LINEE GUIDA PER I CTU
per lo svolgimento delle operazioni peritali e per la redazione delle
consulenze tecniche.
PARTE PRIMA
Le operazioni peritali
Accettazione dell’incarico.
- Il c.t.u. ha l’obbligo di accettare l’incarico (art. 64 c.p.c.). Soltanto nell’ipotesi in cui non sia
iscritto all’albo del tribunale che lo ha nominato, ha la facoltà di rifiutare.
Giuramento.
- Il c.t.u. ha l’obbligo di essere presente all’udienza fissata per il giuramento. Eventuali
impedimenti, se noti o prevedibili, debbono essere comunicati con largo anticipo, in modo da potere
consentire il differimento dell’udienza. Se imprevisti, debbono comunque essere portati a
conoscenza del giudice e debitamente documentati, al fine di evitare l’avvio del procedimento
disciplinare (oltre che di evitare di minare la fiducia del giudice nel c.t.u.).
Inizio delle operazioni peritali.
- L’inizio delle operazioni peritali, se fissato in udienza, si presume noto a tutte le parti (presenti o
assenti che fossero all’udienza), e dunque il c.t.u. non deve in questo caso inviare alcun avviso. Se
nell’udienza di conferimento dell’incarico l’inizio delle operazioni non è stabilito, ed il giudice ha
lasciato al c.t.u. la facoltà di scegliere la data, quest’ultima deve essere debitamente comunicata alle
parti, attraverso una qualsiasi forma che consenta la verifica dell’avvenuta ricezione (è, ovviamente,
preferibile, la lettera raccomandata od il telegramma con avviso di ricevimento).
Prosecuzione delle indagini peritali.
- Se, come normalmente avviene, le indagini non possono essere concluse nella stessa data in cui
hanno avuto inizio, il c.t.u. potrà:
(a) fissare direttamente la data, l’ora ed il luogo di prosecuzione delle operazioni, indicandola nel
verbale delle operazioni peritali o, se questo non viene redatto, nella parte iniziale della relazione di
consulenza. In questo caso, tale data si presume nota alle parti presenti o ingiustificatamente assenti,
e non va inviato alcun ulteriore avviso;
(b) in alternativa, riservare ad un secondo momento la fissazione di data, ora e luogo di
prosecuzione delle operazioni; in questo caso, una volta fissata la data, deve darne avviso alle parti,
attraverso una qualsiasi forma che consenta la verifica dell’avvenuta ricezione.
Cause di differimento dell’inizio o della prosecuzione delle indagini peritali.
- Le indagini peritali costituiscono un sub-procedimento incidentale, come tale soggetto a tutti i
princìpi del processo civile, ivi compreso quello
– costituzionalmente rilevante, ex art. 111 cost.
– della ragionevole durata. Il c.t.u., pertanto, può differire la data d’inizio delle operazioni peritali,
ovvero rinviarne la prosecuzioni, soltanto dinanzi ad impedimenti che siano obiettivi ed
insuperabili.
È opportuno, al riguardo, ricordare che il mero disaccordo della parte, dell’avvocato, o del
consulente di parte sulla data di inizio o di prosecuzione delle operazioni peritali non costituisce di
per sé giusta causa di differimento o rinvio. Quest’ultimo può essere disposto soltanto allorché
l’impedimento a comparire della parte, del suo avvocato o del suo consulente sia:
(a) obiettivo (ad es., malattia);
(b) legittimo (ad es., concomitante svolgimento di impegni lavorativi precedentemente assunti e non
differibili).
Destinatari degli avvisi.
- In tutti i casi i cui il c.t.u., per qualsiasi motivo, debba inviare avvisi alle parti, destinatari legittimi
di essi sono gli avvocati delle parti costituite (art. 170, comma 1, c.p.c.; cfr. Cass. 27.11.1979, n.
6223). La c.t.u. è quindi nulla se l’avviso di differimento o rinvio delle operazioni è inviato alla
parte personalmente, ovvero al consulente di parte. L’operato del c.t.u. è, per contro, immune da
vizi se gli avvisi in questione siano inviati soltanto all’avvocato, e non anche al consulente di parte.
Rispetto del termine.
- Il c.t.u. deve depositare la relazione nel termine fissato dal giudice. È opportuno ricordare che quel
che rileva ai fini della valutazione della tempestività del deposito è il termine a tal fine fissato dal
giudice, e non la data dell’udienza successiva a quella in cui fu conferito l’incarico. Il rispetto del
termine fissato dal giudice consente infatti alle parti di avere la certezza che, dopo una certa data,
troveranno nel fascicolo la relazione di consulenza. Per contro, una volta violato tale termine, per
avere contezza della c.t.u. le parti dovrebbero sobbarcarsi l’onere di recarsi ogni giorno in
cancelleria, per verificare l’avvenuto deposito; il che è condotta da esse non esigibile. Ne consegue
che se il c.t.u. deposita la relazione peritale dopo la scadenza del termine all’uopo fissato dal
giudice, egli deve comunque essere considerato in mora, a nulla rilevando che il deposito sia
avvenuto prima dell’udienza successiva a quella del giuramento.
Proroga del termine.
- Il termine per il deposito della relazione di consulenza è un termine ordinatorio. Esso, quindi, può
essere prorogato, ma soltanto prima della scadenza. Il c.t.u. il quale non riesca a terminare la
relazione nel termine fissato dal giudice, ha l’obbligo di domandare una proroga, prima che il
suddetto termine sia scaduto. Il c.t.u., in questo caso, deve allegare e, se necessario, dimostrare le
cause che gli hanno impedito di rispettare il termine. In assenza di un giustificato motivo, alcuna
proroga può essere concessa. È consentita anche una seconda proroga, ma in questo occorre la
sussistenza di motivi “particolarmente gravi” (art. 153 c.p.c.).
Cause legittime di proroga del termine.
- Costituisce giusta causa per la proroga del termine per il deposito della relazione qualsiasi
legittimo impedimento od ostacolo, incontrato dal c.t.u. o dalle parti. L’impedimento deve essere
‘legittimo’, e cioè non in contrasto con norme o disposizioni di legge. L’impedimento non è dunque
legittimo, e non dà diritto ad una proroga del termine per il deposito della relazione, quando
dipenda:
(a) dalla renitenza delle parti a collaborare con il c.t.u.;
(b) dalla pendenza di trattative tra le parti, le quali chiedano perciò al c.t.u. di rinviare l’inizio delle
operazioni.
Renitenza delle parti a collaborare con il c.t.u..
- Se le parti, od una di esse, non fanno quanto in loro potere per consentire al c.t.u. di dare risposta
al quesito postogli, l’ausiliario non può rinviare sine die l’inizio delle operazioni od il deposito della
relazione, ma deve comunque rispettare il termine fissatogli dal giudice, e redigere la relazione
mettendo nella debita evidenza che ad alcuni quesiti non è stato possibile rispondere a causa della
mancata collaborazione delle parti o di una di esse.
Trattative tra le parti.
– Il c.t.u. non ha né il potere, né il dovere di esperire alcun tentativo di conciliazione tra le parti,
eccezion fatta per l’ipotesi di c.t.u. contabile (art. 198, comma 1, c.p.c.). Pertanto deve ritenersi in
colpa il c.t.u. il quale non sia in grado di rispettare il termine fissatogli della relazione, per avere
speso parte di esso nel tentativo di far transigere la lite.
Acquisizione di documenti dalle parti.
- Il c.t.u. non può acquisire dalle parti documenti che non siano già stati ritualmente prodotti nel
giudizio, quando il termine per la relativa produzione sia ormai scaduto. Si ricordi, al riguardo, che
nel processo civile i documenti possono essere prodotti:
(a) mediante allegazione all’atto di citazione (art. 163 c.p.c.), od alla comparsa di risposta (art. 167
c.p.c.), ovvero agli atti equipollenti (ad es., ricorso introduttivo);
(b) mediante deposito in esecuzione di un ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.);
(c) mediante deposito nella fase di istruzione, entro il termine di cui all’art. 184 c.p.c.
I documenti prodotti al di fuori di questi canali sono inutilizzabili dal giudice, ed a fortiori lo
saranno per il c.t.u.
Il c.t.u., quindi, non deve sollecitare dalle parti il deposito di documenti in loro possesso e rilevanti
ai fini della risposta al quesito: se tali documenti sono stati ritualmente prodotti, essi potranno
essere utilizzati attingendo direttamente ai fascicoli di parte; altrimenti il c.t.u. dovrà rilevare la
impossibilità di dare risposta esauriente al quesito postogli, e la parte renitente sconterà gli effetti
della propria omissione, ai sensi dell’art. 2697 c.c.
Liquidazione delle spese.
- Per ottenere la liquidazione delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico, il c.t.u. ha
l’obbligo di documentare i relativi esborsi, allegando la documentazione spesa alla richiesta di
liquidazione.
Liquidazione dei compensi.
Nel redigere la istanza di liquidazione del compenso, il c.t.u. deve ricordare che la suddetta
liquidazione può avvenire in due modi: a vacazione, ovvero in misura prefissata dalla legge.
La liquidazione a vacazione è residuale: essa, cioè, può trovare applicazione soltanto nei casi in cui
la materia oggetto della consulenza non rientri in alcuna delle previsioni di cui al d.m. 30.5.2002.
Nella liquidazione a percentuale per scaglioni, si ricordi che resta comunque insuperabile lo
scaglione massimo previsto dal decreto, quand’anche il valore della causa sia superiore (ex multis,
Cass. 10.8.2001 n. 10745).
Riscossione coattiva del compenso.
- Al fine di prevenire contestazioni dilatorie, è utile ricordare che, anche nei casi in cui il giudice
pone le spese di consulenza a carico di una parte soltanto, tale obbligo ha rilievo unicamente nei
rapporti interni tra le parti del giudizio, mentre nei confronti del c.t.u. tutte le parti sono obbligate in
solido al pagamento del compenso liquidato dal giudice, poiché trattasi di spesa sostenuta
nell’interesse di tutte (così Cass. 8.7.1996 n. 6199).
PARTE SECONDA
La relazione di consulenza
Contenuto della relazione.
- La relazione di consulenza deve attenersi strettamente ai quesiti, evitando:
(a) da un lato, il rumore, vale a dire il dilungarsi su questioni irrilevanti ai fini della risposta al
quesito, ovvero pacifiche tra le parti, ovvero non pertinenti rispetto alla materia del contendere. Si
ricorda, a tal riguardo, che è inutile ripercorrere nella relazione di consulenza l’andamento del
processo, come pure riassumere il contenuto degli atti di parte, i quali si presumono noti al giudice.
Vanno, per contro, riportate nella relazione le osservazioni dei consulenti di parte, quando il c.t.u.
abbia ritenuto di non condividerle. In tal caso, al fine di consentire al giudice il necessario riscontro
sull’iter logico adottato dal c.t.u., questi deve prendere debita posizione in merito alle osservazioni
dei c.t.p., indicando le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividerle;
(b) dall’altro, il silenzio, vale dire il non affrontare questioni essenziali ai fini della risposta al
quesito.
Descrizioni e valutazioni.
Ove al c.t.u. sia chiesto di descrivere luoghi, cose o persone, la descrizione deve essere sempre
accurata e dettagliata, e corredata da adeguata documentazione fotografica o cinematografica. La
parte descrittiva deve essere sempre graficamente ben evidenziata e separata dalla eventuale parte
valutativa. Ove la relazione contenga una parte valutativa, il c.t.u. avrà cura di motivare sempre le
proprie conclusioni, descrivendo l’iter logico in base al quale è pervenuto ad esse.
Il c.t.u. avrà altresì cura di evitare qualsiasi valutazione di tipo giuridico in relazione ai fatti di
causa.
Forma della relazione.
-Idealmente, ogni relazione di consulenza va divisa in quattro parti:
(a) una parte epigrafica, nella quale il c.t.u. avrà cura di indicare gli estremi della causa, del giudice,
delle parti, e riassumere le operazioni compiute, indicando quali parti siano state presenti;
(b) una parte descrittiva, nella quale il c.t.u. illustra gli accertamenti o le ricostruzioni in fatto da lui
personalmente compiuti;
(c) una parte valutativa, nella quale il c.t.u. risponde ai quesiti motivando adeguatamente le proprie
scelte;
(d) una parte riassuntiva, nella quale il c.t.u. espone in forma sintentica la risposta ad ogni quesito
postogli.
La relazione di consulenza va redatta in modo chiaro ed intelligibile. Ove ciò possa aiutare
all’esposizione dei fatti o delle valutazioni, è raccomanadto l’impiego di grafici, illustrazioni,
tabelle, ovvero qualsiasi accorgimento grafico in grado di meglio illustrarne il contenuto.
PARTE TERZA
Le spese di consulenza
Fonti normative.
- I compensi dovuti al c.t.u. sono disciplinati dal d. lgs. 115/02 e dal d.m. 30.5.2002.
Spese.
- Il c.t.u. può ottenere la rifusione delle spese che siano state debitamente documentate, eccezion
fatta per le spese eccessive od inutili.
Onorari.
- Principio generale è che gli onorari si calcolano secondo i criteri di cui al d.m. 30.5.2002; i
compensi a vacazione sono dovuti soltanto quando l’attività svolta non rientra in nessuna delle
previsioni di cui al citato d.m., ovvero l’applicazione dei criteri ivi indicati conduca a risultati
manifestamente iniqui.
Obbligati al pagamento.
- Anche quando il giudice pone le spese di consulenza a carico soltanto di alcune tra le parti, tale
disposizione ha efficacia soltanto nei rapporti tra le parti, non nei rapporti tra queste ed il c.t.u.
Quest’ultimo, pertanto, può sempre pretendere il pagamento dell’intero compenso da una qualunque
tra le parti, che sono tra loro sempre obbligate in solido al relativo pagamento.
Sezione I
Iscrizione all’albo
1. Domanda di iscrizione.
- La domanda di iscrizione va presentata, nei giorni e nelle ore di ufficio, all’ufficio c.t.u. del
Tribunale. Ad essa vanno allegati i documenti di cui all’art. 16 disp. att. c.p.c., ad eccezione del
certificato generale del casellario giudiziario, che viene richiesto d’ufficio.
I dati anagrafici e quelli risultanti da atti dello stato civile possono essere sostituiti da dichiarazione
dell’interessato.
2. Speciale competenza.
-La “speciale competenza” nelle materie per le quali si richiede l’iscrizione, ai sensi dell’art. 15
disp. att. c.p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi a quest’ultima.
La speciale competenza si presume carente, fino a prova contraria, da fornirsi a cura dell’istante, in
chi è iscritto al rispettivo albo professionale da meno di cinque anni.
3. Prova della speciale competenza.
- La prova del possesso della speciale competenza deve essere rigorosa. Tale prova può essere
fornita, in particolare, attraverso la dimostrazione:
-di avere eseguito prestazioni professionali di particolare complessità;
-di avere pubblicato monografie, articoli, saggi, note;
-di essere stato relatore o docente in istituti universitari, scuole di specializzazione, corsi di
aggiornamento;
-di avere svolto e svolgere continuativamente e da un apprezzabile arco di tempo l’attività
professionale.
La prova del possesso della speciale competenza non può essere desunta dai seguenti elementi, se
non corroborati aliunde:
-attività professionale risalente nel tempo, o svolta in modo non continuativo;
-mera partecipazione quale discente a corsi di aggiornamento;
-mera partecipazione ad attività professionali “di gruppo” (es., studi associati), ove non si dimostri
il tipo e l’entità dell’apporto fornito dall’istante alle singole prestazioni professionali.
4. Valutazione della speciale competenza.
- Nel valutare il possesso della speciale competenza, il Comitato seguirà un criterio quanto più
oggettivo possibile. A tal fine, nei casi dubbi, procederà assegnando un punteggio alla
documentazione esibita dall’interessato, in base ai seguenti valori:
(a) dimostrata esecuzione di prestazioni professionali di particolare complessità: da 2 a 5 punti per
ognuna di esse;
(b) pubblicazione di monografie su temi inerenti le materieper le quali si chiede l’iscrizione: 3 punti
per ciascuna di esse;
(c) pubblicazione di saggi brevi, articoli, note, inerenti le materie per le quali si chiede l’iscrizione:
da 0,5 a 1 punto per ciascuna diesse;
(d) dimostrato svolgimento di attività professionale intensa e continuativa: 5 punti per ogni anno di
attività.
La speciale competenza si presume posseduta da chi, in applicazione dei criteri di cui al presente
articolo, totalizzi un punteggio superiore a 30.
5. Provvedimenti del comitato.
-Nel caso in cui non sia esibita documentazione che comprovi il possesso della speciale
competenza, il Comitato rigetta immediatamente la domanda di iscrizione. Nel caso in cui sia
esibita documentazione insufficiente, il Comitato invita l’istante ad integrare gli elementi di prova,
rinviando l’esame della domanda ad altra adunanza.
6. Specchiata moralità.
- La specchiata moralità, ai sensi dell’art. 15 disp. att. c.p.c., è requisito fondamentale ed
indefettibile perché possa procedersi all’iscrizione nell’albo.
La specchiata moralità non si identifica con la incensuratezza, ma consiste in una condotta
professionale e di vita corretta, onesta e proba.
L’assenza di specchiata moralità si presume, fino a prova contraria da fornirsi a cura dell’istante, in
chi abbia riportato condanne, anche se in esito a riti alternativi o non passate ingiudicato, a pene
detentive superiori a tre mesi.
Nel caso in cui sia stata ottenuta la riabilitazione, il Comitato valuterà caso per caso il possesso del
requisito in questione.
Sezione II
Scelta dei consulenti tecnici
7. Nomina dei consulenti e rotazione degli incarichi.
- La nomina del consulente tecnico di ufficio, quando sia richiesta dal giudice istruttore o dal
collegio nel giudizio a quo, è fatta dal magistrato addetto all’ufficio consulenti tecnici, secondo i
princìpi che seguono. La selezione dei nominativi può essere demandata dal magistrato addetto
all’ufficio al personale amministrativo. In questo caso la selezione compiuta dal personale verrà
sottoposta al magistrato addetto all’ufficio, per l’approvazione.
8. Criteri di scelta.
- La scelta del consulente deve avvenire in modo da garantire nel massimo grado possibile:
(a) trasparenza;
(b) adeguata rotazione degli incarichi;
(c) adeguate ed esaurienti risposte al giudice che ha disposto la consulenza.
9. Modalità applicative.
- Per i fini di cui all’articolo precedente, l’Ufficio consulenti tecnici si atterrà ai seguenti criteri
generali:
(a) in ogni materia, i consulenti saranno nominati procedendo in ordine crescente da quello che
risulta, in base al sistema informatico dell’ufficio, avere avuto meno incarichi;
(b) a parità di incarichi, i consulenti saranno nominati procedendo in ordine alfabetico;
(c) a parità di ordine alfabetico, i consulenti saranno nominati procedendo in ordine crescente, a
partire da quello che risulta avere minore anzianità di iscrizione all’albo.
10. Casi speciali.
- Ai criteri indicati nell’articolo precedente è possibile derogare soltanto nell’ipotesi di controversie
che richiedano specialissime competenze. In tal caso, la nomina sarà compiuta tenendo conto
principalmente delle competenze specialistiche e delle capacità professionali del consulente.
Degli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo, tuttavia, si tiene conto ai fini della rotazione
di cui all’art. 9.
11. Inderogabilità dei criteri generali.
-L’osservanza dei criteri di cui agli artt. 8, 9 e 10 deve essere totale ed irrefragabile.
In nessun caso l’ufficio conferirà incarichi di consulenza per il solo fatto che il consulente abbia
segnalato la propria disponibilità.
Qualora un consulente non abbia ricevuto incarichi per oltre 18 mesi, ha facoltà di segnalarlo
all’ufficio, il quale, valutate tutte le circostanze, adotterà i provvedimenti opportuni per garantire la
necessaria rotazione.
Sezione III
Disciplina dell’albo
12. Competenza.
-Il controllo disciplinare sugli iscritti all’albo è effettuato dal presidente del tribunale, o dal
magistrato da questi delegato.
Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Comitato di cui all’art. 21 disp. att. c.p.c.
13. Procedimento.
-Il presidente del tribunale o il magistrato da questi delegato, anche d’ufficio, prende notizia delle
condotte dei consulenti; contesta, ove necessario, gli addebiti, e ricevute le risposte degli interessati
decide se archiviare la contestazione, o trasmetterla all’esame del Comitato. Nel caso di
archiviazione della contestazione, all’interessato non è effettuata alcuna comunicazione.
14. Criteri di giudizio.
Nella irrogazione delle sanzioni, il Comitato valuta tutte le circostanze del caso concreto, ed in
particolare:
(a) la gravità della mancanza ascritta al consulente;
(b) gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento del giudizio;
(c) la sussistenza di precedenti infrazioni disciplinari.
15. Sanzioni.
-Per garantire uniformità di trattamento e trasparenza delle decisioni, ferma restando la necessaria
valutazione del caso concreto, ai sensi dell’articolo precedente, il Comitato nell’irrogare le sanzioni
disciplinari si atterrà ai seguenti criteri di massima:
(a) Ingiustificata assenza all’udienza fissata per il conferimento dell’incarico: Avvertimento;
(b) Mancato deposito della relazione nei termini, quando il ritardo è inferiore ad un mese:
Avvertimento;
(c) Mancato deposito della relazione nei termini, quando il ritardo è superiore ad un mese:
Sospensione fino ad un mese;
(d) Mancato deposito della relazione nei termini, quando il ritardo è superiore a tre mesi:
Sospensione fino a sei mesi;
(e) Relazione qualititativamente insufficiente, o lacunosa, od erronea, quando l’integrazione
avvenga ad opera dello stesso consulente, anche su ordine del giudice: Avvertimento;
(f) Relazione qualititativamente insufficiente, o lacunosa, od erronea, quando i vizi siano tali da
rendere necessaria la nomina di un altro c.t.u.: Sospensione fino ad un anno; Cancellazione
dall’albo nei casi più gravi;
(g) Omessa enunciazione della sussistenza di cause che legittimerebbero la ricusazione del
consulente, od altre situazioni di conflitto di interessi: Sospensione fino a tre mesi;
(h) Violazione, anche in buona fede, della regola del contraddittorio (come e.g. nel caso di contatti
con una sola delle parti, ricezione di documenti non sottoposti ad una delle parti, e simili):
Sospensione fino ad un mese;
(i) Nullità della relazione, anche se non tempestivamente eccepita nel giudizio a quo: Sospensione
da uno a sei mesi, secondo la gravità del caso;
(l) Smarrimento degli atti di parte: Sospensione da sei mesi ad un anno, secondo la gravità del caso;
(m) Richiesta di compensi manifestamente eccessivi rispetto ai valori di cui al d.p.r. 115/02 ed al
d.m. 30.5.2002: Avvertimento, nel caso di condotta reiterata, sospensione fino ad un mese.
16. Cause di giustificazione.
Nel giudizio per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, non possono costituire per il consulente
cause di giustificazione:
(a) l’allegata ignoranza di norme del codice di procedura civile;
(b) la concomitanza di altre attività lavorative, tale da rendere impossibile il rispetto dei termini,
quando tali attività erano previste o prevedibili al momento di assunzione dell’incarico;
(c) i ritardi ascrivibili alla condotta delle parti, quando di essi il consulente non abbia
tempestivamente informato il giudice, eventualmente instando ex art. 154 c.p.c., per una proroga del
termine;
(d) l’avere cercato inutilmente di far conciliare le parti, salvo il caso in cui la consulenza abbia ad
oggetto un esame contabile (artt. 198 e 199 c.p.c.).
17. Deliberazione.
Sulla proposta di sanzione disciplinare formulata dal presidente, il Comitato delibera a
maggioranza. I provvedimenti del comitato, sia di irrogazione della sanzione che di non luogo a
procedere, sono comunicati all’interessato a cura dell’ufficio.
I provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari sono comunicati, a cura dell’Ufficio, ai Presidenti
delle Sezioni civili del Tribunale, al Presidente della Corte d’appello, al Coordinatore dell’Ufficio
dei Giudici di pace.
18. Controllo sulla qualità delle relazioni.
-È facoltà del Comitato e del Presidente, per i fini di cui all’art. 13, acquisire, anche d’ufficio,
presso le Sezioni del tribunale copia delle relazioni peritali, al fine di verificare la qualità delle
stesse, che dovrà essere comunque elevata.
Nel caso di qualità scadente, sia nel merito che nel metodo, il consulente potrà essere invitato
dinanzi al Comitato, per i provvedimenti di competenza di quest’ultimo.
Sezione IV
Revisione dell’albo
19. Modalità.
-La revisione dell’albo, di cui all’art. 18 disp. att. c.p.c. avviene secondo due modalità: sistematica
ed a campione. La revisione sistematica è quella compiuta ogni quattro anni. In considerazione
dell’elevato numero di iscritti all’albo, la revisione può avvenire in modo scaglionato per singole
categorie di iscritti, purché ciò avvenga ogni quattro anni. In occasione della revisione sistematica,
ciascuno degli iscritti è invitato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a
dichiarare:
(a) la permanente sussistenza dei requisiti di cui all’art. 15 disp. att. c.p.c.;
(b) la insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare l’ufficio.
Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla regolare ricezione dell’invito, il Comitato procede
alla cancellazione dell’iscritto. Ai fini di cui al comma precedente, farà fede la data indicata
sull’avviso di ricevimento.
20. Revisione a campione.
-È facoltà del Comitato, e del suo presidente, procedere a controlli a campione su singoli iscritti o
gruppi di iscritti, anche con cadenza infraquadriennali, al fine di verificare il perdurante possesso
dei requisiti di cui all’art. 15 disp. att. c.p.c..
Scarica

LINEE GUIDA PER I CTU