Art. 96: limiti alla deduzione degli interessi passivi
Art. 96: limiti alla
deduzione degli
interessi passivi
Art. 96: limiti alla deduzione degli interessi passivi
GLI ESCLUSI
1. Banche
2. Assicurazione
3. Capogruppo di gruppi bancari
e assicurativi
4. Società consortili costituite
per l’esecuzione unitaria, totale
o parziale, dei lavori, ai sensi
dell’articolo 96 del regolamento
di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554
5. Società di progetto
6. Società costituite per
realizzazione e l’esercizio
interporti
la
di
Società il cui capitale sociale è
sottoscritto prevalentemente da
enti pubblici, che costruiscono o
gestiscono impianti per la
fornitura di acqua, energia e
teleriscaldamento,
nonché
impianti per lo smaltimento e la
depurazione.
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GLI ESCLUSI
Risoluzione 268 luglio 2008
La norma non si applica ai
soggetti non Ires
Possibile
fuga
grazie
alla
trasformazione
regressiva.
Pesanti dubbi di elusività.
L’elenco
tassativo
delle
esclusioni
è
L’art. 96 non è una norma anti
elusiva: impossibile presentare
interpello ex 37, bis Dpr 600/73.
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IL MECCANISMO
INTERESSI PASSIVI
SONO DEDUCIBILI
NEL LIMITE DEGLI
INTERESSI ATTIVI
FINO AL 30% DEL ROL
LA DIFFERENZA NON DEDOTTA
E’ RIPORTATA A NUOVO SENZA
LIMITI TEMPORALI
NEL PRIMO BIENNIO IL
LIMITE E’ INCREMENTATO
E’ POSSIBILE IL RIPORTO
DEL ROL (NON DA SUBITO)
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GLI INTERESSI PASSIVI
Sono tali quelli derivanti da:
- contratti di mutuo;
- contratti di locazione finanziaria (calcolo contrattuale);
- emissione di obbligazioni e titoli similari;
- ogni altro rapporto avente causa finanziaria
Pare opportuno un richiamo alle definizioni contenute nell’Oic 11 e
documento interpretativo 1
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L’ART. 110 DEL TUIR
Sono esclusi dalla normativa gli interessi passivi e gli oneri
assimilati compresi nel costo dei beni ai sensi dell’art. 110, comma
1, lettera b), del Tuir
Gli immobili e le immobiliari.
Il caso delle rimanenze e al
soluzione della ris. 3 del Dpf
E’ rilevante la capitalizzazione
sugli
oneri
relativi
agli
immobili patrimonio?
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GLI INTERESSI PASSIVI: ALTRI CASI
Con riguardo agli interessi impliciti su debiti e/o crediti di natura
commerciale:
-
sono esclusi quelli su debiti
-
sono inclusi quelli su crediti.
Interessi virtuali verso la Pubblica Amministrazione
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LE ALTRE REGOLE PER
GLI INTERESSI PASSIVI
 Art. 90, comma 2, del Tuir (immobili);
 Art. 110, commi 7 e 10, del Tuir (rapporti con
soggetti residenti in Paesi black list);
 Art. 3, comma 115, della L. 28 dicembre 1995, n.
549 (titoli obbligazionari);
 Art. 1, comma 465, della L. 30 dicembre 2004, n.
311 (prestiti dei soci delle società cooperative).
Amministrazione
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IL MECCANISMO DI DEDUZIONE
La deduzione nell’anno
L’eccedenza degli interessi passivi ed oneri assimilati rispetto a
quelli attivi e proventi può essere dedotta per un importo fino
al 30% del risultato operativo lordo (ROL)
Per i soli primi due periodi d’imposta di applicazione tale soglia
viene maggiorata di 10.000 euro per il primo periodo e di 5.000
euro per il secondo
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IL MECCANISMO DI DEDUZIONE
Il riporto degli interessi
L’eccedenza degli interessi passivi ed oneri assimilati non
dedotti è riportata negli esercizi successivi e potrà essere
dedotta se il 30% del Rol dell’anno sia capiente
Verifica fiscalità differita
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Il ROL
E’ pari alla differenza tra
valore della produzione (lettera A del Ce)
meno
costi della produzione (lettera B del Ce)
più
ammortamenti sui beni materiali ed immateriali
più
canoni di locazione finanziaria
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ESEMPI
Anno
Int. passivi
2008
2008
2008
10.000
10.000
20.000
1.000
1.000
1.000
10.000
(1.000)
10.000
Rol x 30%
3.000
=
3.000
Interessi
deduci.
4.000
1.000
4.000
Deduzione
transitoria
6.000
9.000
10.000
Nessuno
Nessuno
6.000
Int attivi
Rol
Riporti
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IL CASO DELLE HOLDING
Le holding industriali in genere presentano un ROL negativo, se
non vengono inseriti nello stesso i proventi tipici della “gestione
caratteristica delle holding (dividendi, plusvalenze nette)”
Unica possibilità è quella di ricorrere al consolidato
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OPERAZIONI STRAORDINARIE
Gli interessi passivi indeducibili in quanto eccedenti il plafond
del 30% del reddito operativo rettificato sono soggetti alle
medesime limitazioni previste per il riporto delle perdite
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CONSOLIDATO
Gli interessi passivi eccedenti il 30% del ROL di una società
sono portati in diminuzione dal reddito complessivo imponibile
di gruppo se altre società partecipanti al consolidato
presentano, per lo stesso periodo d’imposta, un ROL capiente
non integralmente sfruttato per la deduzione
La regola non si applica alle eccedenze generatesi
anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale.
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11_interessi passivi