REVISIONE CONTABILE FUNZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE ESPRIMERE UN GIUDIZIO PROFESSIONALE SULLA ATTENDIBILITÀ DEI DATI CONTABILI E/O DI BILANCIO, andando a soddisfare le attese di conoscenza dei soggetti interessati all’andamento dell’azienda Tale finalità trova oggi piena collocazione nel nostro ordinamento a seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo 58/98 (DECRETO DRAGHI), che HA MODIFICATO RADICALMENTE LA DISCIPLINA PREVIGENTE PREVISTA DALLA L. 216/74 LEGGE 216/74 Tale legge, disciplinava la “certificazione” del bilancio, termine assai infelice in quanto riferentesi ad una sorta di attestazione di verità del bilancio che la revisione contabile avrebbe dovuto fornire; cosa pressoché impossibile, in quanto il bilancio è frutto di un’astrazione temporale: l’esercizio amministrativo DECRETO DRAGHI Il decreto Draghi ha corretto la rotta introducendo il termine “giudizio professionale”, che riproduce più fedelmente il termine anglosassone “opinion”, che nulla ha a che vedere con l’attestazione di verità PROFESSIONALITÀ/REQUISITO La professionalità è il fondamentale atteggiamento che il revisore deve tenere nello svolgere questo delicato compito, innanzitutto inquadrando il bilancio oggetto di revisione nello schema di riferimento normativo che ne disciplina la redazione PROFESSIONALITÀ/LIMITAZIONE La professionalità, oltre ad essere una prescrizione di tipo etico e comportamentale per il revisore, costituisce anche un limite del giudizio del revisore ALTRE LIMITAZIONI Derivano: - dall’esigenza di procedere seguendo tecniche di controllo campionarie - dalla natura mai perfetta dei sistemi contabili e di controllo dell’impresa - dalla natura persuasiva e mai conclusiva delle verifiche svolte Il medesimo decreto ha introdotto L’OBBLIGATORIETÀ DELLA REVISIONE CONTABILE PER: • SOCIETÀ QUOTATE • SOCIETÀ, QUOTATE O NON QUOTATE, CONTROLLATE DA SOCIETÀ QUOTATE • SOCIETÀ NON QUOATATE CON TITOLI DIFFUSI FRA IL PUBBLICO IN MANIERA RILEVANTE • INTERMEDIARI FINANZIARI E MOBILIARI • ALTRE SOCIETÀ DI “INTERESSE PUBBLICO” Ciononostante è sempre possibile, per le altre fattispecie imprenditoriali e societarie, sottoporsi a revisione contabile volontaria: in tali casi però l’incarico soggiace alle normali regole della responsabilità del mandatario, e non alle regole previste dal Decreto 58/98 Altre fonti normative cui attinge la revisione contabile sono: • i Principi di Revisione nazionali, recentemente novellati, emessi dalla Commissione paritetica degli ordini professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e raccomandati dalla Consob • i Principi di Revisione Internazionali (International Standards on Auditing) emessi dalla International Federation of ACcountants IL PROCESSO DI REVISIONE Si tratta di un processo senza soluzione di continuità articolato in fasi. N.B.:la suddivisione in fasi qui presentata è prettamente astratta, in quanto è sempre possibile che nelle fasi intermedie emergano, ad esempio, degli elementi che portano necessariamente a rivedere il programma di lavoro. Fase PREVENTIVA ACCETTAZIONE DELL’INCARICO In tale fase, presente in tutte le ipotesi di revisione esterna, si acquisiscono le informazioni preliminari, tra cui, in primis, il revisore accerterà se egli è in grado di svolgere l’incarico conferitogli Fase PRELIMINARE PIANIFICAZIONE Durante tale fase, il revisore acquisisce le informazioni sull’impresa (assetto societario, attività operativa, risultati, reporting, legislazione, sistema di rilevazione contabile e di controllo interno procedure e ambiente dei controlli, ecc.) e l’ambiente in cui essa opera (settore, mercati, andamento generale dell’economia, ecc.) in relazione alle finalità specifiche per cui la revisione contabile gli è stata affidata. Fase PRELIMINARE PIANIFICAZIONE Tale fase si conclude con la redazione di un PROGRAMMA DI LAVORO in cui si definiscono i tempi di esecuzione e le risorse da impiegare, sia in termini di strumenti materiali sia in termini di risorse umane, nel processo di revisione. Fase ESECUTIVA LAVORO DI VERIFICA È la fase operativa in senso stretto, volta ad acquisire le informazioni e a formulare il giudizio finale Fase FINALE VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI REVISIONE ED EMISSIONE DELLA RELAZIONE FINALE IL RISCHIO DI REVISIONE La revisione contabile ha avuto un’evoluzione strettamente connessa a quella delle società sottoposte al controllo. In una prima fase essa si basava sulla strategia della “massa di informazioni”, ossia sull’acquisizione del maggior numero di informazioni possibili per arrivare alla formulazione del giudizio. La complessità crescente delle società ha portato in seguito all’abbandono di tale strategia, per quella, di tradizione statunitense, del “controllo dei controlli”: essa si sostanzia in una sensibile riduzione delle informazioni acquisite controbilanciata da un’aumentata analiticità e precisione dei controlli Negli ultimi decenni del ‘900 si è fatta strada la strategia dell’“analisi del rischio di revisione” IL RISCHIO DI REVISIONE È IL RISCHIO CHE IL REVISORE ESPRIMA UN GIUDIZIO ERRATO SUL BILANCIO IN CONSIDERAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI Si possono distinguere 2 casi: - Il bilancio viene valutato positivamente dal revisore, ma in un secondo momento si scopre che non è corretto; - Il bilancio viene valutato negativamente dal revisore, ma in un secondo momento si scopre che invece è corretto. Il rischio deve essere attentamente valutato dal revisore, in quanto, qualora esprima un giudizio errato, egli ne risponde civilmente e penalmente, ed a suo carico è posto il risarcimento dei danni a favore dell’impresa danneggiata Il revisore non sarà mai certo della correttezza assoluta del proprio giudizio sul bilancio revisionato, a causa delle limitazioni insite nel processo di revisione; conseguentemente, non ha senso che il revisore ampli l’esame del bilancio oltre un certo livello, in quanto egli non acquisirà una significativa maggiore assicurazione sulla correttezza del bilancio e del proprio giudizio sullo stesso Il revisore acquisirà dunque un’adeguata conoscenza dell’organizzazione e dei sistemi contabili e di controllo interno della società revisionata nella fase di pianificazione, al fine di valutare se questi sono tali da consentirgli di ridurre le proprie verifiche sul bilancio rispetto ai riscontri che si renderebbero necessari in assenza di procedure interne e di un sufficiente monitoraggio della direzione aziendale ANALISI DEL RISCHIO DI REVISIONE Si sostanzia nelle seguenti fasi: 1) Definizione del rischio di revisione accettabile 2) Valutazione del rischio di revisione nei principali cicli aziendali 3) Definizione dell’estensione delle evidenze di revisione da acquisire DEFINIZIONE DEL RISCHIO DI REVISIONE ACCETTABILE Costituisce un elemento fondamentale del processo logico che il revisore seguirà per stabilire la natura, l’estensione e la periodicità delle verifiche da svolgere nel corso della revisione VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REVISIONE NEI PRINCIPALI CICLI AZIENDALI Il rischio di revisione ricomprende idealmente 6 componenti che presentano tutti quanti le medesime caratteristiche di: -Soggettività -Relatività -Variabilità -Interdipendenza Durante la fase preventiva: • RISCHIO DI ACCETTAZIONE : è il rischio legato sia al rischio aziendale della società che verrà sottoposta a verifica, sia alle capacità professionali del revisore • RISCHIO DI DELEGA: tale rischio è riferito alla scelta del team che svolgerà il lavoro di revisione Durante la fase preliminare • RISCHIO INERENTE: è il rischio di errore proprio di ogni attività/operazione connesso al solo fatto che questa venga svolta, a prescindere dalla capacità dell’impresa. Di norma, sono configurabili 2 categorie generali di rischi inerenti per ciascun ciclo: rischi generali e rischi specifici. • RISCHIO DI CONTROLLO: è il rischio che i sistemi contabili e di controllo interno esistenti nella società revisionata non siano in grado di prevenire, individuare e correggere tempestivamente errori significativi RISCHIO DI CONTROLLO La verifica necessita di un approfondimento della conoscenza del sistema contabile e di controllo interno, che potrà avvenire analizzando i manuali delle procedure, se esistenti, ovvero rilevando direttamente le procedure seguite dalla società e sintetizzando le informazioni acquisite. Il revisore dovrà sincerarsi che i controlli su cui ritiene di poter fare affidamento sono effettivamente operanti o che lo sono comunque stati nel periodo coperto dalla revisione RISCHIO DI CONTROLLO I riscontri, definiti “test di conformità”, potranno essere svolti controllando tutta la procedura per un numero limitato di operazioni, ovvero osservando il personale dell’azienda nel corso della propria attività. In base al grado di affidabilità dei controlli, il revisore determinerà la natura, l’estensione e la periodicità delle successive procedure di revisione Durante la fase esecutiva: RISCHIO DI INDIVIDUAZIONE: È il rischio del revisore di non riuscire ad identificare ed evidenziare con le procedure di revisione applicabili eventuali errori o anomalie significative contenuti nel bilancio esaminato. Il revisore si baserà sulle conoscenze generali dell’attività e dell’organizzazione dell’impresa, sul livello del rischio di revisione accettabile e sulla valutazione dei rischi intrinseco e di controllo definiti nelle fasi precedenti. RISCHIO DI INDIVIDUAZIONE Tanto maggiore sarà la rischiosità implicita nella specifica attività/operazione ed il rischio che l’organizzazione ed i sistemi contabili e di controllo interno non siano efficaci, tanto maggiore sarà per il revisore il rischio che esistano errori significativi: e tanto maggiore sarà conseguentemente il rischio di non identificarli. L’estensione delle procedure di revisione sarà pertanto inversamente proporzionale rispetto all’organizzazione ed all’affidabilità dei sistemi di controllo interno della società assoggettata alla revisione LIVELLO DI ACCETTAZIONE DEL RISCHIO DI INDIVIDUAZIONE R. DI CONTROLLO R. INERENTE ALTO MEDIO BASSO ALTO Il minore possibile Più basso Medio MEDIO Più basso Medio Medio Più alto Il maggiore possibile BASSO Più alto Durante la fase finale: RISCHIO DI VALUTAZIONE: È il rischio di revisione normativamente inteso, cioè il rischio di fornire una valutazione errata del bilancio. Nell’ambito dell’analisi dei rischi si possono comunque distinguere 2 fasi: • nella prima fase, denominata General Risk Analysis, si individuano i fattori di rischio, esterni ed interni all’impresa, che potrebbero influenzare il bilancio e si identificano le aree di bilancio a rischio maggiore • nella seconda fase, denominata Specific Risk Analysis, si valuta invece il rischio di revisione a livello di singola area di bilancio per la stesura del programma. ANALISI DI BILANCIO Si tratta di una procedura di analisi comparativa molto utile che trova applicazione in ogni fase del processo di revisione. Si tratta di test di validità che comportano lo studio e la comparazione delle relazioni intercorrenti tra le transazioni ed i saldi assoggettati a verifica ed altri dati ed informazioni rilevanti. Esse partono dall’assunzione che, in assenza di indicazioni contrarie, le relazioni conosciute tra i dati dovrebbero continuare nel tempo e manifestarsi come ci si aspetta che si manifestino In fase di PIANIFICAZIONE, è finalizzata all’identificazione di aree od eventi significativi e/o all’individuazione della natura e dell’estensione delle verifiche da effettuare. In particolare mira a ottenere o aggiornare le conoscenze necessarie sulle attività del cliente, identificare preliminarmente particolari rischi di revisione, pianificare il generale approccio di revisione Tali finalità si raggiungono mediante: • il raffronto dell’attività del cliente con l’attività di alcuni qualificati concorrenti o con statistiche di settore • l’esame dei bilanci o dei rendiconti interni alla direzione più recenti • la comparazione dei dati correnti con i dati dello stesso periodo dell’anno precedente e, se disponibili, con dati previsionali di budget Durante la fase ESECUTIVA, è sicuramente una procedura più affidabile rispetto ad altre alternative: ha l’obiettivo di fornire al revisore elementi probativi della validità e dell’appropriatezza di una specifica voce esaminata Durante la fase FINALE, supporta il revisore nella verifica globale di ragionevolezza e coerenza del bilancio sottoposto ad esame. L’applicazione della procedura in tale fase include la definizione di indici e medie sui dati finali di bilancio e nella comparazione degli stessi con analoghi indici e medie di esercizi precedenti o di settore. Le anomalie e le differenze significative risultanti dalle comparazioni devono essere accuratamente investigate tramite il riesame delle evidenze di revisione acquisite nel corso del lavoro, per controllare se sono sufficienti ed appropriate a spiegare le differenze LA SIGNIFICATIVITÀ Un’informazione è significativa quando la sua omissione o inesattezza può influenzare decisioni economiche prese sulla base dei bilanci. La valutazione di cosa sia significativo dipende dal giudizio professionale del revisore. In genere la significatività viene determinata in termini quantitativi, come rilevanza del singolo evento/errore ovvero come sommatoria di eventi/errori di dimensioni singolarmente non significative; ma essa può anche essere rilevante dal punto di vista qualitativo: ad esempio, l’inesatta o errata descrizione di una politica contabile può fuorviare un lettore del bilancio; ovvero, la perpetuazione di irregolarità amministrative può comportare conseguenze sulle capacità operative dell’azienda LA CONTINUITÀ AZIENDALE In mancanza di evidenze contrarie, il bilancio è normalmente predisposto nel presupposto che l’impresa permanga in funzionamento per almeno un anno dalla chiusura del bilancio medesimo. È compito del revisore verificare che tale presupposto sia valido, utilizzando indicatori economici, finanziari, patrimoniali, gestionali, normativi (statutari, regolamentari o legislativi), ecc.. Se le analisi in tal modo condotte inducono il revisore a ritenere che tale presupposto non sia soddisfatto, egli dovrà acquisire evidenze circa la capacità dell’azienda di rimanere in funzione LE PARTI CORRELATE Le parti correlate sono dei soggetti non indipendenti con i quali l’impresa il cui bilancio è sottoposto a revisione intrattiene rapporti di gruppo che potrebbero configurare dei rischi di non corretta rappresentazione della situazione societaria. Due soggetti non sono indipendenti quando uno di essi ha la capacità di controllare l’altro o di esercitare una significativa influenza in merito alle sue decisioni finanziare ed operative. Il revisore deve essere a conoscenza di tali rapporti per una serie di motivi, tra cui: Le regole dell’informativa di riferimento impongono la trasparenza dei rapporti - La normativa fiscale-valutaria impone determinate condizioni di trading - La valenza probatoria delle conferme esterne ottenute dal revisore è relativa - Le transazioni tra tali soggetti possono dar luogo a trasferimenti di profitto e/o frodi - L’ANALISI DELLE AREE CHE RICHIEDONO STIME CONTABILI La stima contabile è la definizione approssimativa dell’importo di una voce in assenza di precisi parametri di riferimento. Il revisore dovrà perciò indagare su chi e come procede alla valutazione, se esistono procedure standard e se queste vengono puntualmente applicate, anche utilizzando stime e perizie indipendenti i cui risultati saranno confrontati con quelli presentati dalla società L’ANALISI DELLE AREE CHE RICHIEDONO STIME CONTABILI Se l’impresa non ha provveduto al compimento di tali stime, il revisore può richiedere alla direzione di incaricare un perito accertando la competenza e l’indipendenza dalla società di quest’ultimo, e assicurandosi che sia adeguatamente definito l’oggetto dell’incarico, in relazione agli obiettivi di revisione. Una volta che l’esperto avrà effettuato la stima, il revisore dovrà valutarne il lavoro, in riferimento alla fonte dei dati aziendali, ai presupposti ed alle metodologie utilizzate, alla congruità dei risultati presentati dall’esperto con le sue aspettative FRODI ED ERRORI In sede di pianificazione, esecuzione e valutazione del lavoro, il revisore, deve considerare il rischio di esistenza di significative distorsioni del bilancio derivanti da frodi e/o errori che possano avere un impatto significativo sul bilancio, con particolare riferimento a: - Debolezze nel sistema di controllo interno e/o mancata conformità alle procedure di controllo previste; - Condizioni economiche e/o settoriali che comportino pressioni insolite sull’azienda; - Operazioni insolite; - Difficoltà di ottenere elementi probativi sufficienti per la revisione; - Attestazioni della direzione in merito; - Eventi già noti Qualora vengano rilevate FRODI, il revisore dovrà tempestivamente comunicare i fatti rilevati ad adeguati livelli gerarchici ed al collegio sindacale della società. Qualora vengano rilevati ERRORI, il revisore dovrà comunicarli alla società perché provveda alla correzione; se la società non procede a rettificare il bilancio, il revisore valuterà la significatività dell’errore individualmente o sommato ad altri errori emersi dai riscontri effettuati. CONFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI La non conformità a leggi e regolamenti può avere effetti significativi sul bilancio. In tali casi, il revisore dovrà rivedere le informazioni acquisite, con particolare riferimento allo scenario legale e normativo applicabile alla società ed al settore economico in questione, nonché all’esistenza di strumenti di supporto alla direzione aziendale, quali i controlli interni e/o i codici di comportamento. Inoltre il revisore dovrà effettuare riscontri sull’esistenza di accertamenti o indagini degli organismi di controllo pubblici, di pagamenti di rilievo per servizi non specificati a consulenti e/o parti non indipendenti, transazioni finanziarie inusuali o con soggetti registrati in “paradisi fiscali”, ricevimento di contributi pubblici, adeguatezza del sistema contabile, ecc.. CONFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI Qualora il revisore ritenga che sussistano rischi di attività societarie non conformi alla normativa vigente, egli dovrà adeguare le procedure di revisione nelle aree interessate, valutare eventuali non conformità rilevate ed informare gli amministratori, l’assemblea dei soci e il collegio sindacale su eventuali fatti censurabili ACQUISIZIONE DELLE EVIDENZE DI REVISIONE Nell’acquisizione delle evidenze di revisione è necessario sempre stabilire 3 ordini di decisioni operative: 1) METODOLOGIE DA SEGUIRE 2) NUMERO DELLE EVIDENZE DA ACQUISIRE 3) CADENZA DELLE VERIFICHE METODOLOGIE DA SEGUIRE Le evidenze devono innanzitutto essere rilevanti per lo specifico obiettivo di revisione cui si tende. Inoltre devono avere competenza, requisito che si riferisce al grado di affidabilità dell’evidenza di revisione acquisibile. Il grado di affidabilità è misurato in base: -all’indipendenza della fonte -all’efficacia del controllo interno -alla conoscenza diretta da parte del revisore -alla qualifica della fonte -all’oggettività dell’evidenza RISCONTRO FISICO Consiste nell’ispezione o conta fisica di attività tangibili della società il cui bilancio è assoggettato a revisione. È utilizzato soprattutto per le giacenze di magazzino, il portafoglio titoli, le immobilizzazioni tecniche e la cassa RICHIESTA DI CONFERME Consiste nell’ottenimento di risposte in forma scritta o orale da parte di terzi indipendenti rispetto alla società. L’indipendenza della fonte conferisce alle procedure un elevato grado di affidabilità. Nelle conferme positive i terzi devono obbligatoriamente fornire una risposta, qualunque essa sia. Nelle conferme negative invece, il terzo deve rispondere solo nel caso in cui le informazioni richieste non sono corrette. È utilizzato per le disponibilità liquide presso banche, i crediti verso clienti, i depositari di merci o crediti, i debiti verso fornitori, gli anticipi da clienti e gli altri finanziamenti da terzi, le polizze assicurative e le passività potenziali PASSIVITÀ POTENZIALI Una passività potenziale è una futura obbligazione della società revisionata di importo non conosciuto correlata ad una determinata attività già conosciuta. Essa deve presentare le seguenti caratteristiche: - Un pagamento ad una terza parte od un danno per la società relativo ad una situazione esistente alla data di riferimento; - Incertezza nell’ammontare del pagamento o nella dimensione del danno; - Definizione dell’ammontare del pagamento o della dimensione del danno dipendente dall’esito di eventi futuri. PASSIVITÀ POTENZIALI - Se la probabilità che l’evento si verifichi è remota, tale evento non deve essere iscritto in bilancio; - Se è ragionevolmente possibile che l’evento si verifichi, se ne dovrà fare menzione nella nota integrativa; - Se l’evento è probabile e l’importo è ragionevolmente stimabile, tale importo deve essere accertato; - Se l’evento probabile e l’importo non è ragionevolmente stimabile, è necessaria la menzione nota integrativa. PASSIVITÀ POTENZIALI Onde rilevare l’esistenza di tali passività si ricorre in genere alla richiesta diretta alla direzione aziendale, all’esame dei libri sociali, alla analisi delle spese legali sostenute nell’esercizio, alla richiesta di conferma ai legali societari, all’analisi delle evidenze di revisione. IMPEGNI Nella stessa logica delle passività potenziali rientrano gli impegni, obbligazioni della società revisionata ad effettuare transazioni future a condizioni predeterminate, come ad esempio i contratti di fornitura di merci e/o materie prime a prezzi fissi. L’esistenza degli impegni deve essere riflessa dalla nota integrativa in una specifica sezione o congiuntamente alle informazioni sulle passività potenziali VOUCHING Consiste nell’analisi di documenti e registrazioni di origine interna o esterna (naturalmente più affidabili) a supporto di informazioni riflesse o che dovrebbero essere riflesse in bilancio. Tipicamente vengono esaminati gli ordini dai clienti, le fatture e i documenti di spedizione OSSERVAZIONE È utilizzata per confermare determinate attività, come ad esempio il macchinario, per accertarne l’utilizzo e lo stato d’uso RICHIESTE ALLA DIREZIONE Consiste nel richiedere alla direzione aziendale informazioni su un determinato evento. Le risposte ottenute, sia in forma scritta che verbale, necessitano sempre di una verifica tramite procedure aggiuntive RICALCOLO Consiste nel rieffettuare, su base selettiva, conteggi già eseguiti dalla società; tipico esempio è costituito dal controllo dell’ammortamento iscritto in bilancio PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA Utilizzano i dati in forma comparata e le relazioni tra gli stessi per accertare la ragionevolezza di un saldo o di altre informazioni espresse in bilancio CUT-OFF Si tratta di sondaggi effettuati al fine di ottenere evidenze in ordine alla corretta imputazione per competenza delle transazioni effettuate; in particolare, se tali transazioni siano effettivamente avvenute e se siano in seguito state registrate in un esercizio successivo a quello di competenza. Sono sempre supportate dalla relativa documentazione di acquisto o vendita, e spedizione EVENTI SUCCESSIVI Il revisore deve procedere all’analisi delle transazioni e degli eventi intervenuti successivamente alla data di riferimento del bilancio fino all’emissione del giudizio di revisione per identificare eventuali elementi che possano influenzare significativamente l’informativa fornita dal bilancio. Le procedure normalmente seguite per l’analisi degli eventi successivi sono la discussione con la direzione aziendale, l’esame della corrispondenza con i legali societari, l’analisi delle situazioni interinali, l’analisi delle registrazioni contabili successive alla data di bilancio, l’esame dei libri sociali, l’ottenimento della lettera di attestazione del legale rappresentante RELAZIONE TRA TIPOLOGIE DI PROCEDURE E CRITERI DI AFFIDABILITÀ DI UN’EVIDENZA CRITERIO DI AFFIDABILITÀ PROCEDURA DI ACQUISIZIONE INDIPENDENZA DELLA FONTE EFFICACIA DEL CONTROLLO INTERNO CONOSCENZA DIRETTA DEL REVISORE QUALIFICA DELLA FONTE OGGETTIVITÀ DELL’EVIDENZA RISCONTRO FISICO ALTA VARIA ALTA ALTA ALTA RICHIESTA DI CONFERMA ALTA N/A BASSA ALTA ALTA OSSERVAZIONE ALTA VARIA ALTA ALTA MEDIA BASSA N/A BASSA VARIA VARIA ALTA VARIA ALTA ALTA ALTA ALTA/BASSA VARIA BASSA ALTA BASSA RICHIESTE ALLA DIREZIONE RICALCOLO PROCEDURE COMPARATIVE VOUCHING CUT-OFF NUMERO DELLE EVIDENZE DA ACQUISIRE La quantità di evidenze acquisite ne determina la sufficienza. Tale quantità è misurabile principalmente dall’ampiezza del campione selezionato dal revisore, la quale è influenzata da diversi fattori, tra cui rivestono fondamentale importanza l’aspettativa del revisore che una data popolazione possa contenere significativi errori e l’efficacia dei relativi controlli interni CADENZA DELLE VERIFICHE È necessario stabilire il momento in cui le evidenze devono essere acquisite ed il periodo coperto dalla selezione degli elementi contenuti in una data popolazione L’EMISSIONE DELLA RELAZIONE La relazione esprime il giudizio della società di revisione sul bilancio ed è sottoscritta dal revisore contabile responsabile del lavoro svolto. Il giudizio professionale espresso dal revisore riflette le conclusioni tratte dalle procedure di revisione svolte LUCIDO – RELAZIONE TIPO TIPOLOGIE DI GIUDIZIO GIUDIZIO POSITIVO SENZA RILIEVI Se il bilancio è del tutto conforme alle norme che ne disciplinano la redazione, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società GIUDIZIO POSITIVO CON RILIEVI Viene emesso qualora dalle verifiche eseguite risultino le seguenti circostanze e gli effetti delle stesse siano giudicati dal revisore significativi rispetto al bilancio nel suo complesso, ma non così rilevanti da comprometterne l’attendibilità e la capacità informativa: I) mancanza di conformità alle norme che disciplinano il bilancio, II) limitazioni al procedimento di revisione connesse a impedimenti tecnici incontrati nello svolgimento delle procedure o a restrizioni imposte dagli amministratori nell’acquisizione degli elementi probativi. In tali circostanze il revisore riporta la descrizione analitica e dettagliata dei rilievi, nonché gli effetti economici e patrimoniali delle difformità riscontrate nel paragrafo che precede l’espressione del giudizio GIUDIZIO NEGATIVO Viene espresso quando il bilancio non è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione E il revisore giudica che gli effetti derivanti dalla non corretta applicazione dei criteri contabili o dall’inadeguatezza dell’informazione resa sono così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio nel suo complesso. IMPOSSIBILITÀ DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO Viene espresso quando il revisore giudica i possibili effetti delle limitazioni al procedimento di revisione connesse a impedimenti tecnici incontrati nello svolgimento delle procedure o a restrizioni imposte dagli amministratori nell’acquisizione degli elementi probativi così rilevanti da far mancare elementi indispensabili per un giudizio sul bilancio