DECRETO LEGISLATIVO
9 aprile 2008, n. 81
tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro
GU n. 101 del 30-4-2008
Suppl. Ordinario n.108
1
INDUSTRIA E SERVIZI + AGRICOLTURA
Infortuni avvenuti e denunciati all'INAIL
Anno
1994
n. casi
1.041.155
di cui mortali
1.328
2
1.Cenni sull’evoluzione normativa:
d.lgs.19 sett.94 nr.626 (attuazione direttive Cee 89/391, 89/654, 89/655,
89/656, 90/269, 90/270, 90/270, 90/376, 90/679)
•
attori e finalità della 626
•
•
•
•
•
•
•
•
lavoratore:
persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro
datore di lavoro:
Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
medico competente
medico specializzato in medicina del lavoro o equipollenti
servizio prevenzione e protezione dai rischi:
insieme delle persone, sistemi, mezzi esterni e interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero nell'unità produttiva
rappresentante alla sicurezza dei lavoratori
persona o persone elette dai lavoratori designate a rappresentarli sugli aspetti legati alla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
agente:
L'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute
prevenzione:
il complesso delle disposizioni o misure adottate, o previste, in tutte le fasi dell'attività lavorativa per
evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno
Misure generali di tutela:
valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza
eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, e ove non
possibile, la loro riduzione al minimo
riduzione dei rischi alla fonte
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.Cenni sull’evoluzione normativa:
d.lgs.19 sett.94 nr.626 (attuazione direttive Cee 89/391, 89/654, 89/655, 89/656,
90/269, 90/270, 90/270, 90/376, 90/679)
programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo
coerente nella prevenzione le condizioni tecnico produttive ed organizzative dell'azienda
nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso
rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il
lavoro monotono e ripetitivo
priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali
limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al
rischio
utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro
controllo sanitario dei lavoratori in funzione del rischio specifico
allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua
persona
misure igieniche
misure di protezione collettiva ed individuale
misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato
uso di segnali di avvertimento e di sicurezza
regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti
informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro
istruzioni adeguate ai lavoratori
4
INDUSTRIA E SERVIZI + AGRICOLTURA
Infortuni avvenuti e denunciati all'INAIL
Anno
1994
2007
n. casi
1.041.155
912.615
di cui mortali
1.328
1.170
5
• Emergenza morti sul lavoro:
– Raffronti con altri paesi europei
– Incidenza del sommerso che interessa lavoratori
migranti
• Grande campagna della Presidenza della
Repubblica
– Adeguare ed efficientare la normativa con un riordino
legislativo
– Superare le resistenze delle aziende
6
INFORTUNI MORTALI(in valori assoluti)
Ramo di
attività
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
effettivi (1)
stimati (2)
Valori
assoluti
Agricoltura
159
variazione %
su anno 2001
Industria
766
variazione %
su anno 2001
di cui
Costruzioni
332
variazione %
su anno 2001
Servizi
621
variazione %
su anno 2001
TUTTE LE
ATTIVITA'
variazione %
su anno 2001
1.546
167
128
175
141
124
98
105
5,0
-19,5
10,1
-11,3
-22,0
-38,4
-34,0
724
763
673
616
678
584
593
-5,5
-0,4
-12,1
-19,6
-11,5
-23,8
-22,6
321
352
311
293
329
244
260
-3,3
6,0
-6,3
-11,7
-0,9
-26,5
-21,7
587
554
480
523
539
488
512
-5,5
-10,8
-22,7
-15,8
-13,2
-21,4
-17,6
1.478
1.445
1.328
1.280
1.341
1.170
1.210
-4,4
-6,5
-14,1
-17,2
-13,3
-24,3
-21,7
FONTE INAIL
7
INFORTUNI MORTALI
INCIDENZA LAVORATORI STRANIERI
Area
geografica di
nascita
2003
2004
2005
2006
2007
N.
%
N.
%
N.
%
N.
%
N.
%
1.265
87,5
1.138
85,7
1.112
86,9
1.174
87,5
996
85,1
180
12,5
190
14,3
168
13,1
167
12,5
174
14,9
- Paesi U.E.
14
1,0
15
1,1
17
1,3
22
1,6
59
5,0
- Paesi extra
U.E. (*)
166
11,5
175
13,2
151
11,8
145
10,8
115
9,8
1.445
100,0
1.328
100,0
1.280
100,0
1.341
100,0
1.170
100,0
ITALIA
Paesi esteri
di cui:
Totale
FONTE INAIL
8
INFORTUNI MORTALI RAFFRONTI EUROPEI
STATI
MEMBRI
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Var. %
2005/19
96
Grecia
3,7
2,8
3,7
6,3
2,7
2,9
3,8
3,0
2,5
1,6
-56,8
Belgio
5,5
3,1
3,1
3,3
3,1
3,8
2,6
2,4
2,9
2,6
-52,7
Germania
3,5
2,7
2,2
2,4
2,1
2,0
2,5
2,3
2,2
1,8
-48,6
Francia
3,6
4,1
4,0
3,4
3,4
3,2
2,6
2,8
2,7
2,0
-44,4
Spagna
5,9
6,3
5,5
5,0
4,7
4,4
4,3
3,7
3,2
3,5
-40,7
UE - Euro
Area
4,1
3,8
3,7
3,3
3,2
3,1
2,9
2,9
2,7
2,5
-39,0
Italia
4,1
4,2
5,0
3,4
3,3
3,1
2,1
2,8
2,5
2,6
-36,6
UE - 15
3,6
3,4
3,2
2,9
2,8
2,7
2,5
2,5
2,4
2,3
-36,1
Portogallo
9,8
8,3
7,7
6,1
8,0
9,0
7,6
6,7
6,3
6,5
-33,7
Danimarca (*)
3,0
2,3
3,1
2,2
1,9
1,7
2,0
1,8
1,1
2,2
-26,7
Regno Unito
(*)
1,9
1,6
1,6
1,4
1,7
1,5
1,4
1,1
1,4
1,4
-26,3
Austria
6,0
5,3
5,1
5,1
5,1
4,8
5,1
4,8
5,4
4,8
-20,0
Svezia (*)
2,1
2,2
1,3
1,1
1,1
1,4
1,2
1,2
1,1
1,7
-19,0
Irlanda (*)
3,3
7,1
5,9
7,0
2,3
2,6
2,6
3,2
2,2
3,1
-6,1
Finlandia
1,7
2,8
2,4
1,8
2,1
2,4
2,0
1,9
2,5
2,0
17,6
Lussemburgo
:
:
:
:
6,8
1,7
2,4
3,2
:
2,6 -
Paesi Bassi (*)
:
3,0
:
2,3
2,3
1,7
1,9
2,0
1,8
1,6 -
FONTE INAIL
9
3.Cenni sull’evoluzione normativa:
Legge 3 Agosto 2007 , n. 123 - Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma
della normativa in materia
•
•
•
•
•
•
Obbligo di formulazione, in presenza di contratto di appalto o subappalto, di un documento specifico di
VdR che richiami l'analisi dei rischi che possono emergere dalla promiscuità delle lavorazioni. Per
ciascun contratto dovrà essere strutturato uno specifico documento che andrà allegato.
Nei contratti di appalto e subappalto devono essere specificati i costi della sicurezza relativi al lavoro da
eseguire. Tali documenti devono essere messi a disposizione, su richiesta, dei RLS e delle organizzazioni
sindacali.
Nelle attività di appalto e subappalto, i lavoratori devono essere forniti di tessera di riconoscimento,
con fotografia, riportante i dati anagrafici del lavoratore e del suo datore di lavoro. In presenza di
aziende con meno di dieci dipendenti, il tesserino deve essere sostituito da un registro delle presenze sul
posto di lavoro giornaliere. I lavoratori che non espongono il tesserino saranno sanzionati in forma
diretta.
Nelle offerte per gare di appalto per lavori, servizi e forniture (per adesso all'interno dei contratti
pubblici) devono essere indicati, risultando congrui, i costi del lavoro e della sicurezza in riferimento
all'entità e caratteristiche del lavoro. Non sono ammessi i ribassi d'asta sui costi della sicurezza.
Gli ispettori del lavoro possono sospendere le attività produttive in caso di riscontro di irregolarità del
lavoro (in merito ad occupazione od orario di lavoro) o in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. A corredo, è anche prevista l'interdizione alla contrattazione con pubbliche
amministrazioni e partecipazione a gare pubbliche. Solo in caso di rilievo di gravi e reiterate
violazioni, da parte degli organi di vigilanza delle ASL, può essere disposta la sospensione dell'attività
lavorativa.
In caso di istanza di regolarizzazione, sono sospese le eventuali verifiche da parte degli organi di
vigilanza sullo specifico tema, ma non sugli aspetti della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
10
4.Cenni sull’evoluzione normativa:
Legge 3 Agosto 2007 , n.123 - Misure in tema di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la
riforma della normativa in materia
•
•
•
•
•
•
•
Il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, affidato ai Comitati Regionali di Coordinamento (ex art.27 del d.lgs.626/94),
fino all'emanazione di uno specifico decreto riorganizzativo, è esercitato dal presidente
della provincia o dall’Assessore da lui delegato.
Devono essere consegnati in copia, su richiesta del RLS, il documento di VdR e il Registro
degli infortuni.
Gli organismi paritetici (ex art.20 del d.lgs.626/94) possono effettuare sopralluoghi
finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della
salute sui luoghi di Lavoro. Degli esiti dei sopralluoghi deve essere informata la
competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.
In caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose gravi, nei termini previsti di
responsabilità, vengono estese le sanzioni, di carattere amministrativo, per quota
pecuniaria, anche alla personalità giuridica rappresentativa dell'azienda.
Dal 2008, i datori di lavoro potranno usufruire di un credito di imposta pari al 50% delle
spese, per percorsi formativi certificati in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai quali
parteciperanno propri lavoratori dipendenti.
Entro la fine dell’anno 2008 verranno assunti con ruoli di ispettori del lavoro circa 1300
nuove unità.
In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali
colpose, in presenza di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
o relative all'igiene del lavoro o che questi abbiano determinato una malattia
professionale, il PM informa l'INAIL ai fini di una sua eventuale costituzione di parte civile e
di azione di regresso
11
1. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
(tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
• Testo composto da 306 norme, XIII titoli, e allegati
• Vengono abrogate quasi completamente
disposizioni vigenti in materia
le
12
2. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
(tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) :
finalità
• Specificità di genere
• Riaffermazione della uniformità della tutela, oltre
che per i lavoratori già ricompresi, in particolare
con riguardo alle differenze di genere, di età, ed alla
condizione delle lavoratrici e dei lavoratori
immigrati
13
3.DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
(tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
campo di applicazione
• Ampliamento del campo di applicazione a:
– Lavoro autonomo ed imprese familiari
– Tutte le tipologie contrattuali ricomprese nella tipologie dei “lavori
flessibili” (lavoratori in somministrazione, distaccati, a
progetto,collaboratori coordinati e continuativi, prestazioni
occasionali di tipo accessorio, lavoratori a domicilio-solo per
formazione e informazione, lavoratori a distanza)
14
4. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
(tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
Il sistema istituzionale
• Interventi finalizzati alla realizzazione di un coordinamento nazionale di
attività e politiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
• Assetto istituzionale basato su principi di organizzazione e circolazione
delle informazioni
• Razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di
vigilanza
• Pieno coinvolgimento delle parti sociali nell’ambito del sistema
istituzionale
• (Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il
coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro – Commissione consultiva nazionale di un pieno
carattere tripartito – Commissioni regionali di coordinamento – Sistema
informativo nazionale per la prevenzione - Attività coordinata di
Inail,Ispesl,Ipsema – riconoscimento alle regioni autonome di
svolgimento in convenzioni dei compiti previsti dalla normativa
15
5. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
(tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
Le misure generali di tutela e la valutazione dei rischi
(artt. 15,17,28,29, 25)
• Influenza delle tematiche relative all’organizzazione del lavoro ai fini
della programmazione della prevenzione
• Valutazione dei rischi = elemento cardine
• Ampliato il concetto dei rischi anche allo stress da lavoro,alla differenza
di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi
• Precisazione di elementi significativi all’interno del documento quali:
– Data certa del documento;
– Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da
realizzare nonché dei ruoli aziendali preposti alla realizzazione;
– Indicazione dei nomi del RSPP, del Rls, del Medico Competente che
hanno redatto il DVR;
16
6. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
(tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
• Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici
e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione
• Il DVR e il DUVRI (documento unificato valutazione rischi interferenza)
devono essere consegnati in copia al Rls
• Definizione di procedure standardizzate adottabili, anche dalle imprese
fino a 50 dipendenti. Fino all’emanazione (entro 2010) delle procedure
standardizzate continueranno ad essere applicate quelle attuali.
17
7. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
(tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
Gli obblighi connessi agli appalti (art.26)
• Obblighi di verifica, informazione, e promozione della cooperazione e del
coordinamento (committente,appaltatori e subappaltatori) in capo al
Committente sono estesi all’intero ciclo produttivo dell’azienda, e in
particolare:
• La redazione del DUVRI per il committente;
• Specificare i costi relativi alla sicurezza sul lavoro per i singoli contratti di
appalto, subappalto e di somministrazione (pena la nullità dei contratti
stessi);
• A richiesta i dati sono resi disponibili per gli Rls e per gli organismi locali
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale
18
8. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
(tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
Il sistema di rappresentanza (capo III, sezione VII)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Gli Organismi paritetici
Per quanto riguarda il Rls:
• il diritto di elezione in ogni azienda indipendentemente dalle
dimensioni (circa il 94% delle aziende italiane sotto i 10 dipendenti)
non ne favorisce la presenza
• Nascita dell’ RlST (rappresentante alla sicurezza dei lavoratori
territoriale)
• Figura finanziata da tutte le aziende prive di rls con un versamento
annuo ad un fondo di sostegno pari a 2 ore lavorative per ogni
dipendente
• Modalità di funzionamento del fondo da definire entro 12 mesi con
decreto interministeriale
• Generalizzazione presenza del Rlst è la principale innovazione
introdotta nel sistema di rappresentanza
19
9. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
(tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
•
•
•
•
Numero minimo dei rappresentanti: inalterato. Si rimanda agli accordi
interconfederali e/o di categoria
Agibilità:monte ore inalterato, rinvio a contrattazione collettiva. Rls avrà accesso
ai dati degli incidenti in azienda tramite procedure informatiche, in quanto non
sarà più previsto il Registro Infortuni ma una comunicazione telematica all’Inail
relativa agli infortuni superiori ad un giorno (fini statistici) e a tre giorni (fini
assicurativi)
Accesso alla documentazione: a richiesta copia del DVR (rls/rlst/rls di sito), Rls
del committente e delle imprese appaltatrici copia del DUVRI
Formazione:rinvio
a contrattazione
collettiva per
definizione
di
modalità/durata/contenuti, si definiscono:
– Contenuti minimi, durata iniziale di 32 ore di cui 12 su rischi specifici e misure di
prevenzione adottate, aggiornamento periodico almeno 4 ore per ogni anno di
vigenza del mandato per imprese da 15 a 50 dipendenti, 8 ore annue per aziende con
più di 50 addetti
– Delegato di sito previsto per contesti produttivi con compresenza di aziende e cantieri.
Alla contrattazione collettiva compito di stabilire poteri e funzioni
20
10. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
(tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
Per quanto riguarda gli organismi paritetici:
Già sedi privilegiate per programmazione di formazione e raccolta di
informazioni a fini di prevenzione, ora funzioni ampliate in ordine a:
• supporto di imprese per individuare soluzioni tecnico/organizzative
che migliorino la tutela della salute e sicurezza
• Effettuazione di sopralluoghi con personale specializzato a supporto
di azioni di prevenzione
• Trasmissione di relazioni sulla propria attività ai comitati di
coordinamento territoriali
• Trasmissione alle imprese dei nominativi degli Rlst di riferimento
• Funzioni di prima istanza in merito a controversie sorte su diritti di
rappresentanza, formazione e informazione
21
11. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
(tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
Le misure di sostegno (art.11 e 52)
Commissione Consultiva (parti sociali + istituzioni nazionali e territoriali)
individua iniziative nel settore della promozione di progetti:
– di investimento e formativi per le Pmi (Piccole Medie Imprese)
– Per istituti scolastici ,universitari e di formazione professionale
– Finanziamento nella misura di € 50 mln (già previsto) da ripartire
con i ministeri interessati
Fondo di sostegno alle Pmi, agli Rlst, alla pariteticità (allocato presso
Inail) Obiettivi:
• almeno 50% per sviluppo e sostegno Rlst
• formazione lavoratori autonomi,imprese familiari,lavoratori
stagionali agricoli e datori lavoro Pmi
• Sostegno attività organismi paritetici
22
12. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
(tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
• Finanziato:
– dalle quote versate dalle aziende che si avvalgono del Rlst con
versamento pari a 2 ore lavorative annue per lavoratore occupato
presso l’azienda o l’unità produttiva
– entrate derivanti da sanzioni
– Quota parte derivante da attività di consulenza di Inail, Ispels,,
Ipsema
Regole di funzionamento:
da definire con decreto dei Ministeri del Lavoro, Salute, Economia
previa intesa con gli organismi interessati.
23
13. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
(tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
L’apparato sanzionatorio
Importanti modifiche
Nelle aziende ad elevata pericolosità:
• Arresto da 6 a 18 mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione del
rischio e non abbia redatto correttamente il Dvr
• L’arresto può essere mitigato con una pena pecuniaria da 8.000 a 24.000 euro se entro il
giudizio di I grado risultano eliminate tutte le irregolarità formali e i rischi per i lavoratori
• Sostituzione dell’arresto con la pena pecuniaria non consentita quando le inadempienze
abbiamo causato il verificarsi di un infortunio, quando il datore di lavoro abbia già avuto
una condanna definitiva per violazione delle norme,in caso di omicidio e lesioni colpose
In tutte le aziende a minore pericolosità:
sanzione alternativa dell’arresto (4/8 mesi) e dell’ammenda (5.000/15.000) per le
medesime violazioni e per la mancata designazione del RSPP
Nei restanti casi :
previste sanzioni alternative dell’arresto e dell’ammenda da modulare in relazione alla
gravità del fatto
• Anche nei casi di alternatività è prevista la riduzione della pena dell’arresto di un terzo se il
contravventore si adoperi concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate
24
14. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
(tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
• Viene modificato l’art. 25 septies (omicidio colposo o lesioni gravi e
gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell’igiene e della salute del lavoro) del D.lgs.231/2001
(responsabilità giuridica dell’impresa) già introdotto con la L.123/2007
inasprendo enormemente l’entità della sanzione in caso di infortunio
mortale connesso alla mancata valutazione del rischio e redazione
corretta del rischio
• Disposizioni di contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute
e sicurezza prevedono tra l’altro provvedimenti di sospensione dell’
attività imprenditoriale (le gravi violazioni identificate nell’allegato I)
25
15. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
(tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
Titoli tecnici
• Titoli da II a XI che contengono tutte le disposizioni di
carattere tecnico che costituiscono la base di riferimento per
gli aspetti attuativi legati alla Salute e Sicurezza
26
Ulteriore attività di legiferazione
•
•
•
G.U. n. 150 28/6/2008: Deliberazione 24/6/2008 del Senato per la Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul
lavoro (morti bianche)
CdM 27/06/2008: d.l. proroga al 30/6/09 il termine per completare
l'adeguamento alla normativa di prevenzione dagli incendi da parte di strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.
G.U.n. 173 25/7/2008: L. 24/7/2008, n. 125/2008, in vigore dal 26 luglio 2008,
che:
- modifica gli articoli 589 e 590 c.p.
- introduce nuove aggravanti in caso di lesioni colpose
- aumenta le pene previste per le aggravanti (anche di inosservanza di norme
prevenzionistiche in materia di lavoro) in caso di omicidio colposo (di sette anni
le pene previste dall'Art. 589 del C.P)
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Ulteriore attività di legiferazione
• G.U. nr.169 31/7/2008: le nuove tabelle
delle malattie professionali INAIL per
l’industria e per l’agricoltura (ultima attività
del governo Prodi che recepisce richieste di
aggiornamento avanzate ripetutamente dalla
CGIL)
28
Decreto del 3 Giugno 2008 n. 97
Conv. in Legge 129 del 2/8/08
Rinvio al Gennaio 2009
• previsioni contenute nell’art.18 c.3 lett. r)
– (comunicazione degli infortuni all’Inail con assenza anche di un solo giorno)
• art.41c.3 lett a)
– il divieto allo svolgimento delle visite preassuntive
• entrata in vigore delle nuove norme previste per aggiornare i Dvr
– (rischi stress-correlati, di genere, lavoratori stranieri)
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Decreto 112 del 25 Giugno convertito
In Legge 133 del 6/8/08
– Modifiche agli articoli 14 e 55 su sospensione dell’attività
imprenditoriale da parte dell’Ispettorato del lavoro e delle Asl
qualora vi siano reiterate violazioni in materia di orari di lavoro e
riposi
– Annullamento delle sanzioni per coloro che in regime di appalto o
subappalto non muniscono di tessera di riconoscimento i dipendenti
(art.,18 c.1 lett u)
– Modifiche agli artt.39-40. Istituzione del libro unico del lavoro con
relativa scomparsa del Libro paga, matricola ed altri correlati
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Servizi Ispettivi e attività di vigilanza
Direttiva del Ministro del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali
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Ispettore considerato come consulente dell’impresa
insistenza nel sottolineare l’approccio teso a tralasciare le violazioni
formali per concentrarsi sulle misure essenziali
Richiesta all’ispettore una attivita’ di bilanciamento che non è definita
né da leggi né da altre disposizioni
Tra le finalità:
avviare un costruttivo rapporto con gli imprenditori e i loro consulenti
tralasciando ogni residua impostazione di carattere puramente formale
e burocratico
Programmazione delle ispezioni
Limitare le ispezioni a vista da effettuare dietro autorizzazione
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Servizi Ispettivi e attività di vigilanza
Direttiva del Ministro
• Concentrare l’attività ispettiva verso le attività/relazioni contrattuali nei
cui settori non operino “forme di controllo sociale (enti bilaterali)”, o che
non siano state certificate dalle apposite Commissioni
• Istituzione del Libro Unico, obbligo di comunicazione anticipata
dell’instaurazione del rapporto di lavoro ed effetti nell’attività ispettiva
• Vigilanza su salute e sicurezza: seppur riconfermate le attuali attribuzioni
di competenze, si rinvia a possibili future ripartizioni di competenze in
materia tra Ministero del lavoro e regioni (ASL)
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Fondo per gli Rlst art.52 D.Lgs.81/08
•
•
24/9 incontro fra governo e parti sociali su applicazione dell’Art. 52 del decreto
legislativo 81/08 (Fondo per gli RLST, sostegno alla piccola e media impresa )
Contenuti dell’ incontro del 14 ottobre sulle modalità di realizzazione del fondo:
– Criticità circa l’individuazione delle aziende che dovrebbero finanziare il
fondo. Si vorrebbe esimere tutte le aziende che aderiscono agli accordi già
esistenti (impostazione artigiani). Confindustria richiede che prima di
applicare concretamente l’art. 52 le parti sociali definiscano ruoli e poteri
dell’rlst
– Dificoltà nella quantificazione delle risorse derivanti dalle sanzioni
– Finanziare il fondo con i contributi dlle aziende, delle attività di consulenza,
e del’Inail
– Ipotesi di eliminare le tre linee di finanziamento così come previste dall’art.
52
– Decreti applicativi ancora in fase di realizzazione
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Fondo per gli Rlst art.52 D.Lgs.81/08
La CGIL :
– ha espresso parere negativo sulla possibilità di destinare risorse Inail
per formazione ed informazione per lo start up del nuovo fondo rlst
e richiesto di rispettare i termini previsti per l’avvio del fondo
Cisl e Uil: favorevoli all’ utilizzo del fondo Inail per lo start up
Il Ministero del Lavoro sottoporrà una bozza di decreto alle parti
sociali sollecitandoli ad incontrarsi in vista della prossima
convocazione per il 15 novembre
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Ripartire dal Rls
• Rappresenta i lavoratori nelle loro richieste di riduzione dei rischi
individuali
• Partecipa alla stesura del DVR
• Può svolgere controlli nei luoghi di lavoro
• Si avvale di tecnici per adottare le misure che riducano o eliminino il
rischio
FARNE ELEGGERE IL PIU’ POSSIBILE NELLE AZIENDE
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L’organizzazione del lavoro e la
salute e sicurezza
Le problematiche inerenti al tema della salute e
sicurezza devono saldarsi a tutti i livelli alle
contrattazioni sull’ organizzazione del lavoro
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Rls Rsa ed Rsu
Creare una saldatura forte tra soggetti
all’interno dell’azienda che possa produrre
risultati più incisivi
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Attività in azienda
• Richiedere il documento di valutazione dei rischi
• Analizzarlo con l’aiuto dei lavoratori e di esperti del
sindacato
• Aprire momenti di confronto con l’azienda sulle
questioni che dovessero emergere
• Valutare momenti di vertenzialità
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Sportello Ambiente e Sicurezza
Importantissimo creare un rapporto stabile tra
Rls,Rsa,Rsu e strutture territoriali
Lo sportello Ambiente e Sicurezza della Camera del
Lavoro come luogo dove si coordinano le categorie
presenti sul territorio
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Sportello Ambiente e Sicurezza
Via Goito – Roma
Tel.06 44700204
www.lazio.cgil.it/romacentro/old/sicurezza.htm
a cura di Luigi Berrettini
Fonti:Inail.Dipartimento Politiche attive sul Lavoro
Cgil, Coordinamento SSL Cgil Lazio , nota OO.SS.
Unitaria su testo unico
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Sportello 626 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro