>Debiti Equitalia<
Al via la rateazione straordinaria fino a 120
rate, possibili proroghe di uguale periodo
Rateazioni ordinarie e straordinari: da 72 a
120 rate
Il D.M. 6 novembre 2013, all’art.1, distingue i piani di rateazione e le relative possibilità di proroga definendo:
• ordinario il piano della durata massima di 72 rate;
• straordinario il piano della durata massima di
120 rate.
I suddetti piani di rateazione prevedono poi la possibilità di chiedere una proroga, ricorrendone i presupposti, di uguale periodo. Il decreto definisce pertanto:
• “piano di rateazione in proroga ordinario” la richiesta di ulteriore dilazione dei piani di pagamento da 72 rate;
• “piano di rateazione in proroga straordinario”,
quello relativo alle ulteriori dilazioni dei piani di
pagamento da 120 rate.
Oggi, pertanto, il debitore iscritto a ruolo ha la possibilità, in relazione all’entità delle somme dovute ed
alla propria posizione personale, di fruire di agevolazioni non indifferenti nei pagamenti: basti pensare
che sei anni è diventato un termine “normale” nei
pagamenti rateizzati e, nel caso di particolari difficoltà economiche, si può arrivare a dieci anni . Se poi il
“malato si fa grave” c’è la possibilità addirittura di
raddoppiare il periodo.
Le diverse possibilità di rateazione
Il mondo delle dilazioni di pagamento ha subìto di
recente numerose modifiche, tutte in favore del debitore. Può essere utile pertanto, prima di affrontare
nel dettaglio le previsioni del D.M. 6 novembre 2013,
riepilogare le diverse possibilità offerte ai contribuenti. Alla luce della Direttiva Equitalia del 7 maggio 2013
e del D.L. n.69/13, si possono avere diverse ipotesi di
rateazione che possono così essere definite:
Per importi fino a 50.000 euro:
 “automatica”
fino a 72 rate
Per importi superiori a 50.000 euro:
 “ordinaria”
 “straordinaria”
fino a 72 rate
fino a 120 rate
È prevista la possibilità di avere rate crescenti. Il presupposto rimane l’esistenza di debiti iscritti a ruolo.
Debiti fino ad € 50.000: Rateazione automatica
Per i debiti di minore importo, inferiori a € 50.000, la
concessione del beneficio è automatica, non essendo
necessario produrre alcuna significativa documentazione di supporto. Da notare che tale previsione è
frutto della direttiva di Equitalia del 1° marzo 2012 e
di quella del 7 maggio 2013: con quest’ultima disposizione interna Equitalia ha innalzato da € 20.000 a €
50.000 la soglia d’importo per ottenere la rateazione
automaticamente, senza la necessità di dover allegare
alcuna documentazione comprovante la situazione di
difficoltà economica. Per qualsiasi importo venga richiesta la dilazione il numero massimo di rate è 72,
con un importo minimo pari almeno a € 100.
Rata minima
100 €
Nel caso di soggetti in contabilità ordinaria, enti
non commerciali e di società (siano esse di persone
o di capitali) la situazione di temporanea difficoltà
economica viene esaminata con l’analisi degli indici
“alfa” e di “liquidità”. Come è noto, l’indice Alfa non
è più considerato in termini di soglia di accesso ma
esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili. L’Indice di Liquidità costituisce invece la soglia di accesso
alla dilazione se il valore è inferiore a 1.
Qualora il pagamento della prima rata avvenga dopo
che il decorso di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sugli importi rateizzati si applicano
gli interessi di mora nella misura, a decorrere dal 1°
maggio 2013, del 5,2233% annuo.
È da ricordare che, a prescindere dall’importo, ormai
non è richiesta più alcuna garanzia fideiussoria a favore dell’ente creditore.
Debiti superiori ad € 50.000
Qualora il debito iscritto a ruolo superi l’importo di €
50.000 la concessione della rateazione è subordinata
alla verifica da parte dell’esattore della temporanea
situazione di obiettiva difficoltà, così come definita
dall’art.19, co.1 DPR n.602/73 e richiamata nell’art.2,
co.1, lettera a) D.M. 6 novembre 2013.
La rateazione straordinarie: condizioni per
ottenere la dilazione fino a 120 rate
La rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo è disciplinata dall’art.19 DPR n.602/73,
così come modificato dall’art.52, co.3 D.L. n.69/13,
convertito, con modificazioni, dalla L. n.98/13. Con
l’art.3 D.M. 6 novembre 2013, nel dare attuazione
alla norma principale che stabilisce la dilazione decennale, sono state fissate le condizioni per la richiesta del piano di rateazione straordinario. Sullo sfondo rimane il co.1-quinques dell’art.19 DPR n.602/73
dove è stabilito che la rateazione prevista dai commi
1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e
grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura
economica, può essere aumentata fino a centoventi
rate mensili.
Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione – recita la norma – si intende per comprovata e
grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
b) valutazione della solvibilità del contribuente in
relazione al piano di rateazione concedibile ai
sensi del presente comma.
L’articolo 3 del D.M. 6 novembre 2013, per la richiesta dei piani straordinari, prevede innanzi tutto:
• la pre-condizione dell’accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà prevista
dall’art.19, co.1 DPR n.602/73; ciò ai fini della
ripartizione in rate del pagamento delle somme
iscritte a ruolo.
La norma stabilisce quindi che debba sussistere:
• la comprovata e grave situazione di difficoltà di
cui all’art.19, co.1-quinquies DPR n.602/73 che
non sia attribuibile alla responsabilità del debitore ed allo stesso tempo sia legata alla congiuntura economica.
DILAZIONI FINO A 72 RATE
CONDIZIONI
• temporanea situazione obiettiva difficoltà
• solvibilità contribuente
In tali circostanze l’Agente della riscossione analizzerà l’importo del debito e la documentazione idonea
a rappresentare la situazione economico-finanziaria
del contribuente. La difficoltà per le imprese potrebbe essere legata a diverse ragioni, quali:
• carenza di liquidità;
• temporanea crisi aziendale;
• mutate dinamiche commerciali;
• calo delle vendite;
• cambio di strategie di penetrazione del mercato;
• sopravvenienze passive non preventivate;
• soccombenza in giudizi civili o tributari.
Attenzione, però, alla circostanza che si tratti di situazione temporanea: il debitore dovrà quindi rappresentare la possibilità di ripresa economico finanziaria della propria attività, che consentirà di pagare
le singole rate.
Per le persone fisiche e le ditte individuali in contabilità semplificata l’Agente per la riscossione valuterà
l’indicatore della situazione economica equivalente
del nucleo familiare del debitore (Isee) nonché l’entità del debito, senza mora, aggi e spese ed al netto
di quanto già eventualmente pagato. Qualora l’Isee
non rappresenti la reale situazione del contribuente,
perché magari non tiene ancora conto dell’intervenuta perdita del lavoro, di eventi imprevedibili a livello
economico locale (ad es. climatici o congiunturali) o
di improvvise esigenze familiari (spese mediche), sarà
possibile rappresentare tali particolari circostanze che
saranno valutate dall’Agente per la riscossione.
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DILAZIONI FINO A 120 RATE
CONDIZIONI
• comprovata e grave difficoltà;
• assenza responsabilità debitore;
• congiuntura economica negativa.
Da attestare a cura del debitore nell’istanza
Quanto sopra esposto deve essere attestato dallo
stesso debitore con una dettagliata, argomentata e
convincente istanza, da produrre all’Agente della riscossione (unitamente alla documentazione comprovante i requisiti), nella quale siano illustrate le ragioni
poste a fondamento dell’istanza. Possiamo pertanto
ipotizzare che, nel caso di un’azienda, si illustrerà
preliminarmente la tipologia di attività svolta, le caratteristiche produttive, il mercato di riferimento e le
circostanze che rendono il periodo particolarmente
difficile, anche sotto il profilo economico-finanziario,
evidenziando magari le tensioni con il sistema bancario. È chiaro che andrà sottolineata la circostanza che
si tratta di una situazione temporanea, che si confida
di superare con gli accorgimenti che nel frattempo
sono stati posti in essere (nuove strategie commerciali, ricerca di nuovi mercati di riferimento, diverse
politiche di vendita, revisione del piano industriale,
reperimento di nuove risorse finanziarie, ecc.); il riferimento alla congiuntura economica richiamata
anche nell’art.3 D.M. del 6 novembre 2013 appare
scontata, ma sarà opportuno – laddove documentabile con dati statistici o notizie assunte sulla stampa,
specializzata e non – soffermarsi su tale aspetto con
le dovute argomentazioni.
In tale relazione andrà altresì adeguatamente rappresentata la circostanza che le difficoltà in cui versa il debitore sono indipendenti dalla sua volontà e,
soprattutto, che non ne abbia responsabilità: il Legislatore ha introdotto una sorta di criterio di meritevolezza per la concessione del beneficio della rateazione. Non è chiaro sul punto come l’Agente della
riscossione possa effettuare tale valutazione, ma
sarà bene evidenziare nell’istanza del debitore l’assenza di responsabilità allo stesso attribuibili.
Gli altri elementi da sottolineare riguardano:
• la condizione di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario;
• la solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.
Tali condizioni devono sussistere congiuntamente e
si verificano quando l’importo della rata:
a) per le persone fisiche e le ditte individuali con
regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del
reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all’Indicatore della Situazione Reddituale (Isr), rilevabile dalla certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (Isee) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all’istanza;
b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a),
è superiore al 10% del valore della produzione,
rapportato su base mensile e l’indice di liquidità
[( Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine
il debitore deve allegare all’istanza la necessaria
documentazione contabile aggiornata.
Numero delle rate concedibili
Occorre sottolineare che la concessione della dilazione in 120 rate non è automatica né discrezionale, come abbiamo già segnalato. Peraltro il numero
delle rate dei piani straordinari è modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o
il valore della produzione di cui al co.2, lett. a) e b),
secondo le tabelle A e B allegate al decreto.
NUMERO DI RATE CONCEDIBILI
rata
reddito o valore della produzione
TABELLE A e B allegate al D.M. 6.11.2013
In pratica, se una persona fisica o una ditta individuale presenta un rapporto tra rata concedibile e reddito superiore al 38,80% avrà la possibilità di ottenere
la rateazione maggiore (120 rate) altrimenti – in base
alla percentuale del rapporto – sarà individuato il numero di rate sulla scorta della Tabella di riferimento
(nel nostro esempio quella di cui alla lettera B).
Se si tratta invece di soggetti diversi dalle persone
fisiche o ditte individuali (e dunque le società di persone o di capitali) il riferimento è al rapporto tra rata
e valore della produzione; in tal caso la soglia per ottenere la dilazione massima è il 19,40%: se il valore è
superiore il debitore avrà diritto alle 120 rate.
Se non ricorrono i superiori presupposti, il contribuente può comunque ottenere un piano di dilazione ordinario: il mancato accoglimento dell’istanza di
rateazione straordinaria – ai sensi del co.4 dell’art.2
D.M. 6 novembre 2013 – non preclude la possibilità
di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.
La possibilità di proroga delle rateazioni
L’articolo 2 del D.M. 6 novembre 2013 prevede altresì la possibilità di richiedere una proroga alla rateazione già concessa, distinguendo tra:
• rateazione in proroga ordinaria, fino ad un massimo di ulteriori 72 rate, in caso di comprovato
peggioramento della temporanea situazione di
difficoltà; sembra quasi una contraddizione in
termini, ma la norma prevede che – quantunque
aggravata – la situazione di difficoltà rimanga
temporanea e, dunque, sanabile;
• rateazione in proroga straordinaria, fino ad un
massimo di ulteriori 120 rate, nel caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla
congiuntura economica, per ragioni estranee alla
responsabilità del debitore.
Da ricordare che l’art.10, co.13-bis D.L. n.201/11,
convertito con modificazioni dalla L. n.214/11, ha inserito il co.1-bis all’art.19 DPR n.602/73 prevedendo
– con decorrenza 28 dicembre 2011 – che è concedibile una proroga della rateazione purché la stessa
non sia scaduta o già precedentemente prorogata.
Il presupposto vincolante è la dimostrazione del peggioramento della situazione di difficoltà posta a base
della concessione della prima dilazione. La proroga
può essere richiesta una volta sola. Può prevedere,
su richiesta del contribuente, rate di importo variabile e crescente per ciascun anno, anziché un piano
a rate costanti (norma prevista inizialmente dal co.1bis e poi, a regime, dal co.1-ter così come previsto
dal D.L. n.16/12).
Quanto alle modalità di presentazione della domanda di proroga, la disciplina è quella più generale che
regola la concessione delle rateazioni, differenziata a
seconda dell’importo del debito:
• per debiti fino a € 50.000 è sufficiente presentare domanda motivata;
• per debiti oltre € 50.000 la situazione di difficoltà
economica è esaminata sulla base dell’importo del
debito e di documenti idonei a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.
È possibile chiedere la dilazione di pagamento per
nuove somme iscritte a ruolo anche quando si hanno
già rateazioni in corso. Se la somma tra il nuovo debito
e quello residuo non ancora scaduto delle precedenti
rateazioni è inferiore o uguale a € 50.000, si applicano
le regole per l’accesso semplificato e, quindi, basta la
semplice richiesta motivata. Se invece il nuovo debito,
seppur inferiore a € 50.000, sommato ai precedenti supera il detto limite, sono possibili due strade: il
contribuente può scegliere di chiedere la rateazione
con accesso semplificato per il nuovo debito oppure
chiedere che per il calcolo delle rate venga preso in
considerazione anche il debito non ancora scaduto. Se
il nuovo debito supera € 50.000 si applica la disciplina prevista per la rateazione di tali importi.
L’articolo 4 D.M. 6 novembre 2013 ha previsto anche
una espressa norma transitoria che ribadisce – per
quanto la cosa sembrasse già possibile – che i piani
di rateazione ordinari e in proroga ordinari (e dunque fino a 72 rate) possono, su richiesta del debitore
ed in presenza delle condizioni previste dalla legge
– essere aumentati sino a 120 rate.
RATEAZIONI IN CORSO:
POSSIBILE AUMENTO DILAZIONE
72 RATE
120 RATE
Alla luce di quanto esposto, chiunque avesse rateazioni in corso sulla base delle vecchie regole, può
fruire del beneficio della maggior rateazione.
Effetti della rateazione e decadenza da i benefici
Si ricorda infine che, con la novella legislativa, il contribuente decade dal beneficio della dilazione di
pagamento dopo il mancato versamento di 8 rate,
anche non consecutive. La norma – si legge nella relazione governativa di accompagnamento al decreto - “estende, a favore dei contribuenti in difficoltà
economica o con momentanea carenza di liquidità,
ad otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, che determina la decadenza dal beneficio
della rateazione, mentre sulla base delle norme precedenti si decadeva dal beneficio dopo il mancato
pagamento di due sole rate consecutive”.
Tale modifica si applica alle rateazioni in corso, come
confermato anche da Equitalia con la nota del 1° luglio
2013: “In ragione della ratio della norma – si legge
nella nota dell’Agente per la riscossione - così come
esplicitata nella relazione tecnica, peraltro, anche in
presenza di decadenza dal beneficio della dilazione,
già intervenuta alla stessa data, potrebbe ipotizzarsi
una disciplina di particolare favore per i debitori, che
eviti loro di essere esclusi dalla fruizione dell’agevolazione introdotta dal Legislatore. In attesa dell’iter parlamentare volto alla conversione del decreto legge di
riferimento e dei possibili chiarimenti che in tal sede
potrebbero ancora intervenire, si rende, pertanto, opportuno che le strutture preposte si astengono dall’attivare iniziative riscuotitive nei confronti di coloro che
dovessero versare nella situazione anzidetta”.
Oggi pertanto, ai sensi del co.3 dell’art.19 DPR
n.602/73, in caso di mancato pagamento, nel corso
del periodo di rateazione, di otto rate, anche non
consecutive:
• il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
• l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
• il carico non può più essere rateizzato.
Per quel che concerne gli effetti della rateazione, è
utile sottolineare che, una volta concesso il beneficio:
• l’Agente della riscossione non può iscrivere il fermo
dei beni mobili o l’ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate.
• l’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o
se il debitore decade dal beneficio della rateazione;
• il contribuente che ha ottenuto la rateazione non
è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e
degli appalti di lavori, forniture e servizi;
• anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate è possibile
chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella.
Da segnalare infine che in costanza di pagamento del
debito rateale, le Pubbliche Amministrazioni:
• non possono effettuare il blocco dei pagamenti,
altrimenti previsto;
• possono rilasciare il Durc;
• possono procedere al rimborso di crediti d’imposta.
Conclusioni
Il contribuente che vuole assolvere ai propri debiti
tributari trova oggi un variegato mondo di opportunità, con le quali modulare le possibilità di versamento. Nelle situazioni più gravi, in presenza di alcuni
presupposti, si può arrivare a tempi lunghissimi, alla
stregua dei mutui, senza però dover concedere alcuna garanzia. I benefici risultano talmente evidenti
che, ormai, qualsiasi piano di “salvataggio” aziendale
– oltre a valutare le opportunità offerte dalla Legge
Fallimentare (piani di risanamento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione) per il soddisfacimento del ceto creditorio – non può non considerare
le agevolazioni previste dal DPR n.602/73 in tema di
dilazione dei debiti tributari e, per l’effetto, di attenuazione delle procedure di riscossione coattiva.
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