“Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008
e relative Istruzioni per l’applicazione (Circolare 2 febbraio 2009, n. 617)
CALCESTRUZZO
PRELIEVO DEI CAMPIONI
Il Direttore dei Lavori, deve assicurare la propria presenza alle operazioni di prelievo dei campioni di
calcestruzzo nella fase di getto, provvedendo:
- a redigere apposito Verbale di prelievo;
- a fornire indicazioni circa le corrette modalità di prelievo dei campioni;
- a fornire indicazioni circa le corrette modalità di conservazione dei campioni in cantiere, fino alla
consegna al laboratorio incaricato delle prove;
- ad identificare i provini mediante sigle, etichettature indelebili, etc.;
- a sottoscrivere la domanda di prove al laboratorio, avendo cura di fornire, nella domanda, precise
indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo, la data di prelievo, gli estremi
dei relativi Verbali di prelievo;
- alla consegna dei campioni presso uno dei laboratori di prova di cui all’art. 59 del DPR n.380/2001.
La norma precisa infine che le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono fare parte
dell’insieme statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale; in tal
caso, pertanto, il laboratorio effettua le prove ma, in luogo del Certificato ufficiale valido ai sensi della
legge n.1086/71, rilascia un semplice Rapporto di prova.
Inoltre, qualora il numero dei campioni di calcestruzzo consegnati in laboratorio sia inferiore a sei, il
laboratorio effettua le prove e rilascia il richiesto Certificato, ma vi appone una nota con la quale segnala
al Direttore dei lavori che “il numero di campioni provati non è sufficiente per eseguire il controllo di
Tipo A previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni”.
CONTROLLO DI ACCETTAZIONE
Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti il calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo
di due provini.
Controllo di tipo A
Il controllo di tipo A è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 m3. Ogni controllo
di accettazione di tipo A è rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m3 di
getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m3 massimo di getto. Per ogni
giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo.
Nelle costruzioni con meno di 100 m3 di getto di miscela omogenea, fermo restando l’obbligo di almeno 3
prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, è consentito derogare dall’obbligo di prelievo giornaliero.
Controllo di tipo B
Nella realizzazione di opere strutturali che richiedano l’impiego di più di 1500 m3 di miscela omogenea è
obbligatorio il controllo di accettazione di tipo statistico (tipo B). Il controllo è riferito ad una definita miscela
omogenea e va eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni 1500 m3 di calcestruzzo. Per ogni
giorno di getto di miscela omogenea va effettuato almeno un prelievo, e complessivamente almeno 15 prelievi
sui 1500 m3.
Il controllo di accettazione è positivo ed il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano verificate le
disuguaglianze di cui alla seguente tabella:
Controllo tipo A
Controllo tipo B
N° prelievi: 3
N° prelievi: ≥ 15
R1 = valore minimo di resistenza
R1 ≥ Rck – 3,5
R1 ≥ Rck – 3,5
Rm = resistenza media
Rm ≥ Rck + 3,5
Rm ≥ Rck + 1,4 s
s = scarto quadratico medio
“Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008
e relative Istruzioni per l’applicazione (Circolare 2 febbraio 2009, n. 617)
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE.
I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori. E’ opportuno che gli stessi siano effettuati prima della
messa in opera del lotto di spedizione e comunque entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale. Le
prove, effettuate e certificate presso uno dei laboratori di cui all’art.59 del DPR n.380/2001, devono fornire
valori di resistenza ed allungamento di ciascun campione compresi fra i valori massimi e minimi riportati nella
Tabella seguente.
Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore
dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di
tutti i requisiti previsti, può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento
tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore tecnico del centro
di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle,
etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente
quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.
Il campionamento viene generalmente effettuato su tre diversi diametri opportunamente differenziati
nell’ambito di ciascun lotto di spedizione, in numero di 3 spezzoni, marchiati, per ciascuno dei diametri
selezionati, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza
del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi ai lotti
provenienti da altri stabilimenti.
La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve
contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo.
In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del Direttore dei Lavori, le
certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi del presente decreto e di ciò
ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
I certificati devono riportare, inoltre, l’indicazione del marchio identificativo rilevato a cura del
laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti
di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico
Centrale, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle presenti
norme e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. In tal caso il materiale non
può essere utilizzato ed il Laboratorio incaricato è tenuto ad informare di ciò il Servizio Tecnico
Centrale.
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di cui al DM 14 gennaio 2008 e relative Istruzioni per l`applicazione