GESTIONE SEPARATA INPS
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Maternità e paternità
per "congedo di maternità" si intende l'astensione
obbligatoria dal lavoro della lavoratrice
per "congedo di paternità" si intende l'astensione
dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo
di maternità
per "congedo parentale", si intende l'astensione
facoltativa della lavoratrice o del lavoratore
per "congedo per la malattia del figlio" si intende
l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del
lavoratore in dipendenza della malattia stessa
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Fondo gestione separata INPS
• La legge Dini (335/95) ha istituito, a decorrere
dal 1° gennaio 1996, un fondo di gestione
separata presso l’Inps per i lavoratori che
esercitano per professione abituale, ma non
esclusiva:
• l’attività di lavoro autonomo (comma 1, art. 53
del Tuir - testo unico imposte sui redditi),
• per i collaboratori coordinati e continuativi
(comma 1, lett. c-bis, art. 50 del Tuir - testo
unico imposte sui redditi)
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Fondo gestione separata INPS
e - dopo la legge 30/2003 – anche per le:
• collaborazioni a progetto e, infine, per gli
incaricati della vendita a domicilio (art. 36,
legge n. 426/1971).
• Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al fondo
della gestione separata le collaborazioni
occasionali con reddito complessivo non
superiore a 5.000 euro annui. Oltre tale cifra
scatta l’obbligatorietà del contributo.
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Fondo gestione separata INPS
• Inoltre, dal 1° gennaio 2004 anche i
venditori a domicilio devono iscriversi
alla gestione separata Inps, solo in caso
di reddito annuo superiore a 5.000
Euro.
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Chi deve iscriversi alla
gestione separata INPS
• i prestatori d’opera non iscritti ad altre casse
previdenziali e i liberi professionisti che
svolgono attività che esulano da quella per
cui sono iscritti alla cassa professionale di
appartenenza;
• i collaboratori coordinati e continuativi;
• i collaboratori coordinati e continuativi
occasionali (mini co.co.co.);
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Chi deve iscriversi alla gestione
separata INPS (segue)
• i lavoratori autonomi occasionali (nel caso di
reddito annuo superiore a 5.000 euro);
• i collaboratori a progetto;
• gli associati in partecipazione con apporto di
solo lavoro;
• i venditori porta a porta non occasionali;
• gli assegnatari di borse di studio relative a
dottorati di ricerca;
• gli assegnisti di ricerca.
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Hanno l’obbligo di iscriversi alla
gestione separata Inps anche:
• gli studenti universitari beneficiari di borse di studio
integrative, erogate con finalità di sostegno alla
mobilità internazionale degli studenti stessi;
• gli studenti iscritti a corsi di laurea specialistica, delle
scuole di specializzazione per le professioni forensi,
delle scuole di specializzazione per insegnanti di
scuola secondaria, ai dottorati di ricerca, percettori di
assegni per attività di tutorato e per attività didatticointegrative propedeutiche e di recupero.
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Quando iscriversi
• L’obbligo di iscriversi alla gestione separata
va eseguito entro 30 giorni dalla
comunicazione dell’assegnazione della borsa
di studio o dell’assegno d’incentivazione da
parte dell’ente erogatore. I soggetti in
questione dovranno presentare domanda
d’iscrizione in qualità di collaboratori.
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Quando iscriversi (segue)
• Per iscriversi si potranno utilizzare gli appositi
moduli disponibili presso la sede Inps
competente (ossia nel territorio dove è
ubicato l’ente erogatore) oppure direttamente
scaricabili in formato pdf sul sito www.inps.it
sezione modulistica. Ricordiamo altresì che è
possibile iscriversi anche tramite internet o
chiamando il call-center dell’Inps.
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Quando iscriversi (segue)
• Concluso il periodo di mobilità
internazionale per cui è stata erogata la
borsa di studio, o il periodo di durata del
corso previsto, gli studenti che non
avranno in essere contratti di
collaborazione dovranno comunicare la
data di cessazione dell’attività.
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Le aliquote contributive
• Le aliquote contributive dovute all’Inps sono le stesse
di tutti gli iscritti alla gestione separata, mentre le
somme percepite dagli studenti sono esenti da Irpef
(come d’altra parte già previsto per assegni di ricerca
e borse di studio per dottorato di ricerca).
Il reddito imponibile, da considerare come base per il
calcolo dei contributi dovuti, è costituito dall’intero
ammontare della borsa di studio integrativa o
dell’assegno.
(ulteriori chiarimenti e riferimenti giuridici sono pubblicati
sul sito www.nidil.cgil.it)
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Come e dove ci si iscrive al
fondo gestione separata Inps
• Nel caso di attività di collaborazione
coordinata e continuativa o a progetto, di
prestazione d’opera senza altre casse
previdenziali e di associazione in
partecipazione, ci si iscrive alla gestione
separata Inps con apposita domanda
(mediante modello già predisposto e a
disposizione presso le sedi dell’Inps) da
presentare alla sede Inps competente del
territorio dov’è ubicata l’azienda committente.
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Come e dove ci si iscrive al
fondo gestione separata Inps
• Nel caso di attività professionale,
invece, la domanda deve essere
presentata alla sede Inps in cui risiede il
professionista. E’ data, comunque, la
possibilità di presentare la domanda in
qualsiasi sede Inps se ciò è più comodo
per gli interessati.
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Come e dove ci si iscrive al
fondo gestione separata Inps
• può essere effettuata telefonando al callcenter “Inps Informa” al numero 16464,
oppure tramite internet al sito www.inps.it
nella sezione servizi on line. Nel modello
prestampato, il soggetto interessato dovrà
indicare i propri dati anagrafici, il codice
fiscale, il proprio domicilio, il tipo di attività
svolta, la data di inizio dell’attività e i dati del
committente.
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Gli iscritti con contratto di
associati in partecipazione
• I lavoratori con contratto di associazione in
partecipazione non iscritti ad albi professionali e con
apporto di solo lavoro, versano i contributi
previdenziali nella gestione separata Inps nelle
stesse percentuali previste per le collaborazioni ma
con una diversa ripartizione del contributo dovuto.
Infatti l’associante (datore di lavoro) verserà il 55%
del contributo mentre l’associato (lavoratore) verserà
il 45%.
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Gli iscritti con contratto di associati in
partecipazione (segue)
• Per questa categoria di lavoratori lo
0,5% del contributo previdenziale è
destinato al finanziamento dell’indennità
di maternità, dell’indennità di malattia in
caso di ricovero ospedaliero e degli
assegni al nucleo familiare.
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Gli iscritti con partita Iva
• Chi è in possesso di partiva Iva, è
obbligato ad iscriversi alla Gestione
separata Inps se esercita un’attività che
non prevede l’iscrizione ad un albo o ad
un ordine e, soprattutto, se non ha un
fondo previdenziale obbligatorio in cui
versare i contributi.
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Gli iscritti con partita Iva
(segue)
• Il lavoratore con partita Iva deve versare
l’intero contributo previsto per legge (18,20%
con un reddito fino a 39.297 euro, e 19,20%
con un reddito superiore a 39.297 euro e fino
a 85.478 euro. Oltre tale reddito non è dovuto
nessun contributo).
Anche se l’intero contributo dovuto all’Inps è
carico del lavoratore, egli ha la possibilità di
addebitare nella fattura il 4% del compenso
lordo a titolo di rivalsa previdenziale.
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Gli iscritti con partita Iva
(segue)
• Il lavoratore con partita Iva, se svolge una
collaborazione, è esente dall’obbligo di versamento
previdenziale nell’eventualità che l’attività svolta sia
differente dalla sua attività professionale prevalente e
se tale attività è di lavoro autonomo occasionale con
compenso annuo non superiore a 5.000 euro. Oltre
tale cifra scatta l’obbligatorietà del contributo.
Per questa categoria di lavoratori lo 0,5% del
contributo previdenziale è destinato al finanziamento
dell’indennità di maternità, dell’indennità di malattia in
caso di ricovero ospedaliero e degli assegni al nucleo
familiare.
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LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2006
DEL FONDO GESTIONE SEPARATA
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TIPOLOGIA DI LAVORO
Aliquota contributivaCO.CO.CO. senza altra copertura previdenziale obbligatoria e con
reddito1
fino a € 39.297,0018.20%
oltre € 39.297,00 e fino a € 85.478,0019.20%
CO.CO.CO. con altra copertura previdenziale obbligatoria o titolari di pensione indiretta
qualsiasi reddito fino a € 85.478,0010%
CO.CO.CO. titolari di pensione diretta
qualsiasi reddito fino a € 85.478,0015%
CO.CO.CO. OCCASIONALI (dette anche mini co.co.co.) senza altra copertura
previdenziale obbligatoria e con reddito fino a € 39.297,00 18.20% oltre € 39.297,00 e
fino a € 85.478,0019.20%
CO.CO.CO. OCCASIONALI (dette anche mini co.co.co.) con altra copertura previdenziale
obbligatoria o titolari di pensione indiretta qualsiasi reddito fino a € 85.478,0010%
CO.CO.CO. OCCASIONALI (dette anche mini co.co.co.) titolari di pensione diretta
qualsiasi reddito fino a € 85.478,00 15%
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Collaboratori a progetto
senza altra copertura previdenziale obbligatoria e con
reddito
•
fino a € 39.297,00 18.20% oltre € 39.297,00 e
fino a € 85.478,0019.20%
• COLLABORATORI A PROGETTO con altra
copertura previdenziale obbligatoria o titolare di
pensione indiretta
•
qualsiasi reddito fino a € 85.478,0010%
• COLLABORATORI A PROGETTO titolare di
pensione diretta
•
qualsiasi reddito fino a € 85.478,0015%
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Prestatori di lavoro autonomo
occasionale
senza altra copertura previdenziale
obbligatoria: e con reddito
 fino a € 5.000,00 Esente
 oltre € 5.000,00 e fino a € 39.297,00 18.20%
 oltre € 39.297,00 e fino a € 85.478,0019.20%
con altra copertura previdenziale obbligatoria e
con reddito
 fino a € 5.000,00 Esente 
 oltre € 5.000,00 e fino a € 39.297,00 18.20%
 oltre € 39.297,00 e fino a € 85.478,0019.20%
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Chi versa il contributo
previdenziale
•
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•
•
•
I collaboratori coordinati e continuativi
quelli a progetto
le mini co.co.co
gli associati in partecipazione
i lavoratori autonomi occasionali (con reddito annuo superiore a
5000 euro).
Per questi lavoratori è l’impresa committente che, attraverso
l’utilizzo del modello F24, deve versare l’intero ammontare del
contributo previdenziale dovuto alla gestione separata,
trattenendo la quota a carico del lavoratore dal suo compenso
lordo. Il versamento va effettuato entro il 16 del mese
successivo a quello in cui viene erogato il compenso.
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Anche i professionisti
 Il contributo dovuto dai professionisti alla gestione separata è a
loro totale carico e si calcola, in sede di dichiarazione dei redditi,
sull’ammontare del reddito prodotto nell’anno. I professionisti,
poi, hanno la possibilità di addebitare in fattura il 4% del
compenso lordo, a titolo di rivalsa previdenziale.
Il professionista, così come avviene per i versamenti Irpef, versa
il contributo alla gestione separata Inps attraverso un
meccanismo che prevede un acconto del 40% del contributo
dovuto sui redditi di lavoro percepiti nell’anno precedente e un
saldo finale.
 Se al momento del saldo risultano versate a titolo di acconto
somme superiori al contributo dovuto, il professionista può
presentare richiesta di rimborso all’Inps, oppure dedurre la
somma eccedente da eventuali importi dovuti nell’anno
successivo.
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INDENNITA’ DI MATERNITA’
LE LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE
SEPARATA VERSANO ALL'INPS, DAL 1° GENNAIO 2006, IL
CONTRIBUTO DEL 18,20% COMPRENSIVO DELLO 0,50%,
QUOTA UTILIZZATA A FINANZIARE LA MATERNITÀ, GLI
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE E LA MALATTIA.
TALI LAVORATRICI POSSONO FRUIRE
DELL'ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ PER
LA DURATA DI DUE MESI PRIMA DELLA DATA PRESUNTA
DEL PARTO E TRE MESI DOPO LA NASCITA DEL BAMBINO.
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Gli iscritti al fondo Inps della gestione
separata senza altre coperture
previdenziali obbligatorie
• Per questi lavoratori l’aliquota è del 18,20 %
per i redditi fino a 39.297 €, e del 19,20 % per i
redditi superiori a 39.297 € e fino a 85.478 €.
Per questa categoria di lavoratori lo 0,5% del
contributo previdenziale è destinato al
finanziamento dell’indennità di maternità,
dell’indennità di malattia in caso di ricovero
ospedaliero e degli assegni al nucleo familiare.
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CONGEDO DI MATERNITA’
• La lavoratrice madre ha diritto ad assentarsi dal
lavoro nei due mesi prima del parto e nei tre mesi
successivi (astensione obbligatoria): durante questo
periodo è previsto il pagamento di un'indennità
sostitutiva della retribuzione.
• Le lavoratrici dipendenti, previa certificazione medica,
possono ritardare di un mese l'assenza dal lavoro
prima della nascita, prolungando così a quattro mesi
il periodo di congedo dopo il parto.
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Il periodo indennizzabile
• Le collaboratrici iscritte al fondo Inps
gestione separata (in seguito alla legge
n. 388/2000) hanno una tutela della
maternità regolata nelle stesse forme e
modalità previste per le lavoratrici
dipendenti. Questa tutela spetta anche
alle associate in partecipazione iscritte
al fondo.
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Il periodo
indennizzabile(segue)
• Il diritto all’indennità di maternità compete
complessivamente per 5 mesi e tale limite
vale anche in caso di parto prematuro.
L’interruzione della gravidanza che si verifica
dopo il 180 giorno dall’inizio della gestazione,
è considerata parto a tutti gli effetti. Lo stesso
vale nella malaugurata ipotesi in cui il
bambino nasca morto o muoia dopo un breve
lasso di tempo.
L’Inps per le collaboratrici non eroga
l’assegno di aborto.
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I requisiti contributivi per maturare il
diritto all’indennità di maternità
Hanno diritto all’indennità di maternità:
• le iscritte alla gestione separata sia per
collaborazione coordinata e continuativa e a progetto,
• sia per attività libero- professionale, purché i soggetti
non siano iscritti ad altri albi o casse previdenziali a
condizione che:
• non abbiano altre forme di copertura previdenziale
obbligatoria;
• non siano titolari di pensione diretta o di reversibilità;
• risultino attribuite almeno 3 mensilità di contribuzione
nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori alla data del
parto.
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I requisiti contributivi per maturare il
diritto all’indennità di maternità
(segue)
• Se quando inizia il periodo indennizzabile
(due mesi prima del parto) la collaboratrice
non è più iscritta alla gestione separata, ma
ha maturato in precedenza almeno 3
mensilità di contribuzione, ha ugualmente
diritto all’indennità di maternità (a meno che
non abbia diritto a una maggiore indennità
derivante da attività lavorativa subordinata o
autonoma).
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L’indennità di paternità
• Il padre lavoratore iscritto alla gestione
separata, in possesso dei requisiti contributivi
descritti, ha diritto a un’indennità, solo per i 3
mesi successivi alla data effettiva del parto o
per il periodo residuo che sarebbe spettato
alla lavoratrice madre, nel caso in cui si
verifichino le seguenti circostanze: morte o
grave infermità della madre; abbandono del
neonato; affidamento esclusivo al padre.
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L’indennità di paternità
(segue)
• L’indennità di paternità è
riconosciuta anche al padre
adottivo o affidatario (vedi
paragrafo “Le adozioni e l’indennità
di maternità").
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Come si calcola l’indennità
• L’indennità di maternità o di paternità è
calcolata per ogni giornata del periodo
indennizzabile: 2 mesi prima e 3 mesi dopo il
parto.
L’indennità è pari all’80% della retribuzione
media giornaliera percepita dalla
collaboratrice nei 12 mesi che precedono
l’inizio del periodo indennizzabile (2 mesi
prima della nascita del bambino).
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Come si calcola l’indennità
(segue)
• Per le attività di collaborazione il reddito
di riferimento è quello risultante dai
versamenti contributivi,
• mentre per le attività libero-professionali
il reddito di riferimento è quello
risultante dalla denuncia dei redditi.
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Come si calcola l’indennità
(segue)
• Nel caso in cui si abbia un’anzianità
contributiva inferiore a 12 mesi, si ha
ugualmente diritto all’indennità di
maternità o di paternità che, però, sarà
determinata in riferimento al reddito del
solo periodo compreso tra il mese di
iscrizione alla gestione separata e
l’inizio del periodo indennizzabile.
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Alcuni casi particolari che richiedono diverse
modalità di calcolo per l’indennità di
maternità:
• anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi;
• iscrizione alla gestione separata antecedente alla percezione
del reddito;
• riscossione di emolumenti arretrati, percepiti nell’anno in cui
ricade in tutto o in parte il periodo di riferimento (ossia i 12 mesi
che precedono i 2 mesi anteriori al parto);
• cambiamento di attività lavorativa (passaggio da attività liberoprofessionale ad attività di collaborazione, o viceversa);
• anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi, qualora
l’iscrizione alla gestione separata avvenga nello stesso anno in
cui inizia il periodo di riferimento (i 12 mesi che precedono i 2
mesi anteriori al parto) ed è successiva al mese di gennaio.
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Le adozioni e l’indennità di
maternità
• L’Inps eroga l’indennità di maternità agli
iscritti alla gestione separata anche in caso di
adozione o affidamento, in alternativa fra i
genitori.
Tale indennità spetta per i 3 mesi successivi
all’ingresso del bambino nella famiglia
adottante o affidataria, se il bimbo non ha
superato i 6 anni di età.
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Le adozioni e l’indennità di
maternità (segue)
• Per ricevere l’indennità è necessario aver
versato almeno 3 mensilità contributive nei 12
mesi precedenti la data di ingresso del
bambino nella famiglia.
In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, l’indennità viene
riconosciuta per i 3 mesi successivi
all’ingresso in famiglia qualsiasi sia l’età del
bambino fino ai 18 anni.
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Le modalità e i termini per la
domanda
• Per poter usufruire dell’indennità di
maternità o di paternità la domanda
deve essere presentata alla sede Inps
competente, entro un anno dalla fine del
periodo indennizzabile.
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Importante
• Ricordiamo che le lavoratrici parasubordinate
possono usufruire dell’integrazione con
l’assegno di maternità a carico dello Stato,
qualora l’indennità di maternità risulti inferiore
per l’anno 2005 a 1.747,82 Euro.
• Tale integrazione spetta, però, a condizione
che le collaboratrici possano far valere 3 mesi
di contribuzione nel periodo che va dal 18° al
9° mese antecedente il parto (art. 75 dlgs.
151/01).
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Importante (segue)
• Per le collaboratrici coordinate e continuative,
nonostante la legge 388/2000 preveda la tutela della
maternità nelle stesse forme e modalità previste per le
lavoratrici dipendenti, l’Inps ha stabilito che non
sussista l’obbligo di astensione dal lavoro nei 2 mesi
precedenti e nei 3 mesi successivi al parto; inoltre,
non sono ipotizzabili indennità per “interdizione
anticipata”.
• Per le collaboratrici a progetto, il decreto attuativo
276/03 stabilisce la sospensione dal lavoro, con
proroga del contratto, per 180 giorni.
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L’assegno familiare
Gli iscritti alla gestione separata dell’Inps hanno diritto all’assegno
al nucleo familiare (decreto ministeriale del 4/4/2002) a
condizione che i nuclei familiari siano composti da:
• entrambi i genitori, o un solo genitore, con almeno un figlio
minore (con o senza inabili);
• entrambi i genitori o un solo genitore senza figli minori, con
almeno un figlio maggiorenne inabile;
• entrambi i coniugi, senza figli, con la presenza di un fratello,
sorella o nipote di minore età o inabile (anche se maggiorenne);
• singolo richiedente (celibe/nubile, separato o divorziato, vedovo
ecc.) che componga un nucleo familiare assieme ad almeno un
fratello, sorella o nipote di minore età o inabile (anche se
maggiorenne).
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I requisiti per ottenere
l’assegno
• Per il diritto all’assegno bisogna
prendere in considerazione il reddito
complessivo della famiglia. Tale reddito
è dato dalla somma dei redditi dei
componenti il nucleo, escludendo i
redditi prodotti dai figli maggiorenni e
dal coniuge legalmente ed
effettivamente separato.
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I requisiti per ottenere
l’assegno (segue)
• Inoltre non vanno considerati i redditi derivanti da:
rendite Inail; pensioni di guerra; indennità di
accompagnamento; trattamento di fine rapporto e
relative anticipazioni; pensioni tabellari ai militari di
leva vittime di infortunio.
• Vanno, invece, considerati: tutti i redditi assoggettabili
ad Irpef al netto dei contributi previdenziali
obbligatori; i redditi esenti da imposta, come ad
esempio le pensioni sociali, gli assegni sociali, le
pensioni civili, interessi da Bot e i redditi di qualsiasi
natura, compresi quelli soggetti a ritenute alla fonte
superiori a 1032,92 Euro.
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I requisiti per ottenere
l’assegno (segue)
• Per maturare il diritto all’assegno,
almeno il 70% del reddito familiare deve
derivare da attività soggette all’obbligo
di iscrizione alla gestione separata.
Indietro Avanti
I requisiti per ottenere
l’assegno (segue)
• Tuttavia nei nuclei familiari in cui siano
presenti più tipi di reddito, al fine del
raggiungimento del suddetto requisito
concorrono anche eventuali redditi da
lavoro dipendente.
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I casi di esclusione dal diritto
• Sono esclusi dal diritto agli assegni al
nucleo familiare, per il primo anno di
attività assicurata alla gestione
separata, i soggetti che prima di
cominciare tale attività abbiano svolto
soltanto lavoro dipendente, oppure
siano stati disoccupati ma proprietari
della casa di abitazione.
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Le modalità e i termini per la
domanda
• I lavoratori parasubordinati devono
presentare domanda direttamente all’Inps a
decorrere dal 1° febbraio dell’anno
successivo a quello per il quale viene
richiesta la prestazione.
• L’erogazione avverrà con pagamento diretto.
Indietro Avanti
Le modalità e i termini per la
domanda (segue)
Per quanto riguarda gli assegni al nucleo
familiare,
• poiché il decreto citato cambia i
destinatari delle prestazioni, può essere
presentata domanda ex novo per i
periodi pregressi nei limiti della
prescrizione quinquennale.
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FINE
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Fonte: www.inps.it
Fonte:www.nidil.cgil.it
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