulazione letterale del comma 1
dell’art. 150, sia le considerazioni svolte nelle pagine precedenti con
riferimento alla portata delle norme del T.U.E.L. ed alla loro
applicazione al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani,
portano a ritenere che anche nel caso del servizio idrico
integrato le previsioni dell’art. 113, comma 5, debbano trovare
applicazione nella loro pienezza, mantenendo gli enti locali per
il tramite dell’autorità d’ambito competente la propria
autonomia nella scelta delle forme di gestione del servizio
stesso.
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RAPPORTI TRA AUTORITÀ D'AMBITO E SOGGETTI GESTORI DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO (art. 151)
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I rapporti fra Autorità d'ambito e gestori del servizio idrico integrato sono
regolati da convenzioni predisposte dall'Autorità d'ambito.
A tal fine, le regioni e le province autonome adottano convenzioni tipo, con relativi
disciplinari, che devono prevedere in particolare:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio:
b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
c) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con
riferimento alla manutenzione degli impianti;
e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Autorità d'ambito
e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di
utenze;
f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti;
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g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;
h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema
tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165;
i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di
controllo integrativi che l'Autorità d'ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di
affidamento;
l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorità d'ambito del verificarsi di eventi che
comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di
assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni
dell'Autorità medesima;
m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere,
degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in
buono stato di conservazione;
n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;
o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi
del codice civile;
p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore.
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Sulla base della convenzione di cui al comma 2, l'Autorità d'ambito predispone
uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati di
gara. Ove la regione o la provincia autonoma non abbiano provveduto all'adozione
delle convenzioni e dei disciplinari tipo di cui al comma 2, l'Autorità predispone lo
schema sulla base della normativa vigente. Le convenzioni esistenti devono essere
integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2.
Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche
definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni
straordinarie, nonché il programma temporale e finanziario di esecuzione.
L'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del gestore di
idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare
nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da
coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio.
Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro i termini stabiliti dalla
convenzione.
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• L'affidatario del servizio idrico integrato, previo consenso
dell'Autorità d'ambito, può gestire altri servizi pubblici, oltre a
quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi
all'intero ambito territoriale ottimale.
• Le società concessionarie del servizio idrico integrato, nonché le
società miste costituite a seguito dell'individuazione del socio privato
mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, possono
emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente
dagli utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di
risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non
inferiore al dieci percento è offerta in sottoscrizione agli utenti del
servizio.
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• LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 26
• Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
• Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche
• (B.U.R.L. 16 dicembre 2003, n. 51)
• Art. 12. Disposizioni particolari
• 1. Ferme restando specifiche disposizioni contenute nelle leggi
statali, le erogazioni di servizi già affidate con procedure
diverse dall’evidenza pubblica proseguono fino alla scadenza
stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, differibile
alle condizioni indicate dall’ articolo 113, comma 15-bis, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali) .
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