Atlete Abrescia Anna e Toscano Donatella
Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo
dalla A.S. Leonessa Volley
La Commissione Tesseramento composta da:
Avv. Patrizia Soldini
(Presidente)
Avv. Luciano Mennella
(Componente)
Avv. Sara De Angelis
(Componente)
Avv. Francesco Renzulli
(Componente)
Avv. Cristina Pettinelli
(Componente)
Avv. Domenico Naso
(Componente)
*****************
Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all’esito
dell’istruttoria e della riunione fissata per il giorno 10 novembre 2010 per
la discussione di merito, sentite le parti in tale sede,
Osserva
Con lettera di messa in mora datata 01/09/2010, le atlete hanno chiesto
lo scioglimento del vincolo per giusta causa dal sodalizio di appartenenza
A.S. Leonessa Volley, per essere state oggetto , nella stagione agonistica
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2009/10, da parte dei dirigenti della squadra, di ingiurie, umiliazioni,
mortificazioni tali da inibire loro lo svolgimento dell’attività sportiva così
come contestato dalle stesse con comunicazione del 28/04/2010. Tali
motivi venivano reiterati nel ricorso introduttivo, laddove veniva precisato
che a seguito della situazione creatasi, le atlete non partecipavano agli
allenamenti ed alle gare ufficiali dal 29/02/2010, tanto che il sodalizio di
appartenenza contestava con lettera del 23/04/2010 la loro mancata
partecipazione. Costituitosi in giudizio la A.S. Leonessa Volley contestava
tutto quanto ex adverso dedotto evidenziando in particolare di aver
inserito le atlete per la stagione 2009/10 nella rosa dei partecipanti al
campionato di serie B2 nazionale e di essersi, l’atleta Toscano, rifiutata
inspiegabilmente nel mese di febbraio 2010, durante una gara valevole per
il campionato di serie B2, di sostituire una compagna in difficoltà. Dopo
tale avvenimento, la Toscano non si presentava più agli allenamenti.
Chiedendo preliminarmente dichiararsi:
1) l’inammissibilità innanzi tutto perché nel ricorso non è stata allegata
la copia della documentazione di cui al ricorso inviato alla CTA ex
art.79, comma 5, R.G.
2) perché il motivo posto a fondamento dell’azione non è motivo di
scioglimento del vincolo per giusta causa atteso che il diverbio si è
verificato tra le atlete e non tra l’atleta e la compagine sociale.
La causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto. Questo Collegio
preliminarmente, però, deve pronunciarsi sulle eccezioni di rito avanzate
da parte resistente e cioè:
- inammissibilità del ricorso perché uno dei motivi addotti nella lettera
di costituzione in mora non è stato ripreso nel ricorso. L’eccezione è
infondata. I motivi da prendere in esame sono quelli del ricorso che
devono, questo si, essere stati indicati nell’atto introduttivo. Ma nulla
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quaestio se il ricorrente lascia decadere uno dei motivi.
- Inammissibilità del ricorso perché alla copia inviata alla società non è
stata allegata la documentazione. L’eccezione è infondata. Invero il
Regolamento prevede che alla copia del ricorso inviata alla società
deve essere allegata, in copia, la documentazione inviata alla CTA. Ma
lo stesso Regolamento non prevede l’inosservanza di tale norma come
motivo di irricevibilità, improcedibilità o inammissibilità del ricorso
stesso. E’ appena il caso di rilevare, tuttavia, che ad eccezione della
copia del bollettino di versamento della tassa, tutta la restante
documentazione inviata era già in possesso del sodalizio.
- Inammissibilità del ricorso perché il diverbio invocato come motivo è
avvenuto tra atlete, e non tra atlete e la compagine sociale.
L’eccezione è infondata. Sia perché le atlete sono parte integrante
della società, sia perché la giusta causa non è appannaggio esclusivo di
una parte societaria, di alcune persone, ma è riferibile a tutte le
componenti societarie: il concetto vero e proprio di “giusta causa” è
quello espresso dal I comma nell’art.35 RAT che è ovviamente riferito
e riferibile a tutto il contesto societario. Nel merito, poi, deve
osservarsi, intanto, come nella squadra in cui militano le ricorrenti,
intesa nella sua eccezione più ampia, esista un clima tutt’altro che
favorevole al buon senso, alla educazione di modi e nel parlare, al
rispetto delle persona. Il linguaggio scurrile, se non addirittura
turpiloquio, insomma, segno di inciviltà in sé, diventa non più tollerabile
se colpisce la dignità della persona, soprattutto se in forma gratuita.
Non si comprende perché le persone non possano e non debbano
essere chiamate con il loro nome anziché con epiteti irripetibili in una
normale e civile conversazione. E che tali epiteti siano stati proferiti è
un fatto non contestato dalle parti interessate.
E’ evidente come i fatti denunciati denotino una tensione di rapporti che
non possono conciliarsi con un sereno svolgimento delle attività, tanto da
ritenere non più compatibile il mantenimento del vincolo delle ricorrenti
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con il sodalizio.
Poiché i fatti evidenziati in sede processuale rivestono indubbiamente
rilevanza disciplinare, gradata secondo i vari comportamenti e poiché
esula una tale valutazione dalla competenza di questa Commissione, si
rimettono gli atti alla Procura Federale.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, dispone la restituzione della tassa versata dalle atlete
e l’incameramento di quella versata dal sodalizio resistente. Trasmette
gli atti alla Procura Federale.
Affissione albo 25 novembre 2010
Deposito motivazioni 01 dicembre 2010
F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini
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Società: SIRIO PALLAVOLO PERUGIA SRL
Ricorso
avverso
il
provvedimento
dell’Ufficio
Tesseramento
della
Federazione Italiana Pallavolo PROT/TESS/MR/50453 del 15.9.2010 con il
quale veniva deliberata la revoca del trasferimento delle atlete Marzocchi
Giulia e Caporali Costanza dalla società Pallavolo Sirio Perugia spa alla
società Sirio Pallavolo Perugia srl con il reinserimento delle atlete sul
tabulato della società Pallavolo Sirio Perugia spa a far data dal 15
Settembre 2010.
La Commissione Tesseramento composta da:
Avv. Patrizia Soldini
(Presidente)
Avv. Luciano Mennella
(Vice Presidente)
Avv. Sara De Angelis
(Componente)
Avv. Francesco Renzulli
(Componente)
Avv. Cristina Pettinelli
(Componente)
Avv. Domenico Naso
(Componente)
**********
Letto
il
ricorso,
esaminata
la
documentazione
prodotta,
all’esito
dell’istruttoria e della riunione fissata per il 10 Novembre 2010 per la
discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede
PREMESSO CHE
- con ricorso ex art. 79 e ss. del Regolamento Giurisdizionale la società Sirio
Pallavolo Perugia srl, chiedeva a Codesta Commissione:
a) preliminarmente di accertare e dichiarare la nullità o l’annullamento della
decisione dell’Ufficio Tesseramento della FIPAV in epigrafe indicata per
violazione del diritto di difesa;
b) nel merito di accertare e dichiarare l’insussistenza delle violazioni
ascritte alla ricorrente e per l’effetto annullare, riformare o dichiarare la
nullità del provvedimento impugnato
Nel proprio atto introduttivo il sodalizio ricorrente lamentava la lesione del
proprio diritto di difesa in quanto – a suo dire – non avrebbe ricevuto i
documenti richiesti all’Ufficio Tesseramento della FIPAV in data 27.9.2010
(dunque successivamente all’emanazione della decisione oggetto del presente
gravame), ciò in violazione dell’art. 22 comma 3 del Reg. Giur., dell’art. 59
comma 2 dello Statuto della FIPAV, dell’art. 24 comma 2 della Cost. e
dell’art. 111 comma 2 della Cost.. Nel merito la società contestava la
decisione riconoscendo di non essere in grado di produrre i moduli di
tesseramento delle atlete essendo questi andati persi ma ritenendo che tale
mancanza fosse stata superata dalla circostanza di aver comunque
correttamente effettuato la procedura di tesseramento on line e dal fatto
che le giocatrici avevano svolto l’attività agonistica per tutta la stagione
2009-2010 presso la suddetta società senza mai sollevare alcuna eccezione;
- con memorie difensive del 16.10.2010 si costituivano in giudizio le atlete
Costanza Caporali e Giulia Marzocchi nelle persone dei genitori esercenti la
patria potestà sulle medesime a mezzo dell’avv. Dario Mandò; nei propri atti
di costituzione le giocatrici impugnavano e contestavano quanto dedotto e
prodotto dal sodalizio con il proprio ricorso chiedendone il rigetto: in
particolare
si
opponevano
all’eccezione
avanzata
dalla
controparte
concernente la lesione del diritto di difesa poiché tutti gli atti del
procedimento dinanzi all’Ufficio tesseramento della FIVAP erano stati
conosciuti dal sodalizio mentre nel merito evidenziavano come l’inesistenza
dei moduli di tesseramento fosse motivo di invalidità dei trasferimenti in
parola e come – in ogni caso – l’aver militato per la stagione 2009-2010 nelle
file della Sirio Pallavolo Perugia srl non avesse sanato alcunché poiché mai le
atlete (né i loro genitori) erano venute a conoscenza della circostanza di
essere state cedute dalla Pallavolo Sirio Perugia spa alla Sirio Pallavolo
Perugia srl essendosi esse continuate ad allenare presso la solita palestra,
avendo
le
stesse
utilizzato
il
medesimo
materiale
sportivo
ed
interfacciandosi con i soliti dirigenti;
- alla riunione del 10 Novembre 2010 il Vice Presidente della Commissione
avv. Luciano Mennella introduceva la discussione effettuando una breve
relazione;
- entrambe le parti si riportavano ai propri atti difensivi dei quali
chiedevano l’accoglimento;
- la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Commissione ritiene infondata l’eccezione di lesione
del diritto di difesa così come avanzata da parte ricorrente poiché alcun
pregiudizio le è stato arrecato dall’eventuale e peraltro non acclarato
mancato invio dei documenti richiesti dalla società con la missiva del
27.9.2010 avendo la società in questione avuto contezza di tutti gli atti e
documenti della procedura incardinata dinanzi all’Ufficio Tesseramento della
FIPAV. Peraltro l’art. 22 comma 3 del Reg. Giur. – invocato dal sodalizio –
non commina alcuna sanzione nel caso di inottemperanza alla richiesta di
copia dei documenti relativi ad un procedimento di talché non si reputa il
provvedimento dell’Ufficio Tesseramento della FIPAV affetto né da nullità
né da annullabilità.
Nel merito, il ricorso è infondato e merita di essere rigettato.
Anche dinanzi a Codesta Commissione – così come del resto già innanzi
l’Ufficio Tesseramento – il sodalizio Sirio Pallavolo Perugia srl ha affermato
di aver proceduto ad effettuare il tesseramento delle atlete Marzocchi
Giulia e Caporali Costanza ma di aver smarrito - per fatto non dipendente
dalla sua volontà – i moduli di tesseramento recanti le firme dei genitori
delle minori Marzocchi e Caporali di talchè unica traccia dei trasferimenti in
questione sarebbe da ritenere la procedura on line espletata da detto
sodalizio.
Orbene il corretto adempimento della c.d. procedura online di tesseramento
non può in alcun modo ritenersi sufficiente ai fini della regolarità dei
trasferimenti in parola poiché l’art. 24 del Regolamento Affiliazione e
Tesseramento stabilisce che la domanda di tesseramento deve essere
presentata a mezzo della modulistica predisposta dalla FIPAV e che ove
l’atleta non abbia raggiunto la maggiore età la modulistica in oggetto deve
essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale.
A tutt’oggi il sodalizio non ha mai fornito agli organi competenti i moduli di
tesseramento debitamente sottoscritti dai genitori delle atlete benché ciò
sia stato già sollecitato dall’Ufficio Tesseramento né ha mai fornito alcuna
evidenza che tali moduli siano stati comunque ritualmente compilati e
sottoscritti.
Giova ricordare – peraltro – che gravava sul sodalizio la responsabilità di
conservare con ogni diligenza il possesso di simile documentazione non
avendo alcun pregio l’argomentazione avanzata dalla difesa della Sirio
Pallavolo Perugia srl secondo la quale lo smarrimento dei moduli sarebbe
avvenuto per motivi indipendenti dalla sua volontà: affermazione –
quest’ultima – apodittica e che non fornisce a questa Commissione neanche
un labile indizio in ordine ad eventuali responsabilità di terzi nella sparizione
dei moduli di tesseramento. Non solo ma precedentemente, su precisa
richiesta delle ricorrenti, di averne copia, il sodalizio aveva risposto
precisando che gli stessi erano giacenti presso l’Ufficio Tesseramento.
La mancata produzione dei moduli di tesseramento non può – in ogni caso –
ritenersi superata dalla circostanza che le giovani atlete abbiano militato
per la stagione 2009-2010 nelle file della Sirio pallavolo Perugia srl senza
avanzare doglianze.
Verosimilmente entrambe le giocatrici ed i loro genitori non hanno potuto
accorgersi – in buona fede – del cambio di squadra giacchè, a dispetto del
sottile mutamento del nome del sodalizio, l’attività agonistica si è svolta
all’interno dei locali sino ad allora utilizzati dalla Pallavolo Sirio Perugia spa,
con il materiale sportivo già in dotazione a quest’ultima società e sotto la
direzione ed il controllo dei dirigenti di essa società.
E tuttavia tali argomentazione di per sé stesse non aggiungono nulla a quanto
già
specificato:
l’inesistenza
dei
moduli
di
tesseramento
e
quindi
l’inosservanza delle forme stabilite in materia dalla FIPAV non può essere
per così dire sanata da alcun comportamento concludente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dalla Sirio Pallavolo Perugia srl e conferma in toto
il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento della Federazione Italiana
Pallavolo PROT/TESS/MR/50453 del 15.9.2010, disponendo la restituzione
della tassa versata dalle atlete e l’incameramento di quella versata dalla
società ricorrente.
Affissione albo 03 dicembre 2010
F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini
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Atlete Abrescia Anna e Toscano Donatella Ricorso per lo