LA DICHIARAZIONE
TRIBUTARIA
1
La collaborazione del contribuente alla funzione
impositiva
Il dovere di concorrere alle spese pubbliche,
sancito dall’art. 53, comma 1, Cost., non si
esaurisce nell’obbligo di pagare il tributo, ma
si concretizza e si articola in una serie di
comportamenti finalizzati a partecipare
all’A.F. determinati fatti rilevanti ai fini
dell’esercizio della funzione impositiva.
2
Segue…
Si può trattare, innanzitutto, di fatti
prodromici rispetto a quelli che intergrano il
presupposto di imposta, alla conoscenza dei
quali L’A.F. è interessata proprio per
consentire o agevolare i suoi compiti
istituzionali. (Magnani)
3
Gli obblighi strumentali
Sono definiti anche come obblighi
prodromici per sottolineare che tali
obblighi sono posti a carico del soggetto
passivo anche prima ed a
prescindere dal verificarsi del presupposto di
fatto del tributo.
4
Segue…


Si tratta di obblighi il cui assolvimento è considerato
strumentale ai fini
della migliore applicazione del tributo
ovvero
del controllo di tale applicazione.
L’importanza di tali adempimenti è sottolineata dalle
sanzioni che puniscono il mancato adempimento di
tali obblighi strumentali.
5
Si tratta di:
1. autorizzazioni di cui il contribuente si deve
munire per l’esercizio di attività fiscalmente
rilevanti
ovvero
2. prescrizioni che costui deve rispettare per
poter esercitare attività assoggettate ad
imposta.
6
Esempio
In materia di accise: l’obbligo di predisporre
strutture produttive che consentano il
controllo permanente da parte del fisco e che
devono essere verificate ed autorizzate
dall’UTF (Ufficio tecnico di finanza).
7
3. segnalazioni che il soggetto che intende
intraprendere un’attività fiscalmente rilevante
deve fare all’Amministrazione finanziaria.
Esempio: in materia di IVA, la dichiarazione
di inizio di attività e la dichiarazione di
cessazione di essa.
8
4. Installazione di strumenti fiscali di
misurazione
Es. strumenti di misurazione necessari per le
diverse imposte di fabbricazione;
registratori di cassa attraverso i quali
vengono registrati e rilasciati scontrini fiscali
sostitutivi della fattura da parte di una serie di
esercizi pubblici.
9
5. Obblighi documentali (ricevute e scontrini
fiscali).
Vi sono, infatti, documenti che assumono precisa
rilevanza fiscale.
Si tratta delle ricevute fiscali che devono essere
obbligatoriamente rilasciate da una serie di soggetti
IVA operanti nei confronti dei consumatori finali (ad
es., gli albergatori e i ristoratori).
10
6. Obblighi contabili.
L’ipotesi più comune e più importante di
obblighi fiscali indipendenti dal verificarsi del
presupposto d’imposta è però costituita dalle
scritture contabili: si tratta di documenti che
la legge considera essenziali per
l’applicazione delle imposte sui redditi dei
titolari di redditi d’impresa e di lavoro
autonomo, nonché per l’applicazione dell’IVA.
11
LA DICHIARAZIONE
È l’atto fondamentale di collaborazione del
contribuente con il fisco.
Con essa si portano a conoscenza dell’A.F.
l’esistenza e i connotati qualitativi e
quantitativi del presupposto.
Ad essa consegue anche l’autoliquidazione
dell’imposta ed il conseguente versamento.
12
Segue…
Nella dichiarazione sono esposti fatti, notizie,
dati, nonché la qualificazione giuridicotributaria degli stessi; sicché non è
sufficiente, ad esempio, dichiarare un reddito,
ma occorre indicare anche la categoria
reddituale cui esso afferisce (reddito di lavoro
autonomo, reddito di impresa).
13
Segue…
Risolvendo una serie di questioni di fatto e di
diritto il contribuente perviene alla
determinazione di una base imponibile
corrispondente alla propria versione
quali/quantitativa del presupposto.
14
Atto dovuto
L’adempimento del relativo obbligo non
costituisce esplicazione di autonomia privata,
ma è imposto dalla legge, che prevede
l’irrogazione di sanzioni amministrative e
penali in caso di inadempimento.
15
Effetti della dichiarazione sia ai fini
dell’accertamento che della riscossione
In sede di accertamento:
ha la funzione di rilevare al Fisco l’esistenza e le dimensioni del presupposto –
base imponibile → condiziona l’attività di controllo e accertativa :

se dichiarazione è nulla o omessa → accertamento d’ufficio basato su elementi
comunque raccolti e su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e
concordanza

se dichiarazione completa e fedele → nessun atto di accertamento
Dunque, accertamenti meno analitici e più induttivi (meno precisi, più
difficilmente contestabili) sono connessi all’inadempimento del contribuente per
esempio in sede di dichiarazione.
16
Segue…
In sede di riscossione:
la dichiarazione è titolo per la riscossione delle
somme in essa indicate come somme da versare.
Se il versamento non è effettuato, l’amministrazione
può, sulla base della dichiarazione, porre in
riscossione (mediante iscrizione a ruolo) le somme
dovute in base ai dati dichiarati.
17
Quando sorge l’obbligo di
presentazione


di regola al sorgere del presupposto impositivo
ma anche in connessione a fattispecie diverse dal
presupposto impositivo:
i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili
(imprenditori, società, professionisti) devono sempre
presentarla anche in mancanza di reddito (art. 1, 1°
comma, D.P.R. 600/’73)
18
Esclusione dall’obbligo di
dichiarazione

quando i redditi non superano il c.d. minimo vitale:
persone fisiche non obbligate alla tenuta delle
scritture contabili, che possiedono redditi esenti e
redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta e redditi fondiari esigui (art. 1, comma 4,
lett. b e b-bis, dpr 600/73).
In questo caso si ritiene non si realizzi il
presupposto del tributo, piuttosto che l’obbligo di
dichiarazione.
19
Segue…

per i soggetti titolari di soli redditi di lavoro
dipendente inferiori ai modesti importi stabiliti
dall’art. 1, lett. C, DPR 600/73 (ma c’è
comunque possibilità di presentare la
dichiarazione per chiedere il rimborso di un
credito tributario).
Finalità di semplificazione.
20
Natura giuridica ed effetti della
dichiarazione



è dichiarazione di scienza (atto giuridico con il
quale si comunica ad altri di essere a conoscenza di
un atto o di una situazione)
non è negozio giuridico (dichiarazione di volontà con
la quale i privati provvedono a regolare i propri
interessi nell’ambito della autonomia loro concessa
dall’ordinamento)
né dichiarazione di volontà (atto rivolto a
comunicare ad altri la propria volontà)
21
Segue…

né confessione stragiudiziale (dichiarazione che una
parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e
favorevoli all’altra parte), retrattabile previa
dimostrazione che è stata determinata da errore di
fatto o da violenza (art. 2732 c.c.) e revocabile per
errore di diritto (art. 2731 c.c. La confessione non è
efficace se non proviene da persona capace di
disporre del diritto a cui i fatti confessati si
riferiscono.), stante la indisponibilità del rapporto
tributario.
22
Critica di Lupi
Qualificare la dichiarazione tributaria come
dichiarazione di scienza è un utile punto di partenza
per escluderne il contenuto negoziale.
Risulta, tuttavia, riduttivo e limitativo accostare un
atto così ricco di qualificazioni giuridiche e di
valutazioni di fatti, a mere partecipazioni di
conoscenza, lontane dalla complessità logicogiuridica delle dichiarazioni fiscali.
23
Per Tesauro…
La dichiarazione non è una dichiarazione di volontà,
ma è un mero atto.
Dichiarazione di volontà è quella con cui il
dichiarante produce degli effetti giuridici, che
nascono in quanto voluti dal dichiarante.
Mero atto è invece un atto le cui conseguenze
giuridiche sono predeterminate dalla legge.
24
Ratio della tesi della natura di
dichiarazione di scienza


Con la dichiarazione il contribuente rende
noto al Fisco il presupposto impositivo dal
punto di vista quantitativo (la sua entità) dal
punto di vista della sua esistenza (del suo
verificarsi) → al fine di un eventuale controllo
dell’A.F.
Ma gli effetti sia in sede di accertamento che
in sede di riscossione derivano soltanto dalla
legge e dalla corrispondenza tra
fattispecie legale e fattispecie reale.
25
Effetti della natura volontaria ma non
negoziale della dichiarazione


Gli effetti della dichiarazione non dipendono mai dalla volontà del
dichiarante, quindi non rilevano in sede di dichiarazione i vizi
della volontà (errore, dolo, violenza) del dichiarante.
Di conseguenza: qualora siano state presentate più dichiarazioni
entro il termine di decadenza, non varrà la regola applicabile in
presenza di più manifestazioni di volontà (per esempio, l’ultimo
testamento invalida i precedenti) e il fisco potrà acquisirle tutte in
via definitiva, traendo da ciascuna tutti gli elementi conoscitivi
necessari alla determinazione dell’unico presupposto.
26
Dichiarazioni di volontà nella
dichiarazione

La dichiarazione può contenere dichiarazioni
di volontà la cui disciplina è quella dei negozi
giuridici (per es., l’errore può assumere
rilevanza solo quando sia essenziale e
riconoscibile): è ciò che accade nei casi di
destinazione dell’otto per mille, di opzione tra
due regimi di determinazione del reddito, ecc.
27
Dichiarazione doganale
Contiene alcuni elementi che possono configurarla come
dichiarazione di volontà.
Deve indicare oltre agli elementi per identificare merci e soggetti
anche la destinazione doganale da cui dipende il regime
doganale della merce
(artt. 55 e 56 dpr 43/1973)
Presupposto tributi doganali: destinazione al consumo entro o
fuori territorio dell’UE.
Con la dichiarazione il dichiarante manifesta la volontà di
realizzare o meno il presupposto (perché nel momento in cui la
presenta non si è ancora realizzata la destinazione o meno al
consumo).
28
Effetti della dichiarazione
Sul piano dell’accertamento: gli effetti della
presentazione della dichiarazione derivano dalla
corrispondenza tra fattispecie dichiarata dal contribuente
a quella reale.
Essa condiziona l’attività di controllo formale e sostanziale
posta in essere dall’Amm. Fin. L’ufficio è, infatti,
legittimato a rettificare in modo analitico o sintetico il
reddito in relazione alla completezza o meno della
dichiarazione; in caso di omissione o nullità della
dichiarazione, l’amministrazione procederà
all’accertamento d’ufficio.
Sul piano della riscossione: gli effetti si ricollegano
all’esigenza di anticipare il prelievo rispetto alla
verosimiglianza tra fattispecie dichiarata dal contribuente
a quella reale.
29
Segue…
Rilievo probatorio:
La dichiarazione non fa piena prova contro il
contribuente dei fatti dichiarati, ma esonera
l’ufficio dal motivare e provare i fatti in essa
esposti.
Invece, tutto ciò che non emerge dalla
dichiarazione deve essere motivato e provato
dall’Amministrazione.
30
Rettificabilità della dichiarazione
Dalla qualificazione giuridica della
dichiarazione derivano importanti
conseguenze sul piano degli effetti della
dichiarazione ed in particolare sulla sua
retrattabilità o irretrattabilità.
31
Posizione della dottrina
1) Quella parte della dottrina che attribuisce
alla dichiarazione natura negoziale non ne
ammette la retrattabilità e ritiene che essa sia
immodificabile da parte del contribuente.
32
Segue…
2) Altra parte della dottrina, invece,
svalutando l’importanza della dichiarazione
rispetto al presupposto, ne riconosce la
libera rettificabilità.
33
Posizione oscillante della
giurisprudenza
La giurisprudenza ha negato il
carattere confessorio e negoziale
della dichiarazione, pervenendo a
soluzioni differenti per quanto attiene
alla sua retrattabilità.
34
Segue…

Da un lato, essa è giunta ad affermare la
retrattabilità della dichiarazione anche in
sede di ricorso contro il ruolo, considerando
la stessa rettificabile dall’ufficio sia a proprio
favore che a favore del contribuente.
35

Dall’altro, partendo dall’assunto che non sia
possibile ricondurre la dichiarazione entro
schemi rigidamente privatistici, ha asserito
che essa è atto di un procedimento di
diritto pubblico, sicché non può essere
rettificata dopo la scadenza del termine per la
sua presentazione se non rispettando i
termini e utilizzando gli strumenti che
l’ordinamento prevede per l’impugnazione
della pretesa tributaria.
36
Cass. SS.UU. N. 15063/2002
La questione è stata definitivamente risolta dalla
Sezioni Unite della Cassazione, che accogliendone
la natura di dichiarazione di scienza, ha statuito che
la dichiarazione è sempre ritrattabile sia per errori
di fatto che di diritto e senza limiti di tempo che
non siano quelli previsti per il rimborso, purché non
si riferisca a rapporti “esauriti” (res iudicata,
accertamento definitivo, inutile decorso dei termini
posti dalla legge per il rimborso).
37
Osservazioni sulla rettificabilità e
modificabilità della dichiarazione
Il problema della rettificabilità e modificabilità
della dichiarazione è da risolvere alla luce
della complessiva concezione privatistica
(garanzia delle situazioni soggettive del
privato) o pubblicistica (esigenze di certezza
dei rapporti tributari e tempestiva
acquisizione del prelievo) del fenomeno
tributario.
38
Segue…
La dichiarazione opera il primo collegamento
tra fase di accertamento e fase di
riscossione, che poi si snoderanno fino
all’acquisizione definitiva di quanto dovuto a
seguito di accertamento non impugnato o di
giudicato.
39
L’atto dichiarativo può essere pertanto
modificato dal contribuente al fine di
consentire l’integrazione o correzione delle
informazioni fornite all’A.F., in modo da
incrementare il grado di efficacia dell’attività
di controllo e di riscossione tributaria.
40
Sicché, il contribuente appare
tenuto a correggere errori e
negligenze compiute in precedenti
atti dichiarativi.
41
Disciplina in merito contenuta nei commi 8 e 8 bis dell’art. 2 del
DPR n. 322/1998 come modificato dal DPR n. 435/2001
1) Salva l’applicazione delle sanzioni amministrative, il
contribuente può porre rimedio alle violazioni commesse,
presentando una dichiarazione integrativa che sani le
violazioni formali o rechi un aumento dell’imponibile o
dell’imposta o della riduzione delle perdite dichiarate (rettifica
a favore dell’A.F.). Tale facoltà può essere esercitata nello
stesso termine entro il quale l’ufficio può rettificarla (termine
per l’accertamento ex art. 43, dpr 600/73) e, quindi, entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è
stata presentata la prima dichiarazione (art. 2, co. 8, dpr
322/1998).
42
Segue…
Di questa spontanea partecipazione del
contribuente potrà tenersi conto, scaduto il
termine per il ravvedimento operoso di cui
all’art. 13, dlgs 472/1997, in sede di concreta
determinazione della sanzione amministrativa
tra il minimo e il massimo stabilito ex lege, ai
sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, dlgs 472/1997.
43
Ravvedimento operoso (ratio)
Si consente al contribuente una spontanea
regolarizzazione (con dichiarazione
integrativa) di precedenti errori ed omissioni ,
ma non anche la regolarizzazione in mala
fede di violazioni già individuate o in procinto
di essere individuate dagli uffici.
44
Rettifica in diminuzione
La dichiarazione può essere rettificata in
diminuzione (ex art. 2, co. 8-bis, dpr
322/1998) non oltre il termine prescritto per la
presentazione della dichiarazione relativa
al periodo di imposta successivo.
Se dalla dichiarazione integrativa emerge un
credito da chiedere a rimborso, la
dichiarazione integrativa “vale” istanza di
rimborso ex art. 38 dpr 602/1973.
45
Segue…


Il termine è minore di quello di cui al comma
8
Riduzione del termine compensata da
un’agevolazione: l’eventuale credito risultante
dalla dichiarazione integrativa può essere
utilizzato in compensazione.
46
Istanza di rimborso
Dalla rettifica della dichiarazione va distinta
l’istanza di rimborso che può essere collegata
con una dichiarazione rettificativa, ma che
deve essere presentata entro il termine
previsto per le istanze di rimborso dei
versamenti diretti (48 mesi dal versamento
diretto, ex art. 38 dpr 602/73).
47
Segue…
Comporta l’onere di provare le diverse o
nuove allegazioni rispetto alla dichiarazione
originaria (ciò che non avviene nel caso di
dichiarazioni integrative).
48
Segue…
Anche nell’ipotesi in cui non si ammettesse
l’applicazione residuale dell’art. 2, comma 8,
alle rettifiche a favore del contribuente
effettuate oltre il termine di cui all’art. 2,
comma 8-bis, sarebbe da ritenere comunque
applicabile la disciplina dell’istanza di
rimborso di cui all’art. 38, dpr 602/73.
49
Tipologie di dichiarazioni (a seconda
delle diverse imposte)
1) Dichiarazione dei redditi:
È imposta annualmente al contribuente che
deve dichiarare i redditi anche se non ha
alcun debito d’imposta.
Casi di esonero: art. 1 dpr 600/1973
50
Abbiamo:



Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: è
unica in quanto si riferisce a tutti i redditi posseduti
Dichiarazione delle società di persone e delle soc.
ed associazioni ad esse equiparate: è unica ma va
incrociata con quella dei singoli soci ai fini
dell’imposta personale di questi ultimi
Dichiarazione dei sostituti di imposta che riguarda i
redditi altrui assoggettati a ritenuta dal sostituto di
imposta.
51
2) Dichiarazione Iva
3) Imposta di registro
4) Dichiarazione ICI: è dichiarazione una
tantum, in quanto deve essere presentata
esclusivamente nell'anno successivo a
quello in cui si siano verificate variazioni
relative agli immobili.
5) Dichiarazioni nei casi di operazioni
straordinarie e di crisi di impresa
52
Contenuto della dichiarazione delle
persone fisiche: art. 2 dpr 600/73



53
Indicazione degli elementi attivi e passivi
necessari per la determinazione degli imponibili
secondo le norme che disciplinano le imposte
stesse (art. 1, comma 2)
I dati e gli elementi necessari per
l’individuazione del contribuente
I dati e gli elementi necessari per la
determinazione dei redditi e delle imposte
dovute
53
Segue…


54
I dati e gli elementi necessari per
l’effettuazione dei controlli
Gli altri elementi richiesti nel modello
ministeriale su cui deve essere redatta
19/12/2015
54
Certificazioni e documenti riguardanti la
dichiarazione delle Persone Fisiche

Persone fisiche che esercitano imprese commerciali ex art.
55 del TUIR:

redazione e conservazione del bilancio;





55
apposito prospetto indicante i ricavi, i costi e le
rimanenze qualora non risultanti dal bilancio;
certificazioni dei sostituti d’imposta;
documenti probatori dei crediti d’imposta;
versamenti eseguiti;
documenti probatori degli oneri deducibili o
detraibili;
19/12/2015
55
Segue…
Ogni altro documento previsto dall’art. 1 del
dpr 322/98;
N.B. i soggetti ammessi ai regimi contabili
semplificati, che non hanno optato per i
regime di contabilità ordinaria, non sono tenuti
alla redazione e conservazione del bilancio e
del prospetto di cui al comma 1 dell’art.3 del
DPR n.600/73.

56
19/12/2015
56
DICHIARAZIONE DELLE
PERSONE GIURIDICHE


57
Indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la
determinazione degli imponibili secondo le norme che
disciplinano le imposte stesse (art. 1, comma 2);
I dati e gli elementi necessari per l’individuazione del
contribuente e di
almeno un rappresentante;
19/12/2015
57
Segue…
I dati e gli elementi necessari per la determinazione
dei redditi e delle imposte dovute;
 I dati e gli elementi necessari per
l’effettuazione
dei controlli;
 Gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione.

58
19/12/2015
58
Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione
delle P.G.




59
I soggetti all’imposta su reddito delle persone
giuridiche devono conservare:
Il bilancio o il rendiconto;
I verbali e le relazioni previsti dal c.c., dalle
leggi speciali o dallo statuto;
Apposito prospetto indicante i ricavi, i costi,
le rimanenze e gli altri elementi
necessari
qualora non risultanti dal
bilancio;
19/12/2015
59
Segue…



60
certificazioni dei sostituti d’imposta;
documenti probatori dei versamenti eseguiti;
ogni altro documento previsto dall’art. 1 dpr
322/98.
19/12/2015
60
Segue…

61
Gli enti indicati alla lett. c) del comma 1 dell’art.
73 del TUIR (enti pubblici e privati diversi dalle
società, nonché i trust, residenti nel territorio
dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo
o principale l’esercizio di attività commerciali)
devono conservare il bilancio relativo alle attività
commerciali eventualmente esercitate (art. 5,
comma 2, dpr 600/73)
19/12/2015
61
Segue…




62
Soggetti NON obbligati alla conservazione
del bilancio:
società semplici;
le società e le associazioni equiparate alle
società semplici;
gli enti non commerciali che non esercitano nel
territorio dello Stato attività commerciali;
19/12/2015
62
Segue…
enti non commerciali che, ammessi a
regimi contabili semplificati, non
hanno optato per il regime ordinario.

63
19/12/2015
63
Dichiarazioni dei sostituti d’imposta
Deve essere presentata da tutti i soggetti che
corrispondono somme o valori soggetti a
ritenuta alla fonte e deve essere unica e
riguarda tutti i percipienti, a eccezione di
coloro che, ai sensi dell’art. 29 d.p.r.
600/1973, hanno ricevuto compensi, e altri
redditi corrisposti dallo Stato (art. 2, dpr
322/1998)
64
Dichiarazione nei casi di operazioni
straordinarie e di crisi dell’impresa
Nei casi di trasformazione fusione e scissione di
società (o Enti diversi dalle Società) deve essere
presentata una dichiarazione avente a oggetto i
redditi prodotti nella frazione di esercizio compresa
tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui hanno
effetto le su indicate operazioni straordinarie.
Alla dichiarazione deve essere allegato un conto
economico della frazione del periodo, redatto ai soli
fini tributari dagli amministratori e sottoscritto a norma
dell’art. 1 D.P.R. 322/1988.
65
La dichiarazione Iva
La dichiarazione risponde al medesimo
modello normativo (art. 28 dpr 633/1972) sia
che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti
di persone giuridiche od Enti di altro tipo.
66
Segue…
Deve essere presentata da tutti i soggetti Iva,
cioè da coloro che, ai fini di tale tributo,
rivestono la qualità di imprenditori o
professionisti i quali devono presentarla
anche se nell’anno non hanno effettuato
operazioni imponibili né acquisti gravati da
Iva.
67
Contenuto della dichiarazione Iva
Rispetto alla dichiarazione dei redditi essa si
caratterizza per il fatto di indicare, anziché il reddito
del contribuente, l’ammontare annuo delle
operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, l’Iva
detraibile sugli acquisti, nonché una serie di altri
elementi occorrenti per calcolare l’imposta
annualmente dovuta mediante la detrazione tra l’Iva
addebitata a valle e l’Iva pagata a monte (art. 28 dpr
633/1972, così come modificato dal dlgs 2
settembre 1997 n. 313 e dal dpr. 322/1998)
68
Disciplina dell’imposta di registro
Manca in genere una vera e propria
dichiarazione poiché gli elementi da portare a
conoscenza del Fisco sono di regola
contenuti nello stesso atto da registrare (art.
11 D.P.R. 131/1986).
69
Segue…

Tuttavia la legge prevede alcune ipotesi in cui
la registrazione avviene a seguito di una vera
e propria denuncia:
La registrazione dei contratti verbali deve
essere richiesta presentando all’ufficio una
denuncia in doppio originale, sottoscritto dalle
parti contraenti che indichi le loro generalità,
il luogo e la data di stipulazione , l’oggetto il
corrispettivo pattuito e la durata del contratto;
70
Segue…


Per la registrazione delle operazioni di società ed enti
esteri occorre una denuncia firmata dal
rappresentante o da colui che risponde delle
obbligazioni delle società o ente.
Il verificarsi della condizione sospensiva aggiunta a un
atto, il verificarsi di eventi che diano luogo a ulteriore
liquidazione di imposta e la sottoscrizione di aumenti
di capitale deliberati devono essere dichiarati all’Ufficio
entro termini di decadenza per l’applicazione
dell’imposta proporzionale di registro.
In tutte le ipotesi che precedono l’imposta di registro è
di regola liquidata dall’ufficio sulla base dell’atto o della
denuncia presentati.
71
DICHIARAZIONE UNIFICATA

Dpr 322/1998
ha introdotto la dichiarazione unificata
denominata “UNICO” che consente di
assolvere
contemporaneamente
agli
obblighi di dichiarazione ai fini:



72
delle imposte sui redditi
dell’IVA
dell’IRAP
19/12/2015
72
Segue…


dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti
all’INPS o ad altri enti di previdenza
dei premi INAIL
SOGGETTI OBBLIGATI: i contribuenti con
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare
che siano tenuti ad effettuare almeno due
dichiarazioni tra quelle dei redditi, dell’IVA e
dell’IRAP.
In assenza di questa condizione si dovranno
presentare distinte dichiarazioni.
73
19/12/2015
73
Segue…



74
SOSTITUTI
D’IMPOSTA:
devono
presentare
autonomamente la loro dichiarazione che non può più
confluire nel mod. Unico.
ICI: nella dichiarazione deve essere indicato, per ogni
immobile, l’importo dell’ICI dovuta per l’anno precedente.
IRAP: a decorrere dalla dichiarazione per l’anno d’imposta
2008 la dichiarazione IRAP deve essere presentata
direttamente alla regione o alla provincia autonoma del
domicilio fiscale del contribuente.
19/12/2015
74



La presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle entrate
deve essere effettuata in via telematica dal contribuente o per il
tramite di un intermediario abilitato (dottori commercialisti,
ragionieri, consulenti del lavoro iscritti nei relativi albi, CAF,
associazioni sindacali di categoria tra imprenditori. .
La unificazione delle dichiarazioni e la presentazione telematica
rispondono ad esigenze di celerità e di uniformità
nell'acquisizione delle informazioni necessarie all'attività di
verifica e controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.
Il contribuente, d'altro canto, può procedere a compensazioni tra
crediti e debiti relativi a diversi tributi.
75
L’art. 1, comma 218, l. 244/2007 ha esteso l’obbligo
di presentazione esclusivamente in via telematica
delle dichiarazioni dei redditi e IRAP alle:
 Persone fisiche
 Società di persone ed enti assimilati
Pertanto, tutti sono tenuti alla presentazione
telematica delle dichiarazioni.
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

Nel caso di presentazione tramite banca o posta, al
contribuente deve essere rilasciata al momento della consegna,
apposita ricevuta
Se la dichiarazione è consegnata a soggetto abilitato alla
trasmissione telematica, questi deve rilasciare idonea
documentazione di impegno a trasmettere i dati in via
telematica ed entro 30 gg dal termine per la presentazione, la
dichiarazione redatta su apposito modello, unitamente a copia
della comunicazione dell’Agenzia delle entrate di avvenuta
ricezione.
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Assistenza ai contribuenti nella
redazione e nella dichiarazione


CAAF e professionisti con particolari
requisiti di esperienza professionale:
presentazione della dichiarazione al posto del
contribuente sostituendosi a lui
nell’adempimento degli obblighi formali
visto di conformità, i cui effetti: giudizio di
correttezza formale dei dati esposti in
dichiarazione rispetto alle risultanze contabili
del contribuente e alla documentazione
allegata.
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Questo visto dimostra che la dichiarazione è stata
oggetto di un controllo ulteriore da parte
dell’associazione o del professionista e che è
tendenzialmente corretta: ne discende un
allentamento dei controlli da parte dell’A.F.
Se in sede di controllo emergono irregolarità le
sanzioni vengono irrogate al professionista o al
CAAF che hanno apposto il visto.
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Forma
La dichiarazione deve essere redatta, a pena di
nullità, su stampati conformi ai modelli approvati
annualmente con decreto del Min. dell'Economia e
delle finanze pubblicato sulla G.U. e deve essere
sottoscritta dal contribuente e da chi ne ha la
rappresentanza legale o negoziale. La mancata
sottoscrizione obbliga l'ufficio ad invitare il
contribuente a sottoscrivere la dichiarazione; se il
contribuente non provvede, si producono gli effetti
della nullità.
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Termine di presentazione


Nonostante il decorso dei termini per la presentazione, sono
considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni
dalla scadenza del termine (tardive), con applicazione di una
sanzione amministrativa per il ritardo.
Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai 90 giorni
(ultratardive) si considerano omesse (per cui l'accertamento
sarà d'ufficio e non in rettifica), ma costituiscono titolo per la
riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse
indicati (sono prese in considerazione dal fisco solo in utilibus).
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La dichiarazione d`imposta