Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Corso di Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Rapporto obbligatorio
Adempimento
Prof. Daniela Valentino
226- 232
Adempimento
• Nozione
L'adempimento è l'esatta esecuzione della prestazione,
"indirizzata" finalisticamente alla piena soddisfazione di tutti gli
interessi sottesi al vincolo.
L'adempimento non si identifica necessariamente con la reale piena
soddisfazione di tutti gli interessi, ma è quel comportamento
esecutivo, semplicemente indirizzato, in concreto, alla
soddisfazione dell'interesse creditorio.
Benché il codice civile utilizzi indifferentemente i termini
"adempimento" e "pagamento", quest’ultimo si deve riferire
esclusivamente all'adempimento di una obbligazione pecuniaria.
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Adempimento
Il nostro ordinamento ha accolto la clausola generale di esatto
adempimento (art 1218 c.c.).
L'esattezza dell'adempimento consiste nella piena conformità del
comportamento esecutivo del debitore al contenuto dell'obbligo e si
commisura con lo sforzo richiesto a quest'ultimo (art. 1175 e 1176 c.c.).
La clausola generale di buona fede, quale criterio di
determinazione della prestazione (contenuto dell'obbligo), consente
di individuare i limiti del comportamento esigibile in concreto dal
creditore.
Discusso è se il debitore sia anche obbligato, nell'esecuzione della
prestazione, alla salvaguardia dei beni e della vita del creditore (c.d.
obbligo di protezione).
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Adempimento
In certi casi è la stessa legge che impone al debitore di tenere
determinati comportamenti, al fine di consentire al creditore di
veder realizzato il suo interesse (art. 1177 c.c., sull'obbligo di
custodire fino alla consegna, e art. 1178 c.c., sull'obbligo di
prestare cose di media qualità, nelle obbligazioni generiche).
Il debitore, per adempiere esattamente, è altresì tenuto all'esecuzione
integrale della prestazione anche se questa è divisibile, il creditore
può sempre rifiutare un adempimento parziale (art. 1181 c.c.).
Qualora, però, vi consenta, l'esecuzione parziale libera il debitore per la
parte eseguita, per la quale valgono pur sempre le regole
sull'esattezza.
La diligenza, viceversa, è criterio oggettivo di responsabilità, il quale
consente di valutare il comportamento esecutivo del debitore
(normalmente si richiede la diligenza del buon padre di famiglia).
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Adempimento
• Natura
è un atto dovuto non negoziale qualificato dalla causa
solvendi. Non assume rilevanza l'animus solvendi, cioè
l'intenzione del debitore di adempiere un debito proprio.
È irrilevante l'incapacità del solvens (art. 1191 c.c.):
l'adempimento, quale oggettiva congruenza tra quanto
prestato e quanto dovuto, non può recare pregiudizio
all'agente.
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Adempimento
Effetti
è fattispecie estintiva del rapporto obbligatorio.
Produce contestualmente la c.d. realizzazione del diritto di credito
(effetto estintivo) e la liberazione dell'obbligo di prestazione
(effetto solutorio).
Non si ha adempimento in senso tecnico in quelle ipotesi nelle quali
si realizza, alternativamente, soltanto il primo od il secondo
effetto.
L'effetto solutorio, e quello estintivo conseguono per legge
all'oggettiva congruenza tra prestazione eseguita e oggetto
dell'obbligo.
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Adempimento del terzo
• Requisiti soggettivi
legittimato passivo, normalmente, è il debitore
La legge (art. 1180 c.c.) consente di adempiere a qualsiasi terzo, anche
contro la volontà del creditore (adempimento del terzo).
Il creditore può rifiutarsi di ricevere la prestazione del terzo,
esclusivamente in due ipotesi:
-se ha interesse all'esecuzione personale del debitore (come accade nei
rapporti c.dd. intuitu personae)
- nell'ipotesi in cui quest'ultimo gli ha manifestato la sua opposizione.
A differenza dell'adempimento del debitore, quello del terzo ha natura
negoziale qualificata dall'animus solvendi, e si perfeziona con l'effettiva
esecuzione della prestazione (fattispecie reale).
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Adempimento
• Requisiti soggettivi
Legittimato attivo (a ricevere) è il creditore.
Valido ed efficace l'adempimento fatto al soggetto autorizzato dal
creditore a ricevere la prestazione (rappresentante, indicatario,
adeictus solutionis causa) (art. 1181, comma 1, c.c.).
L'adempimento è inefficace se effettuato a creditore incapace: in
questo caso, l'unico legittimato a ricevere è il tutore o il curatore.
Qualora il debitore esegua la prestazione a favore di colui il quale, in
base a circostanze univoche, appare legittimato a ricevere (c.d.
creditore apparente), questi è liberato (effetto solutorio), purchè
provi la sua buona fede (art. 1189 c.c.) (concessa è l'azione di
ripetizione dell'indebito).
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