La nuova Certificazione Unica
Modello CU 2015
Paolo Meneguzzo, 17-18-19 febbraio 2015
Norma istitutiva
Art.4, DPR n.322/1998
(…)
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante
sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28
febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati
corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di
interruzione del rapporto di lavoro. (…)
6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via
telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a
quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per ogni certificazione
omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto
previsto dall'articolo 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472. Nei casi di errata
trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione
della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla
scadenza indicata nel primo periodo.
Comma 6-quinquies, dell’art.4, DPR n.322/1998, aggiunto dall'art. 2, comma 1,
del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.
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Emissione e Trasmissione
Nov
ità
COMUNICATO STAMPA
Certificazione unica 2015, modello e specifiche pubblicate nei tempi
Niente sanzioni per gli invii tardivi delle CU senza dati per la precompilata
(…)
Al fine di semplificare ulteriormente la prima applicazione di questo invio, per
il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata
ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni
contenenti esclusivamente redditi esenti.
Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che
contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere
inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non
dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non
occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza
applicazione di sanzioni.
Roma, 12 febbraio 2015
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Composizione
Front
espiz
io
Quadro CT
Vedi notizia VI21722
5.2.2015
Quadr
o CT
il quadro CT del modello di Comunicazione Unica va compilato solo
dai sostituti d'imposta che NON hanno mai comunicato in anni
precedenti l'utenza telematica su cui ricevere i modelli 730-4 tramite il
modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati
relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate”.
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Composizione
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Dati anagrafici del Sostituto e del Percettore
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Composizione
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Istruzioni CU pag.12
In caso di contribuenti incapaci (compreso il minore) indicare al punto 30 il
codice fiscale del rappresentante.
Art.320, comma 1, Cod. civ. - I genitori congiuntamente, o quello di essi che
esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti
civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti
con i quali si concedono o si acquistano diritti personali, possono essere compiuti
disgiuntamente da ciascun genitore
Art.2, comma 1, Cod. civ. - La maggiore età è fissata al
compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età
si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali
non sia stabilita un’età diversa. Sono salve le leggi
speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di
capacità di prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore
è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che
dipendono dal contratto di lavoro.
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Composizione
Dati anagrafici del Sostituto e del Percettore
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Emissione e Trasmissione
Entro il 28 febbraio (2 marzo 2015)
Consegna (o rilascio) al sostituito
Entro il 7 marzo (9 marzo 2015)
Trasmissione all’Agenzia delle entrate delle certificazioni relative ai redditi di lavoro
dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28
febbraio… costituenti ... il “ Flusso telematico ”
• Frontespizio
• Quadro CT
• Certificazione Unica 2015
direttamente; oppure
tramite l’intermediario abilitato
“completo” (lavoro dipendente, redditi
provvigioni); oppure
suddiviso tra
• lavoro dipendente, redditi assimilati
• lavoro autonomo, provvigioni
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assimilati
E
lavoro
autonomo,
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Emissione e Trasmissione
Consegna al sostituito
Provvedimento Direttore Agenzia entrate 15 gennaio 2015
1.4 Qualora il sostituto d’imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione
relativa ai redditi elencati al precedente punto 1.1 erogati nell’anno 2014 prima
dell’approvazione della certificazione di cui al presente provvedimento, lo stesso
deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2015 comprensiva dei dati già
certificati, entro il termine previsto dall’articolo 4, comma 6-quater, del citato
decreto n. 322 del 1998.
(…)
1.6 Nel caso in cui la certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente
equiparati ed assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi
diversi, deve essere rilasciata esclusivamente la parte della certificazione unica
relativa alle tipologie reddituali indicate; (…) (vedi anche par. 5.9)
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Emissione e Trasmissione
Consegna al sostituito
- entro il 28 febbraio; ovvero entro 12 giorni dalla richiesta in caso di
cessazione del rapporto; nella forma di
- documento cartaceo in duplice copia;
- può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica
- documento elettronico (facoltà)
• trasmesso solo a chi sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare
• esclusa verso gli eredi del deceduto, ovvero quando il dipendente abbia cessato il
rapporto di lavoro
• accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere per via
elettronica;
• diversamente: consegna in forma cartacea (Ris.n.145/E/2006).
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Emissione e Trasmissione
Consegna al sostituito
« ATTENZIONE Nel caso in cui il sostituto rilasci una nuova certificazione unica
dopo il 7 marzo deve comunicare al percipiente, nelle annotazioni (cod. CF) che,
se intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall’Agenzia delle
Entrate,dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti
dall’ultima certificazione unica rilasciata dal sostituto ». (Istruzioni pag.10)
Utilità del rilascio tardivo: ipotesi dell’esonero da responsabilità
… fiscale; Art.11, co.1, lett.a), Dlgs n.471/1997: sanzione da 258,23 euro a
2.065,83 euro, per mancato rilascio della certificazione; o per certificazione rilasciata
con dati incompleti o non veritieri.
Non è chiaro se la sanzione è applicabile per la certificazione rilasciata in ritardo, ma
in tempo utile per l’adempimento degli (eventuali) obblighi di dichiarazione:
l’art.6,co.5-bis, Dlgs n.472/1997 considera non punibili le violazioni meramente
formali, vale a dire quelle che non arrecano pregiudizio all’esercizio dell’azione di
controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile e
dell’imposta e sul versamento del tributo.
… civilistica verso il sostituito, in caso di dichiarazione dei redditi (precompilata)
acquisita sulla base dei dati errati della Certificazione rilasciata
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La Consegna elettronica
Ris. Ag. E. n.145/E, 21.12.2006
Consegna al sostituito
1) il Datore di lavoro
• trasmette al dipendente una CU.pdf o
• mette a disposizione la CU.pdf nel sito Intranet :
* avviso via e-mail ai dipendenti;
* il lavoratore accede con password al sito;
* il lavoratore “scarica” la CU.pdf e la stampa.
2) il Datore trasmette la CU come “documento elettronico” e lo archivia in
formato elettronico.
ESCLUSIONI
Tutti i casi in cui non si è accertato il possesso in capo ai destinatari, degli
strumenti atti a ricevere la certificazione elettronica e stamparla.
Tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, la consegna elettronica non
possa raggiungere il destinatario;
es . Eredi del dipendente deceduto;
es. Dipendente cessato dal rapporto di lavoro
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La Consegna elettronica
Ris. Ag. E. n.145/E, 21.12.2006
Consegna al sostituito
Motivazioni secondo Risoluzione n.145/E, 21.12.2006
1. Norma istitutiva della CU (art.4,c.6-ter DPR 322/1998) parla genericamente
di “rilascio”;
2. Circolare n.36/E/2006: possono consistere in “documenti elettronici” (non
analogici) vari documenti fiscali:
- le fatture;
- le deleghe di versamento F23, F24 ( F24-On line );
- le dichiarazioni e comunicazioni (solo telematiche);
- le Certificazioni delle ritenute;
- la richiesta annuale delle detrazioni (Ris. 29/E/2009)
3. la CU non è un modello, ma uno “schema” (cfr Istruzioni CU2015, pag.10).
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Emissione e Trasmissione
Trasmissione all’Agenzia delle entrate
Provvedimento Direttore Agenzia entrate 15 gennaio 2015
(…)
5.4 Devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche di cui
al comma 6-ter del DPR 22 luglio 1998, n. 322, comprese quelle riguardanti le
tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione della dichiarazione
precompilata di cui all’articolo 1 del DLgs 21 novembre 2014, n.175.
5.5 Non devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni degli utili
corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte
sostitutive applicate, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
del 7 gennaio 2013.
(…)
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Emissione e Trasmissione
Trasmissione all’Agenzia delle entrate
Provvedimento Direttore Agenzia entrate 15 gennaio 2015
5.7 Non si deve procedere all’invio all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni
attestanti redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, rilasciate soggetti residenti
all’estero, nei casi in cui non è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del
percipiente nella Certificazione Unica
5.8 Non devono essere altresì inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni
attestanti esclusivamente redditi totalmente esentati da imposizione in Italia, in
quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una
convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette.
5.9 Nel caso in cui la certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente
equiparati ed assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi deve essere inviata esclusivamente la parte della certificazione
unica relativa alle tipologie reddituali erogate (cfr. par. 1.6)
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Emissione e Trasmissione
Trasmissione all’Agenzia delle entrate
Entro il 7 marzo (9 marzo 2015)
Tutte le certificazioni uniche rilasciate devono essere trasmesse all’Agenzia delle
entrate anche per le tipologie reddituali (lavoro autonomo e provvigioni) per le
quali non è prevista la dichiarazione dei redditi precompilata
• Frontespizio
• Quadro CT (eventuale)
• Certificazione Unica 2015
- lavoro dipendente e assimilati,
- lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi
direttamente oppure
tramite intermediario
del flusso “completo”
del flusso suddiviso tra “lavoro dipendente e assimilati” e “lavoro autonomo,
provvigioni”
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Emissione e Trasmissione
Trasmissione all’Agenzia delle entrate
Esito
• un messaggio, immediatamente dopo l’invio che conferma solo l’avvenuta
presentazione del file (il flusso è presentato nel giorno in cui è conclusa la
ricezione dei dati da parte dell’Agenzia): non è la “prova” dell’invio;
• una ricevuta (comunicazione) attestante l’esito dell’elaborazione dei dati
trasmessi: è la “prova” dell’invio
- è trasmessa all’utente;
- è consultabile nella Sezione “Ricevute” del sito, http://telematici.agenziaentrate.it;
- può essere richiesta senza limiti di tempo.
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti,
ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni
lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo
dello scarto (cfr. CM n. 195/E/1999 e Provvedimento 15.1.2015).
A tal fine, il termine ultimo scade il 12 marzo (non il 14 marzo) 2015 (Agenzia
delle entrate a Telefisco2015 ).
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Emissione e Trasmissione
Trasmissione all’Agenzia delle entrate
Sanzione
Art.4, DPR n.322/98, Comma 6-quinquies.
• 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata
• si applica senza “cumulo giuridico” ( di cui all’art. 12 del D.Lgs.472/1997)
• la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è
effettuata entro i cinque giorni successivi
Agenzia delle entrate
• Forum Lavoro: la sanzione riguarda anche la CU relativa al lavoro autonomo
“ancorchè la stessa non rilevi ai fini della dichiarazione precompilata”;
• Telefisco 2015:
• il ritardo non è ravvedibile per incompatibilità con la tempistica della
dichiarazione precompilata;
• per il computo dei 5 cinque giorni successivi per la correzione, la scadenza
è il 7 marzo (non il 9) quindi la scadenza per la correzione senza sanzioni è il 12
marzo (non il 14).
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Emissione e Trasmissione
Trasmissione all’Agenzia delle entrate
… per il computo dei 5 cinque giorni successivi per la correzione, la scadenza
è il 7 marzo (non il 9) quindi la scadenza per la correzione senza sanzioni è il 12
marzo (non il 14) … (Agenzia delle entrate a Telefisco 2015)
Ipotesi previste dal Provvedimento 15 gennaio 2015
1) Errata trasmissione della certificazione
No sanzione se entro 5 giorni successivi, avviene la sostituzione o
l’annullamento;
2) Scarto dell’intero file contenente le comunicazioni
No sanzione se entro i 5 giorni successivi avviene l’invio ordinario;
3) Scarto delle singole certificazioni uniche
NO sanzione se avviene un ulteriore invio ordinario contenente le sole
certificazioni rettificate entro i 5 giorni successivi.
Non devono essere ritrasmesse le certificazioni già accolte.
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Emissione e Trasmissione
Trasmissione all’Agenzia delle entrate
Annullamento
Per annullare una certificazione già presentata, prima della scadenza del
termine di presentazione: compilare una nuova certificazione, compilando la
parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella
“Annullamento” posta nel frontespizio.
Sostituzione
Per sostituire una certificazione già presentata, prima della scadenza del
termine di presentazione: compilare una nuova certificazione comprensiva delle
modifiche, barrando la casella “Sostituzione” posta nel frontespizio.
… qualora il sostituto debba procedere alla sostituzione e/o all’annullamento di
una certificazione validamente accolta, dovrà procedere ad inviare un apposito
flusso comprensivo delle sole certificazioni da sostituire e/o da annullare.
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Emissione e Trasmissione
Trasmissione all’Agenzia delle entrate
Specifiche tecniche, pag.14
Per la sostituzione o l’annullamento di una certificazione già trasmessa ed
accolta, è necessario predisporre di una nuova “Comunicazione” riservata
esclusivamente alle sole certificazioni da annullare o sostituire. Se la
“Comunicazione” contiene sia CU ordinarie che CU da sostituire o annullare, tale
anomalia comporta lo scarto dell’intera comunicazione.
Nel Frontespizio del sostituto d’imposta (Record B) devono essere impostate le
caselle “Annullamento” e/o “Sostituzione”. E’ possibile che nella fornitura siano
presenti sia certificazione da annullare che certificazioni da sostituire, barrando sia la
casella “Annullamento” che la casella “Sostituzione”.
La nuova CU sostituisce integralmente la precedente; quindi, se nella CU
originaria risultava presente sia la certificazione di lavoro dipendente che la
certificazione di lavoro autonomo, la nuova CU sostituirà sia la parte di lavoro
dipendente che quella di lavoro autonomo. Ad esempio, se la CU originaria era
costituita dai record D, G, e H e motivo dell’aggiornamento è solo il reddito di lavoro
dipendente (record G), la nuova C.U. dovrà contenere oltre al record D, sia il record
G, oggetto dell’aggiornamento, che il record H.
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Dati anagrafici del Sostituto e del Percettore
p.8 Categorie particolari
Tabella D:
Il codice dell’attività prevalente in
- L Dip.ti all’estero
base al volume d’affari
- P Borse di studio
Codice sede (001-999):
- Z Eredi
codice della “gestione”
- Z1 Eredi non res.ti
di appartenenza del
- Z2 Ex coniuge (pignoramento)
dipendente per il
conguaglio del 730
Per i lavoratori autonomi la
sezione del domicilio fiscale si
compila solo in caso di causale “N”
al p.1 della certificazione dei
compensi
Per il lavoro autonomo e provvigioni: percipienti
non residenti: p.40 codice identificazione estero, fiscale o altro
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Redditi e ritenute applicate
Nov
ità
pp. 1, 2, 3, 4, 5: quattro tipologie di redditi
p.1: redditi di lavoro dipendente ed assimilati, con le detrazioni art.13,c.1,
TUIR: stipendi, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità e compensi
corrisposti da terzi, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa anche se svolti occasionalmente … al
netto degli oneri deducibili e dei contributi previdenziali e assistenziali
p.2: sempre compilato in presenza del p.1.
codice 1 se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato,
codice 2 se il contratto di lavoro è a tempo determinato; ad esempio,
erogazione di somme corrisposte a titolo di borse di studio
Annotazioni: cod.AH, il valore delle eventuali erogazioni liberali in natura,
nonché degli eventuali compensi in natura indipendentemente dal loro
ammontare; cod.AI, distinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato
(ad es. collaborazione coordinata e continuativa) e relativo importo;
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Redditi e ritenute applicate
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ità
p.2: sempre compilato in presenza del p.1.
codice 1 se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato,
codice 2 se il contratto di lavoro è a tempo determinato; ad esempio,
erogazione di somme corrisposte a titolo di borse di studio
Modalità “multimodulo” per lo stesso sostituito
“Per i redditi indicati nel punto 1, modalità finalizzata a gestire l’indicazione puntuale
delle somme corrisposte, in presenza di più rapporti di lavoro a tempo determinato e
indeterminato certificate nella CU”. (istruzioni pag.14)
Si utilizza, se nel 2014, sono esistiti sia un rapporto a tempo determinato
(codice 2) sia un rapporto a tempo indeterminato (codice 1)
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Redditi e ritenute applicate
p.6: numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i
quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all’art. 13, comma 1 del TUIR;
- se il dipendente richiede la non applicazione delle detrazioni a lui spettanti, il
sostituto d’imposta deve comunque indicare il dato;
- non deve eccedere giorni 365;
- annotazioni: cod. AI, indicazione del periodo di lavoro qualora sia di durata
inferiore all’anno, (data inizio e data fine).
In presenza di una pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell’anno,
l’informazione deve essere fornita per ogni rapporto, indicando altresì il relativo
importo.
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Redditi e ritenute applicate
p.8: data di inizio del rapporto di lavoro (dato obbligatorio in presenza di redditi di
lavoro dipendente e assimilato con diritto alla detrazioni);
nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro
da un sostituto ad un altro, è la data di inizio del rapporto con il primo sostituto.
Nella ipotesi in cui il rapporto di lavoro, intercorso con lo stesso sostituto
d’imposta venga interrotto e successivamente ripreso nel corso dell’anno, deve
essere barrato il punto 10. In tal caso, nel punto 8, deve essere riportata la data di
inizio relativa al primo rapporto di lavoro conguagliato.
p.9: data di cessazione del rapporto di lavoro.
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Redditi e ritenute applicate
Il DLgs n.175/2014 (art.8): l’addizionale regionale si versa
alla Regione di domicilio fiscale al 1°gennaio, e non più al
31 dicembre, dell’anno cui l’addizionale stessa si riferisce.
Per il periodo d’imposta 2014, l’addizionale regionale si
determina in riferimento al domicilio fiscale al 1.1.2014.
Inoltre, nelle certificazioni e nei modelli dichiarativi relativi
all’anno d’imposta 2014 (730/2015 e Unico Persone fisiche
2015) non è più richiesta l’indicazione del domicilio
fiscale al 31 dicembre 2014.
Se in caso di cessazione durante l’anno, il conguaglio è stato operato
in riferimento a un domicilio fiscale diverso da quello previsto dalle
disposizioni vigenti al momento del rilascio della CU, si deve informare il
sostituito nelle annotazioni (cod. GH) della necessità di presentare la
dichiarazione dei redditi per la corretta liquidazione delle imposte dovute
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Redditi e ritenute applicate
p.11: totale delle ritenute d’acconto da esporre nella dichiarazione dei redditi
al netto delle detrazioni e del credito d’imposta eventualmente riconosciuto per le
imposte pagate all’estero a titolo definitivo, dei successivi pp. 102, 103, 107, 108,
109 e 114.
p.12: addizionale regionale all’IRPEF dovuta sul totale dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati certificati.
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Redditi e ritenute applicate
p.16: addizionale comunale effettivamente trattenuta a titolo d’acconto per il 2014.
p.17: addizionale comunale dovuta a saldo per il 2014 sul totale dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione
separata, o a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva e comprensivo
di quello eventualmente indicato nel punto 24.
p.19: addizionale comunale dovuta a titolo d’acconto per il 2015 sul totale dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati.
Gli importi dei pp. 12, 17 e 19 sono determinati sui redditi indicati ai pp. 1, 3, 4 e 5
e comportano il prelievo o in rate, nel corso del periodo d’imposta successivo,
ovvero in un’unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale
ultimo caso, le annotazioni (cod.AL) devono contenere l’informazione che gli
importi indicati nei punti 12, 16 e 17 sono stati interamente trattenuti.
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Redditi e ritenute applicate
Gli importi dei pp. 12, 17 e 19 sono determinati sui redditi indicati ai pp. 1, 3, 4 e 5
e comportano il prelievo in un’unica soluzione in caso di cessazione del rapporto
di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni (cod.AL) devono contenere
l’informazione che gli importi indicati nei punti 12, 16 e 17 sono stati interamente
trattenuti.
In caso di cessazione di rapporto di lavoro:
* calcolo dell’addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari erogati
nell’anno:
- p.16: addizionale comunale effettivamente trattenuta a titolo d’acconto,
- p.17: addizionale comunale effettivamente trattenuta a titolo di saldo.
Qualora l’ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sia inferiore
all’acconto certificato nel CUD2015 rilasciato per il 2014, il p.16 indicherà tale
minore importo di addizionale comunale effettivamente trattenuto, al netto, quindi,
di quanto eventualmente restituito.
- p.19: in caso di cessazione del rapporto il p.19 non dovrà essere compilato
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Redditi e ritenute applicate
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ità
La sezione dedicata ai dati dell’assistenza fiscale oggi espone i dati in
modo distinto tra dichiarante e coniuge, con riferimento
- agli acconti
- ai crediti non rimborsati
I crediti rimborsati da assistenza fiscale (di IRPEF, di addizionale
regionale, di addizionale comunale e di cedolare secca) sono evidenziati
nelle annotazioni (cod. AM): vi sono esposti gli importi rimborsati al
sostituito e al coniuge
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Redditi e ritenute applicate
La Sezione Oneri detraibili espone analiticamente i singoli oneri detraibili per:
- tipologia di codice
•della Tabella A-19% (art.15 TUIR) e
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ità
•della Tabella B-26% (art.16 TUIR) dell’Appendice con il relativo
- importo.
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Detrazioni
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Annotazioni cod.AC: in caso di rapporto inferiore all’anno, indicare che le
detrazioni sono state determinate in relazione al periodo di lavoro.
La Sezione ricalca lo schema del Mod.770/S: va compilata solo per i percettori di
reddito di lavoro dipendente e assimilati, con riferimento ai (soli) familiari a carico
nel 2014: ciò esclude implicitamente l’obbligo di indicare il codice fiscale del coniuge
non a carico (a differenza di quanto richiesto nella dichiarazione dei redditi).
Se i righi non sono sufficienti per indicare tutti i familiari, si utilizza un “modulo”
aggiuntivo.
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Detrazioni
pp.103-106: detrazione art.12, c.1-bis TUIR (Bonus 1200 € per famiglie
numerose)
p.105: credito non riconosciuto; annotazioni cod. BH: qualora il contribuente non
abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d’imposta può chiedere nella
dichiarazione dei redditi il rimborso del credito non riconosciuto
pp.109-112: detrazione art.16, cc.01-1-ter art.16, TUIR (Bonus canoni locazione)
p.111: credito non riconosciuto; annotazioni cod. BI: qualora il contribuente non
abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d’imposta può chiedere nella
dichiarazione dei redditi il rimborso della detrazione non fruita
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Detrazioni
p.107: detrazione per lavoro dipendente ex art.13 TUIR
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di
durata inferiore all’anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso
dell’anno), limitatamente ai redditi di cui al punto 1, il sostituto deve ragguagliare
anche la detrazione minima al periodo di lavoro.
In tal caso, nelle annotazioni (cod. AN) dare conto al percipiente che potrà fruire
della detrazione per l’intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché
non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente.
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Detrazioni
p.101 > p.113
p.101 – p.113 – p.114 = p.11 (Ritenute IRPEF)
p.101 = p.113
p.11 = 0
p.101 < p.113
p.11 = 0
Nel caso in cui per incapienza dell’imposta lorda, le detrazioni non
siano state attribuite totalmente, dopo aver indicato l’importo
teoricamente spettante nei punti 102, 107 e 108, nel p.113 andrà
indicato l’importo totale delle detrazioni effettivamente attribuite in
relazione all’imposta lorda del percipiente.
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Credito per imposte estere definitive
Nov
p.114: credito d’imposta eventualmente riconosciuto in
occasione delle operazioni di conguaglio per le
imposte pagate all’estero a titolo definitivo, ex art.165
TUIR
ità
Con riferimento al credito del p.114, i pp. 115, 116, 117 e 118 sono compilati per
ciascuno Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto.
L’annotazione cod.AQ, indica il reddito complessivo tassato in Italia, l’imposta
lorda italiana nonché l’imposta netta italiana.
Ex art.165, c.10, TUIR, se il reddito prodotto all’estero concorre solo parzialmente
alla formazione del reddito di lavoro dipendente (es. reddito determinato a norma
del comma 8-bis dell’art.51,TUIR) anche l’imposta pagata all’estero, da riportare
nelle annotazioni (… refuso) (cod. AQ), è quella ridotta in misura corrispondente. In
tal caso, nelle annotazioni, informare il contribuente che l’imposta estera definitiva
evidenziata è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero,
determinato in misura convenzionale, ed il reddito che risulterebbe tassabile, in via
ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia (Ris.48/E/ 2013).
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Bonus IRPEF
- art.1, DL n.66/2014;
- Circolari Agenzia entrate n.8/2014; n.9/E/2014; n.22/E/2014
Nov
ità
p.119: utilizzare uno dei seguenti codici:
* 1. il sostituto d’imposta ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato tutto o in parte;
* 2. il sostituto d’imposta non ha riconosciuto il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma
non lo ha erogato neanche in parte.
p.120: l’importo del bonus che il sostituto d’imposta ha erogato;
p.121: l’importo del bonus che il sostituto d’imposta ha riconosciuto, ma non ha
erogato al dipendente.
Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente
sezione, il sostituto d’imposta che rilascia la CU deve tenere conto dei dati riportati
nelle certificazioni uniche relative ai precedenti rapporti
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Bonus IRPEF
- art.1, DL n.66/2014;
- Circolari Agenzia entrate n.8/2014; n.9/E/2014; n.22/E/2014
Nov
ità
Considerazioni
Procedura confermata dall’Agenzia delle Entrate nel “Forum Lavoro”
p.119, obbligatorio per tutti i dipendenti, in presenza del p.1:
• Lavoratori non aventi diritto p.119: cod.2 (soltanto p.119; non anche p.121);
• Lavoratori aventi diritto: compilazione completa;
…. (vedi) ….
p.121, bonus riconosciuto, ma non erogato:
Ipotesi: dipendenti che hanno espressamente richiesto al sostituto la non
erogazione, in quanto consapevoli che il proprio reddito complessivo avrebbe
superato i limiti di spettanza:
p.119: cod.2
p.121: importo del bonus (teorico) non erogato (su richiesta del lavoratore)
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Previdenza complementare
Nov
ità
p.141 indicare:
1 - soggetti con deducibilità dei contributi versati non superiore a euro
5.164,57;
2 - soggetti iscritti a forme pensionistiche in accertato squilibrio finanziario e con
piano di riequilibrio approvato da parte del Ministero del Lavoro;
3 - lavoratori di 1.a occupazione successiva alla entrata in vigore del D.Lgs.
252/2005.
4 - per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate.
Qualora nel corso dell’anno si siano verificate in capo al percipiente più
situazioni riconducibili a diversi codici, dare distinta indicazione di ciascuna
situazione compilando più volte i campi interessati
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Previdenza complementare
p.142 contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro dedotto dai punti 1,
3, 4 e 5. In caso di lavoratori di prima occupazione l’ammontare di contributi dedotti
da indicare in tale punto non può superare il limite di 5.164,57 euro
p.143 contributi non dedotti dai citati punti 1, 3, 4 e 5, ad esempio perché eccedenti
il limite.
In caso di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni
non conguagliate, è necessario verificare che non siano stati superati i limiti previsti
dalle norme. A tal fine il sostituto dovrà sempre compilare le annotazioni (cod. CC),
per permettere al contribuente di effettuare tale verifica in sede di dichiarazione dei
redditi.
p.144 importo di TFR destinato al fondo
p.145 data iscrizione al fondo del lavoratore di prima occupazione successiva al
1° gennaio 2007
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Previdenza complementare
Il Limite di deducibilità maggiorato per i neo-occupati dopo il
1°.1.2007 (art.8, c.6, D.Lgs. n.252/2005).
“ Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in
vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi 5 anni di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito,
nei venti anni successivi al 5.o anno di partecipazione a tali forme,
dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di
5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85
euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di
partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non
superiore a 2.582,29 euro annui ”.
(… il massimo deducibile annuale è 7.746,86 €)
… Per “lavoratori di prima occupazione” si devono intendere quei
soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto non erano
titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi
ente di previdenza obbligatoria … (Circ. n.70/E/2007)
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Previdenza complementare
Lavoratori di prima occupazione dal 1° gennaio 2007
Compilazione nei primi 5 anni di partecipazione al fondo
p.146 contributi versati dal lavoratore di 1.a occupazione e dal datore di lavoro.
p.148 contributi dedotti nell’anno e negli anni precedenti, limitatamente ai
primi cinque anni di partecipazione, a fronte dei contributi complessivamente
versati nel quinquennio, dal lavoratore di 1.a occupazione e dal datore. Tale
punto deve essere compilato relativamente ai soli primi cinque anni di
partecipazione.
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Previdenza complementare
Lavoratori di prima occupazione dal 1°gennaio 2007
Compilazione dal 6.o anno in poi di partecipazione al fondo
p.146 contributi versati dal lavoratore di 1.a occupazione e dal datore di lavoro.
p.147 contributi dedotti nell’anno, eccedenti il limite di 5.164,57 euro escluso dai
punti 1, 3, 4 e 5, che i lavoratori di 1.a occupazione possono dedurre nei venti anni
successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Tale importo è già ricompreso nel punto 146.
p.149 Per i lavoratori di 1.a occupazione, per i quali è maturato il diritto di
usufruire della deduzione, pari alla differenza tra 25.822,85 euro e quelli
effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione, indicare nel punto
149 l’ammontare di tali contributi, al netto dell’importo dei contributi già dedotti a
partire dal sesto anno.
p.150 anni residui in cui si gode della maggiorazione
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Previdenza complementare
La deducibilità maggiorata per i neo-occupati dopo il 1°.1. 2007:
la Risoluzione n.131/E del 27.12.2011
Costruzione Plafond
2007
2008
2009
2010
2011
Contributi versati
1.500
2.500
3.000
3.658,28
5.164,57
Diff.za risp. 5.164.57
3.664,57
2.664,57
2.164,57
1.506,29
0
Plafond accumulato
3.664,57
6.329,14
8.493,71
10.000
10.000
Utilizzo Plafond
2012
2013
2014
2015
2016
Contributi versati
6.000
5.000
7.746,86
7.746,86
5.000
Uso oltre 5.164.57
835,43
0
2.582,29
2.582,29
0
Plafond residuo
9.164,57
9.164,57
6.582,28
3.999,99
3.999,99
Il Plafond accumulato è impiegabile, fino ad esaurimento, dal 6° anno, nel limite
massimo di euro 7.746,86, quando siano versati contributi eccedenti € 5.164,50.
Non esiste alcun obbligo di ripartizione in quote costanti del monte non dedotto, né
conseguenze in caso di mancato utilizzo di detto monte in un dato anno.
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Previdenza complementare
La deducibilità maggiorata per i neo-occupati dopo il 1°.1. 2007
I campi dedicati nella CU 2015:
un esempio ispirato alla Risoluzione Ag.E. n.131-E-2011
7.746,86
2.582,29
6.582,28
17
p. 146 : 7.746,86 contributi versati nell’anno
p. 147 : 2.582,29 dedotti nell’anno oltre il limite di 5.164,57, esclusi dal p.1
p. 149 : 6.582,28 (10.000 -835,43 -0 -2.582,29) “differenziale” dal 6° anno =
= (25.822,85 -15.822,85 dedotti nei primi 5 anni) –835,43 versati nel 2012 –0 versati nel 2013 2.582,29 versati nel 2014
p. 150 : 17 anni residui in cui si gode della maggiorazione
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Previdenza complementare
Contributi versati per i familiari a carico
p.151: totale
p.152: dedotti
p.153: non dedotti
TFR trasferito ai fondi pensione
I pp. da 409 a 413 vanno sempre compilati, anche in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, indipendentemente dall’erogazione di somme da indicare nel
punto 401.
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