Le politiche per garantire l’esigibilità dei
diritti ai “cittadini in crescita”
ovvero
Stefano Ricci
Principali fasi di sviluppo
delle politiche
per l’infanzia e l’adolescenza
dopo il 2003 ???
2003 Legge 77 - Convenzione Strasburgo
2003 Terzo Piano d’azione
2002 Seconda Conferenza nazionale
2001 Ungass on Children
2002 Ungass
on Children
2001 Legge 154
2001 Legge 149
2000 Legge 328
2000 Secondo Piano d’azione
1998 Legge 476 - Convenzione L’Aia
1998 Prima Conferenza nazionale
1998 Legge 269
1997 Legge 451
1997 Legge 285
1997 Primo Piano d’azione
1991 Ratifica Convenzione ONU - L. 176
1990 Piano d’azione mondiale per l’infanzia
1989 Convenzione Onu sui diritti del fanciullo
2
1997 Primo Piano d’azione
Cos’è un Piano di azione?
“Il piano d’azione governativo per l’infanzia e l’adolescenza è il programma di
lavoro concertato tra le istituzioni centrali dello Stato, le Regioni e le Municipalità
per la realizzazione di interventi sul piano culturale, normativo ed amministrativo a
favore dell’infanzia e dell’adolescenza da realizzarsi con la partecipazione attiva
delle forze del privato-sociale, del volontariato, dell’associazionismo, delle Ong e della società civile, in stretto raccordo con
le istituzioni dell’Unione Europea.
Il piano d’azione è postulato dalla Convenzione Internazionale di New York sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con
la legge n.176 del 27 maggio 1991. Attraverso di esso la
Repubblica Italiana si impegna solennemente al raggiungimento degli scopi dallo stesso previsti.
Le amministrazioni impegnate nel P.D.A. debbono dotarsi di
uffici referenti per tutte le questioni di loro competenza che
abbiano rilevanza per l’infanzia anche attraverso l’istituzione
di uffici per la difesa dei diritti dei minori. (...)
Per assicurare un adeguato sviluppo umano dei soggetti in età evolutiva, sulla base
delle linee sopra indicate, è indispensabile una mobilitazione non solo degli organi
istituzionali ma anche della società civile, che va sollecitata a prestare una maggiore
attenzione alle esigenze dell’infanzia
e dell’adolescenza.”
3
1997 Legge 285
Occorre essere tanto grandi da prendere sul serio le cose dei piccoli
L. 285/97: una legge che promuove e sostiene
l’avventura del diventare grandi
Le caratteristiche:
> Ha istituito un fondo nazionale per realizzare interventi al
fine di promuovere i diritti, la qualità della vita, lo sviluppo
individuale e sociale dei bambini e degli adolescenti
> È stato uno strumento innovativo per il rilancio e la
trasformazione delle politiche sociali in un settore fino ad
allora caratterizzato da provvedimenti parziali e settoriali
> Ha definito indirizzi e finalità generali affermando, tra
l’altro, la centralità della famiglia e del rapporto genitorifigli
> Ha indicato aree di intervento con progetti e interventi da
garantire su tutto il territorio nazionale, cercando
di diminuire gli squilibri territoriali
4
Una legge che promuove
e sostiene l’avventura
Punti qualificanti della L. 285/97: del diventare grandi
1997 Legge 285
Il piano territoriale
• Le Regioni definiscono: indirizzi generali, ambiti territoriali e riparto economico
• Per accedere ai finanziamenti è necessario costruire un Piano territoriale
• I Gruppi tecnici di ogni ambito, individuano obiettivi, elaborano o
accolgono i progetti, definiscono le modalità di gestione
La strategia delle connessioni
• I Piani territoriali sono confermati attraverso accordi di programma
obbligatori tra Comuni, Aziende USL, Provveditorati, Tribunali per
minorenni e Centri giustizia minorile...
• Si stabilisce un rapporto tra pubblico e privato laddove l’Ente locale
assume compiti di governo e di regolazione/coordinamento
i
L’orizzonte della normalità
• Promozione dei diritti: le città amiche dell’infanzia, attenzione al genere
• Tempo libero: interventi educativi e ricreativi
• Prima infanzia e relazioni genitori/figli: interventi socio-educativi e di sostegno
• Povertà, disagio, violenza e istituzionalizzazione: interventi di contrasto
5
1997 Legge 285
• Ambiti positivi
Una legge che promuove
e sostiene l’avventura
del diventare grandi
- “Generatività sociale” della L. 285/97:
- per la condizione dell’infanzia e dell’adolescenza
- per il tessuto sociale delle comunità locali
- per la logica di pianificazione, programmazione, progettazione
delle politiche, dei servizi e degli interventi per l’infanzia,
l’adolescenza, la famiglia
- per i modelli organizzativi e gestionali di servizi e
interventi per l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia
- per gli operatori impegnati nei servizi e interventi per
l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia
- La L. 285/97 ha innescato un “circolo virtuoso”:
- Effetto “volano”: Approccio bottom up - Processo main streaming
- Effetto “moltiplicatore”: L’intero è maggiore della somma delle parti - Da una
idea cento progetti
- Effetto “meccano”: Logica di “piano”, dimensione progettuale e per obiettivi,
attività di concertazione;flessibilità contro frammentarietà
- Effetto “unitarietà”/”identità”: Raccordi positivi a livello nazionale e regionale Raccordi a livello locale con gli operatori:
il “gruppo della 285”
6
Una legge che promuove
e sostiene l’avventura
del diventare grandi
• Ambiti negativi
1997 Legge 285
- Cultura burocratica del sociale: un’innovazione metodologica e
organizzativa per “legge”, se non approfondisce la carica innovativa
esplicitata dalla legge e se non cambia la cultura, i comportamenti, le
coscienze... non va lontano
- Non ha raggiunto: tutte le istituzioni, tutti i Comuni,
tutti i bambini e le bambine e i ragazzi e le ragazze
- Non sono stati rispettati i tempi: sia dei bambini e
delle bambine e dei ragazzi e delle ragazze
che della legge
7
1997 Legge 285
• Ambiti incerti
Una legge che promuove
e sostiene l’avventura
del diventare grandi
- Le Amministrazioni locali: Carenze “organizzative strutturali” ma anche crescita
di esperienza e know how - Difficoltà e resistenze al lavoro per progetti ma anche
innovazione metodologica nella Pubblica Amministrazione; incertezza
nei piccoli Comuni e nei Comuni capofila ma anche coordinamento,
che è problema ma soprattutto risorsa
- Gli interventi e i servizi progettati e realizzati: Sfida della
innovatività, con la permanenza dell’approccio assistenziale ma
consapevolezza che la L. 285/97 non è solo sociale
- La Sussidiarietà verticale: Integrazione tra enti pubblici diversi
nella gestione: livello politico, livello amministrativo, livello operativo;
Cofinanziamento
- La Sussidiarietà orizzontale: Formazioni sociali: analisi della
condizione e dei servizi, progettazione, gestione, monitoraggio Coinvolgimento diretto della popolazione a: progettazione,
gestione, monitoraggio
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1997 Legge 451
La Legge n° 451/97 ha istituito:
• Commissione Parlamentare per l’infanzia
• Osservatorio nazionale per l’infanzia:
– Piano d’azione nazionale biennale
– Relazione biennale sulla condizione dell’infanzia
– Rapporto quinquennale alle Nazioni Unite
• Centro nazionale di documentazione
e analisi per l’infanzia e
l’adolescenza
9
1998 Legge 269
L. 3 agosto 1998 n. 269
“Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo
sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”
Per l’ammodernamento e lo sviluppo della prevenzione e della repressione di ogni forma di abuso sessuale
nei confronti delle donne e dei fanciulli l'Italia ha approvato due importanti leggi con le quali la normativa
penale è stata completamente riformata, anche in vista dell’adeguamento agli impegni assunti con
l’adesione alla Convenzione sui diritti del bambino. La prima di queste riforme è stata realizzata con la
legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante norme sulla violenza sessuale.
La legge 269/98 completa questa disciplina e stabilisce quanto elencato di seguito.
• Chi induce alla prostituzione persona minore di diciotto anni ovvero ne favorisce o sfrutta la
prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e la multa da trenta a trecento milioni.
• Chi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, compie atti sessuali con minore di età compresa tra
i quattordici e sedici anni, in cambio di danaro o altra utilità economica è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con multa non inferiore a dieci milioni.
• Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che abbia notizia che un minore esercita la
prostituzione è obbligato a darne immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per
minorenni che promuove i provvedimenti di tutela.
• Chiunque sfrutta minori di diciotto anni al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre
materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da cinquanta a
cinquecento milioni. Alla stessa pena soggiace chi commercia il materiale pornografico.
• Chiunque distribuisce, divulga o pubblicizza anche per via telematica materiale pornografico o notizie
finalizzate all’adescamento e allo sfruttamento sessuale dei minori è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e la multa da cinque a cento milioni. A questo riguardo la legge prevede che l’organo del
Ministero dell’interno preposto alla sicurezza e alla regolarità dei servizi di telecomunicazione possa
attivare sulle reti di comunicazione informatica taluni siti per poter intercettare e ricevere tutte le
informazioni utili allo svolgimento delle indagini di polizia nel settore.
Segue
10
1998 Legge 269
Seguono le disposizioni della legge:
• Chiunque cede ad altri, anche a titolo gratuito materiale pornografico prodotto mediante
sfruttamento sessuale del minore degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a 3 anni e la
multa da tre a dieci milioni.
• Chiunque si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante sfruttamento sessuale
del minore degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o la multa non inferiore a
tre milioni.
• Chiunque organizza, favorisce o propaganda viaggi verso l’estero finalizzati alla fruizione di
attività di prostituzione a danno di minori è punito con la reclusione da sei a dodici anni e la multa
da trenta a trecento milioni.
• Alla stessa pena di cui all’art. 601 del cp soggiace chi commette tratta o comunque fa commercio
di minori di anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione.
• I predetti reati sono perseguibili anche se commessi all’estero da cittadino italiano ovvero da
cittadino straniero in concorso con cittadino italiano.
• È attribuita alla Presidenza del consiglio dei ministri l’attività di coordinamento di tutte le
pubbliche amministrazioni relativamente alla prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo
sfruttamento e l’abuso sessuale.
• Le multe erogate costituiranno un fondo per finanziare specifici programmi di prevenzione
assistenza e riabilitazione dei minori vittime.
• La Presidenza del consiglio dei ministri acquisisce dati a livello nazionale e internazionale
sull’attività di prevenzione e repressione e promuove studi e ricerche sugli aspetti sociali, sanitari e
giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale di minori.
11
1998 Prima Conferenza nazionale
In testa
ai miei
pensieri
12
1998 Legge 476
L. 31 dicembre 1998 n. 476 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela
dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja il
29.05.93. Modifiche alla Legge. n. 184/83, in tema di adozione di minori stranieri”
La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale è il principale strumento per garantire insieme i diritti
dei bambini e i diritti di chi desidera adottarli, e per sconfiggere qualsiasi traffico di minori
che possa instaurarsi a scopo di adozione. L'Italia ha aderito a questo patto con la legge 31
dicembre 1998 n.476, le cui norme hanno modificato la legge 4 maggio 1983 n.184 e
regolano ora la procedura di adozione internazionale.
Lo spirito della Convenzione e della legge italiana è basato sul principio di sussidiarietà
dell'adozione internazionale: l'adozione deve cioè essere l'ultima strada da percorrere per
realizzare l interesse di un bambino, quando non ci sia stata la possibilità di aiutarlo
all'interno della propria famiglia (ove vi sia) e del proprio paese di origine.
L'adozione internazionale ha quindi una grande valenza civile, ed è uno strumento per
arricchire l aspetto multiculturale e multirazziale della nostra moderna società. Essa inoltre
costituisce anche un tipo di scelta solidaristica nei confronti dell'infanzia abbandonata nei
paesi più poveri. Ma non è l'unico: la legge italiana prevede infatti che gli enti autorizzati a
svolgere le pratiche di adozione internazionale si occupino concretamente anche di altri
progetti di aiuto e sostegno all'infanzia nei paesi esteri in cui operano.
13
1998 Legge 476
Le tappe dell’adozione internazionale
1ª TAPPA : La dichiarazione di disponibilità
TEMPI: entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione il Tribunale deve trasmettere la domanda ai
servizi socio-territoriali competenti. (vedi. 2ª tappa)
SOGGETTI: coppia - Tribunale per i minorenni
LUOGO: Tribunale della propria Regione di residenza; ITALIA
2ª TAPPA: L'indagine dei servizi territoriali
TEMPI: entro 4 mesi dall'invio della documentazione da parte del Tribunale per i minorenni.
SOGGETTI: servizi degli enti locali - coppia
LUOGO: il servizio territoriale della propria città di residenza; ITALIA
3ª TAPPA: Il decreto di idoneità
TEMPI: entro 2 mesi dalla ricezione della relazione dei servizi territoriali
SOGGETTI: Tribunale per i minorenni - coppia
LUOGO: il Tribunale della propria Regione di residenza; ITALIA
4ª TAPPA: Inizia la ricerca
TEMPI: la coppia deve iniziare la procedura rivolgendosi ad un ente autorizzato entro 1 anno dal rilascio
del decreto di idoneità.
SOGGETTI: Ente Autorizzato - Coppia
LUOGO: una delle sedi dell'ente autorizzato scelto dai coniugi; ITALIA
5ª TAPPA: L' "incontro" all'estero
TEMPI: non predeterminabili
SOGGETTI: Ente Autorizzato - Autorità Centrale straniera - Commissione per le adozioni internazionali
italiana - Coppia - Bambino da adottare
LUOGO: il paese indicato dalla coppia; ESTERO
6ª TAPPA: Il rientro in Italia
TEMPI: non quantificabili
SOGGETTI: Commissione per le adozioni internazionali - Ente autorizzato - Coppia - Bambino
LUOGO: ITALIA
7ª TAPPA: La conclusione
TEMPI: non quantificabili
SOGGETTI: Tribunale per i minorenni - Coppia
LUOGO: ITALIA; Tribunale per i minorenni della propria regione di residenza.
14
2000 Secondo Piano d’azione
Principali presupposti
Principio etico del rispetto delle nuove
generazioni
Una conoscenza sicura per una
strategia efficace
Il Piano chiama in causa tutta la
società, la comunità educante
Coordinare gli interventi ai diversi
livelli
Coniugare le politiche per l’infanzia
con quelle per lo sviluppo democratico
e sociale del Paese
Coniugare le leggi con le prassi
Attenzione allo sviluppo dell’intera
personalità non solo alle espressioni di
disagio
15
2000 Secondo Piano d’azione
Programma di azioni mirate
Osservatorio nazionale
Progetto Obiettivo Materno Infantile
Rilancio L. 285 e priorità di intervento
Comitato minori stranieri (prevenzione
sfruttamento, sbarchi, tutela...)
Piena attuazione alla legge sulle adozioni
internazionali
Maggiori risorse per il sostegno a distanza
e la cooperazione allo sviluppo
Relazione al Parlamento sulla L.269/98
Migliorare la qualità dei programmi TV
Campagna informativa sulla genitorialità
Un Piano d’azione europeo
Legge di ratifica Convenzione di
Strasburgo sull’ascolto dei minori
Tutore pubblico dei minori
Sostegno al tavolo contro lo sfruttamento
del lavoro minorile
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2000 Legge 328
L. 328/00: un sistema integrato
di servizi nella comunità locale
Punti qualificanti della L. 328/00:
Il territorio
• Ambiti territoriali perla gestione unitaria dei servizi
• Piano di zona: modalità di progettazione partecipata, gestione condivisa
(organizzazione, intese...), valutazione
• Servizi sociali: tipologia - autorizzazione e accreditamento
• Forme di erogazione dei servizi: affidamento dei servizi, titoli per l'acquisto dei
servizi, gratuità e partecipazione dei destinatari
•
•
•
•
•
Il sistema
Logica di piano: nazionale - regionale - locale
Sistema locale integrato dei servizi a rete
Sistema informativo servizi sociali
Qualità - Carta dei servizi sociali
Personale: figure professionali sociali - formazione e aggiornamento
La normalità
• Destinatari: soggetto nel contesto familiare e sociale - Diritti di cittadinanza
• Standard minimi di servizio: livelli essenziali di prestazioni
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2000 Legge 328
Tra L. 285/97 e L. 328/00:
piste e percorsi
• ...tra politiche settoriali e approccio complessivo
- Il “Piano territoriale L. 285/97” come parte specifica (Progetto obiettivo...,
specificazione innovativa, priorità promozionali...) nella sezione “Infanzia e
adolescenza” del “Piano sociale di Zona”, sia in termini di costruzione del “profilo di
comunità” che di progettualità, gestione, monitoraggio.
- Le sperimentazioni della L. 285/97 aiutano a definire e integrare i “livelli essenziali
dei servizi” per l’infanzia e l’adolescenza.
• ...tra sanitario-sociale ...tra sociale-educativo ...tra sociale-ambientale
- L’“articolato” della L. 285/97 esprime una “trama” di servizi,
interventi, azioni che attraversano tutte le dimensioni della vita
dell’infanzia e dell’adolescenza e che impegnano i soggetti
istituzionali, le formazioni sociali, i cittadini del territorio.
• ...tra pubblico-pubblico; ...tra pubblico-privato
- Gli “strumenti” di raccordo, coordinamento, coinvolgimento individuati dalla L. 285/97 sono stati fatti propri dalla
L. 328/00; in questi anni sono stati sperimentati, testati, collaudati...
con lo scambio delle informazioni, delle conoscenze e delle esperienze dei vari territori
si può favorire il consolidamento delle “buone pratiche”.
18
2001 Legge 149
L. 28 marzo 2001 n. 149 “Modifiche alla L. n. 184/83
(Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori)
nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”
In primo luogo la legge 149/01 (non ancora in attuazione per quanto disposto dal DL 150/01,
poi confermato in legge, riguardante le Disposizioni urgenti in materia di adozione e di
procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni), accogliendo i principi del "giusto
processo", introduce non poche modifiche sia riguardo all’applicazione dell’art. 336 che alla
procedura di adottabilità.
Alcuni elementi della legge sono certamente innovativi: il diritto all’ascolto del minore che
ha compiuto i 12 anni, ma anche di età inferiore se ritenuto capace di discernimento, il diritto
all’assistenza legale sia per il minore che per i genitori, l’introduzione sin dall’inizio del
procedimento di adottabilità del principio del contraddittorio, ribadiscono l’intenzione del
legislatore di essere in linea con quanto disposto dall’art. 111 della Costituzione.
Si coglie nella legge l’intenzione di dare voce al minore e alla sue esigenze tuttavia, se
davvero si intende tutelare il minore, occorre che le decisioni che lo riguardano possano
essere assunte con tempestività e che vengano garantiti "tempi certi" per lo svolgimento dei
procedimenti che lo riguardano e che rischiano di prorogarsi all’infinito (come accade
frequentemente nei processi penali).
19
2001 Legge 149
Per quanto riguarda lo specifico dell’affido familiare, appare sicuramente positivo che
nell’impianto generale della legge vengano salvaguardati alcuni principi e altri ne vengano
rafforzati. Si rilevano infatti i seguenti elementi positivi:
• Una maggiore attenzione alla famiglia di origine e alla necessità di predisporre opportuni
interventi in suo favore.
• Una maggiore attenzione ai diritti e ai bisogni del minore, in particolare si pone l’accento
sul concetto di crescita del minore che si correla con il bisogno di relazioni affettive. A questo
proposito pare importante sottolineare tra le funzioni della famiglia affidataria il richiamo,
per la prima volta, alle sue capacità affettive, sia come necessità per il minore, sia come
elemento di valutazione della famiglia affidataria.
• La valorizzazione e il riconoscimento delle funzioni svolte dalla famiglia affidataria.
• La particolare rilevanza data al ruolo e alla responsabilità dei servizi dell’ente locale
rispetto: agli obblighi di assistenza nei confronti della famiglia di origine; alla formazione di
famiglie affidatarie e operatori; alla valutazione del bisogno di affido, nonché il monitoraggio
e supporto al progetto in itinere.
• L’affermazione del principio di sussidiarietà con le associazioni: a tale proposito il CNSA
da un anno ha in corso una riflessione congiunta con associazioni di volontariato presenti sul
territorio nazionale.
• Il monitoraggio costante anche delle situazioni dei minori in istituto (la cui conoscenza
potenzia la possibilità di utilizzo dell’affido familiare).
20
2001 Legge 149
Punti critici
- La questione della durata dell’affido apre due nodi problematici: uno riguarda moltissime situazioni in
cui si verifica la necessità/opportunità di un lungo periodo di affido. Tale esigenza è da considerarsi non
certo come un evento eccezionale, ma come una realtà di fatto che prende atto sia delle situazioni
oggettive che dei bisogni soggettivi del minore (e come tale dovrebbe essere interpretata dai differenti
tribunali); l'altro nodo riguarda la tematica dei cosiddetti affidi sine die, che nei diciassette anni di
applicazione della legge 184/83 da parte dei servizi, risultano essere in numero rilevante su tutto il
territorio nazionale.
- La legge 149/01 invita a utilizzare il più possibile l’affidamento familiare, ma tende a restringerlo sempre
più come affido giudiziario a scapito dell’affido consensuale, proprio per la prevalenza della questione
"durata" imposta dalla legge. Di fatto l’affido, che dovrebbe essere uno strumento di aiuto alla famiglia in
difficoltà, diventa uno strumento giudiziale che penalizza la disponibilità della famiglia di origine a
instaurare un rapporto di fiducia con i servizi ("fiducia a tempo: 24 mesi").
- Per garantire «il diritto del minore alla propria famiglia» la legge definisce (art. 1) una serie di interventi
di sostegno e di aiuto, anche economico, per evitare che le «condizioni di indigenza dei genitori» siano di
ostacolo all’esercizio di tale diritto. Vengono previsti anche altri interventi, più precisamente sia l’art. 1,
comma 3 che l’art. 5, comma 4, ribadiscono che l’intervento nei confronti dei nuclei familiari a rischio, la
promozione dell’affido, la formazione di famiglie affidatarie nonché degli operatori e le misure di
sostegno e di aiuto economico alle famiglie affidatarie, siano attuati da Stato, Regioni ed enti locali «nei
limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci».
- Le famiglie affidatarie sono dei volontari, non degli operatori, vanno quindi tutelati non solo
garantendogli un adeguato contributo economico e le altre spettanze previste dall’art. 38, ma con un
sostegno effettivo da parte dei servizi. In tal senso risulta poco comprensibile l’art. 5, comma 2 («il
servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice, ovvero secondo le
necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico»), soprattutto in relazione a quanto
disposto nell’art. 4 che attribuisce al servizio sociale locale la responsabilità del programma di assistenza
nonché la vigilanza.
21
2001 Legge 154
L. 5 aprile 2001 n. 154
“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”
La legge dell’aprile 2001 n.154 introduce importanti misure contro la violenza nelle relazioni
familiari che si verifichino tra coniugi o tra componenti qualsiasi di uno stesso nucleo
familiare pur non uniti da vincoli giuridici (=conviventi). E’ una delle poche norme, quindi,
che tutela la c.d. famiglia di fatto.
La legge tratta nel medesimo contesto della violenza (fisica e/o morale) tanto le misure
cautelari adottate in sede penale (ovvero in pendenza di un procedimento penale) tanto quelle
(c.d. ordini di protezione) in campo civile da adottarsi nei confronti di un convivente che,
comunque, non abbia già commesso un fatto di reato perseguibile d’ufficio.
Il legislatore ha previsto una serie di misure di tipo cautelare mirate a combattere "la violenza
nelle relazioni familiari".
Le misure previste dalla legge suppliscono a quel vuoto legislativo che si era venuto a creare
per tutte quelle situazioni che non potevano essere tutelate in sede di separazione, divorzio o
davanti al Tribunale per i Minorenni ed anche nelle more di tali procedure.
La definizione di violenza familiare nella legge 154/01
Con tale locuzione si è inteso intervenire in tutte quelle situazioni di grave pregiudizio
dell’integrità fisica o morale oppure della libertà di un componente qualsiasi del nucleo
familiare causata da un altro componente della famiglia, legittima o naturale che sia.
22
2001 Legge 154
I profili penali e gli ordini di protezione in ambito civile
Le nuove misure penali sono certamente meno innovative di quelle in sede civile.
Le prime prevedono che il Pubblico Ministero, nel corso delle indagini preliminari o del
dibattimento, possa chiedere al giudice incaricato "in caso di necessità o di urgenza"
l’adozione di una misura cautelare quale l’allontanamento dalla casa familiare del
convivente. La nuova legge non fa altro che stigmatizzare una prassi oramai consolidata.
La novità vera e propria della legge è costituita dalla possibilità di adottare le stesse misure
previste in sede penale (la più importante senza dubbio l’ordine di allontanamento dalla casa
familiare) in campo civile. Ciò solo quando il giudice riscontri che "la condotta del coniuge o
di altro convivente sia causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla
libertà dell’altro coniuge o convivente".
Questi ordini di protezione possono essere richiesti dalla parte (qualsiasi convivente) quando
(al di fuori dei casi in cui si configurino dei reati procedibili d’ufficio e non a querela di
parte) subisca dalla condotta di un componente qualsiasi del suo nucleo familiare un grave
pregiudizio alla vita, alla salute psichica ed alla propria libertà.
Il contenuto dell’ordine di protezione.
Si può chiedere anche in sede civile (quindi il soggetto allontanato non viene perseguito
penalmente) l’allontanamento dalla casa familiare (anche se questa sia di proprietà esclusiva
del soggetto allontanato), il divieto di frequentazione di luoghi e l’ordine di pagamento di un
assegno al familiare che permanga in stato di bisogno. Un provvedimento non esclude l’altro.
Durata degli ordini di protezione
La durata è di sei mesi ma può essere prorogata
solo per gravi motivi.
23
2002 Ungass on Children
Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha aperto la
sessione con un rapporto sui progressi compiuti a favore
dell’infanzia negli ultimi dieci anni.
Alla Sessione hanno partecipato Capi di Stato e di governo,
Ministri responsabili per le politiche per l’infanzia,
parlamentari, organizzazioni non governative e rappresentanti
della società civile.
Alla riunione hanno preso parte a pieno titolo anche bambini
e adolescenti di tutto il mondo che dal 5 al 7 maggio, riuniti
fra loro in un Children’s Forum internazionale, hanno
definito le loro richieste e il loro messaggio all’assemblea
degli adulti. Infine sono ammessi i rappresentanti dei media
accreditati attraverso il UN Department of Public
Information.
24
2002 Ungass on Children
Un mondo adatto ai bambini
Documento finale della sessione speciale
delle Nazioni Unite sull'infanzia
I Dichiarazione
II Revisione dei progressi e delle lezioni apprese
III Piano di azione
A. Creare un mondo adatto ai bambini
B. Obiettivi, strategie e azioni
1. Promuovere una vita sana
2. Garantire un'educazione di qualità
3. Proteggere contro abusi, sfruttamento e violenza
4. Combattere HIV/AIDS
C. Mobilitare risorse
D. Verifica azioni e valutazioni
Noi richiamiamo tutti i componenti della società ad impegnarsi in un
movimento mondiale che aiuterà a costruire un mondo adatto ai bambini,
sostenendo i nostri impegni a seguire principi e obiettivi:
1. Mettere al primo posto i bambini
2. Sradicare la povertà: investire nei bambini
3. Non lasciare indietro i bambini
4. Preoccuparsi per ogni bambino
5. Educare ogni bambino
6. Proteggere i bambini ... dallo sfruttamento
7. Proteggere i bambini dalla guerra
8. Combattere HIV/AIDS
9. Ascoltare i bambini e garantire la loro partecipazione
10. Proteggere la terra per i bambini
25
2002 Seconda Conferenza nazionale
Mettiamoci
il naso!
26
2002 Seconda Conferenza nazionale
Il “Piano infanzia” del Forum permanente del Terzo settore
Oggi in tutto il mondo, nei paesi ricchi come in quelli poveri,
è stata dichiarata una guerra senza riserve contro i bambini,
violentati, abbandonati, abusati e persino uccisi.
Di fronte a questa minaccia, ogni uomo non può restare indifferente
e rinunciare ad un ruolo attivo di difesa dell’infanzia,
ma è chiamato all’etica di una personale responsabilità.
Ciascun minore (sia esso un bambino, un fanciullo,
un pre-adolescente o un adolescente) deve essere riconosciuto come
soggetto di diritto e come tale deve veder realizzati
i suoi fondamentali diritti, quelli già riconosciuti nella Convenzione
ONU sui Diritti del Fanciullo.
Ogni cittadino è moralmente tenuto a farsi carico della vita di un
bambino, chiunque sia, in qualsiasi parte del mondo viva.
Per questi motivi la società civile propone un programma d’intervento
per rispondere alle gravi ed urgenti esigenze dei tanti bambini
ancora oggi costretti a vivere in condizione di disagio o addirittura di
completo abbandono.
Si tratta di concrete proposte di intervento,
anche a livello legislativo, a sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza
in difficoltà, elaborate allo scopo precipuo di richiamare
tutti gli uomini ad un preciso senso di responsabilità
verso il presente e il futuro del nostro mondo:
i bambini.
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2002 Seconda Conferenza nazionale
Il “Piano infanzia” del Forum permanente del Terzo settore
1. SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
5.3 Il tempo libero
1.1 La cooperazione internazionale al servizio
5.3.1 Il gioco
dell’infanzia e dell’adolescenza
5.3.2 Lo sport
1.2 Il Sostegno a distanza
6. MISURE SPECIALI PER LA
2. DIRITTI CIVILI E LIBERTÀ
TUTELA DEI MINORI
2.1 I mezzi di comunicazione al servizio
6.1 La riforma del processo minorile
dell’infanzia e dell’adolescenza
6.2 La tutela degli interessi diffusi e
2.2 La partecipazione dei minori
3. DIRITTO DEL MINORE ALLA FAMIGLIA collettivi dell’infanzia e dell’adolescenza
3.1 Il diritto del minore a crescere in una famiglia
6.3 La figura del difensore civico per
3.2 Bambini e adolescenti stranieri in Italia
l’infanzia e l’adolescenza
3.2.1 Bambini e adolescenti stranieri non accompagnati in Italia
3.2.2 I soggiorni in Italia dei minori stranieri
3.2.3 Il sistema dell’adozione internazionale
3.3 Nuovo sostegno alla maternità e paternità
4. ABUSO E SFRUTTAMENTO DEL BAMBINO
4.1 L’abuso sui minori
4.2 La lotta allo sfruttamento del lavoro minorile
5. ALIMENTAZIONE, EDUCAZIONE, TEMPO LIBERO
5.1 Per una sana alimentazione a partire dalla prima infanzia
5.2 L’educazione
5.2.1 L’educazione all’intercultura, alla mondialità,
allo sviluppo umano
5.2.2 I bambini stranieri e la scuola italiana
28
2003 Terzo Piano d’azione
“Piano Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e
lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002-2004”
Parte prima
1. Premessa
2. Attuazione del Piano Nazionale di azione e di interventi per
la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2000 - 2001
2.1 Interventi legislativi e Convenzione Onu
2.2 Il miglioramento delle condizioni di vita dei minori
2.3 Interventi per l’adolescenza
2.4 La tutela a favore di minori vittime di abusi e sfruttamento sessuale
2.5 Gli interventi di tutela e protezione dei minori stranieri
2.6 Gli interventi di sostegno nei confronti dell’infanzia in difficoltà in altri Paesi nel
mondo
2.7 La strategia europea a favore dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
Parte seconda
1. Le strategie per il nuovo Piano
1.1 Diritti dei minore e famiglia
1.2 Famiglia e servizi
1.3 Il sostegno alla genitorialità
1.4 Sostenere la genitorialità inadeguata
29
2003 Terzo Piano d’azione
2. Le priorità
2.1 Il diritto primario del minore: vivere, crescere ed essere educato nell’ambito della
propria famiglia
2.2 La tutela del minore nel campo educativo, formativo, lavorativo e del tempo libero
2.3 La tutela delle famiglie e dei minori in difficoltà
2.4 Il benessere degli adolescenti
2.5 Il contrasto alla devianza e alla delinquenza giovanile
2.6 La lotta agli abusi, allo sfruttamento sessuale e alla pedofilia
3. L'applicazione del principio di sussidiarietà
3.1 Sussidiarietà e famiglia
3.2 Sussidiarietà e servizi: dall’organizzazione centralistica
dei servizi all’offerta di opportunità: lo strumento del voucher
Parte terza - Il programma 2003-2004
1. Interventi legislativi
2. Azioni di sistema
• Realizzazione del Sistema Informativo Nazionale su infanzia e adolescenza
• Monitoraggio e valutazione della spesa sociale e della qualità dei servizi per famiglia e minori
• Istituzione di un "Osservatorio Nazionale delle Professioni Sociali", quale sede permanente di
studio, monitoraggio, sperimentazione e confronto mirato ad incentivare nuove metodologie
operative e nuove forme di partnership tra operatori e famiglie
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2003 Terzo Piano d’azione
• Istituzione in ogni Regione di un’anagrafe dì tutti i
minori fuori dalla famiglia che possa essere uno strumento
di analisi costante e di follow up per una verifica delle
politiche attuate, con particolare riferimento alla banca dati
dei minori dichiarati adottabili
• Completamento del Sistema Informativo sul lavoro minorile
Istat - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - OIL
• Attivazione, nel contesto del rapporto Stato/Regioni, di un monitoraggio finalizzato al
riordino delle fonti e della quantità delle risorse dedicate alla promozione dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza
• Individuazione di sistemi di registrazione costanti e omogenei dell’incidenza (numero casi
per anno) del fenomeno dell’abuso all’infanzia in tutte le sue forme, con adeguata
individuazione di sub-categorie e degli elementi caratterizzanti e avvio di un’organica ricerca
"retrospettiva" sulle vittime di abuso sessuale (analisi della prevalenza)
• Attivazione tempestiva di forme di raccolta dati che definiscano con precisione i contorni del
problema della violenza assistita intrafamiliare e che ne dia una quantificazione
• Protezione dei minori stranieri attraverso: il rafforzamento delle politiche di cooperazione
allo sviluppo destinate ai minori e la revisione dei criteri con cui si realizzano i soggiorni di
minori stranieri dell’Est europeo, che trascorrono in Italia alcuni mesi all’anno
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2003 Terzo Piano d’azione
• Monitoraggio sull’applicazione del principio di sussidiarietà
verticale e orizzontale nell’attivazione dei servizi e delle azioni
a favore delle famiglie e dei minori
• Realizzazione di una programmazione televisiva "a misura di bambino"
mediante l’omogeneizzazione dei codici segnaletici e la creazione di un codice
segnaletico riferito all’infanzia valido per tutte le televisioni. L’obiettivo ultimo
è quello di creare un marchio di qualità destinato ai programmi per i più giovani
3. Linee guida per gli interventi sul territorio
3.1 Sostenere la famiglia nel suo compito genitorlale
3.2 Potenziare i servizi per famiglie e minori in difficoltà, attraverso il coinvolgimento
di famiglie e associazioni che operino il più possibile nella normalità
3.3 Attivare collaborazioni educative tra realtà scolastiche e realtà extrascolastiche per
prevenire il disagio adolescenziale e l’abbandono del sistema formativo
3.4 Attivare nuove strategie formative nei confronti degli adolescenti problematici che
abbandonano i percorsi previsti nell’obbligo formativo
3.5 Sostenere le realtà e le libere aggregazioni giovanili nella creazione di opportunità
positive nel tempo libero
4. La chiusura degli Istituti entro il 2006
Parte quarta
1. Copertura finanziaria
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2003 Legge 77
L. 20 marzo 2003 n. 77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea
sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996”
Spunti di riflessione:
- L’art. 10 della Convenzione distinguendo concettualmente i compiti tradizionali degli esercenti
la responsabilità parentale da quelli volti a facilitare l’espressione diretta dell’autonoma
personalità del bambino, introduce un’importante novità nella cultura della protezione e tutela
del bambino, anche se gli Stati potranno eventualmente estendere ai genitori il ruolo attribuito al
rappresentante del bambino.
- La ratifica della Convenzione di Strasburgo investe direttamente gli istituti della capacità di
agire e della rappresentanza legale del minore per quanto attiene l’esercizio dei diritti della
personalità.
- L’art. 12 della Convenzione di Strasburgo prevede la creazione di organi nazionali cui
attribuisce quanto meno a) il compito generale di promuovere i diritti del fanciullo; b) quello di
raccogliere le opinione dei fanciulli e di fornire loro informazioni appropriate per l’esercizio dei
loro diritti della personalità.
- La ratifica della Convenzione accelererà le trasformazioni del sistema minorile iniziate con lo
sviluppo della rete dei servizi (sempre più efficiente ed autonoma) e maturata con l’introduzione
del giusto processo. Ne conseguirà una più nitida distinzione degli interventi di protezione del
bambino dalla tutela giurisdizionale dei diritti della personalità. Le funzioni minime previste
dall’art. 12 per l’organo nazionale di promozione dei diritti del bambino, - che corrispondono alla
nuova dimensione di autonomia del fanciullo che la Convenzione intende affermare - e le altre
eventuali che la legge nazionale potrà stabilire troveranno la loro ragione di essere anche da
questo quadro mutato del sistema.
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dopo il 2003 ???
Solo “leggine”: si è esaurito un ciclo? non servono più leggi? ...
• Legge 10 giugno 2003 n. 133 - “Conversione in legge, con modificazioni del Decreto-Legge 14
aprile 2003, n. 73″ recante disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con
almeno tre figli minori e per la maternità
• Legge 15 ottobre 2003 n. 289 - “Modifiche all’articolo 70 del testo unico di cui al Decreto
Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste”
• Legge 31 luglio 2005 n. 159 - “Istituzione della Festa nazionale dei nonni”
• Legge 29 ottobre 2005 n. 229 - “Disposizione in materia di indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie”
• Legge 6 febbraio 2006 n. 37 - “Modifiche all’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112 in
materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva”
• Legge 6 febbraio 2006 n. 38 - “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei
bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”
• Legge 8 febbraio 2006 n. 54 - “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento
condiviso dei figli”.
• Legge 27 dicembre 2006 n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007)
• Legge 24 luglio 2008 n. 126 - “Conversione in legge con modificazione del Decreto - Legge 27
maggio 2008, n. 93 recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle
famiglie”
• Legge 4 maggio 2009 n. 41 - “Istituzione della giornata nazionale contro la pedofilia e la
pedopornografia”
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Pol_naz_infa_adol generica - Università degli Studi di Macerata