REGOLAMENTO AZIENDALE
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE
INTRAMURARIA
Regolamento ALP
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE DI LECCO”
PRESIDI OSPEDALIERI: LECCO - MERATE – BELLANO
POLIAMBULATORI: CASATENOVO – CALOLZIOCORTE – MANDELLO – OGGIONO
CAPO I – NORME GENERALI
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Principi generali
Prestazioni erogabili in regime di libera professione
Categorie professionali
Forme di attività libero professionale
Tariffe e loro ripartizione
Oneri a carico
Regime fiscale
Personale coinvolto nelle attività connesse all’espletamento dell’A.L.P.
Gestione amministrativa della libera professione
pag. 5
pag. 7
pag. 7
pag. 7
pag. 8
pag. 9
pag. 9
pag. 10
pag. 13
CAPO II – ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME AMBULATORIALE
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Criteri generali
Attività di prenotazione e incasso dedicato all’A.L.P. ambulatoriale
A.L.P. ambulatoriale individuale
A.L.P. d’equipe
Procedura
pag. 14
pag. 14
pag. 15
pag. 15
pag. 16
CAPO III – A.L.P. IN REGIME DI RICOVERO
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Criteri generali
Modalità operative
Camere in solvenza destinate all’A.L.P. in regime di ricovero
Richiesta del paziente e procedura operativa
Tariffario per l’A.L.P. in regime di ricovero e modalità di ripartizione
pag. 17
pag. 17
pag. 17
pag. 18
pag. 19
CAPO IV – ATTIVITÀ DI CONSULENZA E CONSULTI
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Attività ambulatoriale “allargata”
Attività di consulenza
Consulti
pag. 24
pag. 24
pag. 25
CAPO V – FATTURAZIONE E RISCOSSIONE
Art. 23.
Art. 24.
Fatturazione e riscossione
Prestazioni rese a titolo gratuito
pag. 26
pag. 26
CAPO VI – FONDI CONTRATTUALI E AZIENDALI
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Fondo di perequazione
Fondo di incentivazione dei dirigenti non sanitari
Fondo incentivante per il personale che collabora
pag. 27
pag. 27
pag. 28
CAPO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI
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Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
ALLEGATO 1
Regolamento ALP
Assicurazione
Attività di verifica
Sanzioni
Attività di ricovero
Norme di rinvio
pag. 29
pag. 29
pag. 29
pag. 30
pag. 30
pag. 32
3
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Oggetto del presente Regolamento è la regolamentazione dell’Attività Libero Professionale
(A.L.P.) intramuraria individuale o d’equipe, svolta dal personale dipendente appartenente alla
dirigenza medica e sanitaria con rapporto di lavoro esclusivo.
Il Regolamento si applica parimenti al restante personale, sanitario e non, che collabora
direttamente e indirettamente per assicurare l’esercizio dell’A.L.P.
Riferimenti Normativi:
Art. 15-quater del D. Lgs. 30-12-1992 n. 502, così come modificato dall’art. 13 D. Lgs. 1906-1999 n. 229 e successivamente sostituito dall’ art. 2 septies della L. 26-05-2004 n. 138;
Art. 15-quinquies D. Lgs. 30-12-1992 n. 502 così come modificato ed integrato dal D. Lgs.
28-07-2000 n. 254 e dall’art. 1 del D. L. 23-04-2003 n. 89;
L. 488/99 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
D.P.C.M. 27-03-2000, “atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero
professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.;
C.C.N.L. della Dirigenza medica e veterinaria, e della Dirigenza Sanitaria Professionale
Tecnica e Amministrative e del Comparto Sanità, vigenti;
D.G.R. n. VII/3373 del 09-02-01 “Prime linee guida per l’esercizio dell’attività libero
professionale”;
D. L. 12-11-2001 n. 402 Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario;
C.C.N.L. 03-11-2005, dell’Area III e IV del S.S.N.;
D.G.R. n. VIII/2308, del 05-04-2006, linee guida regionali per la predisposizione dei
regolamenti aziendali che disciplinano l’attività libero professionale intramuraria;
D.G.R. n. 5162 del 25.07.2007, Determinazioni in ordine all’attività LP intramuraria;
Legge 3.8.2007 n. 120, Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria
e altre norme in materia sanitaria.
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CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1
Principi generali
L’Azienda Ospedaliera organizza l’esercizio della Attività Libero Professionale (A.L.P.).
Principi generali:
1. per A.L.P. della dirigenza medica e sanitaria si intende l’attività che detto personale,
individualmente o in equipe, esercita fuori dall’orario di lavoro e delle attività previste
dagli impegni di servizio, in regime ambulatoriale, di day hospital, di day surgery o di
ricovero ordinario, in favore e su libera scelta dell’assistito, con oneri a carico dello stesso,
o di assicurazioni, o fondi sanitari integrativi del S.S.N. di cui all’art. 9 del D. Lgs. 502/92.
L’attività esercitata in regime ambulatoriale è comprensiva di quella di diagnostica
strumentale e di laboratorio.
Il diritto alla effettuazione dell’A.L.P. è esercitabile da tutto il personale dipendente
appartenente alla dirigenza medica e sanitaria con rapporto di lavoro esclusivo e a tempo
pieno che abbia optato per l’esercizio intramuraria dell’attività, previa autorizzazione del
Direttore Generale.
2. Ai sensi dell’art. 15-quinques, comma 3, del D. Lgs. 229/99, l’A.L.P. non può comportare,
per ciascun dirigente, un volume sia orario che di prestazioni superiore a quello
assicurato nell’ambito istituzionale e subordinato altresì a garantire la piena funzionalità
dei Servizi, anche in relazione ai volumi di attività istituzionale, che devono essere
comunque assicurati, negoziati in sede di negoziazione del budget, rispetto ai volumi di
attività libero professionale, con particolare riferimento alle prestazioni non differibili in
ragione della gravità e complessità della patologia.
Per l’attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e alla complessità
delle prestazioni.
3. Pur favorendo al massimo lo sviluppo dell’A.L.P., l’Azienda organizza l’attività affinché
questa non si configuri come concorrenziale nei confronti del S.S.N. ed il suo svolgimento
deve essere organizzato in modo tale da assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali
e la funzionalità dei servizi, nel rispetto della normativa disciplinante la materia,
salvaguardando i seguenti principi:
diritto del cittadino alla continuità delle cure, intese quale scelta sia del medico, sia
della modalità organizzativa per lui più soddisfacente;
assenza di contrasto con le finalità e gli obiettivi propri dell’Azienda al fine di
rafforzarne il ruolo primario nel settore;
identificazione di modalità organizzative che non siano di ostacolo allo
svolgimento delle attività istituzionali.
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4. L’attività libero professionale, deve essere svolta, di norma, fuori dall’orario di
lavoro/impegno di servizio. Deve esser svolta, inoltre, in fasce orarie ben distinte dalla
normale attività istituzionale e con un piano di lavoro definito e sottoscritto dai singoli
dirigenti. Per le discipline, per le quali, in ragione delle peculiari caratteristiche della
relativa attività, non è possibile prevedere la distinzione temporale fra attività libero
professionale e attività istituzionale (attività dei laboratori, dei servizi o altri settori), sono
determinati i tempi medi di esecuzione delle prestazioni da effettuare in libera
professione. Nella determinazione della tempistica sopra indicata deve essere garantito il
rispetto della congruità e della rispondenza con i tempi medi di espletamento della
medesima attività in regime istituzionale. La determinazione dei tempi medi, come sopra
specificato, dà luogo al computo dell’orario aggiuntivo che ciascun dipendente è tenuto a
rendere a fronte delle prestazioni rese in regime libero professionale. Il criterio del tempo
medio sopra indicato è un criterio di carattere generale che non preclude la possibilità di
avvalersi di criteri diversi ove se ne ravvisino la necessità e l’opportunità.
5. L’A.L.P. è prestata di norma nella disciplina di appartenenza. I dirigenti che, in ragione
delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non possono esercitare l’A.L.P.
nella propria disciplina, possono essere autorizzati dal Direttore Generale, con il parere
favorevole del Collegio di Direzione e delle Organizzazioni Sindacali della dirigenza
medica/sanitaria, ad esercitare l’attività in altra disciplina purché in possesso della
specializzazione nella disciplina o di una anzianità di servizio di cinque anni nella
disciplina stessa.
6. Con una corretta programmazione dell’A.L.P. intramuraria e con le risorse dalla stessa
derivanti, nonché con ulteriori risorse eventualmente disponibili, saranno definiti
interventi mirati alla salvaguardia, al potenziamento ed alla valorizzazione delle
attrezzature dell’Azienda.
7. L’Azienda provvede a rendere noto, nelle forme pubbliche ritenute opportune e nel
rispetto delle norme dei relativi Ordini professionali, lo specifico tariffario
omnicomprensivo delle prestazioni libero professionali.
L’Azienda provvede, inoltre, a pubblicizzare gli orari dell’A.L.P. e le modalità di
prenotazione.
8. È fatto divieto ai Dirigenti che svolgono l’A.L.P. presso gli spazi messi a disposizione
dall’Azienda di riscuotere direttamente i compensi relativi alle prestazioni da loro
erogate.
9. La sospensione dell’esercizio dell’attività istituzionale per aspettativa o malattia comporta
la contestuale sospensione dell’autorizzazione allo svolgimento di tutte le forme di attività
libero professionali previste dal presente Atto Aziendale.
10. Al Dirigente con rapporto esclusivo ed a tempo intero che passi ad un rapporto di lavoro
a impegno orario ridotto, verrà automaticamente sospesa l’autorizzazione allo
svolgimento dell’attività libero professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro a
tempo ridotto, così come declinato dall’art. 4, comma 12 del C.C.N.L. della Dirigenza
Medica e Veterinaria del 08/06/2000.
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11. Il Dirigente, autorizzato all’esercizio di una delle forme di attività libero professionale
previste dal presente Atto Aziendale, deve comunicare ai competenti uffici presso le
Direzioni Sanitarie, con preavviso di almeno 15 giorni, la cessazione del rapporto di
lavoro.
Art. 2
Prestazioni erogabili in regime di libera professione
Tutte le prestazioni normalmente erogate in regime ordinario presso l’Azienda sono anche
erogabili in regime di libera professione, ad eccezione di quelle effettuate nei servizi di
emergenza (Pronto Soccorso, 118), terapia intensiva, unità di cura coronarica, rianimazione e
patologia neonatale.
Non sono comunque erogabili le prestazioni non previste dal S.S.N. e quelle che, per condizioni
oggettive, strutturali, o per l’organizzazione di supporto necessaria, risultano economicamente
svantaggiose per l’Azienda.
L’Azienda mette a disposizione dei Dirigenti, per l’esercizio dell’A.L.P., le attrezzature, gli spazi
necessari e compatibilmente con l’esigenza di garantire prioritariamente le attività istituzionali, il
personale di supporto necessario nell’ambito dell’organizzazione del S.I.T.R.A. e della Direzione
Amministrativa.
Art. 3
Categorie Professionali
Le disposizioni del presente Regolamento Aziendale relative all’attività libero professionale
intramuraria si applicano ai dirigenti medici ospedalieri e dirigenti del ruolo sanitario
(farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi).
Per quanto riguarda la dirigenza del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo si
richiama il contenuto dell’art. 62 del C.C.N.L. dei dirigenti S.P.T.A. 1998/2001.
Art. 4
Forme di attività libero professionale
Lo svolgimento dell’A.L.P. deve essere garantito per tutte le tipologie previste dal D. Lgs 229/99,
nonché per le altre attività a pagamento di cui all’art. 55 del C.C.N.L. 8/6/2000. Più precisamente,
l’attività libero professionale viene erogata con le seguenti tipologie:
attività libero professionale individuale od in equipe svolta presso strutture dell’Azienda,
in regime ambulatoriale, di ricovero ordinario, di ricovero in day-hospital e day-surgery
[art 15-quinquies comma 2 lett. a) b) D. Lgs. 229/99];
attività libero professionale individuale od in equipe svolta presso strutture di altre
Aziende del Servizio sanitario nazionale, previa autorizzazione del Direttore Generale o
presso strutture sanitarie non accreditate, in regime ambulatoriale, di ricovero ordinario,
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di ricovero in day-hospital e day-surgery [art. 15-quinquies comma 2 lett. c) D. Lgs.
229/99], nonché presso studi professionali privati. In questi casi l’Azienda stipulerà
apposite convenzioni con le strutture ove il dirigente eserciterà l’attività liberoprofessionale.
erogazione di prestazioni sanitarie direttamente dal dirigente scelto dall’assistito al
domicilio dello stesso, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al
carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già
esistente fra il medico e l’assistito con riferimento all’attività libero professionale già
svolta individualmente o in équipe nell’ambito dell’azienda, ai sensi dell’art. 58 comma 5
del C.C.N.L. 8/6/2000.
Attività in area a pagamento, così come definita dall’art. 15-quinquies comma 2 lett. D.
Lgs. 229/99, intesa come attività richiesta a pagamento da terzi all’azienda. Si considerano
in questa tipologia le prestazioni, ad integrazione delle attività istituzionali, finalizzate
alla riduzione delle liste di attesa, soprattutto in presenza di carenze di organico ed in
accordo con le equipe interessate.
Il presente atto aziendale non regolamenta né l’esercizio né la remunerazione dell’attività erogate
in regime di area a pagamento.
L’esercizio della attività libero professionale può avvenire contemporaneamente nelle diverse
tipologie, che non debbano intendersi alternative tra loro, e può essere esercitata in più sedi.
La libera professione intramuraria deve essere chiaramente separata dall'esercizio dell'attività
professionale a pagamento di cui all'art. 55, comma 2 del C.C.N.L. del 08/06/2000.
Art. 5
Tariffe e loro ripartizione
Le tariffe relative alle prestazioni ambulatoriali e/o alla diagnostica strumentale e di laboratorio
sono determinate su proposta dei dirigenti interessati, d’accordo con l’Azienda.
Le tariffe devono essere sempre remunerative di tutti i costi sostenuti dall’Azienda.
I compensi, relativi all’attività libero professionale dei dirigenti, saranno attribuiti secondo i
seguenti criteri:
per l’attività svolta fuori timbratura, saranno sempre attribuiti i compensi al personale
coinvolto, anche se lo stesso risulta in presenza di un negativo orario. Saranno, di volta in
volta, valutati i casi critici da parte dell’amministrazione, per i quali si potrà procedere ad
una sospensione dell’autorizzazione all’attività libero professionale.
per l’attività svolta in timbratura, con la resa di un orario aggiuntivo, verranno retribuiti
al personale interessato solo le ore effettivamente eccedenti il normale orario di servizio,
senza alcuna possibilità per il dipendente di recuperare eventuali ore mancanti in tempi
successivi a quelli del periodo di riferimento dell’attività, salvo casi eccezionali, valutati e
autorizzati dall’azienda.
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Nella tabella n. 1 sono indicate le quote percentuali e orarie di ripartizione dei proventi per
l’A.L.P. erogata all’interno delle strutture dell’Azienda, per le principali categorie di prestazioni
ambulatoriali e/o di diagnostica strumentali e di laboratorio.
La partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio rese in
regime libero-professionale, non può essere, di norma, superiore al 50% della tariffa applicata (ex
art. 28, comma 3 L. 488/99 e art. 5 D.P.C.M. del 27/03/00).
Art. 6
Oneri a carico
Dall’onorario del professionista, andranno decurtati le seguenti componenti di costo relative agli
oneri obbligatori di seguito indicati:
IRAP: attualmente pari al 8,50% della remunerazione percepita dal personale medico e di
supporto diretto ed indiretto che partecipa all’A.L.P. (salvo modifiche di legge);
ALTRE IMPOSTE e/o CONTRIBUITI: se dovuti nelle percentuali di legge (salvo
modifiche di legge).
Oltre agli oneri sopraindicati, dovrà essere tenute in considerazione la componente di costo
attinente agli oneri relativi alla partecipazione del personale di supporto, come di seguito
indicati:
C.P.D.E.L.: oneri previdenziali INPDAP, attualmente pari al 23,80% (salvo modifiche di
legge);
INAIL: attualmente pari al 5‰ della remunerazione per il personale amministrativo, e al
9‰ della remunerazione per il personale sanitario (salvo modifiche di legge).
Art. 7
Regime fiscale
Tutti i compensi monetari derivanti dall’esercizio dell’A.L.P., effettuata in nome e per conto
dell’Azienda Ospedaliera, in conformità a quanto stabilito nel presente regolamento, assumono
rilevanza ai fini IRAP ed IVA, risultando esclusi da assoggettamento ad IRES (imposta sul
reddito delle società) per espressa previsione normativa.
L’art. 3, commi 6 e 7 della L. 724/94 ha introdotto una specifica contabilità per l’A.L.P. che tenga
conto di tutti i costi diretti e indiretti, disponendo che tale contabilità non può presentare
disavanzo.
Tutti gli importi erogati direttamente dall’Azienda al personale dipendente per l’attività
regolamentata dal presente atto aziendale, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, ai sensi dell’art. 47, comma 1, lettera e) D.P.R. 917/86 (TUIR).
I compensi di cui al comma precedente, spettanti ai dirigenti medici, appositamente
autorizzati con le modalità descritte nel presente regolamento, per l’A.L.P. esercitata
presso gli studi professionali privati, costituiscono reddito nella misura del 75%, ex art.
48-bis, lettera a-bis) D.P.R. 917/86 (TUIR), così come modificato dall’art. 2, punto 1, lettera i) L.
388/00.
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Art. 8
Personale coinvolto nelle attività connesse all’espletamento dell’A.L.P.
Per personale coinvolto nelle attività correlate all’attività libero-professionale, si intendono le
seguenti categorie:
dirigente del ruolo non sanitario, o del comparto con assegnata posizione organizzativa e
responsabile di Struttura e/o Ufficio all’interno dell’organizzazione dell’Azienda;
dirigente del ruolo sanitario che, per esigenze organizzative aziendali, non svolge attività
sanitaria.
non dirigente [personale del comparto];
Il personale di supporto viene individuato tra tutto il personale dipendente, sia con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato che determinato, a tempo pieno e part time (quest’ultimo se
dichiaratamente disponibile ad un utilizzo flessibile ed elastico anche in attività istituzionale), tramite
appositi avvisi contenenti i requisiti professionali richiesti, emessi rispettivamente dal SITRA per
le professioni tecnico/sanitarie o dall’Ufficio Libera Professione per quella amministrativa.
Sarà cura delle predette strutture garantire la rotazione del personale di supporto che ha
dichiarato la propria disponibilità, pur nel rispetto delle singole professionalità, in relazione alle
varie attività libero-professionali autorizzate e, ciò, al fine di garantire l’equa ridistribuzione delle
remunerazioni previste.
Il personale di supporto sarà autorizzato all’esercizio dell’attività tenendo conto di quella
istituzionale esercitata.
In caso di difficoltà a reperire personale di supporto all’interno dell’Azienda si potrà fare ricorso
a personale esterno per coprire il fabbisogno.
Il personale non dirigente del ruolo sanitario ed il personale dirigente e non dirigente del ruolo
amministrativo partecipa alla libera professione intramuraria svolta dai dirigenti del ruolo
sanitario attraverso le seguenti forme:
a. attività di supporto diretto;
b. attività di supporto indiretto;
c. attività di collaborazione.
Le predette forme si differenziano sia per quanto riguarda le modalità di partecipazione
all’attività libero professionale che per quanto riguarda le modalità retributive. Si riportano di
seguito le relative specifiche distintive.
a - Attività di supporto diretto
Svolge attività di supporto diretto il personale che, con la propria presenza e specifica
professionalità individuale, fornisce un contributo diretto all’erogazione della prestazione, di
norma al di fuori dell’orario di servizio. Tale attività consiste nella partecipazione diretta
all’esecuzione e/o erogazione della prestazione sanitaria.
Qualora la libera professione sia effettuata in orari non distinti da quelli dedicati all’attività
istituzionale, la partecipazione del personale di supporto, verrà organizzata secondo le modalità
di seguito indicate:
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il personale deve operare all’interno dell’orario di servizio (in timbratura);
per ogni prestazione viene definito un tempo medio di esecuzione a cui deve
corrispondere un orario aggiuntivo. Nel caso in cui non sia possibile stabilire un
tempo medio di esecuzione, l’orario aggiuntivo viene proporzionato al compenso
riconosciuto, di norma, sulla base delle tariffe orarie di seguito indicate;
gli aspetti organizzativi sono gestiti all’interno della Struttura Complessa/Semplice, e
devono comunque essere definiti dei meccanismi di turnazione che garantiscano la
massima equità nella partecipazione dei singoli operatori alle attività libero
professionali.
La partecipazione del personale che presta supporto diretto allo svolgimento delle attività libero
professionali è volontaria e non può in alcun modo essere imposta dall’Azienda, deve essere
garantita la rotazione del personale di supporto che ha dichiarato la propria disponibilità.
I compensi per l’attività di supporto diretto saranno attribuiti al personale, secondo i seguenti
criteri:
per l’attività resa in regime di non timbratura: saranno sempre attribuiti i compensi al
personale coinvolto, anche se lo stesso risulta con una situazione personale oraria
negativa. I vari casi verranno di volta in volta valutati dall’Azienda, e si potrà
eventualmente procedere alla sospensione dell’autorizzazione allo svolgimento
dell’A.L.P.
per l’attività resa in regime di timbratura: tramite il sistema della resa di un orario
aggiuntivo, verranno retribuite al personale partecipante solo le ore effettivamente
eccedenti il normale orario di servizio, eventualmente attingendo a quelle accantonate
nella banca ore; in tal caso si procederà al conguaglio tra la somma già percepita come
straordinario e quella spettante come attività di supporto all’ALP. E’ esclusa la
possibilità per il dipendete di recuperare eventuali ore mancanti in un momento
successivo a quello relativo al periodo di riferimento l’erogazione della prestazione,
salvo casi eccezionali valutati di volta in volta dall’Azienda.
Al personale di supporto diretto dell’A.L.P. ambulatoriale è riservata, di norma, una
remunerazione definita in base alla qualifica professionale e proporzionato all’impegno orario
prestato. Per garantire predetta remunerazione l’Azienda provvede a trattenere sulla tariffa
della prestazione la quota percentuale prevista nell’allegato 1 del presente regolamento.
TARIFFE ORARIE PERSONALE DI SUPPORTO DIRETTO
coordinatore / infermiere
€ 38,00
tecnico / FKT / ostetrica
€ 42,00
OSS / infermiere generico / puericultrici
€ 25,00
OTA / personale ausiliario
€ 20,00
amministrativo
€ 25,00
Il personale di supporto diretto, che svolge l’A.L.P. di sala operatoria, viene remunerato con
un compenso orario, così come previsto dall’art. 19 lettera c) del presente regolamento.
Coloro che abbiano un rapporto di lavoro part-time potranno collaborare allo svolgimento
dell’A.L.P., con orario aggiuntivo in misura non superiore a 20 ore annue.
La predetta attività non può essere svolta da coloro che:
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sono stati esonerati dallo svolgimento di mansioni per limitazioni di varia natura.
Tuttavia nel caso in cui il predetto personale sia inserito nella normale routine
lavorativa dell’unità di appartenenza, lo stesso potrà essere ammesso a partecipare
come supporto diretto all’A.L.P., previo parere per quanto di competenza da parte
della Medicina del Lavoro;
coloro che usufruiscono di riduzione oraria giornaliera continuativa, fatto salvo
quanto specificato per il part time orizzontale “flessibile”.
b - Attività di supporto indiretto
Per attività di supporto indiretto si intende l’insieme delle attività necessarie per l’esercizio della
libera professione, svolta durante l’orario di servizio congiuntamente all’attività istituzionale.
A differenza dell’attività di supporto diretto, quella di supporto indiretto non è programmabile
con riferimento ad una specifica prestazione, perché è un’attività che non partecipa direttamente
al percorso di erogazione della prestazione, ma indirettamente ne rende possibile l’esercizio.
Tale attività viene svolta dal personale non dirigente [personale del comparto] che, pur non
partecipando direttamente all’attività libero professionale la rende possibile con il proprio
contributo. Poiché tale attività per sua natura non può essere distinta da quella di servizio, sarà
svolta in regime di timbratura.
Il personale che ha diritto ad accedere alla ripartizione del fondo in argomento è quello in
servizio nel periodo di riferimento, previa resa di specifico orario aggiuntivo, con esclusione di
chi manifesta la volontà di non partecipare.
Non possono svolgere tale attività:
coloro che usufruiscono di riduzione oraria giornaliera continuativa, fatto salvo
quanto specificato per il part time orizzontale “flessibile”.
TARIFFE ORARIE PERSONALE DI SUPPORTO INDIRETTO
coordinatore
€ 38,00/ora
infermiere
€ 30,00/ora
tecnico / FKT / ostetrica
€ 38,00/ora
OSS / infermiere generico/ puericultrici
€ 23,00/ora
OTA / personale ausiliario
€ 17,00/ora
amministrativo cat. DS
€ 38,00/ora
amministrativo cat. D
€ 30,00/ora
amministrativo catt. C/BS/B
€ 23,00/ora
In particolare viene considerato personale di supporto indiretto:
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il personale di reparto dedicato alle attività alberghiere ed assistenziali, coinvolto
nell’attività libero professionale in regime di ricovero, per il quale è creato uno
specifico fondo, così come previsto dall’art. 19 lettera e.2), distinto per ogni unità
operativa interessata ed in base al relativo volume di attività, da ripartire, previa
restituzione di specifico orario aggiuntivo, di norma, non oltre la cadenza
semestralmente, in relazione all’entità del fondo ed in rapporto alle tariffe orarie
sopra descritte;
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personale della centrale di sterilizzazione e del blocco operatorio, coinvolto
nell’attività di ricovero chirurgica svolta in regime libero professionale, al quale
viene attribuito uno specifico compenso così come determinato dall’art. 19 lettera e.3)
del presente regolamento.
Personale amministrativo dei Servizi, coinvolto nell’attività L.P. della propria
struttura.
c - Attività di collaborazione
Il personale che collabora per assicurare l’esercizio dell’attività libero professionale svolge attività
non correlate alle prestazioni sanitarie ed è rappresentato da tutte le categorie professionali
appartenenti alle varie strutture aziendali, (Ufficio Libera Professione, Ufficio Flussi, Ufficio
Relazioni Sindacali, S.C. Affari Generali e Legali, Struttura Aziendale Accettazione e Attività
Amministrative dei Dipartimenti Sanitari, S.C. Risorse Umane, S.C. Economico Finanziaria ed
eventuali altre Strutture/Uffici che verranno identificate, dalla Direzione Strategica,) che, in
ragione della funzione svolta, si vedono coinvolte nell’espletamento di incombenze inerenti
l’esercizio dell’attività libero professionale. Detto personale partecipa all’attribuzione di una
quota dei proventi derivanti dall’A.L.P., previa restituzione di specifico orario aggiuntivo,
mediante la costituzione di un fondo unico la cui entità è determinata secondo quanto previsto
all’art. 19 lettera h) per l’attività in regime di degenza ed all’allegato 1, colonna 7 per l’attività
ambulatoriale.
L’Azienda prevede di accantonare una quota pari al 5% di tutti i proventi derivanti dall’attività
libero professionale esercitata da parte dei dirigenti medici e non medici, al netto delle quote
previste a favore dell’Azienda e dell’eventuale personale di supporto, diretto e indiretto, al fine di
costituire uno specifico fondo del personale che svolge attività di collaborazione.
Detto personale partecipa alla distribuzione del fondo previa restituzione di uno specifico debito
orario, la cui entità è determinata secondo le tariffe previste per l’attività di “supporto indiretto”.
Art. 9
Gestione amministrativa della libera professione
La funzione relativa alla gestione amministrativa ed al coordinamento per la libera professione,
viene svolta dall’Ufficio Libera Professione.
Le attività svolte per la gestione della libera professione sono:
analisi delle istanze inoltrate dal personale medico dipendente;
istruzione della pratica relativa all’attività richiesta, da svolgersi sia all’interno delle
strutture aziendali che presso strutture sanitarie convenzionate;
gestione di eventuali convenzioni con strutture private;
gestione dell’attività di consulenza specialistica richiesta all’Azienda;
controllo dello svolgimento dell’attività libero professionale, nonché autorizzazione alla
erogazione dei compensi;
ogni altra funzione amministrativa inerente la libera professione intramuraria.
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CAPO II
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME AMBULATORIALE
Art. 10
Criteri generali
Gli spazi utilizzabili per l’A.L.P., individuati anche come disponibilità temporale degli stessi, non
possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati alle attività istituzionali (ex
art. 5, comma 3 D.P.C.M. 27/03/07).
L’attribuzione di uno spazio per l’esercizio della libera professione intramuraria, implica che il
Dirigente assegnatario, qualora non intenda più usufruirne comunichi almeno 30 giorni prima
all’Amministrazione tale scelta. L’Azienda si riserva di adottare eventuali provvedimenti volti
all’osservanza di tale disposizione o di revocare l’autorizzazione concessa se gli spazi autorizzati
non vengono utilizzati.
In carenza di Strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento dell’A.L.P.
ambulatoriale, il Direttore Generale può autorizzare l’utilizzo di studi professionali esterni con le
modalità previste dal D.P.C.M. 27 marzo 2000, dalle delibere della Giunta Regionale n. VII/3374
del 09.02.2001 e n. 5162 del 25.07.07 e dalla L. 120 del 03.08.07 fermo restando la possibilità per
l’Azienda di vietarne l’uso in caso di possibili conflitti di interesse.
Gli onorari delle prestazioni erogate presso gli spazi dell’Azienda verranno riscossi presso gli
sportelli cassa/prenotazione dei Presidi Ospedalieri e dei Poliambulatori aziendali, prima
dell’erogazione della prestazione.
L’A.L.P. deve essere svolta in orari predeterminati e, di norma, prima delle ore 08.00 e dopo le ore
15.30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 il sabato, al fine di garantire il regolare
funzionamento dell’attività istituzionale e non può essere svolta nelle ore in cui il professionista è
di guardia di reparto o di pronta disponibilità.
Poiché l’attività è esercitata, di norma, oltre il normale orario di servizio, il personale interessato
deve provvedere alla timbratura in uscita prima dell’inizio della attività. E’ esclusa la possibilità
di esercitare prestazioni libero professionali durante la Pronta Disponibilità, la Guardia attiva e
le assenze per malattia.
I compensi relativi alla predetta attività verranno sempre pagati anche in presenza di un negativo
orario del dipendente. Nel caso comunque in cui si dovesse procrastinare una situazione di
debito orario, i singoli casi verranno valutati da parte dell’Azienda, per i quali potrà essere
prevista anche la sospensione dell’autorizzazione all’attività libero-professionale.
Qualora le modalità organizzative non permettano l’esercizio dell’attività libero professionale
fuori orario di servizio, il personale sarà tenuto a restituire all’azienda il debito orario.
I predetti compensi potranno essere retribuiti solo in presenza e nel il limite delle ore
effettivamente eccedenti il normale orario di servizio in possesso del dipendente, senza alcuna
possibilità di recuperare eventuali ore mancanti successivamente al periodo di riferimento
dell’attività svolta, salvo casi eccezionali che dovranno essere valutati dall’Azienda.
Art. 11
Attività di prenotazione e incasso dedicato all’A.L.P. ambulatoriale
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Al fine di migliorare e semplificare il servizio di accoglienza reso ai cittadini, ed in adempimento
a quanto determinato dall’art. 1, comma 4, lettere a) e b) della L. 120/07, vengono istituiti degli
sportelli amministrativi dedicati all’attività libero-professionale. Presso predetti sportelli sarà
possibile gestire prenotazioni, disdette, pagamenti e informazioni relativa all’A.L.P. sia di
persona che telefonicamente.
Art. 12
A.L.P. ambulatoriale individuale
L’A.L.P. ambulatoriale individuale è caratterizzata dalla possibilità di libera scelta in capo al
singolo cittadino, dello specifico specialista a cui ricorre per la prestazione libero-professionale.
Ogni eventuale prescrizione che il medico effettua durante lo svolgimento dell’A.L.P.
ambulatoriale, dovrà essere effettuata esclusivamente con l’utilizzo del ricettario personale del
professionista [ricettario bianco].
Le prestazioni richieste possono essere di tre tipi:
solo visita
prestazioni terapeutiche o diagnostico-strumentali
visita con prestazioni terapeutiche e/o diagnostiche strumentali.
L’Azienda, per la singola prestazione o gruppo di prestazioni autorizzate, deve essere
integralmente rimborsata dei costi diretti ed indiretti mediamente sostenuti per l’esecuzione delle
prestazioni indicate, tenendo conto del numero totale delle medesime, dei costi dei materiali
consumati e delle apparecchiature utilizzate, nonché dei costi degli altri fattori di produzione
riferibili alla equipe e di quelli di funzionamento generale, sempre rapportati, percentualmente,
al numero di prestazioni effettuale in A.L.P.
Art. 13
A.L.P. d’equipe
L’A.L.P. d’equipe è caratterizzata dalla richiesta da parte dell’utente di una prestazione libero
professionale rivolta genericamente all’equipe, senza scelta nominativa del medico erogatore o
del dirigente.
Anche in questo caso le prestazioni erogabili sono corrispondenti alle tipologie precedenti.
Le tariffe sono fissate con i criteri della libera professione individuale.
Le modalità di ripartizione della quota dell’equipe fra i suoi componenti aventi diritto sarà
concordata dai componenti stessi dell’equipe, fermo restando l’obbiettivo di salvaguardare un
criterio di equità nella distribuzione dei carichi di lavoro o ripartita direttamente a colui che ha
eseguito la prestazione.
Regolamento ALP
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Art. 14
Procedura
I dirigenti che intendono iniziare lo svolgimento dell’A.L.P. intramuraria in regime ambulatoriale
e di ricovero devono presentare: per il tramite dell’Ufficio A.L.P., debita richiesta indirizzata al
Direttore Generale indicando:
dati anagrafici e identificativi dell’istante;
specialità nella quale intende esercitare A.L.P. (art. 1 comma 5 del presente
regolamento);
tipologia di prestazioni;
giorno, ora e sede in cui svolgere l’attività;
modalità di prenotazione (numero di prestazioni/ora);
onorario proposto lordo.
La domanda dovrà, inoltre, essere corredata dal:
parere del Direttore della Struttura Complessa/Dipartimento;
parere del Direttore Medico di Presidio;
parere del Responsabile dell’Ufficio A.L.P., il quale valuterà la compatibilità
dell’istanza con i vincoli fissati dalle disposizioni normative vigenti;
parere del Coordinatore della Struttura presso cui verrà erogata la prestazione
Il visto, per assenso, del Direttore della Struttura Complessa/Dipartimento viene posto al fine di
verificare la non conflittualità tra l’attività libero professionale richiesta e l’attività istituzionale
svolta dal Dirigente.
Il Dirigente interessato è autorizzato ad iniziare l’attività solo dal momento della comunicazione
dell’avvenuto accoglimento della sua richiesta: tale autorizzazione sarà trasmessa, oltre che
all’interessato, anche ai settori competenti in materia.
Le richieste di variazioni riguardanti le tariffe dovranno essere prodotte entro il 10 di ogni mese e
avranno decorrenza dal 1° del mese successivo alla presentazione dell’istanza.
Eventuali richieste di variazione limitate agli orari di attività saranno inoltrate alla Direzione
Medica di Presidio che, previa verifica della compatibilità con le attività istituzionali, provvederà
a rilasciare l’autorizzazione e a darne comunicazione ai settori interessati.
Sarà cura del medico comunicare per iscritto, con almeno 3 giorni di anticipo, all’Ufficio Libera
Professione, eventuali variazioni, assenze o sospensioni che incidano sulla normale
programmazione dell’A.L.P.
Le medesime modalità si applicano anche nel caso in cui, per pacchetti di prestazioni, siano
costituite equipe interdisciplinari.
Il Dirigente può recedere dalla adesione tramite comunicazione scritta con preavviso di almeno
trenta giorni.
L’Azienda può, con motivato provvedimento, revocare l’autorizzazione qualora sussistano gravi
e comprovate violazioni in relazione al comportamento e/o al rispetto dell’orario e/o
dell’osservanza del presente Regolamento.
La gestione degli aspetti organizzativi e igienico-sanitari dell’A.L.P. sono affidati alla Direzione
Medica di Presidio e per le rispettive competenze al S.I.T.R.A.
Regolamento ALP
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CAPO III
A.L.P. IN REGIME DI RICOVERO
Art. 15
Criteri generali
L’attività libero professionale in regime di ricovero consiste nell’erogazione di prestazioni di
ricovero ordinario, day-hospital e day-surgery, nonché di prestazioni collegate al ricovero, non
aventi carattere d’urgenza eseguite con l’ausilio di personale di supporto diretto.
Condizione necessaria per il ricovero in regime libero professionale è l’esplicita espressione della
volontà del cittadino di affidarsi alle cure di uno o più medici di sua fiducia, nominativamente
prescelti tra quanti operano all’interno dell’Azienda Ospedaliera con rapporto esclusivo, in
regime di libera professione intra moenia, sostenendo i costi tutti connessi al ricovero alle
prestazioni professionali ed all’eventuale maggior comfort alberghiero.
L’attività libero professionale si intende comunque effettuata fuori dall’orario di servizio
ordinario ed in aggiunta ad esso.
In particolare il personale dirigente e del comparto avente titolo a svolgere l’attività libero
professionale, presente durante gli interventi connessi a ricoveri chirurgici, deve svolgere
l’attività fuori timbratura.
L’attività di supporto ordinaria/quotidiana, di diagnosi e cura, deve essere garantita al paziente
degente in regime di libera professione, da parte del personale medico e del comparto della
Struttura Complessa, nei limiti del normale orario di lavoro.
La Direzione Medica di Presidio può ridurre o sospendere, in via transitoria, l’espletamento
dell’A.L.P. in costanza di ricovero per motivate esigenze di ordine epidemiologico o
d’emergenza.
Art. 16
Modalità Operative
L’A.L.P. intramuraria in regime di ricovero è autorizzata con le procedure di cui al precedente
art. 14.
Per i ricoveri senza intervento chirurgico, il personale medico prescelto dal paziente e che
partecipa alla ripartizione dei proventi, è tenuto a restituire all’azienda il debito orario pari a 60
minuti per ogni giornata di degenza.
Per i ricoveri con intervento chirurgico, la sola attività connessa all’atto operatorio deve essere
effettuata in regime di non timbratura, sia per il personale medico che di supporto. Per la restante
attività di assistenza post intervento, il personale medico fiduciario è tenuto alla restituzione
all’Azienda del debito orario pari a 60 minuti per ogni giornata di degenza.
Art. 17
Camere in solvenza destinate all’A.L.P. in regime di ricovero
Regolamento ALP
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I posti letto e gli spazi destinati all’A.L.P. sono identificati dall’Azienda, e possono variare in
relazione ai flussi di domanda di ricoveri ordinari.
È possibile per il paziente fruire di camere solventi (“comfort alberghiero”) indipendentemente
da prestazioni sanitarie a pagamento.
È possibile anche prescindere dal comfort alberghiero per i pazienti solventi, qualora non siano
disponibili camere in solvenza o il paziente stesso chieda di fruire solo delle prestazioni sanitarie
in libera professione.
Le modalità per fruire di camere in solvenza e le relative tariffe sono esplicitate in specifici
regolamenti aziendali.
Art. 18
Richiesta del paziente e procedura operativa
Il ricovero in libera professione avviene previa formale richiesta del paziente al medico di fiducia
scelto. La scelta del ricovero in regime di libera professione deve essere fatta, di norma, al
momento della prenotazione del ricovero; il passaggio al regime di ricovero in libera professione
durante il corso della degenza è condizionato dalla disponibilità del posto e dal pagamento della
relativa tariffa.
Il medico prescelto inoltra all’Ufficio Libera Professione richiesta di predisposizione di un
preventivo di massima da inoltrare a sua cura al paziente, o a un suo rappresentante, tramite
specifico modulo, contenente i seguenti dati:
cognome e nome del paziente
data di nascita
recapito telefonico
recapito e-mail e/o fax
codici di diagnosi d’ingresso
codici d’intervento
DRG
numero ore previste di sala operatoria
numero giornate di degenza previste
compensi equipe chirurgica
compensi equipe anestesiologica
dispositivi medici e/o materiali d’innesto
Ad avvenuta accettazione del preventivo da parte del paziente, tramite sottoscrizione, espressa al
Medico fiduciario o all’Ufficio Libera Professione, il Medico provvederà ad organizzare,
coadiuvato dal coordinatore infermieristico del blocco operatorio e/o da quello del reparto di
degenza, il giorno di ingresso al ricovero del paziente.
Il contratto relativo al ricovero in regime libero professionale, sottoscritto dal paziente, deve
contenere l’impegno a versare quanto dovuto, così identificato:
la somma pari al costo presunto della tariffa determinata per il tipo di intervento,
all’atto del ricovero, indicato nel preventivo di spesa;
il conguaglio del costo presunto di cui al punto precedente, eventualmente
maggiorato per prestazioni erogate ed imprevedibili nel corso del ricovero stesso, con
la fattura inviata a domicilio del cittadino.
Regolamento ALP
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Il giorno stesso del ricovero il paziente deve presentare all’Ufficio Libera Professione il modulo di
obbligazione di pagamento debitamente compilato e sottoscritto e copia della ricevuta del
versamento dell’acconto, corrispondente a quanto determinato nel preventivo di spesa. Il
pagamento avverrà a mezzo del servizio di cassa interna a seguito di presentazione del modulo
contenente l’importo da versare.
Al personale esercitante l’attività libero professionale è fatto divieto di percepire direttamente ed
a qualsiasi titolo somme di denaro.
Nei giorni immediatamente successivi (max 5 giorni lavorativi) alla data di dimissione del
paziente, il Medico deve consegnare all’Ufficio Libera Professione il modulo relativo al ricovero
in libera professione, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto, per consentire di
valorizzare il costo complessivo del ricovero.
Il coordinatore del blocco operatorio, o suo delegato, deve inviare, entro 3 giorni lavorativi,
all’Ufficio Libera Professione il modulo di sala operatoria compilato, contenente i nominativi del
personale dell’equipe medica e del comparto (infermiere, tecnico ecc.) che ha partecipato
all’intervento, e con indicazione dell’orario di durata dell’intervento e delle fasi di preparazione e
riordino.
Il coordinatore del blocco operatorio, o suo delegato, invia altresì l’elenco del materiale e dei
dispositivi medico - chirurgici utilizzati durante l’intervento.
L’Ufficio Libera Professione predispone la scheda rilevazione costi aziendali relativi al ricovero,
da trasmettere alla S.C. Economico Finanziaria per consentire la contabilizzazione nella
contabilità separata prevista per l’A.L.P. nonché la ripartizione dei proventi ai singoli dipendenti
partecipanti con l’indicazione delle eventuali ore da decurtare agli stessi.
La S.C. Economico Finanziaria provvede all’emissione della fattura di saldo del ricovero che
viene inviata al domicilio dichiarato dal paziente.
Art. 19
Tariffario per l’A.L.P. in regime di ricovero e modalità di ripartizione
Le tariffe relative alle prestazioni mediche in regime di ricovero sono concordate con l’Azienda,
su proposta dei singoli Professionisti interessati.
Le tariffe potranno variare per un importo non superiore o inferiore pari al 50 % rispetto alla
tariffa base concordata per il tipo di prestazione con il singolo Medico.
L’Azienda valuta le tariffe proposte in relazione a quelle di mercato, e le stesse devono comunque
essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall’Azienda.
Le voci che concorrono alla definizione del costo complessivo del ricovero in regime libero
professionale sono schematizzate di seguito e successivamente illustrate in modo dettagliato.
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COSTI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL COSTO DEL RICOVERO
a) Compensi ai medici dell’équipe chirurgica o medica
b) Compensi ai medici dell’équipe anestesiologica
c) Compensi al personale di sala operatoria
d) Prestazioni consulenziali libero-professionali
e) Compensi al personale di supporto diretto e indiretto
f) Quota fondo di perequazione
g) Quota fondo per l’incentivazione economica dei dirigenti non sanitari
h) Quota fondo di incentivazione per il personale che collabora
i) Quota copertura oneri fiscali e assicurativi a carico dell’Azienda
j) Prestazioni erogate dai Servizi
k) Eventuali protesi/farmaci particolari
A copertura dei costi l’Azienda Ospedaliera incasserà il relativo 70% del D.R.G. riconosciuto dalla
Regione.
A copertura sempre dei costi aziendali, l’Azienda si riserva di richiedere al paziente una ulteriore
quota, definito sulla base dei costi desunti dalla scheda consuntiva di rilevazione dei costi
aziendali.
Per l’eventuale utilizzazione delle camere in solvenza, confort alberghiero, è prevista una
maggiorazione il cui costo è definito dall’Amministrazione con specifico atto deliberativo, ed è da
aggiungere a quanto sopra specificato.
Di seguito si riportano i dettagli relativi alle voci sopra descritte:
a) Compensi ai medici dell’equipe chirurgica o medica
Il Medico scelto dal paziente che intende svolgere l’A.L.P. in regime di ricovero comunica
all’Ufficio Libera Professione la tariffa per la sua prestazione e quella dei colleghi coinvolti
nell’attività di ricovero. Le prestazioni libero professionali devo essere espletate al di fuori del
normale orario di servizio (atto operatorio) e non in contrasto con le attività istituzionali.
b) Compensi ai medici dell’equipe anestesiologica
Il medico che presta la propria opera a favore del paziente ricoverato in regime libero
professionale, comunica all’Ufficio Libera Professione la tariffa per le prestazioni di assistenza
anestesiologiche relative all’intervento chirurgico. Le prestazioni libero-professionali devo essere
espletate al di fuori del normale orario di servizio e non in contrasto con le attività istituzionali.
c) Compensi al personale del comparto di sala operatoria
Il personale del comparto di sala operatoria (infermieristico, tecnico, ostetrico e/o eventuali altre
figure professionali) chiamato ad intervenire fuori orario di servizio per la preparazione e
l’esecuzione dell’intervento è remunerato con una tariffa oraria di € 80,00=, sulla base del reale
tempo impiegato per l’intervento chirurgico e per la preparazione ed il riordino della sala
operatoria, come dichiarato dal relativo coordinatore infermieristico o suo delegato1.
L’eventuale partecipazione di OSS è remunerata con tariffa oraria di € 50,00=.
d) Compensi per prestazioni consulenziali libero-professionali
1
Ove prevista, l’attività eventualmente dedicata alla sterilizzazione è compensata con le modalità indicate al
successivo punto e.3.
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Nel caso in cui nel corso del ricovero il paziente o il medico fiduciario richiedano prestazioni e/o
consulti libero professionali ad altri specialisti, le relative tariffe sono definite in accordo con il
professionista interpellato, e addebitate al paziente in aggiunta a quanto dovuto per le
prestazioni in regime di ricovero. Predette prestazioni libero professionali devo essere espletate al
di fuori del normale orario di servizio e non in contrasto con le attività istituzionali.
e) Compensi al personale di supporto diretto e indiretto
e.1 personale di supporto diretto
A favore del personale, diverso da quello che partecipa in sala operatoria, che fornisce un
supporto diretto all’A.L.P., e che presta la propria opera di norma fuori orario di servizio, è
attribuito un compenso orario in relazione alla qualifica professionale, così come indicato
all’art. 8 lettera a).
Viene considerato personale di supporto diretto il coordinatore della Struttura presso la quale
è effettuato il ricovero in libera professione, o suo delegato. Lo stesso percepirà un compenso
forfetario in relazione alla durata della degenza in libera professione, previa restituzione dello
specifico orario aggiuntivo, così determinato:
- da 02 a 03 giornate di degenza
- da 04 a 14 giornate di degenza
- oltre 14 giornate di degenza
- day-hospital
01 ora di attività aggiuntiva
02 ore di attività aggiuntiva
05 ore di attività aggiuntiva
0,5 ore di attività aggiuntiva
Il predetto compenso sarà dovuto esclusivamente previa verifica, da parte dell’Ufficio Libera
Professione, del rispetto da parte dello stesso di tutte le procedure amministrative inerenti i
ricoveri in regime i libera professione.
e.2 personale di supporto indiretto di reparto
A favore del personale che fornisce un supporto indiretto all’attività libero professionale in
regime di ricovero è accantonata una quota fondo, per ogni unità operativa, pari al 5% della
somma dei compensi professionali per ricovero attribuiti al personale, così come previsto ai
punti a), b) c) e d) del presente articolo.
Il personale di supporto (infermieri, tecnici, OSS, OTA, amministrativi ecc.) è tenuto a fornire
il proprio contributo durante il normale orario di servizio, in regime quindi di timbratura.
Il personale, per aver diritto ad accedere alla ripartizione del fondo, deve garantire la
disponibilità ad effettuare turni aggiunti programmati dal Responsabile/Coordinatore,
remunerati in relazione al fondo disponibile e in rapporto alle tariffe orarie previste per il
personale di supporto indiretto di cui all’art. 8 lett. b) del presente regolamento.
e.3 personale di supporto indiretto della centrale di sterilizzazione e del blocco operatorio
Viene inoltre considerato personale di supporto indiretto per l’attività chirurgica il personale
della centrale di sterilizzazione e del blocco operatorio.
A questo personale, in caso di effettivo coinvolgimento nell’attività prestata nell’ambito dei
ricoveri, con esclusione dei day-hospital, viene attribuito uno specifico compenso così
determinato:
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Centrale di sterilizzazione
€ 20,00 al coordinatore, o suo delegato, a fronte di un debito orario di 40 minuti per
intervento, fino comunque ad un limite massimo di 30 ore annue;
€ 20,00 al personale infermieristico/OSS, a fronte di un debito orario di 40 minuti per
intervento, fino comunque ad un limite massimo di 30 ore annue;
€ 15.00 al personale OTA/ausiliario, a fronte di un debito orario di 40 minuti per intervento,
fino comunque ad un limite massimo di 30 ore annue.
Blocco operatorio
€ 40,00 al coordinatore, o suo delegato, a fronte di un debito orario di 60 minuti per
intervento, fino comunque ad un limite massimo di 60 ore annue.
Il predetto compenso per garantire l’intera organizzazione necessarie per lo svolgimento
dell’attività di organizzazione necessaria all’esecuzione dell’intervento, e previa verifica, da
parte dell’Ufficio Libera Professione, del rispetto da parte dello stesso di tutte le procedure
amministrative inerenti i ricoveri in regime i libera professione descritte nel presente
regolamento.
f) Quota fondo di perequazione
Nel prezzo del ricovero viene compresa la quota del fondo di perequazione, da destinare a
favore del personale che ha una limitata possibilità di esercizio della libera professione
intramuraria, come previsto dall’art. 57 lettera i) C.C.N.L. 8/6/2000.
Essa è pari al 5% dei compensi attribuiti al personale di cui ai punti a), b) e d).
g) Quota fondo per l’incentivazione economica dei dirigenti non sanitari
Nel prezzo del ricovero viene compresa la quota del fondo per incentivazione economica del
personale indicato all’art. 8, primo e secondo alinea del presente regolamento, che con la
attività rendono possibile l’organizzazione per l’esercizio dell’A.L.P.
Essa è pari al 1,0% dei compensi attribuiti al personale di cui ai punti a), b) e d).
h) Quota fondo di incentivazione per il personale che collabora
Sui compensi del personale dirigente e non, di cui ai punti a), b), c) e d) viene calcolata una
quota del 5% quale fondo da attribuire al personale del comparto che collabora per
l’espletamento dell’attività libero-professionale.
i) Quota copertura oneri fiscali e assicurativi a carico dell’Azienda
Nel prezzo pagato dal paziente viene considerata anche una quota a copertura sia degli oneri
riflessi a carico dell’Azienda, calcolati sui compensi percepiti dal personale dirigente e non, di
cui ai punti a), b) c) d), e.1), e.3) sia dei costi indiretti (assicurativi) sopportati dall’Azienda ed
imputabili allo specifico ricovero.
Tale quota ha come base di calcolo la somma dei compensi attribuiti al personale come sopra
individuato e corrisponde alla misura del 18%, (l’importo corrispondente non va in
sottrazione dei compensi predetti).
j) Prestazioni erogate dai Servizi
Le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate al paziente durante la
degenza e non riconosciute dalla Regione con il rimborso del relativo D.R.G., sono tariffate
secondo il valore previsto dal nomenclatore tariffario maggiorato del 30%.
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k) Eventuali protesi/farmaci particolari
Sono oggetto di specifica contabilizzazione gli eventuali dispositivi medici impiantati al
paziente in occasione dell’intervento e i speciali farmaci utilizzati per particolari patologie.
Regolamento ALP
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CAPO IV
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STRUTTURE ESTERNE
Art. 20
Attività ambulatoriale “allargata”
Fermo restando che dovranno essere sviluppati gli strumenti organizzativi più idonei al fine di
consentire lo svolgimento della libera professione intramuraria all'interno delle strutture
aziendali è possibile per l’Azienda, e sino a che la normativa vigente lo consentirà:
reperire temporaneamente gli spazi necessari in strutture private non accreditate,
tramite la stipula di apposite convenzioni, cosicché gli specialisti che ne abbiano fatto
richiesta, e siano stati autorizzati, possono svolgere attività libero professionale
intramuraria, specialistica ambulatoriale, e quali medici di fiducia scelti da pazienti
ricoverati presso Case di Cura Private, su espressa richiesta degli stessi.
autorizzare il personale della Dirigenza sanitaria che abbia optato per l’esercizio
intramurale della libera professione, a utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico
dell’Azienda, studi o ambulatori privati per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto
delle norme che regolano l’attività professionale intramuraria e comunque non oltre la
data prevista e consentita dalla vigente normativa.
In questo ultimo caso, il dirigente medico richiedente dovrà autocertificare che lo studio privato è
idoneo a svolgere l’A.L.P. e che risponde a tutte le normative in materia di sicurezza attualmente
vigenti.
Inoltre in adempimento a quanto prescritto della nuova normativa vigente in materia di attività
libero professionale intramuraria [L. 120 del 03.08.07 e D.G.R. n. VII/005162 del 25.07.07],
l’Azienda Ospedaliera ha determinato le nuove procedure operative relative alla gestione
centralizzata delle prenotazioni e dell’incasso degli onorari derivanti dalle prestazioni erogate dai
dirigenti Medici presso studi privati, a cui si rimanda integralmente.
Art. 21
Attività di consulenza
L’attività di consulenza nei servizi sanitari di altra azienda, istituzione o ente di cui all’art. 8 del
D.P.C.M. 27.03.2000 o presso istituzioni pubbliche non sanitarie, con i quali l’Azienda ha stipulato
a tal fine appositi accordi, è riservata ai Dirigenti che abbiano optato per l’attività libero
professionale intramuraria.
Tale attività, svolta in orario di servizio, rientra nei compiti istituzionali; se svolte fuori della
struttura di appartenenza vengono riconosciuti il rimborso spese e l’indennità di missione
previsti dalla normativa vigente in materia. Ove l’attività abbia luogo fuori dell’orario di lavoro è
considerata attività libero professionale intramuraria sottoposta alla disciplina ed ai limiti previsti
dal presente Regolamento per tale attività.
L’attività resa per conto dell’Azienda all’esterno della struttura è regolata da appositi accordi fra
l’Azienda e l’istituzione interessata, previo assenso delle organizzazioni sindacali della dirigenza
sanitaria, nel rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che è
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tenuto ad erogare le prestazione e della compatibilità della consulenza stessa con i fini
istituzionali.
L’accordo tra l’Azienda e l’istituzione deve prevedere la quantità presunta, la tipologia delle
prestazioni, le tariffe, la durata delle prestazioni e le modalità di versamento all’Azienda, il
numero degli operatori, distinti per profilo e posizione funzionale.
Il compenso, concordato di volta in volta con l’ente richiedente, non può essere inferiore al costo
che l’Azienda dovrebbe sostenere per l’utilizzazione di personale dipendente per lo svolgimento
dell’attività. Il limite massimo del compenso è individuato nel doppio del minimo.
Il compenso, ai sensi dell’art. 58 comma 3 del CCNL 8/6/2000, deve affluire all’Azienda che
provvederà ad attribuirne l’ 85%, al lordo del 5% della perequazione medica prevista all’art. 25
del presente Regolamento, al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza, al netto
degli oneri che gravano sull’Azienda (IRAP, contributi previdenziali ecc.).
Il compenso verrà corrisposto non appena l’ente richiedente provvederà al pagamento.
Le convenzioni avranno validità annuale, salva possibilità di rinnovo.
Rientra nell’attività di consulenza disciplinata dal presente articolo l’attività di certificazione
medico-legale resa per conto dell’Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) a
favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici.
Sono escluse dall’ambito del presente Regolamento le consulenze, previste da specifiche
disposizioni di legge, richieste da enti pubblici.
Art. 22
Consulti
Per consulto si intende l’attività medico-chirurgica, occasionale e straordinaria, effettuata nei
confronti del paziente dal dirigente sanitario esclusivista nella disciplina di appartenenza o
equipollenti e fuori orario di lavoro, solitamente alla presenza del medico curante, o previa sua
richiesta, consistente nella formulazione di un giudizio diagnostico clinico.
I consulti possono essere prestati in favore di singoli pazienti ricoverati all’interno dell’Azienda,
presso altre Aziende del S.S.N. o presso Strutture non accreditate (previo assenso delle Strutture)
e presso il domicilio dell’assistito.
L’onorario del consulto, fissato dall’Azienda d’intesa con il dirigente interessato, deve essere
riscosso dal dirigente che ha reso il consulto e versato dallo stesso all’Azienda che provvede
successivamente ad attribuire una quota al dirigente medesimo in base alle percentuali previste
dal presente regolamento. Il dirigente che effettua il consulto è tenuto a rilasciare ricevuta della
prestazione su apposito bollettario messo a disposizione dall’Azienda.
L’importo del consulto non può essere inferiore alla visita che il singolo medico ha individuato e
non può essere superiore al doppio.
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CAPO VI
FATTURAZIONE E RISCOSSIONE
Art. 23
Fatturazione e riscossione
La fatturazione e la riscossione avvengono con le seguenti modalità:
l’utente versa direttamente l’importo dovuto alla cassa dell’Azienda in contanti, mediante
assegno o moneta elettronica, prima della prestazione ambulatoriale, o secondo le
modalità indicate all’art. 18 e seguenti, in caso di attività in regime di ricovero;
Nel caso di attività ambulatoriale o di equipe la cassa rilascia:
quietanza, esente da IVA ai sensi dell’art. 10, numero 18, del D.P.R. n. 633/1972, qualora
la prestazione ha carattere oggettivamente e soggettivamente sanitario;
fattura, qualora la prestazione medica abbia ad oggetto un’attività non connessa alla
tutela della salute (ad es. certificazioni finalizzate a soddisfare una condizione legale o
contrattuale);
Nel caso di A.L.P. in regime di ricovero, all’atto del versamento della somma pari al costo
presunto, la cassa rilascia una quietanza fuori campo di applicazione dell’IVA, la fattura con
l’eventuale conguaglio sarà inviata a domicilio;
Mensilmente l’Azienda versa l’importo spettante ai singoli dipendenti nella misura determinata
secondo i precedenti articoli, come voce distinta dallo stipendio.
Art. 24
Prestazioni rese a titolo gratuito
Nel caso in cui il dirigente rinunci totalmente o in parte al proprio onorario per l’attività libero
professionale svolta, ciò non determina modificazioni nell’entità delle somme dovute all’Azienda
o agli altri soggetti che non abbiano espressamente rinunciato alle proprie spettanze.
La rinuncia all’onorario deve sempre comunicata per iscritto all’Ufficio Libera Professione.
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CAPO VI
FONDI CONTRATTUALI E AZIENDALI
Art. 25
Fondo di perequazione
Ai sensi di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. vigenti dell’area della Dirigenza Medica, e
dell’area della Dirigenza Sanitaria Professionale, Tecnica ed Amministrativa, una quota pari al
5% della massa di tutti i proventi dell’attività libero-professionale, al netto delle quote previste a
favore dell’Azienda e dell’eventuale personale di supporto, è accantonata quale fondo aziendale
da destinare alla perequazione delle discipline mediche e del ruolo sanitario che hanno una
limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.
Non sono soggetti alla trattenuta di cui sopra i proventi derivanti dall’attività svolta dal
personale della Dirigenza del ruolo Professionale, Tecnico ed Amministrativo, ai sensi di quanto
previsto dal C.C.N.L. di categoria.
L’Azienda costituirà, per ogni anno, due specifici fondi di perequazione calcolati sui compensi
derivanti dall’attività libero professionale delle due categorie dirigenziali, uno per la Dirigenza
Medica e uno per la Dirigenza Sanitaria non medica.
Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico
superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l’attività libero-professionale,
secondo criteri stabiliti successivamente in sede di contrattazione integrativa.
Art. 26
Fondo di incentivazione economica dei dirigenti non sanitari
L’Azienda prevede di accantonare una quota pari al 1,0% di tutti i proventi derivanti dall’attività
libero professionale esercitata dai Dirigenti Medici e non medici, al netto delle quote previste a
favore dell’Azienda al fine di costituire uno specifico fondo a favore dei Dirigenti del ruolo non
sanitario, o del comparto con assegnata posizione organizzativa e responsabile di Struttura e/o
Ufficio all’interno dell’organizzazione dell’Azienda, e dei Dirigenti del ruolo sanitario che, per
esigenze organizzative aziendali, non svolgono attività sanitaria, che con la loro attività rendono
possibile l’organizzazione per l’esercizio della libera professione intramuraria.
In particolare per l’attività libero professionale in regime di ricovero tale computo avviene
secondo quanto determinato dall’art. 19 lettera g), mentre per l’attività ambulatoriale e
strumentale svolte all’interno delle strutture aziendali la quota da accantonare al fondo in
argomento è determinata secondo quanto previsto dall’allegato 1 colonna 6.
Detto personale partecipa alla ripartizione del fondo, previa resa di specifico orario aggiuntivo, la
cui entità è così determinata:
•
•
•
•
•
Regolamento ALP
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DIRIGENTE
DIRIGENTE S.S.
DIRIGENTE S.C.
DIRETTORE DIPARTIMENTO
40 €/ora;
50 €/ora;
60 €/ora;
70 €/ora;
80 €/ora;
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Art. 27
Fondo incentivante per il personale che collabora
Il personale che svolge attività di collaborazione all’esercizio dell’attività libero professionale,
espleta un’attività non correlabile alle prestazioni professionali ed è rappresentato da tutte le
categorie del comparto che si vedono interessate nell’espletamento di incombenze relative
l’A.L.P.
Detto personale partecipa all’attribuzione di una quota dei proventi derivanti dall’attività libero
professionale, previa restituzione di uno specifico debito orario, mediante la costituzione di un
fondo unico, la cui entità e determinata secondo quanto previsto nell’art. 19 lettera h), per
l’attività in regime di degenza, ed all’allegato 1 colonna 7 per l’attività ambulatoriale.
L’Azienda prevede di accantonare una quota pari al 5% di tutti i proventi derivanti dall’A.L.P.
esercitata all’interno delle strutture aziendali da parte dei Dirigenti Medici e non medici, al netto
delle quote previste a favore dell’Azienda e dell’eventuale personale di supporto, diretto e
indiretto, al fin di costituire uno specifico fondo a favore del personale che svolge attività di
collaborazione.
Detto personale partecipa alla ripartizione del fondo, previa resa di specifico orario aggiuntivo, la
cui entità è determinata secondo le tariffe e modalità di cui all’art. 8 lettera c) del presente
regolamento.
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CAPO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 28
Assicurazione
L’Azienda garantisce la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, ivi
comprese le spese di giudizio per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei
terzi per l’attività svolta in regime di libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa,
salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
Art. 29
Attività di verifica
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, punto h del D.P.C.M. 27-03-2000, e del D.G.R. VII/3337 del 09-022001, è istituita una “Commissione di Vigilanza sulla A.L.P.”, costituita in forma paritetica fra
Dirigenti rappresentanti locali delle OO.SS. della dirigenza medica e sanitaria e rappresentanti
dell’Azienda.
Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti:
la verifica dell’A.L.P. intramuraria autorizzata, con particolare riguardo al volume della
medesima in connessione con gli effetti complessivamente risultanti da tale attività;
la verifica ed il monitoraggio del rispetto dei piani di lavoro, delle dotazioni organiche
rapportate alla domanda di prestazioni e al pieno utilizzo degli impianti e della verifica
dei tempi di attesa dell’attività istituzionale erogata;
il monitoraggio costante del rapporto tra attività istituzionale resa in regime ordinario o di
area a pagamento e attività libero professionale intramuraria e di proporre al Direttore
Generale eventuali misure correttive.
La Commissione riferisce, con cadenza almeno annuale, al Direttore Generale del proprio
operato.
Sulla base della valutazione dell’esistenza o meno delle circostanze di cui al comma precedente,
la Commissione relazionerà al Direttore Generale per l’assunzione dei provvedimenti del caso,
anche in ordine alla sospensione delle attività libero-professionali intramurarie, al verificarsi di
scostamenti qualitativi - quantitativi ingiustificati tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in
regime libero-professionale.
Art. 30
Sanzioni
Fatto salvo quanto previsto in tema di responsabilità penale e civile dal vigente ordinamento
giuridico, la violazione delle norme regolamentari aziendali è fonte di responsabilità
amministrativa e costituisce grave inosservanza delle direttive impartite sanzionabile ai sensi
dell’art. 36 del C.C.N.L 05.12.1996 Area dirigenza medica e veterinaria e 35 del C.C.N.L. Area
della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.
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Durante l’esercizio dell’attività libero professionale non sono consentiti, tra l’altro:
l’uso del ricettario unico nazionale;
l’attivazione di procedure d’accesso in regime Servizio Sanitario Nazionale ai servizi
difformi da quanto previsto dalla normativa vigente;
riscossioni di proventi o esercizio di attività libero professionale in forme diverse da
quelle disciplinate dal presente regolamento.
La violazione di detti divieti comporta grave responsabilità e da luogo alla esclusione dalla libera
professione, anche temporalmente, da graduarsi in relazione alla gravità delle inosservanze, in
ottemperanza del principio del contraddittorio tra le parti.
I Dirigenti che non hanno optato per il rapporto esclusivo non possono effettuare prestazioni
libero professionali, anche di natura occasionale e periodica diretta e di equipe.
La violazione degli obblighi connessi all’esclusività delle prestazioni o l’insorgenza di situazioni
di conflitto d’interesse o che comunque implichino forme di concorrenza sleale, comportano la
risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi derivanti dal “Fondo di
esclusività” in misura non inferiore ad una annualità e non superiore a cinque annualità. La
violazione dei predetti obblighi è comunicata dal Direttore Generale alla Regione, all’Ordine
professionale e al Ministero della Sanità affinché ciascuno possa adottare i provvedimenti di
rispettiva competenza (Legge 23.12.1998 n. 449, art. 72, comma 7).
Ai dirigenti che svolgono un volume di attività libero professionale superiore rispetto ai limiti
definiti in base a quanto previsto all’art. 1 comma 2 del presente regolamento, può essere
disposta la sospensione dall’esercizio dell’AL.P.
Al Collegio di Direzione è affidato il compito di dirimere le vertenze dei Dirigenti sanitari in
ordine all’attività libero professionale intramuraria, e a verificare la congruità degli spazi esterni.
Anche il Personale di supporto è soggetto all’applicazione di sanzioni, nelle parti ad esso
applicabili e per quanto di competenza, nelle forme previste dal vigente C.C.N.L.
Art. 31
Attività di ricovero
Qualora si riscontrasse l’effettiva impossibilità di utilizzare i posti letto individuati per l’esercizio
di tale attività, in quanto totalmente assorbiti per i ricoveri ordinari, l’azienda potrà reperire spazi
idonei presso strutture private non accreditate o autorizzare i propri medici a esercitare in
strutture non accreditate.
Art. 32
Norme di rinvio
Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla normativa generale, nazionale
e regionale, relativa alla materia.
Con l’entrata in vigore del presente atto aziendale, cessa di avere efficacia qualsiasi altra
precedente disciplina interna approvata con atti deliberativi dell’Azienda.
Regolamento ALP
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Le eventuali modifiche e/o integrazioni delle norme vigenti all’atto dell’entrata in vigore del
presente regolamento, si intendono automaticamente applicabili senza ulteriori atti e/o
provvedimenti di recepimento.
In occasione di variazioni delle norme vigenti aventi un riflesso sugli aspetti economici del
presente regolamento, l’Amministrazione attiverà le procedure di cui all’art. 4 lettera G del
CCNL 3/11/2005, per la rideterminazione della ripartizione economica dell’attività libero
professionale intramuraria.
Regolamento ALP
31
Allegato 1
TABELLA PER LA RIPARTIZIONE DEI PROVENTI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI
QUOTE
QUOTA AMMINISTRAZIONE E PERSONALE DI SUPPORTO, CALCOLATA
SULL'IMPORTO DELLA TARIFFA
1
QUOTE FONDO, CALCOLATE
SULL'IMPORTO DELLA TARIFFA AL
NETTO DELLA QUOTA
DELL'AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
DI SUPPORTO
QUOTA PERSONALE
MEDICO
DIRIGENTE/EQUIPE
CALCOLATA
SULL'IMPORTO
TARIFFA
2
3
4
5
6
7
8
9
COSTI GENERALI
DI
ORGANIZZAZIONE
E DI STRUTTURA
COSTI
DIRETTI
COSTI PERSONALE
DEDICATO AL
POLIAMBULATORIO
COSTI
PERSONALE
PRENOTAZIONE
INCASSO
DEDICATO
COSTI
PERSONALE
DI
SUPPORTO
DIRETTO
FONDO
PERSONALE
DIRIGENTE
NON
SANITARIO
FONDO
PERSONALE
CHE
COLLABORA
FONDO
PEREQUAZIONE
QUOTA PROFESSIONISTA
visita ambulatoriale
12,6%
3,5%
5,56%
3,00%
ad utilizzo
orario
1,0%
5,0%
5,0%
67%(al lordo di colonna 5)
visite domiciliari,
relazioni medicolegali e perizie
15,0%
0,0%
0,00%
0,00%
0,00%
0,0%
5,0%
5,0%
76,50%
0,00%
3,00%
ad utilizzo
orario (in
base al pers.
Coinvolto)
1,0%
5,0%
5,0%
61,77% (al lordo di
collonna 5)
5,56%
3,00%
ad utilizzo
orario
1,0%
5,0%
5,0%
51,48% (al lordo di colonna
5)
0,00%
3,00%
19,00%
1,0%
5,0%
5,0%
34,18%
0,00%
3,00%
19,00%
1,0%
5,0%
5,0%
31,95%
Tipo prestazione
# attività chirurgica
(piccoli interventi)
12,6%
* esami strumentali
semplici (ecg, test
da sforzo ecc.)
12,6%
Tradizionale
12,6%
15%
(verificato
per
tipologia)
21% (da
verificare
per
tipologia)
27,0%
TC e RMN
12,6%
29,5%
Ecografie
12,6%
28,0%
0,00%
3,00%
0,00%
1,0%
5,0%
5,0%
50,20%
Medicina Nucleare
12,6%
30,0%
0,00%
3,00%
20,00%
1,0%
5,0%
5,0%
30,62%
Dip. Medicina Lab.
12,6%
30,0%
0,00%
3,00%
*20%
1,0%
5,0%
5,0%
30,62%
Regolamento ALP
REGOLAMENTO AZIENDALE ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA
La Delegazione di parte pubblica:
IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Giuseppe Genduso____________firmato____________________________
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Nunzio Del Sorbo______________firmato____________________________
IL DIRETTORE MEDICO DEL P.O. DI LECCO
Dr. Gaetano Elli__________________firmato____________________________
IL DIRETTORE MEDICO DEL P.O. DI MERATE
Dr.Gedeone Baraldo________________firmato________________________
IL DIRETTORE RISORSE UMANE
Dr.ssa Ilaria Terzi__________________firmato____________________________
IL DIRETTORE DEL S.I.T.R.A.
Dr.ssa Anna Cazzaniga____________firmato_____________________________
IL RESPONSABILE DELLE RELAZIONI SINDACALI
Sig. Luigi Carrabba________________firmato____________________________
La Delegazione Sindacale Dirigenza Medica
ANAAO ASSOMED
Dr. Castelnuovo
Firmato
CIMO ASMD
Dr. Andiloro
Firmato
UMSPD AAROI –AIPAC-SNR
Dr.ssa Ciceri firmato /Dr.Gerosa (SNR) non firmato
FESMED AOGOI –ACOI
Dr.ssa Livello
Firmato
FM aderente UIL FPL COAS
Dr. Basso
Firmato
CGIL FP MEDICI
Dr. Castaldo
FP CISL Medici
Assente
Regolamento ALP
Dr. Fideli
Firmato
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La Delegazione Sindacale Dirigenza SPTA:
CGIL FP___________________________________________________________
CISL FPS COSIADI
Assente
UIL FPL
Assente
FP CIDA
Ing. Martino
SNABI SDS Dr.ssa Guarnori
Firmato
Firmato
SINAFO____________________________________________________________
AUPI
Regolamento ALP
Assente
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In data 23 settembre 2008 alle ore 09,30, presso la sede della Direzione
Generale ha avuto luogo l’incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica
dell’Azienda ospedaliera “Ospedale di Lecco” e la delegazione sindacale, costituite
ai sensi dell’art. 9 del C.C.N.L. 07/04/1999, per definire il regolamento
sull’Attività della Libera Professione intramuraria della Dirigenza medica e
sanitaria, e per le parti di competenza del personale del comparto.
Le parti al termine dell’incontro di concertazione approvano il regolamento nel
testo che segue, riservandosi una verifica a tre mesi dall’applicazione.:
La delegazione trattante del Comparto
Bonacina Italo (UIL)
Firmato
Macis Valeria (CILS FPS)
Firmato
Ernesto Messere..(FP CGIL)
Firmato
Walter Tomassini (FSI)
Firmato (Barbagallo)
La delegazione della RSU
Firmato
Beretta, Belotti, Garroni, Valsecchi, Buratti, Turba, Facchinetti, Raimondi, Adamoli
Regolamento ALP
35
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regolamento ALP 09-senza firme