ISPETTORATO LOGISTICO DELL’ESERCITO
Dipartimento di Amministrazione e Commissariato
IL TRATTAMENTO ECONOMICO
DI ATTIVITA’
- 2003 -
INDICE
PREFAZIONE
PARTE PRIMA
CAPITOLO I - LO STIPENDIO
1. Generalità
2. Caratteristiche fondamentali dello stipendio dei dipendenti dello Stato
3. Stipendi del personale militare
4. Iter per le determinazioni stipendiali
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO II - LEGGE 10 DICEMBRE 1973, n. 804
13
14
14
15
17
1. Generalità
2. Incrementi stipendiali agli ufficiali “dirigenti” (art. 8)
3. Secondo livello stipendiale a favore dei Colonnelli (art. 8)
4. Indennità di funzione (art. 8)
5. Sistema parametrale a favore dei Tenenti Colonnelli (art. 12)
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO III - LEGGE 27 OTTOBRE 1973, n. 628
48
48
48
49
49
50
1. Generalità (art. 1 – 1°, 2° e 3° comma)
2. Misure dell’assegno perequativo (art. 1 – 1° comma)
3. Indennità soppresse
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO IV - LEGGE 5 MAGGIO 1976, n. 187
56
56
57
60
1. Generalità
2. Determinazione stipendio per anzianità di servizio complessiva
3. Determinazione stipendio per anzianità di grado (art. 5 R.D. 3458/1928)
4. Sistema parametrale a favore dei Tenenti Colonnelli (art. 21)
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO V - ANZIANITA’ CONVENZIONALI
62
62
63
63
65
69
1. Generalità
2. Anzianità convenzionali
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO VI - LEGGE 10 APRILE 1954, n. 113 e LEGGE 31 LUGLIO 1954,
73
73
77
n. 599
1. Generalità
2. Aspettativa
3. Sospensione dall’impiego
4. Richiamo e trattenimento in servizio
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
85
85
90
91
93
PARTE SECONDA
CAPITOLO I - LEGGE 11 LUGLIO 1980, n. 312
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Generalità
I livelli funzionali retributivi (art. 137 – 1° e 2° comma)
Le classi e gli scatti stipendiali (art. 137 – 3°, 4° e 5° comma)
Il maturato economico (art. 140 - 1° e 2° comma)
L’anzianità pregressa (art. 140 – 3° comma)
Situazioni particolari (art. 141 - 1° comma)
114
114
115
116
117
117
INDICE
PREFAZIONE
PARTE PRIMA
CAPITOLO I - LO STIPENDIO
1. Generalità
2. Caratteristiche fondamentali dello stipendio dei dipendenti dello Stato
3. Stipendi del personale militare
4. Iter per le determinazioni stipendiali
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO II - LEGGE 10 DICEMBRE 1973, n. 804
13
14
14
15
17
1. Generalità
2. Incrementi stipendiali agli ufficiali “dirigenti” (art. 8)
3. Secondo livello stipendiale a favore dei Colonnelli (art. 8)
4. Indennità di funzione (art. 8)
5. Sistema parametrale a favore dei Tenenti Colonnelli (art. 12)
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO III - LEGGE 27 OTTOBRE 1973, n. 628
48
48
48
49
49
50
1. Generalità (art. 1 – 1°, 2° e 3° comma)
2. Misure dell’assegno perequativo (art. 1 – 1° comma)
3. Indennità soppresse
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO IV - LEGGE 5 MAGGIO 1976, n. 187
56
56
57
60
1. Generalità
2. Determinazione stipendio per anzianità di servizio complessiva
3. Determinazione stipendio per anzianità di grado (art. 5 R.D. 3458/1928)
4. Sistema parametrale a favore dei Tenenti Colonnelli (art. 21)
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO V - ANZIANITA’ CONVENZIONALI
62
62
63
63
65
69
1. Generalità
2. Anzianità convenzionali
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO VI - LEGGE 10 APRILE 1954, n. 113 e LEGGE 31 LUGLIO 1954,
73
73
77
n. 599
1. Generalità
2. Aspettativa
3. Sospensione dall’impiego
4. Richiamo e trattenimento in servizio
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
85
85
90
91
93
PARTE SECONDA
CAPITOLO I - LEGGE 11 LUGLIO 1980, n. 312
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Generalità
I livelli funzionali retributivi (art. 137 – 1° e 2° comma)
Le classi e gli scatti stipendiali (art. 137 – 3°, 4° e 5° comma)
Il maturato economico (art. 140 - 1° e 2° comma)
L’anzianità pregressa (art. 140 – 3° comma)
Situazioni particolari (art. 141 - 1° comma)
114
114
115
116
117
117
7. Attribuzione dello stipendio a seguito di promozione (artt. 138 – 1° e 4° comma e 141 –
2° comma)
8. L’azione perequativa (art. 138 – 3° comma)
9. Situazione particolari legate alla concessione dei benefici combattentistici, demografici
etc.
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO II - LEGGE 6 AGOSTO 1981, n. 432
118
118
119
121
124
1. Generalità
2. La progressione economica (art. 16)
3. Norme di primo inquadramento (art. 17)
4. Personale proveniente da carriere militari diverse (art. 17 – 2° comma let. c)
5. Percentualizzazione degli aumenti stipendiali
6. Non reiterabilità di alcuni benefici
7. Irreversibilità stipendiale (art. 24 bis)
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO III - LEGGE 20 MARZO 1984, n. 34
134
134
135
136
137
137
138
139
147
1. Generalità
2. Nuova distribuzione dei vari gradi del personale militare nei livelli funzionali retributivi
(art. 4 – 1° comma)
3. Inquadramento economico del personale (art. 4 – 3° e 9° comma)
4. Determinazione del miglioramento stipendiale e del minimo garantito (art. 4 – 10° e 11°
comma)
5. Percentualizzazione degli incrementi stipendiali (art. 4 - 7° e 8° comma)
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO IV - LEGGE 14 NOVEMBRE 1987, n. 468
155
1. Generalità
2. Inquadramento economico del personale in servizio al 1.1.1986. La retribuzione
individuale di anzianità (art. 1 – 1°, 3° e 5° comma).
3. La parziale omogeneizzazione e l’assegno funzionale (art. 1 - 8° e 9° co.)
4. Lo scatto gerarchico – i benefici demografici – i benefici combattentistici - lo scatto
congelato.
5. Situazioni particolari
6. La perequazione stipendiale (art. 1 – 7° comma)
7. Equiparazione dello stipendio spettante al sottotenente cpl. 1ª nomina a quello del pari
grado in servizio permanente
8. Indennità militare (art. 2 - 1°comma)
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO V - LEGGE 15 LUGLIO 1950, n. 539
180
1. Generalità
2. Destinatari
3. Acquisizione del diritto e fruizione del beneficio
4. Modalità di calcolo del beneficio
5. Effetti del beneficio
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO VI - LEGGE 8 AGOSTO 1990, n. 231
196
196
197
198
199
200
204
1.
2.
3.
4.
Generalità
Incrementi stipendiali (art. 1)
incremento della retribuzione individuale di anzianità (art. 2)
Incremento dell’assegno funzionale e rideterminazione della parziale omogeneizzazione
(art. 4 e art. 5 – 1°, 2° e 3° comma)
5. Rideterminazione degli scatti gerarchici
155
156
157
157
158
174
180
181
182
183
186
186
186
187
189
208
208
209
210
211
6. Le anzianità convenzionali
7. L’orario di servizio (art. 10 – 1° comma)
8. L'indennità militare (art. 9)
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO VII - LEGGE 6 MARZO 1992, n. 216
211
211
211
212
221
1. Generalità
2. Le “deleghe” al Governo
3. Lo strumento normativo delegificato
4. La “concertazione”
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO VIII - LEGGE 14 NOVEMBRE 1992, n. 438
229
229
230
231
233
1. Generalità
2. Compenso forfettario per mancato rinnovo contratti (art. 7 – 1° comma)
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO IX - LEGGE 2 FEBBRAIO 1993, n. 23
240
240
241
244
1. Generalità
2. I livelli funzionali retributivi (art. 1)
3. Norme di primo inquadramento
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO X - D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, n. 29 e LEGGE 17 MAGGIO 1995,
246
246
247
249
n. 186
1. Generalità
2. Compenso mensile di “vacanza contrattuale”
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO XI - D.LGS. 12 MAGGIO 1995, n. 196
254
254
256
1. Generalità
2. I ruoli del servizio permanente (art.1)
3. I nuovi gradi dei Sottufficiali e volontari di truppa. L’inquadramento nei livelli retributivi
(art. 31 – comma 1)
4. Inquadramento stipendiale (art. 31 – 2° e 3° comma, art. 32)
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO XII - D.P.R. 31 LUGLIO 1995, n. 394
262
262
1.
2.
3.
4.
5.
Generalità
Inquadramento stipendiale (art. 2)
L’assegno pensionabile (art. 4)
La parziale omogeneizzazione e l’assegno funzionale (art. 6)
L’indennità militare ed il compenso per la prestazione obbligatoria aggiuntiva (art. 5,
6° comma e art. 10, 3° comma)
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO XIII - D.P.R. 10 MAGGIO 1996, n. 360
1. Generalità
2. Nuovi stipendi (artt. 1,2 e 3)
3. Assegno funzionale e parziale omogeneizzazione (art. 5)
4. Importo aggiuntivo pensionabile (art. 4)
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO XIV - LEGGE 8 AGOSTO 1996, n. 427
1. Generalità
2. Trattamento stipendiale dei Tenenti Colonnelli e gradi equiparati delle tre FF.AA. (art. 1)
262
263
264
267
272
272
274
274
275
276
278
295
295
296
297
298
305
311
311
3. L'autonoma maggiorazione stipendiale (art. 2).
4. L’assegno pensionabile (art. 4)
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO XV - LEGGE 28 MARZO 1997, n. 85
311
312
313
317
1. Generalità
2. Stipendi
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO XVI - D.LGS. 30 DICEMBRE 1997, n.490
322
322
323
326
1. Generalità
2. Modalità applicative
3. Effetti dei miglioramenti economici
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO XVII - D.P.R. 16 MARZO 1999, n. 255
332
332
333
334
344
1. Generalità
2. Stipendi (art. 2)
3. Assegno funzionale ed assegno di parziale omogeneizzazione (art. 5)
4. Importo aggiuntivo pensionabile (art. 9)
5. Emolumento ex art. 3 – Legge n. 85/1997 (art. 22)
6. Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 4 della Legge 869/1982
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO XVIII - LEGGE 28 LUGLIO 1999, n. 266
347
347
348
349
350
350
352
356
1. Generalità
2. Scatti gerarchici - Autonoma maggiorazione stipendiale (art. 14).
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO XIX - D.P.R. 8 FEBBRAIO 2001, n. 139
374
374
376
379
1. Generalità
2. Nuovi stipendi (art. 2).
3. Importo aggiuntivo pensionabile (art. 4).
4. Assegno funzionale e parziale omogeneizzazione (art. 5).
5. Indennità di vacanza contrattuale
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO XX - D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, n. 82
384
384
385
385
387
388
392
1.
2.
3.
4.
5.
Generalità
Scatti aggiuntivi (artt. 2, 3 e 4)
Scatti gerarchici
Emolumento pensionabile (art. 17)
Attribuzione del trattamento economico superiore ai Marescialli Capi e gradi
corrispondenti
6. Assegno personale pensionabile di riordino (art. 19)
7. Emolumento ex art. 3, 2° comma, legge 28.03.1997, n. 85 (art. 22)
8. Trattamento economico spettante al personale militare in qualità di allievo (art. 21)
9. Personale in ausiliaria
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO XXI - D.LGS 5 OTTOBRE 2000, n. 298, ART. 32 e 32 BIS
399
399
401
401
403
404
405
405
405
406
410
INTEGRATI ED AGGIUNTI DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, n. 186
1. Generalità
2. Riflessi dell’applicazione della norma e destinatari
434
434
3. Applicazione art. 3 della Legge 30.11.2000, n. 356. – Ufficiali provenienti da carriere
militari diverse.
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO XXII - LEGGE 29 MARZO 2001, n. 86.
1. Generalità
2. Disposizioni in materia di Ufficiali delle Forze Armate (art. 5 - 1°, 2° e 3° comma).
3. Decorrenza dei provvedimenti
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO XXIII - D.P.R. 13 GIUGNO 2002, n. 163
1. Generalità
2. Incrementi stipendiali (art. 3 - 1°, 2°, 3° comma e art. 4 - 1° e 4° comma)
3. Indennità integrativa speciale (art. 6)
4. Importo aggiuntivo pensionabile(art. 10)
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
435
437
439
444
444
445
446
449
452
452
453
453
455
459
PARTE TERZA
CAPITOLO I - LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312 E LEGGE 6 AGOSTO 1981,
N. 432
1. Generalità
2. Riflessi della legge 312/1980 e della legge 432/1981
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO II - LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 869
465
465
467
471
1. Generalità
2. Inquadramento stipendiale
3. Stipendi iniziali spettanti a decorrere dall' 1.1.1983
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO III - LEGGE 17 APRILE 1984, N. 79
475
475
477
478
480
1. Generalità
2. Inquadramento stipendiale (art. 1 – 4° e 5° comma)
3. Stipendi iniziali spettanti a decorrere dal 1.1.1984
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO IV - LEGGE 8 MARZO 1985, N. 72
484
484
485
486
488
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO V - LEGGE 11 LUGLIO 1986, N. 341
491
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO VI - LEGGE 14 NOVEMBRE 1987, N. 468
494
496
CAPITOLO VII - LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 37
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO VIII - LEGGE 8 AGOSTO 1990, N. 231
500
502
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
CAPITOLO IX - LEGGE 23 GENNAIO 1991, N. 21
505
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
508
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO X - LEGGE 6 MARZO 1992, N. 216
510
CAPITOLO XI - LEGGE 14 NOVEMBRE 1992, N. 438
1. Generalità
2. Sospensione della progressione economica (art. 7 – 2° comma)
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO XII - D.P.R. 5 SETTEMBRE 1994
513
513
514
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO XIII - D.P.R. 5 LUGLIO 1995
517
519
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO XIV - D.P.R. 10 MAGGIO 1996
522
524
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO XV - LEGGE 8 AGOSTO 1996, N. 427
527
529
1. Generalità
2. L'assegno provvisorio (art. 2)
3. L'assegno pensionabile (art. 4)
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO XVI - D.P.R. 8 MAGGIO 1997
531
531
531
533
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO XVII - INDENNITA' DI POSIZIONE
538
540
1. Generalità
2. Determinazione dell’importo annuo della indennità di posizione e modalità di
attribuzione
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO XVIII - D.P.R. 5 OTTOBRE 1998
542
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO XIX - D.P.C.M. 30 APRILE 1999
553
555
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO XX - D.P.C.M. 27 GIUGNO 2000
558
560
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO XXI - INDENNITA' PEREQUATIVA
563
565
1. Generalità
2. Corresponsione dell’indennità perequativa
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO XXII - D.P.C.M. 28 MAGGIO 2001
567
567
568
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
CAPITOLO XXIII - D.P.C.M. 17 MAGGIO 2002
574
576
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
579
542
546
APPENDICE
TABELLE RIEPILOGATIVE CONCERNENTI LA DISTRIBUZIONE DEI VARI GRADI NEI
LIVELLI FUNZIONALI - RETRIBUTIVI
582
PRONTUARIO
LEGGE 27 OTTOBRE 1973, N. 628
LEGGE 10 DICEMBRE 1973, N. 804
LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 187
LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312
LEGGE 6 AGOSTO 1981, N. 432
LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 869
LEGGE 20 MARZO 1984, N. 34
LEGGE 17 APRILE 1984, N. 79
LEGGE 8 MARZO 1985, N. 72
LEGGE 11 LUGLIO 1986, N. 341
LEGGE 14 NOVEMBRE 1987, n. 468
LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 37
LEGGE 8 AGOSTO 1990, N. 231
LEGGE 23 GENNAIO 1991, N. 21
D.P.R. 5 SETTEMBRE 1994
D.P.R. 5 LUGLIO 1995
D.P.R. 31 LUGLIO 1995, N. 394
D.P.R. 10 MAGGIO 1996
D.P.R. 10 MAGGIO 1996, n. 360
LEGGE 8 AGOSTO 1996, N. 427
D.P.R. 8 MAGGIO 1997
LEGGE 2 OTTOBRE 1997 N. 334
D.LVO 31 MARZO 1998 N. 80
D.P.R. 5 OTTOBRE 1998
LEGGE 23.12.1998 N. 448
D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 255
D.P.C.M. 30 APRILE 1999
D.P.C.M. 27 GIUGNO 2000
D.P.R. 8 FEBBRAIO 2001, N. 139
D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 82
D.P.C.M. 28 MAGGIO 2001
D.P.C.M. 17 MAGGIO 2002
D.P.R. 13 GIUGNO 2002, N. 163
INDICAZIONE DEI PRINCIPALI ISTITUTI STIPENDIALI TRATTATI
PREFAZIONE
Il "Trattamento Economico di Attività" è, indubbiamente, uno dei principali
compiti dell'Amministrazione Militare di diretto ed immediato impatto sugli
interessi economici del personale e con ovvi ed altrettanti immediati riflessi
morali e motivazionali.
L'assolvimento di tale incombenza è divenuto, da oltre due lustri sempre più
arduo rispetto al passato, atteso il proliferare di una regolamentazione i cui
precetti, caratterizzati da disposizioni normative particolari ovvero settoriali,
discendono, per lo più dalla dinamica del trattamento economico del pubblico
impiego, a cui la componente militare è stata agganciata.
Di fronte a questa realtà è fin troppo evidente constatare la complessità -in
termini operativi/applicativi- dell' attuale quadro normativo di riferimento,
,contrapposto alla sicuramente più statica e, per alcuni versi, più semplice
legislazione esistente in passato.
Per quadri maturi è facile ricordare che "ai loro tempi giovanili" lo stipendio
(voce base del trattamento economico) si calcolava in relazione al grado
(parametro), all'anzianità di grado ovvero di servizio.
Tale perduta semplicità è, oggi, divenuta un indispensabile obiettivo da
perseguire.
Previsioni normative di lineare applicazione, la cui valenza si è protratta per
decenni, sono state modificate, se non completamente stravolte nella loro "ratio
originaria", per far posto a nuovi istituti che, peraltro, appena introdotti sono
stati subito revisionati a causa della loro complessità applicativa.
Nell'attesa che il legislatore intervenga, viene sempre più avvertita la necessità,
da un lato che il personale operante nel settore addivenga ad una analitica
specializzazione, dall'altro che ciascun amministrato comprenda quanto "il
diritto gli accordi".
In tale contesto, nasce la presente pubblicazione.
Essa si inserisce in un "solco già tracciato nel passato" (*) ma in forma più
attuale, vale a dire su supporto informatico, per proporsi sia come strumento di
lavoro per gli addetti al settore sia come guida di facile ed immediata
consultazione per coloro che vogliono comprendere l'origine del "quantum"
loro spettante.
L'opera, frutto del costante impegno dell'autore, Ten. Col. Ammcom. Luigi
Massaro, vuole migliorare la raccolta e la lettura delle disposizioni, al fine di
enunciare le stesse in un quadro chiaro e dinamico.
Tale finalità è ottenuta per mezzo di una presentazione degli argomenti
strutturata secondo le seguenti linee generali:
Ø stralcio
della norma legislativa;
Ø schema
di determinazione;
Ø aggiornamenti
giuridico/amministrativi.
-------------------(*) L'Autore di seguito menzionato ha già curato le seguenti pubblicazioni:
-
Lo stipendio del personale militare;
-
La pensione del personale dell''Amministrazione Difesa.
Il lavoro del Ten. Col. Luigi Massaro risulta, quindi, fondamentale per
comprendere la complessa materia.
L'obiettivo costante è quello di chiarire e spiegare i difficili passaggi che
concorrono alla formazione del trattamento economico di attività, rendendoli
semplici, chiari e comprensibili.
La volontà di semplificare è un merito che deve essere attribuito e riconosciuto
in sommo grado all'Autore, cui volgo il ringraziamento per la preziosa
collaborazione e la disponibilità fino ad oggi assicurata.
L'auspicio o, in altri termini, la non nascosta ambizione è che la presente
pubblicazione si riveli utile nella realtà quotidiana, contribuendo a rendere
sempre più chiara e trasparente una materia che, purtroppo, per cause non
dipendenti da nessuno, è diventata padroneggiabile solo dai veri esperti.
Il positivo riscontro che, si spera, tale lavoro incontrerà, tra i destinatari sarà il
miglior riconoscimento per lo sforzo e l'impiego sia del Ten. Col. Luigi Massaro
sia di quanti altri sono protesi al sempre meglio operare in un settore così
delicato come il Trattamento economico di attività.
Ten. Gen. Paolo MEARINI
Vice Ispettore e Capo Dipartimento di Ammnistrazione e Commissariato
Dell'Ispettorato Logistico dell'Esercito
Capo del Corpo di Amministrazione e Commissariato dell'Esercito
PARTE PRIMA
Nozioni di carattere generale
e normativa anteriore all'introduzione
dei livelli funzionali retributivi
PARTE PRIMA – Pagina 12
CAPITOLO I - LO STIPENDIO
1. Generalità
Il rapporto giuridico intercorrente tra lo Stato (o l’Ente pubblico) e le
persone fisiche preposte ai suoi Organi (o uffici pubblici), che attraverso la
loro opera (prestazione) professionale pongono in essere le azioni necessarie
per attuare i fini istituzionali, può assumere diverse forme, a seconda che si
instauri per effetto di un obbligo (come nella fattispecie del servizio militare
o dell’ufficio di giurato) ovvero a causa dell’accettazione di una nomina o
volontariamente; in tale ultimo caso, la prestazione fornita può essere
retribuita o meno.
Laddove alle prestazioni fornite in conseguenza di un rapporto giuridico
instauratosi per effetto di una nomina o volontariamente corrisponda una
retribuzione, si instaura un rapporto di pubblico impiego in cui la persona
fisica si configura come “impiegato pubblico”.
Il rapporto di pubblico impiego, definito nei suoi elementi essenziali dal
“Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato” (D.P.R. 10.1.1957, n. 3), comprende una serie di situazioni
soggettive che comportano, per l’impiegato, dei diritti e dei doveri.
Tra i diritti risaltano quelli patrimoniali, che hanno carattere di diritti
soggettivi perfetti.
Essi sono:
- il diritto allo stipendio;
- il diritto all’assistenza sanitaria, a mezzo di istituti particolari preordinati
appositamente dallo Stato;
- il diritto a sospensioni temporanee retribuite dalle prestazioni del servizio
(licenze, congedi, riposo settimanale, ecc.);
- il diritto alla pensione ed alla liquidazione.
L’insieme dei cennati diritti patrimoniali costituisce il cosiddetto
trattamento economico di pubblico impiego, che viene comunemente
distinto in trattamento economico di attività e di quiescenza, a seconda che
sia riferito ai diritti patrimoniali, rispettivamente, contemporanei o
successivi alla cessazione del rapporto d’impiego.
La presente pubblicazione si prefigge lo scopo di illustrare l’applicazione
delle norme che regolano la corresponsione del principale dei diritti
patrimoniali testé citati, lo stipendio, con particolare riferimento a quelle
afferenti al personale militare.
PARTE PRIMA – Pagina 13
2. Caratteristiche fondamentali dello stipendio dei dipendenti dello Stato
Lo stipendio degli appartenenti alle categorie del pubblico impiego
presenta le seguenti caratteristiche generali:
- intangibilità
degli
emolumenti
maturati
ovvero
principio
dell’irreversibilità stipendiale (art. 1, comma 5, del D.P.R. 28.12.1970, n.
1079);
- prescrizione degli assegni (art 380 del R.D. 23.5.1924 n. 827 modificato
dall'art. 2 del R.D.L. 19.1.1939, n. 295);
- irripetibilità degli assegni percepiti in buona fede (decisione Consiglio di
Stato n. 497 del 25.8.1983);
- limitazioni alla sequestrabilità e pignorabilità (D.P.R. 5.1.1950, n. 180
artt. 1 e 6).
3. Stipendi del personale militare
La retribuzione del personale militare assume caratteristiche e
denominazioni diverse in relazione al rapporto giuridico intercorrente con
l’Amministrazione della Difesa.
Lo stipendio è il compenso spettante ai soggetti legati da rapporto
d’impiego. Esso viene determinato in misura annua lorda, con pagamento in
ratei mensili posticipati rispetto alla prestazione di lavoro.
Le norme che regolano la corresponsione dello stipendio al personale
militare, sino all’entrata in vigore della legge 11.7.1980, n. 312, (decorrenza
giuridica 1.1.1978 ed economica 1.7.1978) introduttiva dei livelli funzionali
retributivi, sono essenzialmente ispirate alle disposizioni contenute nel T.U.
sugli assegni, approvato con R.D. 31.12.1928, n. 3458.
In base a tale ultima norma (artt. 5 e 75) gli stipendi del personale militare
possono essere determinati con riferimento all’anzianità di grado oppure, se
più favorevole, all’anzianità di servizio complessiva.
Essi si articolano in un importo iniziale e successivi aumenti biennali del
2,50% (art. 1 comma 3, del D.P.R. 11.1.1956, n. 19).
Inoltre, in caso di promozione, ovvero di variazione di posizione di stato,
lo stipendio deve essere attribuito con l’osservanza del principio
dell’irreversibilità stipendiale, in base al quale, qualora a seguito di un
avanzamento di grado competa uno stipendio inferiore a quello già
percepito, occorre procedere all’attribuzione di tanti aumenti periodici
convenzionali quanti ne occorrono per assicurare una retribuzione d’importo
pari o immediatamente superiore a quella in godimento.
PARTE PRIMA – Pagina 14
La paga è, invece, la retribuzione che compete al personale di truppa.
Si diversifica dallo stipendio in quanto i benefici sono vincolati da
rapporto di servizio e non d’impiego; essa è determinata in misura giornaliera
lorda.
Di seguito, vengono esaminate le disposizioni di legge di più recente
applicazione, in vigore dal 1.1.1978, riferite all’attribuzione del trattamento
stipendiale agli Ufficiali ed ai Sottufficiali delle Forze Armate.
Vengono effettuati, inoltre, richiami alla pregressa normativa
esclusivamente per le ipotesi di possibile interesse (leggi 10.12.1973, n. 804,
27.10.1973, n. 628 e 5.5.1976, n. 187 e norme che attribuiscono anzianità di
servizio di natura convenzionale).
Allorquando la norma esaminata introduce un istituto stipendiale di
rilievo, si è ritenuto opportuno analizzarlo in modo organico introducendo
tutti i riferimenti alle disposizioni che hanno modificato, nel tempo, la
regolamentazione.
Le “digressioni” riscontrabili durante l’esame di alcuni provvedimenti
normativi sono, quindi, finalizzate a “sviscerare”, in un quadro
univocamente percettibile, gli argomenti di maggiore importanza.
4. Iter per le determinazioni stipendiali
Il D.P.R. 5.6.1965, n. 760, all’art. 1, stabilisce che l’attribuzione degli
aumenti biennali normali di stipendio, paga o retribuzione avvenga con atto
dispositivo, immediatamente esecutivo, emesso dai Comandanti di Corpo e
dai Direttori degli Enti.
Tali provvedimenti formali sono assoggettati al controllo successivo della
Direzione di Amministrazione da cui l’Ente dipende sotto il profilo
amministrativo, per l’approvazione.
Per quanto concerne, invece, le determinazioni stipendiali a seguito di
promozione o per attribuzioni di particolari benefici, si rappresenta quanto
segue:
a) Ufficiali
Trova applicazione il disposto dell’art. 3 del R.D. 31.12.1928, n. 3458,
così come sostituito dalla legge 26.2.1960, n. 165 che recita:
"L’attribuzione degli stipendi degli ufficiali generali è fatta con decreto Ministeriale da
registrarsi alla Corte dei Conti.
All’attribuzione degli stipendi agli ufficiali degli altri gradi si provvede con decreti dei
comandanti militari territoriali o del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, soggetti
a controllo preventivo da parte delle ragionerie regionali dello Stato ai termini dell’art. 15, lett.
a), del D.P.R. 30.6.1955, n. 1544 e da registrarsi dagli uffici di controllo distaccati dalla Corte
dei Conti".
PARTE PRIMA – Pagina 15
A seguito dell'evoluzione che ha subito la normativa nel tempo,
l’emissione dei decreti stipendiali è devoluta:
- a PERSOMIL, per tutti gli Ufficiali Generali (D.M. 26.1.1998,
successivamente integrato con D.M. 8.6.2001);
- alle Direzioni di Amministrazione, per gli Ufficiali sino al grado di
Colonnello (legge 20.2.1981, n. 30 e D.lgs. 28.12.1997, n. 464); (*)
- alla Direzione di Amministrazione del Comando Generale dei
Carabinieri, per gli Ufficiali dell’Arma sino al grado di Colonnello
compreso (legge 20.2.1981, n. 30).
Gli Enti che hanno in forza matricolare gli Ufficiali, al fine di
consentire l’emissione dei citati decreti, provvedono all’inoltro, agli
Organi competenti, della proposta di determinazione stipendio (art. 2,
comma 1, del R.D. 23 giugno 1930, n. 983).
Infine, si precisa che l'art. 3 della Legge 20/1994 non ha incluso i
decreti di attribuzione stipendiale fra gli atti soggetti al controllo
preventivo della Corte dei conti.
b) Sottufficiali
Trova applicazione il disposto dell’art. 74 del R.D. 31.12.1928, n°
3458, che recita:
"l’attribuzione degli stipendi e delle paghe giornaliere ai Sottufficiali ed ai militari di
truppa è fatta dai corpi interessati".
Per tale ultimo personale è prevista, in ogni caso, l’emissione di un atto
dispositivo, soggetto al controllo preventivo della competente Direzione
di Amministrazione (art. 41, comma 2, del R.D. 23 giugno 1930, n. 983).
L’iter procedurale evidenziato, riferito sia agli Ufficiali, sia ai
Sottufficiali, ha trovato parziale modifica nel disposto dell’art. 172 della
legge 11 luglio 1980, n° 312 che, a decorrere dal 1.7.1978 (data di
decorrenza economica di tale ultimo provvedimento), consente
l’immediata corresponsione, con carattere di provvisorietà, del maggior
stipendio spettante (per promozione, per maturazione temporale, per
benefici di varia natura e per rinnovo contrattuale), mediante l’emissione
di atto dispositivo, a cura dell’Organismo che amministra il personale
interessato.
______________
(*) Disposizione così modificata dall’art. 28 della Legge 16.1.2003, n. 3:
“Le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli Ufficiali, di cui all’art. 3 secondo comma, del
T.U. di cui al R. D. 31.12.1928, n. 3458, come sostituito dalla Legge 26.2.1960, n. 165, nonché quelle
in materia di cessazione dal servizio, attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza
del personale militare e di collocamento al riposo per età e liquidazione del trattamento normale di
quiescenza del personale civile di cui all’art. 2, secondo comma del D.P.R. 19.1.1976, pubblicato nella
G.U. n. 182 del 13.7.1976, già conferite ai Comandanti di Regione Militare, sono attribuite all’Ispettore
Logistico dell’Esercito, che le esplica anche a mezzo delega”.
PARTE PRIMA – Pagina 16
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
R.D.
23.5.1924, n. 827
R.D.
31.12.1928, n. 3458
D.P.R.
11.1.1956, n. 19
D.P.R.
5.6.1965, n. 760
D.P.R.
28.12.1970, n. 1079
LEGGE
20.2.1981, n. 30
D.lgs 28.11.1997, n. 464
D.M.
26.1.1998
D.P.R.
28.7.1950, n. 895
D.M.
8.6.2001 (integrale)
PARTE PRIMA – Pagina 17
R.D. 23 MAGGIO 1924, n. 827
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1924, n. 130)
successivamente modificato per effetto del
R.D.L. 19 GENNAIO 1939, n. 295
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 febbraio 1939, n. 49)
Art. 2
Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni
indicati nel D.L.Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono
con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica
anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma
precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui
il diritto può essere fatto valere. Le indennità una volta tanto che tengono luogo
di pensione e le indennità di licenziamento si prescrivono col decorso di 10 anni.
La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti
quando il diritto alla rata od assegno sorga direttamente da disposizioni di legge
o di, regolamento, anche se la Amministrazione debba provvedere di ufficio alla
liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per
effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o
comunque, dopo una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la
prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma
delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato. La prescrizione è
interrotta soltanto da istanza o ricorso in via amministrativa o contenziosa o da
atto giudiziale valevole a costituire in mora.
R.D. 31 DICEMBRE 1928, n. 3458
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1929, n. 55)
(stralcio)
Art. 3
(primo comma dell'art. 12 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427). L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali generali è fatta con decreto
Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti.
All'attribuzione degli stipendi agli ufficiali degli altri gradi si provvede con
decreti dei comandanti militari territoriali o del comandante generale dell'Arma
dei carabinieri, soggetti a controllo preventivo da parte delle Ragionerie
regionali dello Stato ai termini dell'art. 15, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e da registrarsi dagli uffici di
controllo distaccati della Corte dei conti.
PARTE PRIMA – Pagina 18
Art. 5
(art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.) - Gli stipendi degli
ufficiali sono determinati in base all'anzianità di grado, oppure in base
all'anzianità di servizio da ufficiale se risulti più favorevole.
Art. 6
(art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.) - L'anzianità di grado è
quella risultante dal decreto di nomina o promozione, dedotto il tempo trascorso
nel grado stesso, che non viene computato ai fini dell'anzianità di servizio.
Per gli ufficiali trasferiti di ruolo, l'anzianità di grado è computata, agli effetti
della determinazione dello stipendio, dalla data di nomina o promozione al
grado stesso nel ruolo di provenienza, con le deduzioni di cui al comma
precedente.
Art. 7
(art. 3 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427). - L'anzianità di servizio da
ufficiale decorre dalla data del decreto di nomina ad ufficiale, tranne che nel
decreto stesso sia fissata una decorrenza diversa.
Art. 9
Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale è computato
per metà, agli effetti della determinazione dello stipendio in base all'anzianità di
servizio.
Art. così sostituito dall'art. 30 - 1° comma del D.P.R. 28.12.1970, n. 1079:
Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale è computato
per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio in base all'anzianità di
servizio.
Art. 10
(art. 3 del regio decreto 2 novembre 1919, n. 2079, e art. 3 del regio decreto 27
ottobre 1922, n. 1427). - Agli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una
laurea o titolo equipollente, e per quelli stati nominati in seguito a speciale
concorso per titoli di studi universitari, saranno riconosciuti, agli effetti del
computo dell'anzianità di servizio da ufficiali, gli anni di studio corrispondenti
alla durata legale dei rispettivi corsi superiori, diminuiti di un anno.
PARTE PRIMA – Pagina 19
Art. così sostituito dall'art. 30 - 2° comma del D.P.R. 28.12.1970, n. 1079:
Agli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente,
e per quelli stati nominati in seguito a speciale concorso per titoli di studi
universitari, saranno riconosciuti, agli effetti del computo dell'anzianità di
servizio da ufficiali, gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei
rispettivi corsi superiori, diminuiti di un anno.
Art. 15
(art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.) - Quando lo stipendio
viene determinato in base all'anzianità di servizio, questa è diminuita del numero
di anni appresso indicato per ciascun grado:
Generale di brigata e maggiore generale
Colonnello e tenente colonnello
Maggiore
Capitano
Tenente
Anni
»
»
»
»
28
21
16
10
4
Art. 16
(art. 5 del regio decreto 26 luglio 1925, n. 1318). - La decorrenza degli stipendi,
in caso di nomina o promozione, comincia dal 16 del mese se la data del decreto
è compresa tra il 1° ed il 15; ovvero dal 1° del mese successivo se tale data è
posteriore al 15 del mese, tranne che nel decreto ne sia fissata altrimenti la
decorrenza. In ogni modo, lo stipendio del nuovo grado non può decorrere da
una data anteriore a quella fissata per l'anzianità del grado stesso.
Art. 17
(art. 6 del regio decreto 2 novembre 1919, n. 2079, e art. 156 del regio decreto
11 novembre 1923, n. 2395.) - Gli aumenti di stipendio per compimento degli
anni di servizio o dell'anzianità di grado decorrono dal 16 del mese oppure dal
1° del mese successivo, secondo che il compimento degli anni di servizio o
dell'anzianità di grado avvenga tra il 1° ed il 15 del mese, oppure dopo il 15.
Art. 24
(art. 11 regolamento assegni fissi, comma primo e secondo, approvato con regio
decreto 10 dicembre 1882). - L'ufficiale, che, per ritardata partecipazione del
provvedimento che lo colloca in aspettativa o in disponibilità o lo sospende
dall'impiego, rimane in servizio oltre la data di decorrenza del provvedimento
stesso, ha diritto allo stipendio e agli altri assegni, di cui è provvisto, fino al
giorno in cui cessa di prestare servizio.
PARTE PRIMA – Pagina 20
Lo stesso trattamento compete a coloro, che, per giustificati interessi
dell'amministrazione, sono trattenuti oltre la data di decorrenza dei
provvedimenti sopraindicati.
Qualora il trattenimento in servizio dovesse durare più di quindici giorni è
necessaria la prerata di giorni sessanta.
Art. 26
(art. 3 regolamento sugli assegni fissi, approvato con regio decreto 10 dicembre
1882). - Agli ufficiali, che per qualsiasi motivo lasciano il servizio, lo stipendio
cessa dalla data da cui decorre il relativo provvedimento.
Qualora nel decreto non sia indicata la decorrenza del provvedimento, lo
stipendio cessa dal 16 del mese o dal 1° del mese successivo, secondo che la
data del decreto sia compresa tra il 1° ed il 15 o posteriore al 15.
In caso di diserzione però lo stipendio cessa dal giorno stesso in cui è avvenuta
la diserzione.
In caso di morte, lo stipendio cessa dal giorno successivo a quello del decesso.
Art. 50
L'ufficiale, a cui viene partecipato con ritardo il provvedimento che dal servizio
permanente lo colloca in posizione ausiliaria, o in congedo provvisorio, ha
diritto allo stipendio e agli altri assegni, di cui è provvisto, dalla data di
decorrenza del provvedimento stesso fino al giorno in cui cessa di prestare
servizio.
Lo stesso trattamento è dovuto all'ufficiale, che, per giustificati interessi
dell'amministrazione è trattenuto in servizio (nella precedente posizione) oltre la
data di decorrenza dei provvedimenti sopraindicati.
Qualora il trattenimento in servizio dovesse durare più di quindici giorni è
necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero della guerra.
In ogni caso tale trattenimento in servizio col relativo trattamento non potrà
eccedere la durata di giorni sessanta.
Art. 52
(art. 11 regio decreto del 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 2, terzo comma, del
decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032). - Agli ufficiali richiamati dal
congedo, che sono provvisti di pensione civile o militare a carico dello Stato, ed
a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria è dovuto lo stipendio loro spettante,
restando sospeso il pagamento della pensione e dell'indennità di servizio
ausiliario. Detta pensione ed indennità però continuano in luogo dello stipendio
militare se più favorevole.
PARTE PRIMA – Pagina 21
Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti o richiamati in servizio, oltre
a ricevere gli assegni del grado, continuano a percepire la pensione di guerra di
cui sono provvisti.
L'impiegato civile dello Stato, richiamato in servizio come ufficiale, conserva
per i primi due mesi lo stipendio di cui è provvisto.
Art. 54
(artt. 156 e 158 regio decreto n. 2395, 1923, e art. 6 del regio decreto 27 ottobre
1922, n. 1427). - Gli stipendi degli ufficiali richiamati dal congedo sono
determinati in base all'anzianità di grado, oppure in base alla anzianità di
servizio se risulti più favorevole.
L'anzianità di grado è computata soltanto per il tempo passato effettivamente in
servizio nel grado stesso.
Nell'anzianità di servizio è computato solo il tempo passato effettivamente in
servizio da ufficiale.
Quando lo stipendio viene determinato in base all'anzianità di servizio, questa è
diminuita del numero di anni stabilito dal precedente art. 15.
Per gli ufficiali medici, farmacisti e veterinari è pure computata nella anzianità
di servizio la durata legale dei rispettivi corsi universitari diminuita di un anno.
Per gli ufficiali del congedo provvisorio, della posizione ausiliaria, e per quelli
della riserva pensionati provenienti dagli ufficiali effettivi, lo stipendio è
determinato con le stesse norme stabilite per gli ufficiali in servizio permanente,
tenendo conto del tempo passato in servizio dopo il richiamo.
Art. 56
(art. 73 regolamento assegni fissi, approvato con regio decreto 10 dicembre
1882). - Per gli ufficiali delle categorie in congedo, in caso di prima nomina o di
richiamo in servizio, lo stipendio decorre dal giorno della presentazione al
corpo.
Nei ricollocamenti in congedo lo stipendio cessa dal giorno successivo a quello
in cui ha termine il servizio dell'ufficiale.
Lo stesso dicasi per gli ufficiali riassunti in servizio.
Art. 74
(art. 21 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427). - L'attribuzione degli
stipendi e delle paghe giornaliere ai sottufficiali ed ai militari di truppa è fatta
dai corpi interessati.
PARTE PRIMA – Pagina 22
Art. 75
(art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.) - Gli stipendi dei
marescialli sono determinati in base all'anzianità di grado oppure in base
all'anzianità di servizio se risulti più favorevole.
Art. 76
(art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.) - L'anzianità di grado è
computata secondo le disposizioni che regolano l'anzianità stessa ai fini
dell'avanzamento.
Art. 77
L'anzianità di servizio decorre dalla data di presentazione alle armi.
Art. 78
(art. 22 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427). - Nella anzianità di servizio
va computato anche il tempo che i sottufficiali hanno passato in servizio come
ufficiale di complemento o di milizia territoriale.
Art. 79
(art. 23 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427). - Dalla anzianità di servizio
si deduce il tempo che non viene computato agli effetti dell'anzianità di grado
per l'avanzamento, giusta le vigenti disposizioni riguardanti l'avanzamento dei
sottufficiali.
Art. 83
(art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 1395). - Quando lo stipendio
dei marescialli viene determinato in base all'anzianità di servizio, questa è
diminuita del numero di anni appresso indicato per ciascun grado:
Maresciallo ordinario, maresciallo d'alloggio
dei carabinieri reali e gradi corrispondenti.
Anni 6
Maresciallo capo, maresciallo d'alloggio capo dei
carabinieri reali e gradi corrispondenti.
» 10
Marescialli d'alloggio maggiori dei carabinieri reali
» 12
Marescialli maggiori e gradi corrispondenti
» 14
PARTE PRIMA – Pagina 23
Art. così modificato dall'art. 28 del D.P.R. 28.12.1970, n. 1079.
Con effetto dal 1° luglio 1970, gli aumenti biennali di stipendio dei seguenti
sottufficiali sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado,
se più favorevole, la differenza tra gli anni di servizio, valutati secondo le
vigenti disposizioni, ed il numero di anni per essi in appresso indicati:
Sergenti maggiori o secondi capi
anni
2
Marescialli ordinari e gradi corrispondenti.
»
6
Marescialli capi e gradi corrispondenti
» 10
Marescialli maggiori e gradi corrispondenti
» 12
Aiutanti di battaglia
» 12
Marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai
quali sia conferita la qualifica di aiutante o di scelto.
» 18
Art. così modificato dall'art. 23 della Legge 5.5.1976, n. 187.
(Detrazioni di anzianità di servizio)
Le detrazioni dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio,
previste dallo articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, e dall'articolo 4
della legge 7 ottobre 1957, n. 969, sono modificate per gli ufficiali dell'Esercito
e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli
agenti di custodia e rese uguali a quelle indicate nei predetti articoli per i
corrispondenti gradi degli ufficiali della Marina, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.
1079.
La detrazione dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali di
stipendio, di cui allo articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1079, è così modificata per i sottufficiali dei seguenti gradi:
Sergenti maggiori o secondi capi:
anni 0;
Marescialli maggiori e gradi corrispondenti
ai quali sia conferita la qualifica di aiutante o scelto:
anni 14.
PARTE PRIMA – Pagina 24
Art. 107
(Disposizioni comuni)
Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa non spettano assegni quando
ricevono, a carico di altre amministrazioni, il trattamento economico loro
dovuto.
Art. 109
(art 15 del testo unico approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e art.
1 della legge 30 giugno 1908, n. 335). - Gli stipendi, le paghe giornaliere, le
indennità e gli assegni tutti che possono spettare agli ufficiali, ai sottufficiali ed
ai militari di truppa non possono cedersi né sequestrarsi, eccettuati i casi di
debiti verso lo Stato dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni, e di debiti
verso gli enti di cui alla legge 30 giugno 1908, n. 335, nonché per causa di
alimenti dovuti per legge.
Per gli alimenti la ritenuta non potrà eccedere il terzo dell'importo degli assegni
dovuti; in tutti gli altri casi la ritenuta non potrà eccedere il quinto.
PARTE PRIMA – Pagina 25
D.P.R. 11 GENNAIO 1956, n. 19
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1956, n. 14)
(stralcio)
Art. 1
comma 1
comma 2
comma 3
comma 4
comma 5
Le tabelle allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 17
agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, sono sostituite con
la tabella unica allegata al presente decreto (1).
La misura ragguagliata a mese o a giornata degli stipendi, paghe e
retribuzioni previsti nella tabella unica di cui al primo comma, è
pari,
rispettivamente,
al
dodicesimo
ed
al
trecentosessantacinquesimo di quella annua indicata nella tabella
stessa. Per il personale salariato dello Stato pagato per le sole
giornate lavorative, la misura ragguagliata a giornata è pari al
trecentododicesimo di quella annua tabellare.
Le misure degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni, di cui alla
tabella unica prevista nei precedenti commi, si riferiscono alla
posizione iniziale delle corrispondenti funzioni, categorie, gradi o
qualifiche indicate nella tabella medesima. Tali stipendi; paghe e
retribuzioni sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in
numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale
per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale
interessato nella stessa funzione, categoria, grado o qualifica (2).
In caso di promozione, al personale provvisto di stipendio, paga o
retribuzione, superiore a quello previsto inizialmente nella nuova
funzione, categoria, grado o qualifica, sono attribuiti, nella nuova
posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno
stipendio, paga o retribuzione, d'importo immediatamente superiore
a quello spettante al momento dell'avanzamento.
Nella prima applicazione del presente decreto ai fini
dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al terzo comma del
presente articolo, si ha riguardo all'anzianità maturata nel grado,
categoria o qualifica del cessato ordinamento, corrispondenti alla
nuova funzione, categoria, grado o qualifica rivestiti al 1° luglio
1956, ed alle altre eventuali particolari circostanze che a termini
delle disposizioni in vigore possono determinare l'anticipo
dell'aumento biennale in corso di maturazione alla stessa data.
PARTE PRIMA – Pagina 26
comma 6
Qualora l'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione,
derivante dalla prima applicazione del presente articolo, risulti
inferiore a quello netto spettante al 30 giugno 1956 per stipendio,
paga o retribuzione, e per indennità di funzione o assegno
perequativo, la differenza è conservata a titolo di assegno personale
non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna , da
riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio, paga o
retribuzione a qualsiasi titolo.
(1)
Le tabelle in vigore sono, fino al 1° marzo 1966, quelle allegate al
D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373, dal 1° marzo 1966 quelle allegate al
D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749.
Per il caso di anticipazione dell'aumento periodico di stipendio per
merito: vedi art. 33, quinto comma, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Per il caso di aumento e di riduzione di anzianità, ai fini
dell'attribuzione dell'aumento periodico di stipendio, gli artt. 17, 20,
21, R.D.L. 23 ottobre 1919, n. 1971, rispettivamente recano:
- Art. 17. Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo
giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il
periodo necessario per gli aumenti stessi.
- Art. 20. Per gli impiegati della carriera d'ordine ed agenti
subalterni provenienti dai sottufficiali del Regio esercito e della
Regia marina, della Regia guardia di finanza ed in genere dei
corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, e nominati
in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, sono ridotti di
un anno tanti periodi di aumento dello stesso stipendio nei gradi
di ciascuna delle carriere predette, quanti sono stati gli anni di
servizio militare effettivamente prestato.
- Art. 21. Agli impiegati che abbiano prestato in modo
continuativo un servizio in qualità di straordinario o di
avventizio in virtù di un provvedimento reale o ministeriale
speciale, e senza interruzione siano assunti in ruolo, è concessa
l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento
di stipendio uguale al terzo degli anni di servizio prestato nella
qualità di straordinario o di avventizio. Non si computano le
frazioni di tre anni».
(2)
PARTE PRIMA – Pagina 27
Gli artt. 43 e 44, R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, così come,
rispettivamente modificati dall'art. 2, R.D.L. 18 dicembre 1922, n.
1637 e dall'art. 2, R.D.L. 17 maggio 1923, n. 1284, così
dispongono:
- Art. 43. Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle
amministrazioni dello Stato, compresi i magistrati, i capi e gli
insegnanti degli istituti di istruzione superiore e media, e agli
avventizi che, a norma di disposizioni in vigore, abbiano titolo a
sistemazione in ruolo, i quali durante la guerra 1915-18, abbiano
prestato, con buona condotta, servizio in reparti combattenti, in
qualità di militari, o assimilati, il tempo trascorso nei reparti
suddetti sarà computato, per gli effetti del collocamento nei
quadri di classificazione degli stipendi, in aumento all'anzianità
utile.
Il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti, per ferite o
malattie contratte a causa di servizio o per prigionia non
dipendente da circostanze imputabili all'interessato, si considera
come passato presso i reparti predetti, agli effetti del
collocamento di cui al presente articolo.
A favore dei mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei
categorie, giusta la tabella annessa al D.Lgt. 20 maggio 1917, n.
876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge
sulle pensioni civili e militari, approvato con R.D. 21 febbraio
1895, n. 70, sarà computato come servizio prestato in reparti
combattenti quello decorso dalla data della mutilazione o della
invalidità che determinarono l'allontanamento dai reparti
medesimi alla data dell'armistizio.
- Art. 44. Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle
Amministrazioni dello Stato, ai magistrati, ai capi ed insegnanti
negli istituti di istruzione superiore e media, nonché agli
avventizi, che, a norma delle disposizioni in vigore, abbiano
titolo a sistemazione in ruolo, è concesso, agli effetti del
collocamento nei quadri di classificazione, indipendentemente
da ogni altro beneficio loro spettante:
PARTE PRIMA – Pagina 28
a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano
conseguito ricompense al valore militare per fatto di guerra,
ovvero siano mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime
sei categorie, giusta la tabella annessa al D.Lgt. 20 maggio
1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico
di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R.D. 21
febbraio 1895, n. 70;
b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano
conseguito la croce di guerra o abbiano riportato ferite in
guerra, ovvero siano mutilati od invalidi di guerra ascritti alle
ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla
precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del
testo unico predetto.
In applicazione del presente articolo, non può essere concessa
che una sola delle abbreviazioni indicate anche a coloro che
si trovino in più di una delle cennate condizioni.
Le ricompense al valor militare e la croce di guerra di cui alle
precedenti lettere a) e b) valgono agli effetti del presente
articolo anche quando la relativa pubblicazione sul bollettino
ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922.
L'art. 22, R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, così come,
modificato dalla legge di conversione 3 gennaio 1939, n. 1,
reca:
- Art. 22. Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni
statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti
di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le
disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in
corso di maturazione alla data di nascita di un figlio si
considera compiuto dal primo del mese in cui avviene la
nascita, se questa si verifica entro il giorno 15 e in caso
diverso dal primo del mese successivo.
Agli insegnanti elementari straordinari è concesso, nel caso
di nascita di figli, lo stipendio iniziale di ordinario della
rispettiva categoria, fermo il supplemento di servizio attivo
di straordinario. Tale concessione non implica anticipata
nomina ad ordinario.
Ai dipendenti statali che abbiano avuto un figlio durante il
periodo di prova di cui all'art. 17 del R.D. 11 novembre
1923, n. 2395, l'aumento periodico è concesso con
decorrenza dalla nomina in ruolo.
PARTE PRIMA – Pagina 29
Alla attribuzione degli aumenti di cui al presente articolo si
fa luogo in base al semplice accertamento della nascita,
omesso ogni parere dei Consigli di amministrazione o di
altri consessi similari.
Qualora entrambi i coniugi siano dipendenti statali,
l'aumento periodico si concede ad uno solo di essi, salvo la
facoltà di scelta del trattamento più favorevole.
In occasione di parti multipli, si fa luogo alla concessione
di un solo aumento periodico indipendentemente dal
numero dei figli nati.
I figli nati morti o deceduti entro cinque giorni dalla
nascita non danno diritto alla concessione degli aumenti
periodici di cui al presente articolo.
Nel caso in cui l'aumento periodico per anzianità di
servizio dovuto secondo le disposizioni vigenti, venga a
maturare alla stessa data dalla quale decorre l'aumento
concesso per la nascita del figlio in applicazione del primo
comma del presente articolo, è concesso anche il
successivo aumento periodico di stipendio eventualmente
previsto per il grado ricoperto.
La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio
successivi a quella delle promozioni, che ai sensi delle
vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del
raggiungimento di un determinato aumento periodico di
stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate per
effetto della concessione di cui ai commi precedenti».
D.P.R. 5 GIUGNO 1965, n. 760
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 1965, n. 170)
(stralcio)
Art. 1
(Aumenti biennali)
Gli aumenti biennali normali di stipendio, paga o retribuzione spettanti, in
applicazione delle vigenti norme, ai dipendenti delle Amministrazioni dello
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono liquidati e ordinati
insieme con i predetti assegni mensili - senza che occorra alcun provvedimento
formale per la loro attribuzione agli aventi diritto - al compimento del prescritto
biennio dagli uffici amministrativi centrali e periferici aventi competenza in
materia ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti.
PARTE PRIMA – Pagina 30
D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, n. 1079
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 gennaio 1971, n. 4)
(stralcio)
Art. 1
comma 1
Le tabelle degli stipendi, paghe o retribuzioni allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, sono sostituite,
con effetto dal 1° luglio 1970, dalla tabella unica allegata al
presente decreto.
I nuovi stipendi, paghe o retribuzioni si riferiscono alla posizione
iniziale delle corrispondenti categorie, gradi e qualifiche, o delle
singole classi di stipendio.
Nei casi in cui per una stessa qualifica siano previste più classi
successive alla prima sono attribuite, con decorrenza giuridica ed
economica, dalla data di compimento dei periodi di servizio senza
demerito, indicati nella tabella unica, adottando le procedure
previste per il conferimento degli aumenti biennali.
Gli stipendi, paghe o retribuzioni di cui ai precedenti commi sono
suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in
ragione del 2,50% della misura iniziale per ogni biennio di
permanenza, senza demerito, nella stessa categoria, grado, qualifica,
o classe di stipendio.
In caso di promozione, o di conferimento in una stessa qualifica
della classe successiva, al personale provvisto di stipendio, paga o
retribuzione, superiore a quello previsto inizialmente nella nuova
posizione, sono attribuiti, nella medesima, gli aumenti periodici
necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione,
d'importo immediatamente superiore a quello in godimento.
La disposizione di cui al precedente comma si applica agli operai
dello Stato nei casi di nomina a categoria superiore o a capo
operaio.
Rimangono in vigore le norme di cui agli articoli 2 e 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, con le
modifiche disposte dal presente decreto.
PARTE PRIMA – Pagina 31
LEGGE 20 FEBBRAIO 1981, n. 30
(Pubblicata nella Gazz. Uff.. 25 febbraio 1981, n.55)
(stralcio)
Art. 1
(Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito)
Alle dipendenze di ciascuno dei sottonotati comandi è istituita una direzione di
amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella
circoscrizione dei comandi medesimi:
1) comando generale dell'Arma dei carabinieri, con sede a Roma e competenza
territoriale nazionale per gli enti dipendenti dal medesimo comando generale;
2) comando regione militare nord-ovest con sede a Torino; comando regione
militare nord-est, con sede a Padova; comando regione militare tosco-emiliana
con sede a Firenze; comando regione militare centrale, con sede a Roma;
comando regione militare meridionale, con sede a Napoli; comando regione
militare della Sicilia, con sede a Palermo.
In Sardegna, per la quale le attribuzioni dei comandanti di regione militare sono
devolute al comandante militare della Sardegna, è istituita, con sede a Cagliari,
una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati
nella circoscrizione dello stesso comando.
Art. 2
(Istituzione di direzioni di amministrazione della Marina militare)
Alle dipendenze del comando in capo del dipartimento militare marittimo
dell'Alto Tirreno e di quello dello Jonio e del Canale d'Otranto sono istituite
rispettivamente le direzioni di amministrazione di:
a) La Spezia, con competenza per gli enti situati nelle circoscrizioni territoriali
del comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno, di
quello dell'Adriatico e del comando militare della Sardegna;
b) Taranto, con competenza per gli enti situati nelle circoscrizioni territoriali del
comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale
d'Otranto, di quello del Basso Tirreno e del comando militare marittimo della
Sicilia.
PARTE PRIMA – Pagina 32
Art. 3
(Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Aeronautica militare)
Alle dipendenze di ciascuno dei sottonotati comandi di regione aerea è istituita
una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati
nella circoscrizione dei comandi medesimi:
1) comando della I regione aerea, con sede a Milano;
2) comando della II regione aerea, con sede a Roma;
3) comando della III regione aerea, con sede a Bari.
Art. 4
(Compiti delle direzioni di amministrazione)
Le direzioni di amministrazione assolvono i compiti seguenti:
a) assicurano il finanziamento degli enti amministrativamente dipendenti,
attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale
sulle apposite contabilità speciali, e la resa dei conti relativi;
b) svolgono le funzioni di natura giuridico-amministrativa ad esse devolute in
relazione all'ordinamento delle singole Forze armate;
c) esercitano l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti della
rispettiva giurisdizione sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti
di gestione per conto anche della ragioneria centrale del Ministero della
difesa.
Art.5
(Istituzione di una direzione di amministrazione interforze).
È istituita una direzione di amministrazione, con le attribuzioni ed i compiti
indicati nel precedente articolo 4, con competenza sugli enti a carattere
interforze, direttamente dipendenti dallo stato maggiore della Difesa e
dall'ufficio del segretario generale della Difesa, da individuare con decreto
ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, unitamente a tutti gli altri
enti speciali che rendevano il conto all'ufficio centrale dei servizi contabili.
Art. 6
(Istituzione di un reparto per il coordinamento amministrativo)
Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale della Difesa è istituito un reparto
per il coordinamento amministrativo, retto da un ufficiale generale o ammiraglio
dei servizi o corpi tecnico-amministrativi.
PARTE PRIMA – Pagina 33
La direzione di amministrazione istituita con il precedente articolo 5 è posta alle
dipendenze del predetto reparto.
Sono attribuite al capo del predetto reparto di coordinamento amministrativo le
funzioni previste dalla normativa vigente per i comandanti di regione militare, di
dipartimento militare marittimo e di regione aerea in ordine alla gestione degli
enti dipendenti dalla direzione di amministrazione di cui all'articolo precedente.
Il reparto per il coordinamento amministrativo tiene i rapporti, nell'ambito delle
proprie competenze, con la ragioneria centrale del Ministero della difesa,
sovrintende alla chiusura a pareggio - eseguita dalla direzione interforze - della
contabilità speciale di tutte le direzioni di amministrazione, alla tempestiva
comunicazione di dati ed elementi chiesti dalla ragioneria centrale nonché al
loro esame anche al fine di un controllo statistico-economico delle spese in
rapporto alla forza o ad altri parametri di raffronto; coordina l'attività di tutte le
direzioni di amministrazione; emana, inoltre, le disposizioni amministrative
relative alla gestione in denaro ed in materia degli enti militari.
Il predetto reparto per il coordinamento amministrativo propone alla ragioneria
centrale del Ministero della difesa le pene pecuniarie previste dal regolamento
per la contabilità generale dello Stato per ritardi nella presentazione dei
rendiconti del contante e del materiale; mantiene altresì i rapporti con gli organi
di controllo per le materie concernenti la gestione in denaro degli enti
direttamente dipendenti.
Successivamente, il D.M. 4 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1981 n.
341) ha così disposto:
«Art. 1. Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale della Difesa è costituito
il reparto per il coordinamento amministrativo, retto da un ufficiale generale o
ammiraglio dei servizi o corpi tecnico-amministrativi dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica.
Art. 2. Il reparto per il coordinamento amministrativo assolve i compiti previsti
dell'art. 6 della L. 20 febbraio 1981, n. 30, e presiede alla trattazione delle
questioni tecnico-amministrative di competenza dell'ufficio del segretario
generale della Difesa.
Le funzioni che per effetto della normativa vigente sono decentrate, per limiti di
somma, ai comandanti territoriali di regione militare, di dipartimento militare
marittimo e di regione aerea sono attribuite al capo del reparto per il
coordinamento amministrativo quando i relativi atti si riferiscono alla gestione
degli enti dipendenti dalla direzione di amministrazione interforze.
Il funzionamento del suddetto reparto avrà inizio dal 1° gennaio 1982».
PARTE PRIMA – Pagina 34
Art.7
(Ispezioni amministrative)
Le ispezioni amministrative ordinarie di cui al regio decreto del 16 aprile 1934,
n. 859, ed al regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 1963, convertito nella legge
23 dicembre 1937, n. 2415, sono attribuite anche agli ufficiali del servizio di
amministrazione dell'Esercito.
Art. 8
Data di costituzione delle direzioni di amministrazione e del reparto per il
coordinamento amministrativo.
La data di costituzione delle direzioni di amministrazione di cui agli articoli 2, 3
e 5, e del reparto per il coordinamento amministrativo di cui all'articolo 6, sarà
stabilita con decreto del Ministro della difesa, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, nel termine massimo di sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 9
(Incompatibilità)
Le cariche di direttore centrale e di direttore generale del Ministero della difesa
sono incompatibili con la carica di capo del reparto per il coordinamento
amministrativo. Le cariche anzidette sono incompatibili con l'esplicazione delle
funzioni di capo di un servizio o di un Corpo di forza armata.
Nei casi di impiego dei capi di servizio o di Corpo nelle cariche indicate al
precedente comma, le funzioni relative sono conferite ad altro ufficiale generale
o ammiraglio dello stesso ruolo, fatta salva la partecipazione alla commissione
superiore di avanzamento.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
PARTE PRIMA – Pagina 35
D.LGS. 28 NOVEMBRE 1997, n. 464.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1998, n. 3.
(Stralcio)
Art. 1
comma 1.
Lo strumento militare, riordinato per effetto dei provvedimenti di
cui al presente decreto, è volto a consentire la permanente
disponibilità di strutture di comando e controllo di Forza armata ed
interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di
unità terrestri, navali ed aeree di intervento rapido preposte alla
difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione
marittime ed aeree, nonché finalizzato a partecipare a missioni
anche multinazionali per interventi a supporto della pace; le
relative predisposizioni di mobilitazione sono pertanto limitate al
completamento dei comandi, enti ed unità in vita.
comma 2.
Per una più efficace ed economica articolazione dello strumento
militare, pienamente integrato in un'ottica interforze e
operativamente compatibile con quelli alleati, le disposizioni del
presente decreto disciplinano:
a) la soppressione, la riorganizzazione, anche mediante la
ridefinizione, dei comandi operativi e territoriali, delle altre
strutture periferiche della Difesa e degli istituti di formazione;
b) la istituzione dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze;
c) la differenziazione e l'ampliamento delle attività rivolte alla
protezione civile e alla tutela ambientale.
comma 3. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per «soppressione», qualsiasi provvedimento connesso
all'esaurita missione dell'ente da cui consegue lo scioglimento o la
ridefinizione dell'organismo per altra missione;
b) per «riorganizzazione», qualsiasi provvedimento connesso alla
revisione o all'integrazione della missione dell'ente ovvero qualsiasi
determinazione volta ad accentrare in nuovi organismi funzioni
svolte da enti soppressi o ridefiniti ai sensi del presente decreto.
PARTE PRIMA – Pagina 36
Art. 2
comma 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto:
a) sono soppressi il comando regione militare nord-ovest e la
corrispondente direzione di amministrazione. Le relative
competenze sono attribuite al comando regione militare nord, con
sede a Padova, costituito per riorganizzazione del comando regione
militare nord-est;
b) sono soppressi il comando regione militare centrale e la
corrispondente direzione di amministrazione. Le relative
competenze sono ripartite fra il comando regione militare nord, il
comando regione militare sud e la direzione di amministrazione che
accentra le funzioni delle direzioni di amministrazione delle regioni
militari nord, centro e sud. È istituito, con sede in Roma, il
comando militare della capitale, che assume le funzioni di comando
del reclutamento e delle forze di completamento interregionale
centro e di comando del reclutamento e delle forze di
completamento della regione Lazio;
c) sono soppressi il comando regione militare della Sicilia e la
corrispondente direzione di amministrazione. Le relative
competenze sono ripartite tra il comando regione militare sud, con
sede a Napoli, costituito per riorganizzazione del comando regione
militare meridionale, ed il comando militare autonomo della Sicilia,
con sede a Palermo, costituito per riorganizzazione del comando
regione militare della Sicilia;
d) sono soppressi il comando regione militare della Sardegna e la
corrispondente direzione di amministrazione. Le relative
competenze sono ripartite tra il comando regione militare centro,
con sede a Firenze, di cui alla lettera b) del presente comma, ed il
comando militare autonomo della Sardegna, con sede a Cagliari,
costituito per riorganizzazione del comando regione militare della
Sardegna;
e) è soppresso il comando in capo del dipartimento militare
marittimo del Basso Tirreno, con sede a Napoli. Le relative
competenze sono ripartite tra i dipartimenti militari marittimi di
Taranto e La Spezia ed il comando militare marittimo autonomo
della Sicilia;
f) sono soppressi il comando della 2 regione aerea, le relative
direzioni territoriali, comprese quelle di commissariato e di
amministrazione, e le connesse articolazioni funzionali. Le relative
competenze sono ripartite secondo quanto indicato nella tabella B
allegata al presente decreto;
PARTE PRIMA – Pagina 37
g) sono soppressi l'ispettorato per le telecomunicazioni e
l'assistenza al volo e l'ispettorato logistico. Le relative competenze
sono ripartite tra il comando logistico ed il comando della squadra
aerea, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente
decreto;
h) sono soppresse, nell'ambito di tutti i comandi di regione militare,
le direzioni di commissariato e le connesse articolazioni funzionali.
Le relative competenze sono attribuite ai comandi logistici di area
di cui alla tabella B allegata al presente decreto;
ALLEGATO A
PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE
(OMISSIS)
ALLEGATO B
PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE
D'INTERESSE DELLA MARINA
Sezione di commissariato della Marina di Augusta
Riarticolata in direzione per consentire il mantenimento dell'attuale livello di
spesa in relazione alla soppressione di alcuni organismi amministrativi della
sede.
Direzione di commissariato della Marina di Napoli
Declassata a sezione di commissariato della Marina di Napoli.
D'INTERESSE DELL'AERONAUTICA
Comandi 1 e 3 Regione aerea (R.A.)
Assorbimento delle funzioni del comando 2 R.A., relative Direzioni territoriali,
comprese quelle di commissariato e di amministrazione, e connesse articolazioni
funzionali,ad esclusione delle funzioni in materia del comando della squadra
aerea e del comando operativo delle Forze aeree,nonché riordino degli alti
comandi territoriali mediante riorganizzazione o soppressione delle relative
direzioni territoriali, comprese quelle di commissariato e di amministrazione, e
connesse articolazioni funzionali.Transito di detti Alti comandi alle dipendenze
del comando logistico.
PARTE PRIMA – Pagina 38
ALLEGATO C
PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE D'INTERESSE DELL'ESERCITO
Comando regione militare centro e la corrispondente direzione di
amministrazione
Già costituito per riorganizzazione del comando militare tosco-emiliana a
seguito della soppressione della regione militare centrale, confluisce,
riconfigurato, nel costituendo Ispettorato per il reclutamento e le Forze di
completamento.
Direzione di amministrazione del comando regione militare nord
È riconfigurata in direzione di amministrazione distaccata posta alle dipendenze
della direzione di amministrazione.
Direzione di amministrazione del comando regione militare sud
È riconfigurata in direzione di amministrazione distaccata posta alle dipendenze
della direzione di amministrazione.
ALLEGATO D
PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE D'INTERESSE DELL'ESERCITO
Direzione di amministrazione
Si costituisce a seguito delle soppressioni delle direzioni di amministrazione
delle regioni militari nord, centro e sud ed è posta alle dipendenze
dell'ispettorato logistico dell'E.I. Essa svolge i compiti indicati all'art. 4 della
legge 20 febbraio1981, n. 30, con competenza su tutti gli enti dell'E.I. Le
soppresse direzioni di amministrazione delle regioni militari nord e sud sono
riconfigurate in direzioni di amministrazione distaccate e poste alle dipendenze
della direzione di amministrazione.
Ispettore logistico dell'Esercito
Le funzioni in materia di decentramento di servizi del Ministero della difesa, già
conferite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.
1106, ai comandanti di regione militare, sono attribuite all'Ispettore logistico
dell'esercito, che le esercita per il tramite della propria direzione di
amministrazione.
PARTE PRIMA – Pagina 39
D.M. 26 GENNAIO 1998
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1998, n. 80)
successivamente modificato ed integrato per effetto del
D.M. 8 GIUGNO 2001
(Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. nr. 211 dell' 11 settembre 2001)
Art. 3
comma 1
La Direzione generale per il personale militare è articolata in un
ufficio del direttore generale, reparti e divisioni come segue:
A) Ufficio del direttore generale, retto da un ufficiale con il grado
di colonnello o grado corrispondente delle Forze armate:
compiti di segreteria del direttore generale; pratiche relative al
personale in servizio presso la direzione generale; coordinamento e
consulenza giuridica nella trattazione di questioni che rientrano
nella competenza di più reparti e su specifici argomenti;
coordinamento, sulla base delle leggi vigenti in materia, delle
attività concernenti l'antinfortunistica; relazioni sull'attività della
direzione generale; gestione e custodia dei documenti classificati;
ricezione, smistamento ed inoltro della corrispondenza; servizi di
economato e generali; trattazione del contenzioso non di
competenza dei reparti; attività di pubbliche relazioni con gli
amministrati ed utenti; rilascio tessere di riconoscimento per il
personale militare degli organi centrali del Ministero della difesa;
gestione delle risorse assegnate.
B) 1° Reparto (Reclutamento), retto da un ufficiale con il grado di
brigadier generale o grado corrispondente delle Forze armate:
1ª Divisione (reclutamento ufficiali), retta da un funzionario civile
con la qualifica di dirigente:
attività connesse con il reclutamento degli ufficiali delle Forze
armate nonché attività istruttoria del contenzioso di competenza.
2ª Divisione (reclutamento sottufficiali), retta da un funzionario
civile con qualifica di dirigente:
attività connesse con il reclutamento dei sottufficiali delle Forze
armate nonché attività istruttoria del contenzioso di competenza.
3ª Divisione (reclutamento volontari), retta da un funzionario civile
con qualifica di dirigente:
attività connesse con il reclutamento dei volontari dell'esercito,
della marina e dell'aeronautica nonché attività istruttoria del
contenzioso di competenza.
PARTE PRIMA – Pagina 40
C) 2° Reparto (Stato giuridico e Avanzamento), retto da un
funzionario civile con qualifica di dirigente.
4ª Divisione (stato giuridico e avanzamento ufficiali), retta da un
funzionario civile con la qualifica di dirigente:
attività connesse con lo stato e l'avanzamento degli ufficiali in
servizio e in congedo delle Forze armate nonché attività istruttoria
del contenzioso di competenza.
5ª Divisione (stato giuridico e avanzamento sottufficiali), retta da
un funzionario civile con qualifica di dirigente:
attività connesse con lo stato e l'avanzamento dei sottufficiali in
servizio e in congedo delle Forze armate nonché attività istruttoria
del contenzioso di competenza.
6ª Divisione (stato giuridico e avanzamento truppa), retta da un
funzionario civile con qualifica di dirigente:
attività connesse con lo stato e l'avanzamento dei militari di truppa
volontari e di leva in servizio e in congedo dell'esercito, della
marina e dell'aeronautica nonché attività istruttoria del contenzioso
di competenza.
D) 3° Reparto (Disciplina, Onorificenze, Ricompense e
Provvidenze), retto da un ufficiale con il grado di brigadier generale
o grado corrispondente delle Forze armate.
7ª Divisione (disciplina), retta da un ufficiale con il grado di
colonnello o grado corrispondente delle Forze armate:
attività conseguenti ai procedimenti penali e disciplinari a carico
degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze
armate, nonché alle pratiche di stato civile ed extraprofessionali;
attività istruttoria del contenzioso di competenza.
8ª Divisione (ricompense e onorificenze), retta da un funzionario
civile con qualifica di dirigente:
attività relative alle ricompense, ai brevetti e alle certificazioni
professionali, alle onorificenze e alle distinzioni onorifiche per tutto
il personale militare del Ministero della difesa; attività istruttoria del
contenzioso di competenza.
9ª Divisione (provvidenze), retta da un funzionario civile con
qualifica di dirigente:
attività assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale
militare in servizio ed in congedo e delle loro famiglie; attività
tendenti a facilitare l'acquisizione di qualificazioni professionali
civili e ad agevolare il collocamento del personale cessato dal
servizio; attività istruttoria del contenzioso di competenza.
E) 4° Reparto (Trattamento economico e Bilancio), retto da un
funzionario civile con qualifica di dirigente.
PARTE PRIMA – Pagina 41
10ª Divisione (bilancio ed affari finanziari), retta da un funzionario
civile con qualifica di dirigente:
amministrazione dei capitoli di bilancio attribuiti alla direzione
generale, nonché di quelli riguardanti le spese per il personale in
servizio all'estero; pratiche relative all'impostazione ed alle
variazioni di bilancio per la parte di competenza della direzione
generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici di pertinenza.
11ª Divisione (trattamento economico continuativo), retta da un
funzionario civile con qualifica di dirigente:
attività connesse con il trattamento economico fisso, le indennità e
gli assegni spettanti al personale militare delle Forze armate; attività
istruttoria del contenzioso di competenza.
12ª Divisione (trattamento economico eventuale), retta da un
funzionario civile con qualifica di dirigente:
attività connesse con il trattamento economico eventuale spettante
al personale militare delle Forze armate, attività istruttoria del
contenzioso di competenza.
13ª Divis ione (equo indennizzo), retta da un funzionario civile con
qualifica di dirigente:
attività connesse con il riconoscimento delle cause di servizio e
dell'equo indennizzo del personale militare; attività istruttoria del
contenzioso di competenza.
F) 5° Reparto (Documentazione), retto da un funzionario civile con
qualifica di dirigente.
14ª Divisione (documentazione esercito), retta da un funzionario
civile con qualifica di dirigente:
attività connesse con la conservazione e l'aggiornamento della
documentazione caratteristica e matricolare nonché dei libretti
caratteristici, di volo, di lancio e similari degli ufficiali, dei
sottufficiali, dei militari di truppa volontari e di leva dell'esercito;
attività istruttoria del contenzioso di competenza.
15ª Divisione (documentazione marina), retta da un funzionario
civile con qualifica di dirigente:
attività connesse con la conservazione e l'aggiornamento della
documentazione caratteristica e matricolare nonché dei libretti
caratteristici, di volo, di lancio e similari degli ufficiali, dei
sottufficiali, dei militari di truppa volontari e di leva della marina;
attività istruttoria del contenzioso di competenza.
16ª Divisione (documentazione aeronautica), retta da un funzionario
civile con qualifica di dirigente:
attività connesse con la conservazione e l'aggiornamento della
documentazione caratteristica e matricolare nonché dei libretti
caratteristici, di volo, di lancio e similari degli ufficiali, dei
PARTE PRIMA – Pagina 42
sottufficiali, dei militari di truppa volontari e di leva
dell'aeronautica, attività istruttoria del contenzioso di competenza.
17ª Divisione (documentazione carabinieri), retta da un funzionario
civile con qualifica di dirigente:
attività connesse con la conservazione e l'aggiornamento della
documentazione caratteristica e matricolare nonché dei libretti
caratteristici, di volo, di lancio e similari degli ufficiali, degli
ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e dei carabinieri
dell'Arma dei Carabinieri; attività istruttoria del contenzioso di
competenza.
G) 6° Reparto (Trattamento Pensionistico), retto da un funzionario
civile con qualifica di dirigente.
18ª Divisione (ufficiali), retta da un funzionario civile con qualifica
di dirigente:
attività connesse con il trattamento pensionistico normale e
privilegiato degli ufficiali delle Forze armate; attività istruttoria del
contenzioso di competenza.
19ª Divisione (sottufficiali), retta da un funzionario civile con
qualifica di dirigente:
attività connesse con il trattamento pensionistico normale e
privilegiato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e
dell'aeronautica e ispettori dell'Arma dei Carabinieri; attività
istruttoria del contenzioso di competenza.
20ª Divisione (truppa), retta da un funzionario civile con qualifica
di dirigente:
attività connesse con il trattamento pensionistico normale e
privilegiato dei militari di truppa dell'esercito, della marina e
dell'aeronautica e allievi carabinieri; attività istruttoria del
contenzioso di competenza.
21ª Divisione (sovrintendenti, appuntati e carabinieri), retta da un
funzionario civile con qualifica di dirigente:
attività connesse con il trattamento pensionistico normale e
privilegiato dei sovrintendenti, appuntati e carabinieri dell'Arma dei
Carabinieri; attività istruttoria del contenzioso di competenza.
H) 7° Reparto (Recupero crediti, Infortunistica, Informatizzazione e
Ricompense ai partigiani), retto da un funzionario civile con
qualifica di dirigente.
22ª Divisione (recupero crediti), retta da un ufficiale con il grado di
colonnello o grado corrispondente delle Forze armate:
attività connesse alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei
conti, con sentenza o ordinanza esecutiva a carico del personale
della difesa responsabile del danno erariale; applicazione delle
ritenute sulle somme dovute ai responsabili in base al rapporto di
lavoro, di impiego o servizio; rateizzazione del pagamento;
PARTE PRIMA – Pagina 43
iscrizione a ruolo, nei casi previsti, dei crediti dello Stato; iscrizione
di ipoteca sui beni del debitore; gestione dei rapporti con il
procuratore regionale della Corte dei conti; attività inerente ai
giudizi di responsabilità contabile e amministrativa di competenza
della Direzione generale per il personale militare. Le attività e i
procedimenti coinvolgenti il personale amministrato dalla Direzione
generale per il personale civile sono svolte in coordinamento con
tale direzione generale.
23ª Divisione (infortunistica ordinaria e speciale NATO), retta da
un funzionario civile con qualifica di dirigente:
attività connesse all'infortunistica stradale ed agli infortuni derivanti
da attività delle Forze armate italiane e straniere regolate da accordi
internazionali, relative transazioni ed esecuzione di sentenze di
condanna; attività connessa all'infortunistica ordinaria di
competenza della Direzione generale per il personale militare.
24ª Divisione (informatizzazione procedure), retta da un
funzionario civile con qualifica di dirigente:
studi per l'introduzione di princìpi e tecniche organizzative nella
direzione generale, gestione di sistemi informatici in uso presso la
direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici».
25ª Divisione (riconoscimento qualifiche e ricompense ai
partigiani), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente:
attività connesse alla ricezione, documentazione, istruttoria delle
istanze di riconoscimento qualifiche ed inoltro all'autorità
competente per la decisione; approntamento, sanzione e pubblicità,
agli effetti stabiliti, o notifica agli enti competenti dei documenti
conseguenti alle delibere definitive (concessione ricompense al
Valor Militare per attività partigiana e relativi decreti, atti ufficiali
di riconoscimento qualifiche e conseguenti disposizioni di
variazione matricolare, etc.); ricezione, documentazione ed
istruttorie dei ricorsi avverso le delibere in materia di qualifiche e
ricompense, ed inoltro agli organi competenti; raccolta,
catalogazione e custodia di tutta la documentazione connessa con
l'attività suesposta, con speciale riguardo a quella che riveste
interesse storico, supporto di segreteria all'autorità deliberante.
comma 2
I capi reparto, ciascuno per le attività di competenza delle divisioni
sottordinate:
definiscono le linee progettuali, assicurandone l'omogeneità di
indirizzo, delle attività di carattere generale;
gestiscono i rapporti con gli organi di controllo, consultivi e
giurisdizionali;
PARTE PRIMA – Pagina 44
curano la verifica periodica dell'andamento della gestione in
relazione agli obiettivi prefissati ed alle risorse assegnate dal
direttore generale;
individuano, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili
dei procedimenti e verificano, anche su richiesta dei terzi
interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.
Art. 3 bis
comma 1. Nell'ambito dei compiti della soppressa Direzione generale del
contenzioso devoluti alle competenti strutture ordinative della
direzione generale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16
luglio 1997, n. 264, si intendono ricompresi anche quelli
concernenti:
a) vertenze relative a incidenti e infortuni del personale di
competenza, senza coinvolgimento di mezzi dell'amministrazione,
relative transazioni - ivi compresa l'azione di ripetizione a carico di
terzi responsabili di somme corrisposte dall'amministrazione - ed
esecuzione delle sentenze di condanna;
b) attività inerente ai giudizi di responsabilità contabile e
amministrativa a carico del personale di competenza, con
esclusione di quella attribuita alle direzioni generali tecniche;
c) procedimenti penali a carico del personale di competenza, con
eventuale costituzione di parte civile, per fatto in danno
dell'amministrazione e recupero del danno erariale;
d) procedimenti penali, con eventuale costituzione di parte civile, a
carico di terzi in cui l'amministrazione risulti parte offesa per danni
arrecati o indebiti pagamenti effettuati al personale di competenza.
comma 2. In caso di attività e procedimenti coinvolgenti per uno stesso fatto
personale militare e civile il coordinamento è devoluto alla
direzione del personale che amministra il personale numericamente
prevalente.
PARTE PRIMA – Pagina 45
D.P.R. 28 LUGLIO 1950, n. 895
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 novembre 1950, n. 268)
(stralcio)
Art. 1
(Casi di inapplicabilità)
Le disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, dei salari e delle pensioni e di altri emolumenti, contenute nel testo
unico di leggi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, numero 180, non si applicano alle somme che dallo Stato e dagli altri enti
od imprese pubbliche siano dovute in compenso di prestazioni eseguite in base a
rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza.
Art. 2
(Notificazione di atti)
Ferma restando per i sequestri e pignoramenti la notificazione presso il
Ministero del tesoro, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato
in persona dell'ispettore generale capo dell'ufficio o presso la Direzione generale
delle ferrovie dello Stato in persona del direttore generale, così come stabilito
dall'art. 3 del testo unico di leggi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, per la notificazione di qualsiasi atto o
provvedimento processuale si osservano le norme stabilite dal Codice di
procedura civile e dalle disposizioni di legge sull'ordinamento dell'Avvocatura
generale dello Stato e sulla rappresentanza e difesa in giudizio delle
Amministrazioni dello Stato.
Quando la prossimità del pagamento della somma formante oggetto del
sequestro o del pignoramento faccia prevedere che l'ufficiale incaricato di tale
pagamento possa non ricevere tempestivamente le istruzioni dalla competente
Amministrazione, il creditore deve notificare copia degli atti anche al detto
ufficiale.
Questi sospenderà precauzionalmente il pagamento dandone comunicazione
all'Amministrazione interessata, dalla quale attenderà le istruzioni.
Art. 3
(Norme riguardanti gli atti di sequestro o di pignoramento)
Gli atti di sequestro e di pignoramento devono indicare l'emolumento che si vuol
colpire. Non si possono colpire con un solo atto emolumenti dovuti da
amministrazioni diverse.
PARTE PRIMA – Pagina 46
Art. 4
(Calcolo delle quote sequestrabili o pignorabili)
Le quote sequestrabili e pignorabili sono calcolate sull'emolumento al netto
delle ritenute dovute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri
titoli previsti da norme di legge, comprese le ritenute per contributo al Fondo per
il credito ai dipendenti dello Stato.
Per gli impiegati retribuiti ad aggio, il calcolo è fatto sulla media dei proventi
netti percepiti negli ultimi tre anni anteriori a quello del sequestro o
pignoramento.
Art. 5
(Compiti dell'Ispettorato generale per gli atti di sequestro o di pignoramento)
Il capo dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, ricevuti
gli atti di cui all'art. 3 del testo unico, li trasmette ai competenti Ministeri o uffici
centrali delle Amministrazioni indicate negli artt. 9 e 10 del testo medesimo,
dando ad essi le opportune istruzioni per la sospensione o meno dei pagamenti,
per il giudizio e per la esecuzione delle sentenze, dei provvedimenti e di atti cui
la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.
Degli atti stessi deve essere data notizia alla Corte dei conti.
Art. 6
(Effetti della riduzione degli emolumenti gravati di sequestro o pignoramento)
Nei casi di riduzione degli emolumenti contemplati dall'art. 2 del testo unico
l'ufficio che emette gli ordini di pagamento provvede a ridurre le trattenute nei
limiti consentiti dall'articolo stesso, all'uopo uniformandosi alle eventuali
istruzioni dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e della
Direzione generale delle ferrovie dello Stato.
PARTE PRIMA – Pagina 47
CAPITOLO II - LEGGE 10 DICEMBRE 1973, n. 804
“Norme per l’attuazione dell’art. 16 quater della legge 18.3.1968, n. 249,
quale risulta modificato dall’art. 12 della legge 28.10.1970, n. 775, nei
confronti degli ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dei
Corpi di polizia di Stato”.
1. Generalità
La norma è rivolta agli appartenenti alla “dirigenza militare” (Ufficiali
Generali e Colonnelli), nonché ai Tenenti Colonnelli valutati ai fini
dell’avanzamento con giudizio di idoneità.
2. Incrementi stipendiali agli ufficiali “dirigenti” (art. 8)
A decorrere dal 1.1.1971, la legge in esame dispone, a favore degli
Ufficiali “dirigenti”, nuovi importi stipendiali, secondo le decorrenze e gli
importi di seguito riportati:
Grado
dal 1.1.1971
dal 1.7.1972
dal 1.12.1972
Generale C.A.
€ 3.268,32
€ 5.767,27
€ 6.476,37
Generale D.
€ 2.957,49
€ 4.777,74
€ 5.267,86
Generale B.
€ 2.449,56
€ 2.916,95
€ 2.979,96
Colonnello + 2 anni di grado
€ 1.993,52
€ 2.482,35
€ 2.520,52
Colonnello - 2 anni di grado
€ 1.993,52
€ 2.277,57
€ 2.277,57
3. Secondo livello stipendiale a favore dei Colonnelli (art. 8)
I Colonnelli, a decorrere dal 1.1.1972, hanno titolo ad un secondo livello
di stipendio, al compimento di due anni di anzianità nel grado.
Analogamente a quanto previsto nei confronti dei Tenenti Colonnelli in
sede di attribuzione dei parametri stipendiali (vds. successivo paragrafo 5.),
all’atto dell’attribuzione dello stipendio previsto per il 2° livello deve essere
detratto il relativo tempo di attesa, ai fini del calcolo degli anni utili alla
determinazione degli aumenti biennali.
PARTE PRIMA – Pagina 48
4. Indennità di funzione (art. 8)
Oltre ai cennati benefici, il provvedimento legislativo dispone
l’attribuzione, a favore dei Generali di Brigata e dei Colonnelli,
dell’indennità di funzione, nelle misure ed alle decorrenze appresso indicate:
Grado
Generale di Brigata
Colonnello
Dall' 1.7.1972
Dall'1.12.1972
€ 1.146,53
€ 604,25
€ 1.497,73
€ 846,99
5. Sistema parametrale a favore dei Tenenti Colonnelli (art. 12)
I Tenenti Colonnelli, a far data dal 1.12.1972, hanno diritto ad una
progressione di carriere economica, in relazione al tempo di permanenza nel
grado. Tale progressione, che si articola su base parametrale (par. 420 – par.
500 – par. 530 – par. 560 – par. 615), si concretizza nell’ammissione del
predetto personale allo stipendio del par. 500, a decorrere del 1° gennaio
dell’anno in cui il personale sia risultato idoneo all’avanzamento, anche
senza iscrizione in quadro.
I tempi necessari alla maturazione dei successivi parametri, dopo
l’acquisizione del par. 500, sono i seguenti:
- par. 530, dopo 3 anni;
- par. 560, dopo 6 anni;
- par. 615, dopo 8 anni.
I tempi di attesa per la maturazione dei parametri ai fini del calcolo
degli adempimenti biennali spettanti vanno detratti dal servizio utile alla
determinazione stipendiale.
Gli importi iniziali di stipendio, stabiliti per ciascun parametro,
sono i seguenti:
Parametro
500
530
560
615
Stipendio dal 1.12. 1972
€
€
€
€
1.897,98
2.011,86
2.125,74
2.334,51
In ciascun parametro sono previsti aumenti biennali con incremento
costante del 2,5% calcolato sull’importo iniziale.
PARTE PRIMA – Pagina 49
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
LEGGE
24.5.1970
10.12.1973,
PARTE PRIMA – Pagina 50
n. 336
n. 804
LEGGE 24 MAGGIO 1970, n. 336
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1970, n. 144)
(stralcio)
Art. 1
comma 1
I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi
quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento
autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni
ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed
amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di
guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa
di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie
equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di
appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il
computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in
prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in
licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso
reparti combattenti o in prigionia di guerra o internamento, ai fini
dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della
successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.
comma 2
Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione
degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della
successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.
Art. 2
comma 1
. Ai dipendenti indicati all'articolo 1, all'atto della cessazione dal
servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della
liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di
previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione
o, se più favorevole, un'aumento periodico per ogni anno o frazione,
superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio
dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in
internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per
ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e
in internamento.
PARTE PRIMA – Pagina 51
comma 2
Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a
richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di riversibilità, anziché
l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo
stesso precedente comma, va conferita la qualifica o classe di
stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella
posseduta.
LEGGE 10 DICEMBRE 1973, n. 804
(Pubblicata nella Gazz. Uff.22 dicembre 1973, n. 329)
(stralcio)
comma 1
Art. 7
Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero
massimo di cui al precedente articolo 3, nei gradi di generale e di
colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per
riduzione di quadri dell'ufficiale anagraficamente più anziano ed, a
parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello,
ovvero dell'ufficiale più anziano in grado ed, a parità di anzianità,
dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale e secondo il
seguente ordine:
ufficiali a disposizione giudicati non idonei all'avanzamento nel
servizio permanente effettivo;
ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel servizio
permanente effettivo ma non iscritti in quadro;
ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'articolo 48
della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e del sesto comma
dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;
ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero, per
effetto dell'articolo 48 della L. 12 novembre 1955, n. 1137, e
dell'articolo 37 della L. 13 dicembre 1965, n. 1366;
ufficiali in servizio permanente effettivo.
Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli
ufficiali che ricoprano la carica di capo di stato maggiore della
difesa o di capo di stato maggiore di forza armata o di segretario
generale del Ministero della difesa.
PARTE PRIMA – Pagina 52
Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il
periodo in cui permangono in aspettativa competono gli assegni
nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico
previsto dall'articolo 8 della presente legge.
comma 3
Art. 8
Agli ufficiali generali e ai colonnelli sono attribuiti gli stipendi e le
indennità di cui alla seguente tabella a decorrere dalle date ivi
indicate:
comma 1
dal 1.1.1971
dal 1.7.1972
dal 1.12.1972
Generale di C.A.
6.328.350
11.167.000
12.540.000
Generale di Div.
5.726.500
9.251.000
10.200.000
Generale di B. (1)
4.743.000
5.648.000
5.770.000
Colonnello + 2 anni (2)
3.860.000
4.806.500
4.880.400
Colonnello (2)
3.860.000
4.410.000
4.410.000
GRADO
Indennità di funzione
(1)
Compete l'indennità di funzione nella misura annua lorda di L. 2.220.000
dal 1°.7.1972 e di L. 2.900.000 dal 1°.12.1972.
(2)
Compete l'indennità di funzione nella misura annua lorda di L. 1.170.000
dal 1°.7.1972 e di L. 1.640.000 dal 1°.12.1972.
Art. 9
comma 1
L'indennità di funzione, prevista per i generali di brigata e per i
colonnelli, in calce alla tabella degli stipendi, è pensionabile, è
assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio
e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la
riduzione.
Art. 10
comma 1
Le nuove misure delle retribuzioni stabilite dall'articolo 8 sono
considerate ai fini dei relativi aumenti periodici, della 13ª mensilità,
dell'indennità di buonuscita, della determinazione dell'equo
indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e
dell'assegno alimentare.
PARTE PRIMA – Pagina 53
comma 2
Per quanto concerne la liquidazione e la riliquidazione della
pensione ordinaria e degli assegni sostitutivi nulla è innovato sino
alla data del 30 novembre 1972, con effetto dalla quale si
provvederà in materia, ai sensi del successivo articolo 14.
Art. 12
comma 1
comma 2
Ai tenenti colonnelli che siano stati valutati ai fini dell'avanzamento
con giudizio di idoneità, sono attribuiti, con decorrenza dal 1°
gennaio dell'anno cui si riferisce la prima valutazione, i seguenti
stipendi:
Parametro
Anni di
permanenza
nella classe di
stipendio
Stipendio dal
1.12.1972
615
===
4.520.000
560
2
4.116.000
530
3
3.895.000
500
3
3.675.000
Ai tenenti colonnelli che cessano dal servizio permanente per limiti
di età o per infermità o perché deceduti, che non conseguano la
promozione al grado superiore, è attribuito, dal giorno antecedente a
quello della cessazione dal servizio o del decesso, lo stipendio
corrispondente al parametro 615, in sostituzione della promozione
prevista della legge 22.7.1971, n. 536. Tale beneficio non è
cumulabile con quello previsto dall'art. 2, secondo comma, della
legge 24.5.1970, n. 336 ai fini della liquidazione della pensione e
dell'indennità di buonuscita.
Art. 13
comma 1
Ai generali ed ai colonnelli nella posizione di a disposizione, all'atto
della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della
pensione dell'indennità di buonuscita sono attribuiti, in luogo della
promozione, soppressa con l'articolo 1 della presente legge, 6
aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio
spettante.
PARTE PRIMA – Pagina 54
comma 2
Gli aumenti periodici di cui al comma precedente sono attribuiti, in
luogo della promozione dal giorno antecedente a quello del
raggiungimento del limite di età, soppressa con l'articolo 1 della
presente legge, anche ai generali e ai colonnelli in servizio
permanente effettivo iscritti in quadro di avanzamento o che siano
stati valutati una o più volte e giudicati idonei ma non iscritti in
quadro. Per gli ufficiali di cui al presente comma detti aumenti
periodici non sono cumulabili con il beneficio previsto dall'articolo
2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336.
PARTE PRIMA – Pagina 55
CAPITOLO III - LEGGE 27 OTTOBRE 1973, n. 628
“Concessione
dell’assegno perequativo al personale militare e
adeguamento delle indennità per servizio di istituto spettante agli appartenenti
ai corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza”.
1. Generalità (art. 1 – 1°, 2° e 3° comma)
Gli Ufficiali di grado inferiore a Colonnello (con esclusione dei
Sottotenenti di complemento di 1ª nomina) hanno diritto, con decorrenza
1.1.1973, alla corresponsione di un assegno perequativo di natura
stipendiale. Tale assegno, commisurato al grado, per espressa previsione
normativa non è rivalutabile per aumenti periodici, non è computabile nella
13° mensilità, è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di
aspettativa, di provvedimento disciplinare o di altra posizione di stato
comportante riduzione dello stipendio ed è, infine, sospeso in tutti i casi di
sospensione dello stipendio. In caso di nomina a grado che comporti una
riduzione del predetto assegno perequativo, deve essere mantenuta la
percezione della maggiore somma spettante. La differenza deve essere
corrisposta sotto forma di assegno personale, riassorbibile con l’ulteriore
progressione di carriera (criterio dell’irreversibilità stipendiale).
2. Misure dell’assegno perequativo (art. 1 – 1° comma)
Di seguito, vengono riportate le misure del citato assegno, distinte per
grado, così come indicate nella tabella 1 allegata alla legge in esame:
Grado
Tenente Colonnello per. 615
Tenente Colonnello par. 560
Tenente Colonnello par. 530
Tenente Colonnello par. 500
Tenente Colonnello par. 420
Maggiore e 1° Capitano
Capitano
Tenente
S. Tenente
Aiut. di Batt. e Mar. Magg. “A”
Mar. Magg. - Capo – Ordinario
Sergente Maggiore
Sergente par. 125
Sergente par. 105
PARTE PRIMA – Pagina 56
Importo
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
803,09
741,63
694,92
652,29
652,29
537,12
475,14
414,71
335,70
516,07
430,96
361,52
286,50
265,98
3. Indennità soppresse
Ai sensi dell’art. 2 della legge 628/1973, a decorrere dall'1.1.1973, nei
confronti del personale militare fino al grado di Ten. Colonnello è soppressa
la corresponsione dei sottoelencati compensi, indennità ed emolumenti
(tabella 2 della legge):
- razioni foraggio di cui al decreto legge 2.11.1919, n. 2079, convertito
nella legge 17.4.1925, n. 473, e successive modificazioni;
- indennità di alloggio, di cui al regio decreto 27.2.1921, n. 285;
- indennità cavalli, di cui all’art. 175 del regio decreto 11.11.1923, n. 2395,
e successive modificazioni;
- assegno al personale destinato al Museo storico della Marina a Venezia;
- indennità per speciali destinazioni e per incarichi speciali; indennità per
prove in moto;
- soprassoldi a terra e soprassoldi speciali per incarichi per i Sottufficiali e
per i Militari del Corpo equipaggi militari marittimi; indennità per
rimborso spese; supplemento vitto ai Militari della Marina destinati in
servizio di terra; quota di soprassoldo di missione agli Ufficiali e
ragionieri-geometri del genio militare collocati a disposizione alla marina,
di cui al regio decreto 2.6.1924, n. 931, e successive modificazioni;
- compenso al personale dell’Arma dei Carabinieri addetto alla
manutenzione e alla riparazione dei materiali presso i Corpi di cui al regio
decreto 31.12.1924, n. 2262;
- indennità per la perdita di ogni cavallo; indennità annua al direttore e al
segretario del museo storico del genio militare e indennità annue al
personale dell’Istituto centrale militare di radiotelegrafia e di elettronica;
- indennità mensile per spese di domestico e governo quadrupedi;
soprassoldo giornaliero agli Ufficiali addetti ai comandi di stazione
permanenti e agli uffici di imbarco; indennità di vestiario giornaliera ai
Sottufficiali e militari di truppa dell’Arma dei Carabinieri a cavallo;
soprassoldo giornaliero ai Sottufficiali e militari di truppa dell’Arma dei
Carabinieri per i servizi di traduzione, di scorta , di assistenza e per altri
speciali incarichi;
- soprassoldo giornaliero ai militari dell’Arma dei Carabinieri comandanti a
prestare servizio negli arsenali marittimi, di cui al decreto ministeriale
14.8.1925, e successive modificazioni;
- compensi di lavoro ai militari, di cui agli artt. da 260 a 266 del regio
decreto 31.12.1924, n. 2262, e successive modificazioni;
- remunerazioni per servizi speciali, di cui all’art. 156 del regio decreto
10.2.1927, n. 443;
PARTE PRIMA – Pagina 57
- compensi per la stazzatura delle navi e dei galleggianti, di cui al regio
decreto 5.4.1928, n. 929, e dal decreto ministeriale di attuazione 7.5.1948;
- indennità di piantonamento in luogo di cura; soprassoldo per i
trombettieri; premio di buon governo; compensi ai maniscalchi, di cui al
regio decreto 30.11.1930, n. 1629;
- speciali premi annui agli Ufficiali dei servizi tecnici, di cui all’art. 1 del
decreto legge 23.1.1936, n. 264, convertito nella legge 6.4.1936, n. 745;
- indennità agli Ufficiali di commissariato abilitati alle funzioni di perito in
merceologia, di cui al decreto legge 22.10.1936, n. 2134, convertito nella
legge 28.4.1937, n. 753, e al decreto ministeriale di attuazione 31.3.1937;
- indennità di accantonamento agli Ufficiali ed ai Sottufficiali appartenenti
a reparti dislocati in località di altitudine non inferiore ai mille metri, di
cui alla legge 6.6.1939, n. 974;
- trattamento economico del personale delle Forze Armate in servizio
nell’isola di Pantelleria, di cui al regio decreto 6.6.1939, n. 1242;
- indennità di servizio di frontiera agli Ufficiali, Sottufficiali, graduati e
militari di truppa dell’Arma dei Carabinieri e dei Corpi della Guardia di
Finanza e delle guardie di pubblica sicurezza; indennità agli Ufficiali,
Sottufficiali, graduati e militari di truppa del Corpo della Guardia di
Finanza che prestano servizio nei reparti situati in zone malariche o che
appartengono al contingente del ramo mare del Corpo, di cui al decreto
legislativo 9.3.1948, n. 451, e alla legge 9.10.1951, n. 1134;
- indennità giornaliera di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 11.11.1950, n. 807;
- indennità di disagiata residenza e indennità di malaria agli appartenenti al
Corpo degli agenti di custodia, di cui alla 21.10.1950, n. 1073;
- indennità di specializzazione, di cui alla legge 8.1.1952, n. 15;
- assegni personali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legge 31.7.1954, n.
533, convertito con modificazioni nella legge 26.9.1954, n. 869 e
successive modificazioni;
- indennità e compensi per incarichi di insegnamento di cui all’art. 20 del
regio decreto 30.11.1930, n. 1629; alle leggi 16.6.1949, n. 307, 5.12.1955,
n. 1305, 20.6.1956, n. 617, 29.4.1952, n. 310; all’art. 8 della legge
23.4.1959, n. 189; alla legge 19.5.1964, n. 345; al decreto del Presidente
della repubblica 13.8.1968, n. 1512;
- soprassoldo al personale dello squadrone guardia del Presidente della
repubblica di cui alla legge 20.10.1960, n. 1255;
- premio speciale per il personale in servizio presso gli ispettorati del
lavoro, di cui agli artt. 10 e 15 della legge 22.7.1961, n. 628;
- indennità fissa annua ai primi capitani e primi Tenenti di vascello di cui
all’art. 1 della legge 26.7.1967, n. 710;
PARTE PRIMA – Pagina 58
- indennità ai maestri direttori dei Corpi musicali, ai Sottufficiali vice
Direttori o capi musica e ai musicisti e soprassoldo a Sottufficiali,
graduati e militari di truppa dell’Arma dei Carabinieri, del corpo della
Guardia di Finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza addetti
al servizio radiocollegamenti di cui alla legge 26.7.1961, n. 710;
- premio agli Ufficiali direttori del tiro e agli Ufficiali elettrotecnici e delle
comunicazioni della Marina, di cui alla legge 11.6.1962, n. 606;
- indennità al direttore, al segretario agli istruttori teorico - pratici delle
Scuole allievi operai di cui all’art. 7 della legge 19.5.1964, n. 345;
- indennità di cui agli artt. 5 e 6 e assegno personale di cui all’art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 5.6.1965, n. 749;
- speciale indennità dovuta agli appartenenti al Corpo degli agenti di
custodia destinati a prestare servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di
cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici, di cui alla
legge 17.10.1967, n. 965;
- indennità di alloggio di cui alla legge 22.12.1969, n. 965;
- gettoni di presenza e compensi di esame di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11.1.1956, n. 5, e successive modificazioni.
PARTE PRIMA – Pagina 59
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
27.10.1973, n. 628
PARTE PRIMA – Pagina 60
LEGGE 27 OTTOBRE 1973, n. 628
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1973, n. 281)
(stralcio)
Art. 1 (*)
comma 1
Agli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello e
ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei
Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e
degli agenti di custodia, nonché agli appuntati e ai militari di truppa
dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti è corrisposto, a
decorrere dal 1° gennaio 1973, un assegno perequativo
pensionabile, utile ai fini dell'indennità di buonuscita e del premio
di congedamento, nelle misure di cui all'allegata tabella 1.
comma 2
L'assegno perequativo pensionabile non è suscettibile di aumenti
periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità, è
ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di
aspettativa, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che
importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di
sospensione dello stipendio.
comma 3
Nei casi di promozione o di nomina, al personale provvisto di
assegno perequativo pensionabile d'importo superiore a quello
spettante nel nuovo o nei nuovi gradi è attribuito un assegno
personale pensionabile pari alla differenza tra l'assegno perequativo
già goduto e il nuovo o i nuovi, da riassorbire con i successivi
aumenti per ulteriore progressione di carriera].
(*)
Articolo abrogato dall'art. 173, L. 11.7.1980, n. 312.
PARTE PRIMA – Pagina 61
CAPITOLO IV - LEGGE 5 MAGGIO 1976, n. 187
“Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le FF. AA.”
1. Generalità
La norma, rivolta agli Ufficiali ed ai Sottufficiali, introduce importanti
elementi innovativi in materia di trattamento economico.
Per una migliore cognizione delle argomentazioni di seguito trattate, si
ritiene opportuno rammentare che gli stipendi del personale militare, come in
precedenza accennato, possono essere determinati sia in funzione
dell’anzianità di servizio complessiva, sia in relazione al periodo di
permanenza nel grado.
Appare utile precisare che nei confronti degli ex allievi delle scuole
militari viene considerato servizio militare quello prestato a decorrere dal
compimento del sedicesimo anno di età. Ciò, ai sensi del D.P.R. 9.3.1976, n.
471 che ha sostituito l'art. 17 del D.P.R. 20.6.1956, n. 950 che prevedeva la
possibilità di contrarre l'arruolamento volontario all'atto del compimento del
diciassettesimo anno di età.
2. Determinazione stipendio per anzianità di servizio complessiva
Per “anzianità di servizio complessiva” s’intende la durata del servizio
militare effettivamente prestato, maggiorata dell’anzianità convenzionale
derivante dall’applicazione di taluni benefici (analizzati in dettaglio al
successivo capitolo V), tra i quali i più comuni sono quelli connessi con:
- studi universitari (qualora richiesti per l’accesso in carriera);
- benefici combattentistici;
- concessione dell’equo indennizzo per infermità dipendente da causa di
servizio.
Lo stipendio spettante in base all’anzianità di servizio è determinato
previo abbattimento (detrazione) di determinati anni in relazione al grado
rivestito (art. 27 D.P.R. 1079/1970, modificato dall'art. 23 legge 187/1976).
Gli aumenti biennali spettanti in ciascun grado, all’atto
dell’inquadramento ai sensi della legge in esame, si determinano in ragione
di uno per ogni biennio di servizio complessivamente prestato, previa
detrazione degli anni di abbattimento specificati. Eventuali frazioni
temporali residue concorrono alla maturazione del successivo aumento
periodico.
PARTE PRIMA – Pagina 62
Di seguito, si riportano gli anni di detrazione riferiti ai vari gradi:
Grado
Generale di C.A.
Generale di Div.
Generale di Brig.
Colonnello (2° livello)
Colonnello
Tenente Colonnello
Maggiore
Capitano - Tenente - S.Tenente
Aiutante di battaglia
Maresciallo Maggiore
Maresciallo Capo
Maresciallo Ordinario
Sergente Maggiore - Sergente
Anni
29
27
25
21
19
17
6
0
14
12
10
6
0
3. Determinazione stipendio per anzianità di grado (art. 5 R.D. 3458/1928)
La determinazione dello stipendio spettante, come precedentemente
evidenziato, può avvenire, qualora più favorevole, per anzianità di grado.
In tale evenienza, all’atto della promozione compete lo stipendio previsto
per il nuovo grado rivestito, nella misura iniziale.
La successiva progressione economica si sviluppa in scatti, da attribuire
giuridicamente al compimento di ciascun biennio di servizio prestato nel
grado.
Il diritto alla fruizione delle competenze mensili si perfeziona dal 16 del
mese oppure dal 1° giorno del mese successivo, rispettivamente, qualora il
biennio trovi compimento fra il giorno 1 ed il 15 del mese o dopo tale
periodo.
4. Sistema parametrale a favore dei Tenenti Colonnelli (art. 21)
La disposizione modifica quanto già stabilito dall’art. 12 della precedente
legge n. 804/1973 a favore dei Tenenti Colonnelli, in ordine al
conseguimento dei parametri stipendiali successivi al primo (par. 420)
attribuito all’atto della promozione.
In tale contesto, a decorrere dall'1.1.1976, lo sviluppo della carriera
economica nel grado di Tenente Colonnello risulta così articolato:
PARTE PRIMA – Pagina 63
-
par. 500, dopo 2 anni di permanenza nel grado;
par. 530, dopo 5 anni di permanenza nel grado;
par. 560, dopo 8 anni di permanenza nel grado;
par. 615, dopo 10 anni di permanenza nel grado.
Particolare rilievo assume il disposto del comma 3 dello stesso art. 21 che
prevede, a favore dei Tenenti Colonnelli che al 1° gennaio 1976 abbiano
maturato 20 anni di servizio dalla data di promozione a Tenente ma non
ancora due anni di anzianità nel grado, l’attribuzione del par. 500, con
decorrenza economica e giuridica dall’1.1.1976, senza operare la detrazione
sopra accennata.
Di seguito, vengono riepilogati gli importi iniziali dello stipendio annuo
lordo spettante agli Ufficiali ed ai Sottufficiali, nei vari gradi, ai sensi della
legge 5.5.1976, n. 187:
Grado
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello (2° livello)
Colonnello
Tenente Colonnello (parametro 615)
Tenente Colonnello (parametro 560)
Tenente Colonnello (parametro 530)
Tenente Colonnello (parametro 500)
Tenente Colonnello (parametro 420)
Maggiore
Capitano
Tenente
Sottotenente spe
Sottotenente rich. d’autorità
S.Ten. rich. a domanda - S.Ten. di 1ª nomina
Aiutante. di Batt. - Mar. Magg. “Aiutante” Maresciallo
Maggiore
Maresciallo Capo
Maresciallo Ordinario
Sergente Maggiore
PARTE PRIMA – Pagina 64
Importo
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
6.476,37
5.267,86
2.979,96
2.520,52
2.277,57
2.334,51
2.125,74
2.011,86
1.897,98
1.594,30
1.309,61
1.081,85
948,99
664,29
626,33
607,35
930,01
827,52
745,38
637,72
580,78
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE PRIMA – Pagina 65
TENENTE COLONNELLO
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
gg mm aaaa
01/01/1976
08/11/1950
arruolato
APPLICAZIONE LEGGE 5.5.1976 N.187
08/11/1976
01/01/1976
16/11/1976
08/11/1950;
01/09/1951;
01/09/1953;
01/09/1957;
01/09/1966;
01/09/1970.
aa
mm
gg
Servizio
25
1
23
Benefici di Laurea
== == ==
----------------25
1 23
17 == ==
2 == ==
3 == ==
3
1 23
2 == ==
1
1 23
Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/09/1970
Totale Servizio
Detrazione fissa
Tempo di attesa nel par.420
Tempo di attesa nel par.500
01/01/1976
in data
in data
in data
in data
in data
in data
Servizio utile agli a.b.
Residuo
2.062,15 1^ a.b. - parametro 530
694,92 Assegno perequativo - parametro 530
Residuo
1
1
23
Servizio
==
10
7
Totale
2.112,45 2^ a.b. - parametro 530
PARTE PRIMA – Pagina 66
----------------2 == ==
TENENTE COLONNELLO
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
gg mm aaaa
01/01/1976
01/10/1960
arruolato
APPLICAZIONE LEGGE 5.5.1976 N.187
01/10/1977
01/01/1976
01/10/1977
01/01/1978
01/10/1960
mm
gg
Servizio
15
3
==
Benefici di Laurea
== == ==
----------------15
3 ==
6 == ==
9
3 ==
8 ==
==
1
3 ==
Maggiore con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/01/1974
Servizio utile agli a.b.
Residuo
1.440,57 4^ a.b.
537,12 Assegno perequativo
Residuo
1
3
==
Servizio
==
9
==
Totale
1.473,31 5^ a.b.
-----------------2 == ==
Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/01/1978
Servizio
17
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------17
3 ==
17 == ==
==
3 ==
0 == ==
==
3 ==
Totale Servizio
Detrazione fissa
01/01/1978
01/10/1960;
01/01/1961;
01/01/1963;
01/01/1965;
01/01/1974;
01/01/1978.
aa
Totale Servizio
Detrazione fissa
01/01/1976
in data
in data
in data
in data
in data
in data
Servizio utile agli a.b.
Residuo
1.594,30 Iniziale - parametro 420
652,29 Assegno perequativo - parametro 420
PARTE PRIMA – Pagina 67
3
==
TENENTE COLONNELLO
Promosso Tenente SPE
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
gg mm aaaa
01/01/1976
01/01/1955
arruolato
APPLICAZIONE LEGGE 5.5.1976 N.187
01/01/1978
01/01/1976
01/01/1978
01/01/1955;
01/01/1955;
01/01/1958;
01/01/1967;
01/12/1975.
aa
mm
gg
Servizio
21
==
==
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------21 == ==
17 == ==
== == ==
4 == ==
4 == ==
== == ==
Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/12/1975
Totale Servizio
Detrazione fissa
Tempo di attesa nel par.420
01/01/1976
in data
in data
in data
in data
in data
Servizio utile agli a.b.
Residuo
1.992,88 2^ a.b. - parametro 500
652,29 Assegno perequativo - parametro 500
Residuo
==
==
==
Servizio
2
==
==
Totale
2.040,33 3^ a.b. - parametro 500
PARTE PRIMA – Pagina 68
-----------------2 == ==
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
R.D.
D.P.R.
LEGGE
31.12.1928,
28.12.1970,
5.5.1976,
PARTE PRIMA – Pagina 69
n. 3458
n. 1079
n. 187
R.D. 31.12.1928, n. 3458
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1929, n. 55)
(stralcio)
Art. 5
(art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.) - Gli stipendi degli
ufficiali sono determinati in base all'anzianità di grado, oppure in base
all'anzianità di servizio da ufficiale se risulti più favorevole.
D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, n. 1079
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 gennaio 1971, n. 4)
(stralcio)
Art. 27
Con effetto dal 1° luglio 1970, la detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini
degli aumenti biennali di stipendio, è così modificata per gli ufficiali dei
seguenti gradi e di quelli corrispondenti:
- tenente e capitano
- maggiore
- tenente colonnello
»
anni
»
0
6
17
LEGGE 5 MAGGIO 1976, n. 187
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 maggio 1976, n. 122)
(stralcio)
Art. 21
(Attribuzione dei parametri di stipendio)
comma 1
A modifica del primo comma dell'articolo 12 della legge 10
dicembre 1973, n. 804, e della tabella 1 allegata alla legge 27
ottobre 1973, n. 628, ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in
servizio all'entrata in vigore della presente legge e agli ufficiali che
pervengono a tali gradi successivamente, lo stipendio del parametro
500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti,
PARTE PRIMA – Pagina 70
anziché dal 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce la prima
valutazione, al compimento di due anni di anzianità nel grado. Dal
compimento della predetta anzianità di grado decorrono i periodi
stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e
delle successive classi dell'assegno perequativo.
comma 2
Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per i tenenti
colonnelli e gradi corrispondenti in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, si computa anche l'anzianità di grado
maturata anteriormente alla predetta data. I conseguenti benefici
economici decorrono dal 1° gennaio 1976.
comma 3
Ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio alla entrata
in vigore della presente legge che alla data del 1° gennaio 1976
abbiano compiuto 20 anni di servizio effettivo successivi alla
nomina o promozione al grado di tenente o corrispondente ma non
ancora due anni di anzianità di grado, lo stipendio del parametro
500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti dal
1° gennaio 1976 e da tale data decorrono i periodi stabiliti per la
attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive
classi di assegno perequativo. Se la predetta anzianità di servizio è
stata o viene compiuta dopo il 1° gennaio 1976, lo stipendio del
parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono
attribuiti alla data di compimento dell'anzianità stessa.
comma 4
Agli ufficiali che successivamente all'entrata in vigore della
presente legge pervengono al grado di tenente colonnello e gradi
corrispondenti dopo aver compiuto venti anni di servizio effettivo
successivi alla nomina o promozione al grado di tenente o
corrispondente, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe
di assegno perequativo sono attribuiti all'atto della promozione e
dalla promozione decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei
successivi parametri di stipendio e delle successive classi di assegno
perequativo.
PARTE PRIMA – Pagina 71
Art. 23
(Detrazioni di anzianità di servizio)
comma 1
Le detrazioni dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali
di stipendio, previste dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n.
915, e dall'articolo 4 della legge 7 ottobre 1957, n. 969, sono
modificate per gli ufficiali dell'Esercito e dei Corpi della guardia di
finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di
custodia e rese uguali a quelle indicate nei predetti articoli per i
corrispondenti gradi degli ufficiali della Marina, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.
comma 2
La detrazione dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali
di stipendio, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è così modificata per i
sottufficiali dei seguenti gradi:
- sergenti maggiori o secondi capi: anni zero;
- marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita
la qualifica di aiutante o scelto: anni 14.
PARTE PRIMA – Pagina 72
CAPITOLO V - ANZIANITA' CONVENZIONALI
1. Generalità
Il servizio utile all’inquadramento stipendiale, come accennato nel
precedente capitolo, è costituito dal servizio effettivamente prestato
maggiorato, ove spettante, delle cosiddette "anzianità convenzionali"
derivanti da situazioni particolari ovvero da prestazioni rese a carattere
individuale.
Di seguito vengono esaminate le norme che più frequentemente danno
luogo alla concessione di incrementi figurativi del servizio.
Essi hanno piena valenza fino all’entrata in vigore della legge 312/1980 e
seguenti che, con l'adozione dei livelli funzionali-retributivi hanno
profondamente innovato il sistema stipendiale del personale appartenente
alla Pubblica Amministrazione (vds. II Parte - capitoli I - II - IV - VI).
2. Anzianità convenzionali
a) Beneficio per studi universitari (D.P.R. n. 1079 /1970 art. 30, comma 3)
Agli Ufficiali il cui accesso in carriera è subordinato al possesso del
diploma di laurea, sono concessi benefici economici rappresentati dalla
valutazione, come servizio effettivo, degli anni di durata del corso legale
di studi, con esclusione di eventuale servizio coincidente, già prestato ad
altro titolo (generalmente servizio militare).
La norma trova applicazione anche nei confronti degli Ufficiali
reclutati ai sensi della legge 1414/1962, per i quali è richiesta l’avvenuta
frequenza del biennio o del triennio di studi universitari.
Il beneficio di cui trattasi, reiterabile con la successiva progressione
economica nei vari gradi conseguibili, compete anche ai Cappellani
Militari, in quanto, in qualità di sacerdoti cattolici, debbono
necessariamente aver superato il Corso di S. Teologia, a norma del
Canone 1365 del Codex Iuris Canonici.
In tale contesto, si rappresenta, infine, che gli artt. 91, 92 e 93 della
legge 1.6.1961, n. 512, relativa allo stato giuridico, all’avanzamento ed al
trattamento economico del personale del sevizio di assistenza spirituale
delle FF.AA., stabiliscono che ai Cappellani militari compete lo stipendio
rapportato al grado militare di assimilazione.
PARTE PRIMA – Pagina 73
b) Benefici derivanti dalla concessione dell’equo indennizzo (legge
539/1950)
Le leggi 15.7.1950, n. 539 e 3.4.1958, n. 474 hanno equiparato la
categoria degli invalidi e mutilati per servizio a quella degli invalidi e
mutilati di guerra.
Pertanto, in caso di riconoscimento di infermità dipendenti da causa di
servizio, il personale militare ha titolo, ai sensi degli artt. 117 e 120 del
R.D. 31.12.1928, n. 3458 (riguardanti gli invalidi di guerra), ad una
maggiorazione convenzionale del servizio utile alla determinazione
stipendiale pari a:
- 2 anni, per infermità ascritte ad una delle prime 6 categorie della tabella
annessa al D.P.R. 30.12.1981, n. 834;
- 1 anno, per infermità ascritte alle ultime due categorie della citata
tabella.
c) Beneficio combattentistico (legge 336/1970 – art. 1)
Il personale militare che ha partecipato ad eventi bellici ha diritto
all’attribuzione dell’anzianità convenzionale di due anni ovvero, qualora
più favorevole , di un anno per ogni campagna di guerra o per il periodo
trascorso in prigionia, internamento , ricovero in luoghi di cura ed in
convalescenza per ferita o infermità contratta per causa di guerra.
Tale beneficio può essere richiesto una sola volta nel corso della
carriera e produce effetti limitatamente al periodo di permanenza nel
grado in cui viene concesso. L’attribuzione della precitata anzianità
convenzionale è subordinata alla accertata condizione di:
- ex combattente;
- partigiano;
- mutilato o invalido di guerra;
- vittima civile di guerra;
- orfano di guerra;
- profugo;
- ex deportato ed ex perseguitato sia politico, sia razziale, assimilato agli
ex combattenti.
Non rientra in tali categorie il personale impiegato in zona di
intervento per conto dell’O.N.U..
La maggiorazione del servizio derivante dall’applicazione dell’art. 1
della legge 336/1970 abbrevia i tempi di attesa ai parametri concedibili ai
Tenenti Colonnelli ed è utile al conseguimento del 2° livello di stipendio,
stabilito per i Colonnelli.
PARTE PRIMA – Pagina 74
d) Beneficio per la bonifica dei campi minati (D.Lgs.Lgt. 320/1946)
Il D.P.R. 20.2.1948, n. 1116 dispone che i benefici a favore dei
combattenti e dei reduci di guerra vengano concessi a favore del personale
di cui al D.Lgs. Lgt. 12.4.1946, n. 320. Agli Addetti alla bonifica dei
campi minati viene applicato il disposto del D.P.R. n. 1116/1948 purché
abbiano prestato servizio sui campi minati per un effettivo periodo di
tempo non inferiore a 90 gg. anche se non consecutivi, ed abbiano reso
servizi particolarmente rischiosi, intendendosi come tali quelli compiuti
dai dirigenti, dagli assistenti e dagli sminatori specializzati.
Il periodo minimo suddetto non è richiesto per coloro che abbiano
contratto mutilazioni, ferite ovvero invalidità per cause inerenti al servizio
di bonifica. Tale ultima norma prevede l’estensione a detta categoria di
personale dei benefici già concessi a favore dei combattenti. Essi si
concretizzano nella supervalutazione del periodo prestato nella citata
attività ai fini dell’anticipazione degli aumenti biennali di stipendio; è il
caso di precisare che, per effetto della sentenza n. 1672 in data 10.3.1984
della corte di Cassazione “i benefici combattentistici di cui alla legge
336/1970, volti a risarcire i dipendenti pubblici dei danni conseguenti ad
eventi bellici, spettano esclusivamente ai soggetti contemplati in detta
legge e, pertanto, non sono applicabili agli sminatori che non rientrano
neppure tra le categorie equiparate di cui alla legge 824/1977 riguardante
soltanto coloro che hanno partecipato direttamente agli eventi bellici o ne
hanno subito un danno diretto”.
e) Beneficio per cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo (legge
1222/1971)
Gli Ufficiali ed i Sottufficiali che hanno prestato servizio a titolo di
cooperazione tecnica nei Paesi in via di sviluppo hanno titolo, ai fini del
conseguimento degli aumenti periodici di stipendio, alla supervalutazione
di 1/3 del servizio prestato in tali Paesi.
Il beneficio trova applicazione con cadenza trimestrale, a decorrere
dalla data di effettiva prestazione.
Si rappresenta infine che, ai sensi del combinato disposto dall’art. 20
della legge 1222/71 e dell’art. 144 del D.P.R. 18/1967, il beneficio in
esame comporta la maggiorazione di ½ del servizio prestato come
cooperazione tecnica sia ai fini del trattamento di quiescenza sia per il
computo della buonuscita.
PARTE PRIMA – Pagina 75
f) Beneficio per servizio reso in zona intervento O.N.U. (legge
1746/1962)
Il periodo trascorso in zone di intervento O.N.U. deve essere valutato,
ai fini della determinazione dello stipendio, in misura doppia rispetto alla
durata effettiva.
Il beneficio decorre dal giorno di prestazione del servizio e produce
effetti per tutto il periodo di permanenza nel grado in cui viene concesso.
Appare utile precisare che il disposto della legge 1746/1962 è
riconducibile al R.D. 31.12.1928, n. 3458, art. 117.
Infine, si rappresenta che ai destinatari della citata legge 1746/1962, per
espressa previsione dell’art. 5 della legge 824/1971, non è estensibile la
previsione normativa di cui alla legge 336/1970 in ordine ai benefici
riservati agli ex combattenti e categorie assimilate.
g) Beneficio demografico (legge n.1/1939)
Il periodo di servizio necessario alla concessione dell’aumento biennale
di stipendio in corso di maturazione si considera compiuto al primo giorno
del mese, se la nascita del figlio avviene entro il giorno 15; diversamente,
decorre dal primo del mese successivo.
La concessione del beneficio demografico non influenza la maturazione
dei futuri aumenti stipendiali, per i quali è prevista la normale cadenza.
Il riconoscimento della prole naturale e/o di quella adottiva (adozione
speciale prevista dall’art. 4 della legge 5.6.1967, n. 431), è equiparata a
quella legittima e produce effetti a decorrere dalla manifestazione della
volontà, ovvero dalla data del decreto definitivo di adozione speciale.
PARTE PRIMA – Pagina 76
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
R.D.
LEGGE
D.Lgs. Lgt.
D.P.R.
LEGGE
LEGGE
LEGGE
D.P.R.
LEGGE
D.P.R.
LEGGE
LEGGE
31.12.1928,
3.1.1939,
12.4.1946,
20.2.1948,
15.7.1950,
3.4.1958,
11.12.1962,
5.1.1967,
24.5.1970,
28.12.1970
9.10.1971,
15.12.1971,
PARTE PRIMA – Pagina 77
n. 3458
n.
1
n. 320
n. 1116
n. 539
n. 474
n. 1746
n. 18
n. 336
n. 1079
n. 824
n. 1222
R.D. 31 DICEMBRE 1928, n. 3458
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1929, n. 55)
(stralcio)
Art. 117
Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo è
concessa, agli effetti della determinazione dello stipendio:
a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito
ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o
invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al
decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusta l'art.
100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con
regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70;
b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce
di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi
di guerra ascritti alle ultime quattro categorie giusta la tabella indicata alla
precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico
predetto.
In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola
delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle
cennate condizioni.
Le ricompense al valore militare e la croce di guerra di cui alle precedenti
lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la
relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922.
Art. 120
Agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe giornaliere per i
sottufficiali (compresi quelli richiamati dal congedo), si applicano le
disposizioni contenute nei precedenti artt. 115, 116, 117 e 118, ad eccezione
dell'ultimo comma dell'articolo 118, che è applicabile soltanto ai sottufficiali di
carriera che erano tali prima del 24 maggio 1915.
PARTE PRIMA – Pagina 78
Per sottufficiali di carriera devono intendersi coloro che prima del 24 maggio
1915 rivestivano i seguenti gradi: sergente maniscalco, sergente musicante, vicebrigadiere dei carabinieri reali; sergente maggiore, sergente maggiore
maniscalco, sergente maggiore musicante e brigadiere dei carabinieri reali;
maresciallo, maestro d'arme di 3ª classe e maresciallo d'alloggio dei carabinieri
reali; maresciallo capo, maestro d'arme di 2ª classe e maresciallo d'alloggio capo
dei carabinieri reali; maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1ª classe e
maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri reali.
I sottufficiali richiamati in servizio, i quali non abbiano mai goduto (pure
avendone diritto) i benefici sopraindicati, avranno il trattamento stabilito dagli
articoli sopra citati, fermo il disposto del primo comma dell'art. 99.
LEGGE 3 GENNAIO 1939, n. 1
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1939, n. 10)
Conversione in legge con modificazione del:
R.D.L. 21 AGOSTO 1937, n. 1542
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 1937, n. 1542)
(stralcio)
Art. 22
Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle
con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione,
suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in
corso di maturazione alla data della nascita di un figlio si considera compiuto
dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15,
e in caso diverso dal 1° del mese successivo.
La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi e quella delle
promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in
dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di
stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate in dipendenza della
concessione di cui al precedente comma.
D.Lgs. Lgt. 12 APRILE 1946, n. 320
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 1946, n. 119)
(stralcio)
Art. 10
Agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, che abbiano prestato
servizi particolarmente rischiosi, sono estesi i benefici previsti dalle disposizioni
vigenti a favore dei combattenti e dei reduci di guerra.
PARTE PRIMA – Pagina 79
Con successivo provvedimento, emanato su proposta del Ministro per la
guerra, di concerto con gli altri Ministri interessati, verranno dettate le norme
per l'applicazione del comma precedente.
Agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati che siano divenuti
inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in
seguito a lesioni o ad infermità incontrate nell'espletamento delle operazioni di
bonifica suddette, sono estese le norme concernenti il distintivo d'onore per i
mutilati ed invalidi di guerra nonché tutte le norme di assistenza e protezione
previste per dette categorie di persone, salvo per quanto riguarda pensioni ed
assegni, quanto disposto dagli articoli 11 e 12.
Alle vedove ed agli orfani degli addetti alle operazioni di bonifica di
immobili minati, deceduti in seguito a lesioni incontrate nell'espletamento delle
operazioni di bonifica suddette, sono estese tutte le norme di assistenza e
protezione previste per le vedove e gli orfani di guerra.
D.P.R. 20 FEBBRAIO 1948, n. 1116
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 agosto 1948, n. 196)
(stralcio)
Art. 1
Gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati, per poter conseguire,
giusta il primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12
aprile 1946, n. 320, i benefici previsti dalle disposizioni a favore dei combattenti
e dei reduci di guerra, devono possedere i seguenti requisiti:
a) aver prestato servizio sui campi minati per un effettivo periodo di tempo non
inferiore a 90 giorni, anche se non consecutivi;
b) aver prestato servizi particolarmente rischiosi, intendendosi come tali quelli
compiuti dai dirigenti, dagli assistenti e dagli sminatori specializzati.
Il periodo minimo suddetto non è richiesto per coloro che siano rimasti feriti
o mutilati o invalidi per cause inerenti al servizio di bonifica dei campi
minati.
Art. 2
Ai fini della lettera a) dell'art. 1, il sevizio prestato dal personale, di cui alla
lettera b) dell'articolo stesso, alla dipendenza di proprietari, concessionari di
terreni demaniali, arenili e spiagge, di consorzi e di ditte appaltatrici, a norma
degli articoli 7 e 8 del decreto 12 aprile 1946, n. 320, sarà computato sulla base
delle risultanze del «Registro del personale brevettato e dei manovali
specializzati addetti ai lavori, di bonifica», la cui tenuta è regolata
dall'Amministrazione.
PARTE PRIMA – Pagina 80
Per il personale stesso, dipendente dall'Amministrazione militare, il computo
del servizio sarà fatto sulla base delle risultanze del giornale dei lavori.
LEGGE 15 LUGLIO 1950, n. 539
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° agosto 1950, n. 174)
(stralcio)
Art. 1
I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi
di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati
ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.
Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai
mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti in servizio.
Art. 3
Agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per
servizio coloro che alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali
territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio
militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili
ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19.2.1942, n. 137.
LEGGE 3 APRILE 1958, n. 474
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 maggio 1958, n. 114)
(stralcio)
Art. 5
I mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio sono
parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei
caduti in guerra ai fini dell’ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie
di cittadini.
La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione.
PARTE PRIMA – Pagina 81
LEGGE 11 DICEMBRE 1962, n. 1746
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1963, n. 6)
Articolo unico
Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti
servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore
dei combattenti.
Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato
Maggiore della Difesa.
D.P.R. 5 GENNAIO 1967, n. 18
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44)
(stralcio)
Art. 144
(Residenze disagiate)
Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le
residenze da considerarsi disagiate per le condizioni di vita o di clima, tenendo
anche conto della notevole distanza dall'Italia, e le residenze da considerarsi
particolarmente disagiate per le più gravose condizioni di vita o di clima.
Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate è
computato ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente
di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente.
Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede
disagiata e di congedo ordinario o di ferie.
Ai fini del computo del servizio in particolari sedi richiesto dagli articoli
107, 122 e 127, il periodo di servizio nelle residenze particolarmente disagiate è
valutato con un aumento di sei dodicesimi.
Il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate è trasferito a
richiesta dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che
con il consenso dell'interessato o per particolari esigenze di servizio, il predetto
personale non può essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra
sede particolarmente disagiata.
PARTE PRIMA – Pagina 82
LEGGE 24 MAGGIO 1970, n. 336
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1970, n. 144)
(stralcio)
Art. 1
I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle
Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e
docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario
ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra,
vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, profughi
per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere
una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più
favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in
prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di
convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in
prigionia di guerra o internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti
periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o
retribuzione. Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per
l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della
successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.
D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, n. 1079
(Pubblicato sul Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 7 gennaio 1971, n. 4)
(stralcio)
Art. 30
comma 3
Agli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo
equipollente e per quelli nominati tali in seguito a speciale concorso
per titoli di studio universitari sono computati agli stessi effetti del
primo comma del presente articolo gli anni di studi corrispondenti
alla durata legale dei rispettivi corsi superiori.
LEGGE 9 OTTOBRE 1971, n. 824
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 ottobre 1971, n. 262)
(stralcio )
Art. 5
Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336 e quelle della presente
legge sono estese, in quanto applicabili e con le stesse decorrenze, agli ufficiali,
sottufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei corpi di polizia in
PARTE PRIMA – Pagina 83
servizio permanente o continuativo, ex combattenti, partigiani, mutilati e
invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani di guerra, profughi per
l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate.
Tali disposizioni non si applicano al personale di cui alla legge 11 dicembre
1962, n. 1746.
La disposizione dell'articolo 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1970,
n. 336, non si applica ai militari che abbiano fruito della promozione prevista
dalla legge 25 luglio 1971, n. 536, recante norme in materia di avanzamento di
ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni.
LEGGE 15 DICEMBRE 1971, n. 1222
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 gennaio 1972, n. 18)
(stralcio)
Art. 20
Salve diverse disposizioni particolari della presente legge, il servizio
prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale civile di cui alla lettera a)
dell'articolo 11 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi
alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di
istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.
Al personale civile e militare di cui alla lettera a) dell'articolo 11 si applica
inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del
servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del
trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa
riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato,
per i Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso, in
quanto non vi risieda una Rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati
nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre
completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un
terzo.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti e al
personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare
servizio in scuole che funzionino nei Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi
e da organismi o enti internazionali.
Al personale militare continuano ad essere applicate le disposizioni vigenti;
ai fini del primo comma del presente articolo e dell'ultimo comma dell'art. 24.
PARTE PRIMA – Pagina 84
CAPITOLO VI - LEGGE 10 APRILE 1954, n. 113 e LEGGE 31
LUGLIO 1954, n. 599
“Trattamento economico durante la permanenza in particolari posizioni di
stato”.
1. Generalità
Lo stato degli Ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica
(legge 10.4.1954, n. 113 ) nonché lo stato dei Sottufficiali dell’Esercito,
della Marina e dell’Aeronautica (legge 31.7.1954, n. 599 ) prevedono, tra le
altre, le seguenti posizioni di stato:
- Aspettativa (art. 21 legge 113/1954 ed art. 15 legge 599/1954);
- Sospensione dall’impiego (art. 28 legge 113/1954 ed art. 19 legge
599/1954);
- Richiamo o trattenimento in servizio (art. 65 legge 113/1954 ed art. 47
legge 599/1954).
Di seguito, vengono esaminati gli aspetti giuridici ed i relativi riflessi
economici conseguenti alle cennate modifiche temporanee dello "status del
personale militare". I medesimi provvedimenti disciplinano, inoltre, il
richiamo ed il trattenimento in servizio degli Ufficiali e dei Sottufficiali delle
FF.AA..
2. Aspettativa
La posizione di aspettativa costituisce una modifica temporanea del
rapporto d’impiego, limitata al periodo in cui il dipendente è esonerato dalla
prestazione della propria attività professionale.
L’aspettativa è concessa per le seguenti cause:
- prigionia di guerra;
- infermità dipendente e non da causa di servizio;
- riduzione dei quadri;
- motivi privati.
Di seguito, vengono esaminati gli aspetti giuridici dell’aspettativa per
infermità, per riduzione di quadri e per motivi privati.
PARTE PRIMA – Pagina 85
A. Aspettativa per infermità (artt. 24 e 25 legge 113/1954 ed art. 16 e 18
legge 599/1954)
a) Aspetti giuridici.
La durata dell’aspettativa per infermità non può superare il
termine perentorio di due anni nel quinquennio.
Occorre precisare, preliminarmente che i periodi trascorsi in
aspettativa per infermità sono computati sia ai fini della
determinazione stipendiale, sia ai fini pensionistici come servizio
effettivamente prestato (art. 26 legge 187/1996). I periodi trascorsi
in detta posizione si sommano allorquando tra essi non intercorre
una prestazione di servizio superiore a tre mesi.
Non sono considerati come aspettativa i periodi di ricovero in
luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di
servizio (D.P.R. 394/1995 art. 14). Parimenti sono esclusi i periodi
di licenza straordinaria per malattia (massimo 45 giorni - legge
537/1993 - art. 3 comma 40 bis). Le cennate disposizioni non
trovano applicazione nei riguardi degli Ufficiali di complemento di
1^ nomina in quanto il rapporto con l’Amministrazione si basa sul
vincolo di soggezione derivante dall’obbligo delle prestazioni della
ferma di leva.
b)
Effetti economici.
Di seguito per completezza di trattazione vengono riportate
alcune tabelle riepilogative, per ciascuna categoria di personale
nelle quali viene specificata la durata massima della licenza
straordinaria di convalescenza, nonché dei relativi riflessi sul
trattamento economico.
A fattor comune, va precisato che, in luogo dell’indennità
operativa “maggiorata” eventualmente prevista per il Reparto di
appartenenza a partire dal 16° giorno di assenza a seguito di
infermità, compete l’indennità di impiego operativo di base.
Ufficiali e Sottufficiali in servizio permanente (o posizioni
assimilabili)
Per il personale in questione, la normativa di riferimento di cui alle
leggi 10.4.1954, n. 113 (artt. 21-22-23), 31.7.1954, n. 599 (artt. 15-16) e
5.5.1976, n. 187 (artt. 26-27) ha subito modificazioni per effetto delle
disposizioni (estese al personale militare non dirigente dall’art. 13 del
D.P.R. 31.7.1995, n. 394) previste dalla legge 24.12.1993, n. 537 (art. 3
ultimo comma) e dalla legge 23.12.1994, n. 724 (art. 22, commi 22 e 23).
PARTE PRIMA – Pagina 86
INFERMITA’ NON
DIPENDENTE
Lic. str. conv.
Aspettativa
Durata fino al
31.12.95
Durata dal
1.1.1996
Tratt.Ec/co
fino al
31.12.95
Tratt. Ec/co
dal 1.1.1996
INFERMITA’
DIPENDENTE
Lic. Str. Conv.
Aspettativa
60 gg
2 anni (ogni 5)
60 gg.
2 anni(ogni 5)
45 gg.
2 anni (ogni 5)
45 gg.
2 anni (ogni 5)
1° mese intero
2° mese all’80%
1° anno intero
3° sem. al 50%
dopo il 3° sem. 0%
1° anno intero
3° sem. al 50%
dopo il 3° sem. 0%
Intero tratt.
Intero tratt.
Intero tratt.
Intero tratt.
1° giorno a 2/3
rimanente periodo
intero (*)
(*) abrogato per effetto dell’art. 12 del D.P.R. 16.3.1999, n. 255
Ufficiali di cpl in ferma volontaria o rafferma (art. 37 legge 574/1984 e
art. 9 legge 224/1986) e sergenti in ferma prolungata
DURATA
DURATA
INFERMITA’
NON DIPENDENTE
Lic. Str. Conv.
2 anni (per l’intero periodo
di ferma o rafferma)
1° mese intero
2° mese all’80%
3° mese in poi al 60%
INFERMITA’
DIPENDENTE
Lic. Str. Conv.
2 anni (per l’intero
periodo di ferma o rafferma)
Intero trattamento
Il personale in questione può chiedere, prima dell’invio in licenza di
convalescenza, di fruire della licenza ordinaria spettante nell’anno.
Inoltre, il personale in esame, cessato dalla ferma o rafferma per
non aver riacquistato l’idoneità al termine del periodo massimo di licenza
di convalescenza consentito, qualora l’infermità sia dipendente da causa
di servizio, continuerà, se del caso, a fruire di cure a domicilio o di
ricovero in luogo di cura, sino a quando nei suoi confronti non potrà
essere adottato un provvedimento medico legale definitivo.
Ufficiali di cpl. di prima nomina
DURATA
TRATT. EC/CO
PARTE PRIMA – Pagina 87
INFERMITA’ NON DIP.
Lic. Str. Conv.
La misura necessaria a coprire
l’intero periodo di inidoneità
Primi 15 gg. intero trattamento
dal 16° giorno sospensione del
trattamento
INFERMITA’ DIP.
Lic. Str. Conv.
La misura necessaria a coprire
l’intero periodo di inidoneità
Primi 90 gg. Intero trattamento
dal 91° gg. sospensione del
trattamento
Volontari in ferma prolungata e ferma breve
INFERMITA’
NON DIPENDEN.
RICOVERI IN
LUOGHI DI CURA
DURATA
TRATTAMENTO
ECONOMICO
////
La paga è sempre
dovuta a prescindere
dalla dipendenza o meno
della causa di servizio
dell’evento
che
ha
determinato il ricovero
INFERMITA’
DIPENDENTE
LIC.STR.CONV.
LIC.STR.CONV.
La misura necessaria La misura necessaria
a coprire l’intero
a coprire l’intero
periodo di idoneità
periodo di idoneità
La paga non è
dovuta
La paga è sempre
dovuta
Graduati e militari di truppa in servizio di leva
RICOVERI IN
LUOGHI DI CURA
DURATA
TRATTAMENTO
ECONOMICO
////
La paga è sempre
dovuta a prescindere
dalla dipendenza o meno
della causa di servizio
dell’evento
che
ha
determinato il ricovero
INFERMITA’
NON DIPENDEN.
INFERMITA’
DIPENDENTE
LIC.STR.CONV.
LIC.STR.CONV.
La misura necessaria La misura necessaria
a coprire l’intero a coprire l’intero
periodo di idoneità
periodo di idoneità
La paga non è
dovuta
La paga è sempre
dovuta
B. Aspettativa per riduzione dei quadri (artt. 7 e 17 L. 804/1973)
La norma, rivolta ai soli Ufficiali Generali e Colonnelli, disciplina i
riflessi economici derivanti dal transito nella posizione di a.r.q.
(aspettativa per riduzione quadri). In sede di prima applicazione, era
previsto il mantenimento degli assegni a carattere stipendiale
(stipendio, indennità di funzione, tredicesima mensilità e indennità
integrativa speciale), in misura ridotta ai quattro quinti, con esclusione
degli emolumenti legati all’effettiva prestazione di servizio, quali
l’indennità d’impiego operativo e l’indennità di aeronavigazione.
Successivamente, tale disposizione ha subito modificazioni per
effetto della legge 19 febbraio 1979, n. 52 art. 1 bis. che ha stabilito,
con decorrenza 22.2.1979, il diritto, per gli ufficiali in a.r.q., alla
percezione degli assegni spettanti al pari grado in servizio, come di
seguito riportato:
PARTE PRIMA – Pagina 88
a)
ridotti a nove decimi:
- stipendio;
- indennità di funzione (conglobata nello stipendio con decorrenza
1.2.1981 ai sensi dell’art. 21, c. 2, della legge 6.8.1981, n. 432);
- indennità di impiego operativo di base;
- compenso per lavoro straordinario obbligatorio (istituito dall’art.
10, comma 1, della legge 8.8.1990, n. 231 e riassorbito con
D.P.R. 31.7.1995, n. 394 che ha istituito l'assegno pensionabile);
- indennità di aeronavigazione;
- indennità di istituto.
b)
in misura intera:
- indennità integrativa speciale;
- aggiunta di famiglia.
Inoltre, la legge 52/1979 prevede che il servizio prestato nella
posizione di a.r.q. sia valido ai fini dell’acquisizione degli aumenti
periodici di stipendi e dell’indennità di funzione, nonché, a favore dei
Colonnelli, per il conseguimento del secondo livello stipendiale.
Infine, in base all’art 43, comma 2, della legge 19.5.1986, n. 224 il
trattamento economico spettante al personale in a.r.q., a decorrere dal
15.6.1986 (attualmente vigente) prevede che gli assegni già corrisposti
con riduzione a 9 decimi, vengano liquidati nella misura di 9,5 decimi).
C. Aspettativa per motivi privati (art. 10 L. 113/1954 ed art. 8 L.
599/1954)
In tale evenienza, non compete alcun emolumento. Il lasso di tempo
trascorso in detta posizione, massimo due anni nel quinquennio non è
computabile come servizio prestato sia ai fini della determinazione
stipendiale sia pensionistici. Si differenzia:
- l’aspettativa concessa a favore del personale che ricopre cariche
elettive presso Amministrazioni locali o presso Enti Autonomi
Territoriali (legge 12.12.1966, n. 1078 e legge 27.12.1985, n. 816).
Agli interessati non compete alcun trattamento a carico
dell’Amministrazione Difesa. Tuttavia il periodo di assenza dal
servizio è computato come prestato, ai fini dell’anzianità di
servizio, ed è valutabile per il trattamento di quiescenza e
previdenza;
- l’aspettativa concessa agli eletti al Parlamento Nazionale, al
Parlamento Europeo o al Cons. Reg. (D.Lvo 6.2.1993 n. 29).
Gli eletti hanno, in tali casi, diritto ad optare per il trattamento
corrisposto dall’A.D.
Per quanto concerne la valutabilità del servizio, si richiama a
quanto precisato per le Amministrazioni locali.
PARTE PRIMA – Pagina 89
3. Sospensione dall’impiego
a) Aspetti giuridici.
La sospensione dall’impiego è disciplinata dalle seguenti norme:
- art. 28 della Legge 113/1954 - Ufficiali in Spe o categorie assimilate;
- art. 52 della Legge 113/1954 - Ufficiali della categoria in congedo
(Ufficiali Cpl. ecc.);
- art. 19 della Legge 599/1954 - Sottufficiali.
Essa può avere carattere precauzionale, disciplinare e penale e viene
disposta con decreto del Direttore Generale.
Durante il periodo di sospensione il dipendente è privato dell’esercizio
giuridico e materiale dell’attività professionale, pur rimanendo vincolato
verso l’A.D. da rapporto d’impiego.
Scaturisce dall’accertamento di un illecito a carattere penale e/o
disciplinare o da eventi che ne hanno relazione.
b) Effetti economici.
Agli Ufficiali della categoria dello Spe e del Congedo, compete il
trattamento economico in godimento alla data dell’emissione del
provvedimento, ridotto al 50%, a titolo di assegno alimentare.
Analogo trattamento è riservato ai Sottufficiali, ai sensi dell’art. 23
della legge 599/1954. Per contro non può essere esteso agli Ufficiali Cpl.
1^ nomina ed ai graduati e militari in ferma prolungata e breve.
Infatti, mentre per i primi la prestazione lavorativa non è configurabile
come quella degli Ufficiali in Spe, bensì come corrispettivo del rapporto
di servizio, lo status dei secondi non contempla la possibilità di essere
sospesi dall’impiego.
Pertanto, la paga non è dovuta nei periodi di detenzione in attesa di
giudizio, salvo la corresponsione postuma nel caso di proscioglimento.
Analoga procedura deve essere adottata nei riguardi dei graduati e
militari di truppa in servizio di leva.
Ai fini del trattamento pensionistico, il periodo di sospensione
dall’impiego è computato per metà.
PARTE PRIMA – Pagina 90
4. Richiamo e trattenimento in servizio
a) Aspetti giuridici.
Il D.Lgs. 30.12.1997, n. 498 (art. 1 comma 7) - abrogativo del 1°
comma dell’art. 55 della legge 10.4.1954, n. 113 e la legge 31.7.1954, n.
599 art. 47, dispongono rispettivamente che gli Ufficiali ed i Sottufficiali
in congedo possono essere richiamati in temporaneo servizio per esigenze
dell’A.D., ovvero di altre Pubbliche Amministrazioni. Il predetto
richiamo può avvenire con o senza assegni (art. 50 legge 113/1954).
Il richiamo con assegni è stabilito con decreto del Ministero della
Difesa di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanza.
Per contro il richiamo senza assegni è posto in essere con decreto del
Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare.
Il richiamo in servizio, per espressa previsione del D.Lgs 30.4.1997, n.
165 art. 3 può avvenire esclusivamente previo assenso dell’interessato.
Tale condizione è indispensabile per il collocamento in ausiliaria del
personale militare avente diritto.
Si rappresenta, infine, che il personale cessato dal servizio a domanda,
ai sensi dell’art 43, 5° comma della legge 19.5.1986, n. 224, può essere
richiamato a domanda, senza assegni, solo in caso di mobilitazione.
Tuttavia, nei confronti del citato personale è previsto il richiamo in
servizio d’autorità, con assegni, dalla posizione dell’ausiliaria.
b) Effetti economici.
Al personale militare richiamato in servizio compete il trattamento
economico del pari grado , di pari anzianità, in servizio permanente.
Il trattamento economico eventuale deve riflettere gli impegni e gli
incarichi attribuiti a ciascun interessato.
In alternativa, a domanda, ai sensi dell' art. 52 del R.D. 31.12.1928, n.
3458, può essere corrisposto il trattamento pensionistico spettante all’atto
del richiamo, qualora questo risulti più favorevole.
Qualora il richiamo in servizio abbia durata di almeno un anno, senza
soluzione di continuità, compete la riliquidazione del trattamento
pensionistico computando gli assegni pensionabili goduti durante il
richiamo, nonché gli aumenti biennali maturati durante il periodo
trascorso in ausiliaria.
Analogamente, compete un supplemento d’indennità di buonuscita, da
calcolarsi sull’ultima base contributiva e rapportato all’ulteriore servizio
prestato da richiamato.
PARTE PRIMA – Pagina 91
Qualora il richiamo sia di durata non inferiore al biennio, senza
soluzione di continuità, occorre riliquidare l’indennità di buonuscita
rapportandola all’intero servizio prestato con iscrizione al fondo.
Comunque, ai sensi dell’art. 41, 3° comma del D.P.R. 29.12.1973, n.
1032, nel caso di trattenimento in servizio senza soluzione di continuità
con percezione degli assegni, l'iscrizione al fondo per l'indennità di
buonuscita prosegue per tutta la durata dell'ulteriore servizio. Resta salva
la facoltà di richiedere la liquidazione dell’indennità di buonuscita alla
data di cessazione dal servizio permanente.
Nel caso di richiamo in servizio senza assegni, previsto
esclusivamente per gli Ufficiali ai sensi dell’art. 50 della legge 113/ 1954,
non compete alcun trattamento economico a carattere continuativo.
Per contro è riconoscibile il trattamento economico eventuale, qualora
ne ricorrano le condizioni, di seguito elencato:
- compenso per lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 10 della legge
8.8.1990, n. 231, qualora sia previsto - per l’attività espletata - l’orario
di servizio regolato dalla stessa norma;
- l’indennità di missione per servizio fuori sede connesso all’incarico;
- l’indennità prevista dall'art. 1 della legge 29.3.2001, n. 86, qualora –
nel corso del richiamo - sia disposto un trasferimento “d’autorità” da
una a un’altra sede di servizio;
- l’indennità di imbarco di cui all’art. 4 della legge 23.3.1983, n. 78, che
dovrà essere attribuita per i giorni di effettiva presenza a bordo ai sensi
del Regio Decreto 15.7.1938, n. 1156;
- il trattamento economico previsto dalla legge 8.7.1961, n. 642, nel caso
di destinazione all’estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari
ovvero presso Enti, Comandi ed Organismi internazionali.
PARTE PRIMA – Pagina 92
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
LEGGE
LEGGE
D.P.R.
LEGGE
R.D.
LEGGE
LEGGE
D.P.R.
D.Lgs.
D.Lgs.
10.4.1954, n. 113
31.7.1954, n. 599
10.12.1973, n. 804
29.12.1973, n. 1032
5.5.1976, n. 187
31.12.1928, n. 3458
19.2.1979, n. 52
19.5.1986, n. 224
31.7.1995, n. 394
30.4.1997, n. 165
30.12.1997, n. 498
PARTE PRIMA – Pagina 93
LEGGE 10 APRILE 1954, n. 113
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1954, n.98 )
(stralcio)
Art. 5
(L'anzianità di grado assoluta e relativa)
Per l'anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dall'ufficiale nel proprio
grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge.
Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale fra i pari
grado dello stesso ruolo.
Art. 10
L'ufficiale del servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianità
quando sia stato:
1) detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non
inferiore ad un mese;
2) detenuto in stato di carcerazione preventiva per reato che abbia importato
condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un
mese;
3) sospeso dall'impiego per causa diversa da condanna penale;
4) in aspettativa per motivi privati;
5) [in aspettativa per infermità temporanea non proveniente da causa di servizio,
qualora in un triennio, in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia
trascorso non meno di un anno in detta posizione].
La detrazione di anzianità consiste nella perdita di un determinato numero di
posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica
annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale,
effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti
sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle
situazioni sopraindicate.
Art. 21
(Aspettativa)
comma 1
L'aspettativa
è
la
posizione
dell'Ufficiale
esonerato
temporaneamente dal servizio per una delle seguenti cause:
a) prigionia di guerra, o altre cause di limitazione della libertà
personale nel corso di operazioni di carattere umanitario, o di
polizia internazionale, o di conflitti armati assimilabili allo stato di
guerra, ancorché non formalmente dichiarato;
PARTE PRIMA – Pagina 94
b) infermità temporanee;
c) motivi privati;
d) riduzione di quadri;
e) cariche elettive politiche e amministrative.
comma 2
L'aspettativa è disposta di diritto per le cause di cui al comma 1,
lettera a), a domanda o d'autorità per la causa di cui al comma 1,
lettera b); a domanda per la causa di cui al comma 1, lettera c);
d'autorità per la causa di cui al comma 1, lettera d).
comma 3
La causa indicata dal comma 1, lettera b), deve essere accertata
dall'amministrazione. Prima del collocamento in aspettativa per
infermità all'Ufficiale sono concessi, a domanda, i periodi di licenza
non ancora fruiti, previsti dalle disposizioni vigenti.
comma 4
Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'ufficiale deve motivare la
richiesta di aspettativa. L'aspettativa non può avere durata inferiore
a quattro mesi e la sua concessione è subordinata alle esigenze di
servizio. Trascorsi i primi quattro mesi, l'ufficiale può fare domanda
di richiamo anticipato in servizio.
comma 5
L'aspettativa di cui al comma 1, lettera e), per le cariche elettive
politiche è disposta d'ufficio ai sensi dell'articolo 71 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per le
cariche elettive amministrative è disposta a domanda, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dell'articolo
2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.
Art 22
L'aspettativa non può durare più di due anni, consecutivi o non, in un
quinquennio, tranne che per prigionia di guerra e cessa normalmente col cessare
della causa che l'ha determinata.
Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale
può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa ma la durata
complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni nel quinquennio,
escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.
L'ufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata,
non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo
richiamo in servizio.
PARTE PRIMA – Pagina 95
Art. 24
Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale è richiamato in servizio effettivo o a
disposizione.
Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli
accertamenti sanitari.
Qualora l'ufficiale sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio
incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo
previsto dall'art. 22.
Se allo scadere di detto periodo massimo l'ufficiale sia ancora giudicato non
idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'art. 36.
Le stesse disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato
permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere
del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, sia
giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del
periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze
eventualmente spettantigli.
Art. 25
comma 1
L'ufficiale in aspettativa per infermità, che abbia maturato le
condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per
l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti
o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne
faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se
riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.
comma 2
È parimenti richiamato in servizio, a domanda, l'ufficiale in
aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni
di cui al comma 1.
Art. 28
La sospensione dall'impiego può avere carattere:
a) precauzionale;
b) disciplinare;
c) penale.
La sospensione dall'impiego può essere applicata anche agli ufficiali in
aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano in quella di
sospensione dall'impiego.
PARTE PRIMA – Pagina 96
Art. 29
L'ufficiale cui siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a
procedimento penale o disciplinare può, ove la gravità di tali fatti lo consigli,
essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato, fino
all'esito del procedimento penale o disciplinare.
Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico dell'ufficiale
sia stato emesso ordine o mandato di cattura.
Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il
fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è
revocata a tutti gli effetti.
Quando, però, da un procedimento penale comunque definito emergano fatti o
circostanze che possano rendere l'ufficiale passibile di provvedimenti
disciplinari di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a procedimento
disciplinare.
Oltre al caso di cui al terzo comma la sospensione dall'impiego è revocata a tutti
gli effetti quando l'ufficiale non sia sottoposto a procedimento penale, od a
procedimento disciplinare oppure quando questo si esaurisca senza dar luogo a
provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta all'ufficiale la
sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale
sospensione viene computato il periodo della precedente sospensione
precauzionale, revocandosi l'eventuale eccedenza. L'Ufficiale nei cui confronti
la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in
soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima
del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della
sospensione.
Art. 30
La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale,
senza che occorra il preventivo deferimento ad un Consiglio di disciplina; la sua
durata non può essere inferiore a due mesi né superiore a dodici.
Art. 31
Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la sospensione
dall'impiego come pena accessoria ai sensi della legge penale militare, la
condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la
sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.
PARTE PRIMA – Pagina 97
Art. 36
(Cessazione dal servizio permanente per infermità)
L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato
o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di
aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio
incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli
siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, è tolto dai ruoli del
servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a
seconda della idoneità.
Se trattisi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate od aggravate
per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra, l'ufficiale consegue la
pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle
disposizioni in vigore.
Se trattasi di infermità non provenienti da cause di servizio:
a) l'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la
pensione a norma delle vigenti disposizioni;
b) l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o
più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio
effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto
venti anni di servizio effettivo;
c) l'ufficiale che ha meno di quindici anni, di servizio utile per la
pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di
dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta
tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di
servizio utile per la pensione.
Art. 50
L'ufficiale in congedo può essere richiamato in servizio, d'autorità, secondo le
norme e nei casi previsti dalla presente legge. Può anche essere richiamato a
domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Il
richiamo a domanda con assegni ha luogo con decreto Ministeriale previa
adesione del Ministro per il tesoro.
Art. 65
L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed è collocato in
congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:
65 anni se ufficiale superiore;
62 anni se ufficiale inferiore.
PARTE PRIMA – Pagina 98
LEGGE 31 LUGLIO 1954, n. 599
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 agosto 1954, n. 181 S.O.)
(stralcio)
Art. 8
Il sottufficiale delle categorie in congedo detenuto per condanna a pena
restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso
dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari subisce nel ruolo una
detrazione di anzianità pari alla durata della detenzione o della sospensione.
Art. 15
Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:
a) prigionia di guerra;
b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio;
c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio;
d) motivi privati.
La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.
L'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta a
domanda o di autorità, previ gli accertamenti sanitari stabiliti dal regolamento.
Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di
licenza ammessi dai relativi regolamenti e non ancora fruiti.
L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere
giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa è subordinata alle
esigenze del servizio.
L'aspettativa è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel
decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella
della cattura.
Art. 16
L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per
prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i
casi previsti dalla legge.
Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, il
sottufficiale può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma
la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni nel
quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.
Fermo il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati non può
eccedere il periodo continuativo di un anno. Il sottufficiale che sia già stato in
aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi
almeno due anni dal suo rientro in servizio.
PARTE PRIMA – Pagina 99
Art. 18
Al sottufficiale in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio
competono soltanto i tre quinti dello stipendio e degli altri assegni di carattere
fisso e continuativo. Al sottufficiale in aspettativa per motivi privati non
compete lo stipendio né altro assegno.
Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in aspettativa per
prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato
per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da
causa di servizio è computato per metà; il tempo trascorso in aspettativa per
motivi privati non è computato.
Art. 19
La sospensione dall'impiego può avere carattere precauzionale, disciplinare, o
penale.
La sospensione dall'impiego può essere applicata anche al sottufficiale in
aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione.
La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale nel quale sono
indicati i motivi che l'hanno determinata e, quando si tratti di sospensione
disciplinare, anche la durata.
Art. 23
Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la metà dello stipendio e
degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.
Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione
dall'impiego è computato per metà.
Art. 47
Il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo
d'autorità, nei casi previsti dalla presente legge. Il sottufficiale può, col suo
consenso, essere richiamato in servizio anche oltre i casi predetti, per qualsiasi
occorrenza.
I richiami d'autorità sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica; il
sottufficiale, se invitato con precetto personale, è tenuto a presentarsi anche se
non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo.
I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto ministeriale e,
salvo che vengano effettuati per sopperire a deficienze organiche di carattere
transitorio, previa intesa col Ministero del tesoro.
PARTE PRIMA – Pagina 100
Il sottufficiale in congedo, richiamato in servizio temporaneo, è impiegato in
relazione alla età e alle condizioni fisiche.
LEGGE 10 DICEMBRE 1973, n. 804
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 dicembre 1973, n. 329)
(stralcio)
Art. 7
Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo di cui al
precedente articolo 3, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate
con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale
anagraficamente più anziano ed, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel
grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado ed, a parità di
anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale e secondo il
seguente ordine:
- ufficiali a disposizione giudicati non idonei all'avanzamento nel
servizio permanente effettivo;
- ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
- ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel servizio
permanente effettivo ma non iscritti in quadro;
- ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'articolo 48 della
legge 12 novembre 1955, n. 1137, e del sesto comma dell'articolo 37
della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;
- ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero, per effetto
dell'articolo 48 della L. 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37
della L. 13 dicembre 1965, n. 1366;
- ufficiali in servizio permanente effettivo.
Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che
ricoprano la carica di capo di stato maggiore della difesa o di capo di stato
maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa.
Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui
permangono in aspettativa competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro
quinti del trattamento economico previsto dall'articolo 8 della presente legge.
Il relativo trattamento di quiescenza verrà comunque liquidato sulla base
dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8.
Qualora nel frattempo non siano stati raggiunti dal limite di età, allo scadere dei
due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo
cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della
pensione e dell'indennità di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli
anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di
PARTE PRIMA – Pagina 101
cessazione del servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età,
in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.
Agli ufficiali di cui al precedente comma sono concesse, inoltre, le indennità di
cui agli artt. 67 e 68 della L. 10 aprile 1954, numero 113, e agli artt. 47 e 48
della L. 29 marzo 1956, n. 288.
Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di
cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso nei loro confronti si
applicano le disposizioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma.
La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
dipendenti statali dal pagamento delle indennità di buonuscita, per l'applicazione
del precedente quinto comma e del quinto comma del successivo articolo 17
della presente legge, farà carico al Ministero del tesoro.
Art. 17
Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già
conseguito la promozione nella posizione di a disposizione o che la conseguano
in applicazione delle norme transitorie di cui al precedente articolo 16, non sono
computati nel numero stabilito dall'articolo 3 della presente legge.
Gli ufficiali di cui al precedente comma permangono in servizio fino al 31
dicembre 1978, ma non oltre il limite di età del grado conseguito nella posizione
di a disposizione. Qualora entro la predetta data non siano stati raggiunti dal
limite di età per la cessazione dal servizio permanente, sono collocati in
aspettativa per riduzione di quadri, fino al raggiungimento di detto limite di età,
con un trattamento economico ridotto ai 4/5 degli stipendi e delle indennità di
funzione stabilite dall'articolo 8 della presente legge.
Il relativo trattamento di quiescenza verrà, comunque, calcolato sulla base
dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8.
Agli ufficiali di cui ai precedenti commi fino alla predetta data del 31 dicembre
1978 compete il trattamento economico previsto dagli articoli 8 e 9, con la
osservanza delle norme di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.
Gli ufficiali di cui al presente articolo possono chiedere di cessare dal servizio
permanente a domanda anche prima del 31 dicembre 1978. In tal caso, all'atto
della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e
dell'indennità di buonuscita sono computati tanti anni di servizio quanti sono gli
anni o la frazione di anno superiore a sei mesi intercorrenti fra la data di
cessazione dal servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età,
in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.
Agli ufficiali di cui al precedente comma sono concesse, inoltre, le indennità di
cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48
della legge 29 marzo 1956, n. 288.
PARTE PRIMA – Pagina 102
D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, n. 1032
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 1974, n. 71)
(stralcio)
Art. 41
(Decorrenza e cessazione dell'iscrizione)
L'iscrizione ha effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di
attività e cessa dalla data di cessazione dal servizio per qualunque causa.
Nel caso in cui il dipendente sia trattenuto o richiamato in servizio senza
soluzione di continuità e con percezione degli assegni di attività, l'iscrizione
prosegue per tutto il periodo di trattenimento o di richiamo.
Resta salva la facoltà dell'interessato di far valere i propri diritti alla data di
cessazione dal servizio, anteriore al trattenimento o richiamo.
LEGGE 5 MAGGIO 1976, n. 187
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 maggio 1976, n. 122)
(stralcio)
Art. 26
(Trattamento durante l'aspettativa)
Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, agli
ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa
in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia
nonché ai cappellani militari in servizio permanente competono, salvo quanto
previsto al precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere
fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i
successivi sei mesi, fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di
famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno è
dovuto.
Agli effetti del trattamento previsto dal precedente comma, due periodi di
aspettativa per infermità si sommano quando tra essi non intercorre un periodo
di servizio attivo superiore a tre mesi.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità non comporta alcuna detrazione di
anzianità ed è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio, delle classi e dei livelli dello stipendio e degli altri assegni
di carattere fisso e continuativo.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ufficiali di
complemento e della riserva di complemento ed ai sottufficiali di complemento
e della riserva richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della legge 20 dicembre
PARTE PRIMA – Pagina 103
1973, n. 824, limitatamente ai periodi massimi di assenza dal servizio per
infermità non dipendente da causa di servizio, previsti dalle norme vigenti per le
singole categorie di personale.
Art. 27.
(Trattamento economico durante la licenza di convalescenza)
La licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio
per il personale indicato al precedente articolo 26 non può superare
complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi. Durante l'indicato
periodo al predetto personale competono, salvo quanto previsto al precedente
articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per
intero per il primo mese, ridotti a quattro quinti per il secondo mese. Per il
personale di cui all'ultimo comma del precedente articolo 26, il suddetto periodo
di due mesi non è computato ai fini della durata dei periodi massimi consentiti di
assenza dal servizio.
Ai sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia nonché ai graduati e militari di truppa
dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia in ferma volontaria o in
rafferma, durante la licenza di convalescenza per infermità non dipendente da
causa di servizio competono, salvo quanto previsto dal precedente articolo 16, lo
stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il
primo mese e ridotti a quattro quinti per il secondo mese, fermo il trattamento
previsto dalle vigenti disposizioni per il restante periodo dalle stesse consentito.
Qualora il medesimo personale abbia almeno sei anni di servizio militare, il
periodo di corresponsione dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e
continuativo in misura intera, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, è
elevato a sei mesi; per il restante periodo lo stipendio e gli altri assegni di
carattere fisso e continuativo, salvo quanto previsto al precedente articolo 16,
sono ridotti a tre quinti.
Il personale di cui al primo comma del precedente articolo 26 in licenza di
convalescenza può, a domanda, essere collocato in aspettativa per infermità
anche prima della scadenza della licenza stessa.
PARTE PRIMA – Pagina 104
R.D. 31.12.1928, n. 3458
(stralcio)
Art. 52
(art. 11 regio decreto del 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 2, terzo comma, del
decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032). - Agli ufficiali richiamati dal
congedo, che sono provvisti di pensione civile o militare a carico dello Stato, ed
a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria è dovuto lo stipendio loro spettante,
restando sospeso il pagamento della pensione e dell'indennità di servizio
ausiliario. Detta pensione ed indennità però continuano in luogo dello stipendio
militare se più favorevole.
Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti o richiamati in servizio, oltre
a ricevere gli assegni del grado, continuano a percepire la pensione di guerra di
cui sono provvisti.
L'impiegato civile dello Stato, richiamato in servizio come ufficiale, conserva
per i primi due mesi lo stipendio di cui è provvisto.
L'impiegato può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità,
per giustificati motivi di famiglia, per servizio militare o per elezione all'ufficio
di deputato al parlamento.
Nei tre ultimi casi non ha diritto a stipendio.
L'aspettativa per infermità può essere disposta anche d'ufficio, su proposta del
consiglio di amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte.
L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò
sia richiesto da ragioni di servizio.
L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per
arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare.
L'impiegato, invece, richiamato alle armi per servizio temporaneo è considerato
in congedo, purché l'assenza dall'ufficio non duri oltre quattro mesi; per il tempo
eccedente tale periodo è collocato in aspettativa.
L'impiegato in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi
due mesi soltanto.
Per gli impiegati sotto le armi in tempo di guerra, si provvede con disposizioni
speciali.
PARTE PRIMA – Pagina 105
LEGGE 19 FEBBRAIO 1979, n. 52
Conversione in legge del
D.L. 23 DICEMBRE 1978, n. 814
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 febbraio 1979, n. 51)
(stralcio)
Art. 1 bis
Agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi degli
articoli 7 e 17 della legge 10 dicembre 1973, numero 804, per il periodo in cui
permangono in tale posizione, competono gli assegni previsti per i pari grado in
servizio, con riduzione ai 9/10 dello stipendio e delle indennità di funzione, e di
impiego operativo di base, di aeronavigazione e di istituto. Agli stessi ufficiali
competono, altresì, l'indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di
famiglia nelle misure intere.
Il relativo trattamento di quiescenza viene comunque liquidato sulla base
dell'intero trattamento economico pensionabile.
Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettative per riduzione di quadri e
agli ufficiali che cessano dal servizio permanente a domanda ai sensi del settimo
comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e del quinto comma
dell'articolo 17 della stessa legge competono, in aggiunta a qualsiasi altro
beneficio spettante:
- il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita, che agli stessi
sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età,
compresi gli aumenti periodici biennali e gli eventuali passaggi di classe di
stipendio;
- le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e
agli articoli 47 e 48 della legge 20 marzo 1956, n. 288.
LEGGE 19 MAGGIO 1986, n. 224
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 maggio 1986, n. 125)
(stralcio)
Art. 43
comma 1
Gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati
in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 7 della
legge 10 dicembre 1973, n. 804, permangono in tale posizione fino
al raggiungimento del limite di età per essi stabilito dalle vigenti
norme sullo stato giuridico.
PARTE PRIMA – Pagina 106
comma 2
Agli stessi competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi
beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in
servizio. Agli stessi ufficiali competono, altresì, l'indennità
integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure
intere.
comma 3
Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per
riduzione di quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro
beneficio spettante:
a) il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che agli
stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al
limite di età, compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe
di stipendio;
b) le indennità di cui agli articoli 67, come modificato dal
successivo articolo 44, e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536,
all'atto della cessazione dal servizio, sempre che risultino valutati e
giudicati idonei.
comma 4
Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono
chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso
ad essi competono, all'atto della cessazione dal servizio, il
trattamento pensionistico, le indennità e i benefici di cui al
precedente comma 3 e per essi non si applica la norma di cui
all'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113,
già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417 , e ulteriormente
modificato dall'articolo 44 della presente legge.
comma 5
Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito delle
rispettive competenze, hanno facoltà, in relazione alle esigenze di
servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che
ne facciano domanda e si trovino a non più di quattro anni dal limite
di età. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo
periodo del precedente comma 4. Le cessazioni dal servizio di cui al
presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il
raggiungimento dei limiti di età.
comma 6
Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri
sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati
per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. Ad essi si
applicano le norme di cui agli articoli 50 e 55 della legge 10 aprile
1954, n. 113.
PARTE PRIMA – Pagina 107
comma 7
Gli ufficiali collocati in ausiliaria ai sensi dei precedenti commi 4 e
5 possono essere richiamati in servizio solo in caso di
mobilitazione.
comma 8
Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di
quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di
richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento.
D.P.R 31 LUGLIO 1995, n. 394
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1995, n. 222)
(stralcio)
Art. 10
(Orario di lavoro)
comma 1
La durata dell'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.
comma 2
In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il
personale di cui all'art. 1, comma 1, è tenuto ad effettuare
prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2
ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1°
gennaio 1997.
comma 3
Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui all'art. 10,
comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231.
Art. 14
(Aspettativa per motivi privati e per infermità)
comma 1
Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, l'aspettativa per motivi
privati e per infermità è disciplinata dalla normativa prevista dalla
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla legge 23 dicembre 1994, n.
724, e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di
cui alla legge 10 aprile 1954, n. 113, alla legge 31 luglio 1954, n.
599, e per i volontari di truppa in servizio permanente dall'art. 25
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. La durata massima
della licenza straordinaria di convalescenza per il personale in
ferma e rafferma volontaria, per l'intero periodo di ferma e
rafferma, è di 2 anni.
comma 2
Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni
riportate per cause di servizio non è computato ai fini del
compimento del periodo massimo di aspettativa.
PARTE PRIMA – Pagina 108
comma 3
Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del
personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio,
che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono
computati ai fini del compimento del periodo massimo di
aspettativa.
comma 4
Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio
1996.
PARTE PRIMA – Pagina 109
D.Lgs 30 APRILE 1997, n. 165
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 giugno 1997 , n. 139)
(stralcio)
Art. 3
(Ausiliaria)
comma 1
Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene
esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per
raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.
comma 2
Il personale militare permane in ausiliaria:
a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio
pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;
b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio
pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore
ai 5 anni.
comma 3
All'atto della cessazione dal servizio, il personale viene iscritto in
appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della
categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito.
Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla
copertura delle forze in organico, possono avanzare formale
richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto
personale, nell'ambito della provincia di residenza ed in incarichi
adeguati al ruolo ed al grado rivestito. Le norme di attuazione della
delega di cui all'articolo 1, commi 97 e 99, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, statuiranno l'accesso, la permanenza e le cause di
esclusione dall'ausiliaria.
comma 4
Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale,
all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita
dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso
l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche
amministrazioni.
comma 5
Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il
sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il
trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in
ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di
trasformazione indicato nella tabella A allegata alla citata legge n.
335 del 1995. Al termine del periodo di permanenza in tale
PARTE PRIMA – Pagina 110
posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato
applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di
cessazione dall'ausiliaria.
comma 6
Sull'indennità di ausiliaria non si applicano gli aumenti a titolo di
perequazione automatica delle pensioni previsti dall'articolo 11 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
modificazioni e integrazioni. Per il personale in ausiliaria, la misura
dell'80 per cento, fissata per la determinazione della corrispondente
indennità è ridotta ogni anno a partire dal 1° gennaio 1998 di un
punto percentuale fino alla concorrenza del 70 per cento.
comma 7
Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione
dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento
dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il
personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici
per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui
trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema
contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante
individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un
importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di
servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione.
Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il
predetto incremento opera in alternativa al collocamento in
ausiliaria, previa opzione dell'interessato.
comma 8
Il Governo provvede a verificare dopo 5 anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo e, successivamente, con
periodicità triennale, la congruità delle disposizioni recate dal
comma 7 in ordine alla determinazione dei trattamenti pensionistici
del personale di cui all'articolo 1, ai fini dell'eventuale adozione di
interventi modificativi.
D.Lgs. 30 DICEMBRE 1997, n. 498
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 gennaio 1998, n. 21)
(stralcio)
Art. 1
comma 7
È abrogato il primo comma dell'articolo 55 della legge 10 aprile
1954, n. 113.
PARTE PRIMA – Pagina 111
"[La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, avendo
cessato dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti
dalla presente legge, sono costantemente a disposizione del
Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che
non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di
ordinamento o da appositi regolamenti. Il richiamo in temporaneo
servizio dell'ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto
ministeriale previa adesione del Ministro per il tesoro].
L'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire
cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o
assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali,
industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con
l'Amministrazione militare. L'ufficiale che contravviene a tale
divieto cessa di appartenere all'ausiliaria ed è collocato nella riserva
con perdita anche dell'indennità eventualmente spettantegli ai sensi
dell'art. 68."
PARTE PRIMA – Pagina 112
PARTE SECONDA
Normativa a decorrere dall’introduzione
dei livelli funzionali retributivi
Personale non dirigente
PARTE SECONDA – Pagina 113
CAPITOLO I - LEGGE 11 LUGLIO 1980, n. 312
1. Generalità
La legge 11.7.1980, n. 312 apporta significative innovazioni al sistema
retributivo previgente relativo al personale dello Stato non appartenente alla
categoria dirigenziale.
La finalità precipua della nuova normativa non è di rivalutare gli stipendi
in godimento, bensì di instaurare un nuovo assetto retributivo fondato sulla
“funzione” svolta dal singolo dipendente nell’ambito della Pubblica
Amministrazione, prescindendo dalla posizione gerarchica.
A tal fine, abbandonando definitivamente il criterio parametrale, a
decorrere dal 1.7.1978, il personale non appartenente alla "dirigenza
militare" è inquadrato nei livelli funzionali - amministrativi in relazione al
grado/qualifica rivestito.
Siffatto sistema prevede che lo sviluppo economico di carriera sia
realizzato con incrementi stipendiali derivanti dalla concessione di classi e
scatti, la cui acquisizione è legata a cause e cadenze di seguito meglio
specificate.
La nuova metodologia, che di per sé mal si addiceva al trattamento
economico degli Ufficiali e dei Sottufficiali, esistendo un imprescindibile
correlazione tra grado e retribuzione, ha subito, nel tempo, modifiche a
salvaguardia del principio della progressione della retribuzione in rapporto a
quella gerarchica, con l’introduzione dello “scatto gerarchico”.
2. I livelli funzionali retributivi (art. 137 – 1° e 2° comma)
Di seguito, si riportano i vari livelli, i gradi di appartenenza ed i relativi
stipendi nel loro importo iniziale annuo:
Grado
Livello
Tenente Colonnello e Maggiore
Capitano e Tenente
Sottotenente - Aiut. di Battaglia
Maresciallo Magg. “A” - Maresciallo Magg.
Maresciallo Capo - Maresciallo Ordinario
Sergente Maggiore
Sergente
VIII
VII
VI
VI
V
V
IV
PARTE SECONDA – Pagina 114
Importo iniziale
€
€
€
€
€
€
€
2.788,87
2.324,06
1.859,24
1.859,24
1.626,84
1.626,84
1.440,91
I Tenenti Colonnelli, al compimento di 24 anni di servizio ovvero dei 4
anni di grado, sono ammessi all’VIII livello bis (virtuale), il cui importo
iniziale è di € 3.067,75.
3. Le classi e gli scatti stipendiali (art. 137 – 3°, 4° e 5° comma)
La progressione economica nei livelli funzionali-retributivi si sviluppa in
classi di stipendio che, a loro volta, si articolano in scatti biennali da
riassorbirsi all’atto del conseguimento della classe di stipendio successiva.
Ogni classe comporta un aumento costante del 16%, calcolato sul valore
dello stipendio iniziale o “piede di livello”, lo scatto è pari al 2,50%
dell’importo della classe conseguita.
I tempi di acquisizione delle classi sono i seguenti:
- classe I:
al compimento del 3° anno di permanenza nel livello;
- classe II: al compimento del 6° anno di permanenza nel livello;
- classe III: al compimento del 10° anno di permanenza nel livello;
- classe IV: al compimento del 15° anno di permanenza nel livello;
- classe V: al compimento del 20° anno di permanenza nel livello.
Pertanto, la normale progressione economica nell’ambito di ciascun
livello si concretizza nell’attribuzione:
- di uno scatto ordinario, dopo due anni di permanenza nel livello iniziale;
- della prima classe, dopo tre anni di permanenza nel livello iniziale;
- di uno scatto ordinario, dopo due anni di permanenza nella prima classe.
Si limita la citazione alla prima classe, poiché il procedimento introdotto
dalla legge 312/1980 produce effetti sino al 31.1.1981, in quanto il sistema
retributivo così come descritto è stato totalmente modificato dalla legge
432/1981, a decorrere dal 1.2.1981 (vds. successivo Cap. II).
Gli scatti stipendiali si distinguono in:
- ordinari e tabellari (art. 137 - 5° e 6° comma)
Come già rappresentato, la permanenza di un biennio nella classe dà
titolo all’acquisizione di uno scatto ordinario; esso si definisce “tabellare”
in quanto utile a determinare il tempo di attesa per il transito alla classe
successiva.
Parimenti, si definiscono ordinari o tabellari gli aumenti biennali che
vengono attribuiti in misura costante ed in numero illimitato in
riferimento al successivo al conseguimento dell’ultima classe di stipendio.
- convenzionali (artt. 138 - 1° comma e 140 - 2° comma)
Essi si conferiscono, in osservanza del già citato principio
dell’irreversibilità stipendiale (art. 1 del D.P.R. 1079/1970),
esclusivamente all’atto dell’inquadramento ovvero all’atto di promozione
o nomina a grado o qualifica comportante passaggio a livello retributivo
superiore.
PARTE SECONDA – Pagina 115
- aggiuntivi “gerarchici” (artt. 138 - 5 comma e 140 - 5° comma)
Essi vengono attribuiti, nell’ambito dello stesso livello retributivo, per
assicurare la differenziazione stipendiale fra ciascun grado della
medesima carriera (Ufficiali e Sottufficiali); vengono mantenuti nei
passaggi di classi e riassorbiti con il cambio di livello e non hanno natura
temporale.
Di seguito, si riporta il numero degli scatti gerarchici spettanti in ciascun
grado:
Grado
Scatti gerarchici
Sergente Maggiore
Maresciallo Ordinario
Maresciallo Capo
Maresciallo Maggiore
Maresciallo Maggiore Aiutante
Aiutante di Battaglia
Sottotenente - Tenente
Capitano
Maggiore
Tenente Colonnello
Ten. Col. con più di 24 anni di servizio
ovvero con 4 anni di anzianità di
grado
0
1
2
0
1
2
0
1
0
1
0
In ordine alla decorrenza economica delle classi e degli scatti, si evidenzia
che, ai sensi dell’art. 137 - 7° comma della legge 312/1980, essa è fissata al
primo giorno del mese in cui si consegue il diritto. Per contro, la variazione
retributiva per passaggio di livello (art. 138 - 1° comma) opera dalla data
della promozione da cui scaturisce.
4. Il maturato economico (art. 140 - 1° e 2° comma)
L’attribuzione dello stipendio spettante, in sede di primo inquadramento
(a decorrere dal 1.1.1978 ai fini giuridici e dal 1.7.1978 ai fini economici),
deve avvenire previo calcolo del “maturato economico”.
Tale elemento è costituito dalla somma di:
- stipendio ed eventuale assegno personale;
- assegno perequativo;
- acconto sui miglioramenti economici (complessivi € 216,91, quota
costante), di cui alle leggi 14 aprile 1977, n. 112 e 17 novembre 1978, n.
715, maturati in data 30.6.1978.
PARTE SECONDA – Pagina 116
Nel caso in cui il maturato economico, così determinato, sia inferiore allo
stipendio iniziale del livello d'inquadramento previsto dalla legge 312/1980,
viene attribuito quest’ultimo stipendio; qualora, invece, il maturato
economico risulti d’importo superiore (maturato economico attivo) è
attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classi o scatti,
anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore a quello
del maturato economico. Gli eventuali scatti gerarchici conseguiti debbono
essere attribuiti dopo aver stabilito lo stipendio spettante.
5. L’anzianità pregressa (art. 140 – 3° comma)
Ad inquadramento effettuato, viene attribuito, in relazione agli anni di
permanenza alle armi (minimo di anni 15), un determinato numero di scatti
biennali in ragione del 2,5% a titolo di monetizzazione dell'anzianità di
servizio prestato.
Essi presentano le seguenti caratteristiche:
- si calcolano sulla base stipendiale attribuita all’atto dell’inquadramento;
- si applicano in aggiunta a quelli spettanti per anzianità di permanenza
nella classe di stipendio o per promozione o nomina a grado/qualifica
superiore che non comporti passaggio di livello retribuito;
- vengono comunque conservati, nell’importo determinato per il personale
in servizio alla data di entrata in vigore della legge (1.1.1978), in aggiunta
a qualsiasi classe di stipendio o livello retributivo.
Di seguito, si riporta il numero di scatti spettanti a titolo di compenso per
anzianità pregressa, in relazione al servizio prestato alla citata data del 1°
gennaio 1978:
- inferiore a 15 anni,
scatti 0;
- da 15 a 17 anni,
scatti 2;
- da 18 a 19 anni,
scatti 2;
- da 20 a 21 anni,
scatti 4;
- da 22 a 23 anni,
scatti 5;
- da 24 a 25 anni,
scatti 6;
- da 26 a 27 anni,
scatti 7;
- da 28 anni in poi,
scatti 8.
6. Situazioni particolari (art. 141 - 1° comma)
L'art. 141 della norma in esame disciplina le particolari situazioni
d'inquadramento, che possono così essere sintetizzate:
PARTE SECONDA – Pagina 117
a) Il personale che abbia conseguito miglioramenti economici nel periodo
1.7.1978 - 31.5.1979, per effetto del preesistente ordinamento, ha diritto
ad ulteriori inquadramenti stipendiali successivamente al primo.
Qualora il maturato economico rideterminato a seguito di detti
miglioramenti superi lo stipendio in percezione, debbono essere attribuiti
scatti di natura convenzionale.
b) Il personale assunto in servizio nel periodo 1.1.1978 - 30.6.1978 è
inquadrato nei livelli funzionali retributivi con decorrenza giuridica dalla
data di nomina ed economica dal 1.7.1978. In particolare, si evidenzia che
ai S. Tenenti provenienti dall’Accademia Militare, agli Aspiranti
dell’Accademia di Sanità Militare dell’Esercito ed ai Sergenti provenienti
dalla Scuola Allievi Sottufficiali, all’atto dell’inquadramento deve essere
valorizzato il servizio militare antecedentemente prestato. Tale beneficio
produce effetti economici allorquando non sussistano le condizioni
ostative (azione frenante) previste dall’art. 140, ultimo comma della
312/1980, che recita:
“ ai militari ammessi in servizio a partire dal 1.1.1978, in ogni caso, va attribuito un trattamento
economico non superiore a quello goduto dai pari grado che li precedono in ruolo o dai gradi
superiori aventi uguale o maggiore anzianità di servizio militare comunque prestato”.
c) Il personale assunto in servizio successivamente al 30.6.1978 deve essere
inquadrato nel relativo livello di appartenenza a decorrere dalla data di
nomina.
7. Attribuzione dello stipendio a seguito di promozione (artt. 138 – 1° e 4°
comma e 141 – 2° comma)
La procedura d’inquadramento stipendiale a seguito di promozione si
differenzia a seconda che il nuovo grado acquisito comporti o meno transito
di livello. Nel caso di permanenza nell’ambito dello stesso livello
d’inquadramento, al personale militare compete uno scatto gerarchico.
Viceversa, qualora la promozione dia luogo a passaggio di livello,
l’Ufficiale od il Sottufficiale deve essere inquadrato nella 1ª classe con uno
stipendio immediatamente superiore a quello in godimento.
Anche in tali situazioni, la progressione economica si articola come
previsto al precedente punto 4.
8. L’azione perequativa (art. 138 – 3° comma)
La legge 312/1980 contempla la possibilità di sanare eventuali disparità di
trattamento economico che dovessero verificarsi in dipendenza delle
particolari procedure connesse con le leggi sull’avanzamento o, almeno nella
prima fase di applicazione, di anomalie efferenti al suo stesso meccanismo
contabile.
PARTE SECONDA – Pagina 118
Ciò si concretizza con l’ ”azione perequativa”, di possibile effettuazione
qualora i due soggetti a confronto:
- abbiano conseguito l’inquadramento nello stesso livello funzionaleretributivo;
- appartengano allo stesso ruolo od alla stessa categoria;
- siano in possesso, perlomeno, di identica anzianità di servizio militare
complessiva.
Ovviamente, l’azione perequativa deve essere esercitata anche qualora il
soggetto più anziano, promosso prima, venga ad essere superato, in termini
stipendiali, dall’altro soggetto meno anziano, promosso in data successiva.
Il confronto fra retribuzioni deve avvenire escludendo dagli importi
stipendiali gli eventuali benefici connessi con situazioni soggettive. La
perequazione fra personale di grado diverso, ma inquadrato nello stesso
livello, deve avvenire con l’esclusione, dallo stipendio del meno favorito, del
valore degli scatti gerarchici.
L’azione perequativa non può essere esercitata:
- tra personale inquadrato in livelli diversi;
- nei confronti di coloro che, qualora non promossi, avrebbero fruito, nel
livello di provenienza, di una retribuzione superiore a quella loro
attribuita a seguito della promozione.
In tale ultima fattispecie rientra il caso dei Tenenti Colonnelli inquadrati
direttamente nell’VIII livello bis (virtuale) all’atto della promozione, in
quanto già in possesso di un’anzianità di servizio di 24 anni.
Infatti, essi maturano la prima classe stipendiale dopo 3 anni di
permanenza nel predetto livello, a differenza dei soggetti meno anziani che,
inquadrati nell'VIII livello all'atto della promozione, sono portatori
generalmente, di un maturato stipendiale superiore, all’atto del transito nella
seconda fascia del predetto livello.
Infine, si rappresenta che, qualora la data di promozione coincida con
quella di acquisizione di un beneficio, trova applicazione il principio del
“maturato per percepito”, secondo cui l’inquadramento nel nuovo grado
deve essere effettuato in relazione al maggior stipendio maturato, nello
stesso giorno, nella posizione di provenienza.
9. Situazione particolari legate alla concessione dei benefici combattentistici,
demografici etc.
I vantaggi economici connessi a situazioni particolari, già attribuiti nel
preesistente sistema retributivo (antecedentemente cioè al 30.6.1978), non
possono essere reiterati in sede di primo inquadramento in quanto inglobati
nel “maturato economico”.
PARTE SECONDA – Pagina 119
Per contro, qualora l’acquisizione dei predetti vantaggi avvenga in data
successiva al 30.6.1978, essi debbono essere attribuiti secondo le seguenti
procedure:
a) beneficio combattentistico (legge 336/1970): in merito al diritto ed
all’attribuzione, si rimanda a quanto precisato nella parte I -Cap. V.
Tale concessione si concretizza nell’attribuzione di una anzianità
convenzionale, utile all’acquisizione di scatti e classi, dalla data di
presentazione della domanda, ovvero da quella espressamente richiesta
dall’interessato;
b) beneficio demografico (legge 1/1939): produce effetti dal primo giorno
del mese in cui avviene la nascita del figlio naturale, ovvero l’emissione
del decreto da parte del Tribunale attestante l’adozione speciale;
c) beneficio derivante dalla concessione dell’equo indennizzo (legge
539/1950).
Al pari del beneficio combattentistico, esso si concretizza
nell’acquisizione di una anzianità convenzionale che rimane attribuita per
tutto il tempo di permanenza nel livello da parte del beneficiario (vds.
successivo Cap. V).
PARTE SECONDA – Pagina 120
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE SECONDA – Pagina 121
TENENTE COLONNELLO
arruolato
Promosso
"
"
"
"
gg mm aaaa
01/01/1978
16/12/1954
30/06/1978
S.Tenente SPE
Tenente
Capitano
Maggiore
Tenente Colonnello
APPLICAZIONE LEGGE 11.7.1980 N.312
in data
in data
in data
in data
in data
in data
16/12/1954;
16/12/1955;
16/12/1957;
16/12/1962;
16/12/1971;
16/12/1976.
aa
mm
gg
Servizio
23
==
15
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------23 == 15
MATURATO ECONOMICO
1.713,88 (L.187/1976) Ten.Col.
652,29 (Ass.Pereq.)
216,91 (Ant.senza titolo)
-------------------------------2.583,08
01/07/1978
2.858,59 - Liv. VIII - Classe 1^
1 Scatto (0 Ord.; 1 Ger.; 0 Conv.)
01/07/1978
Anz. Pregr. n.5 sc. x 69,72 = 348,61
Ammesso al Liv. VIII bis in data 16/12/1978
16/12/1978
16/12/1980
16/12/1978
01/12/1980
3.067,75 - Liv. VIII bis - Classe 1^
0 Scatti (0 Ord. ; 0 Ger. ; 0 Conv.)
Servizio (Maturazione Sc. Ord.)
3.144,45 - Liv. VIII bis - Classe 1^
1 Scatto (1 Ord.; 0 Ger.; 0 Conv.)
PARTE SECONDA – Pagina 122
2
==
==
TENENTE COLONNELLO
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
gg mm aaaa
01/01/1978
16/11/1956
30-06-1978
arruolato
APPLICAZIONE LEGGE 11.7.1980 N.312
in data
in data
in data
in data
in data
in data
16/11/1956;
16/11/1957;
16/11/1960;
16/11/1965;
16/11/1970;
16/11/1974.
aa
mm
gg
Servizio
21
1
15
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------21
1 15
MATURATO ECONOMICO
1.634,16 (L.187/1976) Tenente Colonnello
652,29 (Ass.Pereq.)
216,91 (Ant.senza titolo)
-------------------------------2.503,36
01/07/1978
2.858,59 - Liv. VIII - Classe 1^
1 Scatto (0 Ord. ; 1 Ger. ; 0 Conv.)
01/07/1978
Anzianita' Pregressa n.4 sc. x 69,72 = 278,89
Ammesso al Liv. VIII bis in data 16/11/1978
16/11/1978
16/11/1980
16/11/1978
01/11/1980
3.067,75 - Liv. VIII bis - Classe 1^
0 Scatti (0 Ord. ; 0 Ger. ; 0 Conv.)
Servizio (Maturazione Scatto Ordinario)
3.144,45 - Liv. VIII bis - Classe 1^
1 Scatto (1 Ord. ; 0 Ger. ; 0 Conv.)
PARTE SECONDA – Pagina 123
2
==
==
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
LEGGE
D.P.R.
LEGGE
3.1.1939,
24.5.1970,
28.12.1970,
11.7.1980,
n.
1
n. 336
n. 1079
n. 312
PARTE SECONDA – Pagina 124
LEGGE 3 GENNAIO 1939, n. 1
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1939, n. 10)
Conversione in legge con modificazione del:
R.D.L. 21 AGOSTO 1937, n. 1542
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 1937, n. 1542)
Art. 22
comma 1
Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese
quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o
retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di
aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data della
nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui
avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15, e in caso
diverso dal 1° del mese successivo.
comma 2
La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi e
quella delle promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni,
siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un
determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione,
non restano modificate in dipendenza della concessione di cui al
precedente comma.
LEGGE 24 MAGGIO 1970, n. 336
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1970, n. 144)
(stralcio)
Art. 1
comma 1
I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi
quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento
autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni
ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed
amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di
guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa
di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie
equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di
appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il
computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in
prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in
PARTE SECONDA – Pagina 125
licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso
reparti combattenti o in prigionia di guerra o internamento, ai fini
dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della
successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.
Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione
degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della
successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.
D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, n. 1079
(Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 7 gennaio 1971, n. 4)
(stralcio)
Art. 1
comma 1
Le tabelle degli stipendi, paghe o retribuzioni allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, sono sostituite,
con effetto dal 1° luglio 1970, dalla tabella unica allegata al
presente decreto.
comma 2
I nuovi stipendi, paghe o retribuzioni si riferiscono alla posizione
iniziale delle corrispondenti categorie, gradi e qualifiche, o delle
singole classi di stipendio.
comma 3
Nei casi in cui per una stessa qualifica siano previste più classi
successive alla prima sono attribuite, con decorrenza giuridica ed
economica, dalla data di compimento dei periodi di servizio senza
demerito, indicati nella tabella unica, adottando le procedure
previste per il conferimento degli aumenti biennali.
comma 4
Gli stipendi, paghe o retribuzioni di cui ai precedenti commi sono
suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in
ragione del 2,50% della misura iniziale per ogni biennio di
permanenza, senza demerito, nella stessa categoria, grado, qualifica,
o classe di stipendio.
comma 5
In caso di promozione, o di conferimento in una stessa qualifica
della classe successiva, al personale provvisto di stipendio, paga o
retribuzione, superiore a quello previsto inizialmente nella nuova
posizione, sono attribuiti, nella medesima, gli aumenti periodici
necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione,
d'importo immediatamente superiore a quello in godimento.
PARTE SECONDA – Pagina 126
comma 6
La disposizione di cui al precedente comma si applica agli operai
dello Stato nei casi di nomina a categoria superiore o a capo
operaio.
comma 7
Rimangono in vigore le norme di cui agli articoli 2 e 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, con le
modifiche disposte dal presente decreto.
Art. 27
Con effetto dal 1° luglio 1970, la detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini
degli aumenti biennali di stipendio, è così modificata per gli ufficiali dei
seguenti gradi e di quelli corrispondenti:
- tenente e capitano
- maggiore
- tenente colonnello
»
anni
»
0
6
17
LEGGE 11 LUGLIO 1980, n. 312
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190)
(stralcio)
Art. 133
(Retribuzioni)
comma 1
In attesa che apposita legge da approvarsi entro il 30 giugno 1980
provveda alla riforma dello stato giuridico ed economico della
dirigenza statale, alla revisione dell'organico, delle responsabilità,
delle funzioni e dei criteri di accesso, di selezione e di mobilità dei
dirigenti dello Stato, le retribuzioni attualmente spettanti nelle
stesse misure stabilite con provvedimenti di legge a decorrere dal 1°
dicembre 1972 sono transitoriamente elevate, a tutti gli effetti, salvo
quanto disposto dal successivo articolo 134, dal 1° gennaio 1979, in
ragione del 40 per cento.
comma 2
A decorrere dal 1° gennaio 1979 lo stipendio annuo lordo delle
qualifiche ad esaurimento di Ispettore generale e di Direttore di
divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in
misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all' 80 per cento
della retribuzione per stipendio ed indennità di funzione spettante al
primo dirigente con pari anzianità di qualifica.
PARTE SECONDA – Pagina 127
comma 3
Resta ferma l'attribuzione al personale di cui al precedente secondo
comma, sino al 31 dicembre 1978, dell'assegno perequativo di cui
alla legge 15 novembre 1973, n. 734, o analoghe indennità
pensionabili, e delle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente
della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116, 21
novembre 1978, n. 718 ed altre disposizioni analoghe nonché dei
miglioramenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 1979, n. 223.
Art. 136
(Area di applicazione)
comma 1
Le norme di cui al presente titolo si applicano al personale militare
delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia,
nonché ai sottufficiali e alle guardie del Corpo forestale dello Stato,
con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva
e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere.
comma 2
Per quanto attiene alle forze di polizia, le norme del presente titolo
si applicano transitoriamente sino a quando non sarà diversamente
provveduto in materia.
comma 3
Negli articoli successivi sono indicati:
a) con la dizione unica di «militari», la generalità dei destinatari;
b) con i gradi dell'Esercito, anche i corrispondenti gradi delle altre
Forze armate e dei Corpi di polizia.
Art. 137
(Stipendi del personale di grado inferiore a colonnello)
comma 1
A decorrere dal 1° luglio 1978, gli stipendi annui lordi iniziali dei
militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti
come segue, avuto riguardo ai livelli retributivi nei quali, in
applicazione delle norme di cui al titolo I della presente legge, viene
distribuito il personale civile dei Ministeri:
a) IV livello lire 2.790.000: carabiniere, appuntato e sergente;
b) V livello lire 3.150.000: sergente maggiore, maresciallo
ordinario, maresciallo capo;
c) VI livello lire 3.600.000: maresciallo maggiore, maresciallo
maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia e sottotenente;
d) VII livello lire 4.500.000: tenente e capitano;
e) VIII livello lire 5.400.000: maggiore e tenente colonnello.
PARTE SECONDA – Pagina 128
comma 2
Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianità di grado o
ventiquattro anni di anzianità di servizio è attribuito il livello di
stipendio di lire 5.940.000.
comma 3
La progressione economica nell'ambito del livelli di cui ai commi
precedenti si articola su classi di stipendio conseguibili al terzo,
sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno di permanenza nei
livelli stessi nonché su scatti biennali in ragione del 2,50 per cento
calcolati sulla classe stipendiale conseguita.
comma 4
Le classi di stipendio comportano ognuna un aumento costante pari
al 16 per cento della misura dello stipendio iniziale.
comma 5
Gli scatti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono
riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.
comma 6
Per il periodo di servizio successivo al conseguimento dell'ultima
classe di stipendio, sono attribuiti aumenti periodici costanti in
numero illimitato in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della
suddetta classe per ogni biennio di permanenza nella stessa.
comma 7
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se
convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del
mese nel quale sorge il relativo diritto.
comma 8
Salvo quanto stabilito nel successivo articolo 138, ai sottotenenti
provenienti dalle Accademie militari, agli ufficiali arruolati
mediante concorsi a nomina diretta ed ai sottufficiali provenienti
dalle scuole militari è attribuito in relazione agli anni di servizio
prestato, ivi compreso quanto previsto dal terzo comma dell'art. 30
del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, lo stipendio iniziale del
livello spettante con l'aggiunta di uno scatto periodico per il primo
biennio di servizio già prestato e di successivi scatti convenzionali
per i restanti bienni eventualmente computabili.
comma 9
Il precedente comma si applica anche nei confronti degli aspiranti
ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari di cui alla legge
24 settembre 1977, n. 717.
comma 10 L'art. 156, R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, e successive
modificazioni e integrazioni, non si applica nei confronti del
militare di grado pari o inferiore a tenente colonnello.
PARTE SECONDA – Pagina 129
Art. 138
(Attribuzione stipendi per passaggio di grado)
comma 1
All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che
comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari
di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello,
anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio,
tra quelli conseguibili nel livello per classi o scatti di importo
immediatamente superiore a quello percepito nella precedente
posizione, conservando l'anzianità maturata, ai fini dell'attribuzione
della successiva classe o scatto, nel livello di provenienza.
comma 2
Nel caso in cui nel nuovo livello, ai sensi di quanto previsto dal
primo e dal quinto Comma del presente articolo, siano stati attribuiti
aumenti di stipendio convenzionali, ai fini dell'ulteriore
progressione economica il militare si intende collocato allo scatto
biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti
convenzionali concessi.
comma 3
Al militare con stipendio inferiore a quello spettante al collega con
pari o minore anzianità nel grado di provenienza ma promosso
successivamente è attribuito lo stipendio di quest'ultimo.
comma 4
Ai militari che, per effetto del transito dal ruolo di provenienza ad
altro ruolo, retrocedono di grado, è attribuito, nel livello retributivo
del nuovo grado, lo stipendio di classe o scatto determinato in
corrispondenza di quello percepito all'atto del passaggio, anche
mediante attribuzione di scatti convenzionali.
comma 5
Al personale promosso o nominato a grado o qualifica superiore,
nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno
scatto aggiuntivo pari al 2,50 per cento della classe di stipendio in
godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a
grado o a qualifica che comporta il passaggio ad un livello
retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di
acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura
di ciascuna classe.
comma 6
Gli scatti attribuiti ai sensi del presente comma non comportano
comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini dell'ulteriore
progressione economica.
PARTE SECONDA – Pagina 130
Art. 139
(Trattamento economico del personale richiamato)
comma 1
Al personale militare collocato in congedo anteriormente al 1°
gennaio 1978, qualora richiamato in servizio, è attribuito, anche ai
fini della successiva progressione economica, lo stipendio iniziale
del livello spettante. Ove tale stipendio risultasse di importo
inferiore al maturato economico calcolato sulla base delle spettanze
conseguite al momento della cessazione dal servizio, ai sensi del
primo comma del successivo articolo 140 in quanto applicabile, è
attribuito lo stipendio per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta
di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente
superiore al predetto maturato.
comma 2
Al personale militare collocato, a decorrere dal 1° gennaio 1978,
nella posizione di cui al precedente comma, qualora richiamato in
servizio, è attribuito lo stipendio a norma del precedente articolo
137 di importo pari a quello in godimento all'atto della cessazione
dal servizio.
Art. 140
(Inquadramento nei livelli retributivi)
comma 1
Il personale militare di grado inferiore a colonnello, in servizio alla
data del 1° gennaio 1978, è inquadrato ai fini giuridici dalla stessa
data ed economici dal 1° luglio 1978, nei livelli retributivi in
applicazione del precedente art. 137 sulla base del trattamento
economico complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° luglio
1978 per stipendio, assegno perequativo istituito con L. 27 ottobre
1973, n. 628, somma di lire 300.000 annue di cui alla L. 14 aprile
1977, n. 112, e somma di lire 120.000 annue di cui alla L. 17
novembre 1978, n. 715.
comma 2
Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra
determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di
inquadramento è attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora invece
detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli
conseguibili nel livello per classe o scatti con l'eventuale aggiunta
di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente
superiore al trattamento stesso. Se siano stati attribuiti aumenti
PARTE SECONDA – Pagina 131
periodici convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione
economica, il militare si intende collocato allo scatto biennale
tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali
concessi.
comma 3
Ad inquadramento effettuato in base ai precedenti commi iene
attribuito, in relazione agli anni di servizio prestato, il numero degli
scatti biennali in ragione del 2,50 per cento di cui alla seguente
tabella:
Anzianità di servizio
militare
da 15 a 17 anni
da 18 a 19 anni
da 20 a 21 anni
da 22 a 23 anni
da 24 a 25 anni
da 26 a 27 anni
da 28 anni in poi
comma 4
Numero scatti
2
3
4
5
6
7
8
Gli scatti di cui alla presente tabella:
- si calcolano sulla classe di stipendio attribuita al primo
inquadramento;
- si applicano in aggiunta a quelli spettanti per:
a) anzianità di permanenza nella classe di stipendio;
b) promozione o nomina a grado o qualifica superiore, che non
comporti passaggio di livello retributivo;
- vengono comunque conservati, nell'importo determinato per il
personale in servizio all'entrata in vigore della legge, in aggiunta
a qualsiasi classe di stipendio o livello retributivo e rientrano
nella base pensionabile di cui all'art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni.
comma 5
Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi
gradi, ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa
carriera ivi indicati sono altresì attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui
al quinto comma del precedente art. 138, restando fermo che detti
scatti aggiuntivi non comportano comunque aumenti di anzianità
nel livello ai fini della ulteriore progressione economica.
PARTE SECONDA – Pagina 132
comma 6
Ai militari immessi in servizio a partire dal 1° gennaio 1978 è in
ogni caso attribuito un trattamento economico non superiore a
quello goduto dai pari grado che li precedono in ruolo o dai gradi
superiori aventi uguale o maggiore anzianità di servizio militare
comunque prestato.
Art. 141
(Modificazioni delle situazioni soggettive)
comma 1
Per i militari che, successivamente al 1° luglio 1978, abbiano
conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici
per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad
un nuovo inquadramento nel livello, con decorrenza dalla data del
conseguimento del miglioramento.
comma 2
Nel caso in cui, dopo il 1° gennaio 1978, i militari abbiano
conseguito una promozione che comporti il passaggio ad un livello
retributivo superiore che, se ottenuta prima, avrebbe determinato
l'inquadramento nel livello retributivo superiore, si procede, con
effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nel
suddetto livello.
Art. 142
(Stipendi dei generali e dei colonnelli)
comma 1
Nei confronti dei generali e dei colonnelli si applicano le
disposizioni di cui al precedente titolo V (art. 133 comma 1).
Art. 172
(Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento)
Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento
dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei
provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base
dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio
il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del
trattamento stesso.
PARTE SECONDA – Pagina 133
CAPITOLO II - LEGGE 6 AGOSTO 1981, n. 432
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981,
n. 283, concernente copertura finanziaria dei decreti del Presidente della
Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al
personale civile dei Ministeri e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e
militare escluso dalla contrattazione”.
1. Generalità
L’istituto del “maturato economico”, introdotto dalla legge 312/1980
quale elemento di base per l’inquadramento nei livelli funzionali-retributivi,
risultava carente ai fini della valorizzazione dell’anzianità di servizio
complessiva, nonché del tempo di permanenza nei livelli stessi. L’esigenza
di tramutare in inequivocabili termini retributivi gli elementi temporali
derivanti dall’anzianità di servizio comunque prestato, ha portato alla
formulazione di una nuova disciplina, assunta a fonte normativa con
decorrenza 1 febbraio 1981 (legge 6.8.1981, n. 432). Oltre all’aspetto già
evidenziato, le innovazioni più sostanziali apportate dal nuovo ordinamento
riguardano:
- l’ammissione al VI livello bis dei Marescialli Maggiori Aiutanti, all’atto
del compimento di cinque anni di servizio nella qualifica;
- il conseguimento delle classi stipendiali con cadenza biennale, in
percentuale pari all’8% del valore dello stipendio iniziale;
- la concessione dei benefici individuali con scatti del 2,50% sul valore
della classe in godimento;
- l’assorbimento degli scatti per “anzianità pregressa”;
- la preclusione dell’ “azione perequativa” prevista dall’art. 138 - 3°
comma della legge 312/1980.
2. La progressione economica (art. 16)
La progressione economica nell’ambito di ciascun livello, a decorrere dal
1.2.1981, si sviluppa in otto classi biennali, con un incremento costante
dell’ 8% calcolato sul valore del piede di livello, ed in successivi aumenti
biennali del 2,50%, calcolati sul valore dell’ultima classe.
PARTE SECONDA – Pagina 134
Qualora occorra concedere benefici di natura soggettiva (demografici,
connessi alla concessione dell’equo indennizzo, ecc.), si attribuiscono scatti
convenzionali dal 2,50% calcolati sul valore della classe stipendiale di
appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.
L'attribuzione dello "scatto gerarchico", in caso di promozione non
comportante passaggio di livello, avviene in ragione del 2,50% sul valore
della classe in godimento.
Di seguito, si riportano i vari livelli, il loro valore iniziale ed i relativi
gradi gerarchici:
Grado
Tenente Colonnello e Maggiore
Capitano e Tenente
Mar. Magg.“A” con almeno 5 anni di anzianità di qualif.
S.Ten. - Aiut. di Batt. - Mar. Magg. “A” - Mar. Magg.
Mar. Capo – Mar. Ordinario e Sergente Maggiore
Sergente
Livello
Imp. Iniz.
VIII
VII
VI bis
VI
V
IV
€
€
€
€
€
€
3.098,74
2.602,94
2.365,37
2.127,80
1.890,23
1.714,64
Il valore iniziale dell’VIII livello bis (virtuale) è di € 3.408,62.
3. Norme di primo inquadramento (art. 17)
L’attribuzione stipendiale, a norma della legge 432/1981, è effettuata con
riferimento al servizio militare comunque prestato alla data del 31.1.1981.
Non sono destinatari della predetta disposizione, in quanto non inquadrati
nei livelli funzionali-retributivi:
- il personale “dirigente”;
- i Sottotenenti di complemento di 1ª nomina.
L’inquadramento del personale militare non proveniente da carriere
militari diverse si effettua secondo la procedura di seguito riportata:
Sottufficiali
- nel V livello (primo livello retributivo), se alla data del 31.1.1981
rivestiva il grado minimo di Sergente Maggiore;
- nel VI livello (secondo livello retributivo), se alla data del 31.1.1981
rivestiva il grado minimo di Maresciallo Maggiore.
PARTE SECONDA – Pagina 135
Ufficiali
- nel VII livello (primo livello retributivo), se alla data del 31.1.1981
rivestiva il grado minimo di Tenente;
- nell’ VIII livello (secondo livello retributivo), se alla data del 31.1.1981
rivestiva il grado minimo di Maggiore.
Il livello iniziale d’inquadramento dei soggetti che alla data del 31.1.1981
rivestivano il grado di Sergente e Sottotenente è, rispettivamente, il IV ed il
VI.
Lo stipendio spettante alla data del 1.2.1981 si determina attribuendo tante
classi quanti sono i bienni di servizio prestati nel grado relativo al livello
iniziale della carriera di appartenenza. All’importo così ottenuto, deve essere
sommato il valore degli eventuali scatti gerarchici.
L’inquadramento del personale che si trova nel II livello retributivo si
effettua determinando dapprima lo stipendio spettante nel livello iniziale
della carriera di appartenenza, al fine di attribuire lo stipendio che, per classi
o scatti, risulti immediatamente superiore a quello primariamente calcolato.
Tale entità deve essere maggiorata di tante classi (o scatti) quanti sono i
bienni di servizio prestati fino al 31.1.1981 nei gradi riferiti al II livello
retributivo, con l’aggiunta degli scatti gerarchici, qualora previsti.
L’anzianità di servizio residua è utile al conseguimento della successiva
progressione economica. L'inquadramento nei successivi livelli retributivi
deve essere effettuato, sempre secondo la procedura sopraindicata,
computando nel livello superiore le frazioni temporali residue inferiori al
biennio.
Tale assunto trova applicazione anche nei confronti dei Tenenti Colonnelli
ammessi all’VIII livello bis (€ 3.408,62), ancorché il suddetto transito non
costituisca una promozione in senso tecnico.
Si rappresenta infine che, ai sensi dell’art. 18 della legge in trattazione, ai
Sottotenenti provenienti dalle Accademie, all’atto della promozione al grado
di Tenente (con conseguente transito nel VII livello), deve essere
riconosciuta l’anticipazione di un anno ai fini dell’attribuzione della classe
di stipendio spettante nel nuovo livello.
4. Personale proveniente da carriere militari diverse (art. 17 – 2° comma let. c)
In sede di primo inquadramento, ai sensi delle legge 432/1981, il servizio
utile all’attribuzione dello stipendio spettante a favore del personale
proveniente da carriere diverse da quella di appartenenza veniva valutato
con il riconoscimento del servizio prestato nella posizione di provenienza
interamente nel VI livello, se Ufficiali, e nel IV, se Sottufficiali.
PARTE SECONDA – Pagina 136
Successivamente, tale criterio applicativo è stato modificato a seguito del
giudizio di legittimità espresso dalla Corte Costituzionale sull’art 17. – 3°
comma del D.L. 6.6.1981, n. 283, convertito nella Legge 6.8.1981, n. 432,
nella parte in cui considera nei confronti degli Ufficiali provenienti da
carriere militari inferiori, ai fini della determinazione stipendiale, il VII
livello retributivo come base iniziale per la valutazione dell’anzianità
pregressa.
5. Percentualizzazione degli aumenti stipendiali
Gli incrementi stipendiali derivanti dall’applicazione della norma in
esame debbono essere corrisposti in ragione del 75%, in sede di primo
inquadramento (1.2.1981) ed in misura intera, a decorrere dal 1.2.1982.
Eventuali classi o scatti maturati successivamente al 1.2.1981 debbono
essere attribuiti nel loro intero ammontare.
In sede di prima applicazione occorre operare un confronto fra l’importo
dello stipendio in percezione al 30.1.1981, comprensivo dell’anticipazione
senza titolo di cui alla legge 3.11.1980, n. 707, e l’importo dello stipendio
spettante al 1.2.1981.
Qualora l’ammontare degli emolumenti percepiti sia superiore a quello
dello stipendio ultimo spettante, deve essere mantenuto il trattamento più
favorevole. La differenza fra quanto dovuto e quanto spettante va attribuita
con un “assegno ad personam”, il cui importo, da temporizzare, contribuisce
ad abbreviare i tempi di attesa per l’acquisizione delle successive classi
stipendiali.
6. Non reiterabilità di alcuni benefici
La legge 432/1981 conferma il principio della non reiterabilità dei
benefici derivanti da situazioni particolari.
Pertanto, a decorrere del 1.2.1981, i periodi di servizio virtualmente
prestati in applicazione dei seguenti provvedimenti aventi forza di legge:
1/1939, 320/1946, 539/1950, 1746/1962, 336/1970 e 1222/1971, producono
effetti economici esclusivamente nel periodo di vigenza del provvedimento
legislativo durante il quale sono stati primariamente attribuiti.
Tale assunto trova fondamento nella deliberazione n. 84/1990 in data
10.12.1990 della Sezione del controllo della Corte dei Conti, emessa a
seguito dell’esame di due provvedimenti dell’A.D. con cui venivano reiterati
i benefici combattentistici precedentemente goduti da un Ufficiale e da un
operaio.
PARTE SECONDA – Pagina 137
I benefici economici derivanti dall’applicazione delle citate leggi, qualora
attribuibili, cioè che risalgono a situazioni verificatesi a decorrere dalla citata
data dell' 1.2.1981, si concretizzano nel conferimento di aumenti biennali del
2,50%, calcolati sulla classe stipendiale in godimento (o nella successiva,
una volta esaurita la struttura di questa), riassorbibili con l’ulteriore
progressione economica.
7. Irreversibilità stipendiale (art. 24 bis)
Di seguito, si trascrive il testo dell’art. 24 bis introdotto in sede di
conversione del D.L. 6.6.1981, n. 283 nella legge 432/1981:
“con effetto dalle decorrenze previste dal presente decreto e dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, al personale al quale compete dalle stesse date
uno stipendio o paga o retribuzione di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se
alle date medesime si fosse trovato nella qualifica o grado immediatamente inferiore a
quello previsto, sono attribuite le classi stipendiali o gli aumenti periodici necessari per
assicurare uno stipendio, page o retribuzione pari o immediatamente superiore a questi
ultimi”.
PARTE SECONDA – Pagina 138
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE SECONDA – Pagina 139
TENENTE COLONNELLO
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
gg mm aaaa
01/01/1974
01/10/1960
arruolato
APPLICAZIONE LEGGE 6.8.1981 N.432
31/01/1981
01/01/1974
01/02/1981
01/10/1960;
01/01/1961;
01/01/1963;
01/01/1965;
01/01/1974;
01/01/1978.
aa
mm
gg
Servizio
13
3
==
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------13
3 ==
12 == ==
1
3 ==
da valutare nel Liv. VII
Residuo
01/01/1974
in data
in data
in data
in data
in data
in data
3.948,66 - Liv. VII - Classe 6^
1 Scatto ( di cui 1 Ger.)
Servizio
7
1
==
Totale
-----------------8
4 ==
da valutare nel Liv. VIII
Residuo
8
==
5.208,98 - Liv. VIII - Classe 8^
1 Scatto ( di cui 1 Ger.)
(virtuale)
5.208,98 - 3.315,96 = 1.893,02
3.315,96 + 75% di 1.893,02 = 4.735,73 (ridotto)
Tenente Colonnello ammesso al Liv. VIII bis
in data 01/01/1982
PARTE SECONDA – Pagina 140
==
4
==
==
01/01/1982
(virtuale)
5.317,44 - Liv. VIII bis - Classe 7^
0 Scatti ( di cui 0 Ger.)
5.317,44 - 5.208,98 = 108,46
4.735,73 + 108,46 = 4.844,18 (ridotto)
01/02/1982
01/10/1982
31/01/1981
5.317,44 - Liv. VIII bis - Classe 7^
0 Scatti ( di cui 0 Ger.)
Residuo
==
4
==
Servizio
1
8
==
Totale
01/10/1982
31/12/1982
01/10/1982
------------------2 == ==
5.590,13 - Liv. VIII bis - Classe 8^
0 Scatti ( di cui 0 Ger.)
Residuo
==
==
==
Servizio
==
3
==
Totale Residuo
==
3
==
PARTE SECONDA – Pagina 141
MARESCIALLO ORDINARIO
Promosso
“
“
gg mm aaaa
01/01/1978
09/10/1966
01/07/1978
30-06-1978
01/07/1978
Sergente
Sergente Maggiore
Maresciallo Ordinario
arruolato in data
in data
in data
in data
APPLICAZIONE LEGGE 11.7.1980 N. 312
Servizio
Anzianità pregressa: n. 0 scatti essendo il servizio
inferiore ad anni 15
09/10/1966;
10/07/1968;
10/01/1971;
10/07/1979.
aa
mm
gg
11
2
22
-----------------11
2 22
MATURATO ECONOMICO
653,38 (L.187/1976) Sergente Maggiore
361,52 (Ass.Pereq.)
216,91 (Anticip.senza titolo)
----------1.231,81
1.626,84 - Liv. V - Classe 1^
0 Scatti (0 Ord. ; 0 Ger. ; 0 Conv.)
Maresciallo Ordinario con anzianita' assoluta e decorrenza
assegni in data 10/07/1979
10/07/1979
01/01/1980
01/01/1978
01/01/1980
01/01/1981
01/01/1978
01/01/1981
1.667,51 - Liv. V - Classe 1^
1 Scatto (0 Ord. ; 1 Ger. ; 0 Conv.)
Servizio (Maturazione Scatto Ordinario)
2
==
==
3
==
==
aa
mm
gg
1.708,18 - Liv. V - Classe 1^
2 Scatti (1 Ord. ; 1 Ger. ; 0 Conv.)
Servizio (Maturazione 2^ Classe)
1.934,31 - Liv. V - Classe 2^
1 Scatto (0 Ord. ; 1 Ger. ; 0 Conv.)
APPLICAZIONE LEGGE 6.8.1981 N. 432
gg mm aaaa
PARTE SECONDA – Pagina 142
31/01/1981
09/10/1966
01/02/1981
Servizio
14
3
22
da valutare nel Liv. V
Residuo
-----------------14
3 22
14 == ==
==
3 22
3.022,48 - Liv. V - Classe 7^
1 Scatto ( di cui 1 Ger.)
(virtuale)
3.022,48 - 1.934,31 = 1.088,17
1.934,31 + 75% di 1.088,17 = 2.750,44 (ridotto)
01/02/1982
09/10/1982
31/01/1981
3.022,48 - Liv. V - Classe 7^
1 Scatto ( di cui 1 Ger.)
Residuo
==
3
22
Servizio
1
8
8
Totale
01/10/1982
31/12/1982
09/10/1982
-----------------2 == ==
3.177,48 - Liv. V - Classe 8^
1 Scatto ( di cui 1 Ger.)
Residuo
==
==
==
Servizio
==
2
22
Totale Residuo
==
2
22
PARTE SECONDA – Pagina 143
SERGENTE
arruolato in data 09/12/1980;
Promosso Sergente
in data 23/11/1981.
Trattenuto in servizio a domanda ed ammesso al 1° vincolo annuale rinnovabile in data
24/11/1981.
APPLICAZIONE LEGGE 6.8.1981 N. 432
gg mm aaaa
24/11/1981
09/12/1980
24/11/1981
09/12/1982
24/11/1981
aa
mm
gg
Servizio
==
11
15
da valutare nel Liv. IV
Residuo
-----------------== 11 15
0 == ==
== 11 15
1.714,64 - Liv. IV - Classe 0^
0 Scatti ( di cui 0 Ger.)
Residuo
==
11
15
Servizio
1
==
15
Totale
01/12/1982
1.851,81 - Liv. IV - Classe 1^
0 Scatti ( di cui 0 Ger.)
PARTE SECONDA – Pagina 144
-----------------2 == ==
MARESCIALLO MAGGIORE
Promosso Sergente
“
Sergente Maggiore
“
Maresciallo Ordinario
“
Maresciallo Capo
“
Maresciallo Maggiore
arruolato
in data
in data
in data
in data
in data
in data
03/03/1961;
01/09/1962;
01/03/1965;
01/09/1973;
01/09/1977;
01/01/1982.
APPLICAZIONE LEGGE 11.7.1980 N. 312
gg mm aaaa
01/01/1978
03/03/1961
Servizio
aa
mm
gg
16
9
28
-----------------16
9 28
30/06/1978
MATURATO ECONOMICO
795,73 (L.187/1976) Maresciallo Capo
430,96 (Ass.Pereq.)
216,91 (Anticip.senza titolo)
----------1.443,60
01/07/1978
1.708,18 - Liv. V - Classe 1^
2 Scatti (0 Ord. ; 2 Ger. ; 0 Conv.)
01/07/1978
Anzianità Pregressa n.2 sc. x 40,67 = 81,34
01/01/1980
01/01/1978
01/01/1980
01/01/1981
01/01/1978
01/01/1981
Servizio (Maturazione Scatto Ordinario)
2
==
==
3
==
==
1.748,85 - Liv. V - Classe 1^
3 Scatti (1 Ord. ; 2 Ger. ; 0 Conv.)
Servizio (Maturazione 2^ Classe)
1.981,49 - Liv. V - Classe 2^
2 Scatti (0 Ord. ; 2 Ger. ; 0 Conv.)
PARTE SECONDA – Pagina 145
APPLICAZIONE LEGGE 6.8.1981 n. 432
gg mm aaaa
01/01/1982
03/03/1961
01/01/1982
aa
mm
gg
Servizio
20
9
28
da valutare nel Liv. V
Residuo
-----------------20
9 28
20 == ==
==
9 28
3.409,98 - Liv. V - Classe 8^
4 Scatti ( di cui 2 Ger.)
3.409,98 - 1.981,49 = 1.428,49
1.981,49 + 75% di 1.428,49 = 3.052,86 (ridotto)
(virtuale)
Maresciallo Maggiore con anzianità assoluta e
decorrenza assegni in data 01/01/1982
01/01/1982
(virtuale)
3.489,60 - Liv. VI - Classe 8^
0 Scatti ( di cui 0 Ger.)
3.489,60 - 3.409,98 = 79,62
3.052,86 + 79,62 = 3.132,47 (ridotto)
01/02/1982
31/12/1982
01/01/1982
3.489,60 - Liv. VI - Classe 8^
0 Scatti ( di cui 0 Ger.)
Residuo
==
9
28
Servizio
1
==
==
Totale Residuo
1
9
28
PARTE SECONDA – Pagina 146
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
LEGGE
LEGGE
11.7.1980, n. 312
3.11.1980, n. 707
6.8.1981, n. 432
PARTE SECONDA – Pagina 147
LEGGE 11 LUGLIO 1980, n. 312
(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190)
Art. 138
(Attribuzioni stipendi per passaggio di grado)
comma 3
Al militare con stipendio inferiore a quello spettante al collega con
pari o minore anzianità nel grado di provenienza ma promosso
successivamente è attribuito lo stipendio di quest'ultimo.
LEGGE 3 NOVEMBRE 1980, n. 707
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 novembre 1980, n. 302)
Art. 3
(Copertura finanziaria dell'accordo per il personale dei Ministeri e per quello
contemplato dai successivi articoli 4 e 5)
È autorizzata la spesa di lire 73.900 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire
320.400 milioni per l'anno finanziario 1980 relativa:
a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione
degli accordi intervenuti il 9 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della
federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e di quelli sottoscritti il 10 luglio 1980
dalle confederazioni sindacali autonome e dalla CISNAL, per la concessione al
personale indicato nel decreto medesimo di una somma una tantum di L. 10.000
mensili lorde con effetto dal 1° gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato
in detto anno, e di una somma di L. 40.000 mensili lorde a decorrere dal 1°
gennaio 1980;
b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli 4 e 5 della presente
legge.
PARTE SECONDA – Pagina 148
Art. 5
I benefici di cui al decreto richiamato nel precedente articolo 3 sono corrisposti,
con le stesse misure, modalità e decorrenze, anche agli ufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie
di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, con esclusione dei colonnelli e
generali e gradi corrispondenti provvisti del trattamento economico di cui
all'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ai sottufficiali delle stesse
armi e corpi e del Corpo forestale dello Stato, nonché ai militari di truppa
dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, escluso il personale di leva.
LEGGE 6 AGOSTO 1981, n. 432
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 agosto 1981, n. 217)
Conversione in legge con modificazione del:
D.L. 6 GIUGNO 1981, n. 283
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 giugno 1981, n. 156)
Art. 10
comma 1
Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le
misure degli stipendi e dell'indennità di funzione dei dirigenti delle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
nonché dei dipendenti che godano di trattamenti commisurati o
rapportati agli stipendi stessi, quali risultano dall'applicazione degli
articoli 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono
aumentate del 23 per cento.
comma 2
Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, la indennità di
funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'art. 47
del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, è conglobata nello stipendio.
comma 3
Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del
presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in
godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennità,
assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi
titolo previsti per i dirigenti.
PARTE SECONDA – Pagina 149
Art. 11
comma 1
Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, ai
destinatari del precedente articolo 10, esclusi i dipendenti che
godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, è
attribuito, per ogni mensilità, compresa la tredicesima, a titolo di
acconto sui trattamenti che deriveranno dal riassetto normativo ed
economico della categoria, un assegno personale pensionabile non
rivalutabile e non riassorbibile, in misura pari al 15 per cento dello
stipendio e della indennità di funzione mensili lordi spettanti al 31
gennaio 1981, comprensivi dei relativi aumenti periodici. Detto
assegno è considerato a tutti gli effetti alla stregua dello stipendio,
con esclusione della progressione per aumenti periodici e del
riflesso sul compenso per il lavoro straordinario.
Art. 16
comma 1
A decorrere dal 1° febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali dei
militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti
come segue:
a) IV livello L. 3.320.000; carabiniere, appuntato e sergente;
b) V livello L. 3.660.000; sergente maggiore, maresciallo ordinario,
maresciallo capo;
c) VI livello L. 4.120.000; maresciallo maggiore, maresciallo
maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia o sottotenente;
d) VI livello-bis L. 4.580.000; maresciallo maggiore aiutante o
scelto con cinque o più anni di anzianità di qualifica;
e) VII livello L. 5.040.000; tenente e capitano;
f) VIII livello L. 6.000.000; maggiore e tenente colonnello.
comma 2
Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianità di grado o
ventiquattro anni di anzianità di servizio è attribuito il livello di
stipendio di L. 6.600.000.
comma 3
La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di
stipendio dell'otto per cento, computato sullo stipendio iniziale di
livello, e in successivi aumenti periodici biennali del due e mezzo
per cento computati sull'ultima classe di stipendio.
PARTE SECONDA – Pagina 150
comma 4
Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la
nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si
conferiscono aumenti periodici convenzionali del due e cinquanta
per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con
la successiva progressione economica.
Art. 17
comma 1
L'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente art. 16 è
effettuato dal 1° febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo
servizio militare comunque prestato anche anteriormente alla
nomina ad ufficiale o a sottufficiale o a carabiniere, ivi compreso
quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 30 del D.P.R. 28
dicembre 1970, n. 1079, alla data del 31 gennaio 1981.
comma 2
Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:
a. per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si
trovi nel livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla carriera
di appartenenza, l'attribuzione dello stipendio spettante avviene
con il riconoscimento dell'intera anzianità di carriera nel livello
di inquadramento. La eventuale frazione di anzianità inferiore al
biennio viene valutata ai fini del conseguimento della successiva
classe o scatto di stipendio;
b. per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si
trovi nel 2° livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di
appartenenza, si determina lo stipendio relativo al periodo
prestato nel livello inferiore nei modi di cui alla precedente
lettera a). Si riporta detto stipendio nel livello di inquadramento
dell'interessato attribuendo la classe o lo scatto immediatamente
superiore e ai fini dell'ulteriore progressione economica si tiene
conto dell'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio non
utilizzata nel livello di provenienza e del servizio prestato nel
livello di inquadramento. La residua frazione di anzianità
inferiore al biennio viene valutata ai fini del conferimento della
successiva classe o scatto di stipendio. Con gli stessi sopra
indicati criteri si determina lo stipendio del personale militare
inquadrato in livelli retributivi superiori a quello iniziale;
c. per il personale militare che abbia prestato servizio anche in
carriere militari diverse da quella di appartenenza, detto servizio
viene valutato con i criteri di cui al punto b).
PARTE SECONDA – Pagina 151
comma 3
Ai fini della determinazione dello stipendio di cui al precedente
comma per il personale non proveniente da carriere militari
inferiori, che alla data del 31 gennaio 1981 si trovi nel secondo
livello retributivo o in altri a questo successivi tra quelli relativi alla
carriera di appartenenza, si considera livello iniziale il 5° per i
sottufficiali ed il 7° per gli ufficiali.
comma 4
A decorrere dal 1° febbraio 1981 gli scatti biennali di stipendio del
2,50 per cento di cui al terzo e quarto comma dell'art. 140 della L.
11 luglio 1980, n. 312, sono assorbiti.
Art. 18
comma 1
A decorrere dal 1° febbraio 1981, il primo comma dell’art. 138
della legge 11 luglio 1980, n, 312 è così modificato:
“All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che
comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari
di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello,
anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio,
tra quelli conseguibili nel livello per classi o scatti di importo
immediatamente superiore a quello percepito nella precedente
posizione, conservando l'anzianità maturata, ai fini dell'attribuzione
della successiva classe o scatto, nel livello di provenienza”.
comma 2
Con effetto dalla data indicata al precedente primo comma è
soppresso il terzo comma dell'art. 138 della L. 11 luglio 1980, n.
312.
comma 3
Ai sottotenenti, provenienti dalle Accademie, all'atto della
promozione al grado superiore viene riconosciuta l'anticipazione di
un anno ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio spettante
nel nuovo livello.
Art. 19
comma 1
Con effetto dalla data di entrata in vigore dei nuovi trattamenti
economici previsti per il personale della polizia di Stato, dalla legge
1° aprile 1981, n. 121, il personale militare delle Forze armate che
rivestiva a quella stessa data o rivestirà successivamente i gradi di
appuntato e di sergente, nonché la qualifica di maresciallo,
maggiore carica speciale, all'atto della promozione ai predetti gradi
PARTE SECONDA – Pagina 152
e comunque da data non anteriore a quella suindicata è inquadrato,
rispettivamente, nei livelli V e VI-bis, con l'osservanza dell'art. 138
della legge 11 luglio 1980, n. 312. Dalla stessa data gli stipendi dei
sergenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali e assistenziali
stabilite dalle norme vigenti.
Art. 20
comma 1
L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1°
febbraio 1981 in applicazione del precedente art. 17 e quello in
godimento al 31 gennaio 1981, sarà corrisposto per il 75 per cento a
partire dal 1° febbraio 1981 e per l'ulteriore 25 per cento dal 1°
febbraio 1982, fatto salvo il beneficio derivante dalla differenza tra
lo stipendio iniziale previsto dal precedente art. 16 e quello iniziale
fissato dall'art. 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
comma 2
I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di
stipendio ed aumenti periodici biennali maturati successivamente al
1° febbraio 1981 sono corrisposti per l'intero ammontare anche se,
ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga
attribuito nella misura intera.
comma 3
Qualora il trattamento in godimento per stipendio e beneficio di L.
40.000 mensili di cui all'art. 5 della legge 3 novembre 1980, n. 707,
risulti superiore allo stipendio derivante dall'applicazione dell'art.
17, ferma restando la conservazione ad personam del più elevato
trattamento, l'inquadramento nel livello retributivo è effettuato alla
classe di stipendio o aumento periodico di importo immediatamente
inferiore al trattamento stesso. La differenza tra lo stipendio ad
personam e quello della classe o scatto di inquadramento è valutata
per l'ulteriore progressione economica, mediante temporizzazione
che si determina in misura pari a 24 volte la differenza predetta
divisa per l'importo della classe o scatto in corso di maturazione.
Art. 21
comma 1
Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le
misure degli stipendi e dell'indennità di funzione previste per gli
ufficiali generali e per i colonnelli, quali risultano all'applicazione
degli articoli 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e 142 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate del 23 per cento.
PARTE SECONDA – Pagina 153
comma 2
Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, la indennità di
funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata
nell'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è conglobata
nello stipendio.
comma 3
Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del
presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in
godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennità,
assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi
titolo previsti per i dirigenti.
Art. 22
comma 1
Agli ufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia di grado non
inferiore a colonnello e gradi corrispondenti, è attribuito con la
stessa decorrenza e disciplina l'assegno personale pensionabile di
cui al precedente art. 11.
PARTE SECONDA – Pagina 154
CAPITOLO III - LEGGE 20 MARZO 1984, n. 34
“Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di
attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia
di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di
miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione”.
1. Generalità
La legge 34/1984, oltre ad apportare innovazioni al sistema retributivo in
vigore sino al 31.12.1982, ha concesso incrementi stipendiali al personale
militare inquadrato nei livelli funzionali retributivi.
Di seguito, si riepilogano le novità di maggior rilievo:
- progressione economica, nell’ambito di ciascun livello, basata su otto
classi biennali del 6% (e non più dell’8%) e successivi scatti del 2,50%,
calcolati sull’ultima di esse (art. 4 - 2° comma);
- inquadramento dei Tenenti Colonnelli, all’atto della promozione,
direttamente nell’VIII livello bis (art. 4 - 1° comma);
- inquadramento dei Sergenti nel V livello, con assoggettamento alle
ritenute previdenziali ed assistenziali e conseguente iscrizione al Fondo di
previdenza e credito gestito dall’ E.N.P.A.S. (ora I.N.P.D.A.P.) (art. 4 - 1°
comma);
- attribuzione, a favore del personale che al 1.1.1983 risulti inquadrato nel
VII ed VIII livello retributivo, di uno scatto aggiuntivo del 2,5%,
calcolato sullo stipendio in godimento all’atto del primo inquadramento
(art. 4 - 1° comma).
La norma in trattazione, inoltre, conferma la figura giuridica dello scatto
gerarchico, la cui attribuzione deve essere effettuata considerando la mutata
collocazione nei livelli retributivi dei Tenenti Colonnelli e dei Sergenti.
2. Nuova distribuzione dei vari gradi del personale militare nei livelli
funzionali retributivi (art. 4 – 1° comma)
Di seguito, si riporta la nuova distribuzione dei gradi nei livelli funzionali
retributivi, nonché l’importo stipendiale iniziale di ciascuno di essi:
Grado
Livello
Tenete Colonnello
VIII bis
Maggiore
VIII
Capitano e Tenente
VII
Mar. Magg. “A” con 5 anni di anzianità di qualifica
VI bis
Mar. Magg. Carica Speciale
VI bis
S.Tenente - Aiut. di Batt. – Mar. Magg. “A”
VI
Mar. Magg.
VI
Mar. Capo - Mar. Ord. - Serg. Magg. e Serg.
V
PARTE SECONDA – Pagina 155
Importo iniziale
€
€
€
€
€
€
€
€
4.374,39
3.976,72
3.305,32
3.072,92
3.072,92
2.840,51
2.840,51
2.478,99
3. Inquadramento economico del personale (art. 4 – 3° e 9° comma)
a. Inquadramento del personale in servizio al 31.12.1982 (art. 4 – 3°
comma).
La legge in esame dispone che, in data 1.1.1983, venga
rideterminato l'inquadramento economico sulla base del livello,
della classe e dello scatto in godimento al 31.12.1982.
Il personale in servizio al 1.1.1983, inquadrato nel VII e VIII livello
retributivo (art. 4 - 6° comma), ha titolo ad uno scatto aggiuntivo
del 2,50%, computato sullo stipendio spettante alla medesima data.
Detto importo deve essere temporizzato, in relazione al disposto
dell’art. 2 del D.P.R. 310/1981.
Lo stipendio spettante ai Tenenti Colonnelli ed ai Sergenti, a
seguito della mutata collocazione nell’ambito dei livelli, deve
essere determinato secondo la procedura prevista dall’art. 4 – 1°
comma, di seguita riportata:
- inquadramento virtuale, a decorrere dal 31.12.1982, nel livello di
appartenenza, in base alle nuove entità stipendiali introdotte in
data 1.1.1983 ed agli eventuali scatti gerarchici acquisiti, con
esclusione dello scatto aggiuntivo previsto per gli appartenenti
all’ VIII livello;
- attribuzione, nel nuovo livello di inquadramento, dello stipendio
di importo immediatamente superiore a quello precedentemente
acquisito.
Gli eventuali residui temporali, risultanti in sede di primo
inquadramento, producono effetti sull’ulteriore progressione
economica, anche in caso di promozione che comporti passaggio di
livello.
b. Inquadramento economico del personale assunto in servizio
successivamente al 31.12.1982 (art. 4 - 9° comma).
In tale evenienza occorre dapprima stabilire lo stipendio
virtualmente spettante in applicazione della legge 432/1981. In
relazione a tale entità, nel livello di appartenenza, viene determinato
quanto effettivamente spettante, attribuendo lo stipendio d’importo
immediatamente superiore, secondo la procedura indicata per il
personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge in
esame.
PARTE SECONDA – Pagina 156
4. Determinazione del miglioramento stipendiale e del minimo garantito (art. 4
– 10° e 11° comma)
La differenza tra gli importi stipendiali spettanti in data 1.1.1983 ed in
data 31.12.1982 rappresenta il “miglioramento economico”, il cui valore
deve necessariamente essere pari o superiore al “minimo garantito”.
Quest’ultima entità si ricava dalla differenza tra il valore dello stipendio
iniziale di livello introdotto dalla nuova normativa e quello iniziale spettante
nel medesimo livello al 31.12.1982 negli importi previsti dalla legge
432/1981.
Il “minimo garantito”, a favore del personale inquadrato nel VII e VIII
livello retributivo, deve essere calcolato sommando, al valore iniziale di
livello previsto dalla legge 34/1984, lo scatto aggiuntivo del 2,50%.
Qualora in sede di primo inquadramento il “miglioramento stipendiale”
risulti inferiore al “minimo garantito”, la differenza deve essere corrisposta
secondo le percentuali indicate al precedente punto 4 e tradotta in termini
temporali, secondo quanto previsto dal già citato art. 2 del D.P.R. 310/1981,
ai fini dell’abbreviazione del tempo utile al conseguimento della successiva
classe stipendiale.
5. Percentualizzazione degli incrementi stipendiali (art. 4 - 7° e 8° comma)
Il “miglioramento stipendiale” derivante dall’applicazione della legge
34/1984 compete secondo le seguenti percentuali e decorrenze:
- 35% dal 1° gennaio 1983;
- 75% dal 1° gennaio 1984;
- 100% dal 1° gennaio 1985.
Il valore delle classi o scatti stipendiali maturati a decorrere dall' 1.1.1983,
anche per effetto della temporizzazione, deve essere attribuito per intero.
Gli eventuali importi temporizzati (colmatura e scatto aggiuntivo)
debbono essere portati in detrazione del valore della prima classe (o scatto)
maturata nell’arco temporale 1.1.1983 - 31.12.1985, nella stessa ragione
percentuale prevista per la corresponsione degli incrementi stipendiali.
PARTE SECONDA – Pagina 157
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE SECONDA – Pagina 158
CAPITANO
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
gg mm aaaa
arruolato
APPLICAZIONE LEGGE 20.3.1984 N.34
Stipendio giuridicamente maturato al 31/12/1982
Liv. VII - Classe 3^ - 1 Scatto ( di cui 1 Ger.)
(Legge 432/1981)
01/01/1983 Liv. VII - Classe 3^ - 1 Scatto ( di cui 1 Ger.)
(Legge 34/1984)
Scatti Gerarchici 1
Scatto Aggiuntivo 2,50%
TOTALE
MIGLIORAMENTO STIPENDIALE
Iniziale Liv. VII (Legge 34/1984)
Scatto Aggiuntivo 2,50%
Iniziale Liv. VII (Legge 432/1981)
MINIMO GARANTITO
in data
in data
in data
in data
17/12/1975;
01/01/1976;
01/01/1978;
01/01/1982.
aa
3.900,28
97,51
97,51
4.095,30
786,96
3.305,32
82,63
2.602,94
785,01
0
TEMPORIZZAZIONE (D.P.R. 9-6-1981, n.310 - art.2)
Scatto aggiuntivo 2,50%
Colmatura
Anzianita' residua al 31/12/1982
Tempo utile alla maturazione classe
o scatto successivi
Servizio utile
Residuo
PARTE SECONDA – Pagina 159
gg
3.308,34
COLMATURA
97,51 x 24
--------------- = 11,80
198,32
mm
97,51
0
97,51
==
11
24
1
==
14
2
2
==
==
8
==
8
Dal 01/01/1983 lo stipendio
(Liv. VII - Classe 4^ - 1 Scatto ( di cui 1 Ger.)
annuo lordo di
Cosi' composto: Stipendio legge 432/1981
35% su (786,96)
Valore 1^ Classe (o scatto) successiva
- 35% importo temporizzato
Valore Cl. o Sc. Succ.
Dal 01/01/1984 lo stipendio
(Liv. VII - Classe 4^ - 1 Scatto ( di cui 1 Ger.)
annuo lordo di
Cosi' composto:
Stipendio legge 432/1981
75% su (786,96)
Valore 1^ Classe (o scatto) successiva
- 75% importo temporizzato
Valore Cl. o Sc. Succ.
Differenza Transito
23/12/1984
31/12/1982
Servizio
Liv. VII - Classe 5^ - 1 Scatto ( di cui 1 Ger.)
01/12/1984 Stipendio annuo lordo di
Cosi' composto: Ultimo Stipendio percepito
Valore Classe 5^
Dal 01/01/1985 lo stipendio
(Liv. VII - Classe 5^ - 1 Scatto ( di cui 1 Ger.)
annuo lordo di
Cosi' composto:
Stipendio legge 432/1981
100% su (786,96)
Valore 1^ Classe (o scatto) successiva
- 100% importo temporizzato
Valore Cl. o Sc. Succ.
Differenza Transito
31/12/1985
23/12/1984
13.347,97
3.308,34
275,43
169,15
0
13.623,75
3.308,34
590,22
130,15
0
0
1
11
22
13.827,03
13.623,75
203,28
13.999,39
3.308,34
786,96
105,77
9.798,33
0
Residuo
==
==
==
Servizio
1
==
8
Residuo Totale
1
==
8
PARTE SECONDA – Pagina 160
TENENTE COLONNELLO
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
gg mm aaaa
arruolato
APPLICAZIONE LEGGE 20.3.1984 N.34
in data
in data
in data
in data
in data
in data
aa
14/04/1967;
14/04/1968;
14/04/1970;
14/04/1974;
14/04/1979;
14/04/1982.
mm
Liv. VIII - Classe 5^ - 0 Scatto
(Legge 34/1984)
5.298,98
Stipendio giuridicamente maturato al 31/12/1982
Liv. VIII - Classe 5^ - 1 Scatto ( di cui 0 Ger.)
(Legge 432/1981)
4.446,69
Liv. VIII - Classe 5^ - 1 Scatto
(Legge 34/1984)
5.298,98
01/01/1983 Liv. VIII bis - Classe 4^ - 0 Sc.( di cui 0 Ger.)
(Legge 34/1984)
Scatti Gerarchici 0
Scatto Aggiuntivo 2,50%
TOTALE
5.424,24
0
0
5.424,24
MIGLIORAMENTO STIPENDIALE
Iniziale Liv. VIII bis (Legge 34/1984)
Scatto Aggiuntivo 2,50%
Iniziale Liv. VIII bis (Legge 432/1981)
gg
977,55
4.374,39
0
3.408,62
MINIMO GARANTITO
965,77
COLMATURA
0
Anzianita' residua al 31/12/1982
1
8
17
Tempo utile alla maturazione classe
o scatto successivi
1
8
17
PARTE SECONDA – Pagina 161
Dal 01/01/1983 lo stipendio
(Liv. VIII bis - Classe 4^ - 0 Sc. ( di cui 0 Ger.)
annuo lordo di
Cosi' composto: Stipendio legge 432/1981
35% su (977,55)
Valore Cl. o Sc. Succ.
14/04/1983
31/12/1982
Servizio
4.788,84
4.446,69
342,14
0
==
3
13
Liv. VIII bis - Cl. 5^ - 0 Sc. ( di cui 0 Ger.)
01/04/1983 Stipendio annuo lordo di
Cosi' composto: Ultimo Stipendio percepito
Valore Classe 5^
Dal 01/01/1984 lo stipendio
(Liv. VIII bis - Cl. 5^ - 0 Sc. ( di cui 0 Ger.)
annuo lordo di
Cosi' composto:
Stipendio legge 432/1981
75% su (977,55)
Valore Cl. o Sc. Succ.
Differenza Transito
Dal 01/01/1985 lo stipendio
(Liv. VIII bis - Cl. 5^ - 0 Sc. ( di cui 0 Ger.)
annuo lordo di
Cosi' composto:
Stipendio legge 432/1981
100% su (977,55)
Valore Cl. o Sc. Succ.
Differenza Transito
14/04/1985
14/04/1983
Servizio
5.051,30
4.788,84
262,46
5.442,32
4.446,69
733,16
262,46
0
5.686,71
4.446,69
977,55
262,46
0
2
==
==
Liv. VIII bis - Cl. 6^ - 0 Sc. ( di cui 0 Ger.)
01/04/1985 Stipendio annuo lordo di
Cosi' composto: Ultimo Stipendio percepito
Valore Classe 6^
Residuo
31/12/1985
Servizio
14/04/1985
Residuo Totale
PARTE SECONDA – Pagina 162
5.949,17
5.686,71
262,46
== == ==
==
8
17
==
8
17
MARESCIALLO MAGGIORE “A”
Congedato il 08/07/1949 rientrato 20/02/1953
Promosso Sergente
“
Sergente Maggiore
“
Maresciallo Ordinario
“
Maresciallo Capo
“
Maresciallo Maggiore
“
Maresciallo Maggiore “A”
(con 5 anni di anzianità di qualifica)
arruolato
in data
29/10/1944.
in data
in data
in data
in data
in data
in data
in data
26/09/1954;
23/10/1959;
26/09/1965;
26/09/1969;
01/09/1974;
01/04/1978;
01/04/1983.
APPLICAZIONE LEGGE 11.7.1980 N. 312
gg mm aaaa
08/07/1949
29/10/1944
01/01/1978
20/02/1953
aa
mm
gg
Servizio
4
8
9
Servizio
24
10
11
-----------------29
6 20
MATURATO ECONOMICO
30/06/1978 1.116,01 (L.187/1976) Maresciallo Maggiore “A”
516,07 (Ass.Pereq.)
216,91 (Anticip.senza titolo)
----------1.848,99
01/07/1978 1.905,73 - Liv. VI - Classe 1^
1 Scatto (0 Ord. ; 1 Ger. ; 0 Conv.)
01/07/1978 Anzianità Pregressa n. 8 sc. x 46,48 = 371,85
01/01/1980
01/01/1978
Servizio (Maturazione Scatto Ordinario)
2
==
==
3
==
==
01/01/1980 1.952,21 - Liv. VI - Classe 1^
2 Scatti (1 Ord. ; 1 Ger. ; 0 Conv.)
01/01/1981
01/01/1978
Servizio (Maturazione 2^ Classe)
01/01/1981 2.210,64 - Liv. VI - Classe 2^
1 Scatto (0 Ord. ; 1 Ger. ; 0 Conv.)
PARTE SECONDA – Pagina 163
APPLICAZIONE LEGGE 6.8.1981 N. 432
gg mm aaaa
08/07/1949
29/10/1944
01/09/1974
20/02/1953
aa
mm
gg
Servizio
4
8
9
Servizio
21
6
11
da valutare nel Liv. V
Residuo
-----------------26
2 20
26 == ==
==
2 20
01/09/1974 3.642,48 - Liv. V - Classe 8^
7 Scatti ( di cui 2 Ger.)
31/01/1981
Servizio
01/09/1974
6
5
==
Totale
-----------------6
7 20
da valutare nel Liv. VI
Residuo
6
==
01/02/1981 4.013,04 - Liv. VI - Classe 8^
6 Scatti ( di cui 1 Ger.)
==
7
==
20
(virtuale)
4.013,04 - 2.210,64 = 1.802,39
2.210,64 + 75% di 1.802,39 = 3.562,44 (ridotto)
01/02/1982 4.013,04 - Liv. VI - Classe 8^
6 Scatti ( di cui 1 Ger.)
11/06/1982
31/01/1981
Residuo
==
7
20
Servizio
1
4
10
Totale
-----------------2 == ==
01/06/1982 4.100,28 - Liv. VI - Classe 8^
7 Scatti ( di cui 1 Ger.)
31/12/1982
11/06/1982
Residuo
==
==
==
Servizio
==
6
20
Totale Residuo
==
6
20
PARTE SECONDA – Pagina 164
APPLICAZIONE LEGGE N. 432 (Virtuale)
gg mm aaaa
08/07/1949
29/10/1944
01/09/1974
20/02/1953
aa
mm
gg
Servizio
4
8
9
Servizio
21
6
11
da valutare nel Liv. V
Residuo
-----------------26
2 20
26 == ==
==
2 20
01/09/1974 3.719,98 - Liv. V - Classe 8^ 8 Scatti ( di cui 3 Ger.)
31/12/1982
01/09/1974
Servizio
8
Totale
da valutare nel Liv. VI
Residuo
4
==
-----------------8
6 20
8 == ==
==
6 20
01/01/1983 4.187,52 - Liv. VI - Classe 8^ 8 Scatti ( di cui 1 Ger.)
gg mm aaaa
APPLICAZIONE LEGGE 20.3.1984 N. 34
Stipendio giuridicamente maturato al 31/12/1982
Liv. VI - Classe 8^ - 8 Scatti ( di cui 1 Ger.)
(Legge 432/1981)
01/01/1983 Liv. VI - Classe 8^ - 8 Scatti ( di cui 1 Ger.)
(Legge 34/1984)
Scatti Gerarchici 1
Scatto Aggiuntivo 2,50%
TOTALE
PARTE SECONDA – Pagina 165
aa
mm
4.187,52
4.939,65
105,10
0
5.044,75
gg
MIGLIORAMENTO STIPENDIALE
Iniziale Liv. VI (Legge 34/1984)
Scatto Aggiuntivo 2,50%
Iniziale Liv. VI (Legge 432/1981)
857,24
2.840,51
0
2.127,80
MINIMO GARANTITO
712,71
COLMATURA
Anzianità residua al 31/12/1982
gg mm aaaa
Tempo utile alla maturazione classe
o scatto successivi
Dal 01/01/1983 lo stipendio
(Liv. VI - Classe 8^ - 8 Scatti ( di cui 1 Ger.)
annuo lordo di
Così composto: Stipendio legge 432/1981
35% su (857,24)
Valore Cl. o Sc. Succ.
0
==
6
20
==
6
aa mm
20
gg
4.487,55
4.187,52
300,03
0
Maresciallo Maggiore “A” ammesso al Liv. VI bis
in data 01/04/1983
01/04/1983 Liv. VI bis - Classe 8^ - 5 Scatti ( di cui 0 Ger.)
Stipendio annuo lordo:
Così composto:
Stipendio legge 34/1984
Differenza transito nuovo livello
(5.116,41 - 5.044,75) =
Dal 01/01/1984 lo stipendio
(Liv. VI bis - Classe 8^ - 5 Scatti ( di cui 0 Ger.)
annuo lordo di
Così composto:
Stipendio legge 432/1981
75% su (857,24)
Valore Cl. o Sc. Succ.
Differenza Transito
PARTE SECONDA – Pagina 166
4.559,21
4.487,55
71,66
4.902,10
4.187,52
642,93
0
71,66
gg mm aaaa
11/06/1984
31/12/1982
Servizio
aa
mm
gg
1
5
10
Liv. VI bis - Classe 8^ - 6 Scatti ( di cui 0 Ger.)
01/06/1984 Stipendio annuo lordo di
Così composto: Ultimo Stipendio percepito
Valore Scatto 6^
Dal 01/01/1985 lo stipendio
(Liv. VI bis - Classe 8^ - 6 Scatti ( di cui 0 Ger.)
annuo lordo di
Così composto:
Stipendio legge 432/1981
100% su (857,24)
Valore Cl. o Sc. Succ.
Differenza Transito
31/12/1985
11/06/1984
5.015,80
4.902,10
113,70
5.230,11
4.187,52
857,24
113,70
71,66
Residuo
==
==
==
Servizio
1
6
20
Residuo Totale
1
6
20
PARTE SECONDA – Pagina 167
MARESCIALLO ORDINARIO
Promosso Sergente
“
Sergente Maggiore
“
Maresciallo Ordinario
arruolato
in data
in data
in data
in data
11/01/1965;
08/03/1966;
11/09/1970;
11/03/1979.
APPLICAZIONE LEGGE 11.7.1980 N. 312
gg mm aaaa
01/01/1978
11/01/1965
Servizio
aa
mm
gg
12
11
20
-----------------12 11 20
MATURATO ECONOMICO
30/06/1978
667,90 (L.187/1976) Sergente Maggiore
361,52 (Ass.Pereq.)
216,91 (Anticip.senza titolo)
----------1.246,33
01/07/1978 1.626,84 - Liv. V - Classe 1^
0 Scatti (0 Ord. ; 0 Ger. ; 0 Conv.)
Maresciallo Ordinario con anzianità assoluta e decorrenza
assegni in data 11/03/1979
11/03/1979 1.667,51 - Liv. V - Classe 1^
1 Scatto (0 Ord. ; 1 Ger. ; 0 Conv.)
01/01/1980
01/01/1978
Servizio (Maturazione Scatto Ordinario)
2
==
==
3
==
==
01/01/1980 1.708,18 - Liv. V - Classe 1^
2 Scatti (1 Ord. ; 1 Ger. ; 0 Conv.)
01/01/1981
01/01/1978
Servizio (Maturazione 2^ Classe)
01/01/1981 1.934,31 - Liv. V - Classe 2^
1 Scatto (0 Ord. ; 1 Ger. ; 0 Conv.)
PARTE SECONDA – Pagina 168
APPLICAZIONE LEGGE 6.8.1981 N. 432
gg mm aaaa
31/01/1981
11/01/1965
Servizio
aa
mm
gg
16
==
20
--------------------
da valutare nel Liv. V
Residuo
01/02/1981 3.177,48 - Liv. V - Classe 8^
1 Scatto ( di cui 1 Ger.)
16
16
==
==
==
==
20
==
20
(virtuale)
3.177,48 - 1.934,31 = 1.243,17
1.934,31 + 75% di 1.243,17 = 2.866,69 (ridotto)
01/02/1982 3.177,48 - Liv. V - Classe 8^
1 Scatto ( di cui 1 Ger.)
31/12/1982
31/01/1981
Residuo
==
==
20
Servizio
1
11
==
Totale Residuo
1
11
20
aa
mm
gg
Servizio
17
11
20
da valutare nel Liv. V
Residuo
-----------------17 11 20
16 == ==
1 11 20
APPLICAZIONE LEGGE N. 432 (Virtuale)
gg mm aaaa
31/12/1982
11/01/1965
01/01/1983 3.254,98 - Liv. V - Classe 8^ 2 Scatti ( di cui 2 Ger.)
PARTE SECONDA – Pagina 169
APPLICAZIONE LEGGE 20.3.1984 N. 34
gg mm aaaa
aa
Stipendio giuridicamente maturato al 31/12/1982
Liv. V - Classe 8^ - 2 Scatti ( di cui 2 Ger.)
(Legge 432/1981)
01/01/1983 Liv. V - Classe 8^ - 2 Scatti ( di cui 2 Ger.)
(Legge 34/1984)
Scatti Gerarchici 2
Scatto Aggiuntivo 2,50%
TOTALE
3.668,91
183,45
0
3.852,36
597,38
2.478,99
0
1.890,23
MINIMO GARANTITO
588,76
COLMATURA
31/12/1982
0
Anzianità residua al 31/12/1982
1
11
20
Tempo utile alla maturazione classe
o scatto successivi
1
11
20
Dal 01/01/1983 lo stipendio
(Liv. V - Classe 8^ - 2 Scatti ( di cui 2 Ger.)
annuo lordo di
Così composto: Stipendio legge 432/1981
35% su (597,38)
Valore Cl. o Sc. Succ.
11/01/1983
gg
3.254,98
MIGLIORAMENTO STIPENDIALE
Iniziale Liv. V (Legge 34/1984)
Scatto Aggiuntivo 2,50%
Iniziale Liv. V (Legge 432/1981)
mm
Servizio
3.464,06
3.254,98
209,08
0
(virtuale)
==
==
Liv. V - Classe 8^ - 3 Scatti ( di cui 2 Ger.)
01/01/1983 Stipendio annuo lordo di
Così composto: Ultimo Stipendio percepito
Valore Scatto 1^
PARTE SECONDA – Pagina 170
3.555,78
3.464,06
91,72
10
SERGENTE MAGGIORE
Promosso Sergente
“
Sergente Maggiore
gg mm aaaa
01/01/1978
10/01/1975
arruolato
in data
in data
in data
APPLICAZIONE LEGGE 11.7.1980 N. 312
Servizio
10/01/1975;
10/01/1976;
10/07/1978.
aa
mm
gg
2
11
21
-----------------2
11 21
MATURATO ECONOMICO
30/06/1978 408,54 (L.187/1976) Sergente
265,98 (Ass.Pereq.)
216,91 (Anticip.senza titolo)
----------
891,43
01/07/1978 1.440,91 - Liv. IV - Classe 1^
0 Scatti (0 Ord. ; 0 Ger. ; 0 Conv.)
Sergente Maggiore con anzianità assoluta e decorrenza
assegni in data 10/07/1978
10/07/1978 1.626,84 - Liv. V - Classe 1^
0 Scatti (0 Ord. ; 0 Ger. ; 0 Conv.)
10/07/1980
10/07/1978
Servizio (Maturazione Scatto Ordinario)
2
==
==
aa
mm
gg
6
==
21
01/07/1980 1.667,51 - Liv. V - Classe 1^
1 Scatto (1 Ord. ; 0 Ger. ; 0 Conv.)
gg mm aaaa
31/01/1981
10/01/1975
APPLICAZIONE LEGGE 6.8.1981 N. 432
Servizio
da valutare nel Liv. V
Residuo
01/02/1981 2.343,89 - Liv. V - Classe 3^
0 Scatti ( di cui 0 Ger.)
2.343,89 - 1.667,51 = 676,38
1.667,51 + 75% di 676,38 = 2.174,79 (ridotto)
PARTE SECONDA – Pagina 171
-----------------6 == 21
6 == ==
== == 21
(virtuale)
gg mm aaaa
aa
mm
gg
Residuo
==
==
21
Servizio
1
11
==
Totale Residuo
1
11
21
aa
mm
gg
7
11
21
01/02/1982 2.343,89 - Liv. V - Classe 3^
0 Scatti ( di cui 0 Ger.)
31/12/1982
31/01/1981
APPLICAZIONE LEGGE N. 432 (Virtuale)
gg mm aaaa
31/12/1982
10/01/1975
Servizio
da valutare nel Liv. V
Residuo
-----------------7 11 21
6 == ==
1 11 21
01/01/1983 2.402,49 - Liv. V - Classe 3^ 1 Scatto ( di cui 1 Ger.)
gg mm aaaa
01/01/1983
APPLICAZIONE LEGGE 20.3.1984 N. 34
Stipendio giuridicamente maturato al 31/12/1982
Liv. V - Classe 3^ - 1 Scatto ( di cui 1 Ger.)
(Legge 432/1981)
Liv. V - Classe 3^ - 1 Scatto ( di cui 1 Ger.)
(Legge 34/1984)
Scatti Gerarchici 1
Scatto Aggiuntivo 2,50%
TOTALE
MIGLIORAMENTO STIPENDIALE
Iniziale Liv. V (Legge 34/1984)
Scatto Aggiuntivo 2,50%
Iniziale Liv. V (Legge 432/1981)
MINIMO GARANTITO
COLMATURA
PARTE SECONDA – Pagina 172
aa
mm
2.402,49
2.925,21
73,13
0
2.998,34
595,86
2.478,99
0
1.890,23
588,76
0
gg
Anzianità residua al 31/12/1982
gg mm aaaa
10/01/1983
31/12/1982
Tempo utile alla maturazione classe
o scatto successivi
Dal 01/01/1983 lo stipendio
(Liv. V - Classe 3^ - 1 Scatto ( di cui 1 Ger.)
annuo lordo di
Così composto: Stipendio legge 432/1981
35% su (595,86)
Valore Cl. o Sc. Succ.
Servizio
1
11
21
1
aa
11
mm
21
gg
2.611,04
2.402,49
208,55
0
(virtuale)
==
==
Liv. V - Classe 4^ - 1 Scatto ( di cui 1 Ger.)
01/01/1983 Stipendio annuo lordo di
Così composto: Ultimo Stipendio percepito
Valore Classe 4^
PARTE SECONDA – Pagina 173
2.763,50
2.611,04
152,46
09
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
D.P.R.
LEGGE
9.6.1981, n. 310
20.3.1984, n. 34
PARTE SECONDA – Pagina 174
D.P.R. 9 GIUGNO 1981, n. 310
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 1981, n. 167)
(stralcio)
Art. 2
(Inquadramento)
L'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente articolo è effettuato
dal 1° febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo e non di
ruolo comunque prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31 gennaio 1981 e
dei benefici indicati al successivo art. 3.
Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:
a) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel
livello retributivo più alto tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, si
determina sul livello inferiore lo stipendio corrispondente al periodo di
servizio prestato nella prima o nelle prime due qualifiche per le carriere che
erario strutturate, rispettivamente, in due o in tre qualifiche, o prestato in
posizione economica corrispondente alle prime due qualifiche delle carriere
ordinarie ove trattisi di personale che apparteneva a carriere articolate su una
sola qualifica, valutando anche le eventuali frazioni di biennio maturate alla
data predetta, escluse le frazioni di mese. Allo stipendio così determinato si
aggiunge, ove spettante, l'importo relativo al beneficio di cui al successivo art.
3.
Lo stipendio risultante dall'applicazione dei suesposti criteri si riporta nel
livello retributivo di inquadramento e qualora l'importo si collochi tra due
classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, è
attribuita la classe o l'aumento periodico d'importo immediatamente superiore.
A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa al servizio
prestato nella qualifica di vertice, o a quello reso da data non anteriore al 13
luglio 1980 dal personale inquadrato nello stesso livello retributivo ai sensi
dell'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. L'eventuale
frazione di anzianità inferiore al biennio è valutata ai fini del conseguimento
della successiva classe o scatto di stipendio;
b) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel
livello retributivo più basso tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza,
lo stipendio è determinato sulla base dell'intera anzianità di carriera. A tale
anzianità va aggiunta quella derivante dalla temporizzazione dell'eventuale
beneficio di cui al successivo art. 3. L'eventuale frazione di anzianità inferiore
al biennio si valuta ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto
di stipendio. La temporizzazione del beneficio di cui al successivo art. 3
espressa in mesi è pari a 24 volte il beneficio stesso diviso per l'importo della
classe o dello scatto in corso di maturazione;
PARTE SECONDA – Pagina 175
c) per il personale che abbia prestato servizio di ruolo anche in carriera o
categoria diverse da quella di appartenenza, detto servizio è valutato
attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno o frazione superiore
a sei mesi, del relativo periodo, fino al decimo anno, e del 3 per cento, per i
successivi anni, applicando tali percentuali sullo stipendio iniziale del livello
retributivo più basso tra quelli della carriera in cui il servizio è stato prestato.
Il relativo importo si aggiunge allo stipendio iniziale del livello retributivo più
basso tra quelli della carriera di appartenenza e si procede poi, secondo i
criteri di cui ai precedenti punti a) e b), alla determinazione dello stipendio
spettante, provvedendo alla temporizzazione degli eventuali benefici
aggiuntivi solo quando questi competano direttamente nel livello di
inquadramento;
d) per il personale che abbia prestato anche servizio non di ruolo, tale servizio è
valutato attribuendo un beneficio pari all'1,25 per cento per ogni anno o
frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, computato sullo stipendio
iniziale del livello retributivo corrispondente alla categoria non di ruolo
interessata, secondo quanto previsto dall'art. 30, terzo comma, della legge 11
luglio 1980, n. 312. Per la determinazione dello stipendio spettante nel livello
di inquadramento si osservano i criteri indicati nelle precedenti lettere a), b) e
c).
Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, al personale che abbia
conseguito la nomina alla carriera superiore, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono
riconosciuti nel livello retributivo più basso tra quelli relativi alla suddetta
carriera:
a) anni tre di servizio se il passaggio sia avvenuto nella carriera direttiva;
b) anni cinque se il passaggio sia avvenuto nella carriera di concetto od
esecutiva.
Gli anni predetti si detraggono dal periodo di servizio trascorso nella carriera
di provenienza.
Art. 3
(Benefici convenzionali)
Al personale che, secondo l'ordinamento in vigore anteriormente alla legge 11
luglio 1980, n. 312, sia pervenuto ad una qualifica superiore mediante esami, è
riconosciuta una maggiorazione, computata sul valore iniziale del livello relativo
alla qualifica conseguita, del 5 per cento se abbia superato il concorso per merito
distinto e del 2,50 per cento se abbia superato l'esame di idoneità o il concorso
per esami.
Al personale che nella carriera di appartenenza abbia conseguito una o più
promozioni mediante scrutinio per merito comparativo o esame speciale di cui
PARTE SECONDA – Pagina 176
all'articolo 365 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, è riconosciuta, per una sola volta, una maggiorazione dell'1,25 per cento
computata sul valore iniziale del livello retributivo relativo alla qualifica
conseguita.
Qualora siano state conseguite più promozioni, ai fini dell'applicazione del
precedente comma, si considera la qualifica più elevata.
LEGGE 20 MARZO 1984, n. 34
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 marzo 1984, n. 84)
(stralcio)
Art. 4
(Militari delle Forze armate)
comma 1
A decorrere dal 1° gennaio 1983, gli stipendi annui lordi iniziali dei
militari delle Forze armate, sino al grado di tenente colonnello
compreso, con esclusione del personale in servizio militare
obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe
giornaliere, sono stabiliti come segue:
a) IV
livello
L. 4.400.000
b) V
livello
L. 4.800.000
c) VI
livello
L. 5.500.000
d) VI
livello-bis.
L. 5.950.000
e) VIIl
livello
L. 6.400.000
f) VIII
livello
L. 7.700.000
ai tenenti colonnelli è attribuito il livello di stipendio ottavo-bis pari
a lire 8.470.000.
comma 2
La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali del 6
per cento e in successivi scatti biennali del 2,50 per cento
sull'ultima classe.
comma 3
La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato
nel precedente primo comma è effettuata sulla base delle classi di
stipendio e degli scatti biennali in godimento al 1° gennaio 1983.
comma 4
Al personale di cui al primo comma promosso o nominato a grado o
qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene
attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in
godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a
grado o a qualifica che comporta il passaggio a livello retributivo
superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di
PARTE SECONDA – Pagina 177
classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna
classe.
comma 5
Gli scatti attribuiti ai sensi del precedente comma non comportano
comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini della ulteriore
progressione economica.
comma 6
Al personale in servizio al 1° gennaio 1983, appartenente ai livelli
retributivi settimo e ottavo, è attribuito, dalla predetta data, uno
scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento;
l'ammontare del predetto scatto è temporizzato, secondo il criterio
stabilito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9
giugno 1981, n. 310, ai fini dell'ulteriore progressione economica.
comma 7
L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1°
gennaio 1983, in applicazione del presente articolo, e quello in
godimento al 31 dicembre 1982 sarà corrisposto secondo le
decorrenze e le percentuali sottoindicate:
- dal 1° gennaio 1983: 35 per cento;
- dal 1° gennaio 1984: 75 per cento;
- dal 1° gennaio 1985: 100 per cento.
comma 8
I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di
stipendio od aumenti periodici biennali maturati successivamente al
1° gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo, anche se, ai
sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non viene attribuito
nella misura intera.
comma 9
Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è
attribuito lo stipendio iniziale del relativo livello di nomina,
nell'importo previsto dalla precedente normativa, maggiorato delle
percentuali indicate nel settimo comma del presente articolo,
applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dal primo
comma del medesimo articolo e quello di cui alla precedente
normativa.
comma 10 Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del
nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio
iniziale del livello retributivo di appartenenza previsto dalla
presente legge, e quello iniziale fissato per il medesimo livello dalla
normativa precedente, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo
occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è
temporizzato, secondo il criterio di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini della
ulteriore progressione economica.
PARTE SECONDA – Pagina 178
comma 11 Al personale che, in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 19
del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e del primo
comma del presente articolo, è inquadrato in un livello diverso da
quello di cui all'articolo 16 del predetto decreto-legge n. 283,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 432 del 1981,
lo stipendio è attribuito con le seguenti modalità:
a) inquadramento nel livello corrispondente a quello posseduto alla
data del 31 dicembre 1982, con l'applicazione delle disposizioni
previste dai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente
articolo;
b) transito nel nuovo livello con le modalità di cui all'articolo 138
della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.
Art. 5
(Effetti dei nuovi stipendi)
comma 1
I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in
relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente
articolo 4, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull' indennità di
buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno
alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da
disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e
relativi contributi compresi la ritenuta in conto entrate del Tesoro o
altre analoghe ed i contributi di riscatto.
Art. 6
(Liquidazione dei nuovi stipendi)
comma 1
Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti
dall'applicazione della presente legge e dal decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'articolo 1, si applica l'articolo 172 della
legge 11 luglio 1980, n. 312.
PARTE SECONDA – Pagina 179
CAPITOLO IV - LEGGE 14 NOVEMBRE 1987, n. 468
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 settembre
1987, n. 379, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti
economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei
dirigenti civili e militari dello Stato del personale ad essi collegato ed
equiparato”.
1. Generalità
I miglioramenti economici già concessi al personale militare per effetto
della legge 34/1984 hanno subito un ulteriore incremento, a decorrere dal
1.1.1988, in applicazione della legge 468/1987, di conversione del D.L.
379/1987. Nel biennio 1986/1987, la preesistente normativa ha subito
modificazioni per effetto dei DD.LL. 92/1987, 189/1987 e 282/1987. Al
riguardo, si riassumono le innovazioni più significative:
- attribuzioni del VI livello bis ai Marescialli Maggiori, all’atto del
conferimento della qualifica di “Aiutante” (a decorrere dal 16.11.1987);
- sospensione della progressione economica per il biennio 1987/1988;
- introduzione della “retribuzione individuale di anzianità”;
- istituzione della “parziale omogeneizzazione stipendiale” con le forze
militari di Polizia, a favore dei Capitani, Maggiori e Tenenti Colonnelli;
- istituzione dell’ “assegno funzionale” a favore dei Sottufficiali con
particolari anzianità di servizio militare;
- reviviscenza della clausola perequativa tra il personale appartenente alle
tre FF.AA. , anche se di ruoli diversi;
- conglobamento di una quota (€ 558,29 annua lorda) dell’indennità
integrativa speciale negli stipendi iniziali di livello (art. 1 - 11° comma);
- istituzione, in misura percentuale, dell’ “indennità militare forfettaria”, in
rapporto allo stipendio iniziale di livello.
2. Inquadramento economico del personale in servizio al 1.1.1986. La
retribuzione individuale di anzianità (art. 1 – 1°, 3° e 5° comma).
La legge in esame stabilisce che per il triennio 1986/1988, vengano
corrisposti i seguenti aumenti stipendiali annui lordi, non cumulabili tra loro:
Grado
Livello
Dal 1.1.1986
Dal 1.1.1987
Dal 1.1.1988
Serg. Serg. Magg. Mar.Ord. e Capo
Mar. Magg. S.Ten.
Mar.Magg.Aiut.
Ten. Cap.
Magg.
Ten. Col.
V
VI
VI bis
VII
VIII
VIII bis
€ 216,91
€ 263,39
€ 286,63
€ 309,87
€ 418,33
€ 460,16
€ 469,98
€ 570,68
€ 620,78
€ 671,39
€ 906,38
€ 997,02
€ 723,04
€ 877,98
€ 955,45
€ 1.032,91
€ 1.394,43
€ 1.533,88
PARTE SECONDA – Pagina 180
Pertanto, a decorrere dal 1.1.1988, gli stipendi aa.ll. iniziali di livello
appaiono così modificati (art. 1 – 2° comma):
Grado
Livello
Importo iniziale
Serg. Serg. Magg. Mar.Ord. e Capo
Mar. Magg. S.Ten.
Mar.Magg.Aiut.
Ten. Cap.
Magg.
Ten. Col.
V
VI
VI bis
VII
VIII
VIII bis
€ 3.202,03
€.3.718,49
€ 4.028,36
€ 4.338,24
€ 5.371,15
€ 5.908,27
Inoltre, la stessa norma prevede che, a decorrere dal 1.1.1987, venga
sospesa la concessione degli incrementi di stipendio per anzianità, con
contemporanea istituzione della retribuzione individuale di anzianità,
costituita dal valore delle classi e scatti, nonché dei relativi ratei, maturati al
31.12.1986. Detti ratei vanno attribuiti in relazione ai mesi o frazione di
mese di servizio prestato, non valutabili per classi o scatti, e non
soggiacciono alle limitazioni previste dall’art. 161, comma 3, della legge
312/1980 (4 mm. e gg.1 danno diritto a 5 ratei).
Pertanto, a decorrere dal 1.1.1987, lo stipendio spettante al personale
inquadrato nei livelli funzionali retributivi è costituito dalla somma dei
seguenti elementi:
- importo del piede di livello di appartenenza, fissato dalla legge 34/1984;
- retribuzione individuale di anzianità,
- incremento percentuale di cui alla legge 468/1987.
3. La parziale omogeneizzazione e l’assegno funzionale (art. 1 - 8° e 9° co.)
Lo stipendio spettante agli Ufficiali delle tre Forze Armate (dal grado di
Capitano a quello di Colonnello compreso), a decorrere dal 1.1.1987, è
parzialmente ragguagliato a quello corrisposto agli appartenenti alle Forze
Militari di Polizia mediante la corresponsione dell’indennità di “parziale
omogeneizzazione”. Di seguito, si riportano i relativi importi, differenziati in
relazione al grado ed agli anni di servizio maturati dalla data di promozione
a Tenente:
PARTE SECONDA – Pagina 181
a) a decorrere dal 1.1.1987:
Grado
Ten. Colonnello
15 anni di servizio dalla
promozione a Tenente
(senza demerito)
25 anni di servizio dalla
promozione a Tenente
(senza demerito)
€ 619,75
€ 1.239,50
15 anni di servizio dalla
promozione a Tenente
(senza demerito)
25 anni di servizio dalla
promozione a Tenente
(senza demerito)
€ 774,69
€ 1.032,91
€ 1.239,50
€ 1.859,24
€ 1.859,24
€ 1.859,24
b) a decorrere dal 1.6.1987:
Grado
Capitano
Maggiore
Ten. Colonnello
La norma in esame prevede che, a decorrere dal 1.6.1987, a favore degli
Ufficiali provenienti da carriere militari diverse, al compimento del 19° e
29° anno di servizio militare prestato, vengano concesse allo stesso titolo le
seguenti somme annue lorde:
Grado
Tenente - Capitano
Maggiore
Ten. Colonnello
19 anni di servizio
(senza demerito)
29 anni di servizio
(senza demerito)
€ 774,69
€ 1.032,91
€ 1.239,50
€ 1.032,91
€ 1.859,24
€ 1.859,24
Il beneficio di cui trattasi non costituisce base per il calcolo della
progressione economica per classi e scatti del personale dirigente ed è
riassorbibile col passaggio di grado.
A decorrere dal 1.6.1987, ai Sottufficiali che abbiano compiuto 19 e 29
anni di servizio effettivo é attribuito un assegno funzionale annuo lordo
pari, rispettivamente, a € 619,75 e a € 929,62.
4. Lo scatto gerarchico – i benefici demografici – i benefici combattentistici - lo
scatto congelato.
La norma in esame prevede una particolare disciplina in ordine alla
corresponsione:
a) dello scatto gerarchico (art. 1 – 7° comma), il cui importo deve essere
calcolato:
- per l’anno 1986, sui valori stipendiali fissati dalla legge 34/1984,
nonché sugli incrementi apportati dalla successiva legge 468/1987;
PARTE SECONDA – Pagina 182
- per l’anno 1987, sugli importi iniziali di livello della legge 34/1984,
incrementati dai miglioramenti della legge 468/1987, nonché dalla
R.I.A., comprensiva di ratei di classe o scatto, calcolata al 31.12.1986;
- per il primo semestre dell’anno 1988, sui valori stipendiali della legge
468/1987 e sulla R.I.A..
Appare utile sottolineare che lo scatto gerarchico non rientra tra gli
elementi che costituiscono la R.I.A., avendo acquisito la caratteristica di
entità a sé stante, rivalutabile nel tempo per effetto degli incrementi dello
stipendio, della R.I.A. e della quota dell’indennità integrativa speciale (€
558,29) conglobata nello stipendio a decorrere dal 30.6.1988.
Si rappresenta che gli scatti gerarchici attribuiti in data successiva al
31.12.1986 sono mantenuti in caso di passaggio di livello. In tale
evenienza, comunque, il loro importo non è rivalutabile secondo i
parametri precedentemente esposti, ma rimane “congelato” nel prosieguo
della “carriera economica”;
b) dello scatto anticipato per nascita figlio, sospeso a partire
dall’1.1.1987.
Le somme erogate a tale titolo devono essere recuperate, in sede
d’inquadramento al 31.12.1986, nel caso in cui il valore del rateo di
anzianità maturato a tale data sia superiore a quello del beneficio
demografico già concesso.
c) dei benefici previsti dall’art.1 della legge 336/1970 (benefici
combattentistici).
La corresponsione di tale beneficio è sospesa a decorrere dal 1.1.1987.
Tuttavia, qualora in fruizione al 31.12.1986, esso concorre alla
formazione della retribuzione individuale di anzianità.
d) dell’importo della classe o scatto maturato nel biennio 1987/1988.
Esso costituisce incremento all’importo della R.I.A. a decorrere dal
1.1.1989, come precisato in corso di esame dalla successiva legge
231/1990.
5. Situazioni particolari
La disciplina delle situazioni particolari, già regolamentata sino al
31.12.1986 dalla pregressa normativa, può essere così riassunta:
a) personale assunto in servizio dopo il 31.12.1986.
Compete lo stipendio iniziale di livello previsto dalla legge 468/1987.
PARTE SECONDA – Pagina 183
b) valutazione del corso legale di studi, qualora la laurea sia requisito
indispensabile per l’accesso in carriera.
A favore del personale vincolato da rapporto d’impiego, a decorrere dal
1.1.1987, il beneficio di laurea viene attribuito, ai fini della
determinazione della retribuzione individuale di anzianità, qualora il
diploma di laurea sia stato conseguito entro il 31.12.1986.
In tale caso si procede ad un inquadramento virtuale, ai sensi della
legge 34/1984. Per contro, ai sensi dell’art. 1 legge 468/1987, non
debbono essere valutati i periodi di studio effettuati successivamente al
31.12.1986. Si rimanda alla consultazione della successiva lettera h., in
quanto sull’argomento la Corte dei Conti ha fornito ulteriori precisazioni;
c) servizio militare e corsi presso Accademie Militari.
La valutazione di tali periodi soggiace alla disciplina di cui al
precedente punto b..
d) Sottufficiali nominati Tenenti in spe., ai sensi della legge 10.5.1983, n.
212. L’inquadramento stipendiale, nei confronti di tale personale, è
differenziato in relazione alla data di nomina, a seconda che la stessa sia o
meno avvenuta entro il 31.12.1986.
Nel primo caso, trova applicazione l’art. 138 della legge 312/1980, che
prevede l’inquadramento nel VII livello previa valutazione nel VI livello
di tutto il servizio militare prestato. Ciò, al fine di consentire il successivo
inquadramento, ai sensi dell’art. 1 della legge 468/1987.
Nel secondo caso, trova applicazione l’art. 138 della legge 312/1980,
che prevede l’inquadramento nel VII livello previa valutazione nel VI
livello di tutto il servizio militare prestato. Ciò, al fine di consentire il
successivo inquadramento, ai sensi dell’art.1 della legge 468/1987.
e) Promozioni avvenute dopo il 31.12.1986 (art. 1 – 6° comma).
Qualora la promozione al grado superiore non comporti passaggio di
livello, deve essere attribuito uno scatto gerarchico, con le modalità già
fissate al precedente punto 4.
Nel caso in cui le promozioni siano avvenute dopo il 31.12.1986 e
comportino passaggio di livello, i soggetti interessati hanno diritto allo
stipendio iniziale del livello di inquadramento, nell’importo stabilito dalla
legge 34/1984, nonché alla fruizione dello scatto gerarchico già attribuito
nel grado di provenienza, alla retribuzione individuale di anzianità
precedentemente calcolata ed all’incremento retributivo apportato dalla
legge 468/1987.
PARTE SECONDA – Pagina 184
f) Retrocessioni di grado.
Nei casi di retrocessione di grado (per es. Tenente in rafferma vincitore
di concorso che viene nominato Sottotenente in servizio permanente
effettivo) trova applicazione il principio della irreversibilità stipendiale
fissato dal 4° comma dell’art. 138 della legge 312/1980.
Pertanto, al personale interessato deve essere corrisposto un assegno
personale riassorbibile, il cui importo consenta il mantenimento dello
stipendio già in godimento.
g) Inquadramento dei Sergenti.
A decorrere dal 16.11.1987, i Sergenti sono inquadrati nel V livello
retributivo, computando, ai fini stipendiali, l’intero servizio militare
prestato (art. 1, 3° comma della legge 468/1987).
Pertanto, la retribuzione individuale di anzianità, calcolata secondo la
normativa precedentemente illustrata, è suscettibile di rivalutazione, a
decorrere dall’entrata in vigore della citata legge, sulla base dello
stipendio virtualmente acquisito al 31.12.1986 per effetto della nuova
disciplina economica.
h) Personale militare inquadrato nei livelli funzionali retributivi
successivamente al 31.12.1986.
A modifica di quanto specificato alla precedente lettera b., a seguito di
rilievo mosso dalla Corte dei Conti, il personale inquadrato nei livelli
retributivi in data successiva al 31.12.1986 non ha titolo alla fruizione
della “retribuzione individuale di anzianità” per il biennio 1987 – 1988.
Ciò in quanto il comma 3° dell’art. 1 della legge 468/1987, stabilisce
che la suddetta voce retributiva deve essere calcolata con riferimento al
valore delle classi e degli scatti in godimento dal personale in servizio al
31.12.1986; condizione questa non riconoscibile nei confronti dei soggetti
assunti dopo la predetta data.
Pertanto, la valutazione dell’anzianità del servizio militare
(effettivamente prestato o convenzionale), che dà luogo all’attribuzione
delle classi e/o scatti, lungi dall’essere eliminata dal sistema retributivo
attuale, viene effettuata, in conformità alle precisazioni avute dalla Corte
dei Conti, a decorrere dal 1.1.1989, atteso che sia realizzata la previsione
normativa contenuta nel 4° comma dell’art. 1, che consente il recupero,
dalla predetta data, delle anzianità pregresse non utilizzate.
Si rimanda alla consultazione della parte seconda -Cap. VI per gli
ulteriori sviluppi sull'argomento trattato.
i) Modalità applicative dei benefici che danno luogo ad anzianità di
servizio convenzionale.
Il sistema retributivo vigente dal 1.1.1987 prevede l’abolizione delle
classi e degli scatti stipendiali. Pertanto, non sono applicabili i benefici
che si sostanziano in incrementi del servizio utile alla determinazione
stipendiale.
PARTE SECONDA – Pagina 185
6. La perequazione stipendiale (art. 1 – 7° comma)
La clausola perequativa, introdotta dalla legge 312/1980 e
successivamente soppressa dalla legge 432/1981, trova riviviscenza a
decorrere dal 16.11.1987.
I criteri di attuazione di detta clausola sono quelli illustrati in sede di
esame della legge 312/1980 (art. 138 - 3° e 4° comma), tuttavia, la norma in
esame prevede che la comparazione stipendiale possa essere effettuata anche
fra personale appartenente a ruoli diversi ed a carattere interforze, con
esclusione dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
Successivamente, la legge 14.11.1992, n. 438 – di conversione del
Decreto Legge 19.9.1992, n. 384 – ha abolito, a decorrere dall’11.7.1992, la
perequazione stipendiale vigente fra gli appartenenti alle tre FF.AA. (vds.
successivo Cap. VIII).
Pertanto, a decorrere dalla predetta data, rimangono valide esclusivamente
le posizioni perequative già formalizzate, anche se con atto provvisorio.
7. Equiparazione dello stipendio spettante al sottotenente cpl. 1ª nomina a
quello del pari grado in servizio permanente
A decorrere dal 30.1.1987, gli Ufficiali di complemento in servizio di
1^ nomina, per espressa disposizione dell’art. 32 1° comma della legge
24.12.1986, n. 958, hanno diritto allo stesso stipendio dei pari grado in
servizio permanente effettivo. Il predetto personale, ai soli fini stipendiali,
deve intendersi inquadrato nel VI livello retributivo, secondo le procedure
previste dalle leggi 6.8.1981, n. 432 e 20.3.1984, n. 34.
8. Indennità militare (art. 2 - 1°comma)
A favore degli Ufficiali e Sottufficiali appartenenti alle tre FF.AA., la
legge in esame attribuisce, a decorrere dall' 1.1.1988 un'indennità militare
forfetaria annua lorda, non pensionabile, il cui importo è fissato secondo
le misure percentuali dello stipendio iniziale tabellare del grado
effettivamente rivestito.
Di seguito si riportano le percentuali in relazione ai vari gradi:
-
fino al grado di Tenente Colonnello compreso
Colonnelli e Generali
Sergenti
rimanenti Sottufficiali
PARTE SECONDA – Pagina 186
20%;
10%;
10%;
22%.
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE SECONDA – Pagina 187
TENENTE COLONNELLO
Promosso Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
arruolato
in data
in data
in data
in data
in data
APPLICAZIONE LEGGE 14.11.1987 N.468
gg mm aaaa
01/01/1986 Stipendio Liv. VIII bis - Classe 8^ 1 Scatto
Incremento legge 468/1987
Totale
01/01/1987 Iniziale del Liv. VIII bis (legge 34/1984)
Incremento legge 468/1987
Totale
Retribuzione Individua le di Anzianita'
Classi maturate al 31/12/1986 8 x 262,46 =
Scatti non ger. al 31/12/1986 1 x 161,85 =
18
------ x 161,85 =
24
Totale R.I.A.
02/02/1962;
02/02/1962;
02/02/1965;
02/02/1973;
02/02/1977.
aa mm gg
6.635,95
460,16
7.096,11
4.374,39
997,02
5.371,41
2.099,71
161,85
121,39
2.382,95
01/01/1987 Parziale Omogeneizzazione
Ten. Col. promosso Tenente in data 02/02/1962
619,75
02/02/1987 Parziale Omogeneizzazione
Ten. Col. promosso Tenente in data 02/02/1962
1.239,50
01/06/1987 Parziale Omogeneizzazione
Tenente Colonnello promosso Tenente in data 02/02/1962
1.859,24
01/01/1988 Iniziale del Liv. VIII bis (legge 34/1984)
Incremento legge 468/1987
Totale
4.374,39
1.533,88
5.908,27
R.I.A.
30-06-1988 Stipendio
Quota Indennita' Integrativa Speciale
Totale
R.I.A.
Totale
PARTE SECONDA – Pagina 188
2.382,95
5.908,27
558,29
6.466,56
2.382,95
8.849,51
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
LEGGE
LEGGE
11.7.1980, n. 312
10.5.1983, n. 212
14.11.1987, n. 468
PARTE SECONDA – Pagina 189
LEGGE 11 LUGLIO 1980, n. 312
(Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190)
(stralcio)
Art. 138
(Attribuzione stipendi per passaggio di grado)
comma 3
Al militare con stipendio inferiore a quello spettante al collega con
pari o minore anzianità nel grado di provenienza ma promosso
successivamente è attribuito lo stipendio di quest'ultimo.
comma 4
Ai militari che, per effetto del transito dal ruolo di provenienza ad
altro ruolo, retrocedono di grado, è attribuito, nel livello retributivo
del nuovo grado, lo stipendio di classe o scatto determinato in
corrispondenza di quello percepito all'atto del passaggio, anche
mediante attribuzione di scatti convenzionali.
Art. 161
comma 3
Le quote mensili, di cui al precedente comma, si considerano
maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi
dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino alla cessazione
dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese
superiore a giorni quindici e trascurando le frazioni inferiori.
LEGGE 10 MAGGIO 1983, n. 212
(Pubblicata sulla Gazz. Uff. 23 maggio 1983, n. 138)
(stralcio)
Art. 53
Sono istituiti i seguenti nuovi ruoli degli ufficiali in servizio permanente e delle
categorie del congedo:
nell'Esercito:
- Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativo;
- altre Armi e Corpi: ruolo tecnico-amministrativo;
nell'Aeronautica: ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica;
nel Corpo della Guardia di finanza: ruolo tecnico-operativo.
I ruoli degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi sono soppressi; in
loro vece è istituito il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina
militare, nel quale sono immessi gli ufficiali appartenenti ai soppressi ruoli dei
servizi nautici, tecnici, macchina, contabili e portuali. Il Ministro della difesa e,
per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, ripartiscono, se necessario, i
ruoli di cui ai precedenti primo e secondo comma in sottoruoli in base alle
PARTE SECONDA – Pagina 190
specializzazioni, categorie e specialità in cui si articolano i sottufficiali delle tre
Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.
Le consistenze organiche dei ruoli, le forme e le modalità di avanzamento, il
numero delle promozioni annuali e gli anni di anzianità minima richiesti per la
valutazione sono riportati nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4, annesse alla
presente legge.
Art. 55
L'immissione nei ruoli del servizio permanente di cui all'articolo 53 ha luogo
con il grado di tenente, o corrispondente, mediante concorso per titoli ed esami.
Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze,
determinano al 31 gennaio di ciascun anno, in relazione alle vacanze prevedibili
al 31 dicembre dello stesso anno, il numero dei posti da mettere a concorso per i
singoli ruoli, ripartendo i posti, se necessario, tra le categorie, specialità e
specializzazioni di provenienza dei sottufficiali concorrenti.
Il numero dei posti e la relativa ripartizione devono essere indicati nei bandi di
concorso.
Ai concorsi possono partecipare, per non più di due volte, i marescialli maggiori
o gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di
finanza, appartenenti alle specializzazioni, categorie e specialità indicate nei
bandi di concorso, che negli ultimi cinque anni abbiano riportato qualifica non
inferiore a «superiore alla media».
Art. 59
I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di
cui all'articolo 53 sono stabiliti come segue:
maggiore o grado corrispondente: 63 anni;
ufficiali inferiori e subalterni: 61 anni.
Per i suddetti ufficiali la permanenza massima nell'ausiliaria è di quattro anni e
gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso della stessa.
Il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è stabilito come segue:
maggiore o grado corrispondente: 67 anni;
ufficiali inferiori e subalterni: 65 anni.
Le norme di cui al presente comma non si applicano al Corpo della Guardia di
finanza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69.
PARTE SECONDA – Pagina 191
LEGGE 14 NOVEMBRE 1987, n. 468
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 novembre 1987, n. 268)
(stralcio)
Art. 1
(modificato dall'art. 1 del D.L. 16 settembre 1987, n. 379)
comma 1
Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione del presente
decreto per i militari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri,
della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello
compreso, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre
1985, sono così determinati:
LIVELLO
V
VI
VI bis
VII
VIII
VIII bis
comma 2
dal 1.1.1986
420.000
510.000
555.000
600.000
810.000
891.000
dal 1.1.1987
910.000
1.105.000
1.202.000
1.300.000
1.755.000
1.930.500
dal 1.1.1988
1.400.000
1.700.000
1.850.000
2.000.000
2.700.000
2.970.000
A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai militari di cui al comma 1
competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:
livello V
livello VI
livello VI-bis
livello VII
livello VIII
livello VIII-bis
£. 6.200.000
£. 7.200.000
£. 7.800.000
£. 8.400.000
£. 10.400.000
£. 11.440.000
comma 2 bis. Al maresciallo maggiore aiutante e gradi corrispondenti, è
attribuito il sesto livello-bis all'atto dell'assegnazione della
qualifica.
comma 3
Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con
l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto
maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale
di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al
trattamento stipendiale previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34.
Per i sottufficiali delle Forze armate che alla data del 1° gennaio
1983 si trovavano nel 1° livello retributivo della carriera di
appartenenza, l'inquadramento nel suddetto livello viene effettuato
sulla base degli anni di servizio militare comunque prestato
antecedentemente alla predetta data.
PARTE SECONDA – Pagina 192
comma 4
In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovrà
provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione
individuale di anzianità di cui al comma 3 verrà incrementata, con
decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al
valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dalla
legge 20 marzo 1984, n. 34, e sulla base dei valori tabellari di cui
alla legge medesima. Al personale assunto in data successiva al 31
dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero
dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre
1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore,
l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado di
provenienza ed in quello di nuovo inquadramento con riferimento al
31 dicembre 1988.
comma 5
Le classi o gli scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti
prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
costituiscono retribuzione di anzianità per la parte del biennio fino
al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione
degli aumenti disposti dal presente decreto per il 1986.
comma 6
Nei casi di promozione o di nomina del personale indicato al
comma 1, che comportino passaggi al livello superiore,
successivamente al 31 dicembre 1986, oltre l'importo del livello di
nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di
anzianità in godimento alla predetta data, ivi compresi gli scatti
gerarchici.
comma 7
In caso di promozione o nomina a grado o qualifica superiore,
nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno
scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da
riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a grado o
qualifica che comporta il passaggio al livello retributivo superiore.
[A tutto il personale militare senza distinzione per il ruolo di
appartenenza, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, con trattamento stipendiale inferiore
a quello spettante al pari grado, avente pari o minore anzianità di
servizio, ma promosso successivamente, è attribuito nel tempo lo
stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma non si
applica tra il personale delle tre Forze armate e quello delle Forze
militari di polizia].
comma 8
A decorrere dal 1° giugno 1987, in attesa di una legge organica di
riordino sia per quanto riguarda il trattamento retributivo che le
norme di avanzamento per tutto il personale militare, quale parziale
omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia, agli
PARTE SECONDA – Pagina 193
ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di
servizio dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli importi annuali
lordi a fianco di ciascun grado indicati:
Grado
Colonnello
Tenente Colonnello
Maggiore
Capitano
15 anni di servizio
====
2.400.000
2.000.000
1.500.000
25 anni di servizio
3.600.000
3.600.000
3.600.000
3.600.000
Le norme del presente comma si applicano anche ai maggiori ed ai
tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al
compimento del diciannovesimo e del ventinovesimo anno di
servizio militare comunque prestato. Ai tenenti e ai capitani
provenienti da carriere e ruoli diversi, al compimento del
diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare
comunque prestato è attribuito un importo annuo lordo
rispettivamente di 1.500.000 e 2.000.000 di lire.
I predetti importi non sono in alcun caso tra loro cumulabili e si
aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità per gli
ufficiali sino al grado di tenente colonnello; per gli ufficiali tenenti
colonnelli il rispettivo importo è riassorbito in caso di promozione
al grado superiore; per gli ufficiali colonnelli il rispettivo importo
non costituisce base per l'applicazione della progressione
economica per classi e scatti ed è riassorbito in caso di promozione
al grado superiore.
comma 9
A decorrere dal 1° giugno 1987 ai sottufficiali che abbiano
compiuto 19 anni di servizio è attribuito un assegno funzionale
annuo lordo pari a lire 1.200.000; detto importo è elevato a lire
1.800.000 annue lorde al compimento di 29 anni di servizio.
I predetti importi non sono cumulabili tra loro, né con i benefici di
cui al comma 8, e si aggiungono alla retribuzione individuale di
anzianità.
comma 10 I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle
indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le
ritenute in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di
riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per
indennità integrativa speciale ed equo indennizzo, con esclusione a
tali ultimi due fini degli importi di cui ai commi 3, 7, 8 e 9.
PARTE SECONDA – Pagina 194
comma 11 Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio
iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale
militare delle Forze armate una quota di indennità integrativa
speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
comma 12 Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa
speciale spettante al personale militare delle Forze armate in
servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
Art. 2
comma 1
A decorrere dal 1° gennaio 1988, a favore di tutti gli ufficiali e
sottufficiali delle Forze armate, con esclusione del personale a cui
viene applicato il trattamento previsto dalla legge 1° aprile 1981, n.
121, è istituita l'indennità militare forfettaria annua lorda non
pensionabile da corrispondere nelle seguenti misure percentuali
dello stipendio iniziale tabellare del grado effettivamente rivestito:
• sergenti: 10 per cento;
• rimanenti sottufficiali: 22 per cento;
• ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso: 20 per
cento;
• colonnelli e generali: 10 per cento.
PARTE SECONDA – Pagina 195
CAPITOLO V - LEGGE 15 LUGLIO 1950, n. 539
“Benefici stipendiali di cui agli articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre
1928, n.3458, previsti per i militari invalidi di guerra ed estesi al personale
invalido per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539”.
1. Generalità
La concessione di benefici derivanti da situazioni particolari, la cui
applicazione si concretizzava nella attribuzione di anzianità di servizio
convenzionali ai fini della determinazione del trattamento stipendiale, ha
subito modificazioni dapprima con l'introduzione dei livelli funzionali
retributivi, per poi cessare di fatto con l'entrata in vigore della legge
468/1987 (1.1.1987).
La problematica ha interessato principalmente il personale non provvisto
di trattamento economico dirigenziale. Per gli appartenenti a tale ultima
categoria, infatti, le norme successive all'instaurazione dei livelli retributivi
hanno dato spazio alla concessione di incrementi dello stipendio legate in
principal modo all'applicazione delle leggi 536/1950, 1746/1962, 336/1970 e
1220/1971. Ciò in quanto il trattamento stipendiale delle categorie cosiddette
dirigenziali ha mantenuto una progressione legata al decorso del tempo con
connessa maturazione di classi/aumenti biennali.
Di recente, la pronuncia di vari consessi (tra cui il Consiglio di Stato e la
Corte dei Conti) ha permesso alla Direzione generale per il Personale
Militare una rivisitazione della problematica relativa all'applicazione dei
benefici di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/1928, che estendono al
personale militare il disposto della legge 15.7.1950, n. 539 concernente le
invalidità per servizio, dando soluzione al cospicuo contenzioso instauratosi
nel decorso del tempo.
2. Destinatari
Alla luce delle recenti direttive della Direzione Generale del Personale
Militare, che in sostanza confermano ed adattano le norme anzidette
all'evoluzione dei profili di stato degli appartenenti alle FF.AA., i benefici
stipendiali derivanti dal riconoscimento di infermità contratte in servizio e
per causa di servizio, con ascrivibilità a categoria di pensione (tabella "A"
annessa al D.P.R. 30.12.1981, n. 834) sono concedibili al seguente
personale:
PARTE SECONDA – Pagina 196
a) Ufficiali in servizio permanente (ivi compresi i Maestri Direttori e Vice
Direttori di Banda Musicale), nonché quelli provvisti di tale posizione di
stato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1990, n.404;
b) Ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19
maggio 1986, n. 224;
c) Ufficiali di complemento in ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20
settembre 1980, n. 574;
d) Ufficiali di complemento in servizio di prima nomina;
e) Sottufficiali in servizio permanente;
f) Sergenti e gradi corrispondenti di complemento in ferma di leva
prolungata, di cui alla legge 24.12.1986, n. 958, ovvero, in ferma breve;
g) Volontari di truppa in servizio permanente di cui al decreto legislativo
12.5.1995, n. 196;
h) Appuntati / Carabinieri in servizio permanente;
i) Personale del Servizio dell'Assistenza Spirituale.
3. Acquisizione del diritto e fruizione del beneficio
La pronuncia del Consiglio di Stato (parere n. 452 in data 13.12.1999) ha
confermato che l'acquisizione del beneficio economico, nei casi di specie, si
concretizza con l'emissione da parte dei competenti Organi sanitari del
verbale di riconoscimento dell'infermità invalidante contratta per causa di
servizio. Pertanto, il momento che segna l'insorgenza del diritto coincide con
la data del cennato documento.
Tale beneficio va attribuito d'ufficio e non più a seguito di istanza
dell'interessato che, qualora prodotta, assume mera valenza segnalatrice nei
confronti dell'Amministrazione. E' abolito altresì il vincolo della sussistenza
del decreto di "equo indennizzo".
Sono destinatari delle citate norme sia il personale in attività di servizio
sia il personale in congedo, anche qualora il riconoscimento dell'invalidità
avvenga in data successiva alla cessazione dal servizio. Il caso, infatti, del
personale collocato a riposo per infermità viene regolato nel senso che il
riconoscimento di quanto in argomento s'intende occorso il giorno
antecedente la cessazione dall'attività, cioè fintanto questa sia produttiva di
benefici a carattere stipendiale.
Va precisato inoltre che, qualora il riconoscimento d'infortunio avvenga
prima dell'acquisizione del diritto al trattamento stipendiale da parte degli
PARTE SECONDA – Pagina 197
interessati, nel caso ad esempio di personale in servizio pre-ruolo,
l'attribuzione del beneficio non può che avvenire con la decorrenza del
primo stipendio.
Parimenti, nell'eventualità in cui il citato riconoscimento avvenga in data
successiva a quella di collocamento a riposo i correlati effetti di maturazione
economica possono concretizzarsi solo in caso di richiamo in servizio con
assegni.
Appare utile precisare, infine, che qualora il personale destinatario della
norma in esame sia sprovvisto di trattamento stipendiale metropolitano
(personale con profilo d'impiego o Status internazionale a norma dell'art. 6
della legge 27.7.1962, n. 1114) ovvero sia in godimento di stipendio ridotto,
la base di computo, ai fini di cui trattasi, è costituita dalla misura intera dello
stipendio di cui sarebbero stati titolari.
Dalla varietà di tali situazioni emerge, quindi, come la natura di tale
beneficio sia strettamente correlata allo stipendio nel quale è insito e di cui
segue sempre le sorti. Nel caso infatti di sospensione o riduzione di
quest'ultimo, l'emolumento in argomento verrà adeguato di conseguenza, per
poi essere ripristinato in toto ad avvenuta cessazione degli effetti limitativi
sopramenzionati.
4. Modalità di calcolo del beneficio
Gli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/1928 dispongono la concessione di due
ovvero un anno di servizio convenzionale, utile per la maturazione degli
aumenti periodici di stipendio.
Tale criterio, però, a causa della nota evoluzione della materia stipendiale,
può trovare applicazione, come precedentemente accennato, esclusivamente
nei confronti dei destinatari di trattamento dirigenziale.
Pertanto, al fine di rendere applicabile il disposto della norma anche al
rimanente personale, si è addivenuti, seguendo le indicazioni del Consiglio
di Stato, all'adozione di un artificio contabile consistente nel computo delle
ragioni percentuali previste dal citato R.D. 3458/1928 (2,50% per infermità
dalla 1^ alla 6^ categoria ed 1,25% per quelle di 7^ ed 8^ categoria)
sull'importo del piede di livello, maggiorato della R.I.A. e degli eventuali
miglioramenti stipendiali concessi prima ancora che essi non siano stati
corrisposti "a regime".
PARTE SECONDA – Pagina 198
Sono esclusi dal computo gli scatti gerarchici non compresi nella R.I.A.
ed ulteriori eventuali componenti stipendiali diverse da quelle citate.
5. Effetti del beneficio
Il beneficio di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/1928 non è soggetto a
rivalutazioni, ovvero ad assorbimento, nemmeno al verificarsi di transito di
livello o di passaggio dal sistema retributivo "a livelli" a quello dirigenziale.
Inoltre è concesso una sola volta nella carriera di appartenenza, salva la
possibilità di attribuire la ulteriore percentuale residua dell'1,25% nel caso di
aggravamento di patologia o insorgenza di nuova, che comportino il
passaggio dalla 2^ classe di ascrivibilità (7^/8^ categoria) alla 1^ classe
(1^/6^ categoria).
Come già specificato, detto beneficio costituisce una componente
contabile ampliativa dello stipendio ed in quanto tale produce, pertanto,
effetti:
- sulla tredicesima mensilità;
- sull'indennità di buonuscita;
- sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi
la ritenuta in conto entrata I.N.P.D.A.P. ed i contributi di riscatto.
PARTE SECONDA – Pagina 199
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE SECONDA – Pagina 200
ATTRIBUZIONE BENEFICI ART. 120 R.D. 3458/1928
Processo Verbale in data 24.06.1993.
Domanda presentata in data 05.05.1999.
MARESCIALLO CAPO
Promosso Sergente
“
Sergente Maggiore
“
Maresciallo Ordinario
“
Maresciallo Capo
gg mm aaaa
01/01/1992
gg mm aaaa
01/01/1993
arruolato
in data
in data
in data
in data
in data
22/01/1982;
22/01/1983;
22/07/1985;
22/01/1993;
22/01/1998.
APPLICAZIONE LEGGE 2.2.1993 N.23
Stipendio Liv. VI
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (6.372,56) =
5.851,97
520,59
6.372,56
159,31
APPLICAZIONE LEGGE 14.11.1992 N.438
Stipendio Liv. VI
Incremento (Legge 438/1992)
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (6.372,56) =
5.851,97
123,95
520,59
6.496,51
159,31
Maresciallo Ordinario con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 22/01/1993
22/01/1993
Stipendio Liv. VI
Incremento (Legge 438/1992)
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.372,56) =
5.851,97
123,95
520,59
6.496,51
318,63
01/04/1994
Indennita' di vacanza contrattuale
Legge 17.05.95 N.186
Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.500,90) =
128,34
325,05
05/05/1994
Stipendio Liv. VI
Incremento (Legge 438/1992)
R.I.A.
Totale
Benefici art. 120
Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.372,56) =
Indennita' di vacanza contrattuale
Indennita' di vacanza contrattuale
Legge 17.05.95 N.186
Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.586,46) =
01/07/1994
gg mm aaaa
01/01/1995
5.851,97
123,95
520,59
6.496,51
79,66
325,05
128,34
213,90
329,32
APPLICAZIONE D.P.R. 31.07.1995 N.394
Stipendio Liv. VI
PARTE SECONDA – Pagina 201
5.851,97
Incremento al 01/01/1995
Incremento (Legge 438/1992)
R.I.A.
Totale
Benefici art. 120
Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.955,13) =
gg mm aaaa
01/09/1995
gg mm aaaa
01/12/1995
31/12/1995
582,56
123,95
520,59
7.079,08
79,66
347,76
APPLICAZIONE D. L.VO. 12.05.1995 N.196
Stipendio Liv. VI bis
Incremento al 01/09/1995
Incremento (Legge 438/1992)
R.I.A. (Legge 28.07.1999, n.266)
Totale
Benefici art. 120
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (7.856,53) =
6.368,43
619,75
123,95
868,35
7.980,48
79,66
196,41
APPLICAZIONE D.P.R. 31.07.1995 N.394
Stipendio Liv. VI bis
R.I.A.
Totale
Benefici art. 120
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (8.172,60) =
Assegno pensionabile
PARTE SECONDA – Pagina 202
7.304,25
868,35
8.172,60
79,66
204,32
886,24
MARESCIALLO CAPO
Promosso
Sergente
“
Sergente Maggiore
“
Maresciallo Ordinario
“
Maresciallo Capo
arruolato
in data
in data
in data
in data
in data
22/01/1982.
22/01/1983;
22/07/1985;
22/01/1993;
22/01/1998.
Processo Verbale in data 24.06.1993.
Domanda presentata in data 05.05.1999.
ATTO DISPOSITIVO N° __________________
IN DATA _______________
VISTO
il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il
Regio Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, con
particolare riguardo agli articoli 117 e 120, che hanno riconosciuto una speciale
provvidenza stipendiale nei confronti dei militari invalidi o mutilati di guerra;
VISTO
il regolamento al citato testo unico, approvato con regio decreto 23 giugno 1930,
n. 983;
VISTA
la legge 15 luglio 1950, n. 539, che ha esteso agli invalidi per servizio i
medesimi benefici riconosciuti ai mutilati o mutilati di guerra;
VISTO
il processo verbale emesso dalla Commissione Medica Ospedaliera [Istituto
Medico Legale] n. AB/ML 312558/14 del 24.06.1993, relativo al Mar. Ord. , con
il quale è stata al medesimo riconosciuta un'infermità dipendente da causa di
servizio ed in costanza di esso, ascrivibile a Tabella A 8ª categoria;
VISTO
il seguente sviluppo contabile, ai fini della determinazione della posta
stipendiale di cui agli articoli 117 e 120 del citato regio decreto n. 3458/1928:
DATA DEL PROCESSO VERBALE
2 4 0 6 1 9 9 3
DATA DEL PROCESSO VERBALE
CATEGORIA DI ASCRIVIBILITA' DELL'INFERMITA' DEL PROCESSO VERBALE: Tabella A
2 4 0 6 1 9 9 3
8^
ALIQUOTA PERCENTUALE DELLO STIPENDIO IN RELAZIONE ALLA SUDDETTA ASCRIVIBILITA'
STIPENDIO ANNUO LORDO IN G ODIMENTO ALLA DATA DEL
DIRIGENZA
STIPENDIO DI CLASSE
IMPORTO DI LIVELLO
Categoria
1,25%
2 4 0 6 1 9 9 3
LIVELLATI
RETRIBUZ. INDIVIDUALE
AUMENTO PARZIALE
ANZIANITA'
CONCERTAZIONE
4.276,78
TOTALE
520,59
1.575,19
6.372,56
BASE DI CALCOLO
ALIQUOTA
MISURA DOVUTA
BASE DI CALCOLO DELBENEFICIO ALLA MEDESIMA DATA
MISURA ANNUA LORDA DEL BENEFICIO
6.372,56
X
1,25%
=
79,66
SI DISPONE
1. - Al Mar. Ord.
è attribuita, a decorrere dal 24.06.1993, la posta stipendiale di cui
all'articolo 117 o 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, nella misura annua
lorda di Euro 79,66, non rivalutabile e non riassorbibile.
2. - Le rate del maggior stipendio conseguenti all'attribuzione del beneficio di cui al precedente
punto 1, relative al periodo dal 24.06.1993 al 04.05.1994, sono prescritte, ai sensi
dell'articolo 2 del R.DL. 19 gennaio 1939, n. 295.
PARTE SECONDA – Pagina 203
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
R.D.
LEGGE
LEGGE
31.12.1928,
15.7.1950,
27.7.1962,
PARTE SECONDA – Pagina 204
n. 3458
n. 539
n. 1114
R.D. 31 DICEMBRE 1928, n. 3458
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1928, n. 55)
Art. 117
(art. 8 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e artt. 2 e 3 del regio decreto
17 maggio 1923, n. 1284). - Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli
delle categorie in congedo è concessa, agli effetti della determinazione dello
stipendio:
a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito
ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o
invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al
decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusta
l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato
con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70;
b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce
di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi
di guerra ascritti alle ultime quattro categorie giusta la tabella indicata alla
precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico
predetto.
In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola
delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle
cennate condizioni.
Le ricompense al valore militare e la croce di guerra di cui alle precedenti
lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la
relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922.
Art. 120
(art. 28 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, sostituito dall'art. 9 regio
decreto del 17 maggio 1923, n. 1284, e art. 24 del regio decreto-legge 3 gennaio
1926, n. 48). - Agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe
giornaliere per i sottufficiali (compresi quelli richiamati dal congedo), si
applicano le disposizioni contenute nei precedenti artt. 115, 116, 117 e 118, ad
eccezione dell'ultimo comma dell'articolo 118, che è applicabile soltanto ai
sottufficiali di carriera che erano tali prima del 24 maggio 1915.
PARTE SECONDA – Pagina 205
Per sottufficiali di carriera devono intendersi coloro che prima del 24 maggio
1915 rivestivano i seguenti gradi: sergente maniscalco, sergente musicante,
vice-brigadiere dei carabinieri reali; sergente maggiore, sergente maggiore
maniscalco, sergente maggiore musicante e brigadiere dei carabinieri reali;
maresciallo, maestro d'arme di 3ª classe e maresciallo d'alloggio dei carabinieri
reali; maresciallo capo, maestro d'arme di 2ª classe e maresciallo d'alloggio capo
dei carabinieri reali; maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1ª classe e
maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri reali.
I sottufficiali richiamati in servizio, i quali non abbiano mai goduto (pure
avendone diritto) i benefici sopraindicati, avranno il trattamento stabilito dagli
articoli sopra citati, fermo il disposto del primo comma dell'art. 99.
LEGGE 15 LUGLIO 1950, n. 539
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° agosto 1950, n. 174)
Art. 1
I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di
guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed
invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.
Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai
mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.
Art. 2
Nell'ordine delle preferenze a parità di merito, stabilito dall'art. 1 del R.D.L. 5
luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni, per la formazione della
graduatoria dei concorsi per le ammissioni alle carriere statali, sono aggiunte le
seguenti categorie di cittadini:
n. 2-ter: i mutilati ed invalidi per servizio;
n. 3-ter: gli orfani dei caduti per servizio;
n. 6-ter: i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
n. 7-ter: le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle vedove o nubili dei
caduti per servizio.
PARTE SECONDA – Pagina 206
Art. 3
Agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio
coloro che alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e
istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile,
debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle
categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.
LEGGE 27 LUGLIO 1962, n. 1114
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 1962, n. 202)
Art. 6
Il primo comma dell' art. 1 ed il primo comma dell' art. 4 si applicano anche nei
confronti degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica che, previa autorizzazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per la difesa ed il Ministro per gli affari
esteri, assumano un impiego presso enti od organismi internazionali, anche se
per tale impiego esercitino funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati
esteri. Per essi cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello
Stato italiano.
Ai medesimi può essere corrisposto l'assegno integrativo di cui al precedente art.
3.
Nei confronti degli ufficiali richiamati dall'ausiliaria che, autorizzati nei modi
suddetti, assumano un impiego presso enti od organismi internazionali o presso
Stati esteri, nella forma di cui al primo comma, cessa la corresponsione del
trattamento economico a carico dello Stato italiano.
Il personale di cui al presente articolo è tenuto a versare all'Amministrazione
italiana di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute che, per legge,
avrebbe gravato sul trattamento economico che sarebbe allo stesso spettato a
carico dello Stato italiano.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, per quanto compatibile,
anche al personale dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica
sicurezza e degli agenti di custodia, nonché al personale militare in genere in
forma volontaria o rafferma.
PARTE SECONDA – Pagina 207
CAPITOLO VI - LEGGE 8 AGOSTO 1990, n. 231
“Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare”.
1. Generalità
Il sistema retributivo introdotto dalla legge 468/1987 trova conferma, per
il triennio 1988/1990, nel disposto della legge 231/1990. Le innovazioni
apportate dalla normativa sono:
- nuovi stipendi iniziali di livello a decorrere dal 1.7.1990, con incrementi
retributivi a far data dal 1.7.1988 e dal 1.10.1989 (art. 1);
- incremento della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) dal
1.1.1989 (art. 2);
- maggiorazione, con decorrenza 1.1.1990, degli importi già in godimento
da parte degli Ufficiali e dei Sottufficiali rispettivamente a titolo di
parziale omogeneizzazione e di assegno funzionale (art. 4 ed art. 5);
- corresponsione, a favore dei Tenenti Colonnelli in possesso di determinate
anzianità e requisiti, dello stipendio riferito al grado superiore (art. 5 - 3°
comma);
- introduzione dell’orario di servizio e del compenso per lavoro
straordinario (art. 10 - 1° comma).
2. Incrementi stipendiali (art. 1)
Gli stipendi già fissati dalla pregressa normativa nei confronti del
personale militare inquadrato nei livelli funzionali retributivi subiscono i
seguenti incrementi stipendiali annui lordi, alle decorrenze di seguito
indicate:
Grado
Serg. Serg. Magg. Mar.Ord. e Capo
Mar. Magg. S.Ten.
Mar.Magg.Aiut.
Ten. Cap.
Magg.
Ten. Col.
PARTE SECONDA – Pagina 208
Livello
Dal 1.7.1988
Dal 1.10.1989
V
VI
VI bis
VII
VIII
VIII bis
€ 183,14
€ 199,15
€ 225,23
€ 251,31
€ 264,43
€ 290,87
€ 861,76
€ 937,47
€ 1.060,21
€ 1.182,94
€ 1.244,66
€ 1.402,44,
-
dall' 1.7.1990 gli stipendi iniziali di livello annui lordi risultano così
modificati:
Grado
Serg. Serg. Magg. Mar.Ord. e Capo
Mar. Magg. S.Ten.
Mar.Magg.Aiut.
Ten. Cap.
Magg.
Ten. Col.
Livello
Importo
V
VI
VI bis
VII
VIII
VIII bis
€ 5.206,40
€ 5.851,97
€ 6.368,43
€ 6.884,89
€ 8.021,09
€ 8.823,15
3. Incremento della retribuzione individuale di anzianità (art. 2)
La retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), già determinata al
31.12.1986 per effetto della pregressa normativa, a decorrere dal 1.1.1989
subisce un incremento, differenziato in base al livello d’inquadramento, pari
al valore di una classe secondo gli importi (piede di livello) previsti dalla
legge 34/1984.
Di seguito, gli importi lordi degli incrementi concessi:
Grado
Serg. Serg. Magg. Mar.Ord. e Capo
Mar. Magg. S.Ten.
Mar.Magg.Aiut.
Ten. Cap.
Magg.
Ten. Col.
Livello
Importo
V
VI
VI bis
VII
VIII
VIIII bis
€ 148,74
€ 170,43
€ 184,38
€ 198,32
€ 238,60
€ 262,46
Nei confronti del personale che ha conseguito l'inquadramento nei livelli
retributivi nel corso del biennio 1987/1988, le maggiori somme spettanti
devono essere quotizzate in relazione ai mesi di servizio prestato sino al
31.12.1986. Tale principio non è applicabile nei confronti dei soggetti che
nello stesso periodo risultano inquadrati in più livelli retributivi.
In siffatta evenienza, l’incremento in parola deve essere rapportato alla
situazione economica acquisita all' 1.1.1989.
In sede di liquidazione degli incrementi di cui sopra, debbono essere
recuperate le somme corrisposte ai sensi dell’art. 1 – 4° comma della D.L.
16.9.1987, n. 379 convertito con modificazioni nella legge 14.11.1987, n.
468.
PARTE SECONDA – Pagina 209
4. Incremento dell’assegno funzionale e rideterminazione della parziale
omogeneizzazione (art. 4 e art. 5 – 1°, 2° e 3° comma)
L’assegno funzionale, istituito dalla legge 468/1987 a favore dei
Sottufficiali, viene rideterminato, a decorrere dall' 1.1.1990, secondo i
seguenti importi annui lordi:
Grado
Sottufficiali
19 anni di servizio
29 anni di servizio
€ 877,98
€ 1.291,14
L’assegno di parziale omogeneizzazione, a decorrere dall' 1.1.1990,
viene, parimenti, rideterminato secondo le misure annue lorde di seguito
riportate:
a) Ufficiali con 15 o 25 anni di servizio effettivo dalla nomina a Tenente:
Grado
Capitano
Maggiore
Ten. Colonnello
15 anni di servizio dalla
promozione a Tenente
25 anni di servizio dalla
promozione a Tenente
€ 1.084,56
€ 1.446,08
€ 1.652,66
€ 2.324,06
€ 2.324,06
€ 2.324,06
b) Ufficiali provenienti da carriere militari o ruoli diversi al compimento di
19 o 29 anni di servizio effettivo:
Grado
Tenente - Capitano
Maggiore
Ten. Colonnello
19 anni di servizio
29 anni di servizio
€ 1084,56
€ 1.446,08
€ 1.652,66
€ 1.394,43
€ 2.324,06
€ 2.324,06
Gli importi relativi all’assegno di funzione ed alla parziale
omogeneizzazione vanno ad aggiungersi alla somma spettante a titolo di
retribuzione individuale di anzianità. Inoltre, in ottemperanza a quanto
stabilito dall’art. 5, 3° comma della legge 231/1990, a decorrere dall'
1.9.1990, quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari
di Polizia, ai Tenenti Colonnelli che abbiano prestato 15 anni di servizio
senza demerito dalla nomina a tenente viene corrisposto lo stipendio previsto
per il grado di Colonnello.
I beneficiari del trattamento economico previsto per il grado superiore non
hanno titolo alla fruizione dell’assegno di parziale omogeneizzazione.
PARTE SECONDA – Pagina 210
5. Rideterminazione degli scatti gerarchici
Gli scatti gerarchici debbono essere calcolati o rivalutati in ragione del
2,5% dello stipendio, comprensivo degli incrementi subiti, nonché della
R.I.A. nella sua piena entità.
6. Le anzianità convenzionali
La legge in esame riconferma, per il personale inquadrato nei livelli
funzionali retributivi, il congelamento della progressione economica per
classi e scatti.
Pertanto, le anzianità convenzionali connesse ai benefici combattentistici,
ai benefici demografici, alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ai
servizi prestati in zone di intervento O.N.U. ecc., non sono valutabili ai fini
stipendiali.
7. L’orario di servizio (art. 10 – 1° comma)
Il personale militare appartenente alle FF.AA., a decorrere dall' 1.7.1990,
ferma restando la totale disponibilità al servizio, è tenuto a prestare 36 ore
lavorative settimanali più 2 ore di straordinario obbligatorio.
Quest’ultimo va calcolato secondo il disposto dell’art. 5, comma 1, del
D.P.R. 10.4.1987, n. 150.
Successivamente, il D.P.R. 394/1995 (vds. successivo Cap. XII) ha
modificato la cennata disciplina abolendo il compenso per il servizio
aggiuntivo, con l'istituzione dell'assegno pensionabile.
8. L'indennità militare (art. 9)
La legge in esame sopprime, a decorrere dall'1.7.1990, la corresponsione
dell'indennità militare come disposta dalla legge 468/1987. In pari data, fissa
allo stesso titolo le seguenti misure mensili lorde:
- Ufficiali e Sottufficiali € 38,73;
- Sergenti
€ 15,49.
Limitatamente all'ultimo trimestre dell'anno 1990 competono i seguenti
importi lordi:
- Cap. e Magg. con + 25 a. di servizio dalla nomina a Tenente € 129,11;
- Ten. e Cap. prov. da carriere mil. diverse con almeno 25 a. serv.€ 129,11;
- Marescialli
€ 129,11.
PARTE SECONDA – Pagina 211
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE SECONDA – Pagina 212
TENENTE
Promosso
"
"
"
"
"
"
arruolato
Sergente
Sergente Maggiore
Maresciallo Ordinario
Maresciallo Capo
Maresciallo Maggiore
Maresciallo Maggiore "A"
Tenente
in data
in data
in data
in data
in data
in data
in data
in data
07/07/1970;
01/01/1971;
01/01/1973;
01/01/1977;
01/01/1979;
01/01/1981;
01/01/1984;
01/01/1985.
APPLICAZIONE LEGGE 8.8.1990 N.231
gg mm aaaa
01/07/1988 STIPENDIO:
Maturato al 30/6/1988 (L. 468/87)
Incremento stipendiale Liv. VII
TOTALE
R.I.A.
TOTALE
4.896,53
251,31
5.147,84
1.239,50
6.387,34
01/01/1989 R.I.A. calcolata al31/12/1986 (L.468/87)
Incremento al 1/1/1989 (L. 34/84)
TOTALE
1.239,50
198,32
1.437,82
Stipendio al 1.1.1989
R.I.A.
TOTALE
07/07/1989 Parziale omogeneizzazione
Tenente arruolato in data 07/07/1970
5.147,84
1.437,82
6.585,66
774,69
01/07/1988 STIPENDIO:
Maturato al 30/6/1988 (L. 468/87)
Incremento stipendiale Liv. VII
TOTALE
R.I.A.
TOTALE
4.896,53
1.182,94
6.079,47
1.437,82
7.517,29
01/01/1990 Parziale omogeneizzazione
Tenente arruolato in data 07/07/1970
1.084,56
01/07/1990 STIPENDIO:
Iniziale Liv. VII
R.I.A.
TOTALE
6.884,89
1.437,82
8.322,71
PARTE SECONDA – Pagina 213
SOTTOTENENTE di complemento arruolato 9/4/1985 e nominato in data 22/9/1985 con
decorrenza assegni dal giorno successivo. Raffermato in data 9/7/1986. Nominato
Sottotenente in spe in data 26/9/1987.
gg mm aaaa
APPLICAZIONE LEGGE 5.5.1976 N. 187
S.Tenente 1a nomina con anzianità assoluta 22/09/1985
e decorrenza assegni in data 23/09/1985
aa
mm
gg
aa
mm
gg
1
3
==
23/09/1985 607,35 Iniziale alla nomina
APPLICAZIONE LEGGE 14.11.1987 N. 468
gg mm aaaa
09/07/1986
09/04/1985
Servizio
Benefici di laurea
Totale
Servizio Utile
Residuo
== == ==
-----------------1
3 ==
0
1
3
==
09/07/1986 Stipendio Liv. VI - Classe 0^ 0 Scatti
Così composto:
Stipendio Legge 34/1984
Incremento Legge 468/1987
3.103,91
01/01/1987 Iniziale del Liv. VI (legge 34/1984)
Incremento legge 468/1987
Totale
2.840,51
570,68
3.411,20
Retribuzione Individuale di Anzianità
Classi maturate al 31/12/1986 0 x 170,43 =
Scatti non ger. al 31/12/1986 0 x 105,10 =
2.840,51
263,39
0
0
21
------ x 170,43 =
24
149,13
Totale R.I.A.
149,13
S.Tenente SPE con anzianità assoluta e
decorrenza assegni in data 26/09/1987
PARTE SECONDA – Pagina 214
26/09/1987 Stipendio Liv. VI
Incremento legge 468/1987
Assegno ad personam
Totale
R.I.A.
Totale
gg mm aaaa
2.840,51
570,68
3.411,20
149,13
3.560,33
aa
mm
01/01/1988 Iniziale del Liv. VI (legge 34/1984)
Incremento legge 468/1987
R.I.A.
Totale
2.840,51
877,98
149,13
3.867,62
30/06/1988 Stipendio
Quota Indennità Integrativa Speciale
Totale
R.I.A.
Totale
3.718,49
558,29
4.276,78
149,13
4.425,91
APPLICAZIONE LEGGE 08.08.1990 N. 231
gg mm aaaa
01/07/1988 STIPENDIO:
Maturato al 30-06-1988 (Legge 468/1987)
Incremento stipendiale Liv. VI
Totale
R.I.A.
Totale
01/01/1989 Retribuzione Individuale di Anzianita'
Calcolata al 31/12/1986 (Legge 468/1987)
Incremento al 01/01/1989 (Legge 34/1984)
Totale
Stipendio al 01/01/1989
R.I.A.
Totale
4.276,78
199,15
4.475,93
149,13
4.625,06
149,13
170,43
319,56
4.475,93
319,56
4.795,49
01/10/1989 STIPENDIO:
Maturato al 30-06-1988 (Legge 468/1987)
Incremento stipendiale Liv. VI
Totale
R.I.A.
Totale
4.276,78
937,47
5.214,25
319,56
5.533,81
01/07/1990 STIPENDIO:
Iniziale Liv. VI
R.I.A.
Totale
5.851,97
319,56
6.171,53
PARTE SECONDA – Pagina 215
gg
SOTTOTENTENTE CPL 1ª nomina in data 05/10/1982. Arruolato in data 20/04/1982;
Promosso S.Tenente Raffermato
in data 20/07/1983;
"
Tenente cpl
in data 13/02/1985;
"
S.Tenente spe
in data 20/07/1985;
"
Tenente
in data 20/07/1987.
gg mm aaaa
APPLICAZIONE LEGGE 5.5.1976 N. 187
S.Tenente 1ª nomina con anzianità assoluta e
decorrenza assegni in data 05/10/1982
aa
mm
gg
aa
mm
gg
05/10/1982 607,35 Iniziale alla nomina
gg mm aaaa
APPLICAZIONE LEGGE 20.3.1984 N. 34
S.Tenente Raffermato con anzianità assoluta e
decorrenza assegni in data 20/07/1983
Stipendio giuridicamente maturato al 20/07/1983
Liv. VI - Classe 0^ - 0 Scatti ( di cui 0 Ger.)
(Legge 432/1981)
20/07/1983 Liv. VI - Classe 0^ - 0 Scatti ( di cui 0 Ger.)
(Legge 34/1984)
Scatti Gerarchici 0
Scatto Aggiuntivo 2,50%
TOTALE
2.127,80
2.840,51
0
0
2.840,51
MIGLIORAMENTO STIPENDIALE
Iniziale Liv. VI (Legge 34/1984)
Scatto Aggiuntivo 2,50%
Iniziale Liv. VI (Legge 432/1981)
712,71
2.840,51
0
2.127,80
MINIMO GARANTITO
712,71
COLMATURA
0
Anzianità residua al 20/07/1983
1
3
==
Tempo utile alla maturazione classe
o scatto successivi
1
3
==
Dal 20/07/1983 lo stipendio
(Liv. VI - Classe 0^ - 0 Scatti ( di cui 0 Ger.)
annuo lordo di
Così composto: Stipendio legge 432/1981
35% su (712,71)
Valore Cl. o Sc. Succ.
2.377,25
2.127,80
249,45
0
PARTE SECONDA – Pagina 216
gg mm aaaa
aa
Dal 01/01/1984 lo stipendio
(Liv. VI - Classe 0^ - 0 Scatti ( di cui 0 Ger.)
annuo lordo di
Così composto:
Stipendio legge 432/1981
75% su (712,71)
Valore Cl. o Sc. Succ.
Differenza Transito
20/04/1984
20/07/1983
Servizio
mm
2.662,33
2.127,80
534,53
0
0
==
9
Liv. VI - Classe 1^ - 0 Scatti ( di cui 0 Ger.)
01/04/1984 Stipendio annuo lordo di
Così composto: Ultimo Stipendio percepito
Valore Classe 1^
Dal 01/01/1985 lo stipendio
(Liv. VI - Classe 1^ - 0 Scatti ( di cui 0 Ger.)
annuo lordo di
Così composto:
Stipendio legge 432/1981
100% su (712,71)
Valore Cl. o Sc. Succ.
Differenza Transito
2.832,76
2.662,33
170,43
3.010,94
2.127,80
712,71
170,42
0
Tenente CPL con anzianità assoluta e
decorrenza assegni in data 13/02/1985
13/02/1985 Liv. VII - Classe 0^ - 0 Scatti ( di cui 0 Ger.)
Stipendio annuo lordo:
Così composto:
Stipendio legge 34/1984
Differenza transito nuovo livello
(3.305,32 - 3.010,94) =
3.305,32
3.010,94
294,38
S.Tenente SPE con anzianità assoluta e
decorrenza assegni in data 20/07/1985
20/07/1985 Liv. VI - Classe 3^ - 0 Scatti ( di cui 0 Ger.)
Stipendio annuo lordo:
Così composto:
Stipendio legge 34/1984
Differenza transito nuovo livello
(3.351,81 - 3.305,32) =
PARTE SECONDA – Pagina 217
gg
3.351,80
3.305,32
46,48
==
31/12/1985
20/04/1984
Residuo
==
==
==
Servizio
1
8
11
Residuo Totale
1
8
11
APPLICAZIONE LEGGE 14.11.1987 N. 468
gg mm aaaa
01/01/1986 Stipendio Liv. VI - Classe 3^ 0 Scatti
Incremento legge 468/1987
Totale
21/04/1986
31/12/1985
Servizio
Totale Servizio
aa mm gg
3.351,80
263,39
3.615,19
==
3
20
2
==
==
01/04/1986 Stipendio Liv. VI - Classe 4^ 0 Scatti
Incremento legge 468/1987
Totale
3.522,24
263,39
3.785,63
01/01/1987 Iniziale del Liv. VI (legge 34/1984)
Incremento legge 468/1987
Totale
2.840,51
570,68
3.411,20
Retribuzione Individuale di Anzianità
Classi maturate al 31/12/1986 4 x 170,43 =
Scatti non ger. al 31/12/1986 0 x 105,10 =
9
------ x 170,43 =
24
Totale R.I.A.
681,72
0
63,91
745,63
Tenente con anzianità assoluta e
decorrenza assegni in data 20/07/1987
20/07/1987 Stipendio Liv. VII
Incremento legge 468/1987
Totale
R.I.A.
Totale
PARTE SECONDA – Pagina 218
3.305,32
671,39
3.976,72
745,63
4.722,35
01/01/1988 Iniziale del Liv. VII (legge 34/1984)
Incremento legge 468/1987
R.I.A.
Totale
3.305,32
1.032,91
745,63
5.083,87
30-06-1988 Stipendio
Quota Indennità Integrativa Speciale
Totale
R.I.A.
Totale
4.338,24
558,29
4.896,53
745,63
5.642,16
APPLICAZIONE LEGGE 08.08.1990 N. 231
gg mm aaaa
01/07/1988 STIPENDIO:
Maturato al 30-06-1988 (Legge 468/1987)
Incremento stipendiale Liv. VII
Totale
R.I.A.
Totale
01/01/1989 Retribuzione Individuale di Anzianita'
Calcolata al 31/12/1986 (Legge 468/1987)
Incremento al 01/01/1989 (Legge 34/1984)
Totale
Stipendio al 01/01/1989
R.I.A.
Totale
4.896,53
251,31
5.147,84
745,63
5.893,47
745,63
198,32
943,95
5.147,84
943,95
6.091,79
01/10/1989 STIPENDIO:
Maturato al 30-06-1988 (Legge 468/1987)
Incremento stipendiale Liv. VII
Totale
R.I.A.
Totale
4.896,53
1.182,94
6.079,47
943,95
7.023,42
01/07/1990 STIPENDIO:
Iniziale Liv. VII
R.I.A.
Totale
6.884,89
943,95
7.828,84
PARTE SECONDA – Pagina 219
MARESCIALLO CAPO
Promosso Sergente
“
Sergente Maggiore
“
Maresciallo Ordinario
“
Maresciallo Capo
gg mm aaaa
arruolato
in data
in data
in data
in data
in data
10/05/1976;
10/05/1977;
10/11/1979;
10/05/1987;
10/05/1991.
APPLICAZIONE LEGGE 08.08.1990 N. 231
01/07/1988 STIPENDIO:
Maturato al 30-06-1988 (Legge 468/1987)
Incremento stipendiale Liv. V
Totale
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (4.736,74) =
01/01/1989 Retribuzione Individuale di Anzianità
Calcolata al 31/12/1986 (Legge 468/1987)
Incremento al 01/01/1989 (Legge 34/1984)
Totale
Stipendio al 01/01/1989
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (4.885,48) =
3.760,32
183,14
3.943,46
793,28
4.736,74
236,84
793,28
148,74
942,02
3.943,46
942,02
4.885,48
244,27
01/10/1989 STIPENDIO:
Maturato al 30-06-1988 (Legge 468/1987)
Incremento stipendiale Liv. V
Totale
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (5.564,10) =
3.760,32
861,76
4.622,08
942,02
5.564,10
278,21
01/07/1990 STIPENDIO:
Iniziale Liv. V
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.148,42) =
5.206,40
942,02
6.148,42
307,42
Maresciallo Capo con anzianità assoluta e
decorrenza assegni in data 10/05/1991
10/05/1991 STIPENDIO: Iniziale Liv. V
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici 3 x 2,50% (6.148,42) =
PARTE SECONDA – Pagina 220
5.206,40
942,02
6.148,42
461,13
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
D.P.R.
LEGGE
LEGGE
10.4.1987 n. 150
14.11.1987 n. 468
8.8.1990, n. 231
PARTE SECONDA – Pagina 221
D.P.R. 10 APRILE 1987, n. 150
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1987, n. 92)
Art. 5
comma 1
A decorrere dal 31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi
per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria
di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156
i seguenti elementi retributivi:
stipendio base iniziale di livello mensile;
indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre
dell'anno precedente;
rateo di tredicesima mensilità, relativo ai due elementi precedenti.
LEGGE 14 NOVEMBRE 1987, n. 468
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 novembre 1987, n. 268)
Conversione con modificazioni del:
D.L. 16 SETTEMBRE 1987, n. 379
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 settembre 1987, n. 217)
Art. 1
comma 4
In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovrà
provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione
individuale di anzianità di cui al comma 3 verrà incrementata, con
decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al
valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dalla
legge 20 marzo 1984, n. 34, e sulla base dei valori tabellari di cui
alla legge medesima. Al personale assunto in data successiva al 31
dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero
dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre
1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore,
l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado
di provenienza ed in quello di nuovo inquadramento con
riferimento al 31 dicembre 1988.
LEGGE 8 AGOSTO 1990, n. 231
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 1990, n. 187)
Art. 1
(Nuovi stipendi)
comma 1
I valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 1 del decreto-legge
16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla
PARTE SECONDA – Pagina 222
legge 14 novembre 1987, n. 468, comprensivi del conglobamento di
lire 1.081.000 di cui all'articolo 1, comma 11, dello stesso decreto,
per il personale militare dello Esercito, esclusa l'Arma dei
carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente
colonnello compreso, a regime sono:
a) livello V
£. 10.081.000;
b) livello VI
£. 11.331.000;
c) livello VI-bis
£. 12.331.000;
d) livello VII
£. 13.331.000;
e) livello VIII
£. 15.531.000;
f) livello VIII-bis
£. 17.084.000.
comma 2
Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei
nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza
1° luglio 1990.
comma 3
Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti
aumenti stipendiali annui lordi:
a) livello V
£. 354.600;
b) livello VI
£. 385.600;
c) livello VI-bis
£. 436.100;
d) livello VII
£. 486.600;
e) livello VIII
£. 512.000;
f) livello VIII-bis
£. 563.200.
comma 4
Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti
aumenti stipendiali annui lordi:
a) livello V
£. 1.668.600;
b) livello VI
£. 1.815.200;
c) livello VI-bis
£. 2.052.850;
d) livello VII
£. 2.290.500;
e) livello VIII
£. 2.420.000;
f) livello VIII-bis
£. 2.715.500.
comma 5
Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti
aumenti stipendiali annui lordi:
a) livello V
£. 2.800.000;
b) livello VI
£. 3.050.000;
c) livello VI-bis
£. 3.450.000;
d) livello VII
£. 3.850.000;
e) livello VIII
£. 4.050.000;
f) livello VIII-bis
£. 4.563.000.
PARTE SECONDA – Pagina 223
comma 6 Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data
del conseguimento di quello successivo.
Art. 2
(Retribuzione individuale di anzianità)
comma 1
A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale di cui
all'articolo 1, che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio
1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianità è
incrementata dei seguenti importi annui lordi:
a) livello V
£. 288.000;
b) livello VI
£. 330.000;
c) livello VI-bis
£. 357.000;
d) livello VII
£. 384.000;
e) livello VIII
£. 462.000;
f) livello VIII-bis
£. 508.200.
comma 2
Al personale assunto in data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il
31 dicembre 1988 l'importo di cui al comma 1 è corrisposto in
proporzione ai mesi di servizio prestato.
comma 3
Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1°
gennaio 1989, le anticipazioni corrisposte al medesimo titolo,
liquidate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16
settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1987, n. 468.
Art. 3
(Effetto dei nuovi stipendi )
comma 1
Le nuove misure degli stipendi hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento,
sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese
le ritenute in conto entrata tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di
riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dell'indennità
integrativa speciale.
PARTE SECONDA – Pagina 224
comma 2
I benefici economici risultanti dall'applicazione della presente legge
sono corrisposti integralmente alle scadenze e nelle percentuali
previste dalla medesima legge, al personale comunque cessato dal
servizio con diritto a pensione, nel triennio 1° gennaio 1988-31
dicembre 1990.
comma 3
Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti
dall'applicazione della presente legge si applica l'articolo 172 della
legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 4
(Assegno funzionale)
comma 1
Le misure dello assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo
1, comma 9, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, dalla L. 14 novembre 1987, n. 468, sono
rideterminate dal 1° gennaio 1990 nei seguenti importi annui lordi:
a) lire 1.700.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di
servizio;
b) lire 2.500.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 29 anni di
servizio.
comma 2
Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro, né con
gli importi ed i benefìci previsti dall'articolo 5 e si aggiungono alla
retribuzione individuale di anzianità.
Art. 5
(Omogeneizzazione stipendiale)
comma 1
Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni
di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale
omogeneizzazione di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge
16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1° gennaio
1990, nei seguenti importi annui lordi:
Grado
Colonnello
Tenente Colonnello
Maggiore
Capitano
PARTE SECONDA – Pagina 225
15 anni di servizio 25 anni di servizio
====
3.200.000
2.800.000
2.100.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
comma 2
Gli importi previsti dall'art. 1, comma 8, del D.L. 16 settembre
1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre
1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi
al compimento del 19° e 29° anno di servizio militare comunque
prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, maggiore e
tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1°, gennaio 1990, nei
seguenti importi annui lordi:
Grado
Tenente Colonnello
Maggiore
Capitano
Tenente
comma 3
19 anni di servizio 29 anni di servizio
3.200.000
2.800.000
2.100.000
2.100.000
4.500.000
4.500.000
2.700.000
2.700.000
A decorrere dal 1° settembre 1990, quale ulteriore
omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia:
a) ai Tenenti Colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano
prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla
nomina a Tenente, è attribuito lo stipendio spettante al
colonnello con relative modalità di determinazione e
progressione economica;
b) ai Colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato
servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a
Tenente, è attribuito lo stipendio spettante al generale di brigata
con relative modalità di determinazione e progressione
economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della
liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita,
esclude quello previsto all'articolo 32, comma 9, della legge 19
maggio 1986, n. 224.
+
comma 3-bis
Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei
trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano
prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado
di sottotenente o dalla qualifica di aspirante è attribuito, a
decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante
rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi
equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto
per la determinazione della progressione economica.
PARTE SECONDA – Pagina 226
comma 3-ter
Per gli ufficiali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29
marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad
applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni.
comma 4
Ai colonnelli, all'atto della cessazione dal servizio, si applicano, se
più favorevoli ai fini del trattamento pensionistico e dell'indennità
di buonuscita, le condizioni previste dalla normativa
precedentemente in vigore.
comma 5
Per i generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate,
cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 1985, il trattamento di
quiescenza e di ausiliaria è determinato, se più favorevole per gli
interessati, sulla base dello stipendio, maggiorato di sei scatti, e
degli altri assegni pensionabili spettanti in relazione al grado
immediatamente inferiore a quello rivestito all'atto della cessazione
dal servizio.
comma 6
Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non sono in alcun caso cumulabili
tra loro, né con il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo,
né, con gli importi di cui all'articolo 4 e si aggiungono alla
retribuzione individuale di anzianità per il personale fino al grado di
tenente colonnello. Per i tenenti colonnelli i rispettivi importi di cui
ai commi 1 e 2 sono riassorbiti in caso di promozione al grado
superiore. Per i colonnelli il rispettivo importo previsto al comma 1
non costituisce base per l'applicazione della progressione
economica per classi e scatti ed è riassorbito in caso di promozione
al grado superiore.
Art. 9
(Indennità militare)
comma 1
A decorrere dal 1° luglio 1990 è corrisposta al personale di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987 n. 379,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n.
468, un'indennità militare non pensionabile determinata nelle
seguenti misure mensili lorde:
a) Ufficiali e sottufficiali-----------------L. 75.000
b) Sergenti----------------------------------L. 30.000
comma 2
A decorrere dal 1° luglio 1990 è soppressa l'indennità militare
forfettaria prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16
settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1987, n. 468.
PARTE SECONDA – Pagina 227
comma 3
A seguito di quanto disposto dai commi 1 e 2, limitatamente
all'ultimo trimestre del 1990 sono attribuiti i seguenti importi lordi:
- maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo maggiore
aiutante o scelto: lire 250.000;
- tenente e capitano provenienti da carriere diverse con almeno 25
anni di servizio: L. 250.000;
- capitani e maggiori con più di 15 anni di servizio da tenente: L.
250.000.
Art. 10
(Orario delle attività giornaliere)
comma 1
Ferma restando la totale disponibilità al servizio, con decorrenza dal
1° luglio 1990 l'orario delle attività giornaliere del personale
militare delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1, nonché
dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni
normali, è fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale
militare è tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie,
retribuite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
Art. 11
(Scatti stipendiali)
comma 1
sostituito dal comma 15-bis dell’art. 1 del D.L. 16.9.1987, n. 379:
“15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino
al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai
sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e
marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio
per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio
incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini
pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei
scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione
individuale di anzianità e gli scatti generici, in aggiunta a qualsiasi
altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai
sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per
gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano
compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del
predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di
ausiliaria di cui all'articolo 46, L. 10 maggio 1983, n. 212”.
PARTE SECONDA – Pagina 228
CAPITOLO VII - LEGGE 6 MARZO 1992, n. 216
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio
1992, n.5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento
economico dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza
della Corte Costituzionale n. 277 del 3 – 12 giugno 1991, nonché perequazione
dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie
delle altre Forze di Polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate
nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti
economici”.
1. Generalità
La legge in esame, che non ha immediati riflessi dal punto di vista
economico - retributivo, può, tuttavia, definirsi “storica” per le innovazioni
che introduce in ordine alle modalità giuridiche per il rinnovo del
trattamento economico del personale militare.
2. Le “deleghe” al Governo
In sintesi, la legge 216/1992 delega il Governo ad emanare:
- un decreto legislativo che definisca le procedure per disciplinare i
contenuti del rapporto d’impiego delle Forze di polizia, anche ad
ordinamento militare e del personale delle Forze Armate, ad esclusione
dei dirigenti e del personale di leva (art. 2);
- dei decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli
ordinamenti del personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento
militare e del personale delle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti e
direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle
attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una
disciplina omogenea.
PARTE SECONDA – Pagina 229
Le due deleghe si sono concretizzate, per quanto d’interesse del personale
delle Forze Armate, rispettivamente, nel:
- Decreto Legislativo 12.5.1995, n. 195;
- Decreto Legislativo 12.5.1995, n. 196.
3. Lo strumento normativo delegificato
Per disciplinare gli aspetti retributivi del rapporto d’impiego militare, il
citato art. 2 della legge 216/1992 ha previsto (comma 3) uno strumento
delegificato: il Decreto del Presidente della Repubblica.
Tale atto regolamentare era già utilizzato in precedenza per recepire i
contenuti economici dei “contratti collettivi” del personale civile non
dirigente dello Stato.
Infatti, l’art. 15 della legge quadro sul pubblico impiego (legge 29.3.1983,
n. 93), aveva previsto che la copertura finanziaria degli accordi sindacali
(contratti triennali) fosse inserita nella Legge Finanziaria, in modo da porre
un limite di spesa al contratto in itinere e consentire il recepimento dei
contenuti economici con provvedimento regolamentare (D.P.R.).
In questo modo veniva rispettato il dettato dell’art. 81 della Costituzione,
che subordina l’iscrizione degli stanziamenti in bilancio alla loro previsione
in una legge sostanziale.
La procedura summenzionata non era applicabile al personale militare e,
pertanto, i contenuti economici generali e speciali del relativo rapporto
d’impiego dovevano essere disciplinati con una legge di copertura
finanziaria, che veniva normalmente emanata molto tempo dopo il D.P.R.
destinato al personale civile.
Per il personale militare la possibilità di inserire nella legge finanziaria gli
oneri relativi ai miglioramenti economici è stata prevista dal decreto
legislativo 3.2.1993, n. 29, che ha, quindi, reso attuabile la facoltà, introdotta
dalla legge 216/1992, di recepire con atto regolamentare (D.P.R.) i contenuti
retributivi del “contratto”.
Successivamente, il decreto legislativo 12.5.1995, n, 195 ha esteso al
personale militare altre disposizioni contenute nel D.Lgs. 29/1993 in materia
di contrattazione collettiva, come quelle concernenti la durata degli aspetti
normativi del contratto (4 anni) e di quelli economici (2 anni), nonché la
facoltà di proroga dell’efficacia temporale e di sospensione dell’esecuzione
in caso di spesa eccedente i limiti prefissati.
PARTE SECONDA – Pagina 230
4. La “concertazione”
Il D.Lgs. 195/1995 ha regolato le procedure per disciplinare il rapporto
d’impiego del personale non dirigente del “Comparto Sicurezza” sia in
ordine ai contenuti normativi ed economici, sia in ordine alla composizione
delle delegazioni, prevedendo la “contrattazione” per le Forze di Polizia ad
ordinamento civile e la “concertazione” per le Forze Armate e per le Forze
di Polizia ad ordinamento militare.
La “contrattazione” per le Forze di Polizia ad ordinamento civile vede
contrapposta, alla parte pubblica ministeriale, le rappresentanze dei sindacati
maggiormente rappresentativi.
Per le Forze Armate e per le Forze di Polizia ad ordinamento militare la
“concertazione” non affida al COCER un ruolo di antagonista della parte
pubblica, ma lo inserisce direttamente nella delegazione del dicastero di
appartenenza (composta dai delegati del Capo di Stato Maggiore della
Difesa), rendendolo, come tale, partecipe dei lavori.
I contenuti normativi ed economici dei provvedimenti che scaturiscono
dalla contrattazione/concertazione vengono recepiti in distinti provvedimenti
delegificati da emanare con D.P.R..
Ovviamente, il citato strumento normativo non può trovare applicazione
per adeguamento del trattamento economico del personale dirigente, per il
quale, invece, la citata legge delega (216/1992) ha introdotto, in attesa della
approvazione delle norme per il riordino generale della dirigenza, modalità
di adeguamento automatico del trattamento economico, da attuarsi
annualmente in forma delegificata sulla base degli incrementi medi ottenuti
da tutto il personale del pubblico impiego durante l’anno precedente.
Il Decreto Legislativo 195/1995 ha regolato anche i contenuti del rapporto
d’impiego del personale militare, definendo le materie oggetto di
contrattazione/concertazione.
E’, comunque, riservato alla disciplina per legge o per atto
normativo/amministrativo emanato in base alla legge, l’ordinamento
generale delle seguenti materie:
- organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi compresa la
durata dell’orario di lavoro straordinario;
- procedure per la costituzione, la modificazione di stato giuridico e
l’estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento
di fine servizio;
- mobilità ed impiego del personale;
- sanzioni disciplinari e relativo procedimento;
- determinazione delle dotazioni organiche;
- trattamento accessorio per i servizi prestati all’estero.
PARTE SECONDA – Pagina 231
Inoltre, per quanto riguarda le Forze Armate, le materie oggetto di
“concertazione” sono stabilite dall’art. 5 del D.Lgs 195/1995, che vi
comprende tra l’altro:
-
il trattamento economico fondamentale e accessorio;
la durata massima dell’orario di lavoro settimanale;
le licenze, le aspettative ed i permessi brevi;
il trattamento economico di missione e di trasferimento;
l’elevazione e l’aggiornamento culturale del personale.
L’attività di “concertazione” interministeriale (il “tavolo negoziale” è
composto, oltre che dai delegati del Capo di SMD e dai rappresentanti delle
Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del COCER, anche dai Ministri per
la Funzione Pubblica, del Tesoro e della Difesa) relativa al personale delle
Forze Armate è stata avviata a seguito della Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 6 marzo 1995 e si è protratta fino al 20.7.1995,
con la sottoscrizione , da parte dei componenti il “tavolo” negoziale, di uno
schema di provvedimento riguardante il quadriennio 1994 – 1995, per gli
aspetti economici.
Detto provvedimento di concertazione è stato successivamente
formalizzato a livello regolamentare, attraverso l’emanazione del D.P.R.
31.7.1995, n. 394.
PARTE SECONDA – Pagina 232
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
LEGGE
D.L.vo
29.3.1983, n. 93
6.3.1992, n. 216
12.5.1995, n. 195
PARTE SECONDA – Pagina 233
LEGGE 29 MARZO 1983, n. 93
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 1983, n. 93)
(stralcio)
Art. 15
(copertura finanziaria)
[Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il
bilancio pluriennale dello Stato, di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n.
468, sono delineate le compatibilità generali di tutti gli impegni di spesa da
destinare al pubblico impiego.
In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla
contrattazione collettiva per il triennio, determinando la quota relativa a
ciascuno degli anni considerati.
L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sarà determinato con apposita
norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del
comma precedente.
Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non può assumere impegni
di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente
se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la
disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel rispetto
delle norme della copertura finanziaria determinata dall'articolo 4 della legge 5
agosto 1978, n. 468.
All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale statale
si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sarà
iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sarà
annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le
variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo.
Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le province ed i
comuni nonché gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge]
PARTE SECONDA – Pagina 234
LEGGE 6 MARZO 1992, n. 216
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56)
(stralcio)
Art. 2
comma 1
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31
dicembre 1992, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia,
dell'agricoltura e delle foreste, per la funzione pubblica e del tesoro,
un decreto legislativo che definisca in maniera omogenea, nel
rispetto dei princìpi fissati dai relativi ordinamenti di settore,
stabiliti dalle leggi vigenti, ivi compresi quelli stabiliti dalla legge
11 luglio 1978, n. 382, le procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché del
personale delle Forze armate, ad esclusione dei dirigenti civili e
militari e del personale di leva. Fino alla riforma della
contrattazione collettiva del pubblico impiego nulla è innovato per
ciò che concerne i dipendenti civili delle amministrazioni.
comma 3
Nell'ambito di quanto stabilito al comma 1 il decreto legislativo
dovrà prevedere: distinte modalità per il procedimento,
relativamente al personale ad ordinamento civile, al personale delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello appartenente alle
Forze armate, per pervenire a distinti provvedimenti che saranno
emanati con decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente
per le Forze di polizia e per le Forze armate; le materie da
disciplinare, ivi compresi gli aspetti retributivi; la composizione
delle delegazioni di parte pubblica e rappresentative del personale.
Il procedimento dovrà essere tale, per il personale militare, da
pervenire ad una concertazione interministeriale nella quale la
delegazione di ciascun dicastero sia composta in modo da
assicurare un'adeguata partecipazione degli organismi di
rappresentanza militare.
comma 4
Ferma restando la sostanziale unitarietà dell'intera materia da
disciplinare, il decreto legislativo di cui al comma 1 potrà anche
avere riguardo a materie diverse, a seconda dello status del
personale interessato; tenuto conto delle disposizioni attualmente in
vigore. È comunque riservato alla disciplina per legge o per atto
normativo o amministrativo emanato in base alla legge,
l'ordinamento generale delle seguenti materie:
PARTE SECONDA – Pagina 235
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
comma 5
organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi
compresa la durata dell'orario di lavoro ordinario;
procedure per la costituzione, la modificazione di stato
giuridico e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi
compreso il trattamento di fine servizio;
mobilità ed impiego del personale;
sanzioni disciplinari e relativo procedimento;
determinazione delle dotazioni organiche;
modi di conferimento della titolarità degli uffici e dei comandi;
esercizio della libertà e dei diritti fondamentali del personale;
trattamento accessorio per servizi prestati all'estero.
Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento
generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo,
fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è
aggiornato annualmente con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel
rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli
incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le
modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di
pubblici dipendenti nell'anno precedente.
Art. 3
comma 1
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31
dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri
dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le
necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato
nell'articolo 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e
gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni
e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina
omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme
fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di
pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il
personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati
sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione
del Ministro dell'interno.
PARTE SECONDA – Pagina 236
D.L.VO 12 MAGGIO 1995, n. 195
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122)
(stralcio)
Art. 1
(Ambito di applicazione)
comma 1
Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego
del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e
delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il
personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal
presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale
civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai
rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre
disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni.
comma 2
Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e
per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con
l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche
ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.
Art. 2
(Provvedimenti)
comma 1
Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma
2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo
forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da
una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la
funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno,
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul
piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo
della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato,
PARTE SECONDA – Pagina 237
individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in
conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in
materia di accertamento della rappresentatività sindacale,
misurata tenendo conto del dato associativo e del dato
elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra
le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con
apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7,
comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in
attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro
per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare
(Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a
seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o
i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale
partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della
difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
comma 2
Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2,
concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di
concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e
della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della
difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).
comma 3
Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1,
lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna
organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della
difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le
rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna
sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in
modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.
PARTE SECONDA – Pagina 238
Art. 5
(Forze Armate)
comma 1
Per il personale appartenente alle Forze armate, le materie oggetto
di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, riguardano:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche
complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge
23 dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di
lavoro straordinario;
h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e
salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo
delle attività di protezione sociale e di benessere del personale,
ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del
medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del
personale;
i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229.
comma 2
Per le materie oggetto di informazione e per le forme di
partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19,
commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
comma 3
Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di
concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, individuano e
disciplinano le modalità attraverso le quali si esercitano, nei
confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione
in ordine alle materie oggetto di concertazione.
Art. 6
(Materie riservate alla legge)
comma 1
Per il personale di cui all'art. 1, restano comunque riservate alla
disciplina per legge, ovvero per atto normativo o amministrativo
adottato in base alla legge, secondo l'ordinamento delle singole
amministrazioni, le materie indicate dall'art. 2, comma 4, della
legge 6 marzo 1992, n. 216.
PARTE SECONDA – Pagina 239
CAPITOLO VIII - LEGGE 14 NOVEMBRE 1992, n. 438
“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 settembre 1992, n.
384, recante misure urgenti in materia di previdenza, sanità e di pubblico
impiego, nonché disposizioni fiscali”.
1. Generalità
La necessità di contenere la spesa pubblica per l’anno 1993 ha portato
all’emanazione della legge 438/1992 che, tra l’altro, dispone la
corresponsione di un assegno mensile per il mancato rinnovo dei contratti ed
il congelamento, fino al 31.12.1993, di tutti gli automatismi stipendiali che
apportano benefici economici maturati nell’arco temporale 1/1 – 31/12/1993.
2. Compenso forfettario per mancato rinnovo contratti (art. 7 – 1° comma)
Il personale non dirigente, con decorrenza 1.1.1993, a seguito del mancato
rinnovo dei contratti in materia di trattamento economico, ha titolo alla
corresponsione di una somma forfettaria mensile lorda di € 10,33.
Tale importo, da considerare entità a sé stante, non concorre al calcolo
dell’importo dello scatto gerarchico.
PARTE SECONDA – Pagina 240
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE SECONDA – Pagina 241
MAGGIORE
Promosso Tenente
“
Capitano
“
Maggiore
arruolato
in data
in data
in data
in data
APPLICAZIONE LEGGE 14.11.1992 N. 438
gg mm aaaa
01/01/1993 Iniziale livello VIII (legge 231/1990)
Incremento (legge 438/92)
Totale
R.I.A.
Totale
13/07/1985;
13/07/1985;
13/07/1988;
13/07/1992.
8.021,09
123,95
8.145,04
527,86
8.672,90
01/04/1994 Indennità di vacanza contrattuale
Legge 17.05.1995, n. 186
152,95
01/07/1994 Indennità di vacanza contrattuale
decorrenza assegni in data 21/04/1993
254,91
PARTE SECONDA – Pagina 242
MARESCIALLO ORDINARIO
Promosso Sergente
“
Sergente Maggiore
“
Maresciallo Ordinario
gg mm aaaa
arruolato
in data
in data
in data
in data
APPLICAZIONE LEGGE 02.02.1993 N. 23
01/01/1992 Stipendio Liv. VI
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (6.378,76) =
gg mm aaaa
09/12/1981;
01/12/1982;
21/10/1985;
21/04/1993.
5.851,97
526,79
6.378,76
159,47
APPLICAZIONE LEGGE 14.11.1992 N. 438
01/01/1993 Stipendio Liv. VI
Incremento (Legge 438/1992)
Totale
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (6.378,76) =
5.851,97
123,95
5.975,92
526,79
6.502,71
159,47
Maresciallo Ordinario con anzianità assoluta e
decorrenza assegni in data 21/04/1993
21/04/1993 Stipendio Liv. VI
Incremento (Legge 438/1992)
Totale
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.378,76) =
5.851,97
123,95
5.975,92
526,79
6.502,71
318,94
01/04/1994 Indennità di vacanza contrattuale
Legge 17.05.95 N.186
Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.507,10) =
128,34
325,36
01/07/1994 Indennità di vacanza contrattuale
Legge 17.05.95 N.186
Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.592,66) =
213,90
329,63
PARTE SECONDA – Pagina 243
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
14.11.1992, n. 438
PARTE SECONDA – Pagina 244
LEGGE 14 NOVEMBRE 1992, n 438
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 febbraio 1993, n. 26)
(stralcio)
Art. 7
(Misure in materia di pubblico impiego)
comma 1
Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata
sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo
1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi
accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994. Per l'anno 1993 al
personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma
forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al personale
disciplinato dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n.
231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno
1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287, ed
al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici,
nonché a quello degli enti, delle aziende o società produttrici di
servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al
presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo
contrattuale.
comma 2
Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per il
personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad
esso comunque collegate, previsti dall'articolo 2, comma 5, della
legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché quelli previsti per il personale
di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dal medesimo articolo 8.
comma 3
Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque
comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di
automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti
economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a
quelli di funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente
esercitate.
PARTE SECONDA – Pagina 245
CAPITOLO IX - LEGGE 2 FEBBRAIO 1993, n. 23
“Conversione in legge del D.L. 4 dicembre 1992, n. 469, recante norme in
materia di trattamento economico dei Sottufficiali delle Forze Armate, nonché
di spese connesse alla crisi del Golfo Persico”.
1. Generalità
La legge 2.2.1993, n. 23 non apporta modifiche ai valori stipendiali
stabiliti dalla legge 231/1990, ma prevede una diversa collocazione nei
livelli funzionali retributivi dei vari gradi dei Sottufficiali appartenenti alle
Forze Armate.
2. I livelli funzionali retributivi (art. 1)
Di seguito, si riporta la nuova distribuzione nei livelli retributivi, in
relazione al recente assetto dei vari gradi, come stabilito dall’art.1 della
legge in esame a decorrere dal 1.1.1992:
Grado
Livello
Mar. Magg. Aiut. – Mar. Magg.
Maresciallo Capo
Maresciallo Ordinario
Sergente Maggiore
Sergente con + di 4 anni di servizio
Sergente
VII
VI bis
VI
VI
VI
V
Ne consegue che al Sergente Maggiore ed al Maresciallo Ordinario, in
quanto inquadrati nel VI livello retributivo al pari del Sergente con più di
quattro anni di servizio, competono, rispettivamente, uno e due scatti
gerarchici; parimenti, deve essere attribuito uno scatto gerarchico al
Maresciallo maggiore “aiutante”, in quanto inquadrato nello stesso livello
retributivo del Maresciallo Maggiore.
PARTE SECONDA – Pagina 246
3. Norme di primo inquadramento
Nella considerazione che nel periodo di vigenza della legge in esame è
ancora operante la sospensiva introdotta dall’art. 1 – 5° comma del D.L.
379/1987 convertito nella legge 468/1987, che ha abolito, nell’ambito dei
livelli retributivi, a decorrere dal 1.1.1987 la progressione economica per
classi e scatti, allo scopo di assicurare un incremento stipendiale non
inferiore alla differenza fra gli importi previsti dai livelli di provenienza e
quelli attuali, nei confronti dei Mar. Capo, dei Mar. Magg. e dei Mar. Magg.
Aiutanti, in sede di primo inquadramento, non deve essere riassorbito
l’importo degli scatti gerarchici acquisiti al 31.12.1991. Ciò in quanto, per
effetto della legge 23/1993, i predetti gradi non mantengono la posizione
precedentemente acquisita nei vari livelli.
L’importo dei citati scatti gerarchici non concorrerà al calcolo dello scatto
da attribuire, in data 1.1.1992, ai Mar. Magg. "Aiutanti".
Per contro, rimanendo immutato nel VI livello retributivo l’ordine
gerarchico precedentemente fissato nel V livello, ai Serg. Magg. ed ai Mar.
Ord., alla citata data del 1.1.1992, deve essere recuperato l’importo degli
scatti gerarchic i in fruizione.
Il computo degli scatti in esame, in ottemperanza a quanto stabilito dalla
Corte dei Conti con delibera n. 103/1991, deve essere effettuato
sull’importo:
- degli aumenti stipendiali intervenuti in virtù delle leggi 468/1987 e
231/1990;
- della classe o scatto maturato entro il 31.12.1986;
- della R.I.A. maturata al 31.12.1986 ed incrementata a decorrere dal
1.1.1989, depurata degli scatti gerarchici.
Il mutato inquadramento dei Sottufficiali nei livelli retributivi ha dato
luogo ad una situazione di "convivenza" nel settimo livello tra i Marescialli
Maggiori ed i Tenenti e Capitani. Pertanto, al fine di assicurare una
graduazione economica tra i vari gradi secondo la previsione normativa
racchiusa nell’art. 140 della legge 312/1980, anche se espressamente non
previsto dalle leggi in esame, a decorrere dal 1.1.1992 l’attribuzione degli
scatti gerarchici nel VII livello retributivo è la seguente:
Gradi
Maresciallo Maggiore
MarescialloMaggiore - Aiutante
Tenete
Capitano
PARTE SECONDA – Pagina 247
Scatti
Nessuno scatto gerarchico
1 scatto gerarchico
2 scatti gerarchici
3 scatti gerarchici
Appare necessario evidenziare, con particolare riferimento alla posizione
del Tenente e del Capitano, che gli scatti gerarchici concessi al primo
rientrano nel disposto del citato art. 140 della legge 312/1980, mentre al
Capitano solo i primi due di essi (scatti gerarchici) rivestono l’analoga
natura essendo il terzo corrisposto in virtù dell’art. 138 della precitata legge
312/1980, quale elemento differenziatore del VII livello rispetto alla
retribuzione del Tenente.
In merito a tale problematica, si rimanda alla consultazione dei successivi
Capitoli: XV concernente la legge 28.3.1997, n. 85 e XVIII relativo alla
legge 28.7.1999, n. 266.
PARTE SECONDA – Pagina 248
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
LEGGE
LEGGE
11.7.1980, n. 312
14.11.1987 n. 468
2.2.1993, n. 23
PARTE SECONDA – Pagina 249
LEGGE 11 LUGLIO 1980, n. 312
(Pubblicata sul Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190)
(stralcio)
Art. 138
(Attribuzioni stipendi per passaggio di grado)
comma 1
All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che
comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari
di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello,
anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio,
tra quelli conseguibili nel livello per classi o scatti di importo
immediatamente superiore a quello percepito nella precedente
posizione, conservando l'anzianità maturata, ai fini dell'attribuzione
della successiva classe o scatto, nel livello di provenienza.
comma 2
Nel caso in cui nel nuovo livello, ai sensi di quanto previsto dal
primo e dal quinto Comma del presente articolo, siano stati
attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini dell'ulteriore
progressione economica il militare si intende collocato allo scatto
biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti
convenzionali concessi.
comma 3
Ai militari che, per effetto del transito dal ruolo di provenienza ad
altro ruolo, retrocedono di grado, è attribuito, nel livello retributivo
del nuovo grado, lo stipendio di classe o scatto determinato in
corrispondenza di quello percepito all'atto del passaggio, anche
mediante attribuzione di scatti convenzionali.
comma 4
Al personale promosso o nominato a grado o qualifica superiore,
nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno
scatto aggiuntivo pari al 2,50 per cento della classe di stipendio in
godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a
grado o a qualifica che comporta il passaggio ad un livello
retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di
acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura
di ciascuna classe.
Gli scatti attribuiti ai sensi del presente comma non comportano
comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini dell'ulteriore
progressione economica.
PARTE SECONDA – Pagina 250
Art. 140
(Inquadramento nei livelli retributivi)
comma 1
Il personale militare di grado inferiore a colonnello, in servizio alla
data del 1° gennaio 1978, è inquadrato ai fini giuridici dalla stessa
data ed economici dal 1° luglio 1978, nei livelli retributivi in
applicazione del precedente art. 137 sulla base del trattamento
economico complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° luglio
1978 per stipendio, assegno perequativo istituito con L. 27 ottobre
1973, n. 628, somma di lire 300.000 annue di cui alla L. 14 aprile
1977, n. 112, e somma di lire 120.000 annue di cui alla L. 17
novembre 1978, n. 715.
comma 2
Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra
determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di
inquadramento è attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora invece
detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli
conseguibili nel livello per classe o scatti con l'eventuale aggiunta
di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente
superiore al trattamento stesso. Se siano stati attribuiti aumenti
periodici convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione
economica, il militare si intende collocato allo scatto biennale
tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali
concessi.
comma 3
Ad inquadramento effettuato in base ai precedenti commi viene
attribuito, in relazione agli anni di servizio prestato, il numero degli
scatti biennali in ragione del 2,50 per cento di cui alla seguente
tabella:
Anzianità di servizio militare
Numero scatti
da 15 a 17 anni
2
da 18 a 19 anni
3
da 20 a 21 anni
4
da 22 a 23 anni
5
da 24 a 25 anni
6
da 26 a 27 anni
7
da 28 anni in poi
8
Gli scatti di cui alla presente tabella:
- si calcolano sulla classe di stipendio attribuita al primo
inquadramento;
PARTE SECONDA – Pagina 251
- si applicano in aggiunta a quelli spettanti per:
• anzianità di permanenza nella classe di stipendio;
• promozione o nomina a grado o qualifica superiore, che non
comporti passaggio di livello retributivo;
- vengono comunque conservati, nell'importo determinato per il
personale in servizio all'entrata in vigore della legge, in aggiunta a
qualsiasi classe di stipendio o livello retributivo e rientrano nella
base pensionabile di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della
Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni.
comma 4 Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi
gradi, ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa
carriera ivi indicati sono altresì attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al
quinto comma del precedente art. 138, restando fermo che detti scatti
aggiuntivi non comportano comunque aumenti di anzianità nel
livello ai fini della ulteriore progressione economica.
comma 5 Ai militari immessi in servizio a partire dal 1° gennaio 1978 è in ogni
caso attribuito un trattamento economico non superiore a quello
goduto dai pari grado che li precedono in ruolo o dai gradi superiori
aventi uguale o maggiore anzianità di servizio militare comunque
prestato.
LEGGE 14 NOVEMBRE 1987, n. 468
(Pubblicata nella Gazz.Uff. 16 novembre 1987, n. 268)
Conversione con modificazioni del:
D.L. 16 SETTEMBRE 1987, n. 379
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 settembre 1987, n. 217)
(stralcio)
Art. 1
comma 5
Le classi o gli scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti
prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
costituiscono retribuzione di anzianità per la parte del biennio fino
al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione
degli aumenti disposti dal presente decreto per il 1986.
PARTE SECONDA – Pagina 252
LEGGE 2 FEBBRAIO 1993, n. 23
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 febbraio 1993, n. 26)
(stralcio)
Art. 1
comma 1
Al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali delle Forze
armate è attribuito, con decorrenza 1° gennaio 1992, il trattamento
economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi:
Sergente
V
Sergente con + 4 anni di servizio
VI
Sergente maggiore - 2° Capo
VI
Maresciallo ordinario - Capo 3ª classe
VI
Maresciallo 3ª classe
VI
Maresciallo capo - Capo 2ª classe
VI-bis
Maresciallo 2ª classe
VI-bis
Maresciallo maggiore - Capo 1ª classe
VII
Maresciallo 1ª classe
VII
Maresciallo maggiore “A”
VII
Capo 1ª classe “Scelto”
VII
Maresciallo 1ª classe “Scelto”
VII
PARTE SECONDA – Pagina 253
CAPITOLO X
-
D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, n. 29 e LEGGE 17
MAGGIO 1995, n. 186
“Razionalizzazione dell’organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo
2 della legge 23 ottobre 1992, n 421”.
“Conversione in legge del decreto – legge 27 marzo 1995, n. 89, recante
misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in
materia di pubblico impiego”.
1. Generalità
Il D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 ha razionalizzato l’organizzazione delle
Amministrazioni Pubbliche ed ha revisionato la disciplina in materia di
pubblico impiego, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della legge
23.10.1992, n. 421.
In particolare, l’art. 50 istituisce l’Agenzia per la Rappresentanza
negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN). Tale Organismo
rappresenta, in sede di contrattazione collettiva a livello nazionale, le
Pubbliche Amministrazioni ed ha lo scopo di assicurare che la disciplina
contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggior
rendimento dei servizi per la collettività con il minor onere di spesa.
2. Compenso mensile di “vacanza contrattuale”
A causa del mancato rinnovo per l’anno 1994 dei contratti collettivi di
lavoro del Pubblico Impiego, in data 20.4.1994, il Presidente del Consiglio
dei Ministri – d’intesa con il Ministro del Tesoro – e l’ARAN hanno
concordato che, a decorrere dal mese di aprile dell’anno 1994 e sino a
conclusione delle trattative per ciascun comparto e per ciascuna area di
contrattazione, venga mensilmente corrisposta una indennità, definita di
“vacanza contrattuale”, attribuita con il D.L. 27.3.1995, n. 89 – convertito
nella legge 17.5.1995, n. 186 - secondo gli importi e le decorrenze di seguito
evidenziati:
PARTE SECONDA – Pagina 254
Livello
Liv. VIII bis
Liv. VIII
Liv. VII
Liv. VI bis
Liv. VI
Liv. V
Grado
APRILE LUGLIO
Ten.Col non omogeneizzato
€ 13,50
€ 22,50
Maggiore
€ 12,75
€ 21,24
Mar. Mag. – Mar Mag. Aiut. Tenente – Capit.
€ 11,66
€ 19,44
Marescallo Capo
€ 11,18
€ 18,63
Serg. con più 4 a.s. – Serg. Magg. – Mar. Ord.
€ 10,70
€ 17,82
– S.Ten. – S.Ten.cpl. 1° nom.
€ 10,08
€ 16,81
Serg. Con meno 4 a.s.
Tale indennità:
- costituisce elemento provvisorio di retribuzione, da conguagliare in sede
di definizione degli accordi contrattuali;
- non è computabile nella tredicesima mensilità ;
- non riassorbe l’importo forfettario di € 10,33 mensili, in fruizione dal
personale non dirigente e assimilato ai sensi della legge 438/1992.
PARTE SECONDA – Pagina 255
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
D.Lgs.
LEGGE
3.2.1993, n. 29
17.5.1995, n. 186
PARTE SECONDA – Pagina 256
D.Lgs. 3 FEBBRAIO 1993, n. 29
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1993, n. 30)
(stralcio)
Art. 50
(Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni)
comma 1
Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate
dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva
nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli
indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 46 e 51, ogni attività relativa
alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e
all’assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme
applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della
commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno
1990, n. 146, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai
sensi dell'articolo 2 della legge citata.
comma 2
Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza
dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di
apposite intese, l'assistenza può essere assicurata anche
collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello
stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in
relazione all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa
nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche
amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per
periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o
pluriregionale.
comma 3
L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione
necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a
cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore e alle
commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione
delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine
l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per
l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di
modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del
conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e
relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
PARTE SECONDA – Pagina 257
comma 4
Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi
nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa, viene istituito
presso l'ARAN, un apposito osservatorio a composizione paritetica.
I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati di settore
e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi
nazionali.
comma 5
Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN,
entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e la
indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
comma 6
Il comitato direttivo dell'ARAN è costituito da cinque componenti
ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, designa tre dei
componenti, tra i quali, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni
e Stato-città, il presidente. Degli altri componenti, uno è designato
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e l'altro dall'ANCI e
dall'UPI.
comma 7
I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in
materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche
estranei alla pubblica amministrazione, e nominati ai sensi
dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il comitato dura
in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere
riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti.
Non possono far parte del comitato persone che rivestano incarichi
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero che ricoprano rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
comma 8
Per la sua attività, l'ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole
amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa
per dipendente in servizio. La misura annua del contributo
individuale è concordata tra l'ARAN e l'organismo di
coordinamento di cui all'articolo 46, comma 5, ed è riferita a
ciascun biennio contrattuale;
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le
altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei
soggetti che se ne avvalgano.
PARTE SECONDA – Pagina 258
comma 9
La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:
a) per le amministrazioni dello Stato direttamente attraverso la
previsione di spesa complessiva da iscrivere nell'apposito
capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema
di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e, a seconda del
comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di
interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla
Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città.
comma 10 L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia
organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono
direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8.
L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti
l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria.
I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della
funzione pubblica da esercitarsi entro quindici giorni dal
ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al
controllo consuntivo della Corte dei conti.
comma 11 Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è costituito da
cinquanta unità ripartite tra il personale dei livelli e delle qualifiche
dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma 10. Alla
copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle
disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante
assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati
dalle norme di diritto privato.
comma 12 L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di venticinque unità
di personale anche di qualifica dirigenziale proveniente dalle
pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o
collocati fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo
conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle
amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN,
secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive
accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non
dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato.
PARTE SECONDA – Pagina 259
Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto
secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'ARAN può
utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale
direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti
rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei limiti di bilancio,
l'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità
di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma
10.
comma 13 In sede di prima applicazione del comma 11, il personale in servizio
presso l'ARAN da almeno un anno alla data di entrata in vigore del
presente decreto può presentare richiesta di trasferimento all'ARAN
entro il termine da questa fissato, ai sensi della normativa vigente.
Il comitato direttivo dell'ARAN procede ad apposita selezione ai
fini dell'inquadramento nel relativo ruolo per la qualifica ricoperta
nell'amministrazione di appartenenza e con salvaguardia del
trattamento economico in godimento.
comma 14 Sino all'applicazione del comma 12, l'ARAN utilizza personale in
posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
1994, n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
comma 15 In via transitoria il conferimento finanziario rimane fissato
nell'importo complessivo iscritto nell'apposito capitolo dello stato di
previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
comma 16 Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono
avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di
agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero
dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.
LEGGE 17 MAGGIO 1995, n. 186
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 maggio 1995, n. 118)
(stralcio)
Art. 1
comma 1
L'indennità di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del
residente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 143 del 21 giugno
1994, è corrisposta fino al 31 dicembre 1994.
PARTE SECONDA – Pagina 260
Art. 2
comma 1
Per l'anno 1994 è attribuito un miglioramento economico mensile
lordo, determinato con gli stessi criteri, modalità e decorrenze
stabiliti per l'attribuzione dell'indennità di vacanza contrattuale di
cui all'articolo 1, alle seguenti categorie di personale comprese tra
quelle indicate nell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) personale dei Corpi di polizia civili e militari fino alla qualifica
di vice questore aggiunto compresa e gradi o qualifiche
corrispondenti, con esclusione del personale ausiliario di leva;
b) personale militare delle Forze armate fino al grado di tenente
colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio
militare obbligatorio di leva e di quello retribuito con paghe
giornaliere;
c) personale della carriera prefettizia fino alla qualifica di vice
prefetto ispettore aggiunto compresa.
PARTE SECONDA – Pagina 261
CAPITOLO XI - D.LGS. 12 MAGGIO 1995, n. 196
“Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
riordino dei ruoli , modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate”.
1. Generalità
Il D.Lgs. 12.5.1995, n. 196, di attuazione dell’art. 3 della legge 6.3.1992,
n. 216, concernente, come precedentemente esaminato, il riordino delle
carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici del personale delle
Forze Armate (esclusi i dirigenti ed i direttivi), ha disposto, con decorrenza
1.9.1995, l’istituzione di nuovi ruoli del servizio permanente ed il correlato
trattamento stipendiale.
2. I ruoli del servizio permanente (art.1)
Di seguito, si specificano i nuovi ruoli del personale non direttivo in
servizio permanente delle Forze Armate, stabiliti dalla norma in esame:
- ruolo dei Marescialli;
- ruolo dei Musicisti;
- ruolo dei Sergenti;
- ruolo dei volontari di truppa.
3. I nuovi gradi dei Sottufficiali e volontari di truppa. L’inquadramento nei
livelli retributivi (art. 31 – comma 1)
Al fine di agevolare la cognizione delle innovazioni apportate, si riporta il
seguente prospetto dal quale si evincono i nuovi gradi dei Sottufficiali e dei
Volontari di truppa dell’Esercito, nonché il livello d’inquadramento
stipendiale e gli scatti gerarchici spettanti:
PARTE SECONDA – Pagina 262
Ruoli
Gradi
Ruolo Marescialli
Aiutante
Maresciallo Capo
Maresciallo Ordinario
Maresciallo
Ruolo Sergenti
Sergente Maggiore Capo
Sergente Maggiore
Sergente
Ruolo volontari di truppa Caporal
Maggiore
Capo
Scelto
Caporal Maggiore Capo
Caporal Maggiore Scelto
1° Caporal Maggiore
Livello
Scatti
gerarchici
VII bis
VII
VI bis
VI
//
//
+1
+2
VI bis
VI
VI
//
+1
//
V
V
V
V
+3
+2
+1
//
4. Inquadramento stipendiale (art. 31 – 2° e 3° comma, art. 32)
In sede di prima applicazione della norma in esame, occorre procedere ad
un nuovo inquadramento economico. In merito, si forniscono le seguenti
precisazioni:
a) gli stipendi da attribuire alla data dell' 1.9.1995 sono quelli previsti dal
D.P.R. 31.7.1995, n. 394, già vigente con decorrenza 1.1.1995;
b) gli scatti gerarchici debbono essere calcolati in misura percentuale pari al
2,5% sull’importo:
- dello stipendio iniziale di livello previsto dal D.P.R. 394/1995;
- della Retribuzione Individuale di Anzianità, stabilita ai sensi della legge
231/1990, comprensiva degli scatti gerarchici maturati alla data del
31.8.1995;
c) gli scatti gerarchici maturati dai Volontari di truppa successivamente alla
predetta decorrenza del 1.9.1995, debbono essere computati sull’importo
dello stipendio iniziale del V livello retributivo. Il predetto personale, in
caso di transito al livello superiore a seguito di promozione (VI liv. e VI
liv. Bis), per espressa previsione normativa, conserva uno scatto
gerarchico, qualora acquisito nel grado di provenienza.
PARTE SECONDA – Pagina 263
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE SECONDA – Pagina 264
MARESCIALLO CAPO
Promosso Sergente
“
Sergente Maggiore
“
Maresciallo Ordinario
“
Maresciallo Capo
gg mm aaaa
arruolato
in data
in data
in data
in data
in data
APPLICAZIONE D.P.R. 31.07.1995 N. 394
01/01/1995 Stipendio Liv. VI
Incremento al 01/01/1995
Incremento (Legge 438/1992)
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.955,13) =
gg mm aaaa
5.851,97
582,56
123,95
520,59
7.079,07
347,76
APPLICAZIONE DECRETO L.VO 12.05.1995 N. 196
01/09/1995 Stipendio Liv. VI bis
Incremento al 01/09/1995
Incremento (Legge 438/1992)
R.I.A.
Scatti Gerarchici Congelati
nel grado di Maresciallo Ordinario:2
Totale
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (7.856,52) =
gg mm aaaa
12/01/1982;
12/01/1983;
12/07/1985;
12/01/1993;
12/01/1998.
6.368,43
619,75
123,95
520,59
347,76
7.980,48
196,41
APPLICAZIONE D.P.R. 31.07.1995 N. 394
01/12/1995 Stipendio Liv. VI bis
R.I.A.
Scatti Gerarchici Congelati
nel grado di Maresciallo Ordinario:2
Totale
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (8.172,60) =
31/12/1995 Assegno pensionabile
PARTE SECONDA – Pagina 265
7.304,25
520,59
347,76
8.172,60
204,31
886,24
gg mm aaaa
APPLICAZIONE D.P.R. 10.05.96 N. 360
01/01/1996 Stipendio Liv. VI bis (Legge 28.3.97, n.85)
Incremento al 01/01/1996
R.I.A.
Scatti Gerarchici Congelati
nel grado di Maresciallo Ordinario:2
Totale
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (8.631,21) =
7.304,25
458,61
520,59
01/12/1996 Stipendio Liv. VI bis
Incremento al 01/12/1996
R.I.A.
Scatti Gerarchici Congelati
nel grado di Maresciallo Ordinario:2
Totale
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (9.145,60) =
7.304,25
973,00
520,59
01/01/1997 Assegno pensionabile
01/01/1997 Importo aggiuntivo pensionabile
01/07/1997 Stipendio Liv. VI bis
R.I.A.
Scatti Gerarchici Congelati
nel grado di Maresciallo Ordinario:2
Totale
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (9.474,07) =
347,76
8.631,21
215,78
347,76
9.145,60
228,64
886,24
173,53
8.605,72
520,59
347,76
9.474,07
236,85
Maresciallo Capo con anzianità assoluta e
decorrenza assegni in data 12/01/1998
12/01/1998 Stipendio Liv. VII
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici Congelati
nel grado di Maresciallo Ordinario:2
Scatti Gerarchici Congelati
nel grado di Maresciallo Ordinario:1
12/01/1998 Assegno pensionabile
12/01/1998 Importo aggiuntivo pensionabile
01/04/1998 Indennità di vacanza contrattuale
art.1 - comma 3 del D.P.R. 10.05.96, n.360
01/07/1998 Indennita' di vacanza contrattuale (fino al 30/9/1998)
art.1 - comma 3 del D.P.R. 10.05.96, n.360
PARTE SECONDA – Pagina 266
9.233,73
520,59
9.754,32
347,76
236,85
923,42
185,92
84,67
141,12
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
D.Lgs.
12.5.1995, n. 196
PARTE SECONDA – Pagina 267
D.Lgs. 12 MAGGIO 1995, n. 196
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122)
(stralcio)
Art. 1
(Ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, dei sergenti, dei
marescialli e dei musicisti)
comma 1
Nelle Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, sono
istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente nei limiti delle
dotazioni organiche vigenti:
a) ruolo dei volontari di truppa;
b) ruolo dei sergenti;
c) ruolo dei marescialli;
d) ruolo dei musicisti.
Art. 2
(Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente)
comma 1
Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è articolato
nei seguenti gradi:
a) Esercito:
- 1° caporal maggiore;
- caporal maggiore scelto;
- caporal maggiore capo;
- caporal maggiore capo scelto.
b) Marina:
- sottocapo di 3ª classe;
- sottocapo di 2ª classe;
- sottocapo di 1ª classe;
- sottocapo di 1ª classe scelto.
c) Aeronautica:
- aviere capo;
- 1° aviere scelto;
- 1° aviere capo;
- 1° aviere capo scelto.
PARTE SECONDA – Pagina 268
comma 2
La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente è così costituita:
Esercito: 16.722;
Marina: 4.615;
Aeronautica: 2.250.
Nell'ambito della Marina è previsto inoltre un ruolo dei volontari di
truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unità.
comma 3
Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute
in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve
di cui al comma 1° del successivo articolo 7.
Art. 3
(Ruoli dei sergenti e dei marescialli).
comma 1
Il ruolo dei sergenti è articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito:
- sergente;
- sergente maggiore;
- sergente maggiore capo.
b) Marina:
- sergente;
- secondo capo;
- secondo capo scelto.
c) Aeronautica:
- sergente;
- sergente maggiore;
- sergente maggiore capo.
comma 2
Il ruolo dei marescialli è articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito:
- maresciallo;
- maresciallo ordinario;
- maresciallo capo;
- primo maresciallo.
PARTE SECONDA – Pagina 269
b) Marina:
- capo di 3ª classe;
- capo di 2ª classe;
- capo di 1ª classe;
- primo maresciallo.
c) Aeronautica:
- maresciallo di 3ª classe;
- maresciallo di 2ª classe;
- maresciallo di 1ª classe;
- primo maresciallo.
comma 3
La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei marescialli è cosi
costituita:
a) Esercito
- sergenti: 10.700;
- marescialli: 17.000 (di cui 5.100 primi marescialli);
b) Marina:
- sergenti: 7.875;
- marescialli: 7.425 (di cui 2.227 primi marescialli);
- Capitanerie di Porto:
- sergenti: 2.100;
- marescialli: 2.000 (di cui 600 primi marescialli);
c) Aeronautica:
- sergenti: 10.044;
- marescialli: 24.300 (di cui 7.290 primi marescialli).
Art. 31
(Trattamento economico).
comma 1
Con decorrenza dal 1° settembre 1995 è attribuito il trattamento
economico stipendiale risultante dalla Tabella «D», allegata al
presente decreto, nonché gli scatti stipendiali ivi stabiliti in luogo di
ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in
caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore
nell'ambito dello stesso livello retributivo.
comma 2
In aggiunta al trattamento economico stipendiale di cui al comma 1,
allo stesso personale viene corrisposto il trattamento
PARTE SECONDA – Pagina 270
economico integrativo, quello accessorio e quello eventuale
previsto dalle norme in vigore.
comma 3
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto giuridico ed
economico dal 1° settembre 1995, ai sensi di quanto disposto dal
comma 1 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1990, n. 231.
comma 4
Al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella
posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del presente
decreto legislativo, ai fini dell'adeguamento dell'indennità di cui
all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive
modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione
dell'indennità di ausiliaria spettante al medesimo personale, restano
in vigore i livelli retributivi previsti dall'art. 1 della legge 2 febbraio
1993, n. 23.
Art. 32
(Disposizioni diverse).
comma 1
Ai volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate
compete il trattamento stipendiale previsto per gli appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri, sulla base della
corrispondenza dei gradi di cui alla Tabella «A/1» allegata al
presente decreto, fatta eccezione del trattamento accessorio e
dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 43, comma 3, della
legge 1° aprile 1981, n. 121.
comma 2
Ad essi sono attribuite le indennità operative, di cui alla legge 23
marzo 1983, n. 78, e l'indennità militare nelle misure percepite dal
sergente o gradi corrispondenti, nonché il compenso per prestazioni
straordinarie, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 8 agosto 1990, n.
231.
comma 3
Al trattamento di quiescenza dei volontari di truppa in servizio
permanente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55
del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonché dell'art. 1, comma
15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito,
dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'art. 11
della legge 8 agosto 1990, n. 231.
PARTE SECONDA – Pagina 271
CAPITOLO XII - D.P.R. 31 LUGLIO 1995, n. 394
“Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995
riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica.”.
1. Generalità
Il decreto in titolo, che riporta i contenuti dello schema di provvedimento
concertato - ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 195/1995 - in data 20
luglio 1995 delle Delegazioni di parte pubblica, dello Stato Maggiore della
Difesa e delle Sezioni COCER di Esercito, Marina ed Aeronautica, apporta
modifiche al trattamento economico del personale militare appartenente alle
tre Forze Armate, con esclusione dell’Arma dei Carabinieri, inquadrato nei
livelli retributivi.
-
Le innovazioni più significative riguardano:
l’incremento, a decorrere dal 1.1.1995, degli stipendi fissati dalla legge
231/1990;
i nuovi importi iniziali di livello stabiliti a decorrere dal 1.12.1995;
l’istituzione di un assegno pensionabile che ingloba il compenso per il
servizio obbligatorio aggiuntivo;
la nuova disciplina di attribuzione dell’indennità d’impiego operativo ed i
correlati nuovi importi spettanti in base al grado ed all’anzianità di
servizio maturata, che conglobano l’indennità militare;
la rivalutazione dell’indennità di parziale omogeneizzazione e
dell’assegno funzionale, esteso al personale del ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente;
l’estensione al personale militare della disciplina sulla licenza
straordinaria prevista dall’art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come interpretato, modificato ed integrato dall’art. 22, commi 22 e 23,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. Inquadramento stipendiale (art. 2)
Gli stipendi in fruizione alla data 31.12.1994 da parte del personale
inquadrato nei livelli funzionali – retributivi vengono incrementati, a
decorrere dal 1.1.1995,dei seguenti importi mensili lordi, distinti per livello:
PARTE SECONDA – Pagina 272
Dal 1.1.1995 al 30.11.1995
Grado
Livello
Importo mensile
Serg. - 4 a. serv
Serg.+4 a.serv. Serg.Magg. Mar.Ord. S.Ten.
Mar.Capo
Mar. Magg. Mar.Magg.Aiut. Ten. Cap.
Magg.
Ten. Col.
V
VI
VI bis
VII
VIII
IX
€ 44,42
€ 48,55
€ 51,65
€ 54,74
€ 63,52
€ 69,72
I nuovi stipendi tabellari a.l. da corrispondere al predetto personale, a
decorrere dal 1.12.1995, sono i seguenti:
Grado
Livello
Importo iniziale
Serg. - 4 a. serv
Serg.+4 a.serv. Serg.Magg. Mar.Ord. S.Ten.
Mar.Capo
Mar. Magg. Mar.Magg. Ten. Cap.
Aiut.
Magg.
Ten. Col.
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
€ 6.030,67
€ 6.738,21
€ 7.304,25
€ 7.870,29
€ 8.506,56
€ 9.142,84
€ 10.584,78
A regime, i predetti miglioramenti assorbono sia l’elemento distinto di
retribuzione di cui alla legge 438/1992 di conversione del D.L. 19.9.1992, n.
384 art. 7, sia l’indennità di vacanza contrattuale di cui alla legge 186/1995.
Il Ministero del Tesoro – I.G.O.P., con la circolare n. 978 – III Div. in
data 27.2.1997, ha precisato che l’emolumento di cui trattasi costituisce
“elemento distinto di retribuzione” fino alla sua inclusione nello stipendio di
base per livello occorsa in data 1.12.1995. Conseguentemente, detto
elemento retributivo deve essere escluso dal computo dello scatto gerarchico
nell’arco temporale 1.1.1993 – 30.11.1995.
Analogamente, esso non costituisce, nel citato periodo, base di calcolo per
l’attribuzione dei seguenti benefici:
- scatti periodici per gli ex combattenti (legge 336/1970 – art. 2 – 1°
comma);
- aumenti periodici per termine permanenza in ausiliaria (D.P.R.1092/1973
– art 55 e D.P.R. 19/1956 – art. 1);
- sei scatti di stipendio (legge 231/1990 – art. 11);
- scatti stipendiali aggiuntivi agli invalidi per servizio (R.D. 3458/1928 –
artt. 117 e 120).
Al Tenente Colonnello non omogeneizzato, inquadrato, per effetto della
legge 8.8.1996, n. 427, a decorrere dal 1.6.1995, nel IX livello, in luogo del
livello VIII bis, compete dalla stessa data un incremento stipendiale mensile
lordo di € 72,30.
PARTE SECONDA – Pagina 273
Parimenti, l’Aiutante (grado istituito con D.Lgs 196/1995), a decorrere dal
1.9.1995, è inquadrato nel livello VII bis, con incremento stipendiale
mensile lordo, da tale data, di € 58,88.
3. L’assegno pensionabile (art. 4)
Il personale militare destinatario del D.P.R. 394/1995, a decorrere dal
31.12.1995, ha titolo ad un assegno pensionabile, distinto per livello di
inquadramento, nelle misure mensili lorde di seguito riportate, da
corrispondere per 13 mensilità:
Grado
Livello
Importo mensile
Serg. - 4 a. serv
Serg.+4 a.serv. Serg.Magg. Mar.Ord. S.Ten.
Mar. Capo
Mar. Magg. Mar.Magg. Ten. Cap.
Aiut.
Magg.
Ten. Col
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
€ 66,62
€ 70,24
€ 73,85
€ 76,95
€ 80,57
€ 84,18
€ 91,93
4. La parziale omogeneizzazione e l’assegno funzionale (art. 6)
I commi 2 e 3 dell’art. 6 della norma in esame reiterano i criteri di
attribuzione dell’assegno di “parziale omogeneizzazione” introdotti dalla
legge 468/1987, come risultano modificati dalla successiva legge 231/1990.
Di seguito si riportano gli importi a.l. spettanti a tale titolo:
Grado
Capitano
Maggiore
Ten. Colonnello
15 anni di servizio dalla
promozione a Tenente
25 anni di servizio dalla
promozione a Tenente
€ 1.084,56
€ 1.446,08
€ 1.652,66
€ 2.324,06
€ 2.324,06
€ 2.324,06
Ufficiali provenienti da carriere militari diverse:
Grado
Tenente - Capitano
Maggiore
Ten. Colonnello
PARTE SECONDA – Pagina 274
19 anni di servizio
29 anni di servizio
€ 1084,56
€ 1.446,08
€ 1.652,66
€ 1.394,43
€ 2.324,06
€ 2.324,06
Il comma 1 dello stesso articolo 6, analogamente a quanto previsto per la
“parziale omogeneizzazione”, riconferma gli importi annui lordi spettanti ai
Sottufficiali (ruolo marescialli e sergenti) a titolo di “assegno funzionale” in
€ 877,98 e in € 1.291,14 rispettivamente al compimento del 19° e 29° anno
di servizio militare effettivamente prestato.
La fruizione dell’assegno funzionale, inoltre, viene estesa al personale
militare appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente
(istituito dal D.Lgs. 196/1995) al compimento del 19° e 29° anno di servizio
militare prestato, rispettivamente nella misura annua lorda di € 671,39 e di
€ 877,98.
Il comma 4 dell’art. 6 stabilisce, infine, che dal computo degli anni utili
alla maturazione della “parziale omogeneizzazione” e dell’ “assegno
funzionale” debbono essere esclusi, limitatamente al triennio precedente alla
data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia
riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un
giudizio complessivo inferiore a “nella media”.
Grado
Sottufficiali
Volontari di truppa spe
19 anni di servizio
29 anni di servizio
€ 877,98
€ 671,39
€ 1.291,14
€ 877,98
5. L’indennità militare ed il compenso per la prestazione obbligatoria
aggiuntiva (art. 5, 6° comma e art. 10, 3° comma)
Il D.P.R. in esame dispone la soppressione dell’indennità militare di cui
all’art. 9 della legge 231/1990, nonché del compenso per la prestazione
aggiuntiva prevista dall’art. 10 della stessa legge 231/1990, rispettivamente a
decorrere dal 1.12.1995 e dal 31.12.1995.
In buona sostanza, l’indennità militare viene conglobata nelle indennità di
impiego operativo, che sono state rivalutate significativamente; invece le 2
ore di straordinario obbligatorio vengono sostituite dall’assegno
pensionabile di cui al precedente paragrafo 3.
PARTE SECONDA – Pagina 275
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE SECONDA – Pagina 276
MARESCIALLO
Promosso Sergente
“
Sergente Maggiore
“
Maresciallo
gg mm aaaa
arruolato
in data
in data
in data
in data
APPLICAZIONE D.P.R. 31.07.1995 N. 394
01/01/1995 Stipendio Liv. VI
Incremento al 01/01/1995
Incremento (Legge 438/1992)
R.I.A.
Totale
5.851,97
582,56
123,95
278,89
6.837,37
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (6.713,42) =
gg mm aaaa
12/04/1985;
12/04/1986;
12/10/1989;
01/09/1995.
167,84
APPLICAZIONE DECRETO L.VO 12.05.1995 N. 196
Maresciallo con anzianità assoluta e
decorrenza assegni in data 01/09/1995
01/09/1995 Stipendio Liv. VI
Incremento al 01/09/1995
Incremento (Legge 438/1992)
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.713,42) =
gg mm aaaa
5.851,97
582,56
123,95
278,89
6.837,37
335,67
APPLICAZIONE D.P.R. 31.07.1995 N. 394
01/12/1995 Stipendio Liv. VI
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (7.017,10) =
31/12/1995 Assegno pensionabile
PARTE SECONDA – Pagina 277
6.738,21
278,89
7.017,10
350,86
842,86
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
R.D.
D.P.R.
LEGGE
D.P.R.
LEGGE
LEGGE
LEGGE
LEGGE
D.P.R.
LEGGE
31.12.1928,
11.1.1956,
24.5.1970,
29.12.1973,
8.8.1990,
14.11.1992,
23.12.1994,
17.5.1995,
31.7.1995,
8.8.1996,
n. 3458
n. 19
n 336
n. 1092
n. 231
n. 438
n. 724
n. 186
n. 394
n. 427
PARTE SECONDA – Pagina 278
R.D. 31 DICEMBRE 1928, n. 3458
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1928, n. 55)
(stralcio)
Art. 117
(art. 8 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e artt. 2 e 3 del regio decreto
17 maggio 1923, n. 1284). - Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli
delle categorie in congedo è concessa, agli effetti della determinazione dello
stipendio:
- l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito
ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o
invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al
decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusta l'art.
100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con
regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70;
- l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce
di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi
di guerra ascritti alle ultime quattro categorie giusta la tabella indicata alla
precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico
predetto.
In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle
abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate
condizioni.
Le ricompense al valore militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere
a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa
pubblicazione sul Bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922.
Art. 120
(art. 28 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, sostituito dall'art. 9 regio
decreto del 17 maggio 1923, n. 1284, e art. 24 del regio decreto-legge 3 gennaio
1926, n. 48). - Agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe
giornaliere pei sottufficiali (compresi quelli richiamati dal congedo), si
applicano le disposizioni contenute nei precedenti artt. 115, 116, 117 e 118, ad
eccezione dell'ultimo comma dell'articolo 118, che è applicabile soltanto ai
sottufficiali di carriera che erano tali prima del 24 maggio 1915.
PARTE SECONDA – Pagina 279
Per sottufficiali di carriera devono intendersi coloro che prima del 24 maggio
1915 rivestivano i seguenti gradi: sergente maniscalco, sergente musicante, vicebrigadiere dei carabinieri reali; sergente maggiore, sergente maggiore
maniscalco, sergente maggiore musicante e brigadiere dei carabinieri reali;
maresciallo, maestro d'arme di 3ª classe e maresciallo d'alloggio dei carabinieri
reali; maresciallo capo, maestro d'arme di 2ª classe e maresciallo d'alloggio capo
dei carabinieri reali; maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1ª classe e
maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri reali.
I sottufficiali richiamati in servizio, i quali non abbiano mai goduto (pure
avendone diritto) i benefici sopraindicati, avranno il trattamento stabilito dagli
articoli sopra citati, fermo il disposto del primo comma dell'art. 99.
D.P.R. 11 GENNAIO 1956, n. 19
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1956, n. 14)
(stralcio)
Art. 1
comma 1
Le tabelle allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 17
agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, sono sostituite con
la tabella unica allegata al presente decreto.
La misura ragguagliata a mese o a giornata degli stipendi, paghe e
retribuzioni previsti nella tabella unica di cui al primo comma, è
pari,
rispettivamente,
al
dodicesimo
ed
al
trecentosessantacinquesimo di quella annua indicata nella tabella
stessa. Per il personale salariato dello Stato pagato per le sole
giornate lavorative, la misura ragguagliata a giornata è pari al
trecentododicesimo di quella annua tabellare.
Le misure degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni, di cui alla
tabella unica prevista nei precedenti commi, si riferiscono alla
posizione iniziale delle corrispondenti funzioni, categorie, gradi o
qualifiche indicate nella tabella medesima. Tali stipendi; paghe e
retribuzioni sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in
numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale
per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale
interessato nella stessa funzione, categoria, grado o qualifica.
PARTE SECONDA – Pagina 280
In caso di promozione, al personale provvisto di stipendio, paga o
retribuzione, superiore a quello previsto inizialmente nella nuova
funzione, categoria, grado o qualifica, sono attribuiti, nella nuova
posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno
stipendio, paga o retribuzione, d'importo immediatamente superiore
a quello spettante al momento dell'avanzamento.
Nella prima applicazione del presente decreto ai fini
dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al terzo comma del
presente articolo, si ha riguardo all'anzianità maturata nel grado,
categoria o qualifica del cessato ordinamento, corrispondenti alla
nuova funzione, categoria, grado o qualifica rivestiti al 1° luglio
1956, ed alle altre eventuali particolari circostanze che a termini
delle disposizioni in vigore possono determinare l'anticipo
dell'aumento biennale in corso di maturazione alla stessa data.
Qualora l'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione,
derivante dalla prima applicazione del presente articolo, risulti
inferiore a quello netto spettante al 30 giugno 1956 per stipendio,
paga o retribuzione, e per indennità di funzione o assegno
perequativo, la differenza è conservata a titolo di assegno personale
non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da
riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio, paga o
retribuzione a qualsiasi titolo.
LEGGE 24 MAGGIO 1970, n. 336
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1970, n. 144)
(stralcio)
Art. 2
comma 1
Ai dipendenti indicati all'articolo 1, all'atto della cessazione dal
servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della
liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di
previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione
o, se più favorevole, un'aumento periodico per ogni anno o frazione,
superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio
dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in
internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per
ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e
in internamento.
PARTE SECONDA – Pagina 281
D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, n. 1092
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 1974, n. 120)
(stralcio)
Art. 55
(Ufficiali in ausiliaria)
L'ufficiale che all'atto della cessazione dal servizio permanente è collocato nella
categoria dell'ausiliaria, allo scadere del periodo di permanenza in tale categoria
ha diritto alla riliquidazione della pensione con il computo di detto periodo e
sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili dei quali si tenne
conto ai fini della prima liquidazione, maggiorati degli aumenti periodici di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19,
relativi al periodo trascorso in ausiliaria. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato
richiamato per almeno un anno, la nuova pensione è liquidata sulla base dello
stipendio e degli altri assegni pensionabili percepiti durante il richiamo,
maggiorati degli aumenti periodici inerenti al periodo di ausiliaria trascorso
senza richiamo.
Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità o a domanda, il computo del
periodo di permanenza in tale categoria è ridotto alla metà. Per l'ufficiale
collocato in ausiliaria in seguito alla cessazione del trattamento pensionistico di
guerra, il periodo di cui sopra è computato limitatamente alla eventuale
differenza tra il periodo stesso e l'aumento di sei anni già computato ai sensi del
terzo comma del successivo art. 63.
Non si considera il tempo trascorso in ausiliaria, durante il quale l'ufficiale abbia
prestato servizio computabile agli effetti di altro trattamento di quiescenza, salvo
che l'ufficiale opti per il computo di detto periodo ai fini della pensione militare.
LEGGE 8 AGOSTO 1990, n. 231
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 1990, n. 187)
(stralcio)
Art. 9
(Indennità militare)
comma 1
A decorrere dal 1° luglio 1990 è corrisposta al personale di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987 n. 379,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n.
468, un'indennità militare non pensionabile determinata nelle
seguenti misure mensili lorde:
c) Ufficiali e sottufficiali-----------------L. 75.000
d) Sergenti----------------------------------L. 30.000
PARTE SECONDA – Pagina 282
comma 2
A decorrere dal 1° luglio 1990 è soppressa l'indennità militare
forfettaria prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16
settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1987, n. 468.
comma 3
A seguito di quanto disposto dai commi 1 e 2, limitatamente
all'ultimo trimestre del 1990 sono attribuiti i seguenti importi lordi:
- maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo maggiore
aiutante o scelto: L. 250.000;
- tenente e capitano provenienti da carriere diverse con almeno 25
anni di servizio: L. 250.000;
- capitani e maggiori con più di 15 anni di servizio da tenente: L.
250.000.
Art. 10
(Orario delle attività giornaliere)
comma 1
Ferma restando la totale disponibilità al servizio, con decorrenza dal
1° luglio 1990 l'orario delle attività giornaliere del personale
militare delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1, nonché
dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni
normali, è fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale
militare è tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie,
retribuite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
comma 2
Entro il 1° settembre 1990, con decreto del Ministro della difesa,
saranno disciplinate le articolazioni dell'orario normale delle attività
giornaliere, in relazione alle esigenze di servizio; con lo stesso
decreto saranno indicati i metodi di rilevazione oggettiva delle
presenze.
comma 3
Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni
straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui
al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione
del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile,
PARTE SECONDA – Pagina 283
le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l'importo in
ragione d'anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli
anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di
concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari
individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle
particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in
navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che abbiano
carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari,
in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte,
nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio
nazionale.
comma 4
Nel triennio 1991-1993 non potranno essere incrementati gli attuali
volumi organici del personale militare a carico della Difesa e i
numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973,
n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.
comma 5
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
sarà emanato, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con
i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, apposito decreto del
Presidente della Repubblica concernente le norme relative alle
licenze del personale militare.
comma 6
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in
lire 230 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione,
rispettivamente per lire 87 miliardi, per lire 54 miliardi e per lire 87
miliardi, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 1832 e 4051
dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990 e
corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, e, per lire 2
miliardi, al capitolo 3032 dello stato di previsione del Ministero
della marina mercantile per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli
per gli esercizi successivi.
comma 7
Per gli esercizi 1991 e 1992 gli stanziamenti dei capitoli di cui al
comma 6, detratte le somme utilizzate come copertura, potranno
essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione
programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.
comma 8
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
PARTE SECONDA – Pagina 284
Art. 11
(Scatti stipendiali)
comma 1
Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di
maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della
legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e
marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio
per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio
incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini
pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei
scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione
individuale di anzianità e gli scatti generici, in aggiunta a qualsiasi
altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai
sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per
gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano
compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del
predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di
ausiliaria di cui all'articolo 46, L. 10 maggio 1983, n. 212.
LEGGE 14 NOVEMBRE 1992, n. 438
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 novembre 1992, n. 221)
Conversione con modificazioni del
D.L. 19 SETTEMBRE 1992, n. 384
(stralcio)
Art. 7
(Misure in materia di pubblico impiego)
comma 1
Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata
sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo
1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni.
I nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994. Per l'anno
1993 al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una
somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al
personale disciplinato dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 8 agosto
1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4
giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n.
287, ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non
economici, nonché a quello degli enti, delle aziende o società
PARTE SECONDA – Pagina 285
produttrici di servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni
di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del
periodo contrattuale.
comma 2
Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per il
personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad
esso comunque collegate, previsti dall'articolo 2, comma 5, della
legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché quelli previsti per il personale
di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dal medesimo articolo 8.
comma 3
Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque
comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di
automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti
economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a
quelli di funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente
esercitate.
comma 4
Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai
fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque
denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono
essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di
bilancio per l'anno finanziario 1991.
comma 5
Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi
genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo
previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di
indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324,
e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista
per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione
alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993
nella stessa misura dell'anno 1992.
comma 6
Le indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive
dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese,
potranno subire variazioni nei limiti del tasso programmato di
inflazione e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.
comma 7
L'art. 2, comma 4, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, va interpretato nel
senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge
non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento
stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992.
PARTE SECONDA – Pagina 286
LEGGE 23 DICEMBRE 1994, n. 724
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1994, n. 304)
(stralcio)
Art. 22
comma 22 Il primo comma dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 39
dell'art. 3 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, va interpretato nel
senso che l'espressione «primo giorno di ogni periodo ininterrotto di
congedo straordinario», ivi contenuta, si riferisce anche all'essenza
di un solo giorno.
comma 23 (modifica il comma 40 dell’art. 3 legge 24.12.1993, n. 537)
Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano nei casi di
congedo straordinario previsti dall'art. 37, secondo comma, del testo
unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché ai
lavoratori per i quali è previsto il diritto all'esenzione dalla spesa
sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all'articolo 6
del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive
modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose
comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate
con decreto del Ministro della sanità nel caso in cui tali forme
morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti.
LEGGE 17 MAGGIO 1995, n. 186
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 maggio 1995, n. 118)
Convertione in legge con modificazioni del
D.L. 27 MARZO 1995, n. 89
(stralcio)
Art. 1
comma 1
L'indennità di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 143 del 21 giugno
1994, è corrisposta fino al 31 dicembre 1994.
PARTE SECONDA – Pagina 287
D.P.R. 31 LUGLIO 1995, n. 394
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1995, n. 222)
(stralcio)
Art. 1
(Area di applicazione e durata)
comma 1
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare
dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e
dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di
leva.
comma 2
Il presente decreto concerne il periodo 1° gennaio 1994-31
dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio
1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
comma 3
Dopo un periodo di 3 mesi dalla data di scadenza della parte
economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà
corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio
della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione
programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa
l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori 3 mesi, detto importo
sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato
e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici
previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo n. 195 del 1995.
Art. 2
(Nuovi stipendi)
comma 1
Gli stipendi stabiliti dall'art. 1 della legge 8 agosto 1990, n. 231,
comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della
retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono
incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
livello V
£. 113.000
livello VI
£. 123.000
livello VI-bis
£. 131.000
livello VII
£. 139.000
livello VII-bis
£. 150.000
livello VIII
£. 161.000
livello IX
£. 182.000
PARTE SECONDA – Pagina 288
comma 2
Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1°
dicembre 1995.
comma 3
Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:
livello V
£. 86.000
livello VI
£. 94.000
livello VI-bis
£. 100.000
livello VII
£. 106.000
livello VIII
£. 123.000
livello IX
£. 135.000
comma 4
Dal 1° giugno 1995 al livello IX di cui al decreto-legge 30 giugno
1995, n. 268, in luogo del livello VIII-bis, compete l'aumento
mensile lordo di L. 140.000. Dal 1° settembre 1995 al livello VIIbis di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, compete
l'aumento mensile lordo di L. 114.000.
comma 5
Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del
conseguimento di quello successivo ed assorbono il miglioramento
economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27 marzo 1995,
n., convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186.
comma 6
I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
livello V
£. 11.667.000
livello VI
£. 13.047.000
livello VI-bis
£. 14.143.000
livello VII
£. 15.239.000
livello VII-bis
£. 16.471.000
livello VIII
£. 17.703.000
livello IX
£. 20.495.000
Art. 3
(Effetti dei nuovi stipendi)
comma 1
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle
indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82
PARTE SECONDA – Pagina 289
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o
da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la
ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di
riscatto.
comma 2
I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto
sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti
dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
comma 3
Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti
dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della
legge 11 luglio 1980, n. 312.
comma 4
Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla
determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro
straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a
quello dell'entrata in vigore del presente decreto.
comma 5
La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni
straordinarie, secondo le nuove misure orarie, dovrà essere in ogni
caso contenuta per l'anno 1995 nei limiti degli importi iscritti negli
appositi stanziamenti degli stati di previsione del Ministero della
difesa per il medesimo anno finanziario.
Art. 4
(Assegno pensionabile)
comma 1
In relazione alla peculiarità organizzativa e funzionale conseguente
al nuovo orario di lavoro fissato nei termini previsti nei commi 1, 2
e 3, dell'art. 10, al personale di cui al comma 1 dell'art. 1 compete,
con decorrenza dal 31 dicembre 1995, un assegno pensionabile
mensile lordo nei seguenti importi:
livello V
£. 129.000
livello VI
£. 136.000
livello VI-bis
£. 143.000
livello VII
£. 149.000
livello VII-bis
£. 156.000
livello VIII
£. 163.000
livello IX
£. 178.000
PARTE SECONDA – Pagina 290
comma 2
L'assegno pensionabile di cui al comma 1 va corrisposto anche sulla
tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della
determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.
Art. 6
(Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione)
comma 1
comma 2
Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 4 della legge 8
agosto 1990, n. 231, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Grado
19 anni di servizio
29 anni di servizio
Ruolo dei volontari
Ruolo dei sergenti
Ruolo dei marescialli
1.300.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
2.500.000
2.500.000
Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da
carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 231
del 1990, sono dovuti nelle seguenti misure annue lorde,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Grado
Tenente e Capitano
Maggiore
Tenente Colonnello
comma 3
29 anni di servizio
2.100.000
2.800.000
3.200.000
2.700.000
4.500.000
4.500.000
L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art.
5, comma 1, della legge n. 231 del 1990, è dovuto nei seguenti
importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di
servizio sottoindicati:
Grado
Tenente e Capitano
Maggiore
Tenente Colonnello
comma 4
19 anni di servizio
15 anni di servizio
25 anni di servizio
2.100.000
2.800.000
3.200.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal
computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al
triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità,
gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare
più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo
inferiore a «nella media».
PARTE SECONDA – Pagina 291
Art. 10
(Orario di lavoro)
comma 1
La durata dell'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.
comma 2
In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il
personale di cui all'art. 1, comma 1, è tenuto ad effettuare
prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2
ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1°
gennaio 1997.
comma 3
Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui all'art. 10,
comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231.
comma 4
L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio. L'orario
normale delle attività giornaliere è ripartito nell'arco di 6 giorni,
fatta salva la possibilità di contenere l'arco settimanale in 5 giorni
quando reso opportuno dalla specifica organizzazione di ciascuna
Forza armata.
comma 5
I servizi continuativi di durata pari a 24 ore, fatto salvo l'eventuale
recupero della festività qualora effettuati in giornata festiva, danno
titolo ad una compensazione pari ad una giornata lavorativa, più 2
ore di riposo compensativo, più un compenso pari a 2 ore.
comma 6
Ove la settimana lavorativa si articoli su cinque giorni, i servizi
continuativi di durata pari a 24 ore, con inizio nella giornata di
sabato, danno diritto, oltre al recupero di cui al comma precedente,
anche al recupero della giornata del venerdì antecedente al servizio
stesso. Qualora ciò non sia possibile, per esigenze di servizio, al
posto del venerdì verranno concesse, entro i successivi 60 giorni,
sei ore libere dal servizio.
comma 7
Le ore di effettiva attività lavorativa da compensare con il recupero,
di cui all'art. 4 del decreto del Ministro della difesa del 25 settembre
1990, ad eccezione di quelle derivanti da servizi che richiedono un
immediato recupero fisiologico, sono assoggettate alla normativa
della licenza ordinaria e sono con essa cumulabili. Il periodo di
fruizione è programmato dall'Autorità che esercita le funzioni di
Comandante di Corpo/capo ufficio, tenendo presente le richieste del
personale, fatte salve improrogabili esigenze di servizio.
PARTE SECONDA – Pagina 292
Art. 13
(Licenze straordinarie)
comma 1
Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza straordinaria è
disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato
dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
comma 4
Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia
dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o
comunque riportate per fatti di servizio.
comma 5
Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio
1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano
ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia
per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 14
(Aspettativa per motivi privati e per infermità)
comma 1
Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, l'aspettativa per motivi
privati e per infermità è disciplinata dalla normativa prevista dalla
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla legge 23 dicembre 1994, n.
724, e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di
cui alla legge 10 aprile 1954, n. 113, alla legge 31 luglio 1954, n.
599, e per i volontari di truppa in servizio permanente dall'art. 25
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. La durata massima
della licenza straordinaria di convalescenza per il personale in
ferma e rafferma volontaria, per l'intero periodo di ferma e
rafferma, è di 2 anni.
comma 2
Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni
riportate per cause di servizio non è computato ai fini del
compimento del periodo massimo di aspettativa.
PARTE SECONDA – Pagina 293
comma 3
Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del
personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio,
che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono
computati ai fini del compimento del periodo massimo di
aspettativa.
comma 4
Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio
1996.
LEGGE 8 AGOSTO 1996, n. 427
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 agosto 1996, n. 193)
Conversione con modificazioni del
D.L. 29 GIUGNO 1996, n. 341
(stralcio)
Art. 1
comma 4
A decorrere dal 1° giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi
equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del
trattamento stipendiale del livello VIII-bis di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento
stipendiale corrispondente al IX livello retributivo nella misura
annua lorda di L. 18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con
quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), della citata legge n.
231 del 1990.
PARTE SECONDA – Pagina 294
CAPITOLO XIII - D.P.R. 10 MAGGIO 1996, n. 360
“Recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996,
riguardante il biennio 1996 – 1997, per gli aspetti retributivi, per il personale
non dirigente delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del
provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel
D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994 – 1997, per gli
aspetti normativi, ed il biennio 1994 – 1995, per gli aspetti retributivi”.
1. Generalità
Il D.P.R. 10.5.1996, n. 360, nel recepire gli aspetti retributivi evidenziati
dal D.P.R. 394/1994, dispone nell’arco temporale 1.1.1996 – 31.12.1997
miglioramenti economici agli appartenenti alle Forze Armate, con esclusione
dell’Arma dei Carabinieri, dei dirigenti e categorie assimilate e del personale
di leva.
In particolare il citato provvedimento prevede miglioramenti per quanto
concerne:
- lo stipendio (artt. 1,2 e 3);
- l’indennità “una tantum” (art. 4 – 6° comma);
- l’importo aggiuntivo pensionabile (art. 4 – 8° comma);
- l’assegno pensionabile e la parziale omogeneizzazione (art. 5 – 1°,2° e
3°comma);
- l’indennità pensionabile (art. 7).
2. Nuovi stipendi (artt. 1,2 e 3)
La norma in esame dispone aumenti tra il 15% ed il 20% (scaglionati in
tre tranches: 1.1.96, 1.12.96 e 1.7.97) dei valori stipendiali stabiliti dall’art.
2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394.
Si riportano le misure degli incrementi mensili lordi previsti dal D.P.R. in
esame alle scadenze di seguito specificate:
Grado
1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc.
Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.
Serg.Magg.Capo Mar.Ord.
Mar.Capo
Aiut. Ten.
Cap. e Magg.
Ten. Col
PARTE SECONDA – Pagina 295
Livello
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
dal 1.1.96
Importo
€ 33,57
€ 36,15
€ 38,22
€ 40,28
€ 41,57
€ 42,87
€ 47,00
dal 1.12.96
Importo
€ 72,30
€ 77,47
€ 81,08
€ 85,22
€ 88,83
€ 92,45
€ 101,23
dal 1.7.97
Importo
€ 96,58
€ 103,29
€ 108,46
€ 113,62
€ 118,50
€ 123,43
€ 135,31
Pertanto i nuovi stipendi annui lordi, distinti per livello, da corrispondere a
regime a decorrere dal 1.7.1997 sono i seguenti:
Grado
1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc.
Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.
Serg.Magg.Capo Mar.Ord.
Mar.Capo
Aiut. Ten.
Cap. e Magg.
Ten. Col.
Livello
Importo iniziale
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
€ 7.189,60
€ 7.977,71
€ 8.605,72
€ 9.233,73
€ 9.928,88
€ 10.624,03
€ 12.208,52
Gli aumenti stipendiali concessi assorbono l’elemento provvisorio della
retribuzione corrisposto al personale inquadrato nei livelli retributivi, a
partire dal mese di aprile 1996, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.P.R.
394/1995.
Inoltre, essi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla buonuscita,
sull’assegno alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed
assistenziali e relativi contributi, nonché – dal 1.7.1997 – sulla misura oraria
del compenso per lavoro straordinario.
3. Assegno funzionale e parziale omogeneizzazione (art. 5)
E’ previsto, con decorrenza 1.7.1996, un incremento percentuale in misura
del 5% dell’assegno funzionale e della parziale omogeneizzazione.
Di seguito, si riportano le nuove misure annue lorde:
ASSEGNO FUNZIONALE
Ruolo
Volontari
Sergenti
Marescialli
PARTE SECONDA – Pagina 296
19 anni di servizio
29 anni di servizio
€ 704,96
€ 921,88
€ 939,95
€ 921,88
€ 1.355,70
€ 1.381,52
INDENNITA’ DI PARZIALE OMOGENEIZZAZIONE
Grado
Capitano
Maggiore
Tenente Colonnello
15 anni di servizio dalla
promozione a Tenente
25 anni di servizio dalla
promozione a Tenente
€ 1.138,79
€ 1.518,38
€ 1.735,30
€ 2.440,26
€ 2.440,26
€ 2.440,26
Ufficiali provenienti da carriere militari diverse:
Grado
Tenente - Capitano
Maggiore
Ten. Colonnello
19 anni di servizio
29 anni di servizio
€ 1.138,79
€ 1.518,38
€ 1.735,30
€ 1.464,16
€ 2.440,26
€ 2.440,26
4. Importo aggiuntivo pensionabile (art. 4)
Il comma 8 dell'art. 4 del provvedimento in esame istituisce, a decorrere
dal 1° gennaio 1997, l'importo aggiuntivo pensionabile, le cui misure mensili
lorde vengono di seguito riportate:
Grado
Livello
Importo
1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc.
Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.
Serg.Magg.Capo Mar.Ord.
Mar.Capo
Aiut. Ten.
Cap. e Magg.
Ten. Col
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
€ 12,39
€ 13,43
€ 14,46
€ 15,49
€ 17,04
€ 18,08
€ 20,66
Detto assegno non produce effetti sull’indennità di buonuscita.
PARTE SECONDA – Pagina 297
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE SECONDA – Pagina 298
CAPITANO
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
arruolato
in data
in data
in data
in data
04/12/1980;
04/01/1981;
04/01/1983;
04/01/1987.
APPLICAZIONE LEGGE 02.02.1993 N.23
gg mm aaaa
01/01/1992 Stipendio Liv. VII
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici 3 x 2,50% (7.488,11) =
6.884,89
603,22
7.488,11
561,61
APPLICAZIONE D.P.R. 31.07.1995 N.394
gg mm aaaa
01/01/1995 Stipendio Liv. VII
Incremento al 01/01/1995
Totale
Incremento (Legge 438/1992)
Totale
6.884,89
656,93
7.541,82
123,95
7.665,77
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici 3 x 2,50% (8.145,04) =
603,22
8.268,99
610,88
01/09/1995 Autonoma maggiorazione
D.L. 29.12.1995 n.564
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (8.145,04) =
867,65
203,63
01/12/1995 Stipendio Liv. VII
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (8.473,51) =
7.870,29
603,22
8.473,51
211,84
(virtuale)
01/12/1995 Autonoma maggiorazione
D.L. 29.12.1995 n.564
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (8.473,51) =
929,62
211,84
31/12/1995 Assegno pensionabile
923,42
PARTE SECONDA – Pagina 299
APPLICAZIONE D.P.R. 10.05.96 N.360
gg mm aaaa
01/01/1996 Stipendio Liv. VIII (Legge 28.3.97, n.85)
Incremento al 01/01/1996
Totale
R.I.A. (Legge 28.07.1999, n.266)
Totale
01/01/1996 Assegno pensionabile
01/12/1996 Stipendio Liv. VIII
Incremento al 01/12/1996
Totale
R.I.A.
Totale
01/01/1997 Assegno pensionabile
01/01/1997 Importo aggiuntivo pensionabile
01/07/1997 Stipendio Liv. VIII
R.I.A.
Totale
04/01/1998 Parziale Omogeneizzazione
Capitano promosso Ten. In data 4/1/1983
PARTE SECONDA – Pagina 300
9.142,84
514,39
9.657,23
815,06
10.472,29
1.010,19
9.142,84
1.109,35
10.252,19
815,06
11.067,25
1.010,19
216,91
10.624,03
815,06
11.439,09
1.138,79
MAGGIORE
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
arruolato
APPLICAZIONE D.P.R. 31.07.1995 N.394
gg mm aaaa
01/01/1995 Stipendio Liv. VIII
Incremento al 1/1/1995
Totale
Incremento (L. 438/92)
Totale
R.I.A.
Totale
01/09/1995 Autonoma maggiorazione
D.L. 29.12.1995 n.564
01/12/1995 Stipendio Liv. VIII
R.I.A.
Totale
01/09/1995 Autonoma maggiorazione
D.L. 29.12.1995 n.564
31/12/1995 Assegno Pensionabile
in data
in data
in data
in data
in data
05/05/1975;
05/05/1976;
05/05/1979;
05/05/1984;
05/05/1993.
8.021,09
762,29
8.783,38
123,95
8.907,33
1.679,76
10.587,09
185,92
9.142,84
1.679,76
10.822,60
198,32
1.010,19
APPLICAZIONE D.P.R. 10.05.1996 N.360
gg mm aaaa
01/01/1996 Stipendio Liv. VIII (L. 85/97)
Incremento al 01/01/1996
Totale
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (11.336,99) =
01/07/1996 Parziale omogeneizzazione
Magg. Promosso Ten. In data 5/5/1979=
PARTE SECONDA – Pagina 301
9.142,84
514,39
9.657,23
1.679,76
11.336,99
283,42
1.518,38
01/12/1996 Stipendio Liv. VIII
Incremento al 1/12/1996
Totale
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (11.931,95) =
01/01/1997 Assegno Pensionabile
01/01/1997 Importo aggiuntivo Pensionabile
01/07/1997 Stipendio Liv. VIII
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (12.303,79) =
PARTE SECONDA – Pagina 302
9.142,84
1.109,35
10.252,19
1.679,76
11.931,95
298,30
1.010,19
261,91
10.624,03
1.679,76
12.303,79
307,59
MARESCIALLO CAPO
Promosso Sergente
“
Sergente Maggiore
“
Maresciallo Ordinario
“
Maresciallo Capo
arruolato
in data
in data
in data
in data
in data
APPLICAZIONE D.P.R. 31.07.1995 N. 394
gg mm aaaa
01/01/1995 Stipendio Liv. VI
Incremento al 01/01/1995
Incremento (Legge 438/1992)
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.955,13) =
gg mm aaaa
5.851,97
582,56
123,95
520,59
7.079,07
347,76
APPLICAZIONE DECRETO L.VO 12.05.1995 N. 196
01/09/1995 Stipendio Liv. VI bis
Incremento al 01/09/1995
Incremento (Legge 438/1992)
R.I.A.
Scatti Gerarchici Congelati
nel grado di Maresciallo Ordinario:2
Totale
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (7.856,52) =
gg mm aaaa
12/01/1982;
12/01/1983;
12/07/1985;
12/01/1993;
12/01/1998.
6.368,43
619,75
123,95
520,59
347,76
7.980,48
196,41
APPLICAZIONE D.P.R. 31.07.1995 N. 394
01/12/1995 Stipendio Liv. VI bis
R.I.A.
Scatti Gerarchici Congelati
nel grado di Maresciallo Ordinario:2
Totale
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (8.172,60) =
31/12/1995 Assegno pensionabile
PARTE SECONDA – Pagina 303
7.304,25
520,59
347,76
8.172,60
204,31
886,24
gg mm aaaa
APPLICAZIONE D.P.R. 10.05.96 N. 360
01/01/1996 Stipendio Liv. VI bis (Legge 28.3.97, n.85)
Incremento al 01/01/1996
R.I.A.
Scatti Gerarchici Congelati
nel grado di Maresciallo Ordinario:2
Totale
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (8.631,21) =
01/12/1996 Stipendio Liv. VI bis
Incremento al 01/12/1996
R.I.A.
Scatti Gerarchici Conge lati
nel grado di Maresciallo Ordinario:2
Totale
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (9.145,60) =
01/01/1997 Assegno pensionabile
01/01/1997 Importo aggiuntivo pensionabile
01/07/1997 Stipendio Liv. VI bis
R.I.A.
Scatti Gerarchici Congelati
nel grado di Maresciallo Ordinario:2
Totale
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (9.474,07) =
7.304,25
458,61
520,59
347,76
8.631,21
215,78
7.304,25
973,00
520,59
347,76
9.145,60
228,64
886,24
173,53
8.605,72
520,59
347,76
9.474,07
236,85
Maresciallo Capo con anzianità assoluta e
decorrenza assegni in data 12/01/1998
12/01/1998 Stipendio Liv. VII
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici Congelati
nel grado di Maresciallo Ordinario:2
Scatti Gerarchici Conge lati
nel grado di Maresciallo Ordinario:1
9.233,73
520,59
9.754,32
347,76
236,85
12/01/1998 Assegno pensionabile
923,42
12/01/1998 Importo aggiuntivo pensionabile
185,92
01/04/1998 Indennità di vacanza contrattuale
art.1 - comma 3 del D.P.R. 10.05.96, n.360
01/07/1998 Indennita' di vacanza contrattuale (fino al 30/9/1998)
art.1 - comma 3 del D.P.R. 10.05.96, n.360
PARTE SECONDA – Pagina 304
84,67
141,12
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
D.P.R.
10.5.1996, n. 360
PARTE SECONDA – Pagina 305
D.P.R. 10 MAGGIO 1996, n. 360
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 1996, n. 160)
(stralcio)
Art. 1
(Area di applicazione e durata)
comma 1
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare
dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e
dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di
leva.
Comma 2 Il presente decreto - a seguito del provvedimento di concertazione,
sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio
1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per
gli aspetti retributivi - concerne gli aspetti retributivi ed è valido per
il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.
Comma 3 Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente
decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire
dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione
pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato,
applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità
integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sarà pari
al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa
di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti
dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.
Art. 2
(Nuovi stipendi)
comma 1
Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sono incrementati, a regime,
delle seguenti misure mensili lorde:
PARTE SECONDA – Pagina 306
-
livello
livello
livello
livello
livello
livello
livello
V
VI
VI-bis
VII
VII-bis
VIII
IX
£.
£.
£.
£.
£.
£.
£.
187.000
200.000
210.000
220.000
229.000
239.000
262.000
comma 2
Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° luglio
1997.
comma 3
Dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:
- livello V
£. 65.000
- livello VI
£. 70.000
- livello VI-bis
£. 74.000
- livello VII
£. 78.000
- livello VII-bis
£. 80.000
- livello VIII
£. 83.000
- livello IX
£. 91.000
comma 4
Dal 1° dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:
- livello V
£. 140.000
- livello VI
£. 150.000
- livello VI-bis
£. 157.000
- livello VII
£. 165.000
- livello VII-bis
£. 172.000
- livello VIII
£. 179.000
- livello IX
£. 196.000
comma 5
Gli aumenti di cui al comma 3 e 4 hanno effetto fino alla data del
conseguimento di quello successivo.
comma 6
I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
- livello V
£. 13.921.000
- livello VI
£. 15.447.000
- livello VI-bis
£. 16.663.000
- livello VII
£. 17.879.000
- livello VII-bis
£. 19.225.000
- livello VIII
£. 20.571.000
- livello IX
£. 23.639.000
PARTE SECONDA – Pagina 307
comma 7
Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.
Art. 3
(Effetti dei nuovi stipendi)
comma 1
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla
indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o
da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la
ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi
di riscatto.
comma 2
I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto, riguardante il biennio 1996-1997, sono corrisposti
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo
decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamento
maturati alla data di cessazione dal servizio.
comma 3
Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti
dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della
legge 11 luglio 1980, n. 312.
comma 4
Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla
determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro
straordinario, a decorrere dal 1° luglio 1997 in corrispondenza
all'attribuzione del nuovo trattamento stipendiale a regime di cui
all'art. 1, comma 6.
comma 5
La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni
straordinarie per l'anno 1997 dovrà essere in ogni caso contenuta
nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati
di previsione del ministero della difesa per l'anno 1996.
PARTE SECONDA – Pagina 308
Art. 4
(Indennità di impiego operativo)
comma 6
Al personale di cui al comma 7 dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, è corrisposta, nel mese di
gennaio 1997, un indennità "una tantum" pari a L. 85.000 lorde.
comma 8
A decorrere dal 1° gennaio 1997 compete un importo aggiuntivo
pensionabile mensile lordo nelle seguenti misure:
- livello V
£. 24.000
- livello VI
£. 26.000
- livello VI-bis
£. 28.000
- livello VII
£. 30.000
- livello VII-bis
£. 33.000
- livello VIII
£. 35.000
- livello IX
£. 40.000
Art. 5
(Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione)
comma 1
comma 2
Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 4 della L. 8 agosto
1990, n. 231, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394 del 1995, a decorrere dal 1°
luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Ruolo
19 anni
di servizio
Lire
29 anni
di servizio
Lire
Ruolo dei volontari . . . . .
Ruolo dei sergenti . . . . .
Ruolo dei Marescialli . . .
1.365.000
1.785.000
1.820.000
1.785.000
2.625.000
2.675.000
Gli importi pensionabili previsti per gli Ufficiali provenienti da
carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 321
del 1990, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394 del 1995, a decorrere dal 1° luglio 1996
sono rideterminati nelle seguenti misure annue lorde,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
PARTE SECONDA – Pagina 309
comma 3
Ruolo
19 anni
di servizio
Lire
29 anni
di servizio
Lire
Tenente - Capitano . . . .
Maggiore . . . . . . . . .
Tenente Colonnello . . .
2.205.000
2.940.000
3.360.000
2.835.000
4.725.000
4.725.000
L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art.
5, comma 1, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti
dall'art. 6 del decreto delPresidente della Repubblica n. 394 del
1995, a decorrere dal 1° luglio 1996 è rideterminato nei seguenti
importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di
servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:
Ruolo
Capitano . . . . . . . . .
Maggiore . . . . . . . . .
Tenente Colonnello . . .
15 anni
di servizio
Lire
25 anni
di servizio
Lire
2.205.000
2.940.000
3.360.000
4.725.000
4.725.000
4.725.000
Art. 7
(Personale delle Capitanerie di porto e personale militare
in servizio presso gli stabilimenti militari di pena)
comma 1
Per il personale delle capitanerie di porto e per il personale militare
in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, di cui all'art. 2bis, della legge 14 novembre 1987, n. 468, la quota percentuale
dell'indennità pensionabile prevista nella predetta norma, va
rapportata alle misure dell'indennità pensionabile per il personale
delle Forze di polizia ad ordinamento militare previste dal comma 3
dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del
1995, nelle nuove misure a decorrenze successivamente
rideterminate.
PARTE SECONDA – Pagina 310
CAPITOLO XIV - LEGGE 8 AGOSTO 1996, n. 427
“Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di Ufficiali delle
Forze Armate e di Polizia”.
1. Generalità
La legge 427/1996, di conversione con modificazioni del D.L. 29.6.1996,
n. 341, ha fatto salvo gli effetti ed i rapporti giuridici sorti in esecuzione del
disposto dei precedenti DD.LL. 30.6.1995, n. 268, 30.10.1995, n. 453,
29.12.1995, n. 564, 28.2.1996, n. 92 e 29.4.1996, n. 229.
Per quanto concerne l' applicazione della norma in esame a favore del
"personale dirigente", si rimanda alla consultazione del cap. XV parte terza.
2. Trattamento stipendiale dei Tenenti Colonnelli e gradi equiparati delle tre
FF.AA. (art. 1)
Il provvedimento, come già previsto dal D.L. 30.6.1995, n. 268, dispone
che i Tenenti Colonnelli, con decorrenza 12.6.1995, in sostituzione del
trattamento stipendiale dell’VIII livello bis di cui all’art. 1, comma 1 della
legge 231/1990, fruiscano di quello corrispondente al IX livello retributivo
pari a € 9.332,89. Per espressa previsione della norma, il beneficio non è
cumulabile con quello di cui all’art. 5, comma 3, lettera a) della citata legge
231/1990, riguardante l’attribuzione della “omogeneizzazione stipendiale”.
In buona sostanza, viene così realizzato l’allineamento stipendiale dei
Tenenti Colonnelli appartenenti alle Forze Armate con i pari grado delle
Forze di Polizia, già inquadrati nel IX livello retributivo a decorrere da
1.7.1988, ai sensi dell’art. 22 della legge 7.8.1990 n. 232.
3. L'autonoma maggiorazione stipendiale (art. 2).
In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale
direttivo delle FF.AA., ai Tenenti, ai Capitani ed ai Maggiori è attribuita una
autonoma maggiorazione stipendiale, secondo gli importi mensili lordi ed
alle scadenze di seguito specificati:
PARTE SECONDA – Pagina 311
Grado
Tenenti
Capitani
Maggiori
dal 1/9/1995
dal 1/12/1995
€ 41,32
€ 72,30
€ 15,49
€ 46,48
€ 77,47
€ 16,53
L’autonoma maggiorazione stipendiale, trova attribuzione fino alla data
del 31.12.1996 ed ha valenza sulla tredicesima mensilità.
4. L’assegno pensionabile (art. 4)
La legge in esame dispone che ai Colonnelli ed ai Generali e gradi
corrispondenti delle FF.AA. venga corrisposto, in analogia e con la
medesima decorrenza stabilita dal D.P.R. 31.7.1995, n. 394 per il personale
non dirigente (31.12.1995), un assegno pensionabile negli importi mensili
lordi di seguito indicati:
Grado
Colonnello
Colonnello +2 anni di grado
Generale di Brigata
Generale di Divisione
Generale di Corpo d’Armata
Importo
€ 124,98
€ 132,21
€ 162,17
€ 183,86
€ 216,40
L’assegno, che produce effetti sulla 13ª mensilità, compete nelle misure
indicate anche al personale cui è attribuito lo stipendio spettante al
Colonnello ovvero al Generale di Brigata, per effetto della cosiddetta
omogeneizzazione stipendiale (legge 231/1990).
In tali casi, la corresponsione dell’assegno pensionabile è legata all’aver
prestato servizio nel triennio precedente alla data di maturazione del diritto
senza aver riportato una sanzione disciplinare più grave della "consegna di
rigore" ovvero un giudizio complessivo inferiore a “nella media”.
PARTE SECONDA – Pagina 312
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE SECONDA – Pagina 313
TENENTE COLONNELLO
Promosso Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
arruolato
in data
in data
in data
in data
in data
01/01/1982;
01/01/1982;
01/01/1984;
01/01/1990;
10/05/1995.
APPLICAZIONE D.P.R. 31.07.1995 N.394
gg mm aaaa
01/01/1995 Stipendio Liv. VIII
Incremento al 01/01/1995
Totale
Incremento (Legge 438/1992)
Totale
R.I.A.
Totale
8.021,09
762,29
8.783,38
123,95
8.907,33
948,16
9.855,49
Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 10/05/1995
10/05/1995 Stipendio Liv. VIII Bis
Incremento al 10/05/1995
Totale
Incremento (Legge 438/1992)
Totale
R.I.A.
Totale
01/06/1995 Stipendio Liv. IX
Incremento al 01/06/1995
Totale
Incremento (Legge 438/1992)
Totale
R.I.A.
Totale
8.947,10
836,66
9.783,76
123,95
9.907,71
948,16
10.855,87
9.332,89
867,65
10.200,54
123,95
10.324,49
948,16
11.272,65
01/12/1995 Stipendio Liv. IX
10.584,78
R.I.A.
Totale
31/12/1995 Assegno pensionabile
948,16
11.532,94
1.103,15
PARTE SECONDA – Pagina 314
TENENTE COLONNELLO
Promosso S.Tenente S.P.E.
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
gg mm aaaa
01/01/1995
16/11/1956
arruolato
in data
in data
in data
in data
in data
in data
APPLICAZIONE D.P.R. 05.07.95 (ART.5 LEGGE 231/90)
16/11/1956.
16/11/1957;
16/11/1960;
16/11/1965;
16/11/1970;
16/11/1974.
aa
mm
gg
Servizio
38
1
15
Benefici di Laurea
== == ==
------------------38
1 15
Detrazione fissa
21 == ==
------------------16 == ==
Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 16/11/1974
Da valutare
Residuo
1
1
15
Residuo
1
1
15
Servizio
==
10
15
01/01/1995 22.929,85 2^ Liv.
Classe 7 1^ scatto
16/11/1995
01/01/1995
-----------------2 == ==
01/11/1995 23.489,11 2^ Liv.
Classe 7 2^ scatto
31/12/1995 Assegno pensionabile
D.L. 29.02.1996 n.92
PARTE SECONDA – Pagina 315
1.586,56
gg mm aaaa
01/01/1996
16/11/1956
APPLICAZIONE D.P.R. 10.05.96 (ART.5 LEGGE 231/90)
aa
mm
gg
Servizio
39
1
15
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------39
1 15
21 == ==
-----------------18 == ==
==
1 15
Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 16/11/1974
Detrazione fissa
Da valutare
Residuo
01/01/1996 24.167,95 2^ Liv.
Classe 7 2^ scatto
APPLICAZIONE D.P.R. 08.05.1997 (ART.5 LEGGE 231/90)
gg mm aaaa
aa mm gg
Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 16/11/1974
01/01/1997
Servizio
40
1 15
16/11/1956
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------40
1 15
Detrazione fissa
21 == ==
-----------------Da valutare
18 == ==
Residuo
1
1 15
01/01/1997 26.483,24 2^ Liv.
Classe 7 2^ scatto
01/01/1997 Assegno pensionabile
D.L. 29.02.1996 n.92
16/11/1997
01/01/1997
1.738,55
Residuo
1
1
15
Servizio
==
10
15
01/11/1997 27.113,79 2^ Liv.
Classe 7 3^ scatto
PARTE SECONDA – Pagina 316
-----------------2 == ==
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
D.P.R.
LEGGE
8.8.1990, n. 231
31.7.1995, n. 394
8.8.1996, n. 427
PARTE SECONDA – Pagina 317
LEGGE 8 AGOSTO 1990, n. 231
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 1990, n. 187)
(stralcio)
Art. 5
comma 3
A decorrere dal 1° settembre 1990, quale ulteriore
omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia:
- agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza
demerito per 15 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal
conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito lo
stipendio spettante al colonnello con relative modalità di
determinazione e progressione economica;
- agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza
demerito per 25 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal
conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito lo
stipendio spettante al generale di brigata con relative modalità di
determinazione e progressione economica. Tale beneficio,
quando entra nel computo della liquidazione della pensione e
dell'indennità di buonuscita, esclude quello previsto all'articolo
32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224.
D.P.R. 31 LUGLIO 1995, n. 394
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1995, n. 222)
(stralcio)
Art. 4
(Assegno pensionabile)
comma 1
In relazione alla peculiarità organizzativa e funzionale conseguente
al nuovo orario di lavoro fissato nei termini previsti nei commi 1, 2
e 3, dell'art. 10, al personale di cui al comma 1 dell'art. 1 compete,
con decorrenza dal 31 dicembre 1995, un assegno pensionabile
mensile lordo nei seguenti importi:
Livello
“
“
“
“
“
“
V
VI
VI-bis
VII
VII-bis
VIII
IX
PARTE SECONDA – Pagina 318
L.
“
“
“
“
“
“
129.000
136.000
143.000
149.000
156.000
163.000
178.000
comma 2
L'assegno pensionabile di cui al comma 1 va corrisposto anche sulla
tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della
determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.
LEGGE 8.8.1996, n. 427
(Pubblicata nella Gazz.Uff. 19 agosto 1996, n. 193)
Conversione con modificazioni del
D.L. 29 GIUGNO 1996, n. 341
(stralcio)
Art. 1
comma 1
A decorrere dal 1° giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi
equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del
trattamento stipendiale del livello VIII-bis di cui all'art. 1, comma 1,
delle legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale
corrispondente al IX livello retributivo nella misura annua lorda di
L. 18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui
all'art. 5, comma 3, lettera a), della citata legge n. 231 del 1990.
Art. 2
comma 1
In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale
direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in conseguenza
degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del personale
non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni dal
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197,
dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n.
199, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e dal D.Lgs. 12 maggio
1995, n. 201, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari
capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di
qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e
delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado
corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, è
attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva
degli scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi:
a) a decorrere dal 1° settembre 1995 ai vice commissari ed ai
tenenti lire 80.000, ai commissari ed ai capitani lire 140.000, ai
commissari capo ed ai maggiori lire 30.000;
PARTE SECONDA – Pagina 319
b) a decorrere dal 1° dicembre 1995 ai vice commissari ed ai
tenenti lire 90.000, ai commissari ed ai capitani lire 150.000, ai
commissari capo ed ai maggiori lire 32.000.
comma 2
In attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo
di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, in analogia a quanto operato
per il personale non dirigente delle Forze armate dall'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli
ufficiali nel grado di colonnello e generale, e gradi equivalenti,
delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è corrisposto, dal
1° dicembre 1995, in aggiunta alle indennità operative di cui alla
predetta legge, un assegno provvisorio nei seguenti importi mensili
lordi:
a) generale di c.a. e di div., lire 190.000;
b) generale di brigata, lire 170.000;
c) colonnello con 25 o più anni di servizio, lire 150.000;
d) colonnello, lire 130.000.
comma 3
L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1 e 2
saranno corrisposti sino al 31 dicembre 1996, compresa la
tredicesima mensilità. L'autonoma maggiorazione di cui al comma
1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno alimentare di
cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3, o da disposizioni
analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre
analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di cui al
comma 2 è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo
indennizzo e dell'assegno alimentare.
Art. 4
comma 1
L'indennità pensionabile spettante ai dirigenti civili e militari delle
Forze di polizia ed al personale equiparato è incrementata, con le
stesse modalità e decorrenze previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, delle somme sottoindicate:
a) di lire 37.400 mensili lorde con la contestuale soppressione del
supplemento giornaliero dell'indennità di istituto previsto
dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive
modificazioni ed integrazioni;
PARTE SECONDA – Pagina 320
b) degli importi mensili lordi così determinati:
- Primo dirigente e colonnello
- Primo dirigente e colonnello (+2)
- Dirigente superiore e generale di brigata
- Dirigente generale e generale di divisione
- Prefetto di 1ª classe e generale di C.A.
comma 2
£. 242.000
£. 256.000
£. 314.000
£. 356.000
£. 419.000
Ai colonnelli ed ai generali e gradi corrispondenti delle Forze
armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è attribuito, con le stesse
modalità e decorrenze previste per gli altri ufficiali delle Forze
armate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
n. 394, un assegno pensionabile mensile lordo di importo pari a
quello di cui al comma 1, lettera b). Il predetto assegno
pensionabile è corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è
valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e
dell'assegno alimentare.
Comma 3 Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche al
personale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto
1990, n. 231, nei riguardi del personale cui è attribuito lo stipendio
spettante al colonnello od al generale di brigata.
Comma 4 Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si
applicano al personale delle capitanerie di porto nel grado di
capitano di vascello, contrammiraglio ed ammiraglio, ed al
personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, nel
grado di colonnello o generale, di cui all'articolo 2, comma 2-bis,
del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.
Comma 5 Per l'attribuzione dell'assegno pensionabile di parziale
omogeneizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8
agosto 1990, n. 231, dal computo degli anni di servizio vanno
esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di
maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale
abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna
di rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella media».
PARTE SECONDA – Pagina 321
CAPITOLO XV - LEGGE 28 MARZO 1997, n. 85
“Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di
adeguamento del trattamento economico degli Ufficiali delle Forze Armate e
qualifiche equiparate delle Forze di Polizia”.
1. Generalità
La norma è rivolta agli Ufficiali delle Forze Armate, compresa l’Arma dei
Carabinieri, nonché delle qualifiche equiparate delle Forze di Polizia.
I benefici economici apportati, tra l’altro, riguardano:
- l’eliminazione delle anomalie stipendiali verificatesi nei confronti dei
Tenenti e dei Capitani a seguito del riordino dei livelli retributivi dei
Sottufficiali di cui al D.Lgs. 12.5.1995, n. 196 (art. 3);
- la corresponsione del compenso per il servizio obbligatorio aggiuntivo, di
cui all’art. 10 – comma 1 – della legge 231/1990, che inequivocabilmente
viene stabilita con riferimento a 12 mensilità (art. 10).
2. Stipendi
A decorrere dall' 1.1.1996, al sottonotato personale militare sono attribuiti
i trattamenti stipendiali riferiti ai seguenti livelli retributivi:
- Tenenti - livello VII bis;
- Capitani - livello VIII.
Ai Maggiori, già inquadrati nell'VIII livello, viene, conseguentemente
attribuito uno scatto gerarchico.
Per quanto concerne le entità stipendiali relative alle citate mutate
situazioni si conferma che esse sono quelle stabilite dal D.P.R. 360/1996
(vds. precedente capitolo XIII).
Sotto la decorrenza dell' 1.1.1996 ai gradi sopracitati viene assorbita
l’autonoma maggiorazione stipendiale di cui alla legge 427/1996 (vds.
precedente capitolo XIV).
PARTE SECONDA – Pagina 322
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE SECONDA – Pagina 323
TENENTE
Promosso
"
gg mm aaaa
01/01/1996
01/01/1996
01/12/1996
01/01/1997
arruolato
S.Tenente SPE
Tenente
in data
in data
in data
22/10/1991;
22/10/1993;
22/10/1995.
APPLICAZIONE D.P.R. 10.05.96 N.360
Stipendio Liv. VII bis (Legge 28.3.97, n.85)
Incremento al 01/01/1996
Totale
8.506,56
498,90
9.005,46
Assegno pensionabile
Stipendio Liv. VII bis
Incremento al 01/12/1996
Totale
Assegno pensionabile
966,81
8.506,56
1.065,97
9.572,53
966,81
01/01/1997
Importo aggiuntivo pensionabile
204,52
01/07/1997
Stipendio Liv. VII bis
9.928,88
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAPITANO
Promosso
S.Tenente
"
Tenente
"
Capitano
gg mm aaaa
01/01/1996
arruolato
in data
in data
in data
in data
22/10/1986;
22/10/1988;
22/10/1990;
22/10/1996.
APPLICAZIONE D.P.R. 10.05.96 N.360
Stipendio Liv. VII bis (Legge 28.3.97, n.85)
Incremento al 01/01/1996
Totale
R.I.A.
Totale
8.506,56
498,90
9.005,46
21,30
9.026,76
01/01/1996
Assegno pensionabile
22/10/1996
Capitano con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 22/10/1996
Stipendio Liv. VIII
Incremento al 22/10/1996
Totale
9.142,84
514,39
9.657,23
R.I.A.
Totale
21,30
9.678,53
22/10/1996
01/12/1996
01/01/1997
01/01/1997
966,81
Assegno pensionabile
Stipendio Liv. VIII
Incremento al 01/12/1996
Totale
1.010,19
9.142,84
1.109,35
10.252,19
R.I.A.
Totale
Assegno pensionabile
Importo aggiuntivo pensionabile
21,30
10.273,49
1.010,19
216,91
PARTE SECONDA – Pagina 324
MAGGIORE
Promosso
S.Tenente SPE
"
Tenete
"
Capitano
"
Maggiore
gg mm aaaa
01/01/1996
arruolato
in data
in data
in data
in data
in data
22/10/1980;
22/10/1982;
22/10/1984;
22/10/1989;
22/10/1996.
APPLICAZIONE D.P.R. 10.05.96 N.360
Stipendio Liv. VIII (Legge 28.3.97, n.85)
Incremento al 01/01/1996
Totale
R.I.A. (Legge 28.07.1999, n.266)
Totale
9.142,84
514,39
9.657,23
628,72
10.285,95
01/01/1996
Assegno pensionabile
Maggiore con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 22/10/1996
22/10/1996
Stipendio Liv. VIII
Incremento al 22/10/1996
Totale
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (10.285,95) =
9.142,84
514,39
9.657,23
628,72
10.285,95
257,15
01/12/1996
Stipendio Liv. VIII
Incremento al 01/12/1996
Totale
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (10.880,91) =
9.142,84
1.109,35
10.252,19
628,72
10.880,91
272,02
01/01/1997
Assegno pensionabile
01/01/1997
Importo aggiuntivo pensionabile
01/07/1997
Stipendio Liv. VIII
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (11.252,75) =
01/04/1998
Indennita' di vacanza contrattuale
art.1 - comma 3 del D.P.R. 10.05.96, n.360
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (11.345,46) =
92,71
283,64
01/07/1998
Indennita' di vacanza contrattuale (fino al 30/9/1998)
art.1 - comma 3 del D.P.R. 10.05.96, n.360
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (11.407,27) =
154,52
285,18
PARTE SECONDA – Pagina 325
1.010,19
1.010,19
216,91
10.624,03
628,72
11.252,75
281,32
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
D.LGS.
LEGGE
LEGGE
8.8.1990
12.5.1995
8.8.1996
28.3.1997
n. 231
n. 196
n. 427
n. 85
PARTE SECONDA – Pagina 326
LEGGE 8 AGOSTO 1990, n. 231
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 1990, n. 187)
(stralcio)
Art. 10
comma 1
Ferma restando la totale disponibilità al servizio, con decorrenza dal
1° luglio 1990 l'orario delle attività giornaliere del personale
militare delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1, nonché
dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni
normali, è fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale
militare è tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie,
retribuite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
D.Lgs. 12 MAGGIO 1995, n. 196
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122)
(stralcio)
Art. 3
(Ruoli dei sergenti e dei marescialli)
- Il ruolo dei sergenti è articolato nei seguenti gradi:
- Esercito:
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo.
- Marina:
sergente;
secondo capo;
secondo capo scelto.
- Aeronautica:
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo.
- Il ruolo dei marescialli è articolato nei seguenti gradi:
- Esercito:
maresciallo;
maresciallo ordinario;
maresciallo capo;
primo maresciallo.
PARTE SECONDA – Pagina 327
- Marina:
capo di 3ª classe;
capo di 2ª classe;
capo di 1ª classe;
primo maresciallo.
- Aeronautica:
maresciallo di 3ª classe;
maresciallo di 2ª classe;
maresciallo di 1ª classe;
primo maresciallo.
- La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei marescialli è cosi
costituita:
- Esercito:
sergenti: 10.700;
marescialli: 17.000 (di cui 5.100 primi marescialli).
- Marina:
sergenti: 7.875;
marescialli: 7.425 (di cui 2.227 primi marescialli);
Capitanerie di Porto:
sergenti: 2.100;
marescialli: 2.000 (di cui 600 primi marescialli).
- Aeronautica:
sergenti: 10.044;
marescialli: 24.300 (di cui 7.290 primi marescialli).
LEGGE 8.8.1996, n. 427
(Pubblicata nella Gazz.Uff. 19 agosto 1996, n. 193)
Conversione con modificazioni del
D.L. 29 GIUGNO 1996, n. 341
(stralcio)
Art. 1
comma 1
A decorrere dal 1° giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi
equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del
trattamento stipendiale del livello VIII-bis di cui all'art. 1, comma 1,
delle legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale
corrispondente al IX livello retributivo nella misura annua lorda di
L. 18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui
all'art. 5, comma 3, lettera a), della citata legge n. 231 del 1990.
PARTE SECONDA – Pagina 328
Art. 2
comma 1
In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale
direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in conseguenza
degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del personale
non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni dal
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197,
dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n.
199, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e dal D.Lgs. 12 maggio
1995, n. 201, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari
capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di
qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e
delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado
corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, è
attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva
degli scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi:
a) a decorrere dal 1° settembre 1995 ai vice commissari ed ai
tenenti lire 80.000, ai commissari ed ai capitani lire 140.000, ai
commissari capo ed ai maggiori lire 30.000;
b) a decorrere dal 1° dicembre 1995 ai vice commissari ed ai
tenenti lire 90.000, ai commissari ed ai capitani lire 150.000, ai
commissari capo ed ai maggiori lire 32.000.
comma 2
In attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo
di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, in analogia a quanto operato
per il personale non dirigente delle Forze armate dall'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli
ufficiali nel grado di colonnello e generale, e gradi equivalenti,
delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è corrisposto, dal
1° dicembre 1995, in aggiunta alle indennità operative di cui alla
predetta legge, un assegno provvisorio nei seguenti importi mensili
lordi:
a) generale di c.a. e di div., lire 190.000;
b) generale di brigata, lire 170.000;
c) colonnello con 25 o più anni di servizio, lire 150.000;
d) colonnello, lire 130.000.
PARTE SECONDA – Pagina 329
comma 3
L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1 e 2
saranno corrisposti sino al 31 dicembre 1996, compresa la
tredicesima mensilità. L'autonoma maggiorazione di cui al comma
1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno alimentare di
cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da
disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e
relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o
altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di
cui al comma 2 è valutabile agli effetti della determinazione
dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.
LEGGE 28 MARZO 1997, n. 85
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 1997, n. 76)
(stralcio)
Art. 3
comma 1
A decorrere dal 1° gennaio 1996, ai vice commissari, ai commissari
della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di
qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delleForze armate e
delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado
corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, sono
attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli
retributivi:
a) ai vice commissari ed ai tenenti, il livello VII-bis, calcolato a
norma dell'articolo 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121);
b) ai commissari ed ai capitani, il livello VIII.
Comma 2 Agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonché ai
marescialli aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianità di
servizio nella qualifica o nel grado è attribuito un emolumento
pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di
inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo
decorrenza, modalità e sulla base di requisiti da determinare in sede
di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure di
concertazione ivi previste, ed in relazione alle risorse finanziarie
disponibili.
PARTE SECONDA – Pagina 330
Il medesimo emolumento è inoltre attribuito, evitando
sperequazioni con altro personale o adottando misure perequative
occorrenti, ai tenenti e al personale di grado e qualifica
corrispondente, aventi pari anzianità di servizio comunque prestato.
comma 3
Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli degli
ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il trattamento stipendiale
corrispondente al livello VII-bis è attribuito agli ufficiali del Corpo
che rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello
VIII agli ufficiali aventi una anzianità di servizio effettivo nel ruolo
pari a quella dei commissari della Polizia di Stato.
Comma 4 Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli direttivi
dell'Amministrazione penitenziaria, da attuare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni
dell'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano
applicazione nei confronti del personale appartenente ai profili
professionali ascrivibili all'ex carriera direttiva, di qualifica
corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti della Polizia
di Stato.
comma 5
I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione del presente
articolo, compresi quelli derivanti dall'attribuzione di uno scatto
gerarchico in applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11
luglio 1980, n. 312, ai commissari capo ed ai maggiori ed al
personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente,
assorbono l'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta dal 1°
gennaio 1996 al medesimo personale, in attesa del riordino degli
inquadramenti retributivi.
Art. 10
comma 1
A decorrere dal 1° luglio 1990 e fino al 31 dicembre 1995 la
retribuzione di cui all'art. 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990,
n. 231, è riferita, in via di sanatoria, a dodici mensilità.
PARTE SECONDA – Pagina 331
CAPITOLO XVI - D.LGS. 30 DICEMBRE 1997, n.490
“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento
degli Ufficiali, a norma dell’articolo 1, comma 97, della Legge 23 dicembre
1996, n. 662”.
1. Generalità
L’art. 65 – commi 2 e 3 del Decreto in titolo prevede che i Maggiori e
Tenenti Colonnelli che abbiano prestato servizio militare senza demerito,
rispettivamente per 15 e 25 anni dalla nomina a Tenente, sia attribuito il
trattamento economico del Colonnello e del Brigadiere Generale, con relative
modalità di determinazione e progressione economica.
Tali benefici, ai sensi dell'art. 58 commi 4 e 5 debbono essere corrisposti
per gli anni 1998 – 1999 – 2000 e successivi, rispettivamente nella misura del
20, 50 e 100 per cento della differenza risultante fra lo stipendio in godimento e
la nuova determinazione economica.
2. Modalità applicative
Al fine di determinare gli incrementi stipendiali stabiliti dal D.Lgs. n.
490/1997, occorre procedere preliminarmente all' inquadramento virtuale nel
grado di Colonnello e Generale di Brigata:
- alla data del 1.1.1998, per coloro che hanno già il requisito dei 15 e 25
anni di servizio militare prestato, senza demerito, dalla data di nomina
a Tenente;
- alla data di maturazione di tale requisito, per tutti gli altri.
La differenza risultante dalla determinazione stipendiale sopra indicata e
dal trattamento economico in godimento alle predette date costituisce
l'incremento stipendiale da corrispondere ai sensi del citato art. 58, commi 4 e
5. Da quanto precede, consegue che solo all'atto della corresponsione del
beneficio economico apportato dalla norma in esame nel suo pieno ammontare
sarà interamente sostituito il trattamento stipendiale previsto dalla precedente
normativa (art. 5, comma 3, lett. a) e b) della Legge 231/1990).
PARTE SECONDA – Pagina 332
In tale contesto, appare il caso di rappresentare che per trattamento
economico in godimento deve intendersi:
- per il Maggiore, lo stipendio tabellare comprensivo dello scatto
gerarchico, della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.),
dell'assegno perequatore e dell'assegno di parziale omogeneizzazione
di cui all'art. 1 - comma 8 - della Legge n. 468/1987 e successive
modificazioni;
- per il Tenente Colonnello, lo stipendio attribuito a titolo di ulteriore
parziale omogeneizzazione di cui all'art. 5 - comma 3 - lett. a) della
Legge n. 231/1990.
Inoltre, con l'analogo criterio sopraindicato, i predetti incrementi
percentuali sono applicabili:
- sull'indennità integrativa speciale;
- sul compenso per lavoro straordinario in quanto costituiscono
elementi retributivi correlati alla voce stipendiale;
- sull'assegno pensionabile di cui all'art. 4 - comma 2 - della Legge n.
427/1996 (per effetto del successivo comma 3 che dispone che le
relative misure stabilite per il Colonnello e Generale di Brigata,
spettano al personale beneficiario della ulteriore omogeneizzazione
prevista dall'art. 5 comma 3 - della Legge n. 231/1990).
3. Effetti dei miglioramenti economici
Gli incrementi stipendiali stabiliti dall'art. 58 - commi 4 e 5 - della norma
in esame hanno valenza su:
- tredicesima mensilità;
- trattamento ordinario di quiescenza e privilegiato;
- indennità di buonuscita;
- assegno alimentare di cui all'art, 82 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e
analoghe disposizioni;
- equo indennizzo;
- ritenute INPDAP e previdenziali;
- contributi di riscatto.
PARTE SECONDA – Pagina 333
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE SECONDA – Pagina 334
TENENTE COLONNELLO
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
gg mm aaaa
01/11/1998
17/12/1969
arruolato
APPLICAZIONE D.L.VO 30.12.1997 n. 490
in data
in data
in data
in data
in data
in data
17/12/1969;
01/11/1970;
01/11/1973;
01/11/1978;
01/11/1986;
01/11/1990.
aa
mm
gg
Servizio
28
10
14
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------28 10 14
21 == ==
-----------------6 == ==
1 10 14
Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/11/1990
Detrazione fissa
Da valutare
Residuo
01/11/1998 22.323,68
Classe 3 scatto iniziale
01/11/1998 Assegno pensionabile
D.L. 29.02.1996 n.92
1.851,73
Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/11/1990
01/11/1998
17/12/1969
Servizio
28
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------28 10 14
25 == ==
-----------------2 == ==
1 10 14
Detrazione fissa
Da valutare
Residuo
26.186,08 Classe 1 scatto iniziale (Generale)
22.323,68 Stipendio (Colonnello)
3.862,40 Differenza
PARTE SECONDA – Pagina 335
10
14
22.323,68 Stipendio Colonnello
772,48 20% differenza
01/11/1998 23.096,16 Stipendio spettante
2.271,26 Assegno pensionabile (Generale)
1.851,73 Assegno pensionabile (Colonnello)
419,53 Differenza
01/11/1998
17/12/1998
01/11/1998
1.851,73 Assegno pensionabile (Colonnello)
83,91 20% differenza
1.935,63 Assegno pensionabile spettante
Residuo
1
10
14
Servizio
==
1
16
-----------------2 == ==
01/12/1998 27.668,32
Classe 2 scatto iniziale
17/12/1998
01/11/1998
(virtuale)
Residuo
==
==
==
Servizio
==
1
16
-----------------==
1 16
27.668,32 Classe 2 scatto iniziale (Generale)
23.458,78 Stipendio (Colonnello)
4.209,53 Differenza
23.458,78 Stipendio Colonnello
841,91 20% differenza
01/12/1998 24.300,69 Stipendio spettante
gg mm aaaa
01/01/1999
APPLICAZIONE D.P.C.M. 30.04.1999 (D.L.vo 30.12.1997 n.490)
aa mm
Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/11/1990
Servizio
PARTE SECONDA – Pagina 336
29
==
gg
14
17/12/1969
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------29 == 14
Detrazione fissa
Da valutare
21 == ==
-----------------8 == ==
Residuo
==
01/01/1999 23.660,53
Classe 4 scatto iniziale
==
14
(virtuale)
01/01/1999 Assegno pensionabile
D.L. 29.02.1996 n.92
1.867,65
Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/11/1990
01/01/1999
17/12/1969
Servizio
29
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------29 == 14
Detrazione fissa
Da valutare
25 == ==
-----------------4 == ==
Residuo
==
27.906,26 Classe 2 scatto iniziale (Generale)
23.660,53 Stipendio (Colonnello)
4.245,73 Differenza
23.660,53 Stipend io Colonnello
2.122,87 50% differenza
01/01/1999 25.783,40 Stipendio spettante
PARTE SECONDA – Pagina 337
==
==
14
14
2.290,79 Assegno pensionabile (Generale)
1.867,65 Assegno pensionabile (Colonnello)
423,14 Differenza
01/01/1999
gg mm aaaa
01/01/2000
17/12/1969
1.867,65 Assegno pensionabile (Colonnello)
211,57 50% differenza
2.079,22 Assegno pensionabile spettante
APPLICAZIONE D.P.C.M. 27.06.2000
aa
mm
gg
Servizio
30
==
14
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------30 == 14
Detrazione fissa
25 == ==
-----------------4 == ==
Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/11/1990
Da valutare
Residuo
1
==
14
01/01/2000 28.486,71
Classe 2 scatto iniziale
01/01/2000 Assegno pensionabile
D.L. 29.02.1996 n.92
17/12/2000
01/01/2000
2.338,44
Residuo
1
==
14
Servizio
==
11
16
01/12/2000 30.012,79
Classe 3 scatto iniziale
PARTE SECONDA – Pagina 338
-----------------2 == ==
MAGGIORE
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
arruolato
APPLICAZIONE D.L.VO 30.12.1997 n. 490
gg mm aaaa
in data
in data
in data
in data
in data
02/10/1976.
02/12/1976;
02/10/1978;
02/10/1981;
01/10/1987.
aa
mm
gg
Servizio
21
2
29
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------21
2 29
Detrazione fissa
Da valutare
21 == ==
-----------------0 == ==
Residuo
==
2
29
Servizio
21
2
29
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------21
2 29
Maggiore con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/10/1987
01/01/1998
02/10/1976
01/01/1998 18.918,37 2^ Liv.
Classe 0 scatto iniziale
(virtuale)
Maggiore con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/10/1987
01/01/1998
02/10/1976
PARTE SECONDA – Pagina 339
Detrazione fissa
Da valutare
21 == ==
-----------------0 == ==
Residuo
==
2
29
18.918,37 2^ Liv. Classe 0 scatto iniziale (Colonnello)
10.624,03 Stipendio
1.481,46 Ria
302,64 Scatti gerarchici
1.518,38 Parziale Omogeneizzazione
13.926,52 Stipendio (Maggiore)
4.991,86 Differenza
13.926,52 Stipendio Maggiore
998,37 20% differenza
01/01/1998 14.924,89 Stipendio spettante
1.851,73 Assegno pensionabile (Colonnello)
1.227,10 Assegno pensionabile (Maggiore)
624,63 Differenza
01/01/1998
1.227,10 Assegno pensionabile (Maggiore)
124,93 20% differenza
1.352,03 Assegno pensionabile spettante
APPLICAZIONE D.P.C.M. 30.04.1999 (D.L.vo 30.12.1997 n.490)
gg mm aaaa
aa mm
gg
Maggiore con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/10/1987
01/01/1999
02/10/1976
Servizio
22
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------22
2 29
Detrazione fissa
21 == ==
-----------------0 == ==
Da valutare
Residuo
PARTE SECONDA – Pagina 340
1
2
2
29
29
01/01/1999 19.081,07 2^ Liv.
Classe 0 scatto iniziale
(virtuale)
Maggiore con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/10/1987
01/01/1999
02/10/1976
Servizio
22
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------22
2 29
Detrazione fissa
21 == ==
-----------------0 == ==
Da valutare
Residuo
2
29
1
2
29
Residuo
1
2
29
Servizio
==
9
1
19.081,07 2^ Liv. Classe 0 scatto iniziale (Colonnello)
10.927,71 Stipendio
1.481,46 Ria
302,64 Scatti gerarchici
1.518,38 Parziale Omogeneizzazione
14.230,19 Stipendio (Maggiore)
4.850,88 Differenza
14.230,19 Stipendio Maggiore
2.425,44 50% differenza
01/01/1999 16.655,63 Stipendio spettante
1.867,65 Assegno pensionabile (Colonnello)
1.227,10 Assegno pensionabile (Maggiore)
640,55 Differenza
01/01/1999
02/10/1999
01/01/1999
1.227,10 Assegno pensionabile (Maggiore)
320,28 50% differenza
1.547,38 Assegno pensionabile spettante
PARTE SECONDA – Pagina 341
-----------------2 == ==
01/10/1999 20.225,94 2^ Liv.
Classe 1 scatto iniziale
02/10/1999
01/01/1999
(virtuale)
Residuo
==
==
==
Servizio
==
9
1
-----------------==
9
1
20.225,94 2^ Liv. Classe 1 scatto iniziale (Colonnello)
11.181,81 Stipendio
1.481,46 Ria
302,64 Scatti gerarchici
1.518,38 Parziale Omogeneizzazione
14.484,29 Stipendio (Maggiore)
5.741,65 Differenza
14.484,29 Stipendio Maggiore
2.870,82 50% differenza
01/10/1999 17.355,11 Stipendio spettante
APPLICAZIONE D.P.C.M. 27.06.2000
gg mm aaaa
aa
mm
gg
Servizio
23
2
29
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------23
2 29
Detrazione fissa
21 == ==
-----------------2 == ==
Maggiore con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/10/1987
01/01/2000
02/10/1976
Da valutare
Residuo
01/01/2000 20.646,64 2^ Liv.
Classe 1 scatto iniziale
01/01/2000 Assegno pensionabile
D.L. 29.02.1996 n.92
gg mm aaaa
APPLICAZIONE D.P.C.M. 28.05.2001
PARTE SECONDA – Pagina 342
==
2
29
mm
gg
1.906,50
aa
Maggiore con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/10/1987
01/01/2001
02/10/1976
Servizio
24
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------24
2 29
Detrazione fissa
21 == ==
-----------------2 == ==
Da valutare
Residuo
1
2
2
29
29
01/01/2001 21.183,45 2^ Liv.
Classe 1 scatto iniziale
01/01/2001 Assegno pensionabile
D.L. 29.02.1996 n.92
02/10/2001
01/01/2001
1.956,07
Residuo
1
2
29
Servizio
==
9
1
01/10/2001 22.382,51 2^ Liv.
Classe 2 scatto iniziale
PARTE SECONDA – Pagina 343
-----------------2 == ==
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
D.LGS.
8.8.1990
n. 231
30.12.1997 n. 490
PARTE SECONDA – Pagina 344
LEGGE 8 AGOSTO 1990, n. 231
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 1990.)
(stralcio)
Art. 5
comma 3
A decorrere dal 1° settembre 1990, quale ulteriore
omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia:
a) agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza
demerito per 15 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal
conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito lo
stipendio spettante al colonnello con relative modalità di
determinazione e progressione economica;
b) agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza
demerito per 25 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal
conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito lo
stipendio spettante al generale di brigata con relative modalità
di determinazione e progressione economica. Tale beneficio,
quando entra nel computo della liquidazione della pensione e
dell'indennità di buonuscita, esclude quello previsto all'articolo
32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224.
D.Lgs 30 DICEMBRE 1997, n. 490
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 1998, n. 17)
(stralcio)
Art. 58
(Disposizioni varie)
comma 4
Ai Maggiori con 15 anni di servizio dalla nomina a Tenente è
corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000 e successivi,
rispettivamente, il 20, il 50 ed il 100 per cento della quota spettante
degli incrementi stipendiali di cui al comma 2 dell'articolo 65.
comma 5
Ai Tenenti Colonnelli con 25 anni di servizio dalla nomina a
Tenente è corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000 e successivi,
rispettivamente, il 20, il 50 ed il 100 per cento della quota spettante
degli incrementi stipendiali di cui al comma 3 dell'articolo 65.
PARTE SECONDA – Pagina 345
Art. 65
comma 2
Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto
1990, n. 231, prima delle parole «ai tenenti colonnelli e gradi
corrispondenti» sono inserite le seguenti: «ai maggiori ed».
comma 3
Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto
1990, n. 231, prima delle parole «ai colonnelli e gradi
corrispondenti» sono inserite le seguenti: «ai tenenti colonnelli ed».
PARTE SECONDA – Pagina 346
CAPITOLO XVII - D.P.R. 16 MARZO 1999, n. 255
“Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze Armate
relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 19981999”.
1. Generalità
Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, apporta per il periodo 1.1.1998 –
31.12.1999 incrementi al trattamento economico del personale delle Forze
Armate inquadrato nei livelli funzionali retributivi con esclusione degli
appartenenti all’Arma dei Carabinieri, dei dirigenti (tra cui i Ten. Col. ed i
Maggiori “omogeneizzati”) e del personale di leva.
La norma in titolo si applica, inoltre, ai S. Ten. Cpl. 1ª nomina, per effetto
dell’art. 32 della legge 958/1986 ed, ai fini della determinazione della paga
giornaliera, ai Volontari in ferma breve, ai sensi dell’art. 32 – comma 5 della
legge 958/1986, come modificato dall’art. 39 – comma 14 del D.Lgs.
196/1995.
2. Stipendi (art. 2)
Nell'arco temporale 1.10.1998 - 1.8.1999 gli stipendi stabiliti dall’art. 2
del D.P.R. 360/1996 sono incrementati dei seguenti importi mensili lordi:
Grado
1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc.
Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.
Serg.Magg.Capo Mar.Ord.
Mar.Capo
Aiut. Ten.
Cap. e Magg.
Ten. Col
PARTE SECONDA – Pagina 347
Livello
Dal 1.10.1998
Dal 1.8.1999
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
€ 20,14
€ 21,69
€ 22,47
€ 23,24
€ 24,27
€ 25,31
€ 28,41
€ 36,67
€ 39,77
€ 41,32
€ 42,87
€ 44,67
€ 46,48
€ 52,16
Gli incrementi di cui sopra inglobano, a decorrere dal 1.10.1998,
l’elemento provvisorio della retribuzione di cui all’art. 1 - comma 3 del
D.P.R. 360/1996.
I nuovi stipendi tabellari annui lordi, da corrispondersi a regime, con
decorrenza 1.8.1999, sono:
Grado
1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc.
Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.
Serg.Magg.Capo Mar.Ord.
Mar.Capo
Aiut. Ten.
Cap. e Magg.
Ten. Col
Livello
Importo
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
€ 7.629,62
€ 8.454,92
€ 9.101,52
€ 9.748,12
€ 10.464,97
€ 11.181,81
€ 12.834,47
3. Assegno funzionale ed assegno di parziale omogeneizzazione (art. 5)
a) L’assegno funzionale pensionabile, istituito dalla legge 231/1990,
continua ad essre corrisposto, nelle misure stabilite dall’art. 5 del D.P.R.
360/1996, al compimento dei sottoelencati anni di servizio effettivo.
Ruolo
Volontari
Sergenti
Marescialli
19 anni di servizio
29 anni di servizio
€ 704,96
€ 921,88
€ 939,95
€ 921,88
€ 1.355,70
€ 1.381,52
b) L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione previsto per gli
Ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi istituto dalla legge
231/1990, è dovuto nelle seguenti misure annue lorde previste dall’art. 5
del D.P.R. 360/1996, al compimento degli anni di servizio effettivo
indicati:
PARTE SECONDA – Pagina 348
Grado
19 anni di servizio
29 anni di servizio
€ 1.138,79
€ 1.518,38
€ 1.735,30
€ 1.464,16
€ 2.440,26
€ 2.440,26
Tenente - Capitano
Maggiore
Ten. Colonnello
c) L’assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione compete negli
importi annui lordi di seguito riportati, parimenti stabiliti dal più volte
citato dal D.P.R. 360/1996, al compimento delle anzianità di servizio dalla
nomina a Tenente indicate:
Grado
15 anni di servizio dalla
promozione a Tenente
25 anni di servizio dalla
promozione a Tenente
€ 1.138,79
€ 1.518,38
€ 1.735,30
€ 2.440,26
€ 2.440,26
€ 2.440,26
Capitano
Maggiore
Tenente Colonnello
Gli anni di servizio effettivo non debbono comprendere quelli in cui il
personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna
di rigore o un giudizio complessivo inferiore a “nella media”.
4. Importo aggiuntivo pensionabile (art. 9)
A decorrere dal 1.11.1999 l’importo aggiuntivo di cui all’art. 4 – comma 8
del D.P.R. 360/1996, è incrementato delle seguenti misure mensili lorde:
Grado
1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc.
Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.
Serg.Magg.Capo Mar.Ord.
Mar.Capo
Aiut. Ten.
Cap. e Magg.
Ten. Col.
PARTE SECONDA – Pagina 349
Livello
Dal 1.11.1999
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
€ 12,91
€ 12,39
€ 11,88
€ 11,36
€ 10,85
€ 10,33
€ 9,30
Dal 31.12.1999
€ 4,13
€ 3,87
€ 3,62
€ 3,62
€ 3,10
€ 3,10
€ 2,58
Pertanto, i valori mensili dell’importo aggiuntivo pensionabile a regime,
sono così determinati a decorrere dal 31.12.1999:
Grado
1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc.
Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.
Serg.Magg.Capo Mar.Ord.
Mar.Capo
Aiut. Ten.
Cap. e Magg.
Ten. Col
Livello
Importo
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
€ 29,44
€ 29,70
€ 29,95
€ 30,47
€ 30,99
€ 31,50
€ 32,54
5. Emolumento ex art. 3 – Legge n. 85/1997 (art. 22)
Agli Aiutanti del ruolo Marescialli delle Forze Armate, in possesso di
almeno 2 anni e 4 mesi di anzianità nel grado, maturata a partire da data non
anteriore al 1.9.1995, è attribuito un emolumento pensionabile annuo
lordo,valido anche per il calcolo della tredicesima mensilità e dell’indennità
di buonuscita, non superiore alla differenza tra lo stipendio previsto per il
proprio livello di inquadramento e quello riferito al livello retributivo
superiore. Tale beneficio è corrisposto, nel triennio 1998 – 2000, nella
misura annua lorda di € 340,86. Esso è attribuito anche i Tenenti provenienti
dai Marescialli con almeno 20 anni di servizio comunque prestato. Detto
emolumento, viene riassorbito all’atto del transito nel livello superiore (VII
liv.) e non costituisce, conseguentemente, base di calcolo per gli scatti
gerarchici.
6. Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 4 della Legge 869/1982
La D.G. Personale Militare (PERSOMIL), con la circolare n.
DGPM/IV/11/1/150475 in data 1.12.1999, ha disposto che, nei confronti del
personale militare dirigente e categorie assimilate, a decorrere dal 15.12.1999,
gli atti formali provvisori e definitivi debbono essere emessi, al fine di
conseguire l’obiettivo di una completa uniformità di comportamento
nell’applicazione delle normative vigenti in materia di inquadramento
stipendiale del personale militare dirigenziale ed assimilato anche con
l’adozione dell’istituto della “ulteriore omogeneizzazione”, secondo i seguenti
criteri applicativi:
a) Ai fini del conferimento della seconda posizione retributiva del Colonnello
(Colonnello con due anni di grado), qualora non sia configurabile
l’incremento pari alla metà del valore delle classi ed aumenti periodici
PARTE SECONDA – Pagina 350
derivanti dalla progressione economica del grado di provenienza, occorre
preliminarmente accertare che si sia verificato l’effettivo decorso di un
biennio di servizio prestato nella posizione inferiore, non potendosi
considerare l’anzianità convenzionale discendente dal meccanismo previsto
dall’art. 156. del R.D. 23.11.1923, n. 2395 (art. 4, 3° comma , della legge n.
869/1982);
b) Non possono essere operate nel tempo (nei confronti dell’intera fascia
retributiva del personale militare dirigenziale ed assimilato) commutazioni
tra le due formule di determinazione stipendiale previste dal primo e dal
terzo comma dell’art. 4 della legge n. 869/1982. Individuata la formula più
favorevole per l’interessato al momento dell’inquadramento stipendiale,
questa non può essere più modificata sino al verificarsi delle condizioni
previste per un nuovo inquadramento economico. Tale modifica non va,
peraltro effettuata neppure nell’ipotesi in cui l’Ufficiale destinatario, titolare
del trattamento stipendiale superiore, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della legge
n. 231/1990, consegua successivamente il sovraordinato grado di Colonnello
o di Generale di Brigata;
c) Nel caso in cui la data di nomina giuridica al grado di Tenente non coincida
con l’effettiva assunzione del servizio, il periodo temporale previsto dall’art.
5, comma 3, della legge n. 231/1990 sarà computato con decorrenza dalla
suddetta data di nomina giuridica.
La procedura interessa, in pratica, i Tenenti Colonnelli ed i Maggiori che
acquisiscono titolo all'omogeneizzazione stipendiale a decorrere dal 15.12.1999
e che non abbiano a tale data maturato 21 anni di servizio complessivo.
Verificandosi tale ultima ipotesi, infatti, sarebbero ammessi direttamente
allo stipendio del secondo livello da Colonnello.
Il meccanismo di computo si concretizza con il raffronto fra lo stipendio
determinato ai sensi dell'art. 156 del R.D. 2395/1923 e quello ottenuto secondo
il disposto dell'art. 4, 3° comma della Legge 869/1982, applicabile anche
qualora l'interessato non sia in possesso, nel grado rivestito, di progressione
economica per classi e scatti.
PARTE SECONDA – Pagina 351
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE SECONDA – Pagina 352
TENENTE
Promosso S.Tenente S.P.E.
“
Tenente
arruolato
in data
in data
in data
17/12/1993;
01/01/1994;
01/01/1997.
APPLICAZIONE D.P.R. 16.3.1999 N. 255
gg mm aaaa
aa
01/10/1998 Stipendio Liv. VII bis
Incremento al 01/10/1998
Totale
9.928,88
291,28
10.220,17
01/08/1999 Stipendio Liv. VII bis
10.464,97
01/11/1999 Assegno Pensionabile
966,81
01/11/1999 Importo aggiuntivo pensionabile
334,66
31/12/1999 Assegno Pensionabile
966,81
31/12/1999 Importo aggiuntivo pensionabile
371,85
PARTE SECONDA – Pagina 353
mm
gg
APPLICAZIONE ART. 4 - 1° COMMA LEGGE 869/1982
TENENTE COLONNELLO
Promosso S.Tenente 1ª nomina
"
S.Tenente S.P.E.
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
arruolato
in data
in data
in data
in data
in data
in data
in data
03/09/1981;
21/09/1982;
18/09/1983;
21/03/1984;
21/03/1989;
01/01/1994;
01/01/1997.
L'Ufficiale ha diritto, a decorrere dal 21.3.1999, allo stipendio
riferito al grado di Colonnello avendo maturato a tale data 15 anni di servizio
effettivo dalla promozione al grado di Tenente.
A tale data, nel grado di Tenente Colonnello, fruiva dello stipendio
a.l. di € 13.548,69.
Lo stipendio d'importo immediatamente superiore nel grado di
Colonnello è pari a € 17.665,85.
L'incremento, ridotto al 50%, per classi e scatti acquisito nel grado di
provenienza è pari a € 131,23.
Pertanto lo stipendio spettante è pari a € 17.797,08 (€ 17.665,85 + €
131,23) (art. 2 - 3° comma legge 869/1982).
Occorre procedere alla temporizzazione, al fine di tradurre in termini
temporali il vantaggio economico acquisito:
stipendio in godimento al 21.3.1999
( a ) € 17.797,08
stipendio inferiore
( b ) € 17.665,85
stipendio superiore
( c ) € 19.081,07
24 x a-b = 3.149,56 = aa. //
c-b 1.415,22
mm. 2 gg. 6
utili per l'anticipazione della maturazione della successiva classe stipendiale.
PARTE SECONDA – Pagina 354
APPLICAZIONE ART. 4 - 1° COMMA LEGGE 869/1982
COLONNELLO
Promosso S.Tenente
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
"
Colonnello
arruolato
in data
in data
in data
in data
in data
in data
in data
24/10/1968;
12/10/1970;
12/04/1972;
12/04/1974;
01/01/1980;
01/01/1981;
31/12/1988.
L'Ufficiale ha diritto, a decorrere dal 12.4.1997, allo stipendio
riferito al grado di Generale di Brigata, avendo maturato a tale data 25 anni di
servizio effettivo dalla promozione al grado di Tenente.
A tale data, nel grado di Colonnello, fruiva dello stipendio a.l. di €
19.126,88.
Lo stipendio d'importo immediatamente superiore nel grado di
Generale di Brigata è pari a € 23.193,93.
L'incremento, ridotto al 50%, per classi e scatti acquisito nel grado di
provenienza è pari a € 2.257,28.
Pertanto lo stipendio spettante è pari a € 25.451,09 (€ 23.193,93 + €
2.257,28) (art. 2 - 3° comma legge 869/1982).
Occorre procedere alla temporizzazione, al fine di tradurre in termini
temporali il vantaggio economico acquisito:
-
stipendio in godimento al 12.4.1997
stipendio inferiore
stipendio superiore
24 x a-b = 20.775,51 = aa. 1
c-b 1.391,64
( a ) € 25.451,21
( b ) € 24.585,57
( c ) € 25.977,20
mm. 2 gg. 27
utili per l'anticipazione della maturazione della successiva classe stipendiale.
PARTE SECONDA – Pagina 355
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
D.LGS.
LEGGE
D.P.R.
24.12.1986
12.5.1995
28.3.1997
16.3.1999
n. 958
n. 196
n. 85
n. 255
PARTE SECONDA – Pagina 356
LEGGE 24 DICEMBRE 1986, n. 958
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1987, n. 11)
(stralcio)
Art. 32
(Trattamento economico)
comma 1
Al sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, in servizio
di prima nomina o richiamato a domanda, compete lo stesso
trattamento, al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali, del
pari grado in servizio permanente effettivo.
comma 2
Al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva prolungata
compete lo stesso trattamento economico al netto delle ritenute
assistenziali e previdenziali del pari grado in ferma volontaria.
comma 3
Ai sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina, e gradi
corrispondenti, ed ai sergenti di complemento e gradi
corrispondenti, è corrisposta la tredicesima mensilità.
comma 4
L'indennità di rischio, nei casi e nelle misure previste dal
regolamento approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è corrisposta anche al personale
di cui al comma 3 ed ai graduati e militari di truppa di leva o in
ferma prolungata o in ferma volontaria.
comma 5
Ai graduati e militari di truppa in ferma breve sono attribuite le
paghe nette giornaliere nella misura percentuale di cui alla tabella
allegata alla presente legge rispetto al valore della retribuzione
mensile del grado iniziale del ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente, costituita dallo stipendio mensile iniziale lordo
e dall'indennità integrativa speciale vigente per i dipendenti dello
Stato al 1° gennaio di ogni anno.
D.Lgs. 12 MAGGIO 1995, n. 196
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122)
(stralcio)
Art. 39
Ai graduati e militari di truppa in ferma breve sono attribuite le paghe
nette giornaliere nella misura percentuale di cui alla tabella allegata alla presente
PARTE SECONDA – Pagina 357
legge rispetto al valore della retribuzione mensile del grado iniziale del ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente, costituita dallo stipendio mensile
iniziale lordo e dall'indennità integrativa speciale vigente per i dipendenti dello
Stato al 1° gennaio di ogni anno. Comma così modificato dall'art. 39, D.Lgs. 12
maggio 1995, n. 196, con effetto dal 1° settembre 1995. Il comma 3-bis dell'art.
32, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 3 maggio 2001, n.
186 (Gazz. Uff. 22 maggio 2001, n. 117), ha disposto, in deroga al presente
articolo, che l'equiparazione tra i gradi e le qualifiche in esso prevista, non si
applica agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in rafferma,
ai quali continua ad applicarsi il trattamento economico relativo ai livelli
retributivi VI e VII-bis.
LEGGE 28 MARZO 1997, n. 85
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 1997, n. 76)
(stralcio)
Art. 3
comma 1
A decorrere dal 1° gennaio 1996, ai vice commissari, ai commissari
della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di
qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e
delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado
corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, sono
attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli
retributivi:
a. ai vice commissari ed ai tenenti, il livello VII-bis, calcolato a
norma dell'articolo 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121);
b. ai commissari ed ai capitani, il livello VIII.
comma 2
Agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonché ai
marescialli aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianità di
servizio nella qualifica o nel grado è attribuito un emolumento
pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di
inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo
decorrenza, modalità e sulla base di requisiti da determinare in sede
di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure
PARTE SECONDA – Pagina 358
di concertazione ivi previste, ed in relazione alle risorse finanziarie
disponibili. Il medesimo emolumento è inoltre attribuito, evitando
sperequazioni con altro personale o adottando misure perequative
occorrenti, ai tenenti e al personale di grado e qualifica
corrispondente, aventi pari anzianità di servizio comunque prestato.
comma 3
Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli degli
ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il trattamento stipendiale
corrispondente al livello VII-bis è attribuito agli ufficiali del Corpo
che rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello
VIII agli ufficiali aventi una anzianità di servizio effettivo nel ruolo
pari a quella dei commissari della Polizia di Stato.
comma 4
Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli direttivi
dell'Amministrazione penitenziaria, da attuare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni
dell'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano
applicazione nei confronti del personale appartenente ai profili
professionali ascrivibili all'ex carriera direttiva, di qualifica
corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti della Polizia
di Stato.
comma 5
I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione del presente
articolo, compresi quelli derivanti dall'attribuzione di uno scatto
gerarchico in applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11
luglio 1980, n. 312, ai commissari capo ed ai maggiori ed al
personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente,
assorbono l'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta dal 1°
gennaio 1996 al medesimo personale, in attesa del riordino degli
inquadramenti retributivi
D.P.R. 16 MARZO 1999, n. 255
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 1999, n. 180)
(stralcio)
Art. 1.
(Area di applicazione e durata)
comma 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare
dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e
dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.
PARTE SECONDA – Pagina 359
comma 2. Il presente decreto concerne il quadriennio 1° gennaio 1998-31
dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido per il biennio 1°
gennaio 1998-31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi
effetti.
comma 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente decreto, al personale
di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un
elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del
tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi
tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale.
Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari
al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa
di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti
dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.
Art. 2
(Nuovi stipendi)
comma 1
comma 2
comma 3
Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, sono incrementati, a regime,
delle seguenti misure mensili lorde:
Livello
Importo
Livello V
£. 71.000
Livello VI
£. 77.000
Livello VI bis
£. 80.000
Livello VII
£. 83.000
Livello VII bis
£. 86.500
Livello VIII
£. 90.000
Livello IX
£.101.000
Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto
1999.
Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti
stipendiali mensili lordi:
Livello
Importo
livello V
£. 39.000
livello VI
£. 42.000
livello VI-bis
£. 43.000
livello VII
£. 45.000
livello VII-bis
£. 47.500
livello VIII
£. 49.000
livello IX
£. 55.000
PARTE SECONDA – Pagina 360
comma 4
Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del
conseguimento di quello successivo.
comma 5
I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti
dall'applicazione del presente articolo, sono:
Livello
livello V
livello VI
livello VI-bis
livello VII
livello VII-bis
livello VIII
livello IX
comma 6
Importo
£. 14.773.000
£. 16.371.000
£. 17.623.500
£. 18.875.000
£. 20.263.000
£. 21.651.000
£. 24.851.000
Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.
Art. 3.
(Effetti dei nuovi stipendi)
comma 1
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla
indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto
dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi, compresi la ritenuta in conto INPDAP, o altre analoghe,
ed i contributi di riscatto.
comma 2.
I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto riguardanti il biennio 1998-1999 sono corrisposti
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo
provvedimento, al personale comunque cessato dal servizio con
diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli
effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
comma 3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti
dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della
legge 11 luglio 1980, n. 312.
PARTE SECONDA – Pagina 361
comma 4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2 hanno effetto
sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro
straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.
Art. 4.
(Indennità operative ed altre indennità)
comma 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al comma 5 dell'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, le
parole: «articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti:
«articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13» e le parole: «articoli 8, 9, 11, 13,
15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 11, 15 e 16». Sono
soppressi il comma 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nonché il comma 2
dell'articolo 8 ed il comma 9 dell'articolo 17 della legge 23 marzo
1983, n. 78.
comma 2. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di
impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, commi 1°, 2° e
3°, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dall'articolo 4, commi 2
e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n.
360, che dia titolo ad altra indennità di impiego operativo, compete
la nuova indennità ovvero, qualora più favorevole, l'indennità di
impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ed all'articolo 4, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. Il
servizio prestato nella nuova condizione di impiego è utile per la
maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di
legge. Le frazioni di servizio inferiori l'anno sono cumulabili ai fini
delle medesime maggiorazioni.
comma 3.
A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'indennità giornaliera prevista per
i giorni di effettivo servizio al personale militare controllore del
traffico aereo, assistente controllore, nonché al restante personale
militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, è
incrementata rispettivamente di lire 4.000, lire 3.000 e lire 2.000.
comma 4.
Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo
fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in
servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi nella condizione
di avere diritto ad un'indennità di misura inferiore a quella di cui
sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.
PARTE SECONDA – Pagina 362
comma 5.
A decorrere dal 1° dicembre 1999 al personale chiamato a prestare
servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, Capodanno,
Pasqua e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività un compenso
nella misura di lire 63.000.
comma 6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai soli fini della determinazione
mensile dell'indennità supplementare di fuori sede e di quella di
marcia, per l'applicazione della maggiorazione del 180%
dell'indennità operativa di base si fa riferimento alla tabella I
allegata al presente decreto.
Art. 5
(Assegno funzionale)
comma 1
Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'articolo 4 della legge 8
agosto 1990, n. 231, nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, sono fissati
nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento
degli anni di servizio sottoindicati:
GRADI
1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti
Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti
Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti
Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti
Sergente e gradi corrispondenti
Sergente maggiore e gradi corrispondenti
Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti
Maresciallo e gradi corrispondenti
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti
Maresciallo capo e gradi corrispondenti
Aiutante e gradi corrispondenti
PARTE SECONDA – Pagina 363
19 anni
di servizio
29 anni
di servizio
Lire
Lire
1.365.000
1.365.000
1.365.000
1.365.000
1.785.000
1.785.000
1.785.000
1.820.000
1.820.000
1.820.000
1.820.000
1.785.000
1.785.000
1.785.000
1.785.000
2.625.000
2.625.000
2.625.000
2.675.000
2.675.000
2.675.000
2.675.000
comma 2
Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da
carriere e ruoli diversi, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n.
231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 360 del 1996, sono fissati nei
seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli
anni di servizio sottoindicati:
GRADO
Tenente
Capitano
Maggiore
Tenente Colonnello
comma 3
29 anni
di servizio
Lire
Lire
2.205.000
2.205.000
2.940.000
3.360.000
2.835.000
2.835.000
4.725.000
4.725.000
L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge n. 231, del 1990, nelle misure
derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 360 del 1996 è fissato nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati
dalla nomina a tenente:
GRADO
Capitano
Maggiore
Tenente Colonnello
comma 4
19 anni
di servizio
15 anni
di servizio
25 anni
di servizio
Lire
Lire
2.205.000
2.940.000
3.360.000
4.725.000
4.725.000
4.725.000
Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal
computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al
biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità,
per gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione
disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio
complessivo inferiore a «nella media».
Art. 8.
(Alta valenza operativa)
comma 1.
Per l'utilizzo delle risorse derivanti dalla quota di pertinenza dello
stanziamento dello 0,8% di cui all'articolo 2, comma 10, della
legge 23 dicembre 1998, n. 449, dei risparmi di spesa e di gestione
nelle misure e limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge
n. 449 del 1997, da specificare disposizioni normative che
PARTE SECONDA – Pagina 364
destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza
di servizi, nonché di quelle che potranno derivare - in relazione
alle stabili modifiche degli assetti organizzativi che le
Amministrazioni sono tenute a porre in essere - dalla riduzione
pari all'1% per il 1999, al 2% per il 2000 ed al 3% per il 2001,
degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario
previsti negli appositi capitoli di bilancio, è istituito un compenso
di alta valenza operativa. tale compenso è attribuito, nelle misure
giornaliere riportate nell'allegata tabella II, in relazione alle
particolari condizioni di prolungato impegno in attività operative,
per i giorni di effettiva navigazione e di impiego e fino ad un
massimo di sessanta giorni l'anno, al personale di cui all'articolo 1,
comma 1, in navigazione o impiegato in esercitazioni o in
operazioni fuori dell'ordinaria sede di servizio.
comma 2.
Con distinti decreti del Ministro della Difesa, su proposta del Capo
di Stato Maggiore della Difesa, previa informazione delle
Rappresentanze militari, ai sensi del successivo articolo 15, sono
annualmente determinati i contingenti massimi del personale
destinatario delle misure previste al comma precedente.
Art. 9
(Importo aggiuntivo pensionabile)
comma 1
A decorrere dal 1° novembre 1999 l'importo aggiuntivo
pensionabile di cui all'art. 4, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, è incrementato nelle
seguenti misure mensili lorde:
- livello V .
£. 25.000
- livello VI
£. 24.000
- livello VI-bis
£. 23.000
- livello VII
£. 22.000
- livello VII-bis
£. 21.000
- livello VIII
£. 20.000
- livello IX
£. 18.000
comma 2
A decorrere dal 31 dicembre 1999, l'importo aggiuntivo
pensionabile è ulteriormente incrementato nelle seguenti misure
mensili lorde:
PARTE SECONDA – Pagina 365
comma 3
livello
livello
livello
livello
livello
livello
livello
V.
VI
VI-bis
VII
VII-bis
VIII
IX
£. 8.000
£. 7.500
£. 7.000
£. 7.000
£. 6.000
£. 6.000
£. 5.000
I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile a regime,
derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, sono:
Livello
livello V
livello VI
livello VI-bis
livello VII
livello VII-bis
livello VIII
livello IX
Importo
£. 57.000
£. 57.500
£. 58.000
£. 59.000
£. 60.000
£. 61.000
£. 63.000
Art. 10.
(Orario di lavoro)
comma 1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
comma 2. In aggiunta all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui
all'articolo 1, comma 1, è tenuto ad effettuare la prestazione di
lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino alla definizione del
provvedimento di concertazione per il biennio economico 20002001. In sede delle relative procedure di concertazione e verificato
che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente
sperimentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti
organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria è
subordinata alla possibilità che il relativo costo venga con esse
compensato.
comma 3. Dal 1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio
continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto
dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie,
stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino
all'autofinanziamento.
PARTE SECONDA – Pagina 366
comma 4. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro,
danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella
misura pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato, oltre
al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora
effettuati nelle predette giornate.
comma 5. Le ore eccedenti l'orario di lavoro che non siano state retribuire
devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31
dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate,
tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le
improrogabili esigenze di servizio.
comma 6. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la
durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del
tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento
dello stesso.
comma 7. Ove l'Amministrazione articoli l'orario settimanale con criteri di
flessibilità, esso si attua di norma in fasce temporali entro le quali è
consentito l'inizio e il termine delle prestazioni lavorative
giornaliere.
Art. 11.
(Licenza ordinaria)
comma 1. La disciplina dell'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 395 del 1995 è estesa al personale militare
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
comma 2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si
procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per
decesso o per cessazione dal servizio per infermità.
comma 3. La licenza ordinaria potrà essere fruita entro il secondo semestre
dell'anno successivo, qualora il personale in servizio all'estero di cui
all'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394 del 1995 non abbia fruito della licenza nel
corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio.
comma 4. La licenza ordinaria è frazionabile per più periodi, anche di durata
inferiore a due giorni.
PARTE SECONDA – Pagina 367
Art. 12.
(Licenze straordinarie ed aspettative)
comma 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, non si applicano, a decorrere dal primo
giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto al personale di cui all'articolo 1, comma 1.
comma 2. La licenza straordinaria spetta anche al personale che si sottopone
alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo
osseo.
comma 3. parità di fattispecie e di situazioni legittimanti è riconosciuto lo
stesso
numero
di
giornate
di
licenza
straordinaria
indipendentemente dal grado posseduto.
comma 4. Al personale inviato in missione collettiva all'estero compete il
rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e
documentate, in caso di concessione di licenza straordinaria per
gravi motivi.
comma 5. Il provvedimento di collocamento in aspettativa, che non comporti
riduzione o sospensione del trattamento stipendiale, è emanato dal
comandante di corpo.
Art. 13.
(Diritto allo studio)
comma 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ove i corsi
richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di
servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete
anche per i medesimi corsi svolti in altra località. In tal caso i giorni
eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il
rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno
impiegato, nelle 150 ore medesime.
comma 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale
trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza
dei corsi nella precedente sede di servizio.
PARTE SECONDA – Pagina 368
comma 3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi
universitari o postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove
nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il
tempo necessario al raggiungimento di tali località ed il rientro in
sede non può essere computato nelle 150 ore.
comma 4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi
organizzati dagli Enti pubblici territoriali.
comma 5. Pr la preparazione ad esami universitari o postuniversitari,
nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere
attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti
agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.
Art. 15.
(Informazione)
comma 1. L'Amministrazione informa preventivamente i COCER in ordine:
a) alle emanate disposizioni applicative che si riferiscono alle
materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195;
b) ai criteri e alle modalità di individuazione dei destinatari per
l'utilizzazione delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 8 da
parte dell'Amministrazione.
comma 2. I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e proposte sulle
disposizioni applicative riguardanti le materie ed i criteri di cui al
comma 1, lettere a) e b), entro 20 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.
comma 3. Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere riunioni
informative preliminari, anche di carattere tecnico, che hanno inizio
entro 48 ore dalla data di ricezione della comunicazione e si
concludono nel termine di 25 giorni, ovvero entro un termine più
breve per motivi di urgenza.
comma 4. Dell'esito degli incontri è redatto il verbale dal quale risultano le
posizioni comuni o le eventuali divergenze dell'Amministrazione e
delle rappresentanze del personale. In caso di divergenza, i COCER
possono trasmettere le loro osservazioni o richieste entro 5 giorni al
Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della
legge 11 luglio 1978, n. 382. Durante il periodo in cui si svolge
l'informazione preventiva l'Amministrazione non adotta
provvedimenti al riguardo. Decorsi tali termini o in caso di
PARTE SECONDA – Pagina 369
posizioni divergenti o di motivata urgenza, l'Amministrazione
assume determinazioni definitive.
Art 16.
(Procedure di raffreddamento dei conflitti)
comma 1. Ai fini dell'eventuale attivazione da parte del COCER delle
procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo
n. 195, i COBAR ed i COIR, osservate le procedure ed i tempi
previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, interessano sia l'organo di
rappresentanza confluente, sia i comandamenti ai quali siano
affiancati, in ordine a questioni di rilevanza generale circa
l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Art. 17.
(Buoni pasto)
comma 1. Qualora presso l'ente di appartenenza o presso altro ente nella stessa
sede sia impossibile assicurare direttamente o mediante appalto il
servizio mensa, oppure il personale sia impiegato in servizio di
istituto che comporti specificatamente la permanenza sul luogo di
servizio, ovvero non possa allontanarsi per il tempo necessario per
la consumazione del pasto nel proprio domicilio, l'Amministrazione
può concedere un buono-pasto dell'importo giornaliero non
superiore a lire 9.000, oppure attivare convenzioni con strutture di
ristoro, che sostituiscono l'attuale sistema di somministrazione del
vitto a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
comma 2. L'onere derivante dal comma 1 va contenuto nei limiti degli
stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.
Art. 18.
(Asili nido)
comma 1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e
nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti,
l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può
concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese
sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
PARTE SECONDA – Pagina 370
Art. 19.
(Proroga concessione alloggi)
comma 1. Il personale militare concessionario di alloggio ASI o AST in
possesso di titolo valido, trasferito d'autorità a seguito della
ristrutturazione in atto degli Enti e Reparti della Difesa, mantiene la
titolarità della concessione fino al 31 dicembre 2001, fatte salve le
disposizioni più favorevoli di cui al regolamento approvato con
decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, a condizione che non
sia assegnatario di alloggio nella nuova sede e il nucleo familiare
continui ad occupare stabilmente l'alloggio assegnato.
Art. 20.
(Assicurazione)
comma 1. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di
proprietà delle Forze Armate sono integrate con la copertura dei
rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e del
personale di cui è stato autorizzato il trasporto nei limiti di
massimali previsti per i corrispondenti danni dalla assicurazione
obbligatoria.
comma 2. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze di
cui al comma 1 o stipulate da terzi responsabili sono detratti delle
somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo
stesso evento.
Art. 21.
(Tutela legale)
comma 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si applicano anche a favore del
coniuge e dei figli del militare deceduto.
Art. 22
(Emolumento ex articolo 3, comma 2, legge n. 85 del 1997)
comma 1
Agli aiutanti del ruolo dei marescialli delle Forze Armate, con
almeno due anni e quattro mesi di anzianità nel grado, maturata a
partire da data non anteriore al 1° settembre 1995, è attribuito un
emolumento pensionabile annuo lordo valido anche per la
tredicesima mensilità e l'indennità di buonuscita, non superiore nel
PARTE SECONDA – Pagina 371
triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livellodi
inquadramento ed il livello retributivo superiore.
comma 2
L'emolumento di cui al comma 1 è corrisposto per ciascun anno del
triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di lire 660.000 non
cumulabili.
comma 3
Ai tenenti e gradi equiparati, provenienti dai marescialli, con
almeno venti anni di servizio comunque prestato, è attribuito
l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalità e le
decorrenze previste nel comma 2.
comma 4
I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non
competono in caso di passaggio al livello retributivo superiore e
non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti
gerarchici di stipendio.
Art. 23.
(Norme transitorie e finali)
comma 1. Sulle procedure e sui tempi di attuazione delle stabili modifiche
degli assetti organizzativi di cui all'articolo 10, comma 2, per ciò
che può attenere agli orari di lavoro, viene data informazione
preventiva ai COGER, i quali entro i 15 giorni formulano pareri. I
COCER possono esprimere i predetti pareri anche nell'ambito di
incontri con l'Amministrazione, dei quali viene redatto verbale.
Art. 24.
(Trattamento di fine rapporto e previdenza complememtare)
comma 1. Le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la
prima applicazione, ai sensi del citato articolo 26, comma 20, della
legge n. 448 del 1998, provvedono a definire:
a)
la costituzione di uno o più fondi-pensione complementare
nazionali per il personale delle Forze Armate e delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto
legislativo n. 124 del 1993, della legge n. 335 del 1995, della
legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni ed
integrazioni, anche verificando la possibilità di unificarlo con
analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per
i lavoratori del pubblico impiego;
b)
la misura percentuale della quota di contribuzione a carico
delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore,
nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote
stesse;
PARTE SECONDA – Pagina 372
c)
le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento
di fine rapporto, le voci retributive utili per gli
accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la
quota di trattamento di fine rapporto da destinare a
previdenza complementare.
comma 2. Destinatari dei fondi pensione di cui al comma 1 è il personale che
liberamente aderisce ai fondi stessi.
PARTE SECONDA – Pagina 373
CAPITOLO XVIII - LEGGE 28 LUGLIO 1999, n. 266
“Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia,
nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri,
per il personale militare del Ministero della Difesa, per il personale
dell’Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio Superiore
della Magistratura”.
1. Generalità
L’art. 14, 7° comma della Legge 28.7.1999, n. 266, ha definito la
problematica concernente l’attribuzione degli scatti aggiuntivi ai Tenenti e
Capitani nel periodo 1.1.1992/31.8.1995, quali elementi differenziatori
rispetto agli stipendi spettanti ai Marescialli Maggiori e Marescialli
Maggiori Aiutanti.
I precitati gradi degli Ufficiali e Sottufficiali, infatti, all’epoca si erano
venuti a trovare nella medesima condizione retributiva (VII livello) per
effetto della Legge 23/1993, che aveva elevato questi ultimi al livello
superiore.
2. Scatti gerarchici - Autonoma maggiorazione stipendiale (art. 14).
La citata Legge 266/1999 ha disposto che nell’anzidetto arco temporale
1.1.1992 / 31.8.1995 devono essere attribuiti nei riguardi dei Tenenti e
Capitani n. 2 scatti aggiuntivi a mente dell’art. 140 della legge 312/1980.
Essi devono essere mantenuti fino a data, comunque, non successiva al
31.8.1995, in quanto assorbiti a decorrere dal 1.9.1995 dall’autonoma
maggiorazione stipendiale di cui alla legge 427/1996, art. 2.
Per quanto concerne, invece lo scatto “grado” spettante al Capitano nei
riguardi del Tenente ai sensi dell’art.138 della predetta legge 312/1980, si
rappresenta che esso non deve confluire nell’autonoma maggiorazione
stipendiale. Pertanto, ne è prevista la corresponsione anche oltre il 31.8.1995
e, comunque, fino al verificarsi delle condizioni per l’inquadramento
nell’VIII livello retributivo (promozione entro il 31.12.1995 o transito
disposto dalla L. 85/1997 a decorrere dal 1.1.1996).
PARTE SECONDA – Pagina 374
Ne consegue che tale scatto grado dovrà confluire nella R.I.A. solo con
l’acquisizione dell’VIII livello retributivo.
Sebbene non disciplinato dalla disposizione in esame, al fine di ovviare a
disparità di trattamento tra i Maggiori promossi tali nell’arco temporale
1.1.1992 – 31.8.1995 e coloro che sono assurti a tale grado in data
successiva, si ritiene che, comunque, lo scatto da far confluire nella R.I.A. in
tale evenienza sia unicamente quello spettante al Capitano spettante ai sensi
dell’art. 138, 5° comma della legge 312/1980 tralasciando i due scatti fruiti
in virtù dell’art. 140 della medesima disposizione.
PARTE SECONDA – Pagina 375
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE SECONDA – Pagina 376
CAPITANO
Promosso
S.Tenente
"
Tenente
"
Capitano
gg mm aaaa
01/01/1992
arruolato
in data
in data
in data
in data
APPLICAZIONE LEGGE 02.02.1993 N.23
Stipendio Liv. VII
6.884,89
R.I.A.
Totale
21,30
6.906,19
Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.906,19) =
gg mm aaaa
01/01/1993
01/04/1994
01/07/1994
gg mm aaaa
01/01/1995
22/10/1986;
22/10/1988;
22/10/1990;
22/10/1996.
345,31
APPLICAZIONE LEGGE 14.11.1992 N.438
Stipendio Liv. VII
Incremento (Legge 438/1992)
Totale
6.884,89
123,95
7.008,84
R.I.A.
Totale
21,30
7.030,14
Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.906,19) =
345,31
Indennita' di vacanza contrattuale
Legge 17.05.95 N.186
139,97
Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (7.046,16) =
352,31
Indennita' di vacanza contrattuale
Legge 17.05.95 N.186
233,29
Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (7.139,48) =
356,97
APPLICAZIONE DPR 31.07.1995 N.394
Stipendio Liv. VII
Incremento al 01/01/1995
Totale
Incremento (Legge 438/1992)
Totale
6.884,89
656,93
7.541,82
123,95
7.665,77
R.I.A.
Totale
21,30
7.687,07
PARTE SECONDA – Pagina 377
Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (7.563,12) =
378,16
01/09/1995
Autonoma maggiorazione
Legge 5.5.1996 n.427
495,80
01/12/1995
Stipendio Liv. VII
7.870,29
R.I.A.
Totale
21,30
7.891,59
01/12/1995
Autonoma maggiorazione
Legge 5.5.1996 n.427
(attribuita fino al 30/06/1996)
557,77
31/12/1995
Assegno pensionabile
923,42
PARTE SECONDA – Pagina 378
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
LEGGE
LEGGE
11.7.1980 n. 312
8.8.1996
n. 427
28.7.1999 n. 266
PARTE SECONDA – Pagina 379
LEGGE 11 LUGLIO 1980, n. 312
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190)
(stralcio)
Art. 138
comma 5
Gli scatti attribuiti ai sensi del presente comma non comportano
comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini dell'ulteriore
progressione economica.
Art. 140
(Inquadramento nei livelli retributivi)
comma 1
Il personale militare di grado inferiore a colonnello, in servizio alla
data del 1° gennaio 1978, è inquadrato ai fini giuridici dalla stessa
data ed economici dal 1° luglio 1978, nei livelli retributivi in
applicazione del precedente art. 137 sulla base del trattamento
economico complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° luglio
1978 per stipendio, assegno perequativo istituito con L. 27 ottobre
1973, n. 628, somma di lire 300.000 annue di cui alla L. 14 aprile
1977, n. 112, e somma di lire 120.000 annue di cui alla L. 17
novembre 1978, n. 715.
comma 2
Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra
determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di
inquadramento è attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora invece
detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli
conseguibili nel livello per classe o scatti con l'eventuale aggiunta
di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente
superiore al trattamento stesso. Se siano stati attribuiti aumenti
periodici convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione
economica, il militare si intende collocato allo scatto biennale
tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali
concessi.
comma 3
Ad inquadramento effettuato in base ai precedenti commi viene
attribuito, in relazione agli anni di servizio prestato, il numero degli
scatti biennali in ragione del 2,50 per cento di cui alla seguente
tabella:
PARTE SECONDA – Pagina 380
Anzianità di servizio Numero scatti
militare
da 15 a 17 anni
2
da 18 a 19 anni
3
da 20 a 21 anni
4
da 22 a 23 anni
5
da 24 a 25 anni
6
da 26 a 27 anni
7
da 28 anni in poi
8
Gli scatti di cui alla presente tabella:
- si calcolano sulla classe di stipendio attribuita al primo
inquadramento;
- si applicano in aggiunta a quelli spettanti per:
• anzianità di permanenza nella classe di stipendio;
• promozione o nomina a grado o qualifica superiore, che non
comporti passaggio di livello retributivo;
- vengono comunque conservati, nell'importo determinato per il
personale in servizio all'entrata in vigore della legge, in aggiunta
a qualsiasi classe di stipendio o livello retributivo e rientrano
nella base pensionabile di cui all'art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni.
comma 4
Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi
gradi, ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa
carriera ivi indicati sono altresì attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui
al quinto comma del precedente art. 138, restando fermo che detti
scatti aggiuntivi non comportano comunque aumenti di anzianità
nel livello ai fini della ulteriore progressione economica.
comma 5
Ai militari immessi in servizio a partire dal 1° gennaio 1978 è in
ogni caso attribuito un trattamento economico non superiore a
quello goduto dai pari grado che li precedono in ruolo o dai gradi
superiori aventi uguale o maggiore anzianità di servizio militare
comunque prestato.
PARTE SECONDA – Pagina 381
LEGGE 8 AGOSTO 1996, n. 427
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 agosto 1996, n. 193)
(stralcio)
Art. 2
comma 1
In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale
direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in conseguenza
degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del personale
non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni dal
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197,
dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n.
199, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e dal D.Lgs. 12 maggio
1995, n. 201, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari
capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di
qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e
delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado
corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, è
attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva
degli scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi:
a) a decorrere dal 1° settembre 1995 ai vice commissari ed ai
tenenti lire 80.000, ai commissari ed ai capitani lire 140.000, ai
commissari capo ed ai maggiori lire 30.000;
b) a decorrere dal 1° dicembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti
lire 90.000, ai commissari ed ai capitani lire 150.000, ai commissari
capo ed ai maggiori lire 32.000.
comma 2
In attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo
di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, in analogia a quanto operato
per il personale non dirigente delle Forze armate dall'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli
ufficiali nel grado di colonnello e generale, e gradi equivalenti,
delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è corrisposto, dal
1° dicembre 1995, in aggiunta alle indennità operative di cui alla
predetta legge, un assegno provvisorio nei seguenti importi mensili
lordi:
a) generale di c.a. e di div., lire 190.000;
b) generale di brigata, lire 170.000;
c) colonnello con 25 o più anni di servizio, lire 150.000;
d) colonnello, lire 130.000.
comma 3
L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1 e 2
saranno corrisposti sino al 31 dicembre 1996, compresa la
tredicesima mensilità. L'autonoma maggiorazione di cui al comma
PARTE SECONDA – Pagina 382
1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno alimentare di
cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da
disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e
relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o
altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di
cui al comma 2 è valutabile agli effetti della determinazione
dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.
LEGGE 28 LUGLIO 1999, n. 266
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1999, n. 183)
(stralcio)
Art. 14
(Disposizioni relative al personale militare)
comma 7
L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, si
interpreta nel senso che l'autonoma maggiorazione stipendiale ivi
prevista non assorbe gli scatti aggiuntivi attribuiti ai tenenti ed ai
capitani e gradi corrispondenti delle Forze armate, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza ed alle qualifiche
equivalenti delle Forze di polizia rispettivamente ai sensi
dell'articolo 138, quinto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312,
e dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. A decorrere dal 1° gennaio 1992
e fino al 31 agosto 1995, ai tenenti e capitani delle Forze armate,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza ed
alle qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia sono attribuiti
gli scatti aggiuntivi previsti dall'articolo 140, quinto comma, della
legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione ai diversi gradi comunque
inseriti nel medesimo livello retributivo anche in deroga al
presupposto dell'appartenenza alla stessa carriera. Tali scatti si
intendono assorbiti nella autonoma maggiorazione stipendiale.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire
8.100 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
PARTE SECONDA – Pagina 383
CAPITOLO XIX - D.P.R. 8 FEBBRAIO 2001, n. 139
“Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze Armate
relativo al biennio economico 2000-2001”.
1. Generalità
Il D.P.R. 139/2001 è rivolto al personale militare appartenente alle Forze
Armate Carabinieri esclusi, inquadrati nei livelli retributivi.
Non si applica, pertanto, alla “dirigenza militare”, nonchè ai Tenenti
Colonnelli ed ai Maggiori cosiddetti “omogeneizzati”.
Per contro, ne beneficiano i Sottotenenti di 1° nomina, in quanto
equiparati, relativamente al trattamento economico, ai pari grado in servizio
permanente.
Il provvedimento produce effetti economici nell'arco temporale
1.1.2000/31.12.2001, restando valido, sotto l’aspetto normativo, il disposto
del D.P.R. 255/1999 per il quadriennio 1998/2001.
La norma in esame , tra l’altro, dispone:
- la corresponsione di incrementi stipendiali a regime (art. 2, 1° - 2° - 3° e
4° comma);
- la soppressione dell’istituto dell’assegno pensionabile (art. 4);
- la rideterminazione dell’assegno funzionale e della parziale
omogeneizzazione (art 5, 1° - 2° - 3° e 4° comma);
2. Nuovi stipendi (art. 2)
Di seguito, si riportano i nuovi stipendi annui lordi che derivano dagli
importi fissati dal D.P.R. 16.3.1999, n. 255, incrementati a decorrere dal
1.7.2000 e dal 1.1.2001.
Le nuove misure hanno incidenza sulla 13° mensilità, sull’assegno
alimentare di cui al D.P.R. n. 3/1957, nonché sul trattamento di quiescenza,
sulla liquidazione dell’indennità di buonuscita e sull’equo indennizzo.
Non produce effetti sull’indennità integrativa speciale.
Le nuove misure stipendiali assorbono l'elemento provvisorio della
retribuzione previsto dall'art. 1, comma 3 del D.P.R. 16.3.1999, n. 255.
PARTE SECONDA – Pagina 384
Grado
1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc.
Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.
Serg.Magg.Capo Mar.Ord.
Mar.Capo
Aiut. Ten.
Cap. e Magg.
Ten. Col
Livello
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
Dal 1.7.2000
€ 17,56
€ 18,59
€ 19,37
€ 20,14
€ 21,17
€ 22,21
€ 24,27
Dal 1.1.2001
€ 46,48
€ 49,58
€ 51,90
€ 54,23
€ 56,81
€ 59,39
€ 65,07
Pertanto, gli stipendi annui lordi, iniziali di livello a regime a decorrere dal 1.1.2001 sono i
seguenti:
Grado
1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc.
Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.
Serg.Magg.Capo Mar.Ord.
Mar.Capo
Aiut. Ten.
Cap. e Magg.
Ten. Col
Livello
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
Importo iniziale
€ 8.187,39
€ 9.049,87
€ 9.724,37
€ 10.398,86
€ 11.146,69
€ 11.894,52
€ 13.615,35
3. Importo aggiuntivo pensionabile (art. 4).
A decorrere dall’ 1.1.2001 l’istituto dell’assegno pensionabile introdotto
dal D.P.R. 394/1995 è soppresso. I relativi importi lordi sono assorbiti nelle
misure mensili dell’importo aggiuntivo pensionabile, di cui al D.P.R.
360/1996.
L’emolumento, peraltro, viene incrementato per effetto della norma in
esame. Appare utile precisare che l’importo aggiuntivo pensionabile produce
effetti sulla determinazione della 13° mensilità.
Grado
Livello
1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc.
Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.
Serg.Magg.Capo Mar.Ord.
Mar.Capo
Aiut. Ten.
Cap. e Magg.
Ten. Col
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
Rideterminazione Incremento Importo Agg.
Imp. Aggiuntivo Importo Agg.
pens. da
Pensionabile
Pensionabile corrisp. dal
1.1.2001
€ 96,06
€ 40,28
€ 136,34
€ 99,93
€ 42,09
€ 142,03
€ 103,81
€ 43,38
€ 147,19
€ 107,42
€ 44,93
€ 152,35
€ 111,55
€ 45,96
€ 157,52
€ 115,69
€ 48,55
€ 164,23
€ 124,47
€ 48,55
€ 173,01
4. Assegno funzionale e parziale omogeneizzazione (art. 5).
Di seguito, si riportano le misure dell’assegno funzionale, introdotto dalla
legge 231/1990, già fissate dal D.P.R. 255/1999 ed incrementate a decorrere
dall’ 1.1.2001 per effetto della norma in esame.
PARTE SECONDA – Pagina 385
Gradi
1° Caporal maggiore
Caporal maggiore scelto
Caporal maggiore capo
Caporal maggiore capo scelto
Sergente
Sergente maggiore
Sergente maggiore capo
Maresciallo
Maresciallo ordinario
Maresciallo capo
Aiutante
19 anni
di servizio
29 anni
di servizio
€ 890,89
€ 890,89
€ 890,89
€ 890,89
€ 1.107,80
€ 1.107,80
€ 1.107,80
€ 1.125,88
€ 1.125,88
€ 1.125,88
€ 1.125,88
€ 1.107,80
€ 1.107,80
€ 1.107,80
€ 1.107,80
€ 1.541,62
€ 1.541,62
€ 1.541,62
€ 1.567,45
€ 1.567,45
€ 1.567,45
€ 1.567,45
Analogamente, è stato rideterminato l’assegno di parziale
omogeneizzazione, i cui importi, già previsti dall’art. 5, 1 comma del D.P.R.
255/1999, trovano corresponsione a decorrere dal 1.1.2001, nelle misure
annue lorde che vengono di seguito riportate, al compimento dei seguenti
anni di servizio dalla nomina a Tenente:
Grado
Capitano
Maggiore
Tenente Col.
15 anni di serviziodalla
promozione a
Tenenete
25 anni di servizio
dalla promozione a
Tenente
€ 1.138,79
€ 1.518,38
€ 1.735,30
€ 2.440,26
€ 2.440,26
€ 2.440,26
Di seguito, si riportano le misure annue lorde dell’assegno di parziale
omogeneizzazione di cui all’art. 5, 2° comma del D.P.R. 255/1999 stabilite a
favore del personale proveniente da carriere militari diverse, al compimento
dei seguenti anni di servizio che trovano corresponsione a decorrere
dall’1.1.2001, rivalutate per effetto della norma in esame.
Grado
Tenente - Capitano
Maggiore
Tenente Col.
19 anni di servizio
29 anni di servizio
1.324,71
1.704,31
1.921,22
1.650,08
2.626,18
2.626,18
Per l’attribuzione degli assegni in esame vanno esclusi dal computo degli
anni di servizio, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione
della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una
sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore ovvero un giudizio
complessivo inferiore a “nella media ”.
PARTE SECONDA – Pagina 386
5. Indennità di vacanza contrattuale
Trascorso un periodo di tre mesi dalla data del 31.12.2001, qualora non
sia intervenuto un provvedimento di carattere economico che rimoduli il
trattamento economico del personale destinatario del D.P.R. 139/2001, allo
stesso compete a decorrere dal mese successivo un elemento provvisorio di
retribuzione fino al 30% del tasso di inflazione programmato calcolato
sull’importo dei livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l’indennità
integrativa speciale.
Dopo ulteriori tre mesi, detto importo deve essere aggiornato in ragione
del 50% del tasso d’inflazione programmato e cessare di essere erogato in
concomitanza degli effetti economici del nuovo D.P.R., emanato ai sensi del
D.Lvo 129/2000, art. 4.
PARTE SECONDA – Pagina 387
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE SECONDA – Pagina 388
TENENTE COLONNELLO
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
arruolato
APPLICAZIONE D.P.R. 08.02.2001 N.139
gg mm aaaa
01/07/2000 Stipendio Liv. VIII
Incremento al 01/07/2000
Totale
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (12.197,72) =
in data
in data
in data
in data
in data
in data
01/11/1983;
01/11/1983;
01/11/1987;
01/11/1990;
01/11/1997;
17/07/2000.
11.181,81
266,49
11.448,30
749,42
12.197,72
304,94
Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 17/07/2000
17/07/2000 Stipendio Liv. IX
Incremento al 17/07/2000
Totale
R.I.A. (Legge 28.07.1999, n.266)
Totale
12.834,47
291,28
13.125,75
1.054,36
14.180,11
17/07/2000 Assegno pensionabile
17/07/2000 Importo aggiuntivo pensionabile
1.103,15
390,44
01/01/2001 Stipendio Liv. IX
R.I.A.
Totale
01/01/2001 Importo aggiuntivo pensionabile
PARTE SECONDA – Pagina 389
13.615,35
1.054,36
14.669,71
2.076,16
AIUTANTE
Promosso Sergente
“
Sergente Maggiore
“
Maresciallo Ordinario
“
Maresciallo Capo
“
Maresciallo Maggiore
“
Aiutante
gg mm aaaa
arruolato
in data
in data
in data
in data
in data
in data
in data
21/07/1978;
21/07/1979;
21/07/1981;
21/03/1985;
21/03/1989;
01/01/1993;
01/01/1995.
APPLICAZIONE D.P.R. 10.05.96 N. 360
01/01/1996 Stipendio Liv. VII bis (Legge 28.3.97, n.85)
Incremento al 01/01/1996
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici Congelati
nel grado di Maresciallo Capo:3
01/12/1996 Stipendio Liv. VII bis
Incremento al 01/12/1996
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici Congelati
nel grado di Maresciallo Capo:3
8.506,56
498,90
780,88
9.786,34
449,05
8.506,56
1.065,97
780,88
10.353,41
449,05
01/01/1997 Assegno pensionabile
966,81
01/01/1997 Importo aggiuntivo pensionabile
204,52
01/07/1997 Stipendio Liv. VII bis
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici Congelati
nel grado di Maresciallo Capo:3
21/07/1997 ASSEGNO FUNZIONALE
Arruolato in data 21/07/1978
01/01/1998 Emolumento ex legge N.85/1997
Promosso Aiutante in data 01/09/1995
01/04/1998 Indennità di vacanza contrattuale
art.1 - comma 3 del D.P.R. 10.05.96, n.360
01/07/1998 Indennità di vacanza contrattuale (fino al 30/9/1998)
art.1 - comma 3 del D.P.R. 10.05.96, n.360
PARTE SECONDA – Pagina 390
9.928,88
780,88
10.709,76
449,05
939,95
340,86
88,42
147,37
gg mm aaaa
APPLICAZIONE D.P.R. 16.03.99 N. 255
01/10/1998 Stipendio Liv. VII bis
Incremento al 01/10/1998
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici Congelati
nel grado di Maresciallo Capo:3
01/08/1999 Stipendio Liv. VII bis
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici Congelati
nel grado di Maresciallo Capo:3
9.928,88
291,28
780,88
11.001,05
449,05
10.464,97
780,88
11.245,85
449,05
01/11/1999 Assegno pensionabile
966,81
01/11/1999 Importo aggiuntivo pensionabile
334,66
31/12/1999 Assegno pensionabile
966,81
31/12/1999 Importo aggiuntivo pensionabile
371,85
gg mm aaaa
APPLICAZIONE D.P.R. 08.02.2001 N. 139
01/07/2000 Stipendio Liv. VII bis
Incremento al 01/07/2000
R.I.A.
Totale
Scatti Gerarchici Congelati
nel grado di Maresciallo Capo:3
01/01/2001 Stipendio Liv. VII bis
R.I.A.
Totale
10.464,97
254,10
780,88
11.499,94
449,05
11.146,69
780,88
11.927,57
Scatti Gerarchici Congelati
nel grado di Maresciallo Capo:3
449,05
01/01/2001 Importo aggiuntivo pensionabile
1.890,23
01/01/2001 Emolumento ex legge N.85/1997
Promosso Aiutante in data 01/09/1995
PARTE SECONDA – Pagina 391
747,83
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
D.P.R. 10.1.1957
D.P.R. 31.7.1995
D.P.R. 10.5.1996
D.P.R. 8.2.2001
n. 3
n. 394
n. 360
n. 139
PARTE SECONDA – Pagina 392
D.P.R. 10 GENNAIO 1957, n. 3
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22)
(stralcio)
Art. 82
(Assegno alimentare)
comma 1
All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura
non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi
di famiglia.
D.P.R. 31 LUGLIO 1995, n. 394
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1995, n. 222)
(stralcio)
Art. 4
(Assegno pensionabile)
comma 1
In relazione alla peculiarità organizzativa e funzionale conseguente
al nuovo orario di lavoro fissato nei termini previsti nei commi 1, 2
e 3, dell'art. 10, al personale di cui al comma 1 dell'art. 1 compete,
con decorrenza dal 31 dicembre 1995, un assegno pensionabile
mensile lordo nei seguenti importi:
Livello
“
“
“
“
“
“
comma 2
V
VI
VI-bis
VII
VII-bis
VIII
IX
L.
“
“
“
“
“
“
129.000
136.000
143.000
149.000
156.000
163.000
178.000
L'assegno pensionabile di cui al comma 1 va corrisposto anche sulla
tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della
determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.
Per la soppressione dell'assegno di cui al presente comma, vedi l'art.
4, D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139.
PARTE SECONDA – Pagina 393
D.P.R. 10 MAGGIO 1996, n. 360
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 1996 n. 160)
(stralcio)
Art. 4
comma 8
A decorrere dal 1° gennaio 1997 compete un importo aggiuntivo
pensionabile mensile lordo nelle seguenti misure:
Livello
“
“
“
“
“
“
V
VI
VI-bis
VII
VII-bis
VIII
IX
L.
“
“
“
“
“
“
24.000
26.000
28.000
30.000
33.000
35.000
40.000
D.P.R. 8 FEBBRAIO 2001, n. 139
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 2001, n. 93)
(stralcio)
Art. 2
(Nuovi stipendi)
comma 1 Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono incrementati, a regime,
delle seguenti misure mensili lorde:
- Livello
V
L.
90.000
“
VI
“
96.000
“
VI-bis
“
100.500
“
VII
“
105.000
“
VII-bis “
110.000
“
VIII
“
115.000
“
IX
“
126.000
comma 2
Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1°
gennaio 2001.
PARTE SECONDA – Pagina 394
comma 3
Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:
- Livello
V
L.
34.000
“
VI
“
36.000
“
VI-bis
“
37.500
“
VII
“
39.000
“
VII-bis “
41.000
“
VIII
“
43.000
“
IX
“
47.000
comma 4
Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del
conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.
comma 5
I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
- Livello
V
L. 15.853.000
“
VI
“
17.523.000
“
VI-bis
“
18.829.000
“
VII
“
20.135.000
“
VII-bis “
21.583.000
“
VIII
“
23.031.000
“
IX
“
26.363.000
comma 6
Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.
Art. 4
(Importo aggiuntivo pensionabile)
comma 1
A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'importo aggiuntivo pensionabile
di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nelle misure derivanti
dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, assorbe gli importi mensili lordi
dell'assegno pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, che viene
contestualmente soppresso. L'importo aggiuntivo pensionabile è
rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde:
PARTE SECONDA – Pagina 395
- Livello
“
“
“
“
“
“
V
VI
VI-bis
VII
VII-bis
VIII
IX
L.
“
“
“
“
“
“
186.000
193.500
201.000
208.000
216.000
224.000
241.000
comma 2
A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli importi di cui al comma 1
sono aumentati delle seguenti misure mensili lorde:
- Livello
V
L.
78.000
“
VI
“
81.500
“
VI-bis
“
84.000
“
VII
“
87.000
“
VII-bis “
89.000
“
VIII
“
94.000
“
IX
“
94.000
comma3
I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile, a regime,
derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, sono:
- Livello
V
L. 264.000
“
VI
“
275.000
“
VI-bis
“
285.000
“
VII
“
295.000
“
VII-bis “
305.000
“
VIII
“
318.000
“
IX
“
335.000
comma 4
L'importo aggiuntivo pensionabile è corrisposto per tredici
mensilità ed è valutabile anche agli effetti della determinazione
dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.
Art. 5
(Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione)
comma 1
Le misure dell'assegno funzionale pensionabili di cui all'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255,
a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti
importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di
servizio sottoindicati:
PARTE SECONDA – Pagina 396
GRADI
1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti
Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti
Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti
Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti
Sergente e gradi corrispondenti
Sergente maggiore e gradi corrispondenti
Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti
Maresciallo e gradi corrispondenti
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti
Maresciallo capo e gradi corrispondenti
Aiutante e gradi corrispondenti
comma 2
29 anni
di servizio
Lire
Lire
1.725.000
1.725.000
1.725.000
1.725.000
2.145.000
2.145.000
2.145.000
2.180.000
2.180.000
2.180.000
2.180.000
2.145.000
2.145.000
2.145.000
2.145.000
2.985.000
2.985.000
2.985.000
3.035.000
3.035.000
3.035.000
3.035.000
Per gli Ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure
dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrerde
dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui
lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio
sottoindicati:
GRADO
Tenente
Capitano . . . . .
Maggiore . . . . . . . . . .
Tenente Colonnello . . . .
comma 3
19 anni
di servizio
19 anni
di servizio
29 anni
di servizio
Lire
Lire
2.565.000
2.565.000
3.300.000
3.720.000
3.195.000
3.195.000
5.085.000
5.085.000
L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge n. 231, del 1990, nelle misure
derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 255, è fissato nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati
dalla nomina a tenente:
GRADO
Capitano . . . . . . . . . .
Maggiore . . . . . . . . . .
Tenente Colonnello . . . .
PARTE SECONDA – Pagina 397
15 anni
di servizio
25 anni
di servizio
Lire
Lire
2.205.000
2.940.000
3.360.000
4.725.000
4.725.000
4.725.000
comma 4
Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal
computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al
biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità,
gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare
più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo
inferiore a «nella media».
PARTE SECONDA – Pagina 398
CAPITOLO XX - D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, n. 82
“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, in
materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate”.
1. Generalità
Le innovazioni apportate alle previgenti disposizioni dal D.Lgs. 82/2001
possono essere così sintetizzate:
- ridenominazione del grado apicale del Ruolo Marescialli da “Aiutante” a
“Primo Maresciallo” ed istituzione della qualifica di “Luogotenente”;
- attribuzione di scatti aggiuntivi a favore dei Caporali Maggiori Capi
Scelti, dei Sergenti Maggiori Capi, nonché dei Primi Marescialli e gradi
corrispondenti, in funzione dell’acquisizione di determinate anzianità di
grado e del rendimento in servizio;
- attribuzione di emolumenti pensionabili ai Sergenti, Marescialli e
Marescialli Ordinari e gradi corrispondenti, in funzione dell’acquisizione
di determinate anzianità di grado e del rendimento in servizio;
- attribuzione del trattamento economico del Primo Maresciallo a favore dei
Marescialli Capi e gradi corrispondenti, all’atto della maturazione di
determinate anzianità di grado;
- attribuzione di un assegno personale di riordino a favore dei Sottufficiali
appartenenti al Ruolo Marescialli, in servizio alla data del 31.12.2000;
- attribuzione completa dell’emolumento di cui all’art. 3 – 2° comma, della
legge 28.3.1997, n. 85 (€ 340,86), per i Primi marescialli e i Tenenti e
gradi equiparati proveniente dal Ruolo Marescialli;
- attribuzione del trattamento economico più favorevole, in relazione al
grado rivestito all’atto dell’ammissione ai corsi, al personale militare del
Ruolo Sergenti e del Ruolo Volontari di Truppa in Servizio Permanente.
2. Scatti aggiuntivi (artt. 2, 3 e 4)
a) A decorrere dal 15.3.2001, ai Caporali Maggiori, Capi Scelti ed ai
Sergenti Maggiori Capi e gradi corrispondenti che abbiano compiuto 8
anni di permanenza nel grado, fermo restando il livello di appartenenza, è
attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50% dello stipendio in godimento
(importo iniziale di livello - R.I.A. comprensiva degli scatti gerarchici
“congelati” e attribuiti eventualmente nel livello precedente) a condizione
che:
PARTE SECONDA – Pagina 399
- nel triennio precedente, non abbiano ottenuto in sede di valutazione
caratteristica una qualifica finale inferiore a “nella media”;
- nell’ultimo biennio non abbiano ottenuto una sanzione disciplinare più
grave della “consegna di rigore”.
Lo scatto aggiuntivo concesso ai Sergenti Maggiori Capi e gradi
corrispondenti è attribuito, nel caso di passaggio ai ruoli superiori, come
assegno ad personam, riassorbibile e non cumulabile con lo scatto
gerarchico previsto nello stesso livello retributivo nel ruolo d’accesso.
b) Ai Primi Marescialli che abbiano compiuto sette anni di permanenza nel
grado, fermo restando il livello di appartenenza, (VII bis), viene attribuito
uno scatto aggiuntivo pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo
iniziale di livello - R.I.A. comprensiva degli scatti gerarchici “congelati”
attribuiti eventualmente nel livello precedente) a condizione che:
- nel triennio precedente, non abbiamo ottenuto in sede di valutazione
caratteristica una qualifica finale inferiore a “nella media”;
- nell’ultimo biennio non abbiano ottenuto una sanzione disciplinare più
grave della “consegna di rigore”.
Il suddetto scatto deve essere riassorbito in caso di passaggio a livello
retributivo superiore.
Il Decreto Legislativo in argomento ha comunque previsto una fase
transitoria, fino all’anno 2007, ai fini dell’attribuzione dello scatto
aggiuntivo di cui sopra nei confronti di tutti i Primi Marescialli
(Aiutanti) che hanno conseguito tale grado con decorrenza anteriore
al 15 marzo 2001, in deroga a quanto sopra specificato, fermi restando gli
altri requisiti e le condizioni richieste dal medesimo decreto legislativo.
Inoltre, il riconoscimento del suddetto scatto deve avvenire anche per
tutti i Primi Marescialli promossi alla data del 1° gennaio dell'anno:
- 2002 dopo un anno di anzianità nel grado;
- 2003 dopo due anni di anni anzianità nel grado;
- 2004 dopo tre anni di anzianità nel grado;
- 2005 dopo quattro anni di anzianità nel grado;
- 2006 dopo cinque anni di anzianità nel grado;
- 2007 dopo sei anni di anzianità nel grado;
c) Ai Luogotenenti, cui è stata conferita tale qualifica secondo le modalità e i
criteri stabiliti dal medesimo D.Lgs. 82/2001, è attribuito un ulteriore
scatto aggiuntivo pari al 2,50% da calcolarsi come sopra specificato
escludendo dalla base del computo lo scatto aggiuntivo già attribuito nello
PARTE SECONDA – Pagina 400
stesso livello retributivo (VII bis) per il grado di Primo Maresciallo.
Il suddetto scatto aggiuntivo viene riassorbito all’atto del passaggio al
livello retributivo superiore.
L’attribuzione degli scatti aggiuntivi, al personale destinatario sospeso
precauzionalmente dall’impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare
di stato avviene sempre in relazione ai requisiti richiesti, anche con effetto
retroattivo al cessare delle sopraindicate cause impeditive sempre che le
stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
d) Ai fini dell’attribuzione degli scatti aggiuntivi, il computo dell’anzianità
di grado deve essere effettuato con riferimento alla data di effettiva
nomina al singolo grado (decorrenza giuridica) prescindendo da quella
amministrativa.
e) Ai fini dell’attribuzione degli scatti aggiuntivi, il computo dell’anzianità
di grado deve essere effettuato con riferimento alla data di effettiva
nomina al singolo grado (decorrenza giuridica) prescindendo da quella
amministrativa.
f) Le disposizioni relative all’attribuzione dello scatto aggiuntivo per i Primi
Marescialli e per i Luogotenenti, in quanto compatibili, si applicano anche
al personale del ruolo Musicisti.
3. Scatti gerarchici
Gli scatti gerarchici spettanti al personale non dirigente e non direttivo
delle FF.AA. continuano ad essere computati, come specificato nella tabella
“D” allegata al citato decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, calcolando
il 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale di livello – R.I.A
comprensiva degli scatti gerarchici “congelati” attribuiti nel livello
precedente).
4. Emolumento pensionabile (art. 17)
a) A decorrere dal 14 aprile 2001, data di entrata in vigore del decreto
legislativo in argomento, è attribuito ai Sergenti, ai Marescialli nonché ai
Marescialli Ordinari e gradi corrispondenti, un emolumento pensionabile
rispettivamente al compimento degli anni di permanenza nel grado e negli
importi sottoindicati:
PARTE SECONDA – Pagina 401
Grado
Permanenza nel grado
Importo
Sergente
Maresciallo
Maresciallo 3 classe
Capo 3 classe
Maresciallo ordinario
Maresciallo 2 classe
Capo 2 classe
3 anni e 6 mesi
€ 191,09
1 anno
€ 258,23
3 anni e 6 mesi
€ 258,23
L’emolumento pensionabile di cui sopra, è valido anche ai fini del
computo della 13ª mensilità e dell’indennità di buonuscita e deve essere
riassorbito all’atto del passaggio dal livello retributivo di appartenenza al
livello retributivo superiore. Lo stesso decreto legislativo 82/2001, ha
inoltre espressamente specificato che la corresponsione dell’emolumento
pensionabile spetta ai Sergenti e ai Marescialli Ordinari e gradi
corrispondenti solo se nel biennio precedente alla maturazione della
anzianità di grado prevista abbiano ottenuto una valutazione caratteristica
non inferiore a “ nella media” e non abbiano riportato nell’ultimo biennio
una sanzione disciplinare più grave della “consegna di rigore”.
b) Ai fini della corresponsione del suddetto miglioramento economico è stata
prevista una fase transitoria per la quale al personale inquadrato nel Ruolo
Marescialli, ai sensi dell'art. 34 del D.L.gs. 12.5.1995 n. 196, in servizio
alla data del 31.12.2000, l'emolumento pensionabile di cui sopra deve
essere attribuito in deroga ai limiti temporali, un anno - tre anni e sei mesi,
come specificato dall'art. 19, 2° comma, del medesimo D.L.gs 82/2001.
Tale condizione derogativa viene mantenuta nel caso di promozione al
grado di Maresciallo Ordinario e gradi corrispondenti.
In buona sostanza, per effetto del combinato disposto dall'art.34 bis del
D.Lgs. 12.5.1995, n. 196, aggiunto dall'art. 19 del D.Lgs. 82/2001, e degli
artt. 31 ter. e 31 quater dello stesso D.Lgs. 196/1996, i limiti temporali
stabiliti per l'acquisizione dell'emolumento pensionabile hanno valenza
esclusivamente per i Sergenti ed i Marescialli in servizio alla data del
31.12.2000.
c) L’attribuzione degli emolumenti pensionabili, al personale destinatario
sospeso precauzionalmente dall’impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai
riti alternativi per delitto non colposo o sottoposto a procedimento
disciplinare di stato, avviene sempre in relazione ai requisiti richiesti,
anche con effetto retroattivo al cessare delle sopraindicate cause
impeditive sempre che le stesse non comportino la cessazione dal servizio
permanente.
PARTE SECONDA – Pagina 402
5. Attribuzione del trattamento economico superiore ai Marescialli Capi e
gradi corrispondenti
L’articolo 17, del Decreto Legislativo 28.2.2001, n. 82, ha disposto dal 14
aprile 2001, a favore dei Marescialli Capi e gradi corrispondenti,
l’attribuzione del trattamento economico previsto per il Primo Maresciallo
con effetto dal giorno successivo al compimento dei 10 anni di permanenza
nel grado.
Tale beneficio economico deve essere riassorbito all’atto della
promozione al grado superiore.
Ai fini della determinazione del requisito temporale richiesto vanno
esclusi gli anni per i quali gli interessati siano stati giudicati non idonei
all’avanzamento al grado di Primo Maresciallo e i periodi di detrazione di
anzianità subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per
motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di
riduzione di anzianità dovuti ad interruzioni dal servizio.
Nei confronti del personale destinatario, si deve procedere non soltanto
all’adeguamento dello stipendio iniziale di livello dal VII al VII livello bis,
ma anche di tutti gli istituti economici fissi, continuativi ed accessori
correlati al grado di Primo Maresciallo.
Inoltre, il trattamento economico di cui sopra va corrisposto al personale a
condizione che:
- abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica, nel triennio
antecedente all’anno di maturazione del requisito temporale, la qualifica
di almeno “nella media” o giudizio equivalente;
- non abbia riportato nell’ultimo biennio alcuna sanzione disciplinare più
grave della “consegna di rigore”;
- non sia, all’atto della maturazione del requisito temporale, rinviato a
giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, sottoposto a
procedimento disciplinare di stato o sospeso dall’ impiego. In tal caso,
l’attribuzione del trattamento economico in argomento, avviene sempre in
relazione ai requisiti richiesti, anche con effetto retroattivo al cessare delle
sopraindicate cause impeditive sempre che le stesse non comportino la
cessazione dal servizio permanente.
PARTE SECONDA – Pagina 403
6. Assegno personale pensionabile di riordino (art. 19)
A decorrere dal 15.3.2001, ai Sottufficiali inquadrati nel Ruolo
Marescialli, ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo 12.5.1995, n. 196, in
servizio alla data del 31.12.2000 è attribuito un assegno personale
pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di
appartenenza e quello:
- del Primo Maresciallo, per i Sottufficiali che alla data del 31.12.2000
rivestono il grado di maresciallo Capo e gradi corrispondenti;
- del Maresciallo Capo e gradi corrispondenti, per i Sottufficiali che alla
data del 31.12.2000 rivestono il grado di Maresciallo Ordinario e gradi
corrispondenti;
- del Maresciallo Ordinario e gradi corrispondenti, per i Sottufficiali che
alla data del 31.12.2000 rivestono il grado di Maresciallo e gradi
corrispondenti.
L'assegno personale pensionabile di riordino deve essere assorbito
definitivamente all'atto della promozione al grado superiore, ovvero
dell'attribuzione del trattamento economico del VII liv. bis., per i
Marescialli Capi con più di 10 anni di servizio.
Nella seguente Tabella, a titolo esemplificativo, sono stati determinati gli
assegni di riordino con riferimento agli importi dei livelli previsti dal D.P.R.
8.2.2001, n. 139:
Sott/li inquadrati nel
Ruolo Marescialli ai
sensi art. 34 D.Lgs.
196/96 in servizio al
31.12.2000 con il
grado di:
Maresciallo Capo
Maresciallo 1° cl.
Capo 1° cl.
Maresciallo Ord.
Maresciallo 2° cl.
Capo 2° cl.
Maresciallo
Maresciallo 3° cl.
Capo 3° cl.
LIVELLO
Appartenenza
al 15.3.2001
VII
GRADO
di
riferimento
1° Mar.
ASSEGNO
LIVELLO
Personale
di
Pensionabile
riferimento di Riordino a.l.
VII bis
€ 747,83
VI bis
Mar. Capo
VII
€ 674,49
VI
Mar.o Ord.
VI bis
€ 674,49
L’assegno personale pensionabile di riordino di cui sopra è cumulabile
con l’emolumento pensionabile di cui all'art. 17 dello stesso D.L.gs 82/2001.
PARTE SECONDA – Pagina 404
Tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 50, comma 9 della legge
23.12.2000, n. 388, i sopracitati assegni, dovuti per il mese di dicembre
2002, sono incrementati di un ammontare pari a cinque mensilità, a titolo di
acconto sugli assegni dovuti per l'anno successivo.
L’acconto viene recuperato mediante una riduzione proporzionale degli
assegni erogati per ognuno dei mesi dell’anno 2003, fino alla concorrenza
dell’acconto.
Nel caso in cui l’assegno non sia più dovuto nel corso dell’anno 2003, il
recupero ha luogo mediante una trattenuta sulle competenze mensili di un
ammontare pari a cinque dodicesimi dell’assegno cessato, fino alla
concorrenza dell’acconto.
7. Emolumento ex art. 3, 2° comma, legge 28.03.1997, n. 85 (art. 22)
A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai Primi Marescialli appartenenti al
Ruolo Marescialli, con almeno 2 anni e 4 mesi di anzianità di grado maturata
a partire da data non antecedente al 1° settembre 1995, e ai Tenenti e gradi
equiparati, provenienti dai Marescialli con almeno venti anni di servizio
comunque prestato, è attribuito un emolumento di importo pari alla
differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo
superiore.
8. Trattamento economico spettante al personale militare in qualità di allievo
(art. 21)
Si precisa che il decreto legislativo in oggetto, ha previsto espressamente
che nei confronti del personale del Ruolo dei Volontari di Truppa in
Servizio Permanente e del Ruolo Sergenti, ammesso in qualità di allievo alla
frequenza dei corsi formativi previsti dalla normativa in vigore, vanno
attribuiti, qualora più favorevoli, gli assegni relativi al grado rivestito all’atto
dell’ammissione ai corsi.
9. Personale in ausiliaria
Per il personale che alla data del 1° aprile 2001 si trova nella posizione di
ausiliaria, non possono applicarsi le disposizioni del più volte citato decreto
legislativo n. 82/2001, ai fini dell’adeguamento dell’indennità di cui all’art.
46, della legge 10 maggio 1983, n. 212 e successive modificazioni.
PARTE SECONDA – Pagina 405
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE SECONDA – Pagina 406
MARESCIALLO ORDINARIO
Promosso Sergente
“
Sergente Maggiore
“
Maresciallo
“
Maresciallo Ordinario
arruolato
in data
in data
in data
in data
in data
01/09/1986;
01/09/1987;
01/03/1990;
01/09/1995;
01/09/1997.
APPLICAZIONE D.P.R. 08.02.2001 N.139
gg mm aaaa
01/07/2000 Stipendio Liv. VI bis
Incremento al 01/07/2000
Totale
R.I.A.
Totale
9.101,52
232,41
9.333,93
503,00
9.836,93
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (9.836,93) =
245,92
01/01/2001 Stipendio Liv. VI bis
9.724,37
R.I.A.
Totale
503,00
10.227,37
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (10.227,37) =
01/01/2001 Importo aggiuntivo pensionabile
gg mm aaaa
255,68
1.766,28
APPLICAZIONE D.L.VO 28.02.2001 N. 82
15/03/2001 Assegno pensionabile di riordino (art.19)
674,49
14/04/2001 Emolumento pensionabile (art.17)
258,23
PARTE SECONDA – Pagina 407
1° MAR. “LUOGOTENENTE”
arruolato in data
Promosso Sergente
in data
“
Sergente Maggiore
in data
“
Maresciallo Ordinario
in data
“
Maresciallo Capo
in data
“
Maresciallo Maggiore
in data
“
Maresciallo Maggiore “A”
in data
“
Aiutante
in data
Cambio denominazione grado apicale da Aiutante a 1° Maresciallo
in data
Promosso 1° Maresciallo “Luogotenente”
in data
06/02/1967;
10/03/1969;
24/12/1971;
24/06/1980;
24/06/1984;
08/09/1989;
08/09/1994;
01/09/1995;
15/03/2001;
14/04/2001.
APPLICAZIONE D.P.R. 08.02.2001 N. 139
gg mm aaaa
01/07/2000 Stipendio Liv. VII bis
Incremento al 01/07/2000
Totale
R.I.A.
Totale
Assegno Funzionale
10.464,97
254,10
10.719,06
2.164,65
12.883,71
1.381,52
01/01/2001 Stipendio Liv. VII bis
R.I.A.
Totale
Assegno Funzionale
11.146,69
2.164,65
13.311,34
1.567,45
01/01/2001 Importo aggiuntivo pensionabile
01/01/2001 Emolumento ex legge N.85/1997
Promosso Aiutante in data 01/09/1995
gg mm aaaa
1.890,23
747,83
APPLICAZIONE D.L.VO 28.02.2001 N. 82
Cambio denominazione grado apicale
da Aiutante a 1^ Maresciallo
15/03/2001 Stipendio Liv. VII bis
R.I.A.
Totale
Assegno Funzionale
15/03/2001 Scatto aggiuntivo (art.4 DL 82/01)
11.146,69
2.164,65
13.311,34
1.567,45
332,78
I Maresciallo "Luogotenente" con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 14/04/2001
14/04/2001 Stipendio Liv. VII bis
R.I.A.
Totale
Assegno Funzionale
Scatti aggiuntivi (art.4 DL 82/01)
11.146,69
2.164,65
13.311,34
1.567,45
665,57
PARTE SECONDA – Pagina 408
MARESCIALLO CAPO (+ 10 anni di servizio nel grado – attribuzione trattamento
economico del 1° Maresciallo)
arruolato in data 21/07/1978;
Promosso Sergente
in data 21/07/1979;
“
Sergente Maggiore
in data 21/07/1981;
“
Maresciallo Ordinario
in data 21/03/1987;
“
Maresciallo Capo
in data 21/02/1993
(dec. giur. 21/02/1991).
gg mm aaaa
APPLICAZIONE D.P.R. 08.02.2001 N. 139
01/07/2000 Stipendio Liv. VII
Incremento al 01/07/2000
Totale
R.I.A.
Totale
Assegno Funzionale
01/01/2001 Stipendio Liv. VII
R.I.A.
Totale
9.748,12
241,70
9.989,83
1.112,52
11.102,35
939,95
10.398,86
1.112,52
11.511,38
Assegno Funzionale
1.125,88
01/01/2001 Importo aggiuntivo pensionabile
1.828,26
gg mm aaaa
APPLICAZIONE D.L.VO 28.02.2001 N. 82
15/03/2001 Assegno pensionabile di riordino (art.19)
14/04/2001 Attribuzione trattamento economico
previsto per il 1^ Maresciallo
R.I.A.
Totale
Assegno Funzionale
14/04/2001 Importo aggiuntivo pensionabile
PARTE SECONDA – Pagina 409
747,83
11.146,69
1.112,52
12.259,21
1.125,88
1.890,23
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
D.LGS.
LEGGE
D.LGS.
12.5.1995 n. 196
28.3.1997 n. 85
28.2.2001, n. 82
PARTE SECONDA – Pagina 410
D.LGS. 12 MAGGIO 1995, n. 196
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122)
(stralcio)
Art. 1
(Ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, dei sergenti, dei
marescialli e dei musicisti)
comma 1
Nelle Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, sono
istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente nei limiti delle
dotazioni organiche vigenti:
a) ruolo dei volontari di truppa;
b) ruolo dei sergenti;
c) ruolo dei marescialli;
d) ruolo dei musicisti.
Art. 2
(Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente)
comma 1
Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è articolato
nei seguenti gradi:
a) Esercito:
-
1° caporal maggiore;
caporal maggiore scelto;
caporal maggiore capo;
caporal maggiore capo scelto.
b) Marina:
-
sottocapo di 3ª classe;
sottocapo di 2ª classe;
sottocapo di 1ª classe;
sottocapo di 1ª classe scelto.
c) Aeronautica:
-
aviere capo;
1° aviere scelto;
1° aviere capo;
1° aviere capo scelto.
PARTE SECONDA – Pagina 411
comma 2
La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente è così costituita:
Esercito: 16.722;
Marina: 4.615;
Aeronautica: 2.250.
Nell'ambito della Marina è previsto inoltre un ruolo dei volontari di
truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unità.
comma 3
Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute
in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve
di cui al comma 1° del successivo articolo 7.
Art. 3
(Ruoli dei sergenti e dei marescialli).
comma 1
Il ruolo dei sergenti è articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito:
- sergente;
- sergente maggiore;
- sergente maggiore capo.
b) Marina:
- sergente;
- secondo capo;
- secondo capo scelto.
c) Aeronautica:
- sergente;
- sergente maggiore;
- sergente maggiore capo.
comma 2
Il ruolo dei marescialli è articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito:
-
maresciallo;
maresciallo ordinario;
maresciallo capo;
primo maresciallo.
PARTE SECONDA – Pagina 412
b) Marina:
-
capo di 3ª classe;
capo di 2ª classe;
capo di 1ª classe;
primo maresciallo.
c) Aeronautica:
comma 3
maresciallo di 3ª classe;
maresciallo di 2ª classe;
maresciallo di 1ª classe;
primo maresciallo.
La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei marescialli è cosi
costituita:
a) Esercito:
- sergenti: 10.700;
- marescialli: 17.000 (di cui 5.100 primi marescialli);
b) Marina:
-
sergenti: 7.875;
marescialli: 7.425 (di cui 2.227 primi marescialli);
Capitanerie di Porto:
sergenti: 2.100;
marescialli: 2.000 (di cui 600 primi marescialli);
c) Aeronautica:
- sergenti: 10.044;
- marescialli: 24.300 (di cui 7.290 primi marescialli).
Art. 4
(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente)
comma 1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio,
attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della
categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico,
nonché incarichi di comando nei confronti di uno o più militari.
comma 2 I volontari di truppa in servizio permanente dovranno essere
prioritariamente impiegati nelle unità operative o addestrative
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
PARTE SECONDA – Pagina 413
comma 3 Il personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente del corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle
specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni
di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione
e delle altre leggi che lo prevedono.
Art. 4 bis
(Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai caporal maggiori capi scelti e gradi
corrispondenti)
comma 1
Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai caporal maggiori
capi scelti e gradi corrispondenti che abbiano compiuto otto anni di
permanenza nel grado è attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto
aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente
abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica
finale inferiore a «nella media» o abbia riportato nell'ultimo biennio
sanzione disciplinare più grave della «consegna di rigore».
Art. 25
(Aspettativa)
comma 1
I volontari di truppa in servizio permanente possono essere collocati
in aspettativa per infermità, per motivi privati e per le altre cause
previste dalla normativa vigente. Sono, altresì, collocati di diritto in
aspettativa per prigionia di guerra.
comma 2
L'aspettativa, ad eccezione di quella per prigionia di guerra, non
può superare due anni in un quinquennio e termina con il cessare
della causa che l'ha determinata. Prima del collocamento in
aspettativa per infermità al militare sono concessi i periodi di
licenza non ancora fruiti.
comma 3
Il militare in aspettativa per infermità, che debba essere valutato per
l'avanzamento o frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini
dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne faccia
domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari e se riconosciuto
idoneo è richiamato in servizio.
comma 4
Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di
servizio è corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 26
della legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni.
PARTE SECONDA – Pagina 414
comma 5
L'aspettativa per motivi privati è disposta su motivata richiesta
dell'interessato. La concessione è subordinata alle esigenze di
servizio. Fermo il limite del comma 2, l'aspettativa per motivi
privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno.
L'interessato, che sia già stato in aspettativa per motivi privati, non
può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal
rientro in servizio. Al militare in aspettativa per motivi privati non
compete lo stipendio od altro assegno. Il periodo trascorso in
aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del trattamento
di quiescenza, della indennità di fine servizio e dell'avanzamento. Il
militare in aspettativa per motivi privati è richiamato in servizio a
domanda, qualora debba essere valutato per l'avanzamento o debba
frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini
dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori.
comma 6
Al volontario di truppa in servizio permanente in aspettativa per
prigionia di guerra o per infermità dipendente da causa di servizio
compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in
attività di servizio. L'aspettativa per prigionia di guerra decorre
dalla data della cattura. Agli effetti della pensione, il tempo
trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per
infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è
computato per intero.
comma 7
L'aspettativa è disposta con determinazione ministeriale.
Art. 26
(Sospensione dal servizio)
comma 1
La sospensione dal servizio può avere carattere precauzionale,
disciplinare o penale.
comma 2
Il volontario di truppa in servizio permanente, che abbia assunto in
un procedimento penale la qualità di imputato per un reato da cui
possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado o che sia
sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità,
può essere sospeso precauzionalmente dal servizio fino all'esito del
procedimento penale e/o disciplinare. Nei confronti del militare a
carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che
si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva, il
provvedimento di sospensione precauzionale è sempre adottato
dalla data in cui l'interessato è stato privato della libertà personale.
PARTE SECONDA – Pagina 415
comma 3
La sospensione precauzionale è revocata a tutti gli effetti se il
procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari
che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. È
revocata, inoltre, quando, dopo il proscioglimento in sede penale, il
volontario di truppa in servizio permanente non venga sottoposto a
procedimento disciplinare ovvero quando il procedimento
disciplinare si esaurisca senza dar luogo a sanzioni disciplinari di
stato.
comma 4
La sospensione disciplinare è inflitta, previa inchiesta formale, e
decorre dalla data di notifica del provvedimento. La sua durata non
può essere inferiore a un mese né superiore a sei. Nel periodo
trascorso in sospensione disciplinare dal servizio viene computato il
periodo della sospensione precauzionale sofferta con revoca
dell'eventuale eccedenza.
comma 5
Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena
accessoria della sospensione dal grado, ai sensi del codice penale
militare di pace, la condanna all'arresto per un tempo non inferiore a
un mese comporta la sospensione per motivi penali durante
l'espiazione della pena.
comma 6
Al volontario di truppa in servizio permanente durante la
sospensione dal servizio compete la metà degli assegni a carattere
fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso
in sospensione dal servizio è computato per metà.
comma 7
La sospensione dal servizio è disposta con decreto ministeriale e
può essere applicata anche nei confronti del volontario di truppa in
servizio permanente in aspettativa.
comma 7 bis.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese, ove
compatibili, ai volontari in ferma breve o in rafferma.
Art. 27
(Cessazione dal servizio permanente)
comma 1
Il volontario di truppa in servizio permanente cessa dal servizio
permanente per una delle seguenti cause:
a) età;
b) infermità;
c) domanda;
PARTE SECONDA – Pagina 416
d) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;
e) nomina all'impiego civile;
f) perdita del grado;
g) scarso rendimento.
comma 2
Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato
con decreto ministeriale.
comma 3
I volontari di truppa in servizio permanente cessano dal servizio
permanente per età al compimento del cinquantaseiesimo anno e
sono collocati nella ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a
secondo dell'idoneità. Essi permangono nella categoria
dell'ausiliaria per otto anni. Successivamente sono collocati nella
riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica.
comma 4
Gli interessati, tre mesi prima del compimento del
cinquantaseiesimo anno di età, possono, a domanda, rinunciare al
passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono
collocati direttamente nella categoria della riserva.
Nella categoria dell'ausiliaria sono inoltre collocati i volontari di
truppa in servizio permanente che cessano dal servizio a domanda
al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente
prestato.
comma 5
Art. 28
(Ausiliaria)
comma 1
La categoria dell'ausiliaria comprende il personale appartenente al
ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente che, essendovi
transitato nei casi previsti per legge, ha manifestato all'atto del
collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a
prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di
residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra
amministrazione. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del
Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della
funzione pubblica.
PARTE SECONDA – Pagina 417
comma 2
Il militare in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire
cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti
contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale
divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della
riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la
categoria dell'ausiliaria.
comma 3
Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per
raggiunti limiti di età o a domanda, sia collocato nella riserva
perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti
l'idoneità, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.
comma 4
Al personale collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al
trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per
cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza
percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante
nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari
grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella
posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della
predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa
speciale e dell'assegno per nucleo familiare.
comma 5
Sono estese al volontario di truppa in ausiliaria le disposizioni di
cui all'art. 46, comma secondo e terzo, della legge 10 maggio 1983,
n. 212.
Art. 29
(Riserva)
comma 1
La categoria della riserva comprende i militari che, essendo cessati
dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio
soltanto in tempo di guerra.
comma 2
I volontari di truppa cessano di appartenere alla riserva e sono
collocati
in
congedo
assoluto
al
compimento
del
sessantacinquesimo anno di età. In tale ultima posizione non hanno
obblighi di servizio, conservano il grado e l' onore dell'uniforme e
sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la
disciplina.
PARTE SECONDA – Pagina 418
Art. 30
(Norma di rinvio)
comma 1
Al personale dei ruoli dei marescialli e dei sergenti si applicano le
disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il presente
decreto.
comma 2
Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente si applicano le disposizioni della legge 31
luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni ed integrazioni, non
in contrasto con il presente decreto legislativo, sostituendo le
espressioni «sottufficiale» e «complemento» rispettivamente con le
dizioni «volontario di truppa» e «congedo illimitato».
Art. 31.
(Trattamento economico)
comma 1
Con decorrenza dal 1° settembre 1995 è attribuito il trattamento
economico stipendiale risultante dalla Tabella «D», allegata al
presente decreto, nonché gli scatti stipendiali ivi stabiliti in luogo di
ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in
caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore
nell'ambito dello stesso livello retributivo.
comma 2
In aggiunta al trattamento economico stipendiale di cui al comma 1,
allo stesso personale viene corrisposto il trattamento economico
integrativo, quello accessorio e quello eventuale previsto dalle
norme in vigore.
comma 3
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto giuridico ed
economico dal 1° settembre 1995, ai sensi di quanto disposto dal
comma 1 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1990, n. 231.
comma 4
Al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella
posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del presente
decreto legislativo, ai fini dell'adeguamento dell'indennità di cui
all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive
modificazioni ed integrazioni.
PARTE SECONDA – Pagina 419
Ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria spettante al
medesimo personale, restano in vigore i livelli retributivi previsti
dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23.
Art. 31-bis.
(Attribuzione ai sergenti e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile)
comma 1
Ai sergenti e gradi corrispondenti che abbiano compiuto tre anni e
sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente
abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica
non inferiore a «nella media» e non abbiano riportato nell'ultimo
biennio sanzione disciplinare più grave della «consegna di rigore»,
è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue
lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di
buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo
superiore.
Art. 31-ter.
(Attribuzione ai marescialli e gradi corrispondenti di un emolumento
pensionabile)
comma 1
Ai marescialli e gradi corrispondenti che abbiano compiuto un anno
di permanenza nel grado, che nell'anno precedente abbiano ottenuto
in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a
«nella media» e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione
disciplinare più grave della «consegna di rigore», è attribuito un
emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche
per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita,
riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
Art. 31-quater.
(Attribuzione ai marescialli ordinari e gradi corrispondenti di un emolumento
pensionabile)
comma 1
Ai marescialli ordinari e gradi corrispondenti che abbiano compiuto
tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio
precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una
qualifica non inferiore a «nella media» e non abbiano riportato
nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della «consegna
PARTE SECONDA – Pagina 420
di rigore», è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000
annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per
l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello
retributivo superiore.
Art. 31-quinquies.
(Cause impeditive)
comma 1
Per il personale di cui agli articoli 31-bis, 31-ter, 31-quater sospeso
precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai
riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a
procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con
effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei
medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive,
salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio
permanente.
Art. 31-sexies.
(Attribuzione ai marescialli capi e gradi corrispondenti in servizio permanente
del
trattamento economico superiore)
comma 1
Ai marescialli capi e gradi corrispondenti in servizio permanente è
attribuito il trattamento economico previsto per il grado di primo
maresciallo, a condizione che:
a) abbiano maturato 10 anni di permanenza nel grado. Ai fini del
computo di tale periodo, non vanno calcolati gli anni per i quali
gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al
grado di primo maresciallo nonché i periodi di detrazione di
anzianità subiti per effetto di condanne penali o sospensione dal
servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati,
oltre ai periodi di riduzione di anzianità in conseguenza di
interruzione dal servizio;
b) abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, nel
triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito
temporale, la qualifica di almeno «nella media» o giudizio
equivalente;
c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio alcuna sanzione
disciplinare più grave della «consegna di rigore»;
PARTE SECONDA – Pagina 421
d) non siano, all'atto della maturazione del requisito temporale,
rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitto non
colposo, sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi
dall'impiego. In tale caso, al venir meno delle citate cause
impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal
servizio permanente, agli interessati verrà corrisposto il
trattamento di cui al presente comma, con la decorrenza che
sarebbe ad essi spettata in assenza di tali impedimenti.
comma 2
Il trattamento economico di cui al comma 1 è attribuito con
decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito
temporale e viene riassorbito all'atto della promozione al grado
superiore.
Art. 32
(Disposizioni diverse)
comma 1
Ai volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate
compete il trattamento stipendiale previsto per gli appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri, sulla base della
corrispondenza dei gradi di cui alla Tabella «A/1» allegata al
presente decreto, fatta eccezione del trattamento accessorio e
dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 43, comma 3, della
legge 1° aprile 1981, n. 121.
comma 2
Ad essi sono attribuite le indennità operative, di cui alla legge 23
marzo 1983, n. 78, e l'indennità militare nelle misure percepite dal
sergente o gradi corrispondenti, nonché il compenso per prestazioni
straordinarie, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 8 agosto 1990, n.
231.
comma 3
Al trattamento di quiescenza dei volontari di truppa in servizio
permanente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55
del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonché dell'art. 1, comma
15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito,
dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'art. 11
della legge 8 agosto 1990, n. 231.
PARTE SECONDA – Pagina 422
Art. 34-bis.
(Attribuzione di un assegno personale di riordino)
comma 1
Ai sottufficiali in servizio alla data del 31 dicembre 2000,
inquadrati nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, a decorrere dal 15
marzo 2001, è attribuito un assegno personale pensionabile di
riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di appartenenza
e quello:
a)
del primo maresciallo, per i sottufficiali che alla predetta data
del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo capo e
gradi corrispondenti;
b)
del maresciallo capo e gradi corrispondenti, per i sottufficiali
che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado
di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti;
c)
del maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, per i
sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000
rivestono il grado di maresciallo e gradi corrispondenti.
comma 2
L'assegno di cui al presente articolo è cumulabile con gli
emolumenti previsti dagli articoli 31-ter e 31-quater da attribuirsi in
deroga ai limiti temporali rispettivamente di un anno e tre anni e sei
mesi, e viene riassorbito all'atto della promozione al grado superiore
o dell'attribuzione del trattamento economico di cui all'articolo 31sexies ).
Art. 34-ter.
(Acconto sugli assegni personali di riordino dovuti per l'anno 2003)
Gli assegni personali di riordino di cui all'articolo 34-bis, dovuti per il
mese di dicembre dell'anno 2002 sono incrementati, a titolo di acconto sugli
assegni dovuti per l'anno successivo, di un ammontare pari a cinque mensilità.
L'acconto è recuperato mediante riduzione proporzionale degli assegni erogati
per ognuno dei mesi dell'anno 2003, fino a concorrenza dell'acconto; nel caso
l'assegno non sia più dovuto nel corso dell'anno 2003, il recupero ha luogo
mediante una trattenuta sulle competenze mensili di ammontare pari ai cinque
dodicesimi dell'assegno cessato, fino a concorrenza dell'acconto.
PARTE SECONDA – Pagina 423
Art. 39-bis.
(Attribuzione dell'emolumento ex articolo 3, comma 2, legge 28 marzo 1997, n.
85)
comma 1
Ai primi marescialli del ruolo marescialli ed ai tenenti e gradi
equiparati provenienti dai marescialli, ferme restando le condizioni
di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 16
marzo l999, n. 255, l'emolumento di cui all'articolo 3, comma 2,
della legge 28 marzo 1997, n. 85, è corrisposto dal 1° gennaio 2001
in misura pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento
ed il livello retributivo superiore.
Art. 42
(Entrata in vigore)
comma 1
Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1°
settembre 1995.
LEGGE. 28 MARZO 1997, n. 85
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 aprile 1997, n. 76)
(stralcio )
Art. 3
comma 2
Agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonché ai
marescialli aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianità di
servizio nella qualifica o nel grado è attribuito un emolumento
pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di
inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo
decorrenza, modalità e sulla base di requisiti da determinare in sede
di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure di
concertazione ivi previste, ed in relazione alle risorse finanziarie
disponibili.
Il medesimo emolumento è inoltre attribuito, evitando
sperequazioni con altro personale o adottando misure perequative
occorrenti, ai tenenti e al personale di grado e qualifica
corrispondente, aventi pari anzianità di servizio comunque prestato.
PARTE SECONDA – Pagina 424
D.Lgs. 28 FEBBRAIO 2001, n. 82
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 marzo 2001, n. 75)
(stralcio)
Art. 2
(Aggiunge l’art. 4 bis al D.Lgs 12 maggio 1995, n. 196)
Art. 4 bis
(Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai caporal maggiori capi scelti e gradi
corrispondenti)
comma 1
Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai caporal maggiori
capi scelti e gradi corrispondenti che abbiano compiuto otto anni di
permanenza nel grado è attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto
aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente
abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica
finale inferiore a «nella media» o abbia riportato nell'ultimo biennio
sanzione disciplinare più grave della «consegna di rigore».
Art. 3
(Aggiunge l’art. 5 bis al D.Lgs 12 maggio 1995, n. 196)
Art. 5 bis
(Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai sergenti maggiori capi e gradi
corrispondenti)
comma 1
Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai sergenti maggiori
capi e gradi corrispondenti che abbiano compiuto otto anni di
permanenza nel grado è attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto
aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente
abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica
finale inferiore a «nella media» o abbia riportato nell'ultimo biennio
sanzione disciplinare più grave della «consegna di rigore».
comma 2
Lo scatto aggiuntivo di cui al comma 1 è attribuito come assegno ad
personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico
previsto nello stesso livello retributivo in caso di accesso ai ruoli
superiori.
PARTE SECONDA – Pagina 425
Art. 4
(Aggiunge l’art. 6 bis, 6 ter e 6 quater al D.Lgs 12 maggio 1995, n. 196)
Art. 6 bis
(Attribuzione ai primi marescialli di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di
«luogotenente»)
comma 1
Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai primi marescialli
che abbiano compiuto sette anni di permanenza nel grado è
attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non è
attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in
sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a
«nella media» o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione
disciplinare più grave della «consegna di rigore».
comma 2
I primi marescialli, dopo che siano trascorsi sette anni
dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al comma 1, sono
valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35 della legge 10
maggio 1983, n. 212. Agli stessi, se idonei, viene attribuita la
qualifica di «luogotenente» secondo la graduatoria di merito a
decorrere dal giorno successivo al compimento dell'ottavo anno
dall'attribuzione del predetto scatto aggiuntivo. A tale attribuzione
di qualifica consegue il conferimento di uno scatto aggiuntivo.
comma 3
Gli scatti di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti all'atto dell'accesso
al livello retributivo superiore.
comma 4
Con decreto dirigenziale vengono determinate al 31 dicembre di
ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da
valutare per l'attribuzione della qualifica di «luogotenente». In
relazione alle esigenze funzionali ed ordinative di ciascuna Forza
armata, con decreto del Ministro della difesa, viene stabilito il
numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve
superare la misura di un ventiduesimo degli organici del medesimo
grado stabiliti all'articolo 3.
comma 5
Ai primi marescialli luogotenenti sono attribuiti, nell'àmbito delle
funzioni di cui all'articolo 6, comma 2, gli incarichi di più rilevante
responsabilità individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza
armata.
PARTE SECONDA – Pagina 426
comma 6
I primi marescialli luogotenenti hanno rango preminente sui pari
grado; fra primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di
conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con
diversa anzianità.
comma 7
Il Ministro della difesa, con decreto da emanarsi di concerto con il
Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro della
giustizia ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, determina
le caratteristiche del distintivo della qualifica di «luogotenente».
Sino all'emanazione del suindicato decreto i distintivi di qualifica
sono provvisoriamente adottati con determinazione del Capo di
stato maggiore della difesa.
Art. 6 ter
(Norme transitorie)
comma 1
In deroga alle disposizioni dell'articolo 6-bis, comma 1, fermi
restando gli altri requisiti e condizioni previsti al medesimo articolo
e all'articolo 6-quater, fino all'anno 2007, lo scatto aggiuntivo viene
attribuito ai primi marescialli:
a) che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza
anteriore al 15 marzo 2001;
b) promossi alla data del 1° gennaio:
-
comma 2
2002, dopo un anno di anzianità nel grado;
2003, dopo due anni di anzianità nel grado;
2004, dopo tre anni di anzianità nel grado;
2005, dopo quattro anni di anzianità nel grado;
2006, dopo cinque anni di anzianità nel grado;
2007, dopo sei anni di anzianità nel grado.
Fino al 2020, allo scopo di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo,
il conferimento della qualifica di «luogotenente» ai sensi del
comma 2 dell'articolo 6-bis, avviene:
a. per l'anno 2001, includendo in aliquota tutti i sottufficiali che
alla data del 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo
maggiore con qualifica di «aiutante» e gradi e qualifiche
corrispondenti. Il Ministro della Difesa con proprio decreto
determina il numero di qualifiche da attribuire che, comunque,
non deve essere superiore, in relazione alle esigenze ordinativo
funzionali di ciascuna Forza armata, a sette volte l'entità
massima delle qualifiche attribuibili ai sensi del comma 4
dell'articolo 6-bis;
PARTE SECONDA – Pagina 427
b. per gli anni successivi e fino al 2020, sulla base delle esigenze
ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della
trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il
Ministro della difesa con proprio decreto determina
annualmente i criteri per il progressivo e graduale aumento delle
anzianità richieste per l'inserimento nell'aliquota di valutazione
nonché il numero di qualifiche di «luogotenente» da attribuire,
che non potrà comunque essere superiore al doppio di quelle
attribuibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 6-bis.
Art. 6 quater
(Cause impeditive)
comma 1
Per il personale di cui agli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis e 6-ter sospeso
precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai
riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a
procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con
effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei
medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive,
salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio
permanente.
Art. 17
(Aggiunge l’art. 31 bis, 31 ter, 31 quater, 31 quinquies e 31 sexies al D.Lgs 12
maggio 1995, n. 196)
Art. 31 bis
(Attribuzione ai sergenti e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile)
comma 1
Ai sergenti e gradi corrispondenti che abbiano compiuto tre anni e
sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente
abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica
non inferiore a «nella media» e non abbiano riportato nell'ultimo
biennio sanzione disciplinare più grave della «consegna di rigore»,
è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue
lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di
buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo
superiore.
PARTE SECONDA – Pagina 428
Art. 31 ter
(Attribuzione ai marescialli e gradi corrispondenti di un emolumento
pensionabile)
comma 1
Ai marescialli e gradi corrispondenti che abbiano compiuto un anno
di permanenza nel grado, che nell'anno precedente abbiano ottenuto
in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a
«nella media» e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione
disciplinare più grave della «consegna di rigore», è attribuito un
emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche
per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita,
riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
Art. 31 quater
(Attribuzione ai marescialli ordinari e gradi corrispondenti di un emolumento
pensionabile)
comma 1
Ai marescialli ordinari e gradi corrispondenti che abbiano compiuto
tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio
precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una
qualifica non inferiore a «nella media» e non abbiano riportato
nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della «consegna
di rigore», è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000
annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per
l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello
retributivo superiore.
Art. 31 quinquies
(Cause impeditive)
comma 1
Per il personale di cui agli articoli 31-bis, 31-ter, 31-quater sospeso
precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai
riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a
procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con
effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei
medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive,
salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio
permanente.
PARTE SECONDA – Pagina 429
Art. 31 sexies
(Attribuzione ai marescialli capi e gradi corrispondenti in servizio permanente
del trattamento economico superiore)
comma 1
Ai marescialli capi e gradi corrispondenti in servizio permanente è
attribuito il trattamento economico previsto per il grado di primo
maresciallo, a condizione che:
a) abbiano maturato 10 anni di permanenza nel grado. Ai fini del
computo di tale periodo, non vanno calcolati gli anni per i quali
gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al
grado di primo maresciallo nonché i periodi di detrazione di
anzianità subiti per effetto di condanne penali o sospensione dal
servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati,
oltre ai periodi di riduzione di anzianità in conseguenza di
interruzione dal servizio;
b) abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, nel
triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito
temporale, la qualifica di almeno «nella media» o giudizio
equivalente;
c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio alcuna sanzione
disciplinare più grave della «consegna di rigore»;
d) non siano, all'atto della maturazione del requisito temporale,
rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitto non
colposo, sottoposti a procedimento disciplinare di stato o
sospesi dall'impiego. In tale caso, al venir meno delle citate
cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la
cessazione dal servizio permanente, agli interessati verrà
corrisposto il trattamento di cui al presente comma, con la
decorrenza che sarebbe ad essi spettata in assenza di tali
impedimenti.
comma 2
Il trattamento economico di cui al comma 1 è attribuito con
decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito
temporale e viene riassorbito all'atto della promozione al grado
superiore.
PARTE SECONDA – Pagina 430
Art. 19
(Aggiunge l’art. 34 bis, 34 ter, 34 quater e 34 quinquies al D.Lgs 12 maggio
1995, n. 196)
Art. 34 bis
(Attribuzione di un assegno personale di riordino)
comma 1
Ai sottufficiali in servizio alla data del 31 dicembre 2000,
inquadrati nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, a decorrere dal 15
marzo 2001, è attribuito un assegno personale pensionabile di
riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di appartenenza
e quello:
a) del primo maresciallo, per i sottufficiali che alla predetta data
del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo capo e
gradi corrispondenti;
b) del maresciallo capo e gradi corrispondenti, per i sottufficiali
che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti;
c) del maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, per i
sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000
rivestono il grado di maresciallo e gradi corrispondenti.
comma 2
L'assegno di cui al presente articolo è cumulabile con gli
emolumenti previsti dagli articoli 31-ter e 31-quater da attribuirsi in
deroga ai limiti temporali rispettivamente di un anno e tre anni e sei
mesi, e viene riassorbito all'atto della promozione al grado superiore
o dell'attribuzione del trattamento economico di cui all'articolo 31sexies.
Art. 34 ter
(Acconto sugli assegni personali di riordino dovuti per l'anno 2003).
Gli assegni personali di riordino di cui all'articolo 34-bis, dovuti per il
mese di dicembre dell'anno 2002 sono incrementati, a titolo di acconto
sugli assegni dovuti per l'anno successivo, di un ammontare pari a cinque
mensilità. L'acconto è recuperato mediante riduzione proporzionale degli
assegni erogati per ognuno dei mesi dell'anno 2003, fino a concorrenza
dell'acconto; nel caso l'assegno non sia più dovuto nel corso dell'anno
2003, il recupero ha luogo mediante una trattenuta sulle competenze
mensili di ammontare pari ai cinque dodicesimi dell'assegno cessato,
fino a concorrenza dell'acconto.
PARTE SECONDA – Pagina 431
Art. 34 quater
(Norme transitorie per il reclutamento nel ruolo dei marescialli)
comma 1
Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari
in ferma breve, fino al 2020, fatti salvi i concorsi già banditi o in via
di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11, in misura:
a) non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli
allievi delle rispettive scuole sottufficiali;
b) non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli
appartenenti al ruolo Sergenti e al ruolo dei volontari, in
servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel
limite di un terzo agli appartenenti al ruolo dei sergenti che
abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente
la qualifica di «superiore alla media» o giudizio corrispondente,
fermi restando i requisiti previsti all'articolo 11, comma 3. I
rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio
permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui
almeno quattro in servizio permanente.
I posti di cui alla lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti
in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.
Art. 34 quinquies
(Norme transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo)
comma 1
In relazione alle specifiche esigenze organiche e qualora lo
richiedano imprescindibili esigenze funzionali, fino al 2020
l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene, in deroga ai
limiti percentuali fissati dai commi 3 e 4 dell'art. 20:
a) in misura non inferiore al 70% dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno mediante il sistema a scelta;
b) nel limite massimo del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre
di ogni anno mediante il sistema per concorso per titoli di
servizio ed esami.
comma 2
Con decreto del direttore generale del personale militare, su
proposta degli Stati maggiori di Forza armata, sono definite
annualmente le percentuali di cui al comma 1.
PARTE SECONDA – Pagina 432
Art. 21
(Modifica l’art. 39 del D.Lgs 12 maggio 1995, n. 196)
comma 15-bis Il personale dei ruoli sergenti e volontari di truppa in servizio
permanente vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi
formativi previsti, è cancellato dai ruoli per assumere la qualità
di allievo.
Lo stesso personale, qualora venga a cessare dalla predetta
qualità, è reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche
stabilite dalla legge, nel grado ed il tempo trascorso presso le
scuole è computato nell'anzianità di grado.
Il personale di truppa in ferma e rafferma, assunto in qualità di
allievo perché vincitore di concorso, qualora perda la qualità di
allievo, è restituito ai reparti/enti di appartenenza, per il
completamento degli obblighi di servizio, computando nei
medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di allievo. Il
predetto personale, ove in possesso di grado, lo perde all'atto
dell'assunzione della qualità di allievo; qualora perda detta
qualità è reintegrato nel grado precedentemente rivestito.
Durante la frequenza del corso, al personale allievo di cui al
presente comma competono, qualora più favorevoli, gli assegni
del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi.
Art. 22
(Aggiunge l’art. 39 bis al D.Lgs 12 maggio 1995, n. 196)
Art. 39 bis
(Attribuzione dell'emolumento ex articolo 3, comma 2, legge 28 marzo 1997, n.
85)
comma 1
Ai primi marescialli del ruolo marescialli ed ai tenenti e gradi
equiparati provenienti dai marescialli, ferme restando le condizioni
di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 16
marzo l999, n. 255, l'emolumento di cui all'articolo 3, comma 2,
della legge 28 marzo 1997, n. 85, è corrisposto dal 1° gennaio 2001
in misura pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento
ed il livello retributivo superiore.
PARTE SECONDA – Pagina 433
CAPITOLO XXI - D.LGS 5 OTTOBRE 2000, n. 298, ART. 32 e 32 BIS
INTEGRATI ED AGGIUNTI DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, n. 186
“Equiparazione dei gradi degli Ufficiali con le qualifiche dei Funzionari
delle Forze di Polizia ed incremento della retribuzione individuale di anzianità
conseguente alla valutazione dell'anzianità pregressa”.
1. Generalità
L' art. 32 del D.Lgs 5.10.2000, n. 298 ha sancito, con decorrenza
15.3.2001, l'equiparazione fra i gradi degli Ufficiali in s.p.e. appartenenti
alle FF.AA. con le qualifiche dei funzionari di polizia, stabilendone la
relativa scansione, come di seguito riportato:
Grado militare
Carabinieri e Guardia di Finanza
Generale di Corpo d'Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello
Tenente Colonnello
Maggiore
Capitano
Tenente
Sottotenente
Qualifica dei Funzionari
delle altre forze di Polizia
Dirigente Generale di livello B
Dirigente Generale
Dirigente Superiore
Primo Dirigente
Vice Questore Aggiunto
Vice Questore Aggiunto
Commissario Capo
Commissario
Vice Commissario
2. Riflessi dell’applicazione della norma e destinatari
Per espressa previsione della norma sono esclusi da detto
reinquadramento gli Ufficiali di complemento in servizio di 1ª nomina,
nonché quelli raffermati.
Parimenti, debbono intendersi esclusi gli Ufficiali beneficiari di
trattamento stipendiale dirigenziale, ai sensi della legge 8.8.1990, n. 231 art.
5 (vds. precedente cap. VI) e successive modificazioni ed integrazioni.
Pertanto, la distribuzione dei vari gradi nei livelli funzionali retributivi, a
decorrere dalla citata data del 15.3.2001, risulta così modificata:
PARTE SECONDA – Pagina 434
Grado
Tenente Colonnello (e corrispondente)
Maggiore (e corrispondente)
Capitano (e corrispondente)
Tenente (e corrispondente)
Sottotenente (e corrispondente)
Livello
IX
IX
VIII
VIII
VII - bis
N. Scatti
Gerarchici
1
-1
---
Relativamente allo scatto gerarchico precedentemente fruito dal Maggiore
nell'VIII livello, ove coesisteva con il Capitano, si puntualizza che il relativo
importo deve essere inglobato nella R.I.A. all'atto del transito nell'attuale
livello di appartenenza.
Gli effetti economici del provvedimento in esame si riflettono sui seguenti
assegni a carattere continuativo:
- stipendio;
- indennità integrativa speciale;
- importo aggiuntivo pensionabile;
- assegno funzionale o di parziale omogeneizzazione;
- compenso per lavoro straordinario.
3. Applicazione art. 3 della Legge 30.11.2000, n. 356. – Ufficiali provenienti da
carriere militari diverse.
L'art. 32 bis del D.L.vo 298/2000 ha inoltre fornito un'utile precisazione in
ordine ai destinatari dell'art. 3 della legge 30.11.2000, n. 356, che dispone un
incremento della R.I.A. con decorrenza 1.1.1999, a favore degli Ufficiali
provenienti da carriere militari diverse, rivalutando "l'anzianità pregressa"
già determinata ai sensi dell'art. 17 della legge 432/1981.
In tale contesto occorre, preliminarmente stabilire in maniera
inequivocabile i destinatari della norma precitata.
Per Ufficiali "provenienti da carriere militari diverse" debbono intendersi:
- i Sottufficiali transitati nella categoria degli Ufficiali ai sensi dell'art.
53 della legge 10.5.1983, n. 212 (per l'Esercito il ruolo tecnicoamministrativo);
- gli Ufficiali provenienti dalle categorie di cui all'art. 3 - 1 comma
lettere b) e c) del regolamento di disciplina militare, compresi i
soggetti che, rinunciando al grado acquisito ma conservando il relativo
trattamento economico, partecipano e superano il concorso per
l'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia militare.
PARTE SECONDA – Pagina 435
L'art. 2 del D.Lgs. 3.5.2001, n. 186 integrativo dell'art. 32 bis. del D.Lgs.
5.10.2001, n. 298 ha ulteriormente disposto che il nuovo computo
dell'anzianità pregerssa deve avvenire esclusivamente a favore dei precitati
soggetti che acquisiscono la nomina ad Ufficiale in data non anteriore al
1.2.1981.
Ovviamente, il campo di applicazione del descritto quadro normativo è
ristretto ai possessori di R.I.A., cioè al personale già in servizio durante il
periodo di vigenza delle Leggi 468/1987 (vds. precedente cap. IV) e
231/1990 (vds. precedente cap. VI).
Per quanto concerne il procedimento contabile per il tramite del quale
deve essere attivata la previsione della norma, si specifica che lo stesso si
articola nella determinazione di due quote.
Ai fini del calcolo della prima di esse occorre preliminarmente
monetizzare l'anzianità di servizio effettivamente maturata alla data del
31.12.1986, secondo i parametri economici previsti dalla legge 20.3.1984 n.
34, riferiti al VII livello retributivo, per poi determinare la differenza fra
l'importo così ottenuto e la R.I.A.,già attribuita alla data dell' 1.1.1987, in
applicazione della legge 14.11.1987, n. 468. In proposito, si rimanda alla
consultazione dei precedenti capitoli III e IV.
Il calcolo della 2ª quota è teso ad assicurare al personale di cui trattasi un
incremento della R.I.A. pari a € 198,32, corrispondente al valore stabilito
dalla Legge 231/90 alla data del 1.1.1989 per il 7° livello retributivo, anche
se a tale data inquadrato in livello inferiore. Analogo criterio deve essere
seguito nei confronti dei soggetti che sotto la medesima decorrenza
dell'1.1.1989 avevano fruito di un incremento della R.I.A. quotizzato, in
quanto inquadrati nei livelli funzionali attributivi in data intermedia fra il
1.1.1987 ed il 31.12.1988.
La somma delle due quote così determinate costituisce il beneficio
previsto dalla citata legge 356/2000, il cui importo deve essere conglobato
nella R.I.A. a decorrere dal 1.1.1989 ovvero dalla data della nomina ad
Ufficiale, se posteriore.
PARTE SECONDA – Pagina 436
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE SECONDA – Pagina 437
CAPITANO
proveniente da carriera militare diversa. Arruolato in data 01.10.1974.
Nominato Ufficiale
in data 20.10.1995.
R.I.A. attribuita in data 31.12.1986 (legge 468/1987)
Incremento R.I.A. in data 1.1.1989 (legge 231/1990)
R.I.A. in godimento
€ 911,03
€ 148,74
€ 1.529,66
APPLICAZIONE ART. 3 LEGGE 356/2000
Calcolo della 1ª quota d'incremento R.I.A.
Servizio militare valorizzabile per
la rideterminazione della R.I.A.
(dal 1.10.1974 al 20.10.1995)
aa. mm. gg.
12
3 ==
-------------------
€ 198,32 x 6 bienni =
(valore classe nel VII livello legge 34/1984)
€ 198,32 x 3/24
=
€ 1.189,92
R.I.A. rideterminata
€ 1.214,71
R.I.A. già attribuita al 31.12.1986
Differenza
€
€
911,03
303.68
Incremento R.I.A. al 1.1.1989 riferito
al VII liv. Legge 231/1990
€
198,32
Incremento R.I.A. al 1.1.1989 già attribuito
Riferito al V liv. Legge 231/1990
€
148,74
Differenza
€
49,58
€ 303,68 (1ª quota) + 49,58 (2ª quota)
€
353,26
R.I.A. annua lorda in godimento
€
1.529,66
R.I.A. annua lorda rideterminata
€
1.882,92
€
24,79
Calcolo della 2ª quota d'incremento R.I.A.
Incremento totale R.I.A. per effetto L. 356/2000
PARTE SECONDA – Pagina 438
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
D.Lgs.
LEGGE
6.8.1981
n. 432
5.10.2000 n. 298
30.11.2000 n. 356
PARTE SECONDA – Pagina 439
LEGGE 6 AGOSTO 1981, n. 432
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 agosto 1981, n. 217)
Conversione in legge con modificazioni del:
D.L. 6 GIUGNO 1981, n. 283
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 giugno 1981, n. 156)
(stralcio)
Art. 17
comma 1
L'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente art. 16 è
effettuato dal 1° febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo
servizio militare comunque prestato anche anteriormente alla
nomina ad ufficiale o a sottufficiale o a carabiniere, ivi compreso
quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 30 del D.P.R. 28
dicembre 1970, n. 1079, alla data del 31 gennaio 1981.
Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:
a) per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si
trovi nel livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla carriera
di appartenenza, l'attribuzione dello stipendio spettante avviene
con il riconoscimento dell'intera anzianità di carriera nel livello
di inquadramento. La eventuale frazione di anzianità inferiore al
biennio viene valutata ai fini del conseguimento della successiva
classe o scatto di stipendio;
b) per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si
trovi nel 2° livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di
appartenenza, si determina lo stipendio relativo al periodo
prestato nel livello inferiore nei modi di cui alla precedente
lettera a). Si riporta detto stipendio nel livello di inquadramento
dell'interessato attribuendo la classe o lo scatto immediatamente
superiore e ai fini dell'ulteriore progressione economica si tiene
conto dell'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio non
utilizzata nel livello di provenienza e del servizio prestato nel
livello di inquadramento. La residua frazione di anzianità
inferiore al biennio viene valutata ai fini del conferimento della
successiva classe o scatto di stipendio. Con gli stessi sopra
indicati criteri si determina lo stipendio del personale militare
inquadrato in livelli retributivi superiori a quello iniziale;
PARTE SECONDA – Pagina 440
c) per il personale militare che abbia prestato servizio anche in
carriere militari diverse da quella di appartenenza, detto servizio
viene valutato con i criteri di cui al punto b).
comma 2
Ai fini della determinazione dello stipendio di cui al precedente
comma per il personale non proveniente da carriere militari
inferiori, che alla data del 31 gennaio 1981 si trovi nel secondo
livello retributivo o in altri a questo successivi tra quelli relativi alla
carriera di appartenenza, si considera livello iniziale il 5° per i
sottufficiali ed il 7° per gli ufficiali.
A decorrere dal 1° febbraio 1981 gli scatti biennali di stipendio del
2,50 per cento di cui al terzo e quarto comma dell'art. 140 della L.
11 luglio 1980, n. 312, sono assorbiti.
La Corte costituzionale, con sentenza 4-18 marzo 1992, n. 105
(Gazz. Uff. 25 marzo 1992, n. 13 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 17, secondo comma, lett. a), nella parte in cui
non prevede - ai fini dell'inquadramento ivi contemplato l'attribuzione dello stipendio dell'ufficiale in servizio permanente
effettivo, che segue nel ruolo al militare pari grado che abbia
conseguito un trattamento stipendiale inferiore.
D.L.gs 5 OTTOBRE 2000, n. 298
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2000, n. 248)
(stralcio)
Art. 32
(Equiparazione tra gradi e qualifiche)
comma 1
Dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui
all'articolo 71 del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 5
della legge 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dal 15 marzo
2001, l'equiparazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli normali
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza con i funzionari delle altre Forze di polizia di cui all'articolo
16, commi 1 e 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per effetto del
presente decreto e degli articoli 3, 4, 5, 7, commi 1 e 2, della legge
31 marzo 2000, n. 78, è stabilita come di seguito:
PARTE SECONDA – Pagina 441
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
generale di corpo d'armata: dirigente generale di livello;
generale di divisione: dirigente generale;
generale di brigata: dirigente superiore;
colonnello: primo dirigente;
tenente colonnello-maggiore: vice questore aggiunto;
capitano: commissario capo;
tenente: commissario.
comma 2
Analoghe modalità di equiparazione si applicano agli ufficiali in
servizio permanente degli altri ruoli ed ai funzionari degli omologhi
ruoli della Polizia di Stato, equiparando, altresì, il sottotenente al
vice commissario.
comma 3
A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli effetti
dell'equiparazione disposta dai commi 1 e 2 sono estesi agli ufficiali
in servizio permanente dei corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, nonché agli ufficiali piloti in ferma
dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.
comma 3 bis L'equiparazione tra i gradi e le qualifiche prevista dal presente
articolo non si applica agli ufficiali di complemento in servizio di
prima nomina e in rafferma, ai quali continua ad applicarsi, in
deroga all'articolo 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il
trattamento economico relativo ai livelli retributivi VI e VII-bis.
Art. 32 bis
(Riconoscimento della anzianità pregressa)
comma 1
Nei confronti del personale delle Forze armate e del Corpo della
Guardia di finanza proveniente da carriere e ruoli diversi, nominato
ufficiale a partire dal 1981, ai fini dell'attribuzione dell'incremento
della retribuzione individuale di anzianità in godimento, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356, il valore di
riferimento delle classi e scatti stipendiali del livello di
inquadramento e del corrispondente settimo livello retributivo è
quello in vigore il 31 dicembre 1986, maggiorato dell'importo, ove
non attribuito, previsto per tale livello dall'articolo 2, comma 1,
della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e
integrazioni, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.
PARTE SECONDA – Pagina 442
comma 2
L'adeguamento economico di cui al comma 1 decorre dal 1°
gennaio 1999, ovvero dalla data della nomina, se successiva, e non
ha effetto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge
1° aprile 1981, n. 121, e alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e
successive modificazioni e integrazioni, in materia di trattamenti
economici spettanti al colonnello e generale di brigata e gradi
corrispondenti.
LEGGE 30 NOVEMBRE 2000, n. 356
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 dicembre 2000, n. 283)
(stralcio)
Art. 3
(Riconoscimento dell'anzianità pregressa)
comma 1
Agli ufficiali provenienti da carriere militari diverse la retribuzione
individuale di anzianità è incrementata dal 1° gennaio 1999, ai soli
fini economici, dell'importo annuo lordo pari alla differenza tra il
valore delle classi e scatti stipendiali calcolati sul livello di
inquadramento ed il corrispondente valore computato nel VII livello
retributivo. Analogamente si provvede nei confronti dei funzionari
delle Forze di polizia provenienti da carriere militari e dai ruoli
sottostanti.
comma 2
All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, secondo periodo,
valutato in lire 290 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
PARTE SECONDA – Pagina 443
CAPITOLO XXII - LEGGE 29 MARZO 2001, n. 86.
"Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia".
1. Generalità
La legge 86/2001, di conversione del D.L. 3.5.2001, n. 157, tra l'altro,
prevede una diversa applicazione di quanto disposto dalla legge 231/1990, in
tema di "omogeneizzazione stipendiale" senza apportare variazioni
all'importo degli stipendi già fissati dalla normativa in vigore per l'anno
2001.
Sono esclusi dall'applicazione della norma gli appartenenti all'arma dei
Carabinieri, come peraltro già previsto dalla citata legge 231/1990.
2. Disposizioni in materia di Ufficiali delle Forze Armate (art. 5 - 1°, 2° e 3°
comma).
La legge 86/2001 prevede che il disposto dell'art. 5, 3° comma della legge
231/1990 (vds. precedente Cap. VI), come modificato dall'art. 65, 2° comma
del D.L.vo 490/1997 (vds. precedente Cap. XVI), venga esteso a tutti i gradi
degli Ufficiali (precedentemente erano beneficiari solo i Maggiori e i
Tenenti Colonnelli), computando, ai fini dell'acquisizione del diritto allo
stipendio riferito al grado di Colonnello o Generale gli anni intercorrenti
dalla nomina ad Ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di
Aspirante (precedentemente era utile solo il servizio prestato a decorrere
dalla nomina a Tenente).
Il provvedimento in esame prevede, infine, che nei confronti degli
Ufficiali a nomina diretta con il grado di Tenente, il periodo di 15 anni o di
25 anni previsto dalla citata legge 231/1990 venga ridotto di due anni.
Analoga disposizione si applica agli Ufficiali del Ruolo Tecnico
Amministrativo (art.53 legge 212/1983).
Da quanto precede, ne consegue che:
- gli Ufficiali, fino al grado di Tenente Colonnello compreso, acquisiscono
il diritto allo stipendio riferito al grado di Colonnello e di Brigadiere
Generale ad avvenuta prestazione rispettivamente di 15 anni e 25 anni di
servizio senza demerito dalla nomina a Sottotenente, ovvero dal
conseguimento della qualifica di Aspirante;
PARTE SECONDA – Pagina 444
- gli ufficiali con il grado di Colonnello acquisiscono lo stipendio di
Brigadiere Generale ad avvenuto conseguimento dei 25 anni di servizio
senza demerito dalla nomina a Sottotenente, ovvero dal conseguimento
della qualifica di Aspirante;
- i predetti periodi debbono essere ridotti di anni due (13 anni e 23 anni) per
gli Ufficiali in S.P.E. la cui nomina in ruolo avviene direttamente con il
grado di Tenente.
3. Decorrenza dei provvedimenti
La legge 3.7.2001, n. 250, di conversione del D.L. 3.5.2001, n. 157,
aggiunge all'art. 3 della legge 86/2001 l'art. 3-bis con cui si dispone che i
provvedimenti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 della legge 86/2001
trovino applicazione a decorrere dal 1° aprile 2001.
Ne deriva che gli Ufficiali, fino al grado di Tenente Colonnello compreso,
provvisti di un'anzianità di servizio di minimo 13 anni senza demerito dalla
nomina a Sottotenente, ovvero dalla qualifica ad Aspirante, acquisiscono il
diritto allo stipendio riferito al grado di Colonnello a decorrere da tale ultima
data, senza tuttavia alcun effetto ai fini dell'ulteriore progressione
economica.
Quest'ultima inizierà, pertanto, ad avvenuta acquisizione delle condizioni
preesistenti all'entrata in vigore del presente provvedimento, cioè al
conseguimento dei 15 anni di servizio dalla nomina a Tenente, tenendo
conto delle precisazioni fornite in ordine all'applicazione dell'art. 4, 3°
comma della legge 869/1982 (vds. precedente cap. XVII).
Analogamente avviene nei confronti dei Colonnelli che abbiano maturato
un'anzianità di servizio senza demerito di almeno 23 anni dalla nomina a
Sottotenente ovvero dall'acquisizione della qualifica di aspirante, ai fini
dell'attribuzione dello stipendio di Brigadier Generale.
PARTE SECONDA – Pagina 445
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE SECONDA – Pagina 446
CAPITANO
Promosso
S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
gg mm aaaa
15/03/2001
Arruolato
Stipendio Liv. VIII
11.894,52
655,32
12.549,84
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (12.549,84) =
313,75
APPLICAZIONE Legge 29.03.2001 N.86
(S.Tenente SPE in data 26/10/1985)
Capitano con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 30/01/1995
01/04/2001
18.502,16 1^ Liv.
Classe 0 scatto iniziale
01/04/2001
Assegno pensionabile
gg mm aaaa
26/10/1983;
26/10/1985;
26/10/1989;
30/01/1995.
APPLICAZIONE D.L.vo 05.10.2000 N.298 (Art.32)
R.I.A.
Totale
gg mm aaaa
in data
in data
in data
in data
APPLICAZIONE D.P.C.M. 17.05.2002
Capitano con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 30/01/1995
01/01/2002
19.299,61 1^ Liv.
Classe 0 scatto iniziale
01/01/2002
Assegno pensionabile
1.849,10
aa mm gg
1.928,79
Capitano con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 30/01/1995
26/10/2002
20.845,71 2^ Liv.
Classe 0 scatto iniziale
26/10/2002
Assegno pensionabile
PARTE SECONDA – Pagina 447
2.040,37
CAPITANO
Promosso
Tenente
"
Capitano
gg mm aaaa
15/03/2001
Arruolato
Stipendio Liv. VIII
11.894,52
R.I.A.
Totale
24,79
11.919,31
297,98
APPLICAZIONE Legge 29.03.2001 N.86
(Tenente in data 01/10/1988)
Capitano con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 20/10/1996
01/10/2001
18.502,16 1^ Liv.
Classe 0 scatto iniziale
01/10/2001
Assegno pensionabile
gg mm aaaa
01/10/1988;
01/10/1988;
20/10/1996.
APPLICAZIONE D.L.vo 05.10.2000 N.298 (Art.32)
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (11.919,31) =
gg mm aaaa
in data
in data
in data
APPLICAZIONE D.P.C.M. 17.05.2002
1.849,10
aa mm gg
Capitano con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 20/10/1996
01/01/2002
19.299,61 1^ Liv.
Classe 0 scatto iniziale
01/01/2002
Assegno pensionabile
1.928,79
Capitano con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 20/10/1996
01/10/2003
20.845,71 2^ Liv.
Classe 0 scatto iniziale
01/10/2003
Assegno pensionabile
PARTE SECONDA – Pagina 448
2.040,37
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
LEGGE
29.3.2001 n. 86
3.7.2001
n. 250
PARTE SECONDA – Pagina 449
LEGGE 29 MARZO 2001, n. 86.
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 2001, n. 77)
(stralcio)
Art. 1
(Indennità di trasferimento)
comma 1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio
permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio
1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma
1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale
appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra
sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza,
compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in
misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura
ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.
comma 2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il
personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di
servizio.
comma 3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio
può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il
rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per
l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000
mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso
di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
comma 4. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo compete anche
al personale in servizio all'estero ai sensi delle leggi 8 luglio 1961,
n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, e 27 dicembre 1973, n. 838, e
successive modificazioni, all'atto del rientro in Italia.
Art. 5
(Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate).
comma 1.
All'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990, n.
231, come modificata dall'articolo 65, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «nomina a
PARTE SECONDA – Pagina 450
tenente» sono sostituite dalle seguenti: «nomina ad ufficiale
ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante».
comma 2.
All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 8 agosto 1990, n.
231, come modificata dall'articolo 65, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «nomina a
tenente» sono sostituite dalle seguenti: «nomina ad ufficiale
ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante».
comma 3.
Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del
servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento
del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25
anni, previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 8
agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, è ridotto di due
anni.
LEGGE 3 LUGLIO 2001, n. 250
(Pubblicata sulla Gazz. Ufficiale 3 luglio 2001, n. 152)
(stralcio)
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 maggio 2001, n. 157,
recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e
degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate).
Art. 2
comma 3-bis. Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 29
marzo 2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2001
PARTE SECONDA – Pagina 451
CAPITOLO XXIII - D.P.R. 13 GIUGNO 2002, n. 163
“Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003”.
1. Generalità
La norma è rivolta agli Ufficiali e Sottufficiali appartenenti alle FF.AA.,
con esclusione dei Carabinieri, inquadrati nei livelli funzionali retributivi.
Essa trova applicazione, peraltro, nei confronti dei Sottotenenti di cpl. 1°
nomina, ai sensi dell'art. 32 della Legge 958/1986, nonché dei volontari in
ferma breve, ai sensi dell'art. 32 e dell'art. 39 - 14° comma del DLgs.
12.5.1995, n. 196. Il decreto in esame ha valenza per il periodo 1.1.2002 31.12.2005, per la parte normativa e per il periodo 1.1.2002 - 31.12.2003 per
la parte economica.
Le innovazioni di carattere economico contemplate riguardano, tra l'altro:
- l'aggiornamento del trattamento stipendiale;
- l'incremento dell'importo aggiuntivo pensionabile;
- l'istituzione della misura dell'I.I.S. per gli appartenenti al settimo
livello bis;
- la nuova misura dell'indennità d'impiego operativo.
Inoltre è previsto che, trascorsi tre mesi dalla data di scadenza economica
del provvedimento (31.12.2003), qualora non sia intervenuto un ulteriore
D.P.R. a disciplina della materia trattata, al personale destinatario venga
corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% del tasso
d'inflazione programmato, calcolato sull'importo della voce stipendio nonché
dell'I.I.S..
Trascorsi ulteriori 3 mesi detto importo sarà pari al 50% del tasso
d'inflazione programmato e cesserà di essere erogato in concomitanza con
l'entrata in vigore (effetti economici) del futuro provvedimento di
concertazione.
Restano confermate le misure dell'assegno funzionale e di parziale
omogeneizzazione di cui al D.P.R. 8.2.2001, n. 139.
2. Incrementi stipendiali (art. 3 - 1°, 2°, 3° comma e art. 4 - 1° e 4° comma)
Il provvedimento in esame dispone che gli importi stipendiali annui lordi
previsti dall'art. 2 del D.P.R. 8.2.2001, n. 139, (vds. precedente cpt. XIX)
siano incrementati alle scadenze 1.1.2002 e 1.1.2003 secondo le seguenti
somme mensili lorde:
PARTE SECONDA – Pagina 452
Grado
Livello
dall' 1.1.2002
dall' 1.1.2003
1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc.
Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.cpl.
Serg.Magg.Capo Mar.Ord.
Mar.Capo
1° M.llo Ten.cpl. S.Ten.
Ten.spe Cap.
Magg. Ten. Col
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
€ 30,20
€ 32,10
€ 33,60
€ 35,10
€ 36,70
€ 38,40
€ 42,20
€ 18,90
€ 20,00
€ 21,00
€ 21,90
€ 22,90
€ 24,00
€ 26,30
I predetti incrementi debbono intendersi cumulabili; pertanto a decorrere
dall'1.1.2003 gli importi iniziali di livello annui lordi a regime, vengono
fissati come di seguito elencato:
Grado
Livello
Importo di livello a regime
1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc.
Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.cpl.
Serg.Magg.Capo Mar.Ord.
Mar.Capo
1° M.llo Ten.cpl. S.Ten.
Ten.spe Cap.
Magg. Ten. Col
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
€ 8.776,59
€ 9.675,07
€ 10.379,57
€ 11.082,86
€ 11.861,89
€ 12.643,32
€ 14.437,35
Le nuove misure stabilite alle varie scadenze hanno incidenza sulla 13^
mensilità, sull'assegno alimentare di cui al D.P.R. 3/1957, nonché sulla
liquidazione dell'equo indennizzo.
Per contro, non concorrono alla formazione del compenso per lavoro
straordinario essendo espressamente disposta la soppressione, a decorrere
dall'1.1.2002, dell'art. 5 del D.P.R. 10.4.1987, n. 150.
3. Indennità integrativa speciale (art. 6)
La previgente normativa non prevedeva un apposito importo relativo alla
I.I.S. a favore degli appartenenti al VII livello bis che, pertanto, percepivano
quello previsto per il VII livello.
La norma in esame a decorre dall' 1.1.2002 fissa, nei casi di specie, l'I.I.S.
nella misura mensile lorda di € 541,29.
4. Importo aggiuntivo pensionabile(art. 10)
L'importo aggiuntivo pensionabile, da corrispondersi per 13 mensilità, è
valutabile ai fini del computo dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.
PARTE SECONDA – Pagina 453
Il provvedimento in esame fissa un nuovo valore mensile lordo del
predetto assegno alla data del 1.1.2002, nonché l'incremento mensile lordo
decorrente dal 1.7.2002 e dal 1.1.2003.
Grado
1° Caporal Maggiore
Caporal Maggiore Scelto
Caporal Maggiore Capo
Caporal Maggiore Capo Scelto
Sergente
Sergente Maggiore
Sergente Maggiore Capo
Maresciallo S. Ten. Cpl.
Maresciallo Ordinario
Maresciallo Capo
1° Maresciallo
S.Tenente
Tenente
Capitano
Magg. Ten. Col.
dall'1.1.2002
€ 136,35
€ 136,35
€ 136,35
€ 136,35
€ 142,03
€ 142,03
€ 147,19
€ 142,03
€ 147,19
€ 152,36
€ 157,52
€ 157,52
€ 164,23
€ 164,23
€ 173,01
dall'1.7.2002
(incremento)
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 22,00
€ 22,00
€ 22,00
€ 19,00
dall'1.1.2003
(incremento)
€ 29,65
€ 30,65
€ 31,65
€ 32,65
€ 28,97
€ 31,97
€ 29,81
€ 32,97
€ 31,81
€ 30,64
€ 29,48
€ 24,48
€ 25,77
€ 27,77
€ 20,99
Lo stesso provvedimento stabilisce infine gli importi mensili lordi
dell'assegno in esame spettanti, a regime, a decorrere dall'1.1.2003, che di
seguito si riportano.
Grado
1° Caporal Maggiore
Caporal Maggiore Scelto
Caporal Maggiore Capo
Caporal Maggiore Capo Scelto
Sergente
Sergente Maggiore
Sergente Maggiore Capo
Maresciallo S. Ten. Cpl.
Maresciallo Ordinario
Maresciallo Capo
1° Maresciallo
S.Tenente
Tenente
Capitano
Magg. Ten. Col.
PARTE SECONDA – Pagina 454
dall'1.1.2003
€ 166,00
€ 167,00
€ 168,00
€ 169,00
€ 171,00
€ 17400
€ 177,00
€ 175,00
€ 179,00
€ 183,00
€ 187,00
€ 182,00
€ 190,00
€ 192,00
€ 194,00
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE SECONDA – Pagina 455
SERGENTE
congedato
rientrato
Promosso
Sergente
Benefici di Laurea aa: 0 mm: 0 gg: 0
arruolato
in data
in data
in data
in data
11/11/1992;
11/11/1995;
01/09/1996;
02/09/1996.
APPLICAZIONE D.P.R. 13.06.02 N.163
gg mm aaaa
01/01/2002
Stipendio Liv. VI
Incremento al 01/01/2002
Totale
Emolumento pensionabile (art.17)
9.049,87
385,20
9.435,07
191,09
01/01/2002
Importo aggiuntivo pensionabile
1.704,36
01/07/2002
Importo aggiuntivo pensionabile
2.004,36
01/01/2003
Stipendio Liv. VI
9.675,07
Emolumento pensionabile (art.17)
01/01/2003
Importo aggiuntivo pensionabile
PARTE SECONDA – Pagina 456
191,09
2.052,00
MARESCIALLO ORDINARIO
Promosso Sergente
Sergente Maggiore
Maresciallo Ordinario
gg mm aaaa
01/01/2002
arruolato
in data
in data
in data
in data
07/01/1981;
07/01/1982;
07/07/1984;
12/01/1994.
APPLICAZIONE D.P.R. 13.06.02 N.163
Stipendio Liv. VI bis
Incremento al 01/01/2002
Totale
R.I.A.
Totale
9.724,37
403,20
10.127,57
946,43
11.074,00
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (11.074,00) =
276,85
Emolumento pensionabile (art.17)
Assegno pensionabile di riordino (art.19)
Importo aggiuntivo pensionabile
Assegno Funzionale
258,23
674,49
2.042,28
1.125,88
01/07/2002
Importo aggiuntivo pensionabile
2.042,28
01/01/2003
Stipendio Liv. VI bis
R.I.A.
Totale
10.379,57
946,43
11.326,00
Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (11.326,00) =
283,15
Emolumento pensionabile (art.17)
Assegno pensionabile di riordino (art.19)
Assegno Funzionale
Importo aggiuntivo pensionabile
258,23
703,29
1.125,88
2.148,00
PARTE SECONDA – Pagina 457
1° MARESCIALLO
arruolato
Promosso
Sergente
Sergente Maggiore
Maresciallo Ordinario
Maresciallo Capo
Maresciallo Maggiore
Aiutante
Cambio denomin.grado apic. da Aiut. a 1° Mar.
in data
in data
in data
in data
in data
in data
in data
in data
07/02/1971;
12/01/1973;
01/01/1976;
01/07/1984;
01/07/1988;
15/09/1994;
01/09/1995;
15/03/2001.
Benefici di Laurea aa: 0 mm: 0 gg: 0
gg mm aaaa
01/01/2002
APPLICAZIONE D.P.R. 13.06.02 N. 163
Stipendio Liv. VII bis
Incremento al 01/01/2002
Totale
R.I.A.
Totale
11.146,69
440,40
11.587,09
1.822,87
13.409,96
Scatto aggiuntivo (art.4 DL 82/01)
Emolumento ex legge N.85/1997
Assegno Funzionale
Importo aggiuntivo pensionabile
335,25
747,83
1.567,45
1.890,24
01/07/2002
Importo aggiuntivo pensionabile
2.166,24
01/01/2003
Stipendio Liv. VII bis
R.I.A.
Totale
Scatto aggiuntivo (art.4 DL 82/01)
Emolumento ex legge N.85/1997
Assegno Funzionale
Importo aggiuntivo pensionabile
PARTE SECONDA – Pagina 458
11.861,89
1.822,87
13.684,76
342,12
781,43
1.567,45
2.244,00
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
D.P.R.
13.6.2002, n. 163
PARTE SECONDA – Pagina 459
D.P.R. 13 GIUGNO 2002, n. 163
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 178)
(stralcio)
Art. 2
(Ambito di applicazione e durata)
comma 1
Il presente decreto si applica al personale delle Forze Armate.
comma 2
Il presente decreto concerne il periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2005
per la parte normativa, dall'1.1.2002 al 31.12.2003 per la parte
economica.
comma 3
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente decreto, al personale
delle Forze Armate è corrisposto, a partire dal mese successivo, un
elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% del tasso
d'inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari
vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale . Dopo ulteriori tre
mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% del tasso
d'inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto
sulle procedure.
Art. 3
(Nuovi stipendi)
comma 1
Gli stipendi del personale delle Forze armate, stabiliti dall'art. 2 del
biennio economico Forze Armate 2000-2001, sono incrementati
dall' 1.1.2002, delle seguenti misura mensili lorde:
Livello V
€ 30,20
Livello VI
€ 32,10
Livello VI bis
€ 33,60
Livello VII
€ 35,10
Livello VII bis
€ 36,70
Livello VIII
€ 38,40
Livello IX
€ 42,20
PARTE SECONDA – Pagina 460
comma 2
comma 3
comma 4
Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dall'1.1.2003, sono
ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:
Livello V
€ 18,90
Livello VI
€ 20,00
Livello VI bis
€ 21,00
Livello VII
€ 21,90
Livello VII bis
€ 22,90
Livello VIII
€ 24,00
Livello IX
€ 26,30
I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:
Livello V
€ 8.776,59
Livello VI
€ 9.675.07
Livello VI bis
€ 10.379,57
Livello VII
€ 11.082,86
Livello VII bis
€ 11.861,89
Livello VIII
€ 12.643,32
Livello IX
€ 14.437,35
Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza
contrattuale, dell'art. 1, comma 3, del biennio economico forze
Armate 2000-2001.
Art. 6
(Indennità integrativa speciale)
comma 1
A decorrere dall' 1.1.2002 al personale inquadrato nel livello
retributivo settimo bis è attribuita l'indennità integrativa speciale
nella misura di euro 541,29 mensili lordi.
PARTE SECONDA – Pagina 461
Art. 10
(Importo aggiuntivo pensionabile)
comma 1
A decorrere dall'1.1.2002 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui
all'art. 4 del biennio economico Forze Armate 2000-2001 compete
nelle seguenti misure mensili lorde:
Grado
Importo
Ten. Colonnello - Maggiore
€ 173,01
Capitano - Tenente
€ 164,23
Sottotenente - Primo M.llo
€ 157,52
M.llo Capo
€ 152,36
M.llo Ordinario - Sergente M.C.
€ 147,19
Maresciallo - Serg. Magg. - Serg.
€ 142,03
Capor. Magg. C.S - .Capor. M. Capo
comma 2
Capor. M.S. - 1° Capor. Magg.
€ 136,35
Sottotenente Cpl.
€ 142,03
A decorrere dall'1.1.2003, gli importi di cui al comma 1 sono
incrementati delle seguenti misure mensili lorde:
Grado
comma 3
Importo
Ten. Colonnello - Maggiore
€ 20,99
Capitano
€ 27,77
Tenente
€ 25,77
Sottotenente
€ 24,48
Primo M.llo
€ 29,48
M.llo Capo
€ 30,64
M.llo Ordinario
€ 31,81
Maresciallo
€ 32,97
Sergente M.C.
€ 29,81
Serg. Magg.
€ 31,97
Sergente
€ 28,97
Capor. Magg. C.S.
€ 32,65
Capor. M. Capo
€ 31,65
Capor. M.S.
€ 30,65
1° Capor. Magg.
€ 29,65
Sottotenente Cpl.
€ 32,97
A decorre dall'1.1.2002 e fino al 31.12.2002, gli importi di cui al
comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili lordi:
PARTE SECONDA – Pagina 462
Grado
Importo
Ten. Colonnello - Maggiore
€ 19,00
Capitano - Tenente - Sottotenente
€ 22,00
Primo M.llo - M.llo Capo - M.llo Ord. - M.llo
€ 23,00
Serg. M.C. - Serg. Magg. - Sergente
Capor. Magg. C.S. - Capor. M. Capo
comma 4
Capor. M.S. - 1° Capor. Magg.
€ 25,00
Sottotenente Cpl.
€ 23,00
I valori mensili lordi dell'importo aggiuntivo pensionabile, a
regime, derivanti dall'applicazione del comma 2 sono:
Grado
comma 5
Importo
Ten. Colonnello - Maggiore
€ 194,00
Capitano
€ 192,00
Tenente
€ 190,00
Sottotenente
€ 182,00
Primo M.llo
€ 187,00
M.llo Capo
€ 183,00
M.llo Ordinario
€ 179,00
Maresciallo
€ 175,00
Sergente M.C.
€ 177,00
Serg. Magg.
€ 174,00
Sergente
€ 171,00
Capor. Magg. C.S.
€ 169,00
Capor. M. Capo
€ 168,00
Capor. M.S.
€ 167,00
1° Capor. Magg.
€ 166,00
Sottotenente Cpl.
€ 175,00
L'importo aggiuntivo pensionabile è corrisposto per tredici
mensilità ed è valitabile anche agli effetti della determinazione
dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.
PARTE SECONDA – Pagina 463
PARTE TERZA
Normativa a decorrere dall’introduzione
dei livelli funzionali retributivi
Personale dirigente
PARTE TERZA – Pagina 464
CAPITOLO I - LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312 E LEGGE 6
AGOSTO 1981, N. 432
1. Generalità
L’attribuzione degli stipendi al personale militare appartenente alla
"categoria dirigenziale", pur subendo gli influssi delle innovazioni introdotte
in materia di attribuzione degli stipendi a favore del personale inquadrato nei
livelli retributivi della legge 312/1980, continua ad essere sostanzialmente
disciplinata dal testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed
assegni fissi del Regio Esercito approvato con R.D. 31.12.1928, n. 3458 e
successive modificazioni (vds. parte prima cap. I), che prevede la
valutazione, ai fini del calcolo degli aumenti biennali di stipendio del
servizio prestato depurato degli anni di abbattimento ove previsto dalla legge
187/1976, differenziati per carriere di appartenenza e grado rivestito. Di
seguito, vengono esaminate le innovazioni verificatesi a decorrere dal
1.1.1979.
2. Riflessi della legge 312/1980 e della legge 432/1981
A decorrere dal 1.1.1979, la legge 312/1980 (art. 133) ha incrementato del
40% l'importo dello stipendio e dell’indennità di funzione fruiti, in virtù
della preesistente normativa, dagli appartenenti alla “dirigenza militare”
(colonnelli e generali). Di seguito, si riportano i valori iniziali annui lordi:
Grado
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello (2° livello)
Colonnello
PARTE TERZA – Pagina 465
Stipendio
€
€
€
€
€
9.066,92
7.375,00
4.171,94
3.528,72
3.188,60
Indennità funzione
----€ 2.096,82
€ 1.185,79
€ 1.185,79
La successiva legge 432/1981 (art. 10), nel sopprimere, con effetto
dall’1.2.1981, la corresponsione dell’indennità di funzione istituita dalla
legge 804/1973, ha stabilito che, con la stessa decorrenza (1.2.1981), fermi
restando i criteri attributivi fissati dal citato T.U. sugli assegni, il predetto
personale fruisca dei seguenti stipendi iniziali annui lordi (art. 10 – 1°
comma):
Grado
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni di grado
Colonnello – 2 anni di grado
Importo iniziale
€ 11.152,31
€ 9.071,26
€ 7.710,57
€ 5.835,31
€ 5.380,50
Sotto la medesima decorrenza, il combinato disposto dagli artt. 11 e 22
della legge in trattazione prevede, inoltre, la corresponsione di un assegno
mensile non rivalutabile e non riassorbibile, commisurato al 15% dello
stipendio e dell’indennità di funzione mensile lorda spettanti al 31.1.1981, in
relazione agli importi degli stipendi fissati dalla legge 312/1980.
PARTE TERZA – Pagina 466
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE TERZA – Pagina 467
COLONNELLO
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
"
Colonnello
gg mm aaaa
01/01/1976
17/12/1954
arruolato
APPLICAZIONE LEGGE 5.5.1976 N. 187
17/12/1954.
01/01/1955;
01/01/1958;
01/01/1961;
01/01/1969;
01/01/1974;
01/01/1978.
aa
mm
gg
Servizio
21
==
14
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------21 == 14
17 == ==
2 == ==
2 == 14
2 == ==
== == 14
Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/01/1974
Totale Servizio
Detrazione fissa
Tempo di attesa nel par.420
Servizio utile agli a.b.
Residuo
01/01/1976 1.945,43 1^ a.b. - parametro 500
652,29 Assegno perequativo - parametro 500
gg mm aaaa
in data
in data
in data
in data
in data
in data
in data
APPLICAZIONE LEGGE 5.5.1976 N. 187 DIRIGENTI
aa
mm
gg
==
14
Colonnello con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/01/1978
01/01/1978
17/12/1954
Servizio
23
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------23 == 14
Detrazione fissa
19 == ==
------------------4 == ==
== == 14
Da valutare
Residuo
PARTE TERZA – Pagina 468
01/01/1978 2.391,45 1^ Liv.2^ a.b.
889,34 indennita' di funz. 2^ a.b.
gg mm aaaa
01/01/1979
17/12/1954
APPLICAZIONE LEGGE 11.7.1980 N. 312 DIRIGENTI
aa
mm
gg
==
14
Servizio
24
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------24 == 14
19 == ==
-----------------4 == ==
Detrazione fissa
Da valutare
Residuo
1
==
14
Residuo
1
==
14
Servizio
==
11
16
01/01/1979 3.348,04 1^ Liv.2^ a.b.
1.245,07 indennita' di funz. 2^ a.b.
17/12/1979
01/01/1979
01/12/1979 3.427,75 1^ Liv.3^ a.b.
1.274,72 indennita' di funz. 3^ a.b.
01/01/1980
17/12/1954
-----------------2 == ==
Ammesso al 2^ liv. in data 01/01/1980
Servizio
25
Benefici di Laurea
Da valutare
== == ==
-----------------25 == 14
21 == ==
-----------------4 == ==
Residuo
==
Detrazione fissa
01/01/1980 3.705,16 2^ Liv.2^ a.b.
1.274,72 indennita' di funz. 3^ a.b.
PARTE TERZA – Pagina 469
==
==
14
14
gg mm aaaa
01/02/1981
17/12/1954
APPLICAZIONE LEGGE 6.8.1981 N. 432 DIRIGENTI
aa
mm
gg
1
14
Servizio
26
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------26
1 14
Detrazione fissa
21 == ==
-----------------4 == ==
Da valutare
Residuo
1
1
14
01/02/1981 6.127,07 2^ Liv.2^ a.b.
Assegno personale (combinato disposto art.11 e 22)
31/01/1981 Stipendio (Legge 312/1980)
Indennita' di funzione
01/02/1981 Assegno (15% su 4.979,88)
17/12/1981
Residuo
Servizio
01/02/1981
01/12/1981 6.272,96 2^ Liv.3^ a.b.
PARTE TERZA – Pagina 470
3.705,16
1.274,72
746,98
1
1
14
==
10
16
-----------------2
==
==
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
LEGGE
11.7.1980 n. 312
6.8.1981
n. 432
PARTE TERZA – Pagina 471
LEGGE 11 LUGLIO 1980,n. 312
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190)
(stralcio)
Art. 133
(Retribuzioni)
comma 1
In attesa che apposita legge da approvarsi entro il 30 giugno 1980
provveda alla riforma dello stato giuridico ed economico della
dirigenza statale, alla revisione dell'organico, delle responsabilità,
delle funzioni e dei criteri di accesso, di selezione e di mobilità dei
dirigenti dello Stato, le retribuzioni attualmente spettanti nelle
stesse misure stabilite con provvedimenti di legge a decorrere dal 1°
dicembre 1972 sono transitoriamente elevate, a tutti gli effetti, salvo
quanto disposto dal successivo articolo 134, dal 1° gennaio 1979, in
ragione del 40 per cento.
comma 2
A decorrere dal 1° gennaio 1979 lo stipendio annuo lordo delle
qualifiche ad esaurimento di Ispettore generale e di Direttore di
divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 è stabilito in
misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'80 per cento
della retribuzione per stipendio ed indennità di funzione spettante al
primo dirigente con pari anzianità di qualifica.
comma 3
Resta ferma l'attribuzione al personale di cui al precedente secondo
comma, sino al 31 dicembre 1978, dell'assegno perequativo di cui
alla legge 15 novembre 1973, n. 734, o analoghe indennità
pensionabili, e delle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente
della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, numero
116, 21 novembre 1978, n. 718 ed altre disposizioni analoghe
nonché dei miglioramenti di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 1979, n. 223.
PARTE TERZA – Pagina 472
LEGGE 6 AGOSTO 1981, n. 432
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 agosto 1981, n. 217)
Conversione in legge con modificazioni del:
D.L. 6 GIUGNO 1981, n. 283
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 giugno 1981, n. 156)
(stralcio)
Art. 10
(Personale dirigente)
comma 1
Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le
misure degli stipendi e dell'indennità di funzione dei dirigenti delle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
nonché dei dipendenti che godano di trattamenti commisurati o
rapportati agli stipendi stessi, quali risultano dall'applicazione degli
articoli 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono
aumentate del 23 per cento.
Art. 11
comma 1
Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, ai
destinatari del precedente articolo 10, esclusi i dipendenti che
godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, è
attribuito, per ogni mensilità, compresa la tredicesima, a titolo di
acconto sui trattamenti che deriveranno dal riassetto normativo ed
economico della categoria, un assegno personale pensionabile non
rivalutabile e non riassorbibile, in misura pari al 15 per cento dello
stipendio e della indennità di funzione mensili lordi spettanti al 31
gennaio 1981, comprensivi dei relativi aumenti periodici. Detto
assegno è considerato a tutti gli effetti alla stregua dello stipendio,
con esclusione della progressione per aumenti periodici e del
riflesso sul compenso per il lavoro straordinario.
Art. 12
comma 1
A decorrere dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981 lo
stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore
generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all'art. 61,
D.P.R. 30.6.1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente,
al 95% ed all' 85% per cento dello stipendio spettante al primo
dirigente di pari anzianità.
PARTE TERZA – Pagina 473
comma 2
Al personale delle qualifiche ad esaurimento richiamate nel
precedente comma è attribuito anche l'assegno personale
pensionabile previsto dall' art. 11.
PARTE TERZA – Pagina 474
CAPITOLO II - LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 869
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 27 settembre
1982, n. 681, concernente adeguamento provvisorio del trattamento economico
dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e del personale ad essi collegato.”
1. Generalità
La norma in titolo ha apportato, con decorrenza 1.1.1983, sostanziali
modifiche al trattamento economico del personale dirigente. Tali
innovazioni riguardano:
- la soppressione dell’assegno personale del 15%, di cui al combinato
disposto dagli artt. 11 e 22 della legge 432/1981;
- la maggiorazione del 12,20% dell’importo dello stipendio iniziale di
grado, in fruizione sino al 31.12.1982;
- l’articolazione della progressione economica dei nuovi stipendi previsti in
otto classi biennali dell’8%, computate sullo stipendio iniziale ed i
successivi aumenti biennali, calcolati in ragione del 2,50% sul valore
dell’ultima di dette classi.
2. Inquadramento stipendiale
I criteri di attribuzione dello stipendio dovuto ai Colonnelli, a decorrere
dal 1.1.1983, si diversificano in relazione alla data in cui è avvenuta la
promozione a tale grado. I Colonnelli, già tali alla data di entrata in vigore
della legge in esame (1.1.1983), beneficiano dell’art. 1 della legge 869/1982;
gli Ufficiali promossi successivamente a tale grado sono destinatari dell’art.
4, 1° o 3° comma, qualora quest’ultimo risulti più favorevole.
a) Applicazione art. 1
La procedura d’inquadramento ai sensi dell’art. 1 della legge 869/1982,
consiste nel monetizzare, dapprima, l’anzianità pregressa come di seguito
indicato:
- 2% dello stipendio di € 2.602.94 (€ 52.06) per ogni anno di servizio – o
frazione superiore a sei mesi – in relazione al servizio militare prestato
sino alla promozione a Maggiore, comprendendo l’eventuale durata del
corso legale di laurea, qualora richiesto per l’accesso in carriera;
PARTE TERZA – Pagina 475
- 2% dello stipendio di € 3.098,74 (€ 61,97) per ogni anno di servizio – o
frazione superiore a sei mesi – in relazione al tempo trascorso nei gradi di
Maggiore e di Tenente Colonnello con meno di quattro anni di anzianità
di grado o ventiquattro anni di anzianità di servizio;
- 2% dello stipendio di € 3.408,62 (€ 68,17) per ogni anno di servizio - o
frazione superiore a sei mesi – in relazione al tempo trascorso nel grado di
Tenente Colonnello dopo il compimento del quarto anno di anzianità di
grado o del ventiquattresimo anno di servizio;
- 2% dello stipendio di € 6.036,92 (€ 120,74) per ogni anno di servizio - o
frazione superiore a sei mesi – in relazione al tempo trascorso nel grado di
Colonnello;
- 2% dello stipendio di € 8.651,26 (€ 173,02) per ogni anno di servizio – o
frazione superiore a sei mesi – in relazione al tempo trascorso nel grado di
Generale di Brigata o corrispondente;
- 2% dello stipendi di € 10.177,95 (€ 203,56) per ogni anno di servizio – o
frazione superiore a sei mesi – in relazione al tempo trascorso nel grado di
Generale di Divisione o corrispondente.
L’importo complessivo, ottenuto valutando l’anzianità pregressa ai fini
del calcolo dello stipendio spettante, deve essere maggiorato del valore
iniziale di livello stabilito alla data del 1.1.1983. A detto ammontare occorre
aggiungere l’incremento derivante dalla progressione economica maturata
nel grado, valutando esclusivamente i bienni di servizio in esso prestati.
Nel caso in cui l’entità numerica così determinata si collochi tra due classi
o tra l’ultima classe ed il primo aumento periodico del 2,50%, ovvero tra due
aumenti periodici successivi – fermo restando il diritto dell’interessato a
percepire l’importo spettante – l’inquadramento deve intendersi effettuato
nella classe od aumento periodico immediatamente inferiore.
Per espressa previsione normativa, la differenza tra l’importo dello
stipendio fruito e quello attribuito per inquadramento influenza i tempi di
maturazione dell’ulteriore progressione economica, tramite l’istituto della
“temporizzazione”. Il procedimento di computo consiste nel moltiplicare
per 24 la differenza sopra citata, dividendo successivamente il prodotto per
l’importo della classe o aumento periodico in corso di maturazione.
Il periodo di permanenza nel primo livello non è valutabile a favore dei
Colonnelli già ammessi al secondo livello, trattandosi di servizio prestato nel
grado in atto rivestito.
PARTE TERZA – Pagina 476
b) Applicazione art. 4 – 1° e 3° comma
Il personale dirigente, promosso dopo l' 1.1.1983 e provvisto all’atto della
promozione di uno stipendio superiore a quello iniziale relativo al nuovo
grado, in virtù del 1° comma dell’art. 4 della norma in trattazione, deve
fruire di uno stipendio d’importo, per classi e scatti, pari o immediatamente
superiore a quello in godimento nel grado di provenienza. A tale entità deve
essere sommata la metà dell’incremento acquisito, per classi e scatti
biennali, nel solo grado precedente.
Qualora più favorevole, nei confronti di detto personale trova
applicazione l’art. 156 del R.D. 23.11.1923, n. 2395 e successive
modificazioni, che prevede la determinazione dello stipendio spettante in
base agli anni di servizio prestati.
La legge 869/1982, inoltre prevede l’applicazione della clausola
perequativa già introdotta dall’art. 138, 3° comma della legge 312/1980.
Pertanto, al pari grado, appartenente allo stesso ruolo, con stipendio inferiore
a quello spettante al collega con uguale o minore anzianità di servizio, ma
promosso successivamente, è attribuito lo stipendio di quest’ultimo.
3. Stipendi iniziali spettanti a decorrere dall' 1.1.1983
Di seguito, si riportano gli importi degli stipendi iniziali anni lordi riferiti
ai "gradi dirigenziali" spettanti a decorrere dall' 1.1.1983:
Grado
Importo iniziale
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni di anzianità grado
Colonnello – 2 anni di anzianità grado
€ 12.512,89
€ 10.177,95
€ 8.651,26
€ 6.547,22
€ 6.036,92
PARTE TERZA – Pagina 477
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE TERZA – Pagina 478
COLONNELLO
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
"
Colonnello
gg mm aaaa
01/01/1983
05/11/1961
arruolato
in data
in data
in data
in data
in data
in data
in data
APPLICAZIONE LEGGE 20.11.82 N. 869 DIRIGENTI
aa
05/11/1961.
01/01/1962;
05/11/1965;
01/01/1969;
01/01/1977;
01/01/1980;
01/01/1983.
mm
gg
1
26
Servizio
21
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------21
1 26
21 == ==
-----------------0 == ==
==
1 26
Detrazione fissa
Da valutare
Residuo
01/01/1983 6.547,22 2^ Liv.
Classe 0 scatto iniziale
31-12-1983 Residuo
1
1
26
------------------
PARTE TERZA – Pagina 479
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
20.11.1982 n. 869
PARTE TERZA – Pagina 480
LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, n. 869
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 novembre 1982, n. 325)
(stralcio)
Art. 1
comma 1
Il trattamento economico provvisorio del personale di cui agli artt.
10, 11, 11-bis, 12, 21 e 22, D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito,
con modificazioni, nella L. 6 agosto 1981, n. 432, è ulteriormente
prorogato fino al 30 giugno 1983, con le modifiche previste dal
presente decreto.
comma 2
Con effetto dal 1° gennaio 1983, le misure degli stipendi iniziali
risultanti all'applicazione degli articoli 10, 11-bis e 21 del decretolegge di cui al precedente comma sono maggiorate del 12,20%,
restando soppresso dalla stessa data l'assegno personale
pensionabile di cui agli articoli 11 e 22 del decreto medesimo.
comma 3
Con la stessa decorrenza di cui al precedente secondo comma lo
stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore
generale e di direttore di divisione o equiparata di cui all'art. 61 del
D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari,
rispettivamente, al 95% ed all'85% dello stipendio spettante al
primo dirigente di pari anzianità. È soppresso il secondo comma
dell'art. 12 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con
modificazioni, nella L. 6 agosto 1981, n. 432.
comma 4
Con effetto dal 1° gennaio 1983, la progressione economica dei
nuovi stipendi previsti dal presente articolo si sviluppa in otto classi
biennali dell'8 per cento, computato sullo stipendio iniziale di
qualifica, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per
cento computati sull'ultima classe di stipendio.
comma 5
Per il primo dirigente con due anni di servizio la progressione
economica si sviluppa in sette classi biennali di stipendio computate
sullo stipendio relativo a tale posizione.
comma 6
Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la
nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si
conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento
sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la
successiva progressione economica.
PARTE TERZA – Pagina 481
comma 7
Ai professori universitari straordinari, ordinari ed associati compete,
con decorrenza dal 1° gennaio 1983, secondo le proporzioni fissate
dall'art. 36 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, l'aumento di cui al
precedente secondo comma.
Art. 2
comma 3
Qualora il nuovo stipendio si collochi tra due classi o tra una classe
e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, ferma restando la
corresponsione di detto stipendio, il personale è collocato alla classe
o scatto immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La
differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, va considerata
ai fini dell'ulteriore progressione economica. La temporizzazione
della differenza tra i suddetti stipendi espressa in mesi è pari a 24
volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello
scatto in corso di maturazione.
Art. 3
comma 1
Per il personale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 giugno
1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto
1981, n. 432, la determinazione di nuovi stipendi di cui al
precedente articolo 1 è effettuata sulla base degli anni di servizio
militare comunque prestato fino al 31 dicembre 1982 anche
anteriormente alla nomina a ufficiale, ivi compreso quanto previsto
al terzo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.
comma 2
Ai fini di quanto previsto nel precedente comma, i servizi prestati
fino al grado di tenente colonnello e quelli svolti nei gradi
dirigenziali inferiori a quello rivestito fino al 31 dicembre 1982, si
valutano attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno
di servizio o frazione superiore ai sei mesi del relativo periodo,
applicando tale percentuale sugli stipendi di L. 5.040.000 per il
servizio prestato fino al grado di capitano, di L. 6.000.000 per il
periodo di servizio trascorso nel grado di maggiore e di tenente
colonnello con meno di ventiquattro anni di servizio o quattro anni
di grado, di lire 6.600.000 per il rimanente periodo di servizio
trascorso nel grado di tenente colonnello e sugli stipendi iniziali dei
singoli gradi dirigenziali interessati per il servizio prestato nei gradi
medesimi inferiori a quello di appartenenza.
PARTE TERZA – Pagina 482
L'importo complessivo relativo a detti benefici si aggiunge allo
stipendio iniziale del grado rivestito e all'ammontare così ottenuto si
somma un incremento di stipendio conseguente alla progressione
economica relativa al servizio prestato nel grado stesso.
comma 3
Si applica il terzo comma del precedente articolo 2.
Art. 4
comma 1
Al personale dirigente di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promosso o
nominato alla qualifica superiore successivamente al 1° gennaio
1983, compete lo stipendio iniziale della nuova posizione
aumentato della metà dell'incremento acquisito per classi ed
aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa
alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica
di provenienza.
comma 2
La disciplina di cui al comma precedente si applica anche al
personale che consegue la qualifica di primo dirigente o equiparata,
fatte salve le vigenti norme più favorevoli.
comma 3
Per il personale militare, in caso di promozione a colonnello o
grado superiore, se più favorevole, continua ad applicarsi la norma
di cui all'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395,
e successive modificazioni ed integrazioni. [Al personale con
stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o minore
anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito lo
stipendio di quest'ultimo].
comma 4
Si applica il terzo comma del precedente articolo 2.
PARTE TERZA – Pagina 483
CAPITOLO III - LEGGE 17 APRILE 1984, N. 79
“Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti
dell’Amministrazione dello Stato, anche ad orientamento autonomo, e del
personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei
professori universitari a tempo pieno all’ultima classe di stipendio”.
1. Generalità
La legge 79/1984 ha esteso al personale dirigente i concetti di
“miglioramento stipendiale” e “minimo garantito” già stabiliti dalla legge
34/1984 a favore dei soggetti inquadrati nei livelli funzionali retributivi.
In particolare, le innovazioni più significative riguardano:
- la proroga, sino al 31.12.1984, del trattamento economico provvisorio
previsto per il personale in questione (art. 1 – 1° comma);
- la maggiorazione del 13% della misura iniziale degli stipendi previsti
dalla legge 869/1982 (art. 1 – 2° comma);
- una nuova progressione economica per classi del 6% e non più dell’8%
(art. 1 – 3° comma).
2. Inquadramento stipendiale (art. 1 – 4° e 5° comma)
Lo stipendio spettante alla data dell' 1.1.1984 agli appartenenti alle
categorie dirigenziali, ai sensi della legge 79/1984, si determina inquadrando
dapprima i soggetti beneficiari nella medesima classe o scatto maturato al
31.12.1983.
Il “miglioramento stipendiale” è costituito dalla differenza tra l’importo
dello stipendio spettante per effetto della citata legge 79/1984 e quello già
attribuito ai sensi della legge 869/1982. Tale entità deve essere raffrontata
con il “minimo garantito”, ottenuto dalla comparazione tra lo stipendio
iniziale del livello di appartenenza previsto dalla legge 869/1982 e quello
relativo alla legge 79/1984.
Qualora il miglioramento stipendiale risulti inferiore al minimo garantito,
occorre corrispondere la differenza risultante (colmatura). Tale importo deve
essere, peraltro, “temporizzato”, trasformato cioè in anzianità di servizio
utile alla successiva progressione stipendiale in aggiunta alle frazioni
temporali maturate al 31.12.1983.
PARTE TERZA – Pagina 484
La temporizzazione si ottiene moltiplicando la colmatura per 24 (mesi) e
successivamente dividendo il prodotto per il valore della classe o aumento
biennale in corso di maturazione.
Si rappresenta che l’importo spettante per assicurare il minimo garantito
deve essere decurtato della somma già temporizzata ai sensi della legge
869/1982 e non ancora riassorbita, con la successiva progressione
economica, nel periodo di vigenza della legge stessa.
Tale procedura riguarda, principalmente, gli Ufficiali promossi nel corso
dell’anno 1983, che beneficiano, in quanto più favorevole, della norma
racchiusa nel 1° comma dell’art. 4 della legge 869/1982.
Ovviamente, qualora l’entità temporale ottenuta secondo la procedura
sopra descritta, sommata all’anzianità residua al 31.12.1983, superi i due
anni, non si dà luogo ad alcuna progressione stipendiale; ciò al fine di non
valutare lo stesso beneficio sia in termini monetari che temporali.
Infine, si pone in evidenza che, nel caso in cui l’interessato sia in
godimento al 31.12.1983 di uno stipendio non tabellare, il nuovo stipendio
deve essere calcolato con una proporzione matematica, al fine di raffrontare
entità aggregabili (stipendio non tabellare della legge 79/1984).
In pratica il nuovo stipendio viene ottenuto maggiorando del 13% quello
in godimento al 31.12.1983.
3. Stipendi iniziali spettanti a decorrere dal 1.1.1984
Di seguito, si riportano gli importi degli stipendi iniziali annui lordi riferiti
ai "gradi dirigenziali" spettanti a decorrere dall' 1.1.1984:
Grado
Importo iniziale
Generale di Corpo d’Armata
Gene rale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni anzianità grado
Colonnello – 2 anni anzianità grado
€ 14.139,57
€ 11.501,08
€ 9.775,92
€ 7.398,35
€ 6.821,72
PARTE TERZA – Pagina 485
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE TERZA – Pagina 486
COLONNELLO
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
"
Colonnello
gg mm aaaa
31/12/1983
05/11/1961
arruolato
in data
in data
in data
in data
in data
in data
in data
APPLICAZIONE LEGGE 17.4.84 N. 79 DIRIGENTI
05/11/1961.
01/01/1962;
05/11/1965;
01/01/1969;
01/01/1977;
01/01/1980;
01/01/1983.
aa
mm
gg
Servizio
22
1
26
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------22
1 26
21 == ==
-----------------0 == ==
1
1 26
Detrazione fissa
Da valutare
Residuo
01/01/1984 2^ Liv. - Cl. 0 sc.iniziale (L.79/84)
31/12/1983 2^ Liv. - Cl. 0 sc.iniziale (L.869/83)
Miglioramento stipendiale
Iniziale 2^ Liv. (L.79/84)
Iniziale 2^ Liv. (L.869/83)
7.398,35
6.547,22
851,14
7.398,35
6.547,22
Minimo Garantito
851,14
01/01/1984 7.398,35 2^ Liv.
Classe 0 scatto iniziale
05/11/1984
01/01/1984
Residuo
1
1
26
Servizio
==
10
4
01/11/1984 7.842,25 2^ Liv.
Classe 1 scatto iniziale
31-12-1984
Servizio
05/11/1984
31/12/1984 Residuo Totale
PARTE TERZA – Pagina 487
-----------------2 ==
==
==
1
26
==
1
26
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
17.4.1984 n. 79
PARTE TERZA – Pagina 488
LEGGE 17 APRILE 1984, n. 79
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 aprile 1984, n. 110)
(stralcio)
Art. 1
comma 1
Il trattamento economico provvisorio del personale di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3), convertito
nella legge 22 marzo 1984, n. 29, è prorogato fino al 31 dicembre
1984.
comma 2
A decorrere dal 1° gennaio 1984 gli stipendi iniziali annui lordi,
nelle misure risultanti dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre
1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20
novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono maggiorati del 13 per cento.
comma 3
Con effetto dal 1° gennaio 1984 la progressione economica si
sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento,
computato sullo stipendio iniziale di qualifica, ed in successivi
aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computato sull'ultima
classe di stipendio. Si applica il quinto comma dell'articolo 1 del
decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive
modificazioni ed integrazioni.
comma 4
La determinazione dei nuovi stipendi è effettuata sulla base delle
classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento
al 1° gennaio 1984.
comma 5
Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del
nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio
iniziale della qualifica di appartenenza, previsto dal precedente
secondo comma, e quello iniziale fissato dall'articolo 1 del decretolegge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni,
nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni
ed integrazioni, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo
occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è
temporizzato secondo il criterio stabilito dall'articolo 2 del suddetto
decreto, ai fini dell'ulteriore progressione economica.
PARTE TERZA – Pagina 489
CAPITOLO IV - LEGGE 8 MARZO 1985, N. 72
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 11 gennaio
1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei
dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e del personale ad essi collegato”.
La legge 72/1985 ha prorogato fino al 31.12.1985 (termine poi
ulteriormente protratto fino al 30.04.1986, ai sensi del D.L. 28 febbraio
1986, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 18.4.1986 n. 120) gli
effetti della precedente normativa, con una maggiorazione degli importi
stipendiali del 4,50% calcolata sulle entità retributive iniziali di grado in
godimento al 31.12.1984.
Di seguito si riportano gli stipendi iniziali annui lordi riferiti ai "gradi
dirigenziali" spettanti a decorrere dall' 1.1.1985.
Grado
Importo iniziale
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni anzianità grado
Colonnello – 2 anni anzianità grado
€ 14.775,85
€ 12.018,63
€ 10.215,84
€ 7.731,28
€ 7.128,70
PARTE TERZA – Pagina 490
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
LEGGE
8.3.1985
n. 72
19.4.1986 n. 120
PARTE TERZA – Pagina 491
LEGGE 8 MARZO 1985, n. 72
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 marzo 1985, n. 62)
(stralcio)
Art. 1
comma 1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'art. 1,
della L. 17 aprile 1984, n. 79, come determinato negli artt. 1, 2, 4, 6
e 7 della medesima legge, è prorogato fino al 31 dicembre 1985.
comma 2. Con decorrenza 1° gennaio 1985, sono maggiorati del 4,50 per
cento gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti
dall'applicazione dell'art. 1, della L. 17 aprile 1984, n. 79, e le classi
e gli aumenti periodici biennali spettanti al personale di cui al
precedente comma 1.
LEGGE 19 APRILE 1986, n. 120
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 aprile 1986, n. 96)
Conversione in legge con modificazione del:
D.L. 28 FEBBRAIO 1986, n. 49
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 1986, n. 50)
Art. 1
Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella
legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 della legge
medesima, è prorogato fino al 30 aprile 1986.
PARTE TERZA – Pagina 492
CAPITOLO V - LEGGE 11 LUGLIO 1986, N. 341
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 10 maggio
1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento
economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate”.
La legge 341/1986 apporta, con decorrenza 1.5.1986, un considerevole
incremento del trattamento economico percepito dal personale dirigente sino a
tale data. Infatti, per effetto del provvedimento in esame, le misure iniziali di
livello previste dalla legge 72/1985 risultano maggiorate del 42%.
Di seguito si riportano gli stipendi iniziali annui lordi riferiti ai "gradi
dirigenziali" spettanti a decorrere dall' 1.5.1986.
Grado
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni grado
Colonnello – 2 anni grado
PARTE TERZA – Pagina 493
Importo iniziale
€ 20.981,70
€ 17.066,46
€ 14.506,49
€ 10.978,42
€ 10.122,75
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE TERZA – Pagina 494
COLONNELLO
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
"
Colonnello
gg mm aaaa
arruolato
in data
in data
in data
in data
in data
in data
in data
APPLICAZIONE LEGGE 11.7.86 N. 341 DIRIGENTI
aa
05/11/1961.
01/01/1962;
05/11/1965;
01/01/1969;
01/01/1977;
01/01/1980;
01/01/1983.
mm
gg
01/05/1986 11.637,12 2^ Liv.
Classe 1 scatto iniziale
06/11/1986
01/05/1986
Residuo
1
5
26
Servizio
==
6
4
01/11/1986 12.295,83 2^ Liv.
Classe 2 scatto iniziale
Residuo
06/11/1988
Servizio
06/11/1986
01/11/1988 12.954,53 2^ Liv.
Classe 3 scatto iniziale
31-12-1988
Residuo
Servizio
06/11/1988
31-12-1988 Residuo Totale
PARTE TERZA – Pagina 495
-----------------2 == ==
==
==
==
2
==
==
------------------2 == ==
==
==
==
==
1
25
==
1
25
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
11.7.1986 n. 341
PARTE TERZA – Pagina 496
LEGGE 11 LUGLIO 1986, n. 341
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 luglio 1986, n. 159)
(stralcio)
Art. 1
comma 1
Il trattamento economico provvisorio del personale di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, come
determinato dall'articolo 1 del decreto medesimo, è prorogato fino
all'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica
con l'incremento del 42 per cento a decorrere dal 1° maggio 1986.
PARTE TERZA – Pagina 497
CAPITOLO VI - LEGGE 14 NOVEMBRE 1987, N. 468
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 16 settembre
1987, n. 379, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti
economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei
dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed
equiparato”.
L’art. 1 – 8° comma della legge 468/1987 istituisce, a decorrere dal 1°
giugno 1987, l’indennità di “parziale omogeneizzazione” (pari a € 1.859,24) a
favore dei Colonnelli, al compimento dei 25 anni di servizio dalla nomina a
Tenente.
Per una completa disamina del provvedimento, si rimanda alla consultazione
della Parte II -Capitolo IV.
PARTE TERZA – Pagina 498
CAPITOLO VII - LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 37
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 27 dicembre
1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico
dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia
di pubblico impiego”.
Una quota dell’indennità integrativa speciale pari ad € 558,29, a decorrere
dall' 1.1.1989, viene portata in aumento dell'importo iniziale degli stipendi già
fruiti dal personale dirigente in applicazione della legge 11.7.1986, n. 341.
Di seguito si riportano i nuovi importi così ottenuti che, per espressa volontà
del legislatore, a decorrere dall' 1.3.1989 subiscono un incremento del 15%.
A decorrere dall' 1.1.1989:
Grado
Importo iniziale
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni anzianità grado
Colonnello – 2 anni anzianità grado
€ 21.539,99
€ 17.624,75
€ 15.064,78
€ 11.536,71
€ 10.681,04
A decorrere dall' 1.3.1989:
Grado
Importo iniziale
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Corpo d’Armata
Colonnello +2 anni anzianità grado
Colonnello – 2 anni anzianità grado
€ 24.770,99
€ 20.268,46
€ 17.324,49
€ 13.267,21
€ 12.283,20
PARTE TERZA – Pagina 499
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE TERZA – Pagina 500
COLONNELLO
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
"
Colonnello
arruolato
in data
in data
in data
in data
in data
in data
in data
APPLICAZIONE LEGGE 28.2.90 N. 37 DIRIGENTI
gg mm aaaa
01/01/1989 13.613,31 2^ Liv.
Classe 3 scatto iniziale
05/11/1961.
01/01/1962;
05/11/1965;
01/01/1969;
01/01/1977;
01/01/1980;
01/01/1983.
aa
mm
gg
==
1
26
1
3
29
1
5
25
01/03/1989 15.655,31 2^ Liv.
Classe 3 scatto iniziale
30/06/1990
Residuo
Servizio
01/03/1989
30/06/1990 Residuo Totale
PARTE TERZA – Pagina 501
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
28.2.1990 n. 37
PARTE TERZA – Pagina 502
LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, n. 37
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 febbraio 1990, n. 49)
(stralcio)
Art. 1
comma 1
A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti civili e militari dello
Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti
che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei
dirigenti, nonché al personale di magistratura, si applica l'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987,
n. 494.
comma 2
Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del
personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui
lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della
dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con
decorrenza 1° marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai
professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi
equiparato a decorrere dal 1° gennaio 1990.
PARTE TERZA – Pagina 503
CAPITOLO VIII - LEGGE 8 AGOSTO 1990, N. 231
“Disposizioni in materia di trattamento economico del personale
militare”
La parziale omogeneizzazione introdotta dalla legge 468/1987, a decorrere
dal 1.9.1990, trova una più proficua applicazione a favore dei Colonnelli all’atto
del compimento dei 25 anni di servizio effettivo dalla promozione a Tenente.
Infatti, gli Ufficiali che rivestono detto grado e sono in possesso della citata
anzianità di servizio hanno diritto (art. 5, comma 3, let. b) a fruire dello
stipendio riferito al grado superiore (Generale di Brigata o corrispondente),
secondo le modalità di determinazione e progressione economica stabilite
dall’art. 156 del R.D. 2395/1923 e successive modificazioni.
Per una completa disamina del provvedimento, si rimanda alla consultazione
della parte II - Cap. VI.
PARTE TERZA – Pagina 504
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE TERZA – Pagina 505
COLONNELLO
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
"
Colonnello
gg mm aaaa
05/11/1990
05/11/1961
arruolato
in data
in data
in data
in data
in data
in data
in data
APPLICAZIONE LEGGE 8.8.90 N. 231 DIRIGENTI
(Tenente in data 05/11/1965)
05/11/1961.
01/01/1962;
05/11/1965;
01/01/1969;
01/01/1977;
01/01/1980;
01/01/1983.
aa
mm
gg
Servizio
29
==
==
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------29 == ==
Detrazione fissa
Da valutare
25 == ==
-----------------4 == ==
Residuo
==
==
==
Residuo
==
==
==
Servizio
2
==
==
Colonnello con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/01/1983
05/11/1990 22.313,95
Classe 2 scatto iniziale
05/11/1992
05/11/1990
01/11/1992 23.509,34
Classe 3 scatto iniziale
PARTE TERZA – Pagina 506
-----------------2 == ==
CAPITOLO IX - LEGGE 23 GENNAIO 1991, N. 21
“Conversione in legge, con modificazioni del decreto – legge 24.11.1990, n.
344, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti
economici relativi al periodo contrattuale 1988 – 1990, nonché disposizioni
urgenti in materia di pubblico impiego”.
Gli stipendi iniziali di livello goduti dagli appartenenti alla dirigenza militare
per effetto della precedente normativa, subiscono un ulteriore incremento del
15% a decorrere dal 1.7.1990.
Di seguito si riportano gli stipendi iniziali annui lordi riferiti ai "gradi
dirigenziali" spettanti a decorrere dal 1.7.1990.
Grado
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni anzianità grado
Colonnello – 2 anni anzianità grado
PARTE TERZA – Pagina 507
Importo iniziale
€ 28.486,64
€ 23.308,73
€ 19.923,17
€ 15.257,30
€ 14.125,68
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE TERZA – Pagina 508
COLONNELLO
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
"
Colonnello
gg mm aaaa
arruolato
in data
in data
in data
in data
in data
in data
in data
APPLICAZIONE LEGGE 23.1.91 N. 21 DIRIGENTI
aa
05/11/1961.
01/01/1962;
05/11/1965;
01/01/1969;
01/01/1977;
01/01/1980;
01/01/1983.
mm
gg
Colonnello con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/01/1983
01/07/1990 18.003,61 2^ Liv.
Classe 3 scatto iniziale
05/11/1990
01/07/1990
Residuo
1
7
26
Servizio
==
4
4
01/11/1990 18.919,04 2^ Liv.
Classe 4 scatto iniziale
PARTE TERZA – Pagina 509
-----------------2 == ==
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
23.1.1991 n. 21
PARTE TERZA – Pagina 510
LEGGE 23 GENNAIO 1991, n. 21
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1991, n. 19)
(stralcio)
Art. 5
comma 1
Gli stipendi iniziali annui lordi dei dirigenti civili e militari dello
Stato, delle categorie di personale ad essi equiparate, nonché dei
dipendenti che godono dei trattamenti commisurati o rapportati a
quelli dei dirigenti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono
incrementati del quindici per cento con decorrenza 1° luglio 1990.
PARTE TERZA – Pagina 511
CAPITOLO X - LEGGE 6 MARZO 1992, N. 216
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 7 gennaio
1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento
economico dei Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza
della Corte Costituzionale n. 277 del 3 – 12 giugno 1991 e all’esecuzione di
giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale
delle corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia. Delega al Governo
per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di Polizia e del
personale delle Forze Armate nonché per il riordino delle relative carriere,
attribuzioni e trattamenti economici”
La legge 6.3.1992, n. 216 dispone (art. 2, comma 5), tra l’altro, che il
trattamento economico del personale dirigente e categorie assimilate venga
aggiornato annualmente sulla base della media degli incrementi realizzati dalle
altre categorie di personale durante l’anno precedente.
Le predette modalità di adeguamento del trattamento economico del
personale dirigente sono state confermate successivamente dal decreto
legislativo 3.2.1993, n. 29, che ha escluso tale categoria di personale sia dalla
“contrattazione”, sia dalla “privatizzazione” del rapporto d’impiego, per
sottrarlo – in quanto responsabile di settori vitali dello Stato – alle logiche ed ai
comportamenti di tipo sindacale.
PARTE TERZA – Pagina 512
CAPITOLO XI - LEGGE 14 NOVEMBRE 1992, N. 438
"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 settembre 1992, n.
384, recante misure urgenti in materia di previdenza, sanità e di pubblico
impiego, nonché disposizioni fiscali."
1. Generalità
La necessità di contenere la spesa pubblica per l’anno 1993 ha portato
all’emanazione della legge 438/1992 che, tra l’altro, dispone la
corresponsione di un assegno mensile per il mancato rinnovo dei contratti ed
il congelamento, fino al 31.12.1993, di tutti gli automatismi stipendiali che
apportano benefici economici maturati nell’arco temporale 1.1 – 31.12.1993.
2. Sospensione della progressione economica (art. 7 – 2° comma)
La norma in esame dispone che per l’anno 1993 non vengano applicate
disposizioni che comunque prevedano incrementi retributivi, pur rimanendo
valida l’acquisizione degli stessi sotto il profilo giuridico.
Pertanto, i soggetti che maturano il diritto alla parziale omogeneizzazione
ed all’assegno funzionale nell’anno 1993, possono godere del beneficio solo
a decorrere dall' 1.1.1994.
Parimenti, gli Ufficiali “dirigenti” ed assimilati che conseguono il diritto
allo stipendio del grado superiore nello stesso arco temporale, non ne
fruiscono prima dell’ 1.1.1994.
Analoga procedura deve essere seguita per gli aumenti biennali maturati
nell’anno 1993.
PARTE TERZA – Pagina 513
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
14.11.1992,
PARTE TERZA – Pagina 514
n. 438
LEGGE 14 NOVEMBRE 1992, n. 438
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 febbraio 1993, n. 26)
(stralcio)
Art. 7
(Misure in materia di pubblico impiego)
comma 1
Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata
sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo
1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi
accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994. Per l'anno 1993 al
personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma
forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al personale
disciplinato dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n.
231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno
1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287, ed
al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici,
nonché a quello degli enti, delle aziende o società produttrici di
servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al
presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo
contrattuale.
comma 2
Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per il
personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad
esso comunque collegate, previsti dall'articolo 2, comma 5, della
legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché quelli previsti per il personale
di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dal medesimo articolo 8.
comma 3
Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque
comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di
automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti
economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a
quelli di funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente
esercitate.
PARTE TERZA – Pagina 515
CAPITOLO XII - D.P.R. 5 SETTEMBRE 1994
“Aggiornamento del trattamento economico del personale dirigenziale dello
Stato non contrattualizzato”
Il D.P.R. 5.9.1994 apporta, a decorrere dall' 1.1.1994, un incremento dello
stipendio, dell’indennità di impiego operativo, dell’indennità militare e del
compenso per lavoro straordinario in misura dell’1,93%, da calcolare sugli
importi in fruizione alla data dell' 1.1.1992 dai Generali, dai Colonnelli, nonché
dai Tenenti Colonnelli omogeneizzati ai sensi della Legge 231/1990.
Di seguito si riportano gli stipendi iniziali annui lordi riferiti ai "gradi
dirigenziali" spettanti a decorrere dall' 1.1.1994.
Grado
Generale di corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni anzianità grado
Colonnello – 2 anni anzianità grado
PARTE TERZA – Pagina 516
Importo iniziale
€ 29.036,43
€ 23.758,58
€ 20.307,68
€ 15.551,76
€ 14.398,30
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE TERZA – Pagina 517
COLONNELLO
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
"
Colonnello
gg mm aaaa
arruolato
in data
in data
in data
in data
in data
in data
in data
APPLICAZIONE D.P.R. 5.9.94 (ART.5 LEGGE 231/90)
aa
05/11/1961.
01/01/1962;
05/11/1965;
01/01/1969;
01/01/1977;
01/01/1980;
01/01/1983.
mm
gg
1
26
Colonnello con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/01/1983
01/01/1994
05/11/1961
Servizio
32
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------32
1 26
Detrazione fissa
25 == ==
-----------------6 == ==
Da valutare
Residuo
1
1
26
Residuo
1
1
26
Servizio
==
10
4
01/01/1994 23.963,07
Classe 3 scatto iniziale
05/11/1994
01/01/1994
01/11/1994 25.181,53
Classe 4 scatto iniziale
PARTE TERZA – Pagina 518
-----------------2 == ==
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
D.P.R.
5.9.1994
PARTE TERZA – Pagina 519
D.P.R. 5 SETTEMBRE 1994
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 ottobre 1994, n. 232)
(stralcio)
Gli stipendi e gli assegni fissi e continuativi dei dirigenti generali statali, nonché
del personale con qualifica dirigenziale indicato all'art. 2, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dall'art. 4 del decreto-legge 27
luglio 1994, n. 469, in godimento alla data del 1° gennaio 1992 sono aumentati,
a decorrere dal 1° gennaio 1994, in misura percentuale pari all'1,93 per cento. Il
relativo onere resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.
PARTE TERZA – Pagina 520
CAPITOLO XIII - D.P.R. 5 LUGLIO 1995
“Aggiornamento, per l’anno 1995, del trattamento economico del personale
dirigenziale dello Stato non contrattualizzato”.
Il D.P.R. 5.7.1995 apporta un ulteriore incremento agli importi delle
competenze spettanti al personale dirigente ed assimilato fissati dal precedente
D.P.R. 5.9.1994. Pertanto, a decorrere dall’1.1.1995, gli assegni fissi e
continuativi già rivalutati per l’anno 1994 subiscono un incremento percentuale
dell’1,30%.
Di seguito si riportano gli stipendi iniziali annui lordi riferiti ai "gradi
dirigenziali" spettanti a decorrere dall' 1.1.1995.
Grado
Generale di corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni anzianità grado
Colonnello – 2 anni anzianità grado
PARTE TERZA – Pagina 521
Importo iniziale
€ 29.413,90
€ 24.067,45
€ 20.571,68
€ 15.753,93
€ 14.585,48
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE TERZA – Pagina 522
COLONNELLO
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
"
Colonnello
gg mm aaaa
arruolato
in data
in data
in data
in data
in data
in data
in data
APPLICAZIONE D.P.R. 5.7.95 (ART.5 LEGGE 231/90)
aa
05/11/1961.
01/01/1962;
05/11/1965;
01/01/1969;
01/01/1977;
01/01/1980;
01/01/1983.
mm
gg
1
26
Colonnello con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/01/1983
01/01/1995
05/11/1961
Servizio
33
Benefici di Laurea
Da valutare
== == ==
-----------------33
1 26
25 == ==
-----------------8 == ==
Residuo
==
Detrazione fissa
1
01/01/1995 25.508,89
Classe 4 scatto iniziale
31/12/1995 Assegno pensionabile
D.L. 29.02.1996 n.92
PARTE TERZA – Pagina 523
1.946,01
26
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
D.P.R.
5.7.1995
PARTE TERZA – Pagina 524
D.P.R. 5 LUGLIO 1995
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 1995, n. 173)
(stralcio)
Gli stipendi e gli assegni fissi e continuativi dei dirigenti generali statali, nonché
del personale con qualifica dirigenziale indicato all'art. 2, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in godimento alla data del 1° gennaio 1994
sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in misura percentuale pari
all'1,30 per cento. Il relativo onere resta a carico dei pertinenti capitoli di
bilancio.
PARTE TERZA – Pagina 525
CAPITOLO XIV - D.P.R. 10 MAGGIO 1996
“Aggiornamento per l’anno 1996, del trattamento economico del personale
dirigenziale dello Stato non contrattualizzato”.
Il D.P.R. 10.5.1996 apporta un ulteriore incremento agli importi delle
competenze spettanti al personale dirigente ed assimilato fissati dal precedente
D.P.R. 05.07.1995. Pertanto, a decorrere dall’1.1.1996, gli assegni fissi e
continuativi già rivalutati per l’anno 1995 subiscono un incremento percentuale
del 2,89%.
Di seguito si riportano gli stipendi iniziali annui lordi riferiti ai "gradi
dirigenziali" spettanti a decorrere dall' 1.1.1996.
Grado
Importo Iniziale
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni anzianità grado
Colonnello – 2 anni anzianità grado
€ 30.263,96
€ 24.762,99
€ 21.166,21
€ 16.209,22
€ 15.007,00
PARTE TERZA – Pagina 526
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE TERZA – Pagina 527
COLONNELLO
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
"
Colonnello
gg mm aaaa
arruolato
in data
in data
in data
in data
in data
in data
in data
APPLICAZIONE D.P.R. 10.5.96 (ART.5 LEGGE 231/90)
aa
05/11/1961;
01/01/1962;
05/11/1965;
01/01/1969;
01/01/1977;
01/01/1980;
01/01/1983.
mm
gg
1
26
Colonnello con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/01/1983
01/01/1996
05/11/1961
Servizio
34
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------34
1 26
25 == ==
-----------------8 == ==
Detrazione fissa
Da valutare
Residuo
1
1
26
Residuo
1
1
26
Servizio
==
10
4
01/01/1996 26.246,10
Classe 4 scatto iniziale
05/11/1996
01/01/1996
01/11/1996 27.516,07
Classe 5 scatto iniziale
PARTE TERZA – Pagina 528
-----------------2 == ==
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
D.P.R.
10.5.1996
PARTE TERZA – Pagina 529
D.P.R. 10 MAGGIO 1996
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 130)
(stralcio)
Gli stipendi e gli assegni fissi e continuativi dei dirigenti generali statali e del
personale con qualifica dirigenziale nonché dei professori e ricercatori
universitari indicati all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, in godimento alla data del 1° gennaio 1995 sono aumentati, a
decorrere dal 1° gennaio 1996, in misura percentuale pari a 2,89 per cento. Il
relativo onere resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.
PARTE TERZA – Pagina 530
CAPITOLO XV - LEGGE 8 AGOSTO 1996, N. 427
“Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di Ufficiali delle
Forze Armate e di Polizia ”.
1. Generalità
La Legge 8.8.1996, n. 427, di conversione del D.L. 29.6.1996, n.341 ha
fatto salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti in esecuzione del disposto dei
precedenti DD.LL. 30.6.1995, n. 268, 30.10.1995, n. 453, 29.12.1995, n. 564,
28.2.1996, n. 92 e 29.4.1996, n. 229.
Di seguito vengono esaminate le disposizioni riguardanti il personale
appartenente alla c.d. "dirigenza militare".
2. L'assegno provvisorio (art. 2)
A decorrere dall' 1.12.1995, a favore degli Ufficiali appartenenti alla
"dirigenza militare", con esclusione dei Carabinieri, è corrisposto un assegno
provvisorio, in attesa della riformulazione dell'indennità di impiego operativo, in
analogia a quanto già previsto per il personale non dirigente dall' art. 5 del
D.P.R. 31.7.1995, n. 394.
Di seguito si riportano gli importi annui lordi di detto assegno provvisorio
distinto per ciascun grado:
Grado
Generale di corpo d'Armata e Divisione
Generale di Brigata
Colonnello con più di 25 anni di servizio
Colonnello
Importo
€ 1.177,56
€ 1.053,60
€ 929,64
€ 805,68
3. L'assegno pensionabile (art. 4)
La legge in esame dispone la corresponsione, con decorrenza 31.12.1995 a
favore dei Colonnelli e Generali e gradi corrispondenti, di un assegno
pensionabile nei seguenti importi annui lordi:
PARTE TERZA – Pagina 531
Grado
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata e Colonnello omogeneizzato
Col. + 2 a. anz. grado e Ten. Col. omogeneizzato
Colonnello e Ten. Col. omogeneizzato
Importo
€ 2.596,75
€ 2.206,30
€ 1.946,01
€ 1.586,56
€ 1.499,79
Il predetto emolumento, già previsto per il personale non dirigente dal
D.P.R. 31.7.1995, n. 394 (vds. Parte II - Cap. XII), produce effetti sulla
tredicesima mensilità.
Inoltre, esso compete, nelle misura sopraindicate, anche al personale
militare cui è attribuito lo stipendio del grado superiore (Colonnello o Generale)
per effetto della cosiddetta "omogeneizzazione stipendiale" (Legge 231/1990).
In tali ultimi casi, la corresponsione dell'assegno è condizionata dall'aver
prestato servizio nel triennio precedente alla data di maturazione del diritto
senza aver riportato una sanzione disciplinare più grave della "consegna di
rigore" ovvero un giudizio complessivo inferiore a "nella media". L'assegno
pensionabile assorbe il compenso legato alla prestazione dello straordinario
obbligatorio (2 ore settimanali) non più previsto.
PARTE TERZA – Pagina 532
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
8.8.1996
PARTE TERZA – Pagina 533
n. 427
LEGGE 8 AGOSTO 1996, n. 427
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 agosto 1996, n. 193)
Conversione in legge con modificazioni del:
D.L. 29 GIUGNO 1996, n. 341
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 luglio 1996, n. 152)
(stralcio)
Art. 2
comma 1
In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale
direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in conseguenza
degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del personale
non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni dal
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197,
dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n.
199, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e dal D.Lgs. 12 maggio
1995, n. 201, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari
capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di
qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e
delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado
corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, è
attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva
degli scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi:
a) a decorrere dal 1° settembre 1995 ai vice commissari ed ai
tenenti lire 80.000, ai commissari ed ai capitani lire 140.000, ai
commissari capo ed ai maggiori lire 30.000;
b) a decorrere dal 1° dicembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti
lire 90.000, ai commissari ed ai capitani lire 150.000, ai
commissari capo ed ai maggiori lire 32.000.
comma 2
In attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo
di Forze armate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli ufficiali nel grado di
colonnello e generale, e gradi equivalenti, delle Forze armate,
esclusa l'Arma dei carabinieri, è corrisposto, dal 1° dicembre 1995,
in aggiunta alle indennità operative di cui alla predetta legge, un
assegno provvisorio nei seguenti importi mensili lordi:
a) generale di c.a. e di div., lire 190.000;
b) generale di brigata, lire 170.000;
c) colonnello con 25 o più anni di servizio, lire 150.000;
d) colonnello, lire 130.000.
PARTE TERZA – Pagina 534
comma 3
L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1 e 2
saranno corrisposti sino al 31 dicembre 1996, compresa la
tredicesima mensilità. L'autonoma maggiorazione di cui al comma
1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno alimentare di
cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), o da
disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e
relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o
altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di
cui al comma 2 è valutabile agli effetti della determinazione
dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.
Art. 4
comma 1
L'indennità pensionabile spettante ai dirigenti civili e militari delle
Forze di polizia ed al personale equiparato è incrementata, con le
stesse modalità e decorrenze previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, delle somme sottoindicate:
a) di lire 37.400 mensili lorde con la contestuale soppressione del
supplemento giornaliero dell'indennità di istituto previsto
dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) degli importi mensili lordi così determinati:
Primo dirigente e colonnello
L. 242.000
Primo dirigente e colonnello (+2)
» 256.000
Dirigente super. e generale di brigata
» 314.000
Dirigente gen. e generale di divisione
» 356.000
Prefetto di 1ª classe e generale di corpo d'armata » 419.000
comma 2
Ai colonnelli ed ai generali e gradi corrispondenti delle Forze
armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è attribuito, con le stesse
modalità e decorrenze previste per gli altri ufficiali delle Forze
armate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
n. 394, un assegno pensionabile mensile lordo di importo pari a
quello di cui al comma 1, lettera b).
PARTE TERZA – Pagina 535
Il predetto assegno pensionabile è corrisposto anche sulla
tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della
determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.
comma 3
Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche al
personale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto
1990, n. 231, nei riguardi del personale cui è attribuito lo stipendio
spettante al colonnello od al generale di brigata.
comma 4
Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si
applicano al personale delle capitanerie di porto nel grado di
capitano di vascello, contrammiraglio ed ammiraglio, ed al
personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, nel
grado di colonnello o generale, di cui all'articolo 2, comma 2-bis,
del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.
comma 5
Per l'attribuzione dell'assegno pensionabile di parziale
omogeneizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8
agosto 1990, n. 231, dal computo degli anni di servizio vanno
esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di
maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale
abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna
di rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella media».
PARTE TERZA – Pagina 536
CAPITOLO XVI - D.P.R. 8 MAGGIO 1997
“Aggiornamento per l’anno 1997, del trattamento economico del personale
dirigenziale dello Stato non contrattualizzato”.
Il D.P.R. 8.5.1997 apporta, a decorrere dall' 1.1.1997 un incremento del
9,58% degli importi delle competenze spettanti al personale militare dirigente ed
assimilato, già fissati dal D.P.R. 10.5.1996.
L’incremento ha effetto anche sull’assegno pensionabile di cui all’art. 6,
comma 2 della legge 8.8.1996, n. 427.
Di seguito si riportano gli importi degli stipendi iniziali annui lordi e
dell’assegno pensionabile riferiti ai "gradi dirigenziali" spettanti a decorrere dall'
1.1.1997.
Grado
Stipendio iniziale
Assegno Pensionabile
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni anzianità grado
Colonnello
€ 33.163,25
€ 27.135,29
€ 23.193,93
€ 17.762,06
€ 16.444,67
€ 2.845,51
€ 2.417,67
€ 2.132,44
€ 1.738,55
€ 1.643,47
PARTE TERZA – Pagina 537
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE TERZA – Pagina 538
COLONNELLO
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
"
Colonnello
gg mm aaaa
arruolato
in data
in data
in data
in data
in data
in data
in data
APPLICAZIONE D.P.R. 8.5.1997 (ART.5 LEGGE 231/90)
aa
05/11/1961;
01/01/1962;
05/11/1965;
01/01/1969;
01/01/1977;
01/01/1980;
01/01/1983.
mm
gg
1
26
Colonnello con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/01/1983
01/01/1997
05/11/1961
Servizio
35
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------35
1 26
Detrazione fissa
Da valutare
25 == ==
-----------------10 == ==
Residuo
==
1
01/01/1997 30.152,11
Classe 5 scatto iniziale
01/01/1997 Assegno pensionabile
D.L. 29.02.1996 n.92
PARTE TERZA – Pagina 539
2.132,44
26
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
D.P.R.
8.5.1997
PARTE TERZA – Pagina 540
D.P.R. 8 MA.GGIO 1997
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 maggio 1997, n. 119)
(stralcio)
Gli stipendi e gli assegni fissi e continuativi dei dirigenti generali dello Stato e
del personale con qualifica dirigenziale, nonché dei professori e ricercatori
universitari, indicati all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, in godimento alla data del 1° gennaio 1996, sono aumentati, a
decorrere dal 1° gennaio 1997, in misura percentuale pari a 9,58 per cento. Il
relativo onere resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.
PARTE TERZA – Pagina 541
CAPITOLO XVII - INDENNITA' DI POSIZIONE
“Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di
particolari categorie di personale pubblico”.
1. Generalità
La legge 2.10.1997, n. 334 (art. 1 e 2) istituisce, a favore dei Dirigenti
generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni statali un’indennità di
posizione, correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali.
L'emolumento, peraltro pensionabile ai sensi dell’art. 13, comma 1 del
D.Lvo 30.12.1992, n. 503, compete anche ai Generali di Corpo d’Armata e
di Divisione e gradi corrispondenti delle FF.AA..
La citata indennità, per espressa previsione della legge 334/1997, non
produce effetti sulla determinazione delle indennità di ausiliaria, nonché su
qualsiasi altro beneficio di carattere economico derivante dalla c.d.
promozione alla vigilia e dagli scatti concedibili il giorno antecedente la
cessazione dal servizio.
2. Determinazione dell’importo annuo della indennità di posizione e modalità
di attribuzione
L’importo annuo dell’indennità in analisi (da corrispondere suddiviso in
tredici mensilità) è suscettibile, ai sensi dell’art. 2 commi 5 e 7 della legge
216/1992, di rideterminazione annuale sulla base della percentuale media
degli incrementi retributivi realizzati dalle altre categorie nell’anno
precedente.
La corresponsione dell'emolumento in analisi risulta così fissata nel
tempo:
Legge 2.10.1997, n. 334 (art. 1 comma 1)
Anni 1996 e 1997
€ 12.394,97
(1^ Fascia)
* ai Generali di Corpo d’Armata senza
riferimento all’incarico ricoperto;
* ai Generali di Divisione che ricoprono un
incarico previsto dalle TT.OO. per il
predetto grado ovvero per il grado
Superiore.
€ 9.296,22
(2^ Fascia)
PARTE TERZA – Pagina 542
* tutti gli altri Generali di Divisione.
D.L.vo 31.3.1998, n. 80 (art. 45 comma 19)
Criteri analoghi a quelli stabiliti dalla Legge 334/1997.
Anno 1998
€ 13.201,88
(1^ Fascia)
* ai Generali di Corpo d’Armata senza
riferimento all’incarico ricoperto;
* ai Generali di Divisione che ricoprono un
incarico previsto dalle TT.OO. per il
predetto grado ovvero per il grado
Superiore.
€ 9.901,40
(2^ Fascia)
* tutti gli altri Generali di Divisione.
Legge 23.12.1998, n. 448 (art. 24 comma 6 )
Criteri analoghi a quelli stabiliti dalla Legge 334/1997.
Anno 1999
Anno 2000
€ 13.315,42
€ 13.592,38
(1^ Fascia)
*ai Generali di Corpo d’Armata senza
riferimento all’incarico ricoperto;
*ai Generali di Divisione che ricoprono un
incarico previsto dalle TT.OO. per il
predetto grado ovvero per il grado
Superiore.
€ 9.986,55
€10.194,27
(2^ Fascia)
*tutti gli altri Generali di Divisione.
il Sig. Ministro della Difesa, attese le particolari condizioni di complessità
e rilevanza delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 1 comma 1, lettera a),
della legge 2 10 1997, n. 334 (prorogato nei termini stabiliti dall’art. 24,
comma 6, della legge 23.12.1998, n. 448), ha approvato, in data 12.6.1999,
la seguente configurazione della maggiorazione dell’indennità in oggetto per
il personale militare:
PARTE TERZA – Pagina 543
a) maggiorazione del 30%:
- Membri del Comitato dei Capo di Stato Maggiore;
- Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.
b) maggiorazione del 25%:
- Tenenti generali e gradi corrispondenti titolari di incarico previsto
dalle tabelle ordinative;
- Tenenti Generali/Maggior Generali e gradi corrispondenti con
funzioni di capo di Gabinetto, Sottocapo di Stato Maggiore di Forza
Armata e di Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri;
- Tenenti Generali/Maggior Generali e gradi corrispondenti con
funzioni di Vice Segretario Generale, Direttore Generale e Capo di
Ufficio Centrale.
c) Maggiorazione del 15%:
- Maggior Generali e gradi corrispondenti titolari di incarico previsto
dalle tabelle ordinative;
- Maggior Generali e gradi corrispondenti con compiti di Vice Capo
di Gabinetto.
A decorrere dal 12.6.1999
Fascia
1^
Percentuale di
Maggiorazione
Importo annuo lordo
per tredici mensilità
misura base
€ 13.315,42
15%
€ 15.312,73
25%
€ 16.644,27
30%
€ 17.310,05
€ 9.986,55
2^
A decorrere dall'1.1.2000
Fascia
1^
2^
PARTE TERZA – Pagina 544
Percentuale di
Maggiorazione
Importo annuo lordo
per tredici mensilità
misura base
€ 13.592,38
15%
€ 15.631,24
25%
€ 20.898,28
30%
€ 16.994,47
€ 10.194,27
D.P.C.M. 28.05.2001
Anno 2001
Fascia
1^
Percentuale di
Maggiorazione
Importo annuo lordo
per tredici mensilità
misura base
€ 21.179,90
15%
€ 24.356,88
25%
€ 26.474,87
30%
€ 27.533,87
€ 16.660,90
2^
D.P.C.M. 17.05.2002
Anno 2002
Fascia
1^
2^
PARTE TERZA – Pagina 545
Percentuale di
Maggiorazione
Importo annuo lordo
per tredici mensilità
misura base
€ 22.092,75
15%
€ 25.406,66
25%
€ 27.615,94
30%
€ 28.720,58
€ 17.378,98
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
LEGGE
D.Lvo
LEGGE
D.Lvo
LEGGE
D.P.C.M.
D.P.C.M.
6.3.1992
30.12.1992
2.10.1997
23.3.1998
23.12.1998
28.5.2001
17.5.2002
PARTE TERZA – Pagina 546
n. 216
n. 503
n. 334
n. 80
n. 448
LEGGE 6 MARZO 1992, n. 216
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56)
(stralcio)
Art. 2
comma 5
Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento
generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo,
fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è
aggiornato annualmente con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel
rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli
incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le
modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di
pubblici dipendenti nell'anno precedente.
comma 7
Gli oneri finanziari recati dall'applicazione delle procedure previste
dal decreto legislativo di cui al comma 1 non possono superare gli
appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge finanziaria
nell'ambito delle compatibilità economiche generali definite dalla
relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale.
Gli oneri finanziari recati dall'applicazione delle procedure previste
dal decreto legislativo di cui al comma 1 non possono superare gli
appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge finanziaria
nell'ambito delle compatibilità economiche generali definite dalla
relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale.
D.Lgs. 30 DICEMBRE 1992, n. 503
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305)
(stralcio)
Art. 13
(Norma transitoria per il calcolo delle pensioni)
comma 1
Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi
PARTE TERZA – Pagina 547
iscritti alle gestioni speciali amministrative dall'INPS, l'importo
della pensione è determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle
anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993,
calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione
secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta
che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto
concerne il periodo di riferimento per la determinazione della
retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del
trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive
acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le
norme di cui al presente decreto.
LEGGE 2 OTTOBRE 1997, n. 334
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 ottobre 1997, n. 232)
(stralcio)
Art. 1
(Trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico)
comma 1
In attesa dell'estensione del regime di diritto privato al rapporto di
lavoro dei dirigenti generali dello Stato ed in coerenza con la nuova
struttura retributiva stabilita per la dirigenza pubblica dai rispettivi
contratti collettivi nazionali, ai dirigenti generali e qualifiche
equiparate delle Amministrazioni statali, ferme restando la vigente
articolazione in livelli di funzione e le corrispondenti retribuzioni,
spetta per gli anni 1996 e 1997, in aggiunta al trattamento
economico in godimento, fondamentale ed accessorio, a titolo di
anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede
contrattuale, un'indennità di posizione correlata esclusivamente alle
funzioni dirigenziali attribuite e pensionabile ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, determinata nei seguenti importi annui lordi per tredici
mensilità; a) lire 24 milioni per le funzioni di capo delle direzioni
generali o di altri uffici centrali e periferici di livello pari o
superiore; b) lire 18 milioni per ogni altra funzione.
PARTE TERZA – Pagina 548
In presenza di particolari condizioni di complessità o rilevanza delle
posizioni, ciascun Ministro può riconoscere una maggiorazione
della indennità di cui alla lettera a) fino al 30 per cento del suo
importo, nel limite delle risorse assegnate dal Ministro del tesoro in
proporzione alle unità di personale in servizio al 1° gennaio 1996.
comma 2
L'indennità di cui al comma 1, nelle stesse misure e con i medesimi
criteri, spetta al personale delle carriere prefettizia e diplomatica
con qualifica equiparata a dirigente generale, nonché ai dirigenti
generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti
delle Forze di polizia, ai generali di divisione e di corpo d'armata e
gradi corrispondenti delle Forze armate, senza effetti ai fini della
determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di
qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti
conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio, nonché
ai dirigenti generali equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge
8 marzo 1985, n. 72, che non fruiscano di compensi o indennità
aventi analoga natura, fatto salvo il trattamento di miglior favore,
con onere a carico dei bilanci degli enti di appartenenza.
Art. 2
(Trattamento economico del personale dirigente non contrattualizzato)
Il bilancio triennale 1998-2000, e le relative leggi finanziarie, nell'ambito
delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di
personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al
riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e
militare non contrattualizzato, nonché dei professori e ricercatori universitari,
con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del
comparto dei Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici
complessivi e degli incrementi di trattamento comunque determinatisi a partire
dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2.
D.Lvo 23 MARZO 1998, n. 80
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 1998, n. 82)
Art. 45
comma 19 Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997,
n. 334, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore dei contratti
PARTE TERZA – Pagina 549
collettivi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, e comunque non
oltre il 31 dicembre 1998. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, determinato in lire 37 miliardi per l'anno 1998, si
provvede utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo
2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550.
LEGGE 23 DICEMBRE 1998, n. 448
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 Dicembre 1998, n. 302)
Art. 24
comma 6
Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'articolo 24
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. A tal fine è
autorizzata la spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno
1999.
D.P.C.M. 28 MAGGIO 2001
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 2001, n. 160)
Articolo Unico
Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di
Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari dei
colonnelli e generali delle Forze armate in godimento alla data del 1° gennaio
2000 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in misura percentuale
pari a 2,60 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa avente natura
obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle
amministrazioni interessate.
PARTE TERZA – Pagina 550
D.P.C.M. 17 MAGGIO 2002
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 2002, n. 161)
Articolo Unico
Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e
continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente
della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia
civili e militari, dei Colonnelli e Generali delle Forze armate in godimento alla
data del 1° gennaio 2001 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 2002, in
misura percentuale pari a 4,31 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa
avente misura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle
amministrazioni interessate.
PARTE TERZA – Pagina 551
CAPITOLO XVIII - D.P.R. 5 OTTOBRE 1998
“Aggiornamento, per l’anno 1998, del trattamento economico del personale
dirigente dello Stato non contrattualizzato”.
Il D.P.R. 5.10.1998, concernente i miglioramenti spettanti al personale
dirigenziale dello Stato non contrattualizzato a decorrere dall' 1.1.1998 dispone
un incremento nella misura percentuale del 6,51% con effetto sullo stipendio,
sull’indennità integrativa speciale, sul compenso per lavoro straordinario, sugli
assegni fissi e continuativi in godimento all' 1.1.1997. L’incremento del 6,51%
concorre indirettamente alla rivalutazione del compenso per lavoro
straordinario.
Di seguito si riportano gli importi degli stipendi iniziali annui lordi e
dell’assegno pensionabile riferiti ai "gradi dirigenziali" spettanti a decorrere
dall’ 1.1.1998.
Grado
Stipendio iniziale
Assegno pensionabile
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni anzianità grado
Colonnello
€ 35.322,18
€ 28.901,80
€ 24.703,85
€ 18.918,37
€ 17.515,22
€ 3.030,76
€ 2.575,06
€ 2.271,26
€ 1.851,73
€ 1.750,46
PARTE TERZA – Pagina 552
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE TERZA – Pagina 553
COLONNELLO
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
"
Colonnello
gg mm aaaa
arruolato
in data
in data
in data
in data
in data
in data
in data
APPLICAZIONE D.P.R. 5.10.98 (ART.5 LEGGE 231/90)
aa
05/11/1961;
01/01/1962;
05/11/1965;
01/01/1969;
01/01/1977;
01/01/1980;
01/01/1983.
mm
gg
1
26
Colonnello con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/01/1983
01/01/1998
05/11/1961
Servizio
36
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------36
1 26
25 == ==
-----------------10 == ==
Detrazione fissa
Da valutare
Residuo
1
1
26
01/01/1998 32.115,01
Classe 5 scatto iniziale
01/01/1998 Assegno pensionabile
D.L. 29.02.1996 n.92
05/11/1998
01/01/1998
2.271,26
Residuo
1
1
26
Servizio
==
10
4
01/11/1998 33.597,24
Classe 6 scatto iniziale
PARTE TERZA – Pagina 554
-----------------2 == ==
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
D.P.R. 5.10.1998
PARTE TERZA – Pagina 555
D.P.R. 5 OTTOBRE 1998
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1998, n. 254)
Articolo Unico
Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
dirigenti che ricoprono uffici di livello dirigenziale generale o comunque
funzioni di analogo livello e del personale con qualifica dirigenziale già
destinatario della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché dei professori e ricercatori
universitari indicati all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, in godimento alla data del 1° gennaio 1997 sono aumentati, a
decorrere dal 1° gennaio 1998, in misura percentuale pari al 6,51 per cento. Il
relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei
pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.
PARTE TERZA – Pagina 556
CAPITOLO XIX - D.P.C.M. 30 APRILE 1999
“Adeguamento annuale del trattamento economico del personale non
contrattualizzato, di cui all’art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
488”.
Il D.P.C.M. 30.4.1999, prevede per il personale non contrattualizzato,
l’aumento, in misura percentuale pari allo 0,86% ed a decorrere dall' 1.1.1999,
degli stipendi, dell’indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e
continuativi in godimento alla data dell' 1.1.1998. L’incremento dello 0,86% va
calcolato anche sull’importo dell’indennità di posizione ex lege n. 334/1997, di
cui fruiscono Tenenti Generale, Maggiori Generale e gradi corrispondenti e
concorre indirettamente alla rivalutazione del compenso per lavoro
straordinario.
Di seguito si riportano gli importi degli stipendi iniziali annui lordi e
dell’assegno pensionabile riferiti ai "gradi dirigenziali" spettanti a decorrere
dall’1.1.1999.
Grado
Stipendio iniziale
Assegno pensionabile
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni anzianità grado
Colonnello
€ 35.625,95
€ 29.150,35
€ 24.916,31
€ 19.081,07
€ 17.665,85
€ 3.056,82
€ 2.597,20
€ 2.290,79
€ 1.867,65
€ 1.765,52
PARTE TERZA – Pagina 557
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE TERZA – Pagina 558
COLONNELLO
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
"
Colonnello
arruolato
APPLICAZIONE D.P.C.M. 30.4.99
gg mm aaaa
in data
in data
in data
in data
in data
in data
in data
05/11/1961;
01/01/1962;
05/11/1965;
01/01/1969;
01/01/1977;
01/01/1980;
01/01/1983.
aa
mm
gg
Servizio
37
1
26
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------37
1 26
25 == ==
-----------------12 == ==
==
1 26
Colonnello con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/01/1983
01/01/1999
05/11/1961
Detrazione fissa
Da valutare
Residuo
01/01/1999 33.886,18
Classe 6 scatto iniziale
01/01/1999 Assegno pensionabile
D.L. 29.02.1996 n.92
PARTE TERZA – Pagina 559
2.290,79
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
D.P.C.M.
30.4.1999
PARTE TERZA – Pagina 560
D.P.C.M. 30 APRILE 1999
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 luglio 1999, n. 153)
Articolo Unico
Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e
continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente
della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia
civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale
dirigente della carriera prefettizia nonché del personale della carriera
diplomatica in godimento alla data del 1° gennaio 1998 sono aumentati, a
decorrere dal 1° gennaio 1999, in misura percentuale pari a 0,86 per cento. Il
relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei
pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.
PARTE TERZA – Pagina 561
CAPITOLO XX - D.P.C.M. 27 GIUGNO 2000
“Aumenti per assegni fissi, indennità e stipendi delle categorie di personale
non contrattualizzato”.
Il D.P.C.M. 27.6.2000 prevede, a decorrere dall' 1.1.2000, per il personale
dirigente, l’aumento in misura percentuale del 2,08% degli stipendi,
dell’indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi in
godimento alla data dell' 1.1.1999.
L’incremento del 2,08% va applicato anche sull’importo dell’indennità di
posizione ex lege n. 334/1997, di cui fruiscono gli Ufficiali aventi gradi apicali
dell’ordinamento gerarchico militare (attualmente: Generale, Tenente Generale,
maggiore Generale, e/o gradi corrispondenti) e concorre indirettamente alla
rivalutazione del compenso per lavoro straordinario.
Di seguito si riportano gli importi degli stipendi iniziali annui lordi e
dell’assegno pensionabile riferiti ai "gradi dirigenziali" spettanti a decorrere
dall’1.1.2000:
Grado
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni anzianità grado
Colonnello
PARTE TERZA – Pagina 562
Stipendio iniziale
Assegno pensionabile
€ 36.366,97
€ 29.756,68
€ 25.434,57
€ 19.477,96
€ 18.033,30
€ 3.120,40
€ 2.651,23
€ 2.338,44
€ 1.906,50
€ 1.802,24
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE TERZA – Pagina 563
COLONNELLO
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
"
Colonnello
arruolato
APPLICAZIONE D.P.C.M. 27.6.2000
gg mm aaaa
in data
in data
in data
in data
in data
in data
in data
05/11/1961;
01/01/1962;
05/11/1965;
01/01/1969;
01/01/1977;
01/01/1980;
01/01/1983.
aa
mm
gg
Servizio
38
1
26
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------38
1 26
Detrazione fissa
25 == ==
-----------------12 == ==
Colonnello con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/01/1983
01/01/2000
05/11/1961
Da valutare
Residuo
1
1
26
01/01/2000 34.591,01
Classe 6 scatto iniziale
01/01/2000 Assegno pensionabile
D.L. 29.02.1996 n.92
05/11/2000
01/01/2000
2.338,44
Residuo
1
1
26
Servizio
==
10
4
01/11/2000 36.117,08
Classe 7 scatto iniziale
PARTE TERZA – Pagina 564
-----------------2 == ==
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
D.P.C.M.
27.6.2000
PARTE TERZA – Pagina 565
D.P.C.M. 27 GIUGNO 2000
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 2000, n. 201)
Articolo Unico
Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e
continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente
della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia
civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale
dirigente della carriera prefettizia nonché del personale della carriera
diplomatica in godimento alla data del 1° gennaio 1999 sono aumentati, da
decorrere dal 1° gennaio 2000, in misura percentuale pari a 2,08 per cento. Il
relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei
pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.
PARTE TERZA – Pagina 566
CAPITOLO XXI - INDENNITA' PEREQUATIVA
“Perequazione del trattamento economico del personale dirigente delle
Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare nonché delle Forze Armate”.
1. Generalità
L’art. 24, commi 5 e 6 del D.Lvo 3.2.1993, n. 29 dispone il riequilibrio
del trattamento economico del personale civile e militare non
contrattualizzato (dirigenti) con i trattamenti economici complessivi e gli
incrementi fruiti dal personale contrattualizzato, comunque determinatisi a
partire dal mese di febbraio dell’anno 1993.
2. Corresponsione dell’indennità perequativa
Il D.P.C.M. in data 3.1.2001, emanato in attuazione dell’art. 19 della
legge 28.7.1999, n. 266 concernente quanto individuato dal D.Lvo 29/1993,
ha previsto che nei confronti degli Ufficiali di seguito specificati venga
corrisposto , a decorrere dall' 1.1.2000, un indennità perequativa di:
€ 6.507,36
€ 4.183,30
- Brigadiere Generale e gradi corrispondenti;
- Colonnelli e gradi corrispondenti.
L’indennità, da corrispondere per 13 mensilità in ragione di 1/13 di detti
importi, pur essendo pensionabile, non produce effetti sulla determinazione
dell’indennità di ausiliaria, nonché su qualsiasi altro beneficio economico
acquisibile per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla
cessazione del servizio. Parimenti, non è computabile ai fini dell’indennità
di buonuscita.
Detti importi sono stati rideterminati, per effetto del D.P.C.M. 28.5.2001 e
del D.P.C.M. 17.5.2002, rispettivamente con decorrenza 1.1.2001 e 1.1.2002
nelle seguenti misure annue lorde:
D.P.C.M. 28.5.2001
ANNO 2001
€ 11.999,36
- Brigadieri Generali e gradi corrispondenti
€ 7.133,30
- Colonnelli e gradi corrispondenti
D.P.C.M. 17.5.2002
ANNO 2002
€ 12.516,53
- Brigadieri Generali e gradi corrispondenti
€ 7.440,75
- Colonnelli e gradi corrispondenti
PARTE TERZA – Pagina 567
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
D.Lvo
LEGGE
D.P.C.M.
D.P.C.M.
D.P.C.M.
3.2.1993
n. 29
28.7.1999 n. 266
3.1.2001
28.5.2001
17.5.2002
PARTE TERZA – Pagina 568
D.Lgs. 3 FEBBRAIO 1993, n. 29
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1993, n. 30)
Art. 24
comma 5
Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle
risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di
personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, indicano le somme da
destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento
economico del restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi
nazionali per i dirigenti del comparto Ministeri, tenendo conto dei
rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi
comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i
criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997,
n. 334.
comma 6
I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre
1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 2, comma 5,
sono assegnati alle Università e da queste utilizzati per
l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione
didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della
diversificazione dell'offerta formativa. Le Università possono
destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme
attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli
affidamenti. Le Università possono erogare, a valere sul proprio
bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito di progetti e
programmi dell'Unione europea e internazionale. L'incentivazione,
a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del
1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile
LEGGE 28 LUGLIO 1999, n. 266
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1999, n. 183)
(stralcio)
Art. 19
(Disposizioni finali)
comma 1
Entro il 30 aprile 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica definisce, d'intesa con il Dipartimento
PARTE TERZA – Pagina 569
della funzione pubblica, il quadro delle esigenze ai fini della
perequazione dei trattamenti del personale di cui all'articolo 24,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni.
comma 2
Nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli
esercizi 2000-2002, nel quadro delle più generali compatibilità della
finanza pubblica e della complessiva politica per il personale
pubblico, sono definiti gli indirizzi e le modalità per l'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1.
comma 3
La legge finanziaria per il triennio 2000-2002, in attuazione degli
indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria
ed a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni,
indica l'ammontare delle risorse disponibili per ciascuno degli
esercizi del triennio considerato.
comma 4
Previa definizione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica di concerto con il Dipartimento
della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, dei
criteri, dell'ammontare e delle decorrenze degli emolumenti
determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con il
provvedimento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo
1992, n. 216, si provvede all'attribuzione dei predetti emolumenti ai
colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai
gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad
ordinamento militare e civile.
comma 5
I procedimenti negoziali di cui agli articoli 1 e 10 della presente
legge, in relazione agli obiettivi di conferma e rafforzamento della
specificità ed unitarietà di ruolo delle carriere diplomatica e
prefettizia ivi indicati, assicurano, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, secondo
appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura
apicale, del trattamento economico del personale delle predette
carriere.
PARTE TERZA – Pagina 570
D.P.C.M. 3 GENNAIO 2001
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2001, n. 37)
Articolo Unico
comma 1
Ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate nonché ai
gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad
ordinamento militare e civile è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio
2000, un'indennità perequativa determinata nei seguenti importi
annui lordi per tredici mensilità:
a) L. 12.600.000 per il personale con il grado di brigadiere
generale o grado o qualifica corrispondente;
b) L. 8.100.000 per il personale con il grado di colonnello o grado
o qualifica corrispondente.
comma 2. L'indennità perequativa, da erogare utilizzando quota parte
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, comma 2, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, compete esclusivamente al personale che
riveste i gradi o le qualifiche indicate al comma 1, è pensionabile ai
sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e non produce effetti ai fini della
determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di
qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti
conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.
D.P.C.M. 28 MAGGIO 2001
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 2001, n. 160)
Articolo Unico
Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di
Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari,
dei colonnelli e generali delle Forze armate in godimento alla data del 1°
gennaio 2000 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in misura
percentuale pari a 2,60 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa avente
natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle
amministrazioni interessate.
PARTE TERZA – Pagina 571
D.P.C.M. 17 MAGGIO 2002
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 2002, n. 161)
Articolo Unico
Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e
continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente
della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia
civili e militari, dei Colonnelli e Generali delle Forze armate in godimento alla
data del 1° gennaio 2001 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 2002, in
misura percentuale pari a 4,31 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa
avente misura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle
amministrazioni interessate.
PARTE TERZA – Pagina 572
CAPITOLO XXII - D.P.C.M. 28 MAGGIO 2001
“Adeguamento della retribuzione delle categorie di docenti e ricercatori
universitari, del personale dirigente della Polizia di stato e gradi di qualifiche
corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei Colonnelli e Generali
delle Forze Armate”.
Il D.P.C.M. 28.5.2001 prevede l’aumento in misura percentuale pari al
2,60% a decorrere dall' 1.1.2001, degli stipendi, dell’indennità integrativa
speciale e degli assegni fissi e continuativi in godimento alla data dell' 1.1.2000
da parte del personale dirigente non contrattualizzato.
L’incremento del 2,60% determina inoltre, per effetto indotto, dall' 1.1.2001,
la rivalutazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Non
va, invece applicato sulle misure dell’indennità di posizione di cui alla legge
2.10.1997, n. 334, né in quelle dell’indennità perequativa di cui al D.P.C.M.
3.1.2001.
Tali indennità sono state, infatti, appositamente rideterminate con separato
provvedimento.
Di seguito si riportano gli importi degli stipendi iniziali annui lordi e
dell’assegno pensionabile riferiti ai "gradi dirigenziali" spettanti a decorrere
dall’1.1.2001.
Grado
Stipendio iniziale
Assegno pensionabile
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni anzianità grado
Colonnello
€ 37.312,51
€ 30.530,35
€ 26.095,87
€ 19.984,39
€ 18.502,16
€ 3.201,53
€ 2.720,16
€ 2.399,24
€ 1.956,07
€ 1.849,10
PARTE TERZA – Pagina 573
ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE
PARTE TERZA – Pagina 574
COLONNELLO
Promosso S.Tenente SPE
"
Tenente
"
Capitano
"
Maggiore
"
Tenente Colonnello
"
Colonnello
arruolato
APPLICAZIONE D.P.C.M. 28.5.2001
gg mm aaaa
in data
in data
in data
in data
in data
in data
in data
05/11/1961.
01/01/1962;
05/11/1965;
01/01/1969;
01/01/1977;
01/01/1980;
01/01/1983.
aa
mm
gg
Servizio
39
1
26
Benefici di Laurea
== == ==
-----------------39
1 26
Detrazione fissa
Da valutare
25 == ==
-----------------14 == ==
Residuo
==
Colonnello con anzianita' assoluta e
decorrenza assegni in data 01/01/1983
01/01/2001
05/11/1961
1
01/01/2001 37.056,13
Classe 7 scatto iniziale
01/01/2001 Assegno pensionabile
D.L. 29.02.1996 n.92
PARTE TERZA – Pagina 575
2.399,24
26
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
D.P.C.M.
28.5.2001
PARTE TERZA – Pagina 576
D.P.C.M. 28 MAGGIO 2001
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 2001, n. 160)
Articolo Unico
Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di
Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari,
dei colonnelli e generali delle Forze armate in godimento alla data del 1°
gennaio 2000 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in misura
percentuale pari a 2,60 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa avente
natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle
amministrazioni interessate.
PARTE TERZA – Pagina 577
CAPITOLO XXIII - D.P.C.M. 17 MAGGIO 2002
“Adeguamento annuale della retribuzione dei docenti e dei ricercatori
universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche
corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei Colonnelli e Generali
delle Forze Armate”.
Il D.P.C.M. 17 maggio 2002 prevede l’aumento in misura percentuale pari
al 4,31% a decorrere dal 1 gennaio 2002, degli stipendi, dell’indennità
integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi in godimento alla data del
1 gennaio 2000 da parte del personale dirigente non contrattualizzato.
L’incremento del 4,31% determina inoltre, per effetto indotto, dal 1
gennaio 2002, la rivalutazione delle misure orarie del compenso per lavoro
straordinario. Va inoltre applicato sulle misure dell’indennità di posizione di cui
alla legge 2.10.1997, n. 334, nonché sull’indennità perequativa di cui al
D.P.C.M. 3.1.2001.
Di seguito si riportano gli importi degli stipendi iniziali annui lordi e
dell’assegno pensionabile riferiti ai "gradi dirigenziali" spettanti a decorrere
dall’1.1.2002.
Grado
Stipe ndio iniziale
Assegno pensionabile
Generale di Corpo d’Armata
€ 38.920,68
€ 3.339,52
Generale di Divisione
€ 31.846,21
€ 2.837,40
Generale di Brigata
€ 27.220,602
€ 2.502,65
Colonnello + 2 anni anzianità grado
€ 20.845,72
€ 2.040,38
Colonnello
€ 19.299,60
€ 1.928,80
PARTE TERZA – Pagina 578
PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO
D.P.C.M.
17.5.2002
PARTE TERZA – Pagina 579
D.P.C.M. 17 MAGGIO 2002
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 2002, n. 161)
Articolo Unico
Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e
continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente
della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia
civili e militari, dei Colonnelli e Generali delle Forze armate in godimento alla
data del 1° gennaio 2001 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 2002, in
misura percentuale pari a 4,31 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa
avente misura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle
amministrazioni interessate.
PARTE TERZA – Pagina 580
APPENDICE
APPENDICE – Pagina 581
TABELLE RIEPILOGATIVE CONCERNENTI LA DISTRIBUZIONE DEI
VARI GRADI NEI LIVELLI FUNZIONALI - RETRIBUTIVI
APPENDICE – Pagina 582
LEGGE 312/80 LEGGE 432/81
dal 1.7.1978
Dal 1.2.1981
LEGGE 34/84 LEGGE 468/87 LEGGE 231/90
dal 1.1.1983
dal 16.11.1987
dal 1.7.1990
LEGGE 23/93
dal 1.1.1992
GRADI
livello
scatti
livello
Scatti
livello
Sc.
livello
Sc.
livello
Sc.
livello
Scatti
1° Cap. Magg.
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Cap. Magg. Sc.
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Cap. Magg. Ca.
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Cap. Magg. Ca. scelto
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Cap. Magg. Ca. sc. +
8 anni serv. gr.
Serg. – 4 anni serv.
Serg. + 4 anni serv.
Sergente
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
IV
=
=
=
=
=
IV
=
=
=
=
=
V
=
=
=
=
=
V
=
=
=
=
=
V
=
=
=
V
VI
=
=
=
=
V
=
=
=
V
=
=
=
V
=
1
=
V
=
1
=
V
=
1
=
VI
=
1
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
V
1
V
1
V
2
V
2
V
2
VI
Mar. Magg.
V
VI
2
=
V
VI
2
=
V
VI
3
=
V
VI
3
=
V
VI
3
=
VI bis
VII=
2
=
Mar. Magg. Aiut
VI
1
VI
1
VI
1
VI bis
=
=
=
VI bis
=
=
VII=
1
=
=
=
Serg. Magg.
Serg. Magg. Ca.
Serg. Magg. Ca + 8
anni serv. gr.
Maresciallo
Mar. Ord.
Mar. Capo
Mar. Magg. Aiut
con + 5 anni a.g.
Aiutante
=
=
=
=
1° Maresciallo
=
=
=
=
1° Maresciallo + 7
anni nel grado
1° M.llo “Luogot.”
S.Tenente
=
VI
VI bis
=
=
VI bis
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
VI
=
VI
=
VI
=
VI
=
=
=
=
2
3
Tenente
VII
=
VII
=
VII
=
VII
=
VII
=
Capitano
VII
1
VII
1
VII
1
VII
1
VII
=
Maggiore
Ten. Col.
VIII
=
VIII
=
VIII
=
VIII
1
VIII
1
VIII bis
=
=
VIII bis
=
=
=
Ten. Col. 4 a.g./24 a.s. VIII bis
=
APPENDICE – Pagina 583
VIII
VIII bis
=
=
VIII
1
=
=
=
=
VIII bis
=
=
=
=
=
=
=
=
GRADI
D.P.R. 394/95
Dal 1.1.1995
Livello
scatti
1° Cap. Magg.
=
=
Cap. Magg. Sc.
=
=
Cap. Magg. Ca.
=
=
Cap. Magg. Ca. scelto
=
Cap. Magg. Ca. sc. + 8
anni serv. gr.
Serg. – 4 anni serv.
Serg. + 4 anni serv.
Sergente
Serg. Magg.
Serg. Magg. Ca.
Serg. Magg. Ca + 8 anni
serv. gr.
Maresciallo
D.L.gs 196/95
(riordino SU)
dal 1.9.1995
livello
V
D.L. 564/95
(auton. magg.)
dal 1.9.1995
Legge 85/97
dal 1.1.1996
Scatti
livello
scatti
livello
Scatti
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
V
1
=
V
V
2
3
=
=
=
=
=
=
V
VI
=
VI
=
=
=
=
1
=
=
=
VI
VI
VI bis
=
=
=
1
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
D.P.R. 360/96
dal 1.1.1996
livello
V
scatti
=
D.P.R. 255/99
dal 1.10.1998
Livello
V
scatti
=
D.P.R. 139/01
dal 1.7.2000
livello
V
scatti
=
D.L.gs 196/95 così
mod. dal D.L.gs 82/01
(riordino SU) dal
15.03.2001
Livello S c.
Sc.
ger agg.
.
V
=
D.L.gs 298/00
così mod. dal
D.L.gs 186/01
dal 15.03.2001
livello.
Scat.
tii
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
V
1
V
1
V
1
V
1
=
V
V
2
3
V
V
2
3
V
V
2
3
V
V
2
3
=
=
=
=
=
=
=
=
V
3
1
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
VI
VI
VI bis
=
=
=
1
=
=
=
VI
VI
VI bis
=
=
=
1
=
=
=
VI
VI
VI bis
=
=
=
1
=
=
=
VI
VI
VI bis
=
=
=
1
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
VI bis
=
=
=
=
=
=
VI
2
=
=
=
=
VI
2
VI
2
VI
2
VI
=
=
=
=
Mar. Ord.
VI
2
VI bis
1
=
=
=
=
VI bis
1
VI bis
1
VI bis
1
VI bis
=
=
=
=
Mar. Capo
VI bis
=
VII
=
=
=
=
=
VII
=
VII
=
VII
=
VII
=
=
=
=
Mar. Magg.
VII
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Mar. Magg. Aiut
VII
1
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
VII bis
=
=
=
=
=
VII bis
=
VII bis
=
VII bis
=
=
=
=
=
=
Aiutante
VII bis (1.9.95)
1° Maresciallo
1° Maresciallo + 7 anni
nel grado
1° M.sciallo
“Luogotenente”
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
VII bis
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
VII bis
=
1
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
VII bis
=
2
=
=
S.Tenente
VI
=
=
=
VI
=
VI
=
VI
=
VI
=
VI
=
=
=
=
VII bis
=
Tenente
VII
2
=
=
VII
=
VII bis
=
VII bis
=
VII bis
=
VII bis
=
=
=
1
VIII
=
Capitano
VII
3
=
=
VII
1
VIII
=
VIII
=
VIII
=
VIII
=
=
=
=
VIII
=
Maggiore
VIII
=
=
=
VIII
=
VIII
1
VIII
1
VIII
1
VIII
1
=
=
=
IX
=
IX 584 =
– Pagina
Ten.APPENDICE
Col. dal 1.6.1995
=
=
IX
=
IX
=
IX
=
IX
=
IX
=
=
=
=
IX
=
APPENDICE – Pagina 585
PRONTUARIO
APPENDICE – Pagina 586
LEGGE 27 OTTOBRE 1973, N. 628
Misure dell'assegno perequativo:
Grado
Tenente Colonnello per. 615
Tenente Colonnello par. 560
Tenente Colonnello par. 530
Tenente Colonnello par. 500
Tenente Colonnello par. 420
Maggiore e 1° Capitano
Capitano
Tenente
S. Tenente
Aiut. di Batt. e Mar. Magg. “A”
Mar. Magg. - Capo – Ordinario
Sergente Maggiore
Sergente par. 125
Sergente par. 105
APPENDICE – Pagina 587
Importo
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
803,09
741,63
694,92
652,29
652,29
537,12
475,14
414,71
335,70
516,07
430,96
361,52
286,50
265,98
LEGGE 10 DICEMBRE 1973, N. 804
Stipendi anni lordi relativi agli Ufficiali "dirigenti" (importi iniziali):
Grado
dal 1.1.1971
dal 1.7.1972
dal 1.12.1972
Generale C.A.
€ 3.268,32
€ 5.767,27
€ 6.476,37
Generale D.
€ 2.957,49
€ 4.777,74
€ 5.267,86
Generale B.
€ 2.449,56
€ 2.916,95
€ 2.979,96
Colonnello + 2 anni di grado
€ 1.993,52
€ 2.482,35
€ 2.520,52
Colonnello - 2 anni di grado
€ 1.993,52
€ 2.277,57
€ 2.277,57
Indennità di funzione (importi iniziali):
Grado
Generale di Brigata
Colonnello
Dall' 1.7.1972
Dall'1.12.1972
€ 1.146,53
€ 604,25
€ 1.497,73
€ 846,99
Sistema parametrale a favore dei tenenti Colonnelli (importi iniziali):
Parametro
500
530
560
615
Stipendio dal 1.12. 1972
€
€
€
€
1.897,98
2.011,86
2.125,74
2.334,51
La progressione economica si articola in aumenti biennali in ragione del 2,5%
calcolato sul valore iniziale.
APPENDICE – Pagina 588
LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 187
Stipendi annui lordi spettanti a decorrere dall' 1.1.1976 (importi iniziali):
Grado
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello (2° livello)
Colonnello
Tenente Colonnello (parametro 615)
Tenente Colonnello (parametro 560)
Tenente Colonnello (parametro 530)
Tenente Colonnello (parametro 500)
Tenente Colonnello (parametro 420)
Maggiore
Capitano
Tenente
Sottotenente spe
Sottotenente rich. d’autorità
S.Ten. rich. a domanda - S.Ten. di 1ª no mina
Aiutante. di Batt. - Mar. Magg. “Aiutante”
Maresciallo Maggiore
Maresciallo Capo
Maresciallo Ordinario
Sergente Maggiore
Importo
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
6.476,37
5.267,86
2.979,96
2.520,52
2.277,57
2.334,51
2.125,74
2.011,86
1.897,98
1.594,30
1.309,61
1.081,85
948,99
664,29
626,33
607,35
930,01
827,52
745,38
637,72
580,78
La progressione economica si articola in aumenti biennali in ragione del 2,5%
calcolato sul valore iniziale.
APPENDICE – Pagina 589
Abbattimento dell'anzianità di servizio per la determinazione dello
stipendio e dell'indennità di funzione (art. 27 D.P.R. 1079/1970 - modificato
dall'art. 23 della legge 187/1976).
Grado
Generale di C.A.
Generale di Div.
Generale di Brig.
Colonnello (2° livello)
Colonnello
Tenente Colonnello
Maggiore
Capitano - Tenente - S.Tenente
Aiutante di battaglia
Maresciallo Maggiore
Maresciallo Capo
Maresciallo Ordinario
Sergente Maggiore - Sergente
APPENDICE – Pagina 590
Anni
29
27
25
21
19
17
6
0
14
12
10
6
0
LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312
Stipendi annui lordi spettanti a decorrere dall' 1.7.1978 (importi iniziali):
Grado
Livello
Tenente Colonnello 24 anni di servizio o 4 anni di
grado
Tenente Colonnello e Maggiore
Capitano e Tenente
Sottotenente - Aiut. di Battaglia
Maresciallo Magg. “A” - Maresciallo Magg.
Maresciallo Capo - Maresciallo Ordinario Sergente
Maggiore
Sergente
VIII bis
VIII
VII
VI
VI
V
V
IV
Importo
€
€
€
€
€
€
€
€
3.067,75
2.788,87
2.324,06
1.859,24
1.859,24
1.626,84
1.626,84
1.440,91
Classe
€ 490,84
€ 446,22
€ 371,85
€ 297,48
€ 297,48
€ 260,29
€ 260,29
€ 230,55
La progressione economica nell'ambito di ciascun livello si articola in classi del
valore del 16% calcolato sul piede di livello ed in scatti del valore del 2,5%
calcolato sull'importo di ciascuna classe.
Le classi sono conseguibili al compimento di: tre, sei, dieci, quindici e venti anni
di permanenza nel livello.
Per l'ultima classe il numero di scatti attribuibili è illimitato.
Stipendi annui lordi ed indennità di funzione spettanti a decorrere dall'
1.1.1979 (importi iniziali):
Grado
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello (2° livello)
Colonnello
Stipendio
Scatto
Indennità
funzione
Scatto
€
€
€
€
€
€ 226,67
€ 184,37
€ 104,30
€ 88,22
€ 79,72
----€ 2.096,82
€ 1.185,79
€ 1.185,79
----€ 52,42
€ 29,64
€ 29,64
9.066,92
7.375,00
4.171,94
3.528,72
3.188,60
La progressione economica si articola in scatti biennali del 2,5% calcolato
sull'importo iniziale.
APPENDICE – Pagina 591
LEGGE 6 AGOSTO 1981, N. 432
Stipendi annui lordi iniziali di livello spettanti dall' 1.2.1981:
Grado
Livello
Imp. Iniz.
Tenente Colonnello 24 anni servizio o 4 anni
grado
Tenente Colonnello e Maggiore
Capitano e Tenente
Mar. Magg.“A” con almeno 5 anni di anzianità
di qualif.
S.Ten. - Aiut. di Batt. - Mar. Magg. “A” - Mar.
Magg.
Mar. Capo – Mar. Ordinario e Sergente
Maggiore
Sergente
VIII bis
VIII
VII
VI bis
€
€
€
€
Classe
3.408,62
3.098,74
2.602,94
2.365,37
€ 272,69
€ 247,90
€ 208,24
€ 189,23
VI
€ 2.127,80
€ 170,23
V
IV
€ 1.890,23
€ 1.714,64
€ 151,22
€ 137,17
La progressione economica si articola in 8 classi biennali in ragione dell'8%
calcolato sul piede di livello.
In ciascuna classe sono previsti 2 scatti biennali in ragione del 2,5% sul valore
iniziale di classe.
Sull'ottava classe è concedibile un numero illimitato di scatti biennali.
Stipendi annui lordi relativi agli Ufficiali "dirigenti" a decorrere dall'
1.2.1981 (importi iniziali):
Grado
Importo iniziale
Scatto
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni di grado
Colonnello – 2 anni di grado
€ 11.152,31
€ 9.071,26
€ 7.710,57
€ 5.835,31
€ 5.380,50
€ 278,81
€ 226,78
€ 192,76
€ 145,88
€ 134,51
La progressione economica si articola in scatti biennali del 2,5% calcolato
sull'importo iniziale.
Soppressione in data 1.2.1981 dell'indennità di funzione.
APPENDICE – Pagina 592
LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 869
Stipendi annui lordi relativi agli Ufficiali "dirigenti" a decorrere
dall'1.1.1983 (importi iniziali):
Grado
Importo
Classe
iniziale
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni di anzianità grado
Colonnello – 2 anni di anzianità grado
€ 12.512,89
€ 10.177,95
€ 8.651,26
€ 6.547,22
€ 6.036,92
€ 1.001,03
€ 814,24
€ 692,10
€ 523,78
€ 482,95
La progressione economica si articola in otto classi biennali in ragione dell'8%,
calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del
2,5% calcolati sul valore dell'ultima classe.
APPENDICE – Pagina 593
LEGGE 20 MARZO 1984, N. 34
Stipendi annui lordi iniziali di livello spettanti dall' 1.1.1983:
Grado
Livello
Importo
Classe
iniziale
Tenete Colonnello
VIII bis
Maggiore
VIII
Capitano e Tenente
VII
Mar. Magg. “A” con 5 anni di anzianità di qualifica VI bis
Mar. Magg. Carica Speciale
S.Tenente - Aiut. di Batt. – Mar. Magg. “A”
VI
Mar. Magg.
Mar. Capo - Mar. Ord. - Serg. Magg. e Serg.
V
€
€
€
€
4.374,39
3.976,72
3.305,32
3.072,92
€ 262,46
€ 238,60
€ 198,32
€ 184,37
€ 2.840,51
€ 170,43
€ 2.478,99
€ 148,74
La progressione economica si articola in 8 classi biennali in ragione del 6%
calcolato sul piede di livello.
In ciascuna classe sono previsti 2 scatti biennali in ragione del 2,5% sul valore
iniziale di classe.
Sull'ottava classe è previsto un numero illimitato di scatti biennali del 2,5%
calcolati sul valore iniziale di detta classe.
APPENDICE – Pagina 594
LEGGE 17 APRILE 1984, N. 79
Stipendi annui lordi relativi agli Ufficiali "dirigenti" a decorrere
dall'1.1.1984 (importi iniziali):
Grado
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni anzianità grado
Colonnello – 2 anni anzianità grado
Importo iniziale
Classe
€ 14.139,57
€ 11.501,08
€ 9.775,92
€ 7.398,35
€ 6.821,72
€ 848,37
€ 690,06
€ 586,55
€ 443,90
€ 409,30
La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6% (e non
più del 8%) calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti
biennali del 2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe.
Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il
grado di Colonnello in numero di 7.
APPENDICE – Pagina 595
LEGGE 8 MARZO 1985, N. 72
Stipendi annui lordi relativi agli Ufficiali "dirigenti" a decorrere dall'
1.1.1985 (importi iniziali):
Grado
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni anzianità grado
Colonnello – 2 anni anzianità grado
Importo iniziale
Classe
€ 14.775,85
€ 12.018,63
€ 10.215,84
€ 7.731,28
€ 7.128,70
€ 886,55
€ 721,12
€ 612,95
€ 463,88
€ 427,72
La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%
calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del
2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe.
Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il
grado di Colonnello in numero di 7.
APPENDICE – Pagina 596
LEGGE 11 LUGLIO 1986, N. 341
Stipendi annui lordi relativi agli Ufficiali "dirigenti" a decorrere dall'
1.5.1986 (importi iniziali):
Grado
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni grado
Colonnello – 2 anni grado
Importo iniziale
Classe
€ 20.981,70
€ 17.066,46
€ 14.506,49
€ 10.978,42
€ 10.122,75
€ 1.258,90
€ 1.023,99
€ 870,39
€ 658,70
€ 607,36
La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%,
calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del
2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe
Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il
grado di Colonnello in numero di sette.
APPENDICE – Pagina 597
LEGGE 14 NOVEMBRE 1987, N. 468
Incrementi agli stipendi annui lordi fissati dalla legge 34/1984:
Grado
Livello
Dal 1.1.1986
Dal 1.1.1987
Dal 1.1.1988
Serg. Serg. Magg. Mar.Ord. e Capo
Mar. Magg. S.Ten.
Mar.Magg.Aiut.
Ten. Cap.
Magg.
Ten. Col.
V
VI
VI bis
VII
VIII
VIII bis
€ 216,91
€ 263,39
€ 286,63
€ 309,87
€ 418,33
€ 460,16
€ 469,98
€ 570,68
€ 620,78
€ 671,39
€ 906,38
€ 997,02
€ 723,04
€ 877,98
€ 955,45
€ 1.032,91
€ 1.394,43
€ 1.533,88
Sospensione a decorrere dal 1.1.1987 della progressione economica ed
istituzione, in data 31.12.1986, della R.I.A..
Stipendi annui lordi, iniziali di livello a regime a decorrere dall' 1.1.1988:
Grado
Livello
Importo iniziale
Serg. Serg. Magg. Mar.Ord. e Capo
Mar. Magg. S.Ten.
Mar.Magg.Aiut.
Ten. Cap.
Magg.
Ten. Col.
V
VI
VI bis
VII
VIII
VIII bis
€ 3.202,03
€.3.718,49
€ 4.028,36
€ 4.338,24
€ 5.371,15
€ 5.908,27
15 anni di servizio dalla
promozione a Tenente
(senza demerito)
25 anni di servizio dalla
promozione a Tenente
(senza demerito)
€ 619,75
€ 1.239,50
Parziale omogeneizzazione;
a decorrere dal 1.1.1987:
Grado
Ten. Colonnello
APPENDICE – Pagina 598
a decorrere dal 1.6.1987:
Grado
15 anni di servizio dalla
promozione a Tenente
(senza demerito)
25 anni di servizio dalla
promozione a Tenente
(senza demerito)
€ 774,69
€ 1.032,91
€ 1.239,50
€ 1.859,24
€ 1.859,24
€ 1.859,24
Capitano
Maggiore
Ten. Colonnello
Ufficiali provenienti da carriere militari diverse:
Grado
Tenente - Capitano
Maggiore
Ten. Colonnello
19 anni di servizio
(senza demerito)
29 anni di servizio
(senza demerito)
€ 774,69
€ 1.032,91
€ 1.239,50
€ 1.032,91
€ 1.859,24
€ 1.859,24
Assegno funzionale;
a decorrere dall'1.6.1987:
Grado
Sottufficiali
APPENDICE – Pagina 599
19 anni di servizio
(senza demerito)
29 anni di servizio
(senza demerito)
€ 619,75
€ 929,62
LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 37
Stipendi annui lordi relativi agli Ufficiali "dirigenti", spettanti a decorrere
dall'1.1.1989 (importi iniziali):
Grado
Importo iniziale
Classe
€ 21.539,99
€ 17.624,75
€ 15.064,78
€ 11.536,71
€ 10.681,04
€ 1.292,40
€ 1.057,48
€ 903,89
€ 692,20
€ 640,86
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni anzianità grado
Colonnello – 2 anni anzianità grado
Stipendi annui lordi relativi agli Ufficiali "dirigenti", spettanti a decorrere
dall'1.3.1989 (importi iniziali):
Grado
Importo iniziale
Classe
€ 24.770,99
€ 20.268,46
€ 17.324,49
€ 13.267,21
€ 12.283,20
€ 1.486,26
€ 1.216,11
€ 1.039,47
€ 796,03
€ 736,99
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Corpo d’Armata
Colonnello +2 anni anzianità grado
Colonnello – 2 anni anzianità grado
La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%
calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del
2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe.
Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il
grado di Colonnello in numero di 7.
A decorrere dall'1.1.1989 una quota dell'indennità integrativa speciale pari ad €
558,29 viene portata in aumento degli stipendi iniziali in fruizione alla data del
31.12.1988.
APPENDICE – Pagina 600
LEGGE 8 AGOSTO 1990, N. 231
Incrementi agli stipendi annui lordi a regime lordi fissati dalla legge
468/1987:
Grado
Serg. Serg. Magg. Mar.Ord. e Capo
Mar. Magg. S.Ten.
Mar.Magg.Aiut.
Ten. Cap.
Magg.
Ten. Col.
Livello
Dal 1.7.1988
Dal 1.10.1989
V
VI
VI bis
VII
VIII
VIII bis
€ 183,14
€ 199,15
€ 225,23
€ 251,31
€ 264,43
€ 290,87
€ 861,76
€ 937,47
€ 1.060,21
€ 1.182,94
€ 1.244,66
€ 1.402,44,
Stipendi annui lordi, iniziali di livello, a regime a decorrere dall' 1.7.1990:
Grado
Serg. Serg. Magg. Mar.Ord. e Capo
Mar. Magg. S.Ten.
Mar.Magg.Aiut.
Ten. Cap.
Magg.
Ten. Col.
Livello
Importo
V
VI
VI bis
VII
VIII
VIII bis
€ 5.206,40
€ 5.851,97
€ 6.368,43
€ 6.884,89
€ 8.021,09
€ 8.823,15
Incremento della R.I.A. pari al valore di una classe nel livello di appartenenza:
Grado
Serg. Serg. Magg. Mar.Ord. e Capo
Mar. Magg. S.Ten.
Mar.Magg.Aiut.
Ten. Cap.
Magg.
Ten. Col.
APPENDICE – Pagina 601
Livello
Importo
V
VI
VI bis
VII
VIII
VIIII bis
€ 148,74
€ 170,43
€ 184,38
€ 198,32
€ 238,60
€ 262,46
Parziale omogeneizzazione;
a decorrere dall'1.1.1990:
Grado
Capitano
Maggiore
Ten. Colonnello
Colonnello
15 anni di servizio dalla
promozione a Tenente
25 anni di servizio dalla
promozione a Tenente
€ 1.084,56
€ 1.446,08
€ 1.652,66
€ 2.324,06
€ 2.324,06
€ 2.324,06
€ 2.324,06
Ufficiali provenienti da carriere militari diverse:
Grado
Tenente - Capitano
Maggiore
Ten. Colonnello
19 anni di servizio
29 anni di servizio
€ 1084,56
€ 1.446,08
€ 1.652,66
€ 1.394,43
€ 2.324,06
€ 2.324,06
A decorrere dall'1.9.1990 ai Tenenti Colonnelli con + 15 anni di servizio dalla
promozione a Tenente , senza demerito, è corrisposto lo stipendio previsto per il
grado di Colonnello.
Assegno funzionale:
Grado
Sottufficiali
APPENDICE – Pagina 602
19 anni di servizio
29 anni di servizio
€ 877,98
€ 1.291,14
LEGGE 23 GENNAIO 1991, N. 21
Stipendi annui lordi relativi agli Ufficiali "dirigenti", spettanti a decorrere
dall'1.7.1990 (importi iniziali):
Grado
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni anzianità grado
Colonnello – 2 anni anzianità grado
Importo iniziale
Classe
€ 28.486,64
€ 23.308,73
€ 19.923,17
€ 15.257,29
€ 14.125,68
€ 1.709,20
€ 1.398,52
€ 1.195,39
€ 915,44
€ 847,54
La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%
calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del
2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe.
Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il
grado di Colonnello in numero di 7.
APPENDICE – Pagina 603
D.P.R. 5 SETTEMBRE 1994
Stipendi annui lordi relativi agli Ufficiali "dirigenti", spettanti a decorrere
dall'1.1.1994 (importi iniziali):
Grado
Generale di corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni anzianità grado
Colonnello – 2 anni anzianità grado
Importo iniziale
Classe
€ 29.036,43
€ 23.758,58
€ 20.307,68
€ 15.551,76
€ 14.398,30
€ 1742,18
€ 1.425,51
€ 1.218,46
€ 933,10
€ 863,90
La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%
calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del
2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe.
Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il
grado di Colonnello in numero di 7.
APPENDICE – Pagina 604
D.P.R. 5 LUGLIO 1995
Stipendi annui lordi relativi agli Ufficiali "dirigenti", spettanti a decorrere
dall'1.1.1995 (importi iniziali):
Grado
Generale di corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni anzianità grado
Colonnello – 2 anni anzianità grado
Importo iniziale
Classe
€ 29.413,90
€ 24.067,45
€ 20.571,68
€ 15.753,93
€ 14.585,48
€ 1.764,83
€ 1.444,05
€ 1.234,30
€ 945,23
€ 875,13
La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%
calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del
2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe.
Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il
grado di Colonnello in numero di 7.
APPENDICE – Pagina 605
D.P.R. 31 LUGLIO 1995, N. 394
Incrementi mensili agli stipendi annui lordi a regime fissati dalla legge
231/90:
Dal 1.1.1995 al 30.11.1995
Grado
Livello
Importo mensile
Serg. - 4 a. serv
Serg.+4 a.serv. Serg.Magg. Mar.Ord. S.Ten.
Mar.Capo
Mar. Magg. Mar.Magg.Aiut. Ten. Cap.
Magg.
Ten. Col.
V
VI
VI bis
VII
VIII
IX
€ 44,42
€ 48,55
€ 51,65
€ 54,74
€ 63,52
€ 69,72
Stipendi annui lordi, iniziali di livello, a regime a decorrere dall' 1.12.1995:
Grado
Livello
Importo iniziale
Serg. - 4 a. serv
Serg.+4 a.serv. Serg.Magg. Mar.Ord. S.Ten.
Mar.Capo
Mar. Magg. Mar.Magg. Ten. Cap.
Aiut.
Magg.
Ten. Col.
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
€ 6.030,67
€ 6.738,21
€ 7.304,25
€ 7.870,29
€ 8.506,56
€ 9.142,84
€ 10.584,78
Assegno pensionabile;
a decorrere dal 31.12.1995 (per 13 mensilità):
Grado
Livello
Importo mensile
Serg. - 4 a. serv
Serg.+4 a.serv. Serg.Magg. Mar.Ord. S.Ten.
Mar.Capo
Mar. Magg. Mar.Magg. Ten. Cap.
Aiut.
Magg.
Ten. Col
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
€ 66,62
€ 70,24
€ 73,85
€ 76,95
€ 80,57
€ 84,18
€ 91,93
APPENDICE – Pagina 606
Parziale omogeneizzazione;
a decorrere dall' 1.1.1995 (conferma importi precedentemente stabiliti dalla
legge 231/1990):
Grado
Capitano
Maggiore
Ten. Colonnello
15 anni di servizio dalla
promozione a Tenente
25 anni di servizio dalla
promozione a Tenente
(*)
€ 1.084,56
€ 1.446,08
€ 1.652,66
(*)
€ 2.324,06
€ 2.324,06
€ 2.324,06
Ufficiali provenienti da carriere militari diverse:
Grado
Tenente - Capitano
Maggiore
Ten. Colonnello
19 anni di servizio
29 anni di servizio
(*)
€ 1084,56
€ 1.446,08
€ 1.652,66
(*)
€ 1.394,43
€ 2.324,06
€ 2.324,06
19 anni di servizio
29 anni di servizio
(*)
(*)
€ 877,98
€ 671,39
€ 1.291,14
€ 877,98
Assegno funzionale:
Grado
Sottufficiali
Volontari di truppa spe
(*) con esclusione dal servizio, limitatamente al triennio precedente alla data di
maturazione della prevista anzianità, degli anni in cui sia stata riportata una
sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore" o un giudizio
complessivi inferiore a "nella media".
APPENDICE – Pagina 607
D.P.R. 10 MAGGIO 1996
Stipendi annui lordi relativi agli Ufficiali "dirigenti", spettanti a decorrere
dall'1.1.1996 (importi iniziali):
Grado
Importo Iniziale
Classe
Gene rale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni anzianità grado
Colonnello – 2 anni anzianità grado
€ 30.263,96
€ 24.762,99
€ 21.166,21
€ 16.209,22
€ 15.007,00
€ 1.815,84
€ 1.485,78
€ 1.269,97
€ 972,55
€ 900,42
La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%
calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del
2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe.
Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il
grado di Colonnello in numero di 7.
APPENDICE – Pagina 608
D.P.R. 10 MAGGIO 1996, N. 360
Incrementi mensili lordi agli stipendi fissati a regime dal D.P.R. 394/1995:
Grado
1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc.
Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.
Serg.Magg.Capo Mar.Ord.
Mar.Capo
Aiut. Ten.
Cap. e Magg.
Ten. Col
Livello
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
dal 1.1.96
Importo
€ 33,57
€ 36,15
€ 38,22
€ 40,28
€ 41,57
€ 42,87
€ 47,00
dal 1.12.96
Importo
€ 72,30
€ 77,47
€ 81,08
€ 85,22
€ 88,83
€ 92,45
€ 101,23
dal 1.7.97
Importo
€ 96,58
€ 103,29
€ 108,46
€ 113,62
€ 118,50
€ 123,43
€ 135,31
Stipendi annui lordi, iniziali di livello, a regime a decorrere dall' 1.7.1997:
Grado
1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc.
Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.
Serg.Magg.Capo Mar.Ord.
Mar.Capo
Aiut. Ten.
Cap. e Magg.
Ten. Col
Livello
Importo iniziale
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
€ 7.189,60
€ 7.977,71
€ 8.605,72
€ 9.233,73
€ 9.928,88
€ 10.624,03
€ 12.208,52
Livello
Importo
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
€ 12,39
€ 13,43
€ 14,46
€ 15,49
€ 17,04
€ 18,08
€ 20,66
Importo aggiuntivo pensionabile (mensile);
a decorrere dal 1.1.1997:
Grado
1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc.
Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.
Serg.Magg.Capo Mar.Ord.
Mar.Capo
Aiut. Ten.
Cap. e Magg.
Ten. Col
APPENDICE – Pagina 609
Parziale omogeneizzazione;
a decorrere dall'1.7.1996:
Grado
Capitano
Maggiore
Tenente Colonnello
15 anni di servizio dalla
promozione a Tenente
25 anni di servizio dalla
promozione a Tenente
€ 1.138,79
€ 1.518,38
€ 1.735,30
€ 2.440,26
€ 2.440,26
€ 2.440,26
Ufficiali provenienti da carriere militari diverse:
Grado
Tenente - Capitano
Maggiore
Ten. Colonnello
19 anni di servizio
29 anni di servizio
€ 1.138,79
€ 1.518,38
€ 1.735,30
€ 1.464,16
€ 2.440,26
€ 2.440,26
Assegno funzionale:
Ruolo
Volontari
Sergenti
Marescialli
APPENDICE – Pagina 610
19 anni di servizio
29 anni di servizio
€ 704,96
€ 921,88
€ 939,95
€ 921,88
€ 1.355,70
€ 1.381,52
LEGGE 8 AGOSTO 1996, N. 427
Importi mensili lordi dell'autonoma maggiorazione stipendiale:
Grado
Tenenti
Capitani
Maggiori
dal 1/9/1995
dal 1/12/1995
€ 41,32
€ 72,30
€ 15,49
€ 46,48
€ 77,47
€ 16,53
L’autonoma maggiorazione stipendiale, trova attribuzione fino alla data del
31.12.1996 ed ha valenza sulla tredicesima mensilità.
Importi mensili lordi dell'assegno pensionabile;
a decorrere dal 31.12.1995:
Grado
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello +2 anni di grado
Colonnello
Importo
€ 216,40
€ 183,86
€ 162,17
€ 132,21
€ 124,98
Produce effetti sulla 13ª mensilità;
compete nelle misure indicate anche al personale cui è attribuito lo stipendio
spettante al Colonnello ovvero al Generale di Brigata, per effetto della
cosiddetta omogeneizzazione stipendiale (legge 231/1990).
In tali casi, la corresponsione dell’assegno pensionabile è legata all’aver prestato
servizio nel triennio precedente alla data di maturazione del diritto senza aver
riportato una sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore" ovvero
un giudizio complessivo inferiore a “nella media”.
APPENDICE – Pagina 611
Importi mensili lordi dell'assegno provvisorio;
a decorrere dall' 1.12.1995:
Grado
Generale di corpo d'Armata e Divisione
Generale di Brigata
Colonnello con più di 25 anni di servizio
Colonnello
APPENDICE – Pagina 612
Importo
€ 98,13
€ 87,80
€ 77,47
€ 67,14
D.P.R. 8 MAGGIO 1997
Stipendi annui lordi ed assegno pensionabile relativi agli Ufficiali
"dirigenti", spettanti a decorrere dall' 1.1.1997 (importi iniziali):
Grado
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni anzianità grado
Colonnello
Stipendio
Assegno
Iniziale
Classe
Pensionabile
€ 33.163,25
€ 27.135,29
€ 23.193,93
€ 17.762,06
€ 16.444,67
€ 1.989,79
€ 1.628,12
€ 1.391,63
€ 1.065,72
€ 986,68
€ 2.845,51
€ 2.417,67
€ 2.132,44
€ 1.738,55
€ 1.643,47
La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%
calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del
2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe.
Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il
grado di Colonnello in numero di 7.
APPENDICE – Pagina 613
LEGGE 2 OTTOBRE 1997 N. 334
Indennità di posizione
Grado
Generali di Corpo d’Armata
senza riferimento all’incarico
ricoperto;
Generali di Divisione che
ricoprono un incarico previsto
dalle TT.OO. per il predetto
grado ovvero per il grado
Superiore
Tutti gli altri Generali di
Divisione
APPENDICE – Pagina 614
Decorrenza
Importi
Dal 1.1.1996 al 31.12.1997
€ 12.394,97
(1^ fascia)
€ 9.296,22
(2^ fascia)
D.LVO 31 MARZO 1998 N. 80
Indennità di posizione:
Grado
Generali di Corpo d’Armata
senza riferimento all’inc arico
ricoperto;
Generali di Divisione che
ricoprono un incarico previsto
dalle TT.OO. per il predetto
grado ovvero per il grado
Superiore
Tutti gli altri Generali di
Divisione
APPENDICE – Pagina 615
Decorrenza
Importi
Dal 1.1.1998 al 31.12.1998
€ 13.201,88
(1^ fascia)
€ 9.901,40
(2^ fascia)
D.P.R. 5 OTTOBRE 1998
Stipendi annui lordi ed assegno pensionabile relativi agli Ufficiali
"dirigenti", spettanti a decorrere dall’ 1.1.1998 (importi iniziali):
Grado
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni anz. grado
Colonnello
Stipendio
Assegno
Iniziale
Classe
pensionabile
€ 35.322,18
€ 28.901,80
€ 24.703,85
€ 18.918,37
€ 17.515,22
€ 2.119,33
€ 1.734,11
€ 1.482,23
€ 1.135,10
€ 1.050,91
€ 3.030,76
€ 2.575,06
€ 2.271,26
€ 1.851,73
€ 1.750,46
La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%
calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del
2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe.
Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il
grado di Colonnello in numero di 7.
APPENDICE – Pagina 616
LEGGE 23.12.1998 N. 448
Indennità di posizione:
Grado
Generali di Corpo d’Armata
senza riferimento all’incarico
ricoperto;
Generali di Divisione che
ricoprono un incarico previsto
dalle TT.OO. per il predetto
grado ovvero per il grado
Superiore
Tutti gli altri Generali di
Divisione
Decorrenza
Importi
Dal 1.1.1999 al 31.12.1999
Dal 1.1.2000 al 31.12.2000
€ 13.315,42
€ 13.592,38
(1^ fascia)
Dal 1.1.1999 al 31.12.1999
Dal 1.1.2000 al 31.12.2000
€ 9.986,55
€ 10.194,27
(2^ fascia)
A decorrere dal 12.6.1999 e fino al 31.12.1999:
Percentuale di
Maggiorazione
Importo annuo
lordo per tredici
mensilità
misura base
€ 13.315,42
Magg. Gen. e gradi corrispondenti titolari di incarico previsto
dalle tabelle ordinative;
Magg. Gen. e gradi corrispondenti con compiti di Vice Capo di
Gabinetto;
15%
€ 15.312,73
Ten. Gen. e gradi corrispondenti titolari di incarico previsto
dalle tabelle ordinative;
Ten. Gen./Magg. Gen. e gradi corrispondenti con funzioni di
Capo di Gabinetto, Sottocapo di Stato Maggioredi Forza
Armata e di Vice Comandante Generale dell'Arma dei
carabinieri;
Ten. Gen./Magg. Gen. e gradi corrispondenti con funzioni di
vice Segretario Generale
25%
€ 16.644,27
Membri del Comitato dei Capi di Stato Maggiore;
Comandante Generale dell'arma dei Carabinieri
30%
€ 17.310,05
Grado
1^ Fascia
2^ Fascia
Tutti gli altri Generali di Divisione
APPENDICE – Pagina 617
€ 9.986,55
A decorrere dal 1.1.2000 e fino al 31.12.2000:
Percentuale di
Maggiorazione
Importo annuo
lordo per tredici
mensilità
misura base
€ 13.592,38
Magg. Gen. e gradi corrispondenti titolari di incarico previsto
dalle tabelle ordinative;
Magg. Gen. e gradi corrispondenti con compiti di Vice Capo di
Gabinetto;
15%
€ 15.631,24
Ten. Gen. e gradi corrispondenti titolari di incarico previsto
dalle tabelle ordinative;
Ten. Gen./Magg. Gen. e gradi corrispondenti con funzioni di
Capo di Gabinetto, Sottocapo di Stato Maggioredi Forza
Armata e di Vice Comandante Generale dell'Arma dei
carabinieri;
Ten. Gen./Magg. Gen. e gradi corrispondenti con funzioni di
vice Segretario Generale
25%
€ 20.898,28
Membri del Comitato dei Capi di Stato Maggiore;
Comandante Generale dell'arma dei Carabinieri
30%
€ 16.994,47
Grado
1^ Fascia
2^ Fascia
Tutti gli altri Generali di Divisione
APPENDICE – Pagina 618
€ 10.194,27
D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 255
Incrementi mensili lordi agli stipendi fissati a regime dal D.P.R. 360/1996:
Grado
1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc.
Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.
Serg.Magg.Capo Mar.Ord.
Mar.Capo
Aiut. Ten.
Cap. e Magg.
Ten. Col
Livello
Dal 1.10.1998
Dal 1.8.1999
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
€ 20,14
€ 21,69
€ 22,47
€ 23,24
€ 24,27
€ 25,31
€ 28,41
€ 36,67
€ 39,77
€ 41,32
€ 42,87
€ 44,67
€ 46,48
€ 52,16
Stipendi annui lordi, iniziali di livello, a regime a decorrere dall'1.8.1999:
Grado
1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc.
Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.
Serg.Magg.Capo Mar.Ord.
Mar.Capo
Aiut. Ten.
Cap. e Magg.
Ten. Col
Livello
Importo
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
€ 7.629,62
€ 8.454,92
€ 9.101,52
€ 9.748,12
€ 10.464,97
€ 11.181,81
€ 12.834,47
Parziale omogeneizzazione;
a decorrere dall'1.1.1998 (conferma importi precedentemente stabiliti dalla
D.P.R. 360/1996):
Grado
Capitano
Maggiore
Tenente Colonnello
APPENDICE – Pagina 619
15 anni di servizio dalla
promozione a Tenente
25 anni di servizio dalla
promozione a Tenente
€ 1.138,79
€ 1.518,38
€ 1.735,30
€ 2.440,26
€ 2.440,26
€ 2.440,26
Ufficiali provenienti da carriere militari diverse:
Grado
Tenente - Capitano
Maggiore
Ten. Colonnello
19 anni di servizio
29 anni di servizio
€ 1.138,79
€ 1.518,38
€ 1.735,30
€ 1.464,16
€ 2.440,26
€ 2.440,26
19 anni di servizio
29 anni di servizio
€ 704,96
€ 921,88
€ 939,95
€ 921,88
€ 1.355,70
€ 1.381,52
Assegno funzionale:
Ruolo
Volontari
Sergenti
Marescialli
Incrementi importo aggiuntivo pensionabile (mensile):
Grado
1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc.
Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.
Serg.Magg.Capo Mar.Ord.
Mar.Capo
Aiut. Ten.
Cap. e Magg.
Ten. Col
Livello
Dal 1.11.1999
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
€ 12,91
€ 12,39
€ 11,88
€ 11,36
€ 10,85
€ 10,33
€ 9,30
Dal 31.12.1999
Importo mensile aggiuntivo pensionabile a decorrere dal 31.12.1999:
Grado
1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc.
Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.
Serg.Magg.Capo Mar.Ord.
Mar.Capo
Aiut. Ten.
Cap. e Magg.
Ten. Col
APPENDICE – Pagina 620
Livello
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
Importo
€ 29,44
€ 29,70
€ 29,95
€ 30,47
€ 30,99
€ 31,50
€ 32,54
€ 4,13
€ 3,87
€ 3,62
€ 3,62
€ 3,10
€ 3,10
€ 2,58
D.P.C.M. 30 APRILE 1999
Stipendi annui lordi ed assegno pensionabile relativi agli Ufficiali
"dirigenti", spettanti a decorrere dall’ 1.1.1999 (importi iniziali):
Grado
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni anz. grado
Colonnello
Stipendio
Assegno pensionabile
Iniziale
Classe
€ 35.625,95
€ 29.150,35
€ 24.916,31
€ 19.081,07
€ 17.665,85
€ 2.137,56
€ 1.749,03
€ 1.494,98
€ 1.144,86
€ 1.059,95
€ 3.056,82
€ 2.597,2
€ 2.290,79
€ 1.867,65
€ 1.765,52
La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%
calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del
2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe.
Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il
grado di Colonnello in numero di 7.
APPENDICE – Pagina 621
D.P.C.M. 27 GIUGNO 2000
Stipendi annui lordi ed assegno pensionabile relativi agli Ufficiali
"dirigenti", spettanti a decorrere dall’ 1.1.2000 (importi iniziali):
Grado
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni anzianità
grado
Colonnello
Stipendio
Assegno
Iniziale
Classe
pensionabile
€ 36.366,97
€ 29.756,68
€ 25.434,57
€ 19.477,96
€ 18.033,30
€ 2.182,02
€ 1.785,40
€ 1.526,07
€ 1.168,68
€ 1.082,00
€ 3.120,39
€ 2.651,23
€ 2.338,44
€ 1.906,50
€ 1.802,24
La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%
calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del
2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe.
Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il
grado di Colonnello in numero di 7.
APPENDICE – Pagina 622
D.P.R. 8 FEBBRAIO 2001, N. 139
Incrementi mensili lordi agli stipendi fissati a regime dal D.P.R. 255/1999:
Grado
1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc.
Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.
Serg.Magg.Capo Mar.Ord.
Mar.Capo
Aiut. Ten.
Cap. e Magg.
Ten. Col
Livello
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
Dal 1.7.2000
€ 17,56
€ 18,59
€ 19,37
€ 20,14
€ 21,17
€ 22,21
€ 24,27
Dal 1.1.2001
€ 46,48
€ 49,58
€ 51,90
€ 54,23
€ 56,81
€ 59,39
€ 65,07
Stipendi annui lordi, iniziali di livello, a regime a decorrere dall'1.1.2001:
Grado
1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc.
Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.
Serg.Magg.Capo Mar.Ord.
Mar.Capo
Aiut. Ten.
Cap. e Magg.
Ten. Col
Livello
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
Importo iniziale
€ 8.187,39
€ 9.049,87
€ 9.724,37
€ 10.398,86
€ 11.146,69
€ 11.894,52
€ 13.615,35
Parziale omogeneizzazione;
a decorrere dall'1.1.2001:
Grado
Capitano
Maggiore
Tenente Col.
15 anni di serviziodalla
promozione a Tenenete
25 anni di servizio dalla
promozione a Tenente
€ 1.138,79
€ 1.518,38
€ 1.735,30
€ 2.440,26
€ 2.440,26
€ 2.440,26
Ufficiali provenienti da carriere militari diverse:
Grado
Tenente - Capitano
Maggiore
Tenente Col.
APPENDICE – Pagina 623
19 anni di servizio
29 anni di servizio
1.324,71
1.704,31
1.921,22
1.650,08
2.626,18
2.626,18
Assegno funzionale;
a decorrere dall'1.1.2001:
Gradi
1° Capo ral maggiore
Caporal maggiore scelto
Caporal maggiore capo
Caporal maggiore capo scelto
Sergente
Sergente maggiore
Sergente maggiore capo
Maresciallo
Maresciallo ordinario
Maresciallo capo
Aiutante
19 anni
di servizio
29 anni
di servizio
€ 890,89
€ 890,89
€ 890,89
€ 890,89
€ 1.107,80
€ 1.107,80
€ 1.107,80
€ 1.125,88
€ 1.125,88
€ 1.125,88
€ 1.125,88
€ 1.107,80
€ 1.107,80
€ 1.107,80
€ 1.107,80
€ 1.541,62
€ 1.541,62
€ 1.541,62
€ 1.567,45
€ 1.567,45
€ 1.567,45
€ 1.567,45
Importo aggiuntivo pensionabile (importi mensili);
a decorrere dal 1.1.2001:
Grado
Livello
1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc.
Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.
Serg.Magg.Capo Mar.Ord.
Mar.Capo
Aiut. Ten.
Cap. e Magg.
Ten. Col
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
APPENDICE – Pagina 624
Rideterminazione Incremento Importo Agg.
Imp. Aggiuntivo Importo Agg.
pens. da
Pensionabile
Pensionabile corrisp. dal
1.1.2001
€ 96,06
€ 40,28
€ 136,34
€ 99,93
€ 42,09
€ 142,03
€ 103,81
€ 43,38
€ 147,19
€ 107,42
€ 44,93
€ 152,35
€ 111,55
€ 45,96
€ 157,52
€ 115,69
€ 48,55
€ 164,23
€ 124,47
€ 48,55
€ 173,01
D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 82
Emolumento pensionabile;
a decorrere dal 14.4.2001:
Grado
Permanenza nel grado
Importo
3 anni e 6 mesi
€ 191,09
1 anno
€ 258,23
3 anni e 6 mesi
€ 258,23
Sergente
Maresciallo
Maresciallo 3 classe
Capo 3 classe
Maresciallo ordinario
Maresciallo 2 classe
Capo 2 classe
Assegno personale pensionabile di riordino;
a decorrere dal 15.3.2001:
Sott/li inquadrati nel
Ruolo Marescialli ai sensi
art. 34 D.Lgs. 196/96 in
servizio al 31.12.2000 con
il grado di:
Maresciallo Capo
Maresciallo 1° cl.
Capo 1° cl.
Maresciallo Ord.
Maresciallo 2° cl.
Capo 2° cl.
Maresciallo
Maresciallo 3° cl.
Capo 3° cl.
APPENDICE – Pagina 625
LIVELLO
Appartenenza
al 15.3.2001
VII
GRADO
di
riferimento
1° Mar.
ASSEGNO
LIVELLO
Personale
di
Pensionabile
riferimento di Riordino a.l.
VII bis
€ 747,83
VI bis
Mar. Capo
VII
€ 674,49
VI
Mar.o Ord.
VI bis
€ 674,49
D.P.C.M. 28 MAGGIO 2001
Stipendi annui lordi ed assegno pensionabile relativi agli Ufficiali
"dirigenti", spettanti a decorrere dall’ 1.1.2001 (importi iniziali):
Grado
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni anz. grado
Colonnello
Stipendio
Assegno
Iniziale
Classe
pensionabile
€ 37.312,51
€ 30.530,35
€ 26.095,87
€ 19.984,39
€ 18.502,16
€ 2.238,75
€ 1.831,82
€ 1.565,75
€ 1.199,06
€ 1.110,13
€ 3.201,53
€ 2.720,16
€ 2.399,24
€ 1.956,07
€ 1.849,10
La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%
calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del
2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe.
Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il
grado di Colonnello in numero di 7.
Articolazione delle misure lorde dell'indennità di posizione (e relativa
maggiorazione) dal 1° gennaio 2001:
APPENDICE – Pagina 626
A decorrere dal 1.1.2001 e fino al 31.12.2001:
Percentuale di
Maggiorazione
Importo annuo
lordo per tredici
mensilità
misura base
€ 21.179,90
Magg. Gen. e gradi corrispondenti titolari di incarico previsto
dalle tabelle ordinative;
Magg. Gen. e gradi corrispondenti con compiti di Vice Capo di
Gabinetto;
15%
€ 24.356,88
Ten. Gen. e gradi corrispondenti titolari di incarico previsto
dalle tabelle ordinative;
Ten. Gen./Magg. Gen. e gradi corrispondenti con funzioni di
Capo di Gabinetto, Sottocapo di Stato Maggioredi Forza
Armata e di Vice Comandante Generale dell'Arma dei
carabinieri;
Ten. Gen./Magg. Gen. e gradi corrispondenti con funzioni di
vice Segretario Generale
25%
€ 26.474,87
Memb ri del Comitato dei Capi di Stato Maggiore;
Comandante Generale dell'arma dei Carabinieri
30%
€ 27.533,87
Grado
1^ Fascia
2^ Fascia
Tutti gli altri Generali di Divisione
APPENDICE – Pagina 627
€ 16.660,90
D.P.C.M. 17 MAGGIO 2002
Stipendi annui lordi ed assegno pensionabile relativi agli Ufficiali
"dirigenti", spettanti a decorrere dall’ 1.1.2002 (importi iniziali):
Stipendio
Grado
Iniziale
Generale di Corpo d’Armata
Generale di Divisione
Generale di Brigata
Colonnello + 2 anni anz. grado
Colonnello
€
€
€
€
€
38.920,68
31.846,21
27.220,60
20.845,72
19.299,60
Classe
Assegno pensionabile
€ 2.335,24
€ 1.910,77
€ 1.633,24
€ 1.250,74
€ 1.157,98
€
€
€
€
€
3.339,52
2.837,40
2.502,65
2.040,38
1.928,80
La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%,
calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del
2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe.
Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il
grado di Colonnello in numero di 7.
Articolazione delle misure lorde dell'indennità di posizione (e relativa
maggiorazione) dal 1° gennaio 2002:
A decorrere dal 1.1.2002 e fino al 31.12.2002:
Percentuale di
Maggiorazione
Importo annuo
lordo per tredici
mensilità
misura base
€ 22.092,75
Magg. Gen. e gradi corrispondenti titolari di incarico previsto
dalle tabelle ordinative;
Magg. Gen. e gradi corrispondenti con compiti di Vice Capo di
Gabinetto;
15%
€ 25.406,66
Ten. Gen. e gradi corrispondenti titolari di incarico previsto
dalle tabelle ordinative;
Ten. Gen./Magg. Gen. e gradi corrispondenti con funzioni di
Capo di Gabinetto, Sottocapo di Stato Maggioredi Forza
Armata e di Vice Comandante Generale dell'Arma dei
carabinieri;
Ten. Gen./Magg. Gen. e gradi corrispondenti con funzioni di
vice Segretario Generale
25%
€ 27.615,94
Membri del Comitato dei Capi di Stato Maggiore;
Comandante Generale dell'arma dei Carabinieri
30%
€ 28.720,58
Grado
1^ Fascia
2^ Fascia
Tutti gli altri Generali di Divisione
APPENDICE – Pagina 628
€ 17.378,98
D.P.R. 13 GIUGNO 2002, N. 163
Incrementi mensili lordi agli stipendi fissati a regime dal D.P.R. 139/2001:
Grado
Livello
dall' 1.1.2002
dall' 1.1.2003
1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc.
Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.cpl.
Serg.Magg.Capo Mar.Ord.
Mar.Capo
1° M.llo Ten.cpl. S.Ten.
Ten.spe Cap.
Magg. Ten. Col
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
€ 30,20
€ 32,10
€ 33,60
€ 35,10
€ 36,70
€ 38,40
€ 42,20
€ 18,90
€ 20,00
€ 21,00
€ 21,90
€ 22,90
€ 24,00
€ 26,30
I predetti incrementi debbono intendersi cumulabili.
Stipendi annui lordi, iniziali di livello, a regime a decorrere dal 1.1.2003:
Grado
Livello
Importo di livello a regime
1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc.
Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.cpl.
Serg.Magg.Capo Mar.Ord.
Mar.Capo
1° M.llo Ten.cpl. S.Ten.
Ten.spe Cap.
Magg. Ten. Col
V
VI
VI bis
VII
VII bis
VIII
IX
€ 8.776,59
€ 9.675,07
€ 10.379,57
€ 11.082,86
€ 11.861,89
€ 12.643,32
€ 14.437,35
APPENDICE – Pagina 629
Importo aggiuntivo pensionabile (importi mensili):
Grado
1° Caporal Maggiore
Caporal Maggiore Scelto
Caporal Maggiore Capo
Caporal Maggiore Capo Scelto
Sergente
Sergente Maggiore
Sergente Maggiore Capo
Maresciallo S. Ten. Cpl.
Maresciallo Ordinario
Maresciallo Capo
1° Maresciallo
S.Tenente
Tenente
Capitano
Magg. Ten. Col.
dall'1.1.2002
dall'1.7.2002
(incremento)
dall'1.1.2003
(incremento)
€ 136,35
€ 136,35
€ 136,35
€ 136,35
€ 142,03
€ 142,03
€ 147,19
€ 142,03
€ 147,19
€ 152,36
€ 157,52
€ 157,52
€ 164,23
€ 164,23
€ 173,01
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 22,00
€ 22,00
€ 22,00
€ 19,00
€ 29,65
€ 30,65
€ 31,65
€ 32,65
€ 28,97
€ 31,97
€ 29,81
€ 32,97
€ 31,81
€ 30,64
€ 29,48
€ 24,48
€ 25,77
€ 27,77
€ 20,99
a decorrere dall'1.1.2003:
Grado
1° Caporal Maggiore
Caporal Maggiore Scelto
Caporal Maggiore Capo
Caporal Maggiore Capo Scelto
Sergente
Sergente Maggiore
Sergente Maggiore Capo
Maresciallo S. Ten. Cpl.
Maresciallo Ordinario
Maresciallo Capo
1° Maresciallo
S.Tenente
Tenente
Capitano
Magg. Ten. Col.
APPENDICE – Pagina 630
dall'1.1.2003
€ 166,00
€ 167,00
€ 168,00
€ 169,00
€ 171,00
€ 17400
€ 177,00
€ 175,00
€ 179,00
€ 183,00
€ 187,00
€ 182,00
€ 190,00
€ 192,00
€ 194,00
INDICAZIONE DEI PRINCIPALI ISTITUTI STIPENDIALI TRATTATI
AGGIORNAMENTO STIPENDI DIRIGENTI
3^ parte
cap. X -
Legge
6
marzo
1992 n. 216
Legge
Legge
11
8
luglio
agosto
1980 n. 312
1981 n. 432
Legge
Legge
10
31
aprile
luglio
1954 n. 113
1954 n. 599
6
agosto
1981 n. 4
14
8
31
10
16
8
novembre
agosto
luglio
maggio
marzo
febbraio
1987
1990
1995
1996
1999
2001
ANZIANITA' PREGRESSA
2^ parte
cap. I cap. II ASPETTATIVA
1^ parte
cap. VI -
ASSEGNO AD PERSONAM
2^ parte
cap. II -
Legge
ASSEGNO FUNZIONALE
2^ parte
cap. IV cap. VI cap. XII cap. XIII cap. XVII cap. XIX -
Legge
Legge
D.P.R.
D.P.R.
D.P.R.
D.P.R.
n. 468
n. 231
n. 394
n. 360
n. 255
n. 139
ASSEGNO MENSILE NON RIVALUTABILE
3^ parte
cap. I cap. II -
Legge
Legge
APPENDICE – Pagina 631
6
20
agosto
1981 n. 432
novembre 1982 n. 869
ASSEGNO PENSIONABILE
2^ parte
cap. XII cap. XIV cap. XIX -
D.P.R.
Legge
D.P.R.
31
8
8
luglio
agosto
febbraio
1995 n. 394
1996 n. 427
2001 n. 139
3^ parte
cap. XV cap. XVI cap. XVIII cap. XIX cap. XX cap. XXII cap. XXIII -
Legge
D.P.R.
D.P.R.
D.P.C.M.
D.P.C.M.
D.P.C.M.
D.P.C.M.
8
8
5
30
27
28
17
agosto
maggio
ottobre
aprile
giugno
maggio
maggio
1996 n. 427
1997
1998
1999
2000
2001
2002
ASSEGNO PEREQUATIVO
1^ parte
cap. III -
Legge
27
ottobre
1973 n. 628
2^ parte
cap. I -
Legge
11
luglio
1980 n. 312
ASSEGNO PERSONALE DI RIORDINO
2^ parte
cap. XX -
D.Lgs.
28
febbraio
2001 n. 82
8
agosto
1996 n. 427
ASSEGNO PROVVISORIO
3^ parte
cap. XV -
Legge
AUTONOMA MAGGIORAZIONE STIPENDIALE
2^ parte
cap. XIV cap. XV cap. XVIII -
Legge
Legge
Legge
APPENDICE – Pagina 632
8
28
28
agosto
marzo
luglio
1996 n. 427
1997 n. 85
1999 n. 266
AZIONE PEREQUATIVA
2^ parte
cap. I cap. IV -
Legge
Legge
11
14
luglio
1980 n. 312
novembre 1987 n. 468
3^ parte
cap. II -
Legge
20
novembre 1982 n. 869
BENEFICIO BONIFICA CAMPI MINATI
1^ parte
cap. V -
D.Lgs Lgt 12
aprile
2^parte
cap. I cap. II cap. IV -
Legge
Legge
Legge
luglio
1980 n. 312
agosto
1981 n. 432
novembre 1987 n. 468
11
6
14
1946 n. 320
BENEFICIO COMBATTENTISTICO
1^ parte
cap. V -
Legge
24
maggio
2^parte
cap. I cap. II cap. IV -
Legge
Legge
Legge
11
6
14
luglio
1980 n. 312
agosto
1981 n. 432
novembre 1987 n. 468
1970 n. 336
BENEFICIO COOPERAZIONE TECNICA PAESI IN VIA DI SVILUPPO
1^ parte
cap. V -
Legge
15
dicembre
2^parte
cap. I cap. II cap. IV -
Legge
Legge
Legge
11
6
14
luglio
1980 n. 312
agosto
1981 n. 432
novembre 1987 n. 468
1971 n. 1222
BENEFICIO DEMOGRAFICO
1^ parte
cap. V -
Legge
APPENDICE – Pagina 633
3
gennaio
1939 n. 1
2^parte
cap. I cap. II cap. IV -
Legge
Legge
Legge
11
6
14
luglio
1980 n. 312
agosto
1981 n. 432
novembre 1987 n. 468
BENEFICIO INFERMITA' CAUSA DI SERVIZIO
1^ parte
cap. V -
Legge
15
luglio
2^parte
cap. I cap. II cap. IV -
Legge
Legge
Legge
11
6
14
luglio
1980 n. 312
agosto
1981 n. 432
novembre 1987 n. 4
1950 n. 539
BENEFICIO SERVIZIO ZONE INTERVENTO O.N.U.
1^ parte
cap. V-
Legge
11
dicembre
2^parte
cap. I cap. II cap. IV -
Legge
Legge
Legge
11
6
14
luglio
1980 n. 312
agosto
1981 n. 432
novembre 1987 n. 4
1962 n. 1746
BENEFICIO STUDI UNIVERSITARI
1^ parte
cap. V -
D.P.R.
28
dicembre
2^ parte
cap. IV -
Legge
14
novembre 1987 n. 468
1970 n. 1079
COMPENSO FORFETTARIO MANCATO RINNOVO CONTRATTI
2^ parte
cap. VIII -
Legge
14
novembre 1992 n. 438
3^ parte
cap. XI -
Legge
14
novembre 1992 n. 438
APPENDICE – Pagina 634
COMPENSO SERVIZIO OBBLIGATORIO AGGIUNTIVO
2^ parte
cap. VI cap. XII cap. XV -
Legge
D.P.R.
Legge
8
31
28
agosto
luglio
marzo
1990 n. 231
1995 n. 394
1997 n. 85
COMPENSO VACANZA CONTRATTUALE
2^ parte
cap. X cap. XII -
D.Lgs.
D.P.R.
3
31
febbraio
luglio
1993 n. 186
1995 n. 394
COMPUTABILITA' DEL SERVIZIO RESO DAGLI ALLIEVI DELLE
SCUOLE MILITARI
1^ parte
cap. IV -
Legge
5
maggio
1976 n. 187
DETERMINAZIONE STIPENDIO PER ANZIANITA' SERVIZIO
DETERMINAZIONE STIPENDIO PER ANZIANITA' GRADO
1^ parte
cap. IV -
Legge
5
maggio
1976 n. 187
EMOLUMENTO EX ART. 3 LEGGE 85/1996
2^ parte
cap. XVII cap. XX -
D.P.R.
D.Lgs.
16
28
marzo
febbraio
1999 n. 255
2001 n. 82
EQUIPARAZIONE GRADI UFFICIALI CON QUALIFICHE
FUNZIONARI FORZE DI POLIZIA
2^ parte
cap. XXI -
D.Lgs.
5
ottobre
2000 n. 298
EQUIPARAZIONE STIPENDIALE SOTTOTENENTI CPL 1^ NOMINA
CON PARIGRADO IN SPE
2^ parte
cap. IV -
Legge
APPENDICE – Pagina 635
14
novembre 1987 n. 468
IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONABILE
2^ parte
cap. XII cap. XVII cap. XIX cap. XXIII -
D.P.R.
D.P.R.
D.P.R.
D.P.R.
10
16
8
13
maggio
marzo
febbraio
giugno
1996
1999
2001
2002
n. 360
n. 255
n. 139
n. 163
dicembre
1973 n. 804
ottobre
marzo
dicembre
maggio
maggio
1997 n. 334
1998 n. 80
1998 n. 448
2001
2002
INDENNITA' DI FUNZIONE
1^ parte
cap. II -
Legge
10
INDENNITA' DI POSIZIONE
3^ parte
cap. VII -
Legge
D.Lvo
Legge
D.P.C.M.
D.P.C.M.
2
31
23
28
17
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE
2^ parte
cap. VIII
cap. X
cap. XII cap. XVII cap. XIX -
Legge
Legge
D.P.R.
D.P.R.
D.P.R.
14
17
31
16
8
novembre
maggio
luglio
marzo
febbraio
1992
1995
1995
1999
2001
n. 438
n. 186
n. 394
n. 255
n. 139
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE
2^ parte
cap. IV cap. XXIII -
Legge
D.P.R.
14
13
novembre 1987 n. 468
giugno
2002 n. 163
3^ parte
cap. VII -
Legge
28
febbraio
APPENDICE – Pagina 636
1990 n. 37
INDENNITA' MILITARE
2^ parte
cap. IV
cap. VI cap. XII -
Legge
Legge
D.P.R.
14
8
31
novembre 1987 n. 468
agosto
1990 n. 231
luglio
1995 n. 394
INDENNITA' PEREQUATIVA
3^ parte
cap. XXI -
D.P.C.M. 28
D.P.C.M. 17
maggio
maggio
2001
2002
IRREVERSIBILITA' STIPENDIALE
2^ parte
cap. II -
Legge
6
agosto
1981 n. 432
luglio
1980 n. 140
MATURATO ECONOMICO
2^ parte
cap. I -
Legge
11
MIGLIORAMENTO STIPENDIALE
2^ parte
cap. III -
Legge
20
marzo
1984 n. 34
3^ parte
cap. III -
Legge
17
aprile
1984 n. 79
MINIMO GARANTITO
2^ parte
cap. III -
Legge
20
marzo
1984 n. 34
3^ parte
cap. III -
Legge
17
aprile
1984 n. 79
OMOGENEIZZAZIONE STIPENDIALE
2^ parte
cap. XVI cap. XXII -
D.Lgs.
Legge
APPENDICE – Pagina 637
30
29
dicembre
marzo
1997 n. 490
2001 n. 86
3^ parte
cap. VIII -
Legge
8
agosto
1990 n. 231
dicembre
maggio
1973 n. 804
1976 n. 187
PARAMETRI STIPENDIALI
1^ parte
cap. II cap. IV -
Legge
Legge
10
5
PARZIALE OMOGENEIZZAZIONE
2^ parte
cap. IV cap. VI cap. XII cap. XIII cap. XVII cap. XIX -
Legge
Legge
D.P.R.
D.P.R.
D.P.R.
D.P.R.
14
8
31
10
16
8
novembre
agosto
luglio
maggio
marzo
febbraio
3^ parte
cap. VI -
Legge
14
novembre 1987 n. 468
1987
1990
1995
1996
1999
2001
n. 468
n. 231
n. 394
n. 360
n. 255
n. 139
PEREQUAZIONE STIPENDIALE
2^ parte
cap. I cap. II cap. IV cap. VIII 3^ parte
cap. II cap. XI R.I.A.
2^ parte
cap. IV cap. VI cap. XXI -
Legge
Legge
Legge
Legge
11
6
14
14
luglio
agosto
novembre
novembre
Legge
Legge
20
14
novembre 1982 n. 869
novembre 1992 n. 438
Legge
Legge
D.Lgs.
14
8
5
novembre 1987 n. 468
agosto
1990 n. 231
ottobre
2000 n. 298
APPENDICE – Pagina 638
1980
1981
1987
1992
n. 312
n. 432
n. 468
n. 438
RICHIAMO IN SERVIZIO
1^ parte
cap. VI -
Legge
Legge
10
31
aprile
luglio
1954 n. 113
1954 n. 599
RIORDINO DELLE CARRIERE SOTTUFFICIALI E MILITARI DI
TRUPPA
2^ parte
cap. XI -
D.Lgs.
12
maggio
1995 n. 196
RIORDINO DEI RUOLI DEI SOTTUFFICIALI
2^ parte
cap. XX -
D.Lgs.
28
febbraio
201 n. 82
SCATTI STIPENDIALI ORDINARI E TABELLARI
2^ parte
cap. I -
Legge
11
luglio
1980 n. 312
SCATTI STIPENDIALI CONVENZIONALI
2^ parte
cap. I -
Legge
11
luglio
1980 n. 312
SCATTI STIPENDIALI GERARCHICI
2^ parte
cap. I cap. IV cap. VI -
Legge
Legge
Legge
11
14
8
luglio
1980 n. 312
novembre 1987 n. 468
agosto
1990 n. 231
SECONDO LIVELLO STIPENDIALE PER I COLONNELLI
1^ parte
cap. II -
Legge
10
dicembre
1973 n. 804
aprile
luglio
1954 n. 113
1954 n. 599
SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO
1^ parte
cap. VI -
Legge
Legge
APPENDICE – Pagina 639
10
31
TEMPORIZZAZIONE
2^ parte
cap. III -
Legge
20
marzo
1984 n. 34
3^ parte
cap. III -
Legge
17
aprile
1984 n. 79
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
1^ parte
cap. VI -
Legge
Legge
APPENDICE – Pagina 640
10
31
aprile
luglio
1954 n. 113
1954 n. 599
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Lo stipendio del personale militare