350.110
Ordinanza della legge d'applicazione del Codice di diritto
processuale penale svizzero (OLACPP)
del 21 dicembre 2010 (stato 1 gennaio 2016)
emanata dal Governo il 21 dicembre 2010
visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale1), nonché l'art. 7 cpv. 4,
l'art. 11 cpv. 2, l'art. 29 cpv. 2, l'art. 34 cpv. 1 lett. c e d, l'art. 34 cpv. 2,
l'art. 37 cpv. 4 lett. a e l'art. 41 cpv. 2 della legge d'applicazione del Codice di diritto
processuale penale svizzero2)
1. Organizzazione della Procura pubblica
Art. 1
Composizione
1
La Procura pubblica è composta da:
a)
primo procuratore e suo sostituto;
b)
cancelleria;
c)
Procura dei minorenni;
d)
Sezione delitti e crimini;
e)
Sezione contravvenzioni;
f)
sedi distaccate.
2
La Procura dei minorenni, le sezioni e le sedi distaccate sono composte dal numero
necessario di procuratori pubblici e di magistrati dei minorenni, di funzionari incaricati e di impiegati di cancelleria.
3
Le sezioni sono dirette da un capo procuratore pubblico.
Art. 2
Sedi distaccate
1
La Procura pubblica gestisce sedi distaccate a Davos, Ilanz, Roveredo, Samedan e
Thusis.
2
Le sedi distaccate sottostanno alla direzione tecnica del primo procuratore o del sostituto primo procuratore. *
1)
2)
CSC 110.100
CSC 350.100
* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo
1
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3
Egli è incaricato dei compiti di un capo procuratore pubblico relativi ai casi, per
quanto riguarda le sedi distaccate.
Art. 3
Primo procuratore pubblico
1
La direzione del personale, d'esercizio e specialistica della Procura pubblica include in particolare i compiti seguenti:
a)
l'organizzazione efficiente della successione degli affari;
b)
la regolamentazione dell'organizzazione del picchetto e delle supplenze in
seno alla procura pubblica;
c)
la supervisione del lavoro e delle pendenze;
d)
lo svolgimento dei compiti legati al diritto del personale attribuiti dal diritto
cantonale sulla direzione dei servizi;
e)
l'emanazione di istruzioni relative all'obbligo d'informazione della polizia e ad
altri aspetti della collaborazione nel procedimento penale.
2
Il primo procuratore pubblico può delegare singole competenze al suo sostituto oppure, per quanto riguarda la relativa sezione, al capo procuratore pubblico o al capo
magistrato dei minorenni.
3
Il sostituto del primo procuratore pubblico esercita i compiti di quest'ultimo se:
a)
un compito gli è stato delegato nel singolo caso o in generale;
b)
un compito va evaso durante l'assenza del primo procuratore pubblico.
Art. 4
Cancelleria
1
La cancelleria adempie in particolare ai seguenti compiti:
a)
registrazione dei casi in entrata, nonché gestione e controllo dei registri;
b)
comunicazione e fatturazione di decisioni;
c)
evasione della corrispondenza e verbalizzazione;
d)
archiviazione degli atti dei procedimenti penali;
e)
gestione della biblioteca
f)
evasione di ulteriori lavori amministrativi in relazione a procedimenti penali o
al settore del personale, su disposizione del primo procuratore e del capo della
cancelleria.
Art. 5
Casellario giudiziale
1
A norma del diritto federale, il servizio di coordinamento cantonale per il casellario
giudiziale è gestito dalla Procura pubblica.
2
Le competono anche gli altri compiti secondo l'ordinanza del Consiglio federale sul
casellario giudiziale1).
1)
2
RS 331
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2. Disposizioni complementari
Art. 6
Comunicazione di decisioni penali
1
Alla Procura pubblica vanno comunicate tutte le decisioni in cui hanno trovato applicazione le disposizioni del Codice di procedura penale 2).
2
All'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria vanno comunicate le decisioni in cause penali di cui è competente per l'esecuzione.
3
Se l'incasso compete all'Amministrazione delle finanze, le vanno comunicate le decisioni del dispositivo.
4
Le decisioni in cui viene concesso il gratuito patrocinio vanno comunicate
all'Amministrazione delle imposte nel dispositivo.
Art. 7
Notifica di procedimento penale e di sentenze alle autorità
1. In generale
1
Sono considerate misure estranee al diritto penale ai sensi della legge d'applicazione3) in particolare:
a)
la revoca o il rifiuto di un'autorizzazione all'esercizio della professione;
b)
la pronuncia di un divieto d'esercizio della professione;
c)
la revoca di un attestato di capacità;
d)
la conclusione di un rapporto di lavoro o di un'attività a titolo onorifico a cau sa della violazione dei doveri professionali o a causa di un comportamento punibile che potrebbe compromettere l'esercizio della professione o dell'attività a
titolo onorifico;
e)
altre misure disciplinari o di vigilanza;
f)
la revoca di un'autorizzazione di diritto in materia di stranieri o altre misure di
diritto in materia di stranieri.
2
L'obbligo di notifica presuppone una relazione oggettiva tra il comportamento punibile e la misura estranea al diritto penale. La Procura pubblica e l'autorità di vigi lanza interessata si informano reciprocamente sulle relative fattispecie, nonché sulla
forma e l'entità della notifica.
3
La notifica avviene di regola a destinazione della corrispondente autorità di vigilanza.
4
Sono fatti salvi obblighi di notifica di leggi speciali.
Art. 8
2. Campi d'applicazione
1
L'esame di misure estranee al diritto penale può risultare dall'imputato, dalla fattispecie da giudicare o dal bene giuridico protetto.
2)
3)
RS 312.0
Art. 29 LACPP, CSC 350.100
3
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2
Per quanto riguarda il personale, la possibilità di provvedimenti va presa in considerazione in particolare in caso di imputati che:
a)
sono attivi quali docenti;
b)
lavorano con bambini o adolescenti;
c)
svolgono una professione in campo sanitario;
d)
lavorano in un'istituzione che sottostà all'obbligo di autorizzazione o alla vigi lanza dello Stato, nella quale vengono assistite persone o animali;
e)
sono di cittadinanza straniera.
3
Per quanto riguarda la fattispecie va presa in considerazione una notifica a un'auto rità in particolare in caso di infrazioni contro:
a)
la legislazione sanitaria;
b)
il diritto in materia di derrate alimentari;
c)
la legislazione sugli stranieri e sull'asilo;
d)
la legislazione sulla caccia e sulla pesca;
e)
la legislazione sull'agricoltura;
f)
la legislazione sulla protezione degli animali;
g)
la legislazione sulla veterinaria;
h)
la legislazione forestale.
4
La Procura pubblica e l'autorità di vigilanza interessata si informano reciprocamente sulle relative attività e fattispecie.
Art. 9
Periti ufficiali
1. Istituzioni
1
Sono considerati periti ufficiali o incaricati permanentemente ai sensi del Codice di
procedura penale1) e della legislazione d'applicazione cantonale 2):
a)
quale istituto di medicina legale: la sezione di medicina legale dell'Ospedale
cantonale dei Grigioni;
b)
quale istituzione di psichiatria dei bambini e degli adolescenti: la Fondazione
di Psichiatria infantile e giovanile dei Grigioni;
c)
quale istituzione per la protezione dell'infanzia: il Kindesschutzgruppe
dell'Ospedale cantonale dei Grigioni.
Art. 10
2. Settori specifici
1
Il riconoscimento quali periti ufficiali o incaricati permanentemente vale per i settori seguenti:
a) * medici delegati:
1.
semplice accertamento di decessi dovuti a cause sospette o ignote (ispezione del cadavere).
b)
Servizio medico-legale dei Servizi psichiatrici dei Grigioni:
1.
accertamento dell'imputabilità;
1)
2)
4
RS 312.0
Art. 34 LACPP, CSC 350.100
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2.
3.
c)
d)
e)
accertamento della necessità e/o dell'opportunità di provvedimenti;
valutazione di testimoni e di persone informate sui fatti se la loro capacità di deporre è dubbia a causa di una malattia psichica.
istituto di medicina legale:
1.
accertamento di decessi dovuti a cause sospette o ignote (ispezione del
cadavere, autopsia, perizia);
2.
identificazione di persone decedute sconosciute;
3.
perizie su lesioni corporali;
4.
visite di vittime di reati sessuali;
5.
ricostruzione di avvenimenti sulla base di reperti;
6.
perizie relative all'alcol (calcoli retroattivi e teorici).
istituzione di psichiatria dei bambini e degli adolescenti
1.
accertamenti psichiatrici e/o psicologici su bambini e adolescenti.
istituzione per la protezione dell'infanzia:
1.
assistenza in caso di sospetto relativo a qualsiasi genere di maltrattamento su bambini e adolescenti.
3. Tariffe per procedure dinanzi ad autorità amministrative e
alla Procura pubblica
Art. 11
Tariffa
1. Procura pubblica
1
La tariffa per la copertura delle spese di procedura penale dinanzi alla Procura pubblica ammonta a:
a)
decisione relativa alla competenza
da fr. 50.– a fr. 500.–
b)
istruttoria e decisione nella procedura del decreto d'accusa in caso di contravvenzioni
da fr. 100.– a fr. 1000.–
c)
istruttoria e decisione in altre procedure del decreto d'accusada fr. 100.– a
fr. 2000.–
d)
istruttoria della Procura pubblica
da fr. 200.– a fr. 20 000.–
e)
emanazione di decisioni successive e indipendenti
da fr. 50.– a fr. 2000.–
2
In procedimenti penali secondo il diritto processuale penale minorile 1) la tariffa
deve essere dimezzata.
3
In caso di procedimenti penali straordinariamente estesi, di particolare difficoltà o
con più imputati, le tariffe massime possono essere aumentate di conseguenza.
4
Al di fuori del procedimento penale le tariffe della Procura pubblica si conformano
alle disposizioni vigenti per la procedura amministrativa 2).
1)
2)
RS 312.1
Art. 72 LGA. CSC 370.100 e ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative (OSPA)
CSC 370.120
5
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Art. 12
2. Autorità amministrative
1
La tariffa per la copertura delle spese di procedimenti penali dinanzi ad autorità
amministrative è composta da una tassa di Stato e da tasse per compilazioni e comunicazioni.
2
Le tariffe si conformano alle disposizioni vigenti per la procedura amministrativa 3).
Art. 13
Indennità per i testimoni
1
I testimoni vengono indennizzati con 30 franchi all'ora per il loro interrogatorio,
compresa la trasferta.
2
Se viene fatta valere una perdita di guadagno superiore, questa va dimostrata dal
testimone. L'indennità ammonta ad al massimo 500 franchi al giorno.
3
Le spese secondo il diritto cantonale del personale 4) vengono rimborsate su richiesta.
4. Contabilità
Art. 14
Procura pubblica
1
Le spese dell'istruttoria vengono anticipate dalla Procura pubblica.
2
Le prestazioni di garanzia e i sequestri a copertura delle spese vanno versati immediatamente all'Amministrazione delle finanze. Conclusa l'istruttoria, la Procura pubblica le comunica l'ulteriore utilizzazione.
Art. 15
Tribunali distrettuali
1
Il Tribunale distrettuale provvede a incassare le spese di procedura addebitate ai
partecipanti. Esso conteggia regolarmente con l'Amministrazione delle finanze le
spese di istruttoria e le inoltra immediatamente.
2
Se nella sentenza le spese vengono solo parzialmente addebitate ai partecipanti o se
esse non possono essere incassate interamente, la somma incassata deve essere in
primo luogo impiegata a saldo della multa.
3
In merito alla parte non recuperabile delle spese procedurali, il tribunale distrettuale deve inviare all'Amministrazione delle finanze un avviso di perdita, allegando i
documenti di riscossione o un'ordinanza di stralcio motivata. Lo stralcio è ammesso
solo dopo che il debitore sia stato escusso inutilmente o se è evidente che con l'ese cuzione non si raggiungerebbe lo scopo.
4
L'indennità per la difesa d'ufficio deve essere versata dalla cassa del Tribunale distrettuale.
3)
4)
6
Ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative (OSPA) 370.120 oppure norma di una
legge speciale
Art. 26 segg. OCPers, CSC 170.410
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5. Disposizioni finali
Art. 16
Abrogazione di atti normativi
1
Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati i seguenti atti normativi:
a)
ordinanza sull'organizzazione e la gestione della Procura pubblica del 16 dicembre 19741);
b)
ordinanza concernente la riscossione di multe regolamentari sul posto
dell'11 novembre 19742);
c)
ordinanza sulle tasse e indennità delle persone cooperanti alla procedura penale e la contabilità della procedura penale del 16 dicembre 19743);
d)
ordinanza sulla comunicazione scritta delle decisioni penali del 24 febbraio
19754).
2
Se atti normativi vigenti rinviano a disposizioni che vengono abrogate dalla presente ordinanza, vengono applicate le disposizioni corrispondenti del Codice di diritto
processuale penale svizzero,5) rispettivamente della legge federale di diritto processuale penale minorile,6) e della relativa legislazione cantonale d'applicazione 7).
Art. 17
Modifica del diritto previgente
1
La modifica di ordinanze del Governo è disciplinata nell'appendice 8).
Art. 18
Competenza di autorità penali amministrative
1
Per procedimenti penali dinanzi ad autorità amministrative nel settore del diritto in
materia di agricoltura è competente il Dipartimento.
Art. 19
Entrata in vigore
1
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
AGS 1974, 682
AGS 1974, 628
AGS 1974, 687
AGS 1975, 723
RS 312.0
RS 312.1
RS 350.100
L'appendice non è contenuta nella CSC, vedi FUC 2010, 4814 segg.
7
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Tabella modifiche - Secondo decisione
Decisione
21.12.2010
26.11.2013
23.06.2015
8
Entrata in vigore
01.01.2011
01.01.2014
01.01.2016
Elemento
atto normativo
Art. 2 cpv. 2
Art. 10 cpv. 1, a)
Cambiamento
prima versione
modifica
modifica
Rimando AGS
2015-019
350.110
Tabella modifiche - Secondo articolo
Elemento
atto normativo
Art. 2 cpv. 2
Art. 10 cpv. 1, a)
Decisione
21.12.2010
26.11.2013
23.06.2015
Entrata in vigore
01.01.2011
01.01.2014
01.01.2016
Cambiamento
prima versione
modifica
modifica
Rimando AGS
2015-019
9
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