Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
a.a. 2006 - 2007
DIRITTI UMANI
E BIOETICA
Prof. CARLO CASINI
(lezione del 27-2-07)
RIASSUNTO DELLA
SCORSA LEZIONE (20-2-07)
La svolta dalle tragiche conseguenze
La sorprendente contraddizione
La negazione del diritto alla vita nei momenti
più emblematici dell’esistenza, quali sono il
nascere e il morire
Le nobili proclamazioni e la loro tragica
negazione
La minaccia frontale ai diritti dell’uomo
A) IL CONCETTO DI DIRITTO
• DIRITTO
SOGGETTIVO

• DIRITTO
OGGETTIVO

Facultas agendi
Norma agendi
DIRITTO SOGGETTIVO
Posizione di vantaggio di un soggetto rispetto ad
un bene autonomamente tutelato
Tutela diretta o indiretta
(pp. 16 – 20)
Applicazione in materia di aborto
IL DIRITTO OGGETTIVO POSITIVO
Ordinamento giuridico e dottrina istituzionalistica
(p. 31)
Il principio di completezza dell’ordinamento
giuridico (pp. 31 – 32)
L’interpretazione (pp. 32 – 33)
In particolare: l’analogia (pp. 33 – 35)
Il problema delle leggi imperfette e il n. 73
dell’Evangelium Vitae (pp. 35 - 39)
LE PARTI DEL DIRITTO POSITIVO
• IL DIRITTO COSTITUZIONALE E LA
COSTITUZIONE
In particolare le Corti costituzionali: loro
importanza in materia bioetica (pp. 39 – 47)
• IL DIRITTO PENALE
Sua funzione di prevenzione generale e speciale
La teoria dell’ “extrema ratio”
(pp. 47 – 51)
Lezione odierna
(27.2.07)
• IL DIRITTO INTERNAZIONALE
Espressione della SOCIALITA’ del diritto:
«Il diritto è realtà di uomini, però realtà plurale. Se potessimo ipotizzare
un astronauta che sbarca da solo su un pianeta remoto e deserto e da
solo ci vive, quel personaggio solitario finché resta tale non ha bisogno
del diritto, né alcuna delle sue azioni potrebbe essere qualificata come
giuridica. Il diritto, infatti, è relazione tra più soggetti (pochi o molti), si
contrassegna per una sua essenziale socialità»
(P. Grossi, Prima lezione di diritto, La Terza, Bari, 2003,
p. 12)
« Unus homo, nullus homo»
«Ubi societas, ibi ius; ubi ius, ibi societas »
ALTERITA’, COESISTENZIALITA’,
INTERSOGGETTIVITA’, BILATERALITA’,
RELAZIONALITA’, SOCIALITA’
ASPETTO COLLABORATIVO DEL DIRITTO
(“Principio di coesione”: ius iungit)
Il DIRITTO INTERNAZIONALE è
l’ordinamento della comunità degli Stati.
La comunità internazionale è costituita
da Stati sovrani e indipendenti che si
pongono in una posizione di uguaglianza
reciproca.
 Disciplina i rapporti tra i gli Stati stabilendo reciproci
diritti e doveri.
 l'assenza di un'autorità centrale che emani la legge e ne
assicuri il rispetto (c.d. "anarchia" della comunità
internazionale).
PRECISAZIONI:
1) Della Comunità internazionale fanno parte anche
soggetti che non sono Stati
2) La disciplina riguarda non solo le materie ESTERNE
agli Stati, ma anche gli “AFFARI INTERNI”.
Il diritto internazionale moderno regola anche rapporti
interindividuali
ALCUNE DISTINZIONI
A) DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO
COMPARATO.
D. comparato studia gli ordinamenti giuridici attraverso una
analisi delle loro similarità e differenze.
Livello “macro”: studio comparato dei diversi sistemi giuridici
esistenti Common law del Civil law, del diritto socialista, del
diritto islamico, del diritto asiatico.
Livello “micro”, studio comparato di due soli Stati o, scendendo
sempre più nel dettaglio, di singole materie, singoli istituti o
singole norme.
B) DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO E
PRIVATO
DIPubblico: diritto della comunità degli Stati
DIPrivato: regole di diriritto interno (“norme di conflitto”)
riguardanti le norme applicabili a fattispecie giuridiche che
presentano elementi di contatto tra l'ordinamento nazionale
e altri ordinamenti giuridici sovrani.
Es.: rapporti patrimoniali tra coniugi aventi diversa
cittadinanza; contratto concluso all'estero o avente oggetto il
trasporto di merci in un altro Stato; un‘eredità giacente
comprendente un immobile sito all'estero …
I SOGGETTI DI DIRITTO
INTERNAZIONALE
Gli Stati
La Santa Sede
Organizzazioni
internazionali
L’Ordine militare di
Malta
I soggetti
Individuali
OING
LE FONTI DEL DIRITTO
INTERNAZIONALE
• NORME CONSUETUDINARIE
• TRATTATI
NORME CONSUETUDINARIE
 comportamento costantemente e
uniformemente ripetuto nel tempo, nella
convinzione della sua obbligatorietà. Per
aversi una consuetudine è necessaria la
presenza di due requisiti fondamentali:
 - "DIUTURNITAS"(prassi): il protrarsi nel
tempo un determinato comportamento,
 - "OPINIO IURIS SIVE NECESSITATIS“:
la convinzione da parte degli Stati della
giuridica obbligatorietà di un determinato
comportamento.
I TRATTATI (PATTI,
CONVENZIONI …)
• BILATERALI
• MULTILATERALI
•
•
•
•
NEGOZIAZIONE
SOTTOSCRIZIONE
RATIFICA
DEPOSITO
RATIFICA
LE ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
1) A livello mondiale:
•
l’ONU
2) A livello Europeo:
•
Il Consiglio d’Europa
•
L’Unione Europea
(pp. 51 – 64)
L’O.N.U.
LA STORIA
• Nascita ufficiale: 24 ottobre 1945
• Esito orrori II GM
• Stabilità relazioni internazionali
• Assicurare basi solide alla pace
• “Fede nei diritti fondamentali dell’uomo,
nella dignità e nel valore della persona
umana, nell’uguaglianza dei diritti degli
uomini e delle donne, delle nazioni grandi e
piccole” (statuto ONU)
LE TAPPE
• Londra 12.6.1941: Dichiarazione interalleata,
(“lavorare insieme, con gli altri popoli liberi,
sia in tempo di pace che di guerra”)
• 14.8.1941: Carta Atlantica (Roosevelt,
Churcill),
• 1.1.1942: Appoggio alla Carta Atlantica da
parte di 26 nazioni in guerra contro l’Asse.
Compare per la prima volta l’espressione
“NU”
• Mosca 30.10.1943 – Teheran 1.12.1943: Unione
Sovietica, Regno Unito, Stati Uniti, Cina:
obiettivo organizzazione internazionale pace e
sicurezza
• 21.9 – 7.10.1944: primo progetto
• 11. 2. 1945: incontri di Yalta tra Roosvelt,
Chrcil, Stalin
• 25.4 – 25.6.1945: “Conferenza delle nazioni
Unite sull’Organizzazione Internazionale”;
elaborazione 111 articoli della Carta
• 24.10.1945: ratifica della Carta
Gli organi principali:
–
–
–
–
–
–
Assemblea Generale
Consiglio di Sicurezza
Consiglio di Amministrazione fiduciaria
Corte internazionale di Giustizia
Segretariato generale
Consiglio economico e sociale
Gli organi sussidiari
• Fondo delle Nazioni Unite per
l’infanzia (UNICEF)
• Programma per lo sviluppo (UNDP)
• Fondo in materia di popolazione
(UNFPA)
• Conferenza per il commercio e lo
sviluppo (UNCTAD)
• Programma per l’ambiente (UNEP)
GLI ISTITUTI (O AGENZIE)
SPECIALIZZATI
• Fondo monetario internazionale (FMI)
• Agenzia internazionale per l’energia
atomica (AIEA)
• Unione postale universale (UPU)
• Unione internazionale
telecomunicazioni (ITU)
• Organizzazione internazionale
dell’aviazione civile (ICAO)
• Organizzazione internazionale del
lavoro (ILO)
• Organizzazione per l’alimentazione e
l’agricoltura (FAO)
• Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS)
• Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’educazione, la scienza e la cultura
(UNESCO)
LE STRUTTURE DELL’ONU PIU’
RILEVANTI PER LA BIOETICA
• Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS)
• Organizzazione per l’educazione, le
scienze e la cultura (UNESCO)
• Fondo per la popolazione e lo sviluppo
• Organi di Giustizia internazionale
UNESCO
• Dichiarazione universale sul genoma
umano e i diritti dell’uomo, 11. XI. 1997
• Dichiarazione internazionale sui dati
genetici umani, 16. 10. 2003
• Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti
umani 19.10.2005
L’ONU, LA DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI
DELL’UOMO (DUDU)
E LA MODERNA IDEA DEI
DIRITTI UMANI
LA MODERNA DOTTRINA
DEI DIRITTI UMANI
“La teoria dei diritti
umani si fonda proprio
sulla considerazione del
fatto che l’uomo,
diversamente dagli
animali e dalle cose,
non può essere
sottomesso al dominio
di nessuno”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
innati
inalienabili
indisponibili
universali
imprescrittibili
inviolabili
irrinunciabili
intangibili
pre /sovra - statali
meta-positivi
• I processi di Norimberga
(1945-1946)
• Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo (10.12.1948)
(“Il più grande atto di riflessione e di
discernimento della storia”)
I PRECEDENTI
• Tradizione costituzionale britannica:
•
•
•
•
Magna Charta Libertatum (1215)
Petition of Rights (1628)
Habeas Corpus Act (1679)
Bill of Rights (1689)
• Dichiarazione di Indipendenza
americana (1776)
• La legge dei diritti americana (1787)
• Dichiarazione dei diritti dell’uomo e
del cittadino (1789)
LA GENESI CULTURALE
LA “GRADUAZIONE” DELLA DIGNITÀ
UMANA:
• 1) LA CRISI DELLA MEDICINA
L’ “omicidio situato in una visione medica”
L’ “omicidio come imperativo terapeutico”
“Auschwitz fu come un’operazione chirurgica”
R. J. LIFTON, I medici nazisti, Rizzoli, 1986
Die Freigabe der Vernichtung Lebensunwertem Lebens
("L'autorizzazione all'eliminazione delle vite non più degne
di essere vissute“), 1920
• Alfred Hoche (18651943), psichiatra
• Karl Binding (18411920), giurista
2) la crisi del diritto (POSITIVO)
XIX secolo
Identifica il diritto con lo “ius in civitate positum”
ossia con il complesso di norme poste dal legislatore
ed applicate effettivamente nello Stato anche
attraverso la predisposizione di strumenti (sanzioni)
cui si può ricorrere affinché il precetto sia rispettato
(coattività, coercibilità).
SE UNA NORMA NON E’ “POSITIVIZZATA”
NON HA VALORE GIURIDICO
Il P. manifesta un’istanza di GIUSTIZIA intesa come
CERTEZZA: valore della legalità ancorato alla norma scritta
garantisce contro l’arbitrio perché impedisce che le persone
siano trattate in modo diverso  UGUAGLIANZA
FORMALE
“La certezza è la specifica eticità del diritto”
(Lopez de Onate)
IL LEGAME TRA GIUSTIZIA E LEGGE E’
STABILITO NON SUL CONTENUTO, MA
SULLA FORMA: “LA LEGGE E’ UGUALE PER
TUTTI”
“Le norme giuridiche non sono valide in forza
del loro contenuto. Non vi è nessun comportamento
umano che, come tale, in forza del suo contenuto,
non possa diventare contenuto di una norma
giuridica. Una norma vale come norma giuridica,
sempre e soltanto perché si è presentata in un modo
particolarmente stabilito, è stata prodotta secondo
una regola del tutto determinata, è stata posta
secondo un metodo specifico. Il diritto vale soltanto
come diritto positivo, cioè come diritto posto“
(Hans Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto,
1934, cap. V, § 28)
“LA RICONDUZIONE DEL DIRITTO AD UNA
SUPERIORE VOLONTÀ NORMATIVOCOERCITIVA, LO RENDE, IN FATTO E IN
PRINCIPIO, UN EPIFENOMENO DELLA
FORZA … DELLA VIOLENZA
ORGANIZZATA”
(S. COTTA)
3) la crisi del concetto di uomo
“Alle radici di tutta la crisi c’è un’idea arrivata nell’animo
di molti al grado di persuasione e certezza, una falsa ma
centrale idea dell’umanità e della vita [...] è stato
possibile l’introdursi e il diventare valida nell’azione e
nella pratica, di una tale idea dell’uomo che nega l’uomo
[...] non hanno il coraggio, forse anche di fronte a se
stessi, di fare apparire quella centrale e falsa idea
all’aperto, di affermarla esplicitamente, e perciò cercano
di nascondere e i fatti e l’idea stessa [...]
“[...] Non c’è che da reintegrare
nell’ordine giuridico la vita
umana in tutto il suo
effettivo contenuto […] Perciò
l’unico possibile fondamento ad
un ordine, che voglia essere
ordinamento di vita e non di
morte, è nient’altro che questa
intima costituzione della vita”
(Giuseppe Capograssi, Il diritto dopo la
catastrofe)
LE NOVITA’ dell’idea moderna
• Universalizzazione
• Internazionalizzazione
• I diritti umani come forza propulsiva per costruire
un nuovo ordine mondiale
• Il fondamento dei diritti umani: la dignità umana
LA RISPOSTA ALLA “CRISI”
“Il riconoscimento della dignità
inerente ad ogni membro della
famiglia umana costituisce il
fondamento della libertà, della
giustizia e della pace nel mondo”
• Nuovo capitolo del diritto regionale e
internazionale (Convenzioni, Trattati, Patti, Carte
...)
• Punto di riferimento per ordinamenti dei singoli
Stati (Costituzioni)
• Il rispetto dei d.u. è condizione per un corretto esercizio
della medicina (etica medica - filone deontologico)
I DIRITTI DI RILEVANZA BIOETICA NELLA
DUDU: LA PROTEZIONE GLOBALE DELLA
PERSONA
• Diritto alla vita (art. 3)
• Diritto all’integrità fisica e conseguente divieto di
tortura e trattamenti degradanti (art. 5)
• Riconoscimento della capacità giuridica (art. 6)
• Diritto all’assistenza sanitaria (artt. 22 e 25)
• Diritto alla protezione della maternità e infanzia (art. 25)
• Diritto alla famiglia (artt. 16 e 25)
• il diritto alla giustizia (artt. 7-8-9-10-11)
• il diritto alla sicurezza (artt. 3 e 22)
• il diritto alla libertà (artt. 3-4)
• il diritto all’autonomia della vita privata
(artt. 12 e 13)
• il diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire
la salute e il proprio benessere
(art. 2)

Uno dei contributi alle formulazioni dei
principi e dei criteri di condotta in ambito
bioetico è di natura giuridica ed è dato
dalla moderna riflessione sui diritti umani.
DUDU: DOCUMENTO FONDATIVO DEL
BIODIRITTO
LA NUOVA “CRISI”
• “Altro genere di attentati”: “dal delitto al diritto”:
CONSENSO SOCIALE, LEGITTIMAZIONE
GIURIDICA, COINVOLGIMENTO STRUTTURE
SANITARIE, ESPRESSIONE DI LIBERTA’ E DI
PROGRESSO …
(Evangelium Vitae: nn. 4, 11, 18, 68)
• La “sorprendente contraddizione”: DALLE “NOBILI
PROCLAMAZIONI” alla “TRAGICA NEGAZIONE” dei
diritti umani (Evangelium Vitae n. 18)
piano medico-scientifico, culturale, sociale,
giuridico e politico (aspetto più sovversivo e conturbante)
I “SEGNALI”della “crisi”
• Diritto “fotografia”
• Tecnica legislativa per “principi condivisi” sui
“punti eticamente sensibili”
• Applicazione ai DU dei metodi interpretativi del
diritto positivo
• Distinzione tra tutela della vita e riconoscimento
del diritto alla vita
• Dignità umana come diritto autonomo e non
come fondamento dei diritti
• Distinzione tra essere umano e persona
• Graduazione dignità vita umana
• Difesa della vita come questione di coscienza, o
questione religiosa
• Irrilevanza del dubbio
• Assolutizzazione della libertà individuale
(autodeterminazione)
• Valore della vita in senso “statistico”
• Prevenzione IVG = contraccezione

• 1. MANIPOLAZIONI SEMANTICHE
• 2. LA SCIENZA, “CAVALLO SENZA CAVALIERE”
«La scienza è come il fuoco. Può fare un gran bene o
un gran male.
Come il fuoco può scaldarti, disinfettarti, salvarti.
Come il fuoco può incenerirti. Distruggerti»
(O. Fallaci, Il Corriere 3 giugno 2005)
Il tema di diritti umani è il campo di battaglia
tra la “cultura della vita” e la “cultura della
morte” ed è una battaglia che non si svolge
soltanto sul piano filosofico o etico, ma anche
sul piano sociale, giuridico e politico, tant’è
vero che la “minaccia frontale” è “capace al
limite di mettere a repentaglio lo stesso
significato della convivenza democratica, di
stato di diritto, di libertà, di diritto, di legalità e
di uguaglianza.
I diritti umani crollano nell’inconsistenza,
o addirittura si capovolgono in inedite
oppressioni contro l’uomo, se viene
ignorato il problema del soggetto che ne
è titolare, o, peggio, se la norma giuridica
pretende di non “riconoscere” l’uomo, ma
di “costituirlo”
LA QUESTIONE
ANTROPOLOGICA.
L’UOMO:
PROBLEMA BIOETICO,
PROBLEMA GIURIDICO
“Nessuna epoca ha
saputo conquistare
tante e così svariate
cose come la nostra [...]
Eppure [...] in
Nessuna epoca l’uomo
è divenuto così
problematico come
nella nostra”
(M. Heidegger)
Nella storia di oltre
diecimila anni questa
è la prima epoca in
cui l’uomo è diventato
per sé radicalmente e
universalmente
problematico. L’uomo
non sa più chi egli sia…
(M. Scheler)
“La rivoluzione biotecnologica ci obbligherà a
considerare molto attentamente i nostri valori più
profondi e ci COSTRINGERÀ A PORCI DI
NUOVO E SERIAMENTE LA DOMANDA
FONDAMENTALE SUL SIGNIFICATO E LO
SCOPO DELL'ESISTENZA.
E questo potrebbe rappresentare il risultato più
importante. Il resto dipende da noi”.
(Jeremy Rifkin, “The Century Biothec”,
trad it. Baldini e Castoldi, Milano, 1998, p. 370)
«Un’altra novità di grande spessore e implicazioni che ha
guadagnato molto spazio nell’ultimo decennio è quella
che viene indicata come “questione antropologica”…
Negli interrogativi intorno all’uomo, infatti, sulle
domande su chi egli realmente sia, sui suoi rapporti con
il mondo e con la natura, ma anche nelle questioni che
riguardano l’evolversi dei suoi comportamenti … e le
nuove e rapidamente crescenti possibilità di intervento
sulla sua stessa realtà che le scienze e le tecnologie
stanno aprendo … confronto che si svolge in tutto
l’occidente ed anzi si estende sempre più a livello
planetario…» (C. Ruini, Verona ottobre 2006)
La Bioetica tocca il fondamento dei diritti
umani: LA QUESTIONE DEL
SOGGETTO
• Chi ha diritto ai diritti dell’uomo?
• Può distinguersi nell’ambito dei diritti
umani tra “essere umano” e “persona”?
• Può la dignità umana essere separata dalla
vita umana?
• Che rapporto c’è tra vita umana, diritti
umani e ordinamento giuridico?
GLI “SGUARDI”
LO SGUARDO DEI SENSI (la materia e il
“nuovo dualismo”)
(I “signa personae”, gli indicatori di umanità”, le
“funzioni superiori”)
• LO SGUARDO FISICO
Rapporto Oleari: “nei pazienti in stato vegetativo persistente è
andata perduta definitivamente la funzione che più di ogni altra
identifica l’essenza umana. Essi (così come il feto prima del
terzo mese […] o il bambino nato anencefalico)
sono esseri umani puramente vegetativi, la cui “sopravvivenza”
è affidata ai presidi che i parenti e la società sono capaci o
disposti ad offrire»
«L’uomo non riesce più a percepirsi come
“misteriosamente altro” rispetto alle creature
terrene; egli si considera come uno dei tanti
esseri viventi, come un organismo che, tutt’ al
più ha raggiunto uno stadio molto elevato di
perfezione. Chiuso nel ristretto orizzonte della sua
fisicità, si riduce in qualche modo a una “cosa” e
non coglie più il carattere “trascendente” del suo
“esistere come uomo»
(EV, n. 22)
Sguardo
soprannaturale
LO SGUARDO della FEDE
(il “mistero dimostrato”; la dignità “rivelata”)
“La vita che Dio dona all’uomo è diversa e originale di fronte a quella di ogni
altra creatura vivente, in quanto egli, pur imparentato con la polvere della
terra, è nel mondo manifestazione di Dio, segno della sua presenza, orma
della sua gloria. All’uomo è donata un’altissima dignità, che ha le sue radici
nell’intimo legame che lo unisce al suo Creatore: nell’uomo risplende u riflesso
della stessa realtà di Dio”
“OGNI ESSERE UMANO,
(Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae, 34)
NATO E NON ANCORA
NATO, E’ CHIAMATO
ALL’ESISTENZA PER UNA
GRANDE COSA:
AMARE ED ESSERE
AMATO”
LO SGUARDO DELLA MENTE
(il “mistero intuito”; la dignità “scommessa”)
• LO SGUARDO
METAFISICO
Il postulato
Il “mistero laico”
“INTUS
LEGERE”
Religione civile
Religione laica
Il “principio di venerazione”
Il “sacro nei limiti della ragione”
“fede nei diritti fondamentali
dell'uomo, nella dignità e
nel valore della persona
umana … “ (DUDU)
Di fronte all’onnipotenza dello Stato totalitario [...] la
Costituzione ha costruito un ordinamento legato ad un
sistema di valori che pone il singolo uomo, nella sua
dignità, al centro di tutte le sue norme [...] a fondamento
di questa concezione è l’idea che l’uomo nell’ordine della
creazione, possiede un valore proprio ed autonomo che
esige costantemente il rispetto incondizionato della vita
di ogni singolo, anche della vita di colui che può
sembrare socialmente senza valore [...]”.
(Corte Cost. tedesca, 1975)
IL “COMPIMENTO” DELLA
MODERNA IDEA DEI DIRITTI
UMANI
• PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA
SOSTANZIALE VERTICALE
• IL CONCETTO TECNICO GIURIDICO DI
PERSONA
• PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’
• PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
L’UGUAGLIANZA SOSTANZIALE
“VERTICALE”
LA DIGNITA’ UMANA
1) esprime valore finalistico (trascendenza,
intangibilità)
2) è “riconosciuta” (non “attribuita”)
• “sguardo dell’intelligenza”,
• “atto silenzioso della mente”,
• “atto umile”
• “capacità di vedere oltre il visibile”
• tipico elemento della giuridicità
(relazionalità/socialità del diritto)
3) è distintivo specifico, valore intrinseco, non
accessorio (“inerente”)
4) è “necessaria” per assicurare la pace, la
giustizia e la libertà (il “disconoscimento”)
5) è uguale (non è “graduabile”)
 la dignità umana è sempre presente con
la stessa forza e la stessa intensità (cioè è
sempre uguale) in ogni esistenza umana
LA FORZA ESPANSIVA DELLA DIGNITA’
UMANA
A. LE IMPLICAZIONI:
• L’appartenenza alla famiglia umana è il
“titolo” della dignità
• Indisponibilità della vita umana
• La prima e più immediata manifestazione
della dignità umana è il diritto alla vita
• Se c’è il diritto alla vita c’è il soggetto
 Persona è l’altro nome dell’uomo
B. I COROLLARI:
1. OGNI ESSERE UMANO E’ PERSONA IN
SENSO TECNICO-GIURIDICO
Capacità giuridica
• attitudine ad essere titolari di diritti e di doveri
• distingue il mondo degli oggetti da quello dei
soggetti
IL “POTERE” DEL LEGISLATORE
Costitutivo-decisionale (organizzazioni
collettive)
Ricognitivo-dichiarativo (esseri umani): la c.g.
è la traduzione strettamente giuridica del
principio di uguaglianza sostanziale
La proposta di modifica dell’art. 1 del codice civile
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono
subordinati all'evento della nascita (462, 687, 715, 784).
Le limitazioni alla. capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a
determinate razze sono stabilite da leggi. speciali (abrogato nel 1944).
Ogni essere umano ha la capacità giuridica
fin dal momento del concepimento.
I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore
del concepito sono subordinati all'evento della
nascita.
• FAVOR FILII
• STATO SALUTE
• PRESUNZIONE
VITALITA’
“frutto di una lunghissima maturazione
storica e per decenni indiscusso, dopo i
tanti cambiamenti intervenuti (di civiltà, di
tecnologie, di scelte nuove che si devono
affrontare), si trova oggi in un contesto
profondamente diverso: tanto diverso che
la storia ha ormai invertito, rispetto al suo
mantenimento, l'onere della prova. Non
tocca più a chi vuole cambiarlo dimostrare
le ragioni per cui intende cambiarlo. Tocca
a chi lo vuole lasciare com'è, dimostrare le
ragioni attuali per cui dovrebbe restare
com'è. La discussione si apre da
qui”.
(Giuliano Amato, Liberal, aprile 1997)
La capacità giuridica nei documenti
internazionali
• Dichiarazione Universale dei diritti
dell’uomo (1948) , art. 6 e Patto
Internazionale sui diritti civili e politici
(1966), art. 16:
“Ogni individuo ha diritto al riconoscimento
in qualsiasi luogo della sua capacità
giuridica”
• Convenzione americana sui diritti dell’uomo
(1969), art. 1: “… ogni essere umano è
persona”
art. 3: “Ogni persona ha diritto al
riconoscimento della sua personalità
giuridica”
art. 4: “Ogni persona ha diritto al rispetto della
sua vita. Tale diritto deve essere protetto dalla
legge sin dal momento del concepimento”
2. IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’
a) LA PROTEZIONE DEL DEBOLE
“Togliete all’uomo la ricchezza ed il dominio delle cose: il diritto dovrà
continuare ad essere la sua difesa. Toglietegli anche la capacità di
realizzare, di pensare, di dire cose intelligenti, di lavorare ed essere utile:
il diritto dovrà ugualmente dichiararne il valore. Riducetelo ad un povero
sciocco, mendicante, malato, un peso per la società: il diritto si
suiciderebbe se lo privasse di tutela. Ed ora impoveritelo fino al massimo,
rimpicciolitelo fino al momento dell’inizio, nascondetelo perché non si
veda e non susciti sentimenti, toglietegli la voce e lo stesso nome:
troverete la radice della giuridicità se, almeno, vi lascerete inquietare e
pretenderete, almeno, che il diritto (non la sola morale) pronunci la
parola che riconosce la dignità dell’uomo. Di più: immaginate (è facile!)
che tutto converga contro la vita stessa di quest’uomo-che-comincia […]
e ripetete, nonostante tutto, “non è lecito” [uccidere], voi scoprirete la
nobiltà, la funzione tipica del diritto” (Carlo Casini, 1981 e 2003)
b) LA RECIPROCITA’ DEL
RICONOSCIMENTO DELL’UGUALE
DIGNITA’ SOSTANZIALE
“SI PUO’ DIMENTICARE IL DEGRADO DEL
PROPRIO CORPO SE LO SGUARDO DEGLI
ALTRI E’ PIENO DI TENEREZZA”
3. LA RILEVANZA GIURIDICA DEL
DUBBIO (Il principio di precauzione)
In dubio pro-vita; in dubio - pro homine
• “nei casi dubbi deve essere scelta quella
interpretazione che sviluppa nel modo più
penetrante la forza giuridica del diritto
fondamentale”
• “Appare evidente che nei casi dubbi va sempre
accordata priorità assoluta ai diritti umani
fondamentali”
I DIRITTI UMANI DELLA BIOETICA: i
diritti di “quarta generazione”
I diritti di indole biofisica /esistenziali
• Diritto al “riconoscimento”
• Diritto alla vita
• Diritto alla identità genetica
(“i diritti alla vita e alla dignità dell’uomo sanciti dagli
artt. 2 e 3 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo implicano il diritto di ereditare caratteri
genetici che non abbiano subito alcuna modificazione”;
Racc. CE, 934/1982)
• Diritto alla integrità fisica e organismica
• Diritto alla famiglia
(identità psicologica ed esistenziale)
• Diritto all’assistenza sanitaria
• Diritto al consenso informato
(“legittimazione e fondamento dell’atto medico, e allo
stesso tempo, strumento per realizzare quella ricerca di
alleanza terapeutica e di piena umanizzazione dei rapporti
tra medico e paziente, cui aspira la società attuale”, CNB 1992)
• Il diritto a morire con dignità
(“COME”, NON “QUANDO”: cure
proporzionate, normali, palliative;
rifiuto dell’accan. terap.,
assistenza/accompagnamento
psicologico, morale, spirituale)
• Diritto all’obiezione di
coscienza
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La Bioetica rivela il significato del diritto.
Si tratta da parte della Bioetica in accordo con i
diritti umani, di assicurare uno dei risultati più
faticosi e difficili del cammino della civiltà: quello
di trovare l’armonia tra il progresso scientifico e
tecnico-conoscitivo e quello di ordine morale,
culturale, giuridico, politico.
“LE FONDAMENTALI
FORZE CHE DANNO MOTO
E FINALITA’ ALLA STORIA
NON SONO QUELLE
CONSTATABILI E VISIBILI
DELLA SUPERFICIE, SONO
QUELLE INVISIBILI DEL
PROFONDO: FORZE
INVISIBILI ANALOGHE
ALLE CORRENTI CHE
MUOVONO GLI ABISSI
DEGLI OCEANI”
(G. La Pira, 1976)
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