La trasparenza amministrativa
e l’accountability gestionale e contabile
Giugno 2008
Il
tema
dell’accountability,
della
trasparenza
amministrativa e gestionale, è oggetto di grande
attenzione da parte delle organizzazioni non profit
perché rappresenta un asse di valore essenziale per lo
sviluppo del Terzo settore ed in definitiva per la crescita
di una società civile sempre più sensibile e responsabile
oltre che generosa.
Accountability = Responsabilità
Il dizionario traduce il termine inglese
“accountability con “responsabilità.
L’accountability presuppone trasparenza,
garanzie, assunzione di responsabilità e
rendiconto sulle attività svolte.
L’accountability esprime la responsabilità
informativa dell’ente non profit
E’ l’esigenza di dover rendere conto dei risultati ottenuti nel
caso di utilizzo di risorse non proprie e si sostanzia nel
sistema informativo
.
Responsabilità verso chi ?
Tutti i portatori di interesse
“Stakeholders
Il diritto degli stakeholders ad avere informazioni trasparenti
Chi sono
I soci
I volontari
I collaboratori retribuiti
Quali relazioni li
legano all’ente
Idealistiche (condivisione
degli scopi istituzionali
I donatori
Economiche (retribuzioni,
Tfr, oneri sociali)
I finanziatori/i sponsor
Interessi monetari
Cosa vogliono
sapere
Informazioni
sull’attività
svolta
Informazioni di
tipo gestionale
Gli utenti
Le famiglie degli utenti
Le amministrazioni
pubbliche
La comunità locale
Le altre organizzazioni con
cui si collabora
Sociali
Organizzative/gestionali
Fiscali (sia le forme di
imposizione diretta che
indiretta)
Informazioni di
tipo contabile
Livelli di
trasparenza
istituzionale:
orientamento alle finalita’ di
utilita’/solidarieta’ sociale
dichiarate e del relativo
livello di soddisfacimento.
gestionale – verifica del
rispetto dei vincoli economici
che impongono a qualsiasi
azienda
- amministrativa – rispetto
dei vincoli legali, della
legittimazione alle
agevolazioni invocate, ecc.;
- Di governo – adeguatezza
alle dimensioni dell’ente.
Garantire gestione efficace,
efficiente e trasparente
L’ambito delle responsabilità
Processi “aziendali”
Accountability gestionale
Valutazione della
corrispondenza tra obiettivi
e risultati
Social accounting
Tenuta della contabilità
economico patrimoniale
Accountability contabile
Bilancio di esercizio
Misurazione dei risultati e del
capitale di funzionamento
Il RENDERE CONTO E’………..
DOVERE
 Morale nei confronti dei
sostenitori. E’ parte
integrante del “contratto
di fiducia” con i donatori
OBBLIGO
 Giuridico. Si discute
se l’erogazione di
modico valore
configuri una
“donazione modale”,
utilizzo della somma
per un determinato
motivo
 Fiscale: diverse
norme impongono
l’obbligo di
rendicontazione
OPPORTUNITA’
 Rafforza l’immagine e
il grado di percezione
positiva dell’ente;
 Può rappresentare
uno strumento di
comunicazione
sociale;
La comunicazione trasparente
Social
accounting
 Processi aziendali che
attengono alla
redazione dei
documenti formali per la
comunicazione agli
stakeholders interni ed
esterni degli aspetti
sociali ed ambientali
dell’attività dell’ente;
PRE
 Informare con
trasparenza sulle
finalità che si
intendono
perseguire;
 Informare sulle
trattenute per
copertura spese e
gestione denaro
 Informare sui
sistemi di protezione
del denaro raccolto;
POST
 Informare sulle
modalità di impiego
dei fondi raccolti;
 Informare sui risultati
raggiunti;
 Informare sui fondi
residui;
 Informare sulle
eventuali criticità.
Il percorso della donazione
SOSTENITORE
DENARO
ENTE
IMPIEGO
COLLETTIVITA’
SERVIZIO
BENI
AMBIENTE
Il percorso della donazione
- Informativa specifica dell’ente
- spontanea erogazione
RACCOLTA PUBBLICA
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE
Risorsa libera
Risorsa a disposizione dell’ente
Vincolata per decisione
del sostenitore
Vincolata per decisione
degli organi istituzionali
La ripartizione della donazione
Donazione = Costi di struttura + Oneri di utilità sociale
QUALI LE % DI RIPARTIZIONE ?
E’ SEMPRE COSI’ ?
Donazione = Costi di struttura + Oneri di utilità sociale + Residuo + Altro
ESISTONO REGOLE SPECIFICHE O ABITUDINI ?
COME RILEVARE LE DONAZIONI ? ESISTONO OBBLIGHI CONTABILI ?
Accountability contabile: informativa obbligatoria
La norma
civilistica
 L’obbligo del bilancio
è previsto dal codice
civile solo per le
associazioni
riconosciute ma solo
in termini
d’approvazione
annuale
Le leggi speciali
Le deroghe contenute
nella disciplina delle
leggi speciali
ribadiscono al più
l’obbligo
d’approvazione ed
un contenuto
minimale che
tuttavia non
privilegia gli aspetti
qualitativi circa il
grado di
raggiungimento
della finalità
istituzionale
La normativa
fiscale
Gli ENC sono tenuti alla
redazione di un bilancio
consuntivo per l’attività
complessivamente
realizzata per evidenziare la
situazione economica,
finanziaria e patrimoniale
dell’ente (D.Lgs460/97.
Sono tenuti ad allegare una
relazione circa l’impiego dei
proventi (istituzionali e
commerciali). (D.M 25/5/95,
C.M. 152/1992, C.M
124/1998, Art.148 Tuir)
Norme civilistiche e leggi speciali
 Art. 20 cc, primo comma: “L’assemblea degli associati
deve essere convocata dagli amministratori almeno una
volta l’anno per l’approvazione
del bilancio”
 Art. 1713 cc, : Gli amministratori devono rendicontare
in merito al proprio operato”
 obblighi contabili e di bilancio sono previsti dalle leggi speciali:
ONG: legge 49/1987;
ODV: legge 11/8/1991;
ASD: legge 398/91; Società sport.dilett: 289/2002;
Fondazioni liriche: D.Lgs 367/1996;
ONLUS: D.Lgs 460/97;
APS: legge 383/2000
Cooperative sociali: legge 381/91;
Impresa sociale: D.Lgs 155/2006.
Norme fiscali
 Gli ENP che effettuano, nell’ambito istituzionale, raccolte
pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto dal
quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese
relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione (art. 20 DPR 600/73);
Gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille,
devono redigere un apposito e separato rendiconto –
corredato da una relazione illustrativa - nel quale devono
indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la
destinazione delle somme percepite. La redazione di questo
documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione
del contributo (art.8 del D.P.C.M 19/3/2008).
Norme fiscali: fac - simile di rendiconto
Raccolta pubblica di fondi del________________
In occasione di__________denominata________
Uscite
Oneri promozionali
Acquisto di beni
………………………..
Totale uscite
Entrate
Cessione di beni
Erogazioni liberali
…………………………….
Totale entrate
Il presente documento è conforme alla documentazione contabile di
supporto ed è stato approvato entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio.
Il documento deve essere tenuto e conservato ai sensi dell’art.22 del DPR 600/73
Norme fiscali
 Più dai, meno versi”, art.14 D.L 14 marzo 2005 n.35, “
Decreto competitività “convertito dalla L. 14 maggio 2005 n.80.
C.M. Agenzia delle entrate, 19 agosto 2005, n. 39/E.
“…costituisce in ogni caso presupposto per l’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1(ossia la possibilità di dedurre) la tenuta
da parte del soggetto che riceve le erogazioni di scritture contabili
atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste
in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti
adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria…”.
Norme fiscali
In pratica la norma, sancisce la deducibilità dell’erogazione per il
soggetto che la effettua a condizione che il beneficiario la formalizzi
nella sua contabilità con:
scritture contabili complete e analitiche
redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio di un apposito
documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria.
La completezza delle scritture comporta che ogni operazione sia
individuata con precisione indicando ad esempio:
 numero d’ordine, data, natura della liberalità, importo, modalità di
versamento, soggetto erogante (nome, cognome, denominazione
giuridica, indirizzo, codice fiscale).
L’analiticità impone di eseguire le scritture “ad una ad una” senza
raggruppamenti né per data, né per soggetto erogante, né per modalità
di accredito.
La valutazione e l'iscrizione
delle liberalità nel bilancio di esercizio
• Per "liberalità" si intende qualsiasi forma di erogazione volontaria ad
un'azienda di denaro o di altre attività, materiali o immateriali, ovvero la
cancellazione delle sue passività, per mezzo di un trasferimento non reciproco
da parte di un altro soggetto, che non riceve in cambio alcun beneficio
tangibile approssimativamente dello stesso valore.
• La causa del trasferimento è, quindi, da individuare nella volontà
dell'erogante di sostenere le finalità istituzionali e di utilità sociale dell'azienda
non profit.
• Fra le liberalità si annoverano, ad esempio, le donazioni monetarie e non
monetarie, i legati, le altre liberalità d'uso indicate dal codice civile, i contributi
erogati da soggetti pubblici e privati.
Fonte “ raccomandazione N. 2 CNDC
“ La valutazione e l'iscrizione delle liberalità nel bilancio d'esercizio delle aziende non profit “
Le liberalità erogate senza vincolo o condizione
Le liberalità erogate senza che un vincolo o una condizione, imposte dal
donatore, ne limitino l'utilizzo, vanno imputate fra i proventi dell'esercizio in cui
sono ricevute o di quello in cui si acquisisce il diritto, difendibile in giudizio, di
riceverle, purché ad esse sia attribuibile un attendibile valore monetario.
Le liberalità non vincolate vanno iscritte nella classe 1), Proventi da attività
tipiche, dello schema di Rendiconto di Gestione, ed opportunamente
ripartite, in funzione delle caratteristiche del soggetto erogante, fra i punti 1.2)
proventi da contratti con enti pubblici, 1.3) proventi da soci ed associati e 1.4)
proventi da non soci, o, se connesse con una specifica operazione di
raccolta fondi, nella classe 2), Proventi da raccolta fondi, dello stesso
prospetto.
PROVENTI E RICAVI
1) Proventi e ricavi da attività tipiche
1.2) Da contratti con enti pubblici
1.3) Da soci ed associati
1.4) Da non soci
2) Proventi da raccolta fondi
2.1) Raccolta 1
Le liberalità vincolate
Le liberalità vincolate sono quelle “assoggettate per volontà del donatore o,
comunque, di un terzo esterno, a una serie di restrizioni, di vincoli che ne
limitano l'utilizzo in modo temporaneo o permanente.”
Tali liberalità vanno rilevate direttamente ad incremento del patrimonio
netto. Il patrimonio netto negli enti non profit, in particolare per quelli di tipo
erogativo ha la caratteristica natura di “fondo di scopo destinato al
raggiungimento dello “scopo statutario
PASSIVO
A) Patrimonio netto
III - Patrimonio vincolato
1)Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
Le liberalità vincolate alla realizzazione dei progetti
Qualora le donazioni vincolate fossero numerose e coinvolgessero, quindi, la
realizzazione di specifici e diversi progetti, occorrerà seguire la realizzazione dei progetti
stessi attraverso una vera e propria contabilità per progetti.
Ciò può essere fatto con uno specifico allegato di bilancio, che illustri l'evoluzione dei
fondi vincolati, componenti il patrimonio netto, o anche attraverso appositi conti d'ordine.
Le liberalità di beni patrimoniali
Nel caso di donazioni di beni patrimoniali (immobili o titoli) essi potrebbero
essere valorizzati al valore catastale o corrente (ad es. peritale) con
contropartita diretta al conto Patrimonio netto.
Le promesse di liberalità
Le promesse di donazione, riportate su di un documento scritto o derivanti da un annuncio
pubblico del donatore, e, quindi, difendibili giuridicamente, con prove sufficienti e
verificabili mediante documentazione attendibile, vanno suddivise ai fini della rilevazione
contabile in promesse soggette a condizione e promesse incondizionate.
Le promesse soggette a condizione risolutiva dipendono da un evento futuro definito
dal donatore. Esse vanno, quindi, rilevate esclusivamente fra i conti d'ordine posti a
corredo dello Stato Patrimoniale.
Le promesse di donazione incondizionate dipendono, esclusivamente, dal passaggio
di un lasso di tempo, definito dal promittente, fra il momento dell'effettuazione della
promessa ed il momento dell'effettiva erogazione della liberalità. Esse vanno, quindi,
contabilizzate come liberalità soggette ad un vincolo temporaneo di tempo ed imputate fra
i proventi del Rendiconto della Gestione dell'esercizio in cui si riceve la promessa; tale
provento viene misurato dal credito vantato nei confronti del promettente, che è
epilogato, insieme con gli altri crediti dello stesso tipo, in un'apposita sottovoce, nella voce
C) II 2), altri crediti dello Stato Patrimoniale.
35.
Gli schemi di bilancio: la rappresentazione qualitativa-quantitativa
• Nella presentazione dei risultati gli aspetti qualitativi sono forse l’aspetto più importante
ed è per questo che molti enti non profit tendono a fare un bilancio sociale che integra
la rendicontazione quantitativa per esprimere anche in termini qualitativi quello che
essa non è in grado di offrire.
•La rappresentazione degli aspetti quantitativi genera ancora dubbi e perplessità.
Molti enti erroneamente usano il bilancio delle imprese che predilige le informazioni
quantitativo-monetarie, altri modelli ibridi e liberi, altri ancora s’ispirano alle
raccomandazioni degli Ordini professionali.
• Al fine di rispondere all'esigenza degli enti del Terzo Settore di dotarsi di sistemi di
rendicontazione ad hoc che tengano conto, da una parte, della necessità di perseguire
l'economicità della gestione, oltreché l'efficacia e l'efficienza della stessa e, dall'altra parte,
delle caratteristiche che differenziano tali enti dalle società commerciali, l’Agenzia per le
ONLUS ha recentemente presentato “Le Linee guida e schemi per la redazione dei
Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit”.
Le Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio
degli Enti Non Profit
I documenti di bilancio illustrati dalle linee guide e che costituiscono nel loro complesso il
bilancio di esercizio sono:
Lo Stato Patrimoniale;
Il Rendiconto gestionale;
La Nota Integrativa;
La Relazione di missione.
Gli enti di maggiori dimensione potranno integrare il Rendiconto gestionale con adeguati
Conti Economici gestionali atti a rappresentare la dinamica dei costi e ricavi delle attività
tipiche.
Gli enti gestiti in forma societaria, quali le cooperative e le imprese sociali, potranno
riclassificare le informazioni ed i dati secondo gli schemi proposti.
Gli enti di minore dimensione, almeno per quanto attiene le entrate, con proventi e ricavi
inferiori ai 100.000,00 potranno optare in luogo dei documenti di cui ai punti 1 e 2, per un
rendiconto finanziario predisposto con i criteri dei cassa e non di competenza
opportunamente integrato da un prospetto delle attività patrimoniali in essere alla data di
riferimento del bilancio.
Il Rendiconto gestionale
l'attività di rendicontazione negli enti non profit ha, come scopo principale, quello di
informare i terzi sull'attività posta in essere dall'azienda nell'adempimento della missione
istituzionale ed ha, come oggetto, le modalità attraverso le quali l'ente ha acquisito ed
impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività.
Il Rendiconto Gestionale a proventi/ricavi e costi/oneri informa, pertanto, sulle modalità
con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle
cosiddette “aree gestionali”. Le aree gestionali dell'azienda non profit individuate sono:
• attività tipica o di istituto. Si tratta dell'attività istituzionale svolta dall'azienda non profit
seguendo le indicazioni previste dallo statuto;
• attività promozionale e di raccolta fondi. Si tratta di attività svolte dall'azienda, nel
tentativo di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse
finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini
istituzionali;
• attività accessoria. Si tratta di attività diversa da quella istituzionale ma complementare
rispetto alla stessa in quanto in grado di garantire all'ente non profit risorse utili a
perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto;
• attività di gestione finanziaria e patrimoniale. Si tratta di attività di gestione
patrimoniale e finanziaria strumentali all'attività di istituto;
• attività di natura straordinaria. Si tratta di attività straordinarie strumentali all'attività di
istituto; • attività di supporto generale. Si tratta dell'attività di direzione e di conduzione
dell'azienda che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne
determinano il divenire.
Lo schema di rendiconto gestionale
ONERI
1) Oneri da attività tipiche
70%
1.1) Acquisti
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale
1.5) Ammortamenti
1.6) Oneri diversi di gestione
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1) Raccolta 1
2.2) Raccolta 2
2.3) Raccolta 3
2.4) Attività ordinaria di promozione
3) Oneri da attività accessorie
3.1) Acquisti
3.2) Servizi
3.3) Godimento beni di terzi
3.4) Personale
3.5) Ammortamenti
3.6) Oneri diversi di gestione
PROVENTI E RICAVI
1) Proventi e ricavi da attività tipiche
1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contratti con enti pubblici
1.3) Da soci ed associati
1.4) Da non soci
1.5) Altri proventi e ricavi
2) Proventi da raccolta fondi
2.1) Raccolta 1
2.2) Raccolta 2
2.3) Raccolta 3
2.4) Altri
3) Proventi e ricavi da attività accessorie
3.1) Da gestioni commerciali accessorie
3.2) Da contratti con enti pubblici
3.3) Da soci ed associati
3.4) Da non soci
3.5) Altri proventi e ricavi
Lo schema di rendiconto gestionale
4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su rapporti bancari
4.2) Su prestiti
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
5) Oneri straordinari
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività
6) Oneri di supporto generale
6.1) Acquisti
6.2) Servizi
6.3) Godimento beni di terzi
6.4) Personale
6.5) Ammortamenti
6.6) Altri oneri
Risultato gestionale positivo
4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Da rapporti bancari
4.2) Da altri investimenti finanziari
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
5) Proventi straordinari
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività
Risultato gestionale negativo
La relazione di missione
La Relazione di missione ha la funzione di integrare gli altri documenti di bilancio per
garantire un'adeguata rendicontazione sull'operato dell'ente e sui risultati ottenuti, con una
prospettiva centrata sul perseguimento della missione istituzionale. La Relazione di
missione deve fornire informazioni rispetto a tre ambiti principali:
• missione e identità dell'ente;
• attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione;
• attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività
di raccolta fondi e di promozione istituzionale).
Per ciascuno degli ambiti sopra menzionati si può procedere ad una più o meno dettagliata
rendicontazione in relazione alle dimensioni dell'ente.
Missione
dell’ente
Attività
istituzionali
Attività
strumentali
La relazione di missione: indicazioni di carattere generale
In particolare, devono essere puntualmente individuate:
• le finalità istituzionali, che esprimono la ragion d'essere dell'ente in termini sia di
“problemi” che questo vorrebbe contribuire a risolvere o affrontare, sia di cambiamenti che
vorrebbe determinare attraverso la svolgimento delle sue attività;
• il sistema di valori e di principi che qualifica le finalità e, unitamente a queste, orienta le
scelte strategiche ed i comportamenti operativi dei membri dell'ente;
• le principali tipologie di attività attraverso le quali l'ente intende perseguire le finalità
istituzionali, coerentemente con il sistema di valori e principi.
Nell'esplicitare la missione dovrebbero inoltre essere messi in rilievo:
• i soggetti primariamente interessati all'operato dell'ente (stakeholder);
• l'ambito territoriale di riferimento per l'ente;
• le caratteristiche distintive dell'ente, rispetto ad altri che svolgono attività analoghe.
La rendicontazione sull'identità dell'organizzazione deve essere integrata da
informazioni su:
• compagine sociale, precisandone consistenza e composizione;
• sistema di governo e controllo, illustrando l'articolazione, la responsabilità e la
composizione degli organi e le regole che determinano il funzionamento; quando rilevante
rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticità
interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente;
La relazione di missione: indicazioni di carattere generale
• risorse umane, precisando consistenza e composizione in relazione alle diverse tipologie
(personale retribuito, volontari, giovani in servizio civile, ecc.).
La rendicontazione sulle attività istituzionali, volte a perseguire in via diretta la
missione, deve essere articolata per “macro-aree di intervento”. Con tale termine si
intende un insieme di attività istituzionali aggregate sulla base di criteri di rilevanza rispetto
alla missione dell'ente e di comprensione da parte degli stakeholder interessati ai risultati
sociali raggiunti.
Per ogni macro-area devono essere descritte le diverse attività realizzate, prendendo in
esame, in modo tra loro coordinato, i seguenti elementi:
• bisogni rispetto ai quali l'ente è intervenuto e soggetti destinatari;
• obiettivi, strategie, programmi di intervento;
• risultati raggiunti, in termini di quantità e qualità delle realizzazioni prodotte (outcome) e,
per quanto possibile, una corretta misurazione, degli effetti determinati rispetto ai bisogni
identificati.
Sulla base di tali elementi si dovrebbe condurre un'analisi che metta in evidenza anche
eventuali criticità di:
• efficacia, intesa come capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati e di soddisfare i
bisogni e le aspettative dei soggetti cui è indirizzata l'azione
La relazione di missione: indicazioni di carattere generale
efficienza, intesa come capacità di minimizzare le risorse utilizzate a parità di risultati
ottenuti;
• coerenza con gli impegni assunti (nella missione, nella carta dei servizi, ecc.).
A tal fine, possono essere utilizzati specifici indicatori per misurare gli aspetti individuati
come rilevanti e per effettuare un confronto tra i valori ottenuti nell'esercizio in esame e altri
valori di riferimento (quali: valori di esercizi precedenti, obiettivi predefiniti, standard di
riferimento, benchmark, ecc.).
La rendicontazione sulle attività “strumentali” (attività di raccolta fondi e di
promozione istituzionale, attività accessorie) deve in particolare prendere in esame:
• la loro capacità di sostenere il perseguimento della missione;
• la loro efficienza;
• la coerenza con la missione, i valori e principi dichiarati.
In particolare per l'attività di raccolta fondi si devono:
• indicare i costi sostenuti, rapportandoli all'ammontare della raccolta stessa;
• fornire informazioni relativamente alla coerenza tra l'utilizzo dei fondi raccolti e
le dichiarazioni contenute nei messaggi di raccolta fondi; qualora non sia stato
possibile rispettare gli impegni assunti, ne
deve essere data adeguata giustificazione, indicando l'utilizzo effettuato.
L’incidenza dei costi di struttura
Rapporto costi sostenuti = costo della donazione
Fondi raccolti
Donazione = Costi di struttura + Oneri di utilità sociale
Le consuetudini:
 Le spese di struttura dell’ente non possono superare soglie percentuali prefissate e
ragionevoli rispetto alle entrate totali dell’ente. Parimenti, le spese afferenti l’attività di fund
raising non possono superare soglie percentuali prefissate e ragionevole rispetto
all’ammontare di risorse raccolte (indicativamente il 25/30%)
L’incidenza dei costi di struttura
Donazione = Costi di struttura + Oneri di utilità sociale
Il parere dell’Agenzia delle Entrate: C.M 59/E del 31 ottobre 2007
“…Occorre, pertanto, individuare e quantificare un rapporto tra i fondi raccolti e la
loro destinazione, prevedendo che i costi totali, sia amministrativi sia per l’attività di
raccolta fondi, debbano essere contenuti entro limiti ragionevoli e tali da
assicurare che, dedotti tali costi, residui, comunque, una certa quota di fondi da
destinare ai progetti e alle attività per cui la stessa campagna è stata attivata.
A tale proposito, si ritiene che i fondi raccolti debbano essere destinati per la
maggior parte del loro ammontare a finanziare i progetti e l’attività per cui la raccolta
fondi è stata attivata. I fondi raccolti, in sostanza, non devono essere utilizzati
dall’ente per autofinanziarsi a scapito delle finalità solidaristiche che il legislatore
fiscale hainteso incentivare. Per agevolare l’attività di accertamento da parte degli organi
preposti alla vigilanza sulla raccolta fondi, le organizzazioni interessate avranno cura di
specificare nella relazione illustrativa che accompagna il rendiconto l’importo dei fondi
raccolti risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti, nonché le somme
effettivamente destinate alle attività e ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali
la raccolta fondi è stata attivata.
MAX 30% struttura
NON MENO 70%
Finalità solidaristiche
La tracciabilità della donazione
Dalle tasche del sostenitore
alle casse dell’ente
la donazione deve essere tracciabile
La tracciabilità della donazione
In ossequio dei principi di:
1) Trasparenza
2) Rendicontazione
3) Detassazione dei fondi raccolti per le attività istituzionali
In applicazione di norme tributarie che lo impongono:
 Articolo 15 comma 1 lettera i-bis del DPR 917/86;
 Articolo 10 comma 1 lettera g del DPR 917/86;
 Articolo 14 D.L 14 marzo 2005 n.35.
La tracciabilità della donazione
“ il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento
previsti dall’art. 23 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241”
(individuati in carte di debito, di credito e prepagate, assegni
circolari e bancari) “e secondo ulteriori modalità che possono
essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze”. Le
predette modalità trovano applicazione, come precisato con la
circolare n. 39/E del 19 agosto 2005, anche per le erogazioni
liberali effettuate ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge 14 3
marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14
maggio 2005, n. 80. Da ultimo, con risoluzione n. 133/E del 14
giugno 2007 è stato chiarito che le medesime modalità di
versamento devono essere utilizzate anche per le erogazioni
liberali detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera h), del
TUIR. Le istruzioni per la compilazione dei modelli di
dichiarazione dei redditi 730 e UNICO confermano la generale
applicabilità delle anzidette modalità di effettuazione delle
erogazioni liberali al fine della fruizione dei relativi benefici fiscali.
La tracciabilità della donazione
Dalle casse dell’ente alle attività solidaristiche
la donazione deve essere tracciabile
L’ente deve:
•
spendere il denaro in conformità a quanto dichiarato ai donatori
o alle aziende pubbliche e/o private erogatrici;
•
erogare con modalità idonee a consentire la tracciabilità. Sono
assolutamente da preferire le transazioni bancarie anche ai
fini del rispetto delle norme sull’antiriciclaggio;
•
acquisire idonea documentazione di supporto (fatture, ricevute,
report intermedi di spesa);
•
deve istituire idonee contabilità di progetto anche di natura extracontabile. I risultati confluiranno nel bilancio di esercizio
La tracciabilità della donazione
In caso di realizzazione indiretta delle attività solidaristiche ovvero
per il tramite di altra organizzazione similare l’ente deve:
ENTE
A
Demanda la realizzazione
Delle attività solidaristiche
ENTE
B
1) formalizzazione i rapporti con le associazioni partner;
2)
le modalità di rendicontazione, la loro periodicità e le relazioni
cronologiche e temporali tra trasferimento dei fondi e
realizzazione dei progetti che deve essere coordinata con la
trasparenza e la tempestività della comunicazione ai donatori di
fondi;
La tracciabilità della donazione
3) l’identificazione dei responsabili dei progetti solidaristici con la
individuazione di precise e esplicite modalità di
responsabilizzazione personale e individuale. E’ infatti
necessario che non ci sia sovrapposizione negli assetti di
governo delle associazioni con il rischio, in caso contrario, che
venga considerata l’ipotesi di “distribuzione di utili”.
GLI AIUTI UMANITARI
Nell’ipotesi in cui l’ente intenda destinare all’estero i fondi pervenuti a seguito
di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente ovvero acquisiti
nell’espletamento dell’attività tipica delle ONLUS (destinazione consentita
“limitatamente agli aiuti umanitari” ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo n. 460 del 1997), è, altresì tenuto ad annotare nella
predetta relazione illustrativa ovvero nelle scritture contabili di cui all’art.
20-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, i dati identificativi di una
accreditata istituzione che opera anche indirettamente nel paese estero
destinatario dei fondi a cui siano stati preventivamente comunicati il piano
e le modalità di erogazione dell’aiuto umanitario.
La tracciabilità della donazione
GLI AIUTI UMANITARI IL PROBLEMA
DELL’INVIO OLTRE FRONTIERA
Nell’ipotesi in cui l’ente intenda destinare all’estero i fondi pervenuti a seguito
di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente ovvero acquisiti
nell’espletamento dell’attività tipica delle ONLUS (destinazione consentita
“limitatamente agli aiuti umanitari” ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo n. 460 del 1997), è, altresì tenuto ad annotare
nella predetta relazione illustrativa ovvero nelle scritture contabili di cui
all’art. 20-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, i dati identificativi di
una accreditata istituzione che opera anche indirettamente nel paese
estero destinatario dei fondi a cui siano stati preventivamente
comunicati il piano e le modalità di erogazione dell’aiuto umanitario.
La Revisione contabile del bilancio è obbligatoria ?
La norma
civilistica
Il codice civile non
Prevede per gli enti
Non profit un organo
Collegiale. L’organo
di controllo può essere
previsto dallo statuto.
Non vi sono norme di
comportamento
Le linee guida
Forniscono indicazioni,
seppur generali, in
merito ai criteri di
valutazione delle voci
di bilancio nell’ottica di
fornire agli
amministratori degli
enti che ricorrono alla
certificazione del
bilancio un quadro
sistematico ed
uniforme di riferimento
Le norme fiscali
L ’obbligo, per le Onlus,
allorquando superino il
limite di euro
1.032.913,80 dei
proventi per due anni
consecutivi, di
accompagnare il
bilancio di esercizio con
la relazione sottoscritta
da un revisore
professionista iscritto
all’albo
L’organo di controllo
Vigila sulle attività di raccolta fondi
e della relativa separata rendicontazione
Partecipa alle riunioni dell’organo esecutivo con funzioni consultive
Esprime un giudizio sul bilancio nel suo complesso
Il decalogo della trasparenza
1) L’attività complessiva dell’ente deve essere orientata verso il fine
di utilità sociale previsto nell’atto costitutivo (mission) e deve
essere svolta senza fine di lucro;
2) La struttura di governo e il sistema amministrativo dell’ente
devono essere adeguati alle dimensioni dell’ente stesso ed in
ogni caso devono garantire una gestione efficace, efficiente e
trasparente;
3) E’necessario che il governo e i processi decisionali siano
strutturati in modo tale da assicurare effettività e trasparenza. A
tal fine, gli amministratori e dirigenti dell’ente dovranno essere
attivi, indipendenti e autoreferenziali; le riunioni degli
amministratori effettive, verbalizzate e non meno di quattro
all’anno; gli amministratori remunerati devono essere in numero
inferiore rispetto a quelli remunerati e non svolgere funzioni di
presidente o tesoriere; vanno evidenziati se esistenti i conflitti di
interesse nelle delibere degli amministratori e il membro
interessato deve astenersi dalla delibera
Il decalogo della trasparenza
4) Gli amministratori non devono agire in un’ottica di breve periodo
ma devono predisporre piani strategici di medio-lungo termine;
5) Ai fini della trasparenza, della rendicontazione e del controllo di
gestione, gli enti non profit devono dotarsi di un sistema contabile
adeguato alle dimensioni e alle entrate dell’ente e devono
redigere rendiconti chiari ed esaustivi secondo schemi
generalmente accettati per il settore non profit, da sottoporre nel
caso di enti di maggiore dimensione, a un controllo esterno ed
indipendente;
6) Per l’attività commerciale esercitata devono tenere una contabilità
separata e occorre che tale gestione sia strumentale ai fini
istituzionali;
7) Attraverso lo strumento dei bilanci, l’ente misura l’efficacia della
gestione, indicando le modalità, i risultati e i limiti della
realizzazione della propria missione;
8) Lente spende il denaro raccolto o ricevuto in conformità a quanto
dichiarato ai donatori o alla P.A erogatrice e di tale modalità da
conto nei propri bilanci
Il decalogo della trasparenza
9)Gli amministratori progettano e controllano l’attività di fund raising
in modo efficace, efficiente, economico e trasparente. A tale fine
gli eventuali accordi con raccoglitori di fondi professionali o
partner commerciali devono essere stipulati in modo tale da
garantire che il denaro raccolto venga impiegato per le finalità
non profit che l’ente ha reso note al pubblico nella campagna di
sensibilizzazione; inoltre occorre adottare gli standard ed i
sistemi più elevati per proteggere il denaro raccolto;
10) Le spese di struttura dell’ente non possono superare soglie
percentuali prefissate e ragionevoli rispetto alle entrate totali
dell’ente. Parimenti, le spese afferenti l’attività di fund raising non
possono superare soglie percentuali prefissate e ragionevole
rispetto all’ammontare di risorse raccolte (indicativamente il
25/30%)
Fonte “Enti non profit” Il Sole 24 Ore
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Il Rendiconto Gestionale