Tachigrafo digitale e tolleranze con prospetto
esplicativo
di *Giorgio BACILIERI e **Franco MEDRI
La Commissione UE con la nota di orientamento n. 4 relativa alle registrazione dei periodi di guida
con tachigrafi digitali quando i conducenti effettuano frequenti soste oppure operazioni di carico e
scarico, ha precisato che:
“Visto che i tachigrafi digitali registrano i dati con maggiore accuratezza di quelli analogici, è
possibile che i conducenti che effettuino frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico
abbiano un numero maggiore di registrazioni di periodi di guida se utilizzano un tachigrafo
digitale invece di un modello analogico. Questa situazione, che è temporanea e interessa
principalmente le operazioni di trasporto per le consegne locali, durerà soltanto per il periodo
transitorio in cui i tachigrafi analogici coesisteranno accanto a quelli digitali.
Per incoraggiare la rapida diffusione del tachigrafo digitale e garantire al tempo stesso ai
conducenti equità di trattamento – indipendentemente dallo strumento di registrazione utilizzato –
durante il periodo transitorio in questione gli organi nazionali di controllo dovrebbero poter
applicare una certa tolleranza ai veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con frequenti
operazioni di carico e scarico e che sono dotati di tachigrafo digitale.
Tuttavia, in ogni caso le autorità che controllano l'applicazione della regolamentazione sono tenute
ad applicare la discrezione professionale. Inoltre, quando un conducente è al volante ed è
impegnato in un'operazione di trasporto disciplinata dalla normativa, è considerato alla guida
indipendentemente dalle circostanze in cui si trova (per esempio, in un ingorgo o a un semaforo).
Pertanto:

gli Stati membri devono comunicare agli agenti incaricati dei controlli che, ai fini del controllo
dei dati di un tachigrafo digitale, posso applicare una tolleranza massima di 15 minuti per un
periodo di guida di quattro ore e mezza (4,5) per i veicoli che effettuano soste frequenti o
viaggi con frequenti operazioni di carico e scarico, a condizione che tali situazione possano
essere comprovate. Per esempio, la tolleranza può essere applicata sottraendo un minuto per
periodo di guida continuato, fra soste, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida
continuato di quattro ore e mezza (4,5);

nell'applicare il criterio di discrezione, gli agenti incaricati del controllo devono tener conto
delle circostanze e utilizzare le prove fornite al momento (come per esempio la prova concreta
che il conducente ha effettuato frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico), e devono
verificare che la loro interpretazione non influisca sulla corretta applicazione della normativa
in materia di orari di guida dei conducenti, incidendo così sulla sicurezza stradale;

gli Stati membri possono utilizzare un software di analisi configurato per integrare un margine
di tolleranza nei calcoli dei tempi di guida ma devono essere consci del fatto che in questo
modo possono sorgere problemi connessi alla dimostrazione delle prove in una fase successiva.
In ogni caso, la tolleranza non può superare la soglia di 15 minuti per blocco di quattro ore e
mezza (4,5) di guida;

la tolleranza non deve discriminare o svantaggiare i conducenti nazionali o internazionali e
deve essere presa in considerazione solo per le operazioni in cui il viaggio prevede soste
frequenti o multiple”.
PROSPETTO ESPLICATIVO
A fronte di un’attività di guida effettiva di 1 minuto e 30 secondi (10 secondi + 40 secondi + 40
secondi = 90 secondi = 1 minuto e 30 secondi) registra solamente 1 minuto di guida. Un
tachigrafo digitale omologato prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento CE n. 1266/2009
registra un’attività di guida decisamente superiore rispetto a quella in realtà eseguita (ben 5 minuti
di guida nonostante lo spostamento del veicolo sia durato complessivamente solamente 1 minuto e
30 secondi).
A decorrere dal 1° ottobre 2011, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni del
Regolamento CE n. 1266/2009 del 16 dicembre 2009 con cui è stato adeguato per la decima volta al
progresso tecnico il Regolamento CEE n. 3821/85 (ed, in particolare, l’allegato 1B), è stato
introdotto un nuovo sistema di calcolo dei c.d. «microspostamenti» che ha superato definitivamente
i contenuti della nota orientativa oggetto di esame.
Secondo il (vecchio) requisito n. 040 del capitolo III (funzioni e requisiti) dell’allegato 1B del
Regolamento CEE n. 3821/85 (ora soppresso) dall’1/10/2011 ai sensi dell’art. 2, comma 2, primo
periodo, del Regolamento CE n. 1266/2009 – «se durante un dato intervallo di un minuto si
verifica l’attività GUIDA, l’intero minuto viene considerato come GUIDA». Ciò significa che il
tachigrafo digitale registra come attività di guida un intero minuto anche se in tale intervallo
temporale la guida si sia limitata in concreto ad uno spostamento di pochi secondi (comunque
superiore a 5 secondi): ad esempio, 6 secondi di guida vengono registrati come 1 minuto di guida.
Secondo il (nuovo) requisito n. 042 del capitolo III (funzioni e requisiti) dell’allegato 1B del
Regolamento CEE n. 3821/85 – che è applicabile dall’1/10/2011 ai sensi dell’art. 2, comma 2,
primo periodo, del Regolamento CE n. 1266/2009 – «dato un intervallo di un minuto non
considerato come GUIDA in base al precedente requisito 041, l’intero minuto viene considerato
come attività dello stesso tipo di quella continua di maggiore durata verificatasi entro tale minuto
(o, nel caso di più attività di pari durata, dell’ultima di esse)».
Ad esempio, se nell’arco di 1 minuto il conducente guida fino a 29 secondi e nei restanti 31 secondi
svolge una diversa attività, il tachigrafo digitale non registra alcuna attività di guida; solamente se
l’autista guida per 31 secondi l’apparecchio di controllo registra l’intero minuto come guida anche
se restasse inattivo per i rimanenti 29 secondi (come avveniva prima delle modifiche apportate
all’allegato 1B).
Con circolare interministeriale prot. n. 300/A/6262/11/111/20/3 – prot. n. 17598 del 22 luglio
2011, avente per oggetto: «Indirizzi interpretativi relativi alla disciplina in materia sociale di cui al
regolamento (CE) n. 561/2006. Decisione della Commissione Europea 2011(C) 3579 del 7.6.2011.
Direttive per l’uniforme applicazione delle sanzioni di cui all’art. 174 C.d.S.», i Ministeri
dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno precisato che:
Il Regolamento CEE n. 3821/85 prescrive una serie di disposizioni relative al tachigrafo digitale di
cui:
Controllo dell'inserimento e dell'estrazione delle carte - L'apparecchio di controllo deve rilevare
ogni inserimento ed estrazione di carte nelle relative interfacce. All'atto dell'inserimento,
l'apparecchio di controllo deve verificare se la carta inserita è una carta tachigrafica in corso di
validità ed in tal caso identificarne il tipo. L'apparecchio di controllo deve essere realizzato in modo
tale che le carte tachigrafiche vengano bloccate in posizione quando sono inserite correttamente
nelle relative interfacce. Le carte tachigrafiche devono poter essere estratte solo a veicolo fermo e
dopo la memorizzazione dei dati pertinenti nelle carte stesse. L'estrazione della carta deve
richiedere l'intervento fisico dell'utilizzatore.
Misurazione della velocità e della distanza - Questa funzione deve misurare costantemente ed
essere in grado di fornire il valore dell'odometro corrispondente alla distanza totale percorsa dal
veicolo. Questa funzione deve misurare costantemente ed essere in grado di fornire la velocità del
veicolo. La funzione di misurazione della velocità indica inoltre se il veicolo è in marcia o fermo. Il
veicolo è considerato in marcia non appena la funzione rileva più di 1 imp/sec per almeno 5 secondi
sul sensore di movimento, in caso contrario il veicolo si considera fermo. I dispositivi che
visualizzano la velocità (tachimetro) e la distanza totale percorsa (odometro), montati su ogni
veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme alle prescrizioni del presente regolamento,
devono rispettare i requisiti relativi alle tolleranze massime fissate nel presente allegato (capitolo
III, punti2.1 e 2.2).
2.1 Misurazione della distanza percorsa
La distanza percorsa può essere misurata:
a) a marcia avanti e a marcia indietro, oppure
b) unicamente a marcia avanti.
L'apparecchio di controllo deve misurare la distanza da 0 a 9999999,9 km.
La distanza misurata deve rispettare le tolleranze seguenti (distanze di almeno 1 000 m):
 ± 1 % prima del montaggio,
 ± 2 % all'atto del montaggio e del controllo periodico,
 ± 4 % durante l'impiego.
La distanza misurata deve avere una risoluzione maggiore o uguale a 0,1 km.
2.2 Misurazione della velocità
L'apparecchio di controllo deve misurare la velocità compresa tra 0 e 220 km/h.
Per garantire una tolleranza massima sulla velocità visualizzata di ± 6 km/h
durante l'impiego, tenuto conto di:
- una tolleranza di ± 2 km/h per le variazioni in ingresso (variazioni dei pneumatici, ecc.),
- una tolleranza di ± 1 km/h per le misurazioni effettuate durante il montaggio o i controlli
periodici, l'apparecchio di controllo deve misurare la velocità, per velocità comprese tra 20 e
180 km/h e per coefficienti caratteristici del veicolo compresi tra 4.000 e 25.000 con una
tolleranza di ± 1 km/h (a velocità costante).
La risoluzione della memorizzazione dei dati apporta una tolleranza supplementare di ± 0,5
km/h alla velocità memorizzata dall'apparecchio di controllo. La velocità deve essere misurata
correttamente, rispettando le tolleranze normali, entro 2 secondi dalla fine di una variazione di
velocità, quando il tasso di variazione di velocità è inferiore o uguale a 2m/s2. La misurazione
della velocità deve avere una risoluzione maggiore o uguale a 1 km/h.
Misurazione del tempo
La funzione di misurazione del tempo deve misurare costantemente ed indicare data e ora UTC in
formato digitale. La data e l'ora UTC sono usati per datare tutti i dati dell'apparecchio di controllo
(registrazioni, documenti stampati, scambio di dati, visualizzazione, ecc.). Al fine di visualizzare
l'ora locale, deve essere possibile regolare l'ora visualizzata in intervalli di mezz'ora. Lo sfasamento
dell'ora non deve superare ± 2 secondi al giorno in condizioni di omologazione. L'ora misurata deve
avere una risoluzione maggiore o uguale a 1 secondo. La misurazione dell'ora non deve essere
compromessa da un'interruzione dell'alimentazione esterna inferiore a 12 mesi in condizioni di
omologazione.
* Vice Questore Aggiunto della polizia Stradale
** Sostituto Commissario della Polizia Stradale
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