Regione Marche
(Allegato B)
Disposizioni attuative del
Programma di Sviluppo
Rurale
2007 – 2013
Reg. (CE) n. 1698/2005
Accordi agro ambientali d’area per la tutela
delle acque e dei suoli da fitofarmaci e nitrati
Sommario
1.
ASPETTI GENERALI DELLA GESTIONE DEL PSR ..................................................................................... 3
1.1
LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA .............................................................................................................................3
L’ALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER L’ANNO 2009 ............................................................................. 4
2.
2.1
2.2
2.3
3.
LE ASSEGNAZIONI PER LE AZIONI DELL’ASSE I ...........................................................................................................................4
LE ASSEGNAZIONI PER LE AZIONI DELL’ASSE II..........................................................................................................................5
LE ASSEGNAZIONI PER GLI ACCORDI AGROAMBIENTALI D’AREA .................................................................................................5
DEFINIZIONI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI A TALUNE MISURE .......................................... 6
3.1
3.2
4.
DEFINIZIONI GENERALI ..............................................................................................................................................................6
IL RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ .......................................................................................................................................11
GLI INTERVENTI DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE........................................................................ 18
4.1
ACCORDO AGROAMBIENTALE D’AREA PER LA TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI DA FITOFARMACI E NITRATI...........................18
4.1.1
4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2.5
4.1.2.6
4.1.2.7
4.1.2.8
4.1.2.9
4.1.2.10
4.1.2.11
4.1.2.12
4.1.2.13
4.1.2.14
4.1.2.15
Obiettivi dell’accordo ............................................................................................................................. 18
Elementi costitutivi dell’accordo ............................................................................................................ 18
Soggetto promotore .................................................................................................................................................................. 18
Misure attivabili ....................................................................................................................................................................... 18
Area di intervento .................................................................................................................................................................... 19
Beneficiari................................................................................................................................................................................ 20
Progetto di intervento di massima ............................................................................................................................................ 20
Progetto di intervento esecutivo ............................................................................................................................................... 22
Limitazioni alle condizioni di ammissibilità in relazione al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell’accordo ............ 24
Limitazioni alle condizioni di ammissibilità delle domande individuali a superficie ............................................................... 24
Tipologie degli interventi ......................................................................................................................................................... 25
Intensità e tipologia di aiuto ..................................................................................................................................................... 28
Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale ............................................................................................................... 30
Rispetto degli impegni ............................................................................................................................................................. 31
Decadenza dell’aiuto ................................................................................................................................................................ 31
Criteri di priorità per la selezione dei beneficiari ..................................................................................................................... 31
Formazione della graduatoria ................................................................................................................................................... 33
Aspetti generali della gestione del PSR
1. Aspetti generali della gestione del PSR
1.1 Lo stato di attuazione del Programma
Con Decisione C (2008) 724 del 15 febbraio 2008, la commissione Europea ha approvato il Programma si
Sviluppo delle aree Rurali della Regione Marche. Il Consiglio Regionale ha quindi approvato con proprio
Atto Amministrativo n. 85 del 17 marzo 2008 il medesimo programma.
Con l’approvazione dei criteri di selezione di alcune misure del PSR, da parte del Comitato di Sorveglianza
del PSR Marche dell’11 aprile 2008, è ora possibile procedere con l’attivazione delle procedure di attuazione
delle relative misure.
Il presente documento stabilisce gli aspetti attuativi di maggior rilievo, garantendo la coerenza delle
successive fasi gestionali con le scelte programmatiche e di indirizzo individuate dal PSR. A seguito
dell’adozione del presente documento potrà essere quindi avviata la fase attuativa, che potrà prevedere o
l’emanazione di bandi o l’assegnazione di diretta delle risorse ai beneficiari.
Nel corso del primo anno di attuazione le presenti disposizioni attuative saranno implementate man mano
che si renderà opportuno attivare nuove misure del PSR. Dal 2009 e per gli anni successivi, con l’entrata a
regime della gestione del PSR, si prevede di approvare un unico documento all’inizio di ogni anno che dovrà
fornire gli indirizzi a tutta la gestione annuale del Programma.
Elementi indispensabili ai fini della definizione delle disposizioni attuative sono i seguenti elementi:
1. la verifica dello stato degli impegni e dei pagamenti degli anni precedenti;
2. la verifica di eventuali problemi emersi dalla fase di gestione degli anni precedenti;
3. i risultati della valutazione in itinere ed intermedia;
4. nuove esigenze emerse dal confronto con il partenariato economico, sociale ed istituzionale.
3
L’allocazione delle risorse
2. L’allocazione delle risorse per l’anno 2009
2.1 Le assegnazioni per le azioni dell’Asse I
Nella Tabella 1 sono riportate le dotazioni totali del PSR per misura (piano finanziario vigente), la dotazione
attuale delle misure (piano finanziario detratto degli impegni già assunti), l’assegnazione di risorse previste
per l’anno 2008 e di risorse 2009 per le misure interessate dall’accordo agroambietale d’area con tecniche di
produzione integrata avanzata, la disponibilità residua delle misure (dotazione attuale detratta delle risorse
assegnate per il 2008 delle risorse 2009 per le misure interessate dall’accordo agroambietale d’area con
tecniche di produzione integrata avanzata.
Tabella 1 - Tabella relativa alla gestione finanziaria dell’asse II
Misure ed azioni dell’ASSE II
Dotazione
PSR 20072013 delle
misure
Dotazione
attuale delle
misura
Assegnazione
risorse per
azione anno
2008
Disponibilità
residua delle
misure
10.691.305
10.691.305
10.691.305
6.741.305
Sottom. a1) Bando giovani scad. 2008 (max)
300.000
-
Sottom. a1) Bando giovani scad. 2009 (max)
150.000
-
Sottom. a3) Bando scadenza 2009
500.000
-
Sottom. b1) assegnazione ad ASSAM
900.000
-
Sottom. b3) Bando scadenza 2008 (max)
1.000.000
-
Sottom. b3) Bando scadenza 2009 (max)
1.000.000
-
100.000
-
Misura 1.1.1.
Sottom. b2) Bando 2009 accordo
agroambientale con lotta integrata avanzata
4
L’allocazione delle risorse
2.2 Le assegnazioni per le azioni dell’Asse II
Nella Tabella 2 sono riportate le dotazioni totali del PSR per misura (piano finanziario vigente), la dotazione
attuale delle misure (piano finanziario detratto degli impegni già assunti), l’assegnazione di risorse previste
per l’anno 2008 2008 e di risorse 2009 per le misure interessate dall’accordo agroambietale d’area con
tecniche di produzione integrata avanzata, la disponibilità residua delle misure (dotazione attuale detratta
delle risorse assegnate per il 2008 delle risorse 2009 per le misure interessate dall’accordo agroambietale
d’area con tecniche di produzione integrata avanzata.
Tabella 2 - Tabella relativa alla gestione finanziaria dell’asse II
Misure ed azioni dell’ASSE II
Dotazione
PSR 20072013 delle
misure
Dotazione
attuale delle
misura
Assegnazione
risorse per
azione anno
2008
Disponibilità
residua delle
misure
91.390.000
91.390.000
78.794.000
12.596.000
Trascinamenti 2000-2006
38.794.000
-
Azione b) bando con riserva 2007 (5 anni)
17.500.000
-
Azione b) bando 15/5/2008 (5 anni)
15.000.000
-
Azione d1a) bando 15/5/08 (5 anni)
1.000.000
-
Azione d1b) bando 15/5/08 (5 anni)
1.000.000
-
Azione d2) assegnazione ad ASSAM
1.000.000
-
Azione e) bando 15/5/08 (5 anni)
2.500.000
-
Azione a), b) e c) bando accordo
agroambientale con lotta integrata avanzata
(5 anni)
2.000.000
-
Misura 2.1.4.
2.3 Le assegnazioni per gli accordi agroambientali d’area
Nella Tabella sono riportate le dotazioni massime per ciascuna misura. Tali importi sono gli stessi riportati
nella tabella relativa all’asse I ed alla tabella relativa all’asse II.
Non è possibile alcuno scorrimento delle posizioni in graduatoria anche nei casi di eventuali economie e/o
esclusioni successive all’approvazione della stessa. Anche in questo caso le risorse liberatesi dopo la prima
assegnazione per effetto di rinunce o di revoche, potranno essere utilizzate per altri bandi secondo quanto
stabilito da successive disposizioni attuative.
Tabella 3 - Tabella relativa alla gestione degli accordi agroambientali d’area
Misure ed azioni
Dotazione massima per ciascuna misura
Misura 1.1.1b.
100.000
Misura 2.1.4.
2.000.000
Dotazione massima accordo d’area
2.100.000
5
Definizioni generali
3. Definizioni generali e disposizioni comuni a talune misure
3.1 Definizioni generali
Azienda agricola
L’azienda agricola è un’unità produttiva costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed
eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica
ad opera di un conduttore, cioè, persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio aziendale. La
superficie dell’azienda è tutta quella in possesso dell’imprenditore così come risultante dal fascicolo
aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.
Unità tecnico-economica (UTE)
Per unità tecnico economica (UTE) si intende quanto indicato all’art. 1, comma 3, del DPR 503/99, ossia
l’insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche condotte a qualsiasi titolo dal
medesimo soggetto, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell’ambito dell’anagrafe delle aziende
agricole tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in maniera prevalente, ed avente una propria
autonomia produttiva.
Normalmente la UTE corrisponde all’azienda agricola. Ai fini della gestione del PSR Marche 2007-2013 la
UTE si può identificare con la superficie aziendale ricadente in un medesimo Comune, mentre, nel caso in
cui la superficie aziendale ricada in due o più comuni, viene considerata comunque una sola UTE allorché
tali superfici siano limitrofe e continue.
Unità di Paesaggio/Terre Aziendale (UPA)
Le Unità di Paesaggio/Terre Aziendale (UPA) identificano degli appezzamenti o porzioni di appezzamento
con lo stesso tipo di suolo (avvicendamento, monosuccessione, colture arboree, prato stabile), il medesimo
avvicendamento colturale, un comparabile livello di fertilità legato alla conduzione aziendale (rientrano
quindi in UPA diverse terreni liquamati e terreni non liquamati, appezzamenti ove è stato fatto un uso
sistematico e ripetuto di correttivi e appezzamenti ove ciò non si è verificato, aree irrigue e aree non irrigue),
simili caratteristiche fisico-chimiche o chimiche (tessitura, permeabilità, pH, calcare), di drenaggio (falda,
rete drenante) e di posizione topografica (morfologia, pendenza ecc…).
Imprenditore agricolo
E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse, così come definite dall’art. 2135 del codice civile.
Possono presentare domanda a valere sul PSR le imprese agricole singole e associate – società agricole e
società cooperative che possiedono i seguenti requisiti:
A. impresa individuale:
-
titolare di partita IVA agricola;
iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprese agricole”);
in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;
iscritta all’anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata
(Fascicolo aziendale)
B. società agricola:
-
titolare di partita IVA;
iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “imprese agricole”);
in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;
iscritta all’anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata
(Fascicolo aziendale)
6
Definizioni generali
C. società cooperativa:
-
titolare di partita IVA;
iscritta all’albo delle società cooperative agricole di conduzione, di trasformazione di prodotti
agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;
iscritta all’anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata
(Fascicolo aziendale)
D. impresa associata:
Le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per
realizzare un investimento in comune.
L’impresa associata deve essere:
- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale “Imprese agricole”
oppure all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e
di allevamento.
L’impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l’obbligo di mantenere il
vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dalle Misura a valere sulel quali
viene presentata domanda di aiuto.
Le fatture relative agli interventi eventualmente previsti dal programma di investimento devono essere
intestate all’impresa associata.
Unità Lavorativa Aziendale (ULA)
L’unità lavorativa aziendale è una unità di misura del lavoro aziendale e corrisponde ad un impiego in
azienda di 2.000 ore lavorative destinate alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento ed alle
attività connesse, così come specificate nella descrizione dell’imprenditore agricolo.
Le diverse attività sopra descritte, determinano un impiego di manodopera aziendale secondo la tabella di
riferimento riportata in allegato 2.
Imprenditore agricolo professionale (IAP)
Viene considerato Imprenditore Agricolo Professionale, di seguito indicato come IAP, l’imprenditore che
rispetti tutte le seguenti condizioni:
 sia in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate, ossia:
– possiede un diploma di laurea o di scuola media superiore a indirizzo agrario o diploma assimilabile,
ovvero un titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l’agricoltura o ad essi parificati;
– oppure ha un’esperienza almeno biennale (1 anno=2.000 ore) come lavoratore agricolo (operaio
agricolo o coadiuvante di impresa agricola familiare), accompagnata da corso/i di formazione
professionale della durata complessiva di almeno 150 ore;
– oppure ha un’esperienza almeno biennale come titolare o contitolare di impresa agricola;
 dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di
società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dalle attività
medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale di lavoro;
 per l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva 268/75/CEE, articolo 3,
paragrafi 3 e 4, i requisiti di cui al punto precedente sono ridotti al venticinque per cento;
Le pensioni d’ogni genere, gli assegni ad esse equiparate, le indennità ovvero gli emolumenti percepiti per
l’espletamento di cariche pubbliche o in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse
dal computo del reddito globale di lavoro.
Superficie agricola utilizzata (SAU )
Insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose
agrarie e castagneti da frutto in attualità di coltura, da parte dell'azienda agricola.
7
Definizioni generali
Sono inoltre considerati SAU i pascoli erborati e cespugliati in cui la proiezione della chioma delle essenze
forestali arboree ed arbustive abbia un’incidenza inferiore al 20% dell’intera superficie particellare.
Superficie foraggere
Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici foraggere soltanto le superfici
investite con le colture indicate nella tabella 1 dell’allegato 4 alle presenti Disposizioni Attuative.
Superficie perenni specializzate
Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici perenni specializzate soltanto
le superfici investite con le colture indicate nella tabella 2 dell’allegato 4 alle presenti Disposizioni Attuative.
Cereali autunno-vernini
Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con cereali autunnovernini soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 3 dell’allegato 4 alle presenti
Disposizioni Attuative.
Cereali primaverili-estivi
Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con cereali
primaverili-estivi soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 4 dell’allegato 4 alle
presenti Disposizioni Attuative.
Colture proteiche da granella
Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con colture proteiche
da granella soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 5 dell’allegato 4 alle presenti
Disposizioni Attuative.
Colture oleaginose
Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con colture
oleaginose soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 6 dell’allegato 4 alle presenti
Disposizioni Attuative.
Medica e foraggere avvicendate
Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con colture foraggere
avvicendate soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 7 dell’allegato 4 alle presenti
Disposizioni Attuative.
Ortaggi e piccoli frutti
Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con ortaggi e piccoli
frutti soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 8 dell’allegato 4 alle presenti
Disposizioni Attuative.
Piante officinali poliennali
Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con piante officinali
poliennali soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 9 dell’allegato 4 alle presenti
Disposizioni Attuative.
Vite
Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con la vite soltanto le
superfici investite con le colture indicate nella tabella 10 dell’allegato 4 alle presenti Disposizioni Attuative.
Olivo
8
Definizioni generali
Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con olivo soltanto le
superfici investite con le colture indicate nella tabella 11 dell’allegato 4 alle presenti Disposizioni Attuative.
Fruttiferi
Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con fruttiferi soltanto
le superfici investite con le colture indicate nella tabella 12 dell’allegato 4 alle presenti Disposizioni
Attuative.
Foraggere con zootecnia biologica
Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici finanziabili come foraggere
con zootecnia biologica soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 13 dell’allegato 4
alle presenti Disposizioni Attuative.
Unità di Bestiame Adulto (UBA )
L’indice UBA è utilizzato per equiparare tutti gli animali in termini di utilizzo delle unità foraggere prodotte
dai terreni agricoli e di potenziale carico inquinante. Nell’ambito del PSR Marche 2007-2013 i parametri di
conversione sono riportati nella tabella seguente:
Classe o specie
Coeff. UBA
Classe o specie
Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi
Vitelli da 6 a 24 mesi
Bovini da 6 a 24 mesi da macello
0,4
0,6
0,6
Capre
Becchi
Altri caprini
0,15
0,15
0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento
0,6
Cervi
0,4
Tori
1
Daini e caprioli
0,25
Bovini da 2 e più anni da macello
1
coniglie madri (fattrici)
0,02
1
1
1
0,15
0,15
0,15
0,15
1
1
Lattonzoli
Magroni
Scrofe di peso > 50 kg
Suini da ingrasso
Verri
Polli da carne
Galline ovaiole
Altri avicoli
Altri volatili
0,3
0,3
0,5
0,3
0,5
0,003
0,014
0,003
0,003
Bovini da 2 e più anni da allevamento
Vacche da latte
Altre vacche
Pecore
Arieti
Altri ovini
Altri ovini di età > 10 mesi
Equini di età > 6 mesi
Asini di età > 6 mesi
Daini, cervi e caprioli vanno riportati come numero complessivo di capi nella casella “altre tipologie di
allevamento” sullo specifico riquadro della consistenza zootecnica del modello unico di domanda. Deve
altresì essere compilato l’apposito riquadro delle personalizzazioni regionali per distinguere i cervi dalle due
altre categorie.
Carico di bestiame
Si definisce carico di bestiame il rapporto tra tutte le UBA allevate in azienda, fatte salve alcune specifiche
indicate all’interno delle singole misure e sottomisure, e gli Ha complessivi di SAU a foraggere. Per il
calcolo delle UBA allevate in azienda si prende in considerazione il numero medio annuale di capi allevati
(per i bovini fornito dalla base dati nazionale). Per il calcolo delle superfici foraggere, ai soli fini della
computazione del rapporto suddetto, si adottano i seguenti criteri:
9
Definizioni generali
 le superfici foraggere vengono computate con riferimento alla singola particella catastale;
 le superfici considerate foraggere sono quelle indicate nell’allegato 4 del presente documento;
 non sono in ogni caso considerate superfici foraggere le superfici classificate come bosco in base all’art.







2 della legge regionale 6/05;
le superfici con una copertura della vegetazione forestale arborea ed arbustiva, intesa come area di
incidenza delle chiome, inferiore al 20% (codice del fascicolo aziendale AGEA 103 – Pascolo arborato cespugliato tara 20% ), possono essere computate nel calcolo del carico di bestiame per unità di
superficie, con una tara del 20%, congiuntamente alle superfici foraggere;
le superfici con una copertura della vegetazione forestale arborea ed arbustiva, intesa come area di
incidenza delle chiome, compresa tra il 20% ed il 50% (codice del fascicolo aziendale AGEA 054 –
Pascolo arborato - tara 50%), possono essere computate nel calcolo del carico di bestiame per unità di
superficie, con una tara del 50%, congiuntamente alle superfici foraggere;
le superfici con un’incidenza della roccia affiorante inferiore al 20% della superficie in questione (codice
del fascicolo aziendale AGEA 063 – Pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante - tara 20%)
possono essere computate nel calcolo del carico di bestiame per unità di superficie, con una tara del 20%,
congiuntamente alle superfici foraggere;
le superfici con un’incidenza della roccia affiorante inferiore al 50% della superficie in questione (codice
del fascicolo aziendale AGEA 064 – Pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante - tara 50%)
possono essere computate nel calcolo del carico di bestiame per unità di superficie, con una tara del 50%,
congiuntamente alle superfici foraggere;
le superfici con una copertura della vegetazione forestale arborea ed arbustiva, intesa come area di
incidenza delle chiome, superiore al 50%, oppure con roccia affiorante la cui estensione supera il 50%,
non possono essere computate nel calcolo del carico di bestiame per unità di superficie;
nel caso in cui l’area sottochioma sia pascolabile o falciabile, si considera “tara non rilevante” quella
determinata da un numero max. di 50 piante/Ha; la superficie in oggetto quindi può essere codificata
anche con un altro specifico codice coltura senza applicazione della tara;
non sono presi in considerazione per il calcolo del rapporto UBA/Ha di SAU foraggera i terreni
effettivamente ritirati dalla produzione;
Residenza dell’imprenditore
La residenza dell’imprenditore è quella risultante dall’anagrafe comunale.
Sede operativa aziendale o unità locale
La sede operativa aziendale deve risultare dalla specifica iscrizione alla Camera di Commercio.
Zone vulnerabili da nitrati (ZVN)
La Regione Marche ha individuato le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, con Decreto DS n.
10/TAM del 10 settembre 2003. Le superfici catastali ricadenti in tali aree risultano evidenziate nell’ambito
del fascicolo aziendale del SIAN.
Aree Natura 2000
La rete Natura 2000 è costituita dagli 80 SIC e da 29 ZPS, Zone di Protezione Speciale, ossia territori idonei
alla conservazione degli uccelli selvatici, individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE relativa alla
conservazione degli uccelli selvatici. Le superfici catastali ricadenti in tali aree risultano evidenziate
nell’ambito del fascicolo aziendale del SIAN.
Aree montane
Sono le zone che la Regione ha individuato ai sensi della Direttiva 75/68/CEE, articolo 3, paragrafo 3 ed ai
sensi dell’articolo 18 del Reg. (CE) 1257/99. Le superfici catastali ricadenti in tali aree risultano evidenziate
nell’ambito del fascicolo aziendale del SIAN.
10
Definizioni generali
Aree svantaggiate
Sono le zone che la Regione ha individuato ai sensi della Direttiva 75/68/CEE, articolo 3, paragrafo 4 ed ai
sensi dell’articolo 19 del Reg. (CE) 1257/99. Le superfici catastali ricadenti in tali aree risultano evidenziate
nell’ambito del fascicolo aziendale del SIAN.
Accordo agroambientale d’area
Un accordo agro ambientale d’area è inteso come l’insieme degli impegni sottoscritti dagli imprenditori
agricoli di un particolare limitato territorio, a fronte delle compensazioni effettuate a valere sulle misure che
possono essere attivate in ciascuna tipologia di Accordo Agroambientale d’Area.
L’Accordo deve coinvolgere ed aggregare intorno ad una specifica problematica/criticità, un insieme di
soggetti – pubblici e privati – nell’ambito di un progetto condiviso in grado di attivare una serie di interventi
coordinati, ai fini della gestione e del miglioramento dell’ambiente.
L’Accordo d’area coinvolge pertanto diversi attori, i quali assumono il ruolo di soggetti promotori e
beneficiari.
Causa di forza maggiore
Sono considerate causa di forza maggiore:
 il decesso dell'imprenditore;
 la sopravvenuta incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;
 le calamità naturali gravi che colpiscono in misura superiore al 30% la superficie agricola aziendale, i


fabbricati aziendali adibiti alle attività agricole zootecniche o l'abitazione dell'imprenditore;
la distruzione fortuita delle dotazioni e delle strutture aziendali;
le epizoozie e le patologie che colpiscono in misura superiore al 30% il patrimonio zootecnico aziendale.
3.2 Il rispetto della condizionalità
Condizionalità
I beneficiari delle misure dell’Asse 2 messe in atto nel presente PSR, sono tenuti al rispetto degli atti e delle
norme di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del Reg. CE 1782/03, a conferma di quanto disposto
dal Reg. CE 1974/06 al punto 5.2 dell’allegato II.
Tali atti e norme sono stati recepiti dal DM n. 12541 del 21.12.2006 che ne ha disciplinato il regime di
condizionalità affidando a provvedimenti regionali la definizione dell’elenco degli impegni applicabili a
livello territoriale in base agli atti elencati nell’allegato 1 al DM 12541/06 ed alle norme quadro per il
mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell’allegato 2 dello stesso
Decreto Ministeriale. La Regione Marche ha recepito il DM 12541/06 e con DGR n. 151 del 26.02.2007 ha
definito gli impegni riguardanti la condizionalità 2007.
La recente emanazione del Decreto 13286 del 18/10/2007 di integrazione e modifica del precedente decreto,
ha introdotto delle norme, che sono state recepite dalla Regione Marche per l’applicazione della
condizionalità nell’annualità 2008 con DGR 1453 del 03/12/2007.
Nello specifico la DGR 151/07 riporta negli allegati “A” e “B” le disposizioni previste per la condizionalità;
di seguito si riportano i diversi obblighi di condizionalità e gli impegni applicabili a livello dell’azienda
agricola, integrati con le norme previste dal DM 13286 del 18/10/2007 recepite con DGR 1453 del
03/12/2007:
Campo condizionalità: Ambiente
ATTO A1 - DIRETTIVA 79/409/CEE - CONSERVAZIONE UCCELLI SELVATICI
(APPLICABILE AI SITI DELLA RETE NATURA 2000)
11
Definizioni generali
- Impegni previsti dalla DGR n. 1471 del 27/10/2008 avente per oggetto: DPR 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre
2007. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva
79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CEE.
ATTO A2 - DIRETTIVA 80/68/CEE CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE
DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE
- divieto assoluto di scarico nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di sostanze inquinanti.
ATTO A3 - DIRETTIVA 86/278/CEE
CONCERNENTE
LA
PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE,
IN
PARTICOLARE
NELL’UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
DEL
SUOLO,
ATTO A4 - DIRETTIVA 91/676/CEE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE
DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE
(APPLICABILE NELLE ZVN)
- Impegni previsti dalla DGR n. 1448 del 3/12/2007 avente per oggetto: Direttiva comunitaria 91/676/CEE –
Approvazione “Programma d’azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Marche (ZVN);
- Impegni previsti dalle prime disposizioni di attuazione del D.lgs 152/06 e del Titolo V del DM 7 aprile 2006 per le
ZVN.
ATTO A5 - DIRETTIVA 92/43/CEE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E
SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE
(APPLICABILE AI SITI DELLA RETE NATURA 2000 )
- Impegni previsti dalla DGR n. 1471 del 27/10/2008 avente per oggetto: DPR 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre
2007. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva
79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CEE.
Campo condizionalità: Sanità pubblica, Salute, Identificazione e registrazione degli animali
ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG.
CE 21/2004) RELATIVA ALL’IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
ATTO A7 - REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI
APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI
AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E
I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI
IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI
ATTO A8 - REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E
REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL’ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI
PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97
ATTO A8BIS REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN
SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE
Elenco “B” dei Criteri di Gestione Obbligatori”
Campo condizionalità: Sanità pubblica, Salute, Identificazione e registrazione degli animali
ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE - CONCERNENTE L’IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI
FITOSANITARI
Obbligo di tenuta del registro trattamenti e fertilizzazioni di cui all’Allegato “B” della DGR.
ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CEE DEL CONSIGLIO - CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI
TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE
12
Definizioni generali
NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E
88/299/CEE
ATTO B11 - REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE
STABILISCE I PRINICPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE
L’AUTORITA’ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE
ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI
ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE
MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA
2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 20003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE CONTRO
L’AFTA EPIZOOTICA
ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L’INTRODUZIONE DI MISURE
GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE’ DI MISURE SPECIFICHE
PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI
ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE
RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI
Elenco “C” dei Criteri di Gestione Obbligatori”
Campo condizionalità: Igiene e benessere degli animali
ATTO C16 - DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE
NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI
ATTO C17 - DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE
NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
ATTO C18 - DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
NEGLI ALLEVAMENTI
Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (art.
5 Reg. (CE) 1782/03 e allegato IV)
OBIETTIVO 1 - EROSIONE DEL SUOLO (PROTEZIONE)
Norma 1.1 - INTERVENTI DI REGIMAZIONE TEMPORANEA DELLE ACQUE SUPERFICIALI DI TERRENI IN
PENDIO
- Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio
- realizzazione di solchi acquai temporanei a non più di 80 metri uno dall’altro;
- fasce inerbite di metri 5 a non più di 60 metri una dall’altra (per terreni molto acclivi).
OBIETTIVO 2 - MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO
Norma 2.1 - GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI COLTURALI
- divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie e della vegetazione a termine ciclo produttivo
Norma 2.2 - AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE
13
Definizioni generali
- limitazione a 5 anni delle monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta,
segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro
OBIETTIVO 3 - MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA DEL SUOLO
Norma 3.1 - DIFESA DELLA STRUTTURA DEL SUOLO ATTRAVERSO IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA
DELLA RETE DI SGRONDO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E L’USO ADEGUATO DELLE MACCHINE
- gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori
- esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate e con modalità di uso delle macchine tali
da evitare il deterioramento della struttura del suolo.
OBIETTIVO 4 - ASSICURARE UN LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI TERRENI ED EVITARE IL
DETERIORAMENTO DEGLI HABITAT
Norma 4.1 - PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE
- divieto della riduzione della superficie a pascolo permanente;
- divieto di conversione di pascoli permanenti all’interno di siti di importanza comunitaria;
- esclusione di lavorazioni del terreno ad esclusione di quelle connesse al rinnovo del cotico erboso ed alla gestione
della rete di sgrondo.
- carico massimo di bestiame compreso tra 0,2 - 4 UBA/ha/anno
Norma 4.2 - GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE
- presenza coperture vegetali, naturali o artificiali, tutto l’anno;
- attuare pratiche agronomiche (sfalcio) atte a tutelare lo stato di fertilità, la fauna selvatica ed a prevenire gli incendi.
Norma 4.3 - MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI e dei vigneti in buone condizioni vegetative
Per gli oliveti:
- divieto di estirpazione olivi;
- interventi agronomici (potatura, eliminazione dei rovi, spollonatura). La potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con
frequenza almeno triennale l’eliminazione dei rovi e altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le
piante.
Per i vigneti:
- interventi agronomici (potatura, eliminazione dei rovi, spollonatura). La potatura invernale entro il 30 maggio e
almeno una volta ogni tre anni l’eliminazione dei rovi e altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le
piante.
Norma 4.4 - MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
- divieto di eliminare terrazzamenti ;
- nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e/o direttiva 92/43/CEE rispetto di quanto indicato negli Atti
A1 e A5.
A – Requisiti ulteriori obbligatori per tutti gli agricoltori relativi ai “Pagamenti agroambientali” ai
sensi dell’art. 39, paragrafo 3, del Regolamento (CE) 1698/05
In aggiunta ai criteri di condizionalità relativamente ai pagamenti agroambientali, conformemente al punto
n.5.3.2.1, dell’Allegato II del Reg.(CE) 1974/2006, di seguito viene riportata la descrizione dettagliata
dell’esecuzione a livello regionale dei:
Requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti;
Requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fitosanitari;
Requisiti obbligatori supplementari.
A1 – Requisiti minimi in materia di fertilizzanti
14
Definizioni generali
Codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle
zone vulnerabili da nitrati
Per quanto concerne il rispetto degli obblighi del Codice di Buona Pratica Agricola sui nitrati (CBPA, ai
sensi del DM 19 aprile 1999) fuori delle ZVN, il documento della Commissione Europea AGR 022361/05
(Documento di lavoro della Commissione Europea, Comitato pagamenti diretti AGR 022361 del 08.09.05
“Working document concerning the statutory management requirements to be respected under crosscompliance”) considera detti obblighi come volontari.
Pertanto la Regione Marche applicherà le disposizioni concernenti le zone ordinarie, non incluse nelle ZVN,
contenute nel decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la
disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n.109 del 12-05-2006) e Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-04-2006 - Supplemento
Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
Con D.D. n. 10/TAM del 10/03/2003, in recepimento del Dlgs 152/99 è stata effettuata la delimitazione delle
Zone Vulnerabili da Nitrati e con D.D. 121 ARF del 24/09/2003 è stato approvato il relativo “Programma
d’azione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola”. Con DGR 1448 del 03/12/2007, in
riferimento alla Direttiva Comunitaria 91/676/CEE è stato approvato il “Programma d’azione delle Zone
Vulnerabili da Nitrati di origine agricola della Regione Marche (ZVN) e prime disposizioni di attuazione del
D.Lgs 152/06 e del Titolo V del DM 7 aprile 2006 per le ZVN”.
Requisiti minimi aggiuntivi alla condizionalità:
► rispetto del codice di buona pratica agricola (CBPA, ai sensi del DM 19 aprile 1999);
► rispetto disposizioni concernenti le zone ordinarie, non incluse nelle ZVN, contenute nel decreto
interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n.109 del 12-05-2006).
Requisiti relativi all’inquinamento da fosforo
Nella Regione Marche l’inquinamento da fosforo da fonti agricole poco incide poiché le scarse
concimazioni fosfatiche che vengono effettuate (i terreni marchigiani sono già ricchi di fosforo) e soprattutto
la scarsa mobilità nel suolo di questo elemento (ed i terreni marchigiani sono argillosi e quindi colloidali con
forte potere tampone) non rappresentano apprezzabili fonti di inquinamento se non attraverso l’erosione
superficiale dei suoli agrari.
Con il regime di condizionalità, attuato fin dal 2005, sono state inoltre previste delle buone norme
agronomiche ed ambientali per contenere l’erosione dei terreni agricoli, e quindi il trasporto del terreno verso
mare, come di seguito specificato (estratto dalla DGR n. 151 del 26/02/2007 di applicazione della
condizionalità 2007).
Altre prescrizioni generali di buona pratica agricola sono funzionali all’obiettivo della riduzione
dell’inqionamento da fosforo. In particolare si riporta nel seguito un breve elenco delle principali norme
vigenti di interesse per le aziende agricole, alcuni dei quali sono già contenuti in altri atti di condizionalità.
–
–
–
articolo 30, commi 3 e 4, Decreto interministeriale 7 aprile 2006 (Atto A4 condizionalità); inoltre si
rinvia ai criteri previsti nel Decreto circa la salvaguardia dei corsi di acqua e dei bacini lacustri (es.
distanze minime) per l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici al fine di ridurre il rischio di
inquinamento;
decreto legislativo n.99 del 27 gennaio 1992 (Atto A3 condizionalità) sulla disciplina di utilizzazione
agronomica dei fanghi di depurazione in agricoltura (tenori massimi in fosforo);
D.G.R. n. 2557 del 7/6/96 sul Modalità e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzo
dei fanghi in agricoltura;
15
Definizioni generali
–
–
–
restrizioni all’utilizzo dei fertilizzanti nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili ai sensi del
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (in attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità
delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183 - Pubblicato
nella Gazz. Uff. 30 giugno 1988, n. 152, S.O);
le eventuali restrizioni e i requisiti di utilizzo del fosforo previste dalle Autorità di bacino individuate nei
piani di bacino a norma degli articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006;
nel caso di pagamenti agroambientali contenenti impegni finalizzati alla riduzione degli input chimici,
possono essere fissati degli standard minimi (es. unità max. di fertilizzante ad ettaro) che devono essere
rispettati.
Requisiti minimi aggiuntivi alla condizionalità:
►
►
►
►
►
articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006;
decreto interministeriale 7 aprile 2006 per l’utilizzo agronomico degli effluenti;
decreto legislativo n.99/92 in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
standard minimi di fertilizzazione (impegno di riduzione degli input chimici);
norme della condizionalità aggiuntiva regionale DGR n. 151 del 26/02/2007 di applicazione della
condizionalità 2007.
A2 – Requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fitosanitari
In base al regolamento (CE) 1974/2006 fra i requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fitosanitari devono
figurare nei PSR, in particolare:
–
–
–
–
–
l’obbligo di possedere una licenza per l’uso di tali prodotti;
l’obbligo di seguire una formazione;
il magazzinaggio in condizioni di sicurezza;
la verifica dell’attrezzatura per l’irrorazione;
le disposizioni sull’uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente
alla legislazione nazionale.
I requisiti elencati ai primi tre trattini rientrano già fra gli impegni previsti dall’atto B9 e dall’atto B11 nel
contesto della condizionalità (cfr. documento di lavoro Mipaaf1 e la circolare ministeriale di istituzione del
quaderno di campagna)2.
Pertanto, nel contesto dei pagamenti agroambientali, risultano aggiuntivi rispetto agli obblighi di
condizionalità, unicamente:
–
l’obbligo di verifica dell’attrezzatura per l’irrorazione; tale obbligo deve prevedere almeno il rilascio
ogni 5 anni di un certificato di revisione e taratura emesso da officine specializzate;
– le disposizioni sull’uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente
alla legislazione nazionale.3 Circa le restrizioni all’uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri
luoghi sensibili, si rimanda al citato D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all’articolo 93 del decreto
legislativo 152/2006 in materia di individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari.
I riferimenti normativi nazionali e regionali in materia di prodotti fitosanitari sono:
- D.Lgs. n. 194 del 17/03/1995 “Attuazione della Dir 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di
prodotti fitosanitari”;
1 Documento di lavoro “Definizione degli aspetti applicativi inerenti il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” Mipaaf
(allegato, versione Rev.1_marzo 2007).
2 Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai
dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O.
n. 18).
3 L’obbligo di formazione si ritiene assorbito da quello del possesso del patentino che viene rilasciato e rinnovato solo previa frequenza di
una corso di formazione e aggiornamento.
16
Definizioni generali
- D.P.R. n. 290 del 23/04/2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;
- Decreto del Ministero della Salute del 09/08/2002;
- Decreto del Ministero della Salute del 27/08/2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui
delle sostanze attive nei prodotti destinati all’alimentazione;
- D.G.R. n. 2080 del 26/11/2002 “DPR 23/04/2001 n. 290 – aggiornamento DGR 571/2002 relativa alle
disposizioni procedurali per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita e per il rilascio
dell’autorizzazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti “.
- Condizionalità 2009 (MIPAAF) D.M n. 16809 del 24/11/2008 di modifica ed integrazione del DM 21
dicembre 2006 n. 12541 recante “Disciplina del regime di condizionalità della PAC”
- Condizionalità 2009 (Regione Marche) DGR n. 1886 del 24/11/2008 avente per oggetto: Reg CE 1782/03 D.M n. 16809/2008: Applicazione regime condizionalità della Politica Agricola Comunitaria (PAC) nella
Regione Marche per l’annualità 2009.
Si precisa che la compilazione di questo registro relativamente alla voce fertilizzazioni è vincolante ai fini
della condizionalità soltanto nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN).
Le registrazioni debbono essere effettuate entro 30 giorni dall’effettuazione del trattamento o concimazione
(sia organica che minerale). Il registro, che non deve essere vidimato, deve essere conservato presso
l’azienda per almeno un anno dopo l’anno di riferimento e reso disponibile a tutti gli organi di controllo
preposti.
Requisiti minimi aggiuntivi alla condizionalità:
► la verifica dell’attrezzatura per l’irrorazione (almeno il rilascio quinquennale di un certificato di
revisione e taratura emesso da officine specializzate);
► D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all’articolo 93 del decreto legislativo 152/2006 in materia di
individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari.
► norme della condizionalità aggiuntiva regionale DGR n. 151 del 26/02/2007 di applicazione della
condizionalità 2007.
A3 – Requisiti obbligatori supplementari
Oltre ai requisiti elencati ai precedenti paragrafi, si ritiene opportuno completare il quadro degli standard da
rispettare nel caso di adesione alla misura “Pagamenti agroambientali”, con l’indicazione di altri pertinenti
requisiti obbligatori anche al fine di disporre di una pertinente baseline nel caso di impegni agroambientali
particolari.
Requisiti minimi aggiuntivi alla condizionalità:
► Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, parte IV recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati;
► Legge 626 del 1994 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
► Norma sull’avvicendamento delle colture (2.2);
► Norma sulla corretta gestione delle pratiche irrigue (3.2);
► Protezione del pascolo permanente con l’indicazione del carico minimo/massimo di bestiame per ettaro
di pascolo (4.1)
Nelle schede tecniche di misura sono riportati i requisiti obbligatori supplementari.
17
Gli interventi di aggregazione territoriale
4. Gli interventi di aggregazione territoriale
4.1 Accordo agroambientale d’area per la tutela delle acque e dei suoli da
fitofarmaci e nitrati
4.1.1
Obiettivi dell’accordo
Gli accordi agro ambientali d’area rappresentano uno strumento innovativo nel quadro della
programmazione degli interventi di sviluppo rurale ed è finalizzato a promuovere, in un ambito territoriale
delimitato, un insieme di misure che convergano verso un comune obiettivo specifico concernente la difesa
del suolo, la tutela delle acque, il recupero del paesaggio rurale, la tutela biodiversità.
In particolare l’attivazione degli accordi di cui al presente documento riguardano la finalità relativa alla
Tutela delle Acque e dei suoli da fitofarmaci e nitrati attraverso l’attivazione di un pacchetto di misure
rivolte alla preservazione delle risorse acqua e suolo dall’inquinamento derivante dalle attività agricole.
Poiché l’effetto positivo sull’ambiente che si determina con l’applicazione di specifiche tecniche di
coltivazione a basso impatto ambientale è tanto maggiore quanto più sono concentrati tali interventi, la scelta
è quella di intervenire su aree preferenziali dove le tecniche a basso impatto vengono adottate su aree
contigue, che coprano una adeguata estensione territoriale funzionale al raggiungimento degli specifici
obietti ambientali.
4.1.2
Elementi costitutivi dell’accordo
L’accordo è costituito dall’insieme degli impegni sottoscritti dagli imprenditori agricoli di un particolare
limitato territorio, a fronte delle compensazioni effettuate a valere sulle misure che possono essere attivate
nell’ambito dello stesso.
L’Accordo coinvolge ed aggrega intorno alla specifica criticità della tutela della acque e dei suoli da
fitofarmaci e nitrati, un insieme di soggetti pubblici e privati nell’ambito di un progetto condiviso, in grado
di attivare una serie di interventi coordinati, volti al superamento o alla mitigazione della criticità stessa.
Gli elementi costitutivi dell’Accordo d’area sono pertanto i seguenti.
4.1.2.1 Soggetto promotore
Il soggetto promotore può essere rappresentato da una delle seguenti categorie:
 una associazione di produttori di qualsiasi natura giuridica ad esclusione delle organizzazioni
professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori;
 uno Comune o una Provincia entro il cui territorio ricade tutta o parte dell’area oggetto dell’accordo.
Il ruolo del soggetto promotore è il seguente:
–
svolge l’azione di animazione per la creazione ed il mantenimento dell’accordo d’area;
–
assume il ruolo di capofila per l’intero gruppo di beneficiari;
–
presenta il progetto di massima e, in caso di approvazione di quest’ultimo, coordina la presentazione dei
progetti definitivi da parte dei singoli beneficiari;
–
è il riferimento dell’Autorità di gestione per le verifiche dello stato di attuazione dell’accordo d’area.
4.1.2.2 Misure attivabili
Le misure attivabili nell’ambito del Progetto Agroambientale d’Area di cui al presente documento sono:
18
Gli interventi di aggregazione territoriale
 Misura 1.1.1 sottomisura b) azione b) – azioni informative volte ad informare gli agricoltori sulle
tecniche di coltivazione ed allevamento migliorative per l’ambiente e favorevoli alla tutela e
valorizzazione del paesaggio rurale, finalizzate alla soluzione di specifici problemi territoriali;
 Misura 2.1.4 sottomisura a) azione 1) – Produzione Integrata
 Misura 2.1.4 sottomisura a) azione 2) – Produzione Integrata con Difesa Avanzata
 Misura 2.1.4 sottomisura b) – Agricoltura biologica
 Misura 2.1.4 sottomisura c) – azione a) Inerbimento permanente
4.1.2.3 Area di intervento
La delimitazione dell’area oggetto dell’accordo è effettuata sulla base dei confini dei fogli di mappa catastali.
L’area interessata dall’accordo d’area dovrà, inoltre, essere riferita ad un’unica porzione di territorio, senza
soluzione di continuità, nell’ambito del quale rientrano tutti i mappali delle superfici interessate dall’Accordo
stesso.
In sostanza l’area interessata dal’Accordo non potrà essere costituita da ambiti territoriali tra loro separati e/o
disgiunti, ovvero presentare al proprio interno eventuali aree escluse.
L’area così delimitata dovrà essere costituita da oltre il 50% da territorio considerato come Zona vulnerabile
da Nitrati (ZVN) di origine agricola, così come individuate con Decreto DS n. 10/TAM del 10 settembre
2003.
L’area così delimitata dovrà inoltre avere una Superficie Totale minima di 1.000 Ha calcolata sulla base della
delimitazione GIS dei fogli catastali inseriti nell’area stessa.
La Regione Marche metterà a disposizione nel sito www.agri.marche.it, i valori della superficie totale GIS di
ciascun foglio catastale.
La SAU investita a colture frutticole (pesco, susino, melo e pero) all’interno dell’area così delimitata dovrà
rappresentare almeno il 5 % della superficie totale calcolata sulla base della delimitazione GIS dei fogli
catastali inseriti nell’area stessa.
Al fine di rendere agevole e confrontabile il calcolo di tali superfici, i richiedenti dovranno procedere con la
seguente metodologia:
-
utilizzare il dato della superficie totale GIS dei fogli catastali inseriti nell’accordo d’area, fornito
dalla Regione Marche;
-
utilizzare il dato ISTAT 2001 delle superfici investite a fruttiferi (pesco, susino, melo e pero) dei
Comuni interessati dall’inserimento di almeno un foglio catastale nell’accordo d’area (dato
anch’esso messo a disposizione dalla Regione Marche nel sito www.agri.marche.it);
-
calcolare la superficie a fruttiferi ricadenti nell’area per ciascun Comune interessato dall’accordo con
la seguente formula:
Superficie a fruttiferi =
Superficie fruttiferi del Comune (dato ISTAT 2001) * Sup. totale GIS dei fogli inseriti nell’accordo del Comune
Superficie totale GIS del Comune
-
sommare tutte le superfici, così ottenute per ciascun Comune;
-
effettuare il rapporto tra la superficie totale a fruttiferi di cui al trattino precedente, con la superficie
totale GIS dell’area. Tale valore dovrà essere superiore al 5%.
La SAU investita a colture frutticole (pesco, susino, melo e pero) per la quale il progetto di massima
dell’accordo d’area, prevede l’adesione alla misura 2.1.4. sottomisura a) “produzione integrata con difesa
avanzata” o sottomisura b) “agricoltura biologica” con adozione delle tecniche di confusione sessuale
massale, dovrà rappresentare almeno il 30% del totale della SAU investita a colture frutticole (pesco, susino,
melo e pero) dell’area oggetto dell’accordo calcolata con le modalità sopra riportate.
La SAU investita a colture frutticole (pesco, susino, melo e pero) effettivamente ammissibile all’aiuto della
misura 2.1.4. sottomisura a) “lotta integrata avanzata” o sottomisura b) “agricoltura biologica” con adozione
19
Gli interventi di aggregazione territoriale
delle tecniche di confusione sessuale massale, a seguito delle domande individuali presentate sul SIAN,
dovrà, in ogni caso, rappresentare almeno l’80% della analoga superficie prevista nel progetto di massima.
4.1.2.4 Beneficiari
Misura 2.1.4. – sottomisure a1), a2), b) e c1)
Possono essere beneficiari della presente misura gli imprenditori agricoli, ad esclusione degli enti pubblici,
che coltivino una superficie a frutta (pesco, susino, melo e pero) pari ad almeno 0,5 Ha e che rispettino le
seguenti condizioni per tutta la durata dell’impegno:
–
adottino le tecniche di produzione integrata su tutte le superfici investite a ortive e colture perenni
specializzate, con esclusione delle colture arboree da frutto, della Unità Tecnico Economica (UTE)
aziendale interessata dall’aiuto;
–
adottino le tecniche di produzione integrata con difesa avanzata su tutte le superfici investite a colture
arboree da frutto della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale interessata dall’aiuto;
–
in alternativa ai primi due trattini, adottino le tecniche biologiche su tutte le superfici della Unità Tecnico
Economica (UTE) aziendale interessata dall’aiuto o su tutte le colture perenni specializzate coltivate
della medesima UTE, ed inoltre nelle superfici investite a colture arboree da frutto, adottino anche
tecniche di confusione sessuale massale.
In ogni caso le superfici aziendali per poter beneficiare dell’aiuto debbono ricadere nell’area oggetto
dell’accordo agroambientale d’area approvato dalla Regione Marche ai sensi del presente documento.
Per unità tecnico economica (UTE) si intende quanto indicato all’art. 1, comma 3, del DPR 503/99, ossia
l’insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche condotte a qualsiasi titolo dal
medesimo soggetto, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell’ambito dell’anagrafe delle aziende
agricole tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in maniera prevalente, ed avente una propria
autonomia produttiva.
Misura 1.1.1. – sottomisura b) azione b)
Beneficiari e destinatari delle azioni informative così come individuati dalla DGR n. 1041 del 30 luglio 2008
e successive modificazioni ed integrazioni.
4.1.2.5 Progetto di intervento di massima
Il progetto di intervento di massima è presentato dai soggetti promotori e dovrà descrivere le modalità con
cui è garantita la possibilità di accesso a tutti gli agricoltori ricadenti nelle aree interessate dal progetto
agroambientale d’area. Le azioni minime garantite sono le seguenti:
-
Realizzazione di attività di informazione attraverso incontri pubblici sul territorio, o altre modalità di
informazione rivolta a tutti gli operatori agricoli dell’area oggetto dell’accordo;
-
Dichiarazione da parte del soggetto promotore, che nessuno degli agricoltori richiedenti è stato
escluso o presentazione all’Autorità di Gestione delle eventuali motivazioni che avessero reso
necessaria l’esclusione di alcuni.
I contenuti dei progetti agroambientali d’area sono i seguenti:
Obiettivi perseguiti con la quantificazione dei benefici ambientali previsti in relazione al territorio
individuato;
Descrizione dell’area, sua rappresentazione cartografica e dimostrazione del rispetto dei parametri di accesso
sulla base dell’indicazione dei valori generali dell’intera area e di quelli specifici rilevabili dalla sintesi delle
singole schede aziendali sotto riportate. (superficie totale minima e massima, % di fruttiferi dell’area e di
quelli richiesti all’aiuto, ecc…).
Quantificazione dei benefici ambientali riportando i valori indicativi delle minori quantità di concimi e di
prodotti chimici utilizzati a seguito dell’applicazione delle tecniche biologiche, con tecniche di produzione
20
Gli interventi di aggregazione territoriale
integrata o con tecniche di produzione integrata con difesa avanzata. In ogni caso dovranno essere rispettati i
seguenti obiettivi:
-
riduzione degli impieghi di macroelementi NPK dovrà essere di almeno il 30% inferiore rispetto ai
massimi consentiti dalla normativa per le aree ZVN oggetto di intervento;
-
riduzione e/o sostituzione dei principi attivi a tossicità acuta e cronica riducendo del 90% le sostanze
a tossicità acuta e dell’85% le sostanze a tossicità cronica.
Descrizione delle politiche partecipative che si intendono applicare o che già sono in atto;
Descrizione generale delle azioni di divulgazione/informazione che si intendono applicare o che sono già in
atto al fine di consentire la massima partecipazione dei potenziali beneficiari all’interno dell’area interessata
dall’accordo agro ambientale. Nel corso degli anni dell’impegno dovrà essere prevista una attività di
informazione finanziabile con la misura 1.1.1. sottomisura b), azione b) del PSR Marche 2007-20013.
Strategie scelte e linee di finanziamento a cui si intende accedere;
Descrizione generale delle misure che si intendono attivare e delle ipotesi di azioni volte all’aumento delle
adesioni all’accordo da parte di altri agricoltori dell’area.
Sviluppo temporale del progetto e risorse, pubbliche e private, necessarie;
La durata degli impegni è di 5 anni. Qualora nel corso del periodo di impegno la normativa di riferimento lo
consentisse, tale periodo di impegno potrà essere esteso fino a 7 anni. Risorse pubbliche che si prevede di
attivare.
Descrizione del soggetto capofila, nonché del suo ruolo e responsabilità nel progetto;
Descrizione del soggetto capofila e del ruolo da esso svolto: a) nel coordinamento del progetto; b) nei
rapporti con la pubblica amministrazione; c) nelle azioni di informazione a tutti gli agricoltori dell’area
sull’attività svolta, attraverso l’attuazione di un progetto a valere sulla misura 1.1.1. sottomisura b), azione
b).
Descrizione dei partners nonché del ruolo svolto e delle responsabilità nel progetto;
Descrizione di eventuali partners esterni con ruolo di supporto tecnico al progetto.
Schede aziendali comprendenti i progetti di massima, relativi a ciascuna misura e/o intervento a cui le
aziende intendono accedere, comprensivi dell’indicazione delle risorse necessarie per ciascun progetto;
Scheda aziendale con l’indicazione per ciascuna azienda che intende aderire all’accordo:
–
superficie complessiva della UTE aziendale interessata distinta in: seminativo diverso dalle ortive,
colture frutticole, vite, olivo, colture ortive;
–
superfici di cui al primo trattino esterne all’area dell’accordo in cui si intende adottare la tecnica
biologica;
–
superfici di cui al primo trattino esterne all’area dell’accordo in cui si intende adottare la tecnica di
produzione integrata;
–
superfici di cui al primo trattino interne all’area dell’accordo e diverse dalle colture frutticole, in cui si
intende adottare la tecnica di coltivazione biologica;
–
superfici delle colture frutticole di cui al primo trattino interne all’area dell’accordo in cui si intende
adottare la tecnica di coltivazione biologica e contemporaneamente le tecniche di produzione integrata
avanzata con confusione sessuale massale;
–
superfici di cui al primo trattino interne all’area dell’accordo e diverse dalle colture frutticole, in cui si
intende adottare la tecnica di coltivazione integrata;
–
superfici delle colture frutticole di cui al primo trattino interne all’area dell’accordo in cui si intende
adottare la tecnica di produzione integrata avanzata con confusione sessuale massale;
21
Gli interventi di aggregazione territoriale
–
superfici di cui al primo trattino interne all’area dell’accordo e diverse dai seminativi e dalle ortive, in
cui si intende adottare la tecnica di inerbimento permanente;
–
costi previsti per le superfici sopra riportate
Tabella di sintesi con in colonna le aggregazioni di colture (ortive, vite, frutticole, ecc…) ed in riga la
casistica dei trattini (fuori area bio, fuori area basso impatto, in area bio, ecc…). Per ogni incrocio una
casella per la superficie ed una per il costo.
Schede per ciascuno degli eventuali interventi collettivi, comprensivi dell’indicazione delle risorse
necessarie per ciascun progetto;
Descrizione di massima del progetto di informazione attuato dall’organismo promotore nei primi due anni di
attivazione dell’accordo, con l’indicazione delle risorse necessarie al progetto.
Per ciascuna linea di finanziamento che si intende attivare, riepilogo dei costi complessivi, pubblici e
privati, con l’indicazione delle aziende e degli altri soggetti coinvolti;
Tabella riepilogativa dei costi complessivi per le diverse misure: 1.1.1.b); 2.1.4.a1; 2.1.4.a2; 2.1.4.c).
Lista delle aziende che intendono aderire e degli altri soggetti coinvolti.
La Regione Marche metterà a disposizione degli organismi promotori interessati la cartografia ed i dati
statistici necessari alla delimitazione delle aree nel rispetto dei limiti sopra riportati.
4.1.2.6 Progetto di intervento esecutivo
Il progetto di intervento esecutivo è presentato dai soggetti promotori dell’accordo agroambientale d’area che
risulta essere in posizione utile in graduatoria per il finanziamento, in base alle risorse rese disponibili dallo
specifico bando di accesso.
Il progetto è presentato entro il 15 giugno 2009.
Nel progetto sono descritte le modalità con cui è stata garantita la possibilità di accesso a tutti gli agricoltori
ricadenti nelle aree interessate dal progetto agroambientale d’area ed in particolare:
-
le attività di informazione svolte attraverso incontri pubblici sul territorio, o altre modalità di
informazione rivolta a tutti gli operatori agricoli dell’area oggetto dell’accordo Informazione
Convegni o seminari;
-
la dichiarazione da parte del soggetto promotore, che nessuno degli agricoltori richiedenti è stato
escluso o presentazione all’Autorità di Gestione delle eventuali motivazioni che avessero reso
necessaria l’esclusione di alcuni.
I contenuti dei progetti agroambientali d’area sono i seguenti:
Obiettivi perseguiti con la quantificazione dei benefici ambientali previsti in relazione al territorio
individuato;
Descrizione dell’area, sua rappresentazione cartografica e dimostrazione del rispetto dei parametri di accesso
sulla base dell’indicazione dei valori generali dell’intera area e di quelli specifici rilevabili dalla sintesi delle
singole schede aziendali sotto riportate. (superficie totale minima e massima, % di fruttiferi dell’area e di
quelli richiesti all’aiuto, ecc…).
Quantificazione dei benefici ambientali riportando i valori indicativi delle minori quantità di concimi e di
prodotti chimici utilizzati a seguito dell’applicazione delle tecniche biologiche, con tecniche di produzione
integrata o con tecniche di produzione integrata con difesa avanzata. In ogni caso dovranno essere rispettati i
seguenti obiettivi:
-
riduzione degli impieghi di macroelementi NPK dovrà essere di almeno il 30% inferiore rispetto ai
massimi consentiti dalla normativa per le aree ZVN oggetto di intervento;
-
riduzione e/o sostituzione dei principi attivi a tossicità acuta e cronica riducendo del 90% le sostanze
a tossicità acuta e dell’85% le sostanze a tossicità cronica.
22
Gli interventi di aggregazione territoriale
Descrizione delle politiche partecipative che si intendono applicare o che già sono in atto;
Progetto dettagliato delle azioni di divulgazione/informazione che si intendono applicare o che sono già in
atto al fine di consentire la massima partecipazione dei potenziali beneficiari all’interno dell’area interessata
dall’accordo agro ambientale. Nel corso degli anni dell’impegno dovrà essere prevista una attività di
informazione finanziabile con la misura 1.1.1. sottomisura b), azione b) del PSR Marche 2007-20013.
Strategie scelte e linee di finanziamento a cui si intende accedere;
Descrizione dettagliata delle misure che si intendono attivare e delle ipotesi di azioni volte all’aumento delle
adesioni all’accordo da parte di altri agricoltori dell’area.
Sviluppo temporale del progetto e risorse, pubbliche e private, necessarie;
La durata degli impegni è di 5 anni. Qualora nel corso del periodo di impegno la normativa di riferimento lo
consentisse, tale periodo di impegno potrà essere esteso fino a 7 anni. Descrizione delle azioni messe in
campo per promuovere nuove adesioni e risorse pubbliche del progetto di base ed aggiuntive che si prevede
di attivare.
Descrizione del soggetto capofila, nonché del suo ruolo e responsabilità nel progetto;
Descrizione del soggetto capofila e del ruolo da esso svolto: a) nel coordinamento del progetto; b) nei
rapporti con la pubblica amministrazione; c) nelle azioni di informazione a tutti gli agricoltori dell’area
sull’attività svolta, attraverso l’attuazione di un progetto a valere sulla misura 1.1.1. sottomisura b), azione
b).
Descrizione dei partners nonché del ruolo svolto e delle responsabilità nel progetto;
Descrizione di eventuali partners esterni e del loro specifico ruolo di supporto tecnico al progetto.
Schede aziendali comprendenti i progetti di massima, relativi a ciascuna misura e/o intervento a cui le
aziende intendono accedere, comprensivi dell’indicazione delle risorse necessarie per ciascun progetto;
Scheda aziendale, con l’indicazione per ciascuna azienda che ha aderito all’accordo con domanda già
presentata entro il 15 maggio 2009:
–
superficie complessiva della UTE aziendale interessata distinta in: seminativo diverso dalle ortive,
colture frutticole, vite, olivo, colture ortive;
–
superfici di cui al primo trattino esterne all’area dell’accordo in cui si intende adottare la tecnica
biologica;
–
superfici di cui al primo trattino esterne all’area dell’accordo in cui si intende adottare la tecnica di
produzione integrata;
–
superfici di cui al primo trattino interne all’area dell’accordo e diverse dalle colture frutticole, in cui si
intende adottare la tecnica di coltivazione biologica;
–
superfici delle colture frutticole di cui al primo trattino interne all’area dell’accordo in cui si intende
adottare la tecnica di coltivazione biologica e contemporaneamente le tecniche di produzione integrata
avanzata con confusione sessuale massale;
–
superfici di cui al primo trattino interne all’area dell’accordo e diverse dalle colture frutticole, in cui si
intende adottare la tecnica di coltivazione integrata;
–
superfici delle colture frutticole di cui al primo trattino interne all’area dell’accordo in cui si intende
adottare la tecnica di produzione integrata avanzata con confusione sessuale massale;
–
superfici di cui al primo trattino interne all’area dell’accordo e diverse dai seminativi e dalle ortive, in
cui si intende adottare la tecnica di inerbimento permanente;
–
costi previsti per le superfici sopra riportate
Tabella di sintesi con in colonna le aggregazioni di colture (ortive, vite, frutticole, ecc…) ed in riga la
casistica dei trattini (fuori area bio, fuori area basso impatto, in area bio, ecc…). Per ogni incrocio una
casella per la superficie ed una per il costo.
23
Gli interventi di aggregazione territoriale
Schede per ciascuno degli eventuali interventi collettivi, comprensivi dell’indicazione delle risorse
necessarie per ciascun progetto;
Descrizione dettagliata del progetto di informazione attuato dall’organismo promotore nei primi due anni di
attivazione dell’accordo, con l’indicazione delle risorse necessarie al progetto.
Per ciascuna linea di finanziamento che si intende attivare, riepilogo dei costi complessivi, pubblici e
privati, con l’indicazione delle aziende e degli altri soggetti coinvolti;
Tabella riepilogativa dei costi complessivi per le diverse misure: 1.1.1.b); 2.1.4.a1; 2.1.4.a2; 2.1.4.c).
Lista delle aziende che hanno aderito e degli altri soggetti coinvolti.
4.1.2.7 Limitazioni alle condizioni di ammissibilità in relazione al raggiungimento degli obiettivi
complessivi dell’accordo
La SAU investita a colture frutticole (pesco, susino, melo e pero) effettivamente ammissibile all’aiuto della
misura 2.1.4. sottomisura a) “lotta integrata avanzata” o sottomisura b) “agricoltura biologica” con adozione
delle tecniche di confusione sessuale massale, a seguito delle domande individuali presentate sul SIAN,
dovrà, in ogni caso, rappresentare almeno l’80% della analoga superficie prevista nel progetto di massima.
4.1.2.8 Limitazioni alle condizioni di ammissibilità delle domande individuali a superficie
1) La superficie oggetto dell’aiuto deve essere posseduta dall’imprenditore, come uso esclusivo e
continuativo, per tutta la durata dell’impegno ossia per 5 anni a decorrere dalla data di avvio degli
impegni agro ambientali. Tali impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di aiuto sul
portale SIAN;
2) Per i terreni in affitto i contratti di affitto scritti e verbali o altro titolo di possesso valido devono essere
registrati entro e non oltre 60 giorni successivi la data di scadenza per la presentazione della domanda di
aiuto;
3) La durata del contratto di affitto o di altri titoli di possesso validi registrati, devono coprire tutto il
periodo di impegno;
4) Le condizioni previste nel capitolo 3 “Definizioni generali” del presente documento, al punto
“Condizioni previste per il rispetto dei criteri di gestione obbligatori (art. 3 e 4 Reg. CE 1782/03 )e delle
buone condizioni agronomiche ed ambientali (art. 5 Reg. CE 1782/03), debbono essere rispettate su tutta
la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale
elettronico di cui al DPR 503/99.
5) Qualora l’azienda scelga l’adozione di tecniche di coltivazione esclusivamente con metodo di
produzione integrata con difesa avanzata, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) l’impegno deve riguardare una superficie di almeno 0,5 Ha investita con le seguenti colture da frutto:
pesco, susino, melo e pero;
b) qualora non venga modificato l’attuale specifico vincolo del PSR, l’impegno deve riguardare, una
superficie di almeno 2 Ha investita ad ortive, vite, olivo o frutta;
c) venga assunto l’impegno di adozione delle tecniche di produzione integrata, di cui agli allegati 1 e 3
al presente documento, per tutta la durata del periodo di impegno, su tutte le superfici della Unità
Tecnico Economica (UTE) aziendale interessata dall’aiuto in possesso dei beneficiari investite ad
ortive e colture perenni specializzate, con esclusione delle seguenti colture arboree da frutto: pesco,
susino, melo e pero;
d) venga assunto l’impegno di adozione delle tecniche di produzione integrata con difesa avanzata, di
cui agli allegati 1,2 e 3 al presente documento, per tutta la durata del periodo di impegno, su tutte le
superfici della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale interessata dall’aiuto in possesso dei
beneficiari investite con le seguenti colture arboree da frutto: pesco, susino, melo e pero;
e) venga assunto l’impegno di adozione delle tecniche agronomiche di produzione integrata, specifiche
per ciascuna coltura, così come indicate nella PARTE SPECIALE del Disciplinare Tecniche
24
Gli interventi di aggregazione territoriale
agronomiche, la cui approvazione viene demandata a specifico atto dell’Autorità di Gestione del PSR
Marche 2007-2013;
6) Qualora l’azienda scelga l’adozione di tecniche di coltivazione esclusivamente con il metodo biologico:
a) l’impegno deve riguardare una superficie di almeno 0,5 Ha investita con le seguenti colture da frutto:
pesco, susino, melo e pero;
b) l’impegno di adozione delle tecniche biologiche deve riguardare una superficie minima di 2 ha, che
può essere ridotta a 0,5 ha nel caso di aziende con una superficie minima di 0,3 Ha coperta con serre
o tunnel oppure coltivata con colture arboree da frutto od ortive;
c) le tecniche di coltivazione biologiche riportate al paragrafo “Tipologie degli interventi” di cui alla
presente documento, devono essere adottate su tutte le superfici delle Unità Tecnico Economiche
(UTE) aziendali interessate dall’aiuto in possesso dei beneficiari, per tutta la durata del periodo di
impegno. È possibile limitare l’impegno a tutte le colture perenni specializzate coltivate su tutta la
superficie della UTE stessa;
d) sulle superfici investite a colture da frutto (pesco, susino, melo e pero) deve essere adottato il metodo
di lotta con confusione sessuale massale indicato nell’allegato 2 al presente documento, fermo
restando il rispetto del Reg. (CE) 834/2007 e del Reg. (CE) 889/2008 e loro successive
modificazioni ed integrazioni;
7) L’Unità Tecnico Economica (UTE), così come definita al capitolo 3 del presente documento corrisponde
normalmente all’azienda agricola. Solo nel caso in cui la superficie aziendale ricada in due o più
Comuni, e tali superfici non siano limitrofe e contigue, l’azienda può essere costituita da più UTE.
4.1.2.9 Tipologie degli interventi
Tecniche di coltivazione con il metodo di produzione integrata
Il sostegno è annuale, con una durata di 5 anni. Tale durata potrà essere estesa fino ad un limite massimo di 7
anni con una specifica norma contenuta in future disposizioni attuative o in future modifiche del PSR.
Il sostegno è concesso per il rispetto delle tecniche di Produzione Integrata che preveda le seguenti attività:
a) coltivazione nel rispetto del metodo di produzione integrata come stabilito dagli allegati 1 e 3 del
presente documento e del Disciplinare Tecniche agronomiche PARTE SPECIALE, la cui approvazione
sarà effettuata da uno specifico atto dell’Autorità di Gestione del PSR Marche 2007-2013;
b) progetto aziendale per la corretta applicazione delle tecniche di produzione integrata, redatto e
sottoscritto da un tecnico agricolo abilitato;
c) analisi dei terreni finalizzata alla redazione del piano di concimazione. L’analisi dei terreni deve essere
presente e conservata in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco;
d) redazione del piano di concimazione rispettando le prescrizioni previste dai documenti di cui alla
precedente lettera a). Il piano di concimazione deve essere presente e conservato in azienda, sarà oggetto
di verifica al momento del controllo in loco;
e) redazione di un piano di difesa delle colture rispettando le prescrizioni previste dai documenti di cui alla
precedente lettera a). Il piano di difesa deve essere presente e conservato in azienda, sarà oggetto di
verifica al momento del controllo in loco;
f) effettuare la rilevazione e valutazione delle infestazioni per limitare i trattamenti riportando la rilevazione
effettuata nel quaderno di campagna - registro delle operazioni colturali;
g) fare riferimento anche alle note tecniche redatte dai Centri Agrometeo Locali dell’Assam che forniscono
i dati tecnici sulla situazione agrometereologica e la diffusione delle infestazioni;
h) taratura delle macchine irroratrici effettuata da officine specializzate consistente nella verifica funzionale
dell’attrezzatura per l’irrorazione con il rilascio di un attestato (o dichiarazione) almeno quinquennale
emesso da officine specializzate o da tecnico abilitato. L’attestato o la dichiarazione deve essere presente
e conservato in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco;
i) planimetria aziendale con indicazione e numerazione degli appezzamenti interessati;
25
Gli interventi di aggregazione territoriale
Tecniche di coltivazione con il metodo di produzione integrata e di difesa avanzata
Il sostegno è annuale, con una durata di 5 anni. Tale durata potrà essere estesa fino ad un limite massimo di 7
anni con una specifica norma contenuta in future disposizioni attuative o in future modifiche del PSR.
Il sostegno è concesso per il rispetto delle tecniche di Produzione Integrata e di Difesa Avanzata sulle colture
frutticole del susino, pesco, melo e pero, che preveda le seguenti attività:
a) coltivazione nel rispetto del metodo di produzione integrata come stabilito dagli allegati 1, 2 e 3 del
presente documento e del Disciplinare Tecniche agronomiche PARTE SPECIALE, la cui approvazione
sarà effettuata da uno specifico atto dell’Autorità di Gestione del PSR Marche 2007-2013 su susino,
pesco, melo e pero;
b) progetto aziendale per la corretta applicazione delle tecniche di produzione integrata, redatto e
sottoscritto da un tecnico agricolo abilitato;
c) analisi dei terreni finalizzata alla redazione del piano di concimazione. L’analisi dei terreni deve essere
presente e conservata in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco;
d) redazione del piano di concimazione rispettando le prescrizioni previste dai documenti di cui alla
precedente lettera a). Il piano di concimazione deve essere presente e conservato in azienda, sarà oggetto
di verifica al momento del controllo in loco;
e) redazione di un piano di difesa delle colture rispettando le prescrizioni previste dai documenti di cui alla
precedente lettera a). Il piano di difesa deve essere presente e conservato in azienda, sarà oggetto di
verifica al momento del controllo in loco
f) provvedere all’acquisto e alla corretta applicazione dei dispenser necessari alla Difesa Avanzata
(confusione sessuale);
g) effettuare la rilevazione e valutazione delle infestazioni per limitare i trattamenti riportando la rilevazione
effettuata nel quaderno di campagna - registro delle operazioni colturali;
h) fare riferimento anche alle note tecniche redatte dai Centri Agrometeo Locali dell’Assam che forniscono
i dati tecnici sulla situazione agrometereologica e la diffusione delle infestazioni;
i) taratura delle macchine irroratrici effettuata da officine specializzate consistente nella verifica funzionale
dell’attrezzatura per l’irrorazione con il rilascio di un attestato (o dichiarazione) almeno quinquennale
emesso da officine specializzate o da tecnico abilitato. L’attestato o la dichiarazione deve essere presente
e conservato in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco;
j) planimetria aziendale con indicazione e numerazione degli appezzamenti interessati.
Tecniche di coltivazione con il metodo biologico
Il sostegno è annuale, con una durata di 5 anni. Tale durata potrà essere estesa fino ad un limite massimo di 7
anni con una specifica norma contenuta in future disposizioni attuative o in future modifiche del PSR. Il
sostegno è concesso per il rispetto delle tecniche di produzione biologica che preveda le seguenti attività:
a) coltivazione ed allevamento nel rispetto del metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. (CE)
834/07 e successive modifiche ed integrazioni e dal Reg. (CEE) 1804/99 e successive modifiche ed
integrazioni. È possibile adottare anche tecniche di allevamento non biologiche;
b) relazione tecnica redatta e sottoscritta da un tecnico agricolo abilitato;
c) analisi dei terreni finalizzata alla redazione del piano di concimazione (deve essere presente e conservata
in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco);
d) redazione del piano di concimazione (deve essere presente e conservato in azienda, sarà oggetto di
verifica al momento del controllo in loco) redatto e sottoscritto da un tecnico agricolo abilitato. Il piano
di concimazione sarà valido per tutto il quinquennio di impegno fatte salve i necessari aggiornamenti a
seguito dell’introduzione di nuove colture.
e) planimetria aziendale con indicazione e numerazione (come da piano annuale di produzione “PAP” degli
appezzamenti interessati);
f) limitazione all’uso dei prodotti fertilizzanti utilizzabili presenti nell’Allegato I del Regolamento (CE) N.
889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento
26
Gli interventi di aggregazione territoriale
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
(CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,
per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
la relazione tecnica deve evidenziare il rispetto dell’uso, delle dosi e/o numero di trattamenti, dei prodotti
fitosanitari conformemente a quanto riportato nell’Allegato II del Regolamento (CE) N. 889/2008 della
Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007
del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto
riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e delle tecniche di difesa avanzata fermo
restando il rispetto del Reg. (CE) 834/2007 e del Reg. (CE) 889/2008 e loro successive modificazioni ed
integrazioni;
provvedere all’acquisto e alla corretta applicazione dei dispenser necessari alla Difesa Avanzata
(confusione sessuale);
fare riferimento anche alle note tecniche redatte dai Centri Agrometeo Locali dell’Assam che forniscono
i dati tecnici sulla situazione agrometereologica e la diffusione delle infestazioni;
effettuare la rilevazione e valutazione delle infestanti per limitare i trattamenti riportando la rilevazione
effettuata nel registro delle operazioni colturali;
applicazione di una rotazione colturale conforme alla normativa vigente in materia di agricoltura
biologica, prevedendo una rotazione ampia che preveda coltivazione di leguminose, colture da sovescio
e/o di vegetali con apparato radicale profondo, alternate ai cereali, per tutta la durata dell’impegno, che
rispetti, inoltre, i seguenti vincoli:
a. presenza di colture foraggere per non più di quattro anni, nello stesso appezzamento, qualora
la durata dell’impegno sia di 5 o 6 anni oppure di 5 anni qualora la durata dell’impegno sia di
7 anni. Questo vincolo non si applica alle aziende con allevamenti aziendali con un carico di
bestiame, anche non allevato con il metodo biologico, compreso tra 0,3 e 2 UBA/Ha di
foraggere calcolato con le modalità indicate al paragrafo 4.1.2.11;
b. divieto di monosuccessioni colturali, con esclusione degli erbai annuali misti avvicendati;
Le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente non avvicendate, sono eleggibili a
premio solo nel caso in cui l’azienda disponga di bestiame aziendale e che lo stesso sia allevato con il
metodo biologico di cui al Reg. (CE) n. 1804/99 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso
affinché tali superfici siano ammissibili all’aiuto il rapporto UBA bovine media annuale/superficie
foraggera a premio, deve essere almeno pari a 0,8 nelle aree montane di cui all’art. 36, comma a), lettera
i), del Reg. CE 1698/05 ed almeno pari a 1,4 nelle restanti aree. Rapporto calcolato con le modalità
indicate al paragrafo 4.1.2.11 e tenendo conto del solo bestiame bovino e/o ovicaprino allevato con il
metodo biologico e delle superfici foraggiere richieste a premio;
taratura delle macchine irroratrici effettuata da officine specializzate consistente nella verifica funzionale
dell’attrezzatura per l’irrorazione con il rilascio di un attestato (o dichiarazione) almeno quinquennale
emesso da officine specializzate o da tecnico abilitato.
le superfici coltivate con colture foraggiere avvicendate sono eleggibili a premio ogni anno per una
quota massima del 60% della SAU avvicendata. Tuttavia nel caso di presenza di allevamento aziendale
con un carico di bestiame, anche non allevato con il metodo biologico, compreso tra 0,3 e 2 UBA/Ha di
foraggere, le colture foraggiere avvicendate possono essere liquidate nella loro totalità. Il carico di
bestiame è calcolato con le modalità indicate al paragrafo 4.1.2.11.
Inerbimento permanente
Il sostegno è annuale, con una durata di 5 anni. Tale durata potrà essere estesa fino ad un limite massimo di 7
anni con una specifica norma contenuta in future disposizioni attuative o in future modifiche del PSR. Il
sostegno è concesso per il rispetto delle tecniche di coltivazione che preveda le seguenti attività:
a) avvio dell’inerbimento permanente, delle colture perenni specializzate, naturale o con semina artificiale;
b) non è ammesso nessun tipo di lavorazione meccanica del terreno e nessun trattamento di diserbo;
c) sono consentite operazioni di trinciatura o sfalcio delle erbe.
27
Gli interventi di aggregazione territoriale
4.1.2.10 Intensità e tipologia di aiuto
Tecniche di coltivazione con il metodo di produzione integrata
Sono concesse indennità agroambientali annuali, per una durata di 5 anni elevabile a 7, per unità di superficie
interessate dall’adozione delle tecniche di coltivazione riportate al paragrafo precedente “Tipologie degli
interventi” al punto Tecniche di coltivazione con il metodo tecniche di produzione integrata.
L’importo di tale indennità è determinata sulla base dei valori relativi alle minori entrate e/o ai maggiori costi
derivanti dall’adozione dell’impegno agroambientale della presente sottomisura.
La metodologia di calcolo della perdita di reddito è riportato nell’allegato II del PSR, sulla base di costi
standard e di ipotesi standard di mancato guadagno (art. 53 del Reg. (CE) 1974/06). In particolare sono
previste le compensazioni riportate nella tabella seguente:
Coltura
Totale Premio (€/ha)
Vite
400
Olivo
250
Frutta (*)
450
Ortaggi
300
(*) ad esclusione delle coltivazioni di Melo, Pero, Pesco e Susino che rientrano nella tipologia di “Tecniche di difesa con
il metodo di produzione integrata con Difesa Avanzata”
Tale compensazione è cumulabile con le seguenti azioni della Misura 2.1.4.:
– sottomisura c), azione a) per le colture arboree e la vite;
Tecniche di coltivazione con il metodo di produzione integrata e di difesa avanzata
Sono concesse indennità agroambientali annuali, per una durata di 5 anni elevabile a 7, per unità di superficie
interessate dall’adozione delle tecniche di coltivazione riportate al paragrafo precedente “Tipologie degli
interventi” al punto Tecniche di coltivazione con il metodo di produzione integrata e di difesa avanzata.
L’importo di tale indennità è determinata sulla base dei valori relativi alle minori entrate e/o ai maggiori costi
derivanti dall’adozione dell’impegno agroambientale della presente sottomisura.
La metodologia di calcolo della perdita di reddito è riportato nell’allegato II del PSR, sulla base di costi
standard e di ipotesi standard di mancato guadagno (art. 53 del Reg. (CE) 1974/06). In particolare sono
previste le compensazioni riportate nella tabella seguente.
Coltura
Totale Premio (€/ha)
Frutta (*)
650
(*) per le sole coltivazioni di Melo, Pero, Pesco e Susino
Tale compensazione è cumulabile con le seguenti azioni della Misura 2.1.4.:
– sottomisura c), azione a) per le colture arboree e la vite;
28
Gli interventi di aggregazione territoriale
Tecniche di coltivazione con il metodo biologico
Sono concesse indennità agroambientali annuali, per una durata di 5 anni elevabile a 7, per unità di superficie
interessate dall’adozione delle tecniche di coltivazione riportate al paragrafo precedente “Tipologie degli
interventi” al punto Tecniche di coltivazione con il metodo biologico.
L’importo di tale indennità è determinata sulla base dei valori relativi alle minori entrate e/o ai maggiori costi
derivanti dall’adozione dell’impegno agroambientale della presente sottomisura.
La metodologia di calcolo della perdita di reddito è riportato nell’allegato II del PSR, sulla base di costi
standard e di ipotesi standard di mancato guadagno (art. 53 del Reg. (CE) 1974/06). In particolare sono
previste le compensazioni riportate nella tabella seguente.
Per introduzione della coltivazione biologica, si intende l’adozione di tecniche di agricoltura biologica per la
prima volta in azienda.
Introduzione: Aziende di nuova introduzione al biologico, ossia aziende al primo quinquennio di adesione
che si sono assoggettate al metodo biologico (notificate) per la prima volta al fine di sottoscrivere il presente
impegno agroambientale.
Mantenimento: Aziende che hanno già aderito al metodo biologico nelle annualità precedenti alla
sottoscrizione del presente impegno agroambientale, e che hanno terminato un precedente quinquennio con
la misura relativa all’agricoltura biologica.
Entità della compensazione (€/ha)
Gruppo colturale
Introduzione
Mantenimento in
zona montana
Mantenimento in
altre zone
Cereali autunno vernini
180
140
160
Cereali primaverili-estivi (*)
280
220
250
Proteiche da granella
170
130
150
Oleaginose
170
130
150
Medica e forag. avvicendate
110
90
100
Ortaggi e piccoli frutti
600
470
540
Piante officinali poliennali
400
330
370
Vite
770
600
690
Olivo
600
480
550
Fruttiferi
780
620
710
Foraggere con zootecnia bio
250(**)
250(**)
250(**)
(*) Mais e sorgo;
(**) Nel caso in cui l’azienda percepisca un premio ai sensi dell’art. 69 del Reg. (CE) 1782/03, relativo alle “Carni
bovine e ovicaprine: premio alla macellazione di capi allevati con metodi biologici o riconosciuti come IGP o secondo
disciplinari di etichettatura”, l’importo unitario ad esso riferito, verrà dedotto dall’importo di compensazione ad ettaro
della presente tabella. L’Organismo Pagatore attiverà procedure di controllo che garantiscono la non sovrapposizione
degli interventi. Tale verifica sarà attuata sia in fase istruttoria, che in fase di controllo ex-post, in funzione delle
informazioni di cui dispone l’Amministrazione regionale e delle verifiche incrociate previste ad interventi conclusi.
29
Gli interventi di aggregazione territoriale
Tali compensazioni sono cumulabili, soltanto per le colture arboree e la vite, con la sottomisura c), azione a)
della Misura 2.1.4.
La compensazione relativa alle “foraggere con zootecnia bio” è erogata esclusivamente agli agricoltori che,
effettuino nella propria azienda l’allevano di bovini da carne e/o da latte al sensi del Reg. (CEE) 1804/99 e
successive modificazioni e che rispettino le seguenti condizioni:
–
–
–
allevino tutti i bovini presenti in azienda con il suddetto metodo biologico;
le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente non avvicendate, sono eleggibili a
premio solo nel caso in cui le stesse siano effettivamente pascolate dai bovini aziendali;
il rapporto UBA bovine/superficie foraggera a premio, sia almeno pari a 0,8 nelle aree montane di cui
all’art. 36, comma a), lettera i), del Reg. CE 1698/05 ed almeno pari a 1,4 nelle restanti aree.
Gli elenchi delle colture associabili ai gruppi colturali della tabella dei premi di cui sopra, sono riportati
nell’allegato 4 al presente documento. Le restanti colture non possono beneficiare di alcun premio in quanto
per esse non è stato possibile valutare la perdita di reddito e/o i maggiori costi.
Alcune colture possono far parte di più raggruppamenti trattandosi di colture che possono rappresentare sia
colture foraggere che non foraggere a seconda delle tecniche colturali e di raccolta.
In ogni caso, la SAU aziendale suddetta può essere ammessa all’aiuto tenendo conto che ai fini del calcolo
del premio non sono ammissibili le superfici con una copertura della vegetazione forestale arborea ed
arbustiva o con presenza di rocce affioranti, con tara al 20% (codici coltura 63 e 103). Ugualmente sono
totalmente escluse le analoghe superfici affiorante con tara al 50% della superficie totale (codici coltura 54 e
64).
Inerbimento permanente
Sono concesse indennità agroambientali annuali, per una durata di 5 anni elevabile a 7, per unità di superficie
interessata delle tecniche di coltivazione riportate al paragrafo “Tipologie degli interventi” al punto
Inerbimento permanente.
L’importo di tale indennità è determinata sulla base dei valori relativi alle minori entrate e/o ai maggiori costi
derivanti dall’adozione dell’impegno agroambientale della presente sottomisura. La metodologia di calcolo
della perdita di reddito è riportato nell’allegato II del presente Programma, sulla base di costi standard e di
ipotesi standard di mancato guadagno (art. 53 del Reg. (CE) 1974/06). In particolare sono previste le
seguenti compensazioni:
Coltura
Totale Premio (€/ha)
Colture arboree e vite
120
Tali compensazioni sono cumulabili con quelle relative alle seguenti azioni della Misura 2.1.4.:
– sottomisura a), limitatamente all’inerbimento delle colture arboree e della vite;
– sottomisura b) limitatamente all’inerbimento delle colture arboree e della vite.
Azioni informative di cui alla Misura 1.1.1. – sottomisura b) azione b)
L’intensità e la tipologia di aiuto, nonché le spese ammissibili delle azioni informative sono quelle indicati
dalla DGR n. 1041 del 30 luglio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
I progetti debbono avere una dimensione economica minima di euro 15.000,00 e massima di 30.000 euro ed
avere una durata biennale.
4.1.2.11 Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale
Le superfici foraggere vengono computate, con riferimento alla singola particella catastale, nel rispetto delle
regole stabilite al paragrafo 3.1. “Definizioni generali” del presente documento.
30
Gli interventi di aggregazione territoriale
Per il computo del carico di bestiame, sono presi in considerazione esclusivamente i capi bovini, equini, ovicaprini, suini allo stato brado, ungulati ed altri animali “minori” allevati allo stato brado o semibrado,
riportati nella tabella di conversione di cui al capitolo 3.1. “Definizioni generali” del presente documento;
La condizione di allevamento di suini allo stato brado e di ungulati ed altri animali “minori” allevati allo
stato brado o semibrado, è rispettata quando l’allevamento è esercitato in spazi aperti recintati, forniti di un
riparo di qualsiasi tipologia per gli animali e di almeno un punto di approvvigionamento di acqua, tali che il
rapporto tra la superficie delimitata da recinzione in cui gli animali possono liberamente pascolare e le UBA
allevate non sia superiore al valore di 2,0 e non sia inferiore a 0,3 UBA/Ha di SAU foraggera.
Qualora non sia rispettato tale parametro gli animali non sono computati nel rapporto UBA/SAU di
foraggere.
4.1.2.12 Rispetto degli impegni
Fatte salve le cause di forza maggiore indicate al capitolo 3.1. del presente documento, debbono essere
rispettate le condizioni riportate nel presente paragrafo.
La durata dell’impegno è di 5 anni. È prevista la possibilità di adesione da parte di altri agricoltori dell’area
oggetto dell’accordo agroambientale nel secondo e terzo anno di impegno. In questo caso l’impegno degli
agricoltori che hanno aderito nel primo anno, potrà essere prolungato fino a 7 anni.
Tale possibilità di nuove adesioni e di prolungamento dell’impegno potrà, in ogni caso, avvenire soltanto a
seguito di un specifica modifica del PSR che consenta il prolungamento a 7 anni anche per la sottomisura a)
della misura 2.1.4. ed il successivo adeguamento del presente documento.
Nel corso del periodo di impegno, non è ammissibile alcuna riduzione della superficie oggetto di aiuto.
Eventuali riduzioni accertate dai funzionari allo scopo preposti, sono sanzionate con le modalità di cui al
Reg. (CE) 1975/06).
Eventuali incrementi delle superfici aziendali, nel periodo di impegno, non danno diritto ad alcun incremento
di premio. Tali superfici aggiuntive per le quali non possono essere richieste compensazioni e che non
possono essere utilizzate per permutare o sostituire superfici oggetto d’impegno, devono in ogni caso essere
dichiarate nella domanda e devono essere assoggettate agli obblighi di cui al paragrafo 4.5.1.2. del presente
documento.
E’ consentita la cessione dell’azienda senza la revoca dell’aiuto già percepito da parte dell’imprenditore
beneficiario cedente, qualora l’agricoltore subentrante oltre a proseguire gli impegni alle medesime
condizioni sopra riportate, sia anche in possesso di tutti i requisiti di accesso alla presente misura.
4.1.2.13 Decadenza dell’aiuto
Vi è decadenza totale o parziale dell’aiuto e la revoca di tutti o parte degli aiuti percepiti, fatte salve
eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, sulla base delle
modalità indicate dal Decreto ministeriale contenente disposizioni comuni sui controlli e il recupero delle
somme indebitamente percepite nel contesto della condizionalità e dello sviluppo rurale e delle specifiche
norme contenute nelle DGR regionali di applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni.
4.1.2.14 Criteri di priorità per la selezione dei beneficiari
L’attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, è elemento indispensabile per
stabilire la posizione che ogni domanda assume all’interno della graduatoria regionale ed avviene valutando
nell’ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100.
La selezione avverrà sulla base dei punteggi assegnati all’intero progetto agroambientale d’area sulla base
dei seguenti criteri di priorità:
31
Gli interventi di aggregazione territoriale
TIPOLOGIA DELLE PRIORITA’
PESO
%
A. Livello di rischio di vulnerabilità da nitrati delle aree oggetto di intervento
15%
B. Livello di copertura territoriale garantito dalle aziende aderenti all’accordo
25%
C. Livello degli impegni garantiti dalle aziende dell’area
10%
D. Superficie totale dell’area interessata dal progetto
30%
E. Livello di presenza di colture intensive nell’area interessata dal progetto
20%
TOTALE
100%
La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:
A. Livello di rischio di vulnerabilità da nitrati delle aree oggetto di intervento
-
Area dell’accordo agroambientale ricadente in area ZVN per > 90%
-
Area dell’accordo agroambientale ricadente in area ZVN > 70% e < 90%
-
Area dell’accordo agroambientale ricadente in area ZVN < 70%
B. Livello di copertura territoriale garantito dalle aziende aderenti all’accordo
Punti
1
0,5
0
Punti
-
Copertura dell’area oggetto dell’impegno con l’applicazione delle azioni 2.1.4.a e/o
2.1.4.b > 50% dell’intera superficie individuata dal progetto
1
-
Copertura dell’area oggetto dell’impegno con l’applicazione delle azioni 2.1.4.a e/o
2.1.4.b > 30% e < 50% dell’intera superficie individuata dal progetto
0,5
-
Copertura dell’area oggetto dell’impegno con l’applicazione delle azioni 2.1.4.a e/o
2.1.4.b < 30% dell’intera superficie individuata dal progetto
0
Le modalità di calcolo ed i limiti di tolleranza rispetto agli impegni e le superfici dichiarate nel progetto
d’area di massima e le effettive domande individuali presentate sono riportati nel paragrafo 4.1.2.3. del
presente documento.
C. Livello degli impegni garantiti dalle aziende dell’area
-
Adozione delle tecniche di coltivazione biologica su una superficie > 50% dell’intera
superficie investita a colture ortive, frutticole, vite ed olivo oggetto dell’aiuto
-
Adozione delle tecniche di coltivazione biologica su una superficie > 30% e < 50%
dell’intera superficie investita a colture ortive, frutticole, vite ed olivo oggetto dell’aiuto
-
Adozione delle tecniche di coltivazione biologica su una superficie < 30% dell’intera
superficie investita a colture ortive, frutticole, vite ed olivo oggetto dell’aiuto
32
Punti
1
0,5
0
Gli interventi di aggregazione territoriale
Il valore è determinato dal rapporto delle superfici a premio con coltivazione biologica e la totalità delle
superfici a premio tenendo conto delle sole colture ortive, frutticole, vite ed olivo.
D. Superficie totale dell’area interessata dal progetto
Punti
-
Superficie territoriale dell’area del progetto > 2.000 ha
-
Superficie territoriale dell’area del progetto > 1.500 e < 2.000 ha
0,5
-
Superficie territoriale dell’area del progetto > 1.000 e < 1.500 ha
0
1
Le modalità di calcolo ed i limiti di tolleranza rispetto agli impegni e le superfici dichiarate nel progetto
d’area di massima e le effettive domande individuali presentate sono riportati nel paragrafo 4.1.2.3. del
presente documento.
E. Livello di presenza di colture intensive nell’area interessata dal progetto
Punti
-
Copertura dell’area oggetto dell’impegno con colture ortive, frutticole, vite ed olivo >
20% dell’intera superficie territoriale individuata dal progetto
1
-
Copertura dell’area oggetto dell’impegno con colture ortive, frutticole, vite ed olivo >
10% e < 20% dell’intera superficie territoriale individuata dal progetto
0,5
-
Copertura dell’area oggetto dell’impegno con colture ortive, frutticole, vite ed olivo <
10% dell’intera superficie territoriale individuata dal progetto
0
Le modalità di calcolo ed i limiti di tolleranza rispetto agli impegni e le superfici dichiarate nel progetto
d’area di massima e le effettive domande individuali presentate sono riportati nel paragrafo 4.1.2.3. del
presente documento.
4.1.2.15 Formazione della graduatoria
Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le
seguenti modalità:
1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D-E);
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che
rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.
I progetti agroambientali d’area verranno finanziati in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza
della dotazione finanziaria indicata al capitolo 2.3.
Nell’ambito di soggetti che posseggono il medesimo punteggio, sarà data preferenza agli accordi d’area che
prevedono la maggiore estensione delle superfici comprese nel progetto agroambientale.
Riserva di fondi
Il 30%, della dotazione finanziaria disponibile sarà cautelativamente riservata a copertura degli eventuali atti
di autotutela che potrebbero scaturire nel caso di contenzioso a seguito di riesame delle domande con esito
positivo per il richiedente.
33
Gli interventi di aggregazione territoriale
Scaduti i termini che saranno previsti al riguardo, per la tutela dei diritti del richiedente, tali risorse verranno
liberate e potranno essere utilizzate per altri bandi secondo quanto stabilito da successive disposizioni
attuative.
Non è possibile alcuno scorrimento delle posizioni in graduatoria anche nei casi di eventuali economie e/o
esclusioni successive all’approvazione della stessa. Anche in questo caso le risorse liberatesi dopo la prima
assegnazione per effetto di rinunce o di revoche, potranno essere utilizzate per altri bandi secondo quanto
stabilito da successive disposizioni attuative.
34
Allegato 4 – Tabelle colture
Allegato 4 – Tabelle colture
TAB 1 - Foraggere
Codice
1
Codice
uso
Descrizione Colture
Descrizione uso
GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA
12
5 AGROPIRO - GRAMIGNA
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
12
6 AGROPIRO - GRAMIGNA
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
12
7 AGROPIRO - GRAMIGNA
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI
(SFALCIATO) - PERMANENTE
12
8 AGROPIRO - GRAMIGNA
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE
12
AGROPIRO - GRAMIGNA
15
5 AGROSTIDE - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
15
6 AGROSTIDE - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
15
7 AGROSTIDE - DA FORAGGIO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI
(SFALCIATO) - PERMANENTE
15
8 AGROSTIDE - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE
15
20
AGROSTIDE - DA FORAGGIO
PISELLI ALLO STATO SECCO
21
5 ANTILLIDE
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
21
6 ANTILLIDE
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
21
7 ANTILLIDE
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI
(SFALCIATO) - PERMANENTE
21
8 ANTILLIDE
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE
21
ANTILLIDE
22
5 CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
22
6 CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
22
7 CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI
(SFALCIATO) - PERMANENTE
22
8 CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE
22
CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO
24
4 BIETOLA - DA FORAGGIO
24
BIETOLA - DA FORAGGIO
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
1
Allegato 4 – Tabelle colture
26
5 BROMUS
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
26
6 BROMUS
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
26
7 BROMUS
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI
(SFALCIATO) - PERMANENTE
26
8 BROMUS
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE
26
BROMUS
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
27
4 CAROTA - DA FORAGGIO
27
CAROTA - DA FORAGGIO
28
4 CAVOLO - DA FORAGGIO
28
CAVOLO - DA FORAGGIO
30
2 CICERCHIA - DA FORAGGIO
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
30
3 CICERCHIA - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
30
CICERCHIA - DA FORAGGIO
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
32
5 ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
32
6 ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
32
7 ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI
(SFALCIATO) - PERMANENTE
32
8 ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE
32
ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO
38
5 FESTUCA - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
38
6 FESTUCA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
38
7 FESTUCA - DA FORAGGIO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI
(SFALCIATO) - PERMANENTE
38
8 FESTUCA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE
38
FESTUCA - DA FORAGGIO
41
5 FLEO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
41
6 FLEO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
41
7 FLEO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI
(SFALCIATO) - PERMANENTE
41
8 FLEO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE
41
FLEO
45
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
1 SPELTA - DA FORAGGIO
2
Allegato 4 – Tabelle colture
45
3 SPELTA - DA FORAGGIO
45
SPELTA - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
46
1
LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
- DA FORAGGIO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
46
3
LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
- DA FORAGGIO
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
46
5
LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
- DA FORAGGIO
PERMANENTE
46
6
LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
- DA FORAGGIO
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
46
7
LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI
- DA FORAGGIO
(SFALCIATO) - PERMANENTE
46
8
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.)
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - DA FORAGGIO
PERMANENTE
LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.)
- DA FORAGGIO
46
47
5
LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA
FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
47
6
LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA
FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
47
7
LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA
FORAGGIO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI
(SFALCIATO) - PERMANENTE
47
8
LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA
FORAGGIO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE
LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA
FORAGGIO
47
51
5 LUPOLINA - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
51
6 LUPOLINA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
51
7 LUPOLINA - DA FORAGGIO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI
(SFALCIATO) - PERMANENTE
51
8 LUPOLINA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE
51
LUPOLINA - DA FORAGGIO
53
1 PANICO - DA FORAGGIO
53
PANICO - DA FORAGGIO
54
9 PASCOLO ARBORATO - TARA 50%
54
PASCOLO ARBORATO - TARA 50%
63
9
64
PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON
ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%
PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON
ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%
63
64
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
9
PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON
ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%
PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON
ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%
3
PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
Allegato 4 – Tabelle colture
65
9 PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI)
PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
65
9 PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI)
PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
65
65
PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI)
PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI)
67
6 PRATO PASCOLO POLIFITA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
67
8 PRATO PASCOLO POLIFITA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE
67
PRATO PASCOLO POLIFITA - DA FORAGGIO
68
5 PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
68
7 PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI
(SFALCIATO) - PERMANENTE
68
69
PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO
ALTRE COLTIVAZIONI ANNUALI DA
FORAGGIO
77
4 SENAPE - DA FORAGGIO
77
SENAPE - DA FORAGGIO
78
2 SERRADELLA
78
SERRADELLA
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
79
2 VECCE - DA FORAGGIO
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
79
3 VECCE - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
79
5 VECCE - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
79
6 VECCE - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
79
7 VECCE - DA FORAGGIO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI
(SFALCIATO) - PERMANENTE
79
8 VECCE - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE
79
VECCE - DA FORAGGIO
88
2 VIGNA CINESE
88
VIGNA CINESE
90
4 RAPA - DA FORAGGIO
90
RAPA - DA FORAGGIO
91
4 NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO
91
NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
93
1 TRITICALE - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
93
3 TRITICALE - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
93
TRITICALE - DA FORAGGIO
4
Allegato 4 – Tabelle colture
103
103
108
9
PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO TARA
20%
PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO TARA
20%
GRANTURCO (MAIS) - INSILATO
PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
140
3 COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
140
4 COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
140
149
COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO
SESAMO DA FORAGGIO
152
2 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
152
3 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
152
5 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
152
6 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
152
7 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI
(SFALCIATO) - PERMANENTE
152
8 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE
152
154
TRIFOGLIO - DA FORAGGIO
TRITICALE
350
AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. AGROSTIS CANINA L.)
351
AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. AGROSTIS GIGANTEA ROTH.)
352
AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. AGROSTIS STOLONIFERA L.)
353
AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. AGROSTIS CAPILLARIS L.)
354
CODA DI VOLPE PER LA PRODUZIONE DI
SEME (SP. ARRHENATHERUM ELEATIUS L.)
355
ERBA MAZZOLINA PER LA PRODUZIONE DI
SEME (SP. DACTYLIS GLOMERATA L.)
356
ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI
SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (ECOTIPI))
357
ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI
SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))
358
FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
VICIA FABA L.)
359
FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)
360
FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
FESTUCA OVINA L.)
361
FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
FESTUCA PRATENSIS HUDS.)
362
FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
FESTUCA RUBRA L.)
363
FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
FESTULOLIUM)
5
Allegato 4 – Tabelle colture
364
365
368
FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA
PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM
BERTOLINI (DC))
FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA
PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM
PRATENSE L.)
LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
LOLIUM MULTIFLORUM LAM.)
369
LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.)
370
LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
LOLIUM PERENNE L.)
371
LUPINELLA PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. ONOBRICHIS VICIIFOLIA SCOP.)
372
LUPOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. MEDICAGO LUPOLINA L.)
374
POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA
NEMORALIS L. )
375
POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA
PRATENSIS L.)
376
POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA
PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.)
378
SULLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
HEDYSARUM CORONARIUM L.)
379
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)
381
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.)
383
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.)
384
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.)
385
386
388
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. TRIFOLIUM REPENS L.)
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. TRIFOLIUM REPENS L. VAR.
GIGANTEUM)
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.)
389
VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
VICIA SATIVA L.)
390
VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
VICIA VILLOSA ROTH.)
519
1 ALTRE FORAGGERE ANNUALI
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
519
2 ALTRE FORAGGERE ANNUALI
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
519
3 ALTRE FORAGGERE ANNUALI
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
519
523
537
ALTRE FORAGGERE ANNUALI
ALTRI CEREALI - DA FORAGGIO (ANCHE
INSILATI)
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
1 AVENA - DA FORAGGIO
6
Allegato 4 – Tabelle colture
537
3 AVENA - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
537
5 AVENA - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
537
6 AVENA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
537
545
AVENA - DA FORAGGIO
CHENOPODIUM QUINOA
562
5 ERBA MEDICA - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
562
6 ERBA MEDICA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
562
7 ERBA MEDICA - DA FORAGGIO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI
(SFALCIATO) - PERMANENTE
562
8 ERBA MEDICA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE
562
574
ERBA MEDICA - DA FORAGGIO
FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO
575
2 FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
575
3 FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
575
FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO
578
1 FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
578
3 FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
578
FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO
581
2 GINESTRINO
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
581
3 GINESTRINO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
581
5 GINESTRINO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
581
6 GINESTRINO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
581
7 GINESTRINO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI
(SFALCIATO) - PERMANENTE
581
8 GINESTRINO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE
581
GINESTRINO
586
4 GIRASOLE - DA FORAGGIO
586
GIRASOLE - DA FORAGGIO
588
1
588
3
588
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA
FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA
FORAGGIO
GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA
FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
7
Allegato 4 – Tabelle colture
594
1 GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
594
3 GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
594
GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO
599
1 GRANO SARACENO - DA FORAGGIO
599
GRANO SARACENO - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
604
1 GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
604
3 GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
604
607
GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO
LEGUMINOSE DA GRANELLA
609
3 LINO - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
609
4 LINO - DA FORAGGIO
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
609
LINO - DA FORAGGIO
612
5 LUPINELLA - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
612
6 LUPINELLA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
612
7 LUPINELLA - DA FORAGGIO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI
(SFALCIATO) - PERMANENTE
612
8 LUPINELLA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE
612
LUPINELLA - DA FORAGGIO
615
2 LUPINO - DA FORAGGIO
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
615
3 LUPINO - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
615
LUPINO - DA FORAGGIO
622
5 MELILOTO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
622
6 MELILOTO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
622
7 MELILOTO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI
(SFALCIATO) - PERMANENTE
622
8 MELILOTO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE
622
MELILOTO
625
1 MIGLIO - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
625
3 MIGLIO - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
625
MIGLIO - DA FORAGGIO
651
2 PISELLI - DA FORAGGIO
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
651
3 PISELLI - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
8
Allegato 4 – Tabelle colture
651
PISELLI - DA FORAGGIO
678
1 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
678
3 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
678
5 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
678
6 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
678
7 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI
(SFALCIATO) - PERMANENTE
678
8 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE
678
SCAGLIOLA - DA FORAGGIO
684
1 SEGALA - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
684
3 SEGALA - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
684
SEGALA - DA FORAGGIO
690
2 SOIA - DA FORAGGIO
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
690
3 SOIA - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
690
SOIA - DA FORAGGIO
693
1 SORGO - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
693
3 SORGO - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
693
SORGO - DA FORAGGIO
840
2 SULLA - DA FORAGGIO
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
840
3 SULLA - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
840
5 SULLA - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
840
6 SULLA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
840
7 SULLA - DA FORAGGIO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI
(SFALCIATO) - PERMANENTE
840
8 SULLA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE
840
SULLA - DA FORAGGIO
862
2 FIENO GRECO
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
862
3 FIENO GRECO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
862
5 FIENO GRECO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
862
6 FIENO GRECO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
9
Allegato 4 – Tabelle colture
862
7 FIENO GRECO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI
(SFALCIATO) - PERMANENTE
862
8 FIENO GRECO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE
862
870
FIENO GRECO
ORZO
871
1 ORZO - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
871
3 ORZO - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON
871
ORZO - DA FORAGGIO
TAB 2 - Colture perenni specializzate
Codice
44
71
72
73
74
75
86
87
100
102
111
161
163
166
170
172
186
187
200
201
202
203
204
205
206
404
405
407
408
432
433
435
441
Codice
uso
Descrizione Colture
Descrizione uso
MELO
NOCCIOLE-FRUTTA A GUSCIO
MANDORLE-FRUTTA A GUSCIO
NOCI COMUNI-FRUTTA A GUSCIO
PISTACCHI-FRUTTA A GUSCIO
CARRUBE-FRUTTA A GUSCIO
SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A
VINO
VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA VINO
OLIVO
OLIVE DA TAVOLA
OLIVE DA OLIO
VITE
UVA DA VINO
UVA DA TRASFORMAZIONE
FRUTTA A GUSCIO - SPECIE NON DEFINITA
ALTRI FRUTTIFERI - SPECIE NON DEFINITA
SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A
UVA DA TAVOLA
VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA
TAVOLA
AGRUMI (SPECIE NON DEFINITA)
ARANCIO
MANDARINO
CLEMENTINO
LIMONE
POMPELMO
TANGELO MAPO
BABACO
AVOCADO
FICODINDIA
MELOGRANO
BERGAMOTTO
CHINOTTO E CEDRO
LIMETTE
MELE DA TAVOLA
10
Allegato 4 – Tabelle colture
442
451
452
470
471
472
476
479
518
660
661
670
671
672
673
801
802
803
804
831
849
895
896
MELE DA SIDRO
PERE DA TAVOLA
PERE DA SIDRO
ALTRE PIANTE ARBOREE DA FRUTTO
LOTO (KAKI)
FICO
NESPOLO
VISCIOLE
ALBERI DA FRUTTA
ALTRE POMACEE
COTOGNO
ALTRE DRUPACEE
ALBICOCCO
CILIEGIO
SUSINO
PESCA DA TAVOLA
PERO
PESCA DA TRASFORMAZIONE
PESCA NETTARINA
ACTINIDIA (KIWI)
UVA DA MENSA
PERE DA TRASFORMAZIONE
MELE DA TRASFORMAZIONE
PRUGNE DA DESTINARE ALLA
TRASFORMAZIONE
ANANASSI
GUAIAVE, MANGO E MANGOSTANO
950
958
959
TAB 3 - Cereali autunno-vernini
Codice
Codice
uso
Descrizione Colture
Descrizione uso
2
9
154
GRANO (FRUMENTO) DURO
FARRO
TRITICALE
377
SPELTA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
TRITICUM SPELTA L.)
522
533
577
587
597
624
681
698
870
ALTRI CEREALI
AVENA - DA GRANELLA
FRUMENTO SEGALATO
GRANO (FRUMENTO) TENERO
GRANO SARACENO
MIGLIO
SEGALA
SPELTA
ORZO
11
Allegato 4 – Tabelle colture
TAB 4 - Cereali primaverili-estivi
Codice
Codice
uso
1
108
603
604
Descrizione Colture
Descrizione uso
GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA
GRANTURCO (MAIS) - INSILATO
GRANTURCO (MAIS) DOLCE
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
1 GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO
694
SORGO DA GRANELLA
TAB 5 - Colture proteiche da granella
Codice
Codice
uso
Descrizione Colture
Descrizione uso
4
20
29
88
159
SOIA - FAVE
PISELLI ALLO STATO SECCO
CICERCHIA
VIGNA CINESE
VECCE
358
FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
VICIA FABA L.)
373
PISELLI PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
PISUM SATIVUM L.)
389
VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
VICIA SATIVA L.)
574
FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO
TAB 6 - Colture oleaginose
Codice
Codice
uso
Descrizione Colture
Descrizione uso
5
6
290
GIRASOLE - SEMI
COLZA E RAVIZZONE - SEMI
PIANTE OLEIFERE
367
LINO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
LINUM USITATISSIMUM L. (LINO OLEOSO))
666
869
COLZA E RAVIZZONE IBRIDI - SEMI
ALTRI SEMI E FRUTTI OLEOSI
TAB 7 – Medica e foraggere avvicendate
Codice
Codice
uso
Descrizione Colture
Descrizione uso
12
AGROPIRO - GRAMIGNA
12
5 AGROPIRO - GRAMIGNA
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
12
6 AGROPIRO - GRAMIGNA
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
15
AGROSTIDE - DA FORAGGIO
12
Allegato 4 – Tabelle colture
15
6 AGROSTIDE - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
15
5 AGROSTIDE - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
20
21
PISELLI ALLO STATO SECCO
ANTILLIDE
21
6 ANTILLIDE
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
21
5 ANTILLIDE
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
22
CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO
22
5 CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
22
6 CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
24
BIETOLA - DA FORAGGIO
24
4 BIETOLA - DA FORAGGIO
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
26
BROMUS
26
6 BROMUS
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
26
5 BROMUS
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
27
CAROTA - DA FORAGGIO
27
4 CAROTA - DA FORAGGIO
28
CAVOLO - DA FORAGGIO
28
4 CAVOLO - DA FORAGGIO
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
30
CICERCHIA - DA FORAGGIO
30
2 CICERCHIA - DA FORAGGIO
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
30
3 CICERCHIA - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
32
ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO
32
5 ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
32
6 ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
38
FESTUCA - DA FORAGGIO
38
5 FESTUCA - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
38
6
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
FESTUCA - DA FORAGGIO
41
FLEO
41
5 FLEO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
41
6 FLEO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
45
SPELTA - DA FORAGGIO
45
3 SPELTA - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
13
Allegato 4 – Tabelle colture
45
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
1 SPELTA - DA FORAGGIO
LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.)
- DA FORAGGIO
46
46
6
LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
- DA FORAGGIO
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
46
1
LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
- DA FORAGGIO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
46
3
LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
- DA FORAGGIO
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
46
5
LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM
LAM.) - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA
FORAGGIO
47
47
6
LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA
FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
47
5
LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA
FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
51
LUPOLINA - DA FORAGGIO
51
5 LUPOLINA - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
51
6 LUPOLINA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
53
PANICO - DA FORAGGIO
53
1 PANICO - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
67
6 PRATO PASCOLO POLIFITA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
68
PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO
68
5 PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO
69
77
77
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
ALTRE COLTIVAZIONI ANNUALI DA
FORAGGIO
SENAPE - DA FORAGGIO
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
4 SENAPE - DA FORAGGIO
78
SERRADELLA
78
2 SERRADELLA
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
79
2 VECCE - DA FORAGGIO
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
79
VECCE - DA FORAGGIO
79
6 VECCE - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
79
3 VECCE - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
79
5 VECCE - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
88
VIGNA CINESE
88
2 VIGNA CINESE
90
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
RAPA - DA FORAGGIO
14
Allegato 4 – Tabelle colture
90
4 RAPA - DA FORAGGIO
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
91
4 NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
91
93
NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO
TRITICALE - DA FORAGGIO
93
3 TRITICALE - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
93
1 TRITICALE - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
108
140
GRANTURCO (MAIS) - INSILATO
COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO
140
4 COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
140
3 COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
149
152
SESAMO DA FORAGGIO
TRIFOGLIO - DA FORAGGIO
152
2 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
152
6 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
152
5 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
152
3 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
154
TRITICALE
350
AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. AGROSTIS CANINA L.)
351
AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. AGROSTIS GIGANTEA ROTH.)
352
AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. AGROSTIS STOLONIFERA L.)
353
AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. AGROSTIS CAPILLARIS L.)
354
CODA DI VOLPE PER LA PRODUZIONE DI
SEME (SP. ARRHENATHERUM ELEATIUS L.)
355
ERBA MAZZOLINA PER LA PRODUZIONE DI
SEME (SP. DACTYLIS GLOMERATA L.)
356
ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI
SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (ECOTIPI))
357
ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI
SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))
358
FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
VICIA FABA L.)
359
FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)
360
FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
FESTUCA OVINA L.)
361
FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
FESTUCA PRATENSIS HUDS.)
362
FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
FESTUCA RUBRA L.)
15
Allegato 4 – Tabelle colture
363
364
365
368
FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
FESTULOLIUM)
FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA
PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM
BERTOLINI (DC))
FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA
PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM
PRATENSE L.)
LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
LOLIUM MULTIFLORUM LAM.)
369
LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.)
370
LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
LOLIUM PERENNE L.)
371
LUPINELLA PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. ONOBRICHIS VICIIFOLIA SCOP.)
372
LUPOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. MEDICAGO LUPOLINA L.)
374
POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA
NEMORALIS L. )
375
POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA
PRATENSIS L.)
376
POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA
PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.)
378
SULLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
HEDYSARUM CORONARIUM L.)
379
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)
381
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.)
383
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.)
384
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.)
385
386
388
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. TRIFOLIUM REPENS L.)
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. TRIFOLIUM REPENS L. VAR.
GIGANTEUM)
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.)
389
VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
VICIA SATIVA L.)
390
VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
VICIA VILLOSA ROTH.)
519
ALTRE FORAGGERE ANNUALI
519
3 ALTRE FORAGGERE ANNUALI
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
519
2 ALTRE FORAGGERE ANNUALI
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
519
1 ALTRE FORAGGERE ANNUALI
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
523
ALTRI CEREALI - DA FORAGGIO (ANCHE
INSILATI)
16
Allegato 4 – Tabelle colture
537
3 AVENA - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
537
1 AVENA - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
537
6 AVENA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
537
5 AVENA - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
537
545
562
AVENA - DA FORAGGIO
CHENOPODIUM QUINOA
ERBA MEDICA - DA FORAGGIO
562
6 ERBA MEDICA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
562
5 ERBA MEDICA - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
574
575
FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO
FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO
575
2 FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
575
3 FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
578
FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO
578
1 FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
578
3 FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
581
GINESTRINO
581
3 GINESTRINO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
581
5 GINESTRINO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
581
6 GINESTRINO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
581
2 GINESTRINO
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
586
GIRASOLE - DA FORAGGIO
586
4 GIRASOLE - DA FORAGGIO
588
588
588
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA
FORAGGIO
GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA
3
FORAGGIO
1
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA
FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
594
GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO
594
1 GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
594
3 GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
599
GRANO SARACENO - DA FORAGGIO
599
1 GRANO SARACENO - DA FORAGGIO
604
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO
17
Allegato 4 – Tabelle colture
604
1 GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
604
3 GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
607
609
LEGUMINOSE DA GRANELLA
LINO - DA FORAGGIO
609
4 LINO - DA FORAGGIO
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
609
3 LINO - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
612
LUPINELLA - DA FORAGGIO
612
6 LUPINELLA - DA FORAGGIO
612
LUPINELLA - DA FORAGGIO PRATO
5 AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
615
LUPINO - DA FORAGGIO
615
3 LUPINO - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
615
2 LUPINO - DA FORAGGIO
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
622
MELILOTO
622
5 MELILOTO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
622
6 MELILOTO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
625
MIGLIO - DA FORAGGIO
625
1 MIGLIO - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
625
3 MIGLIO - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
651
PISELLI - DA FORAGGIO
651
2 PISELLI - DA FORAGGIO
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
651
3 PISELLI - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
678
SCAGLIOLA - DA FORAGGIO
678
1 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
678
5 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
678
3 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
678
6 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
684
SEGALA - DA FORAGGIO
684
1 SEGALA - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
684
3 SEGALA - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
690
SOIA - DA FORAGGIO
690
3 SOIA - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
18
Allegato 4 – Tabelle colture
690
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
2 SOIA - DA FORAGGIO
693
SORGO - DA FORAGGIO
693
3 SORGO - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
693
1 SORGO - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
840
SULLA - DA FORAGGIO
840
2 SULLA - DA FORAGGIO
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
840
5 SULLA - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
840
6 SULLA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
840
3 SULLA - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
862
FIENO GRECO
862
2 FIENO GRECO
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
862
5 FIENO GRECO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
862
3 FIENO GRECO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
862
6 FIENO GRECO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
870
871
ORZO
ORZO - DA FORAGGIO
871
1 ORZO - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
871
3 ORZO - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
TAB 8 – Ortaggi e piccoli frutti
Codice
11
16
113
114
115
116
117
118
119
121
122
123
124
125
126
Codice
uso
Descrizione Colture
Descrizione uso
LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO E
MORE-LAMPONE
LENTICCHIE
AGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
AGRETTO
BARBABIETOLA DA ORTO
BASILICO PER LA PRODUZIONE DI SEME
BROCCOLETTO DI RAPA
CAVOLFIORE
CAVOLFIORE PER LA PRODUZIONE DI SEME
FAGIOLINO PER LA PRODUZIONE DI SEME
FAGIOLO
FAGIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
FAGIUOLO FRESCO
FAVA FRESCA
FINOCCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
19
Allegato 4 – Tabelle colture
127
128
129
130
LATTUGA
LATTUGA PER LA PRODUZIONE DI SEME
MELANZANA PER LA PRODUZIONE DI SEME
MELONE PER LA PRODUZIONE DI SEME
131
ORTIVE A PIENO CAMPO (SU TERRENI
PRODUTTIVI CON O SENZA COPERTURA)
132
133
134
135
136
137
138
139
141
142
143
144
145
146
147
148
190
PATATA DA SEME
PEPERONE PER LA PRODUZIONE DI SEME
POMODORO PER LA PRODUZIONE DI SEME
PORRO
PORRO PER LA PRODUZIONE DI SEME
RADICCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
RAPA
RAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME
RAVANELLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
SCALOGNO PER LA PRODUZIONE DI SEME
SCAROLA
SCAROLA PER LA PRODUZIONE DI SEME
SEDANO PER LA PRODUZIONE DI SEME
SPINACIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
ZUCCA PER LA PRODUZIONE DI SEME
ZUCCHINO PER LA PRODUZIONE DI SEME
MISCUGLI DI LEGUMI
373
PISELLI PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
PISUM SATIVUM L.)
473
474
LAMPONE
MORE
475
MIRTILLI ROSSI, MIRTILLI NERI ED ALTRI
FRUTTI DEL GENERE "VACCINIUM"
477
478
527
528
544
548
559
618
629
652
RIBES NERO
UVA SPINA
ALTRI ORTAGGI
ALTRI ORTAGGI PER LA PRODUZIONE DI
SEME
CECI
CICORIA - RADICI DI CICORIA
CURRY
LUPINI - SEMI DI LUPINI DOLCI
ORTI FAMILIARI
PISELLI ALLO STATO FRESCO
656
POMODORINO DA DESTINARE ALLA
TRASFORMAZIONE
657
POMODORINO DA MENSA
658
POMODORO ALLUNGATO DA DESTINARE
ALLA TRASFORMAZIONE
659
POMODORO TONDO DA DESTINARE ALLA
TRASFORMAZIONE
664
665
680
687
701
710
POMODORO ALLUNGATO DA MENSA
POMODORO TONDO DA MENSA
SCALOGNI
SESAMO
POMODORO
PATATA
20
Allegato 4 – Tabelle colture
750
790
879
901
902
902
903
904
ORTIVE SOTTO VETRO (SU TERRENI
IMPRODUTTIVI)
ORTIVE ALL'APERTO IN ORTO INDUSTRIALE
RABARBARO
AGLIO
1 ASPARAGO
FRONDE VERDI
ASPARAGO
BASILICO
BIETOLA
905
BIETOLA DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI
SEME
906
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO PER LA
PRODUZIONE DI SEME
907
BARBABIETOLA DA ORTO PER LA
PRODUZIONE DI SEME
908
BARBABIETOLA - DA FORAGGIO PER LA
PRODUZIONE DI SEME
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
CARCIOFO
CARDI
CAROTA
CAROTA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI
SEME
CAROTA PER LA PRODUZIONE DI SEME
CAVOLO
CAVOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
CAVOLO IBRIDO PER LA PRODUZIONE DI
SEME
CETRIOLO
CETRIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
CICORIA
CICORIA PER LA PRODUZIONE DI SEME
CIPOLLA
CIPOLLA PER LA PRODUZIONE DI SEME
CIPOLLA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI
SEME
COCOMERO
FAGIOLINO
FINOCCHIO
FRAGOLA
928
INSALATA, DIVERSA DALLA LATTUGA E
DALLE CICORIE
929
930
931
932
933
934
935
936
INSALATA PER LA PRODUZIONE DI SEME
MELANZANA
MELONE
PEPERONE
PREZZEMOLO
PREZZEMOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
RADICCHIO
RAVANELLO
937
RAVANELLO E ALTRE CRUCIFERE PER LA
PRODUZIONE DI SEME
938
939
SEDANO
SPINACIO
21
Allegato 4 – Tabelle colture
940
941
942
954
956
970
972
ZUCCA
ZUCCHINO
CIPOLLINA
CAVOLO RAPA
SEDANO RAPA
BROCCOLO
BRASSICA CARINATA - CAVOLO ABISSINO
TAB 9 – Piante officinali poliennali
Codice
Codice
uso
Descrizione Colture
Descrizione uso
622
MELILOTO
637
PIANTE AROMATICHE (LAVANDA, MENTA,
ZAFFERANO, ECC.)
639
PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMI E FRUTTI,
DELLE SPECIE UTILIZZATE
PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA, IN
MEDICINA O NELLA PREPARAZIONE DI
INSETTICIDI, ANTIPARASSITARI O SIMILI,
ECCETTO LAVANDA, LAVANDINA,SALVIA PLURIENNALE
686
951
952
961
962
963
964
965
966
SENAPE
TIMO
ZAFFERANO
MELISSA
MENTA
ORIGANO
MAGGIORANA
ROSMARINO
SALVIA
TAB 10 – Vite
Codice
86
87
161
163
166
Codice
uso
Descrizione Colture
Descrizione uso
SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A
VINO
VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA VINO
VITE
UVA DA VINO
UVA DA TRASFORMAZIONE
186
SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A
UVA DA TAVOLA
187
VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA
TAVOLA
849
UVA DA MENSA
22
Allegato 4 – Tabelle colture
TAB 11 – Olivo
Codice
Codice
uso
100
102
111
Descrizione Colture
Descrizione uso
OLIVO
OLIVE DA TAVOLA
OLIVE DA OLIO
TAB 12 – Fruttiferi
Codice
44
71
72
73
74
75
170
172
200
201
202
203
204
205
206
404
405
407
408
432
433
435
441
442
451
452
470
471
472
476
479
518
660
661
670
671
672
673
801
802
803
Codice
uso
Descrizione uso
Descrizione Colture
MELO
NOCCIOLE-FRUTTA A GUSCIO
MANDORLE-FRUTTA A GUSCIO
NOCI COMUNI-FRUTTA A GUSCIO
PISTACCHI-FRUTTA A GUSCIO
CARRUBE-FRUTTA A GUSCIO
FRUTTA A GUSCIO - SPECIE NON DEFINITA
ALTRI FRUTTIFERI - SPECIE NON DEFINITA
AGRUMI (SPECIE NON DEFINITA)
ARANCIO
MANDARINO
CLEMENTINO
LIMONE
POMPELMO
TANGELO MAPO
BABACO
AVOCADO
FICODINDIA
MELOGRANO
BERGAMOTTO
CHINOTTO E CEDRO
LIMETTE
MELE DA TAVOLA
MELE DA SIDRO
PERE DA TAVOLA
PERE DA SIDRO
ALTRE PIANTE ARBOREE DA FRUTTO
LOTO (KAKI)
FICO
NESPOLO
VISCIOLE
ALBERI DA FRUTTA
ALTRE POMACEE
COTOGNO
ALTRE DRUPACEE
ALBICOCCO
CILIEGIO
SUSINO
PESCA DA TAVOLA
PERO
PESCA DA TRASFORMAZIONE
23
Allegato 4 – Tabelle colture
804
831
895
896
PESCA NETTARINA
ACTINIDIA (KIWI)
PERE DA TRASFORMAZIONE
MELE DA TRASFORMAZIONE
950
PRUGNE DA DESTINARE ALLA
TRASFORMAZIONE
958
959
ANANASSI
GUAIAVE, MANGO E MANGOSTANO
TAB 13 – Foraggere con zootecnia biologica
Codice
1
12
Codice
uso
Descrizione Colture
Descrizione uso
GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA
AGROPIRO - GRAMIGNA
12
5 AGROPIRO - GRAMIGNA
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
12
6 AGROPIRO - GRAMIGNA
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
12
8 AGROPIRO - GRAMIGNA
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO)
- PERMANENTE
12
7 AGROPIRO - GRAMIGNA
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5
ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
15
AGROSTIDE - DA FORAGGIO
15
6 AGROSTIDE - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
15
5 AGROSTIDE - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
15
8 AGROSTIDE - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO)
- PERMANENTE
15
7 AGROSTIDE - DA FORAGGIO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5
ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
20
21
PISELLI ALLO STATO SECCO
ANTILLIDE
21
6 ANTILLIDE
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
21
8 ANTILLIDE
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO)
- PERMANENTE
21
7 ANTILLIDE
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5
ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
21
5 ANTILLIDE
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
22
CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO
22
7 CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5
ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
22
8 CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO)
- PERMANENTE
24
Allegato 4 – Tabelle colture
22
5 CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
22
6 CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
24
BIETOLA - DA FORAGGIO
24
4 BIETOLA - DA FORAGGIO
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
26
BROMUS
26
7 BROMUS
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5
ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
26
8 BROMUS
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO)
- PERMANENTE
26
6 BROMUS
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
26
5 BROMUS
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
27
CAROTA - DA FORAGGIO
27
4 CAROTA - DA FORAGGIO
28
CAVOLO - DA FORAGGIO
28
4 CAVOLO - DA FORAGGIO
30
CICERCHIA - DA FORAGGIO
30
2 CICERCHIA - DA FORAGGIO
30
3 CICERCHIA - DA FORAGGIO
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
32
ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO
32
5 ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
32
7 ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5
ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
32
6 ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
32
8 ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO)
- PERMANENTE
38
FESTUCA - DA FORAGGIO
38
5 FESTUCA - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
38
6 FESTUCA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
38
8 FESTUCA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO)
- PERMANENTE
38
7 FESTUCA - DA FORAGGIO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5
ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
41
FLEO
41
5 FLEO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
25
Allegato 4 – Tabelle colture
41
8 FLEO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO)
- PERMANENTE
41
7 FLEO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5
ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
41
6 FLEO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
45
SPELTA - DA FORAGGIO
45
3 SPELTA - DA FORAGGIO
45
1 SPELTA - DA FORAGGIO
LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.)
- DA FORAGGIO
46
46
46
46
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO
- DA FORAGGIO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE
LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.)
1
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
- DA FORAGGIO
PERMANENTE
LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
3
- DA FORAGGIO
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
6
46
8
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.)
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO)
- DA FORAGGIO
- PERMANENTE
46
7
LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5
- DA FORAGGIO
ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
46
5
LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
- DA FORAGGIO
PERMANENTE
LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA
FORAGGIO
47
47
6
LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA
FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
47
7
LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA
FORAGGIO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5
ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
47
8
LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA
FORAGGIO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO)
- PERMANENTE
47
5
LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA
FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
51
LUPOLINA - DA FORAGGIO
51
5 LUPOLINA - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
51
7 LUPOLINA - DA FORAGGIO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5
ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
51
8 LUPOLINA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO)
- PERMANENTE
51
6 LUPOLINA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
53
PANICO - DA FORAGGIO
53
1 PANICO - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
26
Allegato 4 – Tabelle colture
65
PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
9 PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI)
65
67
PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI)
PRATO PASCOLO POLIFITA - DA FORAGGIO
67
6 PRATO PASCOLO POLIFITA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
67
8 PRATO PASCOLO POLIFITA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO)
- PERMANENTE
68
PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO
68
5 PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
68
7 PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5
ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
69
77
77
ALTRE COLTIVAZIONI ANNUALI DA
FORAGGIO
SENAPE - DA FORAGGIO
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
4 SENAPE - DA FORAGGIO
78
SERRADELLA
78
2 SERRADELLA
79
2 VECCE - DA FORAGGIO
79
3 VECCE - DA FORAGGIO
79
VECCE - DA FORAGGIO
79
6 VECCE - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
79
5 VECCE - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
79
7 VECCE - DA FORAGGIO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5
ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
79
8 VECCE - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO)
- PERMANENTE
88
VIGNA CINESE
88
2 VIGNA CINESE
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
90
RAPA - DA FORAGGIO
90
4 RAPA - DA FORAGGIO
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
91
4 NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
91
93
NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO
TRITICALE - DA FORAGGIO
93
3 TRITICALE - DA FORAGGIO
93
1 TRITICALE - DA FORAGGIO
108
140
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
GRANTURCO (MAIS) - INSILATO
COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO
27
Allegato 4 – Tabelle colture
140
4 COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
140
3 COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
149
152
SESAMO DA FORAGGIO
TRIFOGLIO - DA FORAGGIO
152
2 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
152
8 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO)
- PERMANENTE
152
7 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5
ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
152
6 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
152
5 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
152
3 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
154
TRITICALE
350
AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. AGROSTIS CANINA L.)
351
AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. AGROSTIS GIGANTEA ROTH.)
352
AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. AGROSTIS STOLONIFERA L.)
353
AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. AGROSTIS CAPILLARIS L.)
354
CODA DI VOLPE PER LA PRODUZIONE DI
SEME (SP. ARRHENATHERUM ELEATIUS L.)
355
ERBA MAZZOLINA PER LA PRODUZIONE DI
SEME (SP. DACTYLIS GLOMERATA L.)
356
ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI
SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (ECOTIPI))
357
ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI
SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))
358
FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
VICIA FABA L.)
359
FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)
360
FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
FESTUCA OVINA L.)
361
FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
FESTUCA PRATENSIS HUDS.)
362
FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
FESTUCA RUBRA L.)
363
364
365
FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
FESTULOLIUM)
FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA
PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM
BERTOLINI (DC))
FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA
PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM
PRATENSE L.)
28
Allegato 4 – Tabelle colture
368
LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
LOLIUM MULTIFLORUM LAM.)
369
LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.)
370
LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
LOLIUM PERENNE L.)
371
LUPINELLA PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. ONOBRICHIS VICIIFOLIA SCOP.)
372
LUPOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. MEDICAGO LUPOLINA L.)
374
POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA
NEMORALIS L. )
375
POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA
PRATENSIS L.)
376
POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA
PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.)
378
SULLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
HEDYSARUM CORONARIUM L.)
379
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)
381
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.)
383
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.)
384
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.)
385
386
388
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. TRIFOLIUM REPENS L.)
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. TRIFOLIUM REPENS L. VAR.
GIGANTEUM)
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
(SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.)
389
VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
VICIA SATIVA L.)
390
VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.
VICIA VILLOSA ROTH.)
519
ALTRE FORAGGERE ANNUALI
519
3 ALTRE FORAGGERE ANNUALI
519
2 ALTRE FORAGGERE ANNUALI
519
1 ALTRE FORAGGERE ANNUALI
523
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
ALTRI CEREALI - DA FORAGGIO (ANCHE
INSILATI)
537
3 AVENA - DA FORAGGIO
537
1 AVENA - DA FORAGGIO
537
6 AVENA - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
29
Allegato 4 – Tabelle colture
537
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
5 AVENA - DA FORAGGIO
537
545
562
AVENA - DA FORAGGIO
CHENOPODIUM QUINOA
ERBA MEDICA - DA FORAGGIO
562
7 ERBA MEDICA - DA FORAGGIO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5
ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
562
8 ERBA MEDICA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO)
- PERMANENTE
562
6 ERBA MEDICA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
562
5 ERBA MEDICA - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
574
575
FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO
FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO
575
2 FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO
575
3 FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
578
FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO
578
1 FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO
578
3 FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
581
GINESTRINO
581
8 GINESTRINO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO)
- PERMANENTE
581
7 GINESTRINO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5
ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
581
3 GINESTRINO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
581
5 GINESTRINO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
581
6 GINESTRINO
581
2 GINESTRINO
586
GIRASOLE - DA FORAGGIO
586
4 GIRASOLE - DA FORAGGIO
588
588
588
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA
FORAGGIO
GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA
3
FORAGGIO
1
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA
FORAGGIO
594
GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO
594
1 GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO
30
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
Allegato 4 – Tabelle colture
594
3 GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO
599
GRANO SARACENO - DA FORAGGIO
599
1 GRANO SARACENO - DA FORAGGIO
604
GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO
604
1 GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO
604
3 GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO
607
609
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
LEGUMINOSE DA GRANELLA
LINO - DA FORAGGIO
609
4 LINO - DA FORAGGIO
ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
609
3 LINO - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
612
LUPINELLA - DA FORAGGIO
612
7 LUPINELLA - DA FORAGGIO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5
ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
612
8 LUPINELLA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO)
- PERMANENTE
612
6 LUPINELLA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
612
5 LUPINELLA - DA FORAGGIO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
615
LUPINO - DA FORAGGIO
615
3 LUPINO - DA FORAGGIO
615
2 LUPINO - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
622
MELILOTO
622
5 MELILOTO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
622
6 MELILOTO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
622
7 MELILOTO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5
ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
622
8 MELILOTO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO)
- PERMANENTE
625
MIGLIO - DA FORAGGIO
625
1 MIGLIO - DA FORAGGIO
625
3 MIGLIO - DA FORAGGIO
651
PISELLI - DA FORAGGIO
651
2 PISELLI - DA FORAGGIO
651
3 PISELLI - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
31
Allegato 4 – Tabelle colture
678
SCAGLIOLA - DA FORAGGIO
678
1 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO
678
5 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO
678
3 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
678
6 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
678
8 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO)
- PERMANENTE
678
7 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5
ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
684
SEGALA - DA FORAGGIO
684
1 SEGALA - DA FORAGGIO
684
3 SEGALA - DA FORAGGIO
690
SOIA - DA FORAGGIO
690
3 SOIA - DA FORAGGIO
690
2 SOIA - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
693
SORGO - DA FORAGGIO
693
3 SORGO - DA FORAGGIO
693
1 SORGO - DA FORAGGIO
840
SULLA - DA FORAGGIO
840
8 SULLA - DA FORAGGIO
840
7 SULLA - DA FORAGGIO
840
2 SULLA - DA FORAGGIO
840
5 SULLA - DA FORAGGIO
840
6 SULLA - DA FORAGGIO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
840
3 SULLA - DA FORAGGIO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
862
FIENO GRECO
862
8 FIENO GRECO
862
7 FIENO GRECO
862
2 FIENO GRECO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO)
- PERMANENTE
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5
ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER
ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO)
- PERMANENTE
PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5
ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
32
Allegato 4 – Tabelle colture
862
5 FIENO GRECO
PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON
PERMANENTE
862
3 FIENO GRECO
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON PERMANENTE
862
6 FIENO GRECO
PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO
E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
870
871
ORZO
ORZO - DA FORAGGIO
871
1 ORZO - DA FORAGGIO
871
3 ORZO - DA FORAGGIO
ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE
(SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON
PERMANENTE
ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O
PASCOLATO) - NON
33
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Allegato alla D.G.R. 551 del 30/03/2009