gssi SENIENA N. _---*-...s i. duru2 B 0lff 2010,/ RuoroN.44/aq REPUBBLICAITALIANA r,{.=rLli3 0lo0rco IN NOME DEL' POPOLO ITALIANOcRofi REPffiT0lìf0l'1. TRIBUNALE DI NOVARA SEZIONE CIVILE ll Giudicedott.ssaSimonaGAMBACORTA in funzionedi ctudiceUnicoha pronunciatola seguerìte rappreaentantepro temporc al pagamento della somma di euro 25.J06,21 oltre gli interessimoratoi ex aft.5 D. lgs. lr'. 231/2002su euro 24.7e0,60 dal 12.2.2004 al saldo, nonché al pagamento del/e spese del nonitorio liquídatein euro 707,85oltre acceísoi di teggee te successiveocg9lEllg9L in via iconvenzionale: dichiararsi la responsabilità aggravata; ìersona del legale rappresentante, ai sensi dell'aÍ. 96 comma I c.p.c., quantomeno softo il profrlo della colpa grave e . :..î conseguentemente condannare /a sfessa a/ risarcimento dei danni nella misura di euro 1O.OO0,0O o in quell'altra somna, anche eventualmente secondo equità ex art. 1226 c.c., oltre agli interessi legali ed alla rivalutazionemonetaia dalladomandaal saldo; pIEyLaoppoflunadeclaratoiadellaprelesacrediloia, condannareallresìIa in percona del legale rappresentante pro tempore, al ex art. 5 D. Lgs.N. 231/2002 dalla domanda al saldo;nonché al pagamenta della somma di euro 812,50 oltre lva (comunque conispondente alla ritenuta d'acconto opposta dal geom" ata) quatemaggioresommafafturataalla convenuta non ifafturata dal/a sfessa all'opponenle,maggioratadegli interessimoratoi ex aft. 5 D.Lgs.231/2002 dalladomandaal saldo. ln ogni casocon ìl fawre delle spesee competenzedi causa. MOTIVIDELLADECISIONE notifÌcato L Con atto di ciiazionetempestivamente proponevaopposizioneavverso il decretoingiuntivoemesso dall'intestaio di euro 24.780,60 dell'importo Tribunale in favore/ qualecorrispettivoper prestazionidi servizie materialipubblicitari. Sostenevache nulla era dovuto all'oppostain quantoera stato concordato veóalmente un budget massimo di spesa di euro 50 000,00' già integralmentesaldato.Contestavainoltrela presain consegnadel materiale azionate.Chiedevaper quèstimotiviia indjcatonellefatturemonitoriamente revocadel decretoingiuntivoopposto. Si costituivain giudiziola Creativa lmage s.r.l., Ia quale negava la pattuizione di accordi economici ne tutt'n' prospetfatidall'opponente; sostenevadi aver regolarmenle gnatoi materialidescrittìnellefatture, "on"u'' prevraspecificarichiestadell,opponer. rre. ueduceva inottre la cor})lusjelq. dl_ . un accordosullefatturazioniper cui, per volontàdell,opponente. ; rrowedeva a ri_fatturareanche prestazionj promozìonal e pubblicitarieesegujteda terzisoggetti che avevanoraOoorricopjtrattuali con ........-la societàopponente,e che prowedevano a fatturareI ] pure procedevaalsafdo) in viriù del suddetto accordo.Chiedevap;anto ta conferma del decreto ingiuntivoopposto e, jn via riconvenzionale,la condannadell'opponente al pagamento dieuro266,00ed eurog12,SO oltre IVA quali maggiorisommepagatedall,opposta a terzi in virtij del suddeno meccanismodi rifatturazione; chiedevaalfesì la condannadell,opponeDre per lite temerariaai sensidell,art.96 c.p.c. La fase istruttoriavedeva I'audizionedi alcuni testì; i legali della socìetà opponentedismettevano ilmandafodifensivo in corsodicausa. All'udienza dell'8.6_2010, sulle conclusioniriportaie;n epjgrafe,Ia causa venivatrattenutaa sentenza. 2- In primo luogo deve farsi cenno alla guestionerecentemente suscitataÀ dalla decisione n. 12246h0 resa dalie Sezioni Unite della Corte ol Cassazionepubblicatain data 9.9.2010con cuiè stato mutatoil precedente indirizzo gíurisprudenzialein tema di tempestivitàdella costituzionein gjudiziodell'oDDonente. Come è noto, con tale sentenzaè stato affermatodal Supremo Consesso che "non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell,ouposto sono automaticamente rídofti a\a netà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un tetmine a compaire inferiore a quello legale, ma che tale effettoautomaticoè conseguenzadel sotofatto chet,opposizionè sia stata proposta, in quanto I'aft. 645 c.p.c. prevede che jn ogni casoctiopposizione i termini dí compaire sianoridotti a metà". E'alfresìconosciuto l'orientamento tradizjonaJe, rispettoalqualela riportata affermazionedelle SezioniUnite costituisceun nèlÍo revìreme1t, seeondo cui il terminedi costituzionedell'opponente è automaticamente ridottodell€ metà solo ove questi si sia awalso della facoltàdi indicareun terminedi comparizioneinferiorea quelloordinarjo. Si e posto quindi l'interrogativocirca glj efetti dj tale mutamento giurisprudenzialesulle cause 'instaurate in precedenza, quando l'orientamen'to assolutamenteunanimedella giurisprudenzaera nel senso sopra riportatoe alla luce di esso era valutatadai Giudicila tempestività della costituz,onedell'oooonenie. Occorrequindiprenderespecificaposizionesul problema. Va innanzituttosottolineatochealcunicommentatori hannomessoin dubbio che la Suprema Cone intendesse rcalizzarc un revirement dell'indirizzo tradizionale,ritenendoche la decisionein parola sia stata oggetto di un fraintendimentoinlerpretativo.La frase sopra riporlala, generatrice del travisamentoermeneutico,andrebbe infatti letta nel contesto del pfimo motivo di ricorsosottopostoall'attenzionedelle SezloniUnite, consistente nel quesiio se perché possa operare I'abbreviazionedei termini di comparizione assegnati al creditore opposto sia necessana una consapevolemanifestazionedi volonlà dell'opponentedÌ awalersi della facoltà prevista dalla legge, owero la suddettaabbreviazioneconsegua automaticamenteal fatto obiettivo della concessioneall'opposto di un termine di comparizioneinfedorea quello legale,anche ove tale fatto sia conseguenzainvolontariadiun erforedi calcoloLa segnalazionedella suddetlaopinioneela doverosaper ragionidl completezza;tuttavia,esigenzedi concisioneed essenzialitàdel contenuto oltresul punto. di nondilungarsi dellasenlenzaimpongono Deve invece qui rimarcarsiche, ad awiso del Tribunale,anche accogliendo il nuovo indirizzonon la tesi maggioritariadel mutamentogiurisprudenziale, potrebbe in ogni caso trovare applicazione nei giudizi instaurat dellasentenzadelleSezìonÌUnite anteriormentealia pubblicazione Sul punto merita dì essere citata l'ordinanzan. 1581112010con cui la affrontatoil problemadelcd overruling SupremaCorte ha autorevolmente (sia pure non in relazione alla questlonedecisa dalle Sezioni Unite), affermandoche allorchèsiassista ad un mutamentoad operadella Corted Cassazione di un'intepretazioneconsolidataa proposito delle norme regolatrici del processo, la parte che si è conformataalla precedente giurisprudenza dellastessaCorte,successivamente travottadall,overruling, ha tenuto un compoÍamentonon imputabilea sua colpa e perciò è da escluderela rifevanzapreclusivadell'errorein cuiessa è incorsa. ll Collegio motiva le sue conclusionirichiamandoil principio del giusto processofissatodall'art.111 Cost.e dall'art.6dellaC.E.D.U.,giudjcando contrarioalla garanziadi effettivitàdei mezzidi azionee di dÍfesa e delle forma di tutela che la posizione della parte resti pregiudicatada un comportamentoprocessualeconforme alla legge del tempo - nel reale significatoda questaassuntoper effettodell'atiività"concretizzatrice" della giurisprudenzadi legittimità - ma divenuta inidonea per effetto del mutamentodi indidzzoDreforio. Del resto anche la Cortedi Strasburgo(sentenza29.4.1979SundayTimes c. Regno Unito) e la Corte di Giustizia(sentenza8.2.2007 Danone c. commjssione) hanno avuto occasionedi affermare,sja pure in ambito penale, il principio di irretroattivitàdella giurisprudenzacreativa, da equipararealla legge quale diritto vivente,in ragione della necessitàdl assicurareIa conoscibilitàdelle regoledi dirittoe la ragionevoleprevedibilità dellasua applicazione. ln tale solco si sono allineate le p.ime pronuncedei Giudici di merito intervenutesul tema, e lo slesso Íntendefare questoTribunale,dovendosi convenire che il riconoscimentodi un effetto relroattivoal mutamento giurjsprudenziale in oggetto,che porterebbea chiuderecon una decisione di improcedibilitàun elevatissimonumerodi procedimenti,anche in fase avanzata,si tradurrebbetn un "violentostnppo al tessutoconneftivodegli aflt. 24 e 111 Cost. con manifesta violazione dei diitti soggettivi coinvoltl che non troverebberosbocco in una pronuncia di merito per motivi estranei in nodo assoluto alla condotta, volontà o colpa dei litiganti e dei difensorÌ' (cfr.Tribunale Buffone). diVarese,8.10.2010, dott.Giuseppe Ciò premesso,si tratta allora di affrontareil problema del meccanismo processuale attravèrso cui concretamente "salvare" dalla mannaia dell'improcedibilitàla parte che si sia costituitain gìudizio osservando giurisprudenziale l'orientamento del passato. La richiamataordinanzadella SupremaCoúe- che però, è bene rìcordarlo, non trattava specificamentedella questione qui affrontata - propone l'utilizzod'istituto della rimessionein termini,e nello stesso modo si sono orientati afcuni Tribunali (per esempio, Tribunale di Torino, ordinanza 1 1.10.2010 est.Liberati). Al contrarioquestoGiudiceritiene.preferibile aderirealla diversasoluzione, proposta dal Tribunale di Varese con la sentenza già citata, per c|l, I'applicazjonedell'istiiuto della rjmessione in iermini "impone un sub procedimento che si conclude con la facoltà concessaall'istante di ripetere l'aftività processuale inibita dala decadenza andatasi a fomare. Ma net caso di specie, essendo I procedimenfí come quello in esame già jn istruttoria o in fase di trattazione, la rcmissione si risolverebbe in una lesione del pincipio di ragionevole durata del processo anche con rischÌo di perdita delle attività processuali sino ad ora svolte ed espletate e, dunque, comunque con effetto di sfavore per la pafte sostanziale incolpevole in spregio a quanto poc'anzi affermato. E allora una interpretazione costituzionalmente odentata, intisa dei principi della giuisprudenza comunÌtaia e internazionale ichiamata, impone dí itenere che la pafte piuttosto che easere rirressa in termini, con rcgressione del giudízio e conseguente grave danno alla giuisdizione - deve essere considerata come aver agito correttamente,su mero acceftamento del giudice di meito che verifica l'overrulling e I'affidamentoincolpevoledel litigante." In conclusione,ll díscrimensarà Epp.èsentatodalla data di pubblicazione della sentenzadelle SezioniUniie (9.9.2010),per cui per tutti i procedimenti instauratianieriormentea tale data la valutazionedella temDestivitàdella costituzione della parte opponenie andfà effettuata alla luce dell'orientamentotradizionale,quale diritto vivente vigente pro tempore, analogamentea quantoaccadrebbein casodi lus superyen/bns. Nel caso di specie, I'opponenteha rispettatoil temine di costituzione previstoprimadellariformaattuatacon la legge28.12.2005 n. 263,sicché la costituzione in giudizio avvenuta I'ottavo giorno deve considerarsi tempestiva. delladomanda 3- Deve preliminarmente esseredichjarata I'inammissibiliià riconvenzionalepropostadalla societàopposta,in adesioneal consolidato pet cui "Nell'odinarío giudÌziodi cognizione orientamentogiurisprudenziale che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, solo <:ail; I'opponente, ín via generale, nella sua posizìone sostanzialedi convenuto, può propoîe domande riconvenzionali, ma non anche I'opposta che, rivestendo la posizione sostanzialerli attarc, non può avanzarc domande diverse da quelle îafte valerc con l'ingiunzione, potendo a tale principio logícamente derogarsi solo quando, per effetto di una iconvenzíonale fornulata dall'opponente,la pade opposta sí venga a trovare a sua volta Ìn una posizione processuale diconvenuto cui non può essere negato íl diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia prelesa della contropafte, medíante la prgposizione (eventuale) di una reconventio reconventíonis (Cass.Sez.lll n. 21245de|29.9.2006). 4, Nel merito,deve osservarsiche parteopponente,che non ha contestato Ia sussistenzadel rapportocontrattualeintercorsocon la controparte,norr ha dato prova dell'asserjtapattulzionesul budgef massimodi corrispettivo pari ad euro 50.000,00.Si richiamanoper relaflbnemle ossewazionisvolte dal precedenteGiudicelsiruttorenell'ordinanza 25.1.2006a propositodelle istanzeistruttoriearticolatedall'opponente, osservazioniche questoGiudice condividee fa proprie.Si deve inolfe sottolineareche dall'interrogatorio formale cui si è sottopostoil legale rappresentanledella società opposta sullacircosfanzain parolanon è derivataafcunaconfessione. Parte opposta ha invece assolto all'onere probatorio sulla stessa incombentecirca I'effettivaconsegnadel materialepuhb[qitaj].gdcsellu nelle fatturelogtritoriamente azìonate.Infatti,i tes-l no confermatosenza riserve i capi 16 e 1 7 d e l l a memoriaistruttoriadi parteopposta. Per questi motiviil decretoingiuntivodeve essereconfermato. 5. Quanto alla domandadi responsabilità aggravatapropostadalla società opposta, è noto che l'accoglimentodella stessa è subordinata alla contemporaDeasussistenzadi tre prèsupposti:un esito processualedi soccombenza totale (cfr. ex D?u/flsCass. n. 21590 del '12.10.2009); I'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave; I'elemento oggettivodel dannosubitodalla contropartèche sia conseguenzadirettaed ìmmediatadel comportamento dolosoo colposo(cfr. Cass. Sez. I n. 3026 del '14.11.1973). /'-n Pafte opponente cita un orientamento estensivo di parte della giurísprudeDzadi merito secondo cuj ìl danno da lite temeraria non abbisognerebbe di specificadimostrazione, in quanfoandrebbeconsiderato ln re,,;?sajn tutti queídisagí,morali.ematerjali,normalmenteconseguentiaf fatto di intraprendereuna lite giudizjaria;il quantumdovrebbe poi essere jn tema di determinatosecondoiprincipi elaboratidalla giurisprudenza rjsarcimentoper l'irragionevoleduratadel processo,in virtùrdei quali vjene riconosciutoa titolo di risarcimentoun imooftoda miile a duemilaeuro oer ogniannodi ingiustificata duratadelprocesso. Tuitavia, questo Giudice ritiene preferibileaderire all'orientamentopiir restrittivodellagiurisprudenza di legittimità,secondocui "d oneredellapade che richiede il risarcimento dedurre e dinostrarc la concreta ed effettiva esistenza dí un danno che sia canaeguenza del conpotiamento processuale della contrcpafte, sicche il giudice non può liquidare il danna. neppure equifativamente, se daglì atti non risultino elementi afti ad identificame cancretamente l'esi6tenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la pafte resistente abbia subita pel essere slafa costrefta a contrastare una inizialiva del tutto ingiusÍificata dell'awersario": ed ancora "la liquidazione del danno da responsabilità aggravata postula che la pafte istante abbia quanto meno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto necessarí ad identificame concretamente I'esÌstenzaed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa"(cfr. tra altreCass.Sez. L. n.24645 del27.11.2007). Nel caso di specie,il predettooneredi allegazionenon può ritenersiassolto da parle opposta:infatti,Ia richiesladi risarcimentoex aÍ- 96 c.p.c. è stata formulata senza essere supportata da allegazioni,neanche in termini presuntivi, dei pregiudiziche il ,sarcimentoandrebbea ristorare,nonché dei criteri utilizzatlper giungerealla quantificazione di euro 10.000,00 domandatia tafetitolo. Perquestimotivi,la domandain esamenonpuòtrovareaccoglimento. 6. Le spese seguonola soccombenza e vengonoliquidatein dispositivo avuto riguardoal valore della causa,I'attivitàsvolta,il grado d; complessità dellamateriaed iltenoredelledifese. P"Q.M. /'-,2:2 t) li Tribunale di Novarain composizione monocratjca, defnitivamente pronunciando, ognidiversaistanza,eccezione e deouztone disattesa, dichiara inammissibitola domanda flconvenzionale propostada parte opposta; confèrmail decretoingiuntivo opposto; rigetta la qi responsabitità aggravata; ne delle spesedi lite in favore di ìpesechesi liquidano in euro9,902,00perdidtti,euro :l*; ],fjll,':'l--"j:':::,.sg'rap"s;,;;;;'";.'ff su diritti e onorari,IVAe CpA come per legge. Cosìdeciso in Novan, il 27 ottobre 2O1o. ll ciudice Unico do:jt\s imona GAMBAc o RTA ,)i"'*'--_e4*t*-"frf (f-