IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti
24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma
LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE E DEGLI
AMMINISTRATORI PER OMESSA ADOZIONE
DEL MODELLO 231 O PER L’ADOZIONE DI
UN MODELLO INIDONEO
“IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI”
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti
24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma
LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE E DEGLI
AMMINISTRATORI
Art. 5. D.Lgs. 231/01
1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio:
a) dai soggetti cd. apicali
b) da persone sottoposte all’altrui direzione o vigilanza
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito
nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
“IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI”
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti
24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma
LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE E DEGLI
AMMINISTRATORI
Art. 6 D.Lgs. 231/01
1. Se il reato è stato commesso dai cd soggetti apicali, l'ente non risponde
se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) Affidamento della vigilanza e dell’osservanza del Modello all’ODV e
idonea vigilanza da parte dello stesso;
c) Elusione fraudolenta
“IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI”
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti
24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma
LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE E DEGLI
AMMINISTRATORI
Art. 7 D.Lgs. 231/01
1. Se il reato è stato commesso da soggetti sottoposti all’altrui direzione
l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile
dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. Viene esclusa l'inosservanza se l'ente ha adottato ed efficacemente
attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a
prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione
dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a
garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed
eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
“IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI”
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti
24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma
LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE E DEGLI
AMMINISTRATORI
L’art. 2392 c.c. prevede che gli amministratori debbano adempiere ai doveri
imposti dalla legge e dallo statuto, con la diligenza richiesta dalla natura
dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.
Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti
dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del
comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più
amministratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo
dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza
di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il
compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
“IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI”
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti
24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma
LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE E DEGLI
AMMINISTRATORI
La responsabilità (ex art. 2392 c.c.) sussiste anche nel caso in cui l’azione
dell’amministratore sia stata orientata al perseguimento di un (illegittimo)
interesse della persona giuridica amministrata.
In questo caso, ex D.Lgs. 231/01, alla responsabilità dell’amministratore, si
aggiunge quella dell’ente amministrato e non è esclusa la possibilità, per la
società, di agire nei confronti di chi male abbia gestito, compiendo atti illeciti,
“IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI”
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti
24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma
LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE E DEGLI
AMMINISTRATORI
Art. 2381 c.c.:
Gli organi delegati: curano che l’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni
dell’impresa
Il consiglio di amministrazione: sulla base delle informazioni ricevute
valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile della società;
Art. 2403 c.c.:
il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul
suo concreto funzionamento
“IL
“IL D.
D. LGS.
LGS. 231/01
231/01 E
E LA
LA RESPONSABILITÀ
RESPONSABILITÀ DA
DA ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA
DIFETTOSA DEGLI
DEGLI ENTI
ENTI E
E DEGLI
DEGLI AMMINISTRATORI”
AMMINISTRATORI”
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti
24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma
LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE E DEGLI
AMMINISTRATORI
L’amministratore che non abbia adottato il Modello, ove la sua
condotta negligente abbia causato la condanna della società per
responsabilità amministrativa, risponde, oltre che per l’illecito
eventualmente commesso quale soggetto in posizione apicale,
anche nei confronti della società per i danni derivanti alla stessa
dalla mancata predisposizione del modello.
Massima non ufficiale
(Tribunale Milano Sez. VIII Civ., 13.02.2008, n. 1774)
“IL
“IL D.
D. LGS.
LGS. 231/01
231/01 E
E LA
LA RESPONSABILITÀ
RESPONSABILITÀ DA
DA ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA
DIFETTOSA DEGLI
DEGLI ENTI
ENTI E
E DEGLI
DEGLI AMMINISTRATORI”
AMMINISTRATORI”
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti
24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma
LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE E DEGLI
AMMINISTRATORI
La sentenza del Tribunale di Milano ha evidenziato i collegamenti
sistematici tra adeguatezza organizzativa (articoli 2381 e 2403 del
codice civile) della società e la mancata adozione di misure idonee a
prevenire la commissione dei reati–presupposto (D.lgs. 231/2001).
Nel caso di specie la mancata predisposizione
Organizzativo è stato posto a fondamento di mala gestio.
del
Modello
“IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI”
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti
24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma
LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE E DEGLI
AMMINISTRATORI
L’adozione del Modello: un onere o obbligo in capo all’ente?
Apparente contrasto tra l’onere di adozione di un Modello Organizzativo
(articolo 6 e 7 del D.lgs. 231/2001) ed i doveri inerenti l’adeguatezza
organizzativa, posti dagli articoli 2381 e 2403 c.c..
“IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI”
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti
24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma
LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE E DEGLI
AMMINISTRATORI
L’adozione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati ,
ed il precetto normativo codicistico (artt. 2381, 2392, 2403 c.c.) sono
espressione dello medesimo principio di “adeguatezza dell’assetto
organizzativo”.
Appare opportuno considerare che le norme, da un punto di vista
strettamente lessicale, utilizzano un linguaggio generico, lasciando dunque al
giudice la valutazione dell’adeguatezza/idoneità del modello.
“IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI”
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti
24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma
LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE E DEGLI
AMMINISTRATORI
Tale principio si traduce:
•
•
sul versante del diritto societario, nella necessità di prescrizioni impartite
dall’organo gestorio in tema di adeguatezza organizzativa delle società;
in ambito D.Lgs. 231/01, nell’adozione di misure idonee a prevenire il
compimento di reati-presupposto e tese a scongiurare l’insorgenza della
responsabilità da reato dell'ente.
I modelli organizzativi, pertanto, nell’interpretazione più rigorosa, vengono ascritti
sistematicamente a quelle norme del diritto societario (ed in particolare al terzo ed
al quinto comma dell'art. 2381 c.c. ed all'art. 2403 c.c.) che sanciscono il principio
di adeguatezza nel governo societario.
“IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI”
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti
24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma
LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE E DEGLI
AMMINISTRATORI
Principi desumibili dal combinato disposto delle norme esaminate
Azione amministrativa conforme alla legge ed allo statuto
Cura, valutazione e vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo
Predisposizione di processi adeguati alla natura e alle dimensioni
dell’impresa
Proposta o adozione del Modello 231- Inidoneità del medesimo
Valutazione se adottare o meno il Modello organizzativo 231
Tracciabilità documentale del processo valutativo che ha condotto alla
decisione dell’organo gestorio
“IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI”
Scarica

IV Congresso Padova - Studio Legale Coratella