BENI CULTURALI
ECCLESIASTICI
Un patrimonio di fede
della Chiesa universale
A cura dell’Ufficio per l’Arte Sacra e i Beni Culturali
della Diocesi di Brescia
2009 -2010
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Definizione di
Beni Culturali Ecclesiastici
Sono Beni Culturali Ecclesiastici
le cose immobili e mobili
appartenenti alla Chiesa
e finalizzati alla sua peculiare missione.
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Sono espressione di fede,
strumento cultuale
e di evangelizzazione,
testimonianza di una tradizione
culturale, artistica e storica,
che ha inciso e incide
nella “città dell’uomo”
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Chiese, cappelle votive,
conventi e monasteri,
canoniche e luoghi di educazione,
strutture per l’accoglienza
e per la carità,
arredi e dipinti,
sculture e oggetti di culto,
patrimonio archivistico,
museale e bibliotecario,
musiche e strumenti musicali
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L’Ufficio Beni Culturali
è costituito dal Vescovo,
per essere coadiuvato
nella missione pastorale
mediante
il patrimonio culturale ecclesiastico
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FINALITÀ
• TUTELA
custodia, protezione, salvaguardia
• VALORIZZAZIONE
promozione conoscitiva, utilizzo cultuale e
adeguamento liturgico ,
apprezzamento storico – culturale
• INCREMENTO
nuova produzione artistica
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FINALITÀ
• COLLABORAZIONE con:
* CEI 1) Ufficio Beni Culturali –
2) Edilizia di Culto
* Soprintendenze ai Beni Culturali
* Enti civili pubblici
* Enti privati
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FINALITÀ
per facilitarne
il dialogo
lo scambio d’informazioni,
la circolazione
d’esperienze e competenze
lo stanziamento di contributi finanziari
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COMPETENZE
• Si estendono a tutte le materie e le iniziative che
esprimono le finalità dell’Ufficio BB.CC.EE.
• Archivi storici, Biblioteche ecclesiastiche,
Musei ecclesiastici, Collezioni diocesane
• Interventi sulle opere di interesse
artistico – culturale concordati con gli altri
Uffici di Curia per ciò che riguarda :
edilizia di culto, liturgia, catechesi,
settore educativo, turismo, aspetti giuridici
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• Allo scopo di perseguire le finalità e le competenze che
gli sono affidate,
l’Ufficio BCE. :
• svolge compiti di consulenza a favore di Enti ecclesiastici e civili;
• è a servizio dei rappresentanti degli Enti ecclesiastici allo scopo di
istruire le pratiche da sottoporre all’esame della Commissione per l’arte
sacra e i beni culturali;
• mette in esecuzione le decisioni della Commissione che abbiano
ricevuto l’approvazione dell’Ordinario Diocesano, anche per quanto
attiene ai rapporti con le Soprintendenze e altre eventuali Pubbliche
amministrazioni;
• effettua visite e sopralluoghi;
• organizza e prende parte a incontri, seminari, convegni e iniziative
formative sia in forma autonoma, sia in collaborazione con altri
organismi ecclesiastici e civili;
• elabora circolari, comunicazioni e strumenti, predispone iniziative e
servizi per agevolare la formazione, la documentazione e l’informazione.
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LEGISLAZIONE CIVILE
• D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
[Codice Urbani]
Disposizioni correttive: 24 marzo 2006 n. 156 e n. 157:
26 marzo 2008 n. 62 e n. 63
• Intesa tra il Ministero per i beni e le attività
culturali ed il Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana del 26 gennaio 2005
relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso
appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche
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• Accordo tra il Dipartimento per i beni
culturali e paesaggistici del Ministero per i
beni e le attività culturali e l’Ufficio
Nazionale per i beni culturali ecclesiastici
della Conferenza Episcopale Italiana
relativo alle procedure informatizzate
utilizzate dagli enti ecclesiastici per la
richiesta di verifica dell’interesse
culturale degli immobili
(8 marzo 2005)
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• Convenzione tra l‘Istituto Centrale per il
catalogo e la documentazione del Ministero per i
beni e le attività culturali e la Conferenza
Episcopale Italiana circa le modalità di
collaborazione per l'inventario e il catalogo dei
beni culturali mobili appartenenti a enti e
istituzioni ecclesiastiche
(8 aprile 2002)
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• Intesa sugli archivi e le biblioteche
ecclesiastiche,
siglata il 18 aprile 2000 e resa esecutiva con
decreto del Presidente della Repubblica il 16
maggio 2000
• Convenzione tra la Direzione Generale per i Beni
Librari, gli Istituti Culturali ed il diritto d’autore –
Istituto centrale per il Catalogo Unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche del Ministero per i beni e le attività
Culturali e l’Ufficio nazionale per i beni culturali
ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana
(29 luglio 2008)
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• Protezione del diritto d’autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio
[legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
modifiche
D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004]
relative alla autorizzazione per l’acquisizione e
pubblicazione d’immagini di beni culturali ecclesiastici
(l’autorizzazione è riservata all’Uff. BCE sentito il parere del
Parroco o del Legale Rappresentante dell’Ente )
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NORMATIVA ECCLESIASTICA
• Concilio Niceno II,
Definitio de sacris imaginibus
Actio VII, 13 ottobre 787, Actio VIII, 23 ottobre 787
(DS 600-603; 605-609)
• Concilio di Trento
Sessio XXV, 3 dicembre 1563: Decretum de invocatione,
veneratione et reliquiis Sanctorum, et sacris imaginibus
(DS 1821-1825)
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• Concilio Ecumenico Vaticano II
* Sacrosanctum concilium
4 dicembre 1963 nn. 111, 122-129,
* Lumen gentium
21 novembre 1964 nn. 51, 67
* Gaudium et spes
7 dicembre 1965, n. 62
* Decreto sull’apostolato dei laici
Apostolicam auctuositatem
18 novembre 1965, n. 7
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• Congregazione per il Clero, Lettera circolare
ai presidenti delle Conferenze episcopali: De
cura patrimonii historico – artistici Ecclesiae,
11 aprile 1971
• «Norme per la tutela e la conservazione del
patrimonio storico – artistico della Chiesa in
Italia» del 16 giugno 1974, approvate dalla X
assemblea della Conferenza Episcopale Italiana
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• Codice di diritto Canonico (25 gennaio 1983)
canoni 486-491, 532, 535, 555,1171,1188-1190, 1210,
1216, 1220-1222, 1234, 1269, 1283-1284, 1291, 1292,
1376-77
• Precisazioni circa la normativa liturgica, n. 21
Velazione delle croci e delle immagini,
15 agosto 1983
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• Commissione episcopale per la liturgia, Il
rinnovamento liturgico in Italia,
Nota pastorale a vent’anni dalla Costituzione
conciliare «Sacrosanctum concilium»
21 settembre 1983
• «I beni culturali della Chiesa in Italia.
Orientamenti» del 9 dicembre 1992, approvate
dalla XXXVI Assemblea Generale dei Vescovi
italiani
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• Commissione episcopale per la liturgia,
La progettazione di nuove chiese
Nota pastorale 18 febbraio 1993
• Commissione episcopale per la liturgia,
L’adeguamento delle chiese secondo la
riforma liturgica
31 maggio 1996
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• Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici
della CEI,
Spirito creatore,
Proposte e suggerimenti per promuovere la pastorale
degli artisti e dell’arte
30 novembre 1997
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Interventi sui
Beni Culturali Ecclesiastici
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Inventariazione
e catalogazione
 Canone 1283, 2°: nell’inventario
parrocchiale devono essere inseriti anche i
riferimenti ai beni immobili e mobili «sia
preziosi sia riguardanti i beni culturali»
 ciò permette alla Parrocchia di assicurare la necessaria cura,
conservazione e promozione dei beni stessi;
 necessario un costante aggiornamento
 Ufficio BCE indica i criteri e le modalità per individuare i beni
da catalogare (cf. Convenzione CEI – Ministero BC 8 aprile 2002)
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Tutela e conservazione
 Garantire le condizioni di sicurezza dei
BCE per prevenire furti
(sistemi di allarme, antintrusione, antifurto,
videosorveglianza)
[prevedere convenzioni con Ditte installatrici,
riferimento alle autorità di pubblica sicurezza, Polizia e Carabinieri,
sollecitare le dovute attenzioni delle Amministrazioni pubbliche]
 Prudenza nell’esposizione di opere e oggetti
tutelati
[art. 21 del Codice del 2004: necessita l’autorizzazione della
Soprintendenza per lo spostamento anche temporaneo dei beni
culturali mobili, dalla loro sede originaria]
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Restauro e ristrutturazioni
 Programmazione tempestiva ed opportuna
 Affidamento a professionisti e operatori
competenti, qualificati e affidabili
(soprattutto osservanza delle norme relative la
qualifica dei restauratori: art 29 e 182 DLgs 24
gennaio 2004 e normativa provvisoria)
Ufficio BCE segue la predisposizione della
pratica in modo di adempiere con scrupolo ciò
che è richiesto dalla normativa canonica e civile
vigente
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Valorizzazione
 Utilizzo cultuale – liturgico
 Strumenti per la catechesi e
testimonianza della fede
 Iniziative didattiche, scientifiche,
divulgative
 Educare l’esperienza turistica
 Riproduzioni fotografiche, mostre libri, tesi
di laurea, cataloghi [autorizzazione dell’Ufficio BCE]
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Verifica d’Interesse (VIC)
 È la procedura con la quale si accerta
DEFINITIVAMENTE l’esistenza o meno di un
vincolo d’interesse culturale in riferimento ai
beni mobili e immobili
 per la loro eventuale alienazione o un
intervento di restauro (autore non più vivente; esecuzione o
costruzione superiore ai cinquant’anni)
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Autorizzazioni ministeriali
(Soprintendenza)
 Necessarie se il bene è vincolato
[perché superiore a 50 anni o determinato dal VIC]
 per:
* restauri e manutenzioni sia ordinarie
che straordinarie
* rimozione, demolizione, alienazione, oppure scarti
di documenti archivistici e bibliotecari
* interventi di qualunque genere
* trasferimenti anche temporanei dei beni mobili
* trasferimento ad altra persona giuridica
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Autorizzazioni ecclesiastiche
 Domanda al Vescovo e Allegati finanziari
(da parte del Parroco, Legale Rappresentante, Proprietà)
 Progetto d’intervento
(spetta poi all’Uff. BCE presentare i progetti alla Soprintendenza e
ogni altra documentazione)
 Autorizzazione dell’Ufficio Amministrativo
 Autorizzazione dell’Ufficio Oratori se l’intervento riguarda
un oratorio in quanto Bene Culturale vincolato
 Autorizzazione del Vescovo (Ufficio BCE) all’esecuzione
dei lavori
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SANZIONI CIVILI
 ART. 160: imposizione alla proprietà di eseguire a sue
spese di adempiere obblighi di protezione e conservazione e
reintegrazione dei BCE
 ART. 162: in assenza di autorizzazione, sanzione
amministrativa per violazione in materia di affissione con l’uso di
cartelli e mezzi pubblicitari
 ART. 164: nullità di atti conclusi senza la prescritta
autorizzazione (anche ecclesiastica)
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• ART. 169: arresto (da 6 mesi ad un anno) e ammenda (da
€ 775 a € 38.734,50) per chiunque:
* senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura o
esegue opere sui BC (v. art.10)
* senza l’autorizzazione del soprintendente procede al distacco
di affreschi, stemmi graffiti, iscrizioni, tabernacoli e altri
ornamenti di edifici, esposti o no alla pubblica vista, anche s e
non via sia stata la dichiarazione prevista dall’art. 13 del Codice
(VIC)
* per l’inosservanza dell’ordine di sospensione dei lavori
impartito dal soprintendente ai sensi dell’art. 28 del Codice
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• ART. 170: arresto (da 6 mesi ad un anno) e ammenda (da
€ 775 a € 38.734,50) per chiunque:
* per chi destina i BC ad uso incompatibile con il loro carattere
storico, artistico o pregiudizievole per la loro conservazione ed
integrità
• ART. 171: arresto (da 6 mesi ad un anno) e ammenda (da
€ 775 a € 38.734,50) per chiunque:
* per chi omette
di fissare al luogo di loro (BC) destinazione, nel modo indicato
dal soprintendente,
di dare notizia del loro spostamento
di osservare le prescrizioni della soprintendenza perché non
subiscano danni dal trasporto
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• ART. 173: reclusione fino ad un anno e multa
da €
1.549,50 a € 77.469,00) per chiunque:
* aliena BC senza la prescritta autorizzazione
* non presenta denuncia dell’avvenuto trasferimento di
proprietà o di detenzione
• ART. 180: arresto fino a3 mesi e ammenda fino a € 206
per chiunque:
* non osserva gli ordini impartiti dall’autorità amministrativa
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SANZIONI ECCLESIASTICHE
• Codice di Diritto Canonico n. 1377:
«Chi senza la debita licenza aliena beni ecclesiastici sia
punito con giusta pena»
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EDILIZIA DI CULTO
• Lavori di costruzione di nuove strutture
di servizio religioso di natura parrocchiale
o interparrocchiale e le relative opere
d’arte
• Lavori di modifica delle medesime che
non siano di interesse storico – artistico
•In casi eccezionali acquisto area
edificabile o di edifici già esistenti
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• Il Vescovo nomina un suo Delegato
quale referente nei rapporti con la
CEI – Servizio Nazionale Edilizia di Culto
per l’approvazione dei progetti
ed i relativi contributi dell’8‰
NESSUN PROGETTO
POTRÀ ESSERE FINANZIATO
NEL CASO I LAVORI FOSSERO
GIÀ INIZIATI
• I contributi vengono dati su proposta di programma
triennale presentato dalla Diocesi alla CEI
Per Brescia elenco di attesa per il triennio 2012-2014
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4
CONTRIBUTI CEI (BCE)
•
IMPIANTI DI SICUREZZA – ANTIFURTO:
massimo € 19.000,00 annuali per Diocesi (+ Museo D. – Archivio – Biblioteca)
•
ACQUISTO EDIFICI DI CULTO a scopo di salvaguardia:
spesa minima € 105.000,00 – massima € 600.000,00
contributo non superiore al 30% della spesa ammissibile
secondo la somma stabilita periodicamente dalla CEI
•
EDIFICI DI CULTO CON INTERESSE STORICO – ARTISTICO:
spesa minima € 36.000,00 - massima € 600.000,00
(restauro, consolidamento statico)
contributo non superiore al 50% della spesa ammissibile
•
ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLE PERTINENZE
contributo non superiore al 50% della spesa ammissibile
secondo la somma stabilita periodicamente dalla CEI
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• MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO E DI
RISCALDAMENTO(se inseriti in un intervento globale):
contributo non superiore al 50% della spesa ammissibile
• ORGANI A CANNE:
spesa massima € 250.000,00
contributo non superiore al 30% della spesa ammissibile
fino ad un massimo di tre interventi annuali per Diocesi
In ogni caso il contributo non potrà superare l’importo netto della somma non coperta
dall’ammontare complessivo dei contributi pubblici
Le richieste di contributo vengono evase secondo l’ordine cronologico della domanda
di ammissione alla lista di attesa, eccezion fatta per eventuali urgenti priorità decise
dal Vescovo Ordinario
La cifra a disposizione della CEI è attualmente di € 350.000,00 annuali, da
suddividersi tra i progetti ammessi, ma con un massimo di € 300.000,00 per un
progetto (anche se la spesa ammessa fosse maggiore di € 600.000,00)
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CONTRIBUTI STATALI
È possibile richiedere contributi statali, sgravi
fiscali ed erogazioni liberali mediante apposita
domanda alla Soprintendenza
contestualmente alla presentazione del
progetto da autorizzare.
La richiesta è soggetta al parere di
ammissibilità da parte della Soprintendenza
competente
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La domanda quindi dovrà prevedere
• Richiesta di pronunciamento circa l’ammissibilità a
contributo statale D.L. 42/2004, art. 31 § 2 per lavori di
restauro conservativo
• Richiesta di contributo statale art. 35 e 36 (già D.L.
490/99 art. 42) per lavori di restauro conservativo
[fino al massimo del 50% della somma sostenuta e a
collaudo effettuato; ed è a fondo perduto]
• Richiesta per accedere al contributo in conto interessi
(6%) con valutazione preliminare e computo delle opere
ammissibili art. 37
• Richiesta di assenso beneficio erogazioni liberali TUIR
art. 100 § 2 lettera f) e art.15 § 1 lettera h) per lavori di
restauro conservativo
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