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“SCUOLA PIU’ SICURA”
LE NOVITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO,
PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008, MODIFICATO DAL D.Lgs. 3
Agosto 2009, N. 106.
PERCORSO DI FORMAZIONE
RIVOLTO AI DIRIGENTI SCOLASTICI
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1
E’ FONDAMENTALE RICORDARE CHE:
• Il percorso di formazione non si esaurisce con la
partecipazione al seminario in presenza;
• Attraverso il canale tematico “Sicurezza a scuola”, attivato sul
sito di Italiascuola.it (www.italiascuola.it), è possibile PORRE
QUESITI AI CONSULENTI, scaricare i materiali dei relatori,
consultare una raccolta di quesiti e risposte (I casi e i pareri),
selezionare altri approfondimenti.
• Italiascuola.it eroga anche servizi di formazione e consulenza
in materia di sicurezza per scuole singole e reti di scuole. Per
informazioni, telefonare al numero 0521/949014
• Se qualcuno non ha ancora ricevuto la password- può
telefonare al numero 0521/949014
• Per accedere al sito………………….….
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2
Andare sul sito di Italiascuola www.italiascuola.it e nella barra di sinistra
cliccare sul canale tematico “Sicurezza a scuola”; una volta nel canale,
digitare i codici di accesso nello spazio in alto a destra
•
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3
1. QUADRO NORMATIVO
GENERALE: D.Lgs. N.
81/2008 (T.U.S.),
MODIFICATO DAL D.Lgs, n.
106 del 3 Agosto 2009
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QUADRO NORMATIVO GENERALE: D.Lgs. N.
81/2008 (T.U.S.), modificato dal D.Lgs. N.
106/2009
• Premessa
La normativa in materia di sicurezza è il risultato di
una stratificazione di norme, molte delle quali di
derivazione comunitaria, emanate nell’arco di quasi
sessanta anni.
Con l’emanazione del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81,
modificato dal D.Lgs. N. 106 del 3 Agosto 2009, è
stato perseguito, nella consapevolezza della
assoluta priorità della materia della sicurezza,
l’obiettivo di procedere al riassetto ed alla riforma
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
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• A tale scopo, la legge delega 3 Agosto 2007,
n. 123, ha previsto, non solo un’operazione
di riorganizzazione della normativa di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro,
• bensì anche la rivisitazione della medesima
materia attraverso l’armonizzazione di tutte
le leggi vigenti in una logica unitaria ed
innovativa.
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• Il D.Lgs. N. 81/2008 è stato elaborato nel rispetto
della filosofia delle Direttive Comunitarie in materia e
del D.Lgs. N. 626/94, il quale – come noto – trova i
suoi capisaldi nella programmazione della
sicurezza in azienda,
• (dove, per azienda si intende “il complesso della
struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o
privato”)
• da realizzare tramite la partecipazione di TUTTI i
soggetti delle comunità di lavoro.
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• Il D.Lgs. N. 81/2008, meglio noto come “Testo Unico Sicurezza
sul Lavoro”(T.U.S.), si compone di 306 articoli (suddivisi in 13
Titoli) e 51 Allegati Tecnici.
• ARTICOLAZIONE DEL TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO





Titolo I [Art.
Titolo II [Art.
Titolo III [Art.
Titolo IV [Art.
Titolo V [Art.
1- 61] – Principi comuni
62-68]- Luoghi di lavoro
69-87] – Uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I.
88-160] – Cantieri temporanei o mobili
161-166]- Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
 Titolo VI [Art. 167-171] - Movimentazione manuale dei carichi
 Titolo VII [art. 172-179] - Attrezzature munite di videoterminali
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8
 Titolo VIII [Art. 180-220] – Agenti Fisici
 Titolo IX [Art. 221-265] – Sostanze pericolose
 Titolo X [Art. 266-286] – Esposizione ad agenti
biologici
 Titolo XI [Art. 287-297] – Protezione da atmosfere
esplosive
 Titolo XII [Art. 298-303] – Disposizioni diverse in
materia penale e di procedura penale
 Titolo XIII [Art. 304-306] – Disposizioni Finali
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ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO SULLA
SICUREZZA – D.Lgs. N. 81/2008
 15 Maggio 2008: per gli aspetti generali (15 giorni
dopo la pubblicazione)
 29 Luglio 2008 (posticipata al 15 Maggio 2009): per le
disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lett. a)
(valutazione di TUTTI i rischi), e 28 (oggetto della
valutazione dei rischi), nonché le altre disposizioni in
tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano,
ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie
(novanta giorni dalla data di pubblicazione del
decreto nella Gazzetta Ufficiale);
 26 Aprile 2010: per le disposizioni di cui al Titolo VIII,
Capo V (Protez. dai rischi radiaz. ottiche artificiali);
 da definire: per le disposizioni di cui al Titolo VIII,
Capo IV (Protez. dai Rischi esposiz. a campi
elettromagnetici);
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• Il Titolo I (Principi comuni) del Testo Unico esprime
la logica dell’intervento legislativo contenendo le
“disposizioni generali” necessariamente da
applicare a TUTTE le imprese destinatarie delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.
• Esso contiene le principali NOVITA’ rispetto a quanto
richiesto dai criteri delega di cui all’art. 1, comma 2,
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in particolare con
riguardo
• all’ampliamento del campo di applicazione della
normativa di salute e sicurezza sul lavoro, all’azione
pubblica e alla rappresentanza sui luoghi di lavoro.
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PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.Lgs. N. 81/2008,
modificato dal D.Lgs 3 Agosto 2009, n. 106,
riferite al Titolo I – Principi comuni
• E’ STATA INTRODOTTA UFFICIALMENTE LA FIGURA
DEL “PREPOSTO”, FIGURA CENTRALE PER LA
GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO,
I CUI ELEMENTI DISTINTIVI SONO STATI TRATTI
DALLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA.
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PREPOSTO
(Art. 2, comma 1, lett. e). T.U.S.)
<<Preposto>>: persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti dei poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da
parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa.
(Nelle istituzioni scolastiche rivestono la funzione di
“Preposto”, il Direttore SGA nei confronti del
Personale ATA posto alle sue dirette dipendenze e i
Docenti nei confronti dei propri studenti. n.d.r.)
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SALUTE
(Art. 2, c. 1, lett. o), T.U.S.)
E’ STATO INTRODOTTO (NOVITA’) IL CONCETTO DI “SALUTE”,
CORRISPONDENTE ALLA DEFINIZIONE
DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ (O.M.S.):
<<Salute>>: stato di completo benessere
fisico, mentale e sociale, non
consistente solo in un’assenza di
malattia o d’infermità.
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SISTEMA ISTITUZIONALE
(Artt. dal 5 al 9, T.U.S.)
• SONO STATI ISTITUITI ORGANISMI
INTERMINISTERIALI, DI INDIRIZZO POLITICO,
CONSULTIVI E DI COORDINAMENTO CON ENTI
PUBBLICI,
CHE HANNO COMPITI DI PREVENZIONE,
FORMAZIONE, VIGILANZA, SALUTE E SICUREZZA.
• (Commissione consultiva permanente, Comitati
regionali, Sistema informativo nazionale per la
prevenzione, ecc.)
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SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE NEI
LUOGHI DI LAVORO – SINP - (Art. 8. c. 1, TUS)
• E’ stato istituito il Sistema Informativo Nazionale per
la Prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro
al fine di fornire dati utili per orientare, programmare,
pianificare e valutare l’efficacia della attività di
prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali (…)
e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso
l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli
attuali sistemi informativi,
anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la
creazione di banche dati unificati.
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ISTITUZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI
GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA (Art. 30, T.U.S.)
SI RITIENE INDISPENSABILE anche in ogni
scuola (come in ogni azienda) l’adozione di
un Sistema di Gestione della Salute e
Sicurezza sul Lavoro (SGSL),
(idoneo ad avere efficacia esimente della
responsabilità amministrativa del datore di
lavoro),
che assicuri l’adempimento di tutti gli
obblighi giuridici previsti dall’art. 30, D.Lgs.
N. 81/2008.
(V. avanti)
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17
2. QUADRO NORMATIVO SPECIFICO
DELLA SCUOLA INTEGRATO DAL
T.U.S.
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18
QUADRO NORMATIVO SPECIFICO DELLA
SCUOLA INTEGRATO DAL T.U.S.
Nei riguardi (…) “degli istituti di istruzione ed
educazione di ogni ordine e grado (…) le
disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle
peculiarità organizzative,
individuate entro e non oltre VENTIQUATTRO mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo con decreti emanati ai sensi dell’art. 17. c.
2, L. 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti
(…);
decorso inutilmente tale termine, trovano
applicazione le disposizioni del presente decreto”.
(Art. 3, comma 2, T.U.S.)
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FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
(Art. 11, c. 1, lett. c), T.U.S.)
• Nell’ambito della Commissione consultiva di cui
all’art. 6 sono definite (…) le attività promozionali
della CULTURA e delle AZIONI DI PREVENZIONE con
riguardo in particolare a:
(…)
c) Finanziamento delle
attività degli istituti
scolastici, universitari e di formazione
professionale finalizzata
all’inserimento in ogni attività scolastica ed
universitaria, nelle istituzioni dell’alta formazione
artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e
formazione professionale
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FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
(Art. 11, c. 1, lett. c), T.U.S.)
di specifici percorsi formativi interdisciplinari
alle diverse materie scolastiche volti a
favorire la conoscenza delle tematiche della
salute e della sicurezza nel rispetto delle
autonomia scolastiche.
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21
PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLA CULTURA DELLA
SALUTE E DELLA SICUREZZA NEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI (Art. 11, c. 4, TUS)
Ai fini della promozione e divulgazione della
cultura della salute e sicurezza sul lavoro è
facoltà degli istituti scolastici, universitari e
di formazione professionale
inserire in ogni attività scolastica ed
universitaria, nelle istituzioni dell’alta
formazione artistica e coreutica e nei
percorsi di istruzione e formazione
professionale,
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22
PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLA CULTURA DELLA
SALUTE E DELLA SICUREZZA NEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI (Art. 11, c. 4, TUS)
percorsi formativi interdisciplinari alle
diverse materie scolastiche ulteriori
rispetto a quelli disciplinati dal comma
1, lettera c) e volti alle medesime
finalità.
Tale attività è svolta nell’ambito e nei
limiti delle risorse disponibili degli
istituti.
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QUADRO NORMATIVO SPECIFICO DELLA
SCUOLA INTEGRATO DAL T.U.S. (Art. 18, c.3)
• Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e
di manutenzione necessari per assicurare, ai
sensi del D.Lgs. N. 81/2008, la sicurezza dei
locali e degli edifici assegnati in uso a
pubbliche amministrazioni o pubblici uffici,
IVI COMPRESE LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE ed educative,
restano a carico dell’amministrazione tenuta,
per effetto di norme o convenzioni, alla loro
fornitura e manutenzione.
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24
QUADRO NORMATIVO SPECIFICO DELLA
SCUOLA INTEGRATO DAL T.U.S. (Art. 18, c.3)
• In tal caso gli OBBLIGHI previsti dal D.Lgs. n.
81/2008, relativamente ai predetti interventi,
si intendono assolti, da parte dei dirigenti o
funzionari preposti agli uffici interessati,
• con la RICHIESTA DEL LORO ADEMPIMENTO
all’Amministrazione competente (Comune o
Amm. Provinciale) o al soggetto che ne ha
l’obbligo giuridico.
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QUADRO NORMATIVO PRE-ESISTENTE
SPECIFICO DELLA SCUOLA
• Prima dell’emanazione del T.U.S., nel quadro
normativo sulla Sicurezza, specifico per la scuola,
• rivestivano rilevante importanza sia il D.M. n. 382, del
29 Settembre 1998 (“Regolamento recante norme per
l’individuazione delle particolari esigenze negli
istituti di istruzione …”),
• sia la C.M applicativa n. 119 del 29.04.1999, nei quali
sono state approfondite le problematiche attinenti a
vari aspetti:
• D.S./Datore di lavoro, Valutazione dei Rischi, RSPP,
Organizzazione del SPP, Sorveglianza sanitaria,
Formazione e Informazione, Rapporti con gli Enti
locali, R.L.S., ecc.
26
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QUADRO NORMATIVO SPECIFICO DELLA
SCUOLA INTEGRATO DAL T.U.S. (Art. 26)
• DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI INTERFERENZIALI – D.U.V.R.I.
• Particolare attenzione il Dirigente
scolastico/Datore di lavoro deve porre nel
momento in cui si stanno predisponendo gli
atti per la realizzazione di LAVORI, SERVIZI e
FORNITURE all’interno dell’istituzione
scolastica,
in considerazione del fatto che le suddette
attività possono generare INTERFERENZE
con le ALTRE ATTIVITA’ PRESENTI nella
sede di esecuzioni. (Art. 26 T.U.S.) (V. Avanti)
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QUADRO NORMATIVO SPECIFICO DELLA
SCUOLA INTEGRATO DAL T.U.S. (Art. 32, c.8,9,10)
RSPP E ASPP
Negli istituti di istruzione, di formazione
professionale e universitari (…), il datore di lavoro
che non opta
per lo svolgimento diretto dei compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dei rischi,
designa il RSPP individuandolo fra:
a) Il personale interno all’unità scolastica in possesso
dei requisiti di cui all’art. 32, del T.U.S., che si
dichiari a tal fine disponibile;
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QUADRO NORMATIVO SPECIFICO DELLA
SCUOLA INTEGRATO DAL T.U.S. Art. 32, c. 8, 9,10)
• b) il personale interno ad una unità scolastica in
possesso dei requisiti di cui all’art. 32, del T.U.S., che
si dichiari disponibile ad operare in pluralità di
istituti.
• In assenza di personale di cui alle lettere a) e b)
sopra riportate, gruppi di istituti possono avvalersi
in maniera comune dell’opera di unico esperto
esterno,
• tramite stipula di apposita convenzione, in via
prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici
scolastici e,
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QUADRO NORMATIVO SPECIFICO DELLA
SCUOLA INTEGRATO DAL T.U.S. Art. 32, c. 8, 9,10)
• in via subordinata, con enti o istituti specializzati in
materia di salute e sicurezza sul lavoro
• o con altro esperto esterno libero professionista
• Nel caso in cui il datore di lavoro si avvalga di un
esperto esterno per ricoprire l’incarico di RSPP
• deve comunque organizzare un Servizio di
Prevenzione e Protezione (SPP) con un adeguato
numero di addetti.
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3.OBBLIGHI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO/DATORE DI
LAVORO
(Art. 18, T.U.S.)
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31
DIRIGENTE SCOLASTICO – DATORE DI
LAVORO
• RESPONSABILITA’ DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO come DATORE DI
LAVORO
• D.Lgs. N. 81 del 9 Aprile 2008
• Art 2 – Definizioni
• Comma 1 – Ai fini ed agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si intende per:
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32
DIRIGENTE SCOLASTICO – DATORE DI
LAVORO
(…)
b) “datore di lavoro”: il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore
presta la propria attività,
ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o
dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per
datore di lavoro si intende
il dirigente al quale spettano i poteri di gestione (…).
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33
OBBLIGHI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO
(Art. 18, T.U.S.)
• OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO/DATORE
DI LAVORO NON DELEGABILI
1. Il dirigente scolastico/datore di lavoro NON può
delegare le seguenti attività:
a) la VALUTAZIONE di TUTTI i RISCHI con la
conseguente elaborazione del DOCUMENTO previsto
dall’art. 28, D.lgs. N.81/2008 (D.V.R.);
b) la designazione del Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi (RSPP)
• (praticamente il Dirigente scolastico non può delegare nulla in
quanto non può attribuire l’autonomia di spesa al delegato)
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OBBLIGHI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO
(Art. 18, T.U.S.)
• Il Dirigente scolastico/datore di lavoro, che esercita
le attività di cui all’art. 3, D.Lgs. N. 81/2008, DEVE:
• a) nominare il Medico Competente per l’effettuazione
della Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dal
D.Lgs. N. 81/2008;
• b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro
in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di Primo Soccorso e,comunque, di
gestione dell’emergenza;
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OBBLIGHI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO
(Art. 18, T.U.S.)
• c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere
conto delle capacità e delle condizioni degli
stessi, in rapporto alla loro salute e alla
sicurezza;
• d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei
Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.),
sentito il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico
Competente, ove presente;
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36
OBBLIGHI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO
(Art. 18, T.U.S.)
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) messi a
loro disposizione;
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OBBLIGHI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO
(Art. 18, T.U.S.)
g) richiedere al Medico Competente (ove
nominato) l’osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel D.Lgs. N. 81/2008;
h) Adottare le misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave,immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
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OBBLIGHI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO
(Art. 18, T.U.S.)
• i) informare il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia
di protezione;
• l) adempiere agli obblighi di INFORMAZIONE
e FORMAZIONE e ADDESTRAMENTO di cui
agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. N. 81/2008;
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39
OBBLIGHI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO
(Art. 18, T.U.S.)
• m) astenersi, salvo eccezione debitamente
motivata da esigenze di tutela della salute e
sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
• n) consentire ai lavoratori di verificare,
mediante il Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza (R.L.S.), l’applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della
salute;
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OBBLIGHI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO
(Art. 18, T.U.S.)
• o) consegnare tempestivamente al Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), su richiesta di
questi e per l’espletamento della sua funzione,
• copia della Valutazione di tutti i Rischi e del
conseguente Documento di Valutazione dei Rischi
(D.V.R.), anche su supporto informatico;
N.B. Novità D.Lgs. n. 106/2009: il DVR E’
CONSULTATO ESCLUSIVAMENTE IN AZIENDA;
• nonché consentire al medesimo Rappresentante di
accedere ai dati di cui alla lettera r) (dati sugli
infortuni);
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OBBLIGHI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO
(Art. 18, T.U.S.)
• p) elaborare il Documento Unico di Valutazione dei
Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), di cui al comma 3,
art. 26, D.Lgs. 81/08 (presenza di lavori, servizi e
forniture a scuola), ANCHE SU SUPPORTO
INFORMATICO, che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove ciò non è possibile,
• ridurre al minimo i rischi da interferenza fra i lavori di
soggetti esterni e le attività scolastiche;
• su richiesta del R.L.S. e per l’espletamento della sua
funzione, consegnarne tempestivamente copia allo
stesso (consultato esclusivamente in azienda);
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OBBLIGHI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO
(Art. 18, T.U.S.)
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la
perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all’INAIL (…), nonché per il loro tramite, al
S.I.N.P. di cui all’art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato
medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi
agli infortuni
sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre
giorni.
L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque
assolto per mezzo della denuncia di cui all’art. 53 del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124.
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43
OBBLIGHI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO
(Art. 18, T.U.S.)
s) consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (R.L.S.) nelle ipotesi di cui all’art. 50,
D.Lgs. 81/08: Attribuzioni del R.L.S.;
t) adottare le misure necessarie ai fini della
Prevenzione Incendi e dell’Evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e
immediato, secondo le disposizioni di cui all’art. 43
(T.U.): Gestione delle Emergenze – Disposizioni
generali.
Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità
produttiva, e al numero delle persone presenti;
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OBBLIGHI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO
(Art. 18, T.U.S.)
• u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime
di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro;
• v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori ,
convocare la riunione periodica di cui all’art. 15 T.U.;
• z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del
lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della
tecnica della prevenzione e della protezione;
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OBBLIGHI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO
(Art. 18, T.U.S.)
aa) comunicare in via telematica all’INAIL (…), nonché
per il loro tramite, al S.I.N.P. di cui all’art. 8,in caso di
nuova elezione o designazione, i nominativi dei
R.L.S.; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui
alla presente lettera riguarda i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
• bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige
l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti
alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto
giudizio di idoneità;
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46
OBBLIGHI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO
(Art. 18, T.U.S.)
Comma 1.bis.
L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, art. 18,
relativo alla comunicazione a fini statistici e
informativi dei dati relativi agli infortuni che
comportano l’assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell’evento,
decorre dalla scadenza del termine di sei mesi
dall’adozione del decreto interministeriale di cui
all’art. 8, comma 4 (funzionamento del SINP).
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47
OBBLIGHI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO
(Art. 18, T.U.S.)
Comma 2. Il datore di lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e
Protezione (S.P.P.) e al Medico Competente (ove nominato)
informazioni in merito a:
• a) la natura dei Rischi
• b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e
l’attuazione delle misure preventive e protettive ;
• c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
• d) i dati sugli infortuni comunicati all’INAIL e quelli
relativi alle malattie professionali;
• e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza
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48
OBBLIGHI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO
(Art. 18, T.U.S.)
Comma 3-bis.
Il datore di lavoro e i dirigenti SONO TENUTI A
VIGILARE in ordine all’adempimento degli obblighi
di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente
decreto, ferma restando
L’ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI
OBBLIGATI AI SENSI DEI MEDESIMI ARTICOLI
qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi
sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia
riscontrabile un difetto di vigilanza del datore e dei
dirigenti.
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49
OBBLIGHI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO
(Art. 18, T.U.S.)
NOVITA’ IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI NEGLI
EDIFICI SCOLASTICI - IL DUVRI e IL PSC (Art. 26, T.U.S.).
IMPORTANTE
•
Nel momento in cui si stanno predisponendo gli atti
per la realizzazione di LAVORI, SERVIZI e
FORNITURE all’interno dell’istituzione scolastica,
• il Dirigente scolastico/datore di lavoro deve porre
particolare attenzione, in considerazione del fatto
che le suddette attività possono generare
• INTERFERENZE con le ALTRE ATTIVITA’ PRESENTI
nella sede di esecuzione.
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
50
OBBLIGHI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO
(Art. 18, T.U.S.)
• Si parla di INTERFERENZE nella circostanza in cui
si verifica un “CONTATTO RISCHIOSO” tra le
persone presenti a scuola (operatori scolastici,
alunni, pubblico esterno) e
• il personale dell’appaltatore o tra il personale di
“IMPRESE DIVERSE” che operano nella stessa sede
scolastica con contratti differenti
(per es. contemporanea presenza di un’impresa di
idraulici e un’impresa di elettricisti).
• N.B. Il DUVRI è redatto, ai fini dell’affidamento del
contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale
e di spesa relativo alla gestione dello specifico
appalto (art. 26, comma 3,D.Lgs. 81/2008 modificato).
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51
Comma 3-bis, art. 26.
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2,
l’obbligo di cui al comma 3 (redazione del DUVRI)
NON si applica ai servizi di natura intellettuale, alle
mere forniture di materiali
o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui
DURATA NON SIA SUPERIORE AI DUE GIORNI,
sempre che essi non comportino rischi derivanti
dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici,
atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi
particolari di cui all’allegato XI.
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
52
3-ter, art. 26 (…)
in tutti i casi in cui il datore di lavoro NON COINCIDE
con il COMMITTENTE, il soggetto che affida il
contratto redige il documento di valutazione dei
rischi da interferenza (DUVRI),
recante una valutazione ricognitiva dei rischi
standard relativi alla tipologia della prestazione che
potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione
del contratto.
Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il
contratto,
PRIMA dell’inizio dell’esecuzione, INTEGRA il
predetto documento (DUVRI) riferendolo ai rischi
specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui
verrà espletato l’appalto;
l’INTEGRAZIONE, sottoscritta per accettazione
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
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53
DUVRI
RISCHI DA INTERFERENZA
• RISCHIO:
Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di
danno nelle condizioni di impiego o di esposizione
ad un determinato fattore o agente, oppure alla loro
combinazione. (R = P x D)
RISCHI DA INTERFERENZE:
Rischi che, nell’esecuzione di lavori, servizi e
forniture in un determinato contesto, sono da
considerarsi AGGIUNTIVI rispetto alla normale
effettuazione degli stessi, quali:
 quelli derivanti da sovrapposizioni di più attività
svolte ad opera di diversi appaltatori;
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
54
 quelli immessi nei luoghi di lavoro dell’istituzione
scolastica dalle lavorazioni dell’appaltatore;
 quelli immessi nei luoghi di lavoro dell’istituzione
scolastica, ove è previsto che debba operare
l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici
dell’attività propria dell’appaltatore;
 quelli derivanti da modalità di esecuzione particolari,
richieste esplicitamente dal committente (Ente
locale), che comportano rischi ulteriori rispetto a
quelli specifici dell’attività appaltata.
Nel DUVRI non vanno riportate le misure per eliminare i
rischi propri derivanti dall’attività delle singole
imprese appaltatrici o dei singoli lavori autonomi, ma
SOLO I RISCHI derivanti dalle INTERFERENZE
presenti nell’effettuazione della prestazione.
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
55
DUVRI
PREDISPOSIZIONE DEL DUVRI
• OBBLIGO, in caso di:
 Lavori, servizi e forniture che possono generare
INTERFERENZE con le altre attività presenti nella
sede di esecuzione (edificio scolastico)
 Lavori, servizi e forniture che possono essere
influenzati dal peculiare contesto ambientale in cui si
svolgono.
Bisogna procedere ad una valutazione preliminare
circa la sussistenza o meno di INTERFERENZE.
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
56
• ESENZIONE, della predisposizione del
DUVRI, in caso di:
Mere forniture senza posa in opera,
installazione o montaggio, salvo i casi, in cui
siano necessarie attività o procedure
suscettibili di generare interferenze con la
fornitura stessa,
come, per esempio, la consegna di materiali
e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri.
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57
 Servizi per i quali non è prevista la esecuzione in
locali / luoghi messi a disposizione dall’istituzione
scolastica (in accordo con l’Ente locale proprietario
dell’edificio),
ovvero in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del
Datore di Lavoro committente.
 Servizi di natura intellettuale, come la direzione
lavori, la collaudazione, ecc. anche se effettuati
presso la stazione appaltante.
• (V..D.U.V.R.I., P.S.C, P.O.S. in “Obblighi dell’Ente
Locale proprietario dell’edificio scolastico”)
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58
PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’
ART. 299 T.U.S.
ESERCIZIO DI FATTO DI POTERI DIRETTIVI
LE POSIZIONI DI GARANZIA RELATIVE AI
SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 2, C. 1 LETT. b)
(datore di lavoro), d) (dirigente) ed e)
(Preposto),
GRAVANO ALTRESI’ SU COLUI IL QUALE,
PUR SPROVVISTO DI REGOLARE
INVESTITURA, ESERCITI IN CONCRETO I
POTERI GIURIDICI RIFERITI A CIASCUNO
DEI SOGGETTI IVI DEFINITI.
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
59
OBBLIGHI DEL PREPOSTO (Art.
19, D.Lgs. N. 81/2008)
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60
• Si ricorda che in ambito scolastico rivestono
la funzione di PREPOSTO, con i connessi
doveri e responsabilità:
• - il Direttore SGA, nei confronti del personale
ATA posto alle sue dirette dipendenze;
• I Docenti, nei confronti degli alunni durante
le attività di laboratorio e in palestra.
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
61
• Si ritiene indispensabile, a fronte di qualsiasi
evenienza, che il Dirigente scolastico formalizzi:
• A) sia la lettera di “INCARICO” , a svolgere le
funzioni di PREPOSTO, al Direttore SGA (nei
confronti del personale ATA) e ai Docenti di
Laboratorio (nei confronti degli studenti);
• B) sia la “DIRETTIVA” per gli stessi Preposti (come
specificato nell’art. 2, comma 1, lett. e, D.Lgs. N.
81/2008), contenente i criteri e gli obiettivi da
perseguire in materia di salute e sicurezza.
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62
OBBLIGHI DEL PREPOSTO
a)
sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte
dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei Dispositivi di Protezione
Individuale (D.P.I.) messi a loro disposizione e,
in caso di persistenza della inosservanza,
informare i loro superiori diretti;
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63
OBBLIGHI DEL PREPOSTO
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato e inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa;
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64
OBBLIGHI DEL PREPOSTO
d) informare il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia
di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente
motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
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65
OBBLIGHI DEL PREPOSTO
f) segnalare tempestivamente al datore di
lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di
Protezione Individuale (D.P.I.),
sia ogni altra condizione di pericolo che si
verifichi durante il lavoro, delle quali venga a
conoscenza sulla base della formazione
ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione,
secondo quanto previsto dall’art. 37, c. 7,
D.Lgs. N. 81/2008.
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66
4. OBBLIGHI DELL’ ENTE LOCALE
PROPRIETARIO DELL’EDIFICIO.
- REDAZIONE DEL DUVRI NEL CASO IN
CUI:
A) IL COMMITENTE E’ L’ENTE LOCALE
B) IL COMMITENTE E’ IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
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67
OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI PROPRIETARI
DELL’EDIFICIO
• Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e
di manutenzione necessari per assicurare, ai
sensi del D.Lgs. N. 81/2008, la sicurezza dei
locali e degli edifici assegnati in uso a
pubbliche amministrazioni o pubblici uffici,
IVI COMPRESE LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE ed educative,
restano a carico dell’Amministrazione
tenuta, per effetto di norme o convenzioni,
alla loro fornitura e manutenzione.
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68
OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI
PROPRIETARI DELL’EDIFICIO
• In tal caso gli OBBLIGHI previsti dal D.Lgs. n.
81/2008, relativamente ai predetti interventi,
si intendono assolti, da parte dei dirigenti o
funzionari preposti agli uffici interessati,
• con la RICHIESTA DEL LORO
ADEMPIMENTO all’Amministrazione
competente (Comune o Amm. Provinciale) o
al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.(Art.
18, comma 3, T.U.S.)
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69
NOVITA’ IN RELAZIONE AGLI
INTERVENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
IL DUVRI e IL PSC
(Art. 26, T.U.S.)
IMPORTANTE
• Come evidenziato in precedenza, il Dirigente
scolastico/Datore di lavoro deve porre
particolare attenzione nel momento in cui si
stanno predisponendo gli atti per la
realizzazione di LAVORI, SERVIZI e
FORNITURE all’interno dell’istituzione
scolastica,
in considerazione del fatto che le suddette
attività possono generare INTERFERENZE
con le ALTRE ATTIVITA’ PRESENTI nella
sede di esecuzione.
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
70
INTERVENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
• Prima dell’affidamento degli interventi o, in tutti i
casi in cui si renda necessario, durante l’esecuzione
degli stessi,
• il DUVRI potrà essere aggiornato ed integrato
attraverso appositi “Verbali di Coordinamento”,
sottoscritto per accettazione dal
• Dirigente scolastico,
• dal Committente
• e dalla Ditta esecutrice,
con l’indicazione delle nuove misure da adottare e
degli eventuali ulteriori costi relativi alla sicurezza da
interferenze.
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71
PIANO di SICUREZZA e COORDINAMENTO
P.S.C., IN CASO DI PRESENZA DI PIU’ IMPRESE
• LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE
Nei contratti d’appalto relativi a lavori edili o di
ingegneria civile, di cui all’Allegato X del D.Lgs. 9
Aprile 2008, n. 81, in caso di affidamento a PIU’
IMPRESE occorre redigere il PIANO di
SICUREZZA e COORDINAMENTO (P.S.C.).
L’analisi dei RISCHI da INTERFERENZE e la stima dei
relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento, PSC, che costituisce parte
integrante del contratto d’appalto.
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72
• L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro
delle imprese esecutrici del PSC e la redazione del
Piano Operativo di Sicurezza, POS, costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento alle disposizioni su:
 Valutazione dei rischi, interferenti e non, da parte del
Datore di Lavoro committente (Ente locale
proprietario);
 Cooperazione e coordinamento tra i diversi Datori di
Lavoro per eliminare o, ove ciò non è possibile,
ridurre al minimo i rischi, compresi quelli da
INTERFERENZA;
N.B. in questa fase partecipa anche il dirigente
scolastico/datore di lavoro
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73
Quindi, l’analisi dei RISCHI DA
INTERFERENZE e la stima dei relativi costi
della sicurezza, previsti nei DUVRI, sono
contenuti nel P.S.C.
Per i medesimi contratti, in caso di
affidamento ad UNA SOLA IMPRESA, NON
occorre redigere il P.S.C. e,
pertanto, in presenza di interferenze occorre
redigere solo il DUVRI.
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
74
A) DUVRI - ITER DELLE OPERAZIONI DA
EFFETTUARE IN CASO DI LAVORI DA
REALIZZARE NELL’EDIFICIO SCOLASTICO
In caso di lavori da realizzare nell’edificio scolastico, ai
fini dell’affidamento del contratto,
spetta all’Ente locale proprietario redigere il DUVRI,
in quanto lo stesso è il
“soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dello specifico appalto”.
Infatti, poiché il datore di lavoro (Dirigente
scolastico) NON coincide con il COMMITTENTE, il
soggetto che affida il contratto redige il DUVRI
recante una valutazione ricognitiva dei RISCHI
STANDARD relativi alla tipologia della prestazione
che potrebbero potenzialmente derivare
75
dall’esecuzione del contratto.
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
A) DUVRI - ITER DELLE OPERAZIONI DA
EFFETTUARE IN CASO DI LAVORI DA
REALIZZARE NELL’EDIFICIO SCOLASTICO
Il Dirigente scolastico, soggetto presso il quale deve
essere eseguito il contratto,
PRIMA dell’inizio dell’esecuzione, tramite apposita
riunione di Cooperazione e Coordinamento con il
Committente e l’impresa appaltatrice,
INTEGRA il predetto DUVRI riferendolo ai RISCHI
SPECIFICI da INTERFERENZA presenti nei luoghi di
lavoro in cui verrà espletato l’appalto;
L’integrazione del DUVRI, sottoscritto per
accettazione, integra gli atti contrattuali.
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76
A) DUVRI - ITER DELLE OPERAZIONI DA
EFFETTUARE IN CASO DI LAVORI DA
REALIZZARE NELL’EDIFICIO SCOLASTICO
Durante la Riunione di Coordinamento e
Cooperazione i soggetti indicati, oltre che
a COORDINARSI, informandosi reciprocamente,
per INDIVIDUARE i RISCHI dovuti alle INTERFERENZE tra i
lavori della/e impresa/e coinvolta/e nell’esecuzione dell’opera
e le ATTIVITÀ svolte nell’istituzione scolastica;
devono anche COOPERARE all’attuazione delle MISURE di
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI sul lavoro
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, nonché a
COORDINARE gli interventi di prevenzione e protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori per eliminare i rischi
interferenziali.
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77
B) DUVRI - ITER DELLE OPERAZIONI DA
EFFETTUARE NEL CASO IN CUI IL
COMMITTENTE E’ IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nel caso in cui il Committente di “Servizi” da
realizzare nella scuola sia il Dirigente scolastico, in
quanto soggetto titolare del potere decisionale e di
spesa relativo alla gestione dello specifico appalto,
come per es. in caso di:
“Installazione e gestione macchine automatiche
bevande e snack”, “Acquisto e installazione di
laboratori di informatica/scientifici”, “Servizio Mensa
autogestita dalla scuola (con o senza cucina)”,
Servizio Bar interno all’istituto”, ecc.,
spetta al Capo di Istituto redigere il DUVRI (con i
relativi costi per la sicurezza, non assoggettabili al
ribasso d’asta), fare la gara d’appalto,
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78
B) DUVRI - ITER DELLE OPERAZIONI DA
EFFETTUARE NEL CASO IN CUI IL
COMMITTENTE E’ IL DIRIGENTE SCOLASTICO
allegando alla lettera di invito il DUVRI per ciascun
partecipante.
Accertata l’impresa appaltatrice vincitrice della gara,
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 26, comma 1, lett. a),
il Dirigente scolastico, PRIMA di consentire l’esecuzione del
servizio, promuove la Riunione di Cooperazione e
Coordinamento con la medesima sia
per individuare i Rischi Specifici da Interferenze, tra i lavori
dell’impresa e le attività svolte nella scuola,
sia per adottare gli interventi di Prevenzione e Protezione dai
rischi, finalizzati ad eliminare o, perlomeno, ridurre i rischi
interferenziali.
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79
B) DUVRI - ITER DELLE OPERAZIONI DA
EFFETTUARE NEL CASO IN CUI IL
COMMITTENTE E’ IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ad ogni buon conto, PRIMA che l’impresa
appaltatrice inizi i lavori è indispensabile che, con la
firma riportata in calce al Verbale di Accettazione,
Cooperazione e Coordinamento, l’Appaltatore
attesti:
 di aver preso atto delle INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE DEL COMMITTENTE;
 di aver preso atto delle dettagliate INFORMAZIONI
RICEVUTE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI
NELL’AMBIENTE IN CUI E’ CHIAMATA AD OPERARE
E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI
EMERGENZA ADOTTATE IN RELAZIONE
ALL’ATTIVITA’;
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80
B) DUVRI - ITER DELLE OPERAZIONI DA
EFFETTUARE NEL CASO IN CUI IL
COMMITTENTE E’ IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 di aver preso atto delle dettagliate INFORMAZIONI
SUI RISCHI INTERFERENZIALI E SULLE MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE;
 dell’avvenuto Coordinamento degli interventi di
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti
i lavoratori di tutte le parti, in quanto è avvenuto,
attraverso i documenti di cui si allega copia, UNO
SCAMBIO RECIPROCO DI INFORMAZIONI AL FINE
DI ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE EVENTUALI
INTERFERENZE TRA I LAVORI SVOLTI DALLE
PARTI;
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
81
B) DUVRI - ITER DELLE OPERAZIONI DA
EFFETTUARE NEL CASO IN CUI IL
COMMITTENTE E’ IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 che rimane a carico dell’Appaltatore la valutazione e
l’adozione di idonee misure di prevenzione e
protezione inerenti i rischi della propria attività;
 che rimane a carico della ditta appaltatrice il
trasferimento di quanto stabilito nel presente atto
agli eventuali subappaltatori, oltre che la gestione
operativa degli stessi; a tale riguardo,
riconoscerà in ogni caso, sotto il profilo operativo,
solo ed esclusivamente la Ditta indicata nel presente
Coordinamento.
In corso d’opera, se dovessero venirsi a modificare le
condizioni sopra esposte, sarà cura dei Datori di
lavoro promuovere una nuova iniziativa di
Coordinamento e Cooperazione.
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82
5. COMPITI DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
(SPP)
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83
COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (SPP)
• Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dai
Rischi provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla
valutazione dei rischi e all’individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti
di lavoro;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive previste dall’art. 28, comma 2,
del T.U. n. 81/2008, e i sistemi di controllo di tali
misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie
attività svolte nell’istituzione scolastica;
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84
COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (SPP)
d) proporre i programmi di informazione e formazione
dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla
riunione periodica di cui all’art. 35 del T.U.;
f) fornire le informazioni di cui all’art. 36 del T.U.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione è utilizzato dal
Dirigente scolastico/datore di lavoro.
L’obbligo di comunicazione all’Ispettorato del lavoro o
all’ASL del nominativo del RSPP è stato abrogato.
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85
6. OBBLIGHI DEL MEDICO
COMPETENTE
(Art. 25, D.Lgs. 81/2008)
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86
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
Si premette che il Medico Competente deve essere
incaricato dal Dirigente scolastico/datore di lavoro
solo in presenza di rischi che richiedono la
Sorveglianza sanitaria.
Tale situazione emerge dal Documento di Valutazione
dei Rischi (D.V.R.) per il personale (tutto o in parte)
impegnato nelle attività realizzate nella scuola.
Il D.M. n. 382/98 (Regolamento …), all’art. 4 riporta che
la Sorveglianza Sanitaria è finalizzata a realizzare
specifici controlli nelle istituzioni scolastiche
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87
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
nelle quali la valutazione dei rischi, effettuata dal
datore di lavoro,
abbia evidenziato concrete
situazioni di esposizione a rischi per la salute dei
lavoratori tali da rendere obbligatoria la sorveglianza
sanitaria.
Accertato tale presupposto,il Dirigente
scolastico/datore di lavoro procede alla nomina del
Medico Competente.
Lo stesso D.M. 382/98 indica che l’individuazione del
Medico Competente è concordata preferibilmente
con le A.S.L. o con una struttura pubblica (es. INAIL)
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88
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
•
con le quali la scuola dovrà stipulare una
convenzione.
• Gli obblighi del Medico Competente, riportati nell’art.
25 del D.Lgs. N. 81/2008, sono gli stessi già indicati
dal D.Lgs. 626/94, con la novità di seguito
specificata.
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89
NOVITA’ TRA GLI OBBLIGHI DEL MEDICO
COMPETENTE (Art. 25, T.U.S.)
• (Il Medico Competente , nominato nei casi previsti
dal D.Lgs. n. 81/2008): (…)
• Istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle
sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f) (v.art. 25),
• aggiorna e custodisce, sotto la propria
responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
• Nelle aziende o unità produttive con più di 15
lavoratori il medico competente concorda con il
datore di lavoro il luogo di custodia (novità: prima
del T.U.S. si doveva custodire solo presso il datore di
lavoro).
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90
7. STRUTTURA DELLA
DOCUMENTAZIONE PREVISTA
DAL T.U.S.
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91
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
GENERALE
A) di pertinenza dell’istituto scolastico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI
DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE S.P.P.
DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI S.P.P.
DESIGNAZIONE ADDETTI EMERGENZA (Addetti
Antincendio e Addetti al Primo Soccorso)
REGISTRO VERBALI RIUNIONE PERIODICA
Lettere di RICHIESTA di INTERVENTO al
Proprietario dell’edificio
PIANO DI EMERGENZA
REGISTRO INFORTUNI (novità: l’obbligo sarà
abrogato dopo 6 mesi dall’emanazione del D.I. – realizzazione
del S.I.N.P.- artt. 8 e 53, c.6 T.U.S.)
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92
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
GENERALE
B) di pertinenza del Proprietario dell’edificio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Certificato di agibilità
Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.)
Progetto e dichiarazione di conformità degli impianti elettrici,
di messa a terra,, ecc.
Verbale di verifica periodica dell’impianto di messa a terra
Verbale di verifica periodica dell’impianto di protezione dalle
scariche atmosferiche
Progetto omologazione ISPEL di conformità relativi agli
impianti di riscaldamento centralizzato con potenzialità
superiore a 35 KW
Verbale di verifica periodica all’impianto di riscaldamento ad
acqua se di potenzialità superiore a 116 KW
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93
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
GENERALE
C) di pertinenza dei Lavoratori
1. Verbale e comunicazione elezione/designazione
R.L.S.
“Il Rappresentante dei Lavoratori per Sicurezza è
eletto nei modi previsti dall’Accordo quadro
10.7.1996 e dall’art. 58 del CCNI 31.08.99.
Qualora non possa essere individuato, la RSU
designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori
della scuola”. (art. 73, c. 1, CCNL 29.11.2007).
Nel caso in cui nessun operatore scolastico
accettasse la designazione di RLS, verrà designato
dall’esterno un RLST (v. art.. 48 e 49).
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94
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
SPECIFICA
A) di pertinenza dell’istituto scolastico
1. Libretti apparecchi sollevamento con portata > 200 Kg
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Libretti di altre apparecchiature soggette ad omologazione
Istruzioni per l’uso macchine marcate CE
Documento di valutazione rumore (art. 190, D.Lgs. N.81/08)
Incarico Medico Competente (ove previsto)
Elenco lavoratori soggetti ad Accertamento
Sanitario/protocollo sanitario/elenco idoneità/ relazione
sanitaria annuale
Prescrizioni e/o disposizioni Organi di Vigilanza
Patentini per acquisto-uso fitosanitari
Documentazione di denuncia emissioni in atmosfera
Documentazione smaltimento rifiuti speciali
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95
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
SPECIFICA
B) di pertinenza del Proprietario dell’edificio
1.
2.
3.
Verbale di omologazione o di verifica periodica
degli impianti elettrici installati in luoghi con
pericolo di esplosione
Documento comprovante l’accettazione d’incarico,
rilasciato dall’A.S.L. o da altro organismo
notificato, per l’espletamento delle verifiche
periodiche biennali sugli ascensori o montacarichi
Prescrizioni e/o Disposizioni Organi di Vigilanza
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96
8. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
PER LA
VALUTAZIONE DEI RISCHI
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97
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA
VALUTAZIONE DEI RISCHI
A) di pertinenza dell’ istituto scolastico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Organizzazione del Sistema Prevenzione (Modello di
Organizzazione e di Gestione – art. 30, D.Lgs. N. 81/2008)
Orario scolastico – Elenco del personale e degli allievi
Planimetria della scuola con destinazione d’uso dei locali
Lay-out dei locali adibiti ad attività di laboratorio
Documentazione attività Formativa – Informativa –
Addestramento
Elenco procedure e istruzioni operative
Elenco e caratteristiche D.P.I. (+ modello di consegna)
Elenco dei presidi sanitari, loro ubicazione e contenuto
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98
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA
VALUTAZIONE DEI RISCHI
9. Elenco esposti con obbligo di sorveglianza sanitaria
10. Elenco dei presidi antincendio e loro ubicazione
11. Elenco delle sostanze pericolose utilizzate nei laboratori e in
altre lavorazioni
12. Elenco dei materiali utilizzati per le pulizie e loro
classificazione
13. Elenco delle macchine/attrezzature e VDT
14. Dichiarazione “Modalità di lavoro ai videoterminali”
15. Valutazione del Rischio Chimico
16. Caratteristiche degli impianti di ventilazione generale,
localizzata e di condizionamento
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99
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA
VALUTAZIONE DEI RISCHI
17. Registro carico e scarico dei prodotti chimici
18. Documentazione dei verbali delle esercitazioni
(evacuazioni ecc.)
19. Presenze giornaliere nel plesso scolastico
(media/potenziale)
20. Registro antincendio e registro controlli.
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100
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA
VALUTAZIONE DEI RISCHI
B) di pertinenza del Proprietario dell’edificio
1. Planimetria della scuola con destinazione
d’uso dei locali
2. Elenco dei presidi antincendio e loro
ubicazione
3. Caratteristiche degli impianti di
ventilazione generale, localizzata e di
condizionamento
4. Registro antincendio e registro controlli
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101
9. STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
SECONDO IL T.U.S.
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102
STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
La VALUTAZIONE DEI RISCHI, anche:
- nella scelta di ATTREZZATURE DI LAVORO,
- nella scelta delle SOSTANZE O DEI PREPARATI CHIMICI
IMPIEGATI
- nonché nella SISTEMAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO,
DEVE riguardare TUTTI i RISCHI per la sicurezza e la salute dei
lavoratori,
ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari, tra cui quelli collegati
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103
STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
allo stress lavoro – correlato, secondo i
contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004,
e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151,
nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età,
alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla
specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene
resa la prestazione di lavoro (Art. 28, c. 1, T.U.S.).
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104
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
Comma 1-bis, art. 28. “La valutazione dello stress lavoro-correlato
di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle indicazioni di
cui all’art. 6, comma 8, lett. m-quater, e il relativo obbligo
decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e
comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal
1° agosto 2010”.
Il DVR può essere tenuto su supporto informatico e deve
essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai
supporti informatici di cui all’art. 53, di data certa o attestata
dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del
datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data,
dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o RLST e M.C., ove
nominato.
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
105
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
La scelta dei CRITERI di redazione del DVR è
rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con
criteri di semplicità, brevità e comprensibilità,
in modo da garantirne la completezza e l’idoneità
quale strumento operativo di pianificazione degli
interventi aziendali e di prevenzione (art. 28, c. 2, lett.
a).
Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora
il DVR in collaborazione con il RSPP e il Medico
Competente (ove nominato).
Le predette attività sono realizzate PREVIA
CONSULTAZIONE DEL RLS.
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
106
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente
rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o
della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute
e sicurezza dei lavoratori,
o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione o della protezione
o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione
debbono essere aggiornate.
Nelle ipotesi di cui sopra il DVR deve essere rielaborato nel
termine di 30 giorni dalle rispettive causali.
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107
RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO
• CHE COSA SONO I RISCHI PSICOSOCIALI?
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (1986) ha
definito i Rischi psicosociali in termini di interazione
tra
contenuto del lavoro, gestione ed organizzazione del
lavoro, condizioni ambientali e organizzativi da un
lato,
competenze ed esigenze dei lavoratori dipendenti
dall’altro.
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
108
RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO
• I Rischi PSICOSOCIALI possono essere definiti
come “quegli aspetti di progettazione del lavoro
e di organizzazione e gestione del lavoro, nonché i
rispettivi contesti ambientali e sociali,
che possono arrecare danni fisici o psicologici “ (Cox
& Griffiths, 1995).
I rischi psicosociali possono incidere sia sulla salute
fisica che psichica in modo diretto ed indiretto,
attraverso l’esperienza di stress.
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
109
RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO
Infatti, gli effetti dei rischi psicosociali possono essere
identificati comunemente nelle seguenti situazioni:
stress, burn-out, mobbing.
Burn-out e mobbing hanno caratteristiche specifiche e
peculiari, ma riconoscono come matrice comune
la presenza dello stress.
Cosa è lo stress?
“Lo stress è la reazione adattiva generale di un
organismo, attivato da stimoli esterni di svariata
natura”.
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
110
RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO
• Nel caso del RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO, VALUTARE, FARE PREVENZIONE,
CORREGGERE LE DISFUNZIONI ORGANIZZATIVE E
POTENZIARE LE CAPACITA’ DEGLI INDIVIDUI SONO
TUTTE ATTIVITA’ STRETTAMENTE INTERRELATE.
• Uno degli assunti dell’intervento psicosociale nelle
organizzazioni dice: “Se vuoi capire
un’organizzazione, cerca di cambiarla; se vuoi
cambiare un’organizzazione, cerca di capirla”.
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
111
STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
• All’esito della VALUTAZIONE DEI RISCHI, il Dirigente
scolastico/datore di lavoro redige il DOCUMENTO di
VALUTAZIONE dei RISCHI (D.V.R.), che deve essere
munito di DATA CERTA o ATTESTATA dalla
sottoscrizione da parte del datore di lavoro nonché,
ai soli fini della prova della data, del RSPP, del RLS o
RLST, del M.C (ove nominato) e contenere:
a)una RELAZIONE sulla Valutazione di TUTTI
i Rischi per la sicurezza e la salute durante
l’attività lavorativa, nella quale siano
specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa;
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
112
STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
b) l’indicazione delle Misure di
Prevenzione e di Protezione attuate e
dei Dispositivi di Protezione
Individuale (D.P.I.);
c) il programma delle MISURE ritenute
più opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
113
STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
d) l’individuazione delle PROCEDURE per
l’attuazione delle misure da realizzare,
nonché dei ruoli dell’organizzazione interna
che vi debbono provvedere, a cui sono
assegnati unicamente soggetti in possesso
di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del R.S.P.P., del
R.L.S. e del Medico Competente (nel caso in
cui sia necessaria la nomina) che ha
partecipato alla valutazione del rischio.
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
114
STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
f) l’individuazione delle mansioni che
eventualmente espongono i lavoratori a
Rischi specifici
che richiedono una riconosciuta capacità
professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
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115
STRUTTURA E REQUISITI FORMALI DEL
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
• La struttura, i requisiti formali e tecnici
necessari per la redazione del D.V.R.
possono essere così sintetizzati:
 Denominazione Istituto
 Nominativo Dirigente scolastico
 Sede scolastica interessata
 Caratteristiche generali dell’edificio
 Numero dipendenti (suddiviso per mansioni)
 Totale n. allievi
 Orari di servizio
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116
STRUTTURA E REQUISITI FORMALI DEL
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
 Nominativo: RSPP e Addetti SPP, RLS, Medico
Competente (ove previsto), Addetti Antincendio,
Addetti al Primo Soccorso
 Documentazione obbligatoria generale, specifica,
necessaria per la valutazione
• Criteri di valutazione utilizzati – standard di
riferimento:
• a) Identificazione fattori di rischio
• b) Identificazione lavoratori esposti
• c) Quantificazione dei rischi
• d) Definizione, programmazione messa in atto delle misure
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117
STRUTTURA E REQUISITI FORMALI DEL
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI






Lista di controllo (Check List)
VALUTAZIONE:
- periodo di effettuazione
- autore
- consultazione del R.L.S.
- modalità di individuazione dei pericoli (planimetrie,
sopralluoghi, registro infortuni)
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118
STRUTTURA E REQUISITI FORMALI DEL
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
RIDUZIONE DEL RISCHIO:
 - criteri di individuazione dei provvedimenti per
eliminare o, ove ciò non è possibile, per ridurre i
rischi;
 - criteri di programmazione degli interventi;
 - aggiornamenti programmati del D.V.R.
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119
STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI
Il Dirigente scolastico/datore di lavoro effettua la
valutazione ed elabora il D.V.R.
in collaborazione con il RSPP
e il medico competente (ove previsto)
Le predette attività sono realizzate previa
consultazione del R.L.S. (art. 29)
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120
STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
• Il D.V.R e, quando necessario, il D.U.V.R.I.,
DEVONO ESSERE CUSTODITI PRESSO IL PLESSO
SCOLASTICO
AL QUALE SI RIFERISCE LA VALUTAZIONE DEI
RISCHI
(art. 29, c. 4, T.U.S.)
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121
10. I PRINCIPALI FATTORI DI
RISCHIO PER
CATEGORIE DI LAVORATORI NELLA
SCUOLA
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122
FATTORI DI RISCHIO PER
CATEGORIE DI LAVORATORI NELLA SCUOLA
1. RISCHI CONNESSI ALL’ATTIVITA’
SCOLASTICA:
- RISCHI SPECIFICI (V. AVANTI)
- RISCHIO ELETTRICO
- RISCHIO CHIMICO
- USO DEI VIDEOTERMINALI
- MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
- RISCHIO BIOLOGICO
- RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO
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123
FATTORI DI RISCHIO PER
CATEGORIE DI LAVORATORI NELLA SCUOLA
2. RISCHI CONNESSI ALL’ATTIVITA’ INTERNA:
-
INCENDI
ESPLOSIONI
INFORTUNI
MALFUNZIONAMENTO TECNICO DI IMPIANTI
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124
FATTORI DI RISCHIO PER
CATEGORIE DI LAVORATORI NELLA SCUOLA
3. RISCHI CONNESSI AD EVENTI ESTERNI:
- TERREMOTO, CROLLI
- FRANE, SMOTTAMENTI
- CONDIZIONI METEOROLOGICHE: TROMBA
D’ARIA
- INQUINAMENTO AMBIENTALE
- INCIDENTI (AEREI, FERROVIARI)
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125
FATTORI DI RISCHIO PER
CATEGORIE DI LAVORATORI NELLA SCUOLA
ASPETTI ORGANIZZATIVI E
GESTIONALI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Organizzazione del lavoro
Compiti, funzioni e responsabilità
Analisi, pianificazione e controllo
Informazione e formazione
Partecipazione
Norme e procedimenti di lavoro
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126
FATTORI DI RISCHIO PER
CATEGORIE DI LAVORATORI NELLA SCUOLA
7. Dispositivi di Protezione Individuale
(D.P.I.)
8. Emergenza e Primo Soccorso
9. Sorveglianza sanitaria/vaccinazioni
(Lavoratrici madri)
10. Lavori in appalto
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127
FATTORI DI RISCHIO PER
CATEGORIE DI LAVORATORI NELLA SCUOLA
SALUTE E SICUREZZA DI LAVORATORI E
STUDENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Impianto elettrico
Antincendio/Vie ed uscite i Emergenza
Rumore e comfort acustico
Rischio chimico
Carico di lavoro fisico e mentale (Rischio stress)
Microclima
Illuminazione
Arredi
Attrezzature
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128
FATTORI DI RISCHIO PER
CATEGORIE DI LAVORATORI NELLA SCUOLA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Aule normali
Aule speciali/Laboratori
Aula Magna/Auditorio
Uffici (Direzione e Amministrazione)
Biblioteca
Refettori (Distribuzione alimenti)
Attività sportive (Palestra e spazi esterni attrezzati)
Servizi e Spogliatoi
Barriere architettoniche
Giochi
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
129
RISCHI SPECIFICI PER GLI OPERATORI
SCOLASTICI
RISCHI
connessi
All’ATTIVITA’ SCOLASTICA
 Carenza di manutenzione
ordinaria e strutturale degli edifici
(pavimenti, scale, ecc.)
 scivolamento o inciampo sul
piano di calpestio
 rottura di superfici vetrate
LAVORATORI ESPOSTI
Tutti gli Operatori scolastici
(Docenti, Pers. ATA, Studenti)
 Carenza delle condizioni
illuminotecniche
“
 Carenze nelle procedure per
il ricambio dell’aria nelle aule
“
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
130
 Carenze di trattamento
“
antirumore di zone e locali
 Inadeguatezza dell’impianto
elettrico
Impianto termico non a norma
Rischi connessi alle procedure
di evacuazione
“
 Inadeguatezza del Sistema di
Sicurezza antincendio: via di
fuga, uscite di sicurezza,
attrezzature di spegnimento
“
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
131
 Inadeguatezza del Sistema di
Prevenzione Incendi: Piano di
Evacuazione, simulazione ed
esercitazioni pratiche,
addestramento
“
 Inidoneità dei laboratori
didattici (VDT, attrezzature ed
apparecchiature non a norma)
“
 Inadeguatezza degli arredi e
delle attrezzature (spigoli vivi,
lastre vetrate non di sicurezza
e/o senza antisoleggiamento,
tavoli e sedili non ergonomici
“
 Sforzi vocali
Docenti
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
132
 Stress lavoro – correlato
Tutti gli operatori scolastici
(V. Accordo Europeo 8.10.2004)
 Danni derivanti da posture
scorrette
Docenti e studenti
 Rischio di contrarre infezioni
in condizioni di morbilità
ambientale (per la tutela delle
Tutti gli operatori scolastici
(Docenti, Pers. ATA, Studenti)
lavoratrici durante il periodo di
gravidanza e fino a sette mesi di
età del figlio: V. artt. 6 e 7 D.Lgs. 26
Marzo 2001, n. 251)
 Allergie respiratorie
“
Rischi connessi all’utilizzo di
piccole attrezzatura quali cutter,
taglierine, ecc.
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
133
 Rischio di inalazione e
contatto con sostanze
chimiche
“
 Rischio di infortuni per uso di
impianti, macchine ed
attrezzature
“
 Rischio elettrico
“
 Allergie cutanee e
respiratorie
“
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
134
RISCHI connessi all’ATTIVITA’
DI PULIZIA DEI LOCALI
 Cadute a livello per presenza
di superfici scivolose
 Cadute dall’alto derivanti
dall’utilizzo di scale manuali
portatili non a norma o
conseguenti all’uso improprio
delle stesse
 Contatto con sostanze
corrosive, irritanti e
potenzialmente allergizzanti
LAVORATORI ESPOSTI
Collaboratori scolastici
“
“
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
135
RISCHI connessi all’ATTIVITA’
DI PULIZIA DEI LOCALI
Inalazione di polveri e
sostanze irritanti
LAVORATORI ESPOSTI
Collaboratori scolastici
Posture incongrue dovute
alla dotazione di sedili e arredi
non ergonomici
“
 Rischio connesso allo
spostamento manuale dei
carichi
“
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
136
11. BINOMIO VALUTAZIONE RISCHI
INCENDIO – REDAZIONE PIANO DI
EMERGENZA
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
137
BINOMIO VALUTAZIONE RISCHI INCENDIO –
REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA
• Il processo di Valutazione del Rischio (di
infortunio, di incendio, malattie
professionali), com’è noto,costituisce
efficace strumento:
• sia per ridurre la probabilità che possa
accadere un infortunio o insorgere un
incendio,
• sia per limitare le conseguenze dell’evento
dannoso adottando adeguate misure di
prevenzione e protezione e dei dispositivi di
protezione individuale.
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
138
BINOMIO VALUTAZIONE RISCHI INCENDIO –
REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA
Quindi, all’esito della Valutazione del RISCHIO
INCENDIO deve essere predisposto
e tenuto aggiornato un “PIANO DI
EMERGENZA” per il luogo di lavoro, che
deve contenere, tra l’altro, nei dettagli:
• a) le azioni che i lavoratori devono mettere in
atto in caso di incendio;
• b) le procedure per l’evacuazione dal luogo
di lavoro che devono essere attuate dai
lavoratori e da altre persone presenti;
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
139
BINOMIO VALUTAZIONE RISCHI INCENDIO –
REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA
• c) le disposizioni per chiedere l’intervento
dei Vigili del Fuoco (e, se del caso, il “118”) e
per informarli al loro arrivo.
• Il PIANO DI EMERGENZA, oltre ad
identificare un adeguato numero di persone
incaricate di sovrintendere e controllare
l’attuazione delle procedure previste, è
basato su chiare istruzioni che includono:
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
140
BINOMIO VALUTAZIONE RISCHI INCENDIO –
REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA
• a) i doveri del personale di servizio incaricato di
svolgere specifiche mansioni con riferimento alla
sicurezza antincendio;
• b) i doveri del personale cui sono affidati particolari
responsabilità in caso di incendio:
• Addetti alla Squadra Antincendio, Addetti alla
Squadra di Primo Soccorso; Addetti alla Squadra di
Evacuazione;
• c) i provvedimenti per assicurare che tutto il
personale sia informato e addestrato sulle procedure
da attuare;
• d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti
dei lavoratori esposti a rischi particolari;
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
141
BINOMIO VALUTAZIONE RISCHI INCENDIO –
REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA
• e) specifiche misure per le aree a elevato rischio di
incendio;
• f) procedura di chiamata dei Vigili del Fuoco e di
informazione al loro arrivo e di assistenza durante
l’intervento;
• g) planimetrie di ciascun piano dell’edificio
scolastico, con l’ubicazione degli allarmi,
dell’interruttore generale dell’alimentazione
elettrica, delle valvole di intercettazione di gas, fluidi
combustibili, acqua.
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
142
BINOMIO VALUTAZIONE RISCHI INCENDIO –
REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA
• Pertanto, a fronte di uno specifico caso di
EMERGENZA INCENDIO, una idonea Valutazione dei
Rischi effettuata a monte e la conseguente redazione
del PIANO DI EMERGENZA
• consentono di attuare l’evacuazione in
condizioni di sicurezza e
• garantiscono l’intervento dei soccorritori,
mediante l’attuazione, il controllo e il miglioramento
delle seguenti principali misure:
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
143
BINOMIO VALUTAZIONE RISCHI INCENDIO –
REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA
• a) predisporre vie di esodo sicure,
chiaramente segnalate e libere da ogni
ostacolo;
• b) assicurare la stabilità dell’edificio in caso
di incendio, almeno per il tempo necessario
per evacuare le persone presenti e
consentire l’intervento dei soccorritori;
• c) prevedere un’adeguata
compartimentazione degli ambienti di lavoro
in relazione ai fattori di rischio;
• d) limitare la presenza o l’uso di sostanze
altamente infiammabili;
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
144
BINOMIO VALUTAZIONE RISCHI INCENDIO –
REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA
• e) realizzare a regola d’arte gli impianti
tecnici, curandone la periodica
manutenzione;
• f) installare apparecchiature di lavoro
tecnologicamente sicure;
• g) installare e assicurare la funzionalità di
adeguati sistemi di rivelazione e di allarme in
caso di incendio;
• h) installare e assicurare il funzionamento di
apparecchiature e impianti di spegnimento;
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
145
BINOMIO VALUTAZIONE RISCHI INCENDIO –
REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA
• i) affiggere negli ambienti di lavoro le
istruzioni e la segnaletica di sicurezza
ai fini antincendio;
• j) predisporre un Piano sulle procedure
(Piano di Evacuazione) da adottare in
caso di incendio (o di altra emergenza,
per es. terremoto, ecc.), verificandone
periodicamente la sua attuazione;
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
146
BINOMIO VALUTAZIONE RISCHI INCENDIO –
REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA
• k) assicurare una corretta tenuta degli
ambienti di lavoro, attraverso un
costante controllo degli stessi, al fine
di prevenire l’insorgenza di incendi;
• l) assicurare una adeguata
informazione del personale sui rischi di
incendi, sulle misure predisposte per
prevenirli e sulle procedure in caso di
insorgenza di incendi.
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
147
BINOMIO VALUTAZIONE RISCHI INCENDIO –
REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA
• In definitiva, che cosa si intende, per PIANO
DI EMERGENZA?
è inteso come l’insieme delle misure
straordinarie, delle procedure e delle
azioni che è necessario attuare
per fronteggiare e ridurre i danni
derivanti da eventi non completamente
evitabili con interventi preventivi.
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148
BINOMIO VALUTAZIONE RISCHI INCENDIO –
REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA
Per favorire, quindi, la PREVENZIONE,
fronteggiare e ridurre i DANNI in caso
di EMERGENZA nei luoghi di lavoro
delle istituzioni scolastiche (e in ogni
altra azienda) è indispensabile:
progettare ed assicurare una efficiente
ed efficace GESTIONE DELLE
EMERGENZE con l’adozione di un
idoneo PIANO DI EMERGENZA
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149
GESTIONE DELLE EMERGENZE
• CHE COSA SI INTENDE PER EMERGENZA?
• Per Emergenza s’intende tutto ciò che
appare condizione insolita e pericolosa che
può presentarsi in modi e tempi non
completamente prevedibili.
• Pertanto si può affermare che l’EMERGENZA
è un fenomeno non interamente codificabile,
che può evolvere con rischi a persone o cose
e richiede quindi un intervento immediato.
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
150
• CHE COSA SIGNIFICA GESTIRE LE
EMERGENZE?
Significa definire e adottare le necessarie
misure organizzative e procedurali allo
scopo di:
 Attivare tempestivamente le “Squadre
Antincendio” e di “Primo Soccorso”
(Squadre di Emergenza);
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151
 Utilizzare correttamente le attrezzature
disponibili per le operazioni di primo
intervento;
 Richiedere telefonicamente gli interventi dei
Soccorsi esterni (“115” e “118”);
 Attivare l’evacuazione dei presenti
nell’edificio.
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152
12. INFORMAZIONE DEI
LAVORATORI
13. FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
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153
INFORMAZIONE – FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
<< formazione>>: processo educativo attraverso il
quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del
sistema di prevenzione e protezione aziendale
conoscenze e procedure utili alla acquisizione di
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei
rispettivi compiti in azienda e alla identificazione,
alla riduzione e alla gestione dei rischi.
La FORMAZIONE è, pertanto, un essenziale strumento
di Prevenzione e Tutela della Salute e della
Sicurezza.
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154
INFORMAZIONE – FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
<< informazione>>: complesso delle attività
dirette a fornire conoscenze utili alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione
dei rischi in ambiente di lavoro;
<<addestramento>>: complesso delle attività
dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso
corretto di attrezzature, macchine, impianti,
sostanze, dispositivi, anche di protezione
individuale, e le procedure di lavoro.
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155
INFORMAZIONE – FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
• Le vigenti disposizioni in materia di Sicurezza
ritengono indispensabile coinvolgere il lavoratore su
questi temi e
• il datore di lavoro deve preoccuparsi che i propri
dipendenti siano INFORMATI e FORMATI sui
possibili RISCHI nelle esecuzione della loro attività
lavorativa, in modo che POSSANO EVITARLI O
RIDURNE GLI EFFETTI.
• NOVITA’: i lavoratori HANNO L’OBBLIGO di
partecipare ai programmi di formazione e
addestramento organizzati dal datore di lavoro (art.
20, c. 2, lett. h, D.Lgs. 81/2008).
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156
INFORMAZIONE – FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
• Gli OBBLIGHI di Formazione e Informazione a carico
del Datore di lavoro non sono limitati ad un aspetto
puramente formale,
• ma esigono che vi sia una positiva azione del Datore
di lavoro stesso e dei suoi Collaboratori più stretti
volta ad assicurare che le regole vengano fatte
proprie dai lavoratori e
• che vengano poi effettivamente rispettate nella
quotidianità del lavoro.
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157
INFORMAZIONE – FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
• Quando il datore di lavoro, pur essendo al corrente
del fatto che le condizioni dell’azienda non sono a
norma, non fa nulla per porvi rimedio, agisce non
solo per negligenza o incompetenza,
• ma anche con dolo: in pratica espone
consapevolmente a rischio i propri dipendenti.
• In questi casi viene violato l’art. 437 del Codice
Penale: si rischiano fino a 5 anni di carcere e nei
casi più gravi, quelli con infortuni, fino a 10 anni.
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158
INFORMAZIONE – FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
• La Giurisprudenza ha affermato più volte il
Principio dell’effettività dell’Informazione e
Formazione attraverso numerose sentenze
intervenute negli anni.
• Ne citiamo una: Sentenza della Corte di
Cassazione – Sez. IV n. 6486 del 3.06.1995, in
cui si afferma che il Datore di lavoro deve
“avere la cultura”, la “forma mentis del
garante di un bene prezioso quale è
sicuramente l’integrità del lavoratore”
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159
INFORMAZIONE – FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
• e deve quindi “accuratamente illustrare
ai dipendenti i pericoli cui vanno
incontro”, deve “pretendere che la
superficialità venga bandita”,
• deve “educare e costringere i lavoratori
a tenere a portata di mano” ed utilizzare
i Dispositivi di Protezione Individuale
(D.P.I.),
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160
INFORMAZIONE – FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
• deve “insegnare e ribadire” natura,
rischi e condizioni delle operazioni
lavorative da eseguire,
• affinché i lavoratori si pongano,
opportunamente muniti dei necessari
mezzi personali di protezione,
“nelle condizioni di non nuocere a se
stessi” e alle altre persone presenti sul
posto di lavoro.
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161
INFORMAZIONE – FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
• L'attività di "informazione-formazione" si prefigge di
far acquisire al personale della scuola i seguenti
obiettivi:
•
Acquisire la "cultura della sicurezza e della
prevenzione", propria dell'Istituto ma trasferibile in
ogni ambiente di vita e di lavoro;
• essere in grado di identificare i fattori di rischio in
ambito scolastico; in particolare,
• i rischi specifici cui il lavoratore è esposto in
relazione all'attività svolta e le relative misure di
protezione e prevenzione da adottare;
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162
INFORMAZIONE – FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
• conoscere le "procedure" che riguardano
l'"organizzazione e la gestione dell'emergenza: il
pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione
dei lavoratori";
• conoscere la segnaletica di sicurezza; conoscere le
nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in
materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
• conoscere i fondamenti essenziali della normativa
della sicurezza negli ambienti di lavoro, con
particolare riguardo al proprio posto di lavoro e alle
proprie mansioni;
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163
INFORMAZIONE – FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
• far considerare la SICUREZZA non solo
come insieme di norme che inducono
ad una protezione coercitiva, ma come
valore fondante del benessere
lavorativo.
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164
INFORMAZIONE – FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
Si ricorda che le così dette "figure sensibili", cioè i
lavoratori incaricati della prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in
caso di pericolo grave ed immediato,
di salvataggio (Addetti alla lotta antincendio), e di
Primo Soccorso (Addetti al Primo Soccorso), e
comunque di gestione dell’Emergenza (art. 43, T.U.)
DEVONO ricevere un’adeguata e specifica
FORMAZIONE e un AGGIORNAMENTO PERIODICO
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165
INFORMAZIONE – FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
Anche per il Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza (R.L.S.), per il datore di
lavoro autonominato Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione
(R.S.P.P.), per il RSPP esterno e per gli ASPP,
nonché per il Preposto (art. 37, c. 7, T.U.),
sono previsti Corsi di Formazione specifici.
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166
INFORMAZIONE – FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
• Il Dirigente scolastico/datore di lavoro assicura che
ciascun lavoratore (Docenti, D.S.G.A., Assistenti
Amministrativi, Assistenti tecnici, Collaboratori
scolastici, Studenti, ecc.) riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e
sicurezza, con particolare riferimento a:
• a) concetti di Rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione e
protezione, diritti e doveri dei vari soggetti scolastici,
organi di vigilanza, controllo, assistenza;
• b) Rischi riferiti alle mansioni, e ai possibili danni e
alle conseguenti misure di prevenzione e protezione
caratteristici dell’ambiente scolastico.
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167
FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO
IPOTESI DI CORSI DI FORMAZIONE
DESTINATARI
MODULI Formativi: Contenuti
DURATA ORE
Insegnanti
d’aula
Insegnanti di
palestra
T.U.S./1Base (Concetti generali: rischio,
danno, prevenzione, protezione, assetto
sistema prevenzionistico; valutazione
dei rischi; Piano di Emergenza
dell’istituto +
T.U.S./2 Rischi specifici
Insegnanti di
Laboratorio
Insegnanti
Tecnico pratici
Assistenti
Tecnici
T.U.S./1 Base +
T.U.S./2 Rischi specifici +
Laboratorio: gestione della didattica,
uso attrezzature, gestione emergenze
specifiche
Direttore SGA
Assist. Amm.vi
T.U.S./1 Base
Uso dei Videoterminali e organizzazione 4 + 4 = 8
uffici
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4+4=8
4+4+4=12
168
INFORMAZIONE – FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
• La durata dei Corsi di formazione del
Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (R.L.S.) è di 32 ore iniziali, di cui 12
sui rischi specifici presenti nell’istituzione
scolastica e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione adottate
• La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire durante l’orario
di lavoro e non può comportare oneri
economici a carico dei lavoratori.
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169
INFORMAZIONE AGLI STUDENTI
Destinatari
Studenti
Frequenza
Contenuti
Generali
Contenuti specifici
Concetti generali
Barriere
architettoniche
All’inizio di D.Lgs. N. 81/2008
Diritti e Doveri
ogni anno
Handicap
scolastico. Assetto Servizio
Pericoli connessi
prevenzionistico all’uso di sostanze
Periodica
Valutazione Rischi
nella didattica
Norme generali di
Piano di
Emergenza
Evacuazione
dell’Istituto
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170
FORMAZIONE AGLI STUDENTI
STUDENTI EQUIPARATI AI LAVORATORI.
Art. 2 D.Lgs. N. 81/2008
<<lavoratore>>.: (…) “allievo degli istituti di istruzione
ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici
e biologici,
ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo
sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai
laboratori in questione”.
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171
FORMAZIONE AGLI STUDENTI
Ordine di
scuola
Equiparazione
degli allievi a
lavoratori
Obblighi derivanti
dalle norme di
sicurezza
Note
Asili Nido
NO
Prove di
Evacuazione
Le norme vigenti
(D.M. n. 382/98)
prevedono le prove
di evacuazione per le
scuole di ogni ordine
e grado
Scuole
Infanzia
NO
Prove di
Evacuazione
Come sopra
Scuola
Primaria
SI
Formazione sulla
gestione delle
Emergenze e
sull’utilizzo della
struttura. Prove
di Evacuazione
Solo se l’uso dei
laboratori è
presente in modo
specifico nei
programmi, come
indicato dall’art. 2
D.M. 382/98
nei
laboratori:alfabetizza
zione informatica,
lingua straniera,
scienze motorie e
sportive (Circ. INAIL
n. 79/2004 e n. 19 del
4 Aprile 2006)
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172
FORMAZIONE AGLI STUDENTI
Ordine di
scuola
Equiparazione
degli allievi a
lavoratori
Istituto
Secondario
di 1° Grado
SI
nei laboratori:
alfabetizzazione
informatica,
lingua straniera,
scienze motorie e
sportive (Circ.
INAIL n. 79/2004 e
n. 19 del 4 Aprile
2006)
Obblighi
derivanti dalle
norme di
sicurezza
Note
Formazione
Solo se l’uso dei
sulla gestione
laboratori è
delle
presente in modo
Emergenze e
specifico nei
sull’utilizzo
programmi, come
della struttura. indicato dall’art.
Prove di
2 D.M. 382/98
Evacuazione
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173
FORMAZIONE AGLI STUDENTI
Ordine di
scuola
Istituto
Secondario
di 2° Grado
Equiparazione
degli allievi a
lavoratori
Obblighi derivanti
dalle norme di
sicurezza
SI
nei
laboratori
Formazione sulla
gestione delle
Emergenze e
sull’utilizzo della
struttura. Prove di
Evacuazione.
Formazione sul
Sistema
prevenzionistico.
Formazione
spcifica
Laboratori.
Formazione
specifica
alternanza Scuola Lavoro
Note
L’equiparazione
degli studenti ai
lavoratori
estende gli
obblighi
derivanti dagli
articoli 36 e 37
del D.Lgs.
81/2008
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174
IPOTESI DI MODULI FORMATIVI PER GLI STUDENTI
DESTINATARI
STUDENTI
MODULI Formativi: Contenuti
DURATA –
ORE
Sistema prevenzionistico D.Lgs. N.
81/2008 (calibrato all’età)
Gestione Emergenze e Prove di
Evacuazione (sino a 4 ore).
Studenti equiparati ai lavoratori:
Sistema prevenzionistico D.Lgs.
81/08. Formazione Sicurezza nei
Laboratori. Gestione Emergenze e
Prove di Evacuazione.
Formazione per Alternanza ScuolaLavoro
Da 2 ore per
le scuole
dell’infanzia
sino a 12 ore
per gli Istituti
Tecnici e
Professionali
+ Modulo
preparatorio
alle
esperienze di
alternanza
ScuolaLavoro
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175
INFORMAZIONE – FORMAZIONE DEI
LAVORATORI (LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO)
• Le competenze acquisite da CIASCUN LAVORATORE
a seguito dello svolgimento delle attività di
formazione di cui all’art. 37, D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.
81 (T.U.), sono REGISTRATE nel “Libretto
formativo del cittadino” di cui all’articolo 2,
comma 1, lett. i), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, se
concretamente disponibile in quanto attivato nel
rispetto delle vigenti disposizioni.
• Il contenuto del libretto formativo è considerato dal
dirigente scolastico ai fini della programmazione
della formazione e di esso
• gli Organi di Vigilanza tengono conto ai fini della
verifica degli obblighi di cui allo stesso D.Lgs. N.
81/2008.
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176
14. FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DI BASE PER
AFFRONTARE GLI STAGE
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177
FORMAZIONE DI BASE PER AFFRONTARE GLI
STAGE
A proposito degli studenti stagisti, nell’ambito
dell’Alternanza Scuola – Lavoro si premette che:
<< … l’azienda ospitante … deve garantire l’osservanza
di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia
di sicurezza anche nei confronti degli stagisti
fornendo loro:
 Adeguata Informazione e Formazione
 Dispositivi di Protezione individuali (D.P.I.) necessari
 La sorveglianza sanitaria laddove prevista dalla
legge …>>
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178
FORMAZIONE DI BASE PER AFFRONTARE GLI
STAGE
Ciò premesso, in considerazione del fatto che i
curricola scolastici non trattano (ancora) in modo
specifico l’argomento della sicurezza e dell’igiene
del lavoro,
nel momento in cui gli studenti diventano lavoratori
a tutti gli effetti e quindi creditori di formazione sui
temi indicati sia in termini generali che specifici,
è indispensabile che il Dirigente scolastico realizzi,
preliminarmente all’invio degli studenti agli stage, un
Corso di Formazione (Modulo preparatorio) per gli
stessi in relazione alle esperienze Alternanza Scuola
Lavoro,
così strutturato:
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179
FORMAZIONE DI BASE PER AFFRONTARE GLI
STAGE
Destinatari: Studenti destinati all’esperienza di
alternanza Scuola – Lavoro
Bisogni Formativi: prima di inviare gli studenti agli
stage l’Istituto scolastico attiva un Corso di
Formazione sulla parte generale riguardante gli
aspetti della Sicurezza,
mentre quella specifica dovrà necessariamente
essere trattata nell’azienda in cui essi svolgeranno la
propria attività;
Competenze: essere in grado di identificare
comportamenti rispettosi delle condizioni di
sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro,
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
180
FORMAZIONE DI BASE PER AFFRONTARE GLI
STAGE
nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente con
particolare riferimento al D.Lgs. N. 81/2008 (T.U.S.);
Obiettivo Generale: garantire agli studenti destinati all’esperienza
di alternanza Scuola – lavoro,
la conoscenza degli elementi essenziali di igiene e sicurezza e
dei diritti e dei doveri dei lavoratori derivanti dagli obblighi
legislativi;
Obiettivi Specifici: conoscere la parte generale del D.Lgs. N.
81/2008;
conoscere i principali RISCHI LAVORATIVI e le principali misure
di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori;
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181
FORMAZIONE DI BASE PER AFFRONTARE GLI
STAGE
Contenuti:
1. Quadro normativo in materia di igiene e sicurezza,
in riferimento al Titolo I del D.Lgs. 81/2008;
Obblighi e responsabilità del Datore di lavoro e dei
lavoratori;
Organizzazione del Sistema Prevenzionistico
aziendale – Valutazione dei Rischi e misure di
prevenzione e protezione.
2. Concetti generali di Rischio, Danno, Prevenzione,
Protezione, negli ambienti di lavoro:
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182
FORMAZIONE DI BASE PER AFFRONTARE GLI
STAGE
Rischi chimici, fisici, biologici, infortuni, organizzazione del
lavoro;
Infortuni e malattie professionali
Misure di prevenzione collettiva
Misure di protezione individuale – D.P.I.
Norme generali – Segnaletica di sicurezza.
Durata: il corso si può articolare su due lezioni da due ore
ciascuna (indicazione minima).
Valutazione: valutazione documentata, con test di apprendimento
Attestati rilasciati: Attestato di avvenuta formazione rilasciata
dalla Scuola agli studenti (Frequenza delle ore previste)
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183
15. SISTEMA DI GESTIONE DELLA
SICUREZZA – SGSL
(SECONDO LE LINEE GUIDA UNI – INAIL)
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184
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO – SGSL
Per la realizzazione degli obiettivi di salute e
sicurezza nelle aziende, l’art. 30 del D.Lgs.
81/2008,
prevede per il datore di lavoro l’adozione e
l’attuazione efficace di un
“Modello di organizzazione e di gestione”
della salute e sicurezza sul lavoro.
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185
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
E SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
• Detto “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI
GESTIONE”, idoneo ad avere efficacia
esimente della RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive
di personalità giuridica (art. 30, c. 1, D.Lgs.
81/08),
• oltre che essere adottato ed efficacemente
attuato,
• DEVE assicurare un “Sistema aziendale” per
l’adempimento di tutti gli OBBLIGHI GIURIDICI
relativi:
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186
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
E SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
• a) al rispetto degli standard tecnici-
strutturali di legge relativi a
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,
agenti chimici, fisici e biologici;
• b) alle attività di valutazione dei rischi e
di predisposizione delle misure di
prevenzione e di protezione
conseguenti;
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187
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
E SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
c) alle attività di natura organizzativa, quali Emergenza
( Incendio, Terremoto, ecc), Primo Soccorso,
Riunioni periodiche di sicurezza, consultazione del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS);
d) alle attività di Sorveglianza Sanitaria (se prevista nel
D.V.R.)
e) alle attività di Informazione e Formazione dei
lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto
delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezza da parte dei lavoratori;
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188
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
E SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
g)
alla acquisizione di documentazioni e certificazioni
obbligatorie di legge;
h)
alle periodiche verifiche dell’applicazione e
dell’efficacia delle procedure adottate.
Il predetto “modello organizzativo e gestionale” DEVE
prevedere idonei sistemi di Registrazione
dell’avvenuta effettuazione delle attività
(occorrerà pertanto attivare un apposito
REGISTRO su cui annotare tutte le azioni poste in
essere).
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189
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
E SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
• Lo stesso modello organizzativo e gestionale
deve in ogni caso prevedere un’articolazione
di funzioni
che assicuri le competenze tecniche e i poteri
necessari per la verifica, valutazione,
gestione e controllo del Rischio,
nonché un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello.
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
190
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
• Il modello organizzativo deve altresì
prevedere un idoneo sistema di
controllo sull’attuazione del
medesimo modello
e sul mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità delle misure
adottate.
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
191
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
• I “Modelli di organizzazione aziendale”,
definiti conformemente alle Linee Guida UNI
– INAIL
per un Sistema di Gestione della Salute e
Sicurezza sul Lavoro (SGSL) del 28 settembre
2001 o al British Standard OFSAS 18001:2007,
sono considerati, in prima applicazione, conformi ai
requisiti di cui all’art. 30, D.Lgs. N. 81/2008.
Nella fattispecie, si riportano i punti essenziali di un
SGSL conforme alle LINEE GUIDA UNI – INAIL.
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192
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
• Secondo le Linee Guida UNI – INAIL, com’è
strutturato un Sistema di Gestione della
Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)?
• Per l’implementazione del Sistema di
Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
mantenendo le Linee Guida UNI – INAIL a
riferimento unico,
viene indicato un metodo operativo che
prevede la trattazione dei seguenti punti
essenziali.
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193
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
ELEMENTI ESSENZIALI DEL SGSL:
A. Finalità
B. Sequenza ciclica di un SGSL
C. La Politica per la sicurezza e la salute sul lavoro
D. Pianificazione:
- Pianificazione degli Obiettivi finalizzati al mantenimento e/o al
miglioramento del Sistema, ecc. (V. requisiti chiave del processo di
pianificazione – Linee Guida UNI – INAIL, edizione Sett. 2001);
E.
Struttura e organizzazione del Sistema:
- Organigramma aziendale della Sicurezza
- Coinvolgimento del Personale
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194
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
- Flussi comunicativi, formativi, relazionali
-
Strumenti dell’informazione
Progettazione delle attività formative
Scheda per informazione/mansione dei lavoratori
Programma di formazione ed informazione
Richiesta/proposta acquisto sicurezza
Gestione della Documentazione
Gestione degli infortuni, degli incidenti, dei
comportamenti pericolosi (rilevazione infortuni,
incidenti, ecc.)
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195
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
F. Rilevamento e analisi dei risultati e
conseguente miglioramento del Sistema:
- Controlli e verifiche del Sistema
- Pianificazione monitoraggio
- Verbali di monitoraggio
- Monitoraggio in autocontrollo a cura del lavoratore
- Piano di attuazione degli interventi
- Riesame e miglioramento del Sistema SGSL
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196
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
• FINALITA’ DEL SGSL:
• Un SGSL è finalizzato a garantire il raggiungimento
degli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro che
l’Azienda-Scuola si è data.
• Tale Sistema, infatti, si propone di:
 ridurre progressivamente il numero di incidenti,
infortuni e malattie correlate al lavoro,
 minimizzando i rischi cui possono essere esposti gli
operatori scolastici, gli studenti o i terzi (genitori,
fornitori, visitatori occasionali, ecc.)
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197
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
• Per assicurare il conseguimento di tali obiettivi, si
rende indispensabile, come già detto , attivare un
idoneo SGSL , al cui interno siano individuate
responsabilità, risorse e procedure.
• Esso è costituito da tutte le figure scolastiche alle
quali sono attribuite responsabilità e compiti rispetto
alle attività di sicurezza.
• Ruoli (riportati nell’Organigramma del Sistema di
Sicurezza) e responsabilità devono essere poi
comunicati a tutti i livelli aziendali.
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198
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
• Il primo obiettivo, in ambito
“Sicurezza”, come detto in precedenza,
è la Valutazione dei Rischi.
• E’ il primo traguardo di un processo
volto a mantenere nel tempo il livello di
sicurezza conseguito
e a migliorare continuamente le
condizioni che favoriscono lo stato di
salute e sicurezza dei lavoratori.
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199
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
• Il Sistema di Gestione della SALUTE e
Sicurezza mira a presidiare, quindi,i sotto
riportati aspetti essenziali:
1. Struttura e organizzazione dello stesso
Modello di Gestione della Sicurezza;
2. Documentazione Tecnico Amministrativa
(D.V.R., incarichi vari, ecc.)
3. Infortuni e malattie professionali
4. Dispositivi di Protezione Individuale
(D.P.I.)
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200
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
5. Attrezzature di lavoro e macchine
6. Agenti chimici, fisici e biologici
7. Organizzazione del lavoro
8. Gestione delle Emergenze (Piano di
Emergenza, Piano di Evacuazione, Piano di Primo
Soccorso)
9. Sorveglianza sanitaria (se prevista)
10. Presenza di lavori, servizi e forniture a
scuola ( lavori in appalto)
11. Informazione, Formazione e
Comunicazione.
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201
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
Le Linee Guida UNI – INAIL forniscono un
metodo operativo per l’implementazione
del Sistema di Gestione della Salute e
Sicurezza sul lavoro (SGSL),
sulla base della sequenza ciclica delle FASI
di:
- Pianificazione
- Attuazione,
- Monitoraggio
- Riesame del Sistema
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202
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
Le sequenze esemplificative e generalmente
applicabili delle FASI, quando il SGSL è a regime,
sono:
 1. stabilire una Politica della salute e sicurezza sul
lavoro, che definisca gli impegni generali per la
prevenzione dei rischi ed il miglioramento
progressivo della salute e sicurezza;
 2. identificare le prescrizioni delle Leggi e dei
Regolamenti applicabili;
 3. identificare TUTTI i pericoli e valutare i relativi
RISCHI per tutti i lavoratori,
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203
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
compresi i casi particolari (i disabili, le lavoratrici in
gravidanza, puerperio o allattamento, ecc.),
associati con le attività operative ed organizzative, le
sostanze e i preparati pericolosi, ecc.
 4. identificare gli altri soggetti potenzialmente
esposti (genitori, visitatori occasionali, fornitori, ecc.);
 5. fissare specifici obiettivi appropriati, raggiungibili
e congruenti con gli impegni generali definiti nella
politica per la sicurezza e la salute;
 6. elaborare programmi per il raggiungimento di tali
obiettivi,
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204
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
definendo priorità, tempi e responsabilità ed
assegnando le necessarie risorse;
 7. stabilire le modalità più appropriate, in termini di
procedure e prassi, per gestire i programmi;
 8. sensibilizzare il personale scolastico per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 9. attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica
e controllo, per assicurarsi che il Sistema SGSL
funzioni;
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205
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
 10. avviare le opportune azioni correttive e
preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
 11. effettuare un periodico riesame per valutare
l’efficacia e l’efficienza del Sistema SGSL nel
raggiungere gli obiettivi fissati dalla politica della
salute e sicurezza ,
nonché per valutarne l’adeguatezza rispetto sia alla
specifica realtà scolastica che ai cambiamenti
interni/esterni modificando, se necessario, politica
ed obiettivi della salute e sicurezza, tenendo conto
dell’impegno al miglioramento continuo.
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206
STRUTTURA DI UN SGSL
1. ESAME
INIZIALE
6.RIESAME E
MIGLIORAMENTO
2.
POLITICA
PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
3.
5.MONITORAGGIO
4.
SENSIBILIZZAZIONE
AZIONE
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207
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
• E’ evidente che il fatto di implementare un
Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza
NON LIBERA in alcun modo il Dirigente
scolastico/datore di lavoro
dalle sue responsabilità conferite per legge,
tuttavia può essere di grande aiuto nel
dimostrare di aver fatto quanto possibile per
garantire un alto livello di sicurezza.
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208
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
Pertanto, l’adozione all’interno dell’istituzione
scolastica di un Sistema di Gestione della
Sicurezza sul Lavoro (S.G.S.L.) potrà
rappresentare, anche se non perfettamente
rispondente a tutti i punti suggeriti dalle
Linee Guida, di fronte ad un Giudice,
una dimostrazione dell’impegno profuso
dalla Scuola per garantire la sicurezza
stessa.
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209
16.DIRITTI E DOVERI DEI
LAVORATORI
IN MATERIA DI SICUREZZA
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210
DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI
A) DIRITTI:
I Lavoratori hanno diritto:
-
-
alla tutela della Salute e della Sicurezza nell’ambiente di
lavoro;
di controllare l’applicazione delle norme per la Prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali (R.L.S.);
di essere INFORMATI:
a) sui RISCHI per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi
all’attività in generale dell’istituzione scolastica ;
b) sulle procedure che riguardano il Primo Soccorso, la lotta
antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
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211
DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI
di essere FORMATI :
- ciascun lavoratore deve ricevere una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza, con
particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione, diritti
e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e
alle conseguenti misure e procedure di prevenzione
e protezione;
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212
DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI
- di essere ADDESTRATI al fine di apprendere l’uso
corretto di attrezzature, macchine, impianti,
sostanze, dispositivi, anche di protezione
individuale, e le procedure di lavoro;
- di essere sottoposti alla Sorveglianza Sanitaria (se
prevista dal D.V.R.);
- di essere forniti dei necessari Dispositivi di
Protezione Individuale (D.P.I.);
- di avere a disposizione mezzi adeguati per la
movimentazione dei carichi, allo scopo di ridurre il
rischio che comporta la movimentazione manuale
dei carichi;
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213
DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI
- ad una interruzione della loro attività al
Videoterminale mediante pause ovvero
cambiamenti di attività;
- il lavoratore videoterminalista comunque ha
diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120
minuti di applicazione continua al
videoterminale;
- lo stesso lavoratore ha diritto ad avere un
posto di lavoro, di cui all’art. 73, D.Lgs. 9
Aprile 2008, n. 81, in conformità ai requisiti
minimi di cui all’Allegato XXXIV (allo stesso
D.Lgs. 81/2008);
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214
DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI
B) DOVERI:
- ogni lavoratore DEVE prendersi cura
della propria salute e sicurezza e quella
delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro,
su cui ricadono gli effetti delle sue azioni
o omissioni, conformemente alla sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro.
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215
DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI
a) contribuire, insieme al datore di
lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti
a tutela della salute e della sicurezza
sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva e individuale;
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216
DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI
c) utilizzare correttamente le attrezzature
di lavoro, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché
i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i
dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
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217
DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI
e)
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui alle lettere c) e d),
nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo
di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,
nell’ambito delle proprie competenze e possibilità
e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per
eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e
incombente,
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza;
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218
DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI
f) non rimuovere o modificare senza
autorizzazione i dispositivi di sicurezza
o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa
operazioni o manovre che non sono di
loro competenza
ovvero che possono compromettere la
sicurezza propria o di altri lavoratori;
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219
DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI
h) partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di
lavoro; (NOVITA’: prima del T.U.S. non
rientrava tra i loro obblighi; vi era solo
l’obbligo del datore di lavoro di assicurare
la formazione …);
i)
Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal
presente decreto legislativo o comunque
disposti dal medico competente.
(art. 20, comma 1, D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)
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220
17. ORGANI DI VIGILANZA –
ASSISTENZA - CONTROLLO
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221
ORGANI DI VIGILANZA – ASSISTENZA CONTROLLO
 La VIGILANZA sull’applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro è svolta dall’A.S.L.
competente per territorio e,
 per quanto di specifica competenza, dal
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
• L’ISPESL e l’INAIL sono enti pubblici
nazionali che svolgono, oltre a numerose
altre funzioni, anche l’attività di consulenza
alle aziende.
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222
ORGANI DI VIGILANZA – ASSISTENZA CONTROLLO
• La stessa attività di
consulenza/assistenza non può essere
svolta dai funzionari degli istituti che
svolgono attività di CONTROLLO
e VERIFICA degli OBBLIGHI nelle
materie di competenza degli istituti
medesimi (art. 13, comma 5, D.Lgs. n.
81/2008).
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223
18. LE ATTIVITÀ ISPETTIVE
IMPREVISTE MODALITÀ DI
COMPORTAMENTOSANZIONI
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224
Il Presidente della Camera
Gianfranco Fini lancia un
monito a rafforzare i controlli
per prevenire gli incidenti sul
lavoro
5 febbraio 2009
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225
Gli istituti che possono
intervenire sono:
INAIL, NAS, ASL, VVF, DPL
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226
Iter procedurale per la sanzione
Accertamento violazione
Prescrizione
obbligatoria con
tempo per
l’effettuazione
dell’adeguamento
Pagamento della
sanzione
amministrativa in
misura ridotta
entro 30 giorni
dall’accertamento
positivoo
Comunicazione al
pubblico ministero
dell’assolvimento
della prescrizione
entro 120 giorni
Entro 60 giorni verifica
assolvimento prescrizioni
archiviazione
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227
Iter procedurale per la sanzione
Accertamento violazione
Prescrizione
obbligatoria con tempo
per l’effettuazione
dell’adeguamento
Verifica assolvimento
negativa
Comunicazione al
pubblico ministero del
mancato
assolvimento delle
prescrizioni entro 90
giorni dal termine
Entro 60 giorni
verifica
assolvimento
prescrizioni
Avvio del
procedimento penale
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228
Protocollo ispettivo Enti
•Documento valutazione dei rischi (D.V.R.)
1.
incendio
2.
interferenze (D.U.V.R.I.)
3.
piano programmatico degli interventi
•Verbali delle riunioni periodiche della sicurezza
• Designazione rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: formazione
•Nomina responsabile servizio prevenzione protezione: requisiti e formazione
•Nomina medico competente (ove previsto): requisiti
•Attività di formazione informazione dei lavoratori: verbali delle riunioni di
informazione e formazione, strutturazione del libretto formativo del cittadino
•Formazione di figure sensibili: addetti alla prevenzione incendi primo soccorso,
verifica delle nomine e verbali delle riunioni
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229
SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO - Art. 55- D.Lgs. 81/2008, modificato dal D.Lgs. N.
106 del 3 Agosto 2009
Violazione Articolo 17 , comma 1, lett. a), D.Lgs. N. 81/2008:
Valutazione dei rischi non delegabile da parte del datore di lavoro
Ammenda da 2.000 a 4.000 euro, in assenza degli elementi di cui all’art. 28, comma 2,
letter b), c) o d) o senza le modalità di cui all’art. 29, commi 2 e 3.
Ammenda da 1.000 a 2000 euro, in assenza degli elementi di cui all’art. 28, comma 2,
lett. a) primo periodo, ed f).
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve essere compilato da parte del
datore di lavoro in collaborazione con il medico competente (ove previsto) e il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e altri consulenti. Deve essere
munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del medesimo da parte del
DDL, dal RSPP, dal RLS o RLST, dal M.C. (ove esiste).
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230
Articolo 18: nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria
(ove prevista)
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a € 6.000
Modello di nomina con l’indicazione delle competenze specifiche del
medico
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231
Articolo 17: designazione del Responsabile del Servizio di
Prevenzione Protezione dai rischi (RSPP)
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a € 6.400
Il datore di lavoro designa responsabile verificandone i requisiti assolti secondo il
decreto legislativo 195 del 2003; deve essere indicato il nominativo all’interno del
documento di valutazione del rischio deve essere presente modello di nomina.
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232
Articolo 43, comma 1, lett. b): designare preventivamente i lavoratori
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi , di primo
soccorso e di gestione dell’emergenza
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
Devono essere indicati i lavoratori incaricati nelle figure sensibili nella misura
minima e sufficiente a coprire i turni di servizio all’interno della scuola (garantire in
ogni turno antimeridiano, pomeridiano e serale la presenza di Addetti Antincendio e
Addetti al Primo Soccorso).
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233
Forniture lavoratori dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) sentito il
responsabile del servizio di prevenzione protezione e il medico competente
(ove necessario)
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da euro 2.000 a euro 5.000
Disporre apposito documento di consegna e di scelta di dispositivi di
protezione individuale sottoscritto dal responsabile servizio di prevenzione
protezione e dal medico competente quando necessario
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234
Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato e inevitabile, abbandonino al posto di lavoro o la zona
pericolosa
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 €
Procedere con la formazione dei lavoratori in merito al Piano di Emergenza
definendo un protocollo formativo sottoscritto dai singoli lavoratori
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235
Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e che le disposizioni preso da
prendere in materia di protezione
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
Definire un protocollo formativo relativamente ai rischi residui presenti
all’interno della scuola e dare informazioni ai lavoratori sullo stato di
rischio grave e immediato
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236
Adempimento degli obblighi di formazione, informazione, addestramento
di cui agli articoli 36 e 37
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €
È necessario produrre un protocollo informativo e formativo dei lavoratori della
scuola sottoscritto dal medico competente (ove previsto), dal responsabile del
servizio di prevenzione protezione e dal rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
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237
Consentire ai lavoratori di verificare mediante rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (RLS) l’applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute
Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
Definire un protocollo di comunicazione tra i lavoratori rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza anche attraverso, ad esempio, la pianificazione
annuale dell’attività di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
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238
Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori della sicurezza, su richiesta di
questi per l’espletamento del suo funzione, copia del documento di valutazione del rischio,
nonché consentire al medesimo di accedere ai dati relativi infortuni sul lavoro. Il DVR è
consultato esclusivamente in azienda.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
È necessario consegnare ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza copia del
documento di valutazione del rischio predisponendo un modulo di firma della
consegna del documento anche all’interno dello stesso documento di valutazione.
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239
Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori convocare la riunione
periodica di cui all’articolo 35
Ammenda da 2.000 a 4.000 €
Occorre definire un protocollo per la convocazione e l’espletamento della riunione periodica
tramite la compilazione del la circolare di convocazione.
Occorre anche definire il verbale della riunione periodica provvedendo anche alla firma dei
presenti: datore di lavoro, medico competente (ove previsto), rappresentante dell’ente
proprietario, responsabile del servizio di prevenzione protezione.
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240
Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute sicurezza del lavoro, in relazione al
grado di evoluzione della tecnica della prevenzione della protezione
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro
Aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi, della modulistica
collegata in rapporto alle variazioni delle condizioni di rischio della struttura
scolastica o di altri fattori che ne modificano lo stato di rischio (adeguamento delle
norme di prevenzione incendi)
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241
Obblighi del datore di lavoro di fornire varie informazioni al servizio di
prevenzione protezione e al medico competente (ove previsto)
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 €
Occorre definire e verbalizzare la riunione di inizio anno con il servizio di
prevenzione protezione e i preposti per fissare gli obiettivi delle attività
dell’anno scolastico relativamente alla sicurezza sul lavoro dei vari plessi
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242
Il datore di lavoro deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
Sanzione da 2.000 a 4.000 euro
Ogni scelta e ogni documentazione significativa deve essere sottoscritta da
parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza riportando sempre
la dicitura “ per avvenuta consultazione”
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243
il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL, in caso di nuova elezione o
designazione, il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a € 300
Modello di avvenuta comunicazione del nominativo all’INAIL
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244
Vigilanza affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza
sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il
prescritto giudizio di idoneità
Sanzione da 1.000 a € 4.500
Definizione verbalizzata del giudizio di idoneità da parte del medico
competente o dall’ente medico territorialmente competente sul giudizio di
idoneità e definizione di apposita procedura per i lavoratori esposti
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245
I Preposti devono sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori e dei
loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e salute sul
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI e, in caso di persistente nella
inosservanza, informare i loro superiori diretti
A carico dei preposti: arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro
per la violazione dell’art. 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f).
Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro, per la violazione
dell’art. 19, comma 1, lettere b), d) e g).
Deve essere definito apposito documento mansionario dei preposti alla direttiva che deve
essere impartita ai lavoratori a loro assoggettati. Occorre predisporre anche un apposito
modulo di richiamo dei lavoratori quando sono inosservanti delle norme sulla sicurezza loro
impartite
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246
I preposti debbono astenersi da richiedere i lavoratori di riprendere la loro attività
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato, devono
segnalare tempestivamente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro o dei
dispositivi di protezione individuale (DPI)
A carico dei preposti: arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a
1.200 euro
La valutazione da parte dell’ente ispettivo è definita dall’eventuale esposto
denuncia del lavoratore sottoposto a ordini di servizio in violazione con le
norme sulla sicurezza
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247
I preposti devono frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto
previsto dall’articolo 37.
A carico dei preposti: arresto fino a un mese o ammenda da 200 € 800
Deve risultare traccia dell’avvenuta formazione in apposita relazione
firmata anche dal preposto
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248
Registro dei controlli periodici
Il Registro dei controlli periodici deve essere istituito per ogni edificio scolastico,
compilato a cura del responsabile antincendio della struttura, deve contenere
tutte le indicazioni di verifica controllo collaudo periodico degli impianti
antincendio installati all’interno dello stesso edificio. Attualmente contribuiscono
alla compilazione del registro anche le ditte esterne laddove sia difficoltoso
operare controlli con normali mezzi e strumenti.
Anche in caso di mancanza del C.P.I. deve essere predisposto al fine di ottemperare
alla giusta gestione dell’emergenza.
Il registro deve essere quindi compilato e depositato all’interno di ogni edificio
scolastico, firmato dal responsabile antincendio della struttura (dirigente
scolastico)
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249
Protocollo ispettivo
VVF
•Piano di Emergenza dell’edificio scolastico con l’indicazione dei compiti e delle
funzioni, e la definizione del quadro orario delle squadre antincendio e di gestione
dell’emergenza
•Registro dei controlli periodici
•Attività di informazione formazione degli Addetti al primo soccorso e della
gestione dell’emergenza.
•Valutazione del rischio incendio e stima del livello di rischio
•In generale quanto previsto dall’ art. 5 del D.P.R. 12.1.1998 n. 37 e DM
26/08/1992
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250
Attività di formazione informazione degli Addetti
all’emergenza della prevenzione incendi
La formazione degli Addetti alla prevenzione incendi è disciplinata da
apposito decreto ministeriale del 1998 (10.03.1998) relativamente alla stima
di rischio del singolo edificio scolastico.
La modulistica di avvenuta formazione , quando obbligatorio l’attestazione
da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco , deve essere allegata al
piano d’emergenza e inserita all’interno del libretto formativo del cittadino
del singolo lavoratore.
Attualmente non è prevista una periodicità di aggiornamento ma sarà
riportata nel decreto attuativo di cui all’art. 3, comma 2, D.Lgs. 81/2008..
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251
Piano di Emergenza dell’edificio scolastico
Deve essere predisposto per l’emergenza con particolare attenzione alla
composizione delle squadre di emergenza, alla loro presenza in qualsiasi
condizione l’esercizio, alle procedure di emergenza, d’evacuazione anche per
i disabili. Il Piano di Emergenza è quindi un manuale che deve trovarsi
depositato all’interno del singolo edificio scolastico ed apposto all’albo per
l’informazione tutti lavoratori.
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252
Valutazione del rischio incendio e stima del livello di rischio
Occorre valutare il Rischio incendio della struttura scolastica e di finire
quindi il conseguente livello di rischio.
Tale valutazione deve essere inserita nel Documento di Valutazione dei
Rischi più generale o allegata in apposito modello di valutazione.
Deve essere definito per ogni edificio scolastico e trovarsi depositato
all’interno dello stesso edificio.
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253
Modalità comportamentali
1) Durante la fase ispettiva deve essere sempre garantita l’accessibilità, senza
remore, a tutti i documenti e a tutti gli ambienti dell’edificio.
2) All’atto dell’attività ispettiva deve essere presente all’interno dell’edificio
sempre un addetto alla sicurezza competente sulle pratiche, procedure e deposito
della documentazione del singolo edificio scolastico
3) Per attività ispettive particolari è necessario concordare il sopralluogo presso la
struttura in accordo con l’ente ispettivo e l’ente proprietario (se trattasi di
ispezione riguardante l’edilizia scolastica )
4) Occorre sempre ed esclusivamente consegnare la documentazione che viene
richiesta.
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254
È possibile la sanzione al Dirigente scolastico/datore di
lavoro?
Certamente, molti sono i casi di sanzione e la giurisprudenza ne riporta in
abbondanza.
Sono sicuramente giuste le sanzioni quando risulta palese l’inosservanza da parte
del datore di lavoro.
A parità di inadempienza l’ente ispettivo valuta con due pesi e due misure
l’istituto scolastico: ove è presente un sistema di gestione della sicurezza, a
dimostrazione dell’impegno profuso per assicurare la sicurezza, non viene
applicato il massimo della sanzione; è applicato il massimo, invece, contro l’istituto
in cui non esistono modelli organizzativi o, al peggio, non viene valutato in alcun
modo il rischio residuo.
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
255
COME AFFRONTARE UN’ISPEZIONE DEI VV. F.
o DELL’A.S.L.
A) ISPEZIONE DEI VV.F: VISITA ISPETTIVA DEI VV.F IN
UN PLESSO SCOLASTICO (Esempi di RICHIESTE
effettuate):
a) Richiesta di visione del D.V.R., del Piano di
Emergenza (con relativo Piano di Evacuazione):
i documenti richiesti non erano presenti nel
plesso,
ma solo in Segreteria nella Sede centrale;
b) percorrenza delle vie d’esodo partendo da
un’aula fino al Punto di Raccolta: la penultima
porta con maniglione antipanico si è aperta solo di
due dita, perché? Dietro c’era un armadio.
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
256
COME AFFRONTARE UN’ISPEZIONE DEI VV. F
O DELL’A.S.L.
c) l’altezza delle ringhiere delle scale era inferiore ai
previsti 110 cm: verifica se è stata richiesta dal
titolare dell’attività ( D.S.) la messa a norma di
sicurezza all’Ente proprietario dell’edificio
scolastico;
d) Verifica della presenza del C.P.I. o del N.O.P.
e) Verifica degli incarichi agli Addetti Antincendio e dei
relativi Attestati ai Corsi di Formazione;
f) Controllo del Registro delle Prove di evacuazione
(assenza di Prove di evacuazione da 3 anni)
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
257
COME AFFRONTARE UN’ISPEZIONE DEI VV. F
O DELL’A.S.L.
B) ISPEZIONI DELL’ASL: VISITA ISPETTIVA
DELL’A.S.L. IN UNA SEDE SCOLASTICA
(Esempi di Richieste effettuate):
a) Mancata dotazione dei D.P.I., in particolare
delle scarpe antinfortunistiche e dei guanti
da lavoro ai collaboratori scolastici;
b) Controllo delle condizioni di sicurezza della
taglierina nella Sala Stampa (risultata senza
carter protettivo);
c) Assenza di alcuni segnali di sicurezza (è
necessario affiggerli comunque, anche se
sono stati “fatti in casa”, col Computer).
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
258
GRAZIE DELL’ATTENZIONE
e ….
AUGURI A TUTTI
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
259
19. INDICE DEGLI ARGOMENTI
1.Quadro normativo generale modificato dal
D.Lgs. N. 81/2008 – T.U.S.
2. Quadro normativo specifico della
Scuola integrato dal T.U.S.
3. Obblighi del Dirigente
scolastico/datore di lavoro
Obblighi del Preposto
N°
DIAPOSITIVA
4
18
31
55
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
260
4. Obblighi dell’Ente locale proprietario
dell’edificio scolastico.
Redazione del DUVRI nel caso in cui:
A) Il Committente è l’Ente locale proprietario
B) Il Committente è il Dirigente scolastico
5. Compiti del Servizio di Prevenzione e
Protezione (SPP)
67
79
6. Obblighi del Medico Competente
82
7. Struttura della Documentazione prevista dal
T.U.S.
87
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261
8. Documentazione necessaria per la
Valutazione dei Rischi
93
9. Struttura del Documentazione di Valutazione
dei Rischi
10. I principali fattori di rischio per categoria di
lavoratori nella scuola
11. Binomio Valutazione dei Rischi – Redazione
del Piano di Emergenza
98
118
133
ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi
262
12. Informazione ai lavoratori
149
13. Formazione dei lavoratori
149
14. Formazione obbligatoria di base per
affrontare gli stage
15. Sistema di gestione della Sicurezza
– SGSL, secondo le Linee Guida UNI –
INAIL
16. Diritti e Doveri dei lavoratori
173
180
206
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263
17. Organi di vigilanza- Assistenza –
Controllo
_______________________________________________________________________________________
217
______________________________
18. Come affrontare un’ispezione Protocolli ispettivi VV.F e A.S.L –
Apparato sanzionatorio
220
19 Indice degli argomenti
256
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264
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