Proposta di d.d.l. di recepimento nell’ordinamento regionale siciliano
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA
del Testo Unico dell’Edilizia emanato con il D.P.R. 6 giugno 2001,
n.380
con
sostituzioni,
modifiche
ed
integrazioni
per
il
coordinamento e la armonizzazione con la disciplina regionale in
materia di edilizia
ART. 1
L’art. 1 recepisce espressamente ed in maniera dinamica il Testo Unico
Applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 6
della Edilizia, il quale troverà applicazione in Sicilia con le modifiche ed
giugno 2001, n. 380
integrazioni apportate dalla legge di recepimento. (Dalla RELAZIONE)
Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia” e successive modifiche ed integrazioni, trova
applicazione in Sicilia con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di
cui alla presente legge.
ART. 2
Definizioni – modifiche e integrazioni all’art. 3 del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380
L’art. 2 integra la definizione degli “interventi di ristrutturazione
edilizia” di cui all’art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 380 del 6 giugno
2001 ed è funzionale alla qualificazione di tale tipologia di interventi
edilizi discendente dalla introduzione della disciplina delle “opere di
All’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al comma 1, alla lettera recupero volumetrico” di all’art. 9, il quale a sua volta introduce, in
d) dopo le parole “normativa antisismica” sono aggiunte le seguenti seno al D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, l’art. 22 bis ed integra
parole:
trasposizione, con modifiche, al testo dell’art. 18 della legge regionale
“nonché le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi, negli edifici 16 aprile 2003, n. 4. (Dalla RELAZIONE)
destinati in tutto o in parte a residenza, dei sottotetti”
ART. 3
Attività edilizia libera – modifiche e integrazioni all’art. 6 del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380
1. L’art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. è recepito con le
modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo.
2. Il comma 1 dell’articolo 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è
sostituito dal seguente:
“1. Nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici e delle
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività
edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza
energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e s.m.i., i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo
abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b)
gli interventi volti all’eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo
che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca
di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio
dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli
interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in
muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
L’art. 3 recepisce l’art. 6 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001,
integrando la elencazione ivi recata degli interventi di “edilizia libera”
con le fattispecie di cui al previgente art. 5 della L.r. n. 37 del 10 agosto
1985. Tale norma precisa in maniera definitiva quali interventi edilizi
sono realizzabili senza il previo rilascio di titolo edilizio ovvero senza
previa D.I.A.. (Dalla RELAZIONE)
f) recinzione di fondi rustici.
g) strade poderali;
h) opere di giardinaggio;
i) risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche se
occorrano strutture murarie;
l) cisterne ed opere connesse interrate;
m) opere di smaltimento delle acque piovane;
n) opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da
effettuarsi in zone agricole”.
3. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380 è così sostituita:
“a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b)”.
4. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 6 del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 sono aggiunte le seguenti:
“a – bis) le opere interne alle costruzioni che non comportino
modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti
pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del
numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso
delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino
pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli
immobili compresi nelle zone indicate alla lett. A dell'art. 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie
caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione della presente
lettera non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o
lo spostamento di pareti interne o di parte di esse.
5. Al comma 2 dell’articolo 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono
aggiunte le seguenti lettere:
“f) gli impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
g) l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione adibiti ad NOTA ANCE PALERMO
Il comma 2 dell’articolo 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 elenca gli
uso non abitativo;
interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo previa
comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte
dell’interessato all’amministrazione comunale.
Inserire tra tali interventi anche l’”l'impianto di prefabbricati ad una sola
elevazione adibiti ad uso non abitativo” si presta ad abusi per cui, in teoria
qualunque capannone prefabbricato di qualsiasi dimensione potrà essere
realizzato senza alcuna autorizzazione;
h) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o
esposizioni di merci a cielo libero;
i) la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi
rustici di cui al comma 1 lett. f)
l) la costruzione di strade interpoderali o vicinali.”
ART. 4
Introduzione dell’art. 8 bis del D.P.R 6 giugno 2001, n. 380
1. Dopo l’art. 8 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è introdotto il
seguente articolo:
Art. 8 bis – Cave.
1. Fatta salva la specifica disciplina in materia, l’apertura delle cave
non è soggetta al rilascio di permesso di costruire, bensì subordinata
ad un attestato da parte del comune di non incompatibilità con gli
strumenti urbanistici vigenti nonché all'approvazione da parte del
comune dello studio di fattibilità e del progetto di massima di cui alla
lett. d dell'art. 12 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.
2. Le decisioni, positive o negative, di cui al comma precedente,
devono essere assunte entro sessanta giorni dalla data di trasmissione
della documentazione da parte del distretto minerario. Decorso tale
termine, provvede in via sostitutiva, entro i successivi trenta giorni,
l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente a mezzo di
commissario ad acta”.
L’art. 4 disciplina le competenze del Comune in seno alla procedura di
autorizzazione di una peculiare attività di trasformazione del territorio,
quale è quella discendente dalla apertura e coltivazione di cave. Tale
disposizione recepisce la disciplina di cui all’art. 39 della legge
regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed introduce l’art. 8 bis del D.P.R. n.
380 del 6 giugno 2001. (Dalla RELAZIONE)
ART. 5
Soggetti titolati alla richiesta del permesso di costruire - modifiche e
integrazioni all’art. 11 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
1. L’art. 11 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. è recepito con le
modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo.
2. Al comma 1 dell’articolo 11 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il
seguente periodo: “Costituisce valido titolo quello che consente l’uso del
bene in relazione al quale si richiede il permesso di costruire. La qualità di
proprietario o di avente titolo deve essere documentata secondo le modalità
di legge”.
L’art. 5 modifica e precisa la definizione di soggetto titolato a richiedere il
permesso di costruire di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.
ART. 6
Ulteriore ipotesi di riduzione o esenzione dal contributo di costruzione modifiche e integrazioni all’art. 17 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
1. L’art. 17 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. è recepito con le
modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo.
2. All’articolo 17 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4 sono
aggiunti i seguenti:
L’art. 6, al comma 5, persegue la finalità di agevolare ed incentivare
l’insediamento di impianti produttivi nelle aree degli ex Consorzi per le aree
di sviluppo industriale, nella cui titolarità e gestione è subentrato o sta
subentrando l’IRSAP giusta legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, ovvero,
ancora, l’insediamento di imprese artigiane nelle c.d. aree P.I.P.. E’ chiaro
come la esenzione di tali operatori economici dal versamento degli oneri di
costruzione, costituisca incentivo alla apertura di nuove attività produttive e,
di conseguenza, alla realizzazione di nuovi impianti, ove le risorse non
destinate al pagamento dei costi di costruzione saranno impiegate per la
realizzazione di impianti più moderni e meno inquinanti e, comunque,
saranno disponibili per essere investite nell’attività imprenditoriale.
Con la disciplina di cui al comma 6, invece, si persegue la finalità di agevolare
l’attività residenziale sociale.
(Dalla RELAZIONE)
NOTA ANCE PALERMO
Il comma 1 dell’articolo 11 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 dice molto
chiaramente che :”Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario
dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”.
Ritenere “valido titolo quello che consente l’uso del bene in relazione al
quale si richiede il permesso di costruire” potrebbe far pensare che anche
chi ha un usufrutto o un comodato d’uso, addirittura un affitto (tutti titoli
che consentono l’uso) potrebbe essere abilitato a richiedere il permesso di
costruire. Una complicazione di cui non si sente la necessità
(Dalla RELAZIONE)
“5. Qualsiasi insediamento produttivo realizzato nelle aree di cui all’articolo
1, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, e successive
modifiche ed integrazioni, nonché quelli artigiani all’interno dei piani di
insediamento produttivo, sono esenti dal pagamento del contributo di
costruzione.
NOTA ANCE PALERMO
Il comma 1 dell’articolo 19 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 estende il
beneficio della riduzione degli oneri di urbanizzazione e tulle le “costruzioni
o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla
trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi”.
L’art. 6 della Legge regionale limita invece il beneficio dell’esenzione del
pagamento del contributo di costruzione solo alle attività che ricadono
nelle aree degli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale, ora IRSAP
giusta legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, ovvero nelle c.d. aree P.I.P.
La discriminazione nei confronti delle altre attività industriali, realizzate in
aree diverse (per esempio le zone D dei piani regolatori), appare
ingiustificata.
6. Il costo di costruzione non è dovuto e gli oneri di urbanizzazione sono
ridotti al quaranta percento in relazione ai permessi di costruire per
fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio, quando questi hanno
caratteristiche dell'edilizia residenziale sociale e i richiedenti non risultino
proprietari di altri immobili, nonché dalle cooperative edilizie a proprietà
divisa o indivisa che abbiano i requisiti per accedere ai contributi previsti
dalla legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia agevolata o
convenzionata, ivi comprese quelle che hanno già firmato le convenzioni con
i comuni, e da coloro che richiedono la concessione per alloggi aventi le
caratteristiche di superficie di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge 5
agosto 1978, n. 457.
ART. 7
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire – sostituzione art. 20
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
1. L’art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. è recepito quanto al
comma 13.
2. I commi da 1 a 12 non sono recepiti e sono sostituiti nel territorio della
Regione Siciliana dai seguenti:
“1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dai
soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico
corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli
elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri
documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una
dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto
agli strumenti urbanistici vigenti e alle altre normative di settore aventi
L’art. 7, modifica e sostituisce l’art. 20 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001
recante la disciplina del procedimento per il rilascio del permesso di
costruire.
In particolare, si sono voluti recepire gli aspetti procedurali connessi alla
introduzione nell’ordinamento regionale dello Sportello Unico dell’edilizia di
cui all’art. 5 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, con le esigenze di
semplificazione e celerità procedurale già perseguite dal Legislatore
regionale con l’art. 2 della Legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, da ultimo
modificata dall’art. 195 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.
In tale direzione muove la disciplina di cui al comma 2 che impone al
responsabile del procedimento di provvedere, entro dieci giorni dalla
presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di costruire, alla disamina
della documentazione presentata dall’istante al fine di provvedere, ove
necessario, alla sua immediata integrazione.
incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la
verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnicodiscrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica.
2. Lo sportello unico, all’atto della presentazione della domanda per il
rilascio del permesso di costruire, consegna una certificazione di ricevimento
comunicando all’interessato il nome del responsabile del procedimento, il
quale entro dieci giorni verifica la completezza della documentazione e
provvede, una sola volta, a richiedere eventuali integrazioni documentali, da
esitare entro i successivi dieci giorni. In questo caso il termine di conclusione
dell’istruttoria decorre dalla data di integrazione dei documenti.
3. Decorsi i predetti dieci giorni, ovvero dalla data di integrazione della
documentazione, lo sportello unico provvede a richiedere, ove previsti dalla
normativa vigente, tutte le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi,
comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, trasmettendo
alle stesse l’istanza e la relativa documentazione con le modalità stabilite dal
comma 4 – bis dell’art. 5. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine
cronologico di presentazione.
4. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione da parte delle amministrazioni
interessate della istanza e della relativa documentazione, si considerano
acquisite favorevolmente tutte le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi,
comunque denominati, ivi compresi quelli delle amministrazioni preposte
alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistica e
dei beni culturali e alla tutela ambientale. Nessun parere può essere
rilasciato oltre tale termine.
5. Nel caso in cui il responsabile del procedimento, al fine di acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati, da parte delle
amministrazioni competenti, decida di convocare conferenza di servizi in
luogo della attivazione del procedimento di cui al comma 4, i lavori della
stessa conferenza dovranno concludersi nel termine perentorio di sessanta
giorni dalla sua convocazione. Decorso tale termine si considera acquisito
l’assenso delle amministrazioni che non si sono pronunciate e si procede ai
sensi dei seguenti commi.
6. Il responsabile del procedimento, acquisiti, anche per silenzio ai sensi dei
precedenti commi 4 e 5, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente
Ed ancora, si vedano i commi 3 e 4, ai sensi dei quali il responsabile del
procedimento, decorso il termine di cui al comma 2 deve richiedere tutti i
nulla osta, pareri, assensi, previsti dalla legge, da acquisire entro i successivi
sessanta giorni, decorsi i quali nessun parere può essere ulteriormente
rilasciato. Tale fase procedimentale, peraltro, ove ritenuto necessario dal
responsabile del procedimento, potrà svolgersi anche mediante
convocazione di conferenza di servizi.
Incluso il termine di dieci giorni dalla conclusione della fase procedimentale
sopra descritta, si conclude il procedimento di rilascio del permesso di
costruire, sia in forma espressa (cfr. comma 6), che in forma tacita (cfr.
comma 7).
Si prevede, dunque, che, ordinariamente, l’iter procedimentale attivato con
la presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire si
concluda entro 80 giorni dal suo inizio.
È ammessa una durata più lunga (ulteriori dieci giorni) al solo fine di attivare
procedure a tutela del privato istante, ove al secondo periodo del comma 6,
si richiede a questi di formulare osservazioni in caso di insorgenza di motivi
ostativi al rilascio del permesso di costruire.
Al comma 9, si fa salvo il potere dell’amministrazione di annullare il
permesso di costruire emanato a seguito del silenzio assenso di cui al comma
8, introducendo al contempo un termine congruo, 90 giorni, affinché
l’amministrazione attivi tale procedura di secondo grado.
In tal modo, pur non pregiudicandosi il potere di autotutela della pubblica
amministrazione, si garantisce ai privati la certezza del titolo edilizio acquisito
tacitamente, evitandosi i paradossi cui si assiste ogni qualvolta, pur essendo
decorso un ampio arco temporale dal tacito formarsi del titolo edilizio, la
amministrazione decida di avviare procedure di annullamento riguardanti
immobili già realizzati, con evidente pregiudizio in capo a chi, facendo
affidamento sul fatto di essere titolare di un valido titolo edilizio, ha all’uopo
investito ingenti somme.
Con tale intervento normativo si munisce di reale portata applicativa la
fattispecie della formazione tacita del titolo edilizio, ed in concreto, tanto i
privati cittadini che investono i propri risparmi nella costruzione della propria
casa di abitazione, che i soggetti che professionalmente operano nel settore
edilizio con diretto rischio economico, divengono titolari di un titolo edilizio
necessari e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente,
decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5 ovvero, se antecedente, dalla data di
acquisizione di tutti i pareri, formula nei successivi dieci giorni una proposta
di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare
all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il
termine di dieci giorni dalla proposta di cui al comma 4. Il termine di cui al
primo periodo è fissato in venti giorni con la medesima decorrenza qualora il
dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Dell'avvenuto rilascio del
permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante pubblicazione nei
siti istituzionali on line. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel
cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal
regolamento edilizio. Il permesso di costruire deve essere trascritto, a cura
dello Sportello unico, e a spese del richiedente, nei registri immobiliari in
modo da risultare sia la destinazione dell’immobile sia le aree di pertinenza
asservite all’immobile stesso.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto
motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-assenso.
9. Nell’ambito del procedimento regolato dal presente articolo, finalizzato al
rilascio del permesso di costruire, il termine, qualificabile come ragionevole
ai sensi dell’art. 21 – nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., entro il quale
l’amministrazione può esercitare il proprio potere di annullamento in
autotutela è fissato in novanta giorni decorrenti dalla formazione del silenzio
assenso sulla istanza presentata ovvero dal rilascio del permesso di costruire.
Decorso tale termine si ritiene definitivamente consumato il potere di
autotutela dell’Amministrazione ed il permesso di costruire, anche
tacitamente rilasciato ai sensi dei precedenti commi, si consolida
definitivamente.
10. La mancata emanazione del provvedimento costituisce elemento di
valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità
disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
certo e non più annullabile una volta decorso il termine fissato dal comma 9
dell’articolo in esame.
Peraltro, a completamento del quadro sopra descritto, al fine di incentivare
la puntuale conclusione del procedimento da parte dei dirigenti o funzionari
responsabili del procedimento, si è previsto che la mancata emanazione del
provvedimento conclusivo del procedimento in esame costituirà elemento di
valutazione della performance personale, nonché della responsabilità
disciplinare e amministrativo contabile. (Dalla RELAZIONE)
NOTA
Il comma 4 prevede che “Decorsi sessanta giorni dalla ricezione da parte
delle amministrazioni interessate della istanza e della relativa
documentazione, si considerano acquisite favorevolmente tutte le intese, i
concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, ivi compresi
quelli delle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della
pubblica incolumità, alla tutela paesaggistica e dei beni culturali e alla
tutela ambientale”.
Tale previsione contrasta con il terzo comma, art. 16 L. 241/90: “Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che
debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini”.
Necessità approfondire la costituzionalità di tale previsione in relazione alla
competenza della Regione sulla “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei
beni culturali “, rimessa dalla lett. s) art. 117 alla competenza esclusiva
dello Stato.
NOTA ANCE PALERMO (ALLA NOTA DI SOPRA)
L’Art. 46 della
LEGGE 28 dicembre 2004, n. 17 “Disposizioni
programmatiche e finanziarie per l'anno 2005” già consente il silenzioassenso anche per le “autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a
vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico” , senza aver
sollevato problemi di costituzionalità
inadempiente.
11. In materia di rilascio del permesso di costruire il termine massimo entro il
quale tutte le amministrazioni coinvolte a qualsiasi titolo nel procedimento
debbono rilasciare intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque
denominati, è quello stabilito nel presente articolo per la conclusione
dell’istruttoria del procedimento volto al rilascio del permesso di costruire.
La presente norma stante il suo carattere di specialità prevale sulle rispettive
discipline di settore”.
ART. 8
Interventi subordinati a denuncia di inizio attività – modifiche e
integrazioni all’art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
1. L’art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. è recepito con le
modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo.
2. Al comma 3 dell’articolo 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunta la
seguente lettera:
“d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi di cui all’art. 22 bis del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nel testo vigente nella Regione Siciliana”
ART. 9
Opere di recupero volumetrico – introduzione dell’art. 22 bis del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380
Dopo l’articolo 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è introdotto il seguente
articolo:
“art. 22 bis Opere di recupero volumetrico.
1. Nel territorio della Regione Siciliana, negli edifici destinati in tutto o in
parte a residenza, le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi dei
sottotetti sono opere di ristrutturazione edilizia.
2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il
recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei sottotetti. Il recupero
volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la
sostituzione dei solai esistenti.
3. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli
edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo
piano dei medesimi edifici.
4. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché si assicuri per ogni
singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2, calcolata
L’art. 8, introduce tra le opere realizzabili con D.I.A. alternativa al permesso
di costruire le opere di recupero volumetrico già sopra menzionate con
riferimento all’art. 2. (Dalla RELAZIONE)
L’art. 9 descrive, infine, quali sono le opere di recupero volumetrico. Esse,
riguardano, in particolar modo i sottotetti e sono volte a ridurre il consumo
di territorio per mezzo dell’utilizzo a fini abitativi di tali volumi da cui
discende una minor esigenza di edificazione ex novo di nuove abitazioni.
(Dalla RELAZIONE)
dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50
per la superficie relativa.
5. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti devono avvenire
senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di
pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la
previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per
assicurare l'osservanza dei requisiti di areoilluminazione . Per gli interventi da
effettuare nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è obbligatoria, nei casi previsti
dalla legge, l’acquisizione del parere favorevole della competente
Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali. È fatto salvo l'obbligo delle
autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.
mm. ii. .
6. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il progetto di
recupero ai fini abitativi deve essere conforme alle prescrizioni tecniche in
materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e
regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi
energetici.
7. Le opere assentite ai sensi del presente articolo comportano la
corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché
del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 16,
calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le
opere di nuova costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata
al versamento al comune di una somma pari al 20 per cento del valore dei
locali oggetto di recupero desumibile dal conseguente incremento della
relativa rendita catastale che deve risultare dalla perizia giurata allegata alla
denuncia di attività o alla istanza di rilascio del permesso di costruire.
8. Il recupero abitativo di cui al presente articolo è consentito solo ove
risultino completati anche i prospetti dell'intero edificio e delle relative
pertinenze.”
ART. 10
Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia – Modifiche ed integrazioni
all’art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
1. L’art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. è recepito con le
L’art. 10 integra la disciplina dettata a livello nazionale dall’art. 27 del D.P.R.
n. 380 del 6 giugno 2001, precisando le modalità di notifica della ordinanza di
demolizione dell’opera abusiva ai soggetti interessati, nonché gli ulteriori
obblighi di comunicazione alle competenti autorità, ovvero ai soggetti
modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono
introdotti i seguenti commi:
“3 bis L'ordinanza viene notificata al proprietario e al titolare del permesso di
costruire, se diverso dal proprietario, nonché all'assuntore e al direttore dei
lavori che risultino dalla domanda di rilascio di permesso di costruire e dai
documenti in possesso del comune.
3 ter Detta ordinanza, annotata nel registro dei permessi di costruire, è
comunicata all'Intendenza di finanza, agli enti, agli uffici ed alle aziende di
credito competenti per la erogazione dei contributi o di altre provvidenze,
agli uffici competenti per la cessazione delle forniture o dei servizi pubblici
che siano stati ottenuti o che siano erogati in funzione della regolarità della
posizione del titolare del permesso di costruire; nonché, nelle zone vincolate
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e della legge 2 febbraio
1974, n. 64 e, s.m.i., rispettivamente alla Soprintendenza e all'ufficio del
Genio Civile competenti.
3 quater Copia dell'ordinanza deve inoltre essere trasmessa all'autorità
giudiziaria competente”.
ART. 11
Attività di ispezione ed interventi sostitutivi dell'Amministrazione regionale
- introduzione degli artt. 27 bis, 27 ter.
eventualmente chiamati a erogare finanziamenti per la realizzazione
dell’opera. (Dalla RELAZIONE)
NOTA
Si tratta di integrazioni che appesantiscono inutilmente la procedura.
Si tratta di adempimenti che vengono in ogni caso svolti nei
successivi provvedimenti repressivi, pertanto trattasi di una inutile
duplicazione.
L’art. 11 traspone nel Testo Unico la previgente disciplina regionale dettata
dagli artt. 13 e 14 della legge regionale n. 17 del 31 maggio 1994
introducendo gli artt. 27 bis e 27 ter.
Il primo è volto a disciplinare i controlli ispettivi della Regione, in capo alla
Dopo l’art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono introdotti i seguenti quale si ritiene necessario di mantenere l’esercizio di funzioni di
articoli:
monitoraggio sia della attività autorizzativa che repressiva di competenza dei
“Articolo 27 bis.
Comuni.
Controlli ispettivi ed interventi sostitutivi dell'Amministrazione regionale.
La seconda disposizione, invece, detta la disciplina delle specifiche procedure
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, fermo di repressione dell’abusivismo edilizio nelle zone dei parchi, fattispecie non
restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 31, redige e trasmette regolata dal D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, nel testo vigente a livello
ogni trenta giorni all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente nazionale. (Dalla RELAZIONE)
l'elenco delle ordinanze di sospensione dei lavori, delle ingiunzioni alla
demolizione, degli accertamenti dell'inottemperanza alla ingiunzione a
demolire, delle immissioni nel possesso, nonché delle ordinanze di
demolizione, disposti nei trenta giorni.
2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sulla scorta degli
elenchi trasmessi, dispone gli interventi sostitutivi di propria competenza.
3. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente dispone controlli
ispettivi regolari e casuali presso i comuni della Regione, al fine di verificare
lo stato di attuazione delle norme della presente legge e delle altre norme in
materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio, e di dar corso
ai provvedimenti consequenziali quando vengano constatate violazioni di
legge.
4. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente dispone l'azione di
vigilanza e di controllo sul rispetto da parte dei comuni delle disposizioni in
materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, avvalendosi di un
apposito gruppo ispettivo alla cui istituzione, nell'ambito della Direzione
regionale dell'urbanistica, si provvede in forza della presente legge e secondo
le disposizioni vigenti.
5. Sull'attività di vigilanza e di controllo espletata, l'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente riferisce annualmente alla competente Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Articolo 27 ter.
Attività di vigilanza e repressione dell'abusivismo edilizio all'interno delle
zone dei parco.
1. Il direttore del parco, accertata, sulla base di apposito rapporto redatto dal
personale di vigilanza, la violazione delle prescrizioni in materia edilizia
all'interno delle zone "A", "B" e "C" del parco, ne dà immediata
comunicazione al Comune ed al presidente del parco.
2. Qualora il Comune non adotti i provvedimenti di propria competenza
entro i termini di cui al presente Decreto, vi provvede il presidente del parco
entro i successivi sessanta giorni
3. Nelle zone di cui al comma 1, l'opera abusiva, qualora ricorrano le
condizioni di cui all'articolo 31 comma 3, è acquisita di diritto al patrimonio
dell'ente parco. La deliberazione di cui al comma 5 del medesimo articolo è
di competenza del consiglio del parco.
4. Restano ferme le competenze del Comune nelle zone "D" del parco.
ART. 12
Termine per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica – modifica
dell’articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Al comma 3 dell’articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. le parole
“trenta giorni” sono sostituite con le parole “20 giorni”.
L’art. 12 adegua il termine per il rilascio del certificato di destinazione
urbanistica previsto dall’art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 a quello
più breve oggi previsto dall’art. 2 della legge regionale n. 17 del 31 maggio
1994.
ART. 13
Determinazione delle variazioni essenziali – sostituzione dell’art. 32 del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
L’art. 32 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è così sostituito:
“1. Costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato le opere
aggiuntive abusivamente eseguite quando si verifichi una o più delle seguenti
condizioni:
a) un mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli
standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968;
b) un aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20 per cento;
c) un aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile
superiore al 10 per cento;
d) la riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli stradali in misura
superiore al 10 per cento, rispetto a quelli prescritti;
e) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, autorizzato su
immobili esistenti, rispetto alla classificazione dell'art. 3;
f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando
la stessa non attenga a fatti procedurali.
2. Le variazioni di cui ai punti b) e c) non possono comunque comportare
aumenti nel numero dei piani e delle unità abitative.
3. Per gli edifici la cui superficie utile calpestabile è superiore a metri
quadrati mille, la percentuale indicata nella lett. c del primo comma è
dimezzata per la superficie eccedente il predetto limite.
4. Le variazioni di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma del presente
articolo si applicano ai volumi principali e non ai corpi accessori e volumi
tecnici che non sono valutati ai fini del calcolo delle cubature. Inoltre le
modifiche dei caratteri distributivi delle singole unità abitative e dei
complessi produttivi non concorrono alla definizione di modifiche essenziali.
L’art. 13 sostituisce la disciplina delle c.d. variazioni essenziali al progetto
approvato di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 recependo nel
nuovo testo la vigente disciplina regionale introdotta con Legge regionale n.
37 del 10 agosto 1985 in sede di recepimento della Legge n. 47 del 28
febbraio 1985. (Dalla RELAZIONE)
(Dalla RELAZIONE)
NOTA
Rimane la divergenza tra la previsione del legislatore nazionale che
include tra le variazioni essenziali anche i cambi di destinazione d’uso
senza opere con aggravio di standard e l’attuale previsione che
prevede la variazione essenziale esclusivamente per i cambi di
destinazione d’uso con “opere aggiuntive”.
Tale divergenza non è ammissibile in quanto le variazioni essenziali
sono sanzionate penalmente dall’art. 44 lett. b del DPR 380/2001 e
pertanto la definizione di variazione essenziale non può essere in
contrasto con la norma nazionale. Si suggerisce, stante la
consolidata giurisprudenza di questa Corte, (v. per tutte Cass. pen. 15
marzo 2002, n. 19378) di modificare la lett. a) prevedendo nelle
variazioni essenziali il mutamento di destinazione d'uso degli
immobili, anche effettuato con opere interne, quando la
modificazione intervenga tra macrocategorie con aumento del carico
urbanistico e mutamento degli standard urbanistici.
5. Qualora le modifiche indicate al primo comma vengono introdotte su
immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
nonché su immobili ricadenti all’interno di parchi, riserve o in aree protette
da norme nazionali o regionali, esse sono considerate agli effetti della
presente legge come totale difformità. Tutti gli altri interventi sui medesimi
immobili sono considerati variazioni essenziali.
6. Non costituiscono variazioni essenziali quelle che comportano la
realizzazione di manufatti, che seppur funzionali all’uso per il quale è stato
rilasciato il titolo edilizio, hanno dimensioni e consistenza inferiori rispetto a
quelle assentite”
ART. 14
Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire –
modifiche e integrazioni all’art. 34 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
1. L’art. 34 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. è recepito con le
modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo.
2. Dopo comma 1 dell’articolo 34 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è
introdotto il seguente comma:
“1-bis. Sono da considerare opere eseguite in parziale difformità dal
permesso di costruire quelle le cui variazioni siano al di sotto dei limiti fissati
alle lettere b, c e d dell’art. 32 nel testo vigente nella Regione Siciliana”.
3. Al comma 2 – ter dell’articolo 34 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. le
parole “2 per cento” sono sostituite con le parole “3 per cento”.
ART. 15
Modifiche e integrazioni all’articolo 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
1. L’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. è recepito con le
modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo.
2. Dopo comma 3 dell’articolo 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono
introdotti i seguenti commi:
“4. Per tutti gli interventi edilizi sanabili ai sensi e per gli effetti del presente
articolo, ai fini dell'idoneità statistica e sismica di cui all'articolo 65, 93 e 94,
si applicano le procedure di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 26
della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed
integrazioni e all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26.
5. I competenti uffici di zona del Genio civile provvedono a disporre verifiche
a campione dei progetti assoggettati alla procedura di cui al presente
L’art. 14 integra la definizione degli interventi realizzati in parziale difformità
dal permesso di costruire recependo la vigente disciplina regionale
introdotta con Legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985 in sede di
recepimento della Legge n. 47 del 28 febbraio 1985. (Dalla RELAZIONE)
L’art. 15 integra la disciplina dettata dall’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno
2001 in materia di sanatoria per mezzo di accertamento di conformità,
riproponendo nel testo coordinato le prescrizioni in materia di verifica della
idoneità statica e sismica degli immobili oggetto di sanatoria già vigente nel
territorio regionale in virtù di quanto disposto dall’art. 110 della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4. Il mantenimento di tale disciplina, ad
integrazione del testo nazionale, è stato ritenuto necessario in ragione delle
peculiarità del territorio regionale, ampiamente soggetto a rischio sismico.
(Dalla RELAZIONE)
articolo”.
ART. 16
Disposizioni finali
1. I riferimenti operati alla concessione edilizia nell’ordinamento regionale
devono intendersi riferiti al permesso di costruire.
2. Tutte le norme in contrasto con le norme della presente legge sono
abrogate.
ART. 17
Proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie
1. I proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie previsti dal D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni, e dalla presente
legge sono versati in favore del comune in un conto corrente vincolato e
sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria di riqualificazione, arredo e decoro urbano, al
risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione
delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, dei
programmi costruttivi, dei piani di zona, nonché, prioritariamente, al
rimborso delle anticipazioni di cui al precedente art. 34 della legge regionale
27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni.
2. È fatto obbligo ai comuni di tenere separata gestione dei proventi di cui al
precedente comma.
ART. 18
Abrogazioni.
Sono abrogati:
L’art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 69;
Gli articoli 7, 20, 22, il Titolo IV, e l’art. 68 della legge regionale 27
dicembre 1978 n. 71;
L’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127;
Gli articoli 13, 14 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70;
L’articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22;
L’articolo 11 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55;
L’articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66;
Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 35, 39 della legge regionale 10
agosto 1985, n. 37;
L’articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26;
L’art. 16 introduce una disposizione di armonizzazione della disciplina
regionale con il nuovo testo coordinato, stabilendo che tutti i riferimenti alla
concessione edilizia rinvenibili nella disciplina regionale, a seguito della
entrata in vigore della testo in esame, dovranno intendersi riferiti al
permesso di costruire. (Dalla RELAZIONE)
L’art. 17 ripropone la disciplina di cui all’art. 68 della legge regionale 27
dicembre 1978 n. 71, imponendo un vincolo di destinazione alla realizzazione
di opere di urbanizzazione e di riqualificazione del decoro urbano di tutti i
proventi dei contributi o delle sanzioni pecuniarie versate dai cittadini. Ne
consegue che i Comuni dovranno utilizzare tutte le somme versate dai
cittadini in ragione dell’applicazione della disciplina edilizia in esame per la
realizzazione degli interventi sopra sommariamente descritti e che tali introiti
non potranno essere distratti dalle amministrazioni per altre e diverse
finalità. (Dalla RELAZIONE)
L’art. 18, in esito ad una ricognizione della vigente disciplina regionale in
materia di edilizia, al fine di evitare il successivo insorgere di problematiche
inerenti la loro avvenuta o meno abrogazione implicita, contiene un elenco
delle norme abrogate anche a seguito del recepimento del D.P.R. n. 380 del 6
giugno 2001 e della emanazione delle disposizioni sopra sinteticamente
descritte. (Dalla RELAZIONE)
Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 della legge regionale 31 maggio
1994, n. 17;
L’articolo 8 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18;
L’articolo 6 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34;
L’articolo 14 comma 3 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
L’articolo 7 comma 3 della legge regionale 18 maggio 1996, 34;
I commi 1 e 2 dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n.
98, così come sostituito dall'art. 26 della legge regionale 9 agosto 1988, n.
14;
L’art. 89 comma 6 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Gli articoli 14, comma 1 e 30 comma 2 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2;
L’art. 40 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9
Gli articoli 18, 20, 110 e 139 commi 65 e 75 della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4;
L’art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
L’articolo 39 comma 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5;
L’articolo 12 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 15;
L’art. 19 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
Il comma 13 dell’articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 2012 n.
8.
ART. 19
Testo coordinato
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sarà pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il testo del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto,
modificato ed integrato dalla presente legge
L’art. 19, coerentemente con finalità di semplificazione normativa perseguite
con tale proposta di d.d.l., prescrive che ai fini di una più agevole
consultazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di
recepimento, si provvederà alla pubblicazione sulla G.U.R.S. del testo del
D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 come integrato e modificato dalle sopra
descritte disposizioni. (Dalla RELAZIONE)
LA PROPOSTA NON DEFINISCE:
Il regime dei cambi di destinazione d’uso (viene abrogato l’art. 10 della LR 380/2001)
La previsione a livello regionale di uno schema di regolamento edilizio e della modulistica
Le varianti strutturali in corso d’opera
Scarica

Proposta di d.d.l. di recepimento nell`ordinamento