INTOSSICAZIONE DA
ALCOOL ETILICO
Mario Giusiani
Dip. Neuroscienze sez. Medicina Legale
Facoltà di Medicina
Università di Pisa
ALCOOL ETILICO - ETANOLO
CH3CH2OH
Molecola molto piccola miscibile con
l’acqua in tutte le proporzioni
ALCOOL ETILICO
BEVANDE A BASE DI ALCOOL
VINO
DISTILLATI
BIRRA
COKTAIL
Quantità di Etanolo nel Vino
10% - 15% v/v
10° - 15°
10 - 15 ml per 100 ml di vino
8 - 12 g per 100 ml di vino
Una bottiglia da 750 ml (cc) di vino a 12
° contiene
90 ml di etanolo
pari a
72 g di etanolo
BIRRA
FERMENTAZIONE mosto
[acqua + malto (da orzo)]
Quantità di Etanolo nella Birra
Analcolica
Light
1,5°
Normale
3,9°
Speciale
< 1,2 °
1,3 ° 3,6° 4° - 4,4°
DISTILLATI
Brandy, Cognac, Grappa, Whisky, Vodka,
Rhum, Calvados, Gin
Eliminazione di acqua dai prodotti di
fermentazione
Maggiore concentrazione di etanolo
> 40°
La Cultura del bere
TRE COPPE DI VINO
Dioniso (Dio Greco del vino), in una commedia di
Eubulo, raccomanda:
…Tre coppe di vino non di più, stabilisco per i
bevitori assennati. La prima per la salute di chi beve;
la seconda risveglia l'amore ed il piacere; la terza
invita al sonno. Bevuta questa, chi vuol essere
saggio, se ne torna a casa. La quarta coppa non è
più nostra, è fuori misura; la quinta urla; sei
significa ormai schiamazzi; sette occhi pesti; otto
arriva lo sbirro; nove sale la bile; dieci si è perso il
senno, si cade a terra privi di sensi...
Sono stati elaborati due “TIPI IDEALI” di
culture del bere:
CULTURA BAGNATA
CULTURA ASCIUTTA
La Cultura Bagnata è tipica delle società che
si affacciano sul Mediterraneo Italia
compresa. La Cultura Asciutta caratterizza le
società dell’Europa del Nord. La nostra
nazione, per lungo tempo caratterizzata da
una cultura del bere bagnata, si sta spostando
verso posizioni mediane
CULTURA BAGNATA
Il bere è integrato con l’alimentazione ed altri aspetti della
vita sociale e la bevanda alcolica più diffusa è il VINO. I
consumi eccessivi sono abbastanza frequenti e tollerati
purchè rientrino all’interno di norme informali e
consuetudini.
Per es. l’ubriachezza di un uomo durante una festa è
tollerata mentre non è tollerata l’ubriachezza solitaria o
femminile
In questi paesi la più importante conseguenza negativa
dell’abuso di alcol è la CIRROSI EPATICA .
Le problematiche psichiatriche insorgono molto tardi e i
fatti acuti sono rari. Il problema viene considerato come
PERSONALE e non della collettività e gli strumenti
“risolutori” sono quelli medici, vengono affrontate cioè le
problematiche fisiche ed il trattamento è considerato
competenza della medicina interna.
CULTURA ASCIUTTA
Caratterizzata dal consumo di sostanze ad elevata
gradazione alcolica, da una quota più elevata di astemi e
dalla concentrazione dei consumi nei fine settimana con
ricerca dell’intossicazione. L’ubriachezza in pubblico e gli
arresti connessi all’alcol sono più frequenti rispetto alle
società bagnate. Ci sono regole per la produzione e la
distribuzione delle bevande alcoliche ad es. ferrei orari di
apertura e chiusura dei locali pubblici dove si beve.
Bere alcolici è tollerato a patto che si rispettino le regole. Le
problematiche correlate con più frequenza sono le patologie
psichiatriche e le morti per intossicazione acuta e la branca
ritenuta più importante per la cura è la psichiatria. Nel
trattamento sono però coinvolte anche molte altre professioni
non mediche tra cui operatori sociali e del territorio ed i servizi
sono diffusi sul territorio ed il problema alcol è ritenuto
rilevante dalla popolazione
CULTURA UMIDA
In Italia negli ultimi anni sono avvenute continue
trasformazioni dovute anche all’introduzione di bevande
ad alta gradazione che si sono affiancate od hanno
sostituito il tradizionale consumo di vino ed all’emergere
di due nuove categorie di consumatori: I GIOVANI E LE
DONNE.
Il modello “bagnato” evolve verso il modello “umido”
caratterizzato non dalla predominanza di nuovi modelli
alcolici ma dall’affiancarsi al modello tradizionale di
alcuni aspetti del bere nordico, cioè: la drastica riduzione
dei consumi di vino e l’alta rilevanza assunta da bevande
(Birra e Superalcolici) che fino a qualche anno fa erano
caratterizzate da consumo marginale. La crescente
rilevanza del valore d’uso intossicante attribuito alle
nuove bevande alcoliche
MODELLI DEL BERE
Le società possono essere classificate con 2 criteri:
Accettazione o rifiuto delle bevande alcoliche.
Uso prevalente che ne viene fatto
Rispetto al primo criterio si distinguono 4 tipi
principali di culture e cioè
• Culture tendenti al proibizionismo o astemie
(India)
• Culture ambivalenti ( Olanda; USA)
•Culture permissive (bacino del Mediterraneo)
•Culture Ultra permissive (Giappone; Francia)
dove non vi sono soglie tra uso ed abuso, i consumi
sono liberi e l’ubriachezza non è oggetto di
riprovazione.
Pubblicità e Alcol
L’alcol è presente in tutti i media e la
rappresentazione sociale del rapporto tra gli
individui e l’alcol evidenzia notevoli differenze
tra i consumatori giovani e gli adulti, questi
ultimi sono visti o come intenditori di buon
vino o come alcolisti bisognosi di cure mentre
c’è tutta una cultura dell’immagine del
giovane fruitore di bevanda alcolica.
ASSORBIMENTO
DIFFUSIONE
ATTIVITA’
ELIMINAZIONE
METABOLISMO
ASSORBIMENTO
Dopo l’assunzione di una singola dose tutto l’etanolo assunto per via
orale viene assorbito nel tratto gastrointestinale per passare nel
circolo sanguigno ed entro 1 ora l’assorbimento è completo al 90%.
L’assorbimento avviene per diffusione passiva e dipende dal
gradiente di concentrazione e dall’area disponibile, comunque il
massimo della concentrazione ematica si ha in circa 40 minuti a
stomaco piene ed in 5 – 10 minuti a stomaco vuoto.
FATTORI CHE INFLUENZANO LA VELOCITA’ DI ASSORBIMENTO
1. Il cibo nello stomaco rallenta l’assorbimento
2. Le bevande alcoliche diluite (birra, vino) vengono assorbite più
lentamente rispetto ai distillati (grappa ecc.)
3. La costituzione fisica ed il peso incidono favorendo un
maggiore assorbimento nei soggetti più grassi.
4. Il sesso: l’alcolemia a parità di alcool assunto è maggiore nelle
femmine
DIFFUSIONE
Dal circolo sanguigno si distribuisce immediatamente a
tutti i compartimenti corporei irrorati
Si distribuisce uniformemente nell’acqua corporea
(uomini 68% peso; donne 55% peso)
Nel cervello raggiunge rapidamente alte concentrazioni
METABOLISMO
La dose di etanolo assorbita e distribuita nel corpo viene
metabolizzata quasi completamente (95-98%) ad opera dell’alcol
deidrogenasi ADH che ha come coenzima la nicotinamideadenindinucleotide NAD
Etanolo + NAD+ = Acetaldeide + NADH + H+
Acetaldeide + NAD+ = Acido Acetico + NADH + H+
L’ACETALDEIDE E’ PIU’ TOSSICA DELL’ALCOL ETILICO ED E’
STATA INCRIMINATA COME AGENTE RESPONSABILE DEGLI
EFFETTI DANNOSI NEI FORTI BEVITORI
L’ACIDO ACETICO VIENE BIOTRASFORMATO IN
ACETILCOENZIMA A CHE ENTRA NEL CICLO DI KREBS E SE IN
ECCESSO, NELLA SINTESI DEL COLESTEROLO E DEGLI ACIDI
GRASSI
ELIMINAZIONE
Solo il 2,5% della dose totale di etanolo assorbito nel
sangue viene escreto immodificato nelle urine, con il
sudore e con l’aria espirata
La velocità di smaltimento dipende essenzialmente dal
metabolismo del fegato; in media è di circa 7
grammi/h.
L’alcolemia diminuisce in media di 0,15 g/l per ora (da
0,11 a 0,24 g/l per ora)
CURVA DI ELIMINAZIONE ALCOLEMICA A
SEGUITO DI UNA SINGOLA ASSUNZIONE
CONFRONTO CURVE DI ELIMINAZIONE: TEORICA E REALE
100
alcoolemia (mg/100 ml)
90
80
70
60
A. TEOR
50
A. REALE
40
30
20
Livello basale
10
0
0
0,5
1
2
3
4
5
6
7
A. TEOR
10
93
74
63
52
42
31
20
9
A. REALE
10
93
74
60
48
27
15
10
9
tempo (h)
La curva di eliminazione è stata eseguita su un volontario che aveva assunto
vino a 13° in quantità di 400 ml con una modesta colazione. L’assunzione
del vino in questione avrebbe portato all’ingestione di 41,314 g di alcool.
CALCOLO DELL’ALCOLEMIA
PRODOTTA DA UNA DATA
QUANTITA’ DI ALCOOL
•
ALCOLEMIA (g/L) = 2,3 x a x f/p
•
dove: a = quantità di alcool ingerita (in grammi); f = coefficiente
legato al sesso (0,7 per l’uomo e 0,8 per la donna); p = peso corporeo
in Kg.
• La quantità di alcool ingerita dipende dalla % di alcool presente nella
bevanda e dalla densità dell’alcool pari a 0,7945.
• Per esempio ingerendo 1 litro di vino al 12% un uomo del
peso di 80 Kg svilupperebbe nel giro di un’ora la
seguente alcolemia:
• ALCOLEMIA = 2,3 x 120 x 0,7945 x 0,7/80 = 1,9 g/l
CALCOLO QUANTITA’ DI ALCOOL
CORRISPONDENTE AD
UN’ALCOLEMIA DI 0,5 g/l
•
•
ALCOL (g) = 0,5x2,3/pxf
dove: f = coefficiente legato al sesso (0,7 per l’uomo e 0,8 per la
donna); p = peso corporeo in Kg.
• Per il calcolo del volume di bevanda alcolica la quantità di alcol in
grammi va divisa per i gradi alcolici in percentuale e per la densità.
• Per raggiungere un’alcolemia di 0,5 g/l un uomo del peso
di 80 Kg basterà che ingerisca circa 260 ml di vino al
12% cioè poco più di un quartino.
ALCOLEMIA AL TEMPO T
ALCOLEMIA (t1) = ALCOLEMIA (t2) + B x t
• dove: t = tempo trascorso (in minuti);
• B = coefficiente di etilossidazione = 0,0018 +/- 0,0025
(abbassamento dell’alcolemia al minuto espressa in g/l).
• Ad esempio se un individuo presenta un alcolemia di 1 g/l
dopo un’ora la sua alcolemia sarà pari a 0,89 g/l
MISURA DELL’ALCOLEMIA
METODI INDIRETTI: ETILOMETRO
METODI DIRETTI: ENZIMATICI - CROMATOGRAFICI
MISURA DELL’ALCOLEMIA CON ETILOMETRO
L’etilometro
Esistono fondamentalmente due metodi per valutare l’assorbimento di alcol
nell’organismo:
l’alcolemia – serve a misurare la concentrazione di alcol nel sangue in
milligrammi presenti in 100 ml. di sangue;
tecniche spirometriche – utili in caso di urgenze basate sulla proporzione
costante che esiste tra la concentrazione di alcol presente nel respiro e quella
ematica in rapporto di 2100 a 1. Per determinare il tasso alcolico è sufficiente
moltiplicare la quantità di alcol nel respiro per 2100. Si tratta quindi di tecniche non
invasive che vanno dalle variazioni di colore del fiato immesso all’interno di un
palloncino attraverso un reagente chimico, all’uso di apparecchi elettronici
(etilometro).
L’etilometro è dunque un apparecchio che non misura direttamente la concentrazione
dell’alcol nel sangue, ma attraverso la correlazione esistente tra la quantità di alcol rilevata
nell’area alveolare espirata dal soggetto e la concentrazione alcolica contemporaneamente
presente nel sangue attraverso un parametro al quale è stato assegnato il valore costante
2100. L’alcol contenuto nel respiro è quello non metabolizzato ed in fase di eliminazione
attraverso i polmoni.
L’apparecchio appartiene alla classe degli analizzatori a raggi infrarossi ed utilizza i principi
della spettrofotometria. In condizioni ottimali di temperatura e pressione, l’aria immessa
nell’apparecchiatura viene attraversata da raggi infrarossi, assorbendone una quantità
proporzionale alla quantità di alcol introdotta. Una fotocellula ha lo scopo di rilevare la
decadenza di energia.
Per effettuare il test sul soggetto in modo corretto senza che elementi esterni possano
pregiudicarne la precisione, è bene seguire alcune regole di seguito elencate.

Atteso che la presenza nel cavo orale può interferire sulla misurazione, è bene effettuare
l’esame non prima che siano trascorsi almeno 15 minuti dall’ultima ingestione di alcol, ovvero
di spray orali a base alcolica, medicinali contenenti alcol, ed infine anche quando la persona
ha vomitato o eruttato.

Anche il fumo influenza il risultato della misurazione, pertanto anche in questo caso
attendere almeno 5 minuti dall’ultima sigaretta.

Evitare che il soggetto respiri in maniera irregolare e concitata poco prima o durante il
test. Una inspirazione ed espirazione profonda e ripetuta dà origine a iperventilazione, che
potrebbe causare una momentanea riduzione della concentrazione di alcol nell’aria espirata.
In tal caso invitare il soggetto a respirare normalmente per almeno due minuti, prima di
sottoporlo al test.

Evitare la presenza di vapori di alcol e fumo in vicinanza dell’etilometro.
ALCOLEMIA CON METODI DIRETTI
• METODO ENZIMATICO
•
•
VANTAGGI: FACILE, RAPIDO, SENSIBILE E QUANTITATIVO
SVANTAGGI: NON SPECIFICO PER L’ALCOOL ETILICO,
POSSIBILITA’ DI FALSI POSITIVI E NEGATIVI.
• METODO GAS-CROMATOGRAFICO
•
•
VANTAGGI: SPECIFICO, SENSIBILE, DOSA SIMULTANEAMENTE
TUTTE LE SOSTANZE VOLATILI
SVANTAGGI: NON SEMPLICE UTILIZZO, NON FACILMENTE
AUTOMATIZZABILE, TEMPI PIU’ LUNGHI DI ANALISI.
ACCERTAMENTO ALCOOLEMICO SU CADAVERE
Si deve tener conto della neoproduzione di alcool etilico
durante la putrefazione
I batteri presenti nella putrefazione attaccano gli zuccheri con
produzione di alcool etilico che si ritrova nel sangue mentre
altri liquidi biologici come urina e umor vitro non sono
alterati.
IN CASI DOVE SI SOSPETTI UN’AZIONE
PUTREFATTIVA L’ALCOOLEMIA NON DEVE QUINDI
ESSERE DETERMINATA SUL SANGUE MA SOLO SU
LIQUIDI BIOLOGICI ALTERNATIVI
RELAZIONE TRA LIVELLI EMATICI E
URINARI
RAPPORTO URINA/SANGUE 1,33:1
RAPPORTO TRA SANGUE E VARI LIQUIDI
BIOLOGICI UTILIZZABILI PER
INTERPRETARE IL DATO ALCOLOLEMICO SU
CADAVERI IN STATO DI PUTREFAZIONE
METODO DI CALCOLO MEDIANTE
REGRESSIONE LINEARE
AZIONE DELL’ALCOOL (WHISKY) ALLE VARIE
CONCENTRAZIONI EMATICHE PER CONSUMO IN UN’ORA
EFFETTI GENERALI DELL’ALCOOL
Quantità (g/l)
Sintomi
Effetti sulla guida
Fino a 0,5
Loquacità ed euforia
Difficoltà nella percezione dei colori dei
semafori e dei segnali
Da 0,5 a 1
Difficoltà di espressioni verbali, difficoltà
nel coordinamento dei movimenti, difficoltà
nelle percezioni sensoriali.
Alterata percezione del pericolo ed
eccessivo stato di sicurezza.
Da 1 a 1,5
Aumentano le difficoltà di coordinamento
dei movimenti, andatura barcollante,
percezione sensoria molto ridotta, forte
disinibizione e incapacità di valutare la
profondità di campo.
Alterata valutazione delle distanze,
l'abbagliamento nella guida notturna e
causa il restringimento del campo visivo
e ridotta capacità di controllo del
veicolo.
Da 1,5 a 2
Stato di ubriachezza, sonnolenza e nausea
Attimi di assenza dall’attenzione alla
guida.
Da 2 a 3
Stato di intossicazione generale,
incoerenza, mancanza di autocritica,
incordinazione motoria, insensibilità al
dolore
incapacità di avviare e guidare veicoli.
Da 3 a 4
incoerenza, mancanza di autocritica,
incordinazione motoria, insensibilità al
dolore
-
Oltre 4
Possibile coma etilico ed arresto cardiorespiratorio. perdita duratura della
coscienza, assenza di sensibilità e di riflessi
-
RAPPORTI TRA TASSO ALCOLEMICO ED EFFETTI SULLA
GUIDA
ALCOLEMIA (g/l)
EFFETTI
Intorno a 0,5
Diminuita capacità nel percepire i colori dei semafori e dei
segnali.
Da 0,8 a 1,5
Difficoltà nella percezione di eventuali pericoli laterali e
soprattutto eccessivo (quanto ingiustificato) stato di
sicurezza che porta a sottovalutare o sfidare il pericolo
Da 1,5 a 2,5
Mancata coordinazione dei movimenti che comporta
altissima probabilità di causare incidenti: in ogni caso la
condotta di guida è irrazionale ed estremamente
imprudente.
Oltre 2,5 – 3
Per l’effetto soporifero che determinano sul conducente
(normalmente gli impediscono di guidare il veicolo) questi
valori sono paradossalmente meno pericolosi ai fini della
sicurezza stradale rispetto ai precedenti.
PERCENTUALE DI POSITIVITA’ ALCOLEMICA AI CONTROLLI SU STRADA
ANNO 2000 TASSO LIMITE 0,8 g/l
Regione
Piemonte - Valle d’Aosta
Conducenti
controllati
Conducenti
positivi
Positività
controllati %
170
15
8,8
Lombardia
1.034
106
10,3
Trentino - Alto Adige
1.448
17,2
249
Friuli Venezia Giulia
500
26
5,2
Veneto
599
100
16,7
Liguria
508
64
12,6
Emilia Romagna
731
145
19,8
Toscana
483
41
8,5
Marche
989
101
10,2
Abruzzo e Molise
503
26
5,2
Umbria
226
43
19,0
Lazio
264
25
9,5
Campania
900
9
1,0
Basilicata
149
2
1,3
Puglia
288
14
4,9
22
5
22,7
Sicilia orientale
104
6
5,8
Sicilia occidentale
516
28
5,4
60
9
15,0
9.494
1.014
10,7
Calabria
Sardegna
Totale
Studio Interistituto sull’incidenza di alcool e droghe negli incidenti
stradali mortali
A tale studio parteciparono la maggior parte dei laboratori di tossicologia forense degli Istituti o
Dipartimenti di Medicina Legale Italiani collezionando 200 casi validi che consentirono di
elaborare una casistica descrittiva i cui risultati essenziali sono sotto riportati.
In particolare le positività analitiche riscontrate sono state così raggruppate
N. CAM.
ALCOL
S.PSIC
OPP
STIM
BDZ
BBT
THC
ALTRE
200
48,5
22
7
3,5
4,5
0
5,5
1,5
Appare evidente che olre all’alcool, gli oppiacei, i cannabinoidi e le benzodiazepine sono le
sostanze più frequentemente rilevate.
In aggiunta ai risultati riportati appare interessante sottolineare che il 70% degli incidenti
mortali ha interessato guidatori con età compresa tra i 18 e i 39 anni ed in questa fascia la
prevalenza di positività per sostanze psicoattive era del 58%.
Ed inoltre la prevalenza delle positività nel gruppo di soggetti provenienti da locale pubblico
(ristorante, bar, discoteca, ecc) è stato dell’87,5%.
PRINCIPALE EXCURSUS LEGISLATIVO DEL CODICE
DELLA STRADA
1959 Testo Unico contenente norme sulla disciplina della circolazione con cenni
alla sicurezza stradale.
1977: Progetto di Codice della Strada. All’art.170 si parla di “guida sotto
l’influenza dell’alcool” e viene proposto un limite di tasso alcolico (misurato
attraverso l’aria espirata: metodo del palloncino) corrispondente a 0,8
grammi/litro di sangue.
18.3.1988 legge n.111: norme sulla patente di guida comunitaria con cenni sulla
prevenzione in tema di sicurezza stradale. All’art. 17: divieto di “guida in stato
di ebbrezza”
10.8.1988 D.M. che stabilisce il tasso per configurare lo stato di ebbrezza in 80
mg/100ml di sangue
25.5.1990: regolamento di attuazione che ribadisce il precedente tasso,
riproponendolo però in 0,8 grammi/litro di sangue misurato attraverso il
valore della concentrazione nell’aria espirata.
30.4.1992: D.L n. 285 Nuovo Codice della Strada che prevede all’art 186 la
guida sotto l’influenza dell’alcool e all’art 187 la guida sotto l’influenza di
sostanze stupefacenti.
16.12.1992: DPR n. 495 Regolamento di attuazione.
D.L.n. 360 del 1993 (alcune modifiche ad articoli del Nuovo Codice della
Strada)
L. n. 85 del 22.3.2001 (delega al Governo per la revisione del Nuovo Codice
della strada)
L. n.125 del 30.3.2001 (legge quadro in materia di alcool e di problemi
alcolcorrelati)
D.L. n. 9 del 15.1.2002 (disposizioni integrative e correttive del Nuovo Codice
della Strada dove viene portato il valore di tasso alcolemico da 0,8 g/l a 0,5
g/l)
D. L 27/6/2003 N.151convertito nella Legge n. 214 del 1/8/2003
(Modifiche ed integrazioni al codice della strada)
Legge 120 del 2010.
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART. 119, ART. 186 E ART.187)
Articolo 119:
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di
guida.
Articolo 186:
Guida sotto l’influenza dell’alcool.
Articolo 186-bis:
Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a
ventuno
anni,
per
i
neopatentati
e
per
chi
esercita
professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose.
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART. 119)
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.
Omissis
Comma 2-ter. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e
fisici per il primo rilascio della patente di guida …omissis…
l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il
non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, … omissis.
Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le
strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla
predetta certificazione ed al rilascio della stessa. ….. omissis. Le
relative spese sono a carico del richiedente.
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART. 186)
Guida sotto l’influenza dell’alcool.
Comma 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di
bevande alcooliche.
Comma 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non
costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro
2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200, l’arresto fino a sei mesi, qualora sia
stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e
non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in
ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da sei mesi ad un anno;
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART. 186)
Guida sotto l’influenza dell’alcool.
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni
caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da uno a due anni.
Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione
della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la
sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti,
anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre
disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il
veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART. 186)
Guida sotto l’influenza dell’alcool.
Comma 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale,
le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per
centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito.
Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l),
fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2
del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART. 186)
Guida sotto l’influenza dell’alcool.
Omissis
Comma 4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3
hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si
abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si
trovi in stato di alterazione psicofisica derivante
all’influenza
dell’alcool, gli organi di polizia stradale di cui all’art.12, commi 1 e
2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando,
hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e
procedure determinati dal regolamento.
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART. 186)
Guida sotto l’influenza dell’alcool.
Comma 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure
mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture
sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le
strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione,
estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza
dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui
al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo
di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa
violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART. 186)
Guida sotto l’influenza dell’alcool.
Comma 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure
mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture
sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le
strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione,
estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza
dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui
al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo
di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa
violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART. 186 bis)
Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a
ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente
l’attività di trasporto di persone o di cose.
Omissis
Comma 2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande
alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a
0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al
periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo
sono raddoppiate.
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART. 186 bis)
Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a
ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente
l’attività di trasporto di persone o di cose.
Omissis
Comma 7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e
non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida
di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il
conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non
può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del
ventunesimo anno di età.
XV CONVEGNO NAZIONALE TOSSICOLOGI
FORENSI
Verona/Desenzano del Garda
1-3 Aprile 2011
PREMESSA
Il sovrapporsi di continue modifiche di norme
penali (fenomeno noto come “norma penale compulsiva”)
necessariamente riflette
una giurisprudenza “compulsiva”, non
osservante cioè dei principi fondamentali del
diritto penale quali tassatività, certezza del
diritto, offensività
(Riccardo Dies, 2008)
Alcol e Codice della Strada
Art. 186
LE NOVITA’
di cui alla L. n.120/2010
DEPENALIZZAZIONE
DELLA FATTISPECIE DI “EBBREZZA” NELLA
FASCIA DI VALORE CORRISPONDENTE AL TASSO
ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,5 E NON
SUPERIORE A 0,8 (g/l)
Si configura invece il reato
e il conducente è considerato quindi passibile di sanzione
penale per valori corrispondenti a tassi alcolemici superiori a
0,8 e non superiori a 1,5 grammi/litro ovvero, con
inasprimento ulteriore delle pene per valori corrispondenti a
tassi alcolemici superiori
a 1,5 grammi/litro.
Inasprite ulteriormente le pene
in caso di incidente stradale, nonché le sanzioni
amministrative accessorie riguardanti sospensione /
revoca della patente di guida.
Possibilità di sostituire le pene con “lavoro di pubblica
utilità”
LA PIÙ IMPORTANTE INNOVAZIONE
art. 186 bis
guida sotto l'influenza dell'alcol per conducenti di eta'
inferiore a
ventuno anni, per neo-patentati e per chi
esercita professionalmente l'attivita' di trasporto di persone
o di cose (sono indicate le varie categorie)
Per tutti costoro
il divieto di guidare sotto l’influenza
dell’alcol è assoluto
cioè il valore non può essere
corrispondente ad un tasso
alcolemico, recita la norma,
superiore a 0 (zero)
Gli accertamenti
La polizia stradale può sottoporre i conducenti ad
accertamenti qualitativi anche attraverso strumentazione
portatile o altri tests, purché “non invasivi”
In caso di incidente
o quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il
conducente si trovi in stato di alterazione psicofisica
derivante dall’influenza dell’alcol, gli organi di polizia
stradale hanno facoltà di sottoporre il conducente
all’accertamento esclusivamente tramite strumenti e
procedure determinati dal regolamento (etilometro
omologato)
L’ETILOMETRO
Lo strumento si basa sul dato della concentrazione di
alcool nell’ aria espirata opportunamente
convertito, teoricamente,
nel corrispondente valore nel sangue
NECESSITA’ DI CURE MEDICHE
Per il conducente coinvolto in incidente stradale e
sottoposto alle cure mediche, e solo in questi casi, si parla
invece di accertamento del tasso alcolemico (quindi
direttamente sul sangue) con la facoltà da parte degli
organi di polizia stradale di richiedere detto
accertamento e di farsene rilasciare certificazione
Il rifiuto agli accertamenti
Dopo una breve fase di depenalizzazione, è
noto che oggi il rifiuto è ritornato ad essere
condotta sottoposta alle disposizioni penali e per
di più con il massimo delle sanzioni previste
Primo punto ritico
(ma solo apparentemente
Insormontabile)
è il punto che riguarda la “matrice
su cui eseguire l’accertamento.
biologica”
La “matrice biologica”
utile per stabilire attraverso accertamenti
analitico-tossicologici
una possibile correlazione
con lo stato comportamentale di un individuo per uso
di alcol è inequivocabilmente
il sangue
Ogni altra matrice biologica
conferisce carattere indiretto
alla misura e reca in sé, per
definizione, oscillazioni tipiche
della biologia e della variabilità
individuale, che poco si sposano,
nel diritto, alla tassatività di un
limite (e nella fattispecie a differenti
limiti) che per legge devono essere
rispettati come tali.
Criticità
quindi per l’impiego
dell’etilometro che misura la
concentrazione di alcol
nell’aria espirata, trasformandone
poi il valore nel
“corrispondente dato ematico”
ma - come noto - solo in teoria
Perchè in teoria?
perchè questa “corrispondenza” varia
nell’organismo in un range molto
ampio (da circa 2000 a 2900 volte
fino a 1200 per particolari patologie)
e pertanto - essendo l’etilometro
tarato a 2300 - il risultato della
conversione matematica non può mai
corrispondere al valore nel sangue
Quindi ciò che misura l’etilometro
“non corrisponde” ma “è solo simile” al valore che la
norma impone come tassativo,
e che, nella prevista gradualità
(0,0 - 0,5 -0,8 -1,5 g/l)
prevede una diversificazione delle sanzioni sia
nell’ambito penale che in quello amministrativo.
INOLTRE
Il tasso alcolemico di cui al comma 5 deve essere determinato
come dice la parola stessa, nel SANGUE INTERO
e quindi NON nel siero.
I valori nel siero possono essere anche
del 20% SUPERIORI al valore che si
otterrebbe eseguendo la determinazione
nel sangue
I Lab delle Strutture sanitarie nazionali,
come la maggioranza dei laboratori privati
eseguono, di “routine”, determinazioni
dell’alcol nel siero, in buona e accettabile
compatibilità con una finalità clinicoterapeutica ma in
assoluta incompatibilità
con la tassatività del limite numerico
previsto dalla norma che deve quindi
essere accertato rigorosamente
nel sangue
Si riassume in ciò, ove vi fosse bisogno
di sottolinearlo,
la fondamentale differenza tra
accertamenti a
finalità clinico terapeutica
e
accertamenti a
finalità tossicologico-forense
medico-legale
SI RICORDA
che il metodo ufficiale riconosciuto
dalla Associazione scientifica GTFI
per l’alcolemia ai fini giuridici, come
appunto nell’applicazione del CdS,
è solo il dosaggio nel sangue con
METODO GAS-CROMATOGRAFICO
ALLO SPAZIO DI TESTA
(Linee guida ufficiali GTFI)
Valore ZERO (0,0 grammi/litro)
la imprecisione e mancanza di
accuratezza del dato fornito
dall’etilometro, o da un dosaggio su
siero o comunque non prodotto
correttamente, si accentua
se il “target” è ZERO
Inoltre, come è noto
esiste, anche se minima, una produzione endogena di
alcol etilico
pertanto, a maggior ragione
non si può scrivere in una norma ciò che non esiste
sarebbe stato corretto scrivere
“valore negativo”
(con indicazione dei limiti di rilevabilità del metodo)
Interrogativo in punto di diritto:
da come recita il comma 5 il valore di
alcol nel sangue, pur accertato dai
sanitari (necessità di cura) per uso
clinico, sembra possa essere
utilizzato per fini forensi con
conseguente eventuale
incriminazione del soggetto
...
Trattandosi di possibile
incriminazione, devono essere
validi ed inderogabili i diritti
dell’indagato, quale il diritto alla
difesa e quant’altro di garanzia
il nostro ordinamento consenta.
Ma soprattutto, si ripete, il dato
dell’accertamento deve essere
il più possibile vicino al vero
IL CONSENSO
nasce quindi ineluttabilmente il problema legato ad un
altro punto critico della norma, quello del diritto
all’espressione del consenso al prelievo di sangue, atto
che secondo la prevalente dottrina medico legale
compromette l’integrità fisica della persona e che
pertanto deve essere richiesto nella più vasta accezione,
cioè come “consenso informato”
Ulteriore interrogativo
un eventuale “non consenso” al
prelievo ematico significa
“rifiuto di sottoporsi agli
accertamenti”??
con conseguente penalizzazione della
condotta??
Ed inoltre….
Il consenso di un soggetto che dagli
accertamenti risultasse poi in stato di
ebbrezza o comunque in uno degli
stati di alterazione dovuti all’alcol,
sarebbe a tutti gli effetti un
“consenso inconsapevole”…..
Criticità molto importante
riguarda la validità di una condanna
ex art. 186 CdS sulla base del cosiddetto
accertamento “sintomatico”
quando rilevato ad opera degli Agenti di Polizia
Stradale o equiparatiche di fatto lo eseguono,
riempiendo apposito modulario da loro stessi redatto
RICORDIAMOCI CHE
la rilevazione ed interpretazione
di una sintomatologia è atto di
esclusiva competenza clinica auspicabilmente specialistica
e non può essere delegata
- così superficialmente –
ad agenti di polizia stradale
In giurisprudenza purtroppo
è stato attribuito
valore di prova
anche senza ulteriori esami agli
accertamenti sintomatici
rilevati dalla Polizia Stradale che invece dovrebbero
assumere
solo valore indicativo
(al fine di sottoporre il soggetto ad ulteriori
accertamenti il cui risultato possa essere
legittimamente utilizzabile come prova)
Una nota pronuncia della Suprema
Corte (2008), infatti,
è fondata sulla
responsabilità penale dell’imputato
in ordine al reato art.186 CdS sulla base
delle deposizioni degli organi di
polizia stradale verbalizzanti che
evidenziarono la presenza in capo al
soggetto fermato dei cosiddetti indici
sintomatici dell’ebbrezza alcolica.
Cassazione Penale (n. 8805/09 IV Sez)
anche in questo pronunciamento si rimanda
alla questione dell’accertamento sintomatico
attuato dagli agenti di Polizia Stradale come
atto probatorio a tutti gli effetti
PROPOSTE
Quanto esposto ci impone di affermare che la determinazione
sull’aria espirata, quindi tramite strumeti portatili di cui al co 3,
o tramite l’etilometro omologato di cui al co 4 non sono – oggi
più che mai – strumenti idonei in quanto la tassatività delle
varie concentrazioni previste per legge, che comportano
differenziazioni dei sanzioni sia penali che amministrative, deve
essere garantita dlla produzione di un
DATO ACCURATO
PROPOSTE
La scelta della matrice biologica deve essere quindi
regolamentata ex lege, così come la tecnica
analitica da adottare, nel rispetto – anche – del
principio di uguaglianza e nel rispetto delle norme
costituzionali
PROPOSTE
NELLA PRATICA, su strada:
– accertamento sull’aria espirata (etilometro) solo come test
preliminare
– nel caso di positività il conducente interessato ha la
facoltà:
1. di richiedere contestualmente prelievo di sangue, con
intervento di pattuglia con personale sanitario (non
necessariamente medico)
2. Di accettare senza “appello”il responso del’etilometro,
nonostante reso edotto della sua possibile imprecisione
PROPOSTE
Nel primo caso è implicito il consenso
dell’interessato, purché informato, ed il
regolamento dovrà esplicitare che il
campione di sangue (intero) dovrà essere
analizzato ai fini dell’alcolemia con l’unica
tecnica oggi ufficialmente accettata dalla
comunità scientifica internazionale, e cioè
la gascromatografia allo spazio di testa
(ufficialmente adottata anche dal GTFI – Linee Guida del
marzo 2010)
PROPOSTE
Nel primo caso è implicito il consenso
dell’interessato, purché informato, ed il
regolamento dovrà esplicitare che il
campione di sangue (intero) dovrà essere
analizzato ai fini dell’alcolemia con l’unica
tecnica oggi ufficialmente accettata dalla
comunità scientifica internazionale, e cioè
la gascromatografia allo spazio di testa
(ufficialmente adottata anche dal GTFI – Linee Guida del
marzo 2010)
PROPOSTE
Il regolamento attuativo dovrà anche definire
quello che si intende per “zero” di legge e cioè
dovrà dare un limite inferiore di quantificazione
che tenga conto anche della produzione endogena
di alcol nell’organismo umano
Anche in questo il riferimento chiave sono le citate
Linee Guida della Tossicologia Forense
UBRIACHEZZA E CODICE
PENALE
Art. 85 – è imputabile chi è capace di intendere e di volere. Per l’intossicazione di alcool e
sostanze stupefacenti e psicotrope generalmente la nostra giurisprudenza predispone
un aggravio della pena.
Art. 91 e 93 – esclusione totale e diminuzione e della capacità. Se l’intossicazione è da
caso fortuito o da forza maggiore.
Art. 92 e 93 – non vi è esclusione ne diminuzione dell’imputabilità. Se l’intossicazione è
volontaria o colposa. La pena è, invece, aumentata se l’intossicazione è preordinata
(per commettere un reato o per avere un esimente).
Art. 94 – Ubriachezza abituale. La pena è aumentata.
I COMPORTAMENTI SMODATI DEL
BERE POSSONO PORTARE
ALL’ALCOLISMO
In una famiglia dove c’è un
membro alcolista tutto va a
ruotare intorno all’alcol che
diventa
IL CENTRO DI TUTTI GLI
INTERESSI E GESTISCE
TUTTO E TUTTI
Possiamo definire la“FAMIGLIA ALCOLISTA” con caratteristiche
peculiari:
1- Difficoltà ad adempiere al ruolo genitoriale (madre che sostituisce il
padre e viceversa).
2 - Difficoltà ad adempiere al ruolo di figlio (figli che devono fare i grandi
troppo presto).
3 - Instabilità, difficoltà comunicative e quindi educative verso i figli.
4 - Apprendimento da parte dei figli di modalità “caotiche ed aggressive”.
5 - Alleanza del figlio con uno dei genitori e sperimentazione di una
affettività ad intermittenza.
Si riscontrano inoltre:
Aumento dei conflitti, diminuzione della coesione, difficoltà organizzative e
della gestione domestica, diminuzione dei RITI FAMILIARI, inversione dei
ruoli, modalità negative di comunicazione “minacce, rimproveri
aggressività, violenza”
Quindi che fare?
La persona con problemi correlati all’alcol:
1.Non è facile al dialogo.
2.Non ammette di aver il problema.
3.I problemi alcol-correlati sono spesso minimizzati dalla famiglia.
4.Sono soggetti che spesso negano o minimizzano.
L’alcolista mette in campo delle difese:
Negazione = atteggiamento di non riconoscimento di quanto è evidenziato
dalla realtà.
Minimizzazione = atteggiamento simile ma più blando e che tende a
giustificare (è vero, ma..../ posso fare da solo / non è poi così grave / domani
smetto senza problemi...)
Come far venir fuori il problema:
E’ importante raccogliere quanti più elementi diretti e indiretti da tutte le
fonti disponibili: soggetto, familiari, altri referenti significativi (amici,
compagni di lavoro, medico di base, assistente sociale, pediatra ecc.), figure
significative della comunità locale, cartelle cliniche, agenzie sanitarie,
territoriali, ecc.
L’alcolismo viene definito come un
“disturbo del comportamento” in cui
può sfociare una modalità patologica di
consumo di bevande alcoliche che
compromette le attività sociali e
professionali del soggetto.
ALCOL DIPENDENZA
Per poter diagnosticare la presenza di alcol dipendenza il soggetto deve
aver presentato almeno 3 dei seguenti criteri diagnostici:
- Presenza di tolleranza;
- Sintomi di astinenza;
- Assunzione della sostanza per periodi prolungati o in quantità
maggiore di quelle previste dal soggetto;
- Persistente desiderio di smettere o ridurre il consumo alcolico con
ripetuti insuccessi;
- Grande quantità di tempo spesa in attività necessarie a procurarsi
alcol;
- Interruzione o riduzione di importanti attività sociali, lavorative o
ricreative a causa dell’uso di alcol;
- Uso continuativo dell’alcol nonostante la consapevolezza di avere un
problema, persistente o ricorrente, di natura fisica o psicologica causato
o esacerbato dall’uso di alcol.
ABUSO ALCOLICO
Viene, invece, considerato abusatore un soggetto che ha una modalità
patologica di uso di bevande alcoliche con conseguenze avverse ricorrenti e
correlate all’uso ripetuto, viene definito attraverso i seguenti criteri:
- Uso ricorrente di sostanze alcoliche che incide negativamente su impegni
lavorativi, scolastici o quotidiani;
-Uso ricorrente di sostanza in situazioni che sono fisicamente rischiose;
- Uso continuativo di alcol nonostante vi sia evidenza di ricorrenti problemi
sociali e interpersonali causati o esacerbati dall’alcol.
La presenza di una o più delle citate condizioni
nell’ultimo anno e l’assenza dei criteri della dipendenza
permettono la diagnosi di
ABUSO ALCOLICO
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9 - ALCOOL legisl