STUDIO DANOVI
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CIRCOLARE INFORMATIVA 6/2003
La riforma del sistema fiscale
1. Premessa
La legge 7.4.2003 n. 80 per la riforma del sistema fiscale italiano è stata definitivamente approvata. La
riforma modifica l’intero impianto normativo per realizzare un unico codice tributario costituito da due
parti:
• una parte generale, recante i principi generali;
• una parte speciale, recante la disciplina dei vari tributi razionalizzati in cinque imposte: imposta sul
reddito, imposte sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa.
Viene previsto che le norme incluse nel codice possono essere derogate o modificate solo espressamente.
2. Imposte sul reddito
La distinzione “soggetti IRPEF” – “soggetti IRPEG” viene sostituita da “società di capitali, enti
commerciali e soggetti equiparati” – “altri soggetti”. Gli enti non commerciali (attualmente soggetti
all’IRPEG) avranno un regime di tassazione omologo a quello delle persone fisiche.
• in capo agli enti commerciali (società di capitali e soggetti equiparati) si applicherà l’imposta sul
reddito delle società, con aliquota pari, a regime, al 33%;
• in capo a tutti gli altri soggetti si applicherà l’imposta sul reddito “generale”, con aliquote del:
− 23% fino a 100.000 euro di imponibile;
− 33% sulla parte eccedente il predetto limite.
Per le società di persone e i soggetti equiparati, la tassazione continuerà ad avvenire direttamente in capo ai
soci (in base al principio di “trasparenza”).
Abolizione del credito di imposta sui dividendi
Uno degli aspetti più rilevanti della riforma consiste nella abolizione del meccanismo del credito di imposta
sui dividendi. Al fine di limitare l’effetto di doppia imposizione sugli utili societari conseguente, il
legislatore ha previsto una parziale detassazione dei dividendi, prevedendo tuttavia soglie e modalità
diverse a seconda che si tratti di dividendi conseguiti da enti commerciali, assoggettati all’imposta sui
redditi delle società, o da altri soggetti, cui si applica l’imposta sul reddito.
2.1 Enti commerciali
Le società di capitali e gli enti commerciali in genere saranno assoggettati all’imposta sul reddito delle
società, con l’aliquota del 33%. Per gli enti commerciali, il reddito viene per intero determinato secondo le
modalità proprie del reddito d’impresa.
Per quanto riguarda la determinazione del reddito d’impresa prodotto dagli altri soggetti (persone fisiche,
società di persone e enti non commerciali), viene stabilito che si applicheranno, per quanto compatibili, le
norme contenute nella disciplina dell’imposta sul reddito delle società.
Ambiti di intervento della riforma
Gli ambiti di intervento della riforma saranno i seguenti:
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Studi corrispondenti in: Argentina - Australia - Austria - Bahamas - Barbados - Belgio - Bermuda - Bolivia - Brasile - Canada - Channel Islands - Cile - Cina - Cipro Colombia - Costa Rica - Danimarca - Ecuador - Egitto - El Salvador - Emirati Arabi - Filippine - Finlandia - Francia - Germania - Giappone - Grecia - India - Indonesia Inghilterra - Irlanda - Irlanda del Nord - Islanda - Israele - Liechtenstein - Lussemburgo - Malta - Messico - Nigeria - Norvegia - Nuova Zelanda - Olanda - Panama Perù - Polonia - Portogallo - Repubblica Domenicana - Singapore - Spagna - Sri Lanka - U.S.A. (Colorado - Maryland - New Jersey - Pennsylvania - Utah - Washington Massachusetts - Connecticut - California - Texas - Illinois - Oregon - North Carolina - South Carolina - Florida - Pacific Region) - Sud Africa - Sud Corea - Svezia Svizzera - Ungheria - Uruguay - Venezuela - Taiwan
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determinazione della base imponibile, ossia modifiche e integrazioni all’attuale impianto normativo per
la determinazione del reddito d’impresa;
introduzione del “consolidato fiscale” nazionale ed estero, con conseguente adattamento della disciplina
del credito per le imposte pagate all’estero, di cui all’art. 15 del TUIR;
opzione per la tassazione per trasparenza in capo ai soci del reddito prodotto da talune società di
capitali;
abolizione dell’imposta sostitutiva del 19% sulle “operazioni straordinarie” di cui al D.Lgs. 358/1997;
abrogazione della Dual Income Tax.
2.2 Altri soggetti
Tra gli aspetti interessati dal progetto di riforma, si rilevano in particolare i seguenti ambiti:
• progressività delle aliquote;
• articolazione delle deduzioni dal reddito complessivo (in funzione di determinati valori e criteri) e
progressiva sostituzione delle detrazioni di imposta con deduzioni dal reddito imponibile;
• tassazione dei dividendi e delle plusvalenze relative a partecipazioni percepite al di fuori del reddito
d’impresa;
• disciplina del reddito d’impresa;
• incentivazione fiscale della corresponsione di retribuzioni e compensi nella forma di partecipazioni agli
utili;
• revisione della disciplina dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa;
• regime fiscale sostitutivo dei redditi di natura finanziaria;
• introduzione di un concordato triennale preventivo per i redditi d’impresa e di lavoro autonomo.
Obiettivo della riforma è il raggiungimento di un sistema basato su due sole aliquote:
• 23% per i redditi fino a 100.000 euro;
• 33% per i redditi oltre 100.000 euro.
Dovrà poi essere individuata una soglia minima entro la quale il reddito sarà del tutto svincolato da
imposizione. Per i soggetti diversi dagli enti commerciali dovrà essere prevista una clausola di salvaguardia. In particolare, deve essere previsto che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti per il contribuente
più favorevole o, al limite, neutrale, ma in nessun caso peggiore del precedente.
3. Irap
Per quanto concerne l’imposta regionale sulle attività produttive, viene dato mandato al Governo di adottare
uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione del tributo regionale.
In particolare viene previsto, quale elemento prioritario nel processo di graduale abrogazione dell’imposta,
l’esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro.
4. Iva
La riforma dell’IVA, meno radicale di quella delle imposte dirette, dovrà basarsi sui seguenti criteri:
• progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni sulla base imponibile, in modo da
avvicinare la struttura dell’imposta a quella di un’imposta sui consumi:
• razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;
• semplificazioni degli adempimenti formali;
• semplificazioni delle disposizioni in tema di territorialità dell’imposta;
• semplificazioni delle disposizioni relative alla detrazione dell’imposta e alla rettifica della detrazione;
• semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in tema di rimborso dell’imposta;
• armonizzazione delle diverse forme di detraibilità e deducibilità previste ai fini IVA e ai fini delle
imposte sui redditi.
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Studi corrispondenti in: Argentina - Australia - Austria - Bahamas - Barbados - Belgio - Bermuda - Bolivia - Brasile - Canada - Channel Islands - Cile - Cina - Cipro Colombia - Costa Rica - Danimarca - Ecuador - Egitto - El Salvador - Emirati Arabi - Filippine - Finlandia - Francia - Germania - Giappone - Grecia - India - Indonesia Inghilterra - Irlanda - Irlanda del Nord - Islanda - Israele - Liechtenstein - Lussemburgo - Malta - Messico - Nigeria - Norvegia - Nuova Zelanda - Olanda - Panama Perù - Polonia - Portogallo - Repubblica Domenicana - Singapore - Spagna - Sri Lanka - U.S.A. (Colorado - Maryland - New Jersey - Pennsylvania - Utah - Washington Massachusetts - Connecticut - California - Texas - Illinois - Oregon - North Carolina - South Carolina - Florida - Pacific Region) - Sud Africa - Sud Corea - Svezia Svizzera - Ungheria - Uruguay - Venezuela - Taiwan
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5. Altre imposte indirette
Per quanto concerne le altre imposte indirette, l’art. 6 della L. 80/2003 prevede una radicale revisione
dell’attuale sistema impositivo, stabilendo che l’azione riformatrice deve mirare alla sostituzione dei diversi
tributi con un’unica obbligazione fiscale avente univoche modalità di prelievo.
Tale imposta, che prenderebbe la denominazione di “imposta sui servizi”, dovrebbe andare a sostituire i
seguenti tributi attualmente vigenti: imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposta di bollo,
tassa sulle concessioni governative, tassa sui contratti di borsa, imposta sulle assicurazioni, imposta sugli
intrattenimenti.
6. Accisa
La quinta ed ultima imposta statale che dovrebbe essere presente nello scenario post riforma è l’accisa.
La riforma dovrebbe essere improntata alla semplificazione e razionalizzazione dell’impianto normativo.
7. Conclusioni
Ovviamente, per affrontare compiutamente la materia occorrerà attendere l’ulteriore produzione normativa.
Ciò nonostante, di particolare rilievo appaiono le disposizioni per le società soprattutto nei gruppi, sicché è
opportuno iniziare fin da ora a predisporre una analisi della posizione fiscale per una tempestiva
pianificazione.
Con i migliori saluti.
Milano, 16 giugno 2003.
Studio Danovi
La presente circolare è stata redatta in collaborazione con l'Assoc.Dottori Commercialisti Milano ed il Gruppo di Studio - Eutekne.
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