Oggetto del corso
il «discorso della cittadinanza [cioè] il
discorso sviluppato da una determinata
società per rappresentare l’individuo e il
suo rapporto con l’ordine» (Pietro
Costa, “Cittadinanza”, p. 5)
Politeia
Comunemente tre accezioni di senso:
•Regime o ordinamento politico  Costituzione
•Corpo civico più o meno esteso – democrazia vs.
oligarchia
•Diritto di cittadinanza
I tre principali riferimenti aristotelici
alla politeia
1) Definizione di «cittadino in senso assoluto» come
«partecipazione alle funzioni di giudice e alle
cariche», vale a dire «magistrature a tempo
indefinito», Politica (III Libro, 1275 a 30).
2) Libera circolazione del potere, nel senso
dell’alternanza tra chi governa e chi è governato.
Alla base c’è la virtù (areté) del bravo cittadino
(«conoscere il comando che conviene a uomini
liberi, sotto entrambi gli aspetti [del comandare e
dell’obbedire]»), Politica (III Libro, 1277 a 25)
3) Isonomia all’interno dello studio sulle
ribellioni e i mutamenti di costituzione.
«(...) si sono formate molte costituzioni perché
tutti sono d’accordo sul giusto, nel senso che è
un’uguaglianza proporzionale (cat’analoghían
íson), ma errano nell’applicare tale nozione»
(Libro V, 1301 a 25)
I principali criteri di identificazione
della politeia come politia
(i) Il suo governo è nelle mani della
moltitudine (plethos) che lo esercita a
vantaggio di tutti (Pol. III, 7 1279 a 38-39);
(ii) è una costituzione mista: «una mistione di
oligarchia e di democrazia» (Pol. IV, 8 1293 b
34-35; cfr. 1294 a 22-23; 9 1294 a 41 – b 1);
(iii) è una costituzione media o mediana
(Pol. IV, 11 1295 a 31-34 e 1296 a 7, 37-38);
non è né una democrazia, né un’oligarchia,
ma una forma intermedia tra di esse (II, 6
1265 b 28-29);
(iv) è basata sul ceto medio che non è né
troppo ricco né troppo povero (IV, 11 1295 b
34 – 1296 a 9);
infine
(v) si regge sulla classe di cittadini che
portano armi (Pol. II, 6 1265 b 30-31), cioè è
basata sugli opliti – su soldati dotati di
armatura pesante (IV, 13 1297 b 1-2; III, 7
1279 b 2-5).
TEORIA DELLE FORME DI GOVERNO E DEI CICLI
DI COSTITUZIONI
Platone (“La Repubblica”)
Piano ideale  Politeia a) monarchica
b) aristocratica
Piano reale  Politeia a) timocratica
b) oligarchica
c) democratica
d) tirannica
Natura umana retrostante:
a)
b)
c)
d)
Individuo timocratico (=desiderio di onore)
Individuo oligarchico (=desiderio di ricchezza)
Individuo democratico (=desiderio di libertà)
Individuo tirannico (=desiderio di violenza)
Rispetto alla teoria dei cicli:
Il ciclo completo, nel segno della negatività
crescente, è:
timocrazia, oligarchia, democrazia, tirannia
Ne “Il politico” le forme di governo diventano 6, distinte in
rapporto alla legge e non alla diversa natura umana, e la
democrazia compare sia come forma legale che illegale.
Forme buone
Forme degenerate
Monarchia
Aristocrazia
Democrazia
Tirannia
Oligarchia
Democrazia
Rispetto alla teoria dei cicli:
Il ciclo completo, nel segno della negatività crescente, è:
monarchia, aristocrazia, democrazia, democrazia, oligarchia,
tirannia
Aristotele
Ne “La politica” (libro III)  Doppia classificazione
Forme buone
Forme degenerate
Monarchia
Aristocrazia
Politia*
Tirannia
Oligarchia
Democrazia
* Interpreti come Bobbio a
volte inseriscono
‘democrazia’ al posto di
‘politia’, e ‘oclocrazia’ al
posto di ‘democrazia’
Intreccio di 2 principi entrambi necessari:
1)Chi governa
2)Nell’interesse di chi governa ( il bene comune come fine
della comunità politica qualifica le sole forme buone)
Polibio (II sec. a.C.)
“Storie”, libro VI
Forme buone
Anaciclosi (= teoria dei cicli)
Forme degenerate
Monarchia
Aristocrazia
Democrazia (finalmente
accezione positiva di senso)
Tirannia
Oligarchia
Oclocrazia
Defensor Pacis (1324)
«(…) il legislatore, o la causa prima ed efficiente
della legge, è il popolo o l’intero corpo dei
cittadini o la sua pars valentior, mediante la sua
elezione o volontà, espressa con le parole nella
assemblea generale dei cittadini» (I, xii, 3).
Machiavelli (1512-1527)
I Discorsi e il Principe entrambi pubblicati
postumi nel 1531
«Tutti gli Stati, i dominii che esercitano un
imperio sopra gli uomini sono o
a)repubbliche
o
b) principati» (apertura del Principe)
“E’ si conosce facilmente per chi considera le
cose presenti e le antiche, come in tutte le città
ed in tutti i popoli sono quegli medesimi
desiderii e quelli medesimi onori, e come vi
furono sempre. In modo che gli è facil cosa a chi
esamina con diligenza le cose passate,
prevedere in ogni repubblica le future e farvi
quegli rimedi che dagli antichi sono stati usati, o
non ne trovando degli usati, pensare de’ nuovi
per la similitudine degli accidenti” (Discorsi, I,
39).
PRINCIPATO
- non nuovo (ereditario e quindi trasmesso per
legge successoria a chi principe non era)
- nuovo:
i. misto (conquista di principato già esistente)
ii. per virtù (acquistato con virtù ed armi
proprie)
iii. per fortuna (acquistato con fortuna ed armi
altrui
iv. per scelera
v. per consenso (degli ottimati o del popolo) Nel
secondo caso, si ha a che fare con il principato
civile (monito al principe nuovo di «avere il
populo amico»)
vi. principato ecclesiastico
Bodin
Methodus ad facilem historiarum cognitionem
(1566)
Six livres de la République (1586)
Definizioni
1) Stato = “Per Stato si intende il governo giusto
che si esercita con potere sovrano su più
famiglie e su tutto ciò che esse hanno in comune
fra loro” (I libro de la République)
2) Potere sovrano o sovranità = “Quel potere
assoluto e perpetuo che è proprio dello Stato” (I
libro…)
-Dall’assolutezza deriva l’indivisibilità del potere
sovrano (nello spazio), e dalla perpetuità la
continuità dello Stato (nel tempo)
A partire dall’assolutezza, il tema dei LIMITI e
delle PREROGATIVE INALIENABILI della
sovranità.
I limiti alla sovranità:
a)Diritto divino e naturale
b) Le leggi fondamentali del Regno in quanto
regole di trasmissione della sovranità (ad es., la
legge salica)
c) Il diritto di proprietà dei capi-famiglia (ad es.,
gli Stati generali per autorizzare il sovrano ad
imporre nuovi tributi
d) Le leggi del sovrano quando si richiamano
espressamente al diritto divino e naturale
e) Le obbligazioni assunte con patto o
giuramento (anche nei confronti di sudditi e
stranieri, compresi i nemici)
f) La jurisdictio o dovere di impartire giustizia
Le prerogative inalienabili della sovranità
(attributi legittimi, o iura imperii, o vraies
marques de la souvraineté):
a)Diritto di legislazione
“Sotto questo stesso potere di dare e annullare
le leggi sono compresi tutti gli altri diritti e
prerogative sovrane: cosicché potremmo dire
che è questa la sola vera e propria prerogativa
sovrana, che comprende in sé tutte le altre”
b) Diritto di guerra e di pace
c) Diritto di nomina e destituzione ad uffici più
elevati
d) Diritto di giurisdizione suprema
e) Diritto di grazia
f) Diritto di batter moneta
g) Diritto di imporre tributi
h) Diritto di fedeltà e obbedienza
In linea di massima, anticipazione delle prerogative del
capo dello Stato delle Repubbliche moderne e
contemporanee
3) Forme di Stato e forme di governo
Forme di Stato (in rapporto alla titolarità della
sovranità):
a)Monarchica
b)Aristocratica
c)Popolare
Forme di governo (in rapporto all’accesso alle
cariche):
a)Governo monarchico (raro)
b)Governo aristocratico
c)Governo popolare
Miglior forma di Stato
Monarchia in quanto “Stato ben ordinato” 
Ideale dell’armonia sociale e della tolleranza
religiosa = Giustizia armonica, sull’esempio
dell’universo regolato da Dio e dalle leggi
naturali.
Si tratta di una giustizia che non ha nulla a che
fare né con la giustizia aritmetica (democratica)
né proporzionale (aristocratica o aristotelica).
Hobbes (1588-1679)
3 diverse definizioni di Stato:
1)“una moltitudine di uomini uniti come una
persona da un potere comune, per la loro
comune pace, difesa e vantaggio” (Elements, I,
19, 8)
2)“un’unica persona, la cui volontà in virtù dei
patti contratti reciprocamente da molti individui,
si deve ritenere la volontà di tutti questi
individui (…)” (De Cive, V, 9)
3)“una persona, dei cui atti ciascun individuo di
una grande moltitudine, con patti vicendevoli, si
è fatto autore (…)” (Leviathan, 112)
Ius omnium in omnia
«[…] è inclinazione generale di tutta l’umanità
un desiderio perpetuo e senza tregua di un
potere dopo l’altro, che cessa solo nella morte».
Diritto di natura = «[…] libertà che ciascuno ha
di usare il proprio potere a suo arbitrio per la
conservazione della sua natura, cioè della sua
vita […]».
Legge di natura
«un precetto o una regola generale scoperta
dalla ragione, che proibisce ad un uomo di fare
ciò che distruggerebbe la sua vita […], e di non
fare ciò che egli considera meglio per
conservarla» (Leviathan, cap. XIV Che cosa è il
diritto di natura)
Specificazione della Legge di natura in 19 leggi,
le prime tre delle quali sono le più importanti:
1) Cercare e perseguire la pace;
2) Disporsi alla pace rinunciando, a patto che lo
facciano anche gli altri, al proprio diritto a tutto;
A partire dal suddetto patto, 3) massima
generale per cui pacta servanda sunt ( fonte
di giustizia).
Tutte le altre leggi sintetizzabili nel principio
evangelico del «non fare agli altri quello che non
vorresti fosse fatto a te».
Sulla giustizia:
“prima che i nomi di giusto e ingiusto possano aver luogo, ci
deve essere qualche potere coercitivo per costringere
ugualmente gli uomini all’adempimento dei loro patti, per
mezzo del terrore di una qualche punizione (…) e per
rendere sicura quella proprietà che gli uomini acquisiscono
per contratto reciproco in ricompensa del diritto universale
che abbandonano; e tale potere non c’è prima dell’erezione
di uno stato. (…) la giustizia è la costante volontà di dare ad
ognuno il suo. Perciò dove non c’è alcuna cosa propria, cioè
dove non c’è proprietà, non c’è ingiustizia, e dove non viene
eretto un potere coercitivo, cioè dove non c’è stato, non c’è
proprietà, dato che tutti gli uomini hanno diritto a tutte le
cose: quindi dove non c’è stato non c’è niente di ingiusto”
(Leviathan, XV capitolo)
Pace attraverso l’unità politica artificiale
assicurata da: 1. attore, 2. autore e 3.
rappresentanza (cap. XVI del Leviathan)
Processo di autorizzazione:
«Una moltitudine di uomini diventa una persona,
quando è rappresentata da un uomo o da una persona,
per modo che diventi tale con il consenso di ciascun
particolare componente della moltitudine. Infatti è
l’unità del rappresentante, non l’unità del
rappresentato che fa una la persona, ed il
rappresentante che sostiene la parte della persona e di
una persona soltanto; l’unità di una moltitudine non
può intendersi in altro modo».
PACTUM UNIONIS
«io autorizzo e cedo il mio diritto di governare me
stesso a quest’uomo, o a questa assemblea di
uomini, a condizione che tu gli ceda il tuo diritto e
autorizzi tutte le sue azioni in maniera simile» (cap.
XVII, in apertura della seconda parte del Leviathan)
LEGGE E LIBERTA’ NELLO STATO
(= assenza di impedimenti)
La libertà statuale si può cogliere verso l’esterno
ma mai all’interno, essendo sempre la legge
«restrizione della libertà naturale, senza la quale
non si può avere alcuna possibilità di pace»
(Leviathan, cap. XXVI).
Locke
Two Treatises of Government (1681-1683)
Stato di natura
“uno stato di perfetta libertà di regolare le proprie
azioni e di disporre dei propri beni e persone come
meglio credono, entro i limiti della legge naturale,
senza chiedere l’altrui benestare o obbedire alla
volontà altrui. È questo anche uno stato di eguaglianza,
in cui potere e autorità sono reciproci poiché nessuno
ne ha più degli altri. Nulla invero è più evidente del
fatto che creature della stessa specie e grado,
indifferentemente nate per godere degli stessi doni
della natura e usare le stesse facoltà, debbano essere
fra loro eguali (…)” (Second Treatise of Government)
Legge di natura
“ciascuno ha il diritto di punire chi trasgredisce quella
legge, nella misura bastante a scoraggiarne la
violazione”
Conseguenze:
“A questa inconsueta dottrina, che cioè nello stato di
natura ciascuno ha il potere esecutivo della legge
naturale, si obietterà di certo che non è cosa
ragionevole che gli uomini giudichino della propria
causa; si dirà che l’amor di sé li renderebbe parziali
verso se stessi e i propri amici, mentre la malvagità
naturale, la passione e lo spirito vendicativo li
porterebbe ad esagerare nell’atto di punire gli altri”.
Stato civile e government
(il giudice comune contro Hobbes)
“E se il government deve essere il rimedio ai mali che
necessariamente scaturiscono dal fatto che gli uomini
sono giudici di se stessi, onde lo stato di natura non
può essere a lungo accettato, mi chiedo che genere di
governo sia, e in che senso sia migliore dello stato di
natura, quello in cui un solo uomo, regnando su molti,
abbia la libertà di giudicare se stesso e possa fare ai
suoi sudditi tutto quello che vuole, mentre tutti gli altri
non hanno la minima libertà di discutere o controllare
coloro che seguono il suo volere, e qualsiasi cosa lui
faccia – guidato da ragione, da errore o da passione –
devono obbedirgli”.
Pactum unionis e Commonwealth
«(la creazione dello Stato) può essere fatta da un
gruppo di uomini, perché non lede la libertà di tutti gli
altri, che restano come prima nell’indipendenza dello
stato di natura. Quando un certo numero di uomini in
tal modo consente di istituire una comunità o stato
politico, essi vengono immediatamente associati in
modo da costituire un sol corpo politico, in cui la
maggioranza ha diritto di decretare e decidere per il
resto»  Si entra così consensualmente nel
Commonwealth (=CIVITAS o Comunità o Tutto politico)
Il supremo potere legislativo e le forme di
governo
Il commonwealth si riunisce per esprimere una
maggioranza chiamata a decidere a chi affidare il
supremo potere legislativo, scegliendo così «la forma
del government a cui tutti, anche quelli che non hanno
partecipato alla deliberazione, dovranno obbedire».
Quindi, «(…) la maggioranza può servirsi di tutto quel
potere per fare di tanto in tanto leggi per la comunità e
renderle operanti per mezzo di funzionari da essa
stessa designati. In questo caso la forma di governo è
una perfetta democrazia. Oppure può affidare il potere
di legiferare a pochi prescelti e ai loro eredi e
successori, e allora si tratta di un’oligarchia. O ancora
può affidarlo a uno solo, e allora è una monarchia».
Il trust
Il commonwealth attribuisce al supremo potere
legislativo «un potere che non è mai superiore a quello
che gli è stato effettivamente affidato e che può essere
annullato in caso di non adempimento delle sue
clausole».
Inoltre, necessario riferimento agli «Stati ben ordinati»,
dove il potere «è posto nelle mani di diverse persone
che, riunendosi nei modi prescritti, hanno di per sé
assieme con altri il potere di far leggi; dopo di che si
sciolgono e sono essi stessi soggetti alle leggi che
hanno fatto, ciò che costituisce un ulteriore e stretto
impegno a badare ch’esse siano fatte per il bene
comune».
Il potere esecutivo-federativo
L’esecuzione della legge e la politica estera (non
subordinata alla legge), pur distinte fra loro,
devono essere affidate alle stesse persone,
perché richiedono entrambe l’uso della forza, e
non si può affidare l’uso della forza a poteri
diversi, perché ciò provocherebbe il disordine e
la rovina del commonwealth.
Il processo costituente
americano
Verso l’indipendenza: cronologia
• Estate 1774  Si costituisce a Filadelfia il Congresso continentale, quale
organo di coordinamento tra le colonie (un rappresentante per ogni colonia).
• Aprile 1775  Dichiarato dal governo inglese lo stato di ribellione del
Massachusetts, da cui l’avvio della Guerra durata fino al 1783.
• 4 Luglio 1776  Il Congresso continentale vota la “Dichiarazione di
indipendenza” (titolo originario voluto da Jefferson: “Dichiarazione dei
rappresentanti degli Stati Uniti d’America”; titolo definitivo adottato dal
Congresso: “Unanime dichiarazione dei tredici Stati Uniti d’America”).
Dalla Confederazione alla Federazione: la
rivoluzione costituzionale (1786-1791):
Articoli di Confederazione
Approvati nel 1777, entrano in vigore il 1° marzo 1781. Essi istituzionalizzano il
Congresso continentale, rappresentando il primo statuto teso a regolare il legame tra
gli stati, federati in assenza di un’autorità superiore al di sopra di essi (indipendenza
di ciascuno stato e subordinazione degli organi dell’Unione al potere dei singoli stati
associati).
A riprova di ciò:
• art. 2 Ciascuno stato mantiene «la propria sovranità, libertà e indipendenza»;
• art. 3 Si costituisce «una stabile lega di amicizia»;
• art. 5 I delegati degli Stati al Congresso in carica un anno e con mandato sempre
revocabile.
Verso la Costituzione federale
• 1786 Primo incontro interstatale di Anneapolis.
• 1787 Convocazione della Convenzione di Filadelfia che in
quattro mesi realizzerà il progetto di nuova Costituzione
federale.
Inizia qui la stagione di campagna per la ratifica
(Federalist).
L’ideologia federale
[…] il popolo di questo paese sembr[a] quasi destinato a risolvere, col proprio
comportamento ed esempio, l’importante quesito se le società umane siano o meno
capaci di darsi per propria scelta e attraverso matura riflessione, un buon governo o se
non siano invece condannate per sempre a far dipendere dal caso o dall’uso della forza
le proprie costituzioni politiche (Hamilton, Federalist, p. 1).
La dottrina degli enumerated powers:
• poteri enumerati in senso stretto;
• poteri residuali agli Stati (X Emendamento per cui «I poteri non demandati
dalla Costituzione agli Stati Uniti, o da essa non vietati agli Stati, sono
riservati ai rispettivi Stati, o al popolo»).
• poteri implici (implied or incidental powers), enucleati in via giurisprudenziale
(Corte Suprema) e strumentali al miglior esercizio dei poteri enumerati.
La Costituzione federale
•
•
Entrata in vigore nel luglio 1788 con la ratifica dei 9 Stati richiesti (ultima
ratifica nel 1790).
Bill of Rights  I primi dieci emendamenti, adottati separatamente e poi
incorporati alla Costituzione federale nel dicembre 1791.
Caratteristiche:
• breve ma, al tempo stesso, ricca di clausole elastiche che ne spiegherebbero la
longevità.
• rigida, nel senso che né la proposta né la ratifica dell’Emendamento può
formarsi in modo legittimo, quando non vi sia il consenso, diretto o indiretto,
di almeno tre quarti degli Stati facenti parte dell’Unione (art. V).
• garantita nei suoi contenuti in sede giudiziaria, mediante il congegno del
judicial review già implicito nel dettato costituzionale, ma affermato in forma
esplicita nella sentenza Marbury vs. Madison del 1803  controllo “diffuso”
sulla legge che si realizza con la disapplicazione immediata delle norma
illegittima da parte del singolo giudice.
La sovranità popolare
«Noi popolo degli Stati Uniti, al fine di perfezionare
la nostra Unione, garantire la giustizia, assicurare la
tranquillità all ’ interno, provvedere alla difesa
comune, promuovere il benessere generale,
salvaguardare per noi e per i nostri posteri il bene
della libertà, poniamo in essere questa Costituzione
quale ordinamento per gli Stati Uniti d’America»
(Preambolo).
La separazione dei poteri
La separazione dei poteri a livello federale si articola in termini di:
a.
Esercizio delle funzioni ripartite fra Congresso (Senato e Camera dei
Rappresentanti), Presidente (il potere esecutivo), Corte Suprema  l’evoluzione
storica vi ha introdotto la figura del bilanciamento dei poteri, ossia il regolato gioco di
interferenze tra di essi;
b.
Indipendenza dei poteri intesi come istituzioni, e soprattutto assenza di
rapporto derivativo tra Congresso e Presidente  profilo inalterato nel tempo.
Manca inoltre un organo intermedio quale il Governo, dato che il Cabinet è composto
da funzionari revocabili dal Presidente, che resta il punto di responsabilità del
sistema.
Alla Ricerca di una più Perfetta Unione.
Convenzioni e Costituzioni negli Stati Uniti
della prima metà dell’800
Cristina Bon
Università Cattolica di Milano
CONSTITUTION OF UNITED STATES
Preamble
«We the People of the United States, in Order to form a more
perfect Union […] ordain and establish this Constitution for the
United States of America.»
50
MADISON
Federalist n. 39
«It appears, on one hand, that the Constitution is to be founded
on the assent and ratification of the people of America, given by
deputies elected for the special purpose; but, on the other, that
this assent and ratification is to be given by the people, not as
individuals composing one entire nation, but as composing the
distinct and independent States to which they respectively
belong. It is to be the assent and ratification of the several States,
derived from the supreme authority in each State, the authority of
the people themselves»
51
CONSTITUTION OF UNITED STATES
Art. 1, Sec. 2 - The House of Representatives shall be composed of
Members chosen every second Year by the People of the several
States, and the Electors in each State shall have the Qualifications
requisite for Electors of the most numerous Branch of the State
Legislature.
Art. 1, Sec. 3 - Representatives and direct Taxes shall be
apportioned among the several States which may be included
within this Union, according to their respective Numbers, which
shall be determined by adding to the whole Number of free
Persons, including those bound to Service for a Term of Years, and
excluding Indians not taxed, three fifths of all other Persons.
52
CONSTITUTION OF UNITED STATES
1)
2)
3)
4)
53
1868 – il XIV Emendamento
1869 – XV Emendamento
1920 – voto alle donne XIX Emendamento
1960s: Raynolds Vs. Simms (1968); Baker Vs. Carr (1962)
LA CONVENZIONE
Strumento istituzionale incorporato nella Costituzione Statunitense (v.
Art. V) mai applicato a livello federale. Fra 1776 e 1861 tale strumento
trova invece una consistente applicazione a livello statuale.
Due tradizioni costituzionali < Double Security System teorizzato da
James Madison nei Federalist Papers:
Federale (principi inalienabili) < higher law tradition (sentenze J.
Marshall)  brevità del testo costituzionale + durevolezza nel tempo
Statuale (legge positiva) carattere prolisso del testo costituzionale +
aumento del numero delle materie oggetto di revisione
54
LA CONVENZIONE (2)
1776-1783
Primi esempi di processi costituenti e di revisione a livello statuale
 consapevolezza della distinzione fra legge e costituzione
Virginia Bill of Rights 1776 (art. 3)
« […]when any government shall be found inadequate or contrary
to these purposes, a majority of the community hath an
indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter,
or abolish it, in such manner as shall be judged most conducive to
the public weal [..]»
55
Tradizione costituzionale
sudista:
Virginia e Georgia
EVOLUZIONE COSTITUZIONALE
TENDENZE GENERALI
REQUISITI DI ACCESSO ALL’ELETTORATO ATTIVO/PASSIVO
APPORTIONMENT RAPPRESENTATIVO
Legislative apportionment = individuazione di una base politica e dei criteri di
proporzione necessari al fine di eleggere i rappresentanti delle assemblee legislative
56
Virginia e Georgia.
Aspetti
economico-sociali
Perché Virginia e Georgia?
1)
2)
57
Due modelli di società sudista (Upper South e
Deep South) definitisi a cavallo fra 1820 e 1830:
composizione sociale, distribuzione demografica,
reazione alla market revolution
Consistente differenza temporale nell’adesione al
movimento secessionista
Virginia e Georgia.
Aspetti
economico-sociali (2)
VIRGINIA:
Impoverimento del suolo  crisi del sistema
schiavista  emigrazione ad ovest dei piantatori
diversificazione della produzione (cotone e grano) 
aumento dei contrasti fra Est e Ovest
GEORGIA:
Coltivazioni di riso e cotone  Due principali aree
agricole (Coastal Plain e Black Belt)  due elites
uniformemente distribuite sul territorio  società
schiavista dominante
58
59
60
Revisione costituzionale e
movimento secessionista
Stato della rappresentanza politica
in VA e GA
(1840-1850)
VIRGINIA
Questione irrisolta 
tentativi di convocazione
di una Convenzione (18401848)  Convenzione di
Revisione (1850)
61
GEORGIA
Fallimento Reduction
Convention 1839 
emendamenti
parlamentari (1841-1843)
 manteniment0 3/5
clause
Montesquieu
1689-1755
L’Esprit des lois (1748)
[Le leggi] debbono essere relative alla natura fisica del paese; al
clima gelido, torrido o
temperato; alla qualità del terreno […];
al genere di vita dei popoli, agricoli, cacciatori o pastori;
debbono essere conformi al grido di libertà che la costituzione
concede; alla religione degli abitanti, alle loro inclinazioni, alle
loro ricchezze, al loro numero, al loro commercio, ai loro
costumi, ai loro modi di vita. Infine esse hanno rapporti
reciproci; ne hanno con la loro origine, con il fine del
legislatore, con l’ordine di cose su cui si fondano. È quindi
necessario che vengano considerate sotto tutti questi punti di
vista. È appunto ciò che tenterò di fare nell’opera presente:
esaminerò tutte queste relazioni che costituiscono, nel loro
insieme, quello che si chiama lo Spirito delle leggi (I, 3).
Le leggi positive
«le leggi positive sono le relazioni naturali che si
determinano nello stato di società caratterizzato
dall’ineguaglianza e dal conflitto. […] Non
appena si formano società con un minimo di
organizzazione politica, ogni comunità cerca di
sopraffare l’altra; all’interno di ciascuna ognuno
cerca di confiscare a proprio profitto i vantaggi
che procura l’unione sociale» (I, 3)
Tre tipi di leggi positive:
• Il diritto delle genti  Leggi che regolano i
rapporti internazionali
• Il diritto politico  Leggi che regolano il
rapporto governati-governanti (forme di
governo)
• Il diritto civile  Leggi che regolano i reciproci
rapporti tra i cittadini
La nuova classificazione delle forme di
governo
•Repubblica
•Monarchia
•Dispotismo
Una volta superata la distinzione classico-aristotelica, per ciascuna forma di
governo occorre distinguere tra:
Specifica natura (= «ciò che la fa essere tale», vale a dire la struttura o
forma costituzionale);
Principio regolatore o d’azione (= «ciò che la fa agire», vale a dire «le
passioni umane che la fanno muovere»).
Distinzione rispetto alla natura
• Governo repubblicano (democratico o aristocratico) ->
quello in cui tutto il popolo o una parte di esso ha il potere
sovrano;
• Governo monarchico -> quello in cui il potere sovrano
appartiene ad uno solo, che però lo esercita attraverso leggi
fisse e stabili;
• Governo dispotico -> quello in cui la volontà e il capriccio di
uno solo sono legge, nel senso dell’assenza assoluta di leggi e
limiti.
Distinzione rispetto al principio
- Nella repubblica democratica  La virtù
La virtù politica risiede nel popolo e si manifesta nell’amore
per le istituzioni e per le leggi (virtù civica di matrice
repubblicana).
- Nella repubblica aristocratica  La moderazione
Si tratta di un particolare genere di virtù che deve animare i
nobili, nel senso di escludere l’estrema diseguaglianza tra
loro, e tra loro e i governati.
- Nella monarchia  L’onore
«(...) il pregiudizio relativo a ogni persona e a ogni
condizione che fa muovere tutte le parti del corpo politico [in
maniera tale che] ciascuno, credendo di agire per i propri
interessi privati, agisca per il bene comune» (III, 7).
- Nel dispotismo  La paura
Il cambiamento della forma di governo
«La corruzione di un governo comincia quasi sempre dalla
corruzione del suo principio» (VIII, I).
E ancora:
«Uno stato può cambiare in due maniere: o perché la
costituzione si corregge, o perché si corrompe. Se ha
conservato i suoi principi, e la costituzione cambia, è segno
che si corregge; se ha perduto i suoi principi, quando la
costituzione viene a cambiare, è segno che si corrompe».
La libertà politica
• Sul potere delle leggi «Un antico ha paragonato le leggi a
quelle ragnatele che, avendo solo la forza di trattenere le
mosche, sono squarciate dagli uccelli. Io piuttosto paragonerei
le buone leggi a quelle grandi reti in cui i pesci sono
prigionieri, ma si credono liberi, e le cattive a quelle reti in
cui stanno tanto stretti, che comprendono immediatamente di
esser prigionieri» (I miei pensieri).
• Sulla libertà politica «Occorre avere ben presente che cosa sia
l’indipendenza e che cosa sia la libertà. La libertà è il diritto
di fare tutto ciò che le leggi permettono: infatti, se un cittadino
potesse fare tutto ciò che esse proibiscono, non avrebbe più
libertà, poiché anche gli altri acquisterebbero un tale potere»
(XI, 3).
Dall’abuso del potere alla divisione dei
poteri
Per assicurare la libertà politica, la moderazione delle
forme di governo non basta.
Ecco allora il discorso sui limiti costituzionali per
prevenire o arrestare l’abuso di potere. Occorre infatti
che «per la disposizione delle cose, il potere arresti il
potere» (XI, 4).
La Costituzione inglese nel Libro XI, cap. 6 (modello del
governo gotico tacitiano). Volontà riformista al fondo
dell’analisi (la destinataria delle riforme è la Monarchia
francese)
• Potere legislativo (= «il potere di fare le leggi per
qualche tempo o per sempre e di emendare o abrogare
quelle già esistenti»);
• Potere esecutivo (in senso stretto = «delle cose che
dipendono dal diritto delle genti», vale a dire guerre,
alleanze…);
• Potere giudiziario (esecutivo in senso lato = «delle
cose che dipendono dal diritto civile», vale a dire punire
i delitti e giudicare le liti tra privati»).
I tre poteri sono al tempo stesso separati (= assegnati ad
organi distinti) e in equilibrio (= ciascuno esercitato da
un gruppo sociale diverso)
Rousseau
1712-1778
Il programma politico
«Se avessi potuto scrivere appena il quarto di ciò che
vidi e sentii sotto quell’albero [l’illuminazione di
Vincennes] con quale chiarezza avrei posto in rilievo
tutte le contraddizioni del sistema sociale, con qual
forza avrei descritto tutti gli abusi delle istituzioni, con
quale semplicità avrei dimostrato che l’uomo è
naturalmente buono e che soltanto a causa delle
istituzioni gli uomini diventano malvagi». (Lettera a
Malesherbes, 12 gennaio 1762 ).
E, altrove:
«L’uomo è nato libero, e ovunque è in catene. […] Come
è avvenuto questo cambiamento? Lo ignoro. Che cosa
può renderlo legittimo? Credo di poter risolvere questo
problema» (Contratto sociale, Libro I, cap. I).
Il Contratto sociale (1762)
Il contesto teorico
• L’eredità di Montesquieu (L’Esprit des
Lois)
•La tradizione repubblicana
rinascimentale
•Il contrattualismo moderno di
ispirazione giusnaturalistica
La libertà
Sul nesso libertà-schiavitù (=condizione
morale comune allo schiavo e al padrone):
«Rinunciare alla propria libertà significa
rinunciare alla propria qualità di uomo, ai
diritti dell’umanità, e perfino ai propri
doveri. Non vi è alcun indennizzo possibile
per chi rinunci a tutto. Una tale rinuncia è
incompatibile con la natura dell’uomo» (I,
IV, Contratto sociale, “Sulla schiavitù”)
E altrove:
«Anche chi si crede padrone degli altri, non
è per questo meno schiavo di loro»
(Contratto sociale)
Infine:
«La libertà consiste meno nel fare la
propria volontà che nel non essere
sottomessi a quella altrui; essa consiste
inoltre nel non sottomettere la volontà
altrui alla nostra. Chiunque sia padrone non
può essere libero, e regnare è obbedire»
(Lettres de la Montagne)
Patto iniquo
“Io faccio con te una convenzione tutta a tuo
carico e tutta a mio profitto, che io rispetterò
finché mi piacerà, e tu osserverai finché
piacerà a me” (Contratto sociale, I, V).
E ancora:
“Voi avete bisogno di me perché io sono ricco e
voi siete povero; stipuliamo dunque un
accordo: io permetterò che voi abbiate l’onore
di servirmi a condizione che mi doniate il poco
che vi resta per il disturbo che mi prenderò a
comandarvi” (Discorso sull’origine e i
fondamenti dell’ineguaglianza fra gli uomini e
voce “Economia politica”)
L’accordo delle libere
volontà
“Prima di esaminare l’atto con cui un popolo
elegge un re, sarebbe bene esaminare l’atto
in virtù del quale un popolo è un popolo.
Infatti
questo
atto,
essendo
necessariamente
anteriore
all’altro,
costituisce il vero fondamento della società”
(Contratto sociale, I, V)
Occorre quindi
“trovare una forma di associazione che con
tutta la forza comune difenda e protegga le
persone e i beni di ogni associato, e mediante
la quale ciascuno, unendosi a tutti, obbedisca
tuttavia soltanto a se stesso, e resti non meno
libero di prima” (Contratto sociale, I, VI)
Cosicché
“ciascuno di noi mette in comune la propria
persona e ogni proprio potere sotto la
suprema direzione della volontà generale; e
noi, in quanto corpo politico (corpo morale e
collettivo), riceviamo ciascun membro come
parte indivisibile del tutto” (ibidem)
Il lessico politico
Dal contratto sociale o civile si origina il corpo comune,
che non è più l’antica polis ma la Repubblica, vale a dire
quel sistema politico che si fonda sulla sovranità
popolare, indipendentemente dalla forma di governo in
senso stretto (chi esercita il potere esecutivo).
• Stato quando il corpo comune è passivo;
• Sovrano quando è attivo;
• Potenza è il corpo comune in rapporto ad altre unità
politiche (riferimento allo ius gentium);
• Il popolo, singolarmente preso, è formato da cittadini (=
partecipi dell’autorità sovrana) oppure da sudditi (=
soggetti alle leggi dello Stato).
Il corpo sovrano e le sue
parti
“formato soltanto dai singoli che lo
costituiscono, non ha né può avere interessi
contrari ai loro; di conseguenza, il potere
sovrano non ha alcun bisogno di dare
garanzie ai sudditi, perché è impossibile
che il corpo voglia nuocere a tutti i suoi
membri (…). Il corpo sovrano, per il solo
fatto di essere, è sempre tutto ciò che
dev’essere” (Contratto sociale, I, VI)
Sieyes: “La nazione è tutto ciò che deve essere”
E le parti verso il tutto?
“(…) ogni individuo può, come uomo, avere
una volontà particolare contraria o diversa
dalla volontà generale che ha come cittadino”
(ibidem)
Risposta
“(…) chiunque rifiuterà di obbedire alla
volontà generale, vi sarà costretto da tutto il
corpo; ciò non significa altro se non che lo si
obbligherà ad essere libero; perché tale è la
condizione che, dando ogni cittadino alla
patria, lo garantisce da ogni dipendenza
personale” (ibidem)
Cosa si acquista perdendo l’illimitata libertà dello
stato di natura?
Non maggiore sicurezza, né potenziamento dei
diritti di natura, ma due libertà fondamentali:
•Libertà civile, con conseguente uguaglianza
davanti alla legge
•Libertà morale (= ognuno padrone di se stesso,
e nessuna forma di dipendenza sociale)
Caratteri della sovranità
In quanto esercizio della volontà generale, la sovranità è:
• inalienabile (non rappresentabile)
- “si può trasmettere il potere, ma non la volontà” (II, I)
- non autovincolabilità per il futuro (II, I)
• indivisibile (non trasferibile ad organi dello Stato
diversi dal legislativo  NO governo misto)
• infallibile («è sempre retta e tende sempre all’utilità
pubblica», Libro II, cap. III), in quanto costituisce la
fonte delle deliberazioni del popolo su se stesso
• indistruttibile e incorruttibile (IV, I)
• non illimitata (limite = diritti del suddito in quanto
uomo e del cittadino) (II, IV)
LA LEGGE
(=impulso vitale o anima del corpo sovrano)
La Città «in grado di ricevere una legislazione» (Libro II, cap. X)
quando mostra di avere le seguenti caratteristiche:
•scarsa estensione territoriale (in particolare Stati molto
piccoli, densamente e uniformemente popolati e soggetti a
rapida crescita demografica);
•popolazione rurale, animata da spirito di moderazione e dedita
all’agricoltura e all’artigianato («in uno Stato veramente libero i
cittadini fanno tutto con le loro braccia e nulla col denaro»
Libro III, cap. XV)  rinvio all’amore degli antichi romani per la
vita campestre;
•assenza di leggi, costumi e superstizioni radicate
•assenza di rischio di invasione esterna
•autosufficienza economica ed autarchia
IL PROBLEMA DEL GOVERNO IN SENSO LATO
(il potere esecutivo in rapporto al legislativo)
Se il legislativo è il «cuore dello Stato», l’esecutivo
è «il suo cervello [in quanto] mette in moto tutte
le sue parti (Libro III, cap. XI)».
Natura subordinata del governo rispetto al
sovrano e carattere particolare dei suoi atti.
In una legislazione perfetta, «la volontà del
sovrano […] è sempre dominante e unica regola di
tutte le altre» (Libro III, cap. II).
ANALISI DELLE FORME DI GOVERNO
(il governo in senso stretto)
Il governo è «un corpo intermediario istituito tra i
sudditi e il corpo sovrano per la loro reciproca
corrispondenza, incaricato dell’esecuzione delle leggi
e del mantenimento della libertà sia civile che politica.
(…) i membri di questo corpo si chiamano magistrati o
re, cioè governatori: e il corpo intero prende il nome di
principe» (Libro III, cap. I)
•Democrazia («depositario del governo è tutto il
popolo o la maggior parte di esso»);
•Aristocrazia (il governo è rimesso «nelle mani di una
minoranza» o anche «composto dalla metà del
popolo»);
•Monarchia (il governo è «nelle mani di un unico
magistrato»).
IL POPOLO
«[…] di per sé il popolo vuole sempre il bene, ma non
sempre lo vede da sé. La volontà generale è sempre retta,
ma il giudizio che la guida non sempre è illuminato»
(Libro II, cap. VI)
E ancora:
«[la collettività] è una moltitudine cieca, spesso ignara di
ciò che vuole» e perciò incapace di «realizzare da sola
un’impresa così grande, così difficile, qual è quella di un
sistema legislativo» (ibidem)
LA GUIDA PER IL POPOLO
DUE ORDINI DI SOLUZIONI:
a) Accorgimenti istituzionali per favorire l’espressione dell’autentica
volontà generale del corpo comune;
b) Soluzioni di ingegneria (extra)costituzionale per guidare letteralmente
il popolo
a) Organizzazione del sistema elettorale (riferimento ai Comizi romani);
b) Istituzione di tre magistrature (soggetti extracostituzionali, nel senso di
essere esterni non solo al governo, ma anche all’impianto costituzionale
creato dal contratto):
– tribunato (garanzia di equilibrio tra sovrano e governo)  il
tribuno, non potendo fare nulla, può impedire tutto.
– dittatura (salvaguardia dello Stato in grave pericolo, con
sospensione delle istituzioni e silenzio delle leggi)
– censura (rende legge l’opinione pubblica nella quale si
incarnano i valori etici e politici della società)
Infine la funzione costituente del Legislatore (Libro II, capp. VII-X)
IL LEGISLATORE
«Per scoprire le regole di società che meglio convengono alle
nazioni, ci vorrebbe un’intelligenza superiore, che vedesse tutte
le passioni degli uomini e non ne provasse nessuna; che non
avesse alcun rapporto con la nostra natura, e pur la conoscesse a
fondo […]. Ci vorrebbero degli dèi per dare leggi agli uomini»
(Libro II, cap. VII)
Il legislatore è «il meccanico che inventa la macchina» (ibidem)
Si tratta dell’uomo straordinario per l’ingegno e per l’ufficio che
gli compete.
LA FUNZIONE COSTITUENTE
L’ufficio di legislatore “non è magistratura, non è sovranità.
Tale ufficio che costituisce la repubblica, non entra nella sua
costituzione. È una funzione particolare e superiore che non
ha niente in comune con il dominio sugli uomini” (ibidem).
Si tratta, a ben vedere di un’impresa titanica perché:
“Colui che osa prendere l’iniziativa di fondare una nazione
deve sentirsi in grado di cambiare, per così dire, la natura
umana; deve essere capace di trasformare ogni individuo,
che in se stesso è un tutto perfetto e isolato, in una parte di
un tutto più grande (…); di alterare la costituzione dell’uomo
per rinforzarla (…)”.
Transitorietà della funzione
Intervento del legislatore rimanda al momento
inaugurale della vicenda politica della collettività. Dopo
egli scomparirà dalla scena perché non si può riunire su
un’unica testa autorità costituente e potere sovrano.
“(…) se chi comanda sugli uomini non deve comandare
sulle leggi, nemmeno chi comanda sulle leggi deve
comandare sugli uomini; altrimenti le sue leggi,
regolatrici delle sue passioni, non farebbero spesso che
perpetuare le sue ingiustizie ”  RELAZIONE TRA
FUNZIONE
COSTITUENTE
E
LEGISLAZIONE
ORDINARIA
CONCLUSIONI
Il legislatore come “ispiratore del contratto
sociale” (Testoni Binetti), in assenza di
maturità di una moltitudine che non è ancora
popolo
oppure
come fattore che, nel costituire il corpo politico,
“dichiara l’impossibilità stessa del contratto”
(Burgio).
LA RELIGIONE CIVILE
1. Religione dell’uomo (Vangelo)
2. Religione del cittadino (religione
nazionale)
3. Religione del prete (forma mista)
Via d’uscita  Religione civile
La cittadinanza
rivoluzionaria
francese
Giuramento della Pallacorda
20 giugno 1789
«(…) giuramento solenne di non separarsi
mai e di riunirsi ovunque le circostanze lo
esigeranno, fino a che la costituzione del
regno non sia stabilita e affermata su
fondamenti solidi».
Preambolo alla “Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino” del 26 agosto
1789
«I Rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea
nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo
dei diritti dell’uomo sono le sole cause dei mali pubblici e della
corruzione dei governi, si sono risolti a esporre, in una
dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri
dell’uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente
presente a tutti i membri del corpo sociale, richiami loro senza
sosta i propri diritti e i propri doveri [...]; perché le lamentele
dei cittadini, fondate ormai su principi semplici e incontestabili
volgano sempre al mantenimento della Costituzione e alla
felicità generale».
Paine
The Rights of Man
«La Costituzione precede il governo, e il governo non è che
una sua creatura. La Costituzione di un paese non è un atto del
suo governo, ma del popolo che costituisce il governo. […]
Una Costituzione […] è per un governo ciò che le leggi
elaborate in seguito da quel governo sono per un tribunale. Il
tribunale non fa le leggi, né può modificarle; esso si limita ad
agire in conformità alle leggi vigenti; e il governo è allo stesso
modo governato dalla Costituzione».
E parecchie pagine dopo:
«La Costituzione è di proprietà della nazione, e non di coloro
che esercitano il governo. [...] una Costituzione è qualcosa che
precede il governo ed è sempre distinta da esso».
Burke e la critica all’astrattezza dei diritti
dell’uomo
“[...] questi diritti astratti, quando si introducono nella vita
pratica, si comportano come quei raggi di luce che
penetrando in un mezzo denso, vengono, per legge di
natura, riflessi, ma deviati dal loro diritto cammino. Così a
contatto di un mezzo denso quale la complicata ed enorme
massa delle passioni e degli interessi umani, i diritti
originari dell’uomo subiscono una tale varietà di riflessioni
e rifrazioni, che diviene assurdo parlare di essi come se
ancora mantenessero tutta la semplicità della loro primitiva
direzione [...].
Dichiarazione dei diritti del 1789:
I principi
• Art. 2 Tassativa enumerazione dei diritti dell’uomo 
Libertà, proprietà, sicurezza e resistenza
all’oppressione.
• Garanzia dei diritti assicurata attraverso un ampio sistema
di riserve di legge.
Es. Art. 4: «La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che
non nuoce ad altri; così, l’esercizio dei diritti naturali di
ciascun uomo non ha limiti se non quelli che assicurano
agli altri membri della società il godimento di quegli stessi
diritti. Tali limiti non possono essere determinati che dalla
legge».
La legge
Art. 6 «La legge è l’espressione della volontà generale.
Ogni cittadino ha diritto di concorrere personalmente, o
attraverso i suoi rappresentanti alla sua formazione. I
cittadini, essendo tutti uguali davanti ad essa, possono
essere ugualmente ammessi a tutte le dignità, posti e
impieghi pubblici, secondo le proprie capacità,
senz’altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro
talenti».
La sovranità nazionale
Art. 3: «Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella
nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare
autorità che non emani espressamente da essa».
Sieyes, Premiminaire de la Constitution (1789):
«tutti i poteri pubblici, senza distinzione, sono un’emanazione
della volontà generale, tutti vengono dal popolo, vale a dire
dalla nazione. Questi termini devono essere sinonimi».
Dichiarazione dei diritti della Costituzione
montagnarda (24 giugno 1793)
Domina la prospettiva sociale
Preambolo + Art. 1
«Il popolo francese […] proclama, in presenza dell’Essere
Supremo, la seguente Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del
cittadino».
Art. 1 «Il fine della società è il benessere comune. Il governo è
istituito per garantire all’uomo il godimento dei suoi diritti
naturali e imprescrittibili».
I principi
• art. 2 Uguaglianza, libertà, sicurezza, proprietà (l’ordine
di enunciazione è rivelatorio di una nuova concezione
costituzionale).
• art. 5 (parte finale) «[…] I popoli liberi non conoscono altri
motivi di preferenza, nelle proprie elezioni, che le virtù e i
talenti».
• Art. 21 Principio di solidarietà  «I soccorsi pubblici
sono un debito sacro. La società deve la sussistenza ai
cittadini sfortunati, sia procurando loro un lavoro, sia
assicurando i mezzi di esistenza a coloro che non siano in
condizione di lavorare».
La sovranità popolare
• Art. 25 «La sovranità risiede nel popolo; essa è una e
indivisibile, imprescrittibile e inalienabile».
• Art. 26 No alla delega completa di sovranità ad una
porzione del popolo, ma libertà piena di esprimere la
propria volontà riconosciuta a ciascuna sezione del
corpo sovrano
• Art. 27 «Che ogni individuo che usurpasse la
sovranità sia all’istante messo morte dagli uomini
liberi» (previsione rigidissima per il singolo
usurpatore, a causa dello spettro monarchico).
Oppressione
Art. 9 «La legge deve proteggere la libertà pubblica e
individuale contro l’oppressione di coloro che
governano»
Art. 33 «La resistenza all’oppressione
conseguenza degli altri diritti dell’uomo»
è
la
Art. 34 «Si ha oppressione contro il corpo sociale
quando uno solo dei suoi membri è oppresso. Si ha
oppressione contro ciascun membro quando il
corpo sociale è oppresso».
Insurrezione
Art. 35 «Quando il governo viola i diritti del
popolo, l’insurrezione è, per il popolo e per
ogni sua porzione, il più sacro dei diritti e il
più indispensabile dei doveri».
La terza stagione costituente
Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell’uomo e del cittadino del
5 fruttidoro anno III (22 agosto 1795):
Preambolo  «Il popolo francese proclama, in presenza
dell’Essere supremo, la seguente dichiarazione dei diritti e dei
doveri dell’uomo e del cittadino».
• Art. primo: «I diritti dell’uomo in società sono la libertà,
l’uguaglianza, la sicurezza, la proprietà».
• Art. 22: «La garanzia sociale non può esistere se la divisione dei
poteri non è stabilita, se i loro limiti non sono fissati, e se la
responsabilità dei funzionari pubblici non è assicurata».
• Art. 6: «La legge è la volontà generale espressa dalla
maggioranza dei cittadini o dei loro rappresentanti».
• Artt. 17-21 sulla sovranità (senza aggettivi)  Art. 2
della Costituzione «L’universalità dei cittadini francesi
sono il sovrano».
• Art. 17 «La sovranità risiede essenzialmente
nell’universalità dei cittadini»  «[…] essenzialmente
nel popolo intero», aveva scritto Condorcet a proposito
della sovranità nazionale (art. 27).
• Art. 18 «Nessun individuo, nessuna riunione parziale di
cittadini può attribuirsi la sovranità».
Breve sezione sui doveri (Artt. 1-9):
Dal diritto di resistenza al dovere di obbedienza
 in particolare, Art. 6: «Colui che viola
apertamente le leggi, si dichiara in stato di
guerra con la società».
La teoria del potere costituente
Emmerich de Vattel (1758):
«È dunque chiaro che la nazione è in pieno diritto di
formare essa medesima la sua costituzione, di
mantenerla, di perfezionarla e di regolare con la sua
volontà tutto ciò che concerne il governo».
James Otis (1764):
Potere costituente opposto a potere legislativo, «e
questo è ciò che distingue nella storia il nome di
rivoluzione».
Il modello francese
Sieyes, Che cos’è il Terzo stato? (1789):
Capitolo V Ciò che si sarebbe dovuto fare, ed i relativi
privilegi
Dopo aver preso le distanze dal partito favorevole al
modello inglese (cap. IV), Sieyes afferma:
«Mi si dica in base a quali idee ed a quale interesse si
sarebbe potuto imporre una Costituzione alla nazione.
La nazione è preesistente a tutto, è l’origine di tutto. La
sua volontà è sempre conforme alla legge, è la legge
stessa. Prima e sopra di essa non c’è che il diritto
naturale».
Schema riassuntivo
Diritto di natura
Potere costituente (nazione o popolo)
Costituzione
Poteri costituiti (governo)
Dal diritto naturale alle leggi positive
Al primo posto delle leggi positive emanate dalla
volontà della nazione  Leggi costituzionali dette
fondamentali «non nel senso che possano divenire
indipendenti dalla volontà nazionale ma in quanto i
corpi [legislativo e corpi attivi] che vengono ad
esistenza ed operano grazie ad esse non possono
mettervi mano».
Infatti, continua Sieyes,
«La Costituzione […] concerne soltanto il governo. Sarebbe
ridicolo supporre la nazione vincolata anch’essa dalle modalità
o dalla Costituzione cui ha assoggettato i propri mandatari».
«[…] in ogni sua parte, la Costituzione non è opera del potere
costituito ma del potere costituente. Non esiste nessun potere
delegato che possa mutare le condizioni della propria delega. È
in questo senso che le leggi costituzionali sono fondamentali.
[…] quelle costitutive del legislativo, sono fondate dalla
volontà nazionale prima di qualsiasi Costituzione, e ne
formano il primo gradino (sorta di patto di unione). […]
[Quelle che determinano l’organizzazione e le funzioni dei
diversi corpi attivi] devono essere stabilite da una volontà
rappresentativa speciale. In questo modo, tutti gli elementi del
governo si corrispondono e dipendono in ultima analisi dalla
nazione».
Schema riassuntivo in Sieyes
Diritto di natura
Potere costituente (nazione o popolo)
Costituzione e Leggi costituzionali
fondamentali
Leggi costituzionali
costitutive del legislativo
(rango superiore)
Leggi costituzionali che regolano gli altri poteri
costituiti (governo), a mezzo di volontà
rappresentativa speciale
Cittadinanza
Dal popolo di cittadini alla nazione di elettori
“In nessun caso una libertà e un diritto possono essere senza
limiti. In tutti i paesi la legge ha fissato delle condizioni
precise, al di fuori delle quali non si può essere né elettori
né eleggibili. Così, ad esempio, la legge determina l’età al di
sotto della quale si è inabili a rappresentare i propri
concittadini. Così le donne, bene o male, sono ovunque
escluse da questa forma di procura. È normale che un
vagabondo o un mendicante non possa essere investito
della fiducia politica del popolo. Un domestico o chiunque
si trovi alle dipendenze di un padrone, uno straniero non
naturalizzato, potrebbero mai essere ammessi a figurare fra
i rappresentanti della Nazione?” (Che cos’è il Terzo stato? ).
Cittadinanza attiva e
cittadinanza passiva
Diritti passivi = “i diritti naturali e civili
(…) per il cui mantenimento e per lo
sviluppo dei quali la società si è costituita”
Diritti attivi = “i diritti politici (…)
attraverso i quali la società si forma”
Cittadinanza femminile
rivoluzionaria
- Théroigne de Méricourt
- I cahiers des doléances ‘proto-femministi’
- Olympe de Gouges (confronto con Mary
Wollstonecraft)
Kant
1724-1804
Lo stato liberale di diritto
e la cittadinanza cosmopolitica
Il giusnaturalismo kantiano
Nello stato di natura libertà e antagonismo 
“Insocievole socievolezza”
Centralità del diritto fin dallo stato di natura
“(…) il più grande problema alla cui soluzione la natura
costringe la specie umana è di pervenire ad attuare una
società civile che faccia valere universalmente il diritto”.
Da ciò scaturisce il dovere morale di passare dalla
libertà sfrenata (l’arbitrio naturale) alla libertà regolata
(la coazione nella società civile)
La costituzione civile
“Il diritto è la limitazione della libertà di ciascuno alla
condizione del suo accordo con la libertà di ogni altro,
in quanto ciò è possibile secondo una legge universale;
e il diritto pubblico è l’insieme delle leggi esterne che
rendono possibile un tale accordo generale. E poiché
ogni limitazione della libertà mediante l’arbitrio di un
altro è coazione, ne segue che la costituzione civile è un
rapporto di uomini liberi che (fatta salva la loro libertà
nel tutto della loro unione con gli altri) vivono sotto
l’impero di leggi coattive”, (Sopra il detto comune…,
1793).
La proprietà privata  intersoggettiva o
interpersonale, da un lato; consensuale, dall’altro.
Lo stato liberale come stato ideale (=secondo ragione),
alla luce di 3 principi a priori della ragione stessa (Sopra
il detto comune…):
1)Libertà (in quanto uomini)
“Nessuno mi può costringere ad essere felice a suo modo (come
cioè egli si immagina il benessere degli altri uomini), ma ognuno
può ricercare la sua felicità per la via che a lui sembra buona,
purché non rechi pregiudizio alla libertà degli altri di tendere allo
stesso scopo, in guisa che la sua libertà possa coesistere con la
libertà di ogni altro secondo una possibile legge universale (cioè
non leda questo principio degli altri)” (Sopra il detto comune…)
2) Uguaglianza (in quanto sudditi)
3) Indipendenza civile (in quanto cittadini)
Il contrattualismo
Il tema è quello della base consensuale al
passaggio dallo stato giuridico provvisorio allo
stato giuridico perentorio
Contratto = “Semplice idea della ragione” (Sopra
il detto comune…)  Nessuna configurabilità del
diritto di resistenza, ma solo possibilità della
cosiddetta “libertà della penna”, come effetto
della distinzione fra uso pubblico e uso privato
della ragione.
La costituzione politica
Oltre che civile, deve essere repubblicana nel
senso di antidispotica, vale a dire fondata sulla
rappresentanza e sulla separazione dei poteri.
Esito finale liberale:
Ulteriore definizione del diritto  “(…) l’insieme
delle condizioni, per mezzo delle quali l’arbitrio
dell’uno può accordarsi con l’arbitrio dell’altro
secondo una legge universale di libertà” (Principi
metafisici della dottrina del diritto)
Progetto Per la pace perpetua (1795)
I tre articoli definitivi per la pace perpetua tra gli
Stati:
- Primo articolo definitivo…
“La costituzione civile di ogni Stato dev’essere
repubblicana”;
- Secondo articolo definitivo…
“Il diritto internazionale dev’essere fondato su un
federalismo di liberi Stati”;
-Terzo articolo definitivo…
“Il diritto cosmopolitico dev’essere limitato alle
condizioni dell’universale ospitalità”.
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Slides complete delle lezioni corso 2013-2014