giunta regionale – 8^ legislatura
ALLEGATO A1 Dgr n.
del
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REGIONE DEL VENETO
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell’art. 27
Argomento n. 323 in data 16.09.2009
OMISSIS
PARERE
OGGETTO:
Comune di Cologna Veneta (Verona)
Piano di Assetto del Territorio.
Art.14 L.R. 11/2004.
PREMESSE
L’Amministrazione Comunale di Cologna Veneta ha approvato con delibera di Giunta Comunale
n. 34 del 28.02.2006 il Documento Preliminare alla redazione del Piano di Assetto del
Territorio.
La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con
provvedimento della Giunta Comunale di Cologna Veneta con provvedimento n. 72 del
24.03.2006.
La Regione Veneto – Segreteria Regionale all’Ambiente e Territorio, Unità periferica Genio
Civile di Padova, con Prot. n. 134984 del 12.03.2008, ha espresso ai sensi della DGR n. 1841
del 19.06.2007, parere favorevole “all’adozione delle soluzioni e misure compensative
individuate nella relazione di compatibilità idraulica”, subordinatamente al recepimento, in sede
di adozione del P.A.T. stesso, di alcune prescrizioni;
Il Comune di Cologna Veneta ha adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del
31.03.2008 il Piano di Assetto del Territorio Comunale, redatto sulla base del combinato
disposto degli art. 3, 5, 14 della L. R. n. 11/2004;
Gli elaborati relativi al P.A.T. sono rimasti depositati presso l’Ufficio Segreteria comunale, per
30 (trenta) giorni e precisamente dal 07.04.08 al 07.05.08, e durante tale periodo e nei
successivi 30 giorni, sono pervenute entro il termine del 06.06.2008, al Comune di Cologna
Veneta n. 8 osservazioni, come da attestazione del Segretario Generale del 10.06.2008.
Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione a mezzo stampa si rimanda la
questione al Comune.
Direttamente in Regione sono pervenute n. 4 osservazioni a firma di:
N.
PROT. - DATA
1 RV
Fracasso Giampietro - Prot. n. 687411 del 24.12.2008
2 RV
Associazione Perla Blu – Prot. n. 680663 del 22.12.2008
3 RV
Dal Cero Giuseppe – Prot. n. 689767 del 29.12.2008
GIUSEPPE MANOLI
ALLEGATO A1 Dgr n.
4 RV
del
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Gianesini Domenico – Prot. 318754 dell’11.06.2009
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 dello 04.07.2008, esecutiva a tutti gli effetti, il
Comune ha controdedotto alle osservazioni pervenute.
Con note rispettivamente del 28.07.2008 Prot. 12223 e del 31.07.2008 Prot. 12414, pervenute
rispettivamente in data 29.07.2008 Prot. 392906 e 04.08.2008 Prot. 404075, il Comune di
Cologna Veneta (VR) ha trasmesso alla Direzione Urbanistica della Regione del Veneto gli
elaborati costituenti il P.A.T., ed ai sensi dell’art.14, punto 4), il termine per la sua
approvazione era fissato al 26.03.2009 fatto salvo quanto previsto dal punto 5 del medesimo
articolo.
Con nota del 25.09.2008 Prot. 491879/57.09 è stata inviata alla Direzione Pianificazione
Territoriale e Parchi della Regione del Veneto la documentazione inerente la valutazione
d’incidenza ambientale per l’emissione del parere di competenza ai sensi della D.G.R.V. n.
3173 del 10.10.2006.
Con nota del 20.10.2008 Prot. 542595/57.09 è stata inviata alla Direzione Valutazione Progetti
ed Investimenti della Regione del Veneto la documentazione inerente la valutazione ambientale
strategica per l’emissione del parere di cui alla D.G.R.V. n. 3262 del 24.10.2006.
Con nota del 15.01.2009 Prot. 21314/45.06 E 41001.1 la Direzione valutazione Progetti e
Investimenti ha richiesto al Comune di Cologna Veneta (VR) chiarimenti/integrazioni a cui il
Comune ha risposto, inviando la documentazione integrativa richiesta, con nota Prot. n. 705 R
2835 del 20.02.2009 ricevuti dalla citata Direzione in data 23.02.2009. successivamente a
seguito di incontro istruttorio del 25.03.2009 è stata ulteriormente integrata da parte del
Comune con nota n. Prot. 7625 del 06.05.2009 Prot. Reg. 248183/46.06 del 07.05.2009.
Si dà atto che è stata effettuata da parte del Servizio Amministrativo della Direzione Regionale
per l’Urbanistica la verifica sulla completezza e regolarità formale del progetto. Con nota 12414
del 31.07.2008 Prot. Reg. n. 404075 del 04.08.2008, a seguito di richiesta verbale il comune
di Cologna Veneta ha inviato integrazione documentale (delibere di approvazione del nuovo
documento preliminare, delibera di adozione, copia elaborati ecc.).
La verifica preliminare alle banche dati del Quadro Conoscitivo per una valutazione di
conformità all’Atto di indirizzo di cui alle lettere a) e f) dell’art. 50 della L.R. 11/2004 ha
rilevato varie imperfezioni e/o incompletezze.
A seguito di ciò il Dirigente della Direzione Urbanistica con proprio decreto n. 10 del
05.03.2009, trasmesso via fax in data 06.03.2009, ha sospeso i termini per l’approvazione del
P.A.T. ai sensi dell’art. 14 comma 5, L.R. 23.4.2004 n. 11 ai fini di acquisire le integrazioni
documentali relative al Quadro Conoscitivo e alle grafie come sotto specificato:
- adeguamento specifiche di redazione lett. a) e lett. f) Atti d’Indirizzo approvati con DGR n.
3178 del 8.11.2004, constatata la carenza dei dati e dei metadati risultati incompleti o non
corretti sotto il profilo redazionale;
Il Comune con nota Prot. n. 3824 del 29.05.2009, a firma del Responsabile del Servizio
Urbanistica del Comune, pervenuta alla Direzione Urbanistica – Giunta Regionale del Veneto in
data 01.06.2009 Prot. 296645 ha inviato l’integrazione documentale richiesta.
Conseguentemente il termine per l’approvazione del piano di assetto del territorio ha ripreso a
decorrere dalla suddetta ricezione e lo stesso è fissato per il 22.06.2009.
Il dirigente regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 45 dell’11.06.009 ha validato il
Quadro Conoscitivo ai sensi dell’art. 11 della LR n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del
12.12.2006.
GIUSEPPE MANOLI
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In data 11.06.2009 lo strumento è stato esaminato dal comitato tecnico previsto ai sensi del II
comma dell’art. 27 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e in tale sede è stata riscontrata
l’impossibilità di valutare positivamente il piano in considerazione delle seguenti questioni:
1) Con riferimento alla D.G.R.V. n. 3262 del 24.10.2006, si evidenziava che con nota del
20.10.2008 Prot. 542595/57.09 è stata inviata alla Direzione Valutazione Progetti ed
Investimenti della Regione del Veneto la documentazione inerente la valutazione ambientale
strategica per l’emissione del parere di cui alla D.G.R.V. n. 3262 del 24.10.2006.
Con nota del 15.01.2009 Prot. 21314/45.06 E 41001.1 la Direzione valutazione Progetti e
Investimenti ha richiesto al Comune di Cologna Veneta (VR) chiarimenti/integrazioni a cui il
Comune ha risposto, inviando la documentazione integrativa richiesta, con nota Prot. n. 705
R 2835 del 20.02.2009 ricevuti dalla citata Direzione in data 23.02.2009.
Successivamente, a seguito di incontro istruttorio del 25.03.2009 è stata ulteriormente
integrata da parte del Comune con nota n. Prot. 7625 del 06.05.2009 Prot. Reg.
248183/46.06 del 07.05.2009, nonché con nota n. Prot. 11682 del 10.07.2009.
Alla data dell’11.06.2009, data di convocazione del comitato tecnico di cui all’art. 27 della L.R.
11/2004, non risultava ancora espresso il parere della Commissione Regionale VAS.
Il Sindaco in sede di comitato ha pertanto manifestato, formalizzandola con nota acquisita al
protocollo regionale n. 319564 dell’11.06.2009, la volontà di ritirare il Piano per l’acquisizione
del dovuto parere VAS e così rimuovere la carenza sollevata. Nella stessa data il Piano è stato
pertanto ritirato dal Sindaco.
La commissione regionale V.A.S. con parere n. 55 del 30.07.2009 ha espresso il proprio parere
ai sensi della DGR n. 3262 del 24.10.2006.
Il Comune con nota Prot. n. 12880, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica del
Comune, pervenuta alla Direzione Urbanistica – Giunta Regionale del Veneto in data
11.08.2009 Prot. 447222, preso atto dell’avvenuta espressione del parere VAS sopra citato, di
cui alla DGR 791/2009, ha richiesto la conclusione della procedura di approvazione del PAT in
argomento, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 11/2004.
Con successiva nota Prot. n. 13483 del 19.08.2009, pervenuta alla Direzione Urbanistica in
data 26.08.2009 Prot. 469236, a firma del sindaco, il Comune di Cologna Veneta ha trasmesso
tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente per l’approvazione del PAT, ai sensi dell’art.
14 della L.R. 11/2004, conseguentemente il termine per l’approvazione del piano di assetto del
territorio ha ripreso a decorrere dalla suddetta ricezione e lo stesso è fissato per il 23.04.2010.
Il Piano di Assetto del Territorio
1. Il Documento Programmatico Preliminare
1.1 Premessa
Il Documento Programmatico Preliminare, completato e rivisto dopo la fase di concertazione,
svolgeva le seguenti considerazioni:
Il Comune di Cologna Veneta è sito nella parte Ovest della Provincia di Verona, al confine con
la Provincia di Vicenza.
Storicamente, Cologna è centro significativo tra i poli di San Bonifacio e Legnago.
I Comuni confinanti sono:Lonigo, Orgiano, Asigliano, Poiana, siti nella Provincia di Vicenza,
Rovereto, Pressana, Veronella, Zimella, siti nella Provincia di Verona.
Il Piano Regolatore vigente, approvato dalla Regione Veneto nel 1990 (D.G.R. n° 2842 del
09.05.1190), è stato aggiornato durante questi anni con varianti puntuali ed organiche, rese
necessarie per adeguarlo a nuove esigenze di gestione del territorio ed alle nuove disposizioni
legislative nazionali e regionali.
Recentemente sono stati approvati tre P.I.R.U.E.A.: “Area sita in Via Traversina” (D.G.R. n°
1614 del 28/06/05) [abitanti equivalenti 11], “Area ex Cologna Pelli” (D.G.R. n° 3674 del
GIUSEPPE MANOLI
ALLEGATO A1 Dgr n.
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29/11/05) [abitanti equivalenti 127], “Parco del fiume” (D.G.R. n° 489 del 22/12/05) [abitanti
equivalenti 867].
Il PAT di Cologna Veneta dovrà esplicitare e dovrà “risolvere” i seguenti temi:
 stabilire i “confini” della città;
 tutelare e valorizzare i beni storico-culturali-ambientali con particolare attenzione al Centro
Storico ed alle aree ed edifici dismessi o dismettibili interni al perimetro del Centro Storico,
con particolare riferimento al tema dei “tre ospedali”;
 un innovativo approccio al fenomeno degli allevamenti avicunicoli disseminati nel territorio;
 intervenire sul sistema relazionale in modo da potenziare i collegamenti viari (specie in
riferimento al nuovo casello autostradale di Asigliano) ed in modo da limitare al minimo il
traffico di attraversamento urbano;
 limitare al massimo le nuove zone da destinare ad insediamenti produttivi.
1.2. Indirizzi programmatici in termini di variazioni della popolazione
Si ritiene che la popolazione residente debba aumentare nel periodo di validità del PAT di circa
il 30% (tenuto conto della recente approvazione di tre P.I.R.U.E.A., dimensionati per circa
1105 abitanti equivalenti), rafforzando il ruolo del capoluogo con la previsione di circa 1800
nuovi abitanti e prevedendo per le frazioni uno sviluppo in termini di abitanti di circa 500/600
unità, in modo da assecondarne il fisiologico sviluppo e in modo da tener conto delle nuove
esigenze collegate al diminuire della dimensione media delle famiglie.
L’indirizzo programmatico tende a indurre il rafforzamento del capoluogo valorizzando le aree
poste entro i confini della città, costituiti da:
 I fiumi Fratta e Guà, ad Ovest ed Est;
 Il canale LEB e il nodo d’intersezione tra la Strada Statale 500 e la Strada Provinciale
“Padovana” a Nord;
 L’abitato di Sabbion (Via Traversina) e il tracciato dismesso della ferrovia LegnagoGrisignano di Zocco, a Sud e Sud-Est.
1.3. Indirizzi programmatici per il sistema ambientale, storico, paesaggistico
Le trasformazioni del territorio con riguardo al sistema insediativo e alle caratterizzazioni socioeconomiche del Comune di Cologna Veneta s’intrecciano nel tempo con il sistema ambientale,
storico, paesaggistico, diventandone elemento dinamico di svalutazione e/o rivalutazione.
Il PAT si qualifica dunque quale strumento di approfondimento e conoscenza del sistema,
interfacciandosi con la Valutazione Ambientale Strategica intesa quale elemento fondante del
piano.
Il territorio di Cologna è disseminato d’importanti emergenze storico-monumentali costituite
principalmente dal Centro Storico cittadino, dal Centro Storico della frazione di Sabbion, dalle
Ville Papadopoli (a Sabbion), Labia (in località Quari Sinistra), e, non secondariamente, dalle
Corti Rurali d’interesse storico.
Il Centro Storico del Capoluogo e della frazione di Sabbion sono regolati da una apposita
puntuale schedatura, rivelatasi sufficientemente efficace in termini di gestione degli interventi
ed in termini di tutela.
Per le emergenze di natura Archeologica si ricorda il sito di Baldaria, opportunamente già
vincolato dal vigente P.R.G., con ritrovamenti risalenti al Neolitico, all’Età del Bronzo ed all’Età
Romana.
1.4. Problematiche principali
GIUSEPPE MANOLI
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1.4.1 Il Centro Storico
Il Centro Storico e l’intero nucleo urbano del capoluogo sono organizzati con luoghi centrali e
servizi, ma, tuttavia, si nota una perdita di “attrazione” del centro storico, quasi Cologna non
sapesse mettere a frutto il suo glorioso passato.
Il perimetro del Centro Storico riportato dal vigente P.R.G., giustamente comprende la parte
Ovest, che qui definiamo “i tre ospedali”.
I tre ospedali insistono su di un’area di circa mq. 58.100, parte integrante della struttura della
città tanto da rappresentarne la testimonianza temporale dello sviluppo e, per certi versi,
l’emblema della crescita e del declino.
L’area indicata ricomprende l’intero isolato, ossia anche edifici residenziali di proprietà privata
e il complesso scolastico e conventuale attualmente usato (e di proprietà) dalle suore
cappuccine.
L’area strettamente afferente i “tre ospedali” è di circa mq. 40.100 .
Le due aree sopra richiamate rappresentano la prima il 22% dell’intero Centro Storico, la
seconda il 15%.
Si tratta dunque, in termini quantitativi, di una rilevante parte di città, ma soprattutto si tratta,
in termini qualitativi, di una zona strategica in riferimento al futuro di Cologna.
Si ritiene che tale area possa essere reinterpretata dal P.A.T. secondo un “Programma
Complesso” da strutturare secondo i seguenti primi indirizzi:
 conservazione della parte monumentale del compendio attribuendo nuove destinazioni d’uso
anche direzionali e/o commerciali;
 demolizione dell’ospedale anni ’60 e realizzazione di nuovi volumi a destinazione direzionale,
commerciale, residenziale;
 mantenere la destinazione sanitaria per il “nuovo” ospedale, in modo da utilizzarlo come
Distretto Sanitario di Base e come Residenza Sanitaria Assistenziale.
Gli “attori” da coinvolgere nel Programma Complesso sono:
 l’Amministrazione Comunale;
 l’Azienda U.L.S. n. 20;
 le proprietà degli immobili comprese nell’area interessata.
L’obiettivo è quello di attivare un “nuovo centro” nel Centro Storico di Cologna Veneta.
1.4.2 Le zone produttive
Il piano non prevederà nuove zone produttive, quanto piuttosto una razionalizzazione e
completamento delle esistenti.
Il sistema insediativo va dunque interpretato in ordine alle seguenti tre questioni
principali:
 ruolo del Centro Storico;
 stabilizzazione della struttura urbana delle frazioni;
 diffusione degli allevamenti specie nel settore avicunicolo.
1.5. Il sistema relazionale
Cologna Veneta è storicamente “terra di confine” tra i territori di Verona, Vicenza, Padova,
come ebbero a comprendere i veneziani che la fecero loro per lunghi secoli, come testimoniato
GIUSEPPE MANOLI
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da quanto scritto dal Doge Michele Steno il 26 marzo 1406: “Volumus et decernimus quod
Colonia sit per se et sub nostro dominio et iurisdictione Civitas Nostrae Venetiarum et non sub
iurisdictione Vicentiae nec Veronae”
1.5.1 Sistema viario
Il sistema viario principale è rappresentato dall’ex S.S. 500 che attraversa l’aggregato urbano
di Cologna connettendo Legnago con Lonigo.
A nord della città è organizzata una rotatoria su cui s’innesta la Strada Provinciale “Padovana”
che connette Cologna con San Bonifacio. Detta strada prosegue verso sud-est e connette
Cologna con Montagnana.
Verso ovest alcune strade provinciali connettono Cologna con la Provincia di Vicenza.
1.5.2 La circonvallazione e la nuova Autostrada “Valdastico”
Nel vigente P.R.G. risulta individuata, ma non realizzata, una circonvallazione ad Ovest del
capoluogo che connette la S.S. 500 con la Strada Provinciale “Padovana”.
Tale tracciato, approvato in variante al vigente P.R.G., va tuttavia riconsiderato anche in
relazione alle future connessioni con la Autostrada A/32 “Valdastico” di imminente
realizzazione nella tratta da Vicenza a Rovigo.
1.5.3 Sistema dei percorsi ciclabili e pedonali
In questo settore il Comune di Cologna è provvisto di poche strutture, ma tuttavia già con
l’avvio dei P.I.R.U.E.A. “Parco del Fiume” e “Cologna Pelli” si realizzeranno piste ciclabili nel
tratto urbano della S.S. 500 e nella zona “Cologna Pelli”, oltreché percorsi pedonali in fregio al
Fiume Fratta.
Problematiche principali
- Risolvere a livello Comunale il problema dell’attraversamento di Sabbion secondo l’ipotesi di
“Circonvallazione a Est”;
- Concertare a livello territoriale più ampio il collegamento di Cologna con l’Autostrada
Valdastico;
- Formare un piano dei collegamenti ciclabili e pedonali, con particolare riguardo alla fruizione
delle zone ambientalmente significative.
1.6- Risorse umane
La previsione di dimensionamento demografico punta a ridare a Cologna un ruolo significativo
di Città in grado di attrarre nuovi abitanti.
Si ritiene che la popolazione residente debba aumentare nel periodo di validità del PAT di circa
il 30%, rafforzando il ruolo del capoluogo con la previsione di circa 1800 nuovi abitanti e
prevedendo per le frazioni uno sviluppo in termini di abitanti di circa 500/600 unità, in modo
da assecondarne il fisiologico sviluppo e in modo da tener conto delle nuove esigenze collegate
al diminuire della dimensione media delle famiglie.
1.7 - Obiettivi del PAT per il sistema dei servizi e del sistema relazionale.
Il PAT dovrà ridefinire la dotazione degli impianti sportivi comunali, individuando una
localizzazione baricentrica e ambientalmente nonché paesaggisticamente sostenibile.
GIUSEPPE MANOLI
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Il PAT dovrà contenere lo schema viabilistico in grado di evitare gli attraversamenti urbani
della S.S. 500, specie in riferimento al nodo critico della frazione di Sabbion.
Il PAT dovrà concorrere a definire le politiche da adottare per la separazione degli
attraversamenti urbani dei traffici di scala sovracomunale rispetto al traffico di
interconnessione locale, gerarchizzando i flussi.
Il PAT dovrà concorrere, unitamente ai Comuni contermini ed alle Provincie di Verona e
Vicenza, alla definizione del collegamento efficiente del territorio comunale con l’autostrada
Valdastico.
Il PAT dovrà favorire e promuovere un sistema di unitario di percorsi pedonali e ciclabili di
interconnessione tre i centro e le frazioni, integrato con l’insieme delle aree a verde pubblico,
degli impianti sportivi, del “verde ambientale”, delle emergenze archeologiche, storiche e
monumentali. Le diverse aree dovranno essere raggiungibili dal centro e dalle frazioni con
percorsi pedonali e ciclabili alternativi alla viabilità ordinaria veicolare.
Per Cologna Veneta gli obiettivi strategici e le scelte strutturali assunte per il Piano di Assetto
del Territorio sono le seguenti:
2. Il Quadro Conoscitivo
Il Quadro Conoscitivo (QC) è stato elaborato nel 2005/2007, con la applicazione degli atti di
indirizzo, Lettera A e Lettera F, vigenti, e pubblicati nel BUR e nel portale della Regione
Veneto. Pertanto l’impostazione della raccolta dei dati e la metodologia di analisi e di
compilazione nelle tabelle non tiene conto delle successive proposte, seppure in bozza, della
R.V.. Quindi questo Quadro Conoscitivo, con questa impostazione della grafia, della legenda,
delle matrici, dei temi e delle classi , pur con i dovuti miglioramenti, non è validabile con le
procedure in essere dell’ufficio competente, che si basa sulle versioni successive alla 4.
Ciò nonostante, il lavoro è stato adattato alla versione 5 e successive, mediando, per quanto
possibile, tra le impostazioni iniziali delle norme e il loro successivo sviluppo.
La struttura dei temi e dei dati è comunque funzionale al suo scopo ed è gestibile per il
successivo aggiornamento per la elaborazione del Piano degli Interventi.
3. Il progetto del territorio
3.1 IL SISTEMA INSEDIATIVO
IL PAT suddivide il territorio in cinque ATO, così individuati:
ATO 1 “Sule” mq. 2.772.791
ATO 2 “Baldaria - Spessa” mq. 9.604.295
ATO 3 “Santa Apollonia” mq. 10.188.512
ATO 4 “Città” mq. 5.502.645
ATO 5 “San Sebastiano – Sant’Andrea” mq. 15.061.230
Il territorio del Comune di Cologna Veneta ha una superficie di oltre 4.312 ha di cui circa l’81%
utilizzata come agricola.
La superficie agricola trasformabile è di circa 45 ha (provvedimento di cui all’art. 50, comma 1,
lettera c) della L.R. 11/2004).
Il presente PAT “trasforma” circa 13 ha dei 45 ha consentiti.
Nel seguito sono esplicitati i caratteri del dimensionamento divisi per ogni ambito, indicando gli
elementi più significativi degli interventi previsti.
Per l’ATO 1 non è previsto alcun intervento significativo quanto azioni di contenimento
urbanistico di una frazione sviluppatisi in modo nastriforme lungo la viabilità.
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Il carico aggiuntivo potrà servire a incentivare la dismissione degli allevamenti e a consolidare
l’armatura urbana della edificazione diffusa.
ATO 1 "Sule" mq. 2.772.791
Stato Attuale
Carico aggiuntivo
PAT
nuovi
abitanti nuovi
Abitanti
differenza
AbitantiStandards
250
standardsfuturi Standardsstandards
n°
mq
mc
mc/ab 30 mq/ab n°
futuri mq mq
Residenziale 775
2.250
10.00040
1.200
815
24.450
-22.200
Abitanti
futuri Standards
n°
futuri mq
815
24.450
ATO 1 "Sule"
Totali
L’ATO 2 è caratterizzato dalla presenza dagli aggregati urbani di Baldaria e Spessa (che si
estende anche nel Comune di Orgiano-VI), e da ampie zone agricole spesso con coltivazioni
orticole.
Il PAT prevede la formazione di tre zone di espansione residenziale (vedi gli accordi 5, 9, 16
sottoscritti dal Comune ed elencati nell’art. 33 delle NTA), in grado di garantire lo sviluppo
“fisiologico” delle due frazioni.
L’ATO 2 è interessato dalla previsione della tangenziale di Cologna, posta nella parte Est del
territorio comunale, indicata con un tracciato volutamente indicativo volto solo a prevedere la
possibilità/opportunità di collegare Cologna con la nuova Autostrada A/32 “Valdastico”, e la
possibilità/opportunità di “bypassare” il centro urbano per collegare Legnago a San Bonifacio.
ATO 2 "Baldaria-Spessa" mq. 9.604295
Stato Attuale
Carico aggiuntivo
PAT
nuovi
abitanti nuovi
Abitanti
differenza
AbitantiStandards
250
standardsfuturi Standardsstandards
n°
mq
mc
mc/ab 30 mq/ab n°
futuri mq mq
Residenziale 896
40.059
50.000200
6.000
1.096 32.880
7.179
ATO 2 "Baldaria-Spessa"
Totali
Abitanti
futuri Standards
n°
futuri mq
1.096 32.880
L’ATO 3 “Sant’Apollonia” contiene il nucleo urbano di Sant’Apollonia, e si estende sino a
comprendere la Zona Artigianale esistente collocata nelle vicinanze della frazione di Baldaria.
Il PAT prevede un accordo volto a riqualificare una zona in passato sede di un caseificio (ove
esistono silos di dimensioni abnormi e con effetti paesaggistici dirompenti), (vedi accordo
sottoscritto dal Comune e richiamato all’art. 33 delle NTA con il n° 10).
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E’ previsto anche un ulteriore intervento di edilizia residenziale (circa mc. 16.000) volto a
consolidare l’edilizia esistente nella direttrice Cologna-Santa Apollonia (vedi accordo
sottoscritto dal Comune e richiamato all’art. 33 delle NTA con il n°11).
Il PAT prevede la formazione di piste ciclabili connesse con i corsi d’acqua, con funzione di
collegamento tra i nuclei abitati e di potenziamento del turismo rurale.
ATO 3 "Santa Apollonia" mq. 10.188.512
Stato Attuale
Carico aggiuntivo
nuovi
abitanti
Abitanti Standards
250
n°
mq
mc
mc/ab
Residenziale 761
15.035
75.000 300
PAT
nuovi
Abitanti
differenza
standardsfuturi Standardsstandards
30 mq/ab n°
futuri mq mq
9.000
1.061 31.830
-16.795
Abitanti
futuri Standards
n°
futuri mq
1.061 31.830
ATO 3 "Santa Apollonia"
Totali
Produttivo
Carico aggiuntivo
mq
Standards futuri mq
119.00011.900
L’ATO 4 “Città” è quello in cui si concentrano la maggior parte degli accordi (n° 1, 3, 4, 6, 8,
13, 14, 15, 17, elencati all’art. 33 delle NTA) in sintonia con gli obiettivi del Documento
Programmatico Preliminare ove più volte viene sottolineata la necessità di “ampliare” la città
“entro i sui confini”.
Gli accordi sopra elencati (unitamente ad alcune volumetria di riserva opportunamente
previste) comportano un’edificazione di circa 325.000 mc., ai quali corrispondono circa 1.450
abitanti futuri.
E’ evidente che per Cologna si tratta di una sfida e di una “competizione” con San Bonifacio,
Legnago e Lonigo.
Cologna può “offrire” un Centro Storico “unico”, una situazione geografica e infrastrutturale
che consente di accedere in tempi brevi a tre capoluoghi provinciali (Verona, Vicenza, Padova),
un sistema di attrezzature scolastiche e sanitarie/assistenziali di livello ottimale.
A ciò si aggiunga un altro elemento strategico che il PAT intende proporre e concretizzare: il
“Programma Complesso” dei “Tre Ospedali” (art. 32 NTA). Cologna contiene tre ospedali, ma di
fatto nessuno operante.
I tre ospedali, quello storico (Convento delle Cappuccine), quello degli anni ’60, quello “nuovo”,
sono largamente sottoutilizzati e “non sono più Ospedali”.
Essi insistono su di un’area di circa mq. 58.100, parte integrante della struttura della città
tanto da rappresentarne la testimonianza temporale dello sviluppo e, per certi versi, l’emblema
della crescita e del declino.
L’area ricomprende l’intero isolato, ossia anche edifici residenziali di proprietà privata e il
complesso scolastico e conventuale attualmente usato (e di proprietà) dalle suore cappuccine.
L’area strettamente afferente i “tre ospedali” è di circa mq. 40.100. La suddetta area
rappresenta il 15 % dell’area del Centro Storico.
GIUSEPPE MANOLI
ALLEGATO A1 Dgr n.
del
pag. 10/31
Si tratta dunque, in termini quantitativi, di una rilevante parte di città, ma soprattutto si tratta,
in termini qualitativi, di una zona strategica in riferimento al futuro di Cologna.
Si ritiene che tale area possa essere reinterpretata dal P.A.T. secondo un “Programma
Complesso” da strutturare secondo i seguenti primi indirizzi:
 conservazione della parte monumentale del compendio attribuendo nuove destinazioni d’uso
anche direzionali e/o commerciali;
 demolizione dell’ospedale anni ’60 e realizzazione di nuovi volumi a destinazione direzionale,
commerciale, residenziale;
 mantenere la destinazione sanitaria ed assistenziale per il “nuovo” ospedale.
Gli “attori” da coinvolgere nel Programma Complesso sono:
 l’Amministrazione Comunale;
 l’Azienda Uls n° 20;
 la proprietà degli immobili comprese nel perimetro sopra ipotizzato.
L’obiettivo è quello di attivare un “nuovo centro” nel Centro Storico di Cologna Veneta.
Il dimensionamento dell’ATO 4 tiene conto del “Programma Complesso” e dunque riserva per la
sua attuazione anche alcune superfici a destinazione Direzionale e Commerciale.
Il PAT prevede la formazione di piste ciclabili connesse con i corsi d’acqua, con funzione di
collegamento tra i nuclei abitati e di potenziamento del turismo rurale.
ATO 4 "Città" mq. 5.502.645
Stato Attuale
Carico aggiuntivo
PAT
nuovi
nuovi
Abitanti Standards
abitanti
standardsAbitanti
n°
mq
mc
220 mc/ab 30 mq/ab futuri n°
Residenziale 4.495 196.208 325.000
1.477
44.318 5.972
Commerciale
Quantità aggiuntive mq10.000 Quantità
Direzionale
Quantità aggiuntive mq10.000 Quantità
Abitanti Standards
futuri n° futuri mq
5.972
199.168
ATO 4 "Città"
Totali
Produttivo
differenza
Standards
standards
futuri mq
mq
179.168
17.040
aggiuntive mq10.000
aggiuntive mq10.000
Carico aggiuntivo
mq
Standards futuri mq
41.927
4.193
L’ATO 5 contiene le frazioni di San Sebastiano e Sant’Andrea.
Per San Sebastiano è prevista l’attivazione dell’accordo n° 2 (art. 32 NTA) per consentire una
limitata destinazione produttiva per un’area di circa 14.000 mq.
Per Sant’Andrea è prevista l’attivazione dell’accordo n° 12 (art. 32 NTA) che prevede la
realizzazione di circa 28.000 mc a destinazione prevalentemente residenziale, a fronte della
cessione gratuita di aree finalizzate all’ampliamento del Cimitero e delle scuole, e dell’accordo
GIUSEPPE MANOLI
ALLEGATO A1 Dgr n.
del
pag. 11/31
7 (art. 32 NTA) che prevede la realizzazione di circa 15.000 mc a fronte della sistemazione
delle aree prospicienti il cimitero della frazione di Sant’Andrea.
L’ATO 5 è interessato dalla previsione della tangenziale di Cologna, posta nella parte Est del
territorio comunale, indicata con un tracciato volutamente indicativo volto solo ad indicare la
possibilità/opportunità di collegare Cologna con la nuova Autostrada A/32 “Valdastico”, e la
possibilità/opportunità di “bypassare” il centro urbano per collegare Legnago a San Bonifacio
ed a Lonigo.
Il PAT prevede la formazione di piste ciclabili con funzione di collegamento tra i nuclei abitati e
di potenziamento del turismo rurale.
ATO 5 "San Sebastiano - Sant'Andrea" mq. 15.061.230
Stato Attuale
Carico aggiuntivo
PAT
nuovi
abitanti nuovi
Abitanti
differenza
Abitanti Standards
250
standardsfuturi Standardsstandards
n°
mq
mc
mc/ab
30 mq/ab n°
futuri mq mq
Residenziale 1.390 20.545
50.000200
6.000
1.590 47.700
-27.155
Abitanti
futuri Standards
n°
futuri mq
1.590 47.700
ATO 5 "San Sebastiano - Sant'Andrea"
Totali
Produttivo
Carico aggiuntivo
mq
Standards futuri mq
14.2601.426
Dimensionamento complessivo del PAT di Cologna Veneta
Dimensionamento residenziale complessivo
Incremento degli abitanti nel decennio di validità
del PAT
mq futuri
Commerciale 10.000
Direzionale 10.000
Produttivo
175.187
Abitanti
al
Abitanti Standards Standars
14.03.06 futuri n° futuri mq attuali
8.317
10.534 316.028 274.097
2.217
mq Standards
futuri
10.000
10.000
17.519
3.2 IL SISTEMA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO
Il quadro ambientale in cui calare le specificità locali e le strategie di Piano costituisce lo
scenario a cui riferire la previsione delle trasformazioni a tali strategie correlate.
Di seguito si sintetizzano le strategie fondamentali:
GIUSEPPE MANOLI
ALLEGATO A1 Dgr n.
del
pag. 12/31
Tema consumo di suolo
Rispetto dei principi introdotti con la L.R. 11/2004 in materia di contenimento/arresto di
occupazione dei suoli agricoli.
A fronte di una possibilità di trasformare zone agricole sino alla dimensione di circa 500.000
mq., il P.A.T. prevede di limitare la trasformabilità a circa 134.000 mq. (ossia il 27% del
massimo consentito dagli Atti di Indirizzo Regionali).
L’importanza del contenimento dei suoli agricoli è ben evidenziata nella “Carta dell’uso del
suolo” e nella “Relazione Agronomica”.
Tema riqualificazione del tessuto insediativo urbano
Il PAT prevede e incentiva azioni di riqualificazione urbana complessiva nell’ATO 4 “Città”,
concentrando in esso, entro i “confini della città”, il maggior incremento demografico, i nuovi
servizi sportivi costituiti dalla “Cittadella dello Sport”, il “Programma Complesso” dei “Tre
Ospedali”, caratterizzato da forti componenti di riqualificazione urbana del Centro Storico.
Tema tutela e valorizzazione naturalistica del territorio
Potenziamento del sistema eco relazionale mediante la tutela delle aree di potenziale
connettività ecologica alle matrici naturali primarie.
4. IL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO
Le permanenze più significative, riportate nella Tavola 2 “Carta delle Invarianti” sono
rappresentate dal Centro Storico della Città e della frazione di Sabbion.
Il Centro Storico del capoluogo mantiene caratteristiche da “Centro di Città” mantenendo una
forte unitarietà e “individualità”, ancora percepibile nonostante la deviazione del fiume Guà che
attraversava il centro, e nonostante la “perdita” della cinta muraria.
Il PAT conferma la delimitazione dei Centri Storici del vigente P.R.G. ed i relativi strumenti
normativi, come conferma la schedatura e l’individuazione delle corti agricole di interesse
storico.
5. La SAU
Determinazione della Superficie Agricola Trasformabile (SAT):
La legge regionale n.11/2004 introduce nella redazione dei PAT il calcolo del limite quantitativo
massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola,
con modalità che fanno riferimento alle singole specificità territoriali, sulla base del rapporto
tra la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e la Superficie Territoriale Comunale (STC).
La SAU presa in considerazione è quella determinata in sede di PAT sulla base delle analisi
relative all’uso del suolo e degli indirizzi dettati in merito dalla Regione Veneto.
Per Cologna Veneta la SAU è pari a mq. 539.947
Il rapporto tra STC e SAU è pari a (81,36)%.
Ciò significa che secondo i parametri fissati dalla Regione Veneto è possibile trasformare in una
destinazione non agricola, una quantità di superficie massima pari allo % della STC e cioè (mq
34.961.299 x 1,30%) = mq. 454.497. Aggiungendo il 10% si ottiene una SAU massima
trasformabile di mq. 539.947 (454.497 + 45.449)
6. Procedura di VAS
Il ruolo attribuito alla procedura di VAS del PAT consiste fondamentalmente nell’orientare verso
la sostenibilità l’evoluzione territoriale del comune.
GIUSEPPE MANOLI
ALLEGATO A1 Dgr n.
del
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In coerenza con la Direttiva europea, la formazione del Rapporto Ambientale per la VAS si è
svolta “durante la fase preparatoria del piano”, partendo quindi al più presto, per poter
incidere attivamente sulle decisioni strategiche.
Allo scopo di individuare puntualmente criticità e opportunità ambientali, è stata realizzata una
ricognizione dello stato dell’ambiente attuale, raccogliendo numerosi dati sia presso le Autorità
competenti (ARPAV, Provincia, Aziende di servizi, Consorzi di Bonifica, ecc.), sia attraverso
specifiche ricerche sul campo. Ne è scaturito un quadro sufficientemente esaustivo ai fini
descrittivi e valutativi, la cui sintesi è stata ottenuta mediante la selezione d’idonei indicatori.
Le varie componenti ambientali sono state approfondite e le valutazioni sintetizzate mediante
indicatori di condizione di sistema (di Pressione, Stato e Risposta), indicatori specifici (atti a
misurare l’efficacia delle singole azioni), ed indicatori sistemici (funzionali alla valutazione della
più generale modificazione dell’assetto ambientale e territoriale indotta dall’insieme delle
azioni/politiche del PAT).
In coerenza con i principi e i contenuti della normativa comunitaria si sono approfondite
l’analisi e la valutazione delle alternative grazie a:
- raccolta d’informazioni pertinenti sullo stato dell’ambiente e del suo contesto socioeconomico;
- approfondita ed articolata fase partecipativa atta a raccogliere ed ad implementare i
contribuiti dei portatori di interessi locali e delle Autorità ambientali;
- attenta valutazione dei contributi/informazioni di cui sopra alla luce degli indirizzi politici delle
Amministrazioni;
- confronto fra i diversi scenari ipotizzati e la pianificazione di livello superiore.
È stata inoltre puntualmente effettuata la verifica di congruenza del Piano con gli strumenti di
governo sovraordinati (PTRC, PTCP).
Gli obiettivi di sostenibilità economica e sociale del PATI sono stati evidenziati sia in senso
generale, sia puntualmente a livello delle singole azioni strategiche.
Il percorso metodologico seguito, le interazioni con gli Enti e i portatori d’interessi locali, i
risultati del processo partecipativo, e le stesse difficoltà incontrate nello svolgimento della
procedura sono estesamente descritti nella Dichiarazione di sintesi allegata.
7. La VINCA
In riferimento alla D.G.R.V. n. 3173 del 10.10.2006 si fa presente che nel territorio comunale
di Cologna Veneta (VR) non ricadono pur non interessando Siti di Importanza Comunitaria è
prossimo al SIC IT3220037 denominato “Colli Berici” ricadente territorialmente nella provincia
di Vicenza.
Il Comune ha prodotto, successivamente all’adozione del PAT, una Relazione di Valutazione di
Incidenza, redatta da dott. Gino Benincà, dott. Pierluigi Martorana e dott. Giacomo De
Franceschi,, la quale afferma che “con ragionevole certezza scientifica si può escludere il
verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 e sulle specie ed habitat
individuati nell’area di studio ed in particolare sul sito Natura 2000 IT 3220037 “Colli Berici”.
8. ACCORDI TRA IL COMUNE E SOGGETTI PRIVATI STIPULATI AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 6, 36, 37 DELLA L.R. 11/2004.
Il Comune di Cologna Veneta ha concluso accordi ai sensi degli artt. 6, 36, 37 L.R. 11/2004
secondo il seguente elenco:
1. ditta Veimca S.r.l. e Triveneta Veicoli Industriali S.r.l. – ACCORDO 1
2. ditta Gecchele S.R.L. – ACCORDO 2
3. ditta Sbabo Aquilino e Rossi Grazia Maria – ACCORDO 3
4. ditta De Guio Giuseppe – ACCORDO 4
5. ditta Cenghialta Roberto, Nascimben Anna Maria, Nascimben Katia, Nascimben Luigi,
Nascimben Vittorino – ACCORDO 5
6. ditta –Sinico Tiziano – ACCORDO 6
7. ditta Fontana Domenico – ACCORDO 7
GIUSEPPE MANOLI
ALLEGATO A1 Dgr n.
del
pag. 14/31
8. ditta Immobiliare LA.MA.2001 srl – ACCORDO 8
9. ditta Sandonà Germano, Capuzzo Maria, Sandonà Chiara, Sandonà Michela, Lovato
Fabrizio, Fiorentini Beatrice – ACCORDO 9
10. ditta – ENGAL srl – ACCORDO 10
11. ditta Savio Francesca, Fiorin Luca, Fiorin Nadia – ACCORDO 11
12. ditta Roveggio Emilia, Roveggio Giacomina, Roveggio Agnese – ACCORDO 12
13. ditta Domenichini Leonello – ACCORDO 13
14. ditta Crosara Brulino, Crosara Laura, Crosara luciana, Crosara – ACCORDO 14
15. ditta SUN RISE S.r.l. – ACCORDO 15
16. ditta Maggio Don Angelo, Maggio Maria, Maggio Apollonio – ACCORDO 16
17. ditta Bizzo Bruno, Bizzo Romano – ACCORDO 17
Le Deliberazioni del Consiglio Comunale, contenenti i testi degli accordi, costituiscono parte
integrante del P.A.T. per il territorio del Comune di Cologna Veneta (vedi art. 33 NTA).
Di fatto le scelte fondamentali del PAT sono esplicitate attraverso gli accordi, stipulati in
coerenza con gli obiettivi individuati dal Documento Programmatico Preliminare.
In sintesi il Comune:
 acquisisce gratuitamente tutte la aree necessarie alla formazione della “Cittadella dello
Sport” (circa mq. 62.000);
 finanzia gran parte delle opere necessarie alla formazione della “Cittadella dello Sport (circa
€ 3.000.000);
 acquisisce gratuitamente le aree necessarie alla formazione di un bosco planiziale (circa mq.
55.000);
 acquisisce gratuitamente aree strategiche dal punto di vista ambientale e paesaggistico in
fregio al fiume Fratta (circa mq.35.100);
 acquisisce gratuitamente le aree necessarie all’ampliamento del cimitero del capoluogo e
della frazione di Sant’Andrea (circa mq, 19.600);
 finanzia o fa realizzare opere pubbliche per un importo di circa € 545.000.
La coerenza delle zone e delle destinazioni previste dagli accordi rispetto agli indirizzi del
Documento Programmatico Preliminare può essere esplicitata segnalando che lo sviluppo
residenziale previsto dagli accordi in circa mc. 520.000 avviene per il 43% nell’ATO 4 “Città”,
ovvero entro il “confine della Città”.
L’art. 33 delle NTA prende atto degli accordi e li norma rispetto alle azioni da intraprendere in
sede di P.I.
9. Elaborati di progetto
Il Piano è dotato di una serie di elaborazioni che di fatto compongono il quadro conoscitivo, e
delle seguenti elaborazioni che costituiscono di fatto la parte progettuale:
Relazione
Norme Tecniche di Attuazione
Allegato A alle NTA – Ambiti territoriali omogenei
Allegato B alle NTA – Prontuario per gli interventi in zona agricola
Tav. 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
Tav. 2: Carta delle invarianti
Tav. 3: Carta delle fragilità
Tav. 4: Carta della trasformabilità
Relazione Ambientale
Rapporto Ambientale
Rapporto Sintetico
Dichiarazione di Sintesi.
GIUSEPPE MANOLI
ALLEGATO A1 Dgr n.
del
pag. 15/31
PARERI
Parere del Genio Civile di Padova
Il Genio Civile di Padova, con nota n.134984 del 12.03.2008, ha espresso in merito alla
valutazione di compatibilità idraulica, il proprio parere favorevole con le seguenti prescrizioni
che dovranno essere recepite nel nuovo strumento urbanistico, ovvero essere inserite
all’interno delle NTA assumendo in tal modo valore normativo:
- includere elaborati cartografici che rappresentino i vincoli idraulici attraverso l’individuazione
delle fasce di rispetto e di servitù idraulica ai sensi di quanto previsto dai regolamenti di
Polizia idraulica vigenti, quali il RD 368/1904 per le opere di bonifica e il RD 523/1904 per le
opere idrauliche di 2^ categoria;
- individuare, in uno specifico elaborato cartografico, non solo tutti i corsi d’acqua pubblici,
ma anche tutte le affossature private specificandone lo schema di funzionamento al fine di
poter disporre di un quadro preciso del deflusso in qualsiasi punto della rete drenante,
pubblica e privata, ed evitare zone di ristagno;
- nel futuro Piano degli Interventi (PI), nei Piani Urbanistici attuativi (PUA) e nei piani di
recupero, dovranno essere adottate tutte le prescrizioni di carattere idraulico contenute
nello studio idraulico, così come integrate e corrette nel presente parere, ricordando che,
come per il PATI, anche per il PI lo studio di compatibilità idraulica dovrà essere trasmesso
all’Ufficio del genio civile che ne curerà l’istruttoria ed il relativo parere;
- sono da considerarsi recepite integralmente tutte le prescrizioni contenute nei pareri
idraulici rilasciati dai Consorzi di Bonifica Euganeo, Riviera Berica e Zerpano Adige Guà, di
cui si allega una copia, anche se non esplicitate nel presente parere;
- potranno essere assentiti solo gli interventi compatibili con le Norme di attuazione del PAI
suddetto, secondo le eventuali classi di pericolosità e la validità delle norme di salvaguardia
stabilite dalla competente Autorità di Bacino, incluse tra queste anche quelle relative alle
aree P1 e P2, artt. 10 e 11;
- i valori minimi del volume di invaso da adottare per la progettazione delle opere di
laminazione sono rispettivamente:
 800 m per ettaro di superficie impermeabilizzata, per la nuova viabilità;
 700 m per ettaro di superficie impermeabilizzata, per le nuove aree produttive;
 600 m per ettaro di superficie impermeabilizzata, per le nuove aree residenziali.
Resta inteso che in fase di progettazione dovrà comunque essere effettuato il calcolo del
volume di invaso necessario, e dovrà essere scelto il maggiore tra quello calcolato e quello
minimo sopra indicato. E’ preferibile che il volume d’invaso venga ricavato mediante
depressioni delle aree a verde opportunamente sagomate ed adeguatamente individuate nei
futuri PI, che prevedano comunque, prima del recapito nel ricettore finale, un pozzetto con
bocca tarata. Oppure, qualora gli spazi disponibili in superficie non siano sufficienti, si dovrà
progettare la rete di raccolta delle acque meteoriche tenendo in considerazione, oltre al
sovradimensionamento delle tubazioni (necessario per recuperare il volume di invaso),
anche l’inserimento, in corrispondenza della sezione di valle del bacino drenato dalla rete di
fognatura bianca, di un pozzetto in cls con bocca tarata per la limitazione della portata nel
fosso ricettore;
- le acque inquinate di prima pioggia provenienti dai piazzali di manovra e dalle aree di sosta
degli automezzi dovranno essere destinate ad un disoleatore per il trattamento prima della
consegna finale al corpo ricettore o alla batteria di pozzi perdenti. Tali vasche di prima
pioggia dovranno periodicamente essere sottoposte a interventi di manutenzione e pulizia;
analoghi sistemi disoleatori dovranno essere previsti anche per interventi di nuova viabilità
all’interno o in prossimità di aree sensibili quali SIC o ZPS;
- è vietata la possibilità di realizzare nuove tombinature di alvei demaniali, anche ai sensi
dell’art. 115, comma 1, D.Lgs. 152/2006. solo in presenza di situazioni eccezionali tali
tipologie di intervento potranno essere autorizzate : Sarà peraltro compito del soggetto
richiedente dimostrare il carattere di eccezionalità della situazione;
- assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova
realizzazione, mediante scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In
GIUSEPPE MANOLI
ALLEGATO A1 Dgr n.
del
pag. 16/31
generale evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante
in modo da evitare zone di ristagno;
- qualsiasi ipotesi di utilizzo dei corsi d’acqua e delle aree ad essi adiacenti, in particolar
modo a scopo ludico od ecologico, deve essere compatibile con un ottimale funzionamento
idraulico dei corsi stessi. Pertanto la vegetazione di tipo arboreo potrà essere prevista solo
nel caso di fiumi di notevoli dimensioni e comunque andrà mantenuta tenendo conto delle
esigenze di sicurezza idraulica del corso d’acqua interessato. Piante ad alto fusto potranno
sussistere solo saltuariamente se tra loro distanti, ben radicate e non collocate lungo la
bassa sponda, dove potrebbero essere interessate anche da eventi di “morbida” do
modesta entità e quindi creare ostacolo al naturale deflusso delle acque ed essere sradicate
dalla corrente; potrà invece essere valutata la possibilità della presenza continua di piante
là dove la banca a fiume ha una larghezza significativa o nelle golene anche di piccola
dimensione;
- le Norme Tecniche di Attuazione del PAT dovranno essere completate con le prescrizioni fin
qui esposte e riportando inoltre, in modo chiaro, la tipologia degli interventi di mitigazione
idraulica che i Comuni provvederanno a porre in essere preliminarmente all’espansione
urbanistica pianificata.
Qualora si ritenesse ridefinire con una visione unitaria il deflusso di un’intera zona urbanizzata,
considerato il pesante onere che ne deriverebbe per realizzare un complesso organico ed
efficiente di interventi, si fa presente che la vigente legge urbanistica regionale prevede utili
strumenti quali la perequazione urbanistica, la compensazione urbanistica, la riqualificazione
ambientale ed il credito edilizio.
Restano in ogni caso fatte salve sia tutte le disposizioni e le leggi relative all’idraulica fluviale o
alle reti di bonifica, come quelle inerenti, ad esempio, le distanze dagli argini a cui sono
consentire opere e scavi, sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell’ambiente e delle
acque dall’inquinamento.
Si tiene a precisare che il presente parere, rilasciato ai soli fini di una verifica di compatibilità
con l’esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del
territorio, non costituisce parere sulla sicurezza idraulica delle singole opere previste dal piano
in oggetto.
Direzione Geologia – Osservazioni geologiche
Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Cologna Veneta è dotato di un Quadro
Conoscitivo in cui il tematismo geologico, comprendente le cartografie Geomorfologica,
Geolitologica, Idrogeologica e la Relazione Geologia illustrativa, è stato correttamente
sviluppato secondo le disposizioni della D.G.R. 615/1996 e le più recenti indicazioni regionali.
Tuttavia, si rileva che nella legenda della Carta Geomorfologica manca l’indicazione del
microrilievo, peraltro correttamente riportato in tavola, e che nella Carta Idrogeologica non
sono stati indicati i pozzi ad uso acquedottistico segnalati nella Tavola dei Vincoli nonché le
aree interessate da problematiche di ordine idraulico.
Queste tavole vanno, pertanto, adeguate.
Per quanto concerne il Progetto del PAT, sono state verificate le Tav. nn. 1, 2, e 3 (Carta dei
Vincoli, Carta delle Invarianti e Carta della Fragilità).
Nella Carta dei Vincoli sono stati riportati il vincolo sismico e quello determinato dalla presenza
di pozzi sfruttati a scopo idropotabile; il territorio di Cologna Veneta non include ambiti a
pericolosità idraulica del PAI.
In merito alla Carta delle Invarianti non sono state segnalate invarianti di natura geologica.
La Tavola delle Fragilità comprende la suddivisione del territorio in base alla compatibilità
geologica, distinta in terreni “idonei”, terreni “idonei a condizione” e terreni “non idonei”;
questi ultimi limitati alle fasce di rispetto fluviale dei maggiori corsi d’acqua presenti (Fiume
Guà, Fossa Fratta , Canale Adige-Guà). Tra i “terreni idonei a condizione” ricadono le aree
depresse, le zone con bassa soggiacenza della falda idrica ed i terreni caratterizzati da scadenti
condizioni geotecniche. Tali distinzioni vanno segnalate in carta perché va differenziata la
relativa normativa tecnica.
GIUSEPPE MANOLI
ALLEGATO A1 Dgr n.
del
pag. 17/31
Nella medesima cartografia sono state riportate, inoltre, le zone esondabili o a ristagno idrico,
corrispondenti alle depressioni topografiche evidenziate nella Carta Geomorfologica e non a
specifiche aree già interessate da fenomeni di dissesto idraulico con dati derivanti dalle autorità
idrauliche competenti, da studi idraulici o da notizie raccolte in loco. Pertanto, è più corretto
parlare di zone potenzialmente soggette a fenomeni di ristagno idrico, tanto più che lo studio
di compatibilità idraulica effettuato per il PAT in questione segnala ed evidenzia zone con
criticità idraulica, zone soggette a pericolosità idraulica e ambiti di attenzione idraulica,
sostanzialmente differenti da quelli identificati nella tavola delle Fragilità. Tale cartografia va,
quindi, adeguata.
Riguardo alla Tav. n. 4 Carta della Trasformabilità, non si sono riscontrate incompatibilità tra le
scelte di sviluppo insediativo operate con il PAT e le condizioni geologiche generali dei terreni
interessati; tali scelte ricadono, infatti, quasi esclusivamente in zone classificate “idonee”. Per
quanto ricade nelle zone “idonee a condizione”, si ricorda che in sede di P.I. vanno adempiute
le disposizioni relative alla corrispondente normativa tecnica.
In relazione alle Norme Tecniche:
Art. 7 – Vincolo sismico. I riferimenti legislativi vanno integrati con l’O.P.C.M. 3274/2003,
l’O.P.C.M. 3519/2006 e la D.G.R. 22/1/2008, n. 71.
Art. 11 – Risorse idropotabili. Il riferimento al D.Lgs. 152/1999 va corretto con D.Lgs
152/2006.
Art. 18 – Aree a bassa trasformabilità idrogeologica. Va stralciato (anche dal titolo) il
riferimento alle sorgenti in quanto elementi non presenti sul territorio di Cologna Veneta. Il
comune, inoltre, non è interessato da zone a pericolosità idraulica del PAI della competente
autorità di bacino, pertanto, si ritengono superflui i punti 18.03 e 18.07 del medesimo articolo
normativo. Al punto 18.04 va eliminata la parola “altri” perché priva di riferimento. Alla lettera
C del punto 18.09 il riferimento al D.Lgs. 152/1999 va corretto con D.Lgs. 152/2006.
Art. 20 – Compatibilità geologica ai fini urbanistici. Dal punto 20.01 vanno stralciate le parole
“ai possibili sprofondamenti per la presenza di cavità d’origine antropica” e le parole “alla
salvaguardia di singolarità geologiche, geomorfologiche, paleontologiche o mineralogiche”. Il
riferimento normativo del punto 20.02 va integrato con il D.M. 14/9/2005 e il D.M. 14/1/2008.
Al punto 20.03 lettera A aggiungere i riferimenti ai decreti ministeriali sopra riportati; tutta la
lettera B deve essere integrata e sviluppata in funzione delle condizioni e delle caratteristiche
delle singole aree, come ricordato in precedenza nei riguardi della Carta delle Fragilità, in modo
che l’edificabilità non sia semplicemente subordinata a verifiche, peraltro previste dalla legge,
ma siano date specifiche indicazioni da attuare in sede di PI; alla lettera C va stralciata la
seguente frase: “le caratteristiche litologiche, geomorfologiche od idrogeologiche di queste
aree sono fortemente penalizzanti e propense al dissesto”, al posto di ”sono caratterizzate da
fenomeni morfogenetici gravi e da processi attivi che precludono” inserire “si riferiscono alle
fasce di rispetto fluviale nelle quali è preclusa”; alla quinta riga, dopo le parole “opere inerenti
alla difesa” inserire “idraulica”. Al punto 20.05 aggiungere i riferimenti normativi come in
precedenza riportati.
Art. 31 – Limiti fisici all’edificazione. Tali limiti non sono riportati nella corrispondente tavola,
pertanto, si ritiene che l’articolo sia superfluo; a tale proposito si veda anche l’art. 35 lettera
b).
La normativa del PATI va, inoltre, integrata con la seguente frase:
“Sono, inoltre, fatte salve ed impregiudicate le statuizioni e scelte che potranno essere stabilite
dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia e attività estrattive, alle
quali lo strumento urbanistico si conforma.”
Direzione Agroambiente – Osservazioni agronomiche
Deve essere preliminarmente rilevato che gli Atti di indirizzo – approvati dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 3178/2004 ai sensi dell’art. 50 della LR n. 11/2004, che individuano i
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ALLEGATO A1 Dgr n.
del
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contenuti essenziali del Quadro Conoscitivo, necessario alla redazione degli strumenti
pianificatori – prevedono, nell’ambito delle analisi del sistema produttivo, che siano rilevati gli
elementi che consentano al PAT di:
“ - preservare i suoli ad elevata vocazione agricola o silvo-pastorale, limitandone il consumo;
- promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata sull’impiego di tecnologie
non inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non riproducibili;
- promuovere nelle aree marginali, il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali e delle
comunità rurali, quale presidio del territorio, incentivando lo sviluppo di attività
complementari;
- individuare le caratteristiche produttive del settore primario, le vocazioni colturali, le
peculiarità forestali, la consistenza dei settori: zootecnico, orto-floro-vivaistico, ittiogenico, ecc.
- precisare la suddivisione in ambiti del territorio agricolo in funzione delle vocazioni colturali e
delle caratteristiche locali;
- stabilire i limiti per gli interventi di: miglioramento fondiario; riconversione colturale; attività
agro-produttive non funzionali al fondo; infrastrutturazione del territorio rurale.”.
In proposito si rileva che per quanto attiene gli elaborati progettuali del PAT oggetto di
valutazione gli argomenti sopra elencati risultano particolarmente carenti.
Nella documentazione illustrativa in esame le tematiche relative al settore agricolo non
vengono affrontate, neppure in modo schematico, nel documento Relazione metodologica e
risultanze delle analisi agronomiche al PAT. Ciò a fronte di un territorio comunale che è per
l’81% agricolo. Diversamente, viene affrontata solo la tematica degli allevamenti zootecnici
intensivi – 24 in tutto il territorio comunale – ai quali il PAT ha dedicato un rilievo puntuale,
che trova illustrazione nell’elaborato 2.6 “Allevamenti”, nonché nell’apposito articolato delle
Norme tecniche di attuazione (artt. 17 e 36).
Diversamente, accurata risulta l’analisi dei diversi aspetti ambientali e paesaggistici che
caratterizzano il territorio del comune di Cologna Veneta.
In termini più schematici, le analisi relative al settore primario del documento in esame
trovano illustrazione solamente nelle tavole di seguito riportate:

Elaborato 1.1 “Uso del suolo”,

Elaborato 1.2 “Rete ecologica”

Elaborato 1.3. “Superficie agricola utilizzata”

Elaborato 1.4 “ Naturalità”

Elaborato 1.5 “Paesaggio”,

Elaborato 1.7 “Invarianti paesaggistiche”

Elaborato 1.8 “Copertura suolo agricolo”

Elaborato 2.6 “Allevamenti”
Si evidenzia che nell’elaborato 4 – Carta della trasformabilità, alcuni degli allevamenti
intensivi, rappresentati nel citato elaborato 2.6 “Allevamenti”, risultano collocati nell’ambito
delle Aree di urbanizzazione diffusa e nelle Aree di urbanizzazione consolidata.
Per quanto riguarda l’azione strategica Ambiti di edificazione diffusa, l’art. 30 delle Norme
tecniche di attuazione, definisce l’edificazione diffusa come caratterizzata dalla
“frammentazione fondiaria con destinazioni prevalentemente non agricole, costituiti da aree
edificate cresciute lungo reticolo stradale e aggregazioni di edifici formanti nuclei rurali”. Il
punto 30.02 li riconosce “quali tessuti residenziali peculiari del territorio”.
A tale proposito si sottolinea che negli gli ambiti di edificazione diffusa, perimetrati nella
Carta della trasformabilità, non devono ricadere allevamenti intensivi, né centri aziendali, da
intendersi come il complesso degli edifici a servizio dell’attività agricola esercitata, costituiti da
abitazioni e strutture agricolo-produttive in reciproca relazione funzionale, nonché le strutture
serricole; ciò al fine di evitare in questi ambiti a edificabilità diffusa fenomeni di conflittualità
tra le funzioni extra-agricole del territorio (nello specifico quella residenziale prevista dal PAT)
e le attività agricole o di trasformazione di prodotti agricoli.
Pertanto si ritiene che debbano essere esclusi dagli Ambiti di edificazione diffusa tutti gli
allevamenti intensivi.
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ALLEGATO A1 Dgr n.
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In sede di PI, inoltre, l’Amministrazione comunale dovrà provvedere alla rettifica dei
perimetri degli ambiti di edificazione diffusa qualora il rilievo degli ambiti delle aziende agricole
esistenti (ai sensi dell’art. 43, comma 2, lett. a) rilevasse la presenza dei centri aziendali in tali
ambiti.
Si propone, pertanto, di aggiungere il seguente comma all’art. 30 delle Norme tecniche di
attuazione: “Il PI dovrà escludere dagli ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree
che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell’attività agricola, sulla base
del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri
aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive
esistenti e utilizzate”.
Per quanto riguarda gli Ambiti di urbanizzazione consolidata, l’art. 29 delle Norme
tecniche di attuazione li definisce come “parti del territorio poste all’interno del limite fisico
della nuova edificazione, dove i processi di trasformazione sono sostanzialmente completati”.
In tali ambiti ricadono anche “zone E che hanno perso palesemente ogni caratterizzazione di
zone agricole”.
In proposito si richiama la presenza in tali aree di alcuni allevamenti intensivi (vedi
elaborato 2.6 Allevamenti); tale rilievo evidenzia il contrasto tra la definizione dell’ambito e la
previsione di consentire sempre l’ampliamento degli edifici esistenti (cfr. punto 29.03), che in
tal caso è valida anche per gli allevamenti intensivi. Pertanto si ritiene che debbano essere
esclusi dagli Ambiti di urbanizzazione consolidata tutti gli allevamenti intensivi.
Si ritiene di evidenziare, inoltre, che il PAT in esame individua nella tav. 4 alcuni edifici
con campitura verde scuro, senza che nella legenda vi si la corrispondente descrizione e il
riferimento alle Norme tecniche ai attuazione.
Per quanto attiene le disposizioni contenute nelle Norme tecniche di attuazione,
quest’Ufficio segnala alcune perplessità in ordine ai contenuti normativi dell’articolato relativo
alle zone agricole. Particolare rilievo riguardano le osservazioni agli articoli di seguito riportato.
Si deve preliminarmente rilevare che le disposizioni relative alle zone agricole sono prive
di riferimento normativo agli articoli 44 e 45 della LR n. 11/2004, che dettano una specifica
disciplina edificatoria per tali zone, prevedendo requisiti in capo al soggetto richiedente e la
redazione del Piano aziendale da sottoporre all’approvazione dei competenti Servizi Ispettorato
regionale per l’agricoltura. In proposito, si ritiene che le Norme tecniche di attuazione debbano
venire adeguatamente integrate in tal senso.
L’art. 35, Zone a prevalente destinazione agricola, limita la possibilità di ampliamento
degli “edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell’ambito delle aziende agricole
esistenti”, a quelli appositamente individuati dal PI. Si rileva che tale disposto è in contrasto
con l’art. 44, comma 5 della LR n. 11/2004, che estende tale previsione a tutti gli edifici
residenziali esistenti in zona agricola, indipendentemente dalla loro localizzazione e dal
requisito del soggetto richiedente. Pertanto si propone lo stralcio della lettera e) del punto
35.02.
Relativamente alla lettera f) del medesimo punto, in ordine alle modalità costruttive delle
serre fisse, si evidenzia che la previsione dovrà venire adeguata alle specifiche disposizioni
dettate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6 dell’art. 44 della citata legge regionale
11/2004.
L’art. 36, Allevamenti zootecnici intensivi esistenti, prevede la redazione di una
valutazione di compatibilità ambientale correlata con la VAS per la trasformazione degli
allevamenti esistenti. Si valuta eccessivamente onerosa la previsione, stante che i medesimi
sono già interessati da procedura AIA (autorizzazione integrata ambientale), e considerato
anche che i nuovi allevamenti zootecnici intensivi non hanno una specifica disciplina
nell’articolato delle Norme tecniche di attuazione, né è prevista per gli stessi la medesima
valutazione di compatibilità ambientale, da correlare con la VAS.
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Si ritiene, inoltre, che la disciplina della “trasformazione” degli allevamenti di cui al
secondo capoverso del punto 36.03, debba essere oggetto di specifica numerazione, con
conseguente scivolamento della numerazione delle disposizioni successive.
Peraltro, l’espressione utilizzata “trasformazione” non è chiara in quanto non si
comprende a quali fattispecie di intervento faccia riferimento. Si ritiene che possa venire
rinominata come “interventi edilizi negli allevamenti esistenti”.
Infine, per quanto attiene le direttive, le prescrizioni e i vincoli dell’art. 38 Rete ecologica
locale, barriere infrastrutturali e invarianti di natura paesaggistica, si deve evidenziare che tutti
gli adempimenti di tutela paesaggistico-ambientale attribuiti all’agricoltura appaiono di difficile
valutazione, nonché gravosi e di difficile assolvimento da parte del settore agricolo, a causa del
carente grado di analisi e approfondimento del settore attivo nel territorio comunale di Cologna
Veneta, condotti a livello di quadro conoscitivo, come già rilevato.
Si ritiene, pertanto, che l’Amministrazione comunale debba integrare sistematicamente
gli elementi che costituiscono il quadro conoscitivo, procedendo successivamente alla verifica
delle scelte di piano sulla base degli elementi che emergeranno nelle integrazioni di rilievo e
analisi.
Qualora non fosse possibile procedere alla puntuale integrazione del quadro conoscitivo in
tempi brevi, si ritiene che tali rilievi debbano essere effettuati obbligatoriamente nel PI al fine
di consentire la realizzazione delle previsioni contenute nel PAT a livello puntuale sul territorio.
In proposito si valuta necessario l’inserimento di una specifica previsione nelle Norme tecniche
del PAT.
Si ritiene inoltre che le Norme tecniche di attuazione debbano venire integrate e/o
modificate sulla base dei rilievi di cui sopra.
Parere sulla Valutazione di Incidenza Ambientale
Il Gruppo di Esperti costituiti con D.G.R. n. 4043 del 11.12.2007 sulla Valutazione di Incidenza
Ambientale ha preso atto, parere n. URB/2008/214 del 29.09.2008, di quanto dichiarato nella
relazione di incidenza ambientale del tecnico redattore dott. Gino benincà, dott. Pierluigi
Martorana e dott. Giacomo De Franceschi, che affermano che “con ragionevole certezza
scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura
2000 e sulle specie ed habitat individuati nell’area di studio ed in particolare sul sito Natura
2000 IT 3220037 “Colli Berici”.
Ritengono comunque di prescrivere che:
1- La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla normativa in
vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti
i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le
eventuali alternative proposte;
2- Nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini
di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento
genetico siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie
alloctone invasive;
3- La conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d’acqua;
4- Sia eseguita l’informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze
ambientali e naturalistiche dell’area di cantiere, così da evitare il verificarsi di
comportamenti impattanti.
Parere su Valutazione Ambientale Strategica
Con riferimento alla D.G.R.V. n. 3262 del 24.10.2006, si evidenzia che con nota del
20.10.2008 Prot. 542595/57.09 è stato richiesto alla Direzione Valutazione Progetti ed
Investimenti il parere di competenza.
Con nota del 15.01.2009 Prot. 21314/45.06 E 41001.1 la Direzione Valutazione Progetti e
Investimenti ha richiesto al Comune di Cologna Veneta (VR) chiarimenti/integrazioni a cui il
Comune ha risposto, inviando la documentazione integrativa richiesta, con nota Prot. n. 705 R
2835 del 20.02.2009 ricevuti dalla citata Direzione in data 23.02.2009.
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Successivamente, a seguito di incontro istruttorio del 25.03.2009 è stata ulteriormente
integrata da parte del Comune con nota n. Prot. 7625 del 06.05.2009 Prot. Reg. 248183/46.06
del 07.05.2009, nonché con nota n. Prot. 11682 del 10.07.2009.
Alla data dell’11.06.2009, data di convocazione del comitato tecnico di cui all’art. 27 della L.R.
11/2004, non risultava ancora espresso il parere della Commissione Regionale VAS.
Il Sindaco in sede di comitato ha pertanto manifestato, formalizzandola con nota acquisita al
protocollo regionale n. 319564 dell’11.06.2009, la volontà di ritirare il Piano per l’acquisizione
del dovuto parere VAS e così rimuovere la carenza sollevata. Nella stessa data il Piano è stato
pertanto ritirato dal Sindaco.
A seguito del ritiro dello strumento e del successivo invio del Piano, integrato dalla
documentazione necessaria per l’esame da parte della Commissione regionale VAS, la
commissione stessa, con parere n. 55 del 30.07.2009, ha espresso parere favorevole al
Rapporto ambientale con le seguenti prescrizioni:
“(…) RITENUTO
che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto
Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all’allegato I della
Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che
l’attuazione del PAT potrebbe avere sull’ambiente come prescritto dall’art. 5 della medesima
Direttiva.
Tutto ciò considerato la commissione Regionale VAS
Esprime parere positivo
sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Cologna
Veneta (VR) a condizione che siano ottemperate le seguenti PRESCRIZIONI:
1. prima dell’approvazione del Piano:
1.1. le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste
dalle competenti Autorità Ambientali nonché con la seguenti ulteriori disposizioni:
1.1.1. l’art. 43 va integrato, dopo il punto 43.06 con il seguente:
“43.07 Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità
del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica:
Al fine di verificare le criticità evidenziate nel Rapporto Ambientale, vengono
individuati i seguenti specifici indicatori per le matrici acqua, suolo, aria,
biodiversità, rifiuti, energia e trasporti mediante il sotto riportato core set di
indicatori per la programmazione del monitoraggio, definendo la fonte dei dati, il
calcolo previsto per l’indicatore, il trend di monitoraggio.
1. Emissioni di sostanze inquinanti nell’atmosfera (emissioni distinte per fonte di
diversi parametri)
Fonte dati: Rete di monitoraggio della Qualità dell’aria dell’ARPAV
Calcolo: kg e multipli-sottomultipli/anno
Trend: annuale
2. Inquinamento dei corpi idrici superficiali
Fonte dati: Rete di monitoraggio delle acque superficiali dell’ARPAV
Calcolo: valori SECA dei corsi d’acqua
Trend: annuale
3. Inquinamento acque sotterranee
Fonte dati: Rete qualitativa delle acque sotterranee dell’ARPAV
Calcolo: valori SCAS dei corsi d’acqua
Trend: annuale
4. Trattamento delle acque reflue
Fonte dati: AATO, Consorzi di Bonifica
Calcolo: percentuale del rapporto tra carico depurato/carico generato di acque
reflue
Trend: annuale
5. Utenze allacciate all’acquedotto
Fonte dati: Comune, Ente Gestore
Calcolo: numero utenze complessive/numero utenze allacciate
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Trend: annuale
6. Utenze allacciate alla rete fognaria
Fonte dati: Comune, Ente Gestore
Calcolo: numero utenze complessive/numero utenze allacciate
Trend: annuale
7. Contaminazione del suolo e delle acque
Fonte dati: Provincia di Verona, Comune di Cologna Veneta
Calcolo: ettari di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
Trend: biennale
8. Perdita di biodiversità
Fonte dati: Provincia di Verona, Regione Veneto
Calcolo: variazione quantitativa e qualitativa dei principali tipi di habitat
Trend: biennale
9. Trasporti
Fonte dati: Provincia di Verona, Azienda di trasporti pubblici locale, Comune di
Cologna Veneta
Calcolo 1: incremento del rapporto km trasporto pubblico locale / totale km
rete stradale
Calcolo 2: numero di passeggeri per km di trasporto pubblico locale
Calcolo 3: incremento dei km di piste ciclabili
Trend: biennale
10. Superficie agricola in cui vengono applicate le misure agro-alimentari
dell’Unione Europea
Fonte dati: Regione Veneto
Calcolo: ettari
Trend: annuale
11. Indice di Bioedilizia
Fonte dati: Comune di Cologna Veneta
Calcolo: n. nuove residenze-ristrutturazioni-ricostruzioni con classificazione AB-C su scala CasaClima/n. totale nuove residenze-ristrutturazioni-ricostruzioni
Trend: biennale
12. Produzione energetica da fonti rinnovabili
Fonte dati: Provincia di Verona, Comune di Cologna Veneta
Calcolo: rapporto tra la produzione di energia da fonte rinnovabile (biomasse,
fotovoltaico, geotermia, etc.)/consumo interno lordo)
Trend: biennale
Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura del
Comune proponente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a
disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.
1.1.2. per quanto riguarda l’inquinamento luminoso, occorrerà ottemperare all’applicare
delle indicazioni contenute nella LR 22/1997, inserendo le relative disposizioni
nelle NTA del Piano.
1.1.3. per quanto riguarda la valutazione dell’incidenza che l’attuazione del Piano
potrebbe avere suI SIC IT3220037 “Colli Berici”, dovrà essere inserito un articolo
riportante le seguenti prescrizioni:
 i Piani d’Intervento o la Progettazione Definitiva, quando previsto dalla normativa
in vigore, contengano la relazione d’incidenza ambientale, con la quale verranno
considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di
mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;
 nella previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il
verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un
possibile inquinamento genetico siano utilizzate esclusivamente specie autoctone
e non siano utilizzate specie alloctone invasive;
 la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi
d’acqua;
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 sia eseguita l’informazione e la formazione del personale operante, sulle
emergenze ambientali e naturalistiche di cantiere, così da evitare il verificarsi di
comportamenti impattanti.
1.2. per la rete ecologica secondaria individuata nella tavola 4 “Carta della
Trasformabilità” dovrà essere assicurata la permeabilità della stessa in
corrispondenza delle barriere infrastrutturali evidenziate.
2. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione con l’indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di
tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
3. Il Comune di Cologna Veneta deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web
dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale, del presente
parere, della Sintesi Non Tecnica, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il
monitoraggio.
4. in sede di attuazione del PAT:
4.1. il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal
PAT stesso in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito
rurale.
4.2. in sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel
precedente punto 1.1.1., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli
derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi
descritti nel Rapporto Ambientale.
Il Comitato ritiene pertanto di prendere atto che il Comune provvederà in sede di
adeguamento degli elaborati e della normativa alle modifiche e prescrizioni
contenute nel presente parere.
Parere Provincia di Verona
La Provincia di Verona ha inviato la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 100 del 28.05.2009,
via Fax in data 09.06.2009 Prot. 313289, nella quale formula le seguenti osservazioni:
1- per quanto riguarda “Corte Quari”, interessata da un accordo pubblico/privato ex art. 6 della
L.R. 11/2004, si rileva che la previsione di “demolizione e ricostruzione anche su sedime
diverso”, presente nel suddetto accordo, non garantisce la salvaguardia della valenza
storico- monumentale e paesaggistica del contesto;
2- per quanto riguarda il dimensionamento residenziale del PAT, si osserva che la previsione di
un incremento teorico per i prossimi 10 anni di oltre 2000 abitanti, tale da far superare la
soglia dei 10.000 abitanti complessivi, non appare coerente con il trend di crescita attuale,
considerato che per l’anno 2005 l’aumento è stato di 90 abitanti.
Quadro Conoscitivo e Validazione
Relativamente all’adeguamento alle specifiche di redazione lett. a) e f) atti di indirizzo
approvati con D.G.R.V. n. 3178 del 8.11.2004, viste le nuove integrazioni documentali inviate,
il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 45 del 11.06.2009 ha validato
il Quadro Conoscitivo ai sensi dell’art. 11 della LR n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del
12.12.2006.
Va integrata la documentazione conseguentemente ai sopraccitati pareri.
CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO DI P.A.T.
Si ritiene necessario ribadire, in riferimento alle principali finalità della Legge 11 del 2004, che
le trasformazioni urbanistiche vanno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino
interventi di recupero e di trasformazione dell’esistente, di riqualificazione delle aree
degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla
riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che
garantiscano la massima compatibilità ambientale.
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ALLEGATO A1 Dgr n.
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Per quanto concerne la parte progettuale relativa al territorio agricolo si evidenzia, che il tema
dell’edificazione diffusa è affrontato individuando in tale fattispecie ambiti di nuclei
prevalentemente residenziali in zona agricola.
Partendo dal concetto che l’individuazione di tali ambiti, così come per tutte le altre
rappresentazioni progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei
suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare e ribadire altresì che l’indicazione
cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori.
Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza
necessitino di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti
residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si
fonda la Legge Regionale 11.
Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell’edificato, in
relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto
degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento
complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e
avuto cura di verificare che non siano alterati l’equilibrio ambientale e le condizioni di
sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.
Si ritiene inoltre di integrare la normativa degli ambiti di edificazione diffusa precisando che il
PI dovrà inoltre mantenere in zona agricola gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in
rapporto funzionale con lo svolgimento dell’attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva
consistenza delle aziende agricole, della localizzazione dei centri aziendali, delle abitazioni degli
imprenditori agricoli e delle strutture agricolo produttive esistenti ed utilizzate.
In ogni caso l’eventuale inclusione di abitazioni degli imprenditori agricoli all’interno delle aree
di urbanizzazione diffusa non comporta la decadenza del vincolo di non edificazione sul fondo
di pertinenza di cui all’art. 45, comma 2, della LR 11/2004.
Per quanto riguarda l’indicazione delle aree di urbanizzazione consolidata risulta necessario
precisare che le stesse debbano intendersi tutte le zone territoriali omogenee del PRG ove
possono essere attuati interventi diretti (escluse le zone agricole): nuova costruzione,
ampliamento e recupero:
 z.t.o. A, B, C1, D (di completamento), E4 (configurabili in veri e propri contesti urbani
strutturati)
 z.t.o. F di non rilevanza territoriale (attuate o in fase di attuazione)
 zone di espansione con SUA approvato e convenzionato nel rispetto delle norme
tecniche del PAT
A favore di questa tesi in particolare l’implicita esclusione di indicazioni che configurino, in
qualsivoglia forma, il generarsi di veri o presunti diritti di edificabilità, o di indicazioni
conformative della proprietà.
Il PAT deve determinare come aree di urbanizzazione consolidata i contesti territoriali che di
fatto mantengono la loro operatività in quanto non rientranti nell’ambito della più generale
programmazione strategica, che detta al PI le regole per la trasformazione.
La locuzione “sempre possibili” usata dall’art.13 della LUR ci indica che nelle AUC tali regole
devono “in ogni caso” consentire la nuova costruzione e l’ampliamento, e che quindi esse
risultano in qualche misura “sottratte” ai processi valutativi del PI; processi che riguardano
invece le aree suscettibili di sviluppo insediativo ove, oltreché all’assenza di vincoli, invarianti e
fragilità, la “trasformabilità” è subordinata a puntuali verifiche ed al rispetto di condizioni di
carattere urbanistico, ambientale, economico, ecc.
Le zone di espansione non ancora convenzionate, vanno ricondotte al tematismo delle linee
preferenziali di sviluppo ed inserita idonea normativa di riferimento.
In particolare ad un confronto effettuato tra il PRG ed il PAT non si condividono alcuni ambiti di
urbanizzazione consolidata che risultano in alcuni casi ampliati sino ad inglobare anche porzioni
di territorio con scarsa consistenza dell’edificato presente e consistente in singoli edifici.
Si rileva altresì che all’interno delle aree sia di urbanizzazione consolidata che di edificazione
diffusa, sono stati inglobati, quelli che appaiono essere allevamenti intensivi e che nel PRG
GIUSEPPE MANOLI
ALLEGATO A1 Dgr n.
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trovavano classificazione in Zona Agricola. Considerato che essi non sono stati individuati come
Opere Incongrue o Elementi di Degrado e pertanto sembrano essere ancora in rapporto
funzionale con lo svolgimento dell’attività agricola essi dovranno essere individuati in ambito
agricolo, come peraltro già rilevato e prescritto nel parere della Direzione Agroambiente.
Tutti gli allevamenti intensivi che ricadono in zona di urbanizzazione consolidata vanno
individuati quali “ambiti di degrado”. Conseguentemente va inserita adeguata normativa di
riferimento nelle N.T.A..
Per gli accordi sottoscritti ex art. 6 L.R. 11/04 individuati nella Tavola 4, si sottolinea
comunque il rimando all’art. 33 delle NTA che specifica nelle Direttive la necessità di redigere il
P.I. recependo gli accordi e la necessità di predisporre per ogni accordo Piani Urbanistici
Attuativi ex art. 19 L.R. 11/04.
Appare doveroso precisare a tal proposito che, come per la perequazione urbanistica, va
affermata anche per gli accordi Pubblico/Privato la natura “strumentale” dell’istituto, finalizzata
a garantire la condivisione e la concreta attuabilità di alcune (certamente non tutte) scelte
operate dallo strumento di pianificazione urbanistica o territoriale, e non a determinarne in
maniera compiuta e definitiva i contenuti. In sintesi si ritiene di affermare che l’utilizzo degli
accordi Pubblico/Privato va inteso come apporto “partecipativo” da parte dei privati alla
definizione delle scelte urbanistiche, e come tale non può e non deve modificare la natura (di
indirizzo, di coordinamento, strategica, operativa) dei possibili strumenti cui gli Accordi
Pubblico/Privato accedono. Gli Accordi Pubblico/Privato assunti in sede di PAT non potranno
che avere forme e contenuti di natura strategico strutturale, e solo sotto tali aspetti vengono
pertanto valutati ed approvati dall’Ente deputato. In più, sembra opportuno che il ricorso a tale
strumento in sede di PI sia da subordinarsi all’attuazione di opportune forme di pubblicità, al
fine di poter assumere e valutare più proposte in relazione alle possibili scelte necessariamente condivise - di rilevante interesse pubblico, organicamente inserite nel quadro
delle strategie definite dal documento preliminare, dal PAT e dal programma delle opere
pubbliche.
Si sottolinea inoltre che la grafia utilizzata per individuare gli Accordi, nella Tav. 4, ha un
significato di carattere ricognitivo. La valutazione di questa Commissione non è sui contenuti
degli Accordi, ma sulle previsioni urbanistiche sottese.
Gli accordi allegati al P.A.T. hanno contenuti ed effetti propri dei medesimi e pertanto non
conformativi dello jus aedificandi. Possono altresì essere intesi quali linee preferenziali di
sviluppo, con l’esclusione dell’Accordo n. 11 per il quale si evidenzia il carattere di
completamento dell’edificato esistente.
Dando atto che non esistono esternamente ai centri storici complessi monumentali di rilevante
valore tranne le corti rurali di pregio (ex art. 10 L.R. 24/85) peraltro già normate dal PAT e le
Ville vincolate, occorre introdurre elementi di tutela per il contesto figurativo di quest’ultime.
Pertanto va integrata la normativa come sotto specificato:
Contesti figurativi delle Ville vincolate
Il P.I. detta norme affinché l’assetto dei luoghi in prossimità di ville o corti monumentali
vincolati, sia conservato nella sua conformazione originaria (individuata attraverso una
ricognizione delle pertinenze storiche), inibendo l’edificazione ove questa comporti l’alterazione
della prospettiva e la limitazione del pubblico godimento del quadro storico-ambientale e del
contesto figurativo.
Gli interventi consentiti dovranno essere prevalentemente orientati alla conservazione ed alla
valorizzazione dell’organismo urbano-storico complessivo costituito da edifici, manufatti, aree
scoperte pubbliche e private, cortili e spazi aperti, aree verdi e strade al fine di consentire una
lettura integrata dei caratteri identificativi della morfologia di ciascun manufatto vincolato,
nonché degli ambiti ad essi funzionalmente collegati costituenti il relativo contesto figurativo.
GIUSEPPE MANOLI
ALLEGATO A1 Dgr n.
del
pag. 26/31
Si rileva peraltro che l’ambito definito come perimetrazione di cui all’Accordo 11 che prevede
una potenziale volumetria realizzabile di mc. 16.000, non è condivisibile in quanto si colloca in
un contesto prettamente agricolo e pertanto risulta urbanisticamente non corretto.
Norme Tecniche di Attuazione”
Relativamente alle norme tecniche è necessario introdurre la seguente modifiche e/o
integrazione, ai rispettivi articoli e/o inserimento di nuovi articoli come segue (le modifiche
sono sottolineate):
Art. 3 contenuti, ambito di applicazione, efficacia ed attuazione.
omissis
al punto 3.09 dopo il comma già presente va aggiunto il seguente testo:
“Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e
non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a
norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli,
ancorché non riportati nel quadro conoscitivo.
Analogamente, l’errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PAT che non
risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l’applicazione della disciplina di cui ai
successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.
Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a
seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.”
Art. 10. fasce di rispetto
omissis
al punto 10.08
- dopo la parola “…sono ammessi” va stralciata la parola “esclusivamente”.
- va stralciata la lettera b) ed il suo seguente testo: “dotazione di servizi e copertura di scale
esterne.”.
- alla fine del punto b) dopo le parole “..caratteristiche architettoniche” va aggiunto il seguente
testo: “purché non sopravanzino l’esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.”
- va aggiunta la lettera e) con il seguente testo:
e) fabbricati connessi all’attività agricola così come definiti dalla L.R. 11/2004.
Art. 19. Invarianti di natura storico-monumentale, aree a bassa trasformabilità:
centri storici.
omissis
Va inserito anche il riferimento alla Tav. 3 – Carta delle Fragilità.
Art. 25. Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O.
omissis
25.06 Il P.I. può prevedere un aumento complessivo del 10% del dimensionamento
complessivo del PAT, nel rispetto degli obiettivi, dei vincoli e delle tutele.
Art. 26. Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con
destinazione diversa da quella agricola.
E’ opportuno che la norma contenga anche il calcolo del limite quantitativo di SAU
trasformabile esposto in Relazione.
Risulta peraltro dalla normativa alcuna indicazione circa l’utilizzo e l’eventuale motivazione
dell’incremento del 10% previsto dall’Atto di indirizzo, anche alla luce di quanto espresso
all’art. 5 della Relazione allegata al P.A.T. e al precedente punto 3.2 del presente parere.
Pertanto il dato del limite della SAU trasformabile di cui all’art. 26 è mq. 454.497.
Art. 29. Ambiti di urbanizzazione consolidata.
GIUSEPPE MANOLI
ALLEGATO A1 Dgr n.
del
pag. 27/31
omissis
29.04 Il P.I. potrà modificare l’ambito delle zone di urbanizzazione consolidata, sia per
adattarlo alla definizione di una minore scala di rappresentazione, sia per renderlo coerente,
ove possibile, con le divisioni delle proprietà. Tale modifica dovrà essere adeguatamente
giustificata e documentata.
Art. 30. Ambiti di edificazione diffusa
omissis
30.06 è aggiunta la lett. “e) Il PI dovrà inoltre mantenere in zona agricola gli eventuali edifici
ed aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell’attività agricola,
sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione dei
centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo produttive
esistenti ed utilizzate. In ogni caso l’eventuale inclusione di abitazioni degli imprenditori agricoli
all’interno delle aree di urbanizzazione diffusa non comporta la decadenza del vincolo di non
edificazione sul fondo di pertinenza di cui all’art. 45, comma 2, della LR 11/2004.”
Art. 30 bis – Aree di riqualificazione, riconversione e trasformazione.
Azioni di riqualificazione e/o riconversione
Rif. Legislativo: L.R. 11/2004
Rif.:
Tav.4 – Carta della trasformabilità
Il PAT individua le principali Azioni di riqualificazione e riconversione, per la rigenerazione di
parti dell’insediamento che necessitano o sono di fatto interessate da processi di dismissione,
trasformazione o evoluzione dell’assetto fisico e funzionale attuale.
In particolare le aree di riqualificazione e riconversione possono essere:
- aree coinvolte in progetti che determineranno un’evoluzione e aggiornamento delle
strutture
- aree con strutture non più adeguate alla funzione svolta;
- aree con attività dismesse e in situazione di degrado;
- aree occupate da attività in atto non compatibili con il contesto.
Direttive
Il PI, sulla base di successivi approfondimenti nell’analisi e conoscenza del territorio, può
individuare ulteriori Azioni di riqualificazione e riconversione, oltre a quelle segnalate dal PAT.
Le Azioni di riqualificazione e riconversione sono indicate da un numero e per ciascuno di essi il
PAT definisce specifici indirizzi che il PI provvederà a sviluppare e precisare senza che questo
comporti variante al PAT.
Art. 31. Limiti fisici alla nuova edificazione
omissis
31.03 I limiti fisici indicati nella tavola 4 del PAT devono intendersi quali indicazioni di massima
sulle strategie insediative attivate dal piano, e dunque quali indicazioni da precisare e definire
nel P.I., anche tenendo conto di quanto previsto all’art. 25 punto 25.06.
omissis
Art. 38. Rete ecologica locale.
omissis
Va inserito anche il riferimento alla Tav. 2 – Carta delle Invarianti.
OSSERVAZIONI
I criteri adottati per valutare le osservazioni sono stati i seguenti:
GIUSEPPE MANOLI
ALLEGATO A1 Dgr n.
del
pag. 28/31
 sono state accolte tutte le Osservazioni, o le parti di Osservazioni, relative ad errori tecnici o
cartografici o migliorativi della disciplina di Piano;
 sono state accolte tutte le Osservazioni relative a suggerimenti migliorativi degli assetti
urbanistici del Comune;
 sono state accolte, rinviandole comunque a precisa definizione in sede di opportuna
specifica pianificazione, le Osservazioni che fanno riferimento ad argomenti e normativa non
di competenza del PAT ma del Piano degli Interventi o di altri strumenti di programmazione
e pianificazione di settore ai quali si demanda
In particolare non sono state accolte alcune osservazioni di tipo puntuale che chiedevano
l’estensione nell’edificazione consolidata o in edificazione diffusa, in quanto osservazioni non di
tipo strutturale ma strettamente operativo. Ribadendo il concetto, già enunciato, che
l’individuazione di tali ambiti, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei
suoli e conseguentemente non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di
diritti edificatori. Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano
dell’edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati
esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del
dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni
urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l’equilibrio ambientale e le
condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica;
 non sono state accolte le Osservazioni che non si configurano come portatrici di interessi
collettivi, coerente con gli obiettivi del documento preliminare e tendente a proporre ipotesi
di miglioramento del piano.
L’ufficio tecnico, Servizio Urbanistica ha espresso le proprie controdeduzioni tecniche in merito,
condivise anche dal Consiglio Comunale con la delibera n. 31 dello 04.07.08, e più
precisamente:
Sono state presentate complessivamente n. 8 osservazioni, di queste 2 sono accolte
totalmente, 1 è accolta parzialmente, 4 non sono state accolte ed 1 osservazione è stata
accolta in relazione ai punti 1-2-3 e non accolta per il punto 4 in essa contenuti.
n
1
Osservante
Fasson Claudio
2
Dal Cero Giuseppe
Parere
NON ACCOGLIBILE si concorda con il Comune precisando che le indicazioni del PAT
non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione
delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in
alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della
determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica
utilità.
ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
Considerato che il Ministero per i Beni e le Attività culturali con propria nota n.
2910/34.16.01 del 05.02.2009, ha sollecitato la Soprintendenza per i Beni A.P. di
Verona, Vicenza e Rovigo ad attivare la procedura di vincolo di “Corte Quari”.
Vista la nota del Servizio pianificazione Concertata 2 Prot. 148504/57.09 del
17.03.2009, che segnala che “Corte Quari Destra è, presumibilmente, parte
integrante… del complesso architettonico di Villa Labia, sita in Via Quari sinistra,
catalogata nel volume Ville Venete Catalogo Atlante del Veneto e che, il PAT è tenuto
a disciplinare Villa Labia congiuntamente al suo contesto figurativo inserendola nella
Tavola 4 (art. 40, punto 4 e art. 41 punto 1 lettera l e punto 4).
Anche alla luce delle succitate note, non condividendo le controdeduzioni espresse dal
Comune, si ritiene di riformularle come sotto riportato.
Premesso che il Comune di Cologna Veneta ha siglato con la ditta Veimca S.r.l. e
Triveneta Veicoli Industriali S.r.l. un Accordo articolato, che prevede quattro zone
d’intervento (vedi NTA art. 33 - ACCORDO 1) tra cui anche una, la seconda, che
riguarda il complesso di Corte Quari, prevedendo la possibilità di “ristrutturazione
globale e ampliamento delle strutture esistenti, ovvero demolizione e ricostruzione,
anche su nuovo sedime con volumetria comples-siva massima realizzabile di 40.000
mc. e con h max 13 m. da destinarsi alle seguenti funzioni: turistico-ricettive,
commerciali-direzionale e resi-denziali, fatte salve autoriz-zazioni di altri enti
necessarie per la realizzazione dell’opera”, si ritiene che le possibilità edificatorie, i tipi
di intervento e le destinazioni d’uso previste non siano indirizzati a logiche di
salvaguardia che la delicatezza del contesto storico paesaggistico richiedono. In
particolare si ritiene che la volumetria massima realizzabile, ancorché comprensiva del
volume esi-stente, pari circa a mc. 10.700, nonché l’altezza massima prevista siano
GIUSEPPE MANOLI
ALLEGATO A1 Dgr n.
3
4
5
De Mori Maurizio
Baitan Roberto
Arch. Roberto
Sbrogiò per conto
della Ditta VEIMCA
srl e TRIVENETA
VEICOLI IND.LI srl.
6
Fracasso
Giampietro
7
Bonaventura
Edoardo
Giorgio Scarato
8
del
pag. 29/31
da ridurre significativamente.
Considerato in generale che la simbologia ha un significato ricognitivo di Accordi
sottoscritti e non conformativo di previsioni urbanistiche, e che è poi il P.I. a
determinare l’edificabilità e/o la configurazione delle singole aree, e che nel caso in cui
ci fosse necessità di modificare le previsioni urbanistiche si dovrà procedere
all’aggiornamento e/o modifica degli Accordi; nello specifico è necessario tutelare il
contesto figurativo in cui si inserisce Corte Quari.
A seguito delle suddette considerazioni SI ACCOGLIE PARZIALMENTE l’osservazione.
In sede di P.I. si dovrà provvedere a rimodulare l’accordo garantendo la tutela della
suddetta Corte e prevedendo, se del caso, la trasformabilità dell’area a sud, all’esterno
della Corte mede-sima, o meglio trasferendo parte del volume eccedente l’esistente,
all’interno di uno degli ambiti di cui all’Accordo 1. Inoltre dovranno essere trovate
forme di stretta correlazione tra l’eventuale realizzazione del volume che verrà
trasferito e gli interventi di recupero del volume esistente di Corte Quari, tale che la
possibilità di realizzazione del primo venga ad essere strettamente connessa con
l’attuazione del secondo.
Si richiamano altresì le considerazioni inerenti gli ACCORDI PUBBLICO / PRIVATO di
cui alle “Considerazioni sul progetto di PAT” descritte nel presente parere.
NON ACCOGLIBILE si concorda con il Comune.
NON ACCOGLIBILE in sede di PAT in quanto attiene tematiche proprie del PI.
ACCOGLIBILE per i punti 1,2,3. richiamando altresì le considerazioni inerenti gli
ACCORDI PUBBLICO / PRIVATO di cui alle “Considerazioni sul progetto di PAT” descritte
nel presente parere
NON ACCOGLIBILE per il punto 4 in sede di PAT in quanto attiene tematiche proprie
del PI.
NON ACCOGLIBILE si concorda con il Comune, con la seguente precisazione:
Il Comune valuti in sede di P.I., considerata l’entità del dimensionamento residenziale,
la possibilità di prevedere quote di edilizia convenzionata e/o residenziale pubblica.
Vedasi in merito anche parere VAS n. 55 del 30.07.2009.
ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE si concorda con il Comune.
Vedasi in merito anche parere VAS n. 55 del 30.07.2009.
Direttamente in Regione sono pervenute n. 4 osservazioni.
Pur considerando l’irritualità delle stesse, in quanto non risultano controdedotte dal Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 14, comma 3, della LR 11/2004, si ritiene di precisare quanto
segue:
n.
1
RV
Osservante
Fracasso
Giampietro
2
RV
Associazione Perla
Blu
–
Boggian
Leonardo
3
RV
Dal Cero Giuseppe
4
RV
Gianesini Domenico
Osservazione
L’osservazione tratta varie tematiche:
1- Procedura sfalsata tra PAT e VAS
2- Dimensionamento del PAT
3- La superficie agraria trasformabile
4- Criticità ambientali
5- L’applicazione dell’art. 6 (Accordi tra
soggetti pubblici e privati) il PAT
privatizzato
Sollecito procedura di vincolo di “Corte
Quari”.
Cronistoria di tutti le comunicazioni tra
privati,
soprintendenza
e
comune
finalizzati a segnalare la necessità di
apposizione di vincolo su Corte Quari e
rilievo sulla non ottemperanza da parte del
Comune dell’art. 40 p. 4 della L.R. 11/2004
relativamente al suo valore monumentale
e alla individuazione del suo contesto
figurativo.
Richiesta di eliminazione di tutti gli
interventi previsti dal PAT per Corte Quari
introducendo d’ufficio le modifiche e gli
interventi atti ad assicurare la salvaguardia
e la tutela di un così importante
complesso.
Chiede l’adeguamento delle NTA alle
disposizioni in materia di edificazione in
zona agricola così come disciplinate dalla
Valutazione
IRRITUALE, in quanto non controdedotta dal
Consiglio Comunale.
Peraltro alcune delle problematiche sollevate
dall’osservazione trovano risposta in quanto
espresso, nel presente Parere Regionale
IRRITUALE, in quanto non controdedotta dal
Consiglio Comunale.
Peraltro alcune delle problematiche sollevate
dall’osservazione trovano risposta in quanto
espresso, nel presente Parere Regionale,
relativamente alla osservazione 2.
IRRITUALE, in quanto non controdedotta dal
Consiglio Comunale.
Peraltro alcune delle problematiche sollevate
dall’osservazione trovano risposta in quanto
espresso, nel presente Parere Regionale,
relativamente alla osservazione 2.
IRRITUALE, in quanto non controdedotta dal
Consiglio Comunale.
Peraltro alcune delle problematiche sollevate
GIUSEPPE MANOLI
ALLEGATO A1 Dgr n.
del
LR 11/2004
pag. 30/31
dall’osservazione trovano risposta in quanto
espresso, nel presente Parere Regionale
Ritenuto che sono da recepire integralmente le indicazioni contenute nei pareri :
 del Genio Civile di Padova Prot. n.134984 del 12.03.2008;
 dell’ Ufficio Regionale per la Geologia Prot. n. 92004/57.02/E.310.011 del 18.02.2009;
 della Valutazione di Incidenza Ambientale n. URB/2008/214 del 29.09.2008;
 della Direzione Agroambiente Prot. 318037/48.24 dell’11.06.2009;
 del decreto del dirigente regionale della Direzione Urbanistica n. 45 del 11.06.2009 di
validazione del Quadro Conoscitivo;
 della Delibera di Giunta Provinciale n. 100 del 28.05.2009;
 della Valutazione Ambientale Strategica n. 55 del 30.07.2009.
Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile
2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto
E’ DEL PARERE
che il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Cologna Veneta (VR), descritto in
premessa, sia da approvare con le modifiche, precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle
osservazioni, contenute nelle considerazioni del presente parere, e come composto da:
1- Relazione
2- Norme Tecniche di Attuazione
3- Allegato A alle NTA – Ambiti territoriali omogenei
4- Allegato B alle NTA – Prontuario per gli interventi in zona agricola
5- Tav. 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
6- Tav. 2: Carta delle invarianti
7- Tav. 3: Carta delle fragilità
8- Tav. 4: Carta della trasformabilità
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGIGA
9- Elaborato 1 - Analisi del Piano
10- Elaborato 2 – Valutazione dello stato attuale e obiettivi di protezione ambientale
11- Elaborato 3 – Verifica del Piano
12- Elaborato 4 – Commento alle Tavole
13- Elaborato 5 – Sintesi non Tecnica
14- Elaborato 1.1 - Uso del suolo CORINE LAND COVER (Stato attuale)
15- Elaborato 2.1 - USO DEL SUOLO
16- Elaborato 3.1 - Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.)
17- Elaborato 4.1 – RETE ECOLOGICA
18- Elaborato 5.1 - Uso del suolo CORINE LAND COVER (Stato di progetto)
19- Elaborato 6.1 – Variazioni del livello di Naturalità
20- Elaborato 7.1 – Ambiti urbanizzati e di potenziale trasformazione
21- Elaborato 8.1 – CONMPATIBILITA’ IDRAULICA
22- Elaborato 9.1 – Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare – MONOSSIDO
DI CARBONIO
23- Elaborato 9.2 - Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare – BIOSSIDO DI
AZOTO
24- Elaborato 9.3 - Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare – POLVERI
SOTTILI (PM10)
25- Elaborato 10.1 – Simulazione della diffusione del rumore dovuto a traffico veicolare
Per quanto riguarda le osservazioni vale quanto detto nelle considerazioni del presente parere.
Il Comune è incaricato della correzione degli elaborati conseguentemente alle modifiche,
precisazioni e integrazioni e all’accoglimento delle osservazioni.
GIUSEPPE MANOLI
ALLEGATO A1 Dgr n.
del
pag. 31/31
Vanno vistati n. 25 elaborati
OMISSIS
Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell’art 27
copia conforme all’originale
Consta di n.
fogli
Venezia, lì
IL SEGRETARIO
IL SEGRETARIO
f.to GIUSEPPE MANOLI
GIUSEPPE MANOLI
IL PRESIDENTE
f.to
GIUSEPPE MANOLI
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ALLEGATO A1 Dgr n del OMISSISPARERE