Associazione
BHALOBASA
ONLUS
STATUTO
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Titolo I
Definizione, finalità, durata
ART. 1
E’ costituita una Associazione denominata “Associazione Bhalobasa ONLUS”.
ART. 2
L’Associazione ha sede in Lari (PI), via Gramsci, n.23, frazione Perignano.
ART. 3
L’Associazione, democratica e senza fini di lucro, è regolata a norma del Titolo I Cap.
III, art.36 e segg. del Codice Civile e del D.Lgs. n.460/97, nonché del presente statuto.
ART. 4
L’Associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro democraticità
della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni
fornite dagli associati (salvo il rimborso delle spese anticipate dal Socio in nome e per
conto dell’Associazione).
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali vengono
eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei Soci; le cariche all’interno dei suddetti Organi sociali vengono attribuite dal rispettivo Organo.
ART. 5
L’Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Lo scopo dell’Associazione è lo svolgimento di attività nei settori dell’assistenza sociale
e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria, della beneficenza e nella tutela dei diritti civili pro muovendo forme concrete di solidarietà con le popolazioni di altre nazionalità,
attraverso:
- raccolta di fondi per la realizzazione di microprogetti, specialmente nel campo educativo e sanitario, mediante organizzazione di mercatini, cene, serate di beneficenza,
raccolte di offerte o quant’altro si presenti fattibile per il raggiungimento dello scopo;
- sostegni a distanza di bambini per permettere la frequenza a scuola, con invio delle
somme mensilmente stabilite e la corrispondenza fra i sostenitori ed i bambini (o scuole) mediante lettere e pagella informativa annuale;
- promozione di viaggi in tutte le aree in cui l’Associazione opera per favorire il contatto
con le popolazioni locali e accrescere la conoscenza e gli interscambi culturali;
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- rafforzamento di una cultura della solidarietà mediante la stampa di un giornalino
periodico e l’organizzazione di incontri, serate, dibattiti e la partecipazione ad iniziative
promosse da altre Organizzazioni od Associazioni.
E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività in settori diversi da quelli sopra elencati. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti stabiliti dalle
disposizioni di legge.
ART. 6
La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2050.
L’Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.
Titolo II
I Soci
ART. 7
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Sono Soci dell’Associazione, il cui numero è illimitato:
a) i Soci ordinari;
b) i Soci sostenitori;
c) i Soci onorari.
ART. 8
I Soci ordinari sono coloro che partecipano alle diverse attività promosse dall’Associazione e si impegnano al conseguimento dei suoi scopi.
I Soci sostenitori sono coloro che, condividendo i fini e gli scopi della Associazione,
intendono sostenerne l’azione attraverso il versamento di contributi, quote periodiche
o donazioni.
I Soci onorari sono coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo, sostengono con il loro contributo e la loro adesione ideale l’impegno della Associazione e ne permettono lo sviluppo.
ART. 9
I soggetti che intendono far parte dell’Associazione in qualità di Socio ordinario o sostenitore, devono rivolgere domanda scritta motivata al Consiglio Direttivo, dichiarando di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle
integralmente.
ART.10
Sono Soci onorari coloro che vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo su
proposta dello stesso Consiglio o dell’Assemblea dei Soci. Il Socio onorario non
è tenuto a versare la quota associativa annuale.
ART. 11
L’ammissione dei Soci ordinari e sostenitori è deliberata, su domanda scritta motivata
del richiedente, dal Consiglio Direttivo.
L’iscrizione nel libro Soci avverrà solo dopo che il Socio ammesso abbia provveduto al
versamento delle quote associative.
ART. 12
Il Socio è tenuto ad osservare le norme previste dal presente statuto.
Ogni Socio è tenuto a versare la quota associativa entro 30 giorni dalla data della richiesta del Consiglio Direttivo.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
Ogni Socio ha diritto ad un voto; gli associati maggiori d’età hanno diritto di voto per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per l’approvazione
del bilancio e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Le cariche sociali sono elettive e gratuite.
Le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite (salvo il rimborso delle spese anticipate dal Socio in nome e per conto dell’Associazione).
Eventuali prestazioni di lavoro dipendente o libero professionali potranno essere ammesse, esclusivamente nei limiti di cui al comma 6°, articolo 10, D. Lgs. 460/97.
ART. 13
La qualità di associato si perde per dimissioni od esclusione.
La domanda di dimissioni deve essere presentata al Consiglio Direttivo motivando la
propria decisione.
L’Assemblea può escludere l’associato quando siano venuti meno i requisiti di ingresso.
Motivi di esclusione sono la mora superiore ad un anno nel pagamento delle quote sociali, lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell’Associazione, la non ottemperanza alla disposizioni statutarie o ai regolamenti o alle delibere Assembleari o del
Consiglio Direttivo. In prima istanza l’organo Assembleare può optare per un richiamo
scritto in ordine alle inadempienze. Persistendo i motivi dell’esclusione, questa deve
essere formalmente comunicata al Socio.
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TITOLO III
Patrimonio sociale e bilancio
ART. 14
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite:
• dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
• da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
• da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione;
• dai contributi degli associati.
Le quote associative annuali sono stabilite dall’Assemblea la quale può decidere annualmente di variarne o confermarne l’ammontare.
ART. 15
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L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto preventivo, quello consuntivo e la relativa relazione. Da tale rendiconto deve risultare la situazione economica, finanziaria
e patrimoniale dell’Associazione.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria
ogni anno entro il mese di aprile.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per
la realizzazione delle attività previste dal presente statuto.
Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO IV
Organi dell’Associazione
ART. 16
Gli organi dell’Associazione sono:
• l’Assemblea dei Soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Collegio dei revisori;
TITOLO V
L’Assemblea
ART. 17
Fanno parte dell’Assemblea i Soci in regola con gli obblighi statutari, ognuno dei quali
ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un
quinto degli associati.
L’Assemblea ordinaria, valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza
dei Soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero
degli intervenuti, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Soci sulle questioni poste all’ordine del giorno.
L’Assemblea straordinaria, valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza della
maggioranza dei Soci, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Soci sulle questioni
poste all’ordine del giorno.
Le seconde convocazioni possono avere luogo trenta minuti dopo le prime.
La convocazione va fatta, a cura del Consiglio Direttivo, con avviso scritto affisso all’albo
della sede e comunicato ai Soci almeno 7 giorni prima della data fissata per la prima
convocazione dell’Assemblea.
Le votazioni possono avvenire con voto palese o a scrutinio segreto quando ne faccia
richiesta un decimo dei Soci partecipanti con diritto di voto.
Delle delibere Assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
ART. 18
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
• delibera la programmazione delle attività associative valutandone gli esiti;
• può nominare gruppi di lavoro e dare singole mansioni a tecnici, operai o semplici
membri dell’Associazione. I lavori e i pareri delle eventuali commissioni a valore
meramente consultivo;
• può istituire sedi secondarie, filiali, succursali e rappresentanze;
• può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di Soci onorari;
• nomina gli organi sociali;
• approva l’eventuale emanazione di regolamenti interni;
• approva i Rendiconti Preventivi e Consuntivi, le Relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.
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L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
TITOLO VI
Il Consiglio Direttivo
ART. 19
8
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri, eletti dall’Assemblea tra i propri componenti ed eventualmente da un Presidente
Onorario scelto dal Consiglio Direttivo tra i Soci onorari dell’associazione. Il Presidente
Onorario può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo verrà stabilito dall’Assemblea prima
di procedere alla nomina.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario,
il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono partecipanti almeno 2/3
dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei partecipanti. I membri del
Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che
straordinarie. Il Consigliere, che senza giustificato motivo non si presenta a tre riunioni
consecutive, decade dalla carica.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori
così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea
perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati dall’Assemblea scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
ART. 20
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce almeno 2 volte
all’anno ed è convocato da:
• il Presidente;
• almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di
pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei Soci o di altri Organi e comunque sia di ordina-
ria amministrazione.
In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
• convocare delle Assemblee;
• osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
• predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
• formalizzare proposte per la gestione dell’Associazione;
• elaborare il bilancio consuntivo e preventivo e la relativa relazione;
• vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.
TITOLO VII
Il Presidente
ART. 21
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi
compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi ed ai pagamenti.
In caso di assenza o impedimento di questi, il Vicepresidente ne assume le mansioni.
Può invitare ai lavori del Consiglio, in qualità di relatori, anche persone che non ne
facciano parte.
TITOLO VIII
Il Collegio dei revisori
ART. 22
L’Assemblea nomina il Collegio dei revisori. Questi è composto da tre membri, anche
non Soci, eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I revisori devono accertare la regolarità formale e sostanziale della contabilità dell’Associazione e dei relativi Libri, redigono apposita relazione al rendiconto preventivo e
consuntivo. Possono accertare periodicamente la consistenza di cassa e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Approva o respinge la delibera del Consiglio Direttivo sulla sostituzione degli amministratori che sono venuti meno nel corso dell’esercizio.
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Il Regolamento Organizzativo e la Carta dei Valori
ART. 22 bis
Al fine di garantire il corretto funzionamento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo
può proporre all’approvazione dell’Assemblea un Regolamento Organizzativo, sia generale che riguardante singole attività o inerente il funzionamento di settori associativi.
Il Consiglio Direttivo può altresì proporre all’approvazione dell’Assemblea la Carta dei
Valori che rappresenta il riferimento dei valori e dei principi non negoziabili sui cui si
fonda l’Associazione Bhalobasa Onlus.
TITOLO IX
Modifiche statutarie, Scioglimento e Disposizioni generali
ART. 23
Le modifiche al presente statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate
dall’Assemblea.
ART. 24
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Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria che determinerà le modalità di liquidazione. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto
ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23.12.96, n.662.
ART. 25
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.
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Associazione Bhalobasa Onlus
Via Gramsci 23 – 56035 Perignano (Pi)
www.bhalobasa.it
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