Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Corso di Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Situazioni di garanzia patrimoniale
Prof. Daniela Valentino
289-295
I - Situazioni di garanzia patrimoniali
(artt. 2740 ss., 2910 ss.)
Responsabilità patrimoniale: il debitore risponde
dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti
e futuri del debitore (art. 2740 c.c.).
Autonomia della garanzia patrimoniale dalla garanzia
personale (trasformazione della prestazione originaria nella
prestazione di una somma di danaro idonea a risarcire il danno):
attitudine della garanzia patrimoniale a favorire, dove opera
l’esecuzione specifica, la realizzazione coattiva dell’utilità
principale, anziché di quella corrispondente a ricevere una somma
di danaro equivalente.
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I - Situazioni di garanzia patrimoniali
(artt. 2740 ss., 2910 ss.)
Caratteri e funzione della garanzia patrimoniale:
• attribuzione al creditore del ricavato della vendita forzata fino a concorrenza
della somma dovuta, sin dall’origine, ovvero come risarcimento del danno per
l’inadempimento o il ritardo (esecuzione generica artt. 2910 c.c. e ss.);
• attribuzione diretta al creditore di un bene appartenente al debitore, se coincide
con il bene che si doveva trasferire (esecuzione specifica degli obblighi di
consegna art. 2930 c.c.);
• attribuzione del ricavato della vendita forzosa ai terzi i quali hanno compiuto
l’attività dovuta al posto del debitore (esecuzione specifica degli obblighi di
fare fungibile art. 2931 c.c.), ovvero i quali hanno distrutto l’opera che il
debitore doveva non effettuare (esecuzione specifica degli obblighi di non fare
art. 2933 c.c.).
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I - Situazioni di garanzia patrimoniali
(artt. 2740 ss., 2910 ss.)
• Concorso tra i creditori
Nozione: meccanismo in virtú del quale, quando il ricavato della vendita forzosa dei
beni è inferiore al valore dei crediti,
1) esso si ripartisce proporzionalmente tra tutti i creditori e
2) se il bene è assoggettato ad una causa legittima di prelazione, si ripartisce tra i
creditori la parte del ricavato che residua dall’attribuzione al creditore con
preferenza di una somma pari all’intero valore del credito (art. 2741 c.c.)
Riducibilità al principio del concorso tra i creditori (cd. par condicio creditorum) del divieto
del patto commissorio (art. 2744 c.c.): discendenza dal meccanismo del trasferimento al
creditore della proprietà del bene in garanzia al momento dell’inadempimento
dell’insussistenza del potere degli altri creditori di ricevere una quota della
differenza tra il maggior valore del bene ed il minor valore del credito corollario:
efficacia di un meccanismo convenzionale in virtú del quale il trasferimento della
proprietà del bene in garanzia è subordinato al pagamento della differenza tra il
valore del bene secondo la stima effettuata al momento dell’inadempimento e il
valore del credito (cd. patto marciano).
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Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.
Azione revocatoria (art. 2901 ss.)
Potere del creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti posti
in essere dal debitore idonei a diminuire la garanzia patrimoniale.
Condizioni di ammissibilità:
• estraneità all’atto della natura e della finalità di adempimento di un debito
scaduto;
• mancato decorso del termine di prescrizione di 5 anni;
• inesistenza di atti del terzo contraente che comportano l’acquisto a titolo
oneroso a favore di altri terzi in buona fede di diritti sul bene alienato con
l’atto revocato (inopponibilità dell’azione ai terzi subacquirenti)
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segue, Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.
Azione revocatoria (art. 2901 ss.)
Presupposti:
• esistenza di un credito, anche sottoposto a termine o condizione;
• atto del debitore che ha come conseguenza un mutamento quantitativo o qualitativo
dei beni sui quali il creditore può agire esecutivamente, che rende piú difficile il
conseguimento di un risultato utile dal procedimento esecutivo;
• incapienza del patrimonio del debitore rispetto al valore dei crediti (cd. periculum
damni);
• conoscenza da parte del debitore del pregiudizio ovvero dolosa preordinazione
dell’atto (cd. consilium fraudis), se l’atto è a titolo oneroso;
•consapevolezza da parte del terzo contraente del pregiudizio ovvero partecipazione
alla dolosa preordinazione (cd. partecipatio fraudis)
Effetti:
inefficacia nei confronti del creditore procedente degli atti di disposizione dannosi
posti in essere dal debitore (si tratta di inefficacia relativa: l’atto di disposizione resta,
infatti, valido ed efficace sia tra le parti, sia nei confronti degli altri creditori).
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segue, Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale:
Azione surrogatoria (art. 2900ss.)
Potere del creditore di sostituirsi al debitore esercitando i diritti dei quali questi è
titolare per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni.
Presupposti:
• esistenza di un credito, anche sottoposto a termine o condizione;
• inerzia del debitore nell’esercizio dei diritti o delle azioni che gli spettano verso i
terzi;
• incapienza del patrimonio del debitore rispetto al valore dei crediti da soddisfare
(cd. periculum damni);
• carattere patrimoniale dei diritti o delle azioni;
• sostituibilità del titolare nell’esercizio (con esclusione dei rapporti intuitu personæ)
Effetti:
• acquisto del bene nel patrimonio del debitore (con vantaggio indiretto per tutti i
creditori)
• attribuzione diretta della somma o del bene prestato dal terzo al creditore se vi
sono ragionevoli motivi di ritenere che il debitore possa sottrarlo all’azione
esecutiva.
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segue, Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale:
Sequestro conservativo (art. 2905 ss. c.c.)
Potere del creditore di agire immediatamente dopo la condanna in via esecutiva sui
beni alienati dal debitore durante il procedimento in forza del quale il giudice
accerta l’inadempimento e pronuncia la condanna.
Presupposti:
• accertamento sommario dell’esistenza di un credito immediatamente esigibile (cd.
fumus boni iuris);
• pendenza o imminenza di un procedimento giudiziale diretto alla condanna del
debitore;
• rischio che il debitore alieni nel periodo antecedente alla condanna i beni necessari
per la soddisfazione coattiva del creditore (cd. periculum in mora)
Effetti:
(se il giudice pronuncia la condanna): conversione del sequestro in pignoramento e
potere del creditore di ricevere il ricavato della vendita dei beni alienati dal debitore
nel periodo antecedente alla condanna.
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