APPRENDISTATO Sommario Sezione I: Disciplina vigente 1. Quadro normativo 2. Tipologie di apprendistato e principi fondamentali 3. Assunzione e svolgimento del rapporto 4. Conclusione del rapporto 5. Computo degli apprendisti 6. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore 7. Apprendistato professionalizzante 8. Apprendistato di alta formazione e di ricerca 9. Standard professionali, formativi e certificazione delle competenze 10. Regime sanzionatorio 11. Previdenza e assistenza 12. Stato di attuazione della disciplina da parte di Regioni e Province autonome Sezione II: Disciplina previgente 1. Premessa 2. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca SEZIONE I DISCIPLINA VIGENTE 1. Quadro normativo Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, c.d. Codice dei contratti, attuando la delega al Governo contenuta nell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha riordinato la normativa concernente i contratti di lavoro, e, quindi, anche quella disciplinante l'apprendistato. Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e, quindi, a decorrere dal 25 giugno 2015. Di conseguenza, il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, Testo Unico sull'apprendistato, è abrogato, salvo quanto disposto dall'art. 47, comma 5, D.Lgs. n. 81/2015, che prevede che per le regioni e le province autonome e i settori ove la nuova disciplina non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica prevista per l'apprendistato professionalizzante, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti (art. 55, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 81/2015). Le novità riguardano essenzialmente la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, che prende ora la denominazione di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e quella dell'apprendistato di alta formazione e ricerca. Resta, sostanzialmente, immodificata la disciplina dell'apprendistato professionalizzante. 2. Tipologie di apprendistato e principi fondamentali Secondo l'art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 l'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a causa mista in quanto, a fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all'apprendista non solo la retribuzione ma anche la formazione necessaria al conseguimento di una qualificazione professionale. Sono previste tre tipologie di apprendistato: - apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per gli under 25 al fine di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro; - apprendistato professionalizzante per i giovani tra i 18 e i 29 anni finalizzato ad apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro; - apprendistato di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post universitari e per la formazione di giovani ricercatori. -1- L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 13/2013, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni. Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova e contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale, definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa (art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015). Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatte salve talune specificità per i contratti stipulati nell'ambito di attività stagionali (art. 42, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015). Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento ingiustificato. Inoltre, nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa (art. 42, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015). Al termine dell'apprendistato, le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 cod. civ. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 42, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015). Nel caso in cui il periodo di formazione venga a scadere in coincidenza di un periodo di divieto di licenziamento (ad es. matrimonio, maternità, ecc.), il datore di lavoro può, comunque, al termine dei periodi di divieto, esercitare il diritto di recesso. In tal caso, il periodo di preavviso di cui all'art. 2118 cod. civ. decorre, se non dal termine del periodo di formazione, dal termine del periodo di divieto di licenziamento (ML interpello n. 16/2012). Salvo quanto sopra, la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) divieto di retribuzione a cottimo; b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio; c) presenza di un tutore o referente aziendale; d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 della L. n. 388/2000 e all'art. 12 del D.Lgs. n. 276/2003, anche attraverso accordi con le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti; f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1 lett. i), del D.Lgs. n. 276/2003; g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, superiore a trenta giorni; h) possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato (art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 81/2015). 3. Assunzione e svolgimento del rapporto -2- In generale, possono essere assunti con contratto di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 15 ed i 29 anni. I limiti di età variano a seconda della tipologia di apprendistato. L'assunzione deve essere comunicata in via telematica al Centro per l'impiego competente entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, con le modalità previste per la generalità dei lavoratori. Al fine di facilitare il ricorso all'apprendistato, i datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale e possono, altresì, accentrare le comunicazioni al Centro per l'impiego nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale (art. 47, comma 8, D.Lgs. n. 81/2015). Limiti numerici Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Tali limitazioni non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 della L. n. 443/1985 (art. 42, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015). Limiti quantitativi per datori di lavoro non artigiani Tipologia di azienda Aziende che occupano da 0 fino a 2 lavoratori qualificati Aziende fino a 9 dipendenti che occupano da 3 lavoratori qualificati in su Aziende oltre i 9 dipendenti che occupano da 3 lavoratori qualificati in su Numero di apprendisti che possono essere assunti 3 apprendisti 1 apprendista per ciascun lavoratore qualificato 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati Limiti quantitativi per datori di lavoro artigiani Tipologia di azienda Lavorazioni non in serie: fino a 18 addetti 19 addetti 20 addetti 21 addetti 22 addetti Numero di apprendisti che possono essere assunti 9 apprendisti 10 apprendisti 11 apprendisti 12 apprendisti 13 apprendisti Lavorazioni in serie, purchè non del tutto automatizzate: fino a 9 addetti 5 apprendisti 10 addetti 6 apprendisti 11 addetti 7 apprendisti 12 addetti 8 apprendisti Lavorazioni artistiche, tradizionali e abbigliamento su misura: fino a 32 addetti 16 apprendisti 33 addetti 17 apprendisti 34 addetti 18 apprendisti 35 addetti 19 apprendisti 36 addetti 20 apprendisti 37 addetti 21 apprendisti -3- 38 addetti 39 addetti 40 addetti 22 apprendisti 23 apprendisti 24 apprendisti Costruzioni edili: fino a 10 addetti 11 addetti 12 addetti 13 addetti 14 addetti 5 apprendisti 6 apprendisti 7 apprendisti 8 apprendisti 9 apprendisti Clausola di stabilizzazione I datori di lavoro, ai fini di ulteriori assunzioni con contratto di apprendistato, sono tenuti a "stabilizzare" una percentuale di lavoratori che hanno terminato il proprio periodo formativo. Tale onere è disciplinato: - dall'art. 42, comma 5, lett. h) del D.Lgs. n. 81/2015, che rimette alle parti sociali l'individuazione di forme e modalità per la conferma in servizio al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato; - dall'art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2015, secondo cui ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dalla legge, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti indicati sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Le previsioni sull'onere di stabilizzazione del personale apprendista di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 167/2011 non si possono applicare nell'ambito delle attività stagionali; in tal caso, invece, trovano applicazione le discipline contrattuali che assegnano eventuali diritti di precedenza ai fini di nuove assunzioni per lo svolgimento delle attività stagionali presso il medesimo datore di lavoro (ML interpello n. 5/2013). Lavoratori in mobilità E' prevista, inoltre, la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione espulsi da processi produttivi al fine della loro qualificazione o riqualificazione professionale. Per essi trovano applicazione, in deroga alle norme sul recesso e sulla conferma in servizio al termine del percorso formativo di cui all'art. 42, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'art. 25, comma 9, della L. n. 223/1991 e l'incentivo di cui all'art. 8, comma 4, della medesima legge (art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015). Per questa tipologia di apprendistato, in caso di prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato non sono mantenuti per un anno i benefici contributivi (art. 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015). Apprendistato nella P.A. Il D.Lgs. n. 81/2015 prevede, inoltre, l'utilizzabilità del contratto di apprendistato anche nel settore pubblico. Tuttavia, la disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante e di alta formazione per i settori di attività pubblici non è immediatamente applicabile ma deve essere definita con D.P.C.M. (art. 47, comma 6, D.Lgs. n. 81/2015). -4- Abolizione visita medica idoneità L'art. 42, comma 1, lett. b) del D.L. n. 69/2013 (c.d. "Decreto del fare") ha previsto la soppressione del certificato medico di idoneità per l'assunzione degli apprendisti (art. 9, D.P.R. n. 1668/1956) e dei minori (art. 8, L. n. 977/1967). Pertanto, a far data dal 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del suddetto provvedimento normativo), l'obbligo in parola non è più esigibile e non è più, conseguentemente, applicabile la relativa sanzione a carico dei datori di lavoro. Restano, tuttavia, fermi gli obblighi di certificazione sanitaria previsti dal T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio. Prima del Decreto del fare, la visita medica preassuntiva per gli apprendisti prevista dall'art. 4, L. n. 25/1955 era stata abrogata dall'art. 23, comma 5, D.L. n. 112/2008, per cui era rimasto l'obbligo di verificare l'idoneità al lavoro per i soli apprendisti minorenni in virtù dell'art. 8, L. n. 977/1967 che prevedeva tale obbligo per tutti i lavoratori minorenni (apprendisti e no). Orario di lavoro Gli apprendisti maggiorenni sono equiparati agli altri lavoratori. Anche con riferimento al lavoro notturno, risulta, infatti, superato quanto disposto dall'art. 10, comma 4, L. n. 25/1955 che riteneva ammissibile il lavoro notturno degli apprendisti maggiorenni nel settore artigiano della panificazione e pasticceria, nel turismo e nei pubblici esercizi. Relativamente agli apprendisti minorenni rimangono, invece, confermate le limitazioni previste dalla L. n. 977/1967. Retribuzione Innanzitutto, il D.Lgs. n. 81/2015 prevede il divieto di retribuire l'apprendista a cottimo. La retribuzione è fissata in base alle previsioni dei contratti collettivi in funzione dell'inquadramento contrattuale dell'apprendista. Quanto alle modalità di calcolo è prevista l'alternatività tra l'istituto del sottoinquadramento e quello della percentualizzazione (art. 42, comma 5, lett. a) e b), D.Lgs. n. 81/2015). Nel primo caso, l'apprendista può essere sottoinquadrato fino a due livelli e percepire una retribuzione commisurata al livello di inquadramento, generalmente di progressiva elevazione con il passare del tempo. Nell'altro caso, la retribuzione del lavoratore è una quota percentuale di quella percepita al livello di qualifica cui è finalizzato l'apprendistato; essa è crescente in ragione dell'anzianità di servizio. Per la retribuzione nell'apprendistato per la qualifica o diploma professionale si veda infra. 4. Conclusione del rapporto E' riconosciuta alle parti (datore di lavoro e apprendista) la facoltà di recedere dal contratto di apprendistato al termine del periodo di formazione, con rispetto del preavviso ai sensi dell'art. 2118 cod. civ., ma senza alcun obbligo di motivazione. Il termine per l'esercizio del preavviso decorre dal momento in cui termina la formazione. Se nessuna delle parti esercita questa facoltà, il rapporto di lavoro prosegue come un normale contratto a tempo indeterminato (art. 42, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015). Non è possibile recedere ad nutum dal contratto di apprendistato al termine del periodo di formazione in caso di lavoratori apprendisti assunti dalle liste di mobilità. Per questa tipologia trova applicazione la generale disciplina dei licenziamenti individuali contenuta nella legge n. 604/1966. Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento ingiustificato. Inoltre, nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa (art. 42, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015). Per quanto riguarda tutte le altre cause di cessazione del rapporto di lavoro, si applica la normativa generale. E', altresì, possibile confermare il lavoratore a tempo indeterminato prima della conclusione del periodo di formazione. -5- I datori di lavoro hanno l'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego competente entro cinque giorni: - i nominativi degli apprendisti di cui sia cessato il rapporto per qualsiasi motivo; - la "trasformazione" da contratto di apprendistato in un "normale" contratto a tempo indeterminato. 5. Computo degli apprendisti Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti (art. 47, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015). Fattispecie particolari previste dalla legge Diverse sono, tuttavia, le disposizioni di legge che prevedono il conteggio degli apprendisti tra i lavoratori occupati in una data organizzazione di lavoro. Precisamente: - in tema di Cassa integrazione guadagni straordinaria, per quanto concerne i requisiti di ammissione. Infatti, l'art. 1, comma 1, della L. n. 223/1991 stabilisce che nel computo degli oltre 15 dipendenti devono essere computati anche gli apprendisti (INPS circ. n. 211/1991; ML interpello n. 48/2011); - nella procedura di mobilità per riduzione di personale e licenziamenti collettivi, gli apprendisti rientrano nel computo dei dipendenti ai fini del raggiungimento della soglia che comporta l'applicazione della procedura (art. 24, L. n. 223/1991; ML circ. n. 62/1996); - ai fini dell'obbligo del rapporto biennale sulla parità tra uomo e donna sul lavoro previsto per le aziende che occupano oltre 100 dipendenti va computata tutta la forza lavoro a qualunque titolo occupata in azienda, ivi compresi gli apprendisti (art. 46, D.Lgs. n. 198/2006; ML circ. n. 48/1992); - ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale discendono gli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, gli apprendisti devono considerarsi computabili (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008); - nel caso di scelta del lavoratore di mantenere il T.f.r. in azienda, gli apprendisti sono computati nel numero dei 50 dipendenti che determina l'obbligo del datore di lavoro di versare le somme al Fondo di Tesoreria (art. 1, D.M. 30 gennaio 2007; INPS circ. n. 70/2007). 6. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore Il D.Lgs. n. 81/2015 ha sostanzialmente modificato l'apprendistato per la qualifica ed il diploma, che assume ora la denominazione di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Tale forma di apprendistato è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs. n. 226/2005 e all'art.46 del D.Lgs. n. 81/2015 (art. 43, D.Lgs. n. 81/2015). Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in assenza al Ministero del lavoro che, con propri decreti, ne disciplina l'esercizio. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio delle professioni, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi formativi, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale ad esito del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 226/2005. -6- Il contratto di apprendistato può essere prorogato di un anno anche nel caso in cui, al termine dei percorsi di formazione, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato. Modalità procedurali Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo uno schema definito con decreto del Ministero del lavoro. Con il medesimo decreto sono definiti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle Regioni e Province autonome, i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato e, in particolare: - i requisiti delle imprese nelle quali si svolge; - il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato; - il numero di ore da effettuare in azienda (art. 43, comma 6, D.Lgs. n. 81/2015). Obblighi formativi e retribuzione Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda è impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60% dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno, nonché per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica (art. 43, comma 6, D.Lgs. n. 81/2015). Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono comunque fatte salve diverse previsioni dei contratti collettivi (art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015). Attività stagionali Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali (art. 43, comma 8, D.Lgs. n. 81/2015). Trasformazione in apprendistato professionalizzante Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva (art. 43, comma 9, D.Lgs. n. 81/2015). 7. Apprendistato professionalizzante Il D.Lgs. n. 81/2015 ha sostanzialmente confermato la disciplina dell'apprendistato professionalizzante, pertanto, si ritiene ancora valida la prassi amministrativa emanata sotto la vigenza della precedente disciplina. -7- Ai sensi dell'art. 44, del D.Lgs. n. 81/2015, possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i 18 anni (17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005) ed i 29 anni. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Gli accordi interconfederali ed i contratti collettivi stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire: - la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; - la durata, anche minima, del periodo di apprendistato, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. In relazione a questa ed alle altre tipologie di apprendistato, il Ministero del lavoro ha chiarito che un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo (ML circ. n. 5/2013). Nei casi in cui un'azienda non applichi un c.c.n.l., bensì un contratto individuale plurimo e nel settore di attività della stessa manchi, altresì, un accordo interconfederale che regolamenti la materia dell'apprendistato, al fine di non ostacolare il ricorso all'istituto, è possibile che il datore di lavoro possa far riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici dell'istituto (ML interpello n. 4/2013). Formazione La formazione di tipo professionalizzante è svolta sotto la responsabilità dell'azienda ed è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sentite le parti sociali e tenuto conto, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista (art. 44, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015). In particolare, secondo le Linee guida, che possono ritenersi compatibili anche la disciplina dell'apprendistato professionalizzante contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014, la durata ed i contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione: - 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I° grado; - 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II° grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; - 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente. Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati. La formazione deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze: - adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro; - organizzazione e qualità aziendale; - relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo; - diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva; - competenze di base e trasversali; - competenza digitale; - competenze sociali e civiche; - spirito di iniziativa e imprenditorialità; - elementi di base della professione/mestiere. -8- La formazione, inoltre, deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati e realizzata, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato, prevedendo modalità di verifica degli apprendimenti. La formazione può realizzarsi in FAD (formazione a distanza) con modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Le imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica devono disporre di "standard minimi" necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo. Le imprese devono almeno disporre: - di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi; - di risorse umane con adeguate capacità e competenze. Il Piano Formativo Individuale (PFI) è obbligatorio per la sola parte tecnico-professionale. Le imprese con più sedi operative possono avvalersi della formazione di base e trasversale delle Regioni nelle quali insistono le loro sedi legali. La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle Linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (art. 44, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015). La mancata comunicazione nei termini sopra previsti delle modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica non consente di configurare alcuna responsabilità del datore di lavoro in caso di inadempimento degli obblighi formativi. Pertanto, il personale ispettivo si asterrà dall'applicazione della sanzione per omessa formazione trasversale nelle ipotesi in cui l'informativa in questione non sia intervenuta entro i 45 giorni successivi alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (ML circ. n. 18/2014). In assenza di un'offerta formativa pubblica, la formazione dell'apprendista è esclusivamente a carico del datore di lavoro, anche per la parte relativa alle competenze di base e trasversali (art. 47, comma 5, D.Lgs. n. 81/2015; ML circ. n. 29/2011). L'offerta formativa pubblica è da intendersi obbligatoria laddove sia disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale e sia realmente accessibile all'impresa e all'apprendista, ovvero sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente (ML nota n. 25014/2012). L'eventuale previsione, da parte della contrattazione collettiva, di un preventivo parere di conformità del piano formativo individuale da parte dell'Ente bilaterale di riferimento non costituisce un obbligo. Il datore di lavoro può, pertanto, attivare l'apprendistato anche prescindendo dal parere di conformità dell'Ente (ML interpello n. 16/2012). Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato (art. 44, comma 5, D.Lgs. n. 81/2015). Registrazione della formazione e certificazione delle competenze La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro. Tale registrazione può avvenire mediante annotazione dell'attività espletata su un registro del datore di lavoro, senza particolari modalità (ML lett. circ. 22 aprile 2013, n. 7258 e circ. n. 35/2013). Le competenze acquisite dall'apprendista possono essere certificate secondo gli standard indicati dal D.Lgs. n. 13/2013 - già approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 aprile 2012 e recepiti con D.M. 26 settembre 2012 - e registrate sul libretto formativo del cittadino. -9- 8. Apprendistato di alta formazione e di ricerca Secondo l'art. 45 del D.Lgs. n. 167/2011, possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. Il contratto può essere stipulato: - per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca; - per il conseguimento di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008; - per attività di ricerca; - per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo uno schema definito con decreto del Ministero del lavoro. Il protocollo stabilisce, altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda. La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60% dell'orario ordinamentale. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono, comunque, fatte salve diverse previsioni dei contratti collettivi. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. E' prevista la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS). Con decreto interministeriale è avviato un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato che possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di età stabiliti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 81/2015, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 8-bis, D.L. n. 104/2013). Al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria, le università, con esclusione di quelle telematiche, possono stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti i quali prevedano che lo studente, nell'ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato. Le convenzioni devono stabilire i corsi di studio interessati, le procedure di individuazione degli studenti in apprendistato e dei tutori, le modalità di verifica delle conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato e il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente entro il massimo di sessanta (art. 14, commi 1-ter e 1-quarter, D.L. n. 104/2013). 9. Standard professionali, formativi e certificazione delle competenze - 10 - Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, devono essere definiti gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 226/2005. La registrazione nel libretto formativo del cittadino è di competenza: - del datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante, per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali; - dell'istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente, nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nel contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Le competenze acquisite dall'apprendista sono certificate dall'istituzione formativa di provenienza dello studente secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 13/2013, e, in particolare, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ivi disciplinati. Repertorio delle professioni Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioni professionali acquisite in apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali è istituito presso il Ministero del lavoro il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro ed in coerenza con quanto previsto nelle premesse dall'intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni (art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015). Secondo l'art. 8 del D.Lgs. n. 13/2013 il repertorio delle professioni è parte integrante del "repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali" di cui all'art. 4, comma 67, della L. n. 92/2012. 10. Regime sanzionatorio In considerazione del fatto che il D.Lgs. n. 81/2015 non ha apportato sostanziali modifiche all'apparato sanzionatorio, si possono ritenere ancora valide le prassi amministrative emanate sotto la vigenza della precedente disciplina. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione (art. 47, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015). Il Ministero del lavoro nella circ. n. 29/2011 e nella circ. n. 5/2013 fa presente che il Legislatore stabilisce, ai fini della sanzionabilità della condotta, un duplice requisito: l'esclusiva responsabilità del datore di lavoro ed il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi. Pertanto: - in caso di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale la responsabilità del datore di lavoro si può configurare nell'ipotesi in cui lo stesso non consenta al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all'azienda previsti dalla regolamentazione regionale e/o non effettui quella parte di formazione interna eventualmente prevista dalla stessa regolamentazione regionale con riferimento alla offerta formativa pubblica. Ciò presuppone, tuttavia, che i percorsi formativi esterni all'azienda, oltre ad essere stati disciplinati, siano stati anche di fatto "attivati". In assenza della loro attivazione il datore di lavoro non può, infatti, essere ritenuto "esclusivamente" responsabile dell'obbligo formativo in questione, con la conseguente inapplicabilità della disposizione sanzionatoria di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 167/2011 (leggasi ora art. 47, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015). In tali casi, restano in capo al datore di lavoro gli eventuali adempimenti di carattere amministrativo previsti dalla Regione ai fini del coinvolgimento dell'apprendista nei percorsi formativi. Qualora, viceversa, i percorsi formativi siano stati attivati ed il datore di lavoro non abbia posto in essere i citati adempimenti di - 11 - carattere amministrativo, il personale ispettivo è tenuto ad applicare la procedura sanzionatoria di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 167/2011 (leggasi ora art. 47, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015) provvedendo, laddove possibile, alla emanazione di una disposizione. L'eventuale attivazione dei percorsi formativi regionali solo dopo l'avvio del rapporto di apprendistato (ad esempio dopo un anno dall'inizio del rapporto) non comporta automaticamente un obbligo di "recupero", in capo al datore di lavoro, di tutta la formazione non effettuata nel periodo antecedente, ferma restando la possibilità, da parte delle Regioni, di disciplinare specificatamente gli obblighi formativi concernenti i rapporti di apprendistato già avviati; - in caso di apprendistato professionalizzante la responsabilità del datore di lavoro si può configurare nell'ipotesi in cui lo stesso non consenta al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all'azienda finalizzati alla acquisizione di competenze di base e trasversali e/o non effettui la formazione interna svolta sotto la responsabilità della azienda. Per quanto concerne la formazione trasversale il Ministero del lavoro ha inteso precisare che laddove la Regione decida di rendere facoltativa tale formazione, non è possibile l'adozione di un provvedimento di carattere sanzionatorio e, quindi, della disposizione; laddove il contratto collettivo di riferimento scelga, invece, di rimettere al datore di lavoro l'obbligo di erogare anche la formazione trasversale, nelle more dell'intervento della Regione, non può non ravvisarsi un corrispondente "ampliamento" delle responsabilità datoriali e, pertanto, dei connessi poteri sanzionatori in capo al personale ispettivo; - in caso di apprendistato di alta formazione e ricerca la responsabilità del datore di lavoro si può configurare nell'ipotesi in cui lo stesso non consenta al lavoratore di seguire i percorsi formativi anche esterni all'azienda previsti dalla regolamentazione regionale. Una maggiore responsabilizzazione del datore di lavoro si avrà evidentemente laddove l'alto apprendistato sia attivato, in assenza di regolamentazioni regionali, sulla base di apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca; in questi casi è, infatti, possibile sostenere che l'attività formativa, così come in parte avviene per l'apprendistato professionalizzante, è svolta "sotto la responsabilità dell'azienda". In tali ipotesi, il personale ispettivo ha come unico parametro di riferimento, ai fini della individuazione responsabilità datoriali, le citate convenzioni, rispetto alle quali occorre distinguere, da un lato, la formazione esterna, rispetto alla quale il datore di lavoro rimane responsabile nei limiti di cui si è già detto in relazione alle precedenti tipologie di apprendistato e, dall'altro, la "quantità", i contenuti e le modalità della formazione interna, rispetto alla quale il personale ispettivo deve operare analogamente a quanto avviene in relazione agli accertamenti sullo svolgimento della formazione in apprendistato professionalizzante o di mestiere. Le violazioni legate alla mancata formazione dell'apprendista sono di esclusiva competenza del personale ispettivo del Ministero del lavoro, al quale è inoltre attribuita la competenza ad adottare un provvedimento di disposizione assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere, al fine di ripristinare un corretto svolgimento del rapporto (art. 47, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015). Tale procedura consente, pertanto, prima di procedere all'irrogazione di eventuali sanzioni, una regolarizzazione della posizione dell'apprendista. Nel caso in cui il periodo di formazione previsto per il contratto di apprendistato volga al termine e non vi sia, quindi, un tempo "congruo" per il recupero del debito formativo, il personale ispettivo non può adottare il provvedimento di disposizione, ma deve applicare, sussistendone tutti i requisiti, il differenziale contributivo maggiorato del 100% (ML circ. n. 29/2011). L'emanazione della disposizione tiene pertanto conto della possibilità di recuperare il debito formativo, il che appare proporzionalmente più difficile in relazione all'approssimarsi della scadenza del periodo formativo inizialmente individuato. Sul punto il Ministero del lavoro, con circ. n. 5/2013, ha indicato la quantità minima di formazione che, anno per anno, occorre effettuare pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 167/2011 (leggasi ora art. 47, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015). In caso di inottemperanza alla disposizione trova applicazione la previsione sanzionatoria di cui all'art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 520/1955, secondo il quale le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da euro 515 ad euro 2.580. Qualora la mancata formazione sia dovuta esclusivamente alla mancanza dei canali di formazione pubblica, la disposizione non può essere adottata ed il personale ispettivo si limiterà - 12 - a rilevare la carenza formativa, senza predisporre altro provvedimento se non la verbalizzazione conseguente all'ispezione, congiuntamente ad una informativa sintetica rivolta all'apprendista. Per quanto riguarda, invece, i casi di inosservanza dei principi di cui all'art. 42, comma 1 e comma 5, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 81/2015, il potere di contestazione è riconosciuto a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. In particolare, l'art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro per ogni violazione relativa alle seguenti disposizioni, ossia: - forma scritta del contratto; - divieto di retribuzione a cottimo; - sottoinquadramento o percentualizzazione della retribuzione; - presenza di un tutore o referente aziendale. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1.500 euro; a tal fine il Ministero del lavoro rinvia all'art. 8-bis della L. n. 689/1981, per cui si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con ordinanza-ingiunzione, lo stesso soggetto commette un'altra violazione, non necessariamente con riguardo alla violazione della stessa lettera dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011 (leggasi ora art. 42, comma 1 e comma 5, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 81/2015) e anche in relazione a diversi lavoratori (ML circ. n. 29/2011). Alla contestazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza applicando la c.d. diffida obbligatoria (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004; INAIL nota n. 434/2012). Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981 è la Direzione del lavoro territorialmente competente (art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015). In caso di errato inquadramento dell'apprendista, il provvedimento di diffida evidenzia sia l'esatta collocazione dello stesso nell'ambito delle categorie professionali disciplinate dal contratto collettivo, sia la durata del periodo formativo (ML nota n. 12192/2014). Mancanza della forma scritta del contratto Il Ministero del lavoro nella circ. n. 29/2011 puntualizza che l'aver esplicitamente previsto la procedura di diffida in relazione alla forma scritta del contratto vuol consentire la regolarizzazione non soltanto dei casi in cui lo stesso differisce contenutisticamente da quanto previsto dalla contrattazione collettiva, ma anche dei casi in cui la forma scritta sia del tutto assente. Il Legislatore, infatti, rimette esclusivamente alla volontà del lavoratore la scelta relativa alla eventuale attivazione del giudizio per ottenere la "trasformazione", del rapporto di apprendistato in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L'obbligo di formalizzazione per iscritto del contratto non può peraltro considerarsi adempiuto mediante la sola consegna, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.L. n. 112/2008, della copia della comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego, essendo necessaria ad evitare la sanzione per mancanza di forma scritta nell'apprendistato la consegna del contratto individuale di lavoro. Il Ministero precisa altresì che, qualora sia omessa, oltre la forma scritta del contratto, anche la stessa comunicazione al Centro per l'impiego, il rapporto in questione può considerarsi "in nero", senza che sia peraltro possibile regolarizzare il rapporto con contratto di apprendistato (INAIL nota n. 434/2012). Ciò non toglie che, anche nell'ipotesi in cui venisse successivamente a cessare il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - quale regolarizzazione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 del rapporto di lavoro "in nero" - potrebbe anche instaurarsi un rapporto di lavoro di apprendistato, qualora ne ricorressero le condizioni nei limiti di quanto chiarito con risposta ad interpello n. 8/2007. La sanzione amministrativa punisce anche i casi in cui il datore di lavoro abbia provveduto a formalizzare per iscritto il contratto di apprendistato ma tale formalizzazione risulti successiva alla instaurazione del rapporto ovvero difforme o incompleta relativamente ai modelli o ai contenuti previsti e resi obbligatori dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al rapporto di apprendistato oggetto di verifica ispettiva. Presenza di un tutor o referente aziendale Il Ministero del lavoro, con circ. n. 5/2013, ha approfondito l'ipotesi in cui il datore di lavoro, nonostante espresse previsioni del contratto collettivo, non individui o non disponga l'affiancamento di un tutore o referente aziendale all'apprendista. - 13 - Il tutore o referente aziendale deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti individuati dalla contrattazione collettiva, essendo sostanzialmente abrogato il D.M. 28 febbraio 2000. Allo stesso tutore le parti sociali possono, inoltre, assegnare compiti assolutamente diversificati, che vanno dall'insegnamento delle materie oggetto di formazione interna a quello della semplice "supervisione" circa il corretto svolgimento della formazione. Talvolta il tutore svolge delle funzioni esclusivamente di "controllo" della corretta effettuazione della formazione e/o di "raccordo" tra apprendista e soggetto formatore. Le violazioni della disciplina in materia di "presenza di un tutore o referente aziendale" non possono determinare automaticamente l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 167/2011 (leggasi ora art. 47, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015) per mancata formazione dell'apprendista. In tali ipotesi occorre, infatti, evidenziare: - in primo luogo se la formazione è stata comunque effettuata secondo "quantità", contenuti e modalità previste dal contratto collettivo; - in secondo luogo, quale sia il ruolo assegnato al tutore dallo stesso contratto. Cosicché, qualora il tutore svolga un ruolo esclusivamente di "controllo", la sua assenza non può mai comportare una mancata formazione. In tal caso, pertanto, il personale ispettivo deve, comunque, esplicitare e documentare le carenze formative derivanti dall'assenza del tutore che si riverberano sul mancato raggiungimento degli obiettivi formativi. Analoghe conclusioni si hanno nell'ipotesi in cui il tutore individuato dal datore di lavoro sia privo dei requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva (v. anche ML lett. circ. n. 7258/2013). Eventuali violazioni in materia sono dunque sanzionabili esclusivamente ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 167/2011 (leggasi ora art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015). 11. Previdenza e assistenza Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia; d) maternità; e) assegno familiare; f) Assicurazione Sociale per l'Impiego (c.d. ASpI) in relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere e, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale contribuzione non opera lo sgravio contributivo del 100% di cui all'art. 22, comma 1, della L. n. 183/2011 (v. infra) (art. 42, comma 6, D.Lgs. n. 81/2015). Contribuzione In via generale, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (art. 1, comma 773, L. n. 296/2006). Tale aliquota è comprensiva della quota INAIL (pari allo 0,30%), nonché della quota malattia ed è così ripartita fra le gestioni previdenziali interessate: - FPLD 9,01%; CUAF 0,11%; malattia 0,53%; maternità 0,05%; INAIL 0,30% (ML comunicato 13 luglio 2007; INAIL circ. n. 27/2013). A decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta anche la contribuzione aggiuntiva dell'1,31% per l'ASpI a cui va aggiunto il contributo dello 0,30% destinato alla formazione (art. 25, L. n. 845/1978). Pertanto l'incremento complessivo della contribuzione è pari all'1,61% (INPS circc. n. 140/2012 e n. 144/2013). Riduzioni sono previste per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9. In tali casi, limitatamente ai contratti di apprendistato, l'aliquota complessiva a carico dei datori di lavoro, è pari: - all'1,50% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto (riduzione di 8,5 punti percentuali); - al 3%, per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto (riduzione di 7 punti percentuali). - 14 - Per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo, la contribuzione è dovuta nella misura del 10%. La contribuzione a carico degli apprendisti è, invece, pari al 5,84%. Quale ulteriore incentivo, l'art. 22, della L. n. 183/2011 (c.d. legge di stabilità 2012) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% (+ 1,61%) per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Lo sgravio contributivo del 100% deve avvenire in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento UE n. 1407/2013 (vd. anche INPS circ. n. 15/2014). Per l'accesso allo sgravio, le imprese devono, quindi, presentare all'INPS apposita dichiarazione sugli aiuti "de minimis", ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel D.P.R. n. 445/2000. Tale dichiarazione deve attestare che, nell'anno di stipula del contratto di apprendistato e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti "de minimis". La dichiarazione deve, inoltre, contenere la quantificazione degli incentivi "de minimis" già fruiti nel triennio alla data della richiesta. L'importo totale dell'agevolazione non deve superare i limiti massimi su un periodo di tre anni. Il triennio è mobile, nel senso che, in caso di stipulazione di ulteriori contratti di apprendistato successivi a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione e si è, quindi, fruito dell'agevolazione, l'importo dello sgravio ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve essere individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente presentazione di una nuova dichiarazione "de minimis". Per la corretta fruizione dell'agevolazione, occorre: - determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di stipula del contratto di apprendistato agevolato; - calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti "de minimis", di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l'agevolazione da attribuire. Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull'utilizzo degli aiuti "de minimis" si intendono riferiti al soggetto utilizzatore cui spetta, quindi, l'onere della dichiarazione. Oltre che alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", l'accesso allo sgravio contributivo è, altresì, subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 (v. INPS circ. n. 128/2012). Ai fini delle riduzioni contributive di cui sopra, il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti), è quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato. Nel calcolo dei dipendenti, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica e vanno, invece, esclusi: - gli apprendisti; - eventuali CFL ex D.Lgs. n. 251/2004 ancora in essere dopo la riforma operata dal D.Lgs. n. 276/2003; - i lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento ex D.Lgs. n. 276/2003; - i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20, L. n. 223/1991; - i lavoratori somministrati, con riguardo all'organico dell'utilizzatore. I lavoratori assenti, ancorché non retribuiti (es. per servizio militare, e/o gravidanza), sono esclusi dal computo solamente se, in sostituzione, sono stati assunti altri lavoratori, poiché in tal caso devono essere computati i sostituti. I dipendenti part-time si computano (sommando i singoli orari individuali) in proporzione all'orario svolto in rapporto al tempo pieno; i lavoratori intermittenti sono considerati in base alla rispettiva normativa di riferimento. Per la determinazione della media annua, i dipendenti a tempo determinato con periodi inferiori all'anno e gli stagionali devono essere valutati in base alla percentuale di attività svolta (INPS circ. n. 22/2007). Per incentivare la stabilizzazione dei contratti di apprendistato, i benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori in mobilità assunti tramite tale tipologia contrattuale (v. infra) (art. 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015). A tal proposito l'INPS, pur riferendosi alle analoghe disposizioni contenute nella previgente disciplina, ha precisato che: - 15 - - gli eventi sospensivi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, il servizio militare) sospendono anche il decorso del termine di 12 mesi durante i quali è previsto il beneficio contributivo in discorso; - detti benefici si applicano anche ai casi in cui il rapporto di apprendistato si trasformi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale indipendentemente dalla circostanza che gli apprendisti prima della attribuzione della qualifica abbiano svolto o meno lavoro a tempo parziale; - non sussiste incompatibilità tra il riconoscimento dei benefici contributivi in parola ed il rispetto del minimale orario da attribuire ai lavoratori part-time; - in caso di aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIG straordinaria, il relativo contributo si aggiunge alla quota a carico dell'apprendista. Il beneficio contributivo spetta anche nell'ipotesi in cui la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di apprendistato avvenga anticipatamente rispetto al termine previsto nel contratto. In tal caso i 12 mesi di agevolazione decorrono dal momento della trasformazione del rapporto (ML nota n. 3883/2006 e circ. n. 27/2008). E', altresì, dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato (art. 2, commi 31 e 32, legge n. 92/2012; INPS circ. n. 140/2012). Malattia Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono state estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia, secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati (art. 1, comma 773, L. n. 296/2006). La tutela economica della malattia opera per tutti gli apprendisti, indipendentemente dal settore di attività e dalla qualifica funzionale al cui conseguimento l'apprendistato è finalizzato. Tuttavia, con riguardo ai criteri di determinazione della retribuzione media giornaliera utile ai fini della liquidazione della prestazione, la retribuzione di riferimento è calcolata dividendo per 26 o per 30 (in caso di mese interamente lavorato) a seconda della diversa qualifica (operaia o impiegatizia) che l'apprendista mira a conseguire (INPS mess. n. 8615/2007). Si applicano le regole sul controllo dello stato di malattia e sul rispetto delle fasce di reperibilità e, per gli eventi indennizzati, è riconosciuta la contribuzione figurativa secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori subordinati (INPS circ. n. 43/2007; INPS mess. n. 6564/2007). Contribuzione per lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato L'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015 ha previsto la possibilità di assumere con apprendistato lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. Riguardo agli aspetti di carattere contributivo, per detti soggetti opera il regime contributivo agevolato di cui all'art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991 e, ove spettante, l'incentivo di cui all'art. 8, comma 4, della medesima legge (v. anche INPS circ. n. 128/2012 e INPS mess. n. 11761/2013). Per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, la contribuzione complessiva riferita a questi lavoratori è quella prevista per gli apprendisti. Dopo il periodo agevolato, la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena, mentre per il lavoratore rimane ferma al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato. Fino alla scadenza contrattualmente definita in relazione alla diversa tipologia, il rapporto di lavoro è di apprendistato. Pertanto, anche le forme assicurative rimangono quelle espressamente stabilite per tale tipologia dall'art. 42, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2015, ossia: IVS; CUAF; malattia; maternità; ASpI. Le misure di tali contributi saranno quelle ordinariamente previste in relazione al settore di classificazione (Industria - Artigianato - Agricoltura - Credito/Assicurazioni Commercio/Terziario) e alle caratteristiche aziendali, con applicazione delle eventuali riduzioni di legge (es. CUAF). - 16 - Inoltre, per detti lavoratori continueranno a operare le misure compensative in favore della previdenza complementare e/o del Fondo di Tesoreria (art. 10, D.Lgs. n. 252/2005; art. 8, D.L. n. 203/2005). Istruzioni operative Compilazione del flusso UniEmens All'interno delle denunce contributive mensili UniEmens, tutti i lavoratori in apprendistato continuano ad essere identificati valorizzando, nell'elemento "Qualifica1" il codice "5" (avente il significato di "Apprendista") (INPS circ. n. 128/2012; mess. n. 20123/2012). A decorrere dalle denunce contributive relative al mese di gennaio 2012, vengono modificati i codici tipo contribuzione relativi agli apprendisti, fino ad oggi identificati con i codici A0, A1, A2; B0, B1, B2; C0, C1, C2; D0, D1, D2, e nell'elemento "TipoContribuzione" si devono invece riportare i seguenti codici, a seconda del regime contributivo: J0 (J zero) Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10% J1 Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 1,5% J2 Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 3% J3 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ex lege n. 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) J4 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ex art. 4, comma 1, del decreto legge n. 148 del 20 maggio 1993 e successive analoghe disposizioni (iscrizione nelle liste di mobilità per licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese sotto i 15 dipendenti); primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) J5 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) I codici della serie "J" vanno utilizzati anche per gli apprendisti iscritti al Fondo minatori, ma occupati in superficie. L'utilizzo di questi codici rende necessaria la compilazione dell'elemento denominato "TipoApprendistato", in cui va valorizzato il codice corrispondente alla tipologia di contratto stipulato, tra le tre previste dal Testo unico: APPA Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale APPB Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere APPC Apprendistato di alta formazione e di ricerca Adempimenti in caso di assunzione in apprendistato di lavoratori in mobilità L'esposizione dei codici UniEmens presuppone che il datore di lavoro invii all'INPS un'apposita dichiarazione di responsabilità, attestante le principali condizioni cui è subordinata la specifica agevolazione (INPS circ. n. 128/2012). In attesa della disponibilità per il datore di lavoro di un apposito modulo on-line, il datore di lavoro, compresa l'agenzia di somministrazione, deve inoltrare la dichiarazione avvalendosi della funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale aziende. Inoltre, il datore di lavoro deve allegare alla dichiarazione l'autocertificazione del lavoratore, il cui modulo è disponibile presso la sezione modulistica del sito internet dell'INPS (moduli Autocert. SC67-407/90 o SC66 -223/91). In caso di assunzione in apprendistato a scopo di somministrazione, la dichiarazione di responsabilità deve essere sottoscritta anche dall'utilizzatore (o da chi lo rappresenta). - 17 - La dichiarazione di responsabilità, corredata con l'autocertificazione del lavoratore e con le copie dei documenti di riconoscimento del lavoratore e di chi ha sottoscritto le dichiarazioni di responsabilità, deve essere scansionata e allegata in formato digitale ad una comunicazione da inoltrarsi all'Istituto mediante la funzionalità "Contatti". La sede INPS, effettuate le necessarie verifiche, attribuisce alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione 5Q, dandone comunicazione al richiedente. Nel caso in cui ricorrano anche i presupposti per l'ammissione al contributo mensile previsto dall'art. 8, comma 4 della legge n. 223/1991, la sede INPS deve fornire alla posizione contributiva interessata anche il codice autorizzazione 5T, dandone comunicazione al richiedente e allegando un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell'incentivo. Il datore di lavoro deve esporre il contributo mensile all'interno del flusso UniEmens, valorizzando, all'interno di "DenunciaIndividuale" "DatiRetributivi", elemento "Incentivo" i seguenti elementi: - nell'elemento "TipoIncentivo" deve essere inserito il valore "MOAP" avente il significato di "contributo mensile per l'assunzione in apprendistato a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (artt. 8, comma 4, L. n. 223/1991 e 7, comma 4, D.Lgs. n. 167/2011)"; - nell'elemento "CodEnteFinanziatore" deve essere inserito il valore "H00" (Stato); - nell'elemento "ImportoCorrIncentivo" deve essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente (tale importo, come precisato infra, non può essere superiore alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore); - nell'elemento "ImportoArrIncentivo" è indicato l'eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi. L'importo dell'incentivo può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione, e non può comunque essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno. Sgravio contributivo per gli apprendisti assunti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 Per i lavoratori interessati allo sgravio, i datori di lavoro devono compilare il flusso UniEmens sempre valorizzando, nell'elemento "Qualifica1" il codice "5". Per i primi tre anni di apprendistato, nell'elemento "TipoContribuzione" si devono invece riportare codici differenti, a seconda dell'anno di godimento dello sgravio, secondo la seguente tabella: J6 Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22, comma 1, legge n. 183/2011) - primo anno di sgravio. J7 Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22, comma 1, legge n. 183/2011) - secondo anno di sgravio. J8 Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22, comma 1, legge n. 183/2011) - terzo anno di sgravio. Compilazione del modello DMAG Per il settore agricolo, l'INPS indica i codici del Tipo Contratto che devono essere utilizzati per dichiarare rapporti di apprendistato, tramite modello DMAG, instaurati a decorrere dalla competenza del 3° trimestre 2013 (INPS circ. n. 116/2013). 12. Stato di attuazione della disciplina da parte di Regioni e Province autonome Per l'avvio dell'apprendistato sono necessari gli interventi normativi delle Regioni e delle Province autonome sulla base anche del confronto tra queste e le parti sociali. Nella tabella che segue si riporta quanto emanato dalle Regioni e Province autonome in materia. L'apprendistato di alta formazione e ricerca è regolato tramite intese ad hoc tra imprese ed istituzioni formative. - 18 - Regione ABRUZZO BASILICATA Provvedimenti Tipologia di apprendistato - Deliberazione Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 948 - Deliberazione Giunta regionale 16 aprile 2012, n. 235 - Apprendistato di alta formazione e ricerca - Deliberazione Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 1101 - Deliberazione Giunta regionale 24 aprile 2012, n. 485 - Tutte le tipologie - Tutte le tipologie - Tutte le tipologie BOLZANO - Deliberazione Giunta - Apprendistato provinciale 27 dicembre 2013, professionalizzante n. 1993 - L.P. 4 luglio 2012, n. 12 - Tutte le tipologie CALABRIA - Deliberazione Giunta regionale 26 aprile 2012, n. 190 - Tutte le tipologie CAMPANIA - L.R. 10 luglio 2012, n. 20 - Deliberazione Giunta regionale 28 marzo 2012, n. 158 - Tutte le tipologie - Tutte le tipologie EMILIAROMAGNA - Deliberazione Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 822 - Deliberazione Giunta regionale 11 giugno 2012, n. 775 - Apprendistato professionalizzante - Tutte le tipologie FRIULI-VENEZIA - Deliberazione Giunta GIULIA regionale 5 dicembre 2014, n. 2318 - Deliberazione Giunta regionale 7 marzo 2014, n. 430 - Decreto Presidente Regione 14 maggio 2012, n. 0101/Pres - Deliberazione Giunta regionale 4 maggio 2012, n. 758 - Apprendistato professionalizzante LAZIO - Regolamento regionale 30 aprile 2015, n. 4 - Deliberazione Giunta regionale 3 febbraio 2012, n. 41 - Tutte le tipologie - Deliberazione Giunta regionale 3 maggio 2013, n. 488 Decreto dirigenziale 25 giugno 2012, n. 2148 - Deliberazione Giunta - Apprendistato professionalizzante LIGURIA - 19 - - Apprendistato professionalizzante - Apprendistato professionalizzante - Apprendistato professionalizzante - Apprendistato professionalizzante - Apprendistato professionalizzante - Apprendistato regionale 14 maggio 2012, n. 554 - L.R. 5 aprile 2012, n. 13 professionalizzante - Deliberazione Giunta regionale 1° agosto 2014, n. 10/2258 - Deliberazione Giunta regionale 26 ottobre 2012, n. 9/4326 - Protocollo d'intesa 14 marzo 2012 - Deliberazione di Giunta regionale 25 gennaio 2012, n. 9/2933 - Apprendistato professionalizzante - Deliberazione Giunta regionale 8 settembre 2014, n. 1000 - Deliberazione Giunta regionale 1° ottobre 2012, n. 1365 - Accordo 24 settembre 2012 - Apprendistato professionalizzante Deliberazione Giunta regionale 20 marzo 2015, n. 127 - Determinazione 31 luglio 2013, n. 674 - Deliberazione Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 539 - Deliberazione Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 537 - Apprendistato professionalizzante - Deliberazione Giunta regionale 28 luglio 2014, n. 33-188 - Deliberazione Giunta regionale 30 luglio 2012, n. 64-4267 - Apprendistato professionalizzante PUGLIA - L.R. 22 ottobre 2012, n. 31 - Tutte le tipologie SARDEGNA - Determinazione 24 marzo 2015, n. 11811/834 - Protocollo d'intesa 3 maggio 2012 - Apprendistato professionalizzante - Apprendistato professionalizzante SICILIA - Accordo quadro 26 aprile 2012 - Apprendistato professionalizzante TOSCANA - Decreto dirigenziale 24 settembre 2013, n. 3816 - Deliberazione Giunta regionale 10 luglio 2012, n. 609 - Apprendistato professionalizzante - Apprendistato professionalizzante e per la qualifica ed il diploma professionale - Tutte le tipologie LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE - Decreto Presidente Giunta 8 - 20 - - Tutte le tipologie - Apprendistato di alta formazione e ricerca - Apprendistato professionalizzante - Apprendistato professionalizzante - Apprendistato professionalizzante - Apprendistato professionalizzante - Apprendistato professionalizzante - Apprendistato professionalizzante - Apprendistato professionalizzante e per la qualifica ed il diploma professionale - Apprendistato professionalizzante agosto 2003, n. 47/R - L.R. 26 luglio 2002, n. 32 - L.R. 2 maggio 2012, n. 12 - Tutte le tipologie TRENTO - Protocollo d'intesa 29 dicembre 2014 - Protocollo d'intesa 8 febbraio 2013 - L.P. 10 ottobre 2006, n. 6 - Apprendistato professionalizzante - Apprendistato professionalizzante - Tutte le tipologie UMBRIA - Deliberazione Giunta regionale 17 marzo 2014, n. 294 - Deliberazione Giunta regionale 24 aprile 2012, n. 441 - Tutte le tipologie VALLE D'AOSTA - Deliberazione Giunta regionale 22 giugno 2012, n. 1324 - Deliberazione Giunta regionale 20 gennaio 2012, n. 86 - Deliberazione Giunta regionale 20 gennaio 2012, n. 85 VENETO - Tutte le tipologie - Apprendistato professionalizzante - Apprendistato professionalizzante - Apprendistato professionalizzante - Decreto dirigenziale 13 luglio - Apprendistato 2012, n. 796 professionalizzante e per la qualifica ed il diploma professionale - Deliberazione Giunta - Apprendistato regionale 3 luglio 2012, n. professionalizzante e per la 1284 qualifica ed il diploma professionale - Deliberazione Giunta - Apprendistato regionale 2 maggio 2012, n. professionalizzante e per la 736 qualifica ed il diploma professionale - L.R. 13 marzo 2009, n 3 - Tutte le tipologie SEZIONE II DISCIPLINA PREVIGENTE 1. Premessa I contratti di apprendistato stipulati prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015, c.d. codice dei contratti, attuativo della Legge delega n. 183/2014 (Jobs act), restano disciplinati dalla disciplina previgente di cui al D.Lgs. n. 167/2011, comunque analoga a quella attuale. Il predetto decreto prevedeva, in particolare, le seguenti tipologie di apprendistato: - apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; - apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; - apprendistato di alta formazione e ricerca. Rispetto all'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e all'apprendistato di alta formazione e ricerca, sui quali il codice dei contratti è intervenuto con maggiore incisività, si sintetizza di seguito la disciplina previgente, mentre sostanzialmente immutata rimane la disciplina dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. 2. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i - 21 - soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del 25° anno di età (art. 3, D.Lgs. n. 167/2011). La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a 3 anni ovvero 4 nel caso di diploma quadriennale regionale. Profili formativi La regolamentazione dei profili formativi di tale tipologia contrattuale è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione degli obiettivi del contratto e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni. In data 15 marzo 2012, in sede di Conferenza permanente, è stato siglato l'accordo che consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di adottare la regolamentazione dei profili formativi per tale tipologia di apprendistato (v. accordo tra Regione Lombardia e parti sociali del settore artigiano del 9 maggio 2012). Trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante E' prevista la possibilità di trasformare, successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, tale tipologia di apprendistato in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (v. art. 9, comma 3, del D.L. n. 76/2013). In tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può, tuttavia, eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva. La trasformazione può effettuarsi in relazione ai contratti di apprendistato per la qualifica o diploma professionale in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2013 (28 giugno 2013) ed il cui periodo formativo non sia ancora scaduto ma esclusivamente nell'ipotesi in cui il contratto collettivo applicato abbia individuato la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato (ML circ. n. 35/2013). Retribuzione E', altresì, previsto che, fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo (art. 2, D.L. n. 34/2014). Tale disposizione, ferma restando una diversa disciplina da parte dei contratti collettivi, costituisce un limite minimo alla retribuzione da corrispondere al lavoratore, la quale non potrà essere al di sotto di quella che risulterebbe in relazione ad una sommatoria delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonché di almeno il 35% delle ore di formazione (ML circ. n. 18/2014). Utilizzo del contratto per attività stagionali E', inoltre, previsto che, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali (ML circ. n. 18/2014). 3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca - 22 - Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni per: - il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca; - la specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della L. n. 144/1999, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008; - il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età (art. 5, D.Lgs. n. 167/2011). La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. - 23 -