UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO-BICOCCA
30 aprile 2009
GIUSTIZIA,
PATTEGGIAMENTO,
DIRITTO PENALE
ICONOGRAFIA E SIMBOLOGIA
DELL’IDEA DI GIUSTIZIA
“Carl Hamblin” – Edgar Lee Masters
La rotativa del "Clarion" di Spoon River fu distrutta, e io impeciato e
impiumato, perché il giorno che gli Anarchici furono impiccati a Chicago
pubblicai questo:
"Ho visto una donna bellissima con gli occhi bendati
sui gradini di un tempio di marmo.
Una grande folla le passava dinanzi,
i volti imploranti alzati verso di lei.
Nella sinistra impugnava una spada.
Brandendo quella spada,
colpiva ora un bimbo, ora un operaio,
ora una donna in fuga, ora un pazzo.
Nella destra teneva una bilancia:
nella bilancia venivano gettate monete d'oro
da chi scampava ai colpi della spada.
Un uomo in toga nera lesse da un manoscritto:
"Non guarda in faccia nessuno".
Poi un giovane con berretto rosso
le fu accanto con un balzo e le strappò la benda.
Ed ecco, le ciglia erano state corrose
dal marcio delle palpebre;
le pupille bruciate da un muco lattiginoso;
la follia di un'anima morente
era scritta su quel volto allora la folla capì perché portasse la benda".
Constitutio Criminalis Carolina
(1532)
GIUSTIZIA EGEMONICA…
…GIUSTIZIA NEGOZIATA
IL TRUGLIO BORBONICO
Procedimento straordinario al quale si
ricorreva anticamente nel
Napoletano quando le carceri
traboccavano di detenuti in attesa di
giudizio: consisteva nel venire ad
accordi con gli imputati circa la pena
da infliggere loro, senza processo e
sulla base dei soli indizi, per i delitti
di cui erano accusati.
MIRJIAN R. DAMAŠKA
I VOLTI DELLA GIUSTIZIA E DEL POTERE
(1986)
SOLUZIONE DEL CONFLITTO
VS.
ACCERTAMENTO DELLA
VERITÀ
PERRY MASON
AMERICAN GANGSTER
(2007)
GUILTY PLEA
&
PLEA BARGAINING
BOSTON 1830
M.E. VOGEL, Coercion to Compromise: Plea Bargaining,
the Courts and the Making of Political Authority,
New York, 2007
G. FISHER, Plea Bargaining Triumph’s.
A History of Plea Bargaining in America
STANFORD, 2003
I PREGI DELLA NEGOTIATED JUSTICE
I DIFETTI DELLA NEGOTIATED JUSTICE
Charge Bargaining
Sentence Bargaining
Plea Bargaining at The ICTY
Il ‘caso Plavšić’
APPLICAZIONE DELLA PENA SU
RICHIESTA DELLE PARTI
ART. 444/1 C.P.P.
«L’imputato e il p.m. possono chiedere al
giudice l’applicazione, nella specie e nella
misura indicata, di una sanzione
sostitutiva o di una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo, ovvero di una
pena detentiva quando questa, tenuto
conto delle circostanze e diminuita fino a
un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria».
I VANTAGGI DEL
PATTEGGIAMENTO (SEMPLICE)
►
RIDUZIONE FINO A UN TERZO DELLA PENA
►
NON MENZIONE DELLA SENTENZA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO
GIUDIZIARIO RICHIESTO DAI PRIVATI
►
NON APPLICAZIONE DI PENE ACCESSORIE
►
NON APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA (TRANNE LA CONFISCA)
►
ESTINZIONE DEL REATO E DEGLI EFFETTI PENALI
►
DIVIETO AL GIUDICE DI PRONUNCIARSI SULLE RICHIESTE DELLA PARTE CIVILE
►
ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO
(TRANNE QUELLE SOSTENUTE DALLA PARTE CIVILE)
►
INEFFICACIA DELLA SENTENZA NEI GIUDIZI CIVILI E AMMINISTRATIVI
►
POSSIBILITÀ DI SUBORDINARE LA RICHIESTA ALLA CONCESSIONE DELLA
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
Corte cost. n. 313/1990
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo
comma, del codice di procedura penale 1988, nella parte in
cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'articolo 27,
terzo comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la
congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la
richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione;
ART. 111 COST.
►
►
►
►
►
1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla
legge.
2. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la
ragionevole durata.
3. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un
reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della
natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e
delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà,
davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che
rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e
l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e
l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un
interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
4. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella
formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere
provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è
sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato
o del suo difensore.
5. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
PATTEGGIAMENTO E
RETRIBUZIONE
► ASSOLUTEZZA
DELLA PENA
►
AFFLITTIVITÀ DELLA PENA
►
PROPORZIONE DELLA PENA
PATTEGGIAMENTO E
PREVENZIONE GENERALE
►
SEVERITÀ DELLA PENA
►
PRONTEZZA DELLA PENA
►
CERTEZZA DELLA PENA
►
EFFETTIVITÀ DELLA PENA
►
PUBBLICITÀ DELLA PENA
►
CAPACITÀ DI DISSUASIONE/PERSUASIONE
PATTEGGIAMENTO E
PREVENZIONE SPECIALE
►
INTIMIDAZIONE SPECIALE
►
NEUTRALIZZAZIONE
►
RISOCIALIZZAZIONE
PATTEGGIAMENTO E
RESTORATIVE JUSTICE
►
IL RUOLO DELLA VITTIMA
►
CONSENSO E PREMIO
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