Maila Ciucarilli
Il credito agrario
• L. 1760 del 1928
Le operazioni di credito agrario venivano
distinte in due categorie:
- prestiti d’esercizio: per fornire all’agricoltura
i mezzi necessari alla normale gestione
dell’azienda;
- prestiti di miglioramento: destinati ai
perfezionamenti colturali.
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• Dlgs 385/1993: Novità
- scompaiono gli organismi specializzati: tutte
le banche possono operare nel settore;
- art.43 TUB: il credito agrario si estende ai
finanziamenti destinati ad attività agricole,
zootecniche e connesse;
- possibilità di finanziamenti a breve, medio e
lungo termine purchè rientrino nell’esercizio
dell’agricoltura.
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• Def. di credito peschereccio: il credito che ha
per oggetto la concessione di finanziamenti
destinati alle attività di pesca e acquacoltura,
nonché connesse o collaterali.
• Def. di attività connesse o collaterali:
l’agriturismo, la manipolazione,
conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione dei
prodotti.
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Politica di sviluppo rurale 2007-2013
• E’ la politica voluta dall’UE per il miglioramento del
settore agricolo: si fonda su tre assi tematici:
- miglioramento della competitività del settore
agricolo e forestale;
- miglioramento dell’ambiente e dello spazio
rurale;
- miglioramento della qualità della vita nelle
zone rurali e diversificazione rurale.
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• Il 56% della popolazione dei 27 stati membri
dell’Unione Europea vive in zone rurali e
queste ultime rappresentano il 91% del suo
territorio.
Sviluppo rurale: settore di vitale importanza
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• Requisito Oggettivo: il credito agrario ha per
oggetto la concessione di finanziamenti
destinati alle attività: agricole e zootecniche,
agriturismo, manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione di prodotti agricoli, ma anche
sperimentazione nel comparto e risparmio
energetico (fotovoltaico).
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• Requisito soggettivo: i beneficiari dei
finanziamenti agrari sono tutti gli operatori
agricoli(IAP, Imprenditore Agricolo
Professionale): persone fisiche o giuridiche
che si dedicano alle attività agricole e
cooperative agricole o consorzi produttori ed
altre forme associative.
• Tipologie:
- a breve termine (fino a 18 mesi): acquisto
mezzi tecnici, conduzione, spese di
lavorazione di prodotti agricoli e acquisto
bestiame;
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- medio termine (oltre 18 mesi e fino a 60):
acquisto macchine ed attrezzature, acquisto
bestiame da riproduzione, piccolo
miglioramento, prestito di soccorso per
avversità atmosferica;
- lungo termine (oltre 60 mesi): acquisto terreni
agricoli, miglioramenti fondiari, costruzione
fabbricati rurali, consolidamento passività.
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• Garanzie:
- i finanziamenti possono essere assistiti da
privilegio legale sui seguenti beni mobili
dell’impresa: frutti pendenti, prodotti finiti,
bestiame, merci, scorte, materie prime,
macchine, crediti anche futuri derivanti dalla
vendita dei beni;
- ipoteca su immobili: si applicano le norme sul
credito fondiario;
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Garanzie per l’accesso al credito
- Sgfa Srl: Società gestione fondi per
l’agricoltura, società di scopo controllata al
100% dall’ISMEA.
- Gestisce gli interventi per il rilascio di
garanzie dirette e sussidiarie che il legislatore
ha attribuito ad ISMEA, mutuandoli dal
FIG(Fondo Interbancario di Garanzia).
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• A Sgfa sono state conferite dal 1 gennaio
2005, le attività di garanzia sul credito agrario
attribuite all’ISMEA dal D.L. 29 marzo 2004.
• D.L. 29/03/04 n.102: Nell’ISMEA è stata
incorporata la Sezione Speciale del Fondo
Interbancario di Garanzia (FIG).
• D.L. 14/03/2005 n.35: è stato soppresso il
Fondo Interbancario di Garanzia.
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• Tipologia di garanzie per agevolare l’accesso
al credito delle imprese agricole:
- sussidiarie: di tipo mutualistico, scattano
automaticamente per ripianare le perdite subite
dalle banche finanziatrici a conclusione delle
procedure esecutive nei confronti del
mutuatario;
- dirette (fideiussioni, cogaranzie,
controgaranzie): integrano la capacità dei
soggetti beneficiari di offrire garanzie alle
banche finanziatrici.
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Le garanzie dirette
• La garanzia diretta è disciplinata dal Decreto
del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 14 febbraio
2006; si divide in tre tipologie:
- Fideiussione
- Cogaranzia
- Controgaranzie
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La Fideiussione
• E’ rilasciata dalla Sgfa, previa istruttoria di
merito, ai soggetti beneficiari per le finalità e
nei limiti previsti dalla normativa in materia e
nel caso in cui il richiedente non disponga di
garanzie tali da assistere intergralmente il
finanziamento.
• E’ richiesta ad Sgfa dal soggetto beneficiario
tramite la banca finanziatrice.
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• La banca in virtù di tale fideiussione, in caso di
inadempimento del richiedente, può richiedere
direttamente alla Sgfa il pagamento della somma
garantita.
• La fideiussione della Sgfa:
- integra la capacità dei soggetti beneficiari di offrire
garanzie alla banca finanziatrice;
- riduce il costo dell’indebitamento a carico del
soggetto beneficiario per effetto del minor
assorbimento di patrimonio di vigilanza bancario;
- protegge le banche finanziatrici dal rischio di credito.
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La Cogaranzia
• Viene rilasciata da Sgfa quando si affianca ad
altra analoga garanzia rilasciata da un confidi
agricolo.
• E’ richiesta alla Sgfa direttamente dal confidi
agricolo.
• La banca finanziatrice può richiedere, in caso
di inadempimento del debitore principale, il
pagamento della somma garantita sia al confidi
che alla Sgfa.
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La Controgaranzia
• E’ prestata da Sgfa su richiesta di un confidi agricolo,
previa istruttoria di merito, a fronte degli impegni per
garanzia da questo assunti in favore dei soggetti
beneficiari, per le finalità e nei limiti previsti dalla
normativa in materia.
• Tale garanzia protegge la banca dal rischio di
inadempimento del confidi (garante principale).
• Il pagamento della controgaranzia può essere
richiesto dalla banca in seguito al mancato pagamento
della garanzia sottostante da parte del confidi agricolo
controgarantito.
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Soggetti Beneficiari
• Possono usufruire della garanzia diretta SGFA le
micro, piccole e medie imprese, che rientrino nella
definizione di imprenditore agricolo.
• La garanzia non può eccedere 1 mln di € nel caso di
piccole o micro imprese e di 2 mln di € per medie
imprese.
• La garanzia può essere rilasciata min per il 35% max
70-80% dell’importo: ciò in base al richiedente e allo
scopo del finanziamento.
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Agricoltore
Giovane Agricoltore
Micro
Piccola
Impresa
70%
1.000.000
80%
1.000.000
Media
Impresa
70%
2.000.000
80%
2.000.000
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• Finalità ammissibili:
- realizzazione di opere di miglioramento fondiario;
- ricerca, sperimentazione, innovazione tecnologica e
valorizzazione commerciale dei prodotti;
- costruzione, acquisizione o miglioramento di beni
immobili per lo svolgimento di attività agricole o
connesse;
- acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo
svolgimento delle attività agricole;
- operazioni di trasformazione del debito, in particolare
a lungo termine di precedenti passività contratte a
breve e medio termine.
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• Possono operare con la garanzia diretta Sgfa
tutte le banche autorizzate all’operatività nel
territorio italiano.
• I costi sono commisurati al rischio rilevato per
la singola operazione da garantire.
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I finanziamenti in agricoltura