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«La generica allegazione di difficoltà economiche non esime dall’obbligo di versamento
dell’assegno»
(Cassazione penale sez. VI, 21 maggio - 24 settembre 2014, n. 39091)
Assistenza familiare – mancato versamento assegno – difficoltà economiche –
esimente - esclusione
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all'interessato
l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere
alla relativa obbligazione, del tutto inidonea essendo a tal fine la dimostrazione di una
mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà.
L'incapacità economica, per avere rilievo quale esimente, deve essere assoluta e non
può consistere nella semplice difficoltà di far fronte all'obbligazione, ma deve
sostanziarsi nella radicale mancanza di mezzi finanziari, sì da escludere qualunque ed incolpevole - margine di scelta per l'agente
Nella specie essa non può desumersi dalla circostanza che il ricorrente è stato ammesso
al patrocinio a spese dello Stato. Detto istituto di natura processuale si fonda invero su
presupposti diversi da quelli richiesti per l'operatività della causa scriminante in
parola, ai fini della integrazione della quale è necessario - come sopra esposto - che sia
fornita prova della impossibilità assoluta di adempiere all'obbligazione economica.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
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Dott. MILO Nicola - Presidente Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere Dott. APRILE Ercole - Consigliere Dott. BASSI A. - rel. Consigliere Dott. PATERNO' RADDUSA Benedetto - Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.L. N. IL (OMISSIS);
T.O.;
avverso la sentenza n. 2324/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/09/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco
Mauro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 26 settembre 2013, la Corte d'Appello di Milano ha
riformato - applicando la continuazione fra i fatti oggetto dei due
procedimenti e rideterminando conseguentemente la pena - le sentenze del 18
gennaio 2010 (proc. n. 2324/10) e del 24 novembre 2009 (proc. n. 1287/11), con
le quali il Tribunale di Voghera in composizione monocratica condannava
G.L. in relazione ai reati di cui all'art. 81 cpv c.p., art. 570 c.p., comma 2, n. 2
commesso dal (OMISSIS) a tutt'oggi (capo A) e art. 81 cpv c.p. e art. 594 c.p.,
comma 1, (capo B) e artt. 81 cpv e 660 c.p., art. 594 c.p., commi 1 e 2 e art. 612
cod. pen.(capo C), nel primo procedimento, ed in relazione al reato di
cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, commesso dal (OMISSIS) a tutt'oggi, nel
secondo procedimento.
Dato atto della credibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa e della
circostanza che l'imputato ha liberamente scelto di rimanere contumace e di
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non fornire pertanto la propria versione dei fatti, il giudice di secondo grado
ha rilevato che le circostanze invocate dall'appellante non sono tali da
escluderne responsabilità penale, dal momento che non provano l'assoluta
impossibilità dell'imputato di fare fronte all'adempimento dell'obbligazione, e
che i fatti oggetto dei due procedimenti sono legati dal nesso di continuazione,
con conseguente nuova determinazione della pena.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Marco Pandocchi,
difensore di fiducia di G.L., chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. Inosservanza o erronea applicazione di norma processuale in
relazione all'art. 157 c.p.p., comma 8 e art. 159 cod. proc. pen., avendo la Corte
d'Appello disposto la notifica degli avvisi di fissazione di udienza al difensore
dopo avere erroneamente dichiarato l'irreperibilità dell'imputato, sulla base
del fatto che, sulla targhetta della porta dell'abitazione, non era indicato il
cognome dell'assistito.
2.2. Inosservanza o erronea applicazione di norma processuale in
relazione all'art. 150 cod. proc. pen., essendo il decreto con cui è stata disposta la
notifica al difensore con mezzi telematici privo di motivazione.
2.3. Difetto, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione,
laddove, da un lato, la Corte ha ritenuto attendibile la persona offesa,
nonostante il preciso interesse della stessa a rendere una versione volta ad
ottenere un risarcimento del danno;
dall'altro lato, ha omesso di valutare circostanze obbiettive favorevoli
all'assistito, quali la circostanza che la moglie non gli avesse comunicato il
trasferimento del figlio all'estero; il fatto che egli avesse autorizzato la ex
moglie a rimanere nella casa familiare con il figlio; l'ammissione al gratuito
patrocinio quale indice di incapacità economica assoluta.
3. In udienza, il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi proposti.
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Con riguardo al primo motivo di ricorso - con il quale si deduce la
violazione dell'art. 157 c.p.p., comma 8 e art. 159 cod. proc. pen.-, giova
evidenziare che, secondo quanto si evince dagli atti del fascicolo, nel
procedimento n. 1287/2011, la notifica dell'avviso dell'udienza del 3 luglio
2013 non poteva essere compiuta in quanto l'imputato non veniva reperito
presso il luogo di residenza; il Tribunale disponeva la rinnovazione della
notifica, previe nuove ricerche, che davano esito negativo, e dichiarava di
conseguenza l'irreperibilità dell'imputato; veniva quindi disposta la notifica al
difensore con mezzi tecnici, giusta decreto del Presidente della Sezione della
Corte d'Appello del 3 luglio 2013, con il quale si autorizzava la notifica a
mezzo fax ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen. "vista la ritenuta sussistenza dei
presupposti di legge e vista la sentenza della suprema Corte di cassazione s.u.
penali n. 28451 del 20/4/2011".
Nel procedimento n. 2324/2010, all'udienza fissata per lo stesso 3 luglio 2013, il
Tribunale dichiarava la contumacia di G. L., ritualmente notificato presso lo
studio del difensore, presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio (in tale
procedimento) e non comparso in udienza senza addurre un legittimo
impedimento. Il Tribunale disponeva quindi il rinvio del processo al 26
settembre 2013 allo scopo di riunire il processo a quello con n. 1287/2011.
Alla luce delle superiori evidenze, non v'è materia per alcun vizio attinente la
rituale instaurazione del contraddittorio e, segnatamente, la notificazione
degli avvisi di fissazione delle udienze di celebrazione del processo e la
declaratoria di contumacia dell'imputato. Nel procedimento n. 2324/2010, G. è
stato infatti avvisato dell'udienza dibattimentale mediante notifica presso il
luogo ove aveva eletto domicilio, mentre nel procedimento n. 1287/2911, si è
proceduto alla notifica con il rito degli irreperibili in presenza dei relativi
presupposti. Difatti, l'irreperibilità di G. è stata dichiarata, non sulla base del
mero riscontro della mancata indicazione del nominativo del ricorrente sul
citofono dell'abitazione (come dedotto dal ricorrente), bensì all'esito delle
esaustive ricerche disposte dal Tribunale.
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2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso laddove,
come si è già sopra dato atto, la notifica con mezzi tecnici, precisamente a
mezzo fax, è stata autorizzata con specifico decreto del Presidente del
Tribunale con motivazione certamente adeguata, in quanto ricognitiva dei
presupposti per poter procedere con tali modalità di comunicazione.
In ogni caso, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la modalità
di notificazione a mezzo fax non rientra tra le forme particolari di
notificazione disposte dal giudice ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen., bensì tra
le forme ordinarie di notificazione da eseguirsi con mezzi tecnici idonei ai
sensi dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, sicchè, al fine di procedere alla stessa,
non è necessario un decreto motivato del giudice ma è sufficiente una
"disposizione" consistente anche in un provvedimento organizzatorio di
carattere generale (Cass. Sez. 2, n. 8031 del 09/02/2010, Russo e altri, Rv.
246450).
Inoltre, il vizio avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotto e fatto
oggetto di specifico motivo d'appello, di tal che la parte è da ritenere ormai
ampiamente decaduta da diritto d'eccezione sul punto.
3. Infondato è anche il terzo motivo, con il quale si deduce il vizio di
motivazione in relazione a diversi profili.
3.1. Per un verso, il ricorrente propone rilievi di natura squisitamente di
merito, volti a sollecitare una diversa valutazione in fatto, preclusa in questa
fase dalle funzioni di legittimità.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è
riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un
vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente
più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis Cass. Sez.
6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Rv.
236893).
3.2. Per altro verso, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, nel
valutare le dichiarazioni della persona offesa, la Corte territoriale ha fatto
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buon governo dei principi affermati in materia da questa Corte anche a
Sezioni Unite, secondo cui le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si
applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere
legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale
responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione,
della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del
suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso
rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi
testimone; nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può
essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.
(Cass. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214).
Ed invero, il giudice a quo ha rinnovato il giudizio di attendibilità delle
dichiarazioni della persona offesa già compiuto dal giudice di prime cure,
dando puntualmente conto della credibilità intrinseca della testimonianza di
T.O., in quanto lucida e precisa nelle diverse occasioni in cui è stata resa, e
soprattutto del riscontro esterno costituito dalle dichiarazioni rese dalla teste
H.C..
3.3. Ferma l'impossibilità per il giudice di desumere dalla rinuncia
dell'imputato a prendere parte al processo - con conseguente dichiarazione di
contumacia - elementi o indizi di prova a suo carico, trattandosi di
manifestazione di diritti soggettivi e facoltà processuali che l'ordinamento gli
attribuisce quali espressione del diritto di difesa e di libera scelta della
strategia processuale ritenuta più opportuna, strategia che ben può porsi in
atto anche attraverso il silenzio (Cass. Sez. 5, n. 2337 del 22/12/1998, Rv.
212618; Sez. 3, n. 9239 del 19/01/2010, Rv. 246233), la Corte territoriale si è
limitata ad evidenziare che, a fronte delle dichiarazioni della persona offesa ritenute credibili e riscontrate e dunque di per sè sole sufficienti a giustificare
la conferma della condanna inflitta in primo grado -, la decisione
dell'imputato di rimanere contumace e di non fornire la propria versione dei
fatti non consente una ricostruzione dei fatti diversa da quella basata sulle
risultanze dibattimentali. Il che certamente non significa che il giudice a quo
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abbia tratto elementi di convincimento a carico del ricorrente dalla sua scelta
di non partecipare al processo, come invece lamenta il difensore.
4. Con specifico riguardo alle censure concernenti la contestata integrazione
del reato di omesso versamento dell'assegno, si deve ribadire che il ricorrente
si è limitato a prospettare una diversa lettura delle risultanze delle emergenze
processuali, preclusa in questa sede di legittimità.
4.1. In ogni caso, il giudice di secondo grado ha ben argomentato come, sulla
base delle dichiarazioni della persona offesa e della teste H., risultino provati
la mancanza di mezzi di sussistenza e lo stato di bisogno della ex moglie e del
figlio minore, e come l'imputato non abbia provato di trovarsi, senza colpa,
nella impossibilità di fare fronte al pagamento degli assegni dovuti.
A tale ultimo riguardo, la Corte ha fatto corretta applicazione dei consolidati
principi espressi da questo giudice di legittimità laddove l'incapacità
economica, per avere rilievo quale esimente, deve essere assoluta e non può
consistere nella semplice difficoltà di far fronte all'obbligazione, ma deve
sostanziarsi nella radicale mancanza di mezzi finanziari, sì da escludere
qualunque - ed incolpevole - margine di scelta per l'agente (Cass. Sez. 6, n.
11696 del 03/03/2011, Rv. 249655). Inoltre, in tema di violazione degli obblighi
di assistenza familiare, incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi
dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa
obbligazione, del tutto inidonea essendo a tal fine la dimostrazione di una
mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà
(Cass. Sez. 6, n. 8063 del 08/02/2012, G., Rv. 252427).
4.2. Del tutto correttamente, i giudici di secondo grado hanno escluso che la
prova dell'impossibilità di G. di adempiere all'obbligazione nei confronti dei
congiunti possa desumersi dalla circostanza che il ricorrente è stato ammesso
al patrocinio a spese dello Stato. Detto istituto di natura processuale si fonda
invero su presupposti diversi da quelli richiesti per l'operatività della causa
scriminante in parola, ai fini della integrazione della quale è necessario - come
sopra esposto - che sia fornita prova della impossibilità assoluta di adempiere
all'obbligazione economica.
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Sotto diverso profilo, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non
fornisce automaticamente la prova dello stato di indigenza, atteso che il
beneficio, sempre suscettibile di revoca, viene concesso sulla base di una
dichiarazione sostitutiva di certificazione proveniente dalla parte interessata
(Cass. Sez. 2, n. 33530 del 17/05/2012, Di Noto, Rv. 253134).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processi e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2014.
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Cass. penale 39091.14 (Carbone MC)