IL DANNO ALLA PERSONA NELLA PROSPETTIVA EUROPEA
di Marco Bona∗
INDICE GENERALE
Le regole attuali del risarcimento del danno alla persona che si possono riscontrare nei diversi
Stati Membri risultano ancora di gran lunga diverse tra loro, e certo sul punto non sono necessarie
particolari dimostrazioni1. A questo proposito è sufficiente avere avuto una qualche esperienza
pratica a livello di cross-border litigation, o avere partecipato ad uno dei convegni annuali
organizzati dalla Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers (www.peopil.com).
Le ragioni delle divergenze sono piuttosto semplici: non solo background sociali ed
economici differenti, ma altresì percorsi storici e giuridici ben difficilmente assimilabili tra loro.
Ciò non significa che non vi siano punti in comune tra i diversi Stati europei, oppure che non
vi siano già stati dei fenomeni di convergenza. Invero, forse per pura casualità, forse per merito
della Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa n. 7-75 sul danno alla persona2,
forse per effetto di una circolazione dei modelli risarcitori attraverso lo sviluppo di una cultura
giuridica sempre più “europeizzata”, sta di fatto che si è sicuramente venuta ad affermare una serie
di principi generali sostanzialmente sovrapponibili tra loro: ciò soprattutto in relazione alle vittime
primarie. E’ però opportuno tenere presente che si tratta di principi che trovano applicazione in
modo assai variegato all’interno di ogni Stato membro: sia sufficiente qui richiamare le modalità di
quantificazione dei danni non patrimoniali, oppure i diversi approcci che si hanno nella valutazione
medica delle lesioni laddove si contrappongono sistemi in cui il medico legale indica delle
percentuali di invalidità e sistemi in cui l’esperto medico non fornisce questo tipo di contributo.
Ad ogni modo, ipotizzare oggi a livello europeo una unificazione delle norme sostanziali sul
danno alla persona è irrealistico. Del resto, sarebbe metodologicamente errato procedere nella
direzione di una drastica unificazione imposta dall’alto sulla base di principi lungi dall’essere
interpretati in senso univoco all’interno dei singoli paesi, ad esempio a partire dal principio della
restitutio in integrum che è richiamato in tutti gli Stati membri ma trova applicazioni diversissime.
L’unificazione in questa materia, posto che rientri oggi tra le competenze della U.E., avrebbe, tra i
tanti effetti indesiderati, quello di appiattire i diversi sistemi europei su delle regole ispirate ad uno
o due modelli, in un contesto in cui in realtà non vi è alcun modello risarcitorio che in Europa abbia
tanto prestigio da potersi imporre sugli altri. Non è poi affatto scontato né che le divergenze siano in
sé e per sé un dato negativo (a partire dalla semplice constatazione che le diversità impongono il
confronto e la competizione tra i sistemi giuridici, avviando auspicabilmente una selezione verso
soluzioni più ottimali di protezione della vittima), né che le stesse non possano risolversi, se affidate
ad un processo “spontaneo” di armonizzazione dal basso, in regole comuni. Ciò che attualmente
∗
Membro dello Studio legale Ambrosio e Commodo in Torino. Direttore dell’Academic Committee della PanEuropean Organisation of Personal Injury Lawyers. Professore a contratto in sistemi giuridici comparati all’Università
L. Bocconi di Milano. Professore a.c. in Comparative Tort Law all’Università Cattaneo di Castellanza. Dottorando in
ricerca in diritto privato comparato all’Università di Trento. [email protected].
1
Sul tema si rinvia, ex plurimis, ai seguenti scritti: COMANDÉ, Il danno alla persona in Europea tra giudice e
legislazione, in La responsabilità civile, a cura di PONZANELLI, Padova, 2002, p. 1 e ss.; Unification of Tort law:
damages, edited by MAGNUS, The Hague, 2001; VON BAR, The Common European Law of Torts, Volume II, Oxford,
2000; VAN GERVEN, LEVER, LAROUCHE, Tort law, Oxford, 2000; BONA, Verso una dimensione europea del danno alla
persona, in MONATERI, BONA, OLIVA, Il nuovo danno alla persona, Milano, 1999, p. 165 e ss.; ZWEIGERT & KÖTZ, An
introduction to Comprative Law, 3° ed., London, 1998, p. 595; WARREN NEOCLEOUS, Personal Injuty – Practice and
Procedure in Europe, London, 1997; International Personal Injury Compensation, edited by CAMPBELL, London, 1996;
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, La riparazione dei danni alla persona, Napoli, 1993.
2
CONSEIL DE L’EUROPE, Réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès, Strasbourg, 1975. La
traduzione italiana della Risoluzione è riportata in MONATERI, BONA, OLIVA, Il nuovo danno alla persona, cit., p. 211 e
ss.
MICROPERMANENTI-MACROPROBLEMI …
Convegno Associazione M. Gioia
PEOPIL Conference
1
Roma, 24-25 maggio 2002
Patrocinio
ancora manca per l’unificazione è il giusto background, e cioè una cultura giuridica sostanzialmente
uniforme, una perfetta conoscenza delle diversità e dei punti in comune, una maggiore uniformità a
livello economico e sociale, una convergenza dei diversi modi di concepire le funzioni stesse del
risarcimento. Un corretto approccio al processo di armonizzazione in questo settore presuppone
prima che si affrontino tali aspetti e si costruiscano delle solide basi andando ad armonizzare regole
quali quelle inerenti il quadro processuale, l’accesso alla giustizia, i termini di prescrizione, nonché
gli schemi di base per l’accertamento della responsabilità. Ciò, in prima battuta, sul versante delle
controversie che riguardino eventi di danno che coinvolgono più Stati membri, con particolare
attenzione per il diritto internazionale privato e processuale e quindi per il diritto applicabile nelle
obbligazioni risarcitorie aventi per oggetto il danno alla persona.
Ad ogni buon conto, attesa una maggiore circolazione dei modelli risarcitori ed un crescente
interesse degli operatori del settore in un quadro che vede il legislatore europeo sempre più
addentro le regole che governano il comportamento dei consociati in relazione a diversi settori
(danno da prodotti, responsabilità dei tour operators, tutela della salute dei lavoratori, ecc.) , per
certo si può già ragionare in una prospettiva di futuri sviluppi verso l’avvicinamento dei diversi
sistemi risarcitori europei. Ciò potrà avere luogo in primis assegnando un ruolo centrale al diritto
comparato: invero, attraverso il diritto comparato si potrà sviluppare una cultura del danno alla
persona veramente “europeizzata”, e si potranno fare circolare correttamente i diversi modelli
risarcitori.
L’armonizzazione del danno alla persona a livello europeo non è tuttavia una questione
meramente giuridica. E’ una questione anche di vere e proprie scelte politiche: anzi, lo scenario
futuro del processo di armonizzazione sarà fortemente determinato dalla volontà politica delle
diverse Istituzioni europee e dei singoli Stati membri, all’interno dei quali, come già sta accadendo
da qualche tempo (gli esempi sono innumerevoli: dalla legge Badinter francese all’art. 5 della legge
italiana n. 57/2001), potranno anche inserirsi ulteriori fattori di disgregazione. Scelte politiche
inevitabilmente influenzate da gruppi che rappresentano interessi economici “forti”, quali, come
facilmente intuibile, le assicurazioni, che sempre di più devono confrontarsi in una dimensione
europea del loro mercato.
Proprio in relazione alle interazioni tra attuali regole dei sistemi risarcitori e azioni di carattere
“politico” nei diversi Stati europei si sta assistendo ad una ricerca di nuovi equilibri che mettano un
po’ tutti d’accordo: da un lato le vittime ed i cittadini (esposti al pagamento dei premi assicurativi),
dall’altro lato i soggetti che si trovano maggiormente esposti al risarcimento/indennizzo del danno.
Tra questi ultimi ovviamente si collocano le compagnie assicuratrici, ma lo scenario è ben più
ampio e finisce con il toccare gli stessi Stati membri: ciò sia in via diretta nei settori in cui si hanno
forme di indennizzo statuale e sia in via indiretta incidendo la questione dei premi assicurativi e del
risarcimento dei danni sull’economia e, più in generale, sulla società. Siffatto scenario finisce
quindi con il riguardare l’intero sistema finanziario-imprenditoriale che rispetto al danno alla
persona ricopre più ruoli: regge le stesse imprese assicuratrici, è all’origine di molti fonti di danno
per le quali si deve assicurare, è il sistema che più si trova a sostenere l’assistenza di chi il danno lo
ha subito.
La ricerca di un equilibrio è dunque evidentemente sbilanciata a favore degli interessi del
circolo Stati membri – sistema assicurativo-finanziario-imprenditoriale. Le risorse dello Stato, delle
compagnie assicuratrici e delle imprese non sono infinite e comunque per tutti questi soggetti ci
sono delle priorità: così, il danno alla persona, quando gestito dallo Stato, è solo indennizzato,
sempre meno integralmente (l’attuale crisi economica certo non agevola i sistemi di sicurezza
sociale); quando vede coinvolte le compagnie di assicurazioni, il danno alla persona è svalutato,
complice il legislatore, che in tutta evidenza non può non ascoltare le istanze del mondo
assicurativo, che poi conta sempre di più in una società nella quale si è venuta a sviluppare una vera
e propria cultura del risarcimento, anche se su basi decisamente diverse dalla realtà statunitense.
A quest’ultimo proposito si può osservare come la responsabilità civile sia in continuo
sviluppo un po’ ovunque in Europa. Sono sempre più numerose le situazioni di danno nelle quali è
MICROPERMANENTI-MACROPROBLEMI …
Convegno Associazione M. Gioia
PEOPIL Conference
2
Roma, 24-25 maggio 2002
Patrocinio
dato ricondurre l’evento lesivo ad un soggetto che ne dovrà rispondere avanti un giudice: si pensi
solo al campo degli incidenti nella pratica di attività sportive e del tempo libero, oppure ad alcuni
settori della responsabilità medica, come ad esempio quello dei wrongful birth cases, od ancora al
campo della responsabilità datoriale, dove il risarcimento del danno psichico conosce
continuamente nuovi spazi, dal danno da superlavoro al danno da mobbing/bullying al danno da
burn out. Si pensi anche ad un maggiore sviluppo della protezione dei valori della persona oltre il
danno alla salute medicolegalmente accertabile: non solo il danno da perdita o da ferimento del
congiunto, ma anche quello dell’animale di affezione, oppure il danno da vacanza non
corrispondente alle attese, il fastidio da sanzioni illegittime della Pubblica Amministrazione, o da
invasione della propria posta elettronica, od ancora il disturbo esistenziale da eccessiva durata del
processo civile.
Ovviamente, questi fenomeni espansivi della responsabilità civile, riscontrabili in tutta
Europa, possono essere visti positivamente, oppure come esasperazioni del sistema, come tali da
arginare, soprattutto se l’analisi è condotta tramite le lenti di chi questi nuovi danni li deve pagare.
A fronte delle critiche che da alcuni provengono un dato va tenuto ben presente. Nella
maggior parte dei casi le corti Europee, contrariamente a quanto osservato in taluni scritti
squisitamente accademici3, sono lungi dall’offrire un quadro da lotteria dei danni. Invero,
all’interno dei diversi Stati membri europei, diversamente dagli Stati Uniti, si è venuto a sviluppare
un sistema di risarcimento del danno alla persona decisamente controllato e che permette un
trattamento risarcitorio delle vittime sostanzialmente non discriminatorio. In altri termini, in ogni
Stato europeo le vittime sono risarcite tramite criteri di danno uniformi e proporzionati alle lesioni
subite: scottarsi il palato bevendo una tazzina di caffè in un Mac Donald’s comporta un
risarcimento che sarà sempre di gran lunga inferiore rispetto ad essere ridotti alla tetraplegia.
Peraltro, le Corti nazionali europee, se da un lato aprono le porte a nuovi campi della
responsabilità civile e aggiungono talvolta nuove prospettive risarcitorie dei danni non patrimoniali,
al contempo denotano un po’ ovunque un certo qual timore a risarcire somme particolarmente
elevate. In altri termini, è riscontrabile un forte autocontrollo dei giudici, che a volte finisce per
giocare a sfavore delle vittime.
Peraltro, la pressione delle compagnie assicuratrici, soprattutto in relazione a determinati
settori (r.c. auto, responsabilità medica, responsabilità datoriale), si fa sempre più sentire sia sulle
corti e sia, ancor di più, sui legislatori statuali, cosicché non si può certo sostenere che il sistema
della responsabilità civile si stia evolvendo in modo sostanzialmente incontrollato.
Piuttosto, a questo riguardo, è da notarsi come rientri nella strategia “politica” delle
compagnie assicuratrici insistere sul fatto che la responsabilità civile sarebbe priva di controlli,
sempre più anarchica, sempre più tale da esporre imprenditori e singoli individui a disastri
economici da assicurare: fornire una siffatta immagine della responsabilità civile ha il doppio
effetto di incentivare all’assicurazione del rischio ed al contenimento dei risarcimenti, anche tramite
interventi legislativi ad hoc, quali quelli che si sono avuti in Italia, Belgio, Francia e Spagna
relativamente ai danni da sinistri stradali, oppure tramite una sensibilità del legislatore che mostra
remore a introdurre riforme del danno alla persona favorevoli alle vittime, come ad esempio accade
nel Regno Unito dove una serie di proposte decisamente apprezzabili della Law Commission sono
da anni in attesa di essere discusse ed approvate dal Parlamento.
Ovviamente, si tratta di una strategia pienamente legittima, poiché le assicurazioni sono
società che mirano a creare profitti; pur tuttavia è importante tenere a mente che in molte occasioni,
spesso complice la stampa, si fornisce un’immagine non corretta della responsabilità civile e, ciò
che più conta, delle stesse vittime. Ad esempio, le vittime sono accusate di avere tutte i colli troppo
deboli, oppure, come avviene in relazione a nuovi fenomeni quali il mobbing e lo stress
occupazionale, di soffrire di sindromi da risarcimento, sempre alla ricerca esasperata di un danno. A
loro volta, gli avvocati che assistono i danneggiati vengono posti in cattiva luce, come degli
3
Cfr. ad esempio ATIYAH, The Damages Lottery, Oxford, 1997.
MICROPERMANENTI-MACROPROBLEMI …
Convegno Associazione M. Gioia
PEOPIL Conference
3
Roma, 24-25 maggio 2002
Patrocinio
speculatori alla ricerca continua di nuove fonti di lavoro. Ovviamente ci sono anche vittime ed
avvocati di questo tipo, ma la truffa non può diventare una presunzione per tutti i danneggiati.
Risulta quindi opportuno evitare di etichettare, in termini negativi, lo stato attuale dei risarcimenti
in Europa come un esempio di “americanizzazione”.
E’ ovvio comunque che in questo contesto il legislatore europeo sarà sempre di più chiamato
in causa per la gestione delle interazioni tra responsabilità civile, sistema assicurativo e social
security systems.
Al momento, il legislatore europeo, al di là delle direttive in materia di responsabilità da
prodotti e nel campo dei viaggi organizzati, ha dato importanti segnali, soprattutto nella gestione
della cross-border litigation nel campo degli incidenti stradali, ed il riferimento è qui soprattutto
alla Quarta Direttiva ed alla recente proposta di Quinta Direttiva (agosto 2002), il cui dibattito è in
pieno corso.
Accanto a questo tipo di interventi iniziano altresì a registrarsi non poche pressioni per un
intervento del legislatore europeo sul versante del risarcimento del danno alla persona e dei criteri
di liquidazione. Il mondo assicurativo, per ovvi motivi di contenimento dei risarcimenti, spinge in
questa direzione. Ad esempio, proprio il mondo assicurativo ha dato vita e sostenuto i lavori che
hanno condotto alla proposta di una direttiva sul risarcimento del danno alla persona (Trier I), che
risente appunto di una mentalità tipicamente assicurativa. L’idea di un danno alla persona
“europeo” è sotto molti profili positiva, ma allo stato attuale, come si è sopra rilevato, le differenze
tra gli Stati membri in punto risarcimento del danno sono troppo numerose ed ancora tali da rendere
prematura una qualsivoglia armonizzaione dei criteri risracitori. Inoltre, onde evitare che il danno
alla persona “europeo” diventi una via attraverso la quale attuare veri e propri appiattimenti della
tutela risarcitoria, in questo dibattito dovranno necessariamente essere rappresentati in modo
adeguato gli interessi delle vittime, che poi sono quelli del risarcimento integrale ed equo del danno
subito. In questo senso associazioni come PEOPIL, che raccolgono e danno spazio anche agli
avvocati dei danneggiati, costituiscono sicuramente un punto di riferimento essenziale e potranno
giocare un ruolo importante nel sviluppare un dibattito equilibrato.
A queste considerazioni bisogna poi aggiungere che in tutti gli Stati membri europei si è
sviluppata una certa qual cultura della tutela sociale delle vittime: ovviamente i social securities
systems trovano, come noto, ampi spazio nei Paesi del Nord Europa, ma anche gli altri Stati europei
hanno sviluppato sistemi di indennizzo più o meno estesi, soprattutto con riferimento agli infortuni
sul lavoro, alle malattie professionali ed al campo delle malattie connesse alle trasfusioni di sangue
infetto ed dal danno da prodotti emoderivati. La maggior parte degli Stati membri, ad eccezione di
Grecia ed Italia, hanno altresì sviluppato dei sistemi generalizzati di indennizzo statale per le
vittime di crimini violenti: ciò è avvenuto per effetto della Risoluzione sull’indennizzo delle
Vittime di Crimini Violenti del Consiglio d’Europa, approvata nel 1983.
Gli Stati membri condividono quindi sostanzialmente l’opportunità che vi siano degli spazi in
cui le vittime sono tutelate direttamente dallo Stato, ancorché solo parzialmente tramite indennizzi
che, tendenzialmente, coprono solo parte dei danni patrimoniali.
Il legislatore europeo, per quanto è dato trarre dal recente Libro verde della Commissione
Europea sull’indennizzo/risarcimento delle vittime di crimini, pare incline ad attribuire un maggiore
ruolo degli Stati rispetto alla gestione diretta della tutela risarcitoria dei danneggiati. La posizione
degli Stati membri rispetto a queste prospettive di espansione dei sistemi di sicurezza sociale risulta
piuttosto variegata. Pare tuttavia dato cogliere una certa propensione positiva verso l’idea di una
tutela generalizzata da parte dello Stato delle vittime di crimini, ancorché alcuni stati non mancano
di rilevare la necessità di porre diverse restrizioni, che di fatto sminuiscono quello che potrebbe
essere l’impatto di un nuovo sistema di sicurezza sociale.
Al dibattito in corso sul Libro Verde della Commissione Europea, che nella sostanza
costituisce anche un primo passo verso l’armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale, non
risultano particolarmente interessate le compagnie di assicurazione, che al momento infatti non
hanno partecipato attivamente al dibattito.
MICROPERMANENTI-MACROPROBLEMI …
Convegno Associazione M. Gioia
PEOPIL Conference
4
Roma, 24-25 maggio 2002
Patrocinio
Al di là degli interventi in fieri del legislatore europeo sul campo specifico della protezione
risarcitoria/indennitaria delle vittime, va poi rilevato come lo stesso sia impegnato su diversi fronti
che incideranno per certo anche sulla gestione del contenzioso relativo al danno alla persona, sia
nella cross-border litigation e sia nelle controversie a rilevanza statuale. Il riferimento è qui in
particolare alle discussioni che stanno avendo luogo in seno alla Commissione Europea in punto
accesso alla Giustizia e sistemi alternativi al contenzioso giudiziario (Alternative Dispute
Resolution), tema quest’ultimo che vede particolarmente interessate anche le compagnie
assicuratrici le quali intravedono in questo nuovo versante una via per giungere ad abbattere alcuni
dei costi più rilevanti nella gestione economica dei sinistri, e cioè le spese di causa (principalmente
avvocati e consulenti tecnici).
Il quadro fin qui tracciato denota dunque come allo stato attuale il futuro del danno alla
persona non sia più affidato in via esclusiva alle legislazioni ed alle corti nazionali, bensì si collochi
in uno scenario veramente a dimensione europea e pertanto ben più complesso.
Per il momento le Istituzioni europee sono impegnate soprattutto nell’armonizzazione delle
regole che governano l’accesso alla giustizia. Tuttavia il diritto sostanziale dei risarcimenti appare
sempre più vicino a fare il suo ingresso tra i temi che entreranno a far parte dell’agenda del
legislatore europeo, complice un forte interesse del mondo assicurativo per una “standarizzazione”
europea del danno alla persona.
INDICE GENERALE
MICROPERMANENTI-MACROPROBLEMI …
Convegno Associazione M. Gioia
PEOPIL Conference
5
Roma, 24-25 maggio 2002
Patrocinio
Scarica

il danno alla persona nella prospettiva europea