I diritti sociali dei
lavoratori e delle
lavoratrici nell’Unione
europea
(28 gennaio 2010 – Firenze)
Confederazione europea dei sindacati
(Henri LOURDELLE)
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Da tre punti di vista
• Il diritto (libero accesso) al mercato
del lavoro
• I diritti in materia di legislazione
del lavoro (salario, orario di lavoro,
ferie, ecc.)
• I diritti alla protezione sociale
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I diritti alla protezione
sociale dei lavoratori e delle
lavoratrici mobili e migranti
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Il diritto alla protezione sociale
dei lavoratori e delle lavoratrici
mobili e migranti:
il «coordinamento» dei regimi di
protezione sociale
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Che si intende per
«coordinamento»?
• Nell’ambito dell’Unione, instaurazione di una
cooperazione fra gli organismi di sicurezza sociale e
di un riconoscimento reciproco dei diritti che
riconoscono affinché
• un lavoratore o una lavoratrice che si sposta
all’interno dell’UE non perda alcun diritto alla
sicurezza sociale.
• Inoltre, impedimento dei conflitti fra le diverse
normative nazionali.
• E quindi impedimento di una situazione in cui una
persona sia assicurata o due volte o niente affatto!
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L’acquis del “coordinamento”
• Possibilità di spostarsi o di lavorare nell’UE,
rimanendo però coperti dal punto di vista
dell’assistenza sanitaria, per esempio,
• oppure
• possibilità per il pensionato o la pensionata di
stabilirsi in un altro Stato membro e di
continuare a fruire (percepire) la propria
pensione
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I quattro principi del
“coordinamento”
• La legislazione applicabile: quella del
luogo di lavoro (“Lex locis laboris”)
• L’accumulo dei diritti
• La parità di trattamento
• Il mantenimento dei diritti
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Gli aspetti della sicurezza
sociale che rientrano nel
“coordinamento”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Malattia e maternità
Infortuni sul lavoro
Malattie professionali
Prestazioni d’invalidità
Pensioni di vecchiaia e prepensionamenti
Prestazioni corrisposte ai superstiti
Assegni in caso di morte
Prestazioni di disoccupazione
Prestazioni familiari
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Alcuni esempi concreti: la
pensione
• Il pensionato o la pensionata continua a
percepire la propria pensione a prescindere
dallo Stato membro in cui trascorre il
periodo di pensionamento.
• Quando un dipendente o una dipendente
desidera chiedere la pensione, in merito
alle condizioni per usufruire del diritto,
si tiene conto di tutti i periodi di attività, e
quindi anche di quelli effettuati in un altro
Stato membro.
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Le prestazioni familiari
• Il o la dipendente fruisce delle
eventuali prestazioni familiari
previste nel paese in cui lavora …
• … anche se i figli risiedono in un
altro Stato membro.
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La disoccupazione
• Il dipendente o la dipendente
fruisce delle prestazioni di
disoccupazione in conformità della
legislazione del paese nel cui
territorio si trova il suo ultimo
luogo di lavoro.
• E per il calcolo, se così è, si tiene
conto dei periodi lavorativi e per
cui sono stati versati contributi in
un altro Stato membro.
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La malattia
• Se il dipendente o la dipendente che
lavora in un altro Stato membro si
ammala:
• si fa curare alle medesime condizioni
dei “cittadini” di tale Stato;
• può ricevere l’autorizzazione a farsi
curare in un altro Stato membro.
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Il caso particolare dei
lavoratori “distaccati”
(direttiva 96/71)
• Il lavoratore o la lavoratrice
“distaccato(-a)”: colui (o colei) che
per un periodo limitato lavora in
altro Stato membro.
• Esistenza e mantenimento di un
rapporto di lavoro.
• Rispetto delle normative in vigore nel
paese ospite, in materia di diritto
del lavoro.
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Il caso particolare dei lavoratori
“distaccati”
• Durante il periodo del “distacco”,
• il dipendente o la dipendente
mantiene il legame con il sistema
di sicurezza sociale del paese di
origine;
• in via di principio, la durata
massima del distacco è di 12 mesi;
può tuttavia arrivare fino a 2 anni.
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Il caso particolare dei
lavoratori “frontalieri”
• Esercizio di un’attività in un altro Stato
membro, con rientro di almeno una volta
alla settimana nel paese di residenza.
• Due eccezioni alla “lex locis laboris”:
• per la malattia: diritto di opzione: luogo
di lavoro o luogo di residenza;
• per la disoccupazione: prestazioni del
luogo di residenza.
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Il caso particolare dei
lavoratori “stagionali”
• Esercizio di un’attività di carattere
stagionale, per un periodo massimo
di otto mesi, in un paese diverso da
quello di residenza.
• Protezione sociale del luogo di lavoro.
• Eccezione: in caso di
disoccupazione totale, diritto di
opzione (paese di residenza o paese
del luogo di lavoro).
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Non rientrano nell’ambito del
“coordinamento”
• Le prestazioni relative
all’assistenza
• Le pensioni integrative …
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A chi si applica tale
“coordinamento”?
• Ai lavoratori e alle lavoratrici “mobili”
(cittadini dell’UE, del SEE e della Svizzera)
che lavorano all’interno dell’UE.
• Ai lavoratori e alle lavoratrici “migranti”
(cittadini di paesi terzi) che lavorano
“legalmente” all’interno dell’UE …
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I testi che disciplinano il
“coordinamento” dei regimi di
sicurezza sociale:
• Sino a quest’anno:
• il regolamento (CEE) 1408/71:
applicazione dei regimi di sicurezza sociale
ai cittadini degli Stati membri e ai
loro familiari;
• il regolamento (CEE) 859/2003: che
estende le disposizioni ai cittadini dei paesi
terzi.
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A partire da quest’anno: per i
lavoratori e le lavoratrici
mobili
• Un nuovo regolamento sul coordinamento:
regolamento (CE) 883/2004 G.U.
L 314 del 7/6/2004
• e relativo regolamento d’applicazione:
regolamento (CE) 987/2009 G.U.
L 284 del 30/10/2009
• Entrata in vigore: il 1° marzo 2010
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Quali sono i cambiamenti?
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Una semplificazione: un testo
UNICO per inglobare tutti i
cittadini e tutte le cittadine “mobili”,
a condizione che avessero la debita
copertura nel rispettivo paese di
origine.
• A prescindere dal loro status:
lavoratori subordinati o autonomi,
funzionari, studenti, pensionati, ecc.
• E i loro familiari e superstiti.
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Istituiscono un nuovo diritto,
nel “coordinamento”: il
prepensionamento
E nuove possibilità per
conservare i diritti ai sussidi di
disoccupazione
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Viene introdotto
il principio
di sana
amministrazione
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E i “migranti”?
Al momento, sono sempre disciplinati
dal regolamento 1408/71,
ma questo nuovo regolamento deve
essere esteso anche a loro.
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Un problema specifico
… le cure sanitarie
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La proposta di direttiva
riguardante le cure sanitarie
transfrontaliere
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La questione “sanità”
considerata al livello
europeo in due modi
differenti … se non
opposti
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L’approccio della DG
Occupazione, affari
sociali e pari
opportunità attraverso il
regolamento 883/2004
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Di che si tratta?
• Mediante l’autorizzazione
preventiva: possibilità di farsi curare
altrove.
• Salvo infortunio o malattia che
sopravviene durante un soggiorno
all’estero (in precedenza, il formulario
E 111, adesso la tessera europea di
assicurazione malattia).
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Ma ha fatto la sua comparsa
anche un altro approccio,
derivante da
• una “giudiziarizzazione” della sanità
con l’intervento della Corte di giustizia
(sentenze Kohll e Decker);
• un tentativo di “banalizzazione” con la
direttiva “Bolkestein”;
• una “mercificazione” con la proposta di
“direttiva Vassiliou” relativa alle “cure
sanitarie transfrontaliere”.
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Contenuto della proposta di
direttiva: 5 capitoli
• Disposizioni generali
• Responsabilità delle autorità del territorio in cui
avviene il trattamento
• Le disposizioni vere e proprie per il ricorso a
cure sanitarie in un altro Stato membro,
segnatamente l’eliminazione dell’autorizzazione
preventiva, salvo per le cure ospedaliere
• La cooperazione in materia di sanità
• Misure di attuazione e disposizioni finali
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In sintesi: tre obiettivi
principali
• Precisare il modo in cui i pazienti possono
esercitare il proprio diritto a ricevere cure
sanitarie transfrontaliere
• Garantire la qualità e la sicurezza delle
cure transfrontaliere
• Contribuire alla cooperazione fra i sistemi
sanitari nazionali al fine di realizzare
economie di scala
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Per la CES: i problemi che si
presentano
• Utilità di una direttiva specifica?
• Approccio “consumistico” e individualista:
il quid della solidarietà?
• Rischio di creare disorganizzazione nei
sistemi nazionali
• Rischio di accrescimento delle
disuguaglianze
• Il quid dell’accesso universale ed equo?
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Dopo il passaggio in prima
lettura al Parlamento
(23 aprile 2009)
• Alcuni miglioramenti …
• Ma anche alcuni problemi che, per la CES,
permangono, segnatamente:
• in merito alla base giuridica (art. 95)
• autorizzazione preventiva in caso di
ricovero ospedaliero
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Fallimento del Consiglio
Occupazione e affari sociali
del 1° dicembre
• Alcune proposte di chiarimento
• Ma
• Situazione bloccata su un punto
fondamentale per alcuni Stati membri: la
questione dei medici non contrattuali/non
convenzionati
• In merito alla base giuridica (art. 95)
• Rinvio alla presidenza spagnola dell’UE
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Domande?
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E i “migranti”?