SI PUO’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PARTE GENERALE Modello 231/01 di Organizzazione Gestione e Controllo Rev 00 del 26/02/2013 Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26/02/2013 SI PUO’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PARTE GENERALE Pag. 2 di 22 INDICE Termini e definizioni ....................................................................................................... 3 PREMESSA ...................................................................................................................... 4 1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 ....................................................................................................................................... 5 1.1 La responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche ....................... 5 1.2 I reati “presupposto” ............................................................................................ 6 1.3 Le sanzioni .......................................................................................................... 10 1.4 Criteri di imputazione della responsabilità in capo all’ente................................. 10 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLA COOPERATIVA SOCIALE SI PUO’.............................................................................................................................. 13 2.1 Descrizione della cooperativa ................................................................................. 13 2.2 Linee Guida di riferimento nell’elaborazione dei Modelli .................................... 14 2.3 Struttura del Modello 231/01 ............................................................................ 14 2.4 Destinatari del Modello 231/01 e del Codice Etico............................................. 15 2.5 Adozione del Modello ......................................................................................... 15 2.6 Obiettivi e finalità del Modello ............................................................................ 15 3. SISTEMA DISCIPLINARE .......................................................................................... 16 4. ORGANISMO DI VIGILANZA ..................................................................................... 17 4.1 Requisiti dell’Organismo di Vigilanza .................................................................. 17 4.2 Poteri e Funzioni dell’Organismo di Vigilanza ..................................................... 17 4.4 Nomina dell’Organismo di Vigilanza ................................................................... 19 5. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO 231/01 ....................................... 20 5.1 Informazione e formazione ................................................................................. 20 6. RISULTATO FASE DI “RISK ASSESSMENT” ............................................................... 21 SI PUO’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PARTE GENERALE Pag. 3 di 22 Termini e definizioni CCNL: Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nonché i Contratti Integrativi Aziendali. CdA: acronimo di Consiglio di Amministrazione. Codice Etico: documento ufficiale dell’ente che contiene l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della cooperativa nei confronti dei portatori di interesse. Cooperativa: si intende la Cooperativa Sociale Si Può ONLUS. Destinatari: tutti coloro che sono tenuti alla conoscenza e rispetto del Modello di Organizzazione e Controllo. D. Lgs. 231/2001: D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e successive modifiche ed integrazioni. Dipendenti: soggetti che svolgono in favore della cooperativa una prestazione lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione della cooperativa con contratto a tempo indeterminato o determinato. I lavoratori con contratto di collaborazione autonoma, con contratto a progetto, gli interinali e gli stagisti sono equiparati ai Dipendenti per ciò che riguarda l’osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001. Modello Organizzativo o Modello: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo secondo i requisiti del D. Lgs. 231/2001. OdV: acronimo di "Organismo di Vigilanza". Si intende l’organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento. Sistema Disciplinare: documento, parte del Modello Organizzativo, che disciplina le sanzioni irrogabili ai destinatari del Modello per inosservanza delle disposizioni previste. Soggetti Apicali o Apicali: soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della cooperativa, di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso. Soggetti Subordinati o Subordinati: soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale. Stakeholders o Portatori di Interesse: soggetti portatori di interesse nei confronti della cooperativa, siano essi interni od esterni alla sfera aziendale. SI PUO’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PARTE GENERALE Pag. 4 di 22 PREMESSA Lo scopo del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (nel seguito denominato anche "Modello Organizzativo") è di escludere la responsabilità amministrativa della cooperativa Sociale Si Può (di seguito Cooperativa)” nel caso di commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001 da parte di soci, amministratori, dipendenti o, in generale, collaboratori. L'obiettivo specifico è di ottimizzare il sistema di controllo in modo finalizzato al rispetto dei dettami del D.Lgs 231/2001 e quindi: porre le condizioni per prevenire i reati, evitando sanzioni e provvedimenti; evitare in ogni caso comportamenti inidonei e non etici nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nei confronti di tutte le parti interessate da parte di chi opera presso la cooperativa (dipendenti, collaboratori) e di chi opera per conto della stessa (fornitori, partner, ecc). L'ambito di applicazione del Modello Organizzativo è costituito da tutte le aree di processi aziendali interni ed esterni della cooperativa. SI PUO’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PARTE GENERALE Pag. 5 di 22 1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 1.1 La responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” – emanato in esecuzione della delega di cui all’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 - ha introdotto nel sistema normativo italiano il concetto di responsabilità penale per le persone giuridiche, adeguando la normativa interna ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già da tempo aderito. Il citato Decreto ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità diretta delle società per alcuni reati, commessi nell’interesse o a vantaggio delle stesse da: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, di fatto, la gestione e il controllo della stessa (cosiddetti Soggetti Apicali); persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti Soggetti Subordinati). Tale responsabilità, denominata amministrativa dal Legislatore, ma caratterizzata dall’esistenza di profili di rilievo penale a carico degli enti, si affianca alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato. La responsabilità amministrativa dell’Ente viene esclusa nell’ipotesi in cui l’agente abbia commesso il fatto nell’interesse esclusivo proprio o di terzi estranei. La nuova responsabilità amministrativa introdotta dal Decreto mira innanzitutto a colpire il patrimonio delle società che abbiano tratto vantaggio dalla commissione di alcune individuate fattispecie criminose. E’ quindi prevista, in tutti i casi, l’applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda delle gravità del reato e della capacità patrimoniale della società. Per le ipotesi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la PA, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati. Il sistema prevede, inoltre, l’istituzione di un Organismo di controllo interno alla società (OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei Modelli, nonché di curarne l’aggiornamento. I suddetti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze: individuare i processi e le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; prevedere specifici protocolli e procedure utili a prevenire la commissione dei reati; individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo (OdV) deputato da vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello; introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. SI PUO’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PARTE GENERALE Pag. 6 di 22 1.2 I reati “presupposto” I reati, che se commessi da parte dei soggetti apicali o subordinati comportano in capo alla società la responsabilità amministrativa di cui al Decreto 231/01, sono contenute nel capo I, sezione III, del medesimo testo di legge. La prima tipologia di reati cui consegue la responsabilità amministrativa della Società è quella dei reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, che vengono dettagliati negli artt. 24 e 25 del Decreto 231/01, ovvero: indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un Ente pubblico (316 ter cod. pen.), truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.), frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.), corruzione per atto d’ufficio (artt. 318 e 321 cod. pen.), corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 e 321 cod. pen.), corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 cod. pen.), istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.), corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 322 cod. pen.), concussione (art. 317 cod. pen.), malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 bis cod. pen.), peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis cod. pen.). L’art. 25 bis del Decreto 231/01, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 novembre 2001 n. 409, (recante disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro, in vigore dal 27 settembre 2001) richiama i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, ovvero: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.), alterazione di monete (art. 454 cod. pen.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.), SI PUO’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PARTE GENERALE Pag. 7 di 22 Un’ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa della Società è, inoltre costituita dai reati societari, categoria disciplinata dall’art. 25-ter del Decreto 231/01, disposizione introdotta dal Decreto 231/01 legislativo 11 aprile 2002 n.61, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla Legge 28 dicembre 2005, n.262, la cui versione aggiornata è in vigore dal 12 gennaio 2006: false comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. Civ.), false comunicazioni sociali in danno dell’ente, dei soci o dei creditori (art. 2622 Cod. Civ., nella nuova formulazione disposta dalla Legge 262/2005), falso in prospetto (art. 2623 Cod. Civ., abrogato dall’art. 34 della Legge 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l’art. 173 bis del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della ente di revisione (art. 2624 Cod. Civ.), impedito controllo (art. 2625 Cod. Civ.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Cod. Civ.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 Cod. Civ.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della ente controllante (art. 2628 Cod. Civ.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Cod. Civ.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis Cod. Civ.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 Cod. Civ.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 Cod. Civ.), illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 Cod. Civ.), aggiotaggio (art. 2637 Cod. Civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62), ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 Cod. Civ., modificato dalla Legge n. 62/2005 e dalla Legge 262/2005). L’intervento riformatore non si è fermato e, con la Legge del 14 febbraio 2003, n. 7, che ha ratificato la Convenzione di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo, è stato introdotto l’art. 25 quarter, con cui si estende ulteriormente l’ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalla leggi speciali. Successivamente la Legge 11 agosto 2003, n. 228, ha introdotto l’art. 25 quinques, a mente del quale la Società è responsabile dei delitti contro la personalità individuale, contenente misure contro la tratta delle persone, la cui versione aggiornata è in vigore dal 2 marzo 2006 (art. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater n.1, 600 quinques, 601 e 602 cod. pen.). Più di recente la L. n. 62/2005, c.d. Legge Comunitaria, e L. n. 262/2005, meglio conosciuta come Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto 231/01. E’ stato infatti introdotto l’art. 25 sexies, relativo ai reati di abuso dei mercati (c.d. market abuse: artt. 184, 185 del D. lgs. N. 58/1998). La Legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha inoltre introdotto l’art 25 quarter 1 del Decreto 231/01, che prevede la responsabilità amministrativa da reato della Società nell’ipotesi che sia integrata la fattispecie di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Tale Legge ha dettato le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere la pratica di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine, in vigore dal 2 febbraio 2006. In seguito, la Legge 16 marzo 2006, n. 146 che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 SI PUO’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PARTE GENERALE Pag. 8 di 22 novembre 2000 e il 31 Maggio 2001, ha previsto la responsabilità delle Società per alcuni reati aventi carattere transnazionale. La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l’applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché quanto alla territorialità: sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato. Il Legislatore italiano ha poi novellato il Decreto 231/01 mediante la Legge 3 agosto 2007, n. 123, e, in seguito, mediante il D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231. Con la Legge n. 123/2007, è stato introdotto l’art. 25 septies del Decreto 231/01, poi sostituito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità delle Società per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e delle sicurezza sul lavoro. Il D. Lgs. n. 231/2007, viceversa, ha introdotto l’art. 25 octies del Decreto 231/01, a mente del quale la Società è responsabile per la commissione dei reati di ricettazione (art. 648 cod. pen.), riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.) La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto, infine, l’art. 24 bis del Decreto 231/01, che estende la responsabilità delle Società anche ad alcuni reati c.d. informatici. Nel Luglio 2009, alcune importanti novità sono state apportate al D.Lgs 231/2001. In particolare: il 2 Luglio 2009 il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge S.733-B recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che prevede, tra l’altro, l’inserimento nel D. Lgs. 231/2001, dell’articolo 24-ter-delitti di criminalità organizzata; il 9 Luglio 2009 il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge 1195 B, che, tra l’altro, modifica l'art 25 bis del D. Lgs. 231/2001 ed inserisce nel medesimo Decreto 231/01 l'art 25 bis. 1 -delitti contro l'industria e il commercio e l'art 25 nonies -delitti in materia di violazioni del diritto d'autore. Pertanto, sono state introdotte nel novero dei reati presupposto le seguenti fattispecie: 1) reati previsti dall’art. 24-ter: delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90) associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.); delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p) SI PUO’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PARTE GENERALE Pag. 9 di 22 Infine, l’art. 24-ter stabilisce che se la Società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati precedentemente indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. 2) reati previsti dall’art. 25-bis: contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.) 3) reati previsti dall’art. 25-bis.1: Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater. c.p.). Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis. c.p.); Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.). 4) reati previsti dall’art. 25 nonies: Sanzioni penali in materia di diritto d’autore ai sensi degli Artt. 171, 171-bis, 171ter, 171-septies, 171-octies della legge n. 633/1941 (legge sul diritto d’autore). Per completezza, deve ricordarsi, inoltre, che l’art. 23 del Decreto 231/01 punisce l’inosservanza delle sanzioni interdittive, che si realizza qualora alla Società sia stata applicata, ai sensi del Decreto 231/01, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti. Il D.Lgs 121/2011 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 7 luglio 2011 ha introdotto nel D.Lgs 231/01 l'art. 25-undecies i “Reati ambientali” estendendo la responsabilità amministrativa anche per i reati ambientali introdotti nel codice penale ( introduzione dell’art. 727-bis e 733-bis) e previsti dalla normativa di settore: D. Lgs. 152/2006 (modificata), legge 7 febbraio 1992, n. 150, legge 28 dicembre 1993, n. 549 e D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202. Il D. Lgs. 109/2012, recante norme in attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ha introdotto l’art. 25 duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”. La legge anticorruzione n. 190 del 2012 ha introdotto nel novero dei reati previsti dal Decreto 231/2001 i reati di corruzione tra privati (art.25-ter D.Lgs 231/01) e l’induzione indebita a dare o promettere utilità (art.25 D.Lgs 231/01). SI PUO’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PARTE GENERALE Pag. 10 di 22 1.3 Le sanzioni Per quanto concerne le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa dipendente da reato, il Decreto 231/01 ne individua una serie articolata. In sintesi, esse sono così riassumibili: sanzioni pecuniarie (artt. da 10 a 12); sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17); confisca (art. 19); pubblicazione della sentenza (art. 18). Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l’accertamento della responsabilità della Società, nonché la determinazione dell’an e del quantum della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa. 1.4 Criteri di imputazione della responsabilità in capo all’ente. I presupposti oggettivi per l’applicazione della disciplina di cui al D. Lgs 231/2001 si evincono dall’art. 5 del medesimo Decreto e sono i seguenti: commissione da parte dei soggetti apicali o subordinati di uno dei reati previsti dalla normativa di cui si tratta; il fatto costituente reato sia stato commesso in tutto o anche solo in parte, nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Il concetto di interesse è strettamente connesso ad un concetto di finalizzazione del reato: affinché sussista responsabilità in capo all’ente, è sufficiente che il reato sia stato compiuto con l’intenzione di far acquisire all’ente una utilità economica; senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita. Il termine vantaggio, invece, fa riferimento alla concreta acquisizione di un’utilità economica, da parte dell’ente, a prescindere dalle intenzioni che hanno spinto l’agente al compimento del reato. Pertanto, accertato il compimento di uno dei reati sopra elencati, da parte dei soggetti funzionalmente collegati all’ente, per la sussistenza della responsabilità in capo allo stesso sarà sufficiente che gli agenti abbiano commesso il fatto per favorire in termini economici l’ente medesimo; e ciò anche se da una verifica ex post si accerta che tale utilità non è stata conseguita. Se poi, ed in alternativa, a prescindere dalle intenzioni che hanno mosso la condotta dell’agente, l’ente ha conseguito un effettivo vantaggio economico, l’ente è chiamato a rispondere per il fatto compiuto dall’agente. Ai fini della responsabilità dell'ente non è però sufficiente che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo, nei termini sopra delineati; è necessario che il reato costituisca espressione della politica aziendale o quanto meno che esso derivi da una “colpa di organizzazione”. Ne consegue che, se all’ente non è imputabile alcuna “colpa”, esso non soggiace alle sanzioni previste dal D. Lgs 231/2001. SI PUO’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PARTE GENERALE Pag. 11 di 22 La normativa dispone che la “colpa dell’organizzazione”, e di conseguenza la responsabilità dell’ente, è esclusa se prima della commissione del reato l’ente ha adottato ed efficacemente attuato Modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. A riguardo bisogna distinguere due ipotesi: 1. Per i reati commessi da soggetti in posizione “apicale”, il D.lgs. 231/01 introduce una sorta di presunzione relativa di responsabilità dell’ente, dal momento che si prevede l’esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra: che «l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»; che «il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»; che «le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e di gestione»; che «non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo». Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell’ente possa essere esclusa. 2. Se il reato è stato commesso da soggetti in posizione “subordinata”, non sussiste la presunzione di responsabilità in capo all’ente; affinché questi venga chiamato a rispondere sarà onere del magistrato nelle more del processo, accertare che la commissione del reato è stata resa possibile all’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In questa ipotesi, il D.lgs. 231/01 riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati). L’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre «se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi». 1.5 Il presupposto di esclusione della responsabilità dell’Ente: l’adozione e l’effettiva implementazione del Modello 231/01 di Organizzazione, Gestione e Controllo In presenza di reati commessi dai soggetti apicali o subordinati, compiuti nell’interesse o a vantaggio della Società al quale questi soggetti sono funzionalmente collegati, gli artt. 6 e 7 del Decreto 231/01 dispongono che la responsabilità della Società non sussiste laddove questi abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto modelli organizzativi idonei a prevenire reati della medesima specie di quelli che si sono verificati. Ferma l’adozione del Modello 231/01, la normativa in esame prevede altresì che: la Società abbia provveduto all’istituzione di un Organismo di controllo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei Modelli nonché di curarne l’aggiornamento; l’Organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all’attuazione ed all’osservanza del Modello 231/01; l’autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente il Modello 231/01; SI PUO’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PARTE GENERALE Pag. 12 di 22 Il Decreto 231/01 non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello 231/01 di organizzazione: esso si limita a dettare alcuni principi di ordine generale parametrati in funzione dei differenti soggetti che potrebbero commettere un reato. La finalità del Modello è di attuare un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, in totale sintonia con il concetto di elusione fraudolenta previsto dall’art. 6 del Decreto 231. Il Modello 231/01 non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette alla società di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare. SI PUO’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PARTE GENERALE Pag. 13 di 22 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLA COOPERATIVA SOCIALE SI PUO’ 2.1 Descrizione della cooperativa La Cooperativa è stata costituita nel 1997 con l’obiettivo di progettare, costruire e gestire nel territorio della Valle Camonica e Alto Sebino servizi psichiatrici previsti dalle leggi nazionali e regionali. Fin dalla costituzione la cooperativa ha operato in stretto collegamento con il movimento cooperativo già radicato nel territorio e con il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Valle Camonica-Sebino. Oltre alla progettazione e gestione di servizi psichiatrici, la cooperativa collabora con le organizzazioni del territorio attive nel campo della salute mentale e partecipa ad iniziative finalizzate all’inserimento e reinserimento sociale delle persone con problemi psichici. Nel dettaglio la cooperativa gestisce i seguenti servizi: Comunità Protetta Alta Assistenza (accreditata da parte di Regione Lombardia per 10 posti) Centro Diurno (accreditato da Regione Lombardia per 20 posti) Programma di Residenzialità Leggera Servizio di Assistenza Domiciliare Progetti di inserimento lavorativo e di inclusione sociale. L’attività della cooperativa viene annualmente rendicontata agli stakeholder nel bilancio sociale (http://www.coopsipuo.it/bilancio.htm), pubblicato sul sito istituzionale (www.coopsipuo.it), a cui si rimanda per avere informazioni sull’attività della cooperativa e sulla struttura organizzativa. Il modello di governo della cooperativa prevede i seguenti organi sociali: Assemblea dei soci; Consiglio di amministrazione; Revisore dei conti. In allegato la composizione degli organi sociali e l’organigramma della cooperativa Governance). (Allegato L’assetto organizzativo è caratterizzato da unità organizzative di supporto che operano per la struttura e unità specifiche dedicate all’erogazione dei servizi. L’organigramma è definito e costantemente aggiornato, sono attributi con chiarezza ruoli e responsabilità. La cooperativa è certificata secondo i requisiti ISO 9001/2008 per i servizi Comunità Protetta ad Alta Assistenza (CPA) e Centro Diurno (CD). Ciò comporta un costante aggiornamento dei processi e dei mansionari in essere, ed un’attenzione costante per il miglioramento continuo della qualità del servizio. In tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la cooperativa è dotata di una struttura organizzativa conforme alla normativa vigente (D.Lgs 81/2001) nell’ottica di eliminare, ridurre e gestire i rischi dei lavoratori; lo stesso dicasi per gli adempimenti e le nomine relative alla gestione della privacy e sicurezza dei dati. L’Ente è inoltre soggetto a Revisione periodica da parte del revisore legale. SI PUO’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PARTE GENERALE Pag. 14 di 22 2.2 Linee Guida di riferimento nell’elaborazione dei Modelli L’art. 6, comma 3, del Decreto dispone espressamente che i Modelli di Organizzazione e Controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento predisposti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con gli altri Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull’idoneità dei Modelli a prevenire i reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001. Il presente Modello 231/01 si conforma alle “Linee guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001” di Confcooperative approvate dal Ministero della Giustizia con comunicazione del 10 novembre 2010. 2.3 Struttura del Modello 231/01 Il Modello si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale ed un Documento di analisi dei rischi. Fanno parte del Modello anche il Codice Etico e il Sistema Disciplinare. Sono allegati al Modello: a) Organigramma Ente (Allegato Governance); b) Mappa delle Figure Apicali (Allegato Governance); c) Flussi OdV; d) Procedure attuative aziendali e/o Protocolli, Job description, etc; e) Elenco dei reati; f) Regolamento dell’Organismo di Vigilanza. Gli allegati al Modello, essendo documenti operativi e soggetti a revisione costante non richiedono l’aggiornamento dell’intero Modello ed una formale approvazione del CdA ma una delibera dell’OdV, previa approvazione dei contenuti da parte del Presidente (solo per i documenti citati nei punti a), b), c), d), e). Le regole contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico. Va comunque precisato che il Modello, in considerazione delle finalità che intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, ha una portata diversa rispetto al Codice Etico. In particolare: il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale a tutti i portatori di interesse che entrano in rapporto l’ente, ed ha lo scopo di esprimere dei principi di deontologia aziendale che la cooperativa stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i destinatari del Modello; il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto legislativo 231 del 2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati, ed ha lo scopo di consentire alla cooperativa di usufruire dell’esimente di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto stesso nonché adeguare l’organizzazione aziendale a quanto richiesto dalle DGR della Regione Lombardia in tema di requisiti di accreditamento. SI PUO’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PARTE GENERALE Pag. 15 di 22 2.4 Destinatari del Modello 231/01 e del Codice Etico Il presente Modello, ex art. 5 del Decreto, è destinato a: i lavoratori soci e non soci; gli amministratori e i membri degli altri organi sociali; collaboratori esterni e liberi professionisti, che intrattengono rapporti non occasionali con la cooperativa; i partner (cioè i soggetti che partecipano con la cooperativa ad accordi associativi, non temporanei, di natura imprenditoriale in qualunque forma realizzati). Altri fornitori e/o consulenti che non rientrano nelle categorie sopra previste (terzi destinatari) non sono soggetti ad alcuna attività di vigilanza da parte della cooperativa che di conseguenza, non può essere ritenuta responsabile per i comportamenti illeciti tenuti da tali soggetti. Tuttavia poiché astrattamente è possibile che si configuri una coincidenza di interessi nella commissione dei reati da parte di questi soggetti per uno o più reati previsti nel Decreto 231/01, la cooperativa vincola gli stessi al rispetto di specifiche prescrizioni del Codice Etico del quale viene loro consegnata una copia controfirmata per accettazione. 2.5 Adozione del Modello In conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto l’approvazione e l’adozione formale del Modello, così come le successive modifiche ed integrazioni, avvengono con delibera del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche al Modello possono ritenersi necessarie a seguito di aggiornamenti normativi, cambiamenti nell’organizzazione, nei processi e nelle attività aziendali, al verificarsi di eventi straordinari (gravi violazioni, contestazioni, sanzioni ecc.). Dopo la delibera del CdA, è compito dell’Organismo di Vigilanza procedere all’attuazione e alla diffusione delle innovazioni apportate. 2.6 Obiettivi e finalità del Modello L’ente con l’introduzione del Modello di gestione, organizzazione e controllo intende perseguire i seguenti obiettivi: liceità, intesa nei termini della garanzia dell’esercizio delle attività proprie dell’ente nel rispetto di Norme, Leggi e Regolamenti; etica, quale elemento cardine di buon governo e di corretto assolvimento degli obiettivi degli enti, anche in relazione al proprio ruolo sociale; trasparenza, relativa alla piena e corretta circolazione delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo degli enti, sia fra questi ultimi e gli interlocutori esterni; efficacia dell’azione, tanto più garantita se norme, regolamenti e leggi vengono seguiti e rispettati nell’interesse delle policy regionali. Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa con l’adozione del Modello 231/01 si pone l’obiettivo di dotare l’ente di un complesso di principi di comportamento e di protocolli ad integrazione degli strumenti organizzativi e di controllo interni che risponda alle finalità e alle prescrizioni del D.Lgs.231. La finalità del Modello è quella di attuare un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, in totale sintonia con il concetto di elusione fraudolenta del modello previsto dall’art. 6 del Decreto 231. SI PUO’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PARTE GENERALE Pag. 16 di 22 In particolare, mediante l’individuazione delle attività esposte al rischio di reato il Modello si propone le finalità di: diffondere la necessaria consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della cooperativa di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello, in un illecito sanzionabile, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della cooperativa; sottolineare che, tali forme di comportamento illecito, sono sistematicamente condannate dalla cooperativa, in quanto sono contrarie ai principi etico-sociali cui si attiene, oltre che alle disposizioni di legge; informare tutti gli interessati che la violazione delle prescrizioni contenute nel comporterà l’applicazione di sanzioni, ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale; consentire alla cooperativa, grazie ad una costante azione di monitoraggio sui “processi e attività a rischio di reato”, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi. 3. SISTEMA DISCIPLINARE Per garantire l’effettiva applicazione del sistema normativo di cui al Decreto 231/2001 nonché l’applicazione del Modello Organizzativo adottato, assume particolare importanza l’adozione di un adeguato Sistema Disciplinare volto a punire i comportamenti contrari alle normative e agli obiettivi stabiliti. E’ evidente che le violazioni delle norme e delle prescrizioni contenute nel Modello costituiscano una grave compromissione del rapporto di fiducia instaurato tra la cooperativa e il Dipendente/Dirigente/Collaboratore e debbano essere perseguite sul profilo disciplinare a prescindere dal fatto che tale comportamento costituisca e sia autonomamente perseguito quale reato. L’inosservanza delle regole potrà condurre all’applicazione di sanzioni disciplinari, valutate caso per caso, e graduate a seconda della gravità della violazione. Qualsiasi provvedimento disciplinare dovrà, in ogni caso, rispettare le previsioni dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, nonché le procedure e le garanzie previste dalle norme di legge e di contratto regolanti il rapporto di lavoro (CCNL). La parte del Modello comprendente il Codice Etico e il Sistema Disciplinare, è messa a conoscenza di tutti i dipendenti mediante affissione in bacheca. SI PUO’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PARTE GENERALE Pag. 17 di 22 4. ORGANISMO DI VIGILANZA 4.1 Requisiti dell’Organismo di Vigilanza In base a quanto disposto dagli articoli 6, comma 1, lett. b) e 7, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 231/2001, l’Organismo di Vigilanza deve possedere requisiti di: autonomia e indipendenza, professionalità, continuità di azione e onorabilità. Autonomia: deve essere assicurata all’OdV completa autonomia, intesa come libera capacità decisionale, di autodeterminazione e di azione, con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell’esercizio delle proprie funzioni. Tale autonomia va esercitata soprattutto rispetto ai vertici societari, nel senso che l’Organismo dovrà rimanere estraneo a qualsiasi forma di interferenza e pressione da parte dei vertici stessi e non dovrà in alcun modo essere coinvolto nell’esercizio di attività di gestione che esorbitino dai compiti specificamente assegnati in funzione della propria attività. L’autonomia comporta infine la possibilità per l’organismo di vigilanza di autodeterminarsi fissando le proprie regole comportamentali e procedurali per il tramite di un regolamento dallo stesso adottato. Indipendenza: la posizione dell’Organismo di Vigilanza deve essere quella di un organismo terzo gerarchicamente collocato al vertice della linea di comando, libero da legami di sudditanza rispetto al vertice aziendale, capace di adottare provvedimenti ed iniziative insindacabili. Professionalità: il requisito della professionalità assume connotati prettamente soggettivi, che andranno verificati per ciascun componente, con una preventiva analisi del curriculum vitae e delle concrete esperienze lavorative di ognuno di essi. In particolare, occorre che l’OdV sia composto da soggetti dotati di specifiche conoscenze in materia di metodologie ed attività di controllo, valutazione e gestione dei rischi, organizzazione aziendale, finanza, revisione e gestione, oltre che capacità specifiche in relazione all’attività ispettiva e consulenziale. Continuità di azione: la continuità di azione va intesa in termini di effettività dell’attività di vigilanza e controllo ed in termini di costanza temporale dello svolgimento delle funzioni dell’OdV. Onorabilità: i componenti dell’Organismo di Vigilanza, visto il ruolo che sono chiamati a ricoprire, devono presentare necessariamente un profilo etico di indiscutibile valore. Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche. 4.2 Poteri e Funzioni dell’Organismo di Vigilanza I principali compiti affidati all’OdV hanno per oggetto: verifica e vigilanza sul Modello 231/01, ovvero: - verificare l’adeguatezza del Modello 231/01, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l’eventuale realizzazione; - verificare l’effettività del Modello 231/01, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello 231/01 stesso. aggiornamento del Modello 231/01, ovvero: - curare l’aggiornamento del Modello 231/01, proponendo, se necessario, al Consiglio di Amministrazione o alle funzioni aziendali eventualmente competenti, l’adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l’adeguatezza e l’efficacia, anche in considerazione di eventuali SI PUO’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PARTE GENERALE Pag. 18 di 22 sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell’attività aziendale e/o riscontrate significative violazioni del Modello 231/01; informazione e formazione sul Modello 231/01, ovvero: - promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello 231/01 presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (destinatari); - promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un’adeguata conoscenza del Modello 231/01 da parte di tutti i destinatari; - riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello 231/01. gestione dei flussi informativi da e verso l’OdV, ovvero: - assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del Modello 231/01; - esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello 231/01, ivi incluso per ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso; - informare gli organi competenti, in merito all’attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate; - segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello 231/01 ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto; - in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi. 4.3 Informativa da e verso l’Organismo di Vigilanza L’ente ha l’obbligo di informativa verso l’Organismo di Vigilanza, relativamente ai seguenti flussi informativi: flussi informativi generali; flussi informativi specifici (relativi alle procedure adottate). Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini dell’ente sono tenuti ad informare, ogni qualvolta l’evento si verifichi e tempestivamente, l’Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a: norme comportamentali prescritte dal Codice Etico e dal Modello; principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate dai protocolli e dalle procedure aziendali rilevanti ai fini del Decreto. Inoltre tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere, ogni qualvolta l’evento si verifichi e tempestivamente, all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti: commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto 231/01; provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dalla quale si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al D.Lgs 231/01, avviate anche nei confronti di ignoti; notizie evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti in relazione al Modello e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale. SI PUO’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PARTE GENERALE Pag. 19 di 22 Oltre a quanto previsto sopra le funzioni aziendali individuate, nell’ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza, sono tenuti a fornire, con periodicità o ogni qualvolta l’evento si verifichi, all’Organismo di Vigilanza le informazioni richieste dalle relative procedure. Tutte le informazioni, generali e specifiche, devono essere fornite in forma scritta e non anonima ed indirizzate al Presidente dell’Organismo di Vigilanza. Sono previsti flussi informativi anche in capo all’OdV nei confronti degli organi sociali secondo quanto previsto nel regolamento relativo al proprio funzionamento (Regolamento dell’OdV). L’OdV predisporrà un piano annuale delle verifiche da presentare al CdA e relazionerà al CdA sulla propria attività con frequenza almeno annuale (relazione annuale). Altri report sull’attività dell’OdV possono essere redatti su specifica richiesta dell’organo amministrativo. Ogni informazione e segnalazione prevista nel Modello è conservata dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 196/2003. A carico dei componenti l’Organismo di Vigilanza vi è l’obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie di cui vengono a conoscenza nell’esercizio del loro mandato. 4.4 Nomina dell’Organismo di Vigilanza L’Organismo di Vigilanza viene istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, contestualmente viene adottato il presente Modello 231/01 di Organizzazione, Gestione e Controllo. Gli amministratori definiscono le cause di decadenza, di revoca e di ineleggibilità dalla carica di membri dell’OdV. Il CdA si impegna ad autorizzare, previa richiesta dell’OdV, eventuali spese richieste e legate all’attività di vigilanza propria dell’OdV. La nomina dell’OdV, i suoi compiti ed i suoi poteri, sono oggetto di tempestiva comunicazione alla struttura. SI PUO’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PARTE GENERALE Pag. 20 di 22 5. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO 231/01 5.1 Informazione e formazione Il Modello 231/01 è comunicato formalmente agli organi sociali ed al personale della cooperativa, mediante una riunione informativa (su finalità e contenuti del Modello), e consegna di una copia del Codice Etico. Della eseguita consegna e dell’impegno da parte dei Destinatari al rispetto delle regole previste viene conservata traccia documentale agli atti dell’OdV. Per i nuovi assunti si prevede la consegna di un set informativo, costituito da un estratto del Modello e del Codice Etico e con cui assicurare agli stessi le conoscenze considerate di maggior rilievo. Per i terzi destinatari tenuti al rispetto del Modello, lo stesso è reso disponibile sul sito della cooperativa. In riferimento a tale aspetto, al fine di formalizzare l’impegno al rispetto dei principi e regole del Modello, nonché dei protocolli e delle procedure ad esso allegati, è previsto l’inserimento nei contratti di riferimento di un’apposita clausola e, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa. Per garantire l’effettiva conoscenza del Modello con tutti i suoi elementi costitutivi a tutti i livelli, soprattutto in seguito agli aggiornamenti, il CdA in collaborazione con l’OdV, annualmente pianifica ed attua adeguati interventi informativi rivolti al personale ed a collaboratori esterni. Il programma di informazione e di coinvolgimento dei destinatari del Modello è definito, documentato, implementato, monitorato e periodicamente aggiornato. In aggiunta all’attività di informazione dei destinatari, l’OdV ha il compito di curarne la periodica e costante formazione, ovvero di promuovere e monitorare l’implementazione di iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello, delle procedure e dei protocolli ad esso allegati, al fine di incrementare la cultura di eticità all’interno dell’ente. SI PUO’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PARTE GENERALE Pag. 21 di 22 6. RISULTATO FASE DI “RISK ASSESSMENT” A seguito si riporta la tabella che elabora i risultati della fase di “risk assessment”. L’analisi condotta presso la Cooperativa Sociale Si Può evidenzia un livello di rischio accettabile per le categorie di reato riportate in tabella. Si rimanda al documento “Analisi dei rischi” la definizione di rischio accettabile. Categoria Reati Processo Gestione delle risorse umane Gestione Comunità Protetta ad Alta Assistenza Delitti contro la personalità individuale (CPA) ART 25-quinquies Gestione Centro Diurno "Al Castelletto" (CD) Gestione progetti Residenzialità Leggera (RL) Gestione servizio Assistenza Domiciliare Progetto Innovativo Regionale Inserimento Lavorativo e Progetti di inclusione sociale Approvvigionamento beni e servizi Delitti contro l'industria e il commercio – Gestione Comunità Protetta ad Alta Assistenza ART. 25-bis.1 (CPA) Gestione Centro Diurno "Al Castelletto" (CD) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati - Gestione sistemi informativi e tutela della privacy interna e degli utenti ART 24-bis Gestione marketing e comunicazione. Disposizioni in materia di criminalità organizzata Approvvigionamento beni e servizi e all’infiltrazione mafiosa - ART. 24-ter Gestione concessioni, gare/appalti, contratti e convenzioni Gestione sicurezza luoghi di lavoro Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi Gestione Comunità Protetta ad Alta Assistenza (CPA) o gravissime - ART 25-septies Gestione Centro Diurno "Al Castelletto" (CD) Progetto Innovativo Regionale Inserimento Lavorativo e Progetti di inclusione sociale Approvvigionamento beni e servizi Gestione contabile e amministrativa. Reati societari - ART. 25-ter Gestione delle risorse umane Gestione incombenze societarie. Gesione dei rapporti con gli organi sociali e di controllo. Gestione finanziaria Ricettazione, riciclaggio - ART.25-octies Approvvigionamento beni e servizi Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore Gestione sistemi informativi e tutela della privacy interna e degli utenti - ART.25-nonies Gestione marketing e comunicazione. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria - ART.25-novies Gestione delle risorse umane SI PUO’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PARTE GENERALE Categoria Reati Reati contro la PA (Corruzione e concussione) ART. 25 d.lgs 231/2001 - (Indebita percezione di erogazioni, Truffa, Frode informatica) - ART. 24 d.lgs 231/2001 Reati ambientali - ART. 25-undecies Impiego manodopera irregolare - Art. 25duodecies Pag. 22 di 22 Processo Gestione sicurezza luoghi di lavoro Gestione finanziaria Approvvigionamento beni e servizi Gestione della fatturazione attiva dei servizi e delle prestazioni erogate. Gestione contabile e amministrativa. Gestione delle risorse umane Gestione concessioni, gare/appalti, contratti e convenzioni Autorizzazione al funzionamento, accreditamento e contrattualizzazione con ASL/RL Gestione Ispezioni e Verifiche della Pubblica Amministrazione Fund raising Legale e contenzioso Gestione Comunità Protetta ad Alta Assistenza (CPA) Gestione Centro Diurno "Al Castelletto" (CD) Gestione progetti Residenzialità Leggera (RL) Gestione servizio Assistenza Domiciliare Progetto Innovativo Regionale Inserimento Lavorativo e Progetti di inclusione sociale Gestione ambientale Gestione delle risorse umane