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Oggetto: indennità di mobilità: abrogazione della prestazione e riduzione della durata del
periodo di percezione
- Abrogazione dell’indennità di mobilità
Come è noto, a decorrere dal 1 gennaio 2017 viene abrogata l’indennità di mobilità1. Pertanto, i
lavoratori licenziati in data 31.12.2016 non potranno essere collocati in mobilità in quanto
l’iscrizione nelle liste di mobilità decorre dal 1° gennaio 2017 (giorno successivo al licenziamento),
potendo beneficiare esclusivamente dell’indennità ASPI.2
- Riduzione della durata del periodo spettante di indennità di mobilità
Contestualmente, la norma3 ha previsto la graduale riduzione della durata nel periodo di
transizione 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2016.
Per praticità riportiamo la tabella aggiornata:
RESIDENZA
ETA’
MOBILITA’
MOBILITA’
MOBILITA’
ASPI
2013 - 2014
2015
2016
2017
Centro-Nord
fino a 40 anni
12 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
Centro-Nord
fino a 50 anni
24 mesi
18 mesi
12 mesi
12 mesi
(fino a 55 anni)
Centro-Nord
oltre 50 anni
36 mesi
24 mesi
18 mesi
18 mesi
(oltre 55 anni)
Mezzogiorno
fino a 40 anni
24 mesi
12 mesi
12 mesi
Mezzogiorno
fino a 50 anni
36 mesi
24 mesi
18 mesi
12 mesi
12 mesi
(fino a 55 anni)
Mezzogiorno
oltre 50 anni
48 mesi
36 mesi
24 mesi
18 mesi
(oltre 55 anni)
1
art. 2, c. 71, della L. 92/2012
2
circolare Inps n. 2 del 07.01.2013; messaggio INAS n. 24 del 17.01.2013
3
art. 2, c. 46, della L. 92/2012
Per la determinazione del regime di durata dell’indennità di mobilità continua ad essere applicato il
criterio della data di licenziamento del lavoratore, anche in caso di corresponsione dell’indennità
sostitutiva di preavviso.
Esempio:
lavoratore di anni 58
area Centro-Nord
licenziato in data 30.11.2014
domanda di mobilità presentata il 04.12.2014
indennità sostitutiva del preavviso fino al 31.01.2015 (2 mesi)
decorrenza indennità di mobilità dal 08.02.2015
durata indennità di mobilità 3 anni
- Attenzione: situazioni particolari
A seguito di numerosi quesiti pervenuti dal territorio, abbiamo ritenuto opportuno chiedere
chiarimenti all’INPS per avere certezza sulla durata della mobilità che spetterebbe al lavoratore
licenziato, per esempio, il giorno 31 dicembre 2014.
La D.C. PSR ci ha risposto, precisando che, per quanto riguarda la riduzione della durata della
mobilità, la legge n. 92 del 2012 si esprime riferendosi ai lavoratori collocati in mobilità
dall’1.1.2015.
Pertanto, poiché la data di collocamento in mobilità avviene il giorno seguente la data del
licenziamento, ne consegue che il lavoratore licenziato in data 31.12.2014 verrà collocato in
mobilità il 1° gennaio 2015 e come tale incorre nella riduzione del periodo di mobilità
spettante.
Esempi:
lavoratore di anni 61
area Centro-Nord
licenziato in data 31.12.2014
domanda di mobilità presentata il 02.01.2015
decorrenza indennità di mobilità dal 08.01.2015
durata indennità di mobilità 2 anni (anziché 3 anni)
lavoratore di anni 59
area Mezzogiorno
licenziato in data 31.12.2014
domanda di mobilità presentata il 03.01.2015
decorrenza indennità di mobilità dal 08.01.2015
durata indennità di mobilità 3 anni (anziché 4 anni)
lavoratore di anni 61
area Centro-Nord
licenziato in data 30.12.2014
domanda di mobilità presentata il 02.01.2015
decorrenza indennità di mobilità dal 07.01.2015
durata indennità di mobilità 3 anni
lavoratore di anni 59
area Mezzogiorno
licenziato in data 30.12.2014
domanda di mobilità presentata il 03.01.2015
decorrenza indennità di mobilità dal 07.01.2015
durata indennità di mobilità 4 anni
In conclusione, fermo restando che, per stabilire la durata dell’indennità di mobilità, rimane
valido il criterio della data di licenziamento del lavoratore, poiché la legge fa riferimento al
collocamento in mobilità - condizione che si verifica con l’iscrizione nelle liste di mobilità dal giorno
successivo al licenziamento - la situazione estrema del licenziamento alla data del 31 dicembre
2014 deve essere assolutamente evitata per non incorrere nella riduzione del periodo di mobilità
spettante.
Vi invitiamo, quindi, ad informare tutte le categorie sindacali interessate in questi ultimi mesi alle
procedure di mobilità, affinchè vengano raggiunti accordi di mobilità che mettano al riparo i
lavoratori da possibili riduzioni dei periodi di mobilità spettanti.
Il Responsabile
Angela Maria Caracciolo
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