REVISIONE CONTABILE
FUNZIONE DELLA
REVISIONE CONTABILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO
PROFESSIONALE SULLA
ATTENDIBILITÀ DEI DATI
CONTABILI E/O DI BILANCIO,
andando a soddisfare le attese di
conoscenza dei soggetti interessati
all’andamento dell’azienda
Tale finalità trova oggi piena
collocazione nel nostro ordinamento
a seguito dell’emanazione del
Decreto Legislativo 58/98
(DECRETO DRAGHI), che
HA MODIFICATO
RADICALMENTE LA
DISCIPLINA PREVIGENTE
PREVISTA DALLA L. 216/74
LEGGE 216/74
Tale legge, disciplinava la “certificazione”
del bilancio, termine assai infelice in
quanto riferentesi ad una sorta di
attestazione di verità del bilancio che la
revisione contabile avrebbe dovuto fornire;
cosa pressoché impossibile, in quanto il
bilancio è frutto di un’astrazione
temporale: l’esercizio amministrativo
DECRETO DRAGHI
Il decreto Draghi ha corretto la rotta
introducendo il termine “giudizio
professionale”, che riproduce più
fedelmente il termine anglosassone
“opinion”, che nulla ha a che vedere
con l’attestazione di verità
PROFESSIONALITÀ/REQUISITO
La professionalità è il fondamentale
atteggiamento che il revisore deve
tenere nello svolgere questo delicato
compito, innanzitutto inquadrando il
bilancio oggetto di revisione nello
schema di riferimento normativo che
ne disciplina la redazione
PROFESSIONALITÀ/LIMITAZIONE
La professionalità, oltre ad essere
una prescrizione di tipo etico e
comportamentale per il revisore,
costituisce anche un limite del
giudizio del revisore
ALTRE LIMITAZIONI
Derivano:
- dall’esigenza di procedere seguendo
tecniche di controllo campionarie
- dalla natura mai perfetta dei sistemi
contabili e di controllo dell’impresa
- dalla natura persuasiva e mai
conclusiva delle verifiche svolte
Il medesimo decreto ha introdotto
L’OBBLIGATORIETÀ
DELLA REVISIONE CONTABILE PER:
• SOCIETÀ QUOTATE
• SOCIETÀ, QUOTATE O NON QUOTATE,
CONTROLLATE DA SOCIETÀ QUOTATE
• SOCIETÀ NON QUOATATE CON TITOLI
DIFFUSI FRA IL PUBBLICO IN MANIERA
RILEVANTE
• INTERMEDIARI FINANZIARI E MOBILIARI
• ALTRE SOCIETÀ DI “INTERESSE
PUBBLICO”
Ciononostante è sempre possibile,
per
le
altre
fattispecie
imprenditoriali
e
societarie,
sottoporsi a revisione contabile
volontaria: in tali casi però
l’incarico soggiace alle normali
regole della responsabilità del
mandatario, e non alle regole
previste dal Decreto 58/98
Altre fonti normative cui attinge la
revisione contabile sono:
• i Principi di Revisione nazionali,
recentemente
novellati,
emessi
dalla
Commissione
paritetica
degli
ordini
professionali dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri e raccomandati dalla Consob
• i Principi di Revisione Internazionali
(International Standards on Auditing) emessi
dalla International Federation of ACcountants
IL PROCESSO DI REVISIONE
Si tratta di un processo senza soluzione
di continuità articolato in fasi.
N.B.:la suddivisione in fasi qui presentata è
prettamente astratta, in quanto è sempre possibile
che nelle fasi intermedie emergano, ad esempio,
degli elementi che portano necessariamente a
rivedere il programma di lavoro.
Fase PREVENTIVA ACCETTAZIONE
DELL’INCARICO
In tale fase, presente in tutte le ipotesi di
revisione esterna, si acquisiscono le
informazioni preliminari, tra cui, in
primis, il revisore accerterà se egli è in
grado di svolgere l’incarico conferitogli
Fase PRELIMINARE
PIANIFICAZIONE
Durante tale fase, il revisore acquisisce le
informazioni sull’impresa (assetto societario,
attività operativa, risultati, reporting, legislazione,
sistema di rilevazione contabile e di controllo
interno  procedure e ambiente dei controlli, ecc.)
e l’ambiente in cui essa opera (settore, mercati,
andamento generale dell’economia, ecc.) in
relazione alle finalità specifiche per cui la revisione
contabile gli è stata affidata.
Fase PRELIMINARE
PIANIFICAZIONE
Tale fase si conclude con la redazione di un
PROGRAMMA DI LAVORO in cui si
definiscono i tempi di esecuzione e le risorse
da impiegare, sia in termini di strumenti
materiali sia in termini di risorse umane, nel
processo di revisione.
Fase ESECUTIVA
LAVORO DI VERIFICA
È la fase operativa in senso
stretto, volta ad acquisire le
informazioni e a formulare il
giudizio finale
Fase FINALE
VALUTAZIONE DEL
PROCESSO DI
REVISIONE ED
EMISSIONE DELLA
RELAZIONE FINALE
IL RISCHIO DI REVISIONE
La revisione contabile ha avuto
un’evoluzione strettamente connessa a
quella delle società sottoposte al
controllo. In una prima fase essa si
basava sulla strategia della “massa di
informazioni”, ossia sull’acquisizione
del maggior numero di informazioni
possibili per arrivare alla formulazione
del giudizio.
La complessità crescente delle
società ha portato in seguito
all’abbandono di tale strategia, per
quella, di tradizione statunitense, del
“controllo dei controlli”: essa si
sostanzia in una sensibile riduzione
delle
informazioni
acquisite
controbilanciata da un’aumentata
analiticità e precisione dei controlli
Negli ultimi decenni del ‘900 si è
fatta strada la strategia dell’“analisi
del rischio di revisione”
IL RISCHIO DI REVISIONE È IL
RISCHIO CHE IL REVISORE
ESPRIMA UN GIUDIZIO
ERRATO SUL BILANCIO IN
CONSIDERAZIONE DEGLI
OBIETTIVI FISSATI
Si possono distinguere 2 casi:
-
Il
bilancio
viene
valutato
positivamente dal revisore, ma in un
secondo momento si scopre che non
è corretto;
- Il
bilancio
viene
valutato
negativamente dal revisore, ma in un
secondo momento si scopre che
invece è corretto.
Il
rischio
deve
essere
attentamente
valutato
dal
revisore, in quanto, qualora
esprima un giudizio errato, egli
ne
risponde
civilmente
e
penalmente, ed a suo carico è
posto il risarcimento dei danni a
favore dell’impresa danneggiata
Il revisore non sarà mai certo della
correttezza assoluta del proprio giudizio sul
bilancio revisionato, a causa delle
limitazioni insite nel processo di revisione;
conseguentemente, non ha senso che il
revisore ampli l’esame del bilancio oltre un
certo livello, in quanto egli non acquisirà
una significativa maggiore assicurazione
sulla correttezza del bilancio e del proprio
giudizio sullo stesso
Il revisore acquisirà dunque un’adeguata
conoscenza dell’organizzazione e dei
sistemi contabili e di controllo interno della
società
revisionata
nella
fase
di
pianificazione, al fine di valutare se questi
sono tali da consentirgli di ridurre le
proprie verifiche sul bilancio rispetto ai
riscontri che si renderebbero necessari in
assenza di procedure interne e di un
sufficiente monitoraggio della direzione
aziendale
ANALISI DEL
RISCHIO DI REVISIONE
Si sostanzia nelle seguenti fasi:
1) Definizione del rischio di revisione
accettabile
2) Valutazione del rischio di revisione nei
principali cicli aziendali
3) Definizione dell’estensione delle evidenze
di revisione da acquisire
DEFINIZIONE DEL RISCHIO DI
REVISIONE ACCETTABILE
Costituisce un elemento fondamentale
del processo logico che il revisore
seguirà per stabilire la natura,
l’estensione e la periodicità delle
verifiche da svolgere nel corso della
revisione
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DI REVISIONE NEI PRINCIPALI
CICLI AZIENDALI
Il rischio di revisione ricomprende idealmente
6 componenti che presentano tutti quanti le
medesime caratteristiche di:
-Soggettività
-Relatività
-Variabilità
-Interdipendenza
Durante la fase preventiva:
• RISCHIO DI ACCETTAZIONE : è il
rischio legato sia al rischio aziendale
della società che verrà sottoposta a
verifica, sia alle capacità professionali
del revisore
• RISCHIO DI DELEGA: tale rischio è
riferito alla scelta del team che svolgerà
il lavoro di revisione
Durante la fase preliminare
• RISCHIO INERENTE: è il rischio di errore
proprio di ogni attività/operazione connesso al solo
fatto che questa venga svolta, a prescindere dalla
capacità dell’impresa. Di norma, sono configurabili
2 categorie generali di rischi inerenti per ciascun
ciclo: rischi generali e rischi specifici.
• RISCHIO DI CONTROLLO: è il rischio che i
sistemi contabili e di controllo interno esistenti
nella società revisionata non siano in grado di
prevenire,
individuare
e
correggere
tempestivamente errori significativi
RISCHIO DI CONTROLLO
La verifica necessita di un approfondimento della
conoscenza del sistema contabile e di controllo
interno, che potrà avvenire analizzando i manuali
delle procedure, se esistenti, ovvero rilevando
direttamente le procedure seguite dalla società e
sintetizzando le informazioni acquisite. Il revisore
dovrà sincerarsi che i controlli su cui ritiene di
poter fare affidamento sono effettivamente operanti
o che lo sono comunque stati nel periodo coperto
dalla revisione
RISCHIO DI CONTROLLO
I riscontri, definiti “test di conformità”,
potranno essere svolti controllando tutta la
procedura per un numero limitato di
operazioni, ovvero osservando il personale
dell’azienda nel corso della propria attività.
In base al grado di affidabilità dei controlli, il
revisore determinerà la natura, l’estensione e
la periodicità delle successive procedure di
revisione
Durante la fase esecutiva:
RISCHIO DI INDIVIDUAZIONE:
È il rischio del revisore di non riuscire ad
identificare ed evidenziare con le procedure di
revisione applicabili eventuali errori o anomalie
significative contenuti nel bilancio esaminato. Il
revisore si baserà sulle conoscenze generali
dell’attività e dell’organizzazione dell’impresa,
sul livello del rischio di revisione accettabile e
sulla valutazione dei rischi intrinseco e di
controllo definiti nelle fasi precedenti.
RISCHIO DI INDIVIDUAZIONE
Tanto maggiore sarà la rischiosità implicita nella
specifica attività/operazione ed il rischio che
l’organizzazione ed i sistemi contabili e di controllo
interno non siano efficaci, tanto maggiore sarà per il
revisore il rischio che esistano errori significativi: e
tanto maggiore sarà conseguentemente il rischio di
non identificarli. L’estensione delle procedure di
revisione sarà pertanto inversamente proporzionale
rispetto all’organizzazione ed all’affidabilità dei
sistemi di controllo interno della società assoggettata
alla revisione
LIVELLO DI ACCETTAZIONE DEL
RISCHIO DI INDIVIDUAZIONE
R. DI CONTROLLO 
 R. INERENTE
ALTO
MEDIO
BASSO
ALTO
Il minore
possibile
Più
basso
Medio
MEDIO
Più
basso
Medio
Medio
Più
alto
Il maggiore
possibile
BASSO
Più
alto
Durante la fase finale:
RISCHIO DI VALUTAZIONE:
È il rischio di revisione normativamente
inteso, cioè il rischio di fornire una
valutazione errata del bilancio.
Nell’ambito dell’analisi dei rischi si
possono comunque distinguere 2 fasi:
• nella prima fase, denominata General Risk
Analysis, si individuano i fattori di rischio,
esterni ed interni all’impresa, che potrebbero
influenzare il bilancio e si identificano le aree
di bilancio a rischio maggiore
• nella seconda fase, denominata Specific Risk
Analysis, si valuta invece il rischio di
revisione a livello di singola area di bilancio
per la stesura del programma.
ANALISI DI BILANCIO
Si tratta di una procedura di analisi comparativa
molto utile che trova applicazione in ogni fase del
processo di revisione. Si tratta di test di validità che
comportano lo studio e la comparazione delle
relazioni intercorrenti tra le transazioni ed i saldi
assoggettati a verifica ed altri dati ed informazioni
rilevanti. Esse partono dall’assunzione che, in assenza
di indicazioni contrarie, le relazioni conosciute tra i
dati dovrebbero continuare nel tempo e manifestarsi
come ci si aspetta che si manifestino
In fase di PIANIFICAZIONE, è
finalizzata all’identificazione di aree od
eventi significativi e/o all’individuazione
della natura e dell’estensione delle
verifiche da effettuare. In particolare
mira a ottenere o aggiornare le
conoscenze necessarie sulle attività del
cliente, identificare preliminarmente
particolari rischi di revisione, pianificare
il generale approccio di revisione
Tali finalità si raggiungono mediante:
• il raffronto dell’attività del cliente con
l’attività di alcuni qualificati concorrenti o
con statistiche di settore
• l’esame dei bilanci o dei rendiconti interni
alla direzione più recenti
• la comparazione dei dati correnti con i dati
dello stesso periodo dell’anno precedente e,
se disponibili, con dati previsionali di
budget
Durante la fase ESECUTIVA, è
sicuramente una procedura più
affidabile rispetto ad altre
alternative: ha l’obiettivo di
fornire al revisore elementi
probativi
della
validità
e
dell’appropriatezza
di
una
specifica voce esaminata
Durante la fase FINALE, supporta il revisore nella
verifica globale di ragionevolezza e coerenza del
bilancio sottoposto ad esame. L’applicazione della
procedura in tale fase include la definizione di
indici e medie sui dati finali di bilancio e nella
comparazione degli stessi con analoghi indici e
medie di esercizi precedenti o di settore. Le
anomalie e le differenze significative risultanti
dalle comparazioni devono essere accuratamente
investigate tramite il riesame delle evidenze di
revisione acquisite nel corso del lavoro, per
controllare se sono sufficienti ed appropriate a
spiegare le differenze
LA SIGNIFICATIVITÀ
Un’informazione è significativa quando la sua omissione o
inesattezza può influenzare decisioni economiche prese
sulla base dei bilanci. La valutazione di cosa sia
significativo dipende dal giudizio professionale del
revisore. In genere la significatività viene determinata in
termini quantitativi, come rilevanza del singolo
evento/errore ovvero come sommatoria di eventi/errori di
dimensioni singolarmente non significative; ma essa può
anche essere rilevante dal punto di vista qualitativo: ad
esempio, l’inesatta o errata descrizione di una politica
contabile può fuorviare un lettore del bilancio; ovvero, la
perpetuazione di irregolarità amministrative può
comportare conseguenze sulle capacità operative
dell’azienda
LA CONTINUITÀ AZIENDALE
In mancanza di evidenze contrarie, il bilancio è
normalmente predisposto nel presupposto che
l’impresa permanga in funzionamento per almeno un
anno dalla chiusura del bilancio medesimo. È compito
del revisore verificare che tale presupposto sia valido,
utilizzando
indicatori
economici,
finanziari,
patrimoniali,
gestionali,
normativi
(statutari,
regolamentari o legislativi), ecc.. Se le analisi in tal
modo condotte inducono il revisore a ritenere che tale
presupposto non sia soddisfatto, egli dovrà acquisire
evidenze circa la capacità dell’azienda di rimanere in
funzione
LE PARTI CORRELATE
Le parti correlate sono dei soggetti non indipendenti
con i quali l’impresa il cui bilancio è sottoposto a
revisione intrattiene rapporti di gruppo che
potrebbero configurare dei rischi di non corretta
rappresentazione della situazione societaria. Due
soggetti non sono indipendenti quando uno di essi
ha la capacità di controllare l’altro o di esercitare
una significativa influenza in merito alle sue
decisioni finanziare ed operative. Il revisore deve
essere a conoscenza di tali rapporti per una serie di
motivi, tra cui:
Le regole dell’informativa di
riferimento impongono la trasparenza
dei rapporti
- La normativa fiscale-valutaria impone
determinate condizioni di trading
- La valenza probatoria delle conferme
esterne ottenute dal revisore è relativa
- Le transazioni tra tali soggetti possono
dar luogo a trasferimenti di profitto
e/o frodi
-
L’ANALISI DELLE AREE CHE
RICHIEDONO STIME CONTABILI
La stima contabile è la definizione
approssimativa dell’importo di una voce in
assenza di precisi parametri di riferimento. Il
revisore dovrà perciò indagare su chi e come
procede alla valutazione, se esistono procedure
standard e se queste vengono puntualmente
applicate, anche utilizzando stime e perizie
indipendenti i cui risultati saranno confrontati
con quelli presentati dalla società
L’ANALISI DELLE AREE CHE
RICHIEDONO STIME CONTABILI
Se l’impresa non ha provveduto al compimento di tali
stime, il revisore può richiedere alla direzione di
incaricare un perito accertando la competenza e
l’indipendenza dalla società di quest’ultimo, e
assicurandosi che sia adeguatamente definito l’oggetto
dell’incarico, in relazione agli obiettivi di revisione.
Una volta che l’esperto avrà effettuato la stima, il
revisore dovrà valutarne il lavoro, in riferimento alla
fonte dei dati aziendali, ai presupposti ed alle
metodologie utilizzate, alla congruità dei risultati
presentati dall’esperto con le sue aspettative
FRODI ED ERRORI
In sede di pianificazione, esecuzione e
valutazione del lavoro, il revisore, deve
considerare il rischio di esistenza di
significative distorsioni del bilancio
derivanti da frodi e/o errori che possano
avere un impatto significativo sul
bilancio, con particolare riferimento a:
- Debolezze nel sistema di controllo interno
e/o mancata conformità alle procedure di
controllo previste;
- Condizioni economiche e/o settoriali che
comportino pressioni insolite sull’azienda;
- Operazioni insolite;
- Difficoltà di ottenere elementi probativi
sufficienti per la revisione;
- Attestazioni della direzione in merito;
- Eventi già noti
Qualora vengano rilevate FRODI, il revisore
dovrà tempestivamente comunicare i fatti
rilevati ad adeguati livelli gerarchici ed al
collegio
sindacale
della
società.
Qualora vengano rilevati ERRORI, il revisore
dovrà comunicarli alla società perché provveda
alla correzione; se la società non procede a
rettificare il bilancio, il revisore valuterà la
significatività dell’errore individualmente o
sommato ad altri errori emersi dai riscontri
effettuati.
CONFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI
La non conformità a leggi e regolamenti può avere effetti
significativi sul bilancio. In tali casi, il revisore dovrà
rivedere le informazioni acquisite, con particolare
riferimento allo scenario legale e normativo applicabile alla
società ed al settore economico in questione, nonché
all’esistenza di strumenti di supporto alla direzione
aziendale, quali i controlli interni e/o i codici di
comportamento. Inoltre il revisore dovrà effettuare riscontri
sull’esistenza di accertamenti o indagini degli organismi di
controllo pubblici, di pagamenti di rilievo per servizi non
specificati a consulenti e/o parti non indipendenti,
transazioni finanziarie inusuali o con soggetti registrati in
“paradisi fiscali”, ricevimento di contributi pubblici,
adeguatezza del sistema contabile, ecc..
CONFORMITÀ A LEGGI E
REGOLAMENTI
Qualora il revisore ritenga che sussistano
rischi di attività societarie non conformi alla
normativa vigente, egli dovrà adeguare le
procedure di revisione nelle aree interessate,
valutare eventuali non conformità rilevate ed
informare gli amministratori, l’assemblea dei
soci e il collegio sindacale su eventuali fatti
censurabili
ACQUISIZIONE DELLE
EVIDENZE DI REVISIONE
Nell’acquisizione delle evidenze di
revisione è necessario sempre stabilire 3
ordini di decisioni operative:
1) METODOLOGIE DA SEGUIRE
2) NUMERO DELLE EVIDENZE DA
ACQUISIRE
3) CADENZA DELLE VERIFICHE
METODOLOGIE DA SEGUIRE
Le evidenze devono innanzitutto essere rilevanti per lo
specifico obiettivo di revisione cui si tende. Inoltre
devono avere competenza, requisito che si riferisce al
grado di affidabilità dell’evidenza di revisione
acquisibile. Il grado di affidabilità è misurato in base:
-all’indipendenza della fonte
-all’efficacia del controllo interno
-alla conoscenza diretta da parte del revisore
-alla qualifica della fonte
-all’oggettività dell’evidenza
RISCONTRO FISICO
Consiste nell’ispezione o conta fisica
di attività tangibili della società il cui
bilancio è assoggettato a revisione. È
utilizzato soprattutto per le giacenze
di magazzino, il portafoglio titoli, le
immobilizzazioni tecniche e la cassa
RICHIESTA DI CONFERME
Consiste nell’ottenimento di risposte in forma scritta o
orale da parte di terzi indipendenti rispetto alla società.
L’indipendenza della fonte conferisce alle procedure un
elevato grado di affidabilità. Nelle conferme positive i
terzi devono obbligatoriamente fornire una risposta,
qualunque essa sia. Nelle conferme negative invece, il
terzo deve rispondere solo nel caso in cui le
informazioni richieste non sono corrette. È utilizzato
per le disponibilità liquide presso banche, i crediti verso
clienti, i depositari di merci o crediti, i debiti verso
fornitori, gli anticipi da clienti e gli altri finanziamenti
da terzi, le polizze assicurative e le passività potenziali
PASSIVITÀ POTENZIALI
Una passività potenziale è una futura obbligazione della
società revisionata di importo non conosciuto correlata
ad una determinata attività già conosciuta. Essa deve
presentare le seguenti caratteristiche:
- Un pagamento ad una terza parte od un danno per la
società relativo ad una situazione esistente alla data di
riferimento;
- Incertezza nell’ammontare del pagamento o nella
dimensione del danno;
- Definizione dell’ammontare del pagamento o della
dimensione del danno dipendente dall’esito di eventi
futuri.
PASSIVITÀ POTENZIALI
- Se la probabilità che l’evento si verifichi è remota,
tale evento non deve essere iscritto in bilancio;
- Se è ragionevolmente possibile che l’evento si
verifichi, se ne dovrà fare menzione nella nota
integrativa;
- Se l’evento è probabile e l’importo è
ragionevolmente stimabile, tale importo deve
essere accertato;
- Se l’evento probabile e l’importo non è
ragionevolmente stimabile, è necessaria la
menzione nota integrativa.
PASSIVITÀ POTENZIALI
Onde rilevare l’esistenza di tali passività si
ricorre in genere alla richiesta diretta alla
direzione aziendale, all’esame dei libri sociali,
alla analisi delle spese legali sostenute
nell’esercizio, alla richiesta di conferma ai
legali societari, all’analisi delle evidenze di
revisione.
IMPEGNI
Nella stessa logica delle passività potenziali
rientrano gli impegni, obbligazioni della
società revisionata ad effettuare transazioni
future a condizioni predeterminate, come ad
esempio i contratti di fornitura di merci e/o
materie prime a prezzi fissi. L’esistenza degli
impegni deve essere riflessa dalla nota
integrativa in una specifica sezione o
congiuntamente alle informazioni sulle
passività potenziali
VOUCHING
Consiste nell’analisi di documenti e
registrazioni di origine interna o esterna
(naturalmente più affidabili) a supporto
di informazioni riflesse o che
dovrebbero essere riflesse in bilancio.
Tipicamente vengono esaminati gli
ordini dai clienti, le fatture e i documenti
di spedizione
OSSERVAZIONE
È utilizzata per confermare determinate
attività, come ad esempio il
macchinario, per accertarne l’utilizzo e
lo stato d’uso
RICHIESTE ALLA DIREZIONE
Consiste nel richiedere alla direzione
aziendale
informazioni
su
un
determinato evento. Le risposte ottenute,
sia in forma scritta che verbale,
necessitano sempre di una verifica
tramite procedure aggiuntive
RICALCOLO
Consiste nel rieffettuare, su base
selettiva, conteggi già eseguiti dalla
società; tipico esempio è costituito
dal controllo dell’ammortamento
iscritto in bilancio
PROCEDURE DI
ANALISI COMPARATIVA
Utilizzano i dati in forma
comparata e le relazioni tra gli
stessi
per
accertare
la
ragionevolezza di un saldo o di
altre informazioni espresse in
bilancio
CUT-OFF
Si tratta di sondaggi effettuati al fine di
ottenere evidenze in ordine alla corretta
imputazione
per
competenza
delle
transazioni effettuate; in particolare, se tali
transazioni siano effettivamente avvenute e
se siano in seguito state registrate in un
esercizio successivo a quello di competenza.
Sono sempre supportate dalla relativa
documentazione di acquisto o vendita, e
spedizione
EVENTI SUCCESSIVI
Il revisore deve procedere all’analisi delle transazioni e
degli eventi intervenuti successivamente alla data di
riferimento del bilancio fino all’emissione del giudizio di
revisione per identificare eventuali elementi che possano
influenzare significativamente l’informativa fornita dal
bilancio. Le procedure normalmente seguite per l’analisi
degli eventi successivi sono la discussione con la direzione
aziendale, l’esame della corrispondenza con i legali
societari, l’analisi delle situazioni interinali, l’analisi delle
registrazioni contabili successive alla data di bilancio,
l’esame dei libri sociali, l’ottenimento della lettera di
attestazione del legale rappresentante
RELAZIONE TRA TIPOLOGIE DI PROCEDURE
E CRITERI DI AFFIDABILITÀ DI UN’EVIDENZA
CRITERIO DI
AFFIDABILITÀ 
PROCEDURA DI
 ACQUISIZIONE
INDIPENDENZA
DELLA FONTE
EFFICACIA DEL
CONTROLLO
INTERNO
CONOSCENZA
DIRETTA DEL
REVISORE
QUALIFICA
DELLA
FONTE
OGGETTIVITÀ
DELL’EVIDENZA
RISCONTRO
FISICO
ALTA
VARIA
ALTA
ALTA
ALTA
RICHIESTA DI
CONFERMA
ALTA
N/A
BASSA
ALTA
ALTA
OSSERVAZIONE
ALTA
VARIA
ALTA
ALTA
MEDIA
BASSA
N/A
BASSA
VARIA
VARIA
ALTA
VARIA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA/BASSA
VARIA
BASSA
ALTA
BASSA
RICHIESTE ALLA
DIREZIONE
RICALCOLO
PROCEDURE
COMPARATIVE
VOUCHING
CUT-OFF
NUMERO DELLE EVIDENZE
DA ACQUISIRE
La quantità di evidenze acquisite ne determina la
sufficienza.
Tale
quantità
è
misurabile
principalmente dall’ampiezza del campione
selezionato dal revisore, la quale è influenzata da
diversi fattori, tra cui rivestono fondamentale
importanza l’aspettativa del revisore che una data
popolazione possa contenere significativi errori e
l’efficacia dei relativi controlli interni
CADENZA DELLE VERIFICHE
È necessario stabilire il momento in
cui le evidenze devono essere
acquisite ed il periodo coperto dalla
selezione degli elementi contenuti in
una data popolazione
L’EMISSIONE DELLA
RELAZIONE
La relazione esprime il giudizio della
società di revisione sul bilancio ed è
sottoscritta dal revisore contabile
responsabile del lavoro svolto. Il giudizio
professionale espresso dal revisore riflette
le conclusioni tratte dalle procedure di
revisione svolte
LUCIDO – RELAZIONE TIPO
TIPOLOGIE DI GIUDIZIO
GIUDIZIO POSITIVO
SENZA RILIEVI
Se il bilancio è del tutto conforme alle
norme che ne disciplinano la redazione,
è redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico della società
GIUDIZIO POSITIVO CON RILIEVI
Viene emesso qualora dalle verifiche eseguite risultino le seguenti
circostanze e gli effetti delle stesse siano giudicati dal revisore
significativi rispetto al bilancio nel suo complesso, ma non così
rilevanti da comprometterne l’attendibilità e la capacità
informativa:
I) mancanza di conformità alle norme che disciplinano il
bilancio,
II) limitazioni al procedimento di revisione connesse a
impedimenti tecnici incontrati nello svolgimento delle
procedure o a restrizioni imposte dagli amministratori
nell’acquisizione degli elementi probativi.
In tali circostanze il revisore riporta la descrizione analitica e
dettagliata dei rilievi, nonché gli effetti economici e patrimoniali
delle difformità riscontrate nel paragrafo che precede l’espressione
del giudizio
GIUDIZIO NEGATIVO
Viene espresso quando il bilancio non è
conforme alle norme che ne disciplinano
la redazione E il revisore giudica che gli
effetti derivanti dalla non corretta
applicazione dei criteri contabili o
dall’inadeguatezza dell’informazione resa
sono così rilevanti e pervasivi da rendere
inattendibile il bilancio nel suo
complesso.
IMPOSSIBILITÀ DI
ESPRIMERE UN GIUDIZIO
Viene espresso quando il revisore giudica i
possibili
effetti
delle
limitazioni
al
procedimento di revisione connesse a
impedimenti
tecnici
incontrati
nello
svolgimento delle procedure o a restrizioni
imposte dagli amministratori nell’acquisizione
degli elementi probativi così rilevanti da far
mancare elementi indispensabili per un
giudizio sul bilancio
Scarica

REVISIONE CONTABILE