Allegato 1
Totale degli apparecchi gestiti dal
Concessionario nel periodo contabile
considerato
Apparecchi per i quali è stato rilasciato il NOE
SI SOTTRAGGONO
Fattispecie A
1)
1)
2)
2)
3)
3)
4)
5)
6)
1
apparecchi
con NOE rilasciato
nello stesso
Fattispecie
A
periodo contabile di riferimento ovvero non
“connessi” nel medesimo periodo;
1)
apparecchi (diversi da A5) che, nel periodo
contabile
di
riferimento,
sono
stati
specificamente oggetto di:
 Dismissione;
 Cessione all’estero;
 Risoluzione del contratto.
[art. 2, c. 2, let. a) del DD 23/4/2007]
apparecchi con NOE rilasciato nello stesso
apparecchi con NOE cessato o sospeso, a
periodo contabile di riferimento;
qualsiasi titolo, per l’intero periodo contabile
di riferimento;
apparecchi con NOE cessato o sospeso per
tutto il periodo contabile di riferimento;
apparecchi in magazzino per l’intero periodo
contabile di riferimento;
apparecchi in magazzino per l’intero periodo
contabile di riferimento
apparecchi in manutenzione straordinaria
per l’intero periodo contabile di riferimento.
2)
apparecchi (diversi da A3) che, nel periodo
contabile di riferimento, sono stati oggetto
di:
 Manutenzione straordinaria
[art. 2, c. 2, let. b) del DD 23/4/2007]
apparecchi con NOE cessato o sospeso per
tutti gli ultimi 15 gg. del periodo contabile di
riferimento;
3)
apparecchi in magazzino per tutti gli ultimi
15 gg. del periodo contabile di riferimento.
BASE
costituita dagli apparecchi per i quali
corre l’obbligo di comunicazione del
contatore estratto nell’ultimo gg. del
periodo contabile o nei 14 gg.
precedenti.
Per almeno il 90% degli
apparecchi la
comunicazione deve
essere effettuata negli
ultimi 15 gg. del
periodo contabile
Fattispecie B
apparecchi che, nel periodo contabile di
riferimento, sono stati oggetto di:
 Trasferimento della titolarità del NOE ad
altro concessionario (limitatamente ai casi
di trasferimento concordato)
[art. 2, c. 2, let. c) del DD 23/4/2007]
4)
apparecchi che, nel periodo contabile di
riferimento, sono stati oggetto di:
 Collocazione in magazzino
[art. 2, c. 2, let. d) del DD 23/4/2007]
Si somma
A5
2
Per la restante % di apparecchi
deve essere effettuata almeno
una comunicazione nel periodo
contabile
Apparecchi per i quali è
comunque dovuta almeno una
comunicazione nel periodo
contabile a seguito dell’evento
denunciato
3
CRITERI PER L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DI CUI AL ALL’ART. 39–quinquies, C. 3.
VIOLAZIONI AFFERENTI LE COMUNICAZIONI DEI CONTATORI
DEL D.L. N. 269/2003 - IN ORDINE ALLE
1 Al totale degli apparecchi gestiti dal Concessionario nel periodo contabile considerato, si sottraggono quelli enucleati nella “Fattispecie A”. Tale fattispecie,
invero, annovera gli apparecchi per i quali, ai sensi del decreto 23/4/2007, la comunicazione non è dovuta (A1, A2, A3, A4), ovvero non è stata possibile poiché
uno specifico evento è intervenuto prima del termine previsto per la comunicazione medesima (A5, A6).
Sono, altresì, sottratti gli apparecchi richiamati nella “Fattispecie B”, (B1, B2, B3, B4) per i quali il 2° comma dell’art. 2 del decreto 23/4/2007 prevede una
specifica comunicazione dei contatori, in conseguenza dell’evento determinatosi nel periodo contabile.
2 Gli apparecchi risultanti dalla selezione sopra descritta rappresentano, dunque, la base sulla quale si riscontra che la comunicazione dei contatori sia avvenuta
nell’ultimo giorno del periodo contabile ovvero nei 14 gg. precedenti la fine del periodo stesso. Tali apparecchi, quindi, trovandosi nella soggettiva condizione di
dover adempiere alla suddetta comunicazione, sono tenuti ad assicurarne (art. 2, comma 1-bis, del D.D. 23/4/2007) la regolare effettuazione della
comunicazione:
 in misura non inferiore al 90% negli ultimi 15 gg. del periodo contabile;
e, per la restante percentuale,
 almeno 1 contatore nell’ambito del periodo contabile considerato.
3 Per gli eventi considerati nella Fattispecie B, l’art. 2, comma 2, del decreto 23/04/2007 prevede, in ogni caso, la comunicazione di almeno 1 contatore nel
periodo contabile, ai sensi del 3° comma del medesimo art. 2. A tale base, pertanto, si sommano gli apparecchi censiti in A5 giacché gli stessi, pur essendo
impossibilitati alla comunicazione negli ultimi 15 gg. del periodo contabile, sono tenuti ad inviare almeno un contatore nel periodo medesimo.
L’applicazione dei criteri qui esplicitati – conseguente agli obblighi di comunicazione dei contatori richiamati nel citato decreto direttoriale 23/4/2007 – determina,
a cura di AAMS, il numero degli apparecchi direttamente sanzionabili ai sensi dell’art. 39-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30/09/2003, n. 269.
In particolare:
 nel caso in cui il concessionario abbia realizzato almeno il 90% delle comunicazioni richieste ai sensi della lettera a) dell’art. 2 del D.D. 23/04/2007,
sarà verificato che per gli apparecchi contenuti nella restante percentuale sia stata inviata almeno una comunicazione dei contatori nel periodo contabile
di riferimento, sanzionando, se del caso, solo quelli per i quali non si è ottemperato a tale comunicazione;
 nel caso in cui il concessionario non abbia realizzato almeno il 90% delle comunicazioni richieste ai sensi della lettera a) dell’art. 2 del D.D.
23/04/2007, tutti gli apparecchi afferenti alla restante percentuale saranno sanzionati, ancorché abbiano inviato una comunicazioni nel periodo contabile.
È evidente, a tale proposito, che venendo meno la condizione posta dall’art. 2, comma 1-bis, del citato D.D. 23/04/2007 - almeno il 90% delle
comunicazioni negli ultimi 15 gg. - diventano sanzionabili tutti gli apparecchi per i quali non si è proceduto all’invio delle comunicazioni nell’ultimo giorno
o, in mancanza, nei 14 gg. precedenti la fine del periodo contabile.
Agli apparecchi individuati nei casi sopra menzionati, vanno, altresì, aggiunti quelli risultanti dalla verifica del rispetto degli obblighi disposti dal 2° comma
dell’art. 2 del D.D. 23/04/2007 (cfr. Fattispecie B), per i quali è prevista la sanzionabilità allorquando per tale fattispecie non si sia inviata almeno una
comunicazione del contatore di gioco nell’ambito del periodo contabile di riferimento.
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