REDDITOMETRO
ACCERTAMENTO SINTETICO
SPESOMETRO
REDDITOMETRO
DEFINIZIONE GENERALE
L’accertamento sintetico è uno strumento di
rettifica che si fonda su una presunzione
secondo la quale, il reddito attribuibile al
contribuente è determinato sulla base di una
“relazione a contenuto induttivo, ANCHE
statistico” radicata su elementi e circostanze
di fatto certi espressione della capacità
contributiva del contribuente.
PROVA PRESUNTIVA
2727: La presunzione è la conseguenza che il
legislatore (o il giudice) trae da un fatto noto per
risalire ad un fatto non noto
2728: Le presunzioni legali dispensano da qualunque
prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.
2729: Le presunzioni non stabilite dalla legge sono
lasciate alla prudenza del giudice , il quale non
deve ammettere che presunzioni gravi, precise e
concordanti. Le presunzioni non si possono
ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova
per testimoni .
DIVIETO DI DOPPIA PRESUNZIONE
L’ORDINAMENTO NON AMMETTE
PRESUNZIONI SU PRESUNZIONI.
la presunzione deve essere fondata su un fatto
certo dimostrato in modo diretto
GIURISPRUDENZA
IL DIVIETO DI DOPPIA PRESUNZIONE NON
OPERA CON LE PRESUNZIONI LEGALI
FINALITA’
1. Adeguare l’accertamento sintetico ai significativi
mutamenti intervenuti nel contesto socio economico
in cui si manifesta la capacità di spesa che è
espressione della capacità contributiva.
2. Rendere più efficace lo strumento di accertamento;
3. Implementare le garanzie dei contribuenti.
Il previgente accertamento sintentico è illegittimo
perché non sufficientemente garante del
contribuente, ed inoltre non e’ piu’ in grado di
rappresentare la capacita’ reddituale dei
contribuenti.
La presunzione dell’accertamento sintetico di vecchia
generazione perde di efficacia in giudizio.
ACCERTAMENTO SINTETICO
DECORRENZA
Il nuovo impianto normativo dell’accertamento sintetico ha
effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il
termine di dichiarazione non è scaduto alla data di entrata in
vigore del decreto (31 maggio 2010).
Le nuove disposizioni hanno effetto già con riferimento ai
redditi del 2009.
SI DEVE AFFERMARE
Il nuovo redditometro potrà trovare applicazione anche per gli
anni precedenti ma su richiesta del contribuente.
Il nuovo redditometro, qualora più favorevole, potrà costituire
un importante strumento difensivo con riferimento ai periodi di
imposta antecedenti quello del 2009.
STRUTTURA NORMATIVA
DEL NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO
Il nuovo impianto normativo si fonda su 5 elementi
strutturali:
1. La sussistenza di due meccanismi presuntivi
marcatamente distinti;
2. Revisione della clausola di salvaguardia: il delta che
consente l’accertamento sintetico è stabilito nel 20%;
3. Definizione della procedura di accertamento sintetico;
4. Ampliamento della possibilità di difesa del contribuente;
5. Il reddito sintetico è reddito complessivo LORDO,
pertanto sono deducibili gli oneri di cui all’articolo 10 del
TUIR.
TIPI DI ACCERTAMENTO SINTENTICO
Due sono GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO
SINTETICO:
• Presunzione diretta secondo la quale tutto quanto
è speso in un periodo di imposta è finanziato con i
redditi
posseduti
nel
medesimo
periodo
(accertamento sintetico puro);
• Presunzione redditometrica secondo la quale il
reddito sintetico è determinato sulla base di un
procedimento induttivo, tecnico-metodologico DI
RILEVAZIONE STATISTICA che genera stime di
reddito (redditometro).
ACCERTAMENTO SINTETICO DIRETTO
co. 4 Art. 38
L’ufficio può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del
contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso
del periodo di imposta, fatta salva la prova contraria.
1. La presunzione è disposta in modo definitivo;
2. La presunzione non si fonda sui dati indicativi di capacità contributiva
rilevati sulla base dell’analisi di campione di contribuenti ma sulla spesa
in concreto sostenuta dal contribuente;
3. IL REDDITO SINTETICO NON E’ DETERMINATO MEDIANTE LA
RIPARAMETRAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA MA E’ PARI ALLA
SOMMA DELLA SPESA SOSTENUTA DAL CONTRIBUENTE;
4. La presunzione si fonda sul criterio di cassa.
REDDITOMETRO
co. 5 art. 38
La determinazione sintetica del reddito può altresì
essere fondata sul contenuto induttivo di elementi
indicativi di capacità contributiva individuati dal
decreto MEF del 24 dicembre 2012
La norma esprime un meccanismo presuntivo che, sulla
base di un processo tecnico metodologico STATISTICO
induttivo, fondato sull’analisi del comportamento
normale di spesa di campioni significativi di contribuenti
differenziati in funzione della composizione del nucleo
familiare e dell’area territoriale di appartenenza, genera la
stima del reddito sintetico del contribuente.
DECRETO MEF 24 DICEMBRE 2012
DISPOSIZIONE ATTUATIVE DEL
REDDITOMETRO
DECRETO MEF
IL DECRETO MEF INDIVIDUA:
INDIVIDUA
1. Gli
elementi
indicativi
di
capacità
contributiva;
2. I criteri di valorizzazione degli elementi
indicativi di capacità contributiva
contributiva;;
3. La diversa composizione dei nuclei familiari e
delle aree territoriali;
4. Il criterio di determinazione del reddito
sintetico
ELEMENTI INDICATIVI DI CAPACITA’
CONTRIBUTIVA
• Gli elementi indicativi di capacità contributiva
sono:
– Le spese per l’acquisto di beni e servizi;
– Le spese per il mantenimento dei beni e servizi
RIFERITE AD ELEMENTI ANCHE NON CONTEMPLATI
DALL’ALLEGATO “A” DEL DECRETO MEF
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE
SPESE
1. Spese di ammontare certo, oggettivamente
riscontrabili, denominate come “spese certe”;
2. Quota delle spese per investimenti;
3. Quota di risparmio formatasi nell’anno;
4. Spese riferite a beni e servizi rilevate sulla base
di analisi e studi socio economici, “spese per
elementi certi”;
5. Quota parte ATTRIBUIBILE AL CONTRIBUENTE
delle spesa media Istat riferita ai consumi del
nucleo familiare di appartenenza “spese medie
ISTAT”;
REDDITO SINTETICO
DA REDDITOMETRO
IL CONTENUTO INDUTTIVO DEL DECRETO MEF
REDDITO SINTETICO = SPESA COMPLESSIVA
Il decreto MEF attua
La convergenza in un unico strumento di
accertamento
ACCERTAMENTO SINTETICO BASATO SUL
REDDITOMETRO
SINTESI E CONCLUSIONE
• I due meccanismi presuntivi convergono in unico strumento
di accertamento sintetico basato anche sul redditometro;
• La norma esprime una presunzione legale relativa data
dalla equazione:
REDDITO = SPESA
• IL REDDITOMETRO E’ DISPOSIZIONE DI SUPPORTO
ALL’ACCERTAMENTO SINTETICO E HA LA FUNZIONE DI
VALORIZZARE LA SPESA ANCHE CON CRITERI INDUTTIVI;
• I CRITERI INDUTTIVI DI VALORIZZAZIONE DELLA
SPESA DEL REDDITOMETRO NON SONO
PRESUNZIONI LEGALI E NEANCHE SEMPLICI
SEMPLICI..
VALORE PROBATORIO
DEI CRITERI DI VALORIZZAZIONE
IN PRIMA APPROSSIMAZIONE
1. PROVE CERTE E DIRETTE:
a) SPESE CERTE;
b) SPESE PER INVESTIMENTI;
c) QUOTE DI RISPARMIO;
2. PROVA PRESUNTIVA SEMPLICISSIMA:
a) SPESE PER ELEMENTI CERTI
b) SPESE MEDIE ISTAT PER BENI E SERVIZI RICORRENTI
IL VALORE PROBATORIO DEVE ESSERE VERIFICATO CON
IN RIFERIMENTO ALLA NATURA DEI DATI UTILIZZATI
NELLA VALORIZZAZIONE
ACC.SINTETICO BASATO SUL
REDDITOMETRO – CIR. 24/E
LA RICOSTRUZIONE INDUTTIVA DEL REDDITO SI
FONDA SULLE SPESE CERTE E SULLE SPESE PER
ELEMENTI CERTI E SOLO IN VIA RESIDUALE E
PER LE SPESE CORRENTI SI UTILIZZA LA
CORRISPONDENTE SPESE MEDIA ISTAT
I VALORI ISTAT HANNO FUNZIONE DI INTEGRARE
GLI ELEMENTI PRESENTI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA
CASSAZIONE DEL 20 DICEMBRE 2012
N. 23554
l’accertamento sintetico gia’ nella formulazione
anteriore a quella modificata dal dl 78/2010
art. 22, tende a determinare, attraverso
persunzioni semplici, il reddito complessivo
presunto del contribuente mediante i c.d.
elementi indicativi di capacita’ contributiva
stabiliti dai decreti ministeriali;
Sent. Cassazione del 22 ottobre 2010
n. 21661
Il redditometro non rileva come presunzione
legale in quanto il dato certo (noto) stabilito
dalla norma, dal quale si perviene a
quantificare la capacità contributiva effettiva
del contribuente, è ora considerato un dato in
fieri, che si costruisce e personalizza attraverso
il confronto con il contribuente.
Sulla base di tale considerazione l’accertamento sintetico assume le
prerogative di un sistema di presunzioni semplici analogamente a
quanto avviene con gli accertamenti aventi natura di accertamento
standardizzato.
RIPARTO DELL’ONERE DELLA PROVA
PRINCIPIO NORMATIVO
LA NORMA NON ATTRIBUISCE AGEVOLAZIONI
NELLA DETERMINAZIONE DELLE SPESE
• L’UFFICIO
L’UFFICIO::
– DEVE PROVARE
CONTRIBUENTE
LE
SPESE
PAGATE
DAL
• Il CONTRIBUENTE
CONTRIBUENTE:
– DEVE PROVARE IL NON SOSTENIMENTO DELLE SPESE
IMPUTATE;
– DEVE PROVARE LE CAUSE LEGITTIME DI
FINANZIAMENTO DELLA SPESA REALE SOSTENUTA.
VALORIZZAZIONE DELLE SPESE
CRITERI DI DETERMINAZIONE
DELL’AMMONTARE DELLE SPESE
ESAME DEL VALORE PROBATORIO
SPESE CERTE
• SPESE
PER
AMMONTARE
CERTO,
OGGETTIVAMENTE
RISCONTRABILE,
CONOSCIUTO
DAL
CONTRIBUENTE
E
DALL’AMMINSITRAZIONE FINANZIARIA
VALORE PROBATORIO
Dipende dalla natura probatoria del dato sulla
base del quale è radicata la valorizzazione
SPESE PER ELEMENTI CERTI
• Spese di ammontare determinato sulla base di
elementi e circostanze di fatto certi
• L’ufficio ha la certezza del possesso di alcuni beni e
sulla base di tale presupposto determina
induttivamente la spesa.
• La spesa INDUTTIVA è ottenuta applicando a valori
riconducibili a specifiche caratteristiche dei beni:
– Indici e coefficienti Risultanti da analisi e studi di settore;
– Valori medi di spesa rilevati dall’istat.
VALORE PROBATORIO
La valorizzazione è una presunzione semplicissima
SPESE PER INVESTIMENTI
• LE SPESE PER INCREMENTI PATRIMONIALI
SONO DETERMINATE SULLA BASE DELLE
INFORMAZIONI DISPONIBILI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA.
VALORE PROBATORIO
Dipende dalla natura probatoria del dato sulla
base del quale è radicata la valorizzazione
QUOTE DI RISPARMIO
• LE QUOTE DI RISPARMIO SONO DETERMINATE
SULLA
BASE
DELLE
INFORMAZIONI
DISPONIBILI IN ANAGRAFE TRIBUTARIA
VALORE PROBATORIO
Dipende dalla natura probatoria del dato sulla
base del quale è radicata la valorizzazione
SPESE MEDIE ISTAT PER BENI E
SERVIZI RICORRENTI
• Si riferiscono alle spese per acquisto di beni e
servizi ricorrenti.
ATTENZIONE
L’allegato A esprime un criterio induttivo (la media
ISTAT) e per ogni spesa indica anche la
valorizzazione in ragione dei dati in AT;
Ai fini del redditometro si assume il più elevato.
VALORE PROBATORIO
E’ una presunzione semplicissima
RIPARTIZIONE PER TUTTE LE SPESE
MEDIE ISTAT
LA QUOTA PARTE DELLE SPESE MEDIE ISTAT
ATTRIBUIBILE
AL
CONTRIBUENTE
E’
DETERMINATA:
– Nella percentuale corrispondente al rapporto tra il
reddito complessivo attribuibile al contribuente ed
il totale dei redditi complessivi attribuibili ai
componenti del nucleo familiare;
– In assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare,
nella percentuale corrispondente al rapporto delle
spese sostenute.
CRITERI DI IMPUTAZIONE
1. Le spese RELATIVE a beni e servizi si
considerano sostenute dalla persona fisica
cui risultano riferibili sulla base dei dati
disponibili o delle informazioni presenti in
Anagrafe Tributaria;
2. Si considerano sostenute dal contribuente le
spese relative ai beni e servizi effettuate dal
coniuge e dai familiari a carico
SPESE PER BENI PROFESSIONALI
Non si considerano sostenute le spese per i beni e i
servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed
effettivamente
all’attività
dell’impresa
o
all’esercizio di arti e professioni sempre che tale
circostanza risulti da idonea documentazione.
CIR 24: Vanno escluse le spese per immobili
strumentali per natura (Uffici, negozio,
magazzini, opifici) e gli immobili pertinenziali
(cantine, box, soffitte)
PROCEDURE DI ACCERTAMENTO
SINTETICO
SELEZIONE
ATTIVITA’ ISTRUTTORIA
CRITERIO DI SELEZIONE
• CIR. 24/E 2013:
– Saranno selezionati coloro che presentano significativi
scostamenti tra redditi dichiarati e capacità di spesa
manifestata;
– Le spese medie ISTAT PER BENI E SERVIZI RICORRENTI non
avranno valenza nella fase di selezione;
– Verranno evitate situazioni di marginalità economica e
categorie di contribuenti che, sulla base dei dati conosciuti
Legittimamente non dichiarano, in tutto o in parte, i redditi
conseguiti;
– Si terrà conto del reddito complessivo della famiglia.
E’ DISPOSTO UN APPLICATIVO INFORMATICO DI ANALISI E
SELEZIONE
NUOVA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO
IL COMMA 7 DELL’ART. 38 PREVEDE CHE
L’ufficio ha l’obbligo di attivare la seguente procedura:
• Invito al contribuente a comparire di persona o per mezzo di
rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell’accertamento;
• Avvio del procedimento di accertamento con adesione.
L’ufficio deve attenersi a tale procedura – in mancanza In tutto o
in parte l’accertamento è illegittimo e quindi Nullo.
INVITO A COMPARIRE
TUTELA DEL CONTRIBUENTE
SI TRATTA DI INVITO A COMPARIRE E NON DI
RICHIESTA DATI E INFORMAZIONI MEDIANTE
QUESTIONARI
• La norma NON FA RICHIAMO espresso alle
disposizioni di cui all’articolo 32;
• L’invito è posto a tutela del contribuente
attribuendo la possibilità di esercitare il dritto di
difesa in via anticipata, rispetto alla collocazione
naturale del giudizio;
• L’invito è proiettato AD UN VERO contraddittorio;
INOTTEMPERANZA AGLI INVITI
DELL’ISTRUTTORIA
 SANZIONI - AMMINISTRATIVE
 Art. 11 co. 1 lett. a), b) e c) D.Lgs. 471/97 da € 258,00 a €
2.065,00;
 ACCERTAMENTO – INUTILIZZABILITA’ DELLE PROVE
Preclusione probatoria dei dati, notizie, atti e documenti
non esibiti né nella fase amministrativa né in contenzioso;
Eccezioni:Causa di forza maggiore e deposito in allegato
all’atto introduttivo del giudizio di primo grado;
 ACCERTAMENTO INDUTTIVO
quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti
disposti dagli uffici per la richiesta di trasmettere atti e
documenti o fornire notizie mediante questionari (art. 39
co. 2 lett. d bis).
35
FALSA INFORMAZIONE - REATO
 Chiunque, a seguito delle richieste di cui all’articolo 32 e
33 del DPR 600/73, esibisce o trasmette atti o
documenti falsi in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e
notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell’art.
76 del DPR 445/2000. Reclusione fino a tre anni
(art.. 483 C.P.)
(art
Esibizione o trasmissione di documenti Falsi;
Comunicazione di dati e notizie non rispondenti al
vero:
 Solo se a seguito delle richieste si configurano le fattispecie di
reato tributario ex D.Lgs 74/2000.
CONCLUSIONE: MEGLIO NON RISPONDERE
CHE RISPONDERE MALE.
36
OGGETTO DEL CONTRADDITORIO
I TEMPO
1. Le spese certe – contrasto con prove certe e
dirette (???!!!???);
2. Concreta disponibilità dei beni per le spese per
elementi certi – contrasto con situazioni e
circostanza logiche supportate indirettamente
da documenti;
3. Spese per investimenti – contrasto con prove
Della formazione della provvista e dell’utilizzo;
4. Quote di risparmio – contrasto con prove certe e
prova di ogni utile informazione della
formazione del risparmio
FASE INTERMEDIA
Cir. 24/E 2013:
SE IL CONTRIBUENTE FORNISCE CHIARIMENTI
ESAUSITIVI IN ORDINE ALLE SPESE CERTE,
SPESE
PER
ELEMENTI
CERTI
AGLI
INVESTIMENTI ED ALLA QUOTA DI RISPARMIO
DELL’ANNO, L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO BASATA
SULLA RICOSTRUZIONE SITENTICA DEL
REDDITO SI ESAURISCE NELLA PRIMA FASE DEL
CONTRADDITTORIO
SECONDA FASE DEL CONTRADD.RIO
• In caso di mancato superamento del primo
test di verifica il contraddittorio passa alla fase
due:
– Verifica della valorizzazione delle spese ISTAT;
– Il contribuente potrà contrastare la valorizzazione
delle medie ISTAT anche mediante ragionamenti
logici non supportati da documentazione.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
• L’UFFICIO HA L’OBBLIGO SUCCCESSIVAMENTE ALLA
PRIMA FASE AMMINISTRATIVA DI AVVIARE IL
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI
SENSI DELL’ARTIOLO 5 DEL d.Lgs. 218/1997;
• IPOTESI DI Sanzioni ridotte:
– 1/6 in caso di adesione integrale all’invito;
– 1/3 in caso di perfezionamento dell’acc.to con adesione;
IN MANCANZA DI ADESIONE – L’UFFICIO NOTIFICA
L’ACCERTAMENTO VERO E PROPRIO
A SEGUITO DELL’ACCERTAMENTO POSSONO TROVARE
APPLICAZIONE SIA LA MEDIAZIONE CHE LA
CONCILIAZIONE.
CLAUSOLA DI GARANZIA
AMMISSIBILITA’
DELL’ACCERTAMENTO SINTETICO
CO. 6 DELL’ARTICOLO 38
• LA DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO
COMPLESSIVO è AMMESSA A CONDIZIONE
CHE IL REDDITO COMPLESSIVO ACCERTABILE
ECCEDA DI ALMENO UN QUINTO QUELLO
DICHIARATO
CRITERI DI CALCOLO
• AE cir. 24/E: lo scostamento che legittima il
ricorso
all’accertamento
sintetico
va
determinato sulla base del reddito
complessivo dichiarato secondo il seguente
esempio:
– Se il reddito dichiarato è = 100 si può procedere
all’accertamento qualora il reddito accertabile sia
pari ad almeno 121
Valori da porre a confronto
• L’accertamento sintetico implica il confronto
tra:
– Spesa sostenuta dal contribuente;
– Cause legittime di finanziamento della spesa.
AMMISSIBILITA’ E SELEZIONE
• L’AE ha affermato che i criteri di selezione non
terranno conto delle spese medie ISTAT e la
selezione prenderà in considerazione solo
situazioni per le quali è verificato un
significativo
scostamento
tra
reddito
dichiarato e reddito sintetico.
Tale affermazione non ha nulla a che vedere
con la verifica della condizione di
ammissibilità.
ACCERTAMENTO D’UFFICIO
• L’Accertamento d’ufficio è ammesso in caso di
omessa presentazione della dichiarazione o di
presentazione di dichiarazione nulle;
• Il reddito complessivo del contribuente è
determinabile sinteticamente e in tal caso non
sono deducibili gli oneri di cui all’art. 10 del TUIR.
Si applica il 5° co. dell’articolo 38;
• L’acc. Sintetico è ammesso a prescindere dalla
condizioni di ammissibilità.
DEVE ESSERE OSSERVATA LA PROCEDURA
INOTTEMPERANZA ALL’INVITO
• E’ abrogata la norma secondo la quale se il
contribuente che è inottemperante agli inviti
dell’ufficio è ammesso l’accertamento
sintetico a prescindere dalla verificata
condizione di ammissibilità.
STUDI SETTORE E ACC.TO SINTETICO
I CO.
CO. 9 E 10 DELL’ART
DELL’ART.. 10 DEL DL 201
201//2011
PREVEDONO DAL 2011 CHE
CHE::
• NEI
CONFRONTI
DEL
CONTRIBUENTE
CONGRUO E COERENTE AGLI STUDI DI
SETTORE LA DETERMINAZIONE SINTETICA DEL
REDDITO COMPLESSIVO DI CUI ALL’ARTICOLO
38 DPR 600/73 è AMMESSA A CONDIZIONE
CHE IL REDDITO COMPLESSIVO ACC.LE
ECCEDA DI ALMENO 1/3 QUELLO DICHIARATO
PROVE A FAVORE DEL
CONTRIBUENTE
ESAME DEGLI ELEMENTI PROBATORI
A FAVORE DEL CONTRIBUENTE
ELEMENTI DIFENSIVI
IL CONTRIBUENTE HA FACOLTA’ DI DIMOSTRARE:
• Che il finanziamento delle spese è avvenuto:
– Con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo di
imposta;
imposta
– Con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o comunque legalmente esclusi dalla
formazione della base imponibile;
– Da parte di soggetti diversi dal contribuente;
• Il diverso ammontare delle spese attribuite al
contribuente.
REDDITI DI PERIODI DI IMPOSTA
PRECEDENTI
• Il contribuente può dimostrare che la spesa sia
stata finanziata con redditi diversi da quelli
posseduti nello stesso periodo di imposta.
• APPARE
ATTRIBUIRE
UN
PRIVILEGIO
PROBATORIO A FAVORE DEL CONTRIBUENTE;
• IN TAL CASO E’ L’UFFICIO CHE DEVE DARE
PROVA
DELLA
NON
SUFFICIENTE
CONSISTENZA DEL REDDITO DI PERIODI DI
IMPOSTA PRECEDENTI
DIVERSO AMMONTARE DELLE SPESE
• Il contribuente potrà dimostrare:
– Che non ha sostenuto le spese imputate;
– Che la spesa effettiva è inferiore a quella valorizzata
dall’ufficio
MA COME FA IL CONTRIBUENTE A DIMOSTRARE CHE
NON HA SOSTENUTO UNA DETERMINATA SPESA?
TALE POSSIBILITA’ DI PROVA NON DETERMINA UN
DIVERSO CRITERIO DI RIPARTIZIONE DELLA
PROVA
E’ L’UFFICIO CHE DEVE DARE PROVA DELLA
SPESA
LA MINI DONAZIONE DA TERZI
La prova della donazione da terzi può essere data
anche mediante la dichiarazione del donante e
altri elementi dimostrativi convergenti quali:
– Prelevamenti dal conto del donante;
– L’incasso della pensione o dello stipendio;
Le dichiarazioni sostitutive potrebbero diventare
presunzioni gravi, precise e concordanti, ove i dati
emergenti dalle dichiarazioni de quibus siano
suffragati da ulteriori elementi dimostrativi che
ne accrescano il grado di attendibilità
ATTO IMPOSITIVO DA
ACCERTAMENTO SINTETICO
ASPETTI FORMALI DELL’ATTO DI
ACCERTAMENTO
MOTIVI
L’atto di accertamento dovrà indicare nelle
motivazioni le vicende dell’intero iter
accertativo risultante dalle verbalizzazioni dei
momenti di confronto con il contribuente ed
in particolare i motivi del mancato
accoglimento delle proposte avanzate dalla
parte
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
• DAL
REDDITO
SINTETICAMENTE
DETERMINATO SONO DEDUCIBILI GLI ONERI
DI CUI ALL’ARTICOLO 10 DEL TUIR;
• NELLA
DETERMINAZIONE
DELL’IMPOSTA
COMPETONO, PER GLI ONERI SOSTENUTI DAL
CONTRIBUENTE LE DETRAZIONI DALL’IMPOSTA
LORDA PREVISTE DALLA LEGGE.
OGGETTO DELL’ACCERTAMENTO
REDDITO COMPLESSIVO LORDO
• La norma:
– L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni
recate dai commi precedenti e dall’articolo 39,
può sempre determinare sinteticamente il reddito
complessivo lordo del contribuente …….
• Il previgente redditometro co. 7 art. 38 ultima
parte:
– Il reddito accertato sinteticamente è considerato
reddito di capitale salva la prova contraria.
TIPOLOGIA DI ACCERTAMENTO
• Il
redditometro
è
strumento
di
rideterminazione del reddito complessivo ai
fini dell’accertamento generale;
• PARE
escluso l’utilizzo dell’accertamento
parziale di cui all’articolo 41 bis DPR 600/73.
COMUNICAZIONI
SPESOMETRO
BENI AI SOCI
FINANZIAMENTO DEI SOCI
SPESOMETRO
• Soggetti:
– IN - Soggetti passivi IVA
– OUT – Regime dei minimi e dei nuovi minimi –
Stato regioni, provincie comuni ed Enti Pubblici
per le attività istituzionali
SPESOMETRO – AMBITO OGGETTIVO
• TUTTE LE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA
A. Cessioni di beni e servizi resi e ricevuti con
fattura;
B. Cessioni di beni e servizi resi e RICEVUTI senza
Fattura di importo >= 3.600,00 IVA inclusa.
C. Operazioni in contanti legate al turismo di
importo pari o superiore ad € 1.000,00 (IVA
inclusa); LE OPERAZIONI IN CONTANTI PER
IMPORTO SUPERIORE AD € 15.000,00 VANNO
COMUNICATE NEI MODI ORDINARI
Esclusione oggettiva
1.
2.
3.
4.
5.
FUORI CAMPO IVA (SERVIZI INTERNAZIONALI FC IVA)
Importazioni;
Esportazioni dirette e indirette (art. 8 c. 1 lett. a) e b));
Operazioni Intra soggette al monitoraggio INTRASTAT
Operazioni oggetto di comunicazione alla Anagrafe
Tributaria art. 7 DPR 605/1973 e per altre disposizioni
(gas, luce, telefonia)
6. Operazione no fattura >= 3.600 (IVA inclusa) NEI
CONFRONTI DI PRIVATI con pagamento con Carta di
credito, debito e prepagate.
ALTRE ESCLUSIONI
1. Comunicazione BLACK LIST;
2. Comunicazioni Acquisti Da San Marino
MODALITA’ DI COMPILAZIONE
• FORMA ANALITICA:
– INDICAZIONE DI TUTTE LE OPERAZIONI;
SI DEVE FARE RIFERIMENTO AL MOMENTO DI
REGISTRAZIONE AI SENSI ARTT. 23,24 E 25 DPR 633/72
O AL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE
OPERAZIONI.
• FORMA AGGREGATA:
– INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER MASSA
SOGGETTIVA
– SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLA DATA DI EMISSIONE
O RICEZIONE DEL DOCUMENTO
TERMINI
• ANNO 2012:
– 12 NOVEMBRE 2013 per i mensili;
– 21 NOVEMBRE 2013 per i trimestrali.
• ANNO 2013 E SUCCESSIVI:
– 10 APRILE per i mensili;
– 20 APRILE per i trimestrali
BENI AI SOCI
• SOGGETTI:
– L’IMPRESA CHE EFFETTUA LA CONCESSIONE IN
GODIMENTO AD UN CORRISPETTIVO INFERIORE
AL VALORE DI MERCATO
– IN ALTERNATIVA L’UTILIZZATORE
BENI AI SOCI – AMBITO OGGETTIVO
• I beni alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l’attività dell’impresa (art. 85 comma 1,
lett. a) del Tuir;
• Le materie prime e sussidiarie i semilavorati e gli
altri beni mobili acquistati o prodotti per essere
impiegati nella produzione (art. 85 comma 1, lett.
b) del Tuir);
• I beni strumentali (es. autovetture, impianti,
macchinari);
• I beni patrimoniali (immobili uso abitazione non
utilizzati strumentalmente dalla società).
BENI AI SOCI - ESCLUSIONI
1.
2.
3.
4.
beni concessi in godimento agli amministratori
beni concessi in godimento al socio
dipendente o lavoratore autonomo, qualora
detti beni costituiscano fringe benefit
assoggettati alla disciplina prevista
rispettivamente dagli articoli 51 e 54 del TUIR;
beni utilizzati in godimento dall’imprenditore
individuale;
individuale
beni inclusi nella categoria “altro” (vale a dire,
per esclusione, tutti quelli non analiticamente
previsti dal provvedimento), quando siano di
valore non superiore a € 3.000,00 al netto
dell’imposta sul valore aggiunto.
TERMINI
• PER I BENI CONCESSI IN GODIMENTO
NELL’ANNO 2012 O PER I QUALI PERMANE
NELL’ANNO 2012 LA CONCESSIONE IN
GODIMENTO:
– 12 DICEMBRE 2013
• A REGIME: IL 30 APRILE
FINANZIAMENTO ALL’IMPRESA
• SOGGETTI:
– L’IMPRESA CHE RICEVE IL FINANZIAMENTO
• OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
– I DATI ANAGRAFICI DELLE PERSONE FISICHE SOCI
O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE CHE HANNO
CONCESSO
ALL’IMPRESA,
NELL’ANNO
DI
RIFERIMENTO,
FINANZIAMENTI
O
CAPITALIZZAZIONI
PER
UN
IMPORTO
COMPLESSIVO, PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI
APPORTO, PARI O SUPERIORE AD € 3.600,00
TERMINI
• PER I FINANZIAMENTI E VERSAMENTI ANNO
2012: SCADENZA IL 12 DICEMBRE 2013
• A REGIME: SCADENZA IL 30 APRILE.
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