ALLEGATO 12
VALORE MINIMO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE DEI GENERATORI
DI CALORE RILEVATO NEL CORSO DEI CONTROLLI
1) Rendimento minimo dei generatori di calore
Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli di cui al punto 8.8 dell’Atto, misurato alla
massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in
conformità alle vigenti norme tecniche UNI, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati di
seguito:
1.a) Generatori di calore ad acqua calda
a) per i generatori di calore installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore di due punti
percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai
sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modifiche per caldaie standard della medesima potenza;
b) per i generatori di calore installati a partire dal 29 ottobre 1993 e fino al 31 dicembre 1997, non
inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi
dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modifiche per caldaie standard della medesima potenza;
c) per i generatori di calore installati a partire dal 1 gennaio 1998, non inferiore al valore minimo del
rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell’articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche per caldaie della
medesima potenza coerentemente con il tipo di caldaia installato: caldaie standard, caldaie a
bassa temperatura e caldaie a condensazione;
d) per i generatori di calore installati a partire dall’8 ottobre 2005, non inferiore di un punto
percentuale rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale definito
con la formula: X+2 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del
singolo generatore, espressa in kW, ed X vale 90 per le caldaie a condensazione, e vale 88 per
tutte le altre tipologie di caldaie. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo
corrispondente a 400 kW.
1.b) Generatori di calore ad aria calda (inclusi convettori e ventilconvettori)
a) per i generatori di calore installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore a sei punti
percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato
all'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modifiche;
b) per i generatori di calore installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore a tre punti percentuali
rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all’allegato
E del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche.
2) Risultati dei controlli di efficienza energetica
I risultati del controllo di efficienza energetica devono essere registrati e comunicati con le modalità
previste al punto 8.12 dell’Atto. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare
superiore o uguale a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere conforme al
modello di cui all’allegato 10. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare
inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere conforme al modello di cui
all'allegato 11.
L'originale del rapporto sarà allegato ai libretti di cui all'art. 11, comma 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e all’Attestato di certificazione energetica dell’edificio, se
esistente.
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Ai sensi del punto 5.8 dell’Atto, la validità massima del medesimo attestato di certificazione è
confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di
efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di
climatizzazione asserviti agli edifici, ai sensi del punto 8 dell’Atto..
Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31
dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le
predette operazioni di controllo di efficienza energetica: a tal fine, l’operatore che ha eseguito il
controllo di efficienza energetica dell’impianto informa il soggetto certificatore che ha emesso
l’attestato di certificazione, il quale è tenuto a comunicare all’Organismo Regionale di Accreditamento
i termini di decadenza dell’attestato di certificazione, sulla base della procedura telematica all’uopo
predisposta.
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