FISCAL FORUM LUGANO
IL NUOVO CONTRATTO DI FIDUCIA
6 giugno 2011
Fabrizio Vedana – Direttore Area Legale e Relazioni Esterne - UNIONE FIDUCIARIA
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Schema di legge di disciplina della
fiducia
Lo schema di legge di disciplina della fiducia è stato approvato
dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, a marzo 2010.
Il provvedimento ora dovrà acquisire il parere della Conferenza
Stato-Regioni in sessione comunitaria e, dopo l’approvazione
definitiva del Consiglio dei ministri, sarà presentato al
Parlamento.
Con tale schema di legge viene delegato il Governo ad emanare
uno o più decreti legislativi che disciplinino un istituto nuovo, che
si chiamerà “contratto di fiducia” e che per molti aspetti ricalca
l’istituto del trust.
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Il contratto di fiducia
L’istituto, che dovrà essere disciplinato entro 24 mesi
dall’approvazione della legge Comunitaria 2010, dovrà essere
inserito nell’ambito del Titolo IIII del Libro IV del codice civile,
ovvero quello dedicato ai singoli contratti.
Così, viene in luce il primo fondamentale aspetto di
differenziazione rispetto al trust di diritto anglosassone: mentre il
trust del diritto inglese non è un contratto, il legislatore italiano ha
deciso di delineare l’istituto come un contratto.
Il contratto di fiducia viene definito come “contratto con cui il
fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro
specificamente individuati in forma di patrimonio separato ad un
fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato,
anche nell’interesse di uno o più beneficiari determinati o
determinabili”.
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Gli effetti
Effetti della fiducia:
- separazione patrimoniale: in presenza di un fiduciario persona
fisica (dal che si desume esso possa essere anche una persona
giuridica), i beni oggetto del rapporto non possono entrare nella
comunione legale col coniuge o nella successione del fiduciario;
- la surrogazione del fiduciario;
- l’opponibilità del contratto ai terzi ed ai creditori con idonee
formalità pubblicitarie.
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La forma
Il trust di diritto italiano dovrà avere obbligatoriamente (a pena di
nullità) forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.
Inoltre, nel caso in cui l’oggetto del contratto sia costituito da
denaro, il contratto si perfezionerà solo con il versamento
dell’intera somma in un deposito nella disponibilità del fiduciario.
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Altri aspetti da disciplinare
- i diritti, gli obblighi ed i poteri del fiduciante e del fiduciario o del
terzo che sia nominato per far valere gli obblighi del fiduciario;
- la cessazione del fiduciario dall’incarico, prevedendo la
possibile sostituzione di quest’ultimo anche da parte del giudice e
l’ingresso del nuovo fiduciario nella titolarità dei beni oggetto del
rapporto;
- la durata del contratto, la revoca e la rinuncia del fiduciario,
nonché la possibilità di nomina, da parte del giudice, in caso di
urgenza, di un fiduciario provvisorio;
- le cause di scioglimento del contratto di fiducia, tra le quali
dovrà essere compresa la deliberazione assunta all’unanimità da
tutti i beneficiari pienamente capaci di agire.
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Altre fonti istitutive della fiducia
Gli effetti della “fiducia” potranno derivare anche da atti diversi
dal contratto, ovvero:
- la sentenza del giudice;
- il testamento, fatto salvo il disposto dell’art. 627 c.c. in relazione
alla disposizione fiduciaria nel testamento;
- l’atto dispositivo del titolare dei beni.
Infatti, la legge Comunitaria contempla l’applicazione della disciplina della fiducia
anche nel caso in cui “il titolare di beni se ne dichiari fiduciario per il
perseguimento di uno scopo nell’interesse di terzi beneficiari”. Viene così prevista
la possibilità di realizzare un trust autodichiarato, in cui la figura del fiduciario
coincide con il fiduciante, ma si realizza comunque l’efficacia segregativa
dell’istituto.
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La fiducia a scopo di garanzia
Infine, una specifica disciplina dovrà essere dettata per il
contratto di fiducia avente scopo di garanzia ed il contratto di
fiducia avente scopo assistenziale. Per quanto concerne il primo,
lo schema di legge Comunitaria fissa una serie di vincoli al
legislatore delegato, il quale dovrà, tra le altre cose, prevedere
che il fiduciante agisca per scopi inerenti la propria attività
personale o imprenditoriale e che risulti dal contratto a pena di
nullità l’importo garantito.
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La fiducia a scopo assistenziale
Per quanto riguarda la fiducia “assistenziale”, il valore dei beni
conferiti non potrà eccedere i bisogni del beneficiario e dovranno
essere rispettati i diritti dei legittimari, ad eccezione dell’ipotesi in
cui il beneficiario sia una persona disabile in cui entrambe le
disposizioni potranno essere eccepite.
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UNIONE FIDUCIARIA
Per saperne di più sul Trust:
“PATRIMONI. STRUMENTI DI AMMINISTRAZIONE E PROTEZIONE”, di
V.Felline e F.Vedana, EGEA, seconda edizione, aprile 2009
“Fiducie v trust. Spunti per una riflessione sull’adozione di modelli
fiduciari in diritto italiano”, A.Gallarati, in Rivista Trusts e attività
fiduciaria 3/2010
Per eventuali richieste di chiarimenti:
Avv. Fabrizio Vedana
[email protected] - 02-72422216/333
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