STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@[email protected] – [email protected] CIRCOLARE INFORMATIVA NR. ARGOMENTO: 46/2014 46/2014 TERMINI DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE PER GLI ATTI IMPOSITIVI Come di consueto la fine dell’anno coincide, con un’accelerazione dell’attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate finalizzata, soprattutto, a contestare eventuali violazioni commesse in periodi di imposta per i quali, al 31 dicembre, decade l’azione di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria. Entro la fine del 2014, devono essere notificati, a pena di decadenza, gli avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2009, ovvero 2008 nel caso di dichiarazione omessa. Riteniamo quindi opportuno riepilogare le disposizioni in materia i cui effetti gravano tanto sulla pubblica amministrazione che sul contribuente. Per la prima vengono in mente soprattutto le attività legate agli avvisi d’accertamento e alle cartelle di pagamento. Ma anche il contribuente è onerato dal compimento di determinati atti o azioni in funzione delle attività svolte in tal senso dalla pubblica amministrazione, tra cui sicuramente la meno impegnativa ma altrettanto importante è quella della opportuna conservazione dei documenti contabili per verificare adeguatamente la fondatezza di eventuali contestazioni. Sul tema non tutti i contribuenti distinguono un termine di decadenza da uno di prescrizione. Perciò non riescono a comprendere la tempestività di un atto e restano nel dubbio se prevalga la data di consegna alla posta o di ricezione. Il contributo della presente circolare è finalizzato a fornire un breve vademecum di massima e riepilogare i principi generali delle disposizioni in materia che devono fare i conti con norme speciali, non concepite sempre in una visione unitaria del problema e fornire elementi sintetici con cui confrontarsi all’occorrenza. *** Indice degli argomenti: I. Termini per l'accertamento per le imposte sui redditi e l'iva (art. 43 dpr 600/73 e art. 57 dpr 633/72); II. Termini per la notifica della cartelle di pagamento derivanti dall’accertamento formale art. 36-bis e 36-ter dpr n. 600/73; III. Termini di conservazione documenti e scritture contabili; IV. Cenno ai termini di prescrizione e decadenza; *** L’attività di accertamento può comportare l’emissione da parte della Amministrazione Finanziaria di provvedimenti finali che potenzialmente generano contenzioso tra la stessa Amministrazione ed i contribuenti. L’Amministrazione esercita, entro un determinato termine di decadenza, sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti un attività di controllo definita appunto accertamento; l’accertamento si può sostanziare: - in una attività di indagine più incisiva sull’operato del contribuente, il cosiddetto T&P| Circolare Informativa 46/2014 – TERMINE DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE PER GLI ATTI IMPOSITIVI 1 STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@[email protected] – [email protected] controllo di merito che può assumere le caratteristiche dell’accertamento analitico, ovvero dell’accertamento induttivo ecc.- attività di ACCERTAMENTO; - in una attività di mero controllo cartolare della dichiarazione, cosiddetto controllo formale che può assumere le caratteristiche dell’iscrizione a ruolo e quindi della succesiva CARTELLA DI PAGAMENTO L’attività di accertamento ed il controllo formale hanno per oggetto l’insieme complessivo della imposte facenti del corpus tributario dello stato; quindi le imposte dirette (Irpef, Ires, ed Irap), indirette (Iva, registro, ecc.), erariali e locali (Ici). Con riferimento all’accertamento avente per oggetto le imposte dirette le norme che regolano il relativo accertamento sono contenute nel DPR n. 600/1973; molte norme ivi contenute sono richiamate anche dalla normativa in tema di iva. Esaminiamo in dettaglio le varie attività ed i successivi eventuali provvedimenti. *** TERMINI PER L'ACCERTAMENTO PER LE IMPOSTE SUI REDDITI E L'IVA Art. 43 dpr 600/73 e art. 57 dpr 633/72 A partire dall'annualità 1998, i termini di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, prima più lunghi, sono stati ridotti di un anno, risultando equiparati a quelli Iva. Tuttavia esaminiamo in dettaglio le disposizioni concernenti i vari comparti delle imposte e tasse. La regola per le Imposte Dirette Ai sensi dell'articolo 43 del Dpr n. 600/1973, come modificato dal Dlgs 9/7/1997, n. 241, gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (disposizione così modificata dall'articolo 15 del Dlgs n. 241/97; in precedenza, la notifica poteva essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo). Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del titolo I del Dpr n. 600/1973, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in precedenza, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo). Con l’articolo 10 comma 9 del DL 201/2011 convertito in legge 214/2011 (c.d. “Manovra Monti”) è stato introdotta una disposizione che introduce una novità nel quadro giuridico. La nuova disposizione è volta a premiare i contribuenti che dichiarano ricavi o corrispettivi in linea con le attese dell’amministrazione finanziaria. Infatti viene disposto che nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi: T&P| Circolare Informativa 46/2014 – TERMINE DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE PER GLI ATTI IMPOSITIVI 2 STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@[email protected] – [email protected] a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; Tuttavia ai sensi del successivo comma 10 viene disposto che quanto previsto al comma 9 si applichi a condizione che: a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili. Le disposizioni di cui ai citati commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive. Per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 10 e articolo 10 ter della legge 8/5/1998 n.146. Le regole per l'IVA Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti Iva devono essere notificati, ai sensi del citato articolo 57 del Dpr n. 633/72, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Di seguito vengono riepilogati i termini delle predette disposizioni, in una tabella sintetica al fine di una rapida consultazione, evidenziando in grigio i periodi per cui, in assenza di intervenute contestazioni, sarebbero decaduti i termini dell’Amministrazione Finanziaria per procedere alla notifica di accertamenti ed avvisi di liquidazione: TERMINI PER L'ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI E IVA Periodo d'imposta Anno presentazione della dichiarazione Termine accertamento sulla dichiarazione Termine accertamento (dichiarazione omessa) 2005 2006 2010 2011 2006 2007 2011 2012 2007 2008 2012 2013 2008 2009 2013 2014 2009 2010 2014 2015 2010 2011 2015 2016 2011 2012 2016 (*) 2017(*) 2012 2013 2017 (*) 2018(*) 2013 2014 2018 (*) 2019(*) (*) riduzione di un anno nel caso previsto all’articolo 14 comma 9, 10 e 13: vedi nota sopra per “Manovra Monti” T&P| Circolare Informativa 46/2014 – TERMINE DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE PER GLI ATTI IMPOSITIVI 3 STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@[email protected] – [email protected] Le novità del decreto legge n. 223/2006: Temine lungo in presenza di reati L'articolo 37 del Dl 223/2006, commi da 24 a 26, modifica, sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini Iva, la disciplina dei termini per l'attività di accertamento, incidendo, rispettivamente sull'articolo 43 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, e sull'articolo 57 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, i termini risultano raddoppiati "quando il contribuente abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio abbiano notizia di reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, caso in cui detti soggetti sono tenuti a farne denuncia per iscritto" (circolare n. 28/E/2006). Nella tabella che segue, aggiornata all’anno corrente, riepiloghiamo le nuove scadenze, a partire dall'annualità 2001: TERMINI PER L'ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI E IVA Termine accertamento (dichiarazione omessa) Termine accertamento sulla dichiarazione (In presenza di reato) Termine accertamento (dichiarazione omessa) (In presenza di reato) Periodo d'imposta Anno presentazione della dichiarazione Termine accertamento sulla dichiarazione 2001 2002 2006 2007 2010 2011 2002 2003 2007 2008 2011 2012 2003 2004 2008 2009 2012 2013 2004 2005 2009 2010 2013 2014 2005 2006 2010 2011 2014 2015 2006 2007 2011 2012 2015 2016 2007 2008 2012 2013 2016 2017 2008 2009 2013 2014 2017 2018 2009 2010 2014 2015 2018 2019 2010 2011 2015 2016 2019 2020 2011 2012 2016 2017 2020 2021 2012 2013 2017 2018 2021 2022 2013 2014 2018 2019 2022 2023 2014 2015 2019 2020 2023 2024 TERMINI PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLE DI PAGAMENTO derivanti dall’accertamento formale ex art. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/73 ed ex art.54 bis del DPR 633/72 (LIQUIDAZIONE IMPOSTE DOVUTE DALLE DICHIARAZIONI) L'accertamento formale consiste essenzialmente in un mero riscontro cartolare delle dichiarazioni ed è finalizzato alla verifica della correttezza degli adempimenti in sede di dichiarazione a carico dei contribuenti. Il controllo formale è stato introdotto nell'ordinamento T&P| Circolare Informativa 46/2014 – TERMINE DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE PER GLI ATTI IMPOSITIVI 4 STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@[email protected] – [email protected] tributario con gli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n 600 del 1973. L’attività di controllo formale consiste nella seguenti tipologie: − controllo sulla liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alla dichiarazione dei contribuenti o dei sostituti di imposta (770). La norma che disciplina questa attività di accertamento è contenuta nell’articolo 36 bis del DPR n. 600/1973 per le imposte dirette e nell’articolo 54 bis DPR 633/72 per le imposte indirette; il termine per esperire l’attività di controllo formale da parte dell’Amministrazione Finanziaria è l’inizio del periodo di presentazione della dichiarazione aventi per oggettoimposte dirette ed Iva relative all’anno successivo; − controllo formale vero e proprio delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta. La norma che disciplina questa attività di accertamento è contenuta nell’articolo 36 ter del DPR n. 600/1973; il termine per esperire l’attività di controllo formale da parte dell’Amministrazione Finanziaria è il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Attività di liquidazione della dichiarazione di cui all’art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54 bis del DPR 633/72. La liquidazione dell’imposta dovuta è una fase autonoma di controllo ed è finalizzata la controllo del corretto versamento delle imposte dichiarate ed emergenti dal modello di dichiarazione. Dalle modifiche apportate all’art. 36-bis, la liquidazione dell’imposta dovrà avvenire, come detto, mediante procedure automatizzate, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dall’Anagrafe tributaria (commi 1-2 dell’art 36-bis). L’emanazione di un successivo decreto legislativo ha disciplinato le modalità e i tempi di riscossione delle somme spettanti al Fisco a seguito dei controlli automatici. È previsto che l’esito della liquidazione sia resa nota al contribuente attraverso l’emanazione di un avviso di comunicazione contenente l’indicazione degli aspetti formali sanabili e i motivi della liquidazione, nel caso di una maggiore imposta. Nello stesso avviso, l’Amministrazione fisserà, inoltre, un termine di 30 giorni che permetterà al contribuente di regolarizzare la dichiarazione presentata, ovvero determinare anche l’interruzione del procedimento nei suoi confronti o la modifica dei risultati già acquisiti, attraverso l’esibizione di ulteriori dati ed elementi. Entro tale termine di trenta giorni il contribuente potrà l’importo richiesto, indicato nella comunicazione, versando la sanzione ridotta del 10% (cioè 1/3 del 30%), oltre al pagamento degli interessi fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione. L’art 36-bis (così come il 54 bis), però, nulla dispone né in relazione al contenuto della comunicazione, né specifica il comportamento che l’Ufficio deve tenere. La prassi seguita dall’Amministrazione Finanziaria è - in assenza di ulteriori chiarimenti da parte del contribuente ovvero del pagamento in via breve da parte dello stesso - quella della iscrizione a ruolo, da parte dell’Ufficio, delle maggiori imposte, delle sanzioni e degli interessi derivanti dalla liquidazione della dichiarazione; successivamente l’agente della riscossione notifica le relative cartelle di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. T&P| Circolare Informativa 46/2014 – TERMINE DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE PER GLI ATTI IMPOSITIVI 5 STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@[email protected] – [email protected] Attività di controllo formale della dichiarazione di cui all’articolo art. 36-ter del DPR n. 600/1973. L’attività di controllo formale della dichiarazione, tenderà alla verifica della corretta determinazione delle imposte, delle ritenute, dei contributi o premi dichiarati, senza però entrare nel merito dell’effettiva individuazione dei presupposti impositivi; ma, nel contempo è riconosciuta la possibilità di poter acquisire anche ulteriori elementi desunti dal contenuto della dichiarazione presentata da altri soggetti o dagli elenchi forniti da determinati enti o, ancora, dall’esame di altri documenti richiesti al contribuente stesso. Seppure sia stato previsto un maggior margine di controllo, tale attività rimane comunque legata al controllo formale della dichiarazione, non comportando così limitazione all’azione di accertamento che gli uffici finanziari potranno effettuare successivamente; difatti, il comma 2 del nuovo art. 36-ter dispone “ senza pregiudizio dell’azione accertatrice ai sensi degli artt 37 e seguenti” del D.P.R. n 600 del 73”. Il controllo formale delle dichiarazioni, a differenza dell’attività di liquidazione, si incentrerà, non sulla totalità delle dichiarazioni presentate, ma solo relativamente ai contribuenti individuati sulla base di criteri selettivi fissati dal Ministero delle Finanze. Il termine per esperire l’attività di controllo formale da parte dell’Amministrazione Finanziaria è, come detto, il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Il comma 2 dell’art. 36-ter dispone che gli uffici delle entrate provvedono a: a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, dalle comunicazioni di cui all’articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 605, dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all’art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1990, n. 413; c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); d) determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti; e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contribuenti dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni certificati di cui all’art. 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente; f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta. Inoltre il comma 3 dell’articolo in parola prevede che - ai fini dei commi 1 e 2 - il contribuente o il sostituto d’imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi. Inoltre il comma 4 dell’articolo in commento prevede l’obbligo dell’Amministrazione di esporre i motivi della rettifica operata in un apposito avviso da notificare al contribuente. L’obbligo della motivazione costituisce senz’altro un’importante garanzia per il soggetto passivo, il quale, avendo conoscenza dei motivi, può, sia regolarizzare il contenuto della T&P| Circolare Informativa 46/2014 – TERMINE DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE PER GLI ATTI IMPOSITIVI 6 STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@[email protected] – [email protected] dichiarazione in rettifica, sia esercitare i propri diritti di difesa in sede contenziosa, o addirittura interrompere la procedura segnalando dati ed elementi non comunicati o valutati erroneamente nella fase di controllo; infatti in caso di errore da parte della Amministrazione finanziaria, la stessa potrà eventualmente esercitare il proprio potere di autotutela attraverso l’eventuale rinuncia all’imposizione in caso si accerti l’illegittimità dell’atto o dell’imposizione. Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare il maggior debito emesso nei suoi confronti, pagando le somme dovute entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ottenendo in tal modo il pagamento della sanzione ridotta del 20% (cioè i 2/3 del 305), oltre al pagamento degli interessi fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione. In assenza di ulteriori chiarimenti da parte del contribuente ovvero del pagamento in via breve da parte dello stesso, è prevista l’iscrizione a ruolo, da parte dell’Ufficio, delle maggiori imposte, delle sanzioni e degli interessi derivanti dalla liquidazione della dichiarazione; successivamente l’agente della riscossione notifica le relative cartelle di pagamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Il tema del termine di notifica delle cartelle liquidate in sede di controllo formale delle dichiarazioni è stato oggetto di molteplici interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo, rendendo estremamente complesso illustrare in modo sistematico la disciplina. Omettendo una completa ricostruzione dell'evoluzione storica della fattispecie, che oggi forse non è più di rilevante interesse, occorre focalizzare l'attenzione sull'ultimo e, forse, risolutivo mutamento normativo operato dalla legge n. 156 del 2005. Questa legge ha delineato un "nuovo" sistema di riferimento maggiormente "certo" e conforme alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza del 7 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il dettato dell'articolo 25 del Dpr n. 602 del 1973, nel testo così come risultante dalla modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 27 aprile 2001, n. 193. L'intervento normativo operato risulta duplice, in quanto introduce una disciplina "a regime" e una transitoria. La disciplina a regime è quella sopra illustrata in dettaglio passando in rassegna le modalità di rettifica delle dichiarazione presentate dal contribuente. Secondo tali principi le cartelle di pagamento emesse per la riscossione di imposte dirette e Iva, devono essere notificate entro i predetti termini che variano in relazione ai tipi di controllo: TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO Tipo di cartella di pagamento Termine per la notifica Somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972) 31 dicembre del terzo anno (*) successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell'unica ultima rata se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre Somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36ter del Dpr n. 600/1973) 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (*) o del quarto anno, in caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni in forma di capitale. T&P| Circolare Informativa 46/2014 – TERMINE DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE PER GLI ATTI IMPOSITIVI 7 STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@[email protected] – [email protected] Con riferimento a ciascun periodo di imposta, abbiamo la seguente tabella di riferimento: TERMINI PER LA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO EMESSE PER ISCRIZIONE A IMPOSTE DIRETE E IVA EX ART. 36 BIS DPR 600/73 E 54 BIS 633/72 Periodo d'imposta Termine di notifica Termine di notifica (*) 2005 2009 2010 2006 2010 2011 2007 2011 2012 2008 2012 2012 2009 2013 2014 2010 2014 2015 2011 2015 2016 2012 2016 2017 2013 2017 2018 2014 2018 2019 TERMINI PER LA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO EMESSE PER ISCRIZIONE A IMPOSTE DIRETTE E IVA EX ART. 36 TER DPR 600/73 Periodo d'imposta Termine di notifica 2005 2010 2006 2011 2007 2012 2008 2013 2009 2014 2010 2015 2011 2016 2012 2017 2013 2018 2014 2019 Per completezza di esposizione e poiché è facile imbattersi ancora in qualche contestazione (o in qualche fase di riscossione esecutiva) relative a periodi di imposta precedenti al 2005, è opportuno passare in rapida rassegna anche la così detta disciplina transitoria. A riguardo il legislatore ha prestato particolare attenzione al termine per la notifica della cartella per somme dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr 600 del 1973. In particolare, per quanto riguarda le dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 2004, il regime transitorio si sovrappone a quello ordinario, in quanto la notifica della cartella esattoriale doveva avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ossia entro il 31 dicembre del 2007). Quanto, invece, alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003, la cartella doveva essere T&P| Circolare Informativa 46/2014 – TERMINE DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE PER GLI ATTI IMPOSITIVI 8 STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@[email protected] – [email protected] notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione (ossia il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2007 per quanto riguarda, rispettivamente, le dichiarazioni presentante negli anni 2002 e 2003). Infine, "per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001", il termine per la notifica della cartella di pagamento viene fissato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nella seguente tabella riassumiamo i termini relativi sia alla disciplina transitoria, che interessò i periodi di imposta dal 1999 al 2002, che quella a regime sia per le attività di liquidazione (ex art. 36 bis e ter del DPR 600 e art.54 dpr 633) che di accertamento sostanziale: ARTICOLI PERIODO D'IMPOSTA 36 BIS D.P.R. N. 600 DEL 29 SETTEMBRE 1973 2003 E SUCCESSIVI PERIODO TRANSITORIO (ART. 36 BIS D.P.R. N. 600/1973) 2001 E 2002 PERIODO TRANSITORIO (ART. 36 BIS D.P.R. N.600/1973) 1999 E 2000 DICHIARAZIONE TERMINE PER NOTIFICA CARTELLA DICHIARAZIONI PRESENTATE A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2004 DICHIARAZIONI PRESENTATE NEGLI ANNI 2002 E 2003 ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL TERZO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUARTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - PER LE DICHIARAZIONI PRESENTATE NEL 2002 LA SCADENZA È FISSATA AL 31 DICEMBRE 2006 ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUINTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - PER LE DICHIARAZIONI PRESENTATE NEL 2003 LA SCADENZA È FISSATA AL 31 DICEMBRE 2007 - PER LE DICHIARAZIONI PRESENTATE NEL 2000 LA SCADENZA È FISSATA AL 31 DICEMBRE 2005 DICHIARAZIONI PRESENTATE FINO AL 31 DICEMBRE 2001 SCADENZA - PER LE DICHIARAZIONI PRESENTATE NEL 2001 LA SCADENZA È FISSATA AL 31 DICEMBRE 2006 36 TER D.P.R. N. 600 DEL 29 SETTEMBRE 1973 N.B. NON È STATA PREVISTA ALCUNA DISCIPLINA TRANSITORIA SOMME DOVUTE IN BASE AGLI ACCERTAMENTI DELL'UFFICIO N.B. NON È STATA PREVISTA ALCUNA DISCIPLINA TRANSITORIA 2003 E SUCCESSIVI DICHIARAZIONI PRESENTATE A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2004 ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUARTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 2003 E SUCCESSIVI DICHIARAZIONI PRESENTATE A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2004 ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL SECONDO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI L'ACCERTAMENTO È DIVENUTO DEFINITIVO TERMINI DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI E SCRITTURE CONTABILI Legato al tema della decadenza da parte dell’Amministrazione Finanziaria di procedere alla verifica fiscale di annualità per le quali si prescrivono i termini dell’accertamento, vi è senza dubbio quello annoso legato alla possibilità di eliminare e smaltire i libri e la documentazione contabile e fiscale riferibile ai vari periodi di imposta. L’obbligo di conservazione dei libri e dei documenti contabili risponde a due diversi termini uno di natura civilistica ed uno di natura fiscale. Le imprese, infatti, devono conservare le scritture contabili per almeno 10 anni dalla data della T&P| Circolare Informativa 46/2014 – TERMINE DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE PER GLI ATTI IMPOSITIVI 9 STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@[email protected] – [email protected] registrazione dell’ultima operazione, anche se nel frattempo l’impresa cessi l’attività (articolo 2220 del codice civile). In ambito fiscale, le scritture contabili obbligatorie e la relativa documentazione devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta (articolo 22 del Dpr 600/1973 e articolo 39 del Dpr 633/1972). Pertanto, a tal fine, occorre verificare se la società sia interessata da qualche accertamento per gli anni precedenti. In caso positivo, la conservazione delle scritture contabili è, dunque, obbligatoria fino alla definizione dei medesimi, eventualmente anche oltre il termine decennale previsto dal codice civile. L'obbligo di conservazione, negli stessi termini, si estende anche agli originali delle lettere, dei fax inviati e ricevuti e delle fatture ricevute ed emesse e della documentazione contabile in generale (contabili bancarie, ricevute quietanze etc…) Nell’ipotesi in cui la società non sia soggetta ad accertamenti, la documentazione andrà comunque conservata ai fini fiscali fino allo scadere del periodo entro il quale è esperibile l’attività di controllo. Le regole del codice civile Sotto il profilo civilistico, la conservazione dei documenti contabili è disciplinata dall’articolo 2220 del codice civile, che stabilisce l'obbligo, per l'imprenditore commerciale, di custodire e conservare i documenti e le scritture contabili per un determinato periodo di tempo, così da poter documentare esaurientemente i fatti aziendali, qualora sorgano controversie di ordine fiscale, societario e commerciale. In particolare, l’articolo suddetto prevede che: • le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione; • per dieci anni devono conservarsi, altresì, le fatture, le lettere ed i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti; Trascorso tale periodo, pertanto, non è più possibile contestare all'imprenditore la mancanza di tale documenti. In particolare devono essere conservati per dieci anni: → libro giornale, libro degli inventari e scritture contabili (libri obbligatori per l’imprenditore commerciale); → libro soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione (o del consiglio di gestione), del collegio sindacale (ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione), del comitato esecutivo, dell’assemblea degli obbligazionisti, libro degli strumenti finanziari (libri obbligatori per le società per azioni) ; → libro soci, libro delle decisioni dei soci, degli amministratori, del collegio sindacale o del revisore (libri obbligatori per le società a responsabilità limitata). Con riferimento alle modalità di computo del termine decennale va osservato che l’articolo 2963 del codice civile prevede che i termini di conservazione dei documenti e delle scritture contabili si computano secondo il calendario comune; ai fini del calcolo non viene computato il giorno in cui ha inizio il periodo di prescrizione; la prescrizione si verifica con lo scadere dell’ultimo giorno; Nel caso di istanze di ispezione e di esibizione delle scritture contabili provenienti dall'Amministrazione finanziaria, la parte è tenuta a conservare la documentazione richiesta T&P| Circolare Informativa 46/2014 – TERMINE DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE PER GLI ATTI IMPOSITIVI 10 STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@[email protected] – [email protected] fino al momento in cui il giudice non abbia definitivamente e negativamente provveduto sull'istanza stessa; in tale ipotesi, il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2220 del codice civile può essere derogato (Corte di cassazione: 7 marzo 1997, n. 2086 e 19 novembre 1994, n. 9839). Le regole fiscali In ambito fiscale, la conservazione di scritture e documenti contabili è disciplinata dall'art. 22 del DPR n. 600/1973, a cui peraltro fa riferimento anche l'art. 39 del DPR n. 633/1972 relativamente alla tenuta e conservazione dei registri e dei documenti rilevanti ai fini dell'IVA. L'articolo 22 del citato decreto stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dalla normativa civilistica, le scritture contabili obbligatorie e la relativa documentazione devono essere conservate fino a quando non siano scaduti definitivamente i termini per gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta. Sempre ai fini fiscali, tuttavia, occorre verificare se la società in esame è interessata da qualche accertamento per gli anni precedenti o abbia qualche contenzioso in corso. In caso di accertamenti in corso o impugnati dinanzi ai giudici tributari, la conservazione delle scritture contabili è, dunque, obbligatoria, come detto sopra, fino alla definizione dei medesimi, eventualmente anche oltre il termine massimo di dieci anni stabilito dall'articolo 2220 del codice civile. Ai sensi dell'articolo 22, comma secondo, del DPR n. 600/1973, l'Autorità adita in sede contenziosa può, comunque, imporre l'obbligo di conservazione limitatamente ai documenti ed alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso. Nell’ipotesi in cui la società non sia soggetta ad accertamenti, la documentazione va comunque conservata ai fini fiscali sino allo scadere del periodo entro il quale è esperibile l’attività di controllo. Di seguito un rapida tabella di consultazione riferita i termini ordinari previsti per la conservazione dei libri e documenti contabili, senza riferimento ad eventuali contenziosi in corso: TERMINI ORDINARI PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E SCRITTURE CONTABILI Periodo Termine civilistico di conservazione d'imposta Termine ultimo fiscale di conservazione 2004 2014 Termine scaduto 2005 2015 Termine scaduto 2006 2016 Termine scaduto 2007 2017 Termine scaduto 2008 2018 Termine scaduto 2009 2019 2014 2010 2020 2015 2011 2021 2016 2012 2022 2017 2013 2023 2018 2014 2024 2019 T&P| Circolare Informativa 46/2014 – TERMINE DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE PER GLI ATTI IMPOSITIVI 11 STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@[email protected] – [email protected] Si consiglia comunque di conservare i documenti per uno o due anni in più rispetto a quanto indicato nella tabella, perchè spesso intervengono leggi (o condoni, sanatorie e sentenze) che allungano i termini di prescrizione oltre che impreviste o imprevedibili contestazioni di cui, come spesso è accaduto, si può venire a conoscenza solo fortuitamente e dopo diverso tempo. CENNO AI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA Per quanto trattato sin d’ora, è utile un breve cenno alle tematiche e agli aspetti essenziali riguardanti le definizioni di prescrizione e decadenza in particolare proiettate nell’ambito della materia tributaria. In linea di principio si può affermare che: La prescrizione è un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.). La decadenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.) Più in particolare si intende: - per Prescrizione: che il Diritto è già sorto - Diritto acquisito, ma non esercitato nei termini, la prescrizione è la sanzione per non aver esercitato un diritto - per Decadenza: che il Diritto non è stato acquisito - Diritto non ancora acquisito, ma per poterlo acquisire è necessario esercitare una facoltà nei termini; la decadenza è una sanzione per non aver esercitato la facoltà di acquisire il diritto. In termini temporali viene prima la decadenza e poi la prescrizione. Differenze fra decadenza e prescrizione In termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente no. La prescrizione, infatti, è stabilita solo dalla legge mentre la decadenza può anche essere frutto di accordi tra due parti. In materia tributaria possiamo dire che: Per Equitalia si parla sempre di prescrizione mentre per l'Agenzia delle Entrate si parla per la maggior parte dei casi di decadenza Esempio: se l'Agenzia delle Entrate notifica un accertamento oltre i termini, si parla di decadenza perché il diritto (ovvero il diritti di accertare) non è stato acquisito nei termini. Se Equitalia, notifica la cartella di pagamento per omesso versamento di imposte, si parla di prescrizione, perchè il diritto è già stato acquisito dall'ufficio; la dichiarazione dei redditi è infatti costitutiva del diritto e con la consegna dei ruoli al concessionario si da corso al diritto acquisito di riscuotere l’importo dichiarato e dovuto. T&P| Circolare Informativa 46/2014 – TERMINE DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE PER GLI ATTI IMPOSITIVI 12 STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@[email protected] – [email protected] E ancora più specificatamente si riepiloga quanto segue: − Accertamenti tributari Sono in genere di decadenza i termini per accertare o per liquidare un tributo o una sanzione tributaria. Talvolta la legge non lo precisa (o non lo precisava; per esempio: articolo 10 del Dlgs 507/1993), ma la natura va ricavata dalla funzione dell`atto (Cassazione, 3941 del 2011). Fa eccezione a questa regola l`accertamento per le tasse auto, esplicitamente assoggettato a prescrizione (articolo 5, comma 51, Dl 953/1982). − Cartelle e ingiunzioni fiscali Come regola generale, una volta impedita la decadenza (con l`accertamento o con la liquidazione), il diritto è soggetto a prescrizione (articolo 2967 del Codice civile). E' tuttavia soggetta a decadenza l`intimazione di pagamento di tributi (e sanzioni) dichiarati o accertati in via definitiva, solo in materia di imposte sui redditi, Irap ed Iva (articolo 25 Dpr 602/1973), e di tributi locali (articolo 1, comma 163, legge 296/2006). Ricade nella prescrizione ogni altro credito tributario dichiarato o definitivamente accertato (per esempio, imposta di registro). − Avvisi di mora o d`intimazione Sono da notificare quando è decorso un anno dalla notificazione della cartella, e sono sempre soggetti a prescrizione. È importante sapere che sia la prescrizione che la decadenza non possono essere rilevate d’ufficio da un giudice. Ciò significa che è necessario contestare attivamente il decorso dei termini (personalmente o attraverso un professionista), senza aspettare che sia il giudice a rilevare il fatto. È bene tener presente, in quest’ottica, che il pagamento preclude la possibilità di opporre la prescrizione. Il versamento del debito prescritto non può essere chiesto a rimborso (art. 2940 del codice civile). Quanto esposto vale anche per i crediti tributari, specie in virtù del fatto che, per essi, non è rinvenibile una norma analoga all’art. 3, comma 9, della L. 8 agosto 1995, n. 335 che, per i contributi Inps prescritti, ne contempla espressamente l’impossibilità di versamento. Prescrizioni estintive e prescrizioni presuntive Prescrizioni estintive. Per legge esiste una prescrizione ordinaria di 10 anni a cui sono riferibili tutti i crediti per i quali la legge non specifica qualcosa di diverso. Per determinati crediti, invece, vengono specificate delle prescrizioni brevi (di solito di cinque anni). Si chiama estintiva in quanto al debitore è sufficiente invocare il decorso del termine per far scattare la prescrizione ed estinguere il debito. Le prescrizioni presuntive sono quelle per le quali la legge presume che dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato. Quasi tutte le prescrizioni inferiori ai 5 anni sono presuntive (sei mesi, un anno, tre anni, etc.) T&P| Circolare Informativa 46/2014 – TERMINE DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE PER GLI ATTI IMPOSITIVI 13 STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@[email protected] – [email protected] I tributi (Irpef, Iva, Imposta di Registro) si prescrivono ognuno in un determinato termine previsto dalla singole leggi d’imposta, se la legge non prevede un termine si applica la prescrizione ordinaria decennale 2946 c.c, ad esempio per i diritti camerali, per i quali non è previsto un termine di prescrizione. Come si calcola La prescrizione decorre dal giorno in cui si può far valere il diritto e termina quando si è compiuto l'ultimo giorno. Il calcolo dev'essere fatto considerando il calendario comune (quindi comprendendo sabati e festivi) e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine. Se il termine cade in un giorno festivo il diritto è prorogato al giorno successivo non festivo. Per i termini a mesi la scadenza cade nello stesso giorno del mese iniziale o, in mancanza, nell'ultimo giorno del mese. Il calcolo, ovviamente, deve prendere in considerazione tutte le possibili interruzioni. A tal fine è importante chiarire alcuni punti fondamentali riguardanti il concetto di notifica. In termini generali, quindi indipendentemente dal tipo di atto o comunicazione, la notifica: − può avvenire anche tramite consegna fatta a persona diversa dal destinatario (anche non parente), purchè questa sia abilitata -per legge- a ricevere l'atto e siano state rispettate le regole della privacy ; − può avvenire anche per giacenza postale. In tal caso devono verificarsi due condizioni, ovvero deve risultare inviato un secondo avviso di giacenza (a parte il primo lasciato in occasione del primo tentativo di consegna) da parte delle poste per raccomandata a/r e devono risultare decorsi 10gg senza che sia stato effettuato il ritiro (che, comunque, può avvenire entro sei mesi se si tratta di un atto amministrativo); − per il mittente, in caso di invii postali e se non vi sono vizi di procedura, la notifica si perfeziona alla data di consegna dell'atto alle poste o, se la notificazione è diretta, alla data della spedizione. Tutto ciò ha conseguenze determinanti sia ai fini del conteggio dei termini, sia nei casi in cui, per esempio, giunga una cartella esattoriale riguardante oneri del tutto sconosciuti per i quali non ricordiamo sia giunta alcuna precedente richiesta o per il quali abbiamo il dubbio che sia decorsa la prescrizione. Non solo può risultare una corretta notifica per giacenza postale, ma per chi ci ha inviato l'atto (un verbale di multa al codice della strada, per esempio), tale notifica risulterà perfezionata alla data in cui esso è stato consegnato alle poste, a prescindere dal fatto che risulti ritirato o meno. Si parla poi di sospensione o interruzione dei termini di prescrizione. La sospensione può essere determinata dall'esistenza di particolari rapporti che legano le parti (tra coniugi, genitori e figli minori, tutore e interdetto, etc.), da vincoli a cui potrebbero essere sottoposti i beni delle persone coinvolte (amministrazione altrui), quando vi sia un occultamento doloso da parte del debitore e da particolari condizioni del titolare (minori non emancipati, interdetti per infermità di mente, militari in servizio in tempo di guerra,etc.). Per ogni dettaglio si veda l'art.2941 del codice civile. Esempio di sospensione della prescrizione invece è il contenzioso. T&P| Circolare Informativa 46/2014 – TERMINE DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE PER GLI ATTI IMPOSITIVI 14 STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@[email protected] – [email protected] L' interruzione può avvenire per diversi motivi. Tipicamente ha luogo quando il diritto viene esercitato dal titolare tramite notificazione di un atto con il quale si inizia un giudizio o di una richiesta -od intimazione- scritta (la cosiddetta "costituzione in mora", che può contenere o meno un termine, si veda il codice civile, art.1219 e segg.). Si interrompe, in ogni caso, quando il diritto viene riconosciuto da colui contro il quale può essere fatto valere. Ad esempio si ha interruzione della prescrizione, quando la cartella di pagamento non impugnata che si prescrive in 5 o 10 anni a seconda dei casi, e prima dello spirare del termine Equitalia notifica un’intimazione di pagamento, che interrompe la prescrizione e si ricomincia a conteggiare il termine daccapo. Gli effetti sono sostanzialmente diversi, perché mentre la sospensione crea una parentesi (il periodo anteriore al verificarsi della causa di sospensione si somma con quello successivo), l'interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso. Tutte le volte che il termine si interrompe, infatti, inizia un nuovo periodo prescrittivo analogo al precedente. Le regole relative alla sospensione e all'interruzione non si applicano quando è prevista una decadenza. Essa è impedita (perde valore) solo dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto oppure, in certi casi, in conseguenza del riconoscimento del diritto da parte della persona contro la quale esso può essere fatto valere. Per praticità può essere consultato lo specchietto riportato qui appresso dove sono state riportate le prescrizioni e le decadenze riguardanti i diritti (nonché' crediti e debiti) più comuni in materia fiscale, tributaria, previdenziale e commerciale. TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA Oggetto del diritto Termine Note e riferimenti Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 gli avvisi di accertamento, per le imposte sui redditi, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del: Avvisi di accertamento • quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; In caso di denuncia penale per reati tributari i termini si raddoppiano • quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione (6). La stessa disciplina è contemplata per l’Iva e per l’Irap Cartelle di pagamento termine per la notifica Cartella di pagamento Prescrizione T&P| L’Agente della Riscossione deve, per quanto riguarda le imposte sui redditi e l’Iva, notificare la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del: • terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le attività di liquidazione automatica; • quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per i controlli formali; • secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo • per le imposte sui redditi e per l’Iva, opera il termine decennale; • per i tributi locali, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, opera il termine quinquennale; • per le sanzioni, opera il termine quinquennale; • per le somme accertate da sentenze passate in giudicato, la prescrizione della cartella dovrebbe seguire quella del tributo a cui si riferisce non essendoci novazione Circolare Informativa 46/2014 – TERMINE DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE PER GLI ATTI IMPOSITIVI 15 STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@[email protected] – [email protected] opera il termine decennale, a prescindere dalla loro natura. Sanzioni Tributarie Contributi Inps Diritti Camerali della Camera di Commercio La sanzione Tributaria irrogata si prescrive nel termine di cinque anni art 20 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, L'articolo 3, comma 9, della legge 335 dell'8 agosto 1995, stabilisce che il termine decennale relativo alla prescrizione dei contributi, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e con effetto retroattivo in mancanza di atti interruttivi, viene ridotto a cinque anni. 10 anni nel silenzio della legge si applica il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2967 del codice civile Quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento Art.38 D.p.r. 600/73, Diritto al rimborso errato Ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 46/1999 le disposizioni versamento dell' articolo 38 D.p.r. 600/73 si applicano alle sole imposte sui redditi Contestazione vizi su acquisti di beni Tasse di Concessione Governativa (es. sui cellulari) Contestazione: 8 giorni dalla scoperta Prescrizione del diritto: 1 anno dall'acquisto, art.1490 e segg. c.c. Tale termine riguarda gli acquisti in generale (anche tra privati). Quando l'acquirente è un consumatore e il venditore un negozio -o comunque una ditta- i termini cambiano (vedi più avanti). L'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione. Art.13 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 Bollo auto, tasse automobilistiche 3 anni articolo 5, commi 51-56, legge 953/82 Ici In base all’art 11 del Dlgs 504/92 gli avvisi di liquidazione dell’imposta, per errori materiali o di calcolo devono essere emessi obbligatoriamente: Entro il secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione è TERMINE CHE RIGUARDA GLI AVVISI DI regolare. LIQUIDAZIONE Entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione è infedele, incompleta o inesatta. Entro il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione è omessa Termini di invio dell'avviso: - denunce infedeli o incomplete: notifica dell'avviso entro il 31/12 del terzo anno dalla presentazione; - omesse denunce: notifica dell'avviso entro il 31/12 del quarto anno da quello in cui la denuncia doveva essere presentata; Riscossione coattiva Nel caso di mancati pagamenti il ruolo dev'essere formato e consegnato al concessionario della riscossione entro il 31/12 dell'anno successivo a quello per il quale il tributo e' dovuto, con successiva emissione della cartella esattoriale. Nel caso di accertamenti il termine e' sempre di un anno, ma parte dalla data di notifica dell'avviso. Tarsu / Tia 3 anni se è stata presentata la denuncia 4 anni se non è stata presentata la denuncia Art.71 Dlgs 507/93 Rimborsi Istanza di rimborso da presentare entro il 31/12 del secondo anno successivo al pagamento. Il comune aveva 90 giorni per provvedere. Sanzioni ed Interessi applicabili Per le sanzioni le regole sono invariate e possono essere consultate nella scheda inserita tra il link (vedi piu' avanti). Il tasso di interesse previsto dalla legge, ora cambiato, era il 7% semestrale. Fonte: d.lgs 507/93, artt.71,75 e 76, ora parzialmente abrogati dalla Finanziaria 2007 IUC ( e i suoi componenti IMU, TARI e TASI) T&P| Per l’attività di accertamento inerente la IUC, e quindi i suoi componenti IMU, TARI e TASI, si applicano le regole di decadenza e prescrizione già vigenti, per i tributi locali, cioè: − - notifica dell’avviso di accertamento entro il quinto anno successivo a quello in cui la Nei primi giorni del 2014 sono arrivati alcuni avvisi di accertamento IMU relativi al periodo d’imposta 2008, spediti dalle Amministrazioni competenti negli ultimi giorni del 2013. La domanda che sorge spontanea e che viene posta è se l’azione accertatrice dell’Amministrazione Comunale che ha emesso l’avviso sia decaduta o meno. A tal riguardo si ricorda che la Finanziaria 2007 (L. n. 296 del Circolare Informativa 46/2014 – TERMINE DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE PER GLI ATTI IMPOSITIVI 16 STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@[email protected] – [email protected] − − 27.12.2006) ha previsto una disciplina uniforme per tutti i tributi locali in relazione a liquidazione, accertamento, riscossione e rimborsi. In particolare, la norma suddetta ha previsto che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Più esattamente, l'art. 1, c.161, L. n. 296/2006 stabilisce che "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati". Con la suddetta norma si è proceduto a rendere uniformi termini decadenziali per l'accertamento in rettifica e d'ufficio, che prima di allora risultavano differenti tra loro, portando gli stessi al quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'art.28 della Legge 689/81, stabilisce Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Multe auto Assegno Bancario Reati tributari Contestabilità estratti conto bancari T&P| dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; - notifica della cartella esattoriale entro il terzo anno dal momento in cui l’avviso di accertamento è diventato definitivo (non pagato o impugnato con rigetto del ricorso); notifica di comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione entro cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale. L'assegno bancario è pagabile a vista e deve essere presentato in banca per il pagamento entro i seguenti termini: 8 giorni (se è pagabile nello stesso comune assegno su piazza), 15 giorni (se pagabile in un comune diverso - assegno fuori piazza), 20 giorni (se è pagabile in una nazione diversa ma nello stesso continente di emissione), 60 giorni (se la nazione è di un altro continente). trascorso il termine l'assegno non è più protestabile. La scadenza del termine non impedisce la presentazione dell'assegno al pagamento, e colui che ha emesso l'assegno - traente - può revocare l'ordine di pagamento. Trascorso tale termine è sempre possibile l'azione causale, che è l'azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all'emissione dell'assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante. Trascorsi 6 mesi l'assegno non può più essere incassato. per tutte le fattispecie dichiarative, per il reato di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti e per quello di occultamento o distruzione di documenti contabili sono elevati di un terzo e quindi passano a 8 anni, modificato dal DL 13.8.2011 n. 138 (c.d. 6 anni - Tutti i delitti tributari si prescrivono in sei anni (8 “manovra di Ferragosto”), entrato in vigore il anni vedi a margine)giacché ai sensi del nuovo art. 157 13.8.2011, è stato convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, del codice penale "La prescrizione estingue il reato decorso entrata in vigore il 17.9.2011. il tempo corrispondente al massimo della pena edittale nulla cambia per stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a ·omesso versamento di ritenute certificate; sei anni se si tratta di delitti ...".L. 5 dicembre 2005, n.251 · omesso versamento IVA; · indebita compensazione; · sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. per i quali la prescrizione resta di 6 anni 60 giorni dal ricevimento, art.119 d.lgs.385/93. Nei casi di errori di scritturazione, calcolo, omissioni e duplicazioni il termine è di sei mesi dalla ricezione (decadenza del diritto sancita dal codice civile art.1832). Per errori sostanziali (per esempio spese non dovute per contratto od in generale addebiti indebiti, errata applicazione degli interessi, etc.), il termine può arrivare anche a 10 anni (si vedano le sentenze di Cassazione civile 8989/97 e 10185/94). Questa regola vale anche per la Banca riguardo agli accreditamenti indebiti, quindi il termine cautelativo di conservazione degli estratti conto è di 10 anni. Circolare Informativa 46/2014 – TERMINE DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE PER GLI ATTI IMPOSITIVI 17 STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@[email protected] – [email protected] Vizi su beni acquistati da Per contestare: due mesi dalla scoperta consumatori Prescrizione del diritto: 26 mesi dall'acquisto Fatture e ricevute relative a prestazioni alberghiere 6 mesi, art.2954 c.c. (o per servizi di alloggio con o senza pensione). Assegni (azioni di regresso). 6 mesi (art.75 Regio Decreto 1736/1933) È il termine di prescrizione presuntiva entro il quale l'albergatore può richiedere il pagamento del vitto e dell'alloggio. Le azioni di regresso fatte contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrivono in sei mesi dallo scadere del termine di presentazione dell'assegno al pagamento. Quelle fatte tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi calcolati dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata fatta contro di lui. Vizi e difformità di lavori in genere e contratti Contestazione: 8 giorni d'opera (manutenzioni, Prescrizione del diritto: 1 anno, art.2226 c.c. interventi di artigiani, riparazioni varie, etc.) Riguarda vizi di esecuzione o di conformità (rispetto ad un preventivo o comunque ad un accordo) di tutti i tipi di lavori od opere, dalla ristrutturazione edile alla riparazione di un'auto all'intervento di un idraulico. Conservazione scontrini d'acquisto Dipende, minimo 2 anni. Entro un anno i commercianti possono richiedere il pagamento delle merci vendute, art.2955 c.c. Il termine più indicativo, però, è quello di scadenza delle garanzie sui beni. Per quanto riguarda quelle dei produttori va visto il contratto (si può spaziare da un anno fino a cinque od oltre), mentre la garanzia di legge scade in 26 mesi. Quando lo scontrino è legato ad una detrazione fiscale, invece, il termine di conservazione può arrivare anche a cinque anni. Contestazione del danno derivante dalla circolazione dei veicoli 2 anni dall'evento, art.2947 c.c. Se vi è un reato per il quale la legge prevede una prescrizione più lunga, si applica quella. Contestazione danni e vizi su contratti di appalto Denuncia entro 60gg dalla scoperta; Prescrizione: 2 anni, art.1667 c.c. La prescrizione decorre dalla consegna dell'opera. 3 anni dalla scoperta, codice del consumo d.lgs.206/2005 art.114 e segg. Il diritto al risarcimento -da far valere nei confronti del produttore- si prescrive in 10 anni da quando il bene è stato messo in circolazione. Attenzione, quando si rilevano atti illeciti (vizio conosciuto o conoscibile dal produttore al momento della messa in commercio) il termine di prescrizione è di 5 anni. 3 anni, art.2956 e 2957 c.c. Il termine decorre, in generale, dalla prestazione. Per gli avvocati può decorrere dalla sentenza passata in giudicato, dall' accordo conciliativo o dalla revoca del mandato. Per tutti gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione. 3 anni, art.2961 c.c. È il termine entro il quale è possibile chiedere la restituzione di incartamenti relativi a liti. Decorre quando queste liti sono decise o comunque terminate. Per gli ufficiali giudiziari il termine è di 2 anni. 3 anni, art.94 Regio decreto n.1669/1933 A decorrere dalla scadenza. È il termine in cui si prescrive il diritto all'azione cambiaria diretta fatta nei confronti dell'accettante o dei suoi garanti. Nel caso di azioni cambiarie di regresso, ovvero verso il traente o i giranti, il termine è di un anno dal protesto o dalla scadenza (se la cambiale è "senza spese"). 3 anni dalla scadenza È in pratica di quattro anni, perché' cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento (d.l.2/86). Il termine vale anche se l'auto è stata venduta nel frattempo. Vanno attentamente considerati gli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono. Essi potrebbero far slittare anche il termine di prescrizione, benché' vi sia della giurisprudenza che Contestazione danno da prodotti difettosi Parcelle di professionisti (notai, avvocati e commercialisti, etc.) Restituzione documenti da parte di avvocati, cancellieri, procuratori, etc Cambiali (tratte e pagherò) Bollo auto, pagamenti e rimborsi T&P| Circolare Informativa 46/2014 – TERMINE DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE PER GLI ATTI IMPOSITIVI 18 STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@[email protected] – [email protected] contesta, non riconoscendolo, l'esercizio di un tale potere da parte delle Regioni (per es.sentenza corte costituzionale n.311/2003). Attenzione! Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte. Acquisti in genere Almeno 5 anni Un'azienda ha cinque anni di tempo per richiedere il pagamento di merci o prestazioni. Il termine parte dalla data di scadenza e riguarda fatture commerciali (art.2948 c.c.). Attenzione! Per gli acquisti fatti da consumatori presso commercianti la prescrizione è di un anno (art.2955 c.c.) Bollette relative ad utenze (gas, acqua, luce, telefono) nonché' tutto 5 anni, art.2948 c.c. ciò che dev'essere pagato in riferimento all'anno o alla frazione di anno. A partire dalla data di scadenza. Se le fatture sono oggetto di controversia il termine è di 10 anni. Affitti, pigioni e ogni altro onere legato alla locazione 5 anni, art.2948 c.c. Attenzione! ci sono delle sentenze (es. Cassazione n.5795/1993) che hanno fissato, come deroga, un termine inferiore -di due anni- per il rimborso del credito del locatore (relativo a spese condominiali) per i contratti ad equo-canone. Spese condominiali 5 anni, art.2948 c.c. Contravvenzioni stradali 5 anni, art.209 del codice della strada. A decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Gli atti notificati successivamente (verbale e cartella esattoriale) fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni. Contestazione del danno derivante da fatto illecito, 5 anni, art.2947 c.c. doloso o colposo Rate di mutuo o finanziamento e -in generale- pagamenti rateali 5 anni, art.2948 c.c. Il termine valido ai fini fiscali è di cinque anni dalla scadenza. Per quanto riguarda i rapporti con la Banca, però, è bene conservare tutta la documentazione del mutuo (contratto e ricevute di pagamento) per 10 anni dalla sua scadenza. Interessi su obbligazioni pecuniarie 5 anni, art.2948 c.c. Definizioni utili agli art.1277 e segg. del codice civile. Documenti relativi alla ristrutturazione della casa con detrazione fiscale 5 anni (bonus del 41% o del 36%). Termine -calcolato a partire dall'anno successivo alla dichiarazione dei redditi- di conservazione di tutta la documentazione prevista per usufruire delle detrazioni (fatture, ricevute, bonifici bancari, etc.). TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP, decadenza massima per gli avvisi di accertamento: 5 anni. Imposta comunale sulla termine di prescrizione cartella: 10 anni. pubblicità e diritto pubbliche affissioni) Cinque anni sono l'attuale termine -massimo di decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell'anno di riferimento. Il termine di conservazione delle ricevute di pagamento che consigliamo è comunque quello della prescrizione ordinaria, ovvero dieci anni, visto che in merito la norma non è chiara e definita e che numerose interpretazioni giurisprudenziali fissano per questi tributi la prescrizione decennale (Cassazione 18432/2005 e 18110/2004). Fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani 10 anni dal compimento della prestazione o manutentori Si tratta del termine di prescrizione ordinaria applicabile in mancanza di altre specifiche di legge. È il tempo consigliato di conservazione delle prove di pagamento dei conti dei vari artigiani (elettricisti, meccanici, etc.). Canone RAI Il canone Rai, così come la quasi generalità dei tributi, si prescrive con il decorso di 10 anni. Il periodo decorre dalla fine di gennaio dell’anno in cui va corrisposto il canone. T&P| 10 anni dalla scadenza Circolare Informativa 46/2014 – TERMINE DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE PER GLI ATTI IMPOSITIVI 19 STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@[email protected] – [email protected] Nota: Si consiglia, di conservare i documenti per uno o due anni in più rispetto a quanto indicato nella tabella perché spesso intervengono leggi (o condoni, sanatorie e sentenze) che allungano i termini di prescrizione. Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento di vostro interesse. Per ogni ulteriore chiarimento, Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio. Cordiali Saluti. T. & P. Consulting Consulting S.r.l. A cura di Marco Tomassetti NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l’intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. 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