Vincenzo Sorrentino
la rateazione dei debiti
tributari e contributivi
dopo il decreto “salva italia”
Vincenzo Sorrentino
La rateazione dei debiti
tributari e contributivi
dopo il Decreto “salva Italia”
SINTESI
Il presente scritto ha lo scopo di illustrare, per ogni istituto di competenza (Agenzia di
riscossione, Agenzia delle entrate, Inps, Inail) le regole, le condizioni e la documentazione utile al fine della presentazione dell’istanza per la rateazione dei debiti tributari
e contributivi.
Vincenzo Sorrentino – Dottore commercialista, Revisore contabile, Mediatore professionista, titolare dell’omonimo Studio professionale. Esercita la libera professione dal 2006, iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili della
circoscrizione del tribunale di Cosenza.
Attività svolte: consulenza tributaria, fiscale, societaria e del lavoro.
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e Tasse
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
INDICE
Premessa.......................................................................................................................................................... » 6
1. La rateazione agente di riscossione................................................................................................... » 7
1.1. La rateazione ................................................................................................................................. » 8
1.1.1. Primo gruppo...................................................................................................................... » 9
1.1.2. Secondo gruppo............................................................................................................... »10
1.1.3. Terzo gruppo....................................................................................................................... »13
1.2. L’istanza di rateazione, gli effetti sulle procedure coattive, i documenti da
allegare ............................................................................................................................................ »15
1.3. La conclusione del procedimento: accoglimento o diniego........................................ »16
1.4. Decadenza dalla rateazione: tardività dei versamenti.................................................... »18
1.5.Richiesta di rateazione successiva alla prima...................................................................... »19
1.6. Proroga alla rateazione: nuova direttiva correlata al decreto Mille proroghe
(d.l. n. 225/2010 convertito in l. n. 10/2011)........................................................................... »21
1.7 Novità del decreto Salva Italia convertito in l. 22 dicembre 2011, n. 214: possibile
un’ulteriore dilazione.................................................................................................................... »23
1.8. Misure di cautele e cause di revoca adottate con la nuova direttiva n. 12/2011...... »25
1.9. La dilazione per le imprese in stato di liquidazione ........................................................... »27
1.10.La compensazione ruoli iscritti per debiti erariali ............................................................... »28
1.11. Le novità del decreto Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv., con mod., in l. n. 106/2011)
in materia di riscossione............................................................................................................... »29
1.12.Cenni ai ruoli emessi dall’Inps e richiesta rateazione con Durc..................................... »33
1.13.Cenni sul nuovo sistema di riscossione da ottobre 2011................................................... »34
1.14.Scheda sintesi................................................................................................................................. »35
1.15.Modulistica e servizio Equitalia on line.................................................................................... »43
1.16.Riferimenti normative, circolari, risoluzioni, sentenze e sitografia................................... »46
2. La rateazione dei debiti contributivi Inps.......................................................................................... »47
2.1. L’istanza di rateazione in fase amministrativa richiesta all’Inps...................................... »47
2.2. La circolare n. 106/2010: la nuova rateazione..................................................................... »48
2.3. La circolare n. 148/2010............................................................................................................... »50
2.4. Il nuovo sistema di riscossione: l’avviso di addebito, art. 30, d.l. n. 78/2010
convertito in l. n. 122/2010.......................................................................................................... »52
2.4.1. Il contenuto dell’avviso di addebito.......................................................................... »54
2.4.2. La notifica dell’avviso di addebito............................................................................. »54
2.4.3. I punti di criticità................................................................................................................ »54
2.4.4. Le fasi del passaggio....................................................................................................... »55
2.4.5. L’avviso di addebito da accertamento................................................................... »55
2.4.6. Fac-simile avviso di addebito....................................................................................... »56
2.5. La sospensione dei debiti iscritti a ruolo e nuovi termini di decadenza...................... »57
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Indice
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - VincenzoSorrentino
2.6. Le nuove modalità della rateazione e i requisiti essenziali per la richiesta di
rateazione ........................................................................................................................................ »59
2.7. Scheda di sintesi............................................................................................................................. »61
2.8. Modulistica ...................................................................................................................................... »63
2.9. Riferimenti normativi e sitografia ............................................................................................. »70
3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate......................................................................... »71
3.1. Le tipologie di comunicazioni di irregolarità......................................................................... »72
3.1.1. Come rateizzare le somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità in base al decreto Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv., con mod., in l. n.
106/2011) e ai sensi del d.l. n. 201/2011 (decreto Salva Italia) conv., con
mod., in l. n. 214/2011 (Manovra Monti).................................................................... »76
3.1.2. Come rateizzare le imposte a tassazione separata.............................................. »79
3.1.3. Termini di pagamento delle rate e decadenza del beneficio di dilazione.. »79
3.1.4. Domanda di rateazione fino a € 2.000,00 esenti da bollo.................................. »80
3.2. La rateazione dell’accertamento con adesione .............................................................. »81
3.2.1. Come rateizzare l’atto di adesione.............................................................................. »81
3.3. La rateazione della conciliazione giudiziale......................................................................... »82
3.3.1. Come rateizzare la conciliazione giudiziale............................................................. »83
3.4. La rateazione della acquiescenza.......................................................................................... »83
3.5. Soppresso l’obbligo delle garanzie ai sensi del d.l. n. 98/2011, conv. in l.
n. 111/2011 (Manovra correttiva) e ai sensi del d.l. n. 201/2011, conv. in l. n.
214/2011............................................................................................................................................ »84
3.6. Maxisanzione a garanzia del fisco d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011................... »87
3.7. La rateazione dell’adesione all’invito al contraddittorio................................................. »89
3.8. Cenni sulla rateazione avviso da accertamento esecutivo........................................... »90
3.9. Cenni sul condono liti pendenti ai sensi del d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011
(Manovra correttiva).................................................................................................................... »93
3.10.Riferimenti normativi e sitografia ............................................................................................. »94
4 La rateazione dei contributi assicurativi Inail................................................................................... »96
4.1. Le normative................................................................................................................................... »96
4.1.1. Rateazione dei crediti iscritti a ruolo (circolare n. 22 del 3 aprile 2008) e
gli effetti sul Durc............................................................................................................... »96
4.1.2. Rateazione crediti non iscritti a ruolo: criteri per la presentazione della
garanzia fideiussoria (circolare n. 26 del 30 aprile 2008)..................................... »97
4.1.3. Rateazione debiti contributivi: criteri garanzia fideiussoria (circolare n. 60
del 30 settembre 2008).................................................................................................... »98
4.1.4. La garanzia fideiussoria per la rateazione dei crediti non iscritti a ruolo ....... »98
4.2. La rateazione.................................................................................................................................. »98
4.3. Nota 27 maggio 2011, n. 3985: proroga rateazioni crediti iscritti a ruolo.................... »101
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VincenzoSorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
Indice
4.4. Scheda di sintesi............................................................................................................................. »102
4.5. La rateazione del premio di autoliquidazione..................................................................... »103
4.6 Riferimenti normativi e sitografia............................................................................................... »103
Conclusioni...................................................................................................................................................... »104
Normativa di riferimento............................................................................................................................. »105
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PREMESSA
La crisi che ha colpito i vari settori dell’economia induce spesso le aziende a considerare la
soluzione di dilazionare i pagamenti per resistere alle intemperie del mercato. La rateazione è,
dunque, oggi uno strumento a cui i contribuenti, impossibilitati a versare il debito in un’unica
soluzione, sono costretti a ricorrere in maniera sempre più frequente e necessaria al fine di regolarizzare la propria posizione debitoria.
Ma come avviene la rateazione? La predisposizione del presente scritto ha lo scopo di illustrare,
per ogni istituto di competenza (Agenzia di riscossione, Agenzia delle entrate, Inps, Inail) le regole da seguire nella presentazione dell’istanza, le condizioni richieste per ottenere il beneficio
della rateazione e la documentazione probatoria della profetica e ineluttabile “situazione di
obiettiva e temporanea difficoltà”.
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1. La rateazione agente di riscossione
La rateazione delle somme iscritte a ruolo è disciplinata dall’articolo 19 del d.P.R. n. 602/1973.
L’agente di riscossione (Equitalia) ha il potere di concedere la rateazione per le somme iscritte
a ruolo. Infatti, i contribuenti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà
economica e ricevono una cartella di pagamento possono rivolgersi all’agente di riscossione
competente per territorio, per attivare la procedura di richiesta di un frazionamento dei versamenti del debito oggetto della cartella stessa.
In pratica il contribuente deve, a tale istituto, presentare una domanda in carta semplice, allegando la documentazione attestante la sua difficoltà a saldare in un’unica soluzione il debito
richiamato.
Ma quali debiti possono essere oggetto della dilazione? Per quali importi? Cosa significa “situazione di obiettiva e temporanea difficoltà”? Di quante rate si compone la dilazione?
Andiamo per ordine:
Possono essere oggetto di rateazione tutti i debiti in essere riscossi mediante ruolo aventi con
gli organi statali (fatta eccezione delle pene pecuniarie di cui all’art. 236, comma 1, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115), con le Agenzie istituite dallo Stato e con gli istituti pubblici previdenziali.
Per quanto riguarda i ruoli emessi dall’Inps se, prima dell’emanazione della circolare 106/2010
dell’Inps, il contribuente poteva presentare domanda di rateazione delle cartelle di pagamento sia presso l’agente della riscossione, sia presso lo stesso istituto di previdenza, adesso la
possibilità di questo doppio binario non sussiste più e, pertanto, il contribuente può effettuare
esclusivamente presso l’agente di riscossione la richiesta di dilazione dei debiti contributivi per
cui è stata emessa e notificata la relativa cartella di pagamento.
La rateazione del debito può essere richiesta per qualsiasi suo ammontare non esistendo un
importo minimo limite per accedere a tale procedura, fermo restando che, salvo eccezioni,
e come si vedrà in seguito, l’importo minimo della singola rata non potrà essere inferiore a €
100,00.
La condizione essenziale per accedere al beneficio è, come predetto, trovarsi in una “situazione di obiettiva e temporanea difficoltà finanziaria”.
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1. La rateazione agente di riscossione
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
Tale presupposto, che attribuisce al contribuente lo stato di impossibilità di pagare il debito
iscritto a ruolo in unica soluzione, pur essendo comunque in grado di onorarlo in un numero
di rate adeguato rispetto alle sue condizioni patrimoniali, può essere (a titolo esemplificativo)
manifestato da:
›› carenza /mancanza temporanea di liquidità finanziaria;
›› scadenza contemporanea di obbligazioni pecuniarie anche relative a tributi e/o contributi;
›› precaria situazione reddituale;
›› stato di crisi aziendale di carattere transitorio derivante da: elementi esterni quali scostamento improvviso dell’andamento del mercato, crisi economiche settoriali o locali e/o da
elementi interni all’azienda quali processi di riorganizzazione aziendale, di ristrutturazione.
Si evidenzia che, qualora il contribuente non rientri nei parametri fissati per la verifica di tale
condizione (più avanti esposti), non necessariamente è escluso dal beneficio, se egli attesta la
sussistenza di eventi straordinari che comprovino la significativa incidenza di essi sulla situazione
reddituale e patrimoniale del nucleo familiare propria o situazione patrimoniale dell’azienda
tali da parimenti definirli “condizione di temporanea ed obiettiva difficoltà ad adempiere”. Si
elencano a titolo esemplificativo:
›› per un lavoratore dipendente: la cessazione del rapporto di lavoro;
›› l’insorgenza di una grave patologia, diagnosticata ad un componente del nucleo familiare,
che abbia determinato considerevoli spese mediche;
›› la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, di entità rilevante in rapporto all’ISEE del
nucleo familiare del debitore;
›› per gli imprenditori individuali in regimi fiscali semplificati: eventi imprevedibili provocati da
forza maggiore che abbiano inciso sull’attività d’impresa.
1.1. La rateazione
L’agente di riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di:
›› 36 rate mensili (pari a 3 anni) per debiti inferiori a € 5.000,00,
›› 72 rate mensili (pari a 6 anni) per debiti superiori a € 5.000,00,
fermo restando che il contribuente può, comunque, scegliere e chiedere un periodo di rateazione inferiore a quello massimo spettante.
Da evidenziare che la soglia del debito va calcolata considerando le somme iscritte a ruolo al
netto degli eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare gli interessi di mora, gli
aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella di pagamento. Si segnala che tali
ultimi due importi (spese esecutive e diritti di notifica) restano dovuti, in misura integrale, unitamente alla prima rata.
Per i debiti, la cui somma sia inferiore a € 5.000,00, si utilizza una procedura semplificata, in
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Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
1. La rateazione agente di riscossione
quanto non è richiesta alcuna prova del debitore di trovarsi in condizioni di difficoltà economica, ma meramente di motivarla nella richiesta.
Per tale soglia, la dilazione è concessa nel seguente numero di rate:
›› per importi fino a 2.000,00 euro fino a un massimo di 18 rate;
›› per importi da 2.001,00 a 3.500,00 euro fino a un massimo di 24 rate;
›› per importi da 3.501,00 a 5.000,00 euro fino a un massimo di 36 rate.
Se per i debiti di importi fino a € 5.000,00 è sufficiente presentare l’istanza motivando la condizione di temporanea difficoltà, senza ulteriori formalità, per i debiti di importi superiori a € 5.000,00
la “situazione di obiettiva e temporanea difficoltà finanziaria” deve essere verificata con diverse modalità di calcolo secondo la tipologia del contribuente interessato alla rateazione, quali:
primo gruppo (per cui viene utilizzato come base di calcolo il modello ISEE)
ad esso appartengono le persone fisiche “non imprenditori” e gli imprenditori individuali che si
avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d’imposta sostitutivi (ad esempio: il regime
di contabilità semplificata per le imprese minori (art. 18, d.P.R. n. 600/1973); il regime fiscale
agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (art. 13, l. n. 388/2000); il regime fiscale per i c.d.
“contribuenti minimi” (art. 1, commi 96-117, l. n. 244/2007));
secondo gruppo (per cui viene utilizzato l’indice di liquidità e consequenziale Indice alfa)
in esso sono incluse: le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici e i consorzi con attività esterna;
terzo gruppo (per cui vengono utilizzati l’indice di liquidità e l’indice alfa in modalità semplificata ed in forma aggregata)
comprendente: gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, i consorzi
per il coordinamento della produzione e degli scambi.
1.1.1. Primo gruppo
Le persone fisiche “non imprenditori” e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi
contabili semplificati o regimi d’imposta sostitutivi, qualora il debito iscritto a ruolo sia di importo
superiore a € 5.000,00 possono richiedere la rateazione calcolando la condizione di temporanea difficoltà attraverso due elementi:
›› l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del debitore;
›› l’entità del debito, calcolata considerando le somme iscritte a ruolo residue (ricordando che
tale somma è computata al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella di
pagamento).
Da tale applicazione si identifica una serie di classi di ISEE dell’ampiezza di 5.000,00 euro, a cui
corrisponde un valore detto “soglia di accesso”, a partire dalla quale il contribuente non è
considerato in condizione di assolvere l’obbligazione in unica soluzione.
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1. La rateazione agente di riscossione
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
Tale soglia aumenta al crescere della classe ISEE a cui appartiene il contribuente identificando
così due situazioni:
›› se l’ammontare del debito è inferiore alla “soglia di accesso”, non sussiste la “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”; e, quindi, il contribuente escluso in base a questi parametri può
chiedere di essere ammesso alla rateazione comprovando quegli eventi straordinari prima enunciati, causa della radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale risultante dall’ISEE;
›› se l’ammontare del debito è almeno pari alla “soglia di accesso”, sussiste la “temporanea
situazione di obiettiva difficoltà” e la rateazione può essere concessa.
Fermo restando il limite massimo di 72 rate nonché l’importo minimo di € 100.00, il numero massimo delle rate concedibili è determinato dividendo il debito da rateizzare per l’importo della
cosiddetta “rata indicativa” prestabilita per ciascuna classe di ISEE.
Si specifica che l’importo della cosiddetta “rata indicativa” relativa a ciascuna classe di ISEE è
ottenuta dividendo per 12 il valore della corrispondente “soglia di accesso”.
1.1.2. Secondo gruppo
Le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici e consorzi con attività esterna, qualora il debito iscritto a ruolo sia di importo superiore a € 5.000,00, possono richiedere la rateazione
calcolando la condizione di temporanea difficoltà attraverso diversi parametri che misurano la
capacità delle stesse di assolvere ai debiti di prossima scadenza. Il primo parametro da calcolare
è l’indice di liquidità, che viene utilizzato per stabilire la maggiore o minore capacità dell’impresa
di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate
e differite.
Qualora tale indice risultasse inferiore a 1, si dovrà procedere ad una ulteriore verifica, attraverso il calcolo dell’indice alfa.
Anche in questo caso, qualora sussistano eventi straordinari che incidono sulla vita aziendale,
il contribuente, pur non raggiungendo i valori richiesti dai parametri per ottenere la rateazione,
può documentare l’accaduto all’agente della riscossione.
A) Indice di liquidità
L’indice di liquidità, come anticipato, è utilizzato per stabilire la maggiore o minore capacità
dell’impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite. Se scaturisce da esso
›› un risultato uguale o superiore a 1, l’impresa ha la capacità di far fronte con la propria liquidità agli impegni finanziari assunti a breve termine. Pertanto, non sussistendo la condizione di
“temporanea situazione di obiettiva difficoltà”, la rateazione non è concessa;
›› un risultato inferiore a 1, per completare la verifica della sussistenza della condizione di “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”, si deve procedere al calcolo di un ulteriore parametro, costituito dall’indice alfa (indica, in misura percentuale, l’incidenza del debito complessivo sul valore della produzione “rettificato” e che vedremo in seguito).
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
1. La rateazione agente di riscossione
Tale indice viene così calcolato:
liquidità immediata + liquidità differita
passività correnti
dove:
la “liquidità immediata”, detta anche liquidità corrente, è costituita dal totale delle “disponibilità liquide” di cui alla voce C.IV) dell’attivo circolante (art. 2424 c.c., schema dello stato
patrimoniale), ovvero dal totale degli importi corrispondenti a:
1)depositi bancari e postali;
2)assegni;
3)danaro e valori in cassa;
la “liquidità differita” è costituita dalla somma tra “crediti “esigibili entro l’esercizio successivo di
cui alla voce C II), e l’ammontare degli “altri titoli” di cui alla voce C.III), n. 6) entrambe dell’attivo circolante (art. 2424 c.c., schema dello stato patrimoniale).
La liquidità differita è, dunque, il risultato della somma dei “Crediti” di cui alla voce C II) dell’attivo circolante:
1)
verso clienti;
2)
verso imprese controllate;
3)
verso imprese collegate;
4)
verso controllanti;
4-bis)crediti tributari;
4-ter)imposte anticipate;
5)
verso altri.
e l’importo della voce “altri titoli” indicato al punto 6 della voce C III), vale a dire l’importo delle
attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; diverse dalle partecipazioni ed azioni
proprie
C III) - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1)partecipazioni in imprese controllate;
2)partecipazioni in imprese collegate;
3)partecipazioni in imprese controllanti;
4)altre partecipazioni;
5)azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
6)altri titoli
le “passività correnti” sono costituite dai “Debiti” esigibili entro l’esercizio successivo di cui alla
voce D) del Passivo (art. 2424 c.c., schema dello stato patrimoniale), esigibili entro l’esercizio
successivo così composto:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
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1. La rateazione agente di riscossione
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10)debiti verso imprese collegate;
11)debiti verso imprese controllanti;
12)debiti tributari;
13)debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14)altri debiti.
B) Indice alfa
L’indice alfa indica in misura percentuale l’incidenza del debito complessivo sul valore della
produzione “rettificato”. Esso serve a completare la verifica della sussistenza della condizione di
“temporanea situazione di obiettiva difficoltà”, nel caso in cui, come summenzionato, l’indice
di liquidità risulti inferiore a 1, nonché, in caso di esito positivo del controllo, ad individuare il
numero delle rate spettanti.
Se scaturisce da esso:
• un valore inferiore a 3, non sussiste il requisito della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” e la rateazione non può essere concessa;
• se il valore è pari o superiore a 3, sussiste la “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”
in misura crescente al crescere dello stesso valore e, pertanto, la rateazione del debito è
concessa.
Tale indice viene così calcolato:
debito complessivo
valore della produzione “rettificato”
x100
dove:
- il “debito complessivo” è costituito dall’importo iscritto a ruolo residuo, comprensivo di interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella di pagamento;
- il “valore della produzione rettificato” è dato dalla somma di alcuni dei valori iscritti alla voce
A) Valore della produzione, suscettibili di incidere sulla capacità dell’impresa di generare
flussi di cassa (art. 2425 c.c. schema Conto economico, vale a dire:
1)ricavi delle vendite e delle prestazioni;
3)variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
5)altri ricavi e proventi.
Se l’indice alfa risulta pari o superiore a 3, la rateazione è concessa, ed ad esso viene in proporzione assegnato il numero massimo delle rate:
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1. La rateazione agente di riscossione
Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
›› con indice alfa compreso tra 3 e 3,5 il numero massimo delle rate è 12
›› con indice alfa compreso tra 3,6 e 4 il numero massimo delle rate è 18
›› con indice alfa compreso tra 4,1 e 6 il numero massimo delle rate è 36
›› con indice alfa compreso tra 6,1 e 8 il numero massimo delle rate è 48
›› con indice alfa compreso tra 8,1 e 10 il numero massimo delle rate è 60
›› con indice alfa superiore a 10 il numero massimo delle rate è 72
fermo restando il diritto del contribuente di richiedere la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.
Si precisa, infine, che qualora il contribuente debba presentare una Relazione economicopatrimoniale relativa ad un periodo di riferimento infrannuale (che deve comunque risalire a
non oltre due mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateazione), utilizzata quando
l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi o
comunque qualora si ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione
economico-patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio, il “Valore della produzione rettificato” calcolato per detto periodo deve essere ragguagliato all’anno, nel
modo seguente:
“Valore della produzione rettificato” infrannuale
Numero mesi del periodo infrannuale
x12
Qualora si ritenesse che tale modalità di calcolo non consenta di rappresentare correttamente
la situazione economico-patrimoniale dell’impresa, si può utilizzare il “Valore della produzione
rettificato” determinato secondo gli importi risultanti dall’ultimo bilancio approvato e depositato.
1.1.3. Terzo gruppo
Gli Imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici e consorzi per il
coordinamento della produzione e degli scambi così come per il secondo gruppo (le società
di capitali e soggetti assimilati), qualora il debito iscritto a ruolo sia di importo superiore a €
5.000,00, possono richiedere la rateazione calcolando la condizione di temporanea difficoltà
attraverso i predetti parametri (indice di liquidità e indice alfa).
Non sussistendo, però, per tali soggetti l’obbligo di redigere un bilancio nelle specifiche forme
di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile e, di conseguenza, potrebbe ritenersi difficoltoso ricavare dalle scritture contabili i dati necessari per calcolare i due indici (così come
illustrato nel precedente paragrafo), la determinazione degli stessi avviene attraverso una modalità semplificata, in forma aggregata, cioè senza la specificazione delle singole voci che li
compongono.
Pertanto l’Indice alfa verrà così calcolato:
debito complessivo
valore dei ricavi e dei proventi
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x100
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1. La rateazione agente di riscossione
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
I valori di riferimento per il calcolo dell’indice devono comunque riferirsi ad un periodo chiuso
da non oltre 2 mesi dall’istanza di rateazione; pertanto, a seconda del periodo dell’anno solare
in cui viene presentata l’istanza, gli indici verteranno su un periodo infrannuale.
In tale ipotesi, il valore dei ricavi e dei proventi da indicare per il calcolo dell’indice può essere
calcolato nei due seguenti modi:
1) ragguagliato all’anno, nel modo seguente:
totale valore ricavi e proventi infrannuali
numero dei mesi cui si riferisce tale valore
x12
2) utilizzando il totale valore ricavi e proventi relativo all’ultimo esercizio chiuso, qualora la precedente modalità 1) non sia ritenuta idonea a rappresentare correttamente la situazione economico-patrimoniale dell’impresa:
totale valore ricavi e proventi
numero dei mesi cui si riferisce tale valore
x12
si evidenzia infine una differenza nel caso in cui la rateazione richiesta per tale gruppo sia per
debiti inferiori o superiori a € 25.000.
Infatti per:
›› le rateazioni dei debiti di importo non superiore a € 25.000 i valori degli indici determinati
in forma aggregata sono comunicati direttamente dal contribuente nell’istanza di rateazione;
›› le rateazioni di debiti di importo superiore a € 25.000, i valori relativi all’indice di liquidità e
all’indice alfa determinati in forma aggregata devono essere comunicati da un soggetto
appartenente ad una delle seguenti categorie:
ƒƒ avvocati, soggetti iscritti nella sezione “A – Commercialisti” dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (dottori commercialisti e ragionieri commercialisti), a condizione che siano iscritti nel registro dei revisori contabili;
ƒƒ studi professionali associati o società tra professionisti, a condizione che i soci o gli associati siano avvocati, soggetti iscritti nella sezione “A – Commercialisti” dell’Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e siano iscritti nel registro dei revisori contabili;
ƒƒ revisori contabili;
ƒƒ consulenti del lavoro.
Per i summenzionati soggetti, deve essere allegato all’istanza il documento attestante l’appartenenza del professionista alle categorie abilitate dalla legge a sottoscrivere la comunicazione
in oggetto.
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Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
1. La rateazione agente di riscossione
1.2. L’istanza di rateazione, gli effetti sulle procedure coattive, i documenti da allegare
Dopo aver verificato il possesso dei requisiti e la verifica di rientrare nella situazione di obiettiva
e temporanea difficoltà, il contribuente può, per accedere al beneficio della rateazione del
debito, presentare un’apposita istanza all’agente della riscossione competente per territorio
che ha emesso la cartella di pagamento da cui risulta il debito oggetto di rateazione.
Per quanto riguarda gli effetti sulle procedure coattive e sulle misure cautelari, possiamo dire
che la presentazione dell’istanza ha l’effetto immediato di precludere l’avvio di nuove azioni
esecutive e di sospendere le azioni esecutive eventualmente già avviate nei confronti del debitore dall’agente della riscossione.
In caso di rischio di un irreversibile pregiudizio da parte del fisco di riscuotere le somme iscritte
a ruolo, la sospensione delle azioni esecutive può essere negata (come, ad esempio, la situazione di rischio dell’imminente scadenza dei termini di fissare la vendita di beni mobili pignorati
per un valore significativo rispetto all’ammontare del debito).
Per quanto concerne gli effetti sulle misure cautelari (fermi amministrativi e ipoteche), la presentazione dell’istanza di rateazione, nelle more della conclusione del procedimento, non comporta la revoca delle misure cautelari già emanate, né inibisce l’adozione di nuove misure.
All’istanza devono essere allegati i documenti di seguito elencati, sempre secondo il valore del
debito di cui si richiede la dilazione (inferiore o superiore a € 5.000,00) nonché l’appartenenza
del contribuente da uno dei tre gruppi sopra elencati:
a)se la rateazione riguarda debiti di importo fino a € 5.000,00, per tutti i soggetti è sufficiente
che l’istanza di rateazione sia motivata;
b)se la rateazione ha ad oggetto debiti di importo superiore a € 5.000,00 ed il contribuente
appartiene al primo gruppo (le persone fisiche “non imprenditori” e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d’imposta sostitutivi), all’istanza
va allegata la certificazione ISEE relativa al nucleo familiare del debitore, rilasciata da uno
dei soggetti preposti per legge, ad esempio: comuni, centri autorizzati di assistenza fiscale
(CAAF) convenzionati con l’Inps ecc.).
In caso di debiti facenti capo a più persone fisiche obbligate per legge in solido (ad esempio, gli eredi a seguito di una successione mortis causa), è sufficiente allegare all’istanza la
certificazione ISEE di uno soltanto dei coobbligati solidali (ad esempio, di un solo erede);
c)se la rateazione ha ad oggetto debiti di importo superiore a € 5.000,00 ed il contribuente appartiene al secondo gruppo (le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici
e consorzi con attività esterna), all’istanza vanno allegati:
›› il prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice alfa;
›› una visura camerale aggiornata;
›› una copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del registro delle
imprese, correlato dell’attestazione dell’avvenuto deposito, nonché del verbale di approvazione dell’assemblea dei soci, oppure, se presente, dell’organo di controllo contabile
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1. La rateazione agente di riscossione
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
oppure, nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio
chiuso da oltre 6 mesi o comunque si ritenga di dover fornire una rappresentazione della
propria situazione economico-patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal
bilancio;
›› una relazione relativa allo stato economico-patrimoniale, redatta secondo i criteri di cui
agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, approvata dall’organo di controllo contabile
o in mancanza dall’assemblea dei soci, risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateazione, e comprensiva di tutte le voci del debito richiesto;
d)se la rateazione ha ad oggetto debiti di importo superiore a € 5.000,00 ed il contribuente appartiene al terzo gruppo (gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone,
le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici e
consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi), all’istanza vanno allegati:
›› il prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice alfa in forma aggregata (incluso nel modello di istanza);
›› una copia dell’atto costitutivo o dello statuto;
›› in particolare, le fondazioni liriche devono allegare all’istanza il prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice alfa in forma aggregata, approvato dal Collegio dei revisori (incluso nel modello di istanza);
›› una copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
›› una visura camerale aggiornata.
Come già specificato precedentemente, se il debito da rateizzare è di importo superiore a
€ 25.000,00 va aggiunta tra gli allegati una comunicazione relativa al valore dell’indice di liquidità e dell’indice alfa sottoscritta da un soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:
›› avvocati, soggetti iscritti nella sezione “A – Commercialisti” dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (dottori commercialisti e ragionieri commercialisti), a condizione
che siano iscritti nel registro dei revisori contabili;
›› studi professionali associati o società tra professionisti, a condizione che i soci o gli associati
siano avvocati, soggetti iscritti nella sezione “A – Commercialisti” dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e siano iscritti nel registro dei revisori contabili;
›› revisori contabili;
›› consulenti del lavoro.
I summenzionati soggetti devono allegare anche il documento attestante l’appartenenza del
professionista alle categorie abilitate dalla legge a sottoscrivere la comunicazione in oggetto.
1.3. La conclusione del procedimento: accoglimento o diniego
A seguito della presentazione dell’istanza di rateazione, il contribuente riceve una comunicazione da parte dell’agente della riscossione con cui viene informato dell’avvio del procedimento volto a stabilire la spettanza o meno del beneficio richiesto.
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Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
1. La rateazione agente di riscossione
Tale provvedimento finale verrà notificato al contribuente, indipendentemente dall’esito del
procedimento, entro il termine di 90 giorni dalla data in cui è stata presentata l’istanza.
Nel caso il provvedimento finale sia di accoglimento il contribuente sarà tenuto a effettuare i pagamenti delle rate secondo il piano di ammortamento allegato al provvedimento stesso, con
scadenze coincidenti con il giorno di ciascun mese indicato nel provvedimento di accoglimento
dell’istanza. Tra la data di ricezione da parte del contribuente del provvedimento di accoglimento
e la data di scadenza della prima rata devono, in ogni caso, intercorrere almeno 8 giorni lavorativi,
in modo tale da lasciare al contribuente un periodo di tempo minimo per effettuare il pagamento;
si ricorda che, sempre nella prima rata, sarà richiesto il pagamento integrale delle spese per le
procedure di riscossione coattiva e dei diritti di notifica della cartella di pagamento. Sulle somme
rateizzate si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a scalare (cioè rate costanti in
cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione alla durata della rateazione).
Nel caso in cui invece il provvedimento finale sia di rigetto, o di accoglimento parziale dell’istanza, l’agente della riscossione notifica preventivamente al contribuente una comunicazione
contenente i motivi ostativi all’accettazione, e in merito alla quale lo stesso contribuente può,
nel termine di 10 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, presentare le proprie
osservazioni, correlate eventualmente di opportuna documentazione.
Questo consente di instaurare un contraddittorio con l’agente di riscossione nella fase che precede l’eventuale impugnazione del provvedimento di diniego innanzi al giudice.
Dell’eventuale mancato ricevimento delle osservazioni del contribuente o del silenzio mantenuto da quest’ultimo a fronte della comunicazione preventiva ricevuta, dovrà darsi atto nel
provvedimento finale di rigetto (anche parziale).
Nel caso in cui al contribuente che ha presentato le proprie osservazioni venisse comunque
notificato il provvedimento di rigetto, lo stesso ha facoltà di ricorrere al giudice tributario per
opporsi al diniego di rateazione.
La questione del giudice competente a decidere in caso di diniego da tempo forma oggetto di contrastanti pronunce giurisprudenziali. Inizialmente, la direttiva di Equitalia (n. 2070 del 27 marzo 2008)
riteneva che il diniego potesse essere impugnato solo innanzi al T.A.R. Ripetuti interventi delle sezioni
unite della Cassazione (sent. n. 7612/2010 e n. 5928/2011) hanno, invece, affermato la giurisdizione
delle commissioni tributarie qualora la rateizzazione della cartella riguardi debiti di natura tributaria.
A tal fine bisogna verificare prima di effettuare ricorso a quale debito la rateazione è negata;
infatti, nell’ipotesi in cui il diniego sia relativo a debiti non tributari (ad esempio, previdenziali o
violazioni del codice della strada), la giurisdizione delle commissioni tributarie lascia il posto al
giudice del lavoro o al giudice ordinario, con la conseguenza che il contribuente ricorrente è
costretto a rivolgersi a diversi giudici con riti differenti, per la stessa cartella.
Diatribe, in merito ai poteri del giudice, dimostrano aspetti ancora non definiti per quanto riguarda le competenze.
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1. La rateazione agente di riscossione
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
Il caso, infatti, di ricorrere al giudice per impugnare un procedimento di accoglimento, che
conceda rate inferiori a quelle richieste dal contribuente, limiterebbe l’operato del giudice
stesso al solo annullare o confermare il diniego, senza entrare nel merito del ricorso stesso.
Questo perché non si è in presenza di un contenzioso tributario di impugnazione del meritometodo utilizzato dall’Ufficio, bensì un semplice diniego di autotutela per cui, essendo il procedimento già definito, il giudice stesso può solo richiedere una rideterminazione del contendere accogliendo il ricorso del contribuente e, quindi, annullando il diniego dell’agente di
riscossione.
A dimostrazione di quanto predetto, ed a sottolineare i poteri di discrezionalità degli uffici
dell’agente di riscossione ed il limite di arbitrarietà da parte del giudice che non può sindacare
sull’operato dell’Equitalia, ci ha pensato la Commissione tributaria provinciale di Milano con la
sentenza 12 aprile 2011, n. 152, rigettando un ricorso di un contribuente a cui veniva notificato
un provvedimento di accoglimento parziale di un’stanza di rateazione, diminuendo la dilazione a 12 rate rispetto a quelle richieste (72 rate).
1.4. Decadenza dalla rateazione: tardività dei versamenti
L’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973 prevede che, ottenuta la dilazione da parte dell’agente di riscossione, il mancato pagamento della prima rata nel termine indicato nel provvedimento o,
successivamente, di due rate determina la decadenza dal beneficio della rateazione. In tal
caso, il debito non è più rateizzabile e l’intero importo ancora dovuto sarà immediatamente
riscuotibile in unica soluzione.
Se si decade dal beneficio, l’agente della riscossione riprende l’azione di recupero coattivo,
considerando le eventuali somme già versate in modo dilazionato e la morosità del contribuente a partire dalla scadenza dell’ultima rata pagata.
Da tale data (ultima rata pagata), sono dovuti dunque gli interessi di mora sulla parte non ancora versata dell’importo iscritto a ruolo.
La morosità del contribuente non adempiente e la consequenziale decadenza del beneficio di
dilazione, inoltre, pregiudica l’eventualità di richiedere ulteriori rateazioni: infatti, una ipotetica
richiesta di rateazione di nuove somme iscritte a ruolo verrebbe automaticamente negata, a
meno che lo stesso effettui il pagamento in unica soluzione del debito residuo per il quale è
decaduto dalla rateazione
Si fa presente che una disposizione transitoria, volta a facilitare l’accesso alla dilazione delle
somme iscritte a ruolo da parte dei contribuenti morosi, è stata emanata con il decreto milleproroghe (d.l. n. 225/2010) convertito in legge n. 10/2011, per tutti i contribuenti che hanno presentato domanda di dilazione entro il 27 febbraio 2011 (data di entrata in vigore della legge)
(si veda paragrafo di riferimento 1.6).
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Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
1. La rateazione agente di riscossione
Nel caso di tardività nel versamento di una rata successiva alla prima, non si perde il beneficio
della rateazione, ma sull’importo della rata non tempestivamente pagata sono dovuti:
›› gli interessi di mora dalla data di scadenza della rata versata tardivamente;
›› la differenza tra l’importo dell’intero aggio di riscossione spettante all’agente e la quota
a carico del contribuente pari al 4,65% delle somme iscritte a ruolo, se la dilazione è stata
richiesta prima della scadenza del termine di pagamento della cartella.
1.5. Richiesta di rateazione successiva alla prima
Il contribuente che sta beneficiando di un provvedimento di accoglimento di dilazione ancora
in corso e regolarmente onorato può richiedere, con una nuova istanza, la concessione della
dilazione del pagamento di cartelle successivamente notificategli.
In tal caso, tale nuova istanza di rateazione dovrà essere correlata in copia della documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’ultima rata scaduta relativa alla precedente rateazione.
Per evitare che le scadenze della nuova rateazione coincidano con le scadenze della dilazione già in corso e, quindi, consentire al contribuente di onorare, secondo le proprie esigenze,
la regolarità dei pagamenti, lo stesso ha facoltà di indicare sulla nuova istanza il giorno di scadenza delle rate della nuova rateazione.
In mancanza di tale indicazione, la scadenza mensile relativa alla nuova rateazione coinciderà
con quella prevista per la dilazione già in essere.
Ovviamente, in entrambe le ipotesi, si deve considerare sempre il termine di almeno 8 giorni
lavorativi per il pagamento della prima rata.
Si fa presente che per la richiesta di una nuova rateazione successiva alla prima ancora in
corso, è prevista l’applicazione di un correttivo che prende in considerazione anche il debito
complessivo non ancora scaduto (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora,
ove presenti), derivante dalla precedente rateazione in essere.
L’applicazione del correttivo è utile a determinare l’importo minimo del debito e le relative rate.
Così come per la prima istanza presentata, si farà riferimento al debito oggetto di dilazione ed
alle tipologie del contribuente, evidenziando però che l’importo ora da considerare per la dilazione sarà il debito complessivo delle due istanze, ossia nuovo debito da rateizzare (al netto
di sgravi e/o pagamenti parziali, dei diritti di notifica della cartella di pagamento, dell’aggio di
riscossione e degli eventuali interessi di mora e spese esecutive); e residuo debito non ancora
scaduto derivante dalla rateazione già concessa (comprensivo degli interessi sia di rateazione
che di mora, ove presenti).
›› Per debiti di importo fino a € 5.000,00
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
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1. La rateazione agente di riscossione
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
Se il debito complessivo considerato è inferiore o uguale e € 5.000,00, anche la nuova
istanza segue le regole indicate nel paragrafo 1.1. correlato dei documenti di cui al paragrafo 1.2. lettera a).
Nel caso in cui il debito complessivo superi la soglia di € 5.000,00, ma il nuovo debito da rateizzare sia comunque d’importo inferiore o pari a tale soglia, il contribuente ha due possibilità:
1)può richiedere la stessa applicazione per debiti di importo fino a € 5.000,00, e in questo ultimo caso, il numero delle rate da concedere per il nuovo debito richiesto non terrà conto
del debito precedentemente concesso in dilazione;
2)può richiedere che il beneficio sia concesso secondo le modalità previste per i debiti di
importo superiore a € 5.000,00 (di seguito illustrate).
›› Per debiti di importo superiore a € 5.000,00 (tipologia del contribuente appartenente al primo gruppo)
Ricordando che i contribuente appartenenti al primo gruppo sono le persone fisiche “non
imprenditori” e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o
regimi d’imposta sostitutivi, al fine di richiedere la nuova istanza si terrà conto delle regole
illustrate nel paragrafo 1.1.1. e dei documenti di cui al paragrafo 1.2. lettera b).
Con l’applicazione di alcuni correttivi:
1)la verifica per la sussistenza della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” è effettuata considerando il debito complessivo, quale nuovo debito da rateizzare e residuo
debito non ancora scaduto derivante dalla rateazione già concessa;
2)il numero di rate in cui ripartire il nuovo debito è determinato dividendo il debito complessivo, come sopra determinato, per l’importo della cosiddetta “rata indicativa” relativo alla
classe ISEE di appartenenza del contribuente;
3)l’importo della rata relativa al nuovo debito oggetto di rateazione è determinata dividendo l’importo del nuovo debito per il numero di rate come sopra calcolato.
Nulla viene modificato rispetto alla rateazione precedentemente accordata.
Per quanto riguarda la certificazione ISEE, si può dire che:
ƒƒ se la nuova istanza di rateazione è presentata entro 12 mesi dalla data di rilascio della
certificazione ISEE utilizzata ai fini della precedente istanza, il contribuente non è tenuto ad
allegare alla richiesta una nuova certificazione;
ƒƒ se sono subentrati elementi peggiorativi delle condizioni economiche del nucleo familiare, il contribuente ha facoltà di presentare una nuova certificazione per avvalorare la
condizione di difficoltà economica.
›› Per debiti di importo superiore a € 5.000,00 (tipologia del contribuente appartenente al secondo e terzo gruppo).
Ricordando che al secondo gruppo appartengono le Società di capitali, società cooperative,
mutue assicuratrici e consorzi con attività esterna e che al terzo gruppo appartengono gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute
e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici e consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi fermo restando le regole per la verifica dell’Indice
di liquidità così come illustrato nei paragrafi 1.1.2. e 1.1.3. e la documentazione da produrre
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
1. La rateazione agente di riscossione
secondo i paragrafi 1.2. lettere c) e d), l’applicazione dei correttivi riguarda l’indice alfa.
Infatti l’indice alfa è calcolato considerando il debito complessivo, quale nuovo debito da
rateizzare e residuo debito non ancora scaduto derivante dalla rateazione già concessa (così
come precedentemente considerato).
Nulla viene modificato rispetto alla rateazione precedentemente accordata.
Se la nuova istanza di rateazione è presentata entro 6 mesi dalla data di riferimento della documentazione economico-patrimoniale presentata ai fini della prima istanza, il contribuente non è
tenuto ad allegare alla nuova richiesta la documentazione di cui al paragrafo 1.2. lettere c) e d).
È fatta salva, comunque, la possibilità per il contribuente di presentare una nuova e completa
documentazione aggiornata qualora siano subentrati elementi peggiorativi delle condizioni
verificatisi nel semestre per avvalorare la condizione di difficoltà finanziaria.
1.6. Proroga alla rateazione: nuova direttiva correlata al decreto Mille proroghe (d.l.
n. 225/2010 convertito in l. n. 10/2011)
Come precedentemente accennato, una disposizione transitoria volta a facilitare l’accesso
alla dilazione delle somme iscritte a ruolo da parte dei contribuenti morosi è stata emanata
con il decreto milleproroghe (d.l. n. 225/2010) convertito in legge n. 10/2011, per tutti i contribuenti che hanno presentato domanda di dilazione entro il 27 febbraio 2011, (data di entrata
in vigore della legge).
Infatti proprio in sede di conversione del decreto Mille proroghe (art. 2, comma 20, d.l. n.
225/2010 conv., con mod., in l. 26 febbraio 2011, n. 10) è stata inserita la disposizione transitoria
secondo cui, con riferimento alle dilazioni concesse sino alla data della sua entrata in vigore
(27 febbraio 2011), nel caso in cui vi sia stato il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, le dilazioni “possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a
settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della
situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione”.
A tal proposito, Equitalia ha varato in data 15 aprile 2011 una nuova direttiva per concedere il
beneficio previsto dal decreto Mille proroghe e non solo.
a)Oggetto della proroga:
tutti i tipi di rateazione concesse fino alla data del 27 febbraio 2011 interessate dal mancato
pagamento della prima rata o di due successive.
b)Presupposto della proroga:
radicale e significativo peggioramento della situazione di difficoltà rispetto a quella in cui
versava il contribuente ed evidenziata nei vari modelli richiesti secondo la tipologia del cliente (ISEE, indice liquidità, indice alfa).
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
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1. La rateazione agente di riscossione
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
c)Comprova del peggioramento:
ricordando che se il debito è inferiore a € 5.000,00, l’attestazione vale per tutti, mentre per
debiti superiori a € 5.000,00, l’accertamento della nuova situazione peggiorativa si differenzia a secondo la tipologia giuridica del contribuente, essa è data da:
›› per debiti fino a € 5.000,00: basta una nuova semplice motivazione attestante l’aggravamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
›› per debiti oltre a € 5.000,00 primo gruppo: (ricordando che i contribuenti appartenenti al
primo gruppo sono le persone fisiche “non imprenditori” e gli imprenditori individuali che si
avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d’imposta sostitutivi), la proroga è subordinata ad una presentazione di un nuovo modello ISEE (indicatore della situazione equivalente del nucleo familiare del debitore) che evidenzi il peggioramento rispetto alla dichiarazione presentata per l’avvio dell’istanza di dilazione; tale nuovo modello deve dimostrare
che eventi successivi rispetto a quanto indicato nel modello ISEE in fase di richiesta hanno
determinato una significativa e radicale modifica alla propria situazione economica;
›› per debiti oltre a € 5.000,00 secondo gruppo: (ricordando che al secondo gruppo appartengono le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici e consorzi con
attività esterna) la proroga è subordinata alla presentazione di una nuova analisi degli
indici di liquidità e alfa che misurino e quindi attestino un aggravamento della difficoltà
economica in cui versa il contribuente. La presentazione della nuova situazione economico-patrimoniale aggiornata di tali elementi sfavorevoli produrrà, quindi, un nuovo indice
di liquidità rispetto a quello presentato in fase di primo avvio a cui è correlato l’indice alfa,
strumento utilizzato per calcolare il numero di rate concedibili;
›› per debiti oltre a € 5.000,00 terzo gruppo: (ricordando che al terzo gruppo appartengono
gli Imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni
riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici e consorzi
per il coordinamento della produzione e degli scambi) la proroga è subordinata alla
presentazione di una nuova analisi degli indici di liquidità e alfa, calcolati in maniera
semplificata ed aggregata, che misurino e quindi attestino un aggravamento della difficoltà economica in cui versa il contribuente. Anche in questo caso si avrà una nuova
situazione economica patrimoniale, un nuovo indice di liquidità ed un nuovo indice alfa
su cui calcolare il numero di rate concedili.
d)Misura della proroga:
›› per debiti fino a € 5.000,00: viene concesso un nuovo numero di rate fino a 36;
›› per debiti oltre a € 5.000,00: viene concesso un nuovo numero di rate fino a 72.
Ovviamente, sulla nuova istanza di rateazione devono essere riportati gli estremi identificativi dei provvedimenti di dilazione già concessi e dei quali si chiede la proroga, e per
cui si avrà la stessa ripartizione delle rate prevista per il primo accoglimento.
e)Conseguenze della proroga:
I contribuenti che in prima fase di avvio di istanza di dilazione avevano già ottenuto un primo calendario dilazionato, effettuando la proroga si vedono dunque allungati i tempi per
il pagamento delle rate accordate. Ciò comporta l’applicazione in automatico dell’aggio
nella sua misura massima, aggiungendo al debito oggetto della proroga anche gli eventuali
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Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
1. La rateazione agente di riscossione
interessi di mora che sono maturati nel frattempo anche se, in fase di dilazione “originaria”, le
cartelle oggetto di dilazione non erano scadute e cioè la rateazione era stata concessa entro i 60 giorni dalla notifica della cartella e, di conseguenza, erano accompagnate dall’aggio
ridotto del 4,65%.
f) Termini di presentazione proroga:
›› se l’istanza per la richiesta della proroga viene presentata entro il 30 giugno 2011, la stessa
viene considerata tempestiva, e pertanto, anche se non si vedranno revocate le misure cautelari (ipoteche e fermi amministrativi) e non farà venir meno l’inadempienza del contribuente
ai fini del bollo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973),
si vedrà invece inibita l’adozione di nuove misure sospendendo la prosecuzione delle azioni
esecutive in corso;
›› se l’istanza per la richiesta della proroga viene presentata dopo il 30 giugno 2011, le procedure esecutive non verranno sospese.
In sintesi, dunque, la direttiva prevede che la presentazione dell’istanza “tempestiva” (cioè
presentata entro il 30 giugno 2011):
›› non determini la revoca delle misure cautelari già adottate;
›› non inibisca l’avvio di azioni revocatorie;
›› inibisca l’avvio di nuove azioni cautelari (salvo quelle concordate col debitore);
›› sospenda la prosecuzione delle azioni esecutive già in corso;
›› non faccia venir meno in capo al debitore la qualità di soggetto inadempiente ex art.
48-bis del d.P.R. n. 602/1973.
Il tratto distintivo tra questa istanza, definita “tempestiva” da Equitalia, e quella invece prodotta successivamente al 30 giugno, qualificata invece come “tardiva”, consiste nella rilevante circostanza che nei confronti dei soggetti istanti a decorrere dal 1° luglio non saranno
sospese eventuali procedure esecutive già in corso, di possibile innesco a causa della decadenza dalla rateazione concessa.
1.7 Novità del decreto Salva Italia convertito in l. 22 dicembre 2011, n. 214: possibile
un’ulteriore dilazione
Attenzione!
In sede di conversione del d.l. n. 201/2011 - decreto Salva Italia (la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore dal 28 dicembre 2011, è stata pubblicata sul supplemento ordinario n.
276 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011), sono state introdotte alcune disposizioni
volte a modificare la dilazione delle somme iscritte a ruolo di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.
L’emendamento al decreto legge n. 201/2011 contiene molte novità in materia di riscossione.
Le modifiche che interessano le rateazioni mirano a dare maggiore respiro ai contribuenti in difficoltà a causa della crisi economica in atto. La rivisitazione della dilazione dei ruoli si impronta
su due principi:
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1. La rateazione agente di riscossione
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
›› il primo riguarda una situazione posta a regime per le dilazioni non decadute;
›› il secondo un aiuto per i contribuenti le cui dilazioni sono interessate dal mancato pagamento della prima rata o di due successive (decadute).
1) La prima disposizione opera a regime e ha la funzione di allungare ulteriormente la dilazione
già concessa ogni qualvolta vi sia un deterioramento della posizione del debitore. La seconda
dilazione può arrivare sino a sei anni ma la condizione per ottenerla è che la prima dilazione
non sia già decaduta. Ciò accade quando non si paga la prima rata ovvero due delle successive, anche se non consecutive.
Il d.l. n. 201/2011 – c.d. “Manovra Monti” – ha previsto, dunque, a regime la possibilità di ottenere un’ulteriore rateazione per ulteriori 72 mesi dei debiti nei confronti del Fisco. Condizioni
fondamentali per ottenere questa ulteriore rateazione sono:
1)che la prima dilazione non sia decaduta;
2)che si presenti un peggioramento della situazione di difficoltà del contribuente.
Infatti, in base alla modifica proposta dai relatori: “in caso di peggioramento della situazione
di difficoltà del contribuente la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un
ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza”.
È possibile, in tale ipotesi, che il debitore richieda la previsione, nel piano di differimento, di rate
variabili di importo crescente per ciascun anno, in luogo della rata costante.
In altre parole, è stata reintrodotta la possibilità, per Equitalia, di concedere la cosiddetta “dilazione in proroga”, sulla falsariga di ciò che era già stato contemplato dall’art. 2, comma 20
del d.l. n. 225/2010.
Per effetto del suddetto articolo, si ricorda, così come contemplato nel paragrafo 1.6 del presente capitolo, che per le dilazioni concesse sino al 27 febbraio 2011, Equitalia, sussistendo il
peggioramento dello stato di temporanea difficoltà, poteva riconcedere la dilazione.
2) La seconda disposizione riguarda le rateazioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non hanno ancora beneficiato della proroga già consentita dall’articolo 2,
comma 20 del d.l. n. 225/2010.
Qualora si sia verificata una causa di decadenza della rateazione originaria è ancora possibile rimediare sempre dimostrando il peggioramento della situazione economica iniziale. Il
contribuente potrà pertanto chiedere un prolungamento di dilazione per un massimo di altri
sei anni.
Con questa seconda disposizione, dunque, Equitalia può concedere una “dilazione in proroga” ai contribuenti il cui piano di dilazione risulti decaduto, a condizione che:
›› il debitore dimostri il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà finanziaria, rispetto
al momento in cui è stata domandata la prima dilazione;
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Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
1. La rateazione agente di riscossione
›› Equitalia non abbia già concesso la “dilazione in proroga” di cui all’art. 2, comma 20 del d.l.
n. 225/2010.
È opportuno segnalare che in questa seconda disposizione, si tratta di una nuova espressa deroga all’impossibilità di rateizzare nuovamente il debito in precedenza dilazionato ed oggetto
di decadenza, e probabilmente proprio la sua eccezionalità fa sì che in questi casi la legge
non preveda la possibilità di strutturare un piano di rientro del debito a rate crescente, diversamente a quanto invece previsto per coloro che non sono ancora incorsi nella medesima
problematica del mancato pagamento della prima rata o di due successive.
In schema:
Soggetto
Oggetto
Condizioni
Può chiedere una proroga ulteriore della rateazione:
- fino ad un max di 72 rate
mensili
- rate variabili crescenti per
ciascun anno
- comprovato peggioramento
della situazione finanziaria
-(non sia intervenuta
decadenza)
- può essere chiesta una sola
volta
Può chiedere una proroga ulteriore della rateazione di carattere eccezionale:
- fino ad un max di 72 rate
mensili
- non abbiano già fatto ricorso al
rientro in proroga mediante lo
strumento del d.l. n. 225/2010
-comprovato peggioramento
della situazione finanziaria
- non utilizzo delle rate variabili
crescenti
Prima disposizione
contribuente che ha già ottenuto una dilazione da Equitalia in
stato di Regolarità della posizione (non decaduta)
Seconda disposizione
contribuente che ha già ottenuto una dilazione da Equitalia,
fino alla data di entrata in vigore della L. 214/2011 (28 dicembre 2011) in stato di irregolarità
della posizione (decaduta)
1.8. Misure di cautele e cause di revoca adottate con la nuova direttiva n. 12/2011
La direttiva di Equitalia n. 12/2011 detta nuove disposizioni in materia di rateazione focalizzando
l’attenzione su due punti in materia di rateazione:
›› nuove misure di cautela;
›› nuoce cause di revoca.
Le nuove disposizione cautelative adottate da Equitalia per attenuare l’utilizzo a sproposito
dell’istituto della rateazione, interessa sia quei soggetti che adoperano lo strumento della proroga, sia per quei soggetti che richiedono la prima istanza di rateazione.
Particolare attenzione da parte dell’Agente di riscossione, sono quei contribuenti considerati a
maggiore rischio di inadempimento, vale a dire quei contribuenti considerati “ad alto rischio”,
specificando che un contribuente viene considerato ad “alto rischio” quando:
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1. La rateazione agente di riscossione
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
a)l’indice alfa è superiore a 100;
b)il valore della produzione rettificato è pari a zero;
in pratica, l’agente di riscossione focalizzerà la sua attenzione su queste due situazioni: indice
alfa superiore a 100 , e, valore della produzione rettificato pari a zero, e cautelativamente:
1)apporrà maggiori approfondimenti per la tipologia di contribuente secondo e terzo gruppo,
per cui si utilizza l’indice alfa, e per cui si avrà un indice alfa superiore a 100. Ricordando che
l’indice alfa è dato dal rapporto tra Debito complessivo e Valore della produzione rettificato,
il tutto moltiplicato 100, un indice alfa superiore a 100 significherebbe l’equivalenza dei due
valori rapportati;
2)si adopererà in maniera prudenziale per tutte quelle situazioni in cui il valore della produzione rettificato, utilizzato per calcolare l’indice alfa, sia pari a zero, sintomo di una cessazione
di fatto dell’attività (ricordando che tale valore è dato dalla somma di alcuni dei valori iscritti
alla voce A) Valore della produzione, suscettibili di incidere sulla capacità dell’impresa di
generare flussi di cassa (art. 2425 c.c. schema Conto economico)), vale a dire:
1)ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2)variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
3)altri ricavi e proventi;
3) adopererà una sorta di monitoraggio sulla eventuale inadempienza del contribuente considerato
ad “alto rischio”, nel caso in cui nella rateazione sia oggetto un debito comprensivo tra € 50.001 e €
500.000;
4)richiederà maggiori chiarimenti correlati alla reale possibilità del contribuente di onorare la
dilazione per quei debiti superiori a € 500.000,00, visto l’importante onere finanziario da sostenere che il contribuente stesso dovrà comprovare attraverso:
a)un’attestazione, nel termine di 10 giorni, di possedere “flussi finanziari idonei” a garantire il
pagamento delle rate mensili;
b)una relazione previsionale riferita ai due/tre anni successivi firmata da un professionista
iscritto al Registro dei revisori contabili;
c)oppure presentare, in mancanza della relazione di cui al punto precedente, una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da un’assicurazione.
L’agente di riscossione riprendendo, con la nuova direttiva n. 12/2011, il discorso delle revoche
della dilazione, chiarisce che, fermo restando la decadenza automatica del piano di ammortamento e la riscossione integrale del debito residuo in un’unica soluzione, per i contribuenti
che non versano la prima rata o due delle rate successive, ulteriori cause di decadenza della
dilazione sono:
1)contribuente deceduto: in tal caso la rateazione può essere chiesta nuovamente dall’erede
a condizione che anch’esso rientri nei parametri di “situazione di obiettiva e temporanea
difficoltà”, necessari per ottenere la nuova rateazione;
2)contribuente assoggettato a fallimento e procedure concorsuali: a esso si applica il meccanismo base di revoca in quanto la legge fallimentare (art. 44, comma 1, del r.d. n.
267/1942) prevede che atti e pagamenti compiuti dopo il fallimento siano inefficaci nei
confronti dei creditori. Tale norma si applica anche per: una sentenza che dichiara lo stato
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Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
1. La rateazione agente di riscossione
di insolvenza dell’azienda, il concordato preventivo, procedure di liquidazione coatta amministrativa;
3)società estinte per fusione: in tal caso l’istanza di rateazione deve essere presentata dal soggetto che è subentrato negli obblighi tributari e, naturalmente, su di esso sussiste la verifica
dei requisiti per la concessione della dilazione;
4)contribuente societario estinto per cancellazione dal registro imprese a meno che le istanze
di rateazione vengano garantite da fideiussione bancaria o assicurativa, documentata entro o non oltre il termine di pagamento della prima rata;
5)contribuente che, ottenuta la prima dilazione, risulti inadempiente per quelle cartelle successivamente notificate, a meno che, in caso di regolarità dei versamenti della dilazione già
concessa, il contribuente non provveda, in assenza di versamento della nuova cartella, a
presentare una nuova rateazione per tali successivi cartelle, per cui l’agente di riscossione
procederà alla riscossione coattiva del carico del ruolo non ancora rateizzato.
1.9. La dilazione per le imprese in stato di liquidazione
Caso particolare è, infine, l’impresa in stato di liquidazione, in riferimento alla direttiva n. 12/2011
da parte dell’Equitalia.
Infatti anche le imprese in liquidazione possono accedere alla dilazione dei ruoli, sia che si tratti
di dilazioni “ordinarie” che di dilazioni “in proroga”.
Per questi soggetti può configurarsi lo stato di temporanea difficoltà finanziaria ma occorre che,
oltre alla documentazione generalmente richiesta (ad esempio, prospetto con cui vengono
calcolati i consueti indici di liquidità e alfa), l’istante produca una relazione attestante:
›› i motivi che determinano l’impossibilità di far fronte in unica soluzione al debito iscritto a ruolo;
›› la presenza di elementi nell’attivo patrimoniale idonei ad assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori sociali, quindi l’esistenza di mezzi necessari per far fronte al debito iscritto
a ruolo nonché di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità del pagamento;
›› in assenza di dimostrazione dei requisiti di cui al punto precedente, la disponibilità da parte
di terzi a garantire il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria
o ipoteca di primo grado.
Il piano di dilazione non può avere durata maggiore di 24 mesi, a meno che la relazione non
attesti che la complessità delle attività di liquidazione dell’attivo patrimoniale richieda un tempo maggiore.
Nel caso in cui la società venga posta in stato di liquidazione in una fase successiva rispetto
a quando la rateazione è stata concessa, detto evento fa sorgere la necessità di riesaminare
le condizioni originariamente vagliate per la concessione della dilazione e, dunque, il debitore
verrà invitato a produrre, in sostanza, la relazione di cui sopra che attesti la presenza di adeguati elementi nell’attivo.
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1. La rateazione agente di riscossione
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
Ricevuta la relazione, la posizione del contribuente sarà riesaminata e l’esito di ciò potrà essere
una revoca della dilazione concessa e consequenziale ripresa della riscossione coattiva, o la
conferma del precedente piano di dilazione.
Infine, nel caso si debba ricorrere alla dilazione “in proroga” (dilazione ai contribuenti resisi inadempienti limitatamente alle istanze concesse sino al 27 febbraio 2011), essa può essere concessa anche alle imprese in liquidazione ma, come evidenziato in precedenza per le dilazioni
ordinarie, il peggioramento del temporaneo stato di difficoltà finanziaria deve essere vagliato in
maniera peculiare.
Oltre alla documentazione richiesta per le imprese in generale, quelle in stato di liquidazione
dovranno produrre una relazione attestante:
›› i motivi che hanno determinato il mancato pagamento delle rate relative alla precedente rateazione;
›› la permanenza di elementi nell’attivo patrimoniale o la disponibilità di prestazione di garanzie da parte di terzi.
La rateazione “in proroga” potrà essere concessa per un periodo massimo pari allo stesso numero di rate originariamente consentito.
1.10. La compensazione ruoli iscritti per debiti erariali
Con l’art. 28-quater, comma 1 del decreto ministeriale attuativo del d.l. n. 78/2010, pubblicato sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2011, da marzo 2011 i contribuenti che hanno ricevuto cartelle esattoriali hanno la possibilità di far fronte al pagamento delle somme iscritte a
ruolo per imposte erariali con la compensazione nell’ambito del modello F24 (risoluzione n.
18/E/2011 dell’Agenzia delle entrate, indica le modalità di compensare attraverso il modello
F24 Accise).
La compensazione è quel metodo con cui il contribuente estingue un debito tributario o contributivo utilizzando, al posto del denaro, crediti risultanti da dichiarazioni o denunce periodiche. In
questo caso in un’unica soluzione, si estingue il debito erariale, scomputandolo da crediti vantati,
sempre erariali, e conservando o dirottando ad altri pagamenti quella disponibilità liquida rimasta in cassa.
In pratica, dunque, il contribuente ha la possibilità di effettuare il pagamento, anche parziale,
delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante l’esercizio in compensazione dei
crediti relativi alle imposte erariali (dove per imposte erariali si intendono imposte dirette: Irpef,
Ires, Iva, altre imposte indirette con esclusione dei tributi locali (Ici, Tarsu, ecc.) e contributi di
qualsiasi natura (Inps ed Inail) Irap, addizionali comunali e regionali, ritenute a titolo d’acconto
o d’imposta riferite ad una delle imposte appena elencate). Vengono incluse del novero delle
somme compensabili anche gli oneri accessori compresi gli aggi e le spese a favore dell’agente di riscossione.
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Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
1. La rateazione agente di riscossione
Si rammenta, per completezza, che qualora sussistano ruoli scaduti per importi superiori ad
€ 1.500,00, il contribuente, in caso di crediti erariali compensabili, debba, a pena di ingenti sanzioni,
utilizzare questi ultimi per saldare prioritariamente tali ruoli scaduti, prima di usufruirne per altri utilizzi.
La preclusione alla compensazione vale per tutte le cartelle per cui è scaduto il termine di pagamento, a prescindere dalla data di notifica, quindi anche se notificate prima del 1° gennaio
2011 (giorno di emanazione del d.l. n. 78/2010).
Tale preclusione non opera se le somme iscritte a ruolo non sono ancora scadute, sono sospese, o sono regolarmente onorate a seguito di procedimento di accoglimento di rateazione.
Infatti, in caso di mancato pagamento delle rate alla scadenza prevista, se lo stesso riguarda
una sola rata (non la prima, o due rate successive per cui, come predetto, si decade dal beneficio), il piano di dilazione è ancora in essere: quindi solo la rata scaduta dovrà essere conteggiata, per verificare il limite dei 1.500 euro.
È ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e
relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
Di conseguenza, il contribuente ha facoltà di compensare anche parte del debito iscritto a
ruolo e, nel caso in cui sulla stessa cartella vengano richiamati più debiti, decidere quale.
La scelta deve essere espressa attraverso un modulo, che va presentato entro 3 giorni dal
conferimento della delega F24 se il versamento è effettuato tramite banche, Poste ed Entratel,
oppure direttamente allo sportello dell’Equitalia insieme al modello di versamento.
In mancanza di tale preventiva comunicazione, l’agente di riscossione provvederà a imputare
i crediti per la copertura delle rate scadute più remote.
1.11. Le novità del decreto Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv., con mod., in l. n. 106/2011) in
materia di riscossione
La legge di conversione del decreto Sviluppo (d.l. n. 70/2011) cambia le procedure per Equitalia. Introducendo novità a tutela dei contribuenti.
Le modifiche di maggior impatto riguardano:
a)la procedura di iscrizione di ipoteca;
b)le soglie per gli espropri immobiliari;
c)le azioni cautelari;
d)modifiche al calcolo degli interessi di mora;
e)cessazione dell’attività di riscossione di Equitalia a favore dei comuni.
a)La procedura di iscrizione di ipoteca
Prima della conversione in legge del decreto, l’agente di riscossione, decorsi 60 giorni dalla
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1. La rateazione agente di riscossione
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
notifica della cartella di pagamento, poteva procedere all’iscrizione di ipoteca se l’importo a
ruolo superava 8 mila euro. In caso di credito erariale superiore al 5% del valore dell’immobile, era anche possibile l’immediata procedura di espropriazione immobiliare. Per effetto delle
modifiche al decreto sviluppo, a partire dalle iscrizioni di ipoteca effettuate dopo l’entrata in
vigore del decreto convertito in legge, l’apposizione del vincolo deve essere preceduta dalla
notifica di un’intimidazione a pagare le somme dovute entro 30 giorni. L’intimidazione dovrà
contenere l’avvertenza che, in difetto di pagamento, si procederà all’iscrizione di ipoteca. Si
evidenzia che la norma non prevede uguale obbligo con riferimento all’espropriazione immobiliare. Si ritiene tuttavia sottolineare che se la comunicazione preventiva è necessaria per un
atto propedeutico (cioè per l’ipoteca), a maggior ragione questo varrà nei riguardi delle operazioni esecutive vere e proprie. Malgrado l’assenza di una previsione specifica, deve ritenersi
che l’ipoteca apposta senza la preventiva intimidazione sia annullabile su contestazione del
contribuente.
b)Le soglie per gli espropri immobiliari
Per quanto riguarda le soglie per gli espropri immobiliari, si prevede che ogni qualvolta il credito erariale a ruolo è in contestazione e l’immobile del debitore è la sua abitazione principale,
l’ipoteca è ammessa solo se l’importo supera 20 mila euro. In tutti gli altri casi, resta l’attuale
soglia di 8 mila euro.
Questo significa dunque che l’ipoteca sulla prima casa è in relazione all’importo del credito
richiamato a ruolo:
›› se l’importo a ruolo supera 20 mila euro, e l’ipoteca riguarda la prima abitazione, allora l’esproprio immobiliare è ammessa
›› se l’importo a ruolo non supera 20 mila euro, e l’ipoteca riguarda la prima abitazione allora
l’esproprio immobiliare non è ammessa
›› se l’importo a ruolo non supera 8 mila euro,non è ammessa alcun esproprio immobiliare
›› se l’importo a ruolo supera 8 mila euro, e l’ipoteca riguarda altri immobili del debitore ( diversi
dalla prima abitazione), allora l’esproprio immobiliare è ammessa.
La novità emanata con la conversione in legge del decreto trova applicazione, dunque, a partire dalle iscrizioni ipotecarie effettuate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione13 luglio
2011.
È evidente che il credito diventerà definitivo con sentenza passata in giudicato, ovvero dopo
l’inutile decorso del termine per l’impugnazione dell’atto impositivo.
c)Le azioni cautelari
Per quanto riguarda, infine, le azioni cautelari (fermo amministrativo dei veicoli) e azioni esecutive (espropriazione, pignoramento presso terzi), si evidenzia che se la somma a ruolo non
supera 2 mila euro le suddette azioni cautelari e esecutive devono essere precedute dall’invio
di DUE solleciti, il secondo dei quali dopo almeno SEI mesi dal primo. I solleciti sono inviati per
posta ordinaria, ragion per cui difficilmente contestabili validamente dal contribuente per la
mancata spedizione degli stessi.
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
1. La rateazione agente di riscossione
Anche in questo caso, tale novità si applica a partire dalle riscossioni coattive iniziate successivamente alla entrata in vigore della legge di conversione.
Inoltre si segnala che, sempre con la conversione del decreto, la cancellazione del fermo amministrativo, richiesta dal debitore dopo che questi ha estinto la sua obbligazione, debba avvenire senza spese.
d)Modifiche al calcolo degli interessi di mora
A seguito delle tante proteste avanzate dai contribuenti sulle modalità di calcolo degli interessi
di mora sulle somme indicate nella cartella di pagamento, decorsi 60 giorni dalla notifica, il
legislatore è intervenuto disciplinando le nuove modalità di calcolo.
L’art. 7, comma 2-sexies, del d.l. n. 70/2011, infatti, dispone che ai fini del calcolo degli interessi
di mora non si tiene conto delle sanzioni e degli altri interessi indicati nella cartella medesima.
Pertanto, per effetto della modifica apportata dalla norma in esame, decorsi inutilmente i 60
giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie
tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla
data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del
Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Si specifica che le nuove modalità di calcolo si applicano ai ruoli consegnati all’agente di riscossione a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 106/2011(13 luglio 2011).
e)Cessazione dell’attività di riscossione dai Equitalia a favore dei comuni
Per concludere, si rammenta che, a partire da gennaio 2012, l’Equitalia, per la maggior parte
dei comuni italiani, non si occuperà più di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e
riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e patrimoniali degli stessi.
La legge di conversione del decreto Sviluppo (l. n. 106/2011) ha dunque introdotto importanti
novità in tema di ipoteca esattoriale, limitandone l’ambito di operatività e imponendone la
comunicazione preventiva al contribuente. È bene rammentare che Equitalia, decorsi sessanta
giorni dalla notifica della cartella di pagamento o ricevuto “in carico” il credito derivante dai
prossimi accertamenti esecutivi (dal 1° ottobre 2011) (quindi, di norma, a partire dal novantesimo giorno successivo alla notifica dell’accertamento), può iscrivere ipoteca esattoriale sugli
immobili del contribuente. Come regola generale, peraltro preesistente al decreto Sviluppo, l’ipoteca soggiace agli stessi limiti contemplati per l’espropriazione immobiliare in ambito fiscale,
per cui non può essere adottata se il credito per cui si procede non superi complessivamente
gli ottomila euro.
Per effetto della l. n. 106/2011, ora vi è dunque un altro limite. Infatti, se il credito non supera
nel complesso i 20.000 euro, l’ipoteca è inibita se ricorrono, congiuntamente e non alternativamente, le seguenti condizioni:
›› l’immobile costituisce l’abitazione principale del contribuente;
›› il credito su cui l’ipoteca si fonda è contestato o ancora contestabile dinanzi all’autorità
giudiziaria.
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1. La rateazione agente di riscossione
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
L’innovazione è da accogliere con favore, in quanto tutela il contribuente dal subire ipoteche
sulla propria abitazione quando il credito è in contestazione dinanzi all’autorità giudiziaria. Si
può ritenere, anche se servirebbero ulteriori approfondimenti, che i limiti quantitativi appena
delineati possano riferirsi anche a crediti di diversa natura (in altri termini, il limite di 20.000 euro
deve computarsi sommando i ruoli formati da diversi enti, ad esempio Inps e Agenzia delle entrate); pertanto, se il giudice tributario o il giudice del lavoro riducono l’ipoteca, o questa viene
meno in parte per una qualsivoglia ragione, se si scende al di sotto del limite essa dovrà essere
immediatamente revocata.
Gli stessi limiti previsti per l’ipoteca sono previsti per l’espropriazione immobiliare, ovvero per il
pignoramento. Molto importante è anche l’obbligo di comunicazione preventiva dell’ipoteca
a prescindere dall’importo del credito tutelato, in quanto salvaguarda i diritti del contribuente .
Ora, come predetto, l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile “una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza di pagamento delle
somme dovute entro il termine di trenta giorni”, sarà iscritta ipoteca, e tale comunicazione non
può che costituire atto impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie. Insomma, non accadrà
più che il contribuente venga informato dell’ipoteca dopo la sua iscrizione, con conseguente
limitazione della tutela: infatti, l’eventuale ricorso al giudice per l’annullamento della stessa non
può in tal modo inibirne l’adozione, essendo successivo. Talvolta, accadeva addirittura che al
contribuente non venisse inviata alcuna comunicazione e che egli venisse a conoscenza di ciò
nelle more delle trattative per un’eventuale cessione dell’immobile.
Nella scheda di seguito riportata si evidenziano le regole poste PRIMA della manovra e DOPO
la manovra.
Le regole prima
del decreto Sviluppo 70/2011
IPOTECA
decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella
di pagamento, l’agente di riscossione può
iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore per un importo pari al doppio del credito iscritto a ruolo, se l’importo a ruolo supera
8 mila euro
Le regole con la conversione
del decreto Sviluppo in legge 106/2011
prima di procedere all’iscrizione di ipoteca, l’agente di riscossione è obbligato a
notificare una comunicazione preventiva
contenente l’intimidazione a pagare entro 30 giorni con l’avvertenza che, in difetto, si procederà all’iscrizione ipotecaria,
con la soglia di legge di 8 mila euro
la soglia oltre la quale è ammessa l’ipoteca
sale a 20 mila euro:
›› se l’importo a ruolo è in contestazione,
›› se l’immobile da ipotecare è l’abitazione
principale
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Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
AZIONI CAUTELARI
1. La rateazione agente di riscossione
decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella
di pagamento, l’agente di riscossione può
procedere alle azioni cautelari ed esecutive, come ad esempio l’iscrizione del fermo
amministrativo sui veicoli
se l’importo a ruolo non supera 2 mila euro,
le azioni cautelari (fermo amministrativo) ed
esecutive (espropriazione mobiliare, pignoramento presso terzi) devono essere precedute dall’invio per posta prioritaria di due
solleciti di pagamento, dei quali il secondo
non prima di sei mesi dal primo
una volta estinto il debito a ruolo, il debitore
è tenuto a pagare le spese di cancellazione
del fermo
a titolo di cancellazione del fermo, non è
dovuta alcuna spesa
INTERESSI DI MORA
gli interessi si applicano sull’intero debito
iscritto a ruolo, comprensivo di sanzioni ed
interessi
COMUNI
Equitalia effettua la riscossione coattiva
spontanea per oltre 6 mila comuni italiani
gli interessi si calcolano solo sull’importo dovuto a titolo di imposta, senza computare
nel calcolo sanzioni ed interessi
dal 1° gennaio 2012 Equitalia non effettuerà
la riscossione per comuni
1.12. Cenni ai ruoli emessi dall’Inps e richiesta rateazione con Durc
Come accennato precedentemente, la rateazione dei debiti previdenziali Inps iscritti a ruolo, a seguito della circolare n. 106/2010 dell’istituto di previdenza, non prevede più la doppia
procedura Inps o agente di riscossione: infatti proprio per quei ruoli emessi dall’Inps, se prima
dell’emanazione della circolare suddetta, il contribuente poteva presentare domanda di rateazione delle cartelle di pagamento sia presso l’agente della riscossione, sia presso lo stesso
istituto di previdenza, adesso la possibilità di questo doppio binario non sussiste più e, pertanto, il
contribuente può effettuare esclusivamente presso l’agente di riscossione la richiesta di dilazione dei debiti contributivi per cui è stata emessa e notificata la relativa cartella di pagamento.
La circolare n. 106/2010 sancisce che “a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare i contribuenti che intendono regolarizzare in forma dilazionata la propria esposizione debitoria relativa a partite a debito iscritte a ruolo dovranno inoltrare la relativa documentazione esclusivamente all’agente di riscossione che dovrà valutare le condizioni per
l’eventuale accoglimento”.
Inoltre, qualora l’istanza di rateazione richiesta ad Equitalia sia finalizzata, oltre che a regolarizzare i debiti previdenziali pendenti, anche e soprattutto al rilascio del Durc positivo (documento
unico di regolarità contributiva), la stessa necessità pone uno stato di priorità di elaborazione
dell’istanza, rispetto ad altre presentate.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
33
1. La rateazione agente di riscossione
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
In seguito all’accoglimento della rateazione da parte di Equitalia, quindi, il contribuente dovrà produrre all’Inps, per la conclusione dell’attività istruttoria del Durc (documento unico di
regolarità contributiva), una copia del provvedimento di accoglimento della rateazione corredato dal piano di ammortamento. L’acquisizione di tale documento, da parte dell’istituto
di previdenza, che riporta l’elenco delle cartelle di pagamento oggetto dell’istanza nonché
l’importo della rata mensile da pagare, in assenza di ulteriori cause ostative al rilascio del Durc,
consentirà l’emissione dell’attestazione di regolarità. In pratica l’Inps deve ricevere l’assenso
dell’agente della riscossione per il rilascio del documento in questione.
Sempre l’Inps, con la circolare n. 148/2010 ad integrazione della circolare n. 106/2010, ribadisce che, in ogni caso, per il contribuente che risulti debitore nei confronti dello stesso istituto,
quindi soggetto ad emissione di Durc negativo, imponga alle varie sedi Inps, prima di rilasciare
il documento unico di regolarità contributiva, di avvisare preventivamente il contribuente di
tale posizione, a mezzo fax o posta elettronica certificata, invitandolo a regolarizzare la propria
posizione debitoria entro il termine di 15 giorni.
1.13. Cenni sul nuovo sistema di riscossione da ottobre 2011
L’art. 29, comma 1 del d.l. n. 78/2010 ha imposto un nuovo sistema di riscossione. Tale nuova disciplina riguarda tutti gli atti notificati a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d’imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, avente ad oggetto l’attività di liquidazione, controllo ed accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto sia degli
altri tributi curati dall’Agenzia delle entrate.
La necessità di stringere i tempi su tutti i processi di riscossione coattiva delle somme dovute a
seguito delle attività suddette, fanno venir meno la fase di iscrizione a ruolo, per cui l’agente di
riscossione, mantenendo i poteri e le modalità delle disposizioni che disciplinano la riscossione a
mezzo ruolo, ma senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, possono procedere
con l’espropriazione forzata nei confronti del contribuente inadempiente.
In pratica, con il nuovo sistema di riscossione, gli atti notificati diventano esecutivi trascorsi i 60
giorni dalla notifica e, in caso di inadempimento da parte del contribuente, decorsi 30 giorni
dal termine ultimo per effettuare il pagamento, vengono affidati all’agente di riscossione che
può procedere con l’esecuzione forzata, ammettendo inoltre, a seguito delle modifiche apportate dalla manovra correttiva 2011 (d.l. n. 98/2011, conv., con mod., in l. n. 111/2011) e dal
decreto Sviluppo (d.l. n. 70/2011, convertito in l. n. 106/2011), la sospensione dell’esecuzione forzata per 180 giorni, con la riduzione dalla metà ad un terzo delle somme provvisorie da versare
in fase di ricorso da iscrivere a ruolo.
Proprio in materia di rateazione delle somme relative a questi atti da “accertamento esecutivo”, l’Irdcec (Istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti
34
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
1. La rateazione agente di riscossione
contabili) con la circolare n. 22/2011 segnala una situazione penalizzante per il contribuente
dovuta al nuovo sistema rispetto a quello finora utilizzato.
Infatti, se fino agli atti emanati dal 1° novembre 2011 e concernenti anni d’imposta precedenti
al 31 dicembre 2007, il contribuente aveva a disposizione 60 giorni di tempo per effettuare la
richiesta di rateazione senza l’aggiunta di ulteriori aggravi previsti in caso di inadempimenti
oltre la scadenza prevista, con il nuovo sistema di riscossione potrà richiedere la dilazione solo
quando l’atto esecutivo passi nella competenza dell’agente di riscossione e, quindi, trascorsi
i 30 giorni dal termine ultimo per effettuare il pagamento, collocando conseguentemente il
contribuente stesso in una posizione di morosità.
In tale posizione di morosità, l’avviso in oggetto viene maggiorato di oneri aggiuntivi quali interessi di mora, aggi di riscossione che peggiorano la già difficile situazione in cui grava il contribuente, per cui si accinge ad avvicinarsi allo strumento di dilazione, cioè la temporanea
situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere in un’unica soluzione.
1.14. Scheda sintesi
Scheda n . 1
Tipologia contribuente
Tutti
Tutti,
aventi in corso istanza di
dilazione già concesse e
regolarmente versate
Soglia debito fino a € 5.000,00
Requisiti prima istanza
È sufficiente la semplice richiesta
motivata
Requisiti istanza successiva
›› Copia pagamento dell’ultima
rata scaduta del procedimento
concesso ed in corso
›› facoltà di indicare sulla nuova
istanza il giorno di scadenza
delle rate della nuova rateazione
Numero rate
ƒƒ Fino a 2.000 euro: max 18
ƒƒ da 2.001 A 3.500 euro: max 24
ƒƒ da 3.501 A 5.000 euro: max 36
Numero rate
Il numero delle rate è correlato
al debito complessivo delle due
istanze (dato da nuovo debito
da rateizzare e residuo debito
non ancora scaduto derivante
dalla rateazione già concessa),
scegliendo di:
›› richiedere la stessa applicazione
per debiti di importo fino a €
5.000,00, Per cui, il numero delle
rate per il nuovo debito, non terrà conto del debito precedentemente concesso in dilazione
›› può richiedere che il beneficio
sia concesso secondo le modalità previste per i debiti di
importo superiore a € 5.000,00
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
35
1. La rateazione agente di riscossione
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
Scheda n . 1
Soglia debito fino a € 5.000,00
Tipologia contribuente
Requisiti prima istanza
Tutti,
Requisiti istanza proroga alla
aventi in corso istanza di dilazione prima accettata
già concesse fino alla data del
27 febbraio 2011 e mancato
pagamento della prima rata o di
due delle rate successive
›› È sufficiente la nuova semplice
richiesta motivata indicando la
situazione peggiorativa
Numero rate
Numero rate
Viene concesso un nuovo
numero di rate fino ad un max
di 36
›› è soggetta all’applicazione in
automatico dell’aggio nella
sua misura massima, aggiungendo al debito oggetto della
proroga anche gli eventuali
interessi di mora che sono maturati nel frattempo
Requisiti istanza proroga alla
Numero rate
TUTTI,
avente in corso istanza di dilazione prima accettata
già concesse fino alla data del
28 dicembre 2011 (decreto Salva
Italia) e in stato di Regolarità della
posizione (non decaduta)
›› Comprovato peggioramento ›› Viene concesso un Nuovo nudella situazione finanziaria
mero di rate fino ad un max di
›› (non sia intervenuta decaden36
za)
›› rate variabili crescenti per ciascun anno
può essere chiesta una sola volta
TUTTI,
Requisiti istanza proroga alla
Numero rate
avente in corso istanza di dilazione prima accettata ma decaduta
già concesse fino alla data del
28 dicembre 2011 (decreto Salva
Italia) in stato di irregolarità della
posizione (decaduta)
Può chiedere una proroga
›› Viene concesso un Nuovo nuulteriore della rateazione di
mero di rate fino ad un max di
carattere eccezionale:
36
›› non abbiano già fatto ricorso al ›› no rate variabili crescenti per
rientro in proroga mediante lo
ciascun anno
strumento del d.l. n. 225/2010
›› comprovato peggioramento
della situazione finanziaria
36
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
Soglia debito Oltre € 5.000,00
Primo gruppo
Tipologia contribuente
Requisiti prima istanza
Primo gruppo
Deve essere utilizzato l’isee del
›› persone fisiche
nucleo familiare del debitore;
›› imprenditori
›› il risultato dell’isee è suddiviso
›› individuali in regime di
in classi di ampiezza di € 5.000
›› contabilità semplificata
Ciascuna
›› soggetti che si avvalgono del ›› per ciascuna classe viene
individuata una soglia di acregime dei minimi e di quello
cesso: solo oltre tale valore
›› delle nuove iniziative produtsi può accedere alla rateative
zione
Primo gruppo
avente in corso istanza di
Requisiti istanza successiva
dilazione già concesse e
regolarmente versate
›› La verifica per la sussistenza
della “temporanea situazione
di obiettiva difficoltà” è effettuata considerando il debito
complessivo
›› se la nuova istanza di rateazione è presentata entro 12
mesi dalla data di rilascio della
certificazione isee utilizzata ai
fini della precedente istanza, il
contribuente non è tenuto ad
allegare alla richiesta una nuova certificazione.
›› se sono subentrati elementi
peggiorativi delle condizioni
economiche del nucleo familiare, il contribuente ha facoltà di presentare una nuova
certificazione per avvalorare
la condizione di difficoltà economica
Primo gruppo
avente in corso istanza di dilazione
già concesse fino alla data del
Requisiti istanza proroga alla
27 febbraio 2011 e mancato
prima accettata
pagamento della prima rata o, di
due delle rate successive
1. La rateazione agente di riscossione
Scheda n. 2
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Numero rate
In numero variabile fino a un
Massimo di 72 e con un importo
minimo di 100 euro.
Il numero delle rate è
determinato dividendo il debito
da rateizzare per l’importo della
“rata indicativa”
Numero rate
Il numero delle rate è determinato
sul debito complessivo (dato
da nuovo debito da rateizzare
e residuo debito non ancora
scaduto derivante dalla
rateazione già concessa)
›› il numero di rate in cui ripartire
il nuovo debito è determinato
dividendo il debito complessivo per l’importo della cosiddetta “rata indicativa” relativo
alla classe di isee di appartenenza del contribuente
›› l’importo della rata relativa al
nuovo debito oggetto di rateazione è determinato dividendo l’importo del nuovo debito
per il numero di rate
Numero rate
37
1. La rateazione agente di riscossione
Scheda n. 2
Tipologia contribuente
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
Soglia debito Oltre € 5.000,00
Primo gruppo
Requisiti prima istanza
Numero rate
›› Presentare un nuovo modello Viene concesso un nuovo
isee (indicatore della situanumero di rate fino ad un max
zione equivalente del nucleo
di 72
familiare del debitore) che
evidenzi il peggioramento
rispetto alla dichiarazione presentata per l’avvio dell’istanza
di dilazione
›› è soggetta all’applicazione in
automatico dell’aggio nella sua
misura massima, aggiungendo
al debito oggetto della proroga
anche gli eventuali interessi di
mora che sono maturati nel
frattempo
Primo gruppo
avente in corso istanza di dilazione
già concesse fino alla data del
Requisiti istanza proroga alla
28 dicembre 2011 (decreto Salva prima accettata
Italia) e in stato di Regolarità della
posizione (non decaduta)
- Comprovato peggioramento
della situazione finanziaria
- (non sia intervenuta
decadenza)
può essere chiesta una sola volta
Primo gruppo
avente in corso istanza di dilazione
già concesse fino alla data del
Requisiti istanza proroga alla
28 dicembre 2011 (decreto Salva prima accettata ma decaduta
Italia) in stato di irregolarità della
posizione (decaduta)
Può chiedere una proroga
ulteriore della rateazione di
carattere eccezionale:
- non abbiano già fatto ricorso
al rientro in proroga mediante
lo strumento del d.l. n.
225/2010
- comprovato peggioramento
della situazione finanziaria
38
Numero rate
- Viene concesso un Nuovo
numero di rate fino ad un max
di 72
- rate variabili crescenti per
ciascun anno
Numero rate
- Viene concesso un Nuovo
numero di rate fino ad un max
di 72
- no rate variabili crescenti per
ciascun anno
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
Scheda n. 3
››
››
››
››
Tipologia contribuente
Secondo gruppo
società di capitali
società cooperative
mutue assicuratrici
consorzi con attività esterna
Secondo gruppo
avente in corso istanza di
dilazione già concesse e
regolarmente versate
Secondo gruppo
avente in corso istanza di
dilazione già concesse fino alla
data del 27 febbraio 2011 e
mancato pagamento della prima
rata o di due delle rate successive
Soglia debito Oltre € 5.000,00
Secondo gruppo
Requisiti prima istanza
È necessario avere:
›› l’indice di liquidità < ad 1
›› l’indice alfa = o > a 3
Requisiti istanza successiva
1. La rateazione agente di riscossione
Numero rate
Il numero di rate concedibile è
subordinato al valore dell’indice alfa:
ƒƒ da 3 a 3,5: max 12 rate
ƒƒ da 3,6 a 4: max 18 rate
ƒƒ da 4,1 a 6: max 36 rate
ƒƒ da 6,1 a 8: max 48 rate
ƒƒ da 8,1 a 10: max 60 rate
ƒƒ oltre 10: max 72 rate
Numero rate
›› Se la nuova istanza di rateazione è presentata entro 6
mesi dalla data di riferimento
della documentazione economico-patrimoniale presentata
ai fini della prima istanza, il
contribuente non è tenuto ad
allegare alla nuova richiesta la
documentazione prodotta in
fase di prima istanza
›› è fatta salva, comunque, la
possibilità per il contribuente di
presentare una nuova e completa documentazione aggiornata qualora siano subentrati
elementi peggiorativi delle condizioni verificatisi nel semestre
per avvalorare la condizione di
difficoltà finanziaria
Requisiti istanza proroga alla
prima accettata
Il numero di rate concedibile è
subordinato sempre al valore
dell’indice alfa, ma determinato
sul debito complessivo (dato
da nuovo debito da rateizzare
e residuo debito non ancora
scaduto derivante dalla
rateazione già concessa)
›› La proroga è subordinata ad
una presentazione di una nuova analisi degli indici di liquidità
e alfa che misurino e quindi
attestino un aggravamento
della difficoltà economica in cui
versa il contribuente
Viene calcolato un nuovo indice
di liquidità rispetto a quello
presentato in fase di primo avvio
a cui è correlato l’indice alfa,
strumento utilizzato per calcolare il
numero di rate concedibili.
Viene concesso un nuovo numero
di rate fino ad un max di 72
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Numero rate
39
1. La rateazione agente di riscossione
Scheda n. 3
Tipologia contribuente
Secondo gruppo
avente in corso istanza di
dilazione già concesse fino
alla data del 28 dicembre 2011
Decreto Salva Italia e in stato di
Regolarità della posizione (non
decaduta)
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
Soglia debito Oltre € 5.000,00
Secondo gruppo
Requisiti prima istanza
Numero rate
›› è soggetta all’applicazione in
automatico dell’aggio nella sua
misura massima, aggiungendo
al debito oggetto della proroga
anche gli eventuali interessi di
mora che sono maturati nel
frattempo
Requisiti istanza proroga alla
Numero rate
prima accettata
›› Comprovato peggioramento
della situazione finanziaria
›› (non sia intervenuta decadenza)
›› Viene concesso un Nuovo
numero di rate fino ad un max
di 72
›› rate variabili crescenti per ciascun anno
può essere chiesta una sola volta
Requisiti istanza proroga alla
Numero rate
Secondo gruppo
avente in corso istanza di dilazione prima accettata ma decaduta
già concesse fino alla data del
28 dicembre 2011 (decreto Salva
Italia) in stato di irregolarità della
posizione (decaduta)
Può chiedere una proroga
›› Viene concesso un Nuovo
ulteriore della rateazione di
numero di rate fino ad un
carattere eccezionale:
max di 72
›› non abbiano già fatto ricorso ›› no rate variabili crescenti per
al rientro in proroga medianciascun anno
te lo strumento del d.l. n.
225/2010
›› comprovato peggioramento
della situazione finanziaria
40
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
Soglia debito Oltre € 5.000,00
Terzo gruppo
Tipologia contribuente
Requisiti prima istanza
Terzo gruppo
È necessario avere con modalità
imprenditori individuali in con- di calcolo semplificata, in forma
tabilità ordinaria
aggregata:
società di persone
›› l’indice di liquidità < a 1;
associazioni riconosciute e non ›› l’indice alfa = o > a 3
fondazioni non bancarie
Per debiti richiesti superiori a
comitati
€ 25.000,00 I dati devono essere
enti ecclesiastici
comunicati da un soggetto
consorzi per il coordinamenappartenente ad una delle
to della produzione e degli
seguenti categorie:
scambi
›› avvocati, soggetti iscritti nella
sezione “a – commercialisti”
dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (dottori commercialisti e
ragionieri commercialisti), a
condizione che siano iscritti nel
registro dei revisori contabili
›› studi professionali associati
o società tra professionisti, a
condizione che i soci o gli associati siano avvocati, soggetti
iscritti nella sezione “a – commercialisti” dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili e siano iscritti nel registro dei revisori contabili
›› revisori contabili
›› consulenti del lavoro
Terzo gruppo
Requisiti istanza successiva
Avente in corso istanza di
dilazione già concesse e
regolarmente versate
›› Se la nuova istanza di rateazione è presentata entro 6
mesi dalla data di riferimento
della documentazione economico-patrimoniale presentata
ai fini della prima istanza, il
contribuente non è tenuto ad
allegare alla nuova richiesta la
documentazione prodotta in
fase di prima istanza
1. La rateazione agente di riscossione
Scheda n. 4
››
››
››
››
››
››
››
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Numero rate
Il numero di rate concedibile è
subordinato al valore dell’indice
alfa:
ƒƒ da 3 a 3,5: max 12 rate
ƒƒ da 3,6 a 4: max 18 rate
ƒƒ da 4,1 a 6: max 36 rate
ƒƒ da 6,1 a 8: max 48 rate
ƒƒ da 8,1 a 10: max 60 rate
ƒƒ oltre 10: max 72 rate
Numero rate
Il numero di rate concedibile è
subordinato sempre al valore
dell’indice alfa, ma determinato
sul debito complessivo (dato
da nuovo debito da rateizzare
e residuo debito non ancora
scaduto derivante dalla
rateazione già concessa)
41
1. La rateazione agente di riscossione
Scheda n. 4
Tipologia contribuente
Terzo gruppo
Avente in corso istanza di
dilazione già concesse fino
alla data del 27 febbraio 2011
e mancato pagamento della
prima rata o di due delle rate
successive
Terzo gruppo
avente in corso istanza di
dilazione già concesse fino
alla data del 28 dicembre 2011
(decreto Salva Italia) e in stato di
Regolarità della posizione (non
decaduta)
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
Soglia debito Oltre € 5.000,00
Terzo gruppo
Requisiti prima istanza
›› è fatta salva, comunque, la
possibilità per il contribuente di
presentare una nuova e completa documentazione aggiornata qualora siano subentrati
elementi peggiorativi delle
condizioni verificatisi nel semestre per avvalorare la condizione di difficoltà finanziaria
Numero rate
Requisiti istanza proroga alla
prima accettata
Numero rate
›› La proroga è subordinata alla
presentazione di una nuova
analisi degli indici di liquidità e
alfa, calcolati in maniera semplificata ed aggregata, che
misurino e quindi attestino un
aggravamento della difficoltà
economica in cui versa il contribuente
›› è soggetta all’applicazione in
automatico dell’aggio nella
sua misura massima, aggiungendo al debito oggetto della
proroga anche gli eventuali
interessi di mora che sono maturati nel frattempo
Requisiti istanza proroga alla
prima accettata
Viene calcolato un nuovo indice
di liquidità rispetto a quello
presentato in fase di primo avvio
a cui è correlato l’indice alfa,
strumento utilizzato per calcolare
il numero di rate concedibili.
Viene concesso un nuovo
numero di rate fino ad un max
di 72
›› Comprovato peggioramento
della situazione finanziaria
›› (non sia intervenuta decadenza)
Numero rate
›› Viene concesso un Nuovo
numero di rate fino ad un max
di 72
›› rate variabili crescenti per ciascun anno
può essere chiesta una sola volta
42
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
Soglia debito Oltre € 5.000,00
Terzo gruppo
Tipologia contribuente
Requisiti prima istanza
Requisiti istanza proroga alla
Terzo gruppo
avente in corso istanza di dilazione prima accettata ma decaduta
già concesse fino alla data del
28 dicembre 2011 (decreto Salva
Italia) in stato di irregolarità della
posizione (decaduta)
1. La rateazione agente di riscossione
Scheda n. 4
Può chiedere una proroga
ulteriore della rateazione di
carattere eccezionale:
›› non abbiano già fatto ricorso
al rientro in proroga mediante lo strumento del d.l. n.
225/2010
›› comprovato peggioramento
della situazione finanziaria
Numero rate
Numero rate
›› Viene concesso un Nuovo
numero di rate fino ad un max
di 72
›› no rate variabili crescenti per
ciascun anno
1.15. Modulistica e servizio Equitalia on line
Allo scopo di venire incontro alle esigenze dei contribuenti, Equitalia concede la possibilità di
visionare e verificare la propria posizione debitoria con l’ente, attraverso servizi ed applicazioni
disponibili sul sito ufficiale.
Attraverso il sito internet di Equitalia (www.gruppoequitalia.it), i contribuenti possono infatti entrare negli archivi di Equitalia per conoscere online i dettagli dei propri debiti, possono approfondire i singoli tributi da pagare, visionare l’importo degli interessi e delle altre spese e verificare la presenza di eventuali provvedimenti di annullamento o sospensione emessi dall’ente
creditore.
In pratica il servizio “Estratto conto on line” permette di visionare un quadro completo delle
cartelle e, inserendo i dati necessari, valutarne l’eventuale richiesta di rateazione attraverso
l’acquisizione di quegli elementi per cui la rateazione può essere o meno concessa, il numero
di rate ottenibili e il loro importo in caso di esito positivo; od anche di verificare quali possano
essere chiuse attraverso l’esercizio della compensazione con il modello F24; od anche controllare il piano di dilazione in corso con le relative rate.
Inoltre, si segnala che dal 27 luglio 2011 i contribuenti di tutta Italia (esclusa la Sicilia) possono
pagare il proprio debito con Equitalia anche on line, senza doversi per forza recare allo sportello, in banca o in posta. Il servizio dell’estratto conto online di Equitalia si arricchisce di una nuova
funzionalità: il pagamento on line tramite RAV, la serie numerica che si trova prestampata sui
bollettini inviati dalla società. Si ricorda che il RAV (Ruoli mediante avviso) è un tipo di bollettino utilizzato sia per la riscossione da ruolo coattiva (le cartelle di pagamento in caso di tributi,
contributi e tasse non pagati) sia per quella spontanea (ICI, TARSU, Ordini professionali ecc.). Il
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
43
1. La rateazione agente di riscossione
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
bollettino, inviato per posta da Equitalia, deve essere pagato entro una determinata scadenza. Oltre tale data, adesso i contribuenti possono collegarsi al sito (http://www.gruppoequitalia.
it/equitalia/opencms/it/) e cliccare sul servizio “Consulta l’Estratto conto” all’interno del box
“Servizi online”, presente nella home page. Dopo aver inserito i propri dati, sarà quindi possibile generare un nuovo codice RAV che potrà essere utilizzato, entro la giornata, per pagare
attraverso la rete bancaria e dei tabaccai, oppure tramite il proprio servizio di home banking.
Per ciò che concerne la dilazione, sempre sul sito internet, nella sezione rateazione, oltre alla
possibilità di visionare le direttive concernenti la rateazione argomentata finora, nonché una
sorta di calcolatore per verificare cosa e come richiedere nella dilazione, è possibile consultare
e scaricare l’elenco degli enti che continuano a esercitare in proprio la facoltà di emettere
provvedimenti di rateazione, estrarre diversi modelli in base alle esigenze e alla tipologia del
contribuente. Si elencano di seguito i modelli disponibili:
N. 7 modelli per la richiesta di prima rateazione
1) Modello di istanza di rateazione per debiti di importo fino a € 5.000,00;
2) Modello di istanza di rateazione per debiti di importo superiore ad € 5.000,00 (per persone
fisiche “non imprenditori”);
3) Modello di istanza di rateazione per debiti di importo superiore ad € 5.000,00 (per imprenditori individuali in regimi fiscali semplificati);
4) Modello di istanza di rateazione per debiti di importo superiore a € 5.000,00 (per società di capitali
e assimilati) correlato di: prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice alfa;
5) Modello di istanza di rateazione per debiti di importo compreso tra € 5.001,00 e € 25.000,00
(per società di persone e assimilati) correlato di: prospetto per la determinazione dell’indice
di liquidità e dell’indice alfa in forma semplificata ed aggregata;
6) Modello di istanza di rateazione per debiti di importo superiore a € 25.000,00 (per società di
persone e assimilati) correlato di: prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e
dell’indice alfa in forma semplificata ed aggregata; comunicazione del valore dell’indice
di liquidità e dell’indice alfa;
7) Modello di istanza di rateazione per debiti di importo superiore a € 5.000,00 (per fondazioni
liriche) correlato di: prospetto di determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice alfa.
N. 12 modelli per la richiesta di rateazione successiva alla prima
1) Modello di istanza rateazione successiva a precedente rateazione per importi fino a 5 mila
euro - accesso semplificato;
2) Modello di istanza rateazione successiva a precedente rateazione per importi fino a 5 mila
euro - accesso ordinario per persone fisiche;
3) Modello di istanza rateazione successiva a precedente rateazione per importi fino a 5 mila
euro - accesso ordinario per titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
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Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
1. La rateazione agente di riscossione
4) Modello di istanza rateazione successiva a precedente rateazione per importi fino a 5 mila
euro - accesso ordinario per società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici e
consorzi con attività esterna;
5) Modello di istanza rateazione successiva a precedente rateazione per importi fino a 5 mila
euro - accesso ordinario per associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, fondazioni non bancarie (ad eccezione delle fondazioni liriche), comitati, enti ecclesiastici, consorzi
per il coordinamento della produzione e degli scambi, società di persone in contabilità ordinaria, società di persone in contabilità semplificata, ditte individuali in contabilità ordinaria;
6) Modello di istanza rateazione successiva a precedente rateazione per importi fino a 5 mila
euro - accesso ordinario per fondazioni liriche;
7) Modello di istanza rateazione successiva a precedente rateazione per importo superiore a
5 mila euro per persone fisiche;
8) Modello di istanza rateazione successiva a precedente rateazione per importo superiore a
5 mila euro per titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
9) Modello di istanza rateazione successiva a precedente rateazione per importo superiore a 5 mila
euro per società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici e consorzi con attività esterna;
10) Modello di istanza rateazione successiva a precedente rateazione per importo da euro 5.001
fino a 25 mila per associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, fondazioni non
bancarie (ad eccezione delle fondazioni liriche), comitati, enti ecclesiastici, consorzi per il
coordinamento della produzione e degli scambi, società di persone in contabilità ordinaria,
società di persone in contabilità semplificata, ditte individuali in contabilità ordinaria;
11)Modello di istanza rateazione successiva a precedente rateazione per importo superiore
a euro 25 mila per associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, fondazioni non
bancarie (ad eccezione delle fondazioni liriche), comitati, enti ecclesiastici, consorzi per il
coordinamento della produzione e degli scambi, società di persone in contabilità ordinaria, società di persone in contabilità semplificata, ditte individuali in contabilità ordinaria;
12)Modello di istanza rateazione successiva a precedente rateazione per importo superiore
ad euro 5 mila per fondazioni liriche.
N. 7 modelli per proroga rateazione di istanze già accolte entro il 27 febbraio 2011
1) Modello di istanza di rateazione in proroga per importi fino a € 5.000,00;
2) Modello di istanza di rateazione in proroga – persone fisiche – per importi superiori a €
5.000,00;
3) Modello di istanza di rateazione in proroga – titolari di ditte individuali in regime fiscali semplificati – per importi superiori a € 5.000,00;
4) Modello di istanza di rateazione in proroga – società, ditte, consorzi – per importi superiori a
€ 5.000,00;
5) Modello di istanza di rateazione in proroga per fondazioni liriche per importi superiori a
€ 5.000,00;
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
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1. La rateazione agente di riscossione
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
6) Modello di istanza di rateazione in proroga – associazioni più altri – per importi tra € 5.001,00
e € 25.000,00;
7) Modello di istanza di rateazione in proroga – associazioni più altri – per importi superiori a
€ 25.000,00.
1.16. Riferimenti normative, circolari, risoluzioni, sentenze e sitografia
Si vedano le seguenti fonti normative (www.gruppoequitalia.it):
›› art. 19, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
›› art. 2, comma 20, d.l. n. 225/2010, conv., con mod., in l. 26 febbraio 2011, n. 10;
›› art. 29, comma 1, d.l. n. 78/2010;
›› art. 28-quater, d.l. n. 78/2010;
›› art. 44, comma 1, r.d. n. 267/1942;
›› art. 48-bis, d.P.R. n. 602/1973;
›› d.l. n. 70/2011, conv. in l. n. 106/2011 (decreto Sviluppo);
›› d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011 (Manovra correttiva);
›› d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011 (decreto Salva Italia).
Si vedano le seguenti direttive Equitalia:
›› DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, prot. n. 2008/2070;
›› DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008, prot. n. 2008/3597;
›› DSR/NC/2008/025 del 1° luglio 2008, prot. n. 2008/5083;
›› DSR/NC/2008/036 del 6 ottobre 2008, prot. n. 2008/7937;
›› DSR/NC/2009/002 del 14 gennaio 2009, prot. n. 2009/274;
›› DSR/RC/2009/006 del 15 giugno 2009, prot. n. 2009/6337;
›› DSR/MR/2009/003 dell’8 luglio 2009, prot. n. 2009/5480;
›› DSR/GMR/2011/12 del 15 aprile 2011, prot. n. 2011/4313.
Si vedano le seguenti circolari Inps:
›› circolare 3 agosto 2010, n. 106;
›› circolare 24 novembre 2010, n. 148.
Si veda la seguente circolare Irdcec:
›› circolare 7 marzo 2011, n. 22/IR.
Si veda la seguente risoluzione Agenzia delle entrate:
›› risoluzione 21 febbraio 2011, n. 18/E.
Si vedano le seguenti sentenze:
›› Cassazione, sezioni unite, 30 marzo 2010, n. 7612;
›› Cassazione, sezioni unite, 14 marzo 2011, n. 5928;
›› Commissione tributaria provinciale di Milano, 12 aprile 2011, n. 152.
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
2. La rateazione dei debiti contributivi Inps
2. La rateazione dei debiti contributivi Inps
La dilazione dei debiti contributivi e fiscali, che negli ultimi anni era già diventata uno strumento
utilizzato in modo sempre più frequente dai datori di lavoro (e in generale dai contribuenti), ha
fatto segnare un rilevante aumento delle domande nel corso degli ultimi mesi. La crisi economica ha indotto molte aziende ad adottare la rateazione dei pagamenti, in special modo dei
contributi previdenziali, per resistere nel mercato, se non addirittura per consentire la sopravvivenza delle proprie attività. Si tenga presente che la presentazione di un’istanza di dilazione
riconosce altresì al datore di lavoro di ottenere il rilascio del Durc (Documento unico di regolarità contributiva), documento ormai necessario per godere di una serie di benefici, tra cui, in via
esemplificativa, quelli contributivi e normativi.
Il decreto ministeriale 24 ottobre 2007 che ha apportato modifiche alla disciplina del Durc rendendolo sempre più un documento indispensabile per la vita delle aziende, ha infatti previsto che in
caso di debiti contributivi oggetto di dilazione è possibile chiedere e ottenere il rilascio del Durc.
La materia della dilazione in campo previdenziale è stata, nel corso degli ultimi anni, oggetto
di continui interventi legislativi ed amministrativi, volti ad introdurre regole sempre meno rigide,
al fine di permettere un ricorso più agevole a tali strumenti.
Le principali novità derivanti da queste modifiche legislative riguardano:
›› la possibilità di chiedere la dilazione per debiti iscritti a ruolo, anche per debiti previdenziali
e assicurativi, direttamente all’agente di riscossione, mentre in passato la domanda doveva
essere sempre e comunque presentata all’ente impositore;
›› la possibilità di chiedere fino a 72 rate.
Alla luce di queste novità, la competenza per crediti iscritti a ruolo è passata ad Equitalia, mentre resta di competenza dei vari enti impositori la gestione dei crediti in fase amministrativa.
2.1. L’istanza di rateazione in fase amministrativa richiesta all’Inps
L’istanza di rateazione da proporre all’ente impositore, Inps, riguarda i crediti in fase amministrativa del contribuente nella persona di azienda, o di azienda con dipendenti.
Fermo restando che la dilazione non può essere richiesta per un singolo debito ma occorre
considerare l’intera posizione dell’assicurato, dovrà avere ad oggetto:
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2. La rateazione dei debiti contributivi Inps
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
›› i crediti denunciati dal contribuente accertati dall’istituto per i quali non risulti effettuato il
versamento alle scadenze di legge;
›› quelli richiesti al contribuente con avviso bonario;
›› somme in fase legale non oggetto di iscrizione a ruolo;
›› crediti affidati per il recupero agli agenti della riscossione per i quali non sia avvenuta la notifica della cartella di pagamento al contribuente.
Il piano di ammortamento del debito ancora in fase amministrativa è determinato sulla base
delle partite a debito risultanti dal fascicolo elettronico presente negli archivi dell’Inps.
All’atto della presentazione della domanda di rateazione, il richiedente deve sottoscrivere l’estratto contributivo relativo ai crediti oggetto di dilazione, nel quale saranno specificate le partite debitorie e gli eventuali versamenti.
L’estratto contributivo non sarà più suscettibile di modifica e sarà posto a base del piano di
ammortamento, la cui sottoscrizione dovrà avvenire entro 10 giorni dalla delibera di accoglimento.
Se il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione a più gestioni previdenziali
(dipendenti, autonomi, gestione separata), dovrà provvedere a presentare un’istanza per ciascuna partita contributiva, secondo la rispettiva competenza.
Per conservare il beneficio della rateazione, occorre non solo rispettare le scadenze delle rate
indicate nel piano di ammortamento ma, altresì, il regolare versamento della contribuzione
corrente; il venir meno di una delle condizioni o di entrambe fa decadere la rateazione e
comporta il mancato rilascio di eventuali Durc richiesti dall’azienda, nonché la perdita delle
agevolazioni contributive, i cui requisiti sono verificati con il cosiddetto “Durc interno”. In questa
situazione la possibilità di richiedere una nuova dilazione per lo stesso debito è condizionata
alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
Ciò implica che l’esposizione debitoria non si deve essere determinata durante il periodo di durata di una precedente dilazione; in caso contrario una nuova rateazione può essere richiesta
dietro presentazione di garanzia fideiussoria o assicurativa a saldo della precedente.
La dilazione potrà essere concessa per un massimo di 24 rate, con possibilità di prolungamento
sino a 36 rate, autorizzato in questo caso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In particolari casi, il Ministero del lavoro e Ministero dell’economia possono concedere, previa
emanazione di un decreto, una dilazione fino a 60 mensilità.
2.2. La circolare n. 106/2010: la nuova rateazione
La circolare n. 106 emanata dall’Inps in data 3 agosto 2010 fornisce importanti chiarimenti in
merito ai versamenti dovuti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, esaminando le
modifiche apportate da:
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
2. La rateazione dei debiti contributivi Inps
›› determinazione n. 250 del 18 dicembre 2009;
›› determinazione n. 106 del 7 maggio 2010
riguardanti il procedimento di gestione delle dilazioni descritto nella delibera del Consiglio di
amministrazione n. 288 dell’11 aprile 1995 “Testo unico sulla rateazione”.
La delibera n. 288 del 1995 prevedeva che il contribuente, all’atto di presentazione della domanda di rateazione, dovesse versare:
›› in caso di aziende con dipendenti: le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti “e poste a carico dei lavoratori dipendenti”;
›› in attesa della concessione della dilazione, un acconto pari alla rata proposta e comunque non inferiore a 1/12 del debito dei contributi, o per sole sanzioni, riconosciuto nei confronti dell’istituto.
La determinazione n. 250 del 18 dicembre 2009 elimina le predette condizioni.
La determinazione del 7 maggio 2010, n. 106, incidendo sempre sulla precedente deliberazione del 1995, ha stabilito che: “il pagamento della prima delle rate accordate dovrà avvenire
prima o contestualmente alla data di sottoscrizione, per accettazione, del piano di ammortamento”.
Per ottenere la rateazione, il contribuente dovrà presentare apposita istanza, la quale potrà
avere ad oggetto, ad esempio:
›› i crediti accertati dall’istituto per i quali non risultano osservate le scadenze nei termini di
legge,
›› gli avvisi bonari,
›› i crediti in fase legale non iscritti a ruolo e quelli affidati per il recupero agli agenti della riscossione per i quali non sia ancora stata notificata la cartella.
Si evidenzia che possono essere oggetto di rateazione anche i nuovi avvisi di addebito (per
approfondimenti, si veda par. 2.4.).
La dilazione potrà essere concessa per un massimo di 24 rate, con possibilità di prolungamento
sino a 36 rate, autorizzato in questo caso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
A seguito di tali determinazioni l’Inps emana la circolare n. 106 del 3 agosto 2010 riportando
quattro novità fondamentali a modifica di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione
ed a conferma dell’intervento della determinazione 250:
- la prima novità consiste nella possibilità, per il datore di lavoro, di versare a rate, oltre al proprio
debito (cioè il contributo a suo carico), anche le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulla retribuzione dei lavoratori. Si tratta del superamento di una condizione che, prima di
questa modifica, non permetteva l’accesso alla definizione rateale della posizione debitoria.
Tuttavia, precisa l’Inps, la possibilità di rateazione delle ritenute previdenziali ed assistenziali
operate dal datore di lavoro non comporta il venir meno dell’obbligo, in capo all’istituto, di
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
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2. La rateazione dei debiti contributivi Inps
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
inoltrare la comunicazione di reato all’autorità giudiziaria, prevedendo comunque una causa
di non punibilità qualora le somme vengano versate entro 3 mesi dalla data di contestazione o
di notifica dell’avvenuto accertamento della violazione;
- la seconda novità consiste nell’abolizione dell’obbligo di versare, all’atto di presentazione
della domanda di dilazione, una parte dell’intero debito (1/12). Questo per agevolare il contribuente e rendere più snella la procedura in quanto verrà rilasciato un solo piano di ammortamento definitivo in tempo reale con la conseguente eliminazione di quello provvisorio.
In pratica, dunque, il contribuente (se datore di lavoro), ai fini della definizione di un’istanza di
pagamento dilazionato dei contributi, ha facoltà di non provvedere al pagamento, in un’unica soluzione, della quota di contribuzione a carico dei lavoratori mentre, in via generale, per
tutte le gestioni previdenziali è escluso l’obbligo del versamento dell’1/12 del dovuto al momento della presentazione della domanda di dilazione;
- la terza novità, correlata alla seconda predetta, è la consequenziale modifica delle scadenze
dei pagamenti; infatti, con tale modifica, la prima rata deve essere versata prima o contestualmente all’accettazione del piano di ammortamento, che deve avvenire entro 10 giorni dalla
delibera di accoglimento;
- la quarta novità riguarda i debiti iscritti a ruolo e notificati, per i quali unico ente competente
diventa l’agente di riscossione.
L’Inps, al riguardo, chiarisce che, a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare, solo
Equitalia è competente per la dilazione delle somme che, e come prevede l’art. 19 del d.P.R. n.
602/1973, può essere concessa sino ad un massimo di 72 rate mensili.
In precedenza, il sistema era caratterizzato da un doppio binario, posto che il contribuente,
raggiunto da una cartella di pagamento contenente crediti Inps, poteva rivolgersi sia a Equitalia sia all’istituto stesso, ottenendo, però, una dilazione massima di 60 rate mensili.
2.3. La circolare n. 148/2010
Come summenzionato, la rateazione dei debiti previdenziali Inps iscritti a ruolo, a seguito della
circolare n. 106/2010 dell’istituto di previdenza, non prevede più la doppia procedura di presentazione sia all’Inps che all’agente di riscossione, ma impone al contribuente di effettuare
esclusivamente presso l’agente di riscossione la richiesta di dilazione dei debiti contributivi per
cui è stata emessa e notificata la relativa cartella di pagamento.
La circolare n. 106/2010 sancisce che “a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare i contribuenti che intendono regolarizzare in forma dilazionata la propria esposizione debitoria relativa a partite a debito iscritte a ruolo dovranno inoltrare la relativa documentazione esclusivamente all’agente di riscossione che dovrà valutare le condizioni per l’eventuale accoglimento”.
Si ricorda che, qualora l’istanza di rateazione richiesta ad Equitalia sia finalizzata al rilascio del
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
2. La rateazione dei debiti contributivi Inps
Durc positivo (documento unico di regolarità contributiva), la stessa necessità pone uno stato
di priorità di elaborazione dell’istanza, rispetto ad altre presentate. Il contribuente dovrà fornire
all’agente di riscossione copia del “Certificato di attribuzione del codice identificativo della
pratica” (Cip), in tal modo l’agente di riscossione potrà acquisire la notizia della data di presentazione della richiesta Durc in corso di istruttoria. Intervenuto l’accoglimento della rateazione
da parte dell’agente di riscossione, il contribuente produrrà alla sede Inps, per la conclusione
dell’attività istruttoria Durc, copia del provvedimento di accoglimento della rateazione corredato del piano di ammortamento, questo perché l’Inps deve ricevere l’assenso dell’agente
della riscossione per il rilascio del documento in questione.
L’acquisizione, da parte dell’istituto di previdenza, di tale documento, che riporta l’elenco delle cartelle di pagamento oggetto dell’istanza nonché l’importo della rata mensile da pagare,
in assenza di ulteriori cause ostative al rilascio del Durc, consentirà l’emissione dell’attestazione
di regolarità.
Sempre l’Inps, con la circolare n. 148/2010 ad integrazione della circolare n. 106/2010, ribadisce che, in ogni caso, per il contribuente che risulti debitore nei confronti dello stesso istituto,
quindi soggetta ad emissione di Durc negativo, imponga alle varie sedi Inps, prima di rilasciare
il documento unico di regolarità contributiva, di avvisare preventivamente il contribuente di
tale posizione, a mezzo fax o posta elettronica certificata, invitandolo a regolarizzare la propria
posizione debitoria entro il termine di 15 giorni.
Con la circolare n. 148/2010 vengono, dunque, forniti ulteriori chiarimenti in tema di rateazioni
dei crediti in fase amministrativa.
Si ribadisce, infatti, che sono considerati debiti ancora in sede amministrativa quelli iscritti a ruolo ma non ancora notificati al contribuente con la cartella di pagamento. Pertanto, in presenza
di un’istanza, anche questi ultimi dovranno essere oggetto di dilazione.
La circolare spiega inoltre che le sedi potranno accogliere le istanze di rateazione anche per i
debiti iscritti a ruolo e notificati al contribuente dal competente agente di riscossione per i quali,
in precedenza, o contestualmente alla domanda in fase amministrativa, non risulti essere stata
richiesta la rateazione presso Equitalia.
Questo passaggio sembra, in effetti, un passo indietro a quanto delineato con la circolare.
Relativamente poi alla rateazione anche della quota contributiva riferita ai lavoratori, l’istituto
prima di attivare il procedimento penale verifica l’avvenuto versamento delle quote computando l’intero importo delle prime rate versate. Se il datore di lavoro non ha ancora versato
complessivamente un importo pari alle contribuzioni a carico dei lavoratori potrà regolarizzare la
sua posizione corrispondendo, anticipatamente, il numero di rate del piano di ammortamento
sottoscritto fino alla concorrenza dell’importo necessario per coprire l’intero ammontare delle
quote a carico dovute.
Il datore di lavoro potrà sospendere il pagamento delle rate in scadenza dopo il versamento
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
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2. La rateazione dei debiti contributivi Inps
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
anticipato della “rata multipla” fino alla data di scadenza dell’ultima rata inclusa nel pagamento anticipato.
Questa procedura, tuttavia, dovrà essere autorizzata dalla sede per evitare che si dia luogo ad
una revoca del piano di rateazione.
Questa novità potrà risultare molto interessante per le aziende che sono in momentanea difficoltà finanziaria poiché tali nuove procedure evitano il pagamento dell’intera quota quale
presupposto per accedere alla rateazione, ricordando che con la circolare in esame, come
noto, è stato previsto al punto 1, lett. a) che l’accoglimento della rateazione amministrativa
non è più subordinato al preventivo versamento, al momento della richiesta, delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori.
In sostanza, il datore di lavoro evita la denuncia penale solo se i versamenti in forma rateale coprono le quote a carico dei dipendenti, prima che avvenga la contestazione da parte
dell’Inps.
Considerato che, in caso di richiesta di rateazione comprendenti quote a carico dei dipendenti, i primi versamenti effettuati vengono computati totalmente a loro copertura, e visto che
non sempre le prime rate versate del piano di ammortamento riescono a coprire l’ammontare
della quota a carico dei dipendenti, il datore di lavoro paga anticipatamente con una “rata
multipla” l’importo necessario a coprire le suddette quote.
Una volta versata la rata multipla (sarebbe a dire tante rate quante servono per coprire le quote del carico dei dipendenti), il datore di lavoro, può sospendere il pagamento delle rate fino
alla scadenza dell’ultima rata inclusa nel pagamento anticipato multiplo.
Peraltro è stato chiarito che la sussistenza delle condizioni che obbligano l’Inps a denunciare
all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 2 della legge n. 638/1983 ( richiamato nella stessa circolare n. 148/2010) non può essere considerata, autonomamente, una causa ostativa al rilascio
del Durc, poiché questa ipotesi è esclusa dalla specifica normativa di riferimento. La valutazione
se accogliere o meno la richiesta del Durc passa solo attraverso il sostanziale rispetto del piano
di rateazione sottoscritto con l’istituto. Resta fermo che se il datore di lavoro ha regolarizzato la
posizione entro 3 mesi dalla contestazione, la denuncia penale darà luogo ad una causa di non
punibilità.
2.4. Il nuovo sistema di riscossione: l’avviso di addebito, art. 30, d.l. n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010
L’art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche con la l. 30 luglio 2010, n. 122
è intervenuto in maniera decisa sul procedimento di esazione dei crediti contributivi Inps, accelerando i tempi di riscossione ed escludendo la possibilità di sospendere l’esecuzione della
riscossione contributiva.
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Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
2. La rateazione dei debiti contributivi Inps
Le novità che concernono l’accelerazione della procedura di riscossione riguardano esclusivamente i crediti Inps per i quali sino ad ora era stato operato il ruolo esattoriale (art. 24, d.lgs.
n. 46/1999), quali:
›› per i crediti risultanti da omessi/ritardati pagamenti alle scadenze mensili, l’ente previdenziale provvedeva a comunicare un avviso bonario, con richiesta di pagamento entro 30 giorni,
decorsi i quali procedeva all’iscrizione a ruolo;
›› per i crediti derivanti da accertamenti d’ufficio, dove l’ente provvedeva a notificare l’accertamento ed a iscrivere a ruolo se non vi erano presenze di impugnazioni (le novità interessano,
dunque, il recupero dei crediti accertati a partire dal 1° gennaio 2011, anche se relativi ad anni
precedenti, costituiti non solo da omessi versamenti della contribuzione periodica ma anche
dalle somme non versate che scaturiscono da accertamenti a seguito di verifica ispettiva dell’istituto o di altri enti, ovvero a seguito di accertamento d’ufficio notificato con lettera di diffida).
Si ricorda che l’iscrizione a ruolo con impugnazioni poteva essere operata esclusivamente in
presenza di provvedimento esecutivo del giudice (impugnazione in sede giudiziaria) o di decisione definitiva del competente organo amministrativo (impugnazione in sede amministrativa).
In entrambi i casi, a seguito dell’iscrizione a ruolo, l’agente di riscossione notificava la cartella di
pagamento che costituiva il titolo per l’esecuzione forzata.
L’art. 30 del d.l. n. 78/2010 interviene su questa procedura di riscossione modificando modalità,
termini e condizioni per quanto riguarda esclusivamente “il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps”.
Tale nuova procedura, a decorrere dal 1° gennaio 2011, è incentrata non più sul ruolo, ma
su un avviso di addebito che viene notificato direttamente dall’Inps al debitore: tale avviso
rappresenta il titolo esecutivo per operare, in caso di mancato pagamento, l’espropriazione
forzata con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
Restano esclusi dall’invio della nuova procedura (secondo le disposizioni della circolare Inps n.
168/2010) i crediti oggetto di rateazione e i crediti inseriti nel piano di rientro. Ricordando però
che il mancato pagamento di due rate consecutive comporterà la revoca della dilazione e
la richiesta del saldo a debito residuo, mediante la notifica dell’avviso di addebito da parte
dell’Inps. Tale somma non potrà più formare oggetto di rateazione presso l’agente della riscossione e dovrà essere pagata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso.
La riforma del sistema di recupero crediti, introdotta dalla manovra estiva del 2010 ha, dunque, abbandonato lo strumento della cartella esattoriale dal 1° gennaio 2011 per passare alla
notifica dell’avviso di addebito con valore esecutivo. In ogni caso, come precisato dall’Inps
nella circolare n. 168/2010, l’avviso di addebito continua a essere preceduto dall’emissione
del cosiddetto “avviso bonario” che, in caso di omissione contributiva, consente al debitore la
verifica delle somme dovute e il loro pagamento nei 30 giorni successivi. Viceversa, nell’ipotesi
di formazione dell’avviso di addebito derivanti da accertamento, gli stessi sono emessi in seguito al mancato pagamento della contribuzione dovuta nel termine di 90 giorni dalla notifica
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
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2. La rateazione dei debiti contributivi Inps
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
dell’atto di accertamento o della lettera di diffida. Al debitore, dunque, conviene utilizzare
questi passaggi antecedenti all’avviso, così da poter verificare il dovuto e l’eventuale pagamento anche in forma rateale.
2.4.1. Il contenuto dell’avviso di addebito
Le aziende e i debitori interessati dalla notifica devono tenere presente che l’avviso necessita di alcuni presupposti, per essere considerato valido. Infatti il contenuto dell’avviso deve
avere gli stessi requisiti formali della cartella di pagamento: il codice fiscale del soggetto
tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati, l’agente di riscossione competente in base al domicilio fiscale, l’obbligo ad
adempiere al pagamento entro 60 giorni, l’avviso di espropriazione forzata in caso di mancato adempimento.
Trattandosi di titolo esecutivo il contenuto dell’avviso di pagamento è obbligatorio a pena di
nullità: se una qualsiasi delle indicazioni richieste manca, l’avviso è nullo. È opportuno, quindi, che
tutte le informazioni contenute nell’avviso di pagamento siano sottoposte ad attenta verifica,
perché la prima difesa del contribuente è la contestazione della validità del titolo esecutivo.
L’avviso di addebito racchiude in sé le funzioni e la natura del ruolo della cartella di pagamento,
con la differenza che mentre la formazione di tali atti era precedentemente ripartita su due soggetti
distinti (Inps ed Equitalia), ora il titolo esecutivo (avviso di addebito) è di esclusiva spettanza dell’Inps.
2.4.2. La notifica dell’avviso di addebito
La notifica, al contribuente, dell’avviso di addebito può pervenire per mezzo di posta elettronica certificata, per raccomandata con ricevuta di ritorno, per mezzo dei messi comunali e degli
agenti della polizia municipale.
Contestualmente alla notifica nei confronti del contribuente, l’Inps procede a consegnare l’avviso di addebito anche all’agente di riscossione che, entro 60 giorni, se non è intervenuto il
pagamento, attiva l’espropriazione forzata.
L’attenzione alle modalità della notifica è estremamente rilevante, perché l’avviso di pagamento diventa esecutivo soltanto quando la notifica è stata validamente perfezionata. La
data della notifica è il confine tra la fase amministrativa del credito e la fase esecutiva (ricordando sempre che la domanda di rateazione va sottoposta ad Equitalia se il credito è in fase
esecutiva, all’Inps se il credito è in fase amministrativa).
2.4.3. I punti di criticità
Esistono, però, delle criticità in merito all’applicazione dell’avviso di addebito:
1)pur essendo stati messi a punto tutta una serie di controlli procedurali da parte dell’Inps
volti ad escludere l’invio di avviso di addebito in presenza di pagamenti già effettuati, non
sono infrequenti le situazioni in cui, anche solo per lo scarto temporale tra il versamento da
parte del contribuente e l’effettiva presa in carico degli stessi da parte dell’istituto, vengano
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Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
2. La rateazione dei debiti contributivi Inps
richiesti pagamenti già eseguiti. Peraltro, ad oggi, le procedure Inps non consentono ancora lo sgravio degli importi, ma solo una temporanea sospensione. Esiste poi la possibilità
dell’autotutela, qualora ci si accorga che le somme richiamate siano già state versate, per
ottenere la correzione da parte dell’istituto;
2)l’avviso di addebito non può essere sospeso, da parte dell’Inps, in seguito alla presentazione
di un ricorso amministrativo, anche ancora pendente. Questo meccanismo, oltre a causare
pesanti conseguenze su un’eventuale richiesta del Durc, potrebbe portare alla sola via del
contenzioso giudiziario.
2.4.4. Le fasi del passaggio
Vengono di seguito riportate, in sintesi, le fasi dell’avviso di addebito:
La procedura fino al 31 dicembre 2010:
a)L’avviso bonario: l’Inps, accertato il credito contributivo di propria competenza, notifica al
debitore un avviso bonario. Entro 30 giorni dalla notifica, il debitore verifica la scopertura, può
pagare il dovuto oppure far correggere o annullare l’avviso stesso. Il pagamento dell’avviso
bonario può avvenire anche in forma rateale.
b)La cartella di pagamento: in caso di mancato o parziale pagamento nei termini fissati, l’Inps
procedeva a cedere il proprio credito all’agente di riscossione (formazione e consegna del
ruolo), il quale emetteva la cartella di pagamento.
La procedura dal 1° gennaio 2011:
a)L’avviso bonario: la procedura dell’avviso bonario è rimasta invariata. Il nuovo sistema di
riscossione attraverso l’avviso di addebito non opera sui crediti per i quali la formazione e la
consegna dei ruoli è stata effettuata entro il 31 dicembre 2010: essi continuano ad essere
interessati dal recupero coattivo attraverso la cartella di pagamento (anche se notificata
nel 2011), da parte dell’agente di riscossione.
b)L’avviso di addebito: se l’avviso bonario non è pagato nei termini, il recupero dei crediti
avviene attraverso la notifica al debitore di un avviso con valore esecutivo. L’Inps consegna
l’avviso di addebito agli agenti di riscossione, contestualmente all’invio al debitore. Può scaturire da omissione contributiva, per contribuzione non versata alle scadenze di legge, o in ritardo, ovvero per accertamento (a seguito di verifica ispettiva o di accertamento d’ufficio).
c)Come rimediare: l’avviso deve essere pagato entro 60 giorni dalla notifica (anche in forma
rateale). È possibile utilizzare l’autotutela nel caso le somme siano già state pagate. Si può
ricorrere in giudizio nel termine di 40 giorni dalla notifica.
2.4.5. L’avviso di addebito da accertamento
L’avviso di addebito da accertamento ha per oggetto i crediti accertati a seguito di verifica
ispettiva. In questo caso, per la formazione dell’avviso di addebito, al contribuente viene intimato di adempiere il pagamento della contribuzione dovuta entro 90 giorni dalla notifica
dell’atto di accertamento. Entro questo stesso termine, l’azienda ha la possibilità di proporre ricorso amministrativo e ciò comporterà la sospensione dell’azione di recupero fino alla
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2. La rateazione dei debiti contributivi Inps
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
decisione da parte del competente organo amministrativo. Laddove la decisione del ricorso non intervenga nei termini di decadenza, l’Inps procederà alla formazione e alla notifica
dell’avviso di addebito riferito ai crediti oggetto del contendere.
Ma quali sono le conseguenze in caso di ricorso respinto? In questo caso, con la mancata
attestazione del pagamento delle somme dovute entro 10 giorni dalla notifica dell’esito del
ricorso stesso, seguirà la formazione e la notifica dell’avviso di addebito al contribuente e la
trasmissione dello stesso avviso all’agente di riscossione. In caso di mancato pagamento nel
termine assegnato di 60 giorni, l’agente della riscossione potrà procedere all’avvio delle azioni
di recupero coattivo nei confronti del debitore. Se, invece, si è in presenza di accoglimento
parziale del ricorso dal quale derivi una rideterminazione degli importi addebitati, l’Inps provvederà a chiedere al debitore il pagamento della somma rideterminata che dovrà essere versata
entro 10 giorni dalla notifica della lettera di diffida. Anche in questo caso, per gli importi ancora
dovuti e non pagati verrà formato e notificato al debitore l’avviso di addebito.
Ad ogni modo, entro il termini di 40 giorni dalla data di avviso di addebito, può essere fatta opposizione presso la sede del Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, nella cui circoscrizione
ricade la sede Inps che ha emesso l’avviso stesso.
Il decreto Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv., con mod., in l. 12 luglio 2011, n. 106) per uniformare
il sistema della riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all’ente, prevede che l’Inps
applicherà lo strumento dell’avviso di addebito con titolo esecutivo ai contributi che risultano
da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall’Agenzia delle entrate in materia
fiscale. È comunque prevista una fase transitoria, nella quale l’Agenzia conserva il potere di
addebito anche in materia contributiva. Ciò vale per gli accertamenti notificati entro il 31
dicembre 2009, relativi agli anni dal 2006 in poi, nonché per gli esiti dei controlli automatici e
formali per gli anni d’imposta 2007 e 2008.
2.4.6. Fac-simile avviso di addebito
Viene riportato di seguito un fac–simile di avviso di addebito emesso dall’Inps:
Inps
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Avviso di addebito n.: ……….
Codice fiscale: …………………
Matricola:………………………
Gestione con lavoratori dipendenti
Il presente avviso che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 30, comma 12, del d.l.
n. 78/2010 convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, ha valore di intimidazione ad
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Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
2. La rateazione dei debiti contributivi Inps
adempiere l’obbligo di pagamento degli importi indicati all’agente di riscossione Equitalia
………., entro il termine di 60 giorni dalla notifica (articolo 30, comma 2, del d.l. n. 78/2010
convertito con modificazioni in legge n. 122/2010), utilizzando le modalità di pagamento
indicate nella sezione “Comunicazioni dell’agente della riscossione”. In caso di mancato
pagamento, l’agente di riscossione procederà all’espropriazione forzata, sulla base del presente avviso con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo
(articolo 49 del d.P.R. n. 602/1973).
Il responsabile del procedimento di formazione, emissione e notifica del presente avviso di
addebito è ………………..
2.5. La sospensione dei debiti iscritti a ruolo e nuovi termini di decadenza
Altre due norme hanno particolare interesse, tra le novità Inps:
›› la prima è la disposizione art. 30, comma 10 della l. n. 122/2010 secondo cui non è più possibile, da parte dell’Inps, accogliere la richiesta degli operatori di sospendere la riscossione
della cartella esattoriale;
›› la seconda è la disposizione art. 38, comma 12, l. n. 122/2010 secondo cui, fino a tutto l’anno
2012, si mantiene vivo da parte dell’Inps il diritto di chiedere l’iscrizione a ruolo dei suoi crediti
non prescritti, divenuti esigibili fin dal lontano 2004 e di renderli in tal modo esecutivi. In pratica, si dà atto all’Inps di esercitare una facoltà che non sarebbe possibile utilizzare perché
decorsi i periodi di decadenza (entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo alla
data nel quale il credito è divenuto esigibile).
Per quanto riguarda la sospensione degli importi iscritti a ruolo, possiamo dire che fino al 30
maggio 2010, il datore di lavoro che aveva debiti previdenziali già iscritti a ruolo, poteva far
ricorso all’Inps e, anche prima che il procedimento si fosse concluso, poteva chiedere la sospensione della riscossione. L’Inps aveva la facoltà di accogliere o no la richiesta.
Dal 31 maggio 2010, invece, il debitore non ha più questa possibilità e l’Inps ha perso la facoltà
di accordare la sospensione di importi iscritti a ruolo. Con la conseguenza pratica che le parti
non possono più risolvere, in maniera semplice, errori nella determinazione degli importi del debito contributivo (il contribuente rileva l’errore, l’Inps verifica che effettivamente di mero errore
si tratta e sospende la riscossione).
Casi non infrequenti, dal momento che la riscossione dei contributi previdenziali è un fenomeno
di massa, ed innumerevoli e spesso ardua interpretazione sono le disposizioni in materia contributiva.
I ricorsi amministrativi in essere, comunque, devono completare il loro corso e, se sfavorevoli al
debitore, si avrà l’iscrizione a ruolo. La circolare n. 108/2010 riepiloga poi alcuni casi per i quali
permangono le condizioni per la sospensione della riscossione dei debiti anche se già iscritti a
ruolo; in particolare evidenziamo 3 casi:
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2. La rateazione dei debiti contributivi Inps
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
›› primo caso: causale contabile - se il debito è stato già pagato, ma l’ente non ha ancora
registrato l’importo nei libri contabili, allora la richiesta di sospensione è accolta;
›› secondo caso: causale amministrativa - ciò avviene a seguito dell’accoglimento di una domanda di rateazione. Alla data in cui è accolto il piano di ammortamento, può accadere
che l’importo a debito è già stato iscritto a ruolo, ma l’agente di riscossione non ha ancora
provveduto a estrarre la relativa cartella oppure la cartella, già formata, non è stata ancora
notificata. In queste ipotesi il debitore può chiedere la sospensione della riscossione del suo
debito;
›› terzo caso: causale giudiziaria - quando sia intervenuta una ordinanza del giudice che
sospende l’esecutività della cartella esattoriale. Anche in questa ipotesi la sospensione va
accordata.
Si ricorda e si evidenzia che, al momento dell’emanazione della circolare n. 108/2010, il titolo
con valore esecutivo per la riscossione dei contributi era dato dalla cartella esattoriale; poiché
dal 1° gennaio 2011 è in vigore l’avviso di pagamento (esaminato nel paragrafo precedente)
che ha, ora, titolo esecutivo, tutto quello che è stato emanato con riferimento alla cartella esattoriale viene automaticamente trasferito e riferibile all’avviso di pagamento emesso dall’Inps.
Per quanto riguarda la seconda novità disposta dall’art. 38, comma 12 della l. n. 122/2010, in
vigore dal 31 maggio 2010, possiamo dire che essa dà all’Inps il diritto di iscrivere a ruolo la gran
parte dei crediti contributivi in essere, purché non prescritti, già scaduti ma non ancora incassati: la novità è che questa iscrizione a ruolo può avvenire anche senza tener conto dei termini
di decadenza previsti dalla legge.
L’Inps, nel triennio 2010/2012, può perciò ignorare i termini di decadenza (entro e non oltre il 31
dicembre dell’anno successivo alla data nel quale il credito è divenuto esigibile) ed iscrivere
a ruolo, andando indietro fino al 2004, tutti i suoi crediti già scaduti e non prescritti. Di seguito
riportiamo le scadenze rilevanti riguardanti la disposizione suddetta:
a) la data da cui comincia a decorrere il termine di decadenza varia in funzione al tipo di contributo:
›› per i contributi non versati: il termine di decadenza comincia a decorrere dalla data in cui i
contributi dovevano essere versati;
›› per contributi denunciati, comunicati tardivamente o riconosciuti dal debitore (ad esempio, attraverso una richiesta di rateazione o di presentazione dell’Uniemens: il termine di
decadenza comincia a decorrere dalla data nella quale l’Inps ha avuto conoscenza della
denuncia, della comunicazione tardiva o del riconoscimento del debito);
›› accertamento d’ufficio: il termine di decadenza comincia a decorrere dalla data di notifica
del provvedimento di accertamento;
›› contributi oggetto di ricorso giudiziario: il termine di decadenza comincia a decorrere dalla
data nella quale il giudizio è diventato definitivo;
b) le condizioni per l’iscrizione a ruolo sono che:
›› il credito non sia prescritto e quindi estinto;
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Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
2. La rateazione dei debiti contributivi Inps
›› il termine di decadenza del credito sia dopo il 1° gennaio 2004 in base alla sua esigibilità e
non alla sua competenza (non è infatti causa che impedisca la tardiva iscrizione il fatto che
il credito sia maturato prima del 2004).
Quindi, ad esempio, se un datore di lavoro a gennaio 2004 non ha versato i contributi di competenza dicembre 2003 e questo debito non è ancora prescritto e per qualche motivo (ritardo,
errori) non è stato passato a ruolo entro il 31 dicembre 2005, lo stesso importo, con l’aggiunta di
importi accessori, sanzioni ed interessi può ancora essere iscritto a ruolo fino al 31 dicembre 2012.
2.6. Le nuove modalità della rateazione e i requisiti essenziali per la richiesta di rateazione
Come precedentemente illustrato, ai sensi dell’art. 30, d.l. n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010,
dal 1° gennaio 2011 la riscossione dei crediti dell’Inps avviene attraverso la notifica di un avviso
di addebito con valore di titolo esecutivo.
Ricordando che dal 3 agosto 2010, con le predette circolari n. 106 e n. 148, la rateazione concessa dall’Inps può avere ad oggetto solo crediti in fase amministrativa, vale a dire i crediti per
i quali non è stato formato l’avviso di addebito con contestuale consegna ad Equitalia, mentre
per quegli avvisi consegnati a questa ultima la dilazione può essere richiesta solo e direttamente all’agente di riscossione, istruzioni specifiche sulle modalità di gestione dei crediti inseriti nella
domanda di rateazione vengono ora ulteriormente chiarite attraverso la circolare n. 4 del 13
gennaio 2011 ed il relativo messaggio n. 1484 del 21 gennaio 2011.
Con la circolare n. 4 del 13 gennaio 2011, l’Inps introduce, dunque, un ulteriore tassello nel mosaico dei chiarimenti in merito al nuovo sistema di riscossione dei crediti contributivi Inps previsto
dall’art. 30 del d.l. n. 78/2010.
La circolare in esame fa seguito alla precedente circolare Inps n. 168 del 30 dicembre 2010,
con la quale l’istituto previdenziale, nel fornire istruzioni e chiarimenti in merito a queste nuove
modalità di riscossione finalizzate ad una semplificazione del processo di gestione del recupero
di crediti di propria competenza, si era riservato di fornire in successivi interventi le istruzioni
sulla modalità di gestione dei crediti inseriti nella domanda di rateazione.
Con la circolare n. 4/2011, l’Inps, quindi, precisa che la rateazione concessa, come già ribadito,
può avere ad oggetto, a decorrere dal 3 agosto 2010, solo crediti in fase amministrativa, ovvero quelli per i quali l’istituto deve ancora procedere alla formazione dell’avviso di addebito e
alla contestuale consegna ad Equitalia.
Qualora sia già avvenuta la consegna ad Equitalia, la dilazione dei crediti contenuti nell’avviso
di addebito potrà essere richiesta unicamente al competente agente della riscossione, individuato in base al domicilio fiscale del debitore alla data di formazione dell’avviso di addebito.
Sempre la circolare summenzionata, specifica che la gestione della domanda di rateazione
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2. La rateazione dei debiti contributivi Inps
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
viene definita con la sottoscrizione del piano di ammortamento da parte del contribuente il
quale, in tale data, dovrà avere già versato la prima rata con il modello F24: a tal proposito, si
specifica che la lettera di accompagnamento della domanda emessa dalle procedure deve
riportare anche le modalità di compilazione della sezione Inps di tale modello.
Infatti, è stata modificata la prima pagina della lettera di accompagnamento della richiesta
di rateazione per fornire al contribuente le indicazioni sulle modalità di pagamento delle rate
successive al fine di consentire la corretta canalizzazione dei versamenti delle rate.
L’Inps specifica, inoltre, che una volta definita la gestione della domanda di rateazione con
la sottoscrizione del piano di ammortamento da parte del contribuente e previo contestuale
versamento della prima rata con F24, il piano medesimo non verrà più trasferito ad Equitalia
con le precedenti modalità in vigore fino al 31 dicembre 2010.
Il versamento delle rate successive alla prima verrà effettuato mensilmente, sempre con il modello F24, riportando la causale ed i codici già utilizzati per il versamento della prima rata, entro
i 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento della rata precedente.
In caso di mancato versamento di due rate consecutive la dilazione verrà revocata ed i crediti
residui saranno affidati all’agente di riscossione per il recupero coattivo; per tali crediti, inoltre,
non potrà essere concessa la rateazione.
Quindi, nel caso si verifichi una situazione di questo tipo, è importante ricordare che i crediti
residui non potranno essere oggetto di successivi provvedimenti di concessione di rateazioni da
parte dell’agente della riscossione.
Inoltre, l’Inps precisa che, tra i requisiti essenziali per definire favorevolmente la richiesta di rateazione, vi sono il regolare versamento della contribuzione corrente alla data di presentazione della domanda e il riconoscimento incondizionato del debito richiesto in rateazione. È
necessario peraltro che il requisito della regolarità della contribuzione corrente sussista per tutta
la durata della rateazione e, nel caso la data di sottoscrizione del piano coincida con la scadenza mensile o periodica della contribuzione dovuta, ai fini della concessione di rateazione il
contribuente dovrà dimostrare l’avvenuto versamento sia della prima rata che della contribuzione corrente.
Lo stesso istituto previdenziale ammonisce che, in caso di irregolarità alla data di sottoscrizione
ovvero in assenza della stessa sottoscrizione nel termine di 10 giorni dall’emissione della lettera di accoglimento, i crediti oggetto di dilazione verranno richiesti con un avviso di addebito
avente valore di titolo esecutivo, consegnato contestualmente all’agente della riscossione per
l’avvio delle procedure di recupero.
Infine, è bene precisare che con la circolare n. 96 del 15 luglio 2011 l’Inps ha modificato il tasso
ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione
da applicare ai debiti contributivi previdenziali ed assistenziali.
Infatti per le rateazioni concesse dal 13 luglio 2011 l’interesse di dilazione è del 7,50%.
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Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
2. La rateazione dei debiti contributivi Inps
Attenzione!
Con la circolare n. 147 del 14 novembre 2011, l’Inps ha comunicato la variazione del tasso per
calcolare il pagamento rateale dei debiti per i contributi e per le relative sanzioni civili, nonché
l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi medesimi.
Tutto ciò è dovuto alla decisione della Banca Centrale Europea del 3 novembre 2011, con la
quale è stato ridotto il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR)
Tale intervento, ha precisato l’Inps, incide infatti sulla determinazione del tasso di dilazione e di
differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116,
comma 8, lett. a) e b) e comma 10, della l. n. 388/2000.
Conseguentemente, l’interesse di dilazione per il pagamento rateale dei debiti per i contributi
e per le relative sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del
termine di versamento dei contributi dovranno essere ora calcolati al tasso del 7,25%.
Tale misura trova applicazione, con riferimento alle rateazioni definite con l’emissione del piano di ammortamento, a decorrere dal 9 novembre 2011; tuttavia, l’Istituto previdenziale ha specificato che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente
in vigore non subiranno modificazioni. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di
versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 7,25%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di novembre 2011.
2.7. Scheda di sintesi
Periodo di entrata in vigore
Dal 1° gennaio 2010
art. 30, comma 10, l. n. 122/2010
(sospensione termini decadenza)
Dal 31 maggio 2010
art. 38, comma 12, l. n. 122/2010
(sospensione della riscossione)
Dal 3 agosto 2010
circolare n. 106/2010 e successive
modifiche ed approfondimenti
(somme iscritte a ruolo)
Oggetto
Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012 sono sospesi i termini
di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei contributi non versati e
per gli accertamenti notificati successivamente alla data del 1°
gennaio 2004, anche se attinenti a periodi precedenti
›› Il ricorso amministrativo avverso il ruolo non ne sospende la riscossione
›› La sospensione dell’attività di riscossione può essere sospesa
dall’Inps solo per cause contabili, amministrative o giudiziarie
›› La rateazione delle somme dovute all’Inps ed iscritte a ruolo può
essere chiesta solo all’agente di riscossione che, a seconda degli
importi, della natura giuridica del debitore e della situazione finanziaria dello stesso, può concedere fino a 72 rate
›› Priorità di elaborazione dell’istanza qualora l’istanza di rateazione richiesta ad Equitalia sia finalizzata al rilascio del Durc
positivo. Il contribuente dovrà fornire all’agente di riscossione
copia del “Certificato di attribuzione del codice identificativo
della pratica” (Cip), in tal modo l’agente potrà acquisire la notizia della data di presentazione della richiesta Durc in corso di
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2. La rateazione dei debiti contributivi Inps
Periodo di entrata in vigore
Dal 3 agosto 2010
circolare n. 106/2010 e succ.
modifiche ed approfondimenti
(somme in fase amministrativa)
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La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
Oggetto
istruttoria. Intervenuto l’accoglimento della rateazione da parte
dell’agente di riscossione, il contribuente produrrà alla sede Inps, per
la conclusione dell’attività istruttoria Durc, copia del provvedimento
di accoglimento della rateazione corredato del piano di ammortamento; l’acquisizione di tale documento consentirà il rilascio del Durc
›› La rateazione delle somme in fase amministrativa che può essere richiesta direttamente all’Inps riguarda:
ƒƒ i crediti accertati dall’istituto per i quali non risultano osservate le scadenze nei termini di legge,
ƒƒ gli avvisi bonari,
ƒƒ i crediti in fase legale non iscritti a ruolo e quelli affidati per il
recupero agli agenti della riscossione per i quali non sia ancora stata notificata la cartella
›› Se il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione a
più gestioni previdenziali (dipendenti, autonomi, gestione separata), dovrà provvedere a presentare un’istanza per ciascuna partita
contributiva, secondo la rispettiva competenza.
›› L’Inps può concedere fino ad un massimo di 24 rate, con possibilità di prolungamento sino a 36 rate, autorizzato in questo
caso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in particolari casi, il Ministero del lavoro e Ministero dell’economia
possono concedere, previa emanazione di un decreto, una
dilazione fino a 60 mensilità
›› Inserimento dell’ammontare delle ritenute operate sulla retribuzione del lavoratore nell’importo del debito oggetto della rateazione
›› Abolizione dell’obbligo di versare, all’atto di presentazione della domanda di dilazione, una parte dell’intero debito (1/12), questo per
agevolare il contribuente e rendere più snella la procedura in quanto verrà rilasciato un solo del piano di ammortamento definitivo
›› Obbligo dell’Inps di segnalare la comunicazione di reato alla
Procura della Repubblica in caso di mancato versamento prevedendo comunque una causa di non punibilità qualora le
somme vengano versate entro 3 mesi dalla data di contestazione o di notifica dell’avvenuto accertamento della violazione
›› L’istituto prima di attivare il procedimento penale verifica l’avvenuto
versamento delle quote computando l’intero importo delle prime
rate versate. Se il datore di lavoro non ha ancora versato complessivamente un importo pari alle contribuzioni a carico dei lavoratori
potrà, autorizzato dall’Inps, regolarizzare la sua posizione corrispondendo anticipatamente il numero di rate del piano di ammortamento sottoscritto fino alla concorrenza dell’importo necessario per
coprire l’intero ammontare delle quote a carico dovute. Il datore di
lavoro potrà sospendere il pagamento delle rate in scadenza dopo
il versamento anticipato della “rata multipla” fino alla data di scadenza dell’ultima rata inclusa nel pagamento anticipato
›› La domanda di rateazione viene definita con la sottoscrizione del
piano di ammortamento da parte del contribuente, il quale in
tale data dovrà avere già versato la prima rata con il modello F24
›› Il versamento delle rate successive alla prima verrà effettuato mensilmente, sempre con il modello F24, riportando la causale ed i codici già utilizzati per il versamento della prima rata, entro i 30 giorni
successivi alla scadenza del pagamento della rata precedente
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Periodo di entrata in vigore
Dal 1° gennaio 2011
art. 30, l. n. 122/2010
(avviso di addebito)
2. La rateazione dei debiti contributivi Inps
Oggetto
›› I requisiti essenziali per definire favorevolmente la richiesta di
rateazione sono il regolare versamento della contribuzione
corrente alla data di presentazione della domanda e il riconoscimento incondizionato del debito richiesto in rateazione. È
necessario, peraltro, che il requisito della regolarità della contribuzione corrente sussista per tutta la durata della rateazione
›› In caso di mancato versamento di due rate consecutive la dilazione verrà revocata ed i crediti residui saranno affidati all’agente di riscossione per il recupero coattivo; per tali crediti, inoltre, non potrà essere concessa la rateazione
›› La riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps
è effettuata mediante la notifica dell’avviso di addebito con
valore di titolo esecutivo
›› Tutto quello che è stato emanato con riferimento alla cartella
esattoriale viene automaticamente trasferito e riferibile all’avviso di pagamento emesso dall’Inps
›› Il contenuto dell’avviso, a pena di nullità, deve contenere gli
stessi requisiti formali della cartella di pagamento:
• il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento
• il periodo di riferimento del credito, la causale del credito
• gli importi addebitati
• l’agente di riscossione competente in base al domicilio fiscale
• l’obbligo ad adempiere al pagamento entro 60 giorni
• l’avviso di espropriazione forzata in caso di mancato adempimento
›› La data della notifica è il confine tra la fase amministrativa del
credito e la fase esecutiva
2.8. Modulistica
Allo scopo di venire incontro alle esigenze dei contribuenti, l’Inps mette a disposizione nella sezione moduli del suo sito internet www.inps.it una serie di modelli da utilizzare per ogni tipologia
di richiesta inerenti le proprie attività.
Dal sito, infatti, sono estraibili diversi modelli secondo le esigenze e la tipologia del contribuente. Si elencano, di seguito, i modelli disponibili da utilizzare in caso di richiesta di rateazione dei
crediti per la fase amministrativa correlato degli allegati:
›› SC15_IST_DILAZ_AMMLEG.pdf: da utilizzare per la richiesta di rateazione;
›› SC16_PROSP_IST_DILAZ_AMMLEG.AGR.pdf: da allegare al modulo di richiesta per Area agricoli;
›› SC17_IST_DILAZ_AMMLEG_DM_AUT.pdf da allegare al modulo di richiesta per Area dm ed
autonomi non agricoli.
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2. La rateazione dei debiti contributivi Inps
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
2.9. Riferimenti normativi e sitografia
Inps
(www.inps.it)
La nuova rateazione:
›› circolare 3 agosto 2010, n. 106;
›› circolare 24 novembre 2010, n. 148;
›› circolare 30 dicembre 2010, n. 168;
›› circolare 13 gennaio 2011, n. 4;
›› messaggio 21 gennaio 2011, n. 1484;
›› circolare 15 luglio 2011, n. 96;
›› circolare 14 novembre 2011, n. 147.
L’avviso di pagamento:
›› Art. 30, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010.
La sospensione:
›› art. 30, comma 10, l. n. 122/2010;
›› circolare n. 108/2010.
Iscrizione a ruolo di crediti scaduti e non prescritti 2004:
›› art. 38, comma 12, l. n. 122/2010.
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Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
L’attività di controllo del corretto adempimento degli obblighi fiscali dei contribuenti rientra tra
i compiti istituzionali affidati all’Agenzia delle entrate ed è finalizzata a contrastare i fenomeni
evasivi ed elusivi e a favorire l’adempimento spontaneo del contribuente. Da un lato, quindi,
l’Agenzia ha il compito di contrastare i comportamenti fiscalmente non corretti e, dall’altro, di
provocare un effetto dissuasivo che induca all’adesione spontanea.
Per verificare il regolare adempimento degli obblighi tributari, l’Agenzia delle entrate adotta
diversi strumenti di controllo: i controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni fiscali, gli inviti
al contraddittorio, ecc.
Utilizzando questi metodi spesso si raggiunge una rettifica della posizione reddituale del contribuente che viene formalizzata attraverso l’avviso di accertamento; sarebbe a dire l’atto, con
cui l’Agenzia delle entrate chiude il controllo, rappresentativo del risultato correlato all’attività
istruttoria e ai singoli metodi accertativi utilizzati (per le persone fisiche, ad esempio, l’accertamento sintetico del reddito complessivo; per gli imprenditori, sempre in via esemplificativa,
l’accertamento contabile o induttivo).
L’attività di accertamento si motiva dall’acquisizione di elementi presso il contribuente (verifiche, ispezioni, accessi, richieste di documenti, questionari, ecc.) oppure dagli elementi in possesso dell’Agenzia delle entrate (dichiarazioni, atti registrati, comunicazioni varie).
Le conclusioni di queste attività istruttorie vengono sempre portate a conoscenza del contribuente attraverso degli atti che, in maniera completa, riportano la motivazione di quanto richiesto, le
maggiori imposte dovute, le sanzioni applicate. In questi stessi atti vengono indicate le modalità per
sanare le anomalie riscontrate e per chiedere un intervento dell’ufficio per l’annullamento dell’atto
in autotutela, nelle ipotesi in cui il contribuente abbia fondate ragioni per ritenere la pretesa dell’amministrazione non corretta, oltre alle modalità e ai tempi per difendersi davanti al giudice tributario.
A seconda del tipo di attività di controllo che l’amministrazione effettua (controllo sulle dichiarazioni, verifica fiscale, eccetera), il contribuente può essere raggiunto dai seguenti atti:
›› comunicazioni di irregolarità;
›› inviti al contraddittorio;
›› processo verbale di constatazione;
›› avvisi di accertamento.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
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3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
Importanti istituti come, per esempio, l’accertamento con adesione, consentono al contribuente di risolvere eventuali pendenze nei confronti dell’amministrazione finanziaria evitando
di ricorrere al processo tributario.
Di seguito, analizzeremo le possibilità del contribuente nel rateizzare le somme dovute, qualora
venga raggiunto dagli atti più frequentemente utilizzati da parte dell’Agenzia delle entrate.
3.1. Le tipologie di comunicazioni di irregolarità
Prima di procedere all’iscrizione a ruolo delle somme derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, l’Agenzia delle entrate deve inviare al contribuente una comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario).
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, il contribuente può fornire i necessari chiarimenti, produrre all’Ufficio la documentazione relativa ai versamenti eventualmente
non conteggiati oppure versare quanto dovuto usufruendo della riduzione ad 1/3 delle sanzioni,
ordinariamente dovute nella misura del 30% delle somme non versate o versate in ritardo.
Decorso inutilmente tale termine, le somme vengono iscritte a ruolo con emissione di cartella
esattoriale.
La legge finanziaria 2008 ha introdotto la possibilità per il contribuente di rateizzare le somme
indicate negli avvisi bonari.
Come previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente, prima di procedere all’iscrizione a ruolo
delle somme derivanti:
›› dalla liquidazione automatizzata (art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis, d.P.R. n. 633/1972);
›› dal controllo formale (art. 36-ter, d.P.R. n. 600/1973)
l’Agenzia delle entrate deve inviare al contribuente, come predetto, un’apposita comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario).
Entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, il contribuente può sanare la propria posizione debitoria versando in una unica soluzione l’imposta o la maggiore imposta accertata
correlata di sanzioni ridotte, secondo la tipologia della comunicazione, oppure richiedendo la
dilazione di quanto dovuto.
Le comunicazioni sono recapitate al contribuente presso il suo domicilio fiscale. Il contribuente
che ha presentato la dichiarazione in via telematica tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) può scegliere di ricevere la comunicazione di
irregolarità anche tramite l’intermediario che ha effettuato l’invio della dichiarazione (l’opzione
viene espressa nella dichiarazione). Entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso telematico, gli
intermediari hanno l’obbligo di informare i propri clienti. In questo caso, il contribuente ha più
tempo per evitare l’iscrizione a ruolo ed effettuare il pagamento con la sanzione ridotta: i 30
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
giorni per mettersi in regola decorrono, infatti, dal sessantesimo giorno successivo a quello di
trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario.
Le comunicazioni sono emesse a seguito di tre diversi tipi di attività:
1)il controllo automatico (riguarda la liquidazione della dichiarazione);
2)il controllo formale;
3)la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata (Tfr, arretrati, ecc.) per i quali, comunque, non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui il contribuente paghi entro 30 giorni.
Le comunicazioni non sono veri e propri atti impositivi e, quindi, non sono impugnabili dinanzi
alle Commissioni tributarie.
Tali comunicazioni, infatti, non contenendo una pretesa tributaria definita, non costituiscono
atti impugnabili. Esse, dunque, non sono altro che un mero invito al contribuente a fornire, in via
preventiva, elementi chiarificatori delle anomalie riscontrate in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione e non sono, dunque, espressione di un potere autoritativo, in quanto
non contengono una pretesa impositiva definitiva e non producono effetti negativi immediati
per il destinatario.
1) Le comunicazioni emesse a seguito del controllo automatico
Le comunicazioni emesse in seguito al controllo (art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis, d.P.R.
n. 633/1972) evidenziano la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l’eventuale presenza di errori (comunicazione di irregolarità). In questo ultimo caso, il contribuente
può pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni oppure segnalare all’Agenzia
delle entrate le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto.
Ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973 prevede che gli uffici, sulla base
dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, possono procedere entro
l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo a:
›› correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione
degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi ovvero nel riporto delle eccedenze
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
›› ridurre le detrazioni d’imposta, le deduzioni dal reddito e i crediti d’imposta, indicati in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti, sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
›› controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo d’acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte
operate in qualità di sostituto d’imposta.
In sede di controllo, gli operatori verificano la correttezza dell’esito determinato dal controllo
automatizzato, tenendo conto delle somme trattenute per conto dei contribuenti da parte del
sostituto d’imposta e dei versamenti effettuati dal contribuente in sede di autotassazione.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
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3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
Per effetto dei commi 3 e 4 dello stesso art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973, l’esito della liquidazione,
qualora emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione ovvero l’imposta
o la maggiore imposta determinata, va comunicato al contribuente il quale potrà fornire i necessari chiarimenti entro i 30 giorni successivi.
Ai fini Iva, l’art. 54-bis, d.P.R. n. 633/1972 riproduce sostanzialmente il dettato normativo del
predetto art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973.
Pertanto, l’Agenzia delle entrate provvede a:
›› correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione
del volume d’affari e delle imposte, ovvero nel riporto delle eccedenze d’imposta risultanti
dalle precedenti dichiarazioni;
›› controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle
liquidazioni periodiche.
Anche in questo caso, il diverso ammontare dell’imposta, che può risultare a favore del contribuente (minor imposta dovuta), ovvero che può risultare a sfavore del contribuente (maggior
imposta da versare), che viene determinata dalla liquidazion,e va comunicato al contribuente.
2) Le comunicazioni emesse a seguito del controllo formale
Il controllo formale (art. 36-ter, d.P.R. n. 600/1973) consiste nella verifica della corrispondenza
dei dati indicati in dichiarazione con:
›› la documentazione conservata dal contribuente;
›› i dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti (sostituti d’imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche, imprese assicuratrici, ecc.).
Nel caso, quindi, ci siano differenze fra i dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e quelli dichiarati, il contribuente viene prima di tutto invitato dall’ufficio a presentare o trasmettere la
propria documentazione e a fornire chiarimenti.
Se poi questa documentazione non prova la correttezza dei dati dichiarati, oppure se il contribuente non risponde all’invito, l’Agenzia invia una comunicazione con gli esiti del controllo
formale e la richiesta delle somme dovute.
Il controllo formale consente di:
›› escludere, in tutto o in parte, le ritenute d’acconto, le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal
reddito non spettanti;
›› rideterminare i crediti d’imposta;
›› calcolare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti;
›› correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
L’art. 36-ter, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, prevede dunque che gli uffici, senza pregiudizio
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
dell’azione accertatrice, possano procedere entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione al controllo formale della stessa, provvedendo a:
›› escludere, in tutto o in parte, lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti, ovvero le
detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti;
›› determinare i crediti d’imposta spettanti;
›› liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche ed i maggiori contributi dovuti
sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti;
›› correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni di sostituti d’imposta.
Il contribuente raggiunto dall’invito dell’ufficio dovrà far pervenire la documentazione richiesta,
atta a comprovare la correttezza degli oneri deducibili, delle detrazioni d’imposta, dei premi,
contributi, crediti d’imposta e ritenute dichiarati.
Per effetto dei commi 3 e 4 del medesimo art. 36-ter, d.P.R. n. 600/1973, il contribuente è invitato, preliminarmente, a fornire chiarimenti ed a trasmettere l’eventuale documentazione in
ordine ai dati indicati nella propria dichiarazione, rendendolo edotto sull’esito del controllo.
3) Le comunicazioni emesse a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione
separata
La liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata è l’operazione con la quale l’Agenzia delle entrate determina l’imposta dovuta su determinati redditi (per esempio, il trattamento di fine rapporto, le pensioni e gli stipendi arretrati, ecc.) per i quali sono state già versate
delle somme a titolo d’acconto.
Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM (Redditi soggetti a tassazione
separata e a imposta sostitutiva) del modello Unico o nel quadro D (altri redditi) del 730 e di
quelli riportati dal sostituto d’imposta nel 770, viene calcolata definitivamente la somma eventualmente dovuta o il rimborso spettante. Se emergono somme da versare, è inviata direttamente al contribuente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione che
contiene la richiesta di pagamento (senza sanzioni e interessi).
Queste comunicazioni si distinguono da quelle relative al controllo delle dichiarazioni. Può, infatti, accadere che il contribuente abbia prima ricevuto la comunicazione di regolarità (o di
irregolarità) per la dichiarazione, e che, successivamente, ne riceva un’altra per le somme
ancora dovute su redditi a tassazione separata.
Dal momento in cui il contribuente riceve la comunicazione di irregolarità e riconosce la validità della stessa, può regolarizzare la propria posizione con il pagamento di una sanzione ridotta,
oltre all’imposta e agli interessi.
In particolare, è previsto che:
›› per le comunicazioni relative ai controlli automatici, il pagamento deve essere effettuato
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
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3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva (nei casi
di rettifica della richiesta dell’ufficio). La sanzione è ridotta a 1/3 di quella ordinaria (10%
invece del 30%);
›› per le comunicazioni relative ai controlli formali, il pagamento deve essere effettuato entro 30
giorni dal ricevimento della prima comunicazione (anche nei casi di successiva rettifica della
richiesta dell’ufficio). La sanzione è ridotta a 2/3 di quella ordinaria (20% invece del 30%);
›› per i redditi a tassazione separata, non sono dovuti né interessi né sanzioni se il pagamento
avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di un’eventuale
successiva rettifica dell’ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento, la sanzione è del
30%.
I pagamenti vanno eseguiti presso le banche, gli uffici postali o gli agenti della riscossione con il
modello “F24 precompilato” allegato alla comunicazione (l’importo tiene conto della sanzione
ridotta).
3.1.1. Come rateizzare le somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità in base al decreto Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv., con mod., in l. n. 106/2011) e ai sensi del d.l. n.
201/2011 (decreto Salva Italia) conv., con mod., in l. n. 214/2011 (Manovra Monti)
Come precedentemente accennato, la legge finanziaria 2008 ha introdotto per le somme dovute a seguito del controllo automatico e del controllo formale della dichiarazione dei redditi
(“avviso bonario”), la possibilità del pagamento rateale da parte del contribuente.
La conversione in legge del d.l. Milleproroghe ha ripristinato il testo originario della norma.
Riferimenti normativi:
›› legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 144;
›› legge 28 febbraio 2008, n. 31.
“ Le somme dovute a seguito del controllo automatico e del controllo formale della dichiarazione dei redditi di cui agli artt. 2, comma 2 e 3, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
(cioè il c.d. “avviso bonario”) possono essere oggetto di pagamento rateale in base all’innovazione recata con l’art. 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
Anteriormente, la procedura era riservata soltanto alle somme iscritte a ruolo ed a condizione che
il contribuente si trovasse in condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e che la richiesta fosse stata presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva.
Le norme suddette sono state oggetto di ulteriore intervento modificativo operato con l’art. 36
del d.l. Milleproroghe, convertito dalla legge n. 31/2008.
Inoltre, il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito in legge n. 106/2011 (c.d. decreto
Sviluppo), pubblicato nella G.U. n. 110 del 13 maggio 2011, in vigore dal 14 maggio 2011, è
intervenuto sulla rateazione delle somme dovute a seguito di liquidazione e controllo formale
della dichiarazione, modificando e snellendo le regole.
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
Il contribuente può, dunque, chiedere di rateizzare le somme richieste nella comunicazione di
irregolarità.
Il numero massimo di rate consentito varia in relazione all’importo da versare, pertanto la rateizzazione può avvenire con le seguenti modalità:
›› per le somme fino a € 5.000,00 il beneficio della dilazione si basa su un numero massimo di 6
rate trimestrali (18 mesi) di pari importo in modalità automatica cioè senza alcuna richiesta
del contribuente.
Con l’art. 7, comma 2, lettera u) del decreto Sviluppo (d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in l.
n. 106/2011) è stato abrogato il comma 2 dell’art. 3-bis, d.lgs. n. 462/1997, che prevedeva la
necessità di dimostrare all’ufficio la temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso
per gli importi non superiori a € 2.000,00 (la prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione).
Tra le misure indirizzate alla semplificazione fiscale, introdotte dal decreto Sviluppo, v’è
dunque quella che riconosce al soggetto passivo d’imposta la possibilità di ottenere la
dilazione delle somme dovute al fisco, a titolo di tributi, ritenute, contributi e premi, in
seguito ai controlli sulle dichiarazioni annuali dei redditi, eseguiti ai sensi degli artt. 36-bis
e 36-ter del d.p.r. n. 600/1973 e dall’art. 54-bis del d.p.r. n. 633/1972, anche in ordine
agli importi che non superino i 2 mila euro e senza la necessità di dover motivare la
richiesta con un’eventuale temporanea difficoltà economica. Pertanto, cade quanto
previsto dall’art. 3-bis della l. n. 462/1997, ovvero che per le somme dovute sotto i 2 mila
euro la dilazione fosse possibile solamente su iniziativa dell’Agenzia delle entrate, previa
dimostrazione da parte del contribuente di essere in un momento di obiettiva difficoltà
economica;
›› per le somme superiori a € 5.000,00 anche in questo caso la possibilità di rateizzare il pagamento è automatica. Le somme possono essere versate in un numero massimo di 20 rate
trimestrali (5 anni) di pari importo (la prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione);
›› se l’importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a € 50.000,00 per la
dilazione non è più necessario prestare idonea garanzia. Le somme possono essere versate
in un numero massimo di 20 rate trimestrali (5 anni) di pari importo. La prima rata va versata
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Su questa ultima ipotesi, si sono succeduti vari interventi normativi, passando dalla normativa iniziale con cui la necessità di garanzia era commisurata al totale delle somme dovute,
comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, sostituita poi dall’agevolata normativa
emanata con il decreto Sviluppo per cui idonea garanzia doveva essere prestata solo se l’importo complessivo delle rate successive alla prima era superiore a € 50.000,00 sul totale delle
somme dovute, dedotto l’importo della prima rata; sino ad arrivare al decreto Salva Italia (d.l.
n. 201/2011), per cui è stata soppressa la condizione di presentare idonea garanzia correlata
alla domanda di dilazione anche per le comunicazioni di irregolarità.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
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3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
Cosa è dunque cambiato con l’entrata in vigore del decreto Salva Italia n. 201/2011, conv. in
l. n. 214/2011?
Per confrontare vecchie e nuova normativa, si ricorda che:
a)con la normativa di partenza: la garanzia idonea necessaria era commisurata al totale delle
somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. Tale normativa viene
poi agevolata
b)con il decreto Sviluppo: per cui idonea garanzia doveva essere prestata solo se l’importo
complessivo delle rate successive alla prima era superiore a €50.000,00 sul totale delle somme dovute, dedotto l’importo della prima rata. In tale circostanza, la garanzia poteva essere
apportata mediante:
›› polizza fideiussoria assicurativa;
›› fideiussione bancaria;
›› garanzia rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi;
›› ipoteca volontaria di 1° grado su beni di esclusiva proprietà del contribuente (o di un
soggetto terzo datore di ipoteca), per un importo pari al doppio delle somme dovute. In
questo ultimo caso, però, occorre ottenere l’autorizzazione dell’ente impositore.
Le garanzie andavano prodotte all’ufficio entro 10 giorni dal versamento della prima rata.
c)con il decreto Salva Italia: non è più necessario presentare alcuna garanzia idonea correlata
alla domanda di dilazione anche se l’importo complessivo delle rate successive alla prima è
superiore a €50.000,00
Si evidenzia che, sempre il decreto Sviluppo, confermato ora anche con il decreto Salva Italia,
ha introdotto il comma 6-bis, secondo cui le rate previste possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.
Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal
primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (il
dato è riportato sulla comunicazione stessa).
Infine, si rammenta che le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
In schema:
Somme
sino € 5.000
da € 5.000,01 a € 50.000
oltre € 50.000
N. Max rate
6 rate trimestrali
20 rate trimestrali
20 rate trimestrali
Garanzie
NO
NO
NO
* Si evidenzia che con la conversione in l. n. 214/2011 del d.l. n. 201/2011(decreto Salva Italia)
(detta anche: Manovra Monti), è stato soppresso l’obbligo della garanzia richiesta per importi
superiori a € 50.000.00 (si veda par. 3.5).
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
3.1.2. Come rateizzare le imposte a tassazione separata
Il beneficio della rateizzazione delle somme dovute trova applicazione anche per le imposte
dovute sui redditi soggetti a tassazione separata.
Si rammenta che le disposizioni del decreto Sviluppo d.l. n. 70 del 13 maggio 2011 si applicano
anche per le somme da versare, indipendentemente dall’importo, a seguito di ricevimento
della comunicazione prevista per i redditi soggetti a tassazione separata.
Pertanto, con la nuova normativa, per gli importi fino a euro 500, il beneficiario non è più condizionato dalla situazione di temporanea difficoltà finanziaria e, quindi, dalla presentazione
dell’apposita istanza. Per tali somme valgono le regole precedentemente elencate.
Somme
sino € 500.00
da € 500,01 a € 50.000
oltre € 50.000
N. Max rate
6 rate trimestrali
20 rate trimestrali
20 rate trimestrali
Garanzie
NO
NO
NO
* Si evidenzia che con la conversione in l. n. 214/2011 del d.l. n. 201/2011(decreto Salva Italia)
(detta anche: Manovra Monti), è stato soppresso l’obbligo della garanzia richiesta per importi
superiori a € 50.000.00 (si veda par. 3.5).
3.1.3. Termini di pagamento delle rate e decadenza del beneficio di dilazione
Come anticipato, per beneficiare della rateazione è necessario effettuare il versamento della
prima rata entro 30 giorni dalla data in cui si riceve la comunicazione. Le rate successive devono essere versate entro l´ultimo giorno di ciascun trimestre successivo a quello di scadenza
della prima rata.
Il mancato pagamento anche di una sola rata fa perdere il beneficio della rateazione e l’importo dovuto, per imposte, interessi e sanzioni in misura piena (ossia al 30%), meno quanto già
versato, viene iscritto a ruolo.
La legge di conversione n. 214/2011 del decreto Salva Italia cambia le regole anche per
quanto riguarda l’eventuale omesso versamento di una rata, regole che vengono sostanzialmente “unificate” con quelle previste per le rateazioni concesse da Equitalia: infatti d’ora
in poi, il mancato pagamento della prima rata o anche di una sola delle rate diverse dalla
prima entro il pagamento della rata successiva comporta la decadenza della rateazione e
l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, al netto di quanto versato
è iscritto a ruolo.
Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata
successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione prevista dall’art. 13 del
d.lgs. n. 471/1997. La sanzione è pari a l 30% dell’importo della rata versata in ritardo e degli
interessi legali. Tuttavia, l’iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si
avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva.
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79
3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
In definitiva, dunque, la dilazione degli avvisi bonari viene assimilata, anche se non del tutto,
alle altre procedure per quel che riguarda il mancato versamento di rate successive alla
prima.
Come si è precedentemente affermato, nel caso di tardivi versamenti di rate successive alla
prima, le dilazioni non vengono più ritenute decadute dal Fisco, e quindi si mantiene il beneficio
del termine, se si paga la rata entro il termine per quella successiva. Questo, infatti, impedisce
la decadenza per le dilazioni in essere, a patto però che la rata sia stata pagata, sebbene tardivamente, entro il suddetto termine. Ovviamente la tardività del pagamento inplica la
sanzione da omesso versamento, peraltro sanabile mediante ravvedimento operoso (meglio
specificato nel paragrafo 3.6).
La notifica della cartella di pagamento avviene entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.
Prima della emanazione del decreto Salva Italia (d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011 – c.d.
Manovra Monti –) in presenza di una garanzia (per debiti superiori a 50mila euro), l’ufficio iscriveva a ruolo gli importi a carico del contribuente e del garante o del terzo datore d’ipoteca,
se questi ultimi non versavano quanto dovuto entro 30 giorni dalla notifica dell’invito che conteneva l’indicazione delle somme da pagare e delle motivazioni della richiesta. Ora, con la
soppressione di idonea garanzia l’ufficio non iscriverà a ruolo gli importi a carico del garante o
del terzo datore d’ipoteca.
Le presenti disposizioni si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento di
una comunicazione riguardante l’esito dell’attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti
a tassazione separata, ai sensi dell’articolo 36-bis, d.P.R. n. 600/1973.
Se si decade dal beneficio della rateizzazione, in caso di mancato pagamento anche di una
sola rata, non si può fruire della dilazione per le somme iscritte a ruolo e notificate con la cartella.
3.1.4. Domanda di rateazione fino a € 2.000,00 esenti da bollo
L’esenzione dal bollo è prevista per determinate tipologie di atti e documenti, fra i quali gli atti e
le copie del “procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo”, le dichiarazioni,
le denunzie, gli atti, i documenti e le copie “presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie” e le “istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi
tributo”. L’Agenzia delle entrate ha ricordato anche che tale esenzione (di bollo) viene estesa
anche alle domande presentate al fine di ottenere una sospensione o una dilazione del pagamento delle imposte.
La richiesta del beneficio della rateizzazione delle imposte, ovvero delle somme risultanti dai
controlli automatizzati e formali quando non sono superiori a 2.000 euro, è esente dall’imposta
di bollo. Tale assunto è stato recentemente chiarito in una risoluzione (n. 55/E/2011) dell’Agenzia delle entrate a seguito di numerose richieste in merito al trattamento applicabile, ai fini
dell’imposta di bollo, alle istanze di rateazione di somme dovute in seguito alle attività di controllo (automatizzate e formali) esperite dagli uffici territoriali dell’Agenzia stessa.
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Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
3.2. La rateazione dell’accertamento con adesione
L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria.
Si tratta, sostanzialmente, di un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto
sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente
non presenti ricorso davanti al giudice tributario.
La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata
tanto dal contribuente quanto dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione
territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.
L’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.
Inoltre, per i fatti accertati, perseguibili anche penalmente, costituisce una circostanza attenuante il perfezionamento dell’adesione con il pagamento delle somme dovute prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L’effetto “premio” si concretizza
nell’abbattimento fino alla metà delle sanzioni penali previste e nella non applicazione delle
sanzioni accessorie.
Il raggiungimento o meno dell’accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri
successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da
un procuratore.
3.2.1. Come rateizzare l’atto di adesione
Quando le parti raggiungono un accordo in contraddittorio, i contenuti dello stesso vengono
riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti. L’intera procedura si
perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall’accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.
Il versamento delle somme dovute può essere effettuato, a seconda del tipo di imposta, tramite i modelli di versamento F24 o F23.
Il contribuente, oltre ad effettuare il pagamento in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi
alla redazione dell’atto, può scegliere di effettuare il pagamento in forma rateale.
La dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di accordo per accertamento con
adesione prevede:
- per somme fino a € 51.645,69, un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo delle quali la
prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto;
- per somme superiori a € 51.645,69, un massimo di 12 rate trimestrali delle quali la prima da
versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto.
Si evidenzia che con la conversione in legge n. 111/2011 del decreto legge n. 98/2011 (c.d.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
81
3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
Manovra correttiva) è stato soppresso l’obbligo della garanzia richiesta per importi superiori a
€ 50.000,00 (si veda par. 3.5.).
Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente
deve far pervenire all’ufficio la quietanza accompagnata, nei casi di rateazione, dalla documentazione relativa alla garanzia.
3.3. La rateazione della conciliazione giudiziale
La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto
con il fisco.
Si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza.
Può essere proposta:
›› dalla Commissione tributaria provinciale che, d’ufficio, può prospettare alle parti il tentativo
di conciliazione;
›› dalle parti stesse (contribuente, ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, ente locale, agente
della riscossione).
Il tentativo di conciliazione, comunque, non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare
l’accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.
La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia “in udienza” che “fuori udienza”.
a) La conciliazione in udienza può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice.
In particolare, si può verificare uno dei seguenti casi:
›› il contribuente o l’ufficio, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata
presso la segreteria della Commissione e notificata alla controparte entro i 10 giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia;
›› l’ufficio, dopo la data di fissazione dell’udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta,
può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente;
›› il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti a conciliare la controversia.
Se si raggiunge l’accordo, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.
b) La conciliazione fuori udienza viene formalmente avviata dopo che è intervenuto l’accordo
tra l’ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.
In questa ipotesi, lo stesso ufficio, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l’indicazione
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Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
dei contenuti dell’accordo. Se l’accordo viene confermato, il presidente della Commissione
dichiara, con decreto, l’estinzione del giudizio.
3.3.1. Come rateizzare la conciliazione giudiziale
Come predetto, se la conciliazione giudiziale viene realizzata in udienza, ed in essa si raggiunge
l’accordo, viene redatto un verbale, sempre in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.
Se la conciliazione giudiziale viene realizzata fuori udienza, ed in essa viene confermato l’accordo, il presidente della Commissione dichiara, con decreto, l’estinzione del giudizio.
In entrambi i casi, il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie
tributarie deve essere effettuato:
›› con modello F24 per le imposte dirette, per l’Irap, per le imposte sostitutive e per l’Iva;
›› con modello F23 per le altre imposte indirette.
Il contribuente, oltre ad effettuare il pagamento in unica soluzione, entro 20 giorni dal verbale
(conciliazione in udienza) o dalla comunicazione del decreto del presidente della Commissione (conciliazione fuori udienza) può scegliere di effettuare il pagamento in forma rateale.
La dilazione del pagamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie prevede:
›› per somme fino a € 50.000,00, un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo delle quali la
prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla data del processo verbale o della comunicazione del decreto presidenziale;
›› per somme superiori a € 50.000,00, un massimo di 12 rate trimestrali delle quali la prima da
versare entro il termine di 20 giorni dalla data del processo verbale o della comunicazione
del decreto presidenziale.
Si evidenzia che con la conversione in legge n. 111/2011 del decreto legge n. 98/2011 (c.d.
Manovra correttiva), è stato soppresso l’obbligo della garanzia richiesta per importi superiori a
€ 50.000,00 (si veda par. 3.5.).
Gli interessi sulle rate sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di
conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio, e fino alla
scadenza di ciascuna rata.
Nell’ipotesi di pagamento rateale, il contribuente deve consegnare all’ufficio una copia dell’attestazione del versamento accompagnata dalla documentazione della garanzia prestata.
3.4. La rateazione della acquiescenza
Considerati i costi onerosi del ricorso, i contribuenti che ricevono avvisi di accertamento fondati
su dati e valutazioni difficilmente contrastabili hanno l’opportunità, se rinunciano a presentare
ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni.
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3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
L’accettazione dell’atto, giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta infatti la riduzione
a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:
›› rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento;
›› rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
›› provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente
dovute tenendo conto delle riduzioni.
Un’ulteriore riduzione delle sanzioni è prevista se l’avviso di accertamento non è stato preceduto da “invito al contraddittorio”. In tal caso si può fruire della riduzione ad 1/6.
Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano, in unica soluzione o in forma rateale, utilizzando:
›› il mod. F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Irap, l’Iva e l’imposta sugli
intrattenimenti;
›› il mod. F23 per l’imposta di registro e per gli altri tributi indiretti.
La dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di acquiescenza prevede:
›› per somme fino a € 51.645,69 un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo delle quali la
prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto
›› per somme superiori a € 51.645,69 un massimo di 12 rate trimestrali delle quali la prima da
versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto.
Si evidenzia che con la conversione in legge n. 111/2011 del decreto legge n. 98/2011 (c.d.
Manovra correttiva), è stato soppresso l’obbligo della garanzia richiesta per importi superiori a
€ 50.000,00 (si veda par. 3.5.).
Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente
deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
3.5. Soppresso l’obbligo delle garanzie ai sensi del d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011
(Manovra correttiva) e ai sensi del d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011
A) D.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011 (Manovra correttiva): abolizione della garanzia in dilazione per accertamento con adesione, di acquiescenza all’accertamento e di conciliazione.
Nell’ultimo anno, il tema delle garanzie che il contribuente deve prestare per ottenere il pagamento rateale delle somme dovute nelle ipotesi di accertamento con adesione, di acquiescenza all’accertamento e di conciliazione è stato oggetto di numerosi interventi normativi.
Prima del d.l. n. 40/2010 (cosiddetto decreto “incentivi) era previsto che, in ogni ipotesi di pagamento rateale, il contribuente avrebbe dovuto prestare idonea garanzia mediante polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria, anche rilasciata dai confidi.
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
Il decreto “incentivi”, in un’ottica di incentivazione del predetto istituto, ha provveduto a modificare tale situazione, prevedendo che la garanzia sarebbe stata necessaria solo ove le rate
successive alla prima fossero state complessivamente superiori a 50.000 euro.
Poi, la l. n. 122/2010 (di conversione del d.l. n. 78/2010, c.d. “manovra correttiva”), ha introdotto,
la possibilità, sino al 31 dicembre 2011, di prestare la suddetta garanzia anche mediante ipoteca
volontaria di primo grado. Si evidenzia infatti che, in sede di conversione del d.l. n. 78 del 2010
(c.d. “manovra correttiva”), era stato introdotto, per effetto di un emendamento, l’art. 52-bis,
secondo cui, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e sino al 31
dicembre 2011, la garanzia di cui al comma 2 dell’art. 8 del d.lgs. n. 218/1997, “può essere prestata anche mediante ipoteca volontaria di primo grado per un valore, accettato dall’amministrazione finanziaria, pari al doppio del debito erariale ovvero della somma oggetto di rateizzazione”.
Ancora, il legislatore, con il d.lgs. n. 141/2010, in vigore dal 19 settembre 2010, ritoccando ciò
che concerne le rateazioni in dodici rate, riprendendo come punto di riferimento la somma di
€ 51.645,69, ha riportato la situazione in cui la garanzia fideiussoria è dovuta per ogni versamento rateale, e non solo ove le rate successive alla prima siano nel complesso superiori a 50.000
euro. In sostanza, si è ritornati al sistema in vigore prima del d.l. n. 40/2010.
Ora, con l’intento di rendere più efficienti gli istituti di definizione della pretesa tributaria, l’art. 23
del d.l. n. 98/2011, convertito con l. n. 111/2011, è intervenuto sull’art. 8 del d.lgs. n. 218/1997 sopprimendo l’obbligo di prestare idonea garanzia (nella specie, polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria), in caso di definizione della lite fiscale tramite accertamento con adesione, acquiescenza all’accertamento e conciliazione giudiziale, relativamente agli importi che superino i 50
mila euro. La riforma va evidentemente a beneficio di quei contribuenti che, trovandosi in uno
stato di obiettiva e temporanea difficoltà nel versare l’intero importo del loro debito con il fisco, in
un’unica soluzione, propenderanno, al contrario, per un pagamento in forma rateizzata. Grazie
alla novità normativa in esame, si vengono così a uniformare la disciplina della rateazione dei
ruoli, nella quale l’obbligo delle garanzie era già stato soppresso, con quella delle principali procedure deflattive del contenzioso.
Attenzione, però, così come chiarisce la circolare n. 41/e del 5 agosto 2011 dell’Agenzia delle
entrate, perché tale situazione non opererà, per espressa previsione normativa, in caso di atti
di adesione, definizioni per acquiescenza del contribuente, atti di accertamento e conciliazioni
giudiziali già perfezionatesi alla data di entrata in vigore del provvedimento normativo stesso (7
luglio 2011) (art. 23, comma 20, d.l. n. 98/2011). Per cui per le rate successive (maggiorate degli
interessi legali) il contribuente doveva prestare le garanzie richieste dalla legge:
›› polizza fideiussoria assicurativa;
›› fideiussione bancaria;
›› garanzia rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi; iscritti negli elenchi previsti
dal testo unico delle leggi in materia bancaria o creditizia.
Dunque, vale la nuova regola per le adesioni (da accertamento, acquiescenza e conciliazione
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
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3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
giudiziale) non ancora perfezionate alla data del 6 luglio 2011, restando invece applicabili le
vecchie regole (e quindi mantenendo validità le garanzie già rilasciate fino a scadenza); per
gli atti definiti fino al 5 luglio 2011 resta possibile, però, non richiedere la garanzia a quei contribuenti che, al 6 luglio 2011, avessero già pagato la prima rata e per i quali non sia stato ancora
formalizzato il mancato perfezionamento della definizione.
B) D.l. n. 201/2011 (decreto Salva Italia), conv. in l. n. 214/2011 (Manovra Monti): abolizione
della garanzia in dilazione per avvisi bonari.
Tra tutti gli istituti deflativi, elencati dinnanzi e su cui non grava più l’onere della garanzia, si evidenzia il mancato richiamo della dilazione degli avvisi bonari.
Ma a rimediare ci ha pensato ora il d.l. n. 201/2011 - decreto Salva Italia!
Il d.l. n. 201/2011 ha contribuito, infatti, sotto il profilo delle garanzie, a rendere uniformi gli istituti
deflativi del contenzioso presenti nell’ordinamento. La legge di conversione n. 214/2011 del
decreto Salva-Italia (articolo 10) interviene proprio sulle rateazione delle imposte dovute, una
modifica che, cerca di tenere conto non soltanto della congiuntura economica sfavorevole,
ma anche della stretta creditizia che caratterizza l’operazione dei soggetti economici.
Come si è fino ad ora commentato, il d.l. n. 98/2011, che ha soppresso l’obbligo di prestazione
della garanzia, a prescindere dall’importo, per le rate da accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale, ha palesemente ignorato l’esclusione della garanzia per
la dilazione delle comunicazioni di irregolarità (detti anche avvisi bonari), (cfr. paragrafo 3.1 di
questo capitolo). Pertanto, sebbene per le dilazioni ove le rate successive alla prima fossero
state nel complesso superiori a 50.000 euro, la garanzia rimaneva necessaria.
Ora, accogliendo quanto esposto, il legislatore corre ai ripari e modifica la norma indicata,
intervenendo, tra l’altro, sulla soppressione dell’obbligo di prestazione della garanzia.
Quindi, la garanzia non sarà più necessaria per nessuno dei piani di rateazione scaturenti dai
vari istituti deflativi del contenzioso presenti nel sistema.
Il d.l. n. 201/2011 contiene una norma molto importante, in quanto si prevede che le neointrodotte disposizioni “si applicano altresì alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto”.
Si evidenzia che con la soppressione dell’obbligo di prestare garanzia fidejussoria nel caso di
rateazione degli importi quando l’ammontare complessivo delle rate successive alla prima
sia superiore a € 50.000,00, fa sì che conseguentemente sia eliminata anche la disposizione
che prevedeva la possibilità, alternativa alla fideiussione, di concedere ipoteca volontaria,
a cura del debitore o di un terzo, su di un immobile per un importo pari al doppio delle somme dovute.
Ciò premesso, qualora un contribuente si sia visto respingere il piano di dilazione per mancata,
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
tardiva o inesatta prestazione della garanzia e abbia proposto ricorso contro la cartella di pagamento, può considerare vinta la causa sulla base della sopravvenienza della nuova legge.
Allo stesso modo, il contribuente che, non ancora raggiunto dall’iscrizione a ruolo, abbia omesso
la prestazione della garanzia, ha la possibilità di vedersi sgravare tali somme, se già iscritte a ruolo.
3.6. Maxisanzione a garanzia del fisco d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011
Come sopra menzionato, a partire dagli atti perfezionati dal 7 luglio 2011, il d.l. n. 98/2011, all’articolo
23, ha dunque soppresso l’obbligo della garanzia anche per le somme complessivamente superiori
a 50 mila euro. Come contrappeso, è stato inoltre previsto che in caso di mancato versamento di
una qualsiasi delle rate diverse dalla prima entro il termine per il pagamento della rata successiva,
l’ufficio iscrive a ruolo l’intero importo residuo, con applicazione in misura doppia della sanzione per
omesso versamento.
Le definizioni delle controversie, anche potenziali, con il fisco si perfezionano pertanto con il pagamento immediato dell’intero importo dovuto ovvero con il solo versamento della prima rata.
Questo comportamento è di per sé sufficiente per acquisire il diritto alla riduzione della sanzione
(ad 1/6 o ad 1/4 o al 40%, a seconda dei casi) e alla eventuale rideterminazione dell’imposta.
Si dispone, inoltre, che i ritardi nel pagamento non superiori ai tre mesi non compromettono la rateazione.
Se invece si supera la scadenza della rata successiva, la manovra correttiva d.l. n. 98/2011,
convertita in l. n. 111/2011 prevede il diritto dell’Agenzia delle entrate di pretendere il versamento di tutto il residuo, maggiorato del 60% commisurato al solo tributo non pagato, mediante
iscrizione a ruolo.
Da segnalare che tale disposizione vale per tutte le rateazioni, sia al di sopra che al di sotto di € 50
mila.
Da quanto citato, si deduce che le rate iniziali di una istanza di dilazione sono preziose, dato
che la sanzione per tardivo pagamento entro la rata successiva ammonta al 60% sul debito
residuo (ad essa si aggiunge poi l’interesse annuo del 4% che scatta con l’iscrizione a ruolo e si
calcola anch’esso sul debito residuo e non sulla sanzione).
Due fattori sono dunque importanti: il debito iniziale ed il debito residuo.
Di seguito, si schematizza l’applicazione delle sanzioni per chi salta una rata supponendo, per
semplicità, che la rateazione si chiuda in 12 mesi e, quindi, con una sola annualità degli interessi.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
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3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
Debito iniziale
Importo
rata
N. rate
N. della rata
non pagata
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
Debito
residuo
Sanzioni
Interessi
Debito totale
in caso di mancato
pagamento
di una rata
€ 2.000,00
€ 333,33
6
2
1.666,67
1.000,00
66,67
€ 3.066,67
€ 2.000,00
€ 333,33
6
5
666,67
400,00
26,67
€ 2.426,67
€ 5.000,00
€ 833,33
6
2
4.166,67
2.500,00
166,67
€ 7.666,67
€ 5.000,00
€ 833,33
6
5
1.666,67
1.000,00
66,67
€ 6.066,67
€ 20.000,00
€ 1.250,00
16
2
18.750,00
11.250,00
750,00
€ 32.000,00
€ 20.000,00
€ 1.250,00
16
5
15.000,00
9.000,00
600,00
€ 29.600,00
€ 20.000,00
€ 1.250,00
16
15
2.500,00
1.500,00
100,00
€ 21.600,00
€ 50.000,00
€ 2.500,00
20
2
47.500,00
28.500,00
1.900,00
€ 80.400,00
€ 50.000,00
€ 2.500,00
20
5
40.000,00
24.000,00
1.600,00
€ 75.600,00
€ 50.000,00
€ 2.500,00
20
15
15.000,00
9.000,00
600,00
€ 59.600,00
€ 150.000,00
€ 3.750,00
40
2
146.250,00
87.750,00
5.850,00
€ 243.600,00
€ 150.000,00
€ 3.750,00
40
5
135.000,00
81.000,00
5.400,00
€ 236.400,00
€ 150.000,00
€ 3.750,00
40
15
97.500,00
58.500,00
3.900,00
€ 212.400,00
Dall’esempio di cui sopra, si evince che i rincari prodotti dalla nuova sanzione crescono con
l’ammontare del debito originario: più alto è il debito, minore è la quota versata in ogni rata e,
quindi, aumenta la parte ancora non versata, su cui si calcolano sanzioni ed interessi.
In altri termini, la manovra stabilisce che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata
successiva alla prima entro i termini previsti per la rata successiva, si applica la sanzione del 30%
moltiplicato due sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. In caso di mancato pagamento,
l’ufficio provvederà all’iscrizione a ruolo della sanzione e di tutte le residue somme dovute. La
sanzione, però, è sproporzionata quando il mancato pagamento riguarda una delle prime rate.
Sull’iscrizione a ruolo, va segnalato che dal 1° ottobre 2011 il ruolo non c’è più per tutti gli atti
di accertamento riguardanti l’imposta sui redditi, l’Iva e l’Irap, relativi ai periodi d’imposta
2007 e ai successivi. Questo perché l’atto di accertamento condensa anche la funzione
prima riservata a ruolo e cartella di pagamento. L’esecutività degli accertamenti riguarda
anche i successivi atti i cui importi, contenuti nell’atto impositivo originario, sono rideterminati. Ciò si verifica anche per l’accertamento con adesione, poiché gli importi sono modificati
in base all’accordo con il fisco.
La norma sull’esecutività degli accertamenti prevede che il pagamento debba avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata. Questo vuol dire che, nel caso di mancato
pagamento delle rate nell’accertamento con adesione, per gli atti emessi dal 1° ottobre 2011,
l’Agenzia invia una raccomandata al contribuente con l’intimidazione ad adempiere al pagamento delle somme dovute entro 60 giorni e con la nuova sanzione del 60%.
Si segnala, inoltre, che la maxisanzione del 60% si applica anche sugli accertamenti esecutivi.
In particolar modo, l’irrogazione della stessa non viene attraverso l’iscrizione a ruolo, ma con
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
la notifica di un nuovo avviso anch’esso immediatamente esecutivo. Trattandosi di sanzione
per omesso pagamento, non è ammessa la definizione agevolata con la riduzione ad un terzo
della stessa. Per approfondimenti si rimanda al par. 3.8.
Si segnala, infine, che la maxisanzione può essere evitata, se il contribuente paga la rata non
versata entro il termine di quella successiva, avvalendosi del ravvedimento spontaneo (art. 13
del d.lgs. n. 472/1997). Ci sono, dunque, tre mesi di tempo per porre rimedio alla definizione
agevolata e salvare quindi la possibilità di continuare ad utilizzare la rateazione, proprio in virtù
del fatto che le rate hanno scadenza trimestrale. La maxisanzione, in altri termini, si può evitare
se il contribuente si avvale del ravvedimento spontaneo, prendendo come base di riferimento
per la riduzione delle sanzioni la misura del 30%.
Utilizzando il ravvedimento spontaneo, sempre regolarizzando la rata entro i tre mesi successivi e dunque entro la scadenza della rata successiva, l’ufficio riconosce il mantenimento del
beneficio della dilazione originariamente concessa visto che il contribuente ha manifestato la
volontà di adempiere al proprio dovere versando, a titolo di ravvedimento, gli importi dovuti
delle rate diverse dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva a quella non
pagata, gli interessi legali dell’1,5%, nonché della relativa sanzione. Ovviamente l’attestato di
versamento deve pervenite agli uffici entro il termine di 10 giorni.
A titolo puramente informativo, si ricorda che è in vigore oltre al classico ravvedimento “breve”
(regolarizzazione entro i 30 giorni) e al ravvedimento “lungo” (regolarizzazione oltre i 30 giorni,
e nel caso in esame, non oltre i tre mesi)), la possibilità di utilizzare il ravvedimento “sprint”, cioè
regolarizzare la posizione entro i 14 giorni successivi alla scadenza.
Riepilogo termini del ravvedimento spontaneo
Tipo di ravvedimento
Ravvedimento sprint
Ravvedimento breve
Ravvedimento lungo
Ravvedimento lungo
è incluso quello
trimestrale
Termini
Sanzione
applicabile
0,2% Per ogni
giorno di ritardo
3% Fisso
Entro 14 giorni successivi alla
scadenza
Dal 15° giorno fino al 30° giorno
successivi alla scadenza
Dal 31° giorno al termine di
3,75% Fisso
presentazione della dichiarazione
relativa all’anno nel corso del
quale la violazione è commessa
Dal 31° giorno fino alla scadenza
3,75% Fisso
della rata successiva (entro tre mesi)
Annotazioni
Sanzione pari a 1/15 della
sanzione ridotta del 3%
Sanzione pari a 1/10 del 30%
Sanzione pari a 1/8 del 30%
Sanzione pari a 1/8 del 30%
3.7. La rateazione dell’adesione all’invito al contraddittorio
Un altro istituto deflativo del contenzioso è “la definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio”.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
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3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
Introdotto dal decreto legge 185 del 2008, esso si applica agli inviti al contraddittorio emessi:
›› dal 1° gennaio 2009, se riguardano imposte dirette o Iva;
›› dal 29 gennaio 2009, se relativi a imposte indirette diverse dall’Iva (imposta di registro, sulle
successioni, sulle donazioni, ecc.).
In sostanza, il contribuente che accetta i contenuti di un invito al contraddittorio (o invito a
comparire), in cui sono indicati la pretesa fiscale e i motivi che l’hanno determinato, ottiene lo
stesso regime agevolato, in tema di sanzioni e di pagamento rateale, previsto per l’adesione ai
processi verbali di constatazione.
La definizione si realizza con l’acquisizione dell’assenso del contribuente e il pagamento delle
somme dovute, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.
La comunicazione, con la quale il contribuente informa il competente ufficio di voler aderire,
deve contenere, in caso di pagamento rateale, l’indicazione del numero delle rate prescelte.
Ad essa va allegata inoltre la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima o unica rata.
La dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito all’adesione ai contenuti dell’invito
al contraddittorio prevede:
›› per somme fino a € 51.645,69, un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo delle quali la
prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto
›› per somme superiori a € 51.645,69, un massimo di 12 rate trimestrali delle quali la prima da
versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto, senza la prestazione di alcuna
garanzia.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal
giorno successivo a quello del primo versamento e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
L’istituto non si applica se il contribuente ha ricevuto in precedenza un processo verbale di
constatazione, che consente l’emissione di un accertamento parziale, e non lo ha definito.
3.8. Cenni sulla rateazione avviso da accertamento esecutivo
Il d.l. n. 78 del 2010 convertito in l. n. 106/2011 ha introdotto significative novità nell’ambito del
procedimento di accertamento e riscossione dei tributi. In particolare, a partire dal 1° ottobre
2011 (inizialmente era previsto per il 1° luglio 2011), gli avvisi di accertamento su imposte dirette
ed Iva, relativi ai periodi d’imposta 2007 e successivi, avranno efficacia esecutiva. Ciò vuol dire
che il contribuente non dovrà più attendere la notifica della cartella esattoriale successivamente all’avviso di accertamento, poiché l’avviso stesso conterrà al suo interno l’intimazione
ad adempiere al pagamento degli importi indicati. Tale pagamento dovrà essere effettuato entro il termine utile per la proposizione del ricorso (sessanta giorni dalla notifica).
Ma andiamo con ordine!
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Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
Con le modifiche apportate dalla manovra correttiva 2011 (d.l. n. 98/2011, conv. in l. n.
111/2011), e dal decreto Sviluppo (d.l. n. 70/2011 convertito in l. n. 106/2011), sono state infatti
riscritte alcune misure che riguardano l’avviso di accertamento esecutivo e l’iscrizione a ruolo
provvisorio dei crediti erariali.
Tre sono i punti cardine della revisione sulla riscossione:
›› la modifica dell’avviso di accertamento, riguardante i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, che diventa immediatamente esecutivo, e che incorpora le funzioni della
cartella di pagamento;
›› ammessa la sospensione dell’esecuzione forzata per 180 giorni, con la riduzione dalla metà
ad un terzo delle somme provvisorie da versare in fase di ricorso da iscrivere a ruolo;
›› la proroga dell’entrata in vigore dell’avviso di accertamento esecutivo slittata dal 1° luglio
2011 al 1° ottobre 2011.
In sostanza:
a)gli accertamenti emessi dal 1° ottobre 2011, purché riferiti a periodi d’imposta in corso
al 31 dicembre 2007 e successivi, saranno immediatamente esecutivi e, in mancanza di
pagamento dell’avviso stesso, nonché decorsi i termini per la proposizione del ricorso,
dovranno contenere l’avvertimento che, decorsi ulteriori 30 giorni dal termine per il pagamento, la riscossione delle somme dovute e richieste verrà affidata agli agenti della
riscossione locale;
b)a tutela del contribuente, soggetto all’avviso di accertamento esecutivo, è stata introdotta una sospensione generalizzata ed automatica delle attività di recupero coattivo di 180
giorni;
c)tale sospensione decorre, secondo un provvedimento dirigenziale emesso il 30 giugno 2011,
dal momento in cui l’avviso viene affidato all’agente di riscossione (entro il termine di pagamento e quindi entro i termini per proporre ricorso);
d)in caso di ricorso, viene ridotta la somma provvisoria da versare in pendenza, pari al 30% (e
non più al 50%), dei tributi accertati dall’ufficio con l’atto impugnato;
e)le istanze di sospensione giudiziale devono essere decise dai giudici tributari entro 180 giorni
dalla loro presentazione.
Fattore collegante è dunque: la variabile temporale, infatti la scadenza della proposizione
del ricorso (generalmente pari a 60 giorni), può essere allungata a 90 giorni, proprio a seguito
della proposizione, nei termini per il ricorso, dell’istanza di accertamento con adesione e di altri
46 giorni se il termine di presentazione del ricorso dovesse cadere nel corso della sospensione
feriale dei termini processuali (1° agosto-15 settembre).
è importante ricordare, però, che la richiesta di sospensione inibisce esclusivamente l’esecuzione forzata, non applicandosi alle misure cautelari e conservative, nonché ad ogni altra
azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
Inoltre, nel caso di inadempimento all’obbligo del versamento entro il termine di presentazione
del ricorso, verranno richiesti oltre al 30% delle maggiori imposte accertate e contestate anche
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
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3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
gli aggi di riscossione nella misura intera del 9% e gli interessi di mora applicati, però, esclusivamente sul tributo.
Si evidenzia che, in caso di fondato pericolo di mancata riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica degli avvisi, il carico può essere immediatamente affidato all’agente di riscossione prima
della decorrenza dei termini per presentare ricorso (e quindi anche per adempiere al pagamento) non operando, in questo caso, la sospensione dei 180 giorni previsti.
Alla resa dei conti il contribuente raggiunto da un avviso di accertamento esecutivo può intraprendere 5 possibilità:
1)pagare entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso per evitare accessori e rischi dell’esecuzione;
2)decorsi i 60 giorni, pagare nei 30 successivi giorni per evitare l’esecuzione e gli interessi di
mora (rischiando inoltre le procedure cautelari e conservative);
3)nei termini per la presentazione del ricorso proporre (nel caso ci siano margini per intraprendere una trattativa) istanza di accertamento con adesione, con sospensione di ulteriori 90
giorni del termine di proposizione del ricorso;
4)contestualmente alla proposizione del ricorso, chiedere anche la sospensione dell’esecutività dell’atto al giudice tributario che, nel termine di 180 giorni, dovrà decidere, ricordando
che i 180 giorni sono gli stessi nei quali a seguito della sospensione automatica, l’agente di
riscossione sarà impossibilitato a procedere con l’esecuzione;
5)se il contribuente chiede la sospensiva ed il giudice non si pronuncia entro 180 giorni dalla relativa notifica, oppure se il giudice respinge l’istanza, l’agente di riscossione, decorsi i 180 giorni di
sospensiva automatica, procederà all’esecuzione forzata salvo che il contribuente non provveda a versare il 30% della maggiore imposta accertata, degli interessi di mora calcolati al giorno
successivo alla notifica dell’avviso e dell’intero aggio del 9% spettante all’agente di riscossione.
Come detto, la novità riguarda gli avvisi di accertamento notificati dal 1° ottobre 2011 a condizione che abbiano ad oggetto i periodi d’imposta dal 2007 in poi. Diversamente, l’avviso che
ha ad oggetto periodi antecedenti al 2007 non avrà efficacia esecutiva ed il relativo procedimento di riscossione passerà per la notifica della cartella di pagamento.
Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina i seguenti casi:
›› di omesso versamento delle somme rateizzate in seguito alla definizione delle comunicazioni
degli esiti dei controlli automatici o dei controlli formali delle dichiarazioni;
›› di omesso versamento delle somme rateizzate risultanti dalle comunicazioni dell’esito dell’attività di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.
A seguito di queste modifiche, per richiedere la rateizzazione delle somme accertate con i
nuovi avvisi, il contribuente dovrà attendere che le suddette somme vengano prese in carico
dall’agente della riscossione.
In tal modo, dal primo giorno utile per richiedere la rateazione il contribuente risulterà già moroso, con il conseguente onere di dover pagare gli interessi di mora ed il compenso di riscossione
nella misura del 9%.
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
Se, da un lato, tali modifiche accorciano i tempi di riscossione, sveltendo le procedure e tagliando i costi relativi alla produzione e alla notifica delle cartelle, dall’altro limitano notevolmente
il diritto di difesa del contribuente. L’avvio immediato dell’azione di riscossione difficilmente
potrà evitare al contribuente l’esborso iniziale delle somme pretese dal fisco. Infatti, mentre se
oggi si impugna un avviso di accertamento, il pagamento del tributo avviene comunque al
momento della notifica della cartella esattoriale (fatta salva la possibilità di richiedere la sospensione giudiziale); con le nuove norme, anche se l’avviso di accertamento viene impugnato
si dovrà pagare subito il 30% di quanto richiesto.
Anche la circolare n. 22 dell’istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si esprime in ordine all’eccessiva onerosità della rateazione delle
imposte provvisorie, del nuovo sistema di riscossione concentrato nell’accertamento previsto
dal prossimo 1° ottobre, in particolare a quanto sancito dall’art. 29, comma 1, lettera g) del
d.l. n. 78/2010, il cui secondo periodo stabilisce testualmente che “la dilazione del pagamento
prevista dall’articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione”, con ciò sancendo quella che a tutti gli effetti si caratterizza come un’obbligata posizione di morosità.
Tale situazione, infatti, riserva al soggetto accertato, che non è in grado di onorare il debito
provvisorio in unica soluzione entro il termine per la presentazione del ricorso, la possibile
fruizione della “dilazione del pagamento soltanto se assume una posizione di morosità nei
confronti dell’erario”.
Come acutamente rileva il documento in esame, a questo punto, nel nuovo sistema l’unica
ipotesi in cui sarebbe possibile ottenere la dilazione di pagamento prima che il debito risulti
scaduto, sarebbe quindi quella in cui il contribuente, una volta definito l’accertamento con
adesione, scelga il versamento rateale di quanto dovuto, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs.
n. 218 del 1997.
L’auspicio che, in conclusione, proviene anche da parte dei ricercatori dell’istituto è quello che si pervenga a una modifica normativa in modo da non gravare sulla temporanea
situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, che alimenta l’esigenza di rateizzare il
debito, in conformità, del resto, con la motivazione ispiratrice dello strumento di dilazione
in oggetto.
3.9. Cenni sul condono liti pendenti ai sensi del d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011
(Manovra correttiva)
La manovra estiva 2011 (d.l. 6 luglio 2011, n. 98) ha reintrodotto la disciplina sulla definizione
delle liti pendenti prevista dall’art. 16 della l. n. 289/2002, contenuta nella normativa relativa
ai condoni fiscali del 2002. La norma riguarda tutte le liti fiscali fino a 20 mila euro (al netto di
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
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3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
sanzioni e interessi) instaurate con l’Agenzia delle entrate e ancora pendenti al 1° maggio
2011. Tale misura, evidentemente, è finalizzata a favorire la pronta risoluzione delle controversie
tributarie con l’Agenzia delle entrate.
La domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2012, consegnandola a mano presso
l’Ufficio compente o spedendola a mezzo di raccomandata a/r. Il relativo modello, poi, –
scaricabile dal sito delle entrate o reperibili presso i suoi uffici locali – dovrà essere sottoscritto
da chi ha introdotto il giudizio (tributario o civile) anche nel caso in cui si definisca una lite
per la quale è richiesta l’assistenza di un difensore. In alternativa, è prevista la possibilità della
sottoscrizione da parte del rappresentante a cui siano stati conferiti dal ricorrente poteri che
lo autorizzino a definire la lite. Tra i soggetti abilitati a presentare la domanda, vi sono pure il
successore a titolo universale del ricorrente, oppure uno dei coobbligati, nel caso di debitori
in solido. Si badi, inoltre, che per ciascuna lite fiscale autonoma deve essere presentata una
distinta domanda di definizione in carta libera, intendendosi per lite fiscale autonoma quella
relativa ad ogni singolo avviso di accertamento, provvedimento di irrogazione delle sanzioni
e ogni altro atto di imposizione, ancorché ne siano stati impugnati più di uno con il medesimo atto introduttivo del giudizio. Infine, si rileva che alla domanda andrà allegato l’attestato
di pagamento, se dovuto, delle somme versate, per la definizione della lite fiscale nonché
copia fotostatica delle ricevute di pagamento delle somme eventualmente già versate per
effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio.
Quanto al pagamento dell’importo forfetario, che varia da un minimo di € 150 ad un massimo
del 50% del valore della lite, esso dovrà essere effettuato, in unica soluzione, entro e non oltre
la data del 30 novembre 2011, secondo le modalità previste per il versamento diretto dei tributi
cui la lite si riferisce. È esclusa la compensazione. Spetterà, poi, agli uffici finanziari, entro il 15
luglio 2012, trasmettere alle Commissioni tributarie, ai Tribunali e alle Corti di Appello, nonché
alla Cassazione l’elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata l’istanza di definizione.
Entro il 30 settembre 2012, infine, gli uffici dovranno verificare la regolarità sia delle domande
presentate sia delle somme versate. Sempre in tale data, dovrà essere pure comunicato l’eventuale rifiuto della definizione.
Con la risoluzione n. 82/e del 5 agosto 2011, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo da indicare nel modello F24, che deve essere utilizzato per la chiusura delle liti. Si tratta del
codice tributo 8082 unitamente al codice identificativo 71 denominato “Soggetto che ha
proposto l’atto introduttivo del giudizio”, questo perché tale codice identificativo congiunto
al codice fiscale del contribuente serve ad individuare il soggetto che ha proposto l’atto
introduttivo di giudizio.
3.10. Riferimenti normativi e sitografia
Agenzia delle entrate
(www.agenziaentrate.gov.it)
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
3. La rateazione dei debiti tributari Agenzia entrate
Normativa:
›› d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 (avvisi bonari);
›› d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis (controllo automatico dichiarazione) e art. 36-ter
(controllo formale);
›› d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis (controllo automatico Iva);
Riferimenti normativi per rateazione:
›› l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 144;
›› l. 28 febbraio 2008, n. 31;
›› d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in l. n. 106/2011 (decreto Sviluppo);
›› d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122 (c.d. “Manovra correttiva”);
›› d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (c.d. Decreto incentivi);
›› d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141;
›› circ. 7 marzo 2011, n. 22/IR;
›› d.l. 6 luglio, 2011, n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111 (Manovra correttiva);
›› circ. Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, n. 41/E;
›› ris. Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, n. 82/E;
›› ris. Agenzia delle entrate 9 maggio 2011, n. 55/E/2011.
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4. La rateazione dei contributi assicurativi Inail
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
4. La rateazione dei contributi assicurativi Inail
La rateazione dei debiti contributivi è diventata, negli ultimi tempi, uno strumento sempre più
frequentemente utilizzato dai contribuenti.
La crisi, che è diventata ormai globale interessando tutti i settori dell’economia, ha indotto le
aziende ad usufruire della dilazione dei pagamenti, fra cui i contributi, per cercare di resistere
all’interno del mercato, permettendo così di restare nella regolarità contributiva di richiedere
agli enti preposti, tra cui l’Inail, il “documento unico di regolarità contributiva” (Durc), senza il
quale, ormai, non è possibile riscuotere tutti i pagamenti dagli enti pubblici.
Come specificato nel paragrafo relativo ai debiti iscritti a ruolo di competenza dell’Equitalia,
con l’entrata in vigore delle nuove regole sulla maggiore rateazione fino a 72 rate, introdotte
dalla legge n. 31/2008, l’Inail si è spogliato della competenza sui crediti iscritti a ruolo.
Vediamo di seguito, in maniera analitica, quali sono state le decisioni deliberate dall’istituto,
riguardanti principalmente le circolari nn. 22, 26 e 60 del 2008.
4.1. Le normative
4.1.1. Rateazione dei crediti iscritti a ruolo (circolare n. 22 del 3 aprile 2008) e gli effetti sul Durc
Come è stato già precisato, la legge n. 31/2008 ha introdotto alcune rilevanti novità in materia
di riscossione coattiva ed, in particolare, in materia di rateazione dei crediti iscritti a ruolo. La
principale novità è la competenza a concedere le rateazioni, finora riservata agli enti creditori.
È stato infatti previsto che il potere di concedere la rateazione del pagamento delle somme
iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi spetta direttamente agli agenti della riscossione
che, su richiesta del contribuente, possono ripartire il pagamento fino ad un massimo di settantadue rate mensili in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso.
Sulla base della normativa vigente, permane in capo agli enti previdenziali la facoltà di concedere il beneficio della rateazione; tuttavia, l’Inail ritiene opportuno utilizzare l’attività degli
agenti della riscossione in materia di rateazione per i crediti iscritti a ruolo.
A tal proposito, veniva deciso che:
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Vincenzo Sorrentino - La rateazione dei debiti tributari e contributivi
4. La rateazione dei contributi assicurativi Inail
›› dal 1° marzo 2008, le istanze di rateazione relative a somme iscritte a ruolo dall’Inail devono
essere presentate agli agenti della riscossione, che le gestiranno secondo i criteri e le modalità
indicate da Equitalia, applicando altresì il tasso di dilazione previsto per la rateazione dei debiti
previdenziali;
›› per le istanze di rateazione ancora non definite e relative a casi particolarmente urgenti,
eventualmente presentate all’istituto dal 1° marzo e fino alla data della circolare n. 22 del 3
aprile 2008, il relativo procedimento può essere portato a termine dalle sedi, con applicazione delle disposizioni previgenti (versamento dell’acconto e concessione fino a un massimo
di 60 rate mensili), ad eccezione della garanzia fideiussoria, che dovrà essere richiesta per
importi superiori a 50.000 euro e non più a 26.000 euro (ora decaduta con l’art. 83, comma
23, d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008);
›› le restanti istanze, successive alla data della circolare n. 22 del 3 aprile 2008, eventualmente presentate all’istituto, devono essere immediatamente trasmesse al competente agente
della riscossione, avvertendo il debitore che le stesse si considereranno presentate alla data
di ricezione da parte di quest’ultimo.
Con tale circolare viene poi precisato che gli effetti correlati alla nuova normativa ricadono sul
Durc. Infatti, l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di
accoglimento della domanda di rateazione, mentre la sola presentazione dell’istanza non consente di attestare la regolarità. È, quindi, di rilevante importanza per l’istituto essere tempestivamente a conoscenza dei provvedimenti di rateazione concessi dagli agenti della riscossione,
nonché di eventuali inadempimenti nel pagamento delle rate stabilite. In particolare, in caso
di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade
automaticamente dal beneficio della dilazione e, di conseguenza, deve essere attestata l’irregolarità contributiva, previo invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni, regolarizzazione
che per le somme iscritte a ruolo dovrà essere effettuata esclusivamente versando quanto
dovuto all’agente della riscossione.
4.1.2. Rateazione crediti non iscritti a ruolo: criteri per la presentazione della garanzia fideiussoria (circolare n. 26 del 30 aprile 2008)
La circolare Inail n. 44/2004 aveva illustrato i criteri e le modalità di applicazione per la rateazione dei debiti contributivi. In essa era stato indicato l’importo di 26.000 euro come limite oltre
il quale ricorre l’obbligo del debitore di prestare garanzia fideiussoria. Per i crediti iscritti a ruolo,
a seguito della normativa recentemente emanata, tale limite è stato fissato a 50.000 euro. Il
Consiglio di amministrazione ha quindi deliberato, per ragionevole omogeneità di trattamento,
di estendere alla rateazione dei crediti contributivi non iscritti a ruolo il limite di 50.000 euro.
Con la circolare 26 del 30 aprile 2008, a parziale modifica delle istruzioni precedentemente
impartite, la garanzia fideiussoria, quindi, deve essere prestata per crediti di importo superiore
a 50.000 euro. In base a quanto espressamente previsto dalla delibera, gli effetti della modifica
hanno decorrenza immediata e, pertanto, si applicano anche alle istanze di rateazione in corso di istruttoria. Si ritiene utile, infine, precisare che:
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4. La rateazione dei contributi assicurativi Inail
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
›› la garanzia fideiussoria deve essere comunque prestata nel caso di frazionamenti eccedenti
le 24 mensilità (anche se l’importo del credito non supera i 50.000 euro);
›› rimangono integralmente confermate le istruzioni recentemente impartite per i crediti iscritti
a ruolo.
4.1.3. Rateazione debiti contributivi: criteri garanzia fideiussoria (circolare n. 60 del 30 settembre 2008)
Le istruzioni di cui alla circolare precedente vengono superate in seguito alle disposizioni dettate dal d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, che hanno eliminato l’obbligo di prestare la garanzia fideiussoria nei casi di richiesta di rateazione per crediti iscritti a ruolo anche
di importo superiore a 50.000 euro. A tal proposito, il presidente commissario straordinario ha
deliberato, per ragioni di omogeneità di trattamento, di estendere tale disposizione anche alle
richieste di rateazione di crediti non iscritti a ruolo rientranti nella competenza dell’istituto. La
garanzia fideiussoria non deve essere più prestata per la rateazione di crediti iscritti a ruolo. Si
ricorda, peraltro, che la competenza a concedere tali rateazioni spetta, in via esclusiva, agli
agenti della riscossione.
4.1.4. La garanzia fideiussoria per la rateazione dei crediti non iscritti a ruolo
La garanzia fideiussoria non deve essere più prestata per le richieste di rateazione fino a 24
mensilità; deve essere, invece, ancora prestata per le richieste soggette alla specifica autorizzazione ministeriale (numero di rateazione eccedente le 24 mensilità), qualunque sia l’importo
dei relativi crediti. A parziale modifica ed integrazione delle istruzioni precedentemente impartite, le unità territoriali non dovranno più chiedere la garanzia fideiussoria per la rateazione
di crediti non iscritti a ruolo qualora la richiesta di frazionamento non ecceda le 24 mensilità,
qualunque sia l’importo.
4.2. La rateazione
Le procedure di riscossione dell’istituto assicuratore per i debiti non ancora iscritti a ruolo prevedono la possibilità di richiedere all’Inail il pagamento rateale con piani fino a cinque anni.
Come predetto, l’Inail, con circolare n. 60 del 30 settembre 2008, ha stabilito che non andrà più
richiesta la garanzia fideiussoria neppure per la rateazione di crediti non iscritti a ruolo, qualora
la richiesta di dilazione non ecceda le 24 mensilità, qualunque sia l’importo.
Il datore di lavoro che intenda effettuare il pagamento rateizzato dei debiti per contributi (con
esclusione della rateizzazione del premio derivante da autoliquidazione in quattro rate), premi
ed accessori di legge, deve presentare (entro il termine di pagamento per i debiti correnti)
un’apposita istanza con la quale dimostri di trovarsi in una situazione di mancanza di liquidità
derivante da:
›› difficoltà dello specifico settore produttivo;
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4. La rateazione dei contributi assicurativi Inail
›› particolari condizioni di crisi aziendale;
›› crediti vantati nei confronti di enti pubblici e non ancora realizzati per lavori appaltati, dei
quali deve essere specificata la natura;
›› causa di forza maggiore (v. circ. Inail, n. 6/1991 e n. 28/1999).
Come specificato dall’Inail con circ. n. 44/2008, in caso di rateizzazione, sulle somme dovute si
applicano gli interessi di differimento.
I criteri in base ai quali al datore di lavoro viene concesso di rateizzare i pagamenti dei suddetti
debiti sono i seguenti:
›› il debito di cui si chiede la rateazione deve essere di importo non inferiore a 1.000 euro;
›› presentazione, da parte del datore di lavoro, di motivata istanza da cui risulti sia la temporanea ed obiettiva difficoltà a pagare in unica soluzione, sia l’impegno formale a rispettare il
piano di rateazione, nonché a versare i relativi interessi nella misura fissata dalla legge;
›› prestazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o polizza fideiussoria) per le ripartizioni
eccedenti le 24 mensilità (circ. Inail, n. 22/2008 e n. 26/2008);
›› pagamento, al momento dell’istanza, di una rata provvisoria pari all’importo calcolato per le
successive rate, in relazione al numero di quelle richieste;
›› inammissibilità ad usufruire dell’agevolazione per quei datori di lavoro che non abbiano
osservato piani di rateazione concessi nel biennio precedente.
Se invece la richiesta si riferisce a una dilazione superiore a 24 mensilità, fino al limite massimo
di 36 mensilità e previa autorizzazione ministeriale, è richiesta la sussistenza di almeno una delle
ulteriori seguenti condizioni (elencate nella circolare del Ministero del lavoro n. 41/2001):
a)calamità naturali con sospensione dei termini stabiliti dagli appositi decreti;
b)procedure concorsuali per le quali risulti già emanato il provvedimento dichiarativo;
c)trasmissione agli eredi di debiti contributivi;
d)carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei
confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nascenti da obblighi contrattuali, ovvero determinata da tardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da leggi o
convenzioni;
e)carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico-sociali del territorio o di settore, quando l’importo oggetto della dilazione risulti di particolare rilevanza in
relazione alle dimensioni aziendali;
f) ricorrenza di uno stato di crisi dovuto a contrazione o sospensione dell’attività produttiva per eventi non imputabili alla ditta, connessi a temporanee situazioni di mercato (crisi
economiche settoriali e locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione
aziendale);
g)contestuali richieste di pagamento di premi, contributi e tributi dovuti a vario titolo e con
scadenze concomitanti.
Per arrivare a richiedere il massimo di 60 mensilità (con decreto Ministero lavoro-economia)
sono state invece previste due casistiche più limitate:
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4. La rateazione dei contributi assicurativi Inail
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
a)oggettive incertezze legate a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali e amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto sul piano giurisprudenziale o amministrativo;
b)mancato o tardato pagamento dei premi derivanti da fatto doloso del terzo, denunciato
all’autorità giudiziaria entro il termine stabilito all’articolo 124, comma 1 del codice penale
(delibera Inail, n. 445/2004).
Per quanto riguarda il potere decisionale in merito all’accoglimento dell’istanza di rateazione,
questa varia in base all’importo richiesto in dilazione ed al numero di rate mensili.
Pertanto la competenza decisionale spetta:
›› al direttore di sede per le rateazioni riguardanti debiti fino a 258 mila euro e comunque fino a 12
rate,
›› al dirigente regionale:
ƒƒ per importi fino a 258 mila euro ma con numero di rate superiori a 12;
ƒƒ oppure per importi superiori a 258mila euro, qualunque sia il numero delle rate.
Come sopra esposto, oltre le 24 rate occorre comunque l’autorizzazione ministeriale e, per
arrivare al massimo delle rate concesse (60), necessita un decreto emanato dal Ministero del
lavoro e dell’economia.
Al riguardo, fermo restando il potere discrezionale del dirigente, occorrerà valutare attentamente l’opportunità di concedere o meno il frazionamento per un numero elevato di rate,
considerato che deve essere comunque garantito all’istituto un congruo flusso di cassa rispetto
all’importo oggetto della rateazione.
Resta fermo che, per le richieste di frazionamento dei titoli non iscritti a ruolo, si dovranno seguire le istruzioni già impartite in precedenza in quanto le nuove disposizioni non hanno modificato
la normativa preesistente.
Inoltre, in virtù della circolare Inail del 30 settembre 2008, n. 60, l’istituto ha eliminato l’obbligo di
prestare la garanzia fideiussoria nei casi di richiesta di rateazione per crediti iscritti a ruolo anche
di importo superiore a 50.000 euro, stabilendo che:
›› nel caso di garanzia fideiussoria per la rateazione dei crediti iscritti a ruolo, questa non deve
essere più prestata;
›› nel caso di garanzia fideiussoria per la rateazione dei crediti non iscritti a ruolo, questa non
deve essere più prestata per le richieste di rateazione fino a 24 mensilità. La garanzia fideiussoria deve essere, invece, ancora prestata per le richieste soggette alla specifica autorizzazione ministeriale (frazionamento eccedente le 24 mensilità), qualunque sia l’importo dei
relativi crediti.
Avverso il provvedimento di eventuale diniego è possibile proporre ricorso al direttore regionale
entro 10 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Si ricorda, infine, che a seguito di accoglimento dell’istanza il debitore dovrà prestare attenzione
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4. La rateazione dei contributi assicurativi Inail
al rigoroso rispetto delle scadenze delle rate: infatti, in caso di mancato pagamento della prima mensilità o, successivamente, di due rate, questi decade automaticamente dal beneficio
della dilazione.
Questo comporta effetti pesanti sul rilascio del Durc poiché verrà attestata l’irregolarità contributiva, salvo regolarizzazione entro 15 giorni dietro invito dell’istituto.
Peraltro, in questa ipotesi, una nuova istanza non potrà più essere richiesta prima che siano
decorsi due anni, fatta salva l’estinzione totale del debito.
4.3. Nota 27 maggio 2011, n. 3985: proroga rateazioni crediti iscritti a ruolo
L’art. 2, comma 20 della legge di conversione del decreto “mille proroghe” ha introdotto alcune norme di notevole impatto in materia di rateazione dei crediti Inail iscritti a ruolo, di competenza degli agenti di riscossione dal 1° marzo 2008 (tali novità non riguardano, però, le rateazioni di competenza dell’istituto relative a crediti non iscritti a ruolo).
Il testo recita: “Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue
mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di
difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione”.
È stato dunque previsto che i contribuenti che hanno ottenuto una dilazione con gli agenti di
riscossione possano ottenere, nel caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate
successive diverse dalla prima, una proroga della rateazione per un ulteriore periodo e fino a
settantadue mesi.
In realtà, precisa la nota Inail in commento, la proroga sarà concessa a condizione che il debitore provi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà rispetto a quella che
ha motivato la prima rateazione e solo qualora la domanda di proroga sia relativa a provvedimenti di rateazione concessi prima del 21 febbraio 2011.
Inoltre, ai fini del rilascio del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) non sarà sufficiente la (sola) presentazione della domanda, essendo necessario anche l’accoglimento della
stessa da parte dell’agente di riscossione.
Dunque è fatto obbligo all’Inail di verificare, prima del rilascio del Durc, che il debitore non sia
decaduto dalle dilazioni di pagamento, acquisendo le informazioni dalla ditta o dal locale
agente di riscossione.
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4.4. Scheda di sintesi
(Il numero delle rate, fa oscillare le condizioni richieste)
Scheda n. 1
Numero rate mensili
Fino a 24 mensilità
Superiori a 24 mensilità e
fino a 36 mensilità
Correlata di idonea
garanzia (fideiussione
bancaria o polizza
fideiussoria)
Superiori a 36 mensilità e
fino a 60 mensilità
Correlata di idonea
garanzia (fideiussione
bancaria o polizza
fideiussoria)
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Requisiti
›› il debito di cui si chiede la rateazione deve essere di importo non inferiore
a 1.000 euro
›› presentazione, da parte del datore di lavoro, di motivata istanza da cui
risulti sia la temporanea ed obiettiva difficoltà a pagare in unica soluzione,
sia l’impegno formale a rispettare il piano di rateazione, nonché a versare
i relativi interessi nella misura fissata dalla legge
›› pagamento, al momento dell’istanza, di una rata provvisoria pari all’importo calcolato per le successive rate, in relazione al numero di quelle
richieste
›› inammissibilità ad usufruire dell’agevolazione per quei datori di lavoro
che non abbiano osservato piani di rateazione concessi nel biennio precedente
è richiesta la sussistenza di almeno una delle ulteriori seguenti condizioni:
a)calamità naturali con sospensione dei termini stabiliti dagli appositi decreti
b)procedure concorsuali per le quali risulti già emanato il provvedimento
dichiarativo
c) trasmissione agli eredi di debiti contributivi
d)carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o
di enti pubblici, nascenti da obblighi contrattuali ovvero determinata
da tardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti
da leggi o convenzioni
e)carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico-sociali del territorio o di settore, quando l’importo oggetto della
dilazione risulti di particolare rilevanza in relazione alle dimensioni aziendali
f) ricorrenza di uno stato di crisi dovuto a contrazione o sospensione dell’attività produttiva per eventi non imputabili alla ditta, connessi a temporanee situazioni di mercato (crisi economiche settoriali e locali, processi di
riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale)
g)contestuali richieste di pagamento di premi, contributi e tributi dovuti a
vario titolo e con scadenze concomitanti
sono previste due casistiche più limitate
a)oggettive incertezze legate a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi
orientamenti giurisprudenziali e amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo
assicurativo, successivamente riconosciuto sul piano giurisprudenziale o
amministrativo
b) mancato o tardato pagamento dei premi derivanti da fatto doloso del terzo, denunciato all’autorità giudiziaria entro il termine stabilito all’articolo 124,
comma 1 del codice penale (Inail, delibera n. 445/2004)
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4. La rateazione dei contributi assicurativi Inail
Le competenze territoriali dipendono dal numero di rate da richiedere e l’importo da rateizzare:
Importo da rateizzare
Fino a € 258.000,00
Fino a € 258.000,00
Fino a € 258.000,00
Fino a € 258.000,00
Oltre € 258.000,00
Oltre € 258.000,00
Oltre € 258.000,00
Scheda n. 2
Numero rate
Fino a 12 rate mensili
Superiori a 12 rate mensili e fino a
24 rate mensili
Superiori a 24 mensilità fino a 36
mensilità
Superiori a 36 mensilità fino a 60
mensilità
fino a 24 rate mensili
Superiori a 24 mensilità fino a 36
mensilità
Superiori a 36 mensilità fino a 60
mensilità
Competenza decisionale
Direttore di sede
Dirigente regionale
Dirigente regionale con
autorizzazione ministeriale
Dirigente regionale con
decreto Ministero del lavoro e
dell’economia
Dirigente regionale
Dirigente regionale con
autorizzazione ministeriale
Dirigente regionale con
decreto Ministero del lavoro e
dell’economia
4.5. La rateazione del premio di autoliquidazione
Il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate di uguale importo, con applicazione di interessi.
Il datore di lavoro che intende avvalersi di tale rateazione deve barrare la casella “NO” del modulo per la dichiarazione delle retribuzioni, altrimenti sarà considerata valida la dichiarazione
già espressa nella precedente autoliquidazione.
4.6 Riferimenti normativi e sitografia
Inail
(www.inail.it)
›› Circolari Inail
ƒƒ 3 aprile 2008, n. 22;
ƒƒ 30 aprile 2008, n. 26;
ƒƒ 30 settembre 2008, n. 60;
ƒƒ 23 luglio 2004, n. 44.
›› d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133, art. 83, comma 23;
›› circ. Ministero del lavoro 3 aprile 2001, n. 41;
›› messaggio 27 maggio 2011, n. 3985.
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Conclusioni
La rateazione dei debiti tributari e contributivi - Vincenzo Sorrentino
Conclusioni
Con la presente guida si è voluto esplicare l’annovero del mondo rateazione tra gli Istituti più
utilizzati, conosciuti e di maggior interesse nel mondo imprenditoriale e non.
I lettori cui è rivolta tale guida appartengono a due mondi: quello dei professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati) a cui il contribuente si rivolge in cerca di aiuto per evitare il problema di una eventuale insolvenza; e quello del singolo contribuente in generale
(dall’imprenditore al padre di famiglia); entrambi possono trovarvi nozioni utili sul “pianeta rateizzazione”.
Questo lavoro non ha l’obiettivo di un approfondimento teorico; bensì le finalità di dimostrarsi
uno strumento pratico e maneggevole, da esaminare per sciogliere più rapidamente le incertezze che si possono incontrare nell’intraprendere la strada della rateazione.
Si è dato per certo che alcune nozioni fondamentali fossero già note al lettore, poiché sarebbe
impossibile comprimere in poche pagine l’insieme delle normative, della continua evoluzione
delle stesse, delle prassi burocratiche, delle esigenze dei vari Istituti e, soprattutto, di coloro che
utilizzano lo strumento della dilazione.
Per questi motivi, l’elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può
comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.
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Normativa di riferimento
Normativa di riferimento
1.Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conv., con mod., in l. 30 luglio 2010, n. 122 - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
2. Decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 (decreto Sviluppo), conv., con mod., in l. 12 luglio 2011,
n. 106 - Semestre europeo: prime disposizioni urgenti per l’economia
3. Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, conv., con mod., in l. 15 luglio 2011, n. 111 - Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria (Manovra correttiva)
4.Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (decreto Salva Italia), conv., con mod., in l. 22 dicembre 2011, n. 214 - Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici (Manovra Monti)
5. Direttiva 12/2011 Equitalia
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