INDAGINI EUROPEE:
QUALI PROSPETTIVE?
L’OLAF: basi legali e utilizzabilita’ degli atti di indagine nel
processo penale e contabile
Il Mandato d’arresto europeo: le best practices per la procedura
attiva di consegna
Università di Pavia ,20 Marzo 2009
Mario VAUDANO
Andrea VENEGONI
Pavia,20 marzo 2009
P1
Basi legali creazione OLAF
 Artt. 274 e 280 del Trattato delle Comunita’
Europee
 Decisione 1999/352 costitutiva dell’OLAF – inizia
ad operare il 1 giugno 1999 - successione
all’UCLAF
Pavia,20 marzo 2009
P2
Organigramma dell’OLAF
Pavia,20 marzo 2009
P3
Gli obiettivi dell’OLAF
Obiettivi dell’OLAF:

Protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea e
per ciò stesso dei suoi contribuenti

Lotta alle frodi e a tutte le altre attività illecite recanti danno
agli interessi finanziari della Comunità

Lavorare in maniera imparziale e trasparente, nel rispetto
della legalità e dei diritti e delle libertà individuali
(Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo adottata dal Consiglio d’Europa
nel 1950 ed entrata in vigore nel 1953)
Pavia,20 marzo 2009
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Entrate 2005 del bilancio comunitario
Droits Agricoles
1.613 M€
1,5%
Droits de Douane
10.750 M€
10.1%
T.V.A. 15.313 M€
14.4%
PNB. 77.583 €
73%
Entrate totali: 106.300 M€
Pavia,20 marzo 2009
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Spese 2005 del bilancio comunitario
Stratégie de
préadhésion
3.472 M€
Réserves 446 M€
Agriculture
51.439 M€
Administration
6.185 M€
Actions
extérieures
5.119 M€
Actions
Structurelles
42.441 M€
Politiques
internes 9.012 M€
Spese totali: 119.419 M€
Pavia,20 marzo 2009
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Basi legali attivita’ OLAF
 Regolamento 1073/99
 Art. 1 lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attivita’ illegale
che colpisce gli interessi finanziari della Comunita’ Europea
 Definizione di frode: Convenzione sulla protezione degli interessi
finanziari della UE del 27.11.1995 – frodi nelle entrate e frodi nelle
uscite
 Definizione di corruzione: Primo Protocollo alla Convenzione PIF e
Convenzione sulla lotta contro la corruzione dei funzionari delle UE
o degli Stati membri
 Definizione di irregolarita’: art. 1 regolamento 2988/95
 Art. 1 e 10 rapporti con le autorita’ giudiziarie nazionali (casi di
coordinamento, casi di assistenza penale – su richiesta della AG)
 Art. 2 indagini amministrative
 Art. 3 indagini esterne
 Art. 4 indagini interne
Pavia,20 marzo 2009
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Alcuni esempi di inchieste e
controlli OLAF
Costituisce IRREGOLARITÀ (Regolamento n° 2988/95)
qualsiasi violazione di una disposizione del diritto
comunitario che sia:
 la risultante di un atto o di un’omissione di un
operatore economico
 che reca o potrebbe recare danno al budget
generale delle Comunità o ai budget da esse
gestiti
 cagionata da una spesa ingiustificata, oppure
dalla diminuzione o soppressione delle entrate
Pavia,20 marzo 2009
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Alcuni esempi di controlli
Frode ai danni della UE - (uscite)
(Convenzione P.I.F. 27/11/1995, ratificata dalla Repubblica italiana
con legge 29/09/2000 n. 300 )
Ogni atto o omissione intenzionale avente come effetto
l’indebito percepimento di fondi provenienti da uno dei
budget gestiti dalle Comunità europee:
 Tramite l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o
documenti falsi, inesatti o incompleti aventi per effetto il
percepimento o il trattenimento indebito di fondi
comunitari
 In seguito alla mancata comunicazione di un’informazione
in violazione di un obbligo specifico avente il medesimo
effetto
 In seguito alla deviazione di fondi per fini diversi da quelli
per i quali essi erano stati inizialmente accordati
Pavia,20 marzo 2009
P9
Alcuni esempi di controlli
Frode ai danni della UE - (entrate)
(Convenzione P.I.F. 27/11/1995, ratificata dalla Repubblica italiana
con legge 29/09/2000 n. 300 )
Qualsiasi atto o omissione intenzionale avente per
effetto una diminuzione ingiustificata delle
entrate:
 In seguito all’utilizzo o alla presentazione di
dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o
incompleti
 In seguito alla mancata comunicazione di
un’informazione in violazione di un obbligo
specifico
 In seguito alla deviazione di un vantaggio
legalmente ottenuto
Pavia,20 marzo 2009
P 10
Le inchieste interne
Quadro normativo
 Il Regolamento del Parlamento e del Consiglio 25
maggio 1999 (n°1073/1999) fissa le condizioni e le
modalità delle inchieste interne in materia di lotta alle frodi,
alla corrruzione e a qualsiasi altra attività illegale
pregiudizievole per gli interesssi finanziari della CE.
 L’OLAF ha accesso immediato, e senza preavviso, alle
informazioni di cui sono in possesso le Istituzioni, gli Organi
e gli Organismi comunitari, nonchè ai locali (Art. 4 § 2)
 L’OLAF ha facoltà di acquisire copie di documenti e/o del
contenuto di supporti informatici a disposizione di Istituzioni,
Organi o Organismi comunitari assicurandone la messa in
sicurezza
Pavia,20 marzo 2009
P 11
Le inchieste esterne - Controlli sul
posto – Regolamento 2185/96 I
 Quando?
in caso di gravi irregolarità transfrontaliere
se la situazione esige un controllo rafforzato
su domanda di uno Stato membro
 Chi?
gli investigatori OLAF (conformemente al loro mandato),
soli oppure con le competenti autorità dello Stato membro
 Come?
l’OLAF ha accesso agli stessi documenti, anche su
supporto informatico, dell’autorità nazionale
lo Stato membro presta l’assistenza necessaria
(in particolare per le misure coercitive)
Pavia,20 marzo 2009
P 12
Le inchieste esterne - Controlli sul
posto – Regolamento 2185/96 II
- le informazioni raccolte sono protette dalla
legislazione nazionale e/o comunitaria
- i rapporti costituiscono elemento ammissibile di
prova e rispettano le regole nazionali. L’Unità C.1
(già Unità Magistrati) fornisce l’assistenza giuridica
necessaria all’OLAF e garantisce il rispetto delle
regole partecipando alle inchieste in taluni casi fin
dall’inizio
Pavia,20 marzo 2009
P 13
Poteri investigativi nelle indagini
amministrative
 Controlli sul posto – regolamenti 2185/96,
2988/95 e regolamenti di settore
 Accessi in locali della Comunita’
 Apprensione documenti e computer
 Interrogatori
 Richieste scritte di informazioni
Pavia,20 marzo 2009
P 14
I risultati che ci aspettiamo dalle
inchieste OLAF
- Al termine dell’inchiesta gli investigatori redigono un
RAPPORTO FINALE comprendente una sintesi dei fatti, nel
caso in cui sia applicabile il danno economico, le
conclusioni dell’inchiesta e le raccomandazioni sul seguito
più opportuno
- I rapporti costituiscono elmento di prova ammissibile e
rispettano le regole nazionali
- I rapporti riguardanti inchieste interne possono essere
trasmessi alla competente autorità dello Stato membro
interessato
- In materia di inchieste esterne il rapporto finale viene
trasmesso all’Istituzione, all’Organo o all’Organismo
competente che garantisce il seguito disciplinare appropriato
Pavia,20 marzo 2009
P 15
I risultati che ci aspettiamo dalle
inchieste OLAF
- Durante un’inchiesta esterna, l’OLAF può
trasmettere alle competenti autorità degli Stati
membri informazioni ottenute in questo ambito
(Art. 10 Reg. 1073/99) e riguardanti fatti
suscettibili di rilievo penale
- Durante un’inchiesta interna, l’OLAF trasmette
all’A.G. dello Stato membro interessato
informazioni ottenute in questo ambito e
riguardanti fatti sucettibili di rilievo penale
Pavia,20 marzo 2009
P 16
La funzione dell’OLAF nella relazione con
l’Autorità Giudizaria nazionale
L’assistenza dell’OLAF alla A.G.:
 Comunicare informazioni aggiuntive per
l’inchiesta nazionale e offrire supporto nel
coordinamento delle inchieste transnazionali
 Facilitare gli scambi mettendo a
disposizione informazioni e/o documenti di
cui sono in possesso altre DG della
Commissione o altre istituzioni comunitarie
 Fornire assistenza specifica per la levata
d’immunità e del dovere di riserva
Pavia,20 marzo 2009
P 17
Normativa penale italiana per la protezione degli
interessi finanziari UE
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CODICE PENALE:
9, 10 e 32 quater
314 peculato
316 bis (introdotto dalla legge 86/90) malversazione a danno dello Stato
316 ter (legge 300/2000) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
317 concussione
318 – 322 corruzione e istgazione alla corruzione
322 bis peculato, concussione, corruzione e istigazione di membri degli organi delle CE, di funzionari
delle CE e Stati esteri (egge 300/2000)
322 ter confisca (legge 300/2000)
323 abuso d’ufficio
335 bis confisca (legge 97/2001)
640 bis truffa per ottenere fondi pubblici (legge 55/90)
640 quater confisca alle stesse condizioni dell’art. 322 ter (legge 300/2000)
648 bis riciclaggio (legge 55/90 e 328/93)
648 ter impiego di denaro, beni o utilita’ di proveneinza illecita (legge 55/90 e 328/93)

2 comma 1 legge 898/86 truffa contro il FEOGA

D.lgs. 231/2001: responsabilita’ delle persone giuridiche

Articoli 3, 9 e 10 della legge 146/2006: reato transnazionale, confisca

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Pavia,20 marzo 2009
P 18
Rapporto tra attivita’ OLAF e responsabilita’ delle
persone giuridiche
 Dpr 231/01 emanato in attuazione della delega
della legge 300/2000
 Art. 24 e 25: responsabilita’ amministrativa delle
persone giuridiche anche in relazione, tra l’altro, ai
reati di cui agli artt. 316bis, 316ter, 640 comma 2,
640bis e ai casi di concussione e corruzione anche
coinvolgenti personale UE (art. 322bis)
 Legge 146/06: anche per 416 e 291-bis dpr 43/73
 Art. 19: confisca anche per equivalente
 Art. 53: sequestro preventivo
Pavia,20 marzo 2009
P 19
Utilizzabilita’ atti OLAF in indagini preliminari :
rapporto
 Art 9 regolamento 1073/99: costituisce prova
ammissibile nei procedimenti amministrativi o
giudiziari degli Stati membri alle stesse condizioni
dei rapporti amministrativi redatti dalle autorita’
amministrative nazionali
 Art. 14 del preambolo regolamento 2185/96 e art.
8 comma 3: stesso principio
 Utilizzabili per disporre perquisizioni, chiedere
sequestri e misure cautelari personali
Pavia,20 marzo 2009
P 20
Utilizzabilita’ atti OLAF in dibattimento:
rapporto e testimonianze
 Art 9 regolamento 1073/99: costituisce prova
ammissibile nei procedimenti amministrativi o
giudiziari degli Stati membri alle stesse condizioni
dei rapporti amministrativi redatti dalle autorita’
amministrative nazionali
 Art. 14 del preambolo regolamento 2185/96 e art.
8 comma 3: stesso principio
 citazione dell’ufficiale OLAF come testimone
Pavia,20 marzo 2009
P 21
Utilizzabilita’ degli atti OLAF in dibattimento:
rapporto e documenti
 Rapporto, documenti allegati o perizie: stessa
valenza processuale
 producibili dal Pm in dibattimento ex art. 234
c.p.p.
 Sentenza 20.1.2000 Tribunale Marsala e
11.6.2001 Corte d’Appello Palermo
Pavia,20 marzo 2009
P 22
Utilizzabilita’ atti OLAF: questioni
giuridiche
 Conseguenza: l’attivita’ OLAF puo’ tenere luogo
dell’espletamento di rogatorie
 Obiezioni se l’attivita’ OLAF nasce a seguito di instaurazione
di procedimento penale nello Stato Membro: garanzie del
procedimento penale
 Replica: l’attivita’ OLAF e’ prevista da regolamenti comunitari
di efficacia immediata nello Stato e prevalenti
 Limite art. 729 comma 1-bis c.p.p.: vale per violazione
ordine pubblico, buon costume e principi fondamentali
ordinamento
 Principio del contraddittorio: deroga art. 111 comma 4 Cost.
per accertata impossibilita’ di natura oggettiva valevole
comunque anche in caso di rogatoria
Pavia,20 marzo 2009
P 23
Casi pratici con possibile responsabilita’ di
persone giuridiche: frodi nelle entrate
 Importazioni di prodotti con documenti contraffatti
per nascondere la reale provenienza ed evadere
dazi
 Contrabbando di sigarette
 Frodi IVA (frodi carosello)
 ILLECITI doganali (tra cui Classificazione doganale
di merce comportante diverse
tariffe,antidumping,etc.)
 Quote latte
Pavia,20 marzo 2009
P 24
Frodi nelle spese
 Agricoltura: restituzioni alle esportazioni,
contributi agricoli,frodi alimentari connesse
 Fondi strutturali
 Cooperazione allo sviluppo: progetti di
cooperazione umanitaria
 Agenzie UE: rimborsi spese, progetti in paesi terzi,
consulenza
Pavia,20 marzo 2009
P 25
Il Mandato di cattura
europeo:quadro normativo
 Decisione quadro 2002/584/GAI del 13.6.2002
 Sostituisce il sistema della estradizione con quello di una
consegna con procedura semplificata
 Principio del mutuo riconoscimento delle decisioni nella UE
 Non e’ immediatamente applicabile (si veda pero’ decisione
Corte di Giustizia in “caso Pupino”) ma necessita di legge di
attuazione
 Legge 12 aprile 2005 n. 69
Pavia,20 marzo 2009
P 26
Quadro normativo
 Decisione quadro 2002/584/GAI del 13.6.2002
 Sostituisce il sistema della estradizione con quello di una
consegna con procedura semplificata
 Principio del mutuo riconoscimento delle decisioni nella UE
 Non e’ immediatamente applicabile (si veda pero’ decisione
Corte di Giustizia in “caso Pupino”) ma necessita di legge di
attuazione
 Legge 12 aprile 2005 n. 69
Pavia,20 marzo 2009
P 27
Procedura attiva di consegna
Organo di emissione
Artt. 28 comma 1) legge 12 aprile 2005 n. 69
 Il Giudice che ha emesso il provvedimento di 1) custodia cautelare
in carcere 2) arresti domiciliari
 Il Pm dell’esecuzione (cioe’ quello presso il giudice indicato nell’art.
665 c.p.p.) che ha emesso l’ordine di esecuzione della pena
detentiva ex art. 656 c.p.p. sempre che si tratti di pena non
inferiore ad un anno e che non operi la sospensione dell’esecuzione
 Il Pm presso il magistrato di sorveglianza competente ex art. 677 e
ss c.p.p. per l’applicazione di misure di sicurezza detentive
Pavia,20 marzo 2009
P 28
Procedura attiva di consegna
Modalita’ di trasmissione
 art. 28 comma 2 legge 69/2005
 Una volta emesso, e’ trasmesso al Ministro della Giustizia
che provvede alla traduzione nella lingua dello Stato membro
di esecuzione e alla sua trasmissione alla autorita’
competente
 Differenza con l’art. 720 c.p.p. in materia di estradizione:
non e’ prevista in questa fase alcuna competenza del
procuratore generale (si veda pero’ art. 31 per la
comunicazione della cessazione del provvedimento e la
domanda di sequestro dei beni)
Pavia,20 marzo 2009
P 29
Procedura attiva di consegna
Emissione
 Art. 29 legge 69/2005 e art. 9 e 10 decisione quadro
 Se e’ noto il luogo in cui si trova la persona ricercata:
trasmissione all’autorita’ del Paese in cui deve essere
eseguito il MAE
 Se non e’ noto o si vogliono prevenire eventuali spostamenti
del ricercato: inserimento di una segnalazione nel SIS per i
Paesi Schengen
 Trasmissione al Ministero per diffusione ricerche via Interpol
ex art. 720 comma 5 c.p.p. per gli Stati membri non
Schengen (Irlanda, Regno Unito, Cipro, Romania, Bulgaria)
Pavia,20 marzo 2009
P 30
Procedura attiva di consegna
Emissione e SIS
 Inserimento di una segnalazione nel SIS ad opera della AG
competente, tramite i formulari A e M della divisone SIRENE,
equivalente a emissione del MAE in attesa che lo Stato di
esecuzione riceva l’originale
 I 9 nuovi Stati entrati nel Maggio 2004 utilizzano il SIS nella
versione SISone4all (su proposta portoghese) in attesa del
SIS II nel 2009
Pavia,20 marzo 2009
P 31
Procedura attiva di consegna
Contenuto del MAE
 Art. 8 decisione quadro e 30 legge 69/2005
 Bozza di manuale sulla redazione di un MAE redatta nel
secondo semestre 2007 dal gruppo di lavoro sulla
cooperazione in materia penale del Consiglio dell’Unione
Europea
 allegato III al documento del 18 giugno 2008 della
Presidenza del Consiglio che presenta l’iniziativa
Pavia,20 marzo 2009
P 32
Bozza 10.4.2008
Istruzioni generali
 Utilizzare il modello di MAE dal sito della Rete Giudiziaria
Europea
 Compilare il modulo elettronicamente
 Se un riquadro del modulo non e’ rilevante nel caso specifico
scrivere “non applicabile”
 In caso di piu’ reati coperti dal mandato: numerarli e
mantenere la numerazione in tutto il modulo, in particolare
nel riquadro b)
Pavia,20 marzo 2009
P 33
Il modello
 ALLEGATO
 MANDATO D'ARRESTO EUROPEO (1)
 Il presente mandato è stato emesso da un'autorità giudiziaria competente.
Chiedo che la persona menzionata appresso
 sia arrestata e consegnata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o
dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza
 privative della libertà.
 (1) Il presente mandato deve essere redatto o tradotto in una delle lingue
ufficiali dello Stato membro di esecuzione, se noto, o in qualsiasi
 altra lingua accettata da tale Stato.
 18.7.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 190/13
Pavia,20 marzo 2009
P 34
Istruzioni bozza di manuale
riquadro a)
Informazioni sulla identita’ della persona ricercata
 Tutte le informazioni del settore a) sulla identita’ della
persona richiesta sono obbligatorie, se disponibili. Il nome
della persona non deve essere tradotto
 Gli alias dovrebbero includere anche i nomi falsi; eventuali
soprannomi dovrebbero essere messi tra parentesi
 Sotto la voce “segni particolari” si suggerisce di indicare
anche se la persona e’ pericolosa e se puo’ portare indosso
armi
Pavia,20 marzo 2009
P 35
Istruzioni bozza di manuale
riquadro b)
decisione su cui si basa il mandato
 Il termine “decisione” significa un ordine giudiziale, compreso un ordine di
un giudice istruttore o di un equivalente ordine giudiziario
 Se il primo ordine sulla cui base e’ stato emesso il mandato diventa poi col
tempo una sentenza al termine di un processo in contumacia, deve essere
emesso un nuovo mandato con nuovo titolo
 Se si riempie il modello b)1), nel b.2 scrivere “non applicabile”; indicare
l’autorita’ che ha emesso l’ordine, il numero dell’ordine, la data, il numero di
procedimento, la decisione e la misura ordinate nel provvedimento
 Per le decisioni definitive emesse in contumacia, si puo’ compilare il settore
b), ma anche il settore f); per la altre decisioni definitive, specificare la data
di passaggio in giudicato
Pavia,20 marzo 2009
P 36
Istruzioni bozza di manuale
Riquadro c)
Indicazioni sulla durata della pena
 Il proposito di questo riquadro e’ di registrare il fatto che il mandato eccede
le soglie dell’art. 2 della decisione quadro
 Per le ordinanze di custodia cautelare, indicare la pena edittale del reato per
cui si procede; in caso di aggravanti ad effetto speciale, la legge non dice
nulla, mentre per le domande passive dice che non si tiene conto delle
aggravanti per il limite di pena; nella pratica si puo’ usare la usare la
formula “pena edittale + aggravanti”
 Per le sentenze definitive indicare anni, mesi e giorni della pena da
eseguire; se si tratta di pena residua da scontare e questa e’ inferiore al
limite di 4 mesi previsto dalla decisione, il mandato non sarebbe da
emettere, anche se la sentenza originaria prevedeva una pena di piu’ di 4
mesi
Pavia,20 marzo 2009
P 37
Istruzioni bozza di manuale
Riquadro d)
decisioni emesse in contumacia
 Se l’imputato non e’ apparso personalmente nel processo, indicare
quali garanzie gli sono state offerte:
o es: la persona e’ stata citata – indicare come – per la data del
processo e non e’ comparsa;
o ha dato comunque mandato ad un difensore di assisterla;
o e’ stata assistita da difensore di ufficio
o la sentenza le e’ stata notificata personalmente in data … e’ stata
informata che poteva proporre appello e non ha proposto appello
nei termini
Pavia,20 marzo 2009
P 38
Istruzioni bozza di manuale
Riquadro e)
Indicazione dei reati
 L’idea originaria del riquadro e) era di dare una relativamente breve ma
precisa descrizione delle circostanze dei reati compresi tempo, luogo, livello
di partecipazione della persona nei reati; l’idea era che se i fatti ricadono in
una delle 32 categorie di reati gia’ previsti, la descrizione dovrebbe essere
precisa ma breve. Una piena e piu’ dettagliata descrizione andrebbe fatta
invece per i reati diversi, per i quali il requisito della doppia incriminazione
deve essere esaminato
 In pratica, anche nei casi dei 32 reati si usa una approfondita descrizione
dei fatti; se si procede per uno/piu’ dei 32 reati, si applica la definizione
legale del reato/i secondo il codice dello stato emittente il mandato e non e’
necessario allegare il testo del codice. La descrizione dovrebbe poi
permettere di valutare altri elementi importanti come ne bis in idem,
prescrizione ecc.
Pavia,20 marzo 2009
P 39
Istruzioni bozza di manuale
Riquadro e)
 Ci si raccomanda di usare frasi brevi nella descrizione, dato che poi devono
essere tradotte
 Lunghi testi creano problemi tecnici per la trasmissione da parte degli uffici
SIRENE che hanno limiti tecnici
 Ci si raccomanda di usare solo un modello per un mandato per una sola
persona
 Reati satellite puniti al di sotto delle soglie dell’art. 2; la decisione quadro
non prevede nulla di esplicito a tale riguardo; alcuni Stati membri
permettono la consegna anche per tali reati, altri no. Prima di emettere il
mandato, questo aspetto va considerato perche’ potrebbe rendere il
mandato invalido, in particolare in casi di condanna cumulativa per reati in
parte eccedenti le soglie e in parte no
 Piu’ mandati emessi dallo stesso Stato contro la stessa persona: alcune
giurisdizioni non accettano piu’ di un mandato per persona dallo stesso
Stato Membro
Pavia,20 marzo 2009
P 40
Istruzioni bozza manuale
Riquadro f)
Altre circostanze rilevanti per il caso
 Da compilare in caso di prevedibili difficolta’ nella esecuzione del
mandato
 Si puo’ utilizzare per chiedere:
o la temporanea consegna
o consenso ex art. 27 (4) della DQ
o se il mandato e’ emesso a distanza di tempo dal reato: motivazione
o restrizioni a contatti con terzi dopo l’arresto
o indicazioni che la persona puo’ essere pericolosa
o evidenziare che vi e’ rischio di distruzione della prova
o eventualmente indicazioni sulla prescrizione
Pavia,20 marzo 2009
P 41
Istruzioni bozza manuale
Riquadro h)
Informazioni sulla esecuzione della pena
 La previsione della pena edittale e’ gia’ riportata
nel quadro c)
 Le informazioni su estinzione della pena o altri
possibili benefici nella esecuzione in genere non si
riportano se si tratta di mandato emesso durante
le indagini preliminari
Pavia,20 marzo 2009
P 42
Istruzioni bozza manuale
Riquadro i)
 Informazioni sulla autorita’ emittente
 Denominazione ufficiale: nome dell’ufficio giudiziario che
emette il mandato
 Nome del rappresentante: nome della persona fisica del
giudice
 Inserire numero fascicolo, indirizzo e numeri di telefono, fax
e indirizzo email dell’ufficio
 Persona di contatto per gli accordi pratici per la consegna: in
genere e’ il pm che ha chiesto il mandato
Pavia,20 marzo 2009
P 43
Esecuzione
custodia cautelare all’estero
 Art. 33 legge 69/2005: si computa ai fini del
calcolo complessivo
 Corte Cost n. 143 del 7.5.2008: incostituzionale
nella parte in cui non prevede che si computi
anche ai fini dei termini di fase
 Equiparazione con quanto previsto dall’art. 722
c.p.p. per l’estradizione a seguito di Corte Cost. n.
253/2004
Pavia,20 marzo 2009
P 44
Rapporti con Stati esteri
Se si immagina fin dall’inizio di avere problemi con lo
Stato di esecuzione:
 Contattare Rete Giudiziaria
 Magistrato di collegamento
 Eurojust
 OLAF
Pavia,20 marzo 2009
P 45
Stati esteri
Linee generali della procedura
Spagna:
 La persona arrestata e’ messa a disposizione della Corte di istruzione
centrale della Audiencia Nacional entro 72 ore dall’arresto
 Le deve essere notificato il mandato
 Udienza entro 72 ore dalla messa a disposizione
 Consenso: irrevocabile
 Mancanza di consenso: procedimento davanti alla Audiencia Nacional;
possibilita’ per lo Stato emittente di fornire ulteriori informazioni o
precisazioni
 Decisione entro 60 giorni dall’arresto
 Motivi obbligatori di rifiuto alla consegna: persona gia’ giudicata per lo
stesso fatto da altro Stato; se la persona non e’ imputabile per eta’ secondo
la legge spagnola; se la persona e’ stata sotto procedimento in Spagna per
gli stessi fatti e vi e’ stata aministia o condono
Pavia,20 marzo 2009
P 46
Stati esteri
Linee generali della procedura
Francia:
 La persona arrestata e’ presentata entro 48 ore dall’arresto al pubblico
ministero competente che la informa dei motivi dell’arresto
 Il Pm decide se mantenerla in detenzione o rilasciarla provvisoriamente
 Entro i successivi 5 giorni deve comparire davanti alla Corte d’Appello:
o Se consente alla consegna: decisione entro 10 giorni; consenso irrevocabile,
decisione non appellabile
o Se non consente: decisione entro 20 giorni ricorribile in Corte di Cassazione
 Motivi obbligatori di rifiuto della consegna: ne bis in idem, non imputabilita’
per eta’, se un procedimento poteva essere instaurato in Francia per gli
stessi fatti e I reati sono prescriti o amnistiati per la legge francese
Pavia,20 marzo 2009
P 47
Stati esteri
Linee generali della procedura
Regno Unito:
 La persona arrestata e’ presentata entro 48 ore al giudice
competente
 Prima udienza solo per verificare identita’, consenso alla consegna
ed eventualmente rilascio provvisorio su cauzione; l’autorita’
richiedente e’ rappresentata dal Crown Prosecution Service
(Inghilterra e Galles)
 Udienza principale: entro 21 giorni dall’arresto
 Consenso: decisione entro 10 giorni
 Mancanza di consenso: la decisione puo’ essere appellata da
entrambe le parti
Pavia,20 marzo 2009
P 48
Casi problematici
Germania
 Germania: la Corte Costituzionale nel 2005 ha
dichiarato incostituzionale la legge di attuazione
tedesca per problemi sulla consegna dei propri
cittadini
 Nuova legge nel 2006
Pavia,20 marzo 2009
P 49
Casi problematici
Regno Unito
 Regno Unito:problema della “certificazione” menzionata dalla
normativa interna (art. 64 par. 2, Extradition Act del 2003,
parte I); opinion della House of Lords nel caso Dabas v. High
Court of Justice, Madrid del 28.2.2007, riferimento al caso
Pupino
 Modalita’ di comunicazione di dati della persona e fatti nuovi:
caso Re Hilali, opinion della House of Lords del 30.1.2008
Pavia,20 marzo 2009
P 50
Casi problematici
Belgio
 La Corte Costituzionale ha deferito alla Corte di Giustizia una
questione in via di interpretazione preliminare sulla validita’
della decisione quadro in un giudizio vertente sulla asserita
incostituzionalita’ di alcuni articoli della legge nazionale
19.12.2003
 Sentenza Corte di Giustizia C-303/05 (caso voor de
Werelde): l’art. 2.2 della decisione quadro non viola il
principio di legalita’
Pavia,20 marzo 2009
P 51
Casi problematici
Cipro
 A seguito di pronuncia della Corte Costituzionale
del 2005 che ha dichiarato incostituzionale in
parte la legge nazionale di attuazione della
decisione quadro, Cipro non consegna i propri
cittadini
 Per adeguarsi alla normativa europea, e’ stata
proposta una modifica alla Costituzione
Pavia,20 marzo 2009
P 52
Casi problematici
Austria
 Consegna dei propri cittadini
Pavia,20 marzo 2009
P 53
Casi problematici all’esame della
Corte di Giustizia
Questioni sollevate in via pregiudiziale dal Tribunale Superiore di Stoccarda il
18.2.2008, giudizio ancora pendente davanti alla Corte:
 si puo’ considerare che una persona “risieda” o “dimori” in uno Stato
membro ai sensi dell’art. 4 punto 6 della decisione quadro se tale persona:
- non dimora ininterrottamente nello Stato membro in questione
- dimora in tale Stato senza rispettare le norme in materia di soggiorno degli
stranieri
- e’ ivi dedita alla commissione di reati in forma professionale
- si trova nello Stato in detenzione a seguito di condanna penale
 e’ possibile dare un’interpretazione dell’art. 4 punto 6 nel senso che la
estradizione di propri cittadini contro la propria volonta’ sia sempre
inammissibile mentre puo’ essere autorizzata quella di cittadini di altri Stati
membri anche senza il loro consenso?
Pavia,20 marzo 2009
P 54
Siti utili
http://europa.eu.int/comm/dgs/olaf/index.htm
OLAF
 http://www.giustizia.it
 http://ec.europa.eu
 http://www.ejn-crimjust.europa.eu
http://europa.eu.int/index_it.htm
DOCUMENTAZIONE UE
http://www.eca.eu.int/index_it.htm
CORTE DEI CONTI EUROPEA
http://curia.eu.int/it/index.htm
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Pavia,20 marzo 2009
P 55
Grazie dell’attenzione !
Mario VAUDANO
[email protected]
Cellulare +32-498-991560
[email protected]
UFFICIO Tel +32 2 299 1560
Andrea VENEGONI
[email protected]
Ufficio Tel:+32 2 295 9736
Cellulare +32 498 982737
Fax:+32 2 299 8104
Per ogni informazione potete rivolgervi direttamente a noi o anche al sito dell’OLAF
OLAF – Ufficio europeo
per la lotta anti-frode
Commissione europea
Rue Joseph II 30 - B–1049 Bruxelles
BELGIO
http://europa.eu.int/olaf
Pavia,20 marzo 2009
P 56
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