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CIRCOLARE INFORMATIVA NR.
ARGOMENTO:
46/2014
46/2014
TERMINI DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO E
DI RISCOSSIONE PER GLI ATTI IMPOSITIVI
Come di consueto la fine dell’anno coincide, con un’accelerazione dell’attività di accertamento
da parte dell’Agenzia delle Entrate finalizzata, soprattutto, a contestare eventuali violazioni
commesse in periodi di imposta per i quali, al 31 dicembre, decade l’azione di accertamento
dell’Amministrazione Finanziaria.
Entro la fine del 2014, devono essere notificati, a pena di decadenza, gli avvisi di accertamento
relativi all’anno d’imposta 2009, ovvero 2008 nel caso di dichiarazione omessa.
Riteniamo quindi opportuno riepilogare le disposizioni in materia i cui effetti gravano tanto
sulla pubblica amministrazione che sul contribuente.
Per la prima vengono in mente soprattutto le attività legate agli avvisi d’accertamento e alle
cartelle di pagamento.
Ma anche il contribuente è onerato dal compimento di determinati atti o azioni in funzione
delle attività svolte in tal senso dalla pubblica amministrazione, tra cui sicuramente la meno
impegnativa ma altrettanto importante è quella della opportuna conservazione dei documenti
contabili per verificare adeguatamente la fondatezza di eventuali contestazioni.
Sul tema non tutti i contribuenti distinguono un termine di decadenza da uno di prescrizione.
Perciò non riescono a comprendere la tempestività di un atto e restano nel dubbio se prevalga la
data di consegna alla posta o di ricezione.
Il contributo della presente circolare è finalizzato a fornire un breve vademecum di massima e
riepilogare i principi generali delle disposizioni in materia che devono fare i conti con norme
speciali, non concepite sempre in una visione unitaria del problema e fornire elementi sintetici
con cui confrontarsi all’occorrenza.
***
Indice degli argomenti:
I.
Termini per l'accertamento per le imposte sui redditi e l'iva (art. 43
dpr 600/73 e art. 57 dpr 633/72);
II.
Termini per la notifica della cartelle di pagamento derivanti
dall’accertamento formale art. 36-bis e 36-ter dpr n. 600/73;
III.
Termini di conservazione documenti e scritture contabili;
IV.
Cenno ai termini di prescrizione e decadenza;
***
L’attività di accertamento può comportare l’emissione da parte della Amministrazione
Finanziaria di provvedimenti finali che potenzialmente generano contenzioso tra la stessa
Amministrazione ed i contribuenti.
L’Amministrazione esercita, entro un determinato termine di decadenza, sulle dichiarazioni
presentate dai contribuenti un attività di controllo definita appunto accertamento;
l’accertamento si può sostanziare:
-
in una attività di indagine più incisiva sull’operato del contribuente, il cosiddetto
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controllo di merito che può assumere le caratteristiche dell’accertamento analitico,
ovvero dell’accertamento induttivo ecc.- attività di ACCERTAMENTO;
-
in una attività di mero controllo cartolare della dichiarazione, cosiddetto controllo
formale che può assumere le caratteristiche dell’iscrizione a ruolo e quindi della
succesiva CARTELLA DI PAGAMENTO
L’attività di accertamento ed il controllo formale hanno per oggetto l’insieme
complessivo della imposte facenti del corpus tributario dello stato; quindi le
imposte dirette (Irpef, Ires, ed Irap), indirette (Iva, registro, ecc.), erariali e locali
(Ici).
Con riferimento all’accertamento avente per oggetto le imposte dirette le norme
che regolano il relativo accertamento sono contenute nel DPR n. 600/1973;
molte norme ivi contenute sono richiamate anche dalla normativa in tema di iva.
Esaminiamo in dettaglio le varie attività ed i successivi eventuali provvedimenti.
***
TERMINI PER L'ACCERTAMENTO PER LE IMPOSTE SUI REDDITI E L'IVA
Art. 43 dpr 600/73 e art. 57 dpr 633/72
A partire dall'annualità 1998, i termini di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, prima
più lunghi, sono stati ridotti di un anno, risultando equiparati a quelli Iva. Tuttavia
esaminiamo in dettaglio le disposizioni concernenti i vari comparti delle imposte e tasse.
La regola per le Imposte Dirette
Ai sensi dell'articolo 43 del Dpr n. 600/1973, come modificato dal Dlgs 9/7/1997, n. 241, gli
avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione (disposizione così modificata dall'articolo 15 del Dlgs n. 241/97; in precedenza,
la notifica poteva essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo).
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione
nulla, ai sensi delle disposizioni del titolo I del Dpr n. 600/1973, l'avviso di accertamento può
essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in precedenza, entro il 31 dicembre del
sesto anno successivo).
Con l’articolo 10 comma 9 del DL 201/2011 convertito in legge 214/2011 (c.d. “Manovra
Monti”) è stato introdotta una disposizione che introduce una novità nel quadro giuridico. La
nuova disposizione è volta a premiare i contribuenti che dichiarano ricavi o corrispettivi in
linea con le attese dell’amministrazione finanziaria. Infatti viene disposto che nei confronti dei
contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi
dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effetto
dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli
studi medesimi:
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a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo
comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti
dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta
obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
Tuttavia ai sensi del successivo comma 10 viene disposto che quanto previsto al comma 9 si
applichi a condizione che:
a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la posizione del contribuente risulti
coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o
degli studi di settore applicabili.
Le disposizioni di cui ai citati commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni
relative all'annualità 2011 ed a quelle successive. Per le attività di accertamento effettuate in
relazione alle annualità antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto previsto dal
previgente comma 4-bis dell'articolo 10 e articolo 10 ter della legge 8/5/1998 n.146.
Le regole per l'IVA
Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti Iva devono essere notificati, ai sensi del
citato articolo 57 del Dpr n. 633/72, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto
anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta
può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Di seguito vengono riepilogati i termini delle predette disposizioni, in una tabella sintetica al
fine di una rapida consultazione, evidenziando in grigio i periodi per cui, in assenza di
intervenute contestazioni, sarebbero decaduti i termini dell’Amministrazione Finanziaria per
procedere alla notifica di accertamenti ed avvisi di liquidazione:
TERMINI PER L'ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI E IVA
Periodo
d'imposta
Anno presentazione
della dichiarazione
Termine accertamento
sulla dichiarazione
Termine accertamento
(dichiarazione omessa)
2005
2006
2010
2011
2006
2007
2011
2012
2007
2008
2012
2013
2008
2009
2013
2014
2009
2010
2014
2015
2010
2011
2015
2016
2011
2012
2016 (*)
2017(*)
2012
2013
2017 (*)
2018(*)
2013
2014
2018 (*)
2019(*)
(*) riduzione di un anno nel caso previsto all’articolo 14 comma 9, 10 e 13: vedi nota sopra per “Manovra Monti”
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Le novità del decreto legge n. 223/2006: Temine lungo in presenza di reati
L'articolo 37 del Dl 223/2006, commi da 24 a 26, modifica, sia ai fini delle imposte sul reddito
che ai fini Iva, la disciplina dei termini per l'attività di accertamento, incidendo, rispettivamente
sull'articolo 43 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, e sull'articolo 57 del Dpr 26 ottobre 1972, n.
633.
Pertanto, i termini risultano raddoppiati "quando il contribuente abbia commesso una
violazione che comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura
penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico
servizio abbiano notizia di reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio o a causa delle loro
funzioni o del loro servizio, caso in cui detti soggetti sono tenuti a farne denuncia per iscritto"
(circolare n. 28/E/2006).
Nella tabella che segue, aggiornata all’anno corrente, riepiloghiamo le nuove scadenze, a
partire dall'annualità 2001:
TERMINI PER L'ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI E IVA
Termine
accertamento
(dichiarazione
omessa)
Termine accertamento
sulla dichiarazione
(In presenza di reato)
Termine
accertamento
(dichiarazione
omessa)
(In presenza di
reato)
Periodo
d'imposta
Anno presentazione
della dichiarazione
Termine
accertamento
sulla dichiarazione
2001
2002
2006
2007
2010
2011
2002
2003
2007
2008
2011
2012
2003
2004
2008
2009
2012
2013
2004
2005
2009
2010
2013
2014
2005
2006
2010
2011
2014
2015
2006
2007
2011
2012
2015
2016
2007
2008
2012
2013
2016
2017
2008
2009
2013
2014
2017
2018
2009
2010
2014
2015
2018
2019
2010
2011
2015
2016
2019
2020
2011
2012
2016
2017
2020
2021
2012
2013
2017
2018
2021
2022
2013
2014
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2023
2014
2015
2019
2020
2023
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TERMINI PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLE DI PAGAMENTO
derivanti dall’accertamento formale ex art. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/73
ed ex art.54 bis del DPR 633/72
(LIQUIDAZIONE IMPOSTE DOVUTE DALLE DICHIARAZIONI)
L'accertamento formale consiste essenzialmente in un mero riscontro cartolare delle
dichiarazioni ed è finalizzato alla verifica della correttezza degli adempimenti in sede di
dichiarazione a carico dei contribuenti. Il controllo formale è stato introdotto nell'ordinamento
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tributario con gli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n 600 del 1973.
L’attività di controllo formale consiste nella seguenti tipologie:
− controllo sulla liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi
dovuti in base alla dichiarazione dei contribuenti o dei sostituti di imposta (770). La
norma che disciplina questa attività di accertamento è contenuta nell’articolo 36 bis del DPR
n. 600/1973 per le imposte dirette e nell’articolo 54 bis DPR 633/72 per le imposte indirette;
il termine per esperire l’attività di controllo formale da parte dell’Amministrazione
Finanziaria è l’inizio del periodo di presentazione della dichiarazione aventi per
oggettoimposte dirette ed Iva relative all’anno successivo;
− controllo formale vero e proprio delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai
sostituti di imposta. La norma che disciplina questa attività di accertamento è contenuta
nell’articolo 36 ter del DPR n. 600/1973; il termine per esperire l’attività di controllo formale
da parte dell’Amministrazione Finanziaria è il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione
Attività di liquidazione della dichiarazione di cui all’art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54
bis del DPR 633/72.
La liquidazione dell’imposta dovuta è una fase autonoma di controllo ed è finalizzata la
controllo del corretto versamento delle imposte dichiarate ed emergenti dal modello di
dichiarazione.
Dalle modifiche apportate all’art. 36-bis, la liquidazione dell’imposta dovrà avvenire, come
detto, mediante procedure automatizzate, entro l’inizio del periodo di presentazione delle
dichiarazioni relative all’anno successivo, sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dall’Anagrafe tributaria (commi
1-2 dell’art 36-bis). L’emanazione di un successivo decreto legislativo ha disciplinato le
modalità e i tempi di riscossione delle somme spettanti al Fisco a seguito dei controlli
automatici.
È previsto che l’esito della liquidazione sia resa nota al contribuente attraverso l’emanazione di
un avviso di comunicazione contenente l’indicazione degli aspetti formali sanabili e i motivi
della liquidazione, nel caso di una maggiore imposta. Nello stesso avviso, l’Amministrazione
fisserà, inoltre, un termine di 30 giorni che permetterà al contribuente di regolarizzare la
dichiarazione presentata, ovvero determinare anche l’interruzione del procedimento nei suoi
confronti o la modifica dei risultati già acquisiti, attraverso l’esibizione di ulteriori dati ed
elementi. Entro tale termine di trenta giorni il contribuente potrà l’importo richiesto,
indicato nella comunicazione, versando la sanzione ridotta del 10% (cioè 1/3 del 30%),
oltre al pagamento degli interessi fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di
elaborazione della comunicazione.
L’art 36-bis (così come il 54 bis), però, nulla dispone né in relazione al contenuto della
comunicazione, né specifica il comportamento che l’Ufficio deve tenere.
La prassi seguita dall’Amministrazione Finanziaria è - in assenza di ulteriori chiarimenti da
parte del contribuente ovvero del pagamento in via breve da parte dello stesso - quella della
iscrizione a ruolo, da parte dell’Ufficio, delle maggiori imposte, delle sanzioni e degli interessi
derivanti dalla liquidazione della dichiarazione; successivamente l’agente della riscossione
notifica le relative cartelle di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione.
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Attività di controllo formale della dichiarazione di cui all’articolo art. 36-ter del DPR n.
600/1973.
L’attività di controllo formale della dichiarazione, tenderà alla verifica della corretta
determinazione delle imposte, delle ritenute, dei contributi o premi dichiarati, senza però
entrare nel merito dell’effettiva individuazione dei presupposti impositivi; ma, nel contempo è
riconosciuta la possibilità di poter acquisire anche ulteriori elementi desunti dal contenuto della
dichiarazione presentata da altri soggetti o dagli elenchi forniti da determinati enti o, ancora,
dall’esame di altri documenti richiesti al contribuente stesso. Seppure sia stato previsto un
maggior margine di controllo, tale attività rimane comunque legata al controllo formale della
dichiarazione, non comportando così limitazione all’azione di accertamento che gli uffici
finanziari potranno effettuare successivamente; difatti, il comma 2 del nuovo art. 36-ter dispone
“ senza pregiudizio dell’azione accertatrice ai sensi degli artt 37 e seguenti” del D.P.R. n 600
del 73”.
Il controllo formale delle dichiarazioni, a differenza dell’attività di liquidazione, si incentrerà,
non sulla totalità delle dichiarazioni presentate, ma solo relativamente ai contribuenti
individuati sulla base di criteri selettivi fissati dal Ministero delle Finanze.
Il termine per esperire l’attività di controllo formale da parte dell’Amministrazione
Finanziaria è, come detto, il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione.
Il comma 2 dell’art. 36-ter dispone che gli uffici delle entrate provvedono a:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle
dichiarazioni dei sostituti d’imposta, dalle comunicazioni di cui all’articolo 20, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 605, dalle certificazioni
richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti
richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all’art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre
1990, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti
richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); d) determinare i crediti
d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai
contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contribuenti
dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni certificati di cui
all’art. 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti
d’imposta.
Inoltre il comma 3 dell’articolo in parola prevede che - ai fini dei commi 1 e 2 - il contribuente
o il sostituto d’imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a
fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere
ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati
forniti da terzi.
Inoltre il comma 4 dell’articolo in commento prevede l’obbligo dell’Amministrazione di
esporre i motivi della rettifica operata in un apposito avviso da notificare al contribuente.
L’obbligo della motivazione costituisce senz’altro un’importante garanzia per il soggetto
passivo, il quale, avendo conoscenza dei motivi, può, sia regolarizzare il contenuto della
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dichiarazione in rettifica, sia esercitare i propri diritti di difesa in sede contenziosa, o addirittura
interrompere la procedura segnalando dati ed elementi non comunicati o valutati erroneamente
nella fase di controllo; infatti in caso di errore da parte della Amministrazione finanziaria, la
stessa potrà eventualmente esercitare il proprio potere di autotutela attraverso l’eventuale
rinuncia all’imposizione in caso si accerti l’illegittimità dell’atto o dell’imposizione.
Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare il maggior debito emesso nei suoi confronti,
pagando le somme dovute entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione,
ottenendo in tal modo il pagamento della sanzione ridotta del 20% (cioè i 2/3 del 305), oltre al
pagamento degli interessi fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione
della comunicazione.
In assenza di ulteriori chiarimenti da parte del contribuente ovvero del pagamento in via
breve da parte dello stesso, è prevista l’iscrizione a ruolo, da parte dell’Ufficio, delle
maggiori imposte, delle sanzioni e degli interessi derivanti dalla liquidazione della
dichiarazione; successivamente l’agente della riscossione notifica le relative cartelle di
pagamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione.
Il tema del termine di notifica delle cartelle liquidate in sede di controllo formale delle
dichiarazioni è stato oggetto di molteplici interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo,
rendendo estremamente complesso illustrare in modo sistematico la disciplina.
Omettendo una completa ricostruzione dell'evoluzione storica della fattispecie, che oggi forse
non è più di rilevante interesse, occorre focalizzare l'attenzione sull'ultimo e, forse, risolutivo
mutamento normativo operato dalla legge n. 156 del 2005.
Questa legge ha delineato un "nuovo" sistema di riferimento maggiormente "certo" e conforme
alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza del 7 luglio 2005, n. 280, che
ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il dettato dell'articolo 25 del Dpr n. 602 del 1973,
nel testo così come risultante dalla modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo del 27 aprile 2001, n. 193. L'intervento normativo operato risulta duplice, in
quanto introduce una disciplina "a regime" e una transitoria. La disciplina a regime è quella
sopra illustrata in dettaglio passando in rassegna le modalità di rettifica delle dichiarazione
presentate dal contribuente.
Secondo tali principi le cartelle di pagamento emesse per la riscossione di imposte dirette e Iva,
devono essere notificate entro i predetti termini che variano in relazione ai tipi di controllo:
TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
Tipo di cartella di pagamento
Termine per la notifica
Somme dovute a seguito dei controlli
automatici delle dichiarazioni (articoli
36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del
Dpr n. 633/1972)
31 dicembre del terzo anno (*) successivo a quello di
presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del
versamento dell'unica ultima rata se il termine di versamento
delle somme scade oltre il 31 dicembre
Somme dovute a seguito del controllo
formale delle dichiarazioni (articolo 36ter del Dpr n. 600/1973)
31 dicembre del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione
(*) o del quarto anno, in caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e
sulle prestazioni in forma di capitale.
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Con riferimento a ciascun periodo di imposta, abbiamo la seguente tabella di riferimento:
TERMINI PER LA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
EMESSE PER ISCRIZIONE A IMPOSTE DIRETE E IVA
EX ART. 36 BIS DPR 600/73 E 54 BIS 633/72
Periodo
d'imposta
Termine di notifica
Termine di notifica
(*)
2005
2009
2010
2006
2010
2011
2007
2011
2012
2008
2012
2012
2009
2013
2014
2010
2014
2015
2011
2015
2016
2012
2016
2017
2013
2017
2018
2014
2018
2019
TERMINI PER LA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI
PAGAMENTO EMESSE PER ISCRIZIONE A IMPOSTE
DIRETTE E IVA
EX ART. 36 TER DPR 600/73
Periodo
d'imposta
Termine di notifica
2005
2010
2006
2011
2007
2012
2008
2013
2009
2014
2010
2015
2011
2016
2012
2017
2013
2018
2014
2019
Per completezza di esposizione e poiché è facile imbattersi ancora in qualche contestazione (o
in qualche fase di riscossione esecutiva) relative a periodi di imposta precedenti al 2005, è
opportuno passare in rapida rassegna anche la così detta disciplina transitoria.
A riguardo il legislatore ha prestato particolare attenzione al termine per la notifica della
cartella per somme dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo
36-bis del Dpr 600 del 1973. In particolare, per quanto riguarda le dichiarazioni presentate a
decorrere dal 1 gennaio 2004, il regime transitorio si sovrappone a quello ordinario, in quanto
la notifica della cartella esattoriale doveva avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ossia entro il 31 dicembre del 2007).
Quanto, invece, alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003, la cartella doveva essere
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notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della
dichiarazione (ossia il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2007 per quanto riguarda,
rispettivamente, le dichiarazioni presentante negli anni 2002 e 2003).
Infine, "per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001", il termine per la notifica della
cartella di pagamento viene fissato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione.
Nella seguente tabella riassumiamo i termini relativi sia alla disciplina transitoria, che interessò
i periodi di imposta dal 1999 al 2002, che quella a regime sia per le attività di liquidazione (ex
art. 36 bis e ter del DPR 600 e art.54 dpr 633) che di accertamento sostanziale:
ARTICOLI
PERIODO
D'IMPOSTA
36 BIS D.P.R. N. 600
DEL 29
SETTEMBRE 1973
2003 E
SUCCESSIVI
PERIODO
TRANSITORIO
(ART. 36 BIS D.P.R.
N. 600/1973)
2001 E 2002
PERIODO
TRANSITORIO
(ART. 36 BIS D.P.R.
N.600/1973)
1999 E 2000
DICHIARAZIONE
TERMINE PER NOTIFICA
CARTELLA
DICHIARAZIONI
PRESENTATE A
DECORRERE DAL 1
GENNAIO 2004
DICHIARAZIONI
PRESENTATE NEGLI
ANNI 2002 E 2003
ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL
TERZO ANNO SUCCESSIVO A
QUELLO DI PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL
QUARTO ANNO SUCCESSIVO A
QUELLO DI PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
- PER LE DICHIARAZIONI
PRESENTATE NEL 2002
LA SCADENZA È FISSATA
AL 31 DICEMBRE 2006
ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL
QUINTO ANNO SUCCESSIVO A
QUELLO DI PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
- PER LE DICHIARAZIONI
PRESENTATE NEL 2003
LA SCADENZA È FISSATA
AL 31 DICEMBRE 2007
- PER LE DICHIARAZIONI
PRESENTATE NEL 2000
LA SCADENZA È FISSATA
AL 31 DICEMBRE 2005
DICHIARAZIONI
PRESENTATE FINO
AL 31 DICEMBRE
2001
SCADENZA
- PER LE DICHIARAZIONI
PRESENTATE NEL 2001
LA SCADENZA È FISSATA
AL 31 DICEMBRE 2006
36 TER D.P.R. N.
600 DEL 29
SETTEMBRE 1973
N.B.
NON È STATA
PREVISTA ALCUNA
DISCIPLINA
TRANSITORIA
SOMME DOVUTE IN
BASE AGLI
ACCERTAMENTI
DELL'UFFICIO
N.B.
NON È STATA
PREVISTA ALCUNA
DISCIPLINA
TRANSITORIA
2003 E
SUCCESSIVI
DICHIARAZIONI
PRESENTATE A
DECORRERE DAL 1
GENNAIO 2004
ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL
QUARTO ANNO SUCCESSIVO A
QUELLO DI PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
2003 E
SUCCESSIVI
DICHIARAZIONI
PRESENTATE A
DECORRERE DAL 1
GENNAIO 2004
ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL
SECONDO ANNO SUCCESSIVO
A QUELLO IN CUI
L'ACCERTAMENTO È DIVENUTO
DEFINITIVO
TERMINI DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI E SCRITTURE CONTABILI
Legato al tema della decadenza da parte dell’Amministrazione Finanziaria di procedere alla
verifica fiscale di annualità per le quali si prescrivono i termini dell’accertamento, vi è senza
dubbio quello annoso legato alla possibilità di eliminare e smaltire i libri e la documentazione
contabile e fiscale riferibile ai vari periodi di imposta.
L’obbligo di conservazione dei libri e dei documenti contabili risponde a due diversi termini
uno di natura civilistica ed uno di natura fiscale.
Le imprese, infatti, devono conservare le scritture contabili per almeno 10 anni dalla data della
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registrazione dell’ultima operazione, anche se nel frattempo l’impresa cessi l’attività (articolo
2220 del codice civile).
In ambito fiscale, le scritture contabili obbligatorie e la relativa documentazione devono essere
conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo
d'imposta (articolo 22 del Dpr 600/1973 e articolo 39 del Dpr 633/1972).
Pertanto, a tal fine, occorre verificare se la società sia interessata da qualche accertamento per
gli anni precedenti. In caso positivo, la conservazione delle scritture contabili è, dunque,
obbligatoria fino alla definizione dei medesimi, eventualmente anche oltre il termine decennale
previsto dal codice civile.
L'obbligo di conservazione, negli stessi termini, si estende anche agli originali delle lettere,
dei fax inviati e ricevuti e delle fatture ricevute ed emesse e della documentazione contabile
in generale (contabili bancarie, ricevute quietanze etc…)
Nell’ipotesi in cui la società non sia soggetta ad accertamenti, la documentazione andrà
comunque conservata ai fini fiscali fino allo scadere del periodo entro il quale è esperibile
l’attività di controllo.
Le regole del codice civile
Sotto il profilo civilistico, la conservazione dei documenti contabili è disciplinata dall’articolo
2220 del codice civile, che stabilisce l'obbligo, per l'imprenditore commerciale, di custodire e
conservare i documenti e le scritture contabili per un determinato periodo di tempo, così da
poter documentare esaurientemente i fatti aziendali, qualora sorgano controversie di ordine
fiscale, societario e commerciale. In particolare, l’articolo suddetto prevede che:
•
le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione;
•
per dieci anni devono conservarsi, altresì, le fatture, le lettere ed i telegrammi ricevuti e le
copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti;
Trascorso tale periodo, pertanto, non è più possibile contestare all'imprenditore la mancanza di
tale documenti.
In particolare devono essere conservati per dieci anni:
→ libro giornale, libro degli inventari e scritture contabili (libri obbligatori per
l’imprenditore commerciale);
→ libro soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze delle assemblee, del consiglio
di amministrazione (o del consiglio di gestione), del collegio sindacale (ovvero del
consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione), del comitato
esecutivo, dell’assemblea degli obbligazionisti, libro degli strumenti finanziari (libri
obbligatori per le società per azioni) ;
→ libro soci, libro delle decisioni dei soci, degli amministratori, del collegio sindacale o
del revisore (libri obbligatori per le società a responsabilità limitata).
Con riferimento alle modalità di computo del termine decennale va osservato che l’articolo
2963 del codice civile prevede che i termini di conservazione dei documenti e delle scritture
contabili si computano secondo il calendario comune; ai fini del calcolo non viene computato
il giorno in cui ha inizio il periodo di prescrizione; la prescrizione si verifica con lo scadere
dell’ultimo giorno;
Nel caso di istanze di ispezione e di esibizione delle scritture contabili provenienti
dall'Amministrazione finanziaria, la parte è tenuta a conservare la documentazione richiesta
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fino al momento in cui il giudice non abbia definitivamente e negativamente provveduto
sull'istanza stessa; in tale ipotesi, il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2220 del
codice civile può essere derogato (Corte di cassazione: 7 marzo 1997, n. 2086 e 19 novembre
1994, n. 9839).
Le regole fiscali
In ambito fiscale, la conservazione di scritture e documenti contabili è disciplinata dall'art. 22
del DPR n. 600/1973, a cui peraltro fa riferimento anche l'art. 39 del DPR n. 633/1972
relativamente alla tenuta e conservazione dei registri e dei documenti rilevanti ai fini dell'IVA.
L'articolo 22 del citato decreto stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dalla normativa
civilistica, le scritture contabili obbligatorie e la relativa documentazione devono essere
conservate fino a quando non siano scaduti definitivamente i termini per gli accertamenti
relativi al corrispondente periodo d'imposta.
Sempre ai fini fiscali, tuttavia, occorre verificare se la società in esame è interessata da qualche
accertamento per gli anni precedenti o abbia qualche contenzioso in corso.
In caso di accertamenti in corso o impugnati dinanzi ai giudici tributari, la conservazione delle
scritture contabili è, dunque, obbligatoria, come detto sopra, fino alla definizione dei medesimi,
eventualmente anche oltre il termine massimo di dieci anni stabilito dall'articolo 2220 del
codice civile.
Ai sensi dell'articolo 22, comma secondo, del DPR n. 600/1973, l'Autorità adita in sede
contenziosa può, comunque, imporre l'obbligo di conservazione limitatamente ai documenti ed
alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.
Nell’ipotesi in cui la società non sia soggetta ad accertamenti, la documentazione va comunque
conservata ai fini fiscali sino allo scadere del periodo entro il quale è esperibile l’attività di
controllo.
Di seguito un rapida tabella di consultazione riferita i termini ordinari previsti per la
conservazione dei libri e documenti contabili, senza riferimento ad eventuali contenziosi in
corso:
TERMINI ORDINARI PER LA CONSERVAZIONE
DEI DOCUMENTI E SCRITTURE CONTABILI
Periodo
Termine civilistico di conservazione
d'imposta
Termine ultimo fiscale di conservazione
2004
2014
Termine scaduto
2005
2015
Termine scaduto
2006
2016
Termine scaduto
2007
2017
Termine scaduto
2008
2018
Termine scaduto
2009
2019
2014
2010
2020
2015
2011
2021
2016
2012
2022
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Si consiglia comunque di conservare i documenti per uno o due anni in più rispetto a quanto
indicato nella tabella, perchè spesso intervengono leggi (o condoni, sanatorie e sentenze) che
allungano i termini di prescrizione oltre che impreviste o imprevedibili contestazioni di cui,
come spesso è accaduto, si può venire a conoscenza solo fortuitamente e dopo diverso tempo.
CENNO AI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA
Per quanto trattato sin d’ora, è utile un breve cenno alle tematiche e agli aspetti essenziali
riguardanti le definizioni di prescrizione e decadenza in particolare proiettate nell’ambito
della materia tributaria.
In linea di principio si può affermare che:
La prescrizione è un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti
quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e
segg.).
La decadenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato
esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.)
Più in particolare si intende:
-
per Prescrizione: che il Diritto è già sorto - Diritto acquisito, ma non esercitato nei
termini, la prescrizione è la sanzione per non aver esercitato un diritto
-
per Decadenza: che il Diritto non è stato acquisito - Diritto non ancora acquisito, ma
per poterlo acquisire è necessario esercitare una facoltà nei termini; la decadenza è una
sanzione per non aver esercitato la facoltà di acquisire il diritto.
In termini temporali viene prima la decadenza e poi la prescrizione.
Differenze fra decadenza e prescrizione
In termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente no. La prescrizione,
infatti, è stabilita solo dalla legge mentre la decadenza può anche essere frutto di accordi tra
due parti.
In materia tributaria possiamo dire che:
Per Equitalia si parla sempre di prescrizione mentre per l'Agenzia delle Entrate si parla
per la maggior parte dei casi di decadenza
Esempio: se l'Agenzia delle Entrate notifica un accertamento oltre i termini, si parla di
decadenza perché il diritto (ovvero il diritti di accertare) non è stato acquisito nei termini.
Se Equitalia, notifica la cartella di pagamento per omesso versamento di imposte, si parla di
prescrizione, perchè il diritto è già stato acquisito dall'ufficio; la dichiarazione dei redditi è
infatti costitutiva del diritto e con la consegna dei ruoli al concessionario si da corso al diritto
acquisito di riscuotere l’importo dichiarato e dovuto.
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E ancora più specificatamente si riepiloga quanto segue:
− Accertamenti tributari
Sono in genere di decadenza i termini per accertare o per liquidare un tributo o una
sanzione tributaria. Talvolta la legge non lo precisa (o non lo precisava; per esempio:
articolo 10 del Dlgs 507/1993), ma la natura va ricavata dalla funzione dell`atto
(Cassazione, 3941 del 2011). Fa eccezione a questa regola l`accertamento per le tasse
auto, esplicitamente assoggettato a prescrizione (articolo 5, comma 51, Dl 953/1982).
− Cartelle e ingiunzioni fiscali
Come regola generale, una volta impedita la decadenza (con l`accertamento o con la
liquidazione), il diritto è soggetto a prescrizione (articolo 2967 del Codice civile). E'
tuttavia soggetta a decadenza l`intimazione di pagamento di tributi (e sanzioni)
dichiarati o accertati in via definitiva, solo in materia di imposte sui redditi, Irap ed Iva
(articolo 25 Dpr 602/1973), e di tributi locali (articolo 1, comma 163, legge 296/2006).
Ricade nella prescrizione ogni altro credito tributario dichiarato o definitivamente
accertato (per esempio, imposta di registro).
− Avvisi di mora o d`intimazione
Sono da notificare quando è decorso un anno dalla notificazione della cartella, e sono
sempre soggetti a prescrizione.
È importante sapere che sia la prescrizione che la decadenza non possono essere rilevate
d’ufficio da un giudice. Ciò significa che è necessario contestare attivamente il decorso dei
termini (personalmente o attraverso un professionista), senza aspettare che sia il giudice a
rilevare il fatto.
È bene tener presente, in quest’ottica, che il pagamento preclude la possibilità di opporre la
prescrizione.
Il versamento del debito prescritto non può essere chiesto a rimborso (art. 2940 del codice
civile).
Quanto esposto vale anche per i crediti tributari, specie in virtù del fatto che, per essi, non è
rinvenibile una norma analoga all’art. 3, comma 9, della L. 8 agosto 1995, n. 335 che, per i
contributi Inps prescritti, ne contempla espressamente l’impossibilità di versamento.
Prescrizioni estintive e prescrizioni presuntive
Prescrizioni estintive. Per legge esiste una prescrizione ordinaria di 10 anni a cui sono riferibili
tutti i crediti per i quali la legge non specifica qualcosa di diverso. Per determinati crediti,
invece, vengono specificate delle prescrizioni brevi (di solito di cinque anni). Si chiama
estintiva in quanto al debitore è sufficiente invocare il decorso del termine per far scattare la
prescrizione ed estinguere il debito.
Le prescrizioni presuntive sono quelle per le quali la legge presume che dopo il decorso del
termine il debito sia stato pagato. Quasi tutte le prescrizioni inferiori ai 5 anni sono presuntive
(sei mesi, un anno, tre anni, etc.)
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I tributi (Irpef, Iva, Imposta di Registro) si prescrivono ognuno in un determinato
termine previsto dalla singole leggi d’imposta, se la legge non prevede un termine si
applica la prescrizione ordinaria decennale 2946 c.c, ad esempio per i diritti camerali, per
i quali non è previsto un termine di prescrizione.
Come si calcola
La prescrizione decorre dal giorno in cui si può far valere il diritto e termina quando si è
compiuto l'ultimo giorno. Il calcolo dev'essere fatto considerando il calendario comune (quindi
comprendendo sabati e festivi) e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il
momento iniziale del termine. Se il termine cade in un giorno festivo il diritto è prorogato al
giorno successivo non festivo. Per i termini a mesi la scadenza cade nello stesso giorno del
mese iniziale o, in mancanza, nell'ultimo giorno del mese.
Il calcolo, ovviamente, deve prendere in considerazione tutte le possibili interruzioni. A tal fine
è importante chiarire alcuni punti fondamentali riguardanti il concetto di notifica.
In termini generali, quindi indipendentemente dal tipo di atto o comunicazione, la notifica:
− può avvenire anche tramite consegna fatta a persona diversa dal destinatario (anche non
parente), purchè questa sia abilitata -per legge- a ricevere l'atto e siano state rispettate le
regole della privacy ;
− può avvenire anche per giacenza postale. In tal caso devono verificarsi due condizioni,
ovvero deve risultare inviato un secondo avviso di giacenza (a parte il primo lasciato in
occasione del primo tentativo di consegna) da parte delle poste per raccomandata a/r e
devono risultare decorsi 10gg senza che sia stato effettuato il ritiro (che, comunque, può
avvenire entro sei mesi se si tratta di un atto amministrativo);
− per il mittente, in caso di invii postali e se non vi sono vizi di procedura, la notifica si
perfeziona alla data di consegna dell'atto alle poste o, se la notificazione è diretta, alla
data della spedizione.
Tutto ciò ha conseguenze determinanti sia ai fini del conteggio dei termini, sia nei casi in cui,
per esempio, giunga una cartella esattoriale riguardante oneri del tutto sconosciuti per i quali
non ricordiamo sia giunta alcuna precedente richiesta o per il quali abbiamo il dubbio che sia
decorsa la prescrizione. Non solo può risultare una corretta notifica per giacenza postale, ma
per chi ci ha inviato l'atto (un verbale di multa al codice della strada, per esempio), tale notifica
risulterà perfezionata alla data in cui esso è stato consegnato alle poste, a prescindere dal fatto
che risulti ritirato o meno.
Si parla poi di sospensione o interruzione dei termini di prescrizione.
La sospensione può essere determinata dall'esistenza di particolari rapporti che legano le parti
(tra coniugi, genitori e figli minori, tutore e interdetto, etc.), da vincoli a cui potrebbero essere
sottoposti i beni delle persone coinvolte (amministrazione altrui), quando vi sia un
occultamento doloso da parte del debitore e da particolari condizioni del titolare (minori non
emancipati, interdetti per infermità di mente, militari in servizio in tempo di guerra,etc.). Per
ogni dettaglio si veda l'art.2941 del codice civile.
Esempio di sospensione della prescrizione invece è il contenzioso.
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L' interruzione può avvenire per diversi motivi. Tipicamente ha luogo quando il diritto viene
esercitato dal titolare tramite notificazione di un atto con il quale si inizia un giudizio o di una
richiesta -od intimazione- scritta (la cosiddetta "costituzione in mora", che può contenere o
meno un termine, si veda il codice civile, art.1219 e segg.). Si interrompe, in ogni caso, quando
il diritto viene riconosciuto da colui contro il quale può essere fatto valere.
Ad esempio si ha interruzione della prescrizione, quando la cartella di pagamento non
impugnata che si prescrive in 5 o 10 anni a seconda dei casi, e prima dello spirare del termine
Equitalia notifica un’intimazione di pagamento, che interrompe la prescrizione e si ricomincia a
conteggiare il termine daccapo.
Gli effetti sono sostanzialmente diversi, perché mentre la sospensione crea una parentesi (il
periodo anteriore al verificarsi della causa di sospensione si somma con quello successivo),
l'interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso.
Tutte le volte che il termine si interrompe, infatti, inizia un nuovo periodo prescrittivo analogo
al
precedente.
Le regole relative alla sospensione e all'interruzione non si applicano quando è prevista una
decadenza. Essa è impedita (perde valore) solo dal compimento dell'atto previsto dalla legge o
dal contratto oppure, in certi casi, in conseguenza del riconoscimento del diritto da parte della
persona contro la quale esso può essere fatto valere.
Per praticità può essere consultato lo specchietto riportato qui appresso dove sono state
riportate le prescrizioni e le decadenze riguardanti i diritti (nonché' crediti e debiti) più comuni
in materia fiscale, tributaria, previdenziale e commerciale.
TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA
Oggetto del diritto
Termine
Note e riferimenti
Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 gli avvisi di
accertamento, per le imposte sui redditi, devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:
Avvisi di accertamento
• quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione;
In caso di denuncia penale per reati tributari i termini
si raddoppiano
• quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione
avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di
omessa presentazione della dichiarazione (6).
La stessa disciplina è contemplata per l’Iva e per l’Irap
Cartelle di pagamento
termine per la notifica
Cartella di pagamento
Prescrizione
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L’Agente della Riscossione deve, per quanto riguarda le
imposte sui redditi e l’Iva, notificare la cartella di
pagamento entro il 31 dicembre del:
• terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, per le attività di liquidazione automatica;
• quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, per i controlli formali;
• secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di
accertamento è divenuto definitivo
• per le imposte sui redditi e per l’Iva, opera il termine
decennale;
• per i tributi locali, secondo il più recente orientamento
della giurisprudenza, opera il termine quinquennale;
• per le sanzioni, opera il termine quinquennale;
• per le somme accertate da sentenze passate in giudicato,
la prescrizione della cartella dovrebbe seguire quella
del tributo a cui si riferisce non essendoci novazione
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opera il termine decennale, a prescindere dalla loro natura.
Sanzioni Tributarie
Contributi Inps
Diritti Camerali della
Camera di Commercio
La sanzione Tributaria irrogata si prescrive nel termine di
cinque anni art 20 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472,
L'articolo 3, comma 9, della legge 335 dell'8 agosto 1995,
stabilisce che il termine decennale relativo alla prescrizione
dei contributi, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e con effetto
retroattivo in mancanza di atti interruttivi, viene ridotto a
cinque anni.
10 anni nel silenzio della legge si applica il termine di
prescrizione ordinario decennale ex art. 2967 del codice
civile
Quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel
caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale
o parziale dell'obbligo di versamento Art.38 D.p.r. 600/73,
Diritto al rimborso errato
Ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 46/1999 le disposizioni
versamento
dell' articolo 38 D.p.r. 600/73 si applicano alle sole
imposte sui redditi
Contestazione vizi su
acquisti di beni
Tasse di Concessione
Governativa (es. sui
cellulari)
Contestazione: 8 giorni dalla scoperta
Prescrizione del diritto: 1 anno dall'acquisto, art.1490 e
segg. c.c.
Tale termine riguarda gli acquisti in generale (anche
tra privati). Quando l'acquirente è un consumatore e il
venditore un negozio -o comunque una ditta- i termini
cambiano (vedi più avanti).
L'amministrazione finanziaria può procedere
all'accertamento delle violazioni alle norme del presente
decreto entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti
dal giorno nel quale è stata commessa la violazione. Art.13
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641
Bollo auto, tasse
automobilistiche
3 anni articolo 5, commi 51-56, legge 953/82
Ici
In base all’art 11 del Dlgs 504/92 gli avvisi di liquidazione
dell’imposta, per errori materiali o di calcolo devono essere
emessi obbligatoriamente:
Entro il secondo anno successivo alla presentazione
della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione è
TERMINE CHE RIGUARDA GLI AVVISI DI
regolare.
LIQUIDAZIONE
Entro il terzo anno successivo alla presentazione
della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione è
infedele, incompleta o inesatta.
Entro il quinto anno successivo alla presentazione
della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione è
omessa
Termini di invio dell'avviso:
- denunce infedeli o incomplete: notifica dell'avviso entro il 31/12
del terzo anno dalla presentazione;
- omesse denunce: notifica dell'avviso entro il 31/12 del quarto anno
da quello in cui la denuncia doveva essere presentata;
Riscossione coattiva
Nel caso di mancati pagamenti il ruolo dev'essere formato e
consegnato al concessionario della riscossione entro il 31/12
dell'anno successivo a quello per il quale il tributo e' dovuto, con
successiva emissione della cartella esattoriale.
Nel caso di accertamenti il termine e' sempre di un anno, ma parte
dalla data di notifica dell'avviso.
Tarsu / Tia
3 anni se è stata presentata la denuncia
4 anni se non è stata presentata la denuncia
Art.71 Dlgs 507/93
Rimborsi
Istanza di rimborso da presentare entro il 31/12 del secondo anno
successivo al pagamento. Il comune aveva 90 giorni per provvedere.
Sanzioni ed Interessi applicabili
Per le sanzioni le regole sono invariate e possono essere consultate
nella scheda inserita tra il link (vedi piu' avanti).
Il tasso di interesse previsto dalla legge, ora cambiato, era il 7%
semestrale.
Fonte: d.lgs 507/93, artt.71,75 e 76, ora parzialmente abrogati
dalla Finanziaria 2007
IUC
( e i suoi componenti
IMU, TARI e TASI)
T&P|
Per l’attività di accertamento inerente la IUC, e quindi i
suoi componenti IMU, TARI e TASI, si applicano le
regole di decadenza e prescrizione già vigenti, per i tributi
locali, cioè:
−
- notifica dell’avviso di accertamento entro il
quinto anno successivo a quello in cui la
Nei primi giorni del 2014 sono arrivati alcuni avvisi di
accertamento IMU relativi al periodo d’imposta 2008, spediti
dalle Amministrazioni competenti negli ultimi giorni del 2013.
La domanda che sorge spontanea e che viene posta è se
l’azione accertatrice dell’Amministrazione Comunale che ha
emesso l’avviso sia decaduta o meno.
A tal riguardo si ricorda che la Finanziaria 2007 (L. n. 296 del
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−
−
27.12.2006) ha previsto una disciplina uniforme per tutti i
tributi locali in relazione a liquidazione, accertamento,
riscossione e rimborsi.
In particolare, la norma suddetta ha previsto che gli avvisi di
accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento
sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Più esattamente, l'art. 1, c.161, L. n. 296/2006 stabilisce che
"gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza,
procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o
infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché
all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli
omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo
posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un
apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in
rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello
in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero
dovuto essere effettuati".
Con la suddetta norma si è proceduto a rendere uniformi
termini decadenziali per l'accertamento in rettifica e d'ufficio,
che prima di allora risultavano differenti tra loro, portando gli
stessi al quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto
essere effettuati.
L'art.28 della Legge 689/81, stabilisce Il diritto a
riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla
presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal
giorno in cui è stata commessa la violazione.
Multe auto
Assegno Bancario
Reati tributari
Contestabilità estratti
conto bancari
T&P|
dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati;
- notifica della cartella esattoriale entro il
terzo anno dal momento in cui l’avviso di
accertamento è diventato definitivo (non pagato
o impugnato con rigetto del ricorso);
notifica di comunicazioni interruttive dei
termini di prescrizione entro cinque anni dalla
notifica della cartella esattoriale.
L'assegno bancario è pagabile a vista e deve essere
presentato in banca per il pagamento entro i seguenti
termini: 8 giorni (se è pagabile nello stesso comune assegno su piazza), 15 giorni (se pagabile in un comune
diverso - assegno fuori piazza), 20 giorni (se è pagabile in
una nazione diversa ma nello stesso continente di
emissione), 60 giorni (se la nazione è di un altro
continente). trascorso il termine l'assegno non è più
protestabile. La scadenza del termine non impedisce la
presentazione dell'assegno al pagamento, e colui che ha
emesso l'assegno - traente - può revocare l'ordine di
pagamento. Trascorso tale termine è sempre possibile
l'azione causale, che è l'azione derivante dal rapporto
fondamentale che ha dato causa all'emissione dell'assegno,
soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto
obbligatorio sottostante. Trascorsi 6 mesi l'assegno non può
più essere incassato.
per tutte le fattispecie dichiarative, per il reato di
emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti e
per quello di occultamento o distruzione di documenti
contabili sono elevati di un terzo e quindi passano a 8
anni, modificato dal DL 13.8.2011 n. 138 (c.d.
6 anni - Tutti i delitti tributari si prescrivono in sei anni (8
“manovra di Ferragosto”), entrato in vigore il
anni vedi a margine)giacché ai sensi del nuovo art. 157
13.8.2011, è stato convertito nella L. 14.9.2011 n. 148,
del codice penale "La prescrizione estingue il reato decorso
entrata in vigore il 17.9.2011.
il tempo corrispondente al massimo della pena edittale
nulla cambia per
stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a
·omesso versamento di ritenute certificate;
sei anni se si tratta di delitti ...".L. 5 dicembre 2005, n.251
·
omesso versamento IVA;
·
indebita compensazione;
·
sottrazione fraudolenta al pagamento delle
imposte.
per i quali la prescrizione resta di 6 anni
60 giorni dal ricevimento, art.119 d.lgs.385/93.
Nei casi di errori di scritturazione, calcolo, omissioni e
duplicazioni il termine è di sei mesi dalla ricezione
(decadenza del diritto sancita dal codice civile
art.1832). Per errori sostanziali (per esempio spese non
dovute per contratto od in generale addebiti indebiti,
errata applicazione degli interessi, etc.), il termine può
arrivare anche a 10 anni (si vedano le sentenze di
Cassazione civile 8989/97 e 10185/94). Questa regola
vale anche per la Banca riguardo agli accreditamenti
indebiti, quindi il termine cautelativo di conservazione
degli estratti conto è di 10 anni.
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Vizi su beni acquistati da Per contestare: due mesi dalla scoperta
consumatori
Prescrizione del diritto: 26 mesi dall'acquisto
Fatture e ricevute relative
a prestazioni alberghiere
6 mesi, art.2954 c.c.
(o per servizi di alloggio
con o senza pensione).
Assegni (azioni di
regresso).
6 mesi (art.75 Regio Decreto 1736/1933)
È il termine di prescrizione presuntiva entro il quale
l'albergatore può richiedere il pagamento del vitto e
dell'alloggio.
Le azioni di regresso fatte contro i giranti, il traente e
gli altri obbligati si prescrivono in sei mesi dallo
scadere del termine di presentazione dell'assegno al
pagamento.
Quelle fatte tra i diversi obbligati al pagamento
dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si
prescrivono in sei mesi calcolati dal giorno in cui
l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in
cui l'azione di regresso è stata fatta contro di lui.
Vizi e difformità di lavori
in genere e contratti
Contestazione: 8 giorni
d'opera (manutenzioni,
Prescrizione del diritto: 1 anno, art.2226 c.c.
interventi di artigiani,
riparazioni varie, etc.)
Riguarda vizi di esecuzione o di conformità (rispetto
ad un preventivo o comunque ad un accordo) di tutti i
tipi di lavori od opere, dalla ristrutturazione edile alla
riparazione di un'auto all'intervento di un idraulico.
Conservazione scontrini
d'acquisto
Dipende, minimo 2 anni.
Entro un anno i commercianti possono richiedere il
pagamento delle merci vendute, art.2955 c.c.
Il termine più indicativo, però, è quello di scadenza
delle garanzie sui beni. Per quanto riguarda quelle dei
produttori va visto il contratto (si può spaziare da un
anno fino a cinque od oltre), mentre la garanzia di
legge scade in 26 mesi.
Quando lo scontrino è legato ad una detrazione fiscale,
invece, il termine di conservazione può arrivare anche
a cinque anni.
Contestazione del danno
derivante dalla
circolazione dei veicoli
2 anni dall'evento, art.2947 c.c.
Se vi è un reato per il quale la legge prevede una
prescrizione più lunga, si applica quella.
Contestazione danni e
vizi su contratti di
appalto
Denuncia entro 60gg dalla scoperta;
Prescrizione: 2 anni, art.1667 c.c.
La prescrizione decorre dalla consegna dell'opera.
3 anni dalla scoperta, codice del consumo d.lgs.206/2005
art.114 e segg.
Il diritto al risarcimento -da far valere nei confronti del
produttore- si prescrive in 10 anni da quando il bene è
stato messo in circolazione.
Attenzione, quando si rilevano atti illeciti (vizio
conosciuto o conoscibile dal produttore al momento
della messa in commercio) il termine di prescrizione è
di 5 anni.
3 anni, art.2956 e 2957 c.c.
Il termine decorre, in generale, dalla prestazione. Per
gli avvocati può decorrere dalla sentenza passata in
giudicato, dall' accordo conciliativo o dalla revoca del
mandato. Per tutti gli affari non terminati la
prescrizione decorre dall'ultima prestazione.
3 anni, art.2961 c.c.
È il termine entro il quale è possibile chiedere la
restituzione di incartamenti relativi a liti.
Decorre quando queste liti sono decise o comunque
terminate.
Per gli ufficiali giudiziari il termine è di 2 anni.
3 anni, art.94 Regio decreto n.1669/1933
A decorrere dalla scadenza. È il termine in cui si
prescrive il diritto all'azione cambiaria diretta fatta nei
confronti dell'accettante o dei suoi garanti. Nel caso di
azioni cambiarie di regresso, ovvero verso il traente o i
giranti, il termine è di un anno dal protesto o dalla
scadenza (se la cambiale è "senza spese").
3 anni dalla scadenza
È in pratica di quattro anni, perché' cade alla fine del
terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire
il versamento (d.l.2/86).
Il termine vale anche se l'auto è stata venduta nel
frattempo. Vanno attentamente considerati gli
eventuali provvedimenti regionali di proroga o di
condono. Essi potrebbero far slittare anche il termine
di prescrizione, benché' vi sia della giurisprudenza che
Contestazione danno da
prodotti difettosi
Parcelle di professionisti
(notai, avvocati e
commercialisti, etc.)
Restituzione documenti
da parte di avvocati,
cancellieri, procuratori,
etc
Cambiali (tratte e
pagherò)
Bollo auto, pagamenti e
rimborsi
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contesta, non riconoscendolo, l'esercizio di un tale
potere da parte delle Regioni (per es.sentenza corte
costituzionale n.311/2003).
Attenzione! Nello stesso termine si prescrive il diritto
del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente
corrisposte.
Acquisti in genere
Almeno 5 anni
Un'azienda ha cinque anni di tempo per richiedere il
pagamento di merci o prestazioni. Il termine parte
dalla data di scadenza e riguarda fatture commerciali
(art.2948 c.c.).
Attenzione! Per gli acquisti fatti da consumatori presso
commercianti la prescrizione è di un anno (art.2955
c.c.)
Bollette relative ad
utenze (gas, acqua, luce,
telefono) nonché' tutto
5 anni, art.2948 c.c.
ciò che dev'essere pagato
in riferimento all'anno o
alla frazione di anno.
A partire dalla data di scadenza. Se le fatture sono
oggetto di controversia il termine è di 10 anni.
Affitti, pigioni e ogni
altro onere legato alla
locazione
5 anni, art.2948 c.c.
Attenzione! ci sono delle sentenze (es. Cassazione
n.5795/1993) che hanno fissato, come deroga, un
termine inferiore -di due anni- per il rimborso del
credito del locatore (relativo a spese condominiali) per
i contratti ad equo-canone.
Spese condominiali
5 anni, art.2948 c.c.
Contravvenzioni stradali
5 anni, art.209 del codice della strada.
A decorrere dal giorno in cui è stata commessa la
violazione. Gli atti notificati successivamente (verbale
e cartella esattoriale) fanno ogni volta decorrere un
ulteriore termine di cinque anni.
Contestazione del danno
derivante da fatto illecito, 5 anni, art.2947 c.c.
doloso o colposo
Rate di mutuo o
finanziamento e -in
generale- pagamenti
rateali
5 anni, art.2948 c.c.
Il termine valido ai fini fiscali è di cinque anni dalla
scadenza.
Per quanto riguarda i rapporti con la Banca, però, è
bene conservare tutta la documentazione del mutuo
(contratto e ricevute di pagamento) per 10 anni dalla
sua scadenza.
Interessi su obbligazioni
pecuniarie
5 anni, art.2948 c.c.
Definizioni utili agli art.1277 e segg. del codice civile.
Documenti relativi alla
ristrutturazione della casa
con detrazione fiscale
5 anni
(bonus del 41% o del
36%).
Termine -calcolato a partire dall'anno successivo alla
dichiarazione dei redditi- di conservazione di tutta la
documentazione prevista per usufruire delle detrazioni
(fatture, ricevute, bonifici bancari, etc.).
TRIBUTI LOCALI (ICI,
TARSU, TOSAP,
decadenza massima per gli avvisi di accertamento: 5 anni.
Imposta comunale sulla
termine di prescrizione cartella: 10 anni.
pubblicità e diritto
pubbliche affissioni)
Cinque anni sono l'attuale termine -massimo di
decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi
di accertamento, con emissione delle cartelle
esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine
dell'anno di riferimento. Il termine di conservazione
delle ricevute di pagamento che consigliamo è
comunque quello della prescrizione ordinaria, ovvero
dieci anni, visto che in merito la norma non è chiara e
definita e che numerose interpretazioni
giurisprudenziali fissano per questi tributi la
prescrizione decennale (Cassazione 18432/2005 e
18110/2004).
Fatture o ricevute relative
a prestazioni di artigiani 10 anni dal compimento della prestazione
o manutentori
Si tratta del termine di prescrizione ordinaria
applicabile in mancanza di altre specifiche di legge. È
il tempo consigliato di conservazione delle prove di
pagamento dei conti dei vari artigiani (elettricisti,
meccanici, etc.).
Canone RAI
Il canone Rai, così come la quasi generalità dei tributi,
si prescrive con il decorso di 10 anni. Il periodo
decorre dalla fine di gennaio dell’anno in cui va
corrisposto il canone.
T&P|
10 anni dalla scadenza
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Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588
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Nota: Si consiglia, di conservare i documenti per uno o due anni in più rispetto a quanto
indicato nella tabella perché spesso intervengono leggi (o condoni, sanatorie e sentenze) che
allungano i termini di prescrizione.
Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento di vostro interesse.
Per ogni ulteriore chiarimento, Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento
dello Studio.
Cordiali Saluti.
T. & P. Consulting
Consulting S.r.l.
A cura di Marco Tomassetti
NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l’intendimento che non possano essere interpretate come
prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può
sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti
professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano
qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella
presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate
esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.
T&P|
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