D.Lgs 81/2008
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
NELLA PROCEDURA DI PREVENZIONE
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Definizioni
2
SALUTE
Stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale, non consistente solo in un’assenza di
malattia o di infermità.
Si ricordi che:
come scritto nell'art. 32 della Costituzione, la
salute rappresenta un bene e un diritto
fondamentale ed inalienabile di ogni essere
umano, nonché un interesse della collettività
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Definizioni
3
DANNO
Una qualunque alterazione, transitoria o
permanente, dell'organismo, di una sua
parte o di una sua funzione
Esempi:
- una frattura
- la perdita di una mano
- un'infezione delle vie urinarie
- la silicosi
- una gastrite da stress
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Definizioni
4
PERICOLO (o fattore di rischio)
Proprietà o qualità intrinseca
di un determinato fattore *
avente il potenziale
di causare danni (D.Lgs. 81/08)
* Ambienti, sostanze e materiali, attrezzature, impianti, organizzazione
e metodi di lavoro, stato psicofisico del lavoratore
In altre parole:
la presenza di sostanze chimiche, agenti biologici,
fenomeni fisici, oggetti, azioni o relazioni
caratterizzati dalla possibilità di nuocere quando
raggiungono una certa dimensione o forza.
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Definizioni
5
RISCHIO
Probabilità che sia raggiunto il limite
potenziale di danno nelle condizioni di
impiego o di esposizione ad un determinato
fattore o agente, oppure alla loro
combinazione (D.Lgs. 81/08)
O meglio:
Combinazione (prodotto) di probabilità (P) e di gravità (D) dei
possibili danni alla salute in una situazione pericolosa
(R = P x D)
o meglio (R = N x F x D)
(con N numero esposti ed F: frequenza/durata esposizione)
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Definizioni - esempio
6
Un pavimento bagnato costituisce un pericolo, perché può essere
causa di scivolamento.
Perché la situazione di rischio si concretizzi è però
necessario che qualcuno transiti sul pavimento
bagnato senza precauzioni e sprovvisto di scarpe
antiscivolo.
In assenza di persone in transito, il pavimento bagnato
resta solo un pericolo.
Può esserci un pericolo senza che ci sia una
situazione di rischio, non può esserci un rischio in
assenza del pericolo che ne è all’origine, per questo il
pericolo viene indicato anche come fattore di rischio
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Definizioni
7
INCIDENTE


Evento non voluto, potenzialmente in grado di
provocare danni a persone o cose,
Evento che ha prodotto solo danni materiali
Convenzionalmente:
Infortunio mancato, detto anche evento
sentinella perché la presenza di incidenti
caratterizza una situazione di rischio
d’infortunio
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Definizioni
8
INFORTUNIO (sul lavoro)
Evento lesivo che si verifica in modo improvviso ed
Imprevisto per causa violenta in occasione di lavoro
...
dal quale possono derivare: la morte, un’inabilità permanente
(parziale o assoluta) o un’inabilità temporanea (parziale o assoluta)
che comporta l’astensione dal lavoro.
...
nel quale si riconoscono tutte le seguenti caratteristiche:

rilevanza clinica (criterio di gravità)

nesso causa-effetto (criterio di causalità)

danno a breve distanza di tempo (criterio cronologico)
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Definizioni
9
MALATTIA (professionale)
Patologia specifica la cui causa, che agisce sempre
in modo graduale e progressivo, è direttamente ed
immediatamente identificabile in un fattore di rischio
presente nell'ambiente di lavoro
In generale:
Ogni alterazione della salute, derivante
dall’attività lavorativa, che non sia attribuibile
ad un infortunio
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Definizioni
10
Valutazione del rischio
Valutazione, globale e documentata, di tutti i
rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui
essi prestano la propria attività, finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione e
di protezione e ad elaborare il programma delle
misure atte a garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di salute e sicurezza.
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Definizioni
11
Prevenzione
Tutte le azioni che possono essere messe in atto allo
scopo di evitare il verificarsi di un evento dannoso.
Complesso delle disposizioni o misure necessarie
anche secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i
rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno
La prevenzione è:
Primaria - eliminazione/contenimento dei fattori di rischio per malattia o
infortunio
Secondaria - diagnosi precoce del danno alla salute, prima che si manifestino
i sintomi e il danno diventi irreversibile
Terziaria- misure per impedire che un danno, già presente, possa aggravarsi
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Definizioni
12
Protezione
Insieme di misure e dispositivi, collettivi o individuali,
idonei a ridurre l’esposizione al rischio.
In altri termini:
la misura di prevenzione tende ad abbattere la
probabilità che si verifichi il danno, mentre la
misura di protezione tende a ridurre la gravità
del danno stesso (entrambe concorrono a
diminuire il rischio).
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Il ciclo di tutela del lavoratore
13
PERICOLO
Fattore
di innesco
(causa)
Persone
Esposte
RISCHIO
MISURE DI
PREVENZIONE
MISURE DI
PROTEZIONE
DANNO
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Insieme della procedura di Prevenzione
14
Identificazione dei
pericoli
Eliminazione del
rischio alla fonte
Individuazione dei
rischi
Riduzione del
rischio alla fonte
Riduzione degli
esposti o
dell’esposizione
Individuazione
degli esposti
Stima dei rischi da
esposizione
Rischio da
esposizione
Misure di
prevenzione
Formazione ed
informazione
Assenza di rischio
di esposizione
Monitoraggio
Sorveglianza
sanitaria
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La Valutazione dei Rischi
15
1. La valutazione del rischio, anche nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo
europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato
di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs 151/2001, nonché
quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da
altri Paesi.
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I tempi della Valutazione dei Rischi
16
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare
immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro
novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di
modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai
fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della
tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere
aggiornate.
Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi
deve essere rielaborato, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali
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Identificazione dei Pericoli
17
Pericoli per la
Sicurezza
 Ambienti di lavoro
 Attrezzature di
lavoro
 Impianti Elettrici
 Sostanze
pericolose
 Incendio
 Esplosioni
Pericoli per la
Salute











Agenti Chimici
Agenti Fisici
Agenti Biologici
Agenti Cancerogeni
Videoterminali
Radiazioni
Movimentazione
manuale dei carichi
Fattori ergonomici
Maternità
Stress lavoro
correlato
Differenze di lingua,
religione, età e sesso
Pericoli
Trasversali
 Condizioni di
lavoro
 Organizzazione
del lavoro
 Fattori psicologici
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Identificazione dei Pericoli
18
STRUMENTI:
 osservazione del lavoro durante l’esecuzione;
 sopralluogo dell’ambiente di lavoro (ampiezza, porte, finestre, microclima, arredi);
 verifica delle attrezzature di lavoro utilizzate;
 Verifica dei prodotti chimici impiegati e/o prodotti (inclusi i prodotti intermedi);
 identificazione dei compiti eseguiti;
 numero di addetti ripartiti per reparto o per mansioni;
 rassegna dei fattori psicologici e sociali che possono incidere sul lavoro;
 esame dell’organizzazione del lavoro;
 informazioni provenienti dalla Sorveglianza Sanitaria (se presente);
 dati sugli infortuni ed incidenti senza infortunio avvenuti;
 eventuali verbali di prescrizione degli organi di vigilanza;
 esame dei fattori esterni che possono avere effetti sul posto di lavoro;
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Individuazione degli esposti
19
SUDDIVIONE DELLE ATTIVITÀ PER CATEGORIE OMOGENEE
Docente
Didattica in aula
Didattica in laboratorio
Vigilanza/Assistenza
Assistente Amm.vo
Assistente Tecnico
Collaboratore scol.co
Vigilanza/Assistenza
Pulizie
Piccola manutenzione
Allievo
Didattica in aula
Didattica in laboratorio
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Individuazione dei Rischi
20
La prevenzione oltre la protezione
Vanno individuati i rischi che derivano non tanto dalle intrinseche
potenzialità di rischio delle sorgenti (luoghi di lavoro, macchine,
impianti, sostanze utilizzate ecc.) quanto i potenziali rischi residui che
permangono, malgrado il rispetto della normativa di protezione
tecnica
e
delle
segregazione,
misure
protezioni
di
sicurezza
intrinseche,
esistenti
cappe
di
(schermatura,
aspirazione,
ventilazione, isolamento, segnaletica di pericolo), tenendo conto delle
modalità operative seguite e delle caratteristiche dell’esposizione.
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Individuazione dei Rischi
21
 verifica del rispetto dell’applicazione delle norme di sicurezza relativamente a
struttura, impianti ed attrezzature di lavoro (durante il loro funzionamento);
 verifica dell’accettabilità delle condizioni di lavoro, in relazione all’esame
oggettivo della entità e della durata delle lavorazioni, delle modalità operative
svolte e di tutti i fattori che influenzano le modalità e l’entità dell’esposizione, in
analogia con i dati di condizioni di esposizione similari riscontrati nello stesso
settore operativo;
 vera e propria "misura" dei parametri di rischio che porti ad una loro
quantificazione oggettiva ed alla conseguente valutazione attraverso il confronto
con indici di riferimento. Tale misura è indispensabile nei casi previsti dalle
specifiche normative (es.: rumore, amianto, radiazioni ionizzanti, cancerogeni,
agenti biologici, ecc.), anche se può essere sostituita da giustificazione.
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Individuazione dei Rischi
22
ATTREZZATURE DI LAVORO
a. Elementi in movimento rotatorio o traslatorio non sufficientemente
protetti, che possono causare schiacciamenti, tagli, perforazioni, urti,
agganciamenti o trazioni.
b. Elementi o materiali in movimento libero (caduta, rotolamento, crolli
scivolamento, ribaltamento, dispersione in aria, oscillazioni,) cui
possono conseguire danni alle persone.
c. Movimenti di macchinari e di veicoli.
d. Pericolo di incendio e di esplosione (per attrito; serbatoi in
pressione ecc.).
e. Intrappolamento.
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Individuazione dei Rischi
23
METODI DI LAVORO E DISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Superfici pericolose (bordi acuminati, spigoli, punte, superfici
abrasive, parti protundenti).
Attività in altezza.
Compiti che comportano movimenti/posizioni innaturali.
Spazi limitati (per es: necessità di lavorare tra parti fisse).
Inciampare e scivolare (superfici bagnate o comunque scivolose).
Stabilità del posto di lavoro.
Conseguenze derivanti dalla necessità di indossare
attrezzature di protezione personale su altri aspetti del lavoro.
Tecniche nei metodi di lavoro.
Ingresso e lavoro in spazi confinati
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Individuazione dei Rischi
24
IMPIEGO DELL'ELETTRICITA’
a. Quadri elettrici (chiusura, spazi vuoti)
b. Impianti elettrici: rete principale di adduzione, circuiti di
illuminazione (stato generale).
c. Attrezzature, sistemi di controllo e di isolamento a comando
elettrico(stato generale).
d. Impiego di attrezzi elettrici portatili.
e. Cavi elettrici sospesi o a terra.
f. Utilizzo di prese multiple.
g. Ciabatte non fissate e prive di interruttore.
h. Utenze superiori a 1000W non collegate a presa interbloccata.
i. Incendi o esplosioni causati dall'energia elettrica.
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Individuazione dei Rischi
25
SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI (RISCHIO CHIMICO)
Inalazioni, ingestione e assorbimento cutaneo di sostanze pericolose per
la salute (compresi aerosol e polveri).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Impiego di materiali infiammabili e esplosivi.
Mancanza di ossigeno(asfissia).
Utilizzo di sostanze corrosive.
Sostanze reattive instabili.
Utilizzo di sensibilizzanti.
Utilizzo di cancerogeni
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Individuazione dei Rischi
26
ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI
a. Esposizione a radiazioni elettromagnetiche (calore, luce, raggi X,
radiazioni ionizzanti).
b. Esposizione a laser.
c. Esposizione al rumore od a ultrasuoni. d) Esposizione a vibrazioni
meccanica.
d. Esposizione a sostanze/mezzi ad alta temperatura.
e. Esposizione a sostanze/mezzi a temperatura molto bassa.
f. Presenza di fluidi sotto pressione (aria, vapore, liquidi compressi).
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Individuazione dei Rischi
27
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
a. Rischio di infezioni derivanti dalla manipolazione e
dall'esposizione non intenzionale a microorganismi,
esotossine ed endotossine.
b. Rischio di infezioni dovute all'esposizione non intenzionale
a microorganismi (es: legionella liberata dai sistemi
radianti di raffreddamento).
c. Presenza di allergeni.
d. Rischio di infezioni derivanti dal contatto con fluidi
corporei
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Individuazione dei Rischi
28
FATTORI AMBIENTALI
a. Illuminazione non adeguata o tecnicamente errata.
b. Microclima inadeguato per temperatura, umidità, ventilazione.
c. Presenza di agenti inquinanti.
Individuazione dei Rischi
29
INTERAZIONE DEL POSTO DI LAVORO E DEI FATTORI UMANI
a. Dipendenza del sistema di sicurezza dalla necessità di
ricevere ed elaborare con cura le informazioni.
b. Dipendenza dalle conoscenze e dalle capacità del personale.
c. Dipendenza dalle norme di comportamento.
d. Dipendenza da una soddisfacente comunicazione e da istruzioni
corrette per far fronte a condizioni mutevoli.
e. Conseguenze di deviazioni ragionevolmente prevedibili dalle
procedure di lavoro in condizioni di sicurezza.
f. Adeguatezza delle attrezzature di protezione professionale.
g. Scarsa motivazione alla sicurezza.
h. Fattori ergonomici, quali la progettazione del posto di lavoro per
venire incontro alle esigenze del dipendente.
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Individuazione dei Rischi
30
FATTORI PSICOLOGICI.
a.
b.
c.
d.
Difficoltà di lavoro (intensità, monotonia).
Dimensioni dell'ambiente di lavoro, (claustrofobia, solitudine).
Ambiguità del ruolo e/o situazione conflittuale.
Contributo al processo decisionale con conseguenze sul lavoro e
sulle mansioni.
e. Lavoro molto esigente a scarso controllo.
f. Reazioni in caso di emergenza.
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Individuazione dei Rischi
31
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
a. Fattori condizionati dai processi di lavoro (per es: lavoro in
continuo, sistemi di turni, lavoro notturno).
b. Sistemi efficaci di gestione e accordi per l'organizzazione, la
pianificazione, il monitoraggio e il controllo degli aspetti attinenti
alla sicurezza e alla sanità.
c. Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza.
d. Misure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni di
emergenza.
Individuazione dei Rischi
32
FATTORI VARI
a. Pericoli causati da terzi, per es: violenza a colleghi, personale
di sorveglianza, polizia, attività sportive.
b. Lavoro con animali.
c. Lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale.
d. Condizioni climatiche difficili.
e. Integrità dei software.
f. Lavorare in prossimità di specchi d'acqua o sott'acqua.
g. Posti di lavoro variabili.
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Stima dei Rischi di Esposizione
33
Il calcolo relativo alla valutazione del rischio può essere eseguito attraverso una
metodologia di tipo semi-qualitativo basato sul concetto che il rischio (R) è
proporzionale alla probabilità di accadimento di un incidente (P) e ai danni che
l’incidente può arrecare (M):
R=MxP
Per la determinazione del valore da attribuire a P si possono considerare
eventuali incidenti e/o infortuni già avvenuti nella struttura in esame o in
strutture similari, ed in ogni caso, con riferimento al numero degli esposti e alla
frequenza/durata dell’esposizione.
La formula più completa sarebbe:
R = M x (N x F)
Dove N é il numero degli esposti ed F la frequenza di esposizione
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Determinazione del Valore P
34
Valore
Livello
Criteri
1
Improbabile
 La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi
poco probabili e indipendenti.
 Non sono noti episodi già verificatisi.
 Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe incredulità.
2
Poco
Probabile
3
4
Probabile
Altamente
Probabile
 La mancanza rilevata può provocare un danno solo in concomitanza di
circostanze imprevedibili.
 Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
 Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe grande sorpresa.
 La mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico
o diretto.
 Già noto, all'interno dell'unità produttiva, qualche episodio in cui la mancanza
rilevata ha fatto seguito a un danno.
 Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa.
 Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno
ipotizzato per i lavoratori.
 Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata in situazioni simili.
 Il verificarsi del danno alla mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore (in
altre parole l'evento sarebbe largamente atteso).
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Determinazione del Valore M
35
Valore
1
2
3
4
Livello
Criteri
Lieve
 Piccolo infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di
inabilità rapidamente reversibile.
 Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
Medio
 Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità
reversibile.
 Esposizione cronica con effetti reversibili.
Grave
 Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità
parziale.
 Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente
invalidanti.
 Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di
invalidità totale.
Gravissimo
 Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
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Determinazione del rischio
36
scala del
danno (M)
4
8
12
16
3
6
9
12
2
4
6
8
1
2
3
4
scala della probabilità ( P)
I valori da 12 a 16 indicano situazioni di rischio inaccettabili
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Esempi di determinazione del Rischio
37
Rischio = Magnitudo x Probabilità
Incendio: la probabilità che avvenga è
bassa, ma i danni che può provocare sono
elevati.
Magnitudo = 4 Probabilità = 1
4x1 = Rischio 4
Urto: è molto più probabile ma i danni
conseguenti sono in genere lievi.
Magnitudo = 1 Probabilità = 4
1x4 = Rischio 4
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Determinazione del Rischio
38
Rischio lieve
azioni di controllo e verifica affinché
la situazione sia sempre monitorata
4≤R<8
Rischio medio
azioni correttive e/o migliorative da
programmare a medio termine
8 ≤ R < 12
Rischio alto
azioni correttive necessarie da
programmare a breve termine
12≤ R ≤ 16
Rischio elevato
azioni correttive indilazionabili, anche
con sospensione attività interessata
1≤R<4
R = 0 non esiste
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Il Documento di Valutazione dei Rischi - DVR
39
A conclusione della valutazione
il Datore di lavoro elabora il documento di valutazione dei rischi (DVR)
Datore di lavoro
RSPP
Medico competente
RLS
Il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione
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Contenuti del
Documento di Valutazione dei Rischi
40
Relazione su tutti i rischi
e metodo di valutazione
Indicazione delle misure da
attuare e dei DPI adottati
Data certa
Indicazione dei
nominativi:
RSPP, ASPP, RLS e
MC, addetti alle
emergenze
DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Individuazione
delle procedure
e dei soggetti
attuatori
Programma di
mantenimento e
miglioramento
Mansioni che espongono a rischi
specifici per i quali è necessaria una
capacità professionale , adeguata
formazione ed addestramento
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il Piano di Prevenzione
41
Definizione delle misure di
prevenzione e relativo
programma di attuazione
Individuazione dei soggetti che
devono attuare le misure di
prevenzione
il Piano di Prevenzione
Riesame periodico della
valutazione anche in relazione ai
risultati dell’azione di controllo
Definizione delle procedure per
il mantenimento ed il
miglioramento delle misure di
prevenzione e protezione
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Aggiornamento del DVR
Il documento di valutazione dei rischi non è un documento statico
Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) (DVR), redatto a conclusione della
valutazione, può essere tenuto, su supporto informatico e, deve essere munito di data certa o
attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché,
ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove
nominato. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di
modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della
salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
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42
D.Lgs 81/2008
Documento Unico di
Valutazione dei Rischi
(DUVRI)
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Obblighi connessi ai contratti d’appalto,
d’opera o di somministrazione
Obblighi per il committente
(D Lgs. 81/08 art. 26 c. 1)
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture
all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria
azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la
disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione
di lavoro autonomo:
2. verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8,
lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da
affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.
44
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Obblighi connessi ai contratti d’appalto,
d’opera o somministrazione
45
Obblighi per il committente
(D Lgs. 81/08 art. 26 c. 1)
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede,
la verifica é eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria
e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei
lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico
professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di
cui al DPR del 28 dicembre 2000, n. 445;
3) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
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Obblighi connessi ai contratti d’appalto,
d’opera o somministrazione
Obblighi per il committente
(D Lgs. 81/08 art. 26 c. 2)
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i
subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa
oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera
complessiva.
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46
Obblighi connessi ai contratti d’appalto,
d’opera o somministrazione
Obbligo DUVRI
(D Lgs. 81/08 art. 26 c. 3)
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento
di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze.
Tale documento é allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in
funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. […] Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Nel campo di applicazione del D.Lgs 163/2006 smi, tale documento è redatto, ai
fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e
di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
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47
Obblighi connessi ai contratti d’appalto,
d’opera o somministrazione
48
Esclusioni
(D Lgs. 81/08 art. 26 c. 3bis)
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2,
l’obbligo di cui al comma 3 NON si applica ai servizi di natura
intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature
nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 5
uomini/giorno, sempre che essi non comportino rischi
derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici,
atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di
cui all’allegato XI.
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Obblighi connessi ai contratti d’appalto,
d’opera o somministrazione
49
Appalti di lavori e servizi
Escluso servizi di natura intellettuale e semplice fornitura materiali
Lavori di durata ≤ 5 uomini/giorno
salvo lavorazioni con esposizione a:
•Rischio cancerogeni
•Rischio biologico
•Rischio da atmosfere esplosive
•Rischi indicati nell’allegato XI
Lavori di durata > 5 uomini/giorno
e lavorazioni con esposizione a:
•Rischio cancerogeni
•Rischio biologico
•Rischio da atmosfere esplosive
•Rischi indicati nell’allegato XI
Verifica dell’idoneità tecnico professionale
delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi
Redazione DUVRI
cooperazione e
coordinamento
cooperazione e
coordinamento
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Obblighi connessi ai contratti d’appalto,
d’opera o di somministrazione
50
Particolarità
(D. Lgs. 81/08 art 26 c. 3ter)
Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34,
del D.Lgs 163/2006, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il
committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di
valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei
rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero
potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale
deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il
predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei
luoghi in cui verrà espletato l’appalto;
l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti
contrattuali.
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Obblighi connessi ai contratti d’appalto,
d’opera o di somministrazione
51
DATORE DI LAVORO ≠ COMMITTENTE
(D. Lgs. 81/08 art 26 c. 3ter)
Soggetto che affida il
contratto
Soggetto presso il quale
viene eseguito il contratto
Redige il DUVRI
(con una valutazione ricognitiva
dei rischi standard introdotti dai
lavori)
Integra il DUVRI (con i rischi
relativi alle interferenze)
Oltre al DUVRI è prevista la cooperazione ed il coordinamento.
Le integrazioni al DUVRI integrano gli atti contrattuali
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Obblighi connessi ai contratti d’appalto,
d’opera o di somministrazione
52
(D Lgs. 81/08 art. 26 c. 5)
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione,
anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del
presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del
codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ai
sensi dell’articolo 1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per
eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle
lavorazioni.
I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. […]
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D.Lgs 81/2008
Profili di rischio del comparto scuola
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Profili di rischio del comparto:
Videoterminali (VDT)
54
Situazione di rischio
Rischi per l’apparato oculo-visivo e posturali:
• In caso di uso del VDT per almeno 20 ore
settimanali
• Postazione di lavoro non corretta (illuminazione,
sedia ergonomica, tastiera, mouse e piano di
lavoro.
Misure di prevenzione
•Utilizzo VDT per meno di 20 ore settimanali
•Corretto posizionamento e postazione idonea
•Formazione ed informazione
•Visite mediche (ogni 5 anni, ogni due anni per chi
usa mezzi correttivi per la vista o ha più di 50 anni)
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Profili di rischio del comparto
Movimentazione manuale carichi (MMC)
55
Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o
di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del
sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico.
Lo sforzo muscolare richiesto dalla MMC determina aumento del ritmo cardiaco e
di quello respiratorio ed incide negativamente nel tempo sulle articolazioni, in
particolare sulla colonna vertebrale, determinando cervicalgie, lombalgie e
discopatie.
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Profili di rischio del comparto
Movimentazione manuale dei carichi
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Situazioni che favoriscono l’insorgere del rischio
1. Caratteristiche del carico
il carico è troppo pesante;
è ingombrante o difficile da afferrare;
è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o
maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o
inclinazione del tronco;
può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza,
comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto
è eccessivo;
può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del
tronco;
può comportare un movimento brusco del carico;
è compiuto col corpo in posizione instabile.
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Profili di rischio del comparto
Movimentazione manuale dei carichi
57
3. Caratteristiche dell’ambiente di lavoro.
lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’attività
richiesta;
il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso
il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale
di carichi a un’altezza di sicurezza o in buona posizione;
il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del
carico a livelli diversi;
il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
la temperatura, l’umidità o la ventilazione sono inadeguate.
4. Esigenze connesse all’attività.
- sforzi fisici troppo frequenti o troppo prolungati;
- pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
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Profili di rischio del comparto
Movimentazione manuale dei carichi
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Misure di prevenzione
progettazione ergonomica dei carichi e dotazione di ausili meccanici per la
movimentazione
adeguata distribuzione del carico di lavoro;
Verifica con metodologia riconosciuta (Niosh, Mapo, Ocra, Snook e Ciriello)
del massimo carico movimentabile e dell’indice di sollevamento;
adeguata formazione ed addestramento;
In caso di rischio rilevato
sorveglianza sanitaria con cadenza biennale (annuale sopra i 50 anni),
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Profili di rischio del comparto
Sostanze pericolose (Rischio chimico)
59
Le sostanze, comunemente utilizzate per le pulizie e per alcune
attività di laboratorio, vanno individuate come sostanze chimiche
pericolose quando sono classificate ed etichettate come tali).
Sono da considerare come sostanze pericolose anche i residui delle lavorazioni (polveri).
Etichettatura delle sostanze chimiche pericolose
(Simbologia valida fino al 01 giugno 2015)
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Profili di rischio del comparto
Sostanze pericolose (Rischio chimico)
60
Le sostanze chimiche pericolose vanno sempre etichettate ed accompagnate dalla scheda di
sicurezza, predisposta dal produttore e fornita dal venditore del prodotto.
La scheda di sicurezza è composta da 16 punti obbligatori:
1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa
2. Identificazione dei pericoli
3. Composizione/informazioni sugli ingredienti
4. Misure di primo soccorso
5. Misure antincendio
6. Misure in caso di rilascio accidentale
7. Manipolazione e immagazzinamento
8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale
9. Proprietà fisiche e chimiche
10. Stabilità e reattività
11. Informazioni tossicologiche
12. Informazioni ecologiche
13. Considerazioni sullo smaltimento
14. Informazioni sul trasporto
15. Informazioni sulla regolamentazione
16. Altre informazioni
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Profili di rischio del comparto
Sostanze pericolose (Rischio chimico)
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Situazioni di rischio
- Inalazione di sostanze pericolose per via nasale e orale;
- Contatto con sostanze pericolose attraverso pelle o occhi;
- Ingestione di sostanze pericolose attraverso il sistema digerente.
Valutazione del rischio
Rilevata la presenza nell’ambiente di lavoro di agenti chimici pericolosi, con un censimento
di tutte le sostanze e miscele utilizzate nel ciclo di lavoro e controllando la loro
etichettatura, occorre valutare:
• Proprietà pericolose degli agenti chimici;
• Informazioni sulla salute e sicurezza indicate nella relativa scheda di sicurezza;
• Livello, tipo e durata dell’esposizione;
• Circostanze di lavoro in presenza degli agenti chimici, compresa la quantità;
• Valori limite di esposizione professionale o valori limite biologici;
• Effetti delle misure preventive e protettive adottate;
• Conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria (se disponibili).
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Profili di rischio del comparto
Sostanze pericolose (Rischio chimico)
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Misure di prevenzione
In presenza di: Rischio non basso per la sicurezza o Rischio non
irrilevante per la salute, è fatto obbligo di:
• Sostituzione dell’agente pericoloso (o del processo) con un
altro che, nelle condizioni d’uso, non lo è o lo è meno.
• Progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli
tecnici, uso di attrezzature e materiali adeguati;
• Appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla
fonte del rischio (aspirazioni localizzate, cappe, schermi, ecc.);
• Misure di protezione individuale, compresi i DPI;
• Misurazione periodica degli agenti pericolosi dispersi
nell’ambiente di lavoro;
• Formazione ed informazione dei lavoratori.
• Sorveglianza sanitaria con cadenza annuale.
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Profili di rischio del comparto
Rischio Biologico
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Si definisce agente biologico: qualsiasi microrganismo, coltura cellulare ed
endoparassita animale in grado di provocare: infezioni, allergie e intossicazioni.
Oltre alle attività che comportano per loro natura l’utilizzo o l’esposizione ad agenti
biologici, ci sono comunque altre attività che, pur non comportando operazioni con
agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi,
vuoi per contatto con fluidi biologici vuoi per affollamento di persone a rischio in
ambiente confinato. Il lavoro nelle scuole, in particolare quelle materne ed
elementari, può comportare esposizione degli addetti a rischio di contatto con
agenti biologici (Salmonella, Parassitosi da Echinococco, Rosolia, Morbillo, Virus
vari, ecc.); sia durante l'ordinaria attività didattica e ricreativa che durante alcune
particolari mansioni come le pulizie dei bagni, il prestare assistenza a bambini
indisposti (es. vomito) o in caso di assistenza a seguito di ferite accidentali.
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Profili di rischio del comparto
Rischio Biologico
64
Il rischio per la salute
Gli effetti sulla salute variano a seconda del tipo di
contaminazione e del tipo di agente biologico con cui si
viene a contatto
Nelle scuole, come nelle altre situazioni di affollamento e di
possibile contatto con fluidi corporei, troviamo:
•virus: coxsackie (influenza), HIV (Immunodeficienza),
epatite (malattie del fegato), morbillo, rosolia, parotite,
•batteri: legionella o pseudomonas (malattie respiratorie),
otiti, faringiti,
•miceti: actinomiceti termofili (febbre da umidificatori,
alveoliti allergiche)
•muffe: micotossine (allergie respiratorie)
•parassiti: acari (allergie respiratorie), elmintiasi,
pediculosi, dermatosi.
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Profili di rischio del comparto
Rischio Biologico
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Misure di prevenzione
• Mantenere i locali costantemente puliti
• Effettuare con frequenza, durante l’arco della giornata, il ricambio
d’aria nei locali
• Effettuare regolarmente la manutenzione e la sostituzione dei
filtri dei condizionatori e degli umidificatori
• Indossare guanti monouso e mascherina ogni qualvolta si preveda
di venire in contatto con fluidi corporei
• Evitare di toccarsi naso, occhi, bocca e cute con i guanti utilizzati
nelle operazioni di pulizia, di assistenza o di accudienza
• Utilizzare strumenti taglienti (forbici, punteruoli, trincetti etc.)
strettamente personali
• Evitare di utilizzare a mani nude aghi, siringhe ed altri oggetti
taglienti e riporli dopo l’uso nelle apposite custodie
• Formazione ed informazione lavoratori
• Profilassi vaccinale (se disponibile)
• Sorveglianza sanitaria (annuale)
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