Periodico informativo n. 36/2015
Il volume di affari e i ricavi
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento intendiamo informarLa che ad inizio
dell’anno è richiesta la verifica dell’ammontare dei ricavi/volume d’affari dell’anno
precedente al fine di “confermare” la tenuta della contabilità semplificata e
l’effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali.
Contabilità semplificata
La tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di
persone ed enti non commerciali è subordinata al rispetto di determinati limiti di ricavi
conseguiti nell’anno precedente.
Il limite di ricavi, differenziato a seconda del tipo di attività esercitata (prestazioni di
servizi/altre attività) è così individuato:
PRESTAZIONI DI SERVIZI
RICAVI NON SUPERIORI A € 400.0000
ALTRE ATTIVITÀ
RICAVI NON SUPERIORI A € 700.000
Per la verifica del regime contabile adottabile nel 2015, assume rilevanza
l’ammontare dei ricavi conseguiti nel 2014.
Per individuare i “ricavi” vanno considerati, ad esempio:
i corrispettivi delle cessioni di beni/servizi alla cui produzione/scambio è diretta
l’attività dell’impresa;
SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA
Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]
i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri
beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati
nella produzione;
l’assegnazione dei predetti beni ai soci / autoconsumo del titolare;
la destinazione dei predetti beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
i contributi in c/esercizio a norma di legge.
Per i contribuenti che soddisfano i predetti limiti la contabilità semplificata rappresenta
il “regime naturale”. Per tenere la contabilità ordinaria è necessario esercitare un’apposita
opzione con le modalità previste dal D.P.R. n. 442/97, ossia comportamento concludente
e comunicazione nel mod. IVA dell’anno in cui l’opzione è esercitata, barrando l’apposita
casella del quadro VO.
Si rammenta che l’opzione ha una durata minima di 1 anno ed è valida fino a revoca.
Liquidazioni Iva trimestrali
È inoltre consentito alle imprese/lavoratori autonomi che nell'anno precedente
hanno realizzato un volume d'affari non superiore a determinati limiti di liquidare l’IVA
trimestralmente maggiorando il saldo della liquidazione degli interessi dell’1%.
Il limite di volume d’affari il cui mancato superamento consente l’accesso alle
liquidazioni IVA trimestrali è stato parificato alle soglie di ricavi relative alla tenuta della
contabilità.
Con riferimento alla periodicità delle liquidazioni IVA è necessario continuare a verificare il
volume d’affari realizzato nell’anno precedente. Per il 2015 va quindi fatto riferimento al
volume d’affari 2014.
Pertanto:
LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2015
VOLUME D’AFFARI 2013 NON SUPERIORE A:
€ 400.000 (PRESTAZIONI DI SERVIZI);
€ 700.000 (ALTRE ATTIVITÀ).
SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA
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Check list raccordo volume affari e ricavi
Al fine di individuare correttamente gli importi rilevanti Vi comunichiamo che il
volume d’affari risultate dalla Dichiarazione IVA corrisponde a quello indicato di seguito e
pertanto Vi chiediamo di compilare la check list di seguito riportata per individuare
l’importo corretto dei ricavi da considerare.
DITTA:
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Volume d’affari da quadro operazioni attive imponibili
dichiarazione Iva
· Acconti fatturati nell'anno non ancora costituenti ricavi.
· Acconti di anni precedenti di competenza dell'anno.
· Fatture da emettere al 31.12 dell’anno precedente.
· Fatture da emettere dell’anno in corso.
·Sconti e abbuoni per i quali il contribuente non si è avvalso della
procedura,facoltativa, di riduzione della base imponibile.
· Sconti e abbuoni, non previsti contrattualmente, per i quali non
è
ammessa
la procedura di riduzione della base imponibile.
· Note di accredito con recupero dell’IVA ai sensi dell’art. 26, c. 2,
emesse
oltre l’anno in cui è stata effettuata l’operazione originaria.
· Note di accredito con recupero dell’IVA ai sensi dell’art. 26, c. 3,
emesse
entro un anno dall’operazione originaria ma nell’esercizio
successivo.
· Interessi su dilazioni di pagamento (art. 10 D.P.R. 633/1972).
·Omaggi indicati in fattura ed assoggettati ad IVA
(di importo superiore a € 25,82-€ 50,00)1.
·Valori dei beni ceduti a titolo di sconto (sconto merce) soggetti
ad
IVA
(in quanto aventi aliquota superiore a quella del bene fatturato o
in
assenza
di originaria previsione contrattuale).
· Cessioni di terreni non edificabili (non immobilizzazioni), in
quanto
non
costituiscono cessioni di beni ai fini IVA [art. 2, lett. c) D.P.R.
633/1972].
· Proventi soggetti all'imposta sugli intrattenimenti, con regime
Siae.
SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA
Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]
ANNO: ...............
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·Altri:
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Ricavi e proventi (Sez. A Conto economico)2
(=)
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Nota1: € 25,82 fino al 12.12.2014, € 50,00 dal 13.12.2014 (modificato dal D. Lgs. 175/2014)
Nota2:
•
•
A5
- contributi c/esercizio.
A1
Altri
ricavi
Ricavi
e
prontevi
caratteristici
esclusi:
plusvalenze;
Flavia Valmorra - Roberto Garavini
Ravenna, 09 marzo 2015
SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA
Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]
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