Lorenzo Benatti
[email protected]
Parma 20 aprile 2010
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13 aprile 2010 ore 9.00-11.00,
14 aprile 2010 ore 9.00-11.00,
15 aprile 2010 ore 9.00-13.00,
20 aprile 2010 ore 9.00-11.00,
22 aprile 2010 ore 9.00-13.00,
27 aprile 2010 ore 9.00-11.00,
28 aprile 2010 ore 9.00-11.00,
29 aprile 2010 ore 9.00-13.00,
3 maggio 2010 ore 9.00-11.00,
4 maggio 2010 ore 9.00-11.00,
10 maggio 2010 ore 9.00-11.00,
11 maggio 2010 ore 9.00-11.00.
 La
costituzione economica comunitaria
adotta è il «principio di economia di
mercato aperta in regime di concorrenza».
 Il
mercato costituisce uno strumento per
il
raggiungimento
delle
finalità
fondamentali dell’Unione, adempiendo ad
una funzione sociale: sviluppo del sistema
economico e selezione degli imprenditori
in
competizione,
attuando
una
distribuzione della ricchezza.
 La
globalizzazione comporta il declino di
tradizionali dogmi, quali il dogma della
statualità del diritto e quello della sua
nazionalità. Il futuro che ci attende si
riassume nella formula del “villaggio
globale”, coniata da Powers: una società
senza Stato, che ha dimensioni planetarie ed
è retta da un proprio diritto, che è un diritto
transnazionale a formazione spontanea,
detto nuova lex mercatoria.
 Il
nuovo scenario è estremamente innovativo.
Gli Stati, per l’avvento della globalizzazione,
perdono sempre più potere e questo a causa
dell’avvenuta formazione di organizzazioni
transnazionali …. Le transazioni hanno natura
transnazionale e lo stato nel legiferare non
può andare al di fuori del territorio statale.
Servirebbero istituzioni sovrannazionali.
 L’avvento
del commercio internazionale pone
sempre più il bisogno di uniformare le leggi
di ogni stato in modo da migliorare gli scambi
in termini di efficienza ed efficacia.
 Con lo sviluppo dei mercati globali si assiste
ad un lento ritorno verso l’origine della legge
del mercato, lo stato retrocede vincolato dai
propri confini e le discipline degli scambi
tornano
lentamente
in
mano
ai
commercianti.
 La
legittimazione del diritto transnazionale
deriva ancora dalla volontà dei singoli stati
nazionali di regolamentare materie per le
quali non hanno autorità, poiché sono
materie che riguardano espressamente le
relazioni con altri stati sovrani e/o soggetti
economici di altri stati sovrani. Ciò si
realizza attraverso strutture sovrannazionali
operanti su specifiche materie, formate dagli
stati interessati.
 Il
rischio è che i commercianti facciano leggi
a vantaggio dei propri interessi.
 Occorrerebbero leggi a livello globale per
non lasciare che i più forti facciano come
vogliono.
 Una società senza Stato rischia di essere una
società dove i più forti e benestanti
infieriscono ulteriormente sulla parte di
società più debole e povera e che a quel
punto si troverebbe in condizioni disperate.
 La
globalizzazione porterà ad un “villaggio
globale”, ma è dubbio che il mercato globale
sia in grado di autoregolamentarsi lasciando gli
Stati totalmente al di fuori di ogni decisione
economico-politica.
 No! La globalizzazione non comporta un declino
dei tradizionali dogmi perché all’interno di ogni
singolo Stato, tali dogmi, si dovranno (per
quanto consentito) cercare di rispettare il più
possibile. Saranno sempre i governi degli Stati a
prendere le decisioni opportune per quanto
riguarda il diritto.
È
molto improbabile che si realizzi una
globalizzazione giuridica perché tra gli Stati
ci sono troppe differenze.
 Bisogna verificare se i benefici di un diritto
transnazionale superano i costi.
 Affidarsi
alla lex mercatoria sarebbe
sbagliato in quanto il mercato anche se
globale necessita sempre un insieme di leggi
e di istituzioni non di categoria che a livello
statale e internazionale si interessino degli
scambisti tutelandoli.
 La
globalizzazione, passando attraverso una
fase iniziale di integrazione dei mercati,
porterà alla formazione di una struttura
sovra-nazionale per il diritto e per tutte le
componenti dell’ambiente socio-economico.
Ciò è già iniziato con la formazione di
organismi come l’UE, il NAFTA ecc. C’è la
certezza
che,
partendo
da
spinte
commerciali si arriverà ad una società nuova
e globalizzata.
 Non
possiamo parlare di una costituzione
economica mondiale.
 Molti elementi del diritto del commercio
internazionale si applicano anche al
commercio all’interno dell’Unione Europea
che generalmente accoglie le regole di tale
diritto.
 In campo internazionale operano diverse
organizzazioni: alcune nazionali, alcune
internazionali espresse dai governi degli stati
altre non governative.

La materia è disciplinata dal DPR 31 marzo 1988, n. 148 e successive
modifiche. L’attività pubblica nel commercio estero si esplica
attraverso :
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Ministero del Commercio Internazionale, coordina e da esecuzione ai
programmi nazionali di importazione ed esportazione, ecc. Al Ministero
spettano anche compiti di:
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rappresentanza del Paese nelle istituzioni multilaterali (OMC, OCSE, UE, ecc.),
attività negoziale intergovernativa (anche attraverso l’ICE),
gestione degli strumenti di agevolazione e di spesa a sostegno delle esportazioni,
promozione delle politiche di investimento all’estero.
Istituto Nazionale per il Commercio estero (ICE), ente pubblico, ha il
compito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e
commerciali italiani con l’estero.
 Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE spa),
sostiene l’esportazione. Attraverso la SACE, lo Stato incentiva (o
disincentiva) il commercio verso dati Paesi, assumendo in assicurazione
e/o in riassicurazione i rischi cui sono esposti gli operatori italiani nei loro
scambi e/o negli investimenti all’estero.
 Camere di Commercio, attribuiscono il numero meccanografico alle
imprese che operano con l’estero, rilasciano i certificati di origine delle
merci, la dichiarazione di congruità dei prezzi. Le camere di commercio
italiane all’estero e quelle estere in Italia sono invece enti associativi di
diritto privato che forniscono servizi di consulenza import-export.

Organizzazione delle nazioni unite (ONU), i cui principali organi
sono:
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Assemblea generale, non è il legislatore mondiale: le sue risoluzioni pur
avendo un peso politico sono prive di carattere giuridico vincolante. Lo
stesso vale per le Dichiarazioni di principi, ma queste ultime
contribuiscono alla formazione del diritto internazionale consuetudinario.
Consiglio di Sicurezza, ha il compito di mantenere la pace e la sicurezza
internazionale. Conta 15 membri di cui 5 permanenti.
Corte internazionale di giustizia, ha sede all’Aja ed è composta da 15
giudici nominati per nove anni dall’Assemblea e dal Consiglio di sicurezza.
La corte può decidere secondo diritto e secondo equità se ciò viene
richiesto dalle Parti. Le sentenze della Corte sono vincolanti.
Segretariato delle Nazioni Unite è la struttura amministrativa
dell’organizzazione ed è guidato dal Segretario generale, eletto per 5
anni dall’Assemblea generale su proposta del Consiglio.
Consiglio economico e sociale, conta 54 membri, si riunisce annualmente
e coordina le attività economiche e sociali delle Nazioni Unite e delle sue
istituzioni specializzate, che sono organizzazioni intergovernative
autonome, dotate di personalità giuridica propria e legate all’ONU
tramite apposito accordo di collegamento: Organizzazione mondiale sella
sanità (WHO), Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la
scienza e la cultura (UNESCO), Organizzazione mondiale per il Turismo
(OMT), Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO),
Organizzazione internazionale per il lavoro (ILO), il Fondo Monetario
Internazionale ed il gruppo della Banca Mondiale, ecc.
Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO), che ha
assorbito il vecchio GATT. Il WTO oltre ad organizzare la
negoziazione di accordi in materia tariffaria tra i suoi
Membri, funge da quadro istituzionale comune per la
gestione delle relazioni tra i suoi Membri nelle questioni
relative agli strumenti giuridici ad esse attinenti. Organi:
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Conferenza dei Ministri, che si riunisce almeno una volta ogni due
anni ed è abilitata a prendere decisioni su tutte le questioni
relative agli accordi internazionali.
Consiglio Generale si occupa della gestione quotidiana degli
accordi, comprende i rappresentanti di tutti i membri della WTO.
Funge anche da Organo di risoluzione delle controversie e da
Organo di controllo delle politiche commerciali, rispettivamente
per decidere le controversie tra i Membri e per analizzare
periodicamente le politiche commerciali.
Consiglio del commercio delle merci, Consiglio per il commercio
nei servizi e Consiglio per gli aspetti commerciali della proprietà
intellettuale. Gestiscono il funzionamento di ciascun accordo
della WTO. Ad essi si affiancano sei comitati che si occupano di
specifiche materie.
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Fondo Monetario Internazionali, istituito a seguito degli
accordi di Bretton Woods (1945). Ha come scopi: promuovere
le
operazioni
monetarie
internazionali,
facilitare
l’espansione e l’armonico sviluppo del commercio
internazionale, promuovere la stabilità dei cambi,
contribuire alla istituzione di un sistema multilaterale di
pagamenti, ecc. Gli organi sono: il Consiglio dei Governatori,
il Comitato esecutivo ed il Direttore generale
Banca Mondiale, costituita dopo la Conferenza di Bretton
Woods ed è formata da diversi enti di cui il principale è la
Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo.
Originariamente si occupava della ricostruzione dei Paesi
danneggiati dalla seconda guerra mondiale. Successivamente
la sua attività è stata rivolta alla riduzione del debito dei
Paesi in via di sviluppo; alla ricostruzione post–bellica; al
finanziamento delle forniture di beni di primaria importanza
(ad es. acqua, elettricità) e di infrastrutture; all’assistenza
dei Paesi dell’Europa orientale e dell’ex URSS. La BIRS è
formata da un Consiglio dei Governatori, da un Consiglio di
Amministrazione, da un Presidente e da un Tribunale
Amministrativo.
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Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
(OCSE) nata nel 1960, promuove, con attenzione ai paesi in
via di sviluppo, la massima espansione possibile
dell’economia degli Stati membri (prevalentemente gli stati
del nord del mondo) su base multilaterale e non
discriminatoria cercando di eliminare o, comunque, di
ridurre gli ostacoli di qualsiasi tipo agli scambi
internazionali. Gli organi sono il Consiglio, il Comitato
esecutivo ed il Segretario generale.
Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC), sede
a Vienna. Coordina le politiche petrolifere dei suoi membri
per stabilizzare i prezzi ed i livelli produttivi.
NAFTA, trattato economico tra USA, Canada e Messico
firmato nel 1992, per la creazione di un’area di libero
scambio mediante la progressiva eliminazione delle barriere
doganali.
ASEAN, istituita nel 1967 tra Paesi dell’estremo oriente per
favorire la cooperazione economica tra i Paesi membri e gli
scambi commerciali con la UE. Ha programmato la creazione
di un’area di libero scambio.
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UNIDROIT, Istituto Internazionale per l’unificazione e del diritto
privato, istituto nel 1926, ha sede a Roma. Compie studi di diritto
comparato al fine di elaborare progetti di Convenzioni di diritto
uniforme. Recentemente ha elaborato anche strumenti non
vincolanti: leggi modello e i Principi Unidroit sui contratti
commerciali internazionali.
UNICTAD, istituita dall’ONU nel 1964, costituisce la principale sede
internazionale in cui vengono discusse le problematiche dei Paesi in
via di sviluppo e, più in generale, la loro partecipazione al
commercio internazionale. Ha sede a Ginevra.
UNCITRAL, istituita dall’ONU nel 1966, al fine di promuovere la
codificazione e una più ampia accettazione di termini commerciali
internazionali, clausole, usi e pratiche.
Conferenza permanente dell’Aja di d.i.pr., è una conferenza, oggi,
permanente che intende lavorare per la progressiva unificazione
delle norme di diritto internazionale privato.
G8, è il gruppo informale dei Paesi più industrializzati del mondo,
che periodicamente di riunisce al fine di coordinare una politica
economica comune.
Sono state avviate forme di integrazione economica in America
Latina e Caraibica e in Africa.
……
Sono associazioni di diritto interno con attività
internazionale. Esse generalmente elaborano modelli
contrattuali, identificano le best practices, predispongono
regole di business ethics e codificano (in forma privata) gli
usi del commercio internazionale. Spesso esse si occupano
anche di amministrare la risoluzione delle controversie
intervenute tra i propri membri attraverso arbitrati o
ricorrendo agli ADR methods.
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International Accounting Standard Board (IASB), determina i
principi contabili internazionali. A livello comunitario i principi
emanati dallo IASB sono stati recepiti come principi contabili
internazionali applicabili nell’Unione con il Reg. (CE) 1606/02.
Fédération Internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC),
provvede fin dal 1957 alla predisposizione di contratti tipo in
materia di appalti internazionali.
International Standard Organisation (ISO), costituita a Ginevra
nel 1947, codifica, attraverso le “norme ISO”, le specifiche
tecniche destinate ad essere utilizzate in tutto il mondo nella
definizione e nelle realizzazione delle caratteristiche qualitative
delle merci.
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Camera di Commercio Internazionale (CCI o ICC),
costituita nel giugno del 1920. La CCI svolge un ruolo
consultivo di massimo livello presso l’ONU e le
istituzioni specializzate. La CCI svolge molteplici
attività nel campo del commercio internazionale. Sono
membri delle CCI le associazioni industriali e bancarie
dei principali Paesi, le Camere di Commercio, singole
imprese e società che esercitano il commercio
internazionale. Gli organi della CCI sono il Consiglio
mondiale, il Comitato direttivo, il Segretariato
internazionale, entro cui operano le commissioni
permanenti e, infine, la Corte internazionale di
arbitrato. La CCI ha elaborato e periodicamente
aggiorna modelli contrattuali uniformi e clausole,
regole uniformi e codici di condotta, sulla base di
un’estesa consultazione con gli operatori del
commercio mondiale. Tra i tanti modelli si può
ricordare l’ICC model internationl sale contract (ICC
Pub. n. 556) in materia di vendita internazionale.
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Negli ordinamenti giuridici moderni, la sovranità appartiene ai
singoli Stati nazionali che soli hanno il potere legislativo
originario ed il potere di applicare il diritto in modo coattivo ai
cittadini. Non vi è un’autorità internazionale, che formi le
leggi e ne imponga l’applicazione.
Non vi è perciò una costituzione economica universale. Ciò
nonostante esiste un diritto dei mercati internazionali, è un
ordinamento giuridico imperfetto, mancando di organicità ed
essendo tuttora in una fase fortemente evolutiva.
Esso è delineato attraverso convenzioni internaziona-li,
modelli e usi uniformi codificati e disposizioni di diritto
internazionale privato dei singoli Paesi.
Mancando un’autorità potestativa universale, i mercati
internazionali
sono
caratterizzati
da
una
struttura
concorrenziale e tendenzialmente libertaria.
Delle discipline caratteristiche del diritto del mercato è molto
approfondita quella sulla contrattazione uniforme, oltre a
quella sulla giurisdizione.
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Qual è la legge applicabile agli scambi attuati nel mercato
internazionale?
Una primo modo di rispondere a questa domanda è quello di
ricorrere all’autorità di uno Stato nazionale applicando le regole
di diritto internazionale privato.
Con le norme di diritto internazionale privato (dette anche
norme di conflitto) ciascuno Stato – ordinamento regola quei
rapporti (inclusi quelli derivanti dal commercio internazionale)
che “presentano qualche carattere di estraneità rispetto
all’ordinamento statale” disciplinando sia la giurisdizione che il
diritto applicabile a quei rapporti.
Il giudice di un Paese, cui viene sottoposta una determinata
causa inerente il commercio internazionale, può essere chiamato
a deciderla sulla base del diritto sostanziale di un altro
ordinamento statale.
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Il giudice deve ritenere di essere competente a decidere
sulla quella causa. Le norme di diritto internazionale
privato si occupano di stabilire anche quando un giudice ha
tale competenza. A tal fine si deve tener conto anche
delle norme di diritto processuale di ogni stato.
Nel valutare la competenza, il giudice deve considerare
anche le norme del diritto sostanziale ipoteticamente
applicabili alla controversia: ad esempio quando la
competenza giurisdizionale dipenda dal luogo dove deve
essere eseguita un’obbligazione contrattuale, occorrerà
innanzitutto chiedersi, in base al diritto sostanziale che il
giudice applicherebbe al contratto stesso, quale sia tale
luogo.
Nulla esclude che più giudici di Stati diversi si possano
considerare competenti a decidere la controversia, e
potrebbe teoricamente accadere anche che nessun giudice
si reputi competente a decidere.
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Una volta ottenuto un provvedimento giurisdizione,
occorrerà darvi esecuzione nei confronti del debitore.
L’esecuzione dovrà avvenire dove il debitore ha beni sui
quali rivalersi, e richiederà l’intervento delle autorità
dello Stato in cui tali beni si trovano, che potrebbe essere
diverso da quello del giudice che ha emanato il
provvedimento.
Chi agisce in giudizio deve preliminarmente accertarsi che
le pronuncia richiesta al giudice adito si presti ad essere
eseguita coattivamente nei confronti della sua
controparte. Quest’ultima questione è quella che deve
essere affrontata per prima.
Le norme di diritto internazionale privato generalmente
prevedono disposizioni rivolte ad agevolare l’esecuzione
delle sentenza.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
La parte valuta in quale Paese od in quali Paesi possono essere
aggrediti beni del debitore per soddisfarsi,
la parte verifica se un giudice di quel Paese, in base alle norme di
diritto internazionale privato e di diritto processuale possa essere
adito per pronunciarsi sulla controversia, oppure se sia possibile adire
un giudice di altro Paese sapendo che l’eventuale pronuncia favorevole
sarà agevolmente eseguita nel Paese nel quale il debitore possiede
beni da aggredire,
il giudice adito, valutata la propria competenza sulla base del diritto
internazionale privato e del diritto processuale dello Stato cui
appartiene,
il giudice che si sia ritenuto competente determina la legge applicabile
alla controversia,
il giudice deve decide la causa sulla base della legge sostanziale
ritenuta applicabile,
la parte vittoriosa deve ottenere l’esecuzione della sentenza
avvalendosi della legge dello Stato nel quale il debitore dispone di beni
aggredibili.
Lorenzo Benatti
[email protected]
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Lezione 20-04-2010 - Dipartimento di Economia