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Università degli Studi della Calabria
Corso di Diritto Privato
Rapporto obbligatorio
Le vicende delle obbligazioni
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Pagamento dell'indebito
La disciplina trova un fondamento nel principio della necessaria
giustificazione causale dell'attribuzione patrimoniale.
Indebito
oggettivo
Chi non è debitore adempie nei confronti
di chi non è creditore
Si verifica nelle ipotesi di inesistenza
originaria o sopravvenuta (nullità,
annullamento, inefficacia, rescissione o
risoluzione del vincolo, avveramento della
condizione risolutiva) del titolo
dell'obbligazione.
Il solvens (colui che ha adempiuto) può
ripetere (azione di ripetizione) quanto
prestato (art. 2033 c.c.).
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Indebito
soggettivo
Chi è debitore adempie nei confronti di chi non è
creditore o non è legittimato a ricevere la
prestazione
Ex latere
accipientis
L'accipiens (colui che ha ricevuto la prestazione)
non ha titolo per trattenere quanto ricevuto.
Il solvens non è liberato, per cui deve adempiere
una seconda volta, ma è legittimato all'azione di
ripetizione nei confronti dell'accipiens (art. 2033 e
1189 c.c.).
Viceversa, il solvens è liberato, provando la sua
buona fede, qualora adempia al creditore
apparente (art. 1189, comma 2, c.c.). L'azione di
ripetizione, in questa ipotesi, compete al vero
creditore e non al debitore.
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Ex latere
solventis
Chi non è debitore o è debitore di un terzo
adempie nei confronti di chi è creditore di un terzo.
L'accipiens ha astrattamente titolo per trattenere
quanto ricevuto dal momento che qualsiasi terzo
può adempiere un debito altrui (arg. ex art. 1180
c.c.).
Il solvens può ripetere quanto prestato qualora si
sia creduto debitore in base ad un errore scusabile
(effettiva conoscenza dell'altruità del debito) purché
il creditore non si sia privato in buona fede del titolo
o delle garanzie del credito (art. 2036, comma 1,
c.c.).
Viceversa, il solvens non può ripetere quanto
prestato, se ha adempiuto in base ad un errore non
scusabile, ma subentra nei diritti del creditore
(surrogazione legale; art. 2036, comma 3, c.c.).
Caratteri e
disciplina
dell'azione di
ripetizione
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Personale, cioè esperibile dal solvens soltanto nei
confronti di colui il quale ha ricevuto la prestazione non
dovuta (accipiens) (v., però, art. 2038, comma 1, c.c.).
Restitutoria, cioè presuppone l'esecuzione di una
prestazione (di dare) che abbia ad oggetto una somma
di danaro, una quantità di cose fungibili (artt. 2033 e
2036 c.c.) ovvero un bene o una cosa determinati, la
dazione dei quali sia suscettibile, appunto, di
restituzione (art. 2037 e 2038 c.c.).
Si riconosce una reintegrazione per equivalente nelle
ipotesi di prestazioni di fare.
Con funzione di riequilibrio dei patrimoni e non con
finalità sanzionatoria.
Si prescrive nel termine ordinario di dieci anni a
decorrere, nelle ipotesi di inesistenza e nullità del
vincolo, dall'esecuzione della prestazione; mentre nelle
altre ipotesi dell'avveramento della condizione risolutiva
o dalla sentenza che dichiari o accerti l'annullamento, la
rescissione o la risoluzione del vincolo stesso.
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Ingiustificato arricchimento
Chiunque, senza giusta causa, si è arricchito a danno di altri è
tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare (obbligazione
indennitaria) quest'ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale
(art. 2041, comma 1, c.c.).
Caratteri
dell'azione:
a) generale, poiché i fatti che ne legittimano
l'esperibilità sono atipici.
b) sussidiaria, poiché è proponibile quando
non sia possibile esercitare altra azione per
ottenere l'indennizzo del pregiudizio subito.
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Presupposti
dell'azione:
a) fatto lecito, naturale od umano
b) nesso di causalità: il fatto deve aver causato
l'arricchimento di un soggetto e correlativamente, in via
immediata e diretta, la diminuzione patrimoniale di un
altro.
c) arricchimento: effettiva diminuzione patrimoniale,
attuale al momento della proposizione della domanda.
d) impoverimento: sia perdita di un elemento
patrimoniale sia diminuzione del suo valore per
effetto dell’uso della cosa da parte di terzi. Comprende
solamente il danno emergente e non il lucro
cessante.
e) mancanza di causa: assenza di un idoneo titolo
giustificativo sia legale sia convenzionale, che
giustifichi l'arricchimento ed il correlativo
impoverimento.
L'ingiustificato arricchimento è fonte di un'obbligazione indennitaria, con finalità
di reintegrazione, il cui ammontare va liquidato con riferimento ai valori di
mercato nella misura della minor somma tra la perdita subita e l'arricchimento
conseguito. Possibile altresì la restituzione in natura (art. 2042 c.c.)
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Adempimento
Nozione
L'adempimento è l'esatta esecuzione della
prestazione, "indirizzata" finalisticamente alla piena
soddisfazione di tutti gli interessi sottesi al vincolo.
L'adempimento non si identifica necessariamente con
la reale piena soddisfazione di tutti gli interessi, ma è
quel comportamento esecutivo, semplicemente
indirizzato, in concreto, alla soddisfazione
dell'interesse creditorio. Benché il codice civile utilizzi
indifferentemente i termini "adempimento" e
"pagamento", quest’ultimo si deve riferire
esclusivamente all'adempimento di una obbligazione
pecuniaria.
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Adempimento
Natura
è un atto dovuto non negoziale qualificato dalla causa
solvendi. Non assume rilevanza l'animus solvendi, cioè
l'intenzione del debitore di adempiere un debito proprio.
Sotto questo profilo, è altresì irrilevante l'incapacità del
solvens (art. 1191 c.c.): l'adempimento, quale oggettiva
congruenza tra quanto prestato e quanto dovuto, nessun
pregiudizio può recare all'agente.
Effetti
è fattispecie estintiva del rapporto obbligatorio.
Produce contestualmente la c.d. realizzazione del diritto
di credito (effetto estintivo) e la liberazione dell'obbligo
di prestazione (effetto solutorio). Non si ha
adempimento in senso tecnico in quelle ipotesi nelle
quali si realizza, alternativamente, soltanto il primo od il
secondo effetto. L'effetto solutorio, e quello estintivo
conseguono per legge all'oggettiva congruenza tra
prestazione eseguita e oggetto dell'obbligo.
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Adempimento
Requisiti soggettivi
legittimato passivo, normalmente, è il
debitore, ma la legge (art. 1180 c.c.)
consente di adempiere a qualsiasi terzo,
anche contro la volontà del creditore
(adempimento del terzo). Il creditore può
rifiutarsi di ricevere la prestazione del
terzo, esclusivamente in due ipotesi: se ha
interesse all'esecuzione personale del
debitore (come accade nei rapporti c.dd.
intuitu personae) o nell'ipotesi in cui
quest'ultimo gli ha manifestato la sua
opposizione. A differenza dell'adempimento
del debitore, quello del terzo ha natura
negoziale qualificata dall'animus
solvendi, e si perfeziona con l'effettiva
esecuzione della prestazione (fattispecie
reale).
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Adempimento
Requisiti soggettivi legittimato attivo (a ricevere) è il creditore, E'
altresì, valido ed efficace l'adempimento fatto
al soggetto autorizzato dal creditore a ricevere
la prestazione (rappresentante, indicatario,
adeictus solutionis causa) (art. 1181, comma
1, c.c.). L'adempimento è inefficace se
effettuato a creditore incapace: in questo
caso, l'unico legittimato a ricevere è il tutore o
il curatore. Qualora il debitore esegua la
prestazione a favore di colui il quale, in base a
circostanze univoche, appare legittimato a
ricevere (c.d. creditore apparente), questi è
liberato (effetto solutorio), purchè provi la sua
buona fede (art. 1189 c.c.) in quest’ipoteri,
però, non realizzandosi l'effetto estintivo, il
creditore reale può esercitare, nei confronti di
chi ha ricevuto la prestazione, l'azione di
ripetizione dell'indebito.
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Adempimento
Luogo
il luogo nel quale si deve eseguire la prestazione è
normalmente determinato nel negozio-fonte del
rapporto obbligatorio (crf., art. 1173 c.c.). In
assenza, però, di una espressa previsione ad opera
delle parti, si individuerà il luogo dell'adempimento
sulla base dei c.dd. usi negoziali. In subordine,
hanno rilevanza gli usi normativi (art. 8 disp. prel.
c.c.), la natura della prestazione ed altre
circostanze obiettive (art. 1182 c.c.). Per quanto
attiene alle obbligazioni pecuniarie, queste
devono essere adempiute al domicilio che il
creditore ha al tempo della scadenza.
Tempo
dell’adempimento
Il termine di adempimento indica la scadenza
cronologica di un vincolo obbligatorio già validamente
sorto. Questo può essere iniziale o finale, e indica,
rispettivamente, il momento dal quale o fino al quale, il
debitore deve o può adempiere. Doveroso distinguerlo
dal termine di efficacia, il quale attiene al negozio
giuridico, e indica il momento nel quale (iniziale) o fino al
quale (finale) si produce l’effetto giuridico (cioè la
costituzione, modificazione od estinzione di un rapporto
giuridico).
L’art. 1183 c.c richiama, per la individuazione del
termine, i criteri indicati per la determinazione del luogo
dell’adempimento. Se non è fissato alcun termine, il
creditore può esigere immediatamente la prestazione. Il
termine, il quale può essere stabilito a favore sia del
creditore sia del debitore, si presume sempre a favore di
quest’ultimo. Il termine è essenziale qualora costituisca
requisito causale del vincolo, o risulta fissato dalle
parti quale presupposto per l’inadempimento. Nella
prima ipotesi, la sua mancata fissazione determina la
nullità del vincolo stesso; nella seconda ipotesi, il ritardo
nell’esecuzione della prestazione equivale ad
inadempimento.
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Adempimento
Imputazione
Quietanza
nelle ipotesi in cui il debitore ha più debiti della medesima
specie verso uno stesso creditore, il primo ha la facoltà di
dichiarare, contestualmente all’adempimento, quale debito
intende soddisfare, eliminando, così, ogni incertezza sulla
direzione dell’effetto estintivo. La mancata dichiarazione del
debitore, contestuale all’esecuzione della prestazione, rende
operativi i criteri legali di imputazione (sui quali, art. 1193
c.c.).
L'avvenuta esecuzione della prestazione deve essere
attestata dal creditore mediante il rilascio di una c.d.
quietanza. Questa è un atto dovuto, unilaterale e
recettizio, ricognitivo di un fatto storico, ed assolve la
funzione di predisporre, per l'adempiente, una prova
liberatoria. Sotto questo profilo, il debitore adempiente
vanta, verso il creditore, un vero e proprio diritto alla
quietanza (anche se, difficilmente, è configurabile un suo
concreto, operativo, strumento di tutela).
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Prestazione in luogo
dell'adempimento
L'esecuzione di una prestazione diversa da quella dovuta, anche se
di valore uguale o maggiore, non produce effetto liberatorio,
tranne che nelle ipotesi nelle quali vi sia accordo tra creditore e
debitore (prestazione in luogo dell'adempimento, art. 1197
c.c.). L'accordo ha natura negoziale, e richiede, da un lato, il
consenso del creditore, dall'altro, l'iniziativa del debitore la quale si
manifesta con un comportamento concludente (appunto,
l'esecuzione, - recte, l'offerta - della diversa prestazione). L'effetto
estintivo, quindi, non segue al mero impegno a prestare, ma si
produce con l'effettiva esecuzione della diversa prestazione
(ciò distingue la prestazione in luogo dell'adempimento - datio in
solutum - dalla novazione, nella quale, all'obbligazione originaria
si sostituisce una nuova obbligazione avente oggetto o titolo
diverso). Nelle ipotesi in cui la diversa prestazione consista nel
trasferimento della proprietà o di altro diritto (ad. es., diritto di
credito), il riferito contratto con funzione solutoria (qualificato
dalla causa solvendi), tra creditore e debitore, si perfeziona col
consenso delle parti (contratto c.d. consensuale); il debitore, in
questa ipotesi, è tenuto a prestare garanzia per l'evizione e per i
vizi della cosa (in virtù dell'applicabilità della disciplina sulla
vendita, di cui agli artt. 1470 ss., c.c.). Nell'ipotesi di cessione del
credito, l'obbligazione si estinguerà con l'effettiva riscossione da
parte del creditore (cessio pro solvendo); tuttavia il creditore ed
il debitore possono convenire che l'estinzione si verifichi in virtù
del mero consenso (cessio pro soluto).
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Mora
Il termine "mora" indica, in linea di massima, il ritardo qualificato, e si
determina quando, per fatto del creditore o del debitore, si verifica
un impedimento, necessariamente temporaneo, all'attuazione del
rapporto. La mora presuppone che l'esecuzione della prestazione sia
ancora possibile: l'impossibilità sopravvenuta di quest'ultima esclude
la mora.
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Mora del creditore
Il creditore è in mora quando rifiuta di ricevere la prestazione che il
debitore gli offre in forma solenne o quando non compie l’attività
necessaria affinché il debitore possa adempiere, senza un legittimo
motivo. Il rifiuto, infatti, è giustificato e ritenuto legittimo se, in relazione
alle peculiarità del caso concreto, è espressione di un comportamento
conforme alla buona fede e alla correttezza.
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Mora del creditore
Costituzione in mora
Il debitore costituisce in mora il creditore con
un’offerta formale o solenne della prestazione
(nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dalla
legge) mediante un pubblico ufficiale a ciò
autorizzato. La validità dell’offerta presuppone
l’esattezza della prestazione offerta rispetto alla
prestazione dovuta.
L’offerta deve essere:
 reale (consegna materiale della cosa dovuta
al pubblico ufficiale che dovrà poi esibirla al
creditore) se la prestazione ha ad oggetto
denaro, titoli di credito o beni mobili da
consegnare al domicilio del creditore;
 per intimazione (atto notificato al creditore
contenente un’intimazione a ricevere la
prestazione) se la prestazione ha ad oggetto
beni immobili o beni mobili da consegnare in un
luogo diverso dal domicilio del creditore;
 per intimazione, anche nelle forme di uso,
se si tratta di una prestazione di fare.
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Mora del creditore
Effetti della mora del
creditore
Liberazione del
debitore
Il creditore sopporta le conseguenze
dell’impossibilità sopravvenuta della
prestazione per causa non imputabile
al debitore;
Il creditore perde il diritto a ricevere i
frutti della cosa e gli interessi che non
siano già stati percepiti dal debitore;
Il creditore è tenuto a risarcire al
debitore i danni derivanti dalla mora e
a sostenere tutte le spese per la
conservazione della cosa dovuta.
Il debitore si libera definitivamente
dall’obbligo di eseguire la prestazione
dovuta attraverso il deposito liberatorio
ai sensi dell’art. 1210 c.c..
Modi di estinzione diversi
dall’adempimento
Fattispecie le quali producono l'effetto estintivo del rapporto
obbligatorio, in alternativa allo strumento fisiologico di attuazione
di esso rappresentato dall'adempimento. Tra queste assumono
particolare rilievo la novazione, la remissione del debito, la
compensazione, la confusione e l'impossibilità sopravvenuta della
prestazione per causa non imputabile al debitore (artt. 1230-1259
c.c.).
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Modi di estinzione diversi
dall’adempimento
SATISFATTIVI
Soddisfano l’interesse del
creditore alla prestazione
(compensazione, confusione, novazione)
Classificazioni
NON SATISFATTIVI
Estinguono l’obbligazione senza
soddisfare l’interesse del creditore alla
prestazione
( remissione del debito, impossibilità
sopravvenuta della prestazione)
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Compensazione
Fattispecie estintiva che necessita quale presupposto necessario,
ancorché non sufficiente, dell’esistenza di crediti e di debiti reciproci
facenti capo a due autonomi o separati centri d'interesse.
LEGALE
Tipi di compensazione
GIUDIAZIALE
VOLONTARIA
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Compensazione legale
Presupposti:
OPERATIVITA’ :
• ipso iure
(automaticamente), al
mero verificarsi della
coesistenza di crediti e
debiti reciproci con i
caratteri di cui sopra
• su eccezione di
compensazione (tesi
preferibile), proposta da
una delle parti dinanzi al
giudice.
liquidità, intesa quale esistenza e esatta
determinazione dell'ammontare del
credito;
esigibilità, intesa quale possibilità del
titolare del credito di pretendere la
prestazione dovuta dal debitore. Questa
non va confusa con l'esistenza e
l'azionabilità del credito;
omogeneità, intesa quale appartenenza
dei beni oggetto delle prestazioni
reciproche allo stesso genere;
fungibilità, intesa quale equivalenza
qualitativa fra i beni oggetto delle
prestazioni reciproche.
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Compensazione giudiziale
Si realizza dinanzi al giudice per crediti e debiti
reciproci che pur non essendo liquidi, risultano di
pronta e facile liquidazione da parte di costui.
La pronuncia del giudice ha un ruolo costitutivo e
l'effetto estintivo si produce al momento
dell'emanazione della sentenza (ex nunc).
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Compensazione volontaria
Si realizza attraverso una espressione di autonomia delle
parti le quali, derogando la disciplina legale, possono
prevedere che l'effetto estintivo di crediti e debiti si produca
anche qualora non siano ravvisabili i caratteri della
esigibilità, della fungibilità e, seppur con qualche perplessità,
della liquidità.
L'autonomia delle parti può dar vita anche ad un regolamento
compensativo preventivo.
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Confusione
Si verifica quando le qualità di creditore e debitore si riuniscono
nella stessa persona, l'obbligazione si estingue (art. 1253 c.c.).
L'effetto estintivo si produce non tanto al venir meno della dualità di
soggetti, ma in tutti quei casi nei quali non sia più ravvisabile la
dualità di centri di interesse o di patrimoni.
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Novazione
SOGGETTIVA
mera sostituzione del soggetto
passivo del rapporto che
normalmente non determina
l'estinzione dello stesso, ma
soltanto una vicenda modificativa
della titolarità della situazione
debitoria (art. 1235 c.c.).
Nei rapporti intuitu personae
la sostituzione del soggetto
passivo determina l'estinzione
del rapporto in via indiretta, in
quanto configura direttamente
una ipotesi di modificazione
dell'oggetto del rapporto.
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Novazione
Oggettiva:
fattispecie che consiste nell'estinguere un rapporto
obbligatorio e, simultaneamente, nel costituirne uno nuovo
che prende il posto del primo, con il concorso sia di un
elemento oggettivo sia di uno soggettivo (art. 1230 c.c.).
• Elemento oggettivo: modificazione dell'oggetto, inteso sia
come prestazione sia come bene o interesse dedotto
nell'obbligazione, e modificazione del titolo, inteso come
ragione giustificativa del rapporto obbligatorio (diverso dalla
fonte del rapporto). Da non confondere con la datio in
solutum.
• Elemento soggettivo: volontà non equivoca di estinguere
il rapporto precedente (animus novandi).
La novazione è inefficace (art. 1234 c.c.) - rectuis, nulla nelle ipotesi di nullità del titolo originario. Soluzione analoga
nelle ipotesi di annullabilità e risolubilità del titolo originario,
tranne quando il debitore nell'assunzione della nuova
obbligazione sia a conoscenza del vizio del titolo originario
oppure della causa che gli avrebbe consentito di chiedere lo
scioglimento del rapporto originario.
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Remissione del debito
Dichiarazione del creditore di rimettere l'obbligazione con effetto
estintivo del rapporto (1236 c.c.).
NOTA: La remissione del debito non va confusa con la rinunzia al
credito. La prima estingue direttamente il rapporto obbligatorio, mentre la
seconda determina direttamente un effetto di mera dismissione della
titolarità della posizione creditoria, e soltanto indirettamente, quale effetto
riflesso, logicamente successivo, l'estinzione del rapporto. La rinunzia
presenta sempre struttura unilaterale in quanto incide direttamente soltanto
nella sfera giuridica del rinunziante.
Remissione del debito
Struttura:
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negozio unilaterale recettizio e rifiutabile, dove
il ruolo della dichiarazione del debitore di non
volerne profittare sarebbe di mero requisito di
efficacia dell'atto;
contratto: il mancato rifiuto del debitore
costituisce una manifestazione implicita di
accettazione della proposta del creditore
(orientamento prevalente).
La remissione è negozio a titolo gratuito il
quale può realizzarsi anche mediante
comportamenti concludenti.
L'estinzione dell'obbligazione per remissione
implica il venir meno delle garanzie reali e
personali (1239 c.c.).
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Impossibilità sopravvenuta
l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non
imputabile al debitore estingue il rapporto obbligatorio e,
quindi, libera il medesimo (1256 c.c.).
L’impossibilità deve essere oggettiva, non legata alla particolare
situazione del debitore, e assoluta, tale da non consentire a
nessuno l'esatto adempimento. Si ritiene comunque impossibile
quella prestazione, possibile in astratto, ma da richiedere uno
sforzo del debitore umanamente insopportabile. Deve altresì
essere totale e definitiva.
Spetta al debitore provare che il mancato adempimento è dipeso
da caso fortuito o da forza maggiore.
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Impossibilità sopravvenuta
Non è possibile configurare l'impossibilità nelle obbligazioni
generiche (genus numquam perit) e in quelle pecuniarie (salvo il
factum principis).
Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte
(impossibilità parziale), il debitore si libera dell'obbligazione
eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile (1258
c.c.).
Se la prestazione è divenuta impossibile solo temporaneamente
(impossibilità temporanea), non si estingue il rapporto obbligatorio
fin quando, in relazione al titolo dello stesso o alla natura
dell'oggetto, il debitore non può più essere considerato obbligato ad
eseguire la prestazione ovvero il creditore non vi abbia più interesse
(1256, II comma, c.c.).
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Mora del debitore
Ritardo
Il termine di adempimento è scaduto, ma la
prestazione è ancora possibile e il creditore ha
ancora interesse a riceverla;
Mora
il ritardo diventa mora (ritardo qualificato), con
conseguente responsabilità del debitore, quando è
seguito dalla formale richiesta di adempimento (atto
di costituzione in mora) da parte del creditore con
persistente inadempimento da parte del debitore.
Per le obbligazioni di “non fare” si ritiene non
concepibile la mora poiché la violazione dell’obbligo
rappresenterebbe sempre inadempimento definitivo.
Tuttavia taluni ritengono possibile l’adempimento
tardivo qualora l’inerzia del debitore sia ancora
idonea, per il tempo successivo, a soddisfare
l’interesse del creditore.
Inadempimento
La prestazione è divenuta definitivamente
impossibile, o il creditore non ha più interesse a
riceverla, o comunque il debitore non può o non
vuole più adempiere.
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Mora del debitore
La mora è:
ex persona quando è necessario l’atto formale di costituzione in
mora come richiesta del creditore di adempimento dell’obbligazione
fatta per iscritto nelle forme previste dalla legge (artt.1219 ss c.c.)
 ex re quando non è necessario l’atto formale di costituzione in mora
(il debitore è automaticamente considerato in mora) perché:
• Il debito deriva da fatto illecito (art.2043 c.c.);
• Il debitore ha già dichiarato per iscritto di non voler adempiere;
• Il termine è scaduto e la prestazione deve essere eseguita al
domicilio del creditore.
In entrambi i casi, la mora del debitore produce determinati effetti:
Il debitore è tenuto a risarcire al creditore i danni derivanti dalla mora;
Il debitore sopporta il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della
prestazione dovuta anche se derivante da causa a lui non imputabile
(salvo la possibilità per lo stesso debitore, in caso di prestazioni aventi
ad oggetto una cosa determinata, di provare che la cosa sarebbe
comunque perita anche presso il creditore).
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Inadempimento
Art.1218 c.c.
Il debitore è responsabile per l’inadempimento del rapporto
obbligatorio, a meno che non riesca a provare che
l’inadempimento stesso è dipeso da un’impossibilità
sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile.
Il debitore si libera, cioè, della presunzione di responsabilità a
suo carico dimostrando l’intervento di una forza maggiore o di un
caso fortuito che hanno determinato un’impossibilità assoluta,
oggettiva ed insuperabile della prestazione e quindi
l’inadempimento.
Una prestazione impossibile non è dovuta, così come si ritiene
non dovuta, secondo il principio di buona fede e correttezza
dell’art.1175 c.c., una prestazione concretamente inesigibile, cioè
una prestazione per l’esecuzione della quale si richiede al
debitore una condotta che, secondo il giudizio di buona fede, è
concretamente inesigibile.
Impossibilità e inesigibilità escludono la doverosità del
comportamento. La valutazione della responsabilità del
debitore è allora relativa ed implica a sua volta una valutazione
del comportamento del debitore, sia sotto il profilo della buona
fede (art.1175 c.c.), sia sotto il profilo della diligenza (art.1176
c.c.).
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Risarcimento del danno
La responsabilità del debitore per l’inadempimento del rapporto
obbligatorio (responsabilità contrattuale) comporta l’obbligo di
risarcimento del danno (art. 1223 c.c.).
Danno risarcibile Il debitore inadempiente è tenuto a risarcire il
creditore sia per la perdita effettivamente subita
(danno emergente), sia per il mancato guadagno
(lucro cessante), sempre che l’uno e l’altro siano
conseguenza immediata e diretta
dell’inadempimento e del ritardo, cioè sempre che
ridiscendano causalmente dall’inadempimento o
dal ritardo (nesso di causalità).
Il risarcimento comprende anche i danni
imprevedibili se si tratta di inadempimento e di
ritardo dolosi.
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Risarcimento del danno
Onere della
prova
Il creditore ha l’onere di provare il nesso di
causalità e l’esistenza del danno. Deve anche, se
possibile, quantificare il danno subito; in
mancanza provvederà il giudice secondo equità
(art.1226 c.c.) Il debitore (art.1218) deve invece
dimostrare che l’inadempimento è dipeso da
causa a lui non imputabile.
Natura del
debito
L’obbligo di risarcimento del danno è un debito di
valore. Soltanto dopo la liquidazione ad opera del
giudice diventa un debito pecuniario di valuta
soggetto al principio nominalistico.
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Clausola penale e caparra
La clausola penale è quella clausola con la quale le parti di un
rapporto obbligatorio convengono che sia dovuta una certa
predeterminata prestazione (di regola una somma di denaro) in caso
di inadempimento o di ritardo.
Se le parti non hanno previsto la risarcibilità dell’effettivo danno
ulteriore subito, per effetto della clausola il risarcimento è limitato
alla prestazione nella stessa stabilita. Tale prestazione è dovuta a
prescindere dal verificarsi di un danno o a prescindere dalla prova
da parte del creditore del danno subito.
Non è possibile, inoltre, pretendere contemporaneamente la penale
e la prestazione principale se non nel caso in cui la penale sia stata
prevista soltanto per il ritardo.
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Clausola penale e caparra
Funzione
La funzione è quella preventiva di coercizione
all’adempimento e coesiste con quella di
predeterminazione e limitazione del risarcimento.
E’ esclusa una funzione soltanto sanzionatoria
(pena privata), tanto è vero che il giudice può
ridurre l’ammontare della penale se la prestazione
principale è stata in parte eseguita o se è
manifestamente eccessivo e sproporzionato rispetto
all’interesse del creditore all’adempimento (art.1384
c.c.).
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Clausola penale e caparra
La caparra è la somma di denaro o la quantità di cose fungibili che una
delle parti versa all’altra al momento della conclusione di un contratto a
prestazioni corrispettive.
• la caparra è confirmatoria se è data a conferma della serietà
dell’impegno assunto, sicché in caso poi di regolare esecuzione della
prestazione deve essere restituita o imputata alla prestazione principale
stessa. Se invece c’è inadempimento occorre distinguere:
 se non adempie la parte che ha versato la caparra, l’altra parte avrà
diritto di trattenerla ;
 se non adempie la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra parte avrà
diritto alla restituzione del doppio di quanto versato.
In entrambi i casi la caparra andrà imputata al pagamento dei danni
liquidati giudizialmente e, per l’eccedenza, alla prestazione principale.
• la caparra è penitenziale se è data anticipatamente quale corrispettivo
del recesso ad nutum : il recedente perde la caparra o deve restituire il
doppio di quella ricevuta.
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ACCOLLO
Un terzo (accollante) conviene con il debitore originario
(accollato) l’assunzione del debito che questi ha nei confronti
del creditore (accollatario)
Accollo
interno
Il creditore aderisce alla convenzione
rendendo irrevocabile la dichiarazione di
accollo (contratto a favore di terzi).
Accollo
esterno
Il creditore non partecipa alla convenzione
di accollo e l’accollo produce effetti solo
tra le parti (terzo e debitore originario)
ACCOLLO
L’insolvenza originaria dell’assuntore non libera il debitore originario
La dichiarazione di nullità o l’annullamento del negozio di accollo
importa la reviviscenza dell’obbligazione a carico del debitore
originario senza le garanzie dei terzi estinte all’atto della sua
liberazione
Il rischio dell’insolvenza del nuovo debitore grava sul creditore qualora
la liberazione sia stata da quest’ultimo accordata con una sua
dichiarazione.
Eccezioni opponibili:
Il terzo (accollante) può opporre al creditore (accollatario) le eccezioni
fondate sul negozio di assunzione del debito, ossia le eccezioni che
avrebbe potuto nei confronti dell’accollato e le eccezioni che lo stesso
accollato avrebbe potuto opporre nei confronti del creditore (tranne le
eccezioni personali al debitore originario o quelle di compensazione
che il debitore originario poteva opporre al creditore).
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ESPROMISSIONE
Un terzo (espromittente) estraneo al rapporto obbligatorio assume
spontaneamente nei confronti del creditore (espromissario)
l’obbligazione del debitore (espromesso).
Differenze con l’adempimento del terzo: l’espromittente
promettendo di pagare non estingue l’obbligazione originaria.
•Rapporto di provvista - Espromittente (terzo)/espromissario (creditore)
•Rapporto di valuta- Espromissario (creditore)/espromesso (debitore)
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ESPROMISSIONE
Eccezioni
L’espromittente non può opporre al creditore
le eccezioni concernenti il suo rapporto con
il debitore originario, mentre può opporre
quelle che il debitore avrebbe potuto
opporre al creditore (rapporto di valuta)
tranne quelle personali, di compensazione e
quelle derivanti da rapporti successivi
all’espromissione.
• Espromissione cumulativa:
Il terzo è obbligato unitamente al debitore originario
• Espromissione liberatoria:
Con il consenso del creditore il debitore è liberato e rimane
obbligato solo il terzo.
DELEGAZIONE
Il debitore A (delegante) ordina al terzo B (delegato) di assumere o
di estinguere il debito nei confronti del creditore C (delegatario).
Delegazione di pagamento:
A (delegante) ordina a B (delegato) di adempiere a C
(delegatario);
Delegazione di credito:
A (delegante) ordina a B (delegato) di assumere il debito nei
confronti di C (delegatario);
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DELEGAZIONE
Cumulativa
Liberatoria
Il delegato assumendo il debito
diventa condebitore solidale del
delegatario
(beneficium ordinis)
Il creditore libera il debitore
originario ed unico obbligato
rimane il delegato
Effetto privativo
Sostituzione del nuovo
debitore nel rapporto
originario. Il delegato può
opporre al creditore le stesse
eccezioni che il delegante
avrebbe potuto opporre al
creditore
Effetto novativo
Costituzione di un nuovo
rapporto che prende il
posto del precedente che
si estingue. Impossibilità di
opporre le eccezioni che il
debitore liberato avrebbe
potuto opporre al creditore.
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DELEGAZIONE
Titolata
Pura
(riferimento al)
(Prescinde dal)
rapporto sottostante
(di provvista o di valuta)
ECCEZIONI
Se si fa riferimento al rapporto di
provvista il delegato può opporre al
delegatario le stesse eccezioni che
avrebbe potuto opporre al
delegante. Invece, se si fa
riferimento al rapporto di valuta il
delegato può opporre al delegatario
le stesse eccezioni che il delegante
avrebbe potuto opporre al
delegatario
Nella delegazione
pura il delegato può
opporre al delegatario
solo le eccezioni che
riguardano il suo
rapporto con costui.
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Modificazioni soggettive dal lato
creditorio
(La cessione del credito)
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito,
anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia
carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato
dalla legge (Art. 1260 comma 1 c.c.).
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Modificazioni soggettive dal lato
creditorio
Limiti alla
trasferibilità dei
crediti
Il principio della libera trasferibilità consente che destinatario
della prestazione possa mutare senza che il debitore di
regola possa impedirlo, tuttavia vi sono ipotesi di
incedibilità del credito:
Incedibilità legale: questo limite opera quando vi sia un
particolare legame tra credito e creditore. Così sono
incedibili per legge:
I crediti che, per ragioni relative al titolo o all’oggetto,
sono inerenti a determinate persone (crediti
alimentari)
I crediti che vantano creditori con particolari qualità
(stipendi del pubblico impiego)
I crediti che hanno natura speciale (crediti non
pignorabili o non sequestrabili)
Incedibilità convenzionale: le parti possono
escludere la cedibilità del credito mediante accordo.
Tuttavia se al momento della cessione il cessionario
non conosceva tale patto, il credito si trasferisce (art.
1260 comma 2 c.c.). Il debitore che intenda
efficacemente tutelarsi rispetto ad un successivo
trasferimento, deve rendere conoscibile il patto di
incedibilità, annotandolo, ad es. sui documenti
probatori del credito da consegnare al cessionario
(art. 1262 c.c.).
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Modificazioni soggettive dal lato
creditorio
Giustificazione
causale
Non esiste una giustificazione causale
costantemente presente in ogni atto traslativo del
credito (artt. 1260-1267 c.c.). Il trasferimento si
attua secondo molteplici giustificazioni causali,
mediante l’uso degli schemi (tipici o atipici) della
negoziazione dei diritti (es.: se le parti
trasferiscono il credito verso corrispettivo di un
prezzo, il mutamento assume la fisionomia della
vendita, ecc.). Pertanto, secondo la funzione da
svolgere, le disposizioni generali sulla cessione del
credito si integrano con la disciplina specifica del
modello contrattuale utilizzato in concreto.
Modificazioni soggettive dal lato
creditorio
Cessione del credito
in luogo di
adempimento
Cessione a scopo di
garanzia
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Un credito si può trasferire anche per estinguere un
rapporto obbligatorio tra cedente e cessionario: se il
cessionario è creditore del cedente, questi, invece di
estinguere la prestazione dovuta, può cedergli il
credito che egli stesso vanti nei confronti di un terzo
(debitore ceduto). L’obbligazione del cedente verso il
cessionario si estingue con l’adempimento da parte
del debitore ceduto nei confronti del cessionario (Art.
1198 c.c.).
Il credito può essere ceduto per garantire
l’adempimento di un’obbligazione del cedente nei
confronti del cessionario. Se alla scadenza
dell’obbligazione
il
cedente
adempie,
il
cessionario deve restituire il credito ceduto;
diversamente, il cessionario si può soddisfare sul
credito ceduto, non quale creditore del cedente,
ma come titolare dello stesso, evitando che gli
altri creditori (del cedente) possano concorrere
sullo stesso credito.
Modificazioni soggettive dal lato
creditorio
La
struttura
La
forma
L’effetto traslativo è, di regola, determinato da un
accordo tra cedente e cessionario del quale il debitore
ceduto non è parte. Tuttavia, se il credito non è
trasferibile senza il consenso e, quindi, senza la
partecipazione del debitore ceduto, questi deve
“autorizzare” o “accettare” la cessione, assumendo il
ruolo di parte nel contratto di cessione (struttura
trilaterale). La struttura è, invece, unilaterale quando, per
produrre l’effetto traslativo, basta la volontà o del solo
cedente o del solo cessionario (ciascuno di essi titolare
del diritto all’acquisto del credito altrui).
Individuata la funzione specifica del negozio
traslativo, si è vincolati alla disciplina del contratto
prescelto e, quindi, anche ad eventuali prescrizioni
sulla forma.
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Modificazioni soggettive dal lato
creditorio
Opponibilità della
cessione al
debitore ceduto
Il debitore è obbligato ad eseguire la prestazione nei
confronti del cessionario soltanto se è a conoscenza del
mutamento della titolarità del diritto (art. 1264 c.c.).
Questa informazione può essere fornita mediante:
•
notifica: può essere effettuata sia dal
cedente sia dal cessionario con qualsiasi
modalità (invio postale, atto giudiziale, ecc.)
•
accettazione: da parte del debitore che, in tal
modo, implicitamente dichiara al cessionario
di conoscere l’esistenza della cessione.
N.B. Se il cessionario non ha proceduto alla notifica e
non ha ricevuto l’accettazione può dimostrare che il
debitore ceduto era a conoscenza dell’atto traslativo.
Eccezioni opponibili
dal debitore ceduto
Il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni
attinente al rapporto obbligatorio che lo vincolava al
creditore cedente.
Modificazioni soggettive dal lato
creditorio
Il creditore può compiere più cessioni a favore di
soggetti diversi. Di regola, dovrebbe essere valido
l’atto compiuto anteriormente. Tuttavia, per i crediti
si ricorre a strumenti di pubblicità (notifica o
accettazione) tali da garantire l’anteriorità o la data
certa (art. 1265 c.c.)
Conflitto tra
più
cessionari
Garanzia
dell’esistenza
del credito
•
•
Con riguardo ai rapporti tra cedente e cessionario:
se il trasferimento è a titolo oneroso: il cedente
deve garantire al cessionario l’esistenza del
credito al tempo della cessione. Tale garanzia può
essere esclusa per patto, salvo che il cedente sia
responsabile dell’inesistenza del credito (art. 1266
c.c.)
se il trasferimento è a titolo gratuito: si applica
la garanzia per evizione del donante (art. 797 c.c.).
In virtù della garanzia, il cessionario deve ottenere
il risarcimento di tutti i danni subiti.
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Modificazioni soggettive dal lato
creditorio
Garanzia della
solvenza
Il cedente, di norma, non garantisce la
solvibilità del debitore ceduto, sì che il
rischio dell’inadempimento di questi è ad
esclusivo carico del cessionario (art. 1267
c.c.). Tuttavia, il cessionario può ottenere che
il cedente, se il patrimonio del debitore non
è sufficiente per la realizzazione del credito,
assuma la garanzia della solvenza. Il cedente
deve corrispondere al cessionario non
quanto sarebbe stato adempiuto dal debitore
ceduto, ma quanto ha ricevuto come
corrispettivo, oltre gli interessi dal momento
della corresponsione, le spese e i danni.
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Le vicende delle obbligazioni